SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Condizioni di applicabilità del
regime di imposizione sostitutiva. – 2.1. Il requisito soggettivo: il
soggetto erogatore. – 2.2. La residenza del soggetto finanziatore. - 2.3.
Caratteristiche del finanziamento. – 2.3.1. La durata del finanziamento –
2.3.1.1. L'estinzione anticipata del rapporto di finanziamento – 2.3.1.2.
La risoluzione anticipata del rapporto ad opera dell'istituto di credito –
2.3.1.3. Differimento temporale tra la data di stipula del contratto e la
data di erogazione delle somme – 2.3.1.4. Il computo dei 18 mesi – 2.3.2.
La forma contrattuale – 2.3.3. Dilazioni di pagamento, modifiche
contrattuali e concessione di nuove garanzie – 2.3.4. Il consolidamento di
debiti pregressi mediante novazione – 2.3.5. Il credito di firma - 2.4. Il
luogo di esecuzione del contratto. – 3. L'imposta sostitutiva e la riforma
fiscale.
1. Introduzione.
Il regime dell'imposta
sostitutiva sui finanziamenti è contemplato dagli artt. 15 e seguenti del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, secondo cui:
"(...) le operazioni
relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti,
atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro
esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo
da chiunque ed in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali
surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche
parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a
tali finanziamenti, effettuate da aziende ed istituti di credito (...)
sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte
ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative (...)
gli enti che effettuano le operazioni indicate negli articoli 15 e 16 sono
tenuti a corrispondere, in luogo delle imposte di registro, di bollo,
ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, una
imposta sostitutiva (...) l'imposta sostitutiva si applica in ragione
dello 0,25 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti (...)
per i finanziamenti fatti mediante aperture di credito, utilizzate in
conto corrente o in qualsiasi altra forma tecnica, si tiene conto
dell'ammontare del fido (...)" (si ricorda che, per effetto di recenti
modifiche legislative, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui
finanziamenti è stata elevata, in alcuni casi specifici, al 2%).
La
formulazione della norma sembra non lasciare alcuna possibilità di scelta:
al ricorrere delle condizioni sopra indicate, il regime di imposizione
sostitutiva troverebbe, quindi, immediata ed automatica applicazione,
indipendentemente dal volere delle parti. Tale interpretazione è stata in
passato oggetto di critiche da parte di chi ha sostenuto che, trattandosi
di un'agevolazione, le parti potevano usufruirne ovvero rinunciarvi,
optando, invece, per il regime di imposizione indiretta ordinario
applicabile ai singoli atti.
In realtà, come chiarito dalla
giurisprudenza[1],
nei casi in cui ricorrono le condizioni sopra menzionate, l'imposta
sostitutiva di cui al Decreto 601/1973 costituisce il regime "ordinario"
dei contratti di finanziamento; ciò a prescindere dal fatto che l'onere
tributario sui singoli atti derivante dai tributi sostituiti sia, o meno,
superiore a quello derivante dall'applicazione dell'imposta sostitutiva.
Di conseguenza, ancorché il regime dell'imposizione sostitutiva venne
introdotto con finalità dichiaratamente agevolative, l'applicazione
(obbligata al verificarsi delle condizioni) dello stesso, nei fatti, può
tradursi in un aggravio significativo degli oneri fiscali connessi ad un
finanziamento. Da qui, la necessità di un'attenta valutazione preliminare,
volta ad individuare la soluzione fiscalmente più efficiente che consenta,
comunque, di pervenire al risultato voluto dalle parti.
Scopo del
presente articolo è quello di offrire alcuni spunti critici (senza pretesa
di esaustività) sul regime di cui al Decreto 601/1973, soprattutto alla
luce delle problematiche correlate ai nuovi schemi contrattuali introdotti
nel mercato finanziario.
2. Condizioni di applicabilità del
regime di imposizione sostitutiva.
Le condizioni previste per
l'applicazione del regime di imposizione sostitutiva riguardano:
(a) il
soggetto erogatore;
(b) le caratteristiche del contratto di
finanziamento (durata e forma contrattuale); e
(c) il luogo di
conclusione del contratto.
Nessuna rilevanza è invece attribuita alla
natura e localizzazione del soggetto prenditore.
2.1. Il
requisito soggettivo: il soggetto erogatore.
L'applicazione del
regime dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio-lungo termine,
di cui all'art. 15 del Decreto 601/1973, richiede il propedeutico
soddisfacimento di alcuni requisiti; in particolare, con riferimento a
quello di natura soggettiva, la richiamata disposizione richiede che il
soggetto mutuante sia una azienda od un istituto di credito.
Fino
all'entrata in vigore del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia (introdotto con il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 - "TUB") la
verifica del requisito soggettivo rivestiva particolare interesse alla
luce del fatto che esistevano differenti autorizzazioni rilasciate per
l'esercizio dell'attività bancaria a seconda che l'istituto di credito
volesse esercitare il credito a breve ovvero a medio-lungo termine. Con
l'introduzione, invece, del TUB tale tipo di distinzione tra istituti
bancari è venuta meno; ciò, tuttavia, non ha eliminato tutte le situazioni
di incertezza in ordine alla verifica del requisito soggettivo.
Una di
queste è relativa all'ipotesi in cui soggetti genericamente abilitati
all'erogazione di mutui potessero, al pari degli istituti bancari,
usufruire del regime sostitutivo di cui si discute. In particolare, la
questione ha riguardato alcuni istituti previdenziali (quali, ad esempio,
INPDAP, ENPAS) i quali, potendo esercitare l'attività di erogazione del
credito nei confronti dei loro iscritti, ritenevano, per tale motivo, di
poter beneficiare dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio-lungo
termine.
Volendo porre attenzione al dato normativo, si rileva,
anzitutto, che il riferimento fatto dall'art. 15 del Decreto 601/1973 alle
aziende ed agli istituti di credito va letto in modo combinato con l'art.
10 del TUB secondo il quale "la raccolta del risparmio tra il pubblico
e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria" e che
"l'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche",
intese, ex art. 1 del medesimo TUB, come "le imprese autorizzate
all'esercizio dell'attività bancaria".
Sulla scorta delle citate
disposizioni il Ministero delle Finanze, in più occasioni[2],
ha ribadito come gli enti previdenziali abbiano quale "(...) fine
istituzionale quello di erogare ai propri iscritti il trattamento di fine
rapporto e la pensione. Il fatto che, in concreto, l'impiego dei fondi
patrimoniali di un ente previdenziale possa realizzarsi anche a mezzo di
cessioni di credito non influisce sulla natura dell'ente previdenziale e
non lo trasforma in istituto esercente il credito (...)".
Anche
l'orientamento giurisprudenziale, seppur con pronunce meno recenti[3],
si è attestato sulle medesime posizioni ritenendo che "(...) la cassa
previdenziale abbia come unica finalità istitutiva quella di assicurare il
pagamento delle pensioni ai propri iscritti e dunque non si configura come
abilitata ad esercitare il credito né per legge né per disposizione
statutarie o amministrative (...)".
In tal senso non possono
rientrare nella previsione della norma agevolativa " (...) operazioni
di finanziamento eseguite da enti istituiti con altre finalità e per i
quali, dunque, operazioni di questo tipo non rappresentano altro che forme
di investimento dei propri mezzi patrimoniali attuate mediante contratti
di mutuo (...)".
In assenza di modifiche della normativa di
riferimento (l'art. 15 del Decreto 601/1973 e le norme, ad esso correlate,
del TUB) può, pertanto, concludersi nel senso di ritenere il regime
previsto dall'imposta sostitutiva applicabile, sotto il profilo
soggettivo, solamente agli istituti di credito, essendo l'elemento
qualificate costituito dalla natura bancaria dell'ente e non dalla
possibilità che lo stesso abbia di erogare il credito. Ne discende,
quindi, che i finanziamenti erogati da enti diversi dalle banche (tra le
quali, ad esempio, anche le società finanziarie) non potranno rientrare
nell'ambito di applicazione dell'imposizione
sostitutiva.
2.2. La residenza del soggetto
finanziatore.
L'art. 15 del Decreto 601/1973 con riferimento al
requisito soggettivo richiede essenzialmente la qualifica di banca
riconosciuta all'ente mutuante, evitando, quindi, qualsiasi richiamo al
luogo di residenza della stessa. Tale mancato richiamo potrebbe, nelle
intenzioni del legislatore, spiegarsi alla luce del fatto che essendo il
Decreto 601/1973 una norma interna del nostro ordinamento giuridico lo
stesso si rende applicabile a tutti gli istituti di credito che, ai fini
fiscali, si considerano residenti in Italia.
L'interpretazione
prospettata se elimina qualsiasi dubbio in ordine all'applicabilità del
Decreto 601/1973 alle banche residenti in Italia nonché alle stabili
organizzazioni di banche estere (equiparate agli istituti di credito
residenti) suscita qualche perplessità con riferimento alle banche estere
che operano direttamente in Italia in assenza di stabile organizzazione.
Infatti, ritenendo il regime dell'imposta sostitutiva applicabile
solamente alle banche fiscalmente residenti in Italia ne conseguirebbe
l'automatica esclusione per i soggetti esteri.
Sul punto appare,
tuttavia, opportuno, ai nostri fini, operare un coordinamento con la
Direttiva[4]
della Comunità Europea n. 89/646/CEE che ha dato attuazione al mercato
europeo dei servizi bancari, il cui scopo è quello di assicurare un regime
di pari concorrenza tra le banche comunitarie indipendentemente dal luogo
di residenza delle stesse. La Direttiva riconosce agli istituti bancari
europei la libertà di stabilimento, intesa come libertà di svolgere la
propria attività in qualsiasi Paese dell'Unione Europea indipendentemente
dall'avervi fissato la propria sede.
Avendo l'Italia recepito la
Direttiva ed alla luce dei principi dalla stessa espressi, può, pertanto,
ritenersi che la residenza della banca in un Paese comunitario diverso
dall'Italia è condizione sufficiente per estendere, in presenza degli
altri presupposti, il regime dell'imposta sostitutiva anche a tale
soggetto. La residenza in Italia dell'ente erogante non costituisce,
pertanto, presupposto determinante ai fini dell'applicazione dell'imposta
sostitutiva.
Quanto appena detto trova conferma in una Circolare
Ministeriale[5]
con la quale è stato chiarito che "in presenza di tutti i requisiti
richiesti per l'applicazione delle agevolazioni nel settore del credito,
recate dal Titolo IV del già richiamato DPR n. 601/1973, non sussistono,
pertanto, motivi per disconoscere agli istituti comunitari di cui si
tratta l'estensione dell'applicazione delle medesime norme
tributarie".
Per quanto concerne, invece, gli istituti di credito
aventi sede in Paesi diversi da quelli aderenti alla UE, si rileva che la
questione circa l'applicabilità, o meno, dell'imposta sostitutiva non
assume rilievo sostanziale non potendo tali istituti esercitare l'attività
bancaria in un Paese comunitario se non per il tramite di una società
partecipata cui sono state rilasciate le necessarie autorizzazioni dal
Paese nel quale quest'ultima ha fissato la propria sede. In quest'ipotesi,
essendo la suddetta partecipata un soggetto comunitario, l'eventuale
l'applicabilità del regime dell'imposta sostitutiva segue le sopra
descritte regole riguardanti gli istituti di credito comunitari.
Da
quanto sopra espresso, emerge come il Decreto 601/1973 non attribuisca
alcuna rilevanza alla residenza del soggetto erogatore. Peraltro, nessuna
rilevanza è parimenti attribuita alla residenza del soggetto prenditore
del finanziamento, come si evince non solo dal dato normativo, ma anche,
in via indiretta, dal rinvio operato dall'art. 20, comma 4, del Decreto
601/1973 alla disciplina dell'imposta di registro. Com'è noto, infatti,
l'applicazione delle disposizioni relative alla suddetta imposta è
subordinata, salvo specifiche eccezioni che qui non rilevano, al luogo di
formazione del contratto (si veda, infra, il paragrafo 2.4 per quanto
attiene le conseguenze in tema di imposizione sostitutiva). Nessuna
rilevanza è, invece, attribuita alla residenza delle parti
contrattuali.
2.3. Caratteristiche del
finanziamento.
2.3.1. Durata del
finanziamento.
Come sopra evidenziato uno dei presupposti
di applicazione dell'imposta sostitutiva è legato alla durata del
finanziamento. Il Decreto 601/1973 si applica, infatti, solamente a
finanziamenti a medio-lungo termine, definiti come quei finanziamenti la
cui durata contrattuale superi i 18 mesi.
Il presupposto di natura
temporale ha ingenerato diverse incertezze interpretative che hanno
alimentato il dibattito con numerosi interventi in ambito di prassi,
giurisprudenza e dottrina. Qui di seguito verranno brevemente discusse le
questioni di maggior interesse.
2.3.1.1. L'estinzione anticipata
del rapporto di finanziamento.
Una delle problematiche più
dibattute ha riguardato l'applicabilità del regime dell'imposta
sostitutiva ai finanziamenti a medio-lungo termine che, tuttavia, a causa
di eventi intercorsi nel corso della loro esistenza, hanno avuto una
durata effettiva inferiore rispetto a quella contrattualmente prevista.
In via preliminare, occorre, tuttavia, rilevare che, posta la
molteplicità di eventi che possono determinare l'estinzione anticipata del
contratto di finanziamento, non è possibile offrire una soluzione univoca,
dovendosi, invece, volta per volta, analizzare le cause che hanno
determinato tale risultato.
Nel caso in cui la durata effettiva del
contratto di finanziamento si riveli inferiore a quella contrattualmente
stabilita in conseguenza dell'anticipato rimborso eseguito spontaneamente
dal mutuatario, il presupposto temporale deve intendersi in ogni caso
soddisfatto: di conseguenza, il regime dell'imposta sostitutiva, qualora
applicato, non viene meno. La suddetta conclusione si basa
sull'interpretazione della disciplina generale in tema di obbligazioni e,
in particolare, della disposizione di cui all'art. 1184 del Codice Civile.
Quest'ultima prevede, infatti, che il termine fissato nell'obbligazione
sia costituito in favore del debitore, in assenza di diversa pattuizione
delle parti. Di conseguenza, non può negarsi a quest'ultimo la facoltà di
rimborsare anticipatamente la somma mutuata, corredata da interessi ed
altri accessori. In questo caso, pertanto, stante l'affermata irrilevanza
delle vicende successive all'originario rapporto contrattuale,
l'anticipato rimborso da parte del prenditore non inficia il regime
fiscale originariamente applicato all'atto[6].
2.3.1.2.
La risoluzione anticipata del rapporto ad opera dell'istituto di
credito.
Mentre, come si è visto, il rimborso anticipato da parte
del soggetto debitore non produce alcun effetto in relazione
all'applicazione del regime sostitutivo, non può, del pari, giungersi alla
medesima conclusione qualora l'estinzione anticipata del rapporto di
finanziamento sia dovuta alla risoluzione contrattuale operata dal
soggetto erogante. Infatti, l'inserimento nel contratto di finanziamento
di clausole che consentano all'istituto di credito di recedere
anticipatamente dallo stesso è stato spesso giudicato non compatibile con
le disposizioni di cui al Decreto 601/1973, in quanto tali clausole
avrebbero fatto venir meno la certezza che il rapporto contrattuale avesse
una durata superiore a quella richiesta dalla legge. In sostanza, si
riteneva che, indipendentemente dalla circostanza che, nello svolgimento
del rapporto contrattuale, la banca si fosse avvalsa, o meno, delle
suddette clausole, la mera presenza delle stesse all'interno del
contratto, avrebbe conferito precarietà alla durata del finanziamento
contrattualmente fissata dalle parti, impedendo il soddisfacimento del
presupposto di natura temporale e, per l'effetto, precludendo
l'applicabilità dell'imposta sostitutiva.
In realtà, una più
approfondita analisi del caso in esame porta alla conclusione che
l'interpretazione della norma sopra prospettata appare condivisibile
qualora il diritto di recesso attribuito all'istituto di credito è
esercitabile in ogni momento ed ad assoluta discrezione del titolare del
diritto medesimo (cd. recesso "ad nutum"). Nel caso, invece, di clausole
che subordinino il diritto di recesso dell'istituto di credito al
verificarsi di condizioni obiettivamente accertabili e specificamente
previste nel contratto[7],
la durata del rapporto contrattuale fissata dalle parti mantiene quei
connotati di stabilità che consentono l'applicabilità del regime di cui al
Decreto 601/1973[8].
2.3.1.3.
Differimento temporale tra la data di stipula del contratto e la data di
erogazione delle somme.
Un'ulteriore questione oggetto di dibattito
e non scevra da controversie di carattere giurisprudenziale riguarda il
differimento temporale tra la data di stipula e la data in cui i fondi
concordati sono resi disponibili (cd. "data di erogazione").
In molte
circostanze, infatti, tra i due momenti intercorre un certo lasso
temporale, solitamente giustificato dalla necessità per il soggetto
prenditore di produrre una determinata documentazione o di predisporre
quanto necessario per la prestazione delle garanzie concordate. In alcuni
casi, potrebbe avvenire che, a fronte di un contratto di finanziamento di
durata superiore a diciotto mesi, il periodo in cui il soggetto mutuatario
ha la materiale disponibilità delle somme richieste è in realtà inferiore
all'arco temporale contrattualmente fissato. Sono pertanto necessarie
alcune riflessioni sull'effettiva applicabilità (in presenza ovviamente di
tutti gli altri requisiti di legge) del regime sostitutivo al ricorrere di
tali ipotesi.
Qualora, infatti, il finanziamento sia posto in essere
mediante un contratto di mutuo, è il periodo di effettiva disponibilità
delle somme, in luogo della durata contrattuale, a costituire il parametro
di riferimento al fine di verificare il soddisfacimento del requisito
temporale; ciò in virtù del fatto che il mutuo si qualifica come un
contratto reale, che si perfeziona, cioè, solamente al momento della
consegna delle somme richieste dalla banca al soggetto prenditore. Nel
caso in cui il periodo di disponibilità effettiva delle somme non fosse,
pertanto, superiore a 18 mesi, il presupposto di natura temporale non
sarebbe soddisfatto e, di conseguenza, non potrebbe trovare applicazione
il regime di cui al Decreto 601/1973.
A conclusioni diverse si giunge,
invece, nel caso in cui il finanziamento venga posto in essere mediante un
contratto di apertura di credito in conto corrente, ovverosia un accordo
con il quale l'istituto di credito si impegna a tenere a disposizione di
un soggetto una determinata somma per un certo periodo di tempo. A
differenza del mutuo, infatti, l'apertura di credito è un contratto
consensuale, che si perfeziona quindi con la reciproca manifestazione di
volontà espressa dai contraenti, indipendentemente dall'effettiva messa a
disposizione delle somme richieste. L'obbligo, infatti, di mettere a
disposizione le somme concordate sorge in capo all'istituto di credito per
effetto della stipula del contratto ed attiene alla fase esecutiva dello
stesso, al pari di eventuali adempimenti preliminari richiesti al cliente
(quali la presentazione di documenti o la prestazione di garanzie) che
condizionano sospensivamente solo la concreta utilizzazione, da parte del
soggetto prenditore, della somma richiesta. Di conseguenza, il requisito
temporale sarebbe soddisfatto qualora tra la data di perfezionamento del
contratto e quella di cessazione della sua efficacia dovessero
intercorrere più dei 18 mesi richiesti dalla legge[9].
2.3.1.4.
Il computo dei 18 mesi.
Qualche riflessione va, tuttavia, svolta
anche con riferimento alle modalità di computo del periodo di tempo
richiesto dal Decreto 601/1973 per qualificare il finanziamento come a
medio–lungo termine. Infatti, il dettato legislativo si limita a
richiedere che la durata del contratto di finanziamento "sia superiore
a 18 mesi", senza fornire specifiche indicazioni in ordine alle
modalità di computo di tale periodo.
Dall'analisi letterale del testo
di legge si possono, quindi, trarre due diverse indicazioni:
• un
periodo "superiore a 18 mesi" va inteso come un intervallo temporale
almeno pari a 18 mesi ed un giorno (come confermato da numerose pronunce
giurisprudenziali[10]);
e
• in assenza di specifiche previsioni del Decreto 601/73 in ordine
alle modalità di computo dei termini, il riferimento normativo non può che
trarsi dalla disciplina generale contenuta all'interno del Codice Civile.
In particolare, il combinato disposto di cui agli articoli 1187 e 2963 del
Codice Civile, dispone che non venga computato il dies a quo, cioè,
ai nostri fini, il giorno nel quale si perfeziona il contratto di
finanziamento.
Tanto premesso, ne deriva che il contratto di
finanziamento rientrerà nell'ambito di applicazione del Decreto 601/1973
solamente nel caso in cui abbia una durata contrattuale (ovvero il termine
entro il quale il soggetto finanziatore non ha titolo per richiedere il
rimborso al soggetto prenditore) almeno pari a diciotto mesi e due giorni.
Pertanto, i contratti di finanziamento che prevedano un termine ultimo per
il rimborso interiore a quello menzionato ovvero quelli a scadenza
indeterminata non sconteranno imposizione
sostitutiva.
2.3.2. La forma
contrattuale.
L'applicazione del regime del Decreto
601/1973 è subordinata al fatto che l'istituto di credito eroghi
effettivamente delle risorse finanziarie ad un soggetto prenditore
mediante (i) un finanziamento ovvero (ii) un'apertura di credito.
Il
Decreto 601/1973 non fornisce una precisa definizione dei due riferimenti.
Tuttavia, mentre il termine "apertura di credito" non può che indicare
situazioni nelle quali la banca mette a disposizione del prenditore una
somma di denaro che si trasforma in credito in favore della prima (e
correlativamente, debito per il secondo) solamente alla data di effettivo
utilizzo della stessa, qualche riflessione in più è, invece, opportuna in
relazione al concetto di "finanziamento". L'assenza di una definizione
legislativa costringe, infatti, necessariamente l'interprete a basarsi
sull'interpretazione fornita dalla giurisprudenza, peraltro intervenuta a
più riprese sul punto e successivamente confermata dalla prassi di
emanazione ministeriale.
L'orientamento giurisprudenziale ormai
consolidato[11]
ritiene infatti che il concetto di "finanziamento" valevole ai fini del
Decreto 601/1973 non possa essere limitato al rapporto di "mutuo"[12],
posto che ne deriverebbe una definizione legislativa eccessivamente
restrittiva e non in linea con la ratio legis. Secondo le
intenzioni del legislatore, il concetto di finanziamento dovrebbe invece
costituire un sinonimo di "provvista finanziaria", ovverosia la "(...)
possibilità di attingere denaro, in qualunque momento ciò sia necessario,
in base ad un impegno in tali sensi assunto dall'istituto di credito, con
obbligo di restituzione entro il termine (medio o lungo) previsto
contrattualmente. (...)". In altre parole, il regime di imposizione
sostitutiva può applicarsi ad ogni accordo che consenta la messa a
disposizione a medio-lungo termine di una somma di denaro sulla base di un
impegno irrevocabile da parte di un istituto di credito indipendentemente
dallo specifico strumento attraverso il quale essa venga realizzata, sia
tramite un contratto reale ovvero un contratto consensuale.
Una simile
definizione, sebbene estremamente ampia, non consente tuttavia di
risolvere ogni dubbio e perplessità degli operatori in un mercato in
continua evoluzione ed influenzato anche da aspetti di carattere
internazionale. A ciò va aggiunto il fatto che a partire dal 1996[13]
gli istituti di credito comunitari sono stati riconosciuti come potenziali
soggetti passivi del regime di cui al Decreto 601/1973 nel caso in cui
compiano operazioni in Italia (anche in assenza di una stabile
organizzazione nel nostro Paese). In questi casi, tuttavia, l'accordo pur
concluso in Italia viene modellato su schemi contrattuali esteri e
regolato dalle norme vigenti nel Paese di residenza dell'istituto di
credito che realizza l'operazione[14];
ciò ha contribuito all'incremento delle difficoltà applicative legate al
tributo in esame, divenuto oramai obsoleto e talvolta eccessivamente (ed
inutilmente) oneroso.
Forse giustificato dalle crescenti difficoltà
interpretative incontrate dagli operatori nel mercato, recentemente si è
assistito ad una proliferazione di interpretazioni ministeriali
sull'argomento, che, seppur nella maggior parte dei casi si limitino ad
allinearsi sulle posizioni assunte in ambito giurisprudenziale,
costituiscono, tuttavia, occasione per interessanti riflessioni. In
particolare, vanno segnalate le opinioni espresse in relazione ai piani di
ristrutturazione di debiti pre-esistenti, i quali possono, o meno,
rientrare nel regime di cui al Decreto 601/1973 a seconda delle modalità
tecniche di realizzazione prescelte.
2.3.3. Dilazioni di
pagamento, modifiche contrattuali e concessione di nuove
garanzie.
La semplice dilazione dei termini di pagamento di
un debito esistente, non costituisce un nuovo "finanziamento" ai sensi del
Decreto 601/1973. Si tratta, infatti, di una mera modifica degli accordi
contrattuali originari che non dà luogo alla messa a disposizione di nuova
provvista finanziaria, ma ha il solo scopo di assicurare l'adempimento di
un debito già sorto in precedenza ad altro titolo.
A tale proposito
l'Amministrazione Finanziaria[15]
ha ricordato che "(...) la nozione di finanziamento è strettamente
correlata alla concessione di un credito, in un'ottica di espansione del
sistema produttivo e, quindi, non è riferibile al caso in cui le parti si
siano limitate a concordare un nuovo piano di rientro da una precedente
esposizione debitoria, posto che (...) la funzione dell'agevolazione non è
soddisfatta laddove il soggetto accreditato non veda ampliata la propria
liquidità, ma ottenga soltanto una dilazione nell'adempimento del suo
debito (...)".
Ciò significa, in altre parole, che eventuali nuove
garanzie rilasciate in occasione di dilazioni di pagamento, essendo
sottratte al regime sostitutivo, non potrebbero che soggiacere al regime
ordinariamente previsto dalle singole imposte d'atto. La giurisprudenza[16],
pur concordando sul principio, ha invece espressamente statuito che,
trattandosi di vicende modificative di un rapporto, il regime applicabile
agli atti modificativi ed alle garanzie accessorie deve necessariamente
ricondursi a quello applicato all'atto originario. Pertanto, nel caso in
cui l'atto di finanziamento originario sia stato applicato il regime di
cui al Decreto 601/1973, anche le successive garanzie richieste in sede di
dilazione dovranno godere dei benefici del regime sostitutivo: solamente
in caso contrario potrà trovare applicazione il regime ordinario previsto
dalle singole imposte d'atto.
La precisazione è di particolare
interesse, soprattutto per quanto attiene l'applicabilità del regime
sostitutivo a nuove garanzie, non previste nel contratto originario di
finanziamento. Infatti, anche se questa tesi è indubbiamente in linea con
le disposizioni del Decreto 601/1973 (che sottopongono al regime
sostitutivo le garanzie "(...) di qualunque tipo, da chiunque ed in
qualsiasi momento prestate ed alle surroghe, sostituzioni, postergazioni,
frazionamenti e cancellazioni anche parziali (...)") e con le
intenzioni che questo si propone, va rilevato che in passato
l'Amministrazione Finanziaria aveva invece talvolta negato l'applicabilità
del regime di cui al Decreto 601/1973 ad operazioni successive (in
particolare, ad operazioni di cessioni di credito, ancorché queste siano
ricomprese nel campo di applicazione del Decreto 601/1973 qualora relative
ad un finanziamento) poiché giudicate prive del nesso di strumentalità con
l'operazione di finanziamento originaria[17].
Una volta di più, quindi, la norma (e la relativa interpretazione)
ingenerano delle perplessità. Si pensi ad esempio al caso di una società
che avesse sottoscritto un contratto di finanziamento, originariamente
soggetto al regime di cui al Decreto 601/1973, al quale, vengano, in
accordo con l'istituto di credito finanziatore, apportate alcune modifiche
contrattuali, tra le quali una dilazione di pagamento, garantita dal un
pegno sulle azioni. In tal caso, le modifiche contrattuali non costituendo
novazione oggettiva[18],
non determinano, di fatto, la nascita di un nuovo finanziamento; pertanto,
le garanzie concesse in occasione della dilazione di pagamento non
dovrebbero scontare le imposte d'atto dovute essendo assorbite
dall'imposta sostitutiva a suo tempo applicata[19].
2.3.4.
Il consolidamento di debiti pregressi mediante
novazione.
Una delle modalità spesso utilizzate nella
pratica quale alternativa ad accordi di dilazione di pagamento consiste
nel consolidare le esistenti posizioni debitorie tramite novazione[20].
In pratica, l'istituto di credito ed il debitore dichiarano estinto un
debito pregresso (ed i relativi accessori, garanzie personali e reali)
mediante novazione in una nuova linea di credito. La fattispecie si
differenzia in modo sostanziale da quella precedentemente analizzata (come
sottolineato da autorevole dottrina[21]),
in quanto la novazione non implica una modifica dell'obbligazione
originaria, rimasta immutata nel titolo, bensì l'insorgenza di una nuova e
diversa obbligazione. Infatti, in caso di novazione:
(i) le parti
devono chiaramente manifestare la volontà di avvalersi della
novazione;
(ii) le pattuizioni relative al credito originario sono
estinte e completamente sostituite dalle previsioni del nuovo
contratto;
(iii) le garanzie, gli accessori del credito ed i rimedi
previsti sono parimenti estinti.
Sotto un profilo civilistico,
l'obbligazione sorta per effetto della novazione è pertanto
un'obbligazione del tutto autonoma da quella originaria. Quindi,
indipendentemente dal regime applicato al contratto originario (estinto
per effetto della novazione), è sostenibile ritenere che la novazione si
traduca in realtà come un atto finalizzato a fornire nuove disponibilità
finanziarie al soggetto prenditore. Si tratta, in sostanza, di un nuovo
finanziamento al quale, in presenza delle altre condizioni previste dal
Decreto 601/73, potrà applicarsi il regime dell'imposta
sostitutiva.
L'Amministrazione Finanziaria non sembra, invece, essersi
mai soffermata ad analizzare l'ipotesi di novazione ai fini
dell'applicazione del Decreto 601/1973, in quanto tutte le posizioni
finora assunte hanno riguardato ipotesi di modifiche contrattuali non
novative.
Tuttavia, va rilevato che l'Amministrazione Finanziaria ha
recentemente chiarito il regime applicabile ai finanziamenti cd. "di
scopo", precisando che "(...) il fatto che l'operazione sia preordinata
e finalizzata unicamente a realizzare un piano di rientro di debiti
pregressi non sembra condurre ex se a una qualificazione della stessa come
mera operazione di ripianamento di debiti preesistenti con conseguente
esclusione dell'applicabilità dell'articolo 15 del D.P.R. 601/73. In
effetti, la fattispecie in esame, come in precedenza accennato, si
sostanzia nella conclusione di un negozio con cui l'istituto di credito,
seppure allo scopo di consentire l'assolvimento della esposizione
debitoria già sorta ad altro titolo, concede al debitore la disponibilità
di risorse finanziarie conferendo, in tal modo al particolare assetto
negoziale una natura ed una funzione causale completamente diversa da
quelle attribuibili al mero atto ricognitorio (...)"[22].
Dall'opinione
dell'Amministrazione Finanziaria in tema di finanziamenti di scopo
potrebbe essere tratto un principio di carattere generale secondo il quale
la messa a disposizione di nuove risorse finanziarie in sede di
ristrutturazione del debito pregresso di un determinato soggetto,
indipendentemente dalla forma tecnica utilizzata, costituisce un nuovo
finanziamento al quale potrebbe rendersi applicabile, qualora ne
sussistano i presupposti, il regime di imposizione
sostitutiva.
2.3.5. Il credito di
firma.
Nonostante sia ormai condiviso il principio generale
secondo cui il termine "finanziamento" utilizzato dal legislatore non
possa essere limitato alla fattispecie di "mutuo", vi sono, tuttavia, una
serie di tipologie contrattuali che, in ogni caso, non rientrano nella
definizione di finanziamento e alle quali, per l'effetto, non si rende
applicabile il regime dell'imposta sostitutiva.
In particolare, non
costituiscono "finanziamenti" alcune forme tecniche quali il "credito di
firma", ipotesi nella quale all'istituto di credito viene richiesto di
rilasciare una fidejussione bancaria verso terzi a garanzia del corretto
adempimento dell'obbligazione contratta dal soggetto richiedente verso
parti terze.
Il negozio giuridico in esame (come peraltro sostenuto
anche da dottrina[23]
e giurisprudenza[24])
non rientra nella definizione di finanziamento, inteso come erogazione di
una determinata provvista da parte di un istituto di credito,
configurandosi semplicemente come una fidejussione, non soggetta pertanto
dal regime di cui al Decreto 601/1973; ciò, a condizione che, invece, non
sia ovviamente stipulata in relazione ad un finanziamento concesso da un
altro istituto di credito ed assoggettato ad imposizione sostitutiva, dato
che in tal caso sarebbe necessariamente assorbito dal suddetto
regime.
L'esclusione di tale forma tecnica dal novero di quelle
assoggettate ad imposizione sostitutiva richiede di conseguenza un'attenta
analisi delle clausole contrattuali di strumenti "ibridi", al fine di
determinare il regime di volta in volta a questi
applicabile.
2.4. Il luogo di esecuzione del
contratto.
Il Decreto 601/1973 nulla dispone in relazione ad un
eventuale presupposto territoriale. Tuttavia, l'effettiva esistenza di un
simile presupposto e le relative modalità di verifica si desumono dal
combinato disposto dell'art. 20 del Decreto 601/1973 e dell'art. 2 del
Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (la legge
sull'imposta di registro).
La prima delle due disposizioni contiene,
infatti, un rimando generale della disciplina dell'imposta sostitutiva
alle norme in tema di imposizione di registro. L'art. 2 della legge di
registro prevede, invece, che, in linea generale, gli atti formati nel
territorio dello Stato sono soggetti ad imposta di registro.
L'esplicito rinvio fatto dal Decreto 601/1973 alle disposizioni in
tema di imposta di registro consente, quindi, di affermare che, in
presenza di tutte gli altri requisiti di legge, un finanziamento sconterà
imposta sostitutiva a condizione che venga concluso in Italia. Di
converso, finanziamenti conclusi al di fuori del territorio dello Stato
italiano, anche se in possesso di tutti gli altri presupposti, non
potranno mai rientrare nel campo di applicazione dell'imposta sostitutiva.
Tale impostazione è stata peraltro confermata dall'Amministrazione
Finanziaria[25]
secondo cui "(...) per la chiara connessione operata dal legislatore
tra l'imposta sostitutiva e di registro ed in considerazione che
quest'ultima colpisce gli atti formati nello Stato italiano, alle
operazioni di finanziamento poste in essere dagli istituti di credito
italiani fuori dal territorio nazionale non torna applicabile il regime
dell'imposta sostitutiva ma quello in vigore nello Stato estero
interessato (...)".
Qualche riflessione si rende, pertanto,
opportuna sugli effetti che, in termini di imposizione indiretta, si
producono, nel caso di conclusione di un contratto di finanziamento al di
fuori del territorio italiano, anche con riferimento alle garanzie
correlate allo stesso. In questo caso, infatti, posto il difetto del
requisito territoriale, al contratto di finanziamento non si rende
applicabile l'imposta sostitutiva. Tornano, pertanto, applicabili i regimi
ordinariamente previsti in materia di imposte indirette; in particolare,
posto che il finanziamento viene concesso da una banca, l'operazione, ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto, è da considerarsi esente. Da ciò ne
discende che, qualora si realizzassero i presupposti per l'applicazione
dell'imposta di registro (caso d'uso, ovvero enunciazione dell'atto
formato all'estero) la stessa, in virtù del combinato disposto di cui agli
articoli 5 e 40 della legge di registro, si renderà applicabile in misura
fissa (Euro 129,11).
Anche con riferimento alle garanzie correlate al
finanziamento, la non assoggettabilità del finanziamento originario
all'imposta sostitutiva di cui al Decreto 601/1973, comporta
l'applicazione (qualora si realizzino i presupposti) del regime ordinario
di imposizione indiretta. Ovviamente, se nella maggior parte dei casi la
costituzione delle garanzie viene effettuata mediante atti del pari
conclusi all'estero ovvero mediante scambio di corrispondenza, in alcuni
ipotesi (quali, ad esempio, l'ipoteca su immobili situati in Italia ovvero
il pegno su marchi) tali atti devono essere conclusi in Italia in quanto
soggetti a specifici vincoli di forma che richiedono l'intervento di un
pubblico ufficiale. In quest'ultimo caso, pur essendo le garanzie connesse
ad un contratto di finanziamento, posto che quest'ultimo non rientra nella
sfera applicativa dell'imposta sostitutiva, le stesse scontano
l'imposizione indiretta (a seconda del tipo di garanzia, l'imposta di
registro, le imposte ipotecarie e catastali) secondo le modalità e con le
aliquote ordinariamente applicabili.
Assume, quindi, fondamentale
importanza la valutazione preventiva degli oneri fiscali connessi ad un
finanziamento ed alle correlate garanzie, in modo da raggiungere la
migliore efficienza, sotto il profilo fiscale, dell'operazione che deve
essere realizzata.
Infine, posto che tanto il Decreto 601/1973 quanto
la legge di registro non offrono specifiche indicazioni circa il momento
ed il luogo di conclusione del contratto di finanziamento, occorre, sul
punto, rifarsi a quanto previsto dalle disposizioni del codice civile
italiano[26].
Tuttavia, qualche riflessione ulteriore si rende opportuna nel caso in cui
(e si tratta di ipotesi sempre più frequenti) il contratto di
finanziamento, potenzialmente soggetto ad imposta sostitutiva, venga, per
esplicita previsione pattizia, regolato da una legge diversa da quella
italiana. In questo caso, infatti, non è pacifico che la legge estera
regolatrice del contratto adotti gli stessi parametri del codice civile al
fine di identificare il momento ed il luogo di conclusione del contratto.
Si pensi, ad esempio, al caso di un contratto di finanziamento
concluso, mediante scambio di corrispondenza, tra un soggetto preponente
italiano ed un soggetto accettante estero. In questo caso, il contratto è
da intendersi concluso in base alla norma italiana nel momento in cui il
preponente italiano ha notizia dell'accettazione del soggetto estero. Tale
disposizione potrebbe, tuttavia, non essere l'unico riferimento normativo
potenzialmente applicabile al fine di identificare il momento di
perfezionamento del contratto, posto che quest'ultimo, per previsione
pattizia, potrebbe essere regolato dalla normativa in materia vigente nel
Paese del soggetto accettante. Si potrebbe, quindi, verificare il caso in
cui il contratto di finanziamento si considera, applicando la normativa
interna, concluso in Italia, mentre, secondo la legge regolatrice dello
stesso, il vincolo contrattuale sarebbe da intendersi sorto in un momento
ed in Paese diverso dall'Italia. Senza voler entrare nel merito della
risoluzione del contrasto tra la norma interna e quella sovranazionale,
l'esempio prospettato ha solo la funzione di evidenziare l'esistenza di
casi (ormai non più limite), con riferimento ai quali, l'Amministrazione
Finanziaria, applicando esclusivamente la norma interna, potrebbe ritenere
verificati i presupposti in materia di imposizione indiretta (con le
conseguenze che, a seconda dell'imposta concretamente applicabile,
potrebbero discenderne).
3. L'imposta sostitutiva e la
riforma fiscale.
Come evidenziato nei paragrafi precedenti,
l'imposta sostitutiva di cui al Decreto 601/1973 non costituisce un regime
agevolativo (inteso come occasione di risparmio fiscale) traducendosi,
invece, spesso in un aggravio fiscale rispetto a quanto deriverebbe
dall'applicazione dell'imposizione indiretta in via ordinaria. A ciò va
aggiunto che la definizione di finanziamento utilizzata dal legislatore in
sede di redazione della norma ormai sempre più difficilmente si attaglia
agli schemi di finanziamento attualmente utilizzati dagli istituti di
credito (soprattutto italiani, dato che l'applicazione dell'imposta
sostitutiva a finanziamenti erogati da istituti di credito comunitari
senza stabile organizzazione in Italia è ipotesi abbastanza
infrequente).
In buona sostanza, il regime di imposizione sostitutiva
comporta una minor competitività degli istituti di credito italiani (che,
salvo rare eccezioni, ben difficilmente acconsentono a stipulare contratti
di finanziamento al di fuori del territorio dello Stato) rispetto ad altri
enti finanziatori diversi dalle banche oppure a soggetti esteri, non
assoggettati per loro natura al regime sostitutivo o con maggior
propensione alla stipulazione all'estero dei suddetti contratti.
Il
suddetto problema, ancorché più volte sollevato anche in sede dottrinale,
non ha comunque destato eccessivo interesse da parte del legislatore. Ciò
si desume anche dalla lettura dell'art. 6 della Legge 7 aprile 2003, no.
80 (la legge delega per la riforma del sistema fiscale statale), dove si
prevede l'abolizione di numerosi tributi indiretti e la relativa
sostituzione degli stessi con un'unica imposta, denominata "imposta sui
servizi". Orbene, dato che l'imposta di cui al Decreto 601/1973 non sembra
figurare nell'elenco dei tributi destinati ad essere soppressi (a meno che
non la si voglia includere tra i "tributi speciali"), permane il dubbio
che tale forma di imposizione continuerà a sopravvivere autonomamente
anche a seguito dell'entrata in vigore della riforma con riferimento
all'ambito dell'imposizione indiretta.