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SOMMARIO: Premessa. – 1. Il principio personalistico d’imputazione
delle sanzioni. Il sistema delle sanzioni amministartive per le violazioni
di norme tributarie così come disciplinato dal D. Lgs. 18 dicembre 1997,
n. 472. – 2. Le modifiche introdotte dall’art. 7 del D. L. 30 settembre
2003, n. 269: la parziale abolizione del principio di personalità. – 3.
Problematiche connesse all’entrata in vigore della nuova normativa: l’
efficacia temporale del nuovo regime; 3.2 Segue. Sperequazione di
trattamento ed incongruenze derivanti dalla parziale abolizione del
principio di personalità. – 4.
Conclusioni.
Premessa L’Agenzia delle Entrate ha
emanato in data 21 giugno 2004 la circolare 28/E. Con il provvedimento
menzionato, l’Amministrazione ha fornito i primi chiarimenti relativi al
D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.
326. Ai fini della presente ricerca, la prassi in esame assume rilievo
perché ha esplicato le modifiche introdotte dall’art. 7 del D.L n. 269 del
2003 al sistema delle sanzioni amministrative per violazione di norme
tributarie già disciplinato dal D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Posto che l’art. 7 si configura come una norma di principio in base
alla quale il legislatore tributario ha disposto che “le sanzioni
amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società od enti con
personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona
giuridica”, l’analisi della attuale personalità nella sanzione non può
prescindere da una breve disamina dei principi informatori del sistema
sanzionatorio così come disciplinato dal D. Lgs. n. 472 del 1997 .
1. Il principio personalistico di imputazione delle sanzioni.
Il sistema delle sanzioni amministrative per le violazioni di norme
tributarie così come disciplinato dal D. Lgs. 18 dicembre 1997, n.
472
Il decreto legislativo n. 472 del 1997 si pone come legge
organica di settore [1],
ne consegue che la responsabilità per l’illecito tributario non penale si
configura alla stregua dei principi sanciti dallo stesso. Nel sistema
delineato dalla predetta normativa, in base al primo comma dell’art. 2, la
sanzione amministrativa prevista per la violazione delle norme tributarie
è la “sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di
denaro” [2].
Alla pena principale si affiancano le sanzioni accessorie elencate
tassativamente nell’art. 21 [3]
comminabili solo nei casi espressamente previsti dalle singole leggi
d’imposta. Il criterio di base per l’individuazione del soggetto
responsabile delle sanzione tributarie è contenuto nel secondo comma
dell’art. 2 in base al quale la sanzione è riferita alla “persona fisica
che ha commesso o concorso a commettere la violazione”. In base al
dispositivo della predetta norma, l’unico centro d’imputazione della
sanzione è il comportamento trasgressivo, ne consegue che l’illecito è
riferibile all’autore materiale della violazione a prescindere dalla
soggettività passiva della pretesa tributaria. In altri termini per
effetto del principio personalistico sancito dalla norma de qua, il
contribuente risponde del tributo, mentre il trasgressore della norma
tributaria incorre nella sanzione perché unico soggetto imputabile in
quanto autore materiale della violazione. Nell’ art., 3 si rinvengono
i tradizionali principi che regolano ogni impianto di tipo sanzionatorio:
il principio di legalità e quello del favor rei. La regola
fondamentale del decreto delegato n. 472 ovvero il principio della
riferibilità esclusiva della sanzione alla persona fisica che ha commesso
l’illecito, trova il proprio completamento negli artt. 4 e ss. che
stabiliscono le condizioni di imputabilità e colpevolezza, (artt. 4 e 5),
le condizioni di non punibilità (art. 6), ed i criteri di determinazione
delle sanzione (art. 7). Dalle considerazioni che precedono si evince
che la responsabilità del trasgressore e quella del contribuente si
collocano su piani diversi; posto che la sanzione colpisce la persona
fisica che ha disatteso obblighi e doveri tributari ne consegue che la
persona giuridica e/o il contribuente- persona fisica che ha tratto
beneficio dalla predetta violazione ne resta immune. La distinzione
tra contribuente e trasgressore resta tale anche se esaminata alla luce
delle norme contenute nell’art. 11 del D. Lgs. n. 472 del 1997 [4].
Il legislatore tributario con il citato articolo, a fronte di
particolari illeciti [5],
ha disposto una “responsabilità per la sanzione” di tipo solidale tra la
persona fisica che ha commesso la violazione della norma tributaria ed i
soggetti nel cui interesse ha agito il trasgressore [6].
La suddetta ipotesi appare come un mero correttivo [7]
al principio della personalità che non vale quindi a sovvertire la
generalità della regola de qua. La struttura del D. Lgs. 472 del 1997
si articola in definitiva come segue:
a) la persona fisica che ha
commesso materialmente la violazioni di obblighi formali o sostanziali è
il soggetto direttamente responsabile della sanzione. Egli risponde della
condotta cosciente e volontaria senza la necessità di dimostrare
l’esistenza della condizione soggettiva integrante l’illecito (dolo o
colpa si presumono sussistere a fronte di inosservanza di un precetto che
il trasgressore era in condizione di conoscere). b) la persona del
contribuente, sia esso persona fisica o giuridica, nel caso di violazioni
di natura sostanziale compiute nel suo interesse, ad opera di un soggetto
preposto [8]
nell’esercizio delle sue funzioni, risponde per il pagamento di una somma
pari alla sanzione irrogata nei confronti dell’agente. Nei confronti del
trasgressore che ha agito senza dolo o colpa ovvero che non ha tratto
beneficio dalla violazione, la sanzione è eseguita nei limiti di un
importo pari al valore di cento milioni delle vecchie lire [9].
2.
Le modifiche introdotte dall’art. 7 del D. L. 30 settembre 2003, n. 269:
la parziale abolizione del principio di personalità
L’art. 7
del D. L. n. 269 del 2003 dispone testualmente: “Le sanzioni
amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con
personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona
giuridica”. In primis è opportuno sottolineare che il criterio
d’imputazione delle sanzioni introdotto dal predetto articolo non
costituisce una novità sostanziale posto che esso riproduce il modello di
responsabilità sanzionatoria tributaria per la persone giuridiche vigente
prima della riforma del sistema compiuta con l’emanazione del D. Lgs. 472
del 1997 [10].
La disposizione in esame, quindi, involvendo le norme di cui all’art.
11 del D. Lgs. 472 del 1997, muta la tipologia ed il titolo della
responsabilità delle persone giuridiche che con il nuovo regime è diretta
in relazione all’applicazione di una sanzione pura. Il nuovo criterio
d’imputazione delle sanzioni amministrative esaminato in base ad un
interpretazione di tipo letterale conduce alla seguenti considerazioni:
a) dal punto di vista soggettivo, la locuzione “ rapporto fiscale
proprio di società od enti con personalità giuridica” esclude l’indistinta
applicazione della disposizione a tutti i contribuenti. Si evince quindi
che dalla portata delle nuove norme disciplinanti l’imputabilità della
sanzione amministrativa sono escluse oltre le persone fisiche e gli altri
contribuenti non aventi la struttura giuridica di società od ente, anche
le società e gli enti sprovvisti di personalità giuridica; b) in
ordine alla ratio sottostante le norme in commento, l’intento del
legislatore appare chiaro: sanzionare il soggetto che gode del beneficio
fiscale scaturente dalla violazione della norma tributaria [11]. La
disposizione in esame costituisce una parziale attuazione dell’art. 2,
comma 1, lettera l) della L. 7 aprile 2003, n. 80 (“Delega al Governo per
la riforma del sistema fiscale”), in base al quale “la sanzione fiscale
amministrativa si concentra sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio
dalla violazione” [12].
3. Problematiche connesse all’entrata in vigore della nuova
normativa. 3.1 Efficacia temporale del nuovo regime
Con
riguardo all’efficacia temporale del nuovo principio di personalità delle
sanzioni amministrative, occorre sottolineare che l’art. 7, comma 2, del
D. L. 269 del 2003 sancisce che essa disposizione “si applica alle
violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata
irrogata alla data di entrata in vigore del presente decreto” [13]. La
norma transitoria citata svolge la funzione di regolare il passaggio dal
previgente sistema a quello attuale ed in quanto tale è stata oggetto di
critiche da parte della dottrina che non ha mancato di evidenziare le
incongruenze ad essa addebitabili. In primis è stata rilevata la
sussistenza di due sistemi sanzionatori la cui applicazione dipenderà
dalla tempestività dell’attività di accertamento svolta
dall’Amministrazione [14].
Un secondo ordine di perplessità sulla norma in esame riguarda una sua
possibile contrapposizione con il principio di legalità di cui all’art. 3,
comma 1 del D. Lgs. 472 del 1997 e di conseguenza con l’art. 25 comma 1,
della Costituzione posto che il menzionato art. 3 ne rappresenta la
trasposizione in ambito tributario [15].
Infatti, nell’ipotesi di una violazione commessa prima del 2 ottobre 2003
ma contestata dopo tale data, integrante i presupposti della
responsabilità ex art. 11 D. Lgs. 472 del 1997, il dispositivo
della norma transitoria implica l’applicazione di una sanzione diretta, in
capo ad un soggetto (la persona giuridica) che al momento della
commissione del fatto sarebbe incorso in una responsabilità di tipo
solidale unicamente per il pagamento della sanzione. E’ di palmare
constatazione che l’applicazione del comma 3 dell’art. 7 alle persone
giuridiche per violazioni commesse prima del 2 ottobre ma contestate dopo,
comporta un aggravamento della posizione giuridica delle società dotate di
personalità che verranno punite quindi in base ad una legge entrata in
vigore dopo la commissione del fatto. Di qui un probabile contrasto con il
principio di legalità di cui al primo comma dell’ art. 3 che traduce il
noto principio “nulla poena sine lege”. In ultimo l’efficacia
temporale della disposizione in esame deve essere analizzata dal punto di
vista del principio del favor rei di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 3 del D.
Lgs. 472 del 1997. Come più volte evidenziato la norma dispone la sua
applicazione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. La
nuova disciplina risulta singolare nella parte in cui dispone la sua
applicazione alle violazioni contestate o irrogate a partire dal 2 ottobre
2003 che quindi seppur più favorevole al reo, non trova applicazione per
fatti posti in essere precedentemente alla predetta data nel caso in cui
sia intervenuta l’eventuale contestazione ovvero la notifica di una
cartella di pagamento. L’applicabilità del regime più favorevole resta
inoltre esclusa anche alla luce di due ulteriori ordini di motivi. Il
primo riguarda la previsione di espressa abrogazione ad opera dell’ultimo
comma dell’art. 7 in ordine a tutte le norme incompatibili con il nuovo
regime contenute nel D.Lgs. 472 del 1997. Il secondo riguarda il “rango”
del principio del favor rei: non trattandosi di principio
costituzionalizzato infatti, esso troverà concreta applicazione solo ove
predisposto con disposizione di legge ordinaria [16].
3.2
Sperequazione di trattamento ed incongruenze derivanti dalla parziale
abolizione del principio di personalità
In precedenza è già
stato evidenziato che il campo applicativo dell’art. 7 risulta ridotto per
effetto del riferimento contenuto nella disposizione al “rapporto fiscale
proprio di società od enti con personalità giuridica” che di fatto
determina un ambito di operatività soggettivo limitato del nuovo regime.
La disposizione in esame ha l’effetto di determinare una disparità di
trattamento tra i soggetti che operano in strutture dotate di personalità
guiridica ed i dipendenti di società sprovviste del predetto
riconoscimento. Nella pratica infatti i soggetti esclusi dalla
responsabilità per le sanzioni tributarie commesse per conto delle
strutture per cui agiscono, risultano essere i dirigenti ed i
rappresentanti legali delle società di capitali. Permane viceversa una
responsabilità di carattere personale e diretta per le violazioni di norme
tributarie commesse da tutti i soggetti che operano all’interno di ditte
individuali o altri enti non personificati. E’ opportuno sottolineare
inoltre che il predetto stato di disparità che caratterizza il nuovo
sistema non trova conferma nel contenuto della legge delega n. 80 del 2003
che prevede la concentrazione della sanzione fiscale amministrativa sul
soggetto effettivo beneficiario della violazione senza distinzione atte a
fondare una esclusione di tipo parziale del principio della personalità
nella responsabilità per le sanzioni amministrative. Per completezza
giova ricordare che in ogni caso resta ferma la responsabilità civilistica
ex art. 2392 c.c. per gli amministratori che abbiano posto in
essere comportamenti negligenti ed omissivi in quanto tra gli adempimenti
dei “doveri ad essi imposti” devono intendersi compresi anche quelli di
natura tributaria. Nella pratica quindi, in relazione ad un danno, stante
il nesso di causalità tra questo e la condotta dell’amministratore (dolosa
o colposa) non è escluso che, seppur dal punto di vista tributario il
nuovo regime prevede la esclusiva responsabilità della persona giuridica
per la sanzione amministrativa, i soggetti che hanno agito per
quest’ultima sono verso l’ente responsabili civilisticamente per gli
eventuali atti dolosi o colposi posti in essere. Il problema della
disparità di trattamento evidenziato in precedenza ridonda anche
sull’ipotesi di concorso ex art. 9, comma 1, del D. Lgs. 472 del
1997 [17]. L’art.
7 del D.L. n. 269 del 2003, nella parte in cui definisce la responsabilità
delle persone giuridiche “esclusiva”, contrasta con il dispositivo del
menzionato art. 9 in base al quale tutti i soggetti che hanno concorso nel
commettere una violazione rispondono individualmente per la relativa
sanzione. La predetta incompatibilità, quindi, potrebbe implicare
l’abrogazione dell’ipotesi di concorso nei rapporti delle strutture dotate
di personalità giuridica [18]. La
conseguenza di tale eventuale prevalenza favorirebbe nella pratica i
consulenti che operano a favore di società dotate di personalità giuridica
che diventerebbero immuni verso la responsabilità amministrativa e quindi
dall’applicazione della sanzione. Di converso le regole sul concorso
continuerebbero ad operare per i professionisti che svolgono attività di
consulenza tributaria per imprenditori individuali o società di persone
posto che in questo caso siamo al di fuori dell’ambito di applicazione
soggettivo del nuovo regime.
4. Conclusioni
In
precedenza sono state evidenziate le incongruenze che caratterizzano il
nuovo sistema delle sanzioni amministrative comminate per violazione di
norme tributarie. Le indicazioni contenute nella circolare 28/E non
offrono l’opportunità di chiarire la portata delle nuove norme di cui
all’art 7 del D. L. n. 269 del 2003. Al contrario la prassi citata per
alcuni aspetti sembra contrastare con il tenore del citato art. 7. In
particolare si evidenzia la perentorietà del menzionato articolo nella
parte in cui definisce la responsabilità delle persone giuridiche
“esclusiva” tanto da suggerire una portata talmente ampia della norma da
giustificare l’esenzione dalla responsabilità delle persone fisiche e
quindi la loro impunibilità nei rapporti che intervengono con strutture
giuridicamente riconosciute quando si verifichi una cooperazione nel
comportamento sanzionabile. A tale riguardo e piuttosto laconicamente la
prassi citata nell’intento di definire la portata della disposizione in
commento, afferma che il nuovo regime investe le disposizioni regolanti i
casi di responsabilità solidale ex art. 11, comma 1 del D.Lgs. 472
del 1997 ma non esplicita i casi di ulteriore incompatibilità. In questo
senso la prassi citata è carente posto che in presenza di un’espressa
previsione di abrogazione implicita delle disposizioni del vecchio sistema
contrastanti con la novella, sarebbe stato opportuno definire in che
termini avviene la sopravvivenza dei principi della personalità introdotti
con la riforma del 1997. Del resto è impossibile addossare
all’Amministrazione il compito di ripristinare la coerenza sistematica nel
contesto del sistema delle sanzioni amministrative comminate per
violazioni di disposizioni tributarie per il quale è invece auspicabile un
intervento ad opera del legislatore che garantisca la certezza e la
omogeneità di trattamento per le persone fisiche che occupano all’interno
delle società il ruolo di amministratore, dipendente, rappresentante, o
consulente fiscale.
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NOTE:
[1] Cfr. in tal senso l’art. 1 della normativa in
esame in base al quale il legislatore tributario ha delineato la portata
d’applicazione del decreto stesso. L’articolo citato afferma testualmente
che il decreto “stabilisce le disposizioni generali sulle sanzioni
amministartive in materia tributaria”. Ed aggiunge inoltre che “salvo
diversa espressa previsione i procedimenti di irrogazione delle sanzioni
disciplinati dal …. decreto si applicano all’irrogazione di tutte le
sanzioni tributarie non penali”. [2] Cfr. art. 2 comma 1 del
provvedimento legislativo in esame. [3] In base al citato articolo le
sanzioni amministartive accessorie sono: l’interdizione dalla carica di
amministartore sindaco o revisore di società di capitali; l’interdizione
dalla partecipazione a gare per l’affidamento di pubblici appalti e
forniture; l’interdizione dal conseguimento di licenze concessioni
autorizzazioni amministartive per l’esercizio di imprese o di attività di
lavoro autonomo e la loro sospensione; la sospensione dall’esercizio di
attività di lavoro autonomo o d’impresa diverse da quelle indicate in
precedenza. [4] Il primo comma del predetto articolo dispone: “Nei
casi in cui la violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul
pagamento del tributo è commessa dal dipendente o dal rappresentante
legale o negoziale di una persona fisica nell’adempimento del suo ufficio
o del suo mandato ovvero dal dipendente o dal rappresentante o dall’
amministratore … di società associazione od ente, con o senza personalità
giuridica, nell’esercizio delle sue funzioni o incombenze, la persona
fisica, la società, l’associazione o l’ente nell’interesse dei quali ha
agito l’autore della violazione sono obbligati solidalmente al pagamento
di una somma pari alla sanzione irrogata”. [5] La dottrina ha
evidenziato che l’art. 11 non interessa qualsiasi attività antigiuridica
ma soltanto quella integrante “illeciti qualificati”. La responsabilità
solidale prevista dal menzionato articolo presuppone infatti una
violazione incidente sulla “determinazione” dell’obbligazione ovvero sul
“pagamento del tributo” con esclusione pertanto delle violazioni formali.
Cfr. Garcea, Il paradosso delle persone giuridiche per le sanzioni
tributarie secondo il D.L. n. 269 del 2003”, in Fisco, 2004, 11350.
[6] Cfr. in dottrina D’Ayala Valva, Aspetti problematici
dell’imputazione della sanzione amministrativa tributaria, in Riv. Dir.
Trib. 2003, 220. L’Autore analizza l’art. 11 del decreto delegato n. 472
affermando che la ratio sottostante la disposizione è l’intento di
costituire una garanzia per la riscossione della sanzione sulla base di un
responsabilità di tipo solidale. La dottrina citata efficacemente
evidenzia che il coobligato solidale per la sanzione risponde per il fatto
altrui, e che per coerenza sistematica tale obbligazione si dovrebbe
giustificare sulla base di una presunta culpa in eligendo o in vigilando,
degli enti “preponenti” per l’insufficiente perizia nella scelta del
personale o nel controllo sul loro operato. Di fatto, evidenzia l’autore,
l’intento del legislatore è quello di fondare una garanzia soggettiva,
aggiuntiva per l’introito delle sanzioni. Ne consegue che una scelta di
politica fiscale pone a carico di un soggetto estraneo alla commissione
del fatto illecito (anche se da esso beneficiato) la responsabilità per il
pagamento della sanzione, sul presupposto che abbia comunque i mezzi per
provvedervi anche in conseguenza dei riflessi positivi derivanti proprio
dall’illecito sanzionato.sul suo patrimonio. Altra parte della dottrina
(Cfr. Del Federico, Disposizioni generali in materia di sanzioni
amministrative per le violazioni tributarie, in Commento agli interventi
di riforma tributaria, Miccinesi, a cura di, Padova, 2001, 1101) rimarca
invece la connotazione sanzionatoria rispetto a quella meramente
fideiussoria della respoosabilità solidale in esame. Gli esempi a sostegno
di tale posizione sono: la resopnsabilità in caso di morte del
trasgressore del coobligato ex art. 11 comma 7, e la constatazione che il
ravvedimento ex art. 13 e la definizione agevolata ex art. 16 e 17 sono
praticabili anche dal contribuente oltre che dal trasgressore. [7]
Cfr. Circ. Min. 10.07.1998 n. 180/E/98/110100 che afferma testualmente “il
carattere punitivo ed intimidatorio della sanzione comporta che essa venga
irrogata sempre ad una persona fisica” ma, posto che la persona fisica
autrice della violazione non si identifichi con il contribuente e non
giovi direttamente degli effetti economici che da essa conseguono, “la
legge configura un obbligazione autonoma di carattere civile a carico del
contribuente, sia esso una persona fisica, un ente o un soggetto
collettivo, in relazione al fatto che la violazione è stata commessa
nell’interesse di quest’ultimo e i suoi effetti si sono riversati
positivamente sul suo patrimonio”. [8] Per un’esaustiva elencazioe dei
soggetti non contribuenti che possono divenire autori delle violazioni di
carattere sostanziale alle quali consegue la nascita dell’obbligazione
solidale di carattere civile di cui all’art. 11 del D. Lgs. 472 del 1997,
cfr. Circ. min. 10.07.1998 n. 180/E/98/110100 dalla quale si evince che il
rapporto tra agente e corresponsabile deve essere particolarmente
qualificato, rilevando a tal fine: il rapporto di lavoro dipendente, la
rappresentanza legale o negoziale, la rappresentanza o l’amministrazione
anche di fatto di enti osocietà. [9] Cfr. art. 5, comma 2 del D.Lgs.
n. 472 del 1997. [10] La regola di individuare il trasgressore nella
persona giuridica ai fini dell’applicazione della sanzione pecuniaria nel
contesto dei rapporti tributari relativi a quest’ultima, si evince anche
da un orientamento consolidato della Corte di Cassazione negli anni che
hanno preceduto la riforma del 1997. (Cfr. Cass, SS. UU. N. 2018 del 27
marzo 1984; Cass. N. 2903 del 1973; Cass. 4266 del 1979; Cass. N. 3342 del
1986.) [11] Cfr. in tal senso la relazione illustrativa di
accompagnamento al D. L. n. 269 del 2003 nella quale si afferma che in
deroga al principio di resposabilità di cui agli artt. 5 ed 11 del D. Lgs.
472 del 1997, “è prevista la responsabilità esclusiva della persona
giuridica per la sanzione amministrativa allorchè questa sia relativa al
rapporto fiscale della stessa persona giuridica. In tal caso quindi è
obbligato a sopportare l’onere della sanzione un soggetto diverso da
quello che ha commesso l’illecito. La disposizione investendo
dell’obbligazione il soggetto che ha tratto vantaggio dalla violazione,
intende accrescere le garanzie di adempimento dell’obbligazione stessa”.
[12] Cfr. in tal senso Circ. Min. 28/E, 21 giugno 2004, parag. 4.1.
[13] Il D. Lgs. n. 269 del 2003 è entrato in vigore dal 2 ottobre
2003. [14] Cfr. Perrucci, Sanzioni non penali a carico delle persone
giuridiche, in Boll. Trib., 2003, 1525. L’Autore sottolinea che tanto la
contestazione della violazione, quanto l’irrogazione della sanzione in
esito al relativo procedimento amministartivo dipendono dall’iniziativa e
dalla sollecitudine del’Amministrazione cioè dalla parte che è titolare
del relativo credito. L’estrema posizione assunta dalla dottrina in esame
definisce l’Amministrazione “arbitra dell’applicazione” di un regime
piuttosto dell’altro. Ulteriori dubbi vengono sollevati in ordine
all’applicazione delle nuove norme alle violazioni già commesse,
contestate ma non ancora pervenute alla fase procedimentale di
applicazione della sanzioni. Nell’ipotesi menzionata infatti,
l’applicabilità del nuovo regime nullificherebbe l’attività svolta nei
confronti dei soggetti responsabili ante riforma con l’effetto di far
maturare i termini prescrizionali per far valere la pretesa fiscale verso
le persone giuridiche uniche responsabili in base al nuovo regime.
[15] Per la dimostrazione teorica della vigenza anche in campo
tributario con riferimento alle sanzioni amministrative dell’art. 25 Cost.
cfr. in dottrina Cordeiro Guerra, Illecito tributario e sanzioni
amministrative, Milano, 1996, 150; Del Federico, Disposizioni generali in
materia di sanzioni amministrative per le violazioni tributarie, in
Commento agli interventi di riforma tributaria, Miccinesi, a cura di,
Padova, 2001, 1065. [16] Cfr. in tal senso Carpentieri-Sepio,
Inversione di rotta sulle sanzioni amministrative per società ed enti con
personalità giuridica, in Dialoghi di diritto tributario, 2004, 187.
[17] L’art. 9 menzonato dispone testualmente: “ Quando più persone
concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per
questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell’omissione di
un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una
sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti
gli altri, salvo il diritto di regresso”. [18] Cfr. art. 7, comma 3
del D. L. n. 269 del 2003. La predetta disposizione si configura come una
norma di chiusura e stabilisce che le fattispecie rientranti nel campo
applicativo del nuovo regime soggiacciono alla disposizioni del D. Lgs. n.
472 del 1997 ove quest’ultime siano compatibili con il nuovo
sistema.
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