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SOMMARIO – 1. Premessa – 2. Prestazioni in forma di capitale erogate
ai “vecchi iscritti”. – 3. Prestazioni in forma di capitale erogate ai
“nuovi iscritti”. – 4. Riscatti. – 5. La determinazione degli anni di
effettiva contribuzione nel regime transitorio.
1.
Premessa.
La delega per la riforma del sistema previdenziale
approvata nel mese di luglio scorso[1]
finalizzata, tra l’altro, a sostenere e favorire lo sviluppo della
previdenza complementare, pone lo spunto per un’analisi di alcune
problematiche connesse al trattamento fiscale delle prestazioni erogate
dai fondi pensione. Come noto, la tassazione delle prestazioni in
forma di capitale e dei riscatti erogati dai fondi pensione, a partire dal
1° gennaio 2001, è stata modificata a seguito dell’introduzione del
decreto legislativo 18 febbraio 2000 n. 47, che ha riformato l’intero
sistema fiscale della previdenza complementare. L’obiettivo perseguito
dalla riforma è uniformare il nostro Paese al sistema di tassazione del
risparmio previdenziale generalmente accolto nella maggior parte dei Paesi
dell’Unione Europea, attraverso l’adozione del principio del rinvio della
tassazione del reddito accantonato per finalità previdenziali,
raccomandato dalla Commissione Europea in sede di analisi delle questioni
relative alle differenze nei sistemi di tassazione delle forme di
previdenza complementare paneuropee[2].
In particolare, in una Comunicazione approvata il 19 aprile 2001, la
Commissione ha indicato l’estensione in ambito europeo del sistema E-E-T
(Exemption-Exemption-Taxation)[3],
già in vigore in molti Paesi membri dell’Unione, quale misura che
consentirebbe di armonizzare i regimi pensionistici europei, favorendo la
realizzazione del principio della libertà di circolazione dei cittadini e
dei servizi ed eliminando il fenomeno della doppia imposizione dei redditi
causato dalle differenze nei regimi impositivi[4].
Il sistema rappresentato dalla formula E-E-T prevede l’esenzione
dall’imposizione dei contributi versati nella fase dell’accantonamento,
l’esenzione dei rendimenti maturati nella fase dell’accumulo, e la
tassazione progressiva della prestazione pensionistica erogata dal fondo.
“Ciò implica il duplice vantaggio del tax averaging, ovvero di una
tassazione meno onerosa in quanto applicata su un reddito normalmente
inferiore a quello percepito in età lavorativa e del tax deferral, ovvero
del differimento del prelievo con la conseguente disponibilità di maggiori
proventi derivanti dal reinvestimento dei rendimenti lordi dei fondi
pensione”[5]. In
applicazione del principio della sospensione della tassazione del reddito
accantonato per finalità previdenziali[6],
l’Italia ha adottato un modello “ibrido”, corrispondente ad uno schema
attenuato E-T-T (Exemption-Taxation-Taxation)[7],
il quale prevede l’esenzione nella fase dell’accantonamento del risparmio
previdenziale, la tassazione dei rendimenti finanziari maturati in capo al
fondo e la tassazione della prestazione nella fase di erogazione, in
misura corrispondente ai contributi dedotti e con l’esclusione dei
rendimenti già tassati. A partire dal 2001, i fondi pensione sono
quindi divenuti soggetti “lordisti”, in quanto non subiscono più, salvo
che per alcune eccezioni, ritenute o imposte sostitutive sui redditi di
capitale che percepiscono. I rendimenti concorrono, invece, alla
determinazione del risultato di gestione maturato dal fondo, con
applicazione dell’imposta sostitutiva dell’11%[8].
Questo modello risponde alla finalità di contemperare il principio del
rinvio della tassazione del reddito accantonato con il principio della
tassazione separata dei rendimenti finanziari derivante dall’adozione del
metodo di finanziamento a capitalizzazione[9]. Sotto
il vigore della previgente disciplina, i proventi finanziari erano
sottoposti a tassazione da parte del fondo pensione durante la fase
dell’accumulo, mediante applicazione di un’imposta sostitutiva annuale di
10 milioni (5 milioni per i primi cinque anni di vita del fondo). I fondi
pensione erano dunque soggetti “nettisti”; al fine di tenere conto
dell’applicazione delle ritenute alla fonte sui proventi finanziari, la
base imponibile delle prestazioni periodiche da assoggettare ad IRPEF
veniva sottoposta a tassazione nella misura dell’87,50 %. Inoltre, il
sistema distingueva la tassazione a seconda dello status lavorativo
dell’iscritto, differenziando il regime applicabile ai lavoratori
dipendenti e ai soci di cooperative di lavoro, tassati sulla base di
regole analoghe a quelle previste per il TFR, da quello dei liberi
professionisti e lavoratori autonomi, per i quali si prendeva come base di
calcolo il reddito complessivo del biennio anteriore a quello in cui era
sorto il diritto alla percezione della prestazione pensionistica. La
nuova disciplina fiscale ha eliminato la differenziazione connessa alla
natura dell’attività lavorativa svolta dagli iscritti e ha introdotto un
sistema di tassazione legato alla tipologia delle prestazioni erogate,
finalizzato a disincentivare l’erogazione in forma di capitale e a
favorire il conseguimento delle prestazioni in forma di rendita. In
particolare, il nuovo regime ha previsto la ripartizione delle prestazioni
erogate in due componenti: la parte corrispondente ai contributi non
dedotti e ai redditi già assoggettati ad imposta, i quali non sono
soggetti a tassazione nella fase dell’erogazione della prestazione, e la
parte corrispondente ai contributi che hanno usufruito della deduzione
nella fase dell’accantonamento, che invece sono assoggettati ad imposta
come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (con aliquota
progressiva ovvero separata, a seconda della tipologia di prestazione
erogata). Inoltre, al fine di salvaguardare i diritti quesiti degli
iscritti, l’articolo 12 del decreto n. 47/2000 ha previsto una disciplina
transitoria in base alla quale le nuove disposizioni fiscali si applicano
esclusivamente alle prestazioni riferibili agli importi maturati dopo il
31 dicembre 2000. Ciò comporta che per i soggetti iscritti in data
anteriore all’entrata in vigore della riforma, al momento della
liquidazione delle prestazioni occorre distinguere la prestazione maturata
da ciascun iscritto fino al 31 dicembre 2000, cui applicare il regime
previgente, dalla prestazione maturata a decorrere dal 1° gennaio 2001,
cui applicare le nuove disposizioni fiscali. Tale regime transitorio
crea non poche difficoltà interpretative dovute allo scarso coordinamento
tra le previsioni normative ed alla necessità di considerare i diritti
acquisiti dagli iscritti per anzianità di iscrizione al sistema
previdenziale. La questione oggetto della presente analisi concerne
l’individuazione del criterio da seguire, in via transitoria, per
determinare l’aliquota di tassazione separata applicabile alle prestazioni
in forma di capitale e ai riscatti erogati ai sensi delle nuove
disposizioni fiscali. In particolare, nel silenzio della norma
transitoria, si pone il problema di individuare il “numero di anni” preso
a base di commisurazione per il calcolo dell’aliquota di tassazione
separata. A tal fine, si ritiene innanzitutto opportuno distinguere la
tassazione delle prestazioni erogate ai “vecchi iscritti” da quella delle
prestazioni erogate ai “nuovi iscritti”[10].
2.
Prestazioni in forma di capitale erogate ai “vecchi
iscritti”.
Le prestazioni in capitale erogate ai “vecchi
iscritti” sono assoggettate a tassazione separata ai sensi dell’articolo
17 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.)[11].
In sintesi, sugli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 si applica
il regime fiscale previgente[12],
in base al quale la prestazione erogata, al netto dei contributi versati
dal lavoratore in misura non eccedente il 4% della retribuzione annua, è
soggetta a tassazione con la stessa aliquota del trattamento di fine
rapporto comunicata dal datore di lavoro[13].
Sull’importo della prestazione maturata a partire dal 1° gennaio 2001
si applica l’aliquota determinata con i criteri previsti per il TFR (c.d.
aliquota “interna”)[14],
assumendo il numero di anni o frazione di anno di effettiva contribuzione
e l’importo imponibile della prestazione maturata, al netto dei redditi
già assoggettati ad imposta. Più nel dettaglio, per determinare
l’aliquota “interna”, si procede nel seguente modo[15]: −
si calcola il reddito di riferimento, ottenuto dividendo la somma della
prestazione in capitale maturata fino al 31 dicembre 2000 (calcolata
secondo i criteri previgenti sopra descritti) e della prestazione maturata
dopo il 31 dicembre 2000 (assunta al netto dei redditi già assoggettati ad
imposta), per il numero di anni o frazione d’anno di effettiva
contribuzione[16]
e moltiplicando il quoziente per dodici; − si determina l’imposta
relativa al reddito di riferimento, applicando le aliquote progressive
IRPEF vigenti nell’anno in cui è sorto il diritto alla percezione della
prestazione; − si calcola l’aliquota media, dividendo l’imposta
relativa al reddito di riferimento per il reddito di riferimento e
moltiplicando il risultato per 100. L’aliquota così determinata deve
essere applicata alla base imponibile della prestazione erogata (riferita,
ovviamente, all’ammontare maturato dal 1° gennaio 2001). A tal fine, è
necessario verificare se la prestazione superi o meno un terzo del
montante maturato alla data di accesso alla prestazione[17].
Infatti, se la prestazione non supera un terzo dell’importo
complessivamente maturato, la base imponibile si determina al netto dei
redditi già assoggettati a tassazione (rendimenti finanziari e contributi
non dedotti); al contrario, se la prestazione supera un terzo del montante
maturato, la base imponibile si assume al lordo dei rendimenti finanziari
(ma non anche dei contributi non dedotti). Tuttavia, tale
penalizzazione non opera nel caso in cui l’importo della prestazione
pensionistica spettante in forma periodica sia inferiore al 50%
dell’assegno sociale[18]. La
tassazione operata dal fondo ha, comunque, carattere provvisorio, in
quanto gli uffici dell’Amministrazione finanziaria, entro il 31 dicembre
del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
del sostituto d’imposta, provvedono a riliquidare l’imposta sulla base
dell’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in
cui è maturato il diritto alla prestazione, rimborsando le maggiori
imposte applicate ovvero iscrivendo a ruolo le ulteriori imposte dovute
(senza applicazione di sanzioni)[19].
3.
Prestazioni in forma di capitale erogate ai “nuovi iscritti”.
I
capitali erogati ai “nuovi iscritti” sono assoggettati a tassazione
separata mediante l’applicazione dell'aliquota determinata con gli stessi
criteri previsti per il TFR sopra descritti. A differenza dei “vecchi
iscritti”, per tali soggetti l’aliquota “interna” si applica sia
sull’ammontare della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2000 (in via
definitiva) che sull’ammontare maturato dal 1° gennaio 2001 (in via
provvisoria, stante la riliquidazione da parte dell’Amministrazione
finanziaria). Se il criterio di determinazione dell’aliquota è il
medesimo per i due segmenti temporali in cui è maturata la prestazione (il
periodo fino al 31 dicembre 2000 e quello a partire dal 1° gennaio 2001),
la disciplina fiscale applicabile diverge, invece, con riferimento alla
modalità di calcolo della base imponibile. Infatti, per gli importi
maturati fino al 31 dicembre 2000, la base imponibile netta è costituita
dall’ammontare della prestazione maturata, al netto dei contributi versati
dal lavoratore (non eccedenti il 4% della retribuzione annua) e della
riduzione annuale di € 310,00 applicata in misura proporzionale alle quote
di TFR versate al fondo pensione[20].
Per gli importi maturati dopo il 31.12.2000, la base imponibile è
assunta al netto dei rendimenti già assoggettati ad imposta e dei
contributi non dedotti, purché l’importo della prestazione richiesta non
superi un terzo dell’importo maturato alla data di accesso alla
prestazione.
4. Riscatti.
Il riscatto della
posizione individuale è consentito soltanto qualora vengano meno i
requisiti di partecipazione alla forma pensionistica; invero, il riscatto
comporta la cessazione dell’appartenenza alla forma pensionistica in via
anticipata rispetto alle scadenze “naturali”, ovvero all’accesso alle
prestazioni previdenziali di anzianità o di vecchiaia, con la conseguente
corresponsione all’iscritto dell’intera posizione individuale maturata
fino alla data di esercizio del diritto alla prestazione[21]. Il
riscatto esercitato a seguito di pensionamento, per la cessazione del
rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla
volontà delle parti (ad esempio, licenziamento derivante dal dissesto
finanziario del datore di lavoro, dal fallimento o altra procedura
concorsuale), è assoggettato a tassazione separata[22]. Secondo
i chiarimenti ministeriali[23],
ai fini del calcolo della base imponibile netta maturata dopo il 31
dicembre 2001 l’esclusione dei contributi non dedotti e dei redditi già
assoggettati ad imposta spetta in ogni caso, a prescindere dal superamento
del plafond di un terzo dell’ammontare maturato alla data di accesso alla
prestazione. Il regime di tassazione separata si applica sia agli
importi maturati prima del 31 dicembre 2000 sia agli importi maturati dopo
tale data, con applicazione delle medesime regole prescritte per la
tassazione delle prestazioni in forma di capitale, distinguendo a seconda
che si tratti di “vecchi” o di “nuovi” iscritti. Il riscatto della
posizione individuale esercitato per cause diverse da quelle sopra
descritte è, invece, assoggettato ad imposizione ordinaria sull’importo
della prestazione maturata al netto dei redditi già tassati e dei
contributi non dedotti[24].
Tale regime di tassazione ordinaria si applica solo con riferimento al
montante maturato a partire dal 1° gennaio 2001, mentre per il montante
maturato fino al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le regole
previgenti. Pertanto, in caso di riscatto operato per cause diverse
dal pensionamento e dalla cessazione di attività lavorativa, le
prestazioni che si riferiscono agli importi maturati fino al 31 dicembre
2000 sono tassate con l’aliquota del TFR se sono erogate ai “vecchi
iscritti”; sono invece tassate con l’aliquota “interna” se sono erogate ai
“nuovi iscritti”. Le prestazioni maturate dal 1° gennaio 2001 sono
tassate, per entrambe le tipologie di iscritti, con l’aliquota ordinaria
progressiva.
5. La determinazione degli anni di effettiva
contribuzione nel regime transitorio.
Delineata la disciplina
di carattere generale, è possibile analizzare il problema relativo
all’individuazione degli anni di effettiva contribuzione da utilizzare per
il calcolo dell’aliquota “interna” di tassazione separata. Come
evidenziato, la normativa transitoria prevede l’applicazione di differenti
regole fiscali a seconda del momento temporale in cui la prestazione
erogata si è accumulata, ma non detta regole specifiche sul momento
rilevante per l’individuazione del numero di anni da prendere come base di
calcolo del “reddito di riferimento”. In assenza di uno specifico
chiarimento normativo va verificato se, ai fini della tassazione della
parte di prestazione soggetta alla suddetta aliquota, sia necessario
considerare il numero di anni maturati fino al 31 dicembre 2000 (ovvero
dal 1° gennaio 2001), o, in alternativa, il numero di anni
complessivamente maturato. Il Ministero, da parte sua, nella
menzionata circolare si limita ad illustrare il criterio per la
determinazione dell’aliquota, senza considerare le peculiarità derivanti
dalla sussistenza del regime transitorio. La scelta
dell’individuazione del numero di anni rilevante ai fini del calcolo
dell’aliquota “interna” è rimessa dunque all’interprete, sulla base di
un’interpretazione razionale della norma. A tal fine, un valido
criterio potrebbe essere quello di distinguere le fattispecie che
applicano un regime di tassazione “omogeneo” nei due intervalli temporali
(ante 31 dicembre 2000 - post 1° gennaio 2001), da quelle caratterizzate
da un diverso regime fiscale. In proposito, va notato che le
prestazioni in forma di capitale e i riscatti esercitati per effetto del
pensionamento, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità
o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti erogati ai
“nuovi iscritti”, sono soggetti a tassazione separata con applicazione
dell’aliquota determinata con i criteri previsti per il TFR, sia sugli
importi maturati prima che su quelli maturati dopo il 31 dicembre 2000.
Per tali fattispecie, infatti, il regime applicabile alla prestazione
erogata dopo il 1° gennaio 2001 diverge rispetto a quello previgente solo
con riguardo alla determinazione della base imponibile, in quanto gli
importi sono tassati con l’aliquota calcolata secondo i medesimi criteri.
Più specificamente, le previgenti regole di calcolo fanno riferimento
al numero di anni preso “a base di commisurazione” per la determinazione
del capitale da erogare, anche se maturati presso fondi diversi (e dunque
agli anni di iscrizione al fondo pensione), mentre le nuove disposizioni
fanno riferimento agli anni di “effettiva contribuzione”, durante i quali
il soggetto ha contribuito ad alimentare la propria
prestazione. Considerata l’uniformità del criterio di tassazione, si
ritiene possibile effettuare un unico calcolo per la determinazione
dell’aliquota “interna” da applicare alla prestazione complessivamente
erogata, considerando il numero complessivo degli anni di partecipazione
(rectius, contribuzione) al fondo (i.e. numero di anni comprensivo sia del
periodo ante che del periodo post 31 dicembre 2000). Questa
interpretazione della norma transitoria è conforme al metodo indicato dal
Ministero. Per quanto riguarda l’erogazione delle prestazioni in forma
di capitale e dei riscatti esercitati per effetto del pensionamento o per
altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti nei confronti dei
“vecchi iscritti”, la diversità della disciplina previgente (che prevede
la tassazione mediante applicazione dell’aliquota del TFR) rispetto alle
nuove regole (che dispongono l’applicazione dell’aliquota determinata
secondo i criteri previsti per il TFR), impedisce di adottare una
procedura unica per la tassazione dell’importo complessivamente erogato.
Tuttavia, tenuto conto che sia la parte di prestazione maturata prima
che quella maturata dopo il 31 dicembre 2000 sono assoggettate a
tassazione separata, si può ragionevolmente sostenere che il periodo di
tempo durante il quale entrambi gli importi si sono accumulati non sia
influenzato dalla data di decorrenza della nuova disciplina. Pertanto,
l’aliquota da applicare alla prestazione maturata dopo il 31 dicembre 2000
può essere calcolata considerando il numero complessivo degli anni di
effettiva contribuzione (compresi quelli anteriori al 31 dicembre 2000).
Considerato che al numeratore della formula di calcolo va indicato
l’ammontare complessivamente maturato, l’adozione di tale metodo rispetta
il principio di correlazione tra la prestazione erogata ed il momento
temporale durante il quale la stessa si è accumulata. Un discorso a
parte riguarda, invece, la disciplina dei riscatti erogati per cause
diverse dal pensionamento o dalla cessazione dell’attività lavorativa, i
quali sono sottoposti a tassazione separata per la parte di prestazione
maturata prima del 31 dicembre 2000 e a tassazione ordinaria per la parte
di prestazione maturata dopo tale data. Per tali fattispecie si
ritiene che la data di decorrenza della nuova disciplina abbia una
funzione di “chiusura” della prestazione previdenziale fino a quel momento
maturata. Invero, l’erogazione della prestazione in via anticipata
rispetto al completamento del piano previdenziale comporta una forma di
realizzo di tipo finanziario degli importi versati che esula dalla
finalità previdenziale, secondo la quale tali importi sono sottoposti al
più favorevole regime di tassazione separata. La questione
dell’individuazione del numero di anni da indicare per il calcolo
dell’aliquota “interna” si pone in questo caso solo con riguardo ai
riscatti esercitati dai “nuovi iscritti” (per i “vecchi iscritti”,
infatti, la parte di prestazione maturata fino al 31 dicembre 2000 è
tassata con l’aliquota del TFR). Al riguardo, le istruzioni
ministeriali prevedono di calcolare un’aliquota unica, indicando al
numeratore la prestazione complessivamente maturata, inclusa la parte
soggetta a tassazione ordinaria, ed al denominatore il numero complessivo
di anni di effettiva contribuzione. Tale criterio non appare però
coerente con la ratio della norma transitoria. Esso, infatti, porterebbe
ad applicare le nuove disposizioni fiscali anche alla parte di prestazione
maturata prima del 31 dicembre 2000, in evidente contrasto con le nuove
disposizioni normative. Il criterio che sembra più coerente con
un’interpretazione razionale della norma è quello di calcolare l’aliquota
“interna” considerando, al numeratore, l’importo maturato fino al 31
dicembre 2000 e, al denominatore, il numero di anni di contribuzione fino
al 31 dicembre 2000. Non sembrano, infatti, sussistere fondate ragioni per
considerare anche gli anni di contribuzione successivi al 1° gennaio 2001,
in quanto questi ultimi vanno ad alimentare una prestazione soggetta ad un
diverso regime di tassazione.
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[1] L. 23 agosto 2004, n.243 in G.U. n. 222 del 21 settembre 2004. Tra
le previsioni di maggiore rilievo per la ridefinizione della disciplina
fiscale si segnalano la fissazione di limiti in valore assoluto e
percentuale del reddito per ampliare la deducibilità fiscale dei
contributi versati alle forme pensionistiche, nonché l’introduzione di un
trattamento più favorevole dei rendimenti finanziari derivanti dalle
attività dei fondi. [2] Commissione UE, Comunicazione del 19 aprile
2001, COM(2001) 214 L’eliminazione degli ostacoli fiscali all’erogazione
transfrontaliera di pensioni aziendali e professionali. Tale atto si
aggiunge ad una serie di iniziative comunitarie nel settore delle pensioni
integrative, tra cui il Libro Verde della Commissione I regimi
pensionistici integrativi nel Mercato Unico del giugno 1997 COM(1997) 283
def., la Direttiva del Consiglio del 29 giugno 1998 n. 98/49/CE relativa
alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori che
si spostano all'interno della Comunità europea, la Comunicazione della
Commissione 11 maggio 1999, COM(1999) 134 def. Verso un mercato unico per
i regimi pensionistici integrativi. Risultati della consultazione relativa
al Libro verde sui regimi pensionistici nel mercato unico, e la proposta
di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle attività
di enti pensionistici per lavoratori autonomi o subordinati presentata
dalla Commissione l’11 ottobre 2000 COM(2000) 507 def.. [3] Nell’ambito
della teoria economica della tassazione del risparmio, il sistema E-E-T
implica l’adozione del modello di tassazione sulla spesa (c.d. expenditure
tax), il quale prevede l’esclusione da imposizione del reddito che gli
individui destinano al risparmio, fino al momento in cui questo non si
rende definitivamente disponibile per il consumo. Per approfondimenti,
cfr. P. BOSI e M.C. GUERRA, I tributi nell’economia italiana, Il
Mulino, Bologna, 2001. [4] Si pensi ad un cittadino lavoratore
dipendente in uno Stato membro che riconosce limitati sgravi dei
contributi pensionistici, il quale si trasferisce e va in pensione in uno
Stato membro che prevede una tassazione elevata delle prestazioni: in tal
caso vi sarebbe una evidente duplicazione di imposta. [5] Cfr. G. COCO
e M. PARADISO, Miopia individuale e miopia legislativa: la tassazione
dei fondi pensione in Italia, in Riv. dir. fin. e scienza delle
finanze, LXI, 2002, I, 136 e ss.. [6] Tale regime, secondo parte della
dottrina, troverebbe fondamento nell’esigenza di evitare una duplicazione
d’imposta: cfr. QUARTA, Commento alla legge sulla imposta di ricchezza
mobile, Milano, 1903, II, 218, BOIDI, Commento alla legge sulla
imposta complementare progressiva sul reddito, Utet, Torino, 1937).
Secondo un altro orientamento, il regime di sospensione d’imposta
troverebbe la sua giustificazione nella perdita di disponibilità del
reddito al momento del pagamento dei contributi: cfr. L.V. BERLIRI, Sul
regime fiscale dei contributi e dei frutti accreditati ai fondi di
previdenza, in Riv. dir. fin., 1940, I, 105 e ss.. Infine, vi è un
terzo orientamento secondo cui il suddetto regime sarebbe un modo di
attuazione del principio della discriminazione dei redditi: così come tale
principio riconosce ai redditi di lavoro la deduzione dalla base
imponibile delle spese di produzione del reddito, analogamente deve
considerarsi deducibile quella parte di reddito risparmiato per assicurare
i rischi della perdita della capacità lavorativa: cfr. EINAUDI,
Principi di scienza delle finanze, Einaudi, Torino, 1940, 215 e ss.
Per approfondimenti si veda F. MARCHETTI, La previdenza privata nel
sistema delle imposte sui redditi, Cedam, Padova, 1989, 42. [7] Il
sistema E-T-T è stato adottato anche dalla Danimarca e dalla Svezia; il
Lussemburgo e, in parte, la Germania hanno adottato lo schema T-E-E
(Taxation, Exemption, Exemption, in cui i contributi vengono tassati
mentre i rendimenti e le prestazioni pensionistiche sono esenti da
tassazione); tutti gli altri Paesi hanno invece adottato lo schema E-E-T.
Per approfondimenti cfr. F. MARCHETTI e I. CHERUBINI, La previdenza
complementare e le libertà fondamentali del Trattato sull’Unione
Europea, Luglio 2001; F. MARCHETTI e E. RUGGIERO, Taxation of
pensions in Italy, intervento al convegno dell’EATLP, European
Association of Tax Law Professors, Lisbona, 2001 in materia di Taxation of
cross-border pensions; M.C. GUERRA, La disciplina fiscale dei fondi
pensione. Esperienze nazionali e prospettive per l’Unione europea, in
Quaderni di ricerche n. 57/2002 (a cura di) Ente per gli studi monetari,
bancari e finanziari Luigi Einaudi, 2002. [8] La base imponibile cui
applicare l’imposta sostitutiva è rappresentata dal risultato netto di
gestione, ossia la differenza tra il patrimonio netto alla fine ed
all’inizio dell’anno, depurato di tutte le entrate e le uscite
(contribuzioni, trasferimenti, riscatti) che non derivano dalla gestione
finanziaria. [9] Secondo tale regime, la prestazione erogata è formata
dai contributi accantonati e dai rendimenti che maturano sugli
investimenti contributivi. [10] Si ricorda che i “vecchi iscritti”, e
cioè i soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 ad un fondo pensione
istituito al 15 novembre 1992 possono optare per la liquidazione
dell’intera prestazione in forma di capitale. I “nuovi iscritti”, invece,
e cioè i soggetti iscritti ad una forma pensionistica dopo il 28 aprile
1993, fanno la facoltà di chiedere la liquidazione della prestazione sotto
forma di capitale per un importo non superiore al 50% della prestazione
maturata (art. 7, co. 6 lett. a) del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124). In
proposito si segnala che la Legge delega n. 243/2004 ha previsto
l’introduzione di una specifica previsione per superare il condizionamento
fiscale connesso all’esercizio di tale facoltà (art.1, co. 2, lett.i).
[11] Corrispondente all’art. 16 nel testo previgente alla riforma
introdotta dal 1° gennaio 2004 con il D.Lgs. 12 dicembre 2003 n.
344. [12] Cfr. art. 17, co. 2, T.U.I.R. in vigore per i periodi
d’imposta dal 31 dicembre 1997 al 31 dicembre 2000: “Le altre indennità e
somme indicate alla lettera a) del comma primo dell' art. 16, anche se
commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da
soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro
ammontare netto complessivo con l'aliquota determinata agli effetti del
comma primo. L'ammontare netto è costituito dall'importo dell'indennità
che eccede quelle complessivo dei contributi versati dal lavoratore
sempreché l'importo dei contributi a carico del lavoratore non ecceda il 4
per cento dell'importo annuo in denaro o in natura, al netto dei
contributi obbligatori dovuti per legge, percepito in dipendenza del
rapporto di lavoro e negli statuti dei fondi o casse di previdenza tenuti
alla prestazione non siano previste clausole che consentano l'erogazione
di anticipazioni periodiche sull'indennità spettante. Tuttavia le medesime
indennità e somme, se percepite a titolo definitivo per effetto della
cessazione del solo rapporto con il soggetto erogatore, sono imponibili
per il loro ammontare netto con l' aliquota determinata con il criterio di
cui al comma primo”. [13] Qualora la prestazione in capitale sia
corrisposta in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di
capitalizzazione, la parte relativa ai rendimenti finanziari è tassata con
applicazione della ritenuta a titolo d’imposta del 12,50%, ai sensi
dell’articolo 6 della legge n. 482 del 1985, mentre l’importo relativo ai
contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore eccedenti il 4%
della retribuzione annua è tassata con l’aliquota del TFR. Si veda
Ministero delle finanze, Circolare 17 giugno 1987 n. 14/8/128 (c.d.
Circolare Guarino); Ministero delle Finanze, Circolare 9 ottobre 1998 n.
235/E/1998/74270; Ministero delle finanze, Risoluzione 9 maggio 2000 n.
60/E/2000/691; Ministero delle finanze, Risoluzione 22 luglio 2002 n.
243/E. [14] Cfr. artt. 20 e 19, co. 1, T.U.I.R., corrispondenti agli
artt. 17-bis e 17, co. 1, del testo in vigore fino al 31 dicembre
2003. [15] Cfr. Agenzia delle Entrate, Circolare 20 marzo 2001, n.
29/E/2001/40656. [16] Secondo la Circolare n. 29/E citata deve essere
indicato al denominatore “il numero degli anni e frazione di anno per i
quali il soggetto iscritto ha effettivamente partecipato al fondo pensione
contribuendo al suo finanziamento. Non si tiene conto, quindi, degli anni
di mera iscrizione al fondo”. Al riguardo sono interessanti le
osservazioni di F. GUELFI, Il nuovo regime di tassazione delle
anticipazioni, dei riscatti e dei trasferimenti e le novità del D.Lgs.
correttivo, in Atti del Convegno Paradigma, Milano, 22 maggio 2001,
secondo cui, data l’indisponibilità del risparmio previdenziale gestito
dalla forma pensionistica bisognerebbe tenere conto, sotto il profilo
equitativo, delle annualità di iscrizione al fondo a prescindere dalla
effettiva contribuzione allo stesso in ciascun anno di iscrizione. In
proposito vedi anche A. WEISZ, La nuova previdenza individuale: piani
di previdenza e contratti assicurativi vita, negli Atti dello stesso
Convegno. [17] Il montante cui fare riferimento è quello maturato dopo
il 1° gennaio 2001; pertanto nel caso in cui i “vecchi iscritti” optino
per l’erogazione in capitale dell’intera posizione maturata, solo
l’eccedenza rispetto a quella imputata prioritariamente al montante
maturato ante 1° gennaio 2001 sarà eventualmente soggetta al regime
penalizzante (cfr. Consorzio Studi e ricerche fiscali San Paolo IMI,
Circolare 15 gennaio 2001 n. 1/2001, par. 11.2.2). [18] Si tratta
dell’assegno previsto dall’art. 3, co. 6 e 7, L. 8 agosto 1995 n. 335.
L’importo della “prestazione spettante” da confrontare con il 50%
dell’assegno sociale va calcolato con riferimento ai due terzi
dell’ammontare maturato: cfr. Circ. n. 29/E citata, par. 4.3.2;
Assoprevidenza, Circolare 31 agosto 2001, n. 30, par. 14.1; Circ. IMI,
ult. cit.. [19] Ai sensi dell’art. 20, co. 1, T.U.I.R., gli uffici
calcolano l’aliquota media applicando le disposizioni previste dall’art.
19, co. 1-bis, T.U.I.R., secondo cui se nell’ambito del quinquennio
considerato in uno o più anni non sia stato prodotto alcun reddito
imponibile, si tiene conto dei soli anni in cui vi è stato reddito
imponibile. Se non vi è stato alcun reddito imponibile in nessuno dei
cinque anni, si applica l'aliquota stabilita per il primo scaglione di
reddito. [20] Cfr. art. 13, co. 9, L. n. 124/1993 e Circ. n. 235/E
citata. [21] Cfr. art. 10, co. 1, lett. c), D.Lgs. n. 124/1993. [22]
Cfr. art. 17, co. 1, lett. a-bis), T.U.I.R., corrispondente all’art. 16,
co. 1, lett. a-bis) del vecchio testo, come modificato dall’articolo 7,
co. 1, D.Lgs. 18 aprile 2001 n. 168. [23] Cfr. Circ. n. 29/E citata,
par. 4.3.2. [24] Cfr. art. 52, co. 1, lett. d-ter), T.U.I.R.,
corrispondente all’art. 48-bis, co. 1, lett. d-ter) del vecchio testo. La
ratio della penalizzazione deriva dall’intenzione del legislatore di
disincentivare l’erogazione di somme in via anticipata rispetto al
completamento del piano previdenziale. Come dispone la Relazione di
accompagnamento al D.Lgs. n. 47/2000, “esse infatti esprimono una forma di
liquidazione degli importi già versati che non risponde ad una finalità
previdenziale, quanto piuttosto ad una modalità di realizzo di tipo
finanziario per la quale il contribuente ha fruito dell’agevolazione della
deduzione”.
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Bibliografia:
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contributi e dei frutti accreditati ai fondi di previdenza, in Riv.
dir. fin., 1940 I. [2] BOIDI, Commento alla legge sulla imposta
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BOSI e M.C. GUERRA, I tributi nell’economia italiana, Il Mulino,
Bologna, 2001. [4] G. COCO e M. PARADISO, Miopia individuale e
miopia legislativa: la tassazione dei fondi pensione in Italia, in
Riv. dir. fin. e scienza delle finanze, LXI, 2002, I. [5] EINAUDI,
Principi di scienza delle finanze, Einaudi, Torino, 1940. [6]
F. GUELFI, Il nuovo regime di tassazione delle anticipazioni, dei
riscatti e dei trasferimenti e le novità del D.Lgs. correttivo, in
Atti del Convegno Paradigma, Milano, 22 maggio 2001. [7] M.C. GUERRA,
La disciplina fiscale dei fondi pensione. Esperienze nazionali e
prospettive per l’Unione europea, in Quaderni di ricerche n. 57/2002
(a cura di) Ente per gli studi monetari, bancari e finanziari Luigi
Einaudi, 2002. [8] F. MARCHETTI, La previdenza privata nel sistema
delle imposte sui redditi, Cedam, Padova, 1989. [9] F. MARCHETTI e
I. CHERUBINI, La previdenza complementare e le libertà fondamentali del
Trattato sull’Unione Europea, Luglio 2001. [10] F. MARCHETTI e E.
RUGGIERO, Taxation of pensions in Italy, intervento al convegno
dell’EATLP, European Association of Tax Law Professors, Lisbona, 2001 in
materia di Taxation of cross-border pensions. [11] QUARTA, Commento
alla legge sulla imposta di ricchezza mobile, Milano, 1903,
II. [12] A. WEISZ, La nuova previdenza individuale: piani di
previdenza e contratti assicurativi vita, in Atti del Convegno
Paradigma, Milano, 22 maggio 2001.
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