TributImpresa
n°5-2004
 

Antonio DE CICCO

 
 

L’integrazione fiscale europea e le distorsioni di mercato legate all’andamento dei prezzi: Azioni presenti e strategie future.

 
 

SOMMARIO: 1.1 Armonizzazione e concorrenza fiscale nel mercato interno - 1.2 Distorsioni applicative della legislazione comunitaria - 1.3 Sistemi fiscali europei - 1.4 Le decisioni all’unanimità - 2.1 Sistema Comune dell’Imposta sul Valore Aggiunto - 2.2 L’IVA fonte di entrata del Bilancio comunitario - 2.3 Misure non invasive di recupero del gettito e di contrasto al fenomeno dell’evasione fiscale - 2.4 Strategie in campo IVA – 2.5 Le aliquote IVA ed il Mercato Interno - 2.5.1 Razionalizzazione delle deroghe concesse a norma dell’articolo 27 - 2.6 Regime degli scambi intracomunitari - 2.7 Distorsioni di mercato legate all’ andamento dei prezzi in Europa - 2.8 Iniziative a tutela del Mercato del lavoro - 2.9 Ulteriori novità in campo IVA – Fonti normative e di cognizione – Bibliografia essenziale.

1.1 Armonizzazione e concorrenza fiscale nel mercato interno.

In un' Europa sempre più integrata l’armonizzazione fiscale svolge un ruolo strategico considerevole per il mantenimento e lo sviluppo del “mercato interno”.
Benché la tendenza sia quella di andare verso una piena armonizzazione fiscale le ancora presenti divergenze di tassazione portano ad inevitabili distorsioni di mercato con la concreta preoccupazione che consumi ed imprese si trasferiscano da uno Stato all’altro dell’UE. A tutt’oggi, ad esempio, si profilano ancora risparmi considerevoli, per il cittadino dell’UE che acquista un’automobile, o che trasferisca i propri capitali in un altro stato membro, in quanto la realizzazione della libera circolazione dei capitali ha posto, nell’ultimo caso, il rischio di una erosione delle basi imponibili nazionali a causa della concorrenza sul piano fiscale da parte di altri Stati comunitari.
Il fenomeno della maggiore convenienza fiscale sposta sempre più il centro dell’ attenzione da parte delle imprese, dei consulenti e dei professionisti, ma anche del consumatore, dall’ambito nazionale a quello comunitario proprio per ricavare maggiori vantaggi (v. § 2.7, infra).
Pertanto, gli obiettivi delle recenti iniziative comunitarie in campo fiscale mirano ad evitare proprio gli effetti negativi di una concorrenza sleale.

1.2 Distorsioni applicative della legislazione comunitaria.

Distorsioni applicative della legislazione comunitaria, poste in essere dai singoli Stati membri, in quanto non coerenti con i criteri sviluppati dalla legislazione comunitaria e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE, sono causa di sempre crescenti ricorsi giurisdizionali.
Nel settore fiscale le disposizioni nazionali sono sempre più il riflesso di quelle comunitarie.Spesso però, il mancato adeguamento e/o le antinomie presenti tra le due disposizioni (nazionali e comunitarie), porta sempre più di frequente la Commissione ad intentare “procedure di infrazione” nei confronti dei singoli Stati.
In Italia il radicale processo di semplificazione tributaria voluto dalla legge delega n.80/2003, che coinvolgerà anche la riforma dell’imposta sul valore aggiunto attraverso anche una “codificazione” ed una razionalizzazione dei principi fiscali, dovrà ispirarsi necessariamente ai principi di adeguamento delle norme fiscali ai criteri dell’ordinamento comunitario ed al rispetto degli obblighi derivanti dai trattati internazionali.
Nel corso del 2003 la Commissione europea ha intentato diverse “procedure di infrazione” nei confronti della Francia e della Spagna relativamente ad alcune misure speciali riguardanti la deduzione dell’IVA, in quanto esse violavano la Direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, meglio nota come VI Direttiva CEE, così come ha deciso di portare l’Italia di fronte alla Corte di Giustizia per il ritardo, nel rimborso dell’IVA nei confronti di soggetti non stabiliti nel proprio territorio, in violazione dell’VIII Direttiva CEE ( 79/1072/CEE). Anche nei confronti della Grecia è stata intentata una procedura di infrazione per la tassazione sull’immatricolazione delle autovetture, di cittadini comunitari che lì si trasferivano, in violazione della Direttiva 83/183/CEE.
Questi sono gli effetti della mancata completa armonizzazione in campo fiscale, nonostante la realizzazione del “mercato interno” sia avvenuta da oltre dieci anni.

1.3 Sistemi fiscali europei

In materia “fiscale” l’unico settore completamente armonizzato è quello doganale dei dazi, che costituiscono le “risorse proprie tradizionali della Comunità” con le quali la stessa si alimenta e finanzia i vari programmi comunitari, mentre nell’ambito delle imposte dirette e per quanto attiene all’imposizione indiretta (si pensi alle Accise ed all’IVA) vi è un riavvicinamento delle legislazioni che però continuano ad avere aliquote e disposizioni applicative diverse.

Prospetto sinottico delle Aliquote IVA attualmente vigenti nei 15 Paesi membri della CE

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Stato membro / Aliquota standard / Aliquota ridotta
Austria / 20 / 10 – 12 – 16
Belgio / 21 / 0 – 6 – 12
Danimarca / 25 / 0 – 5
Finlandia / 22 / 8 – 17
Francia / 19,6 / 2,1 – 5,5 [1]
Germania / 16 / 7
Gran Bretagna / 17,5 / 0 – 2,5 [2] - 5
Grecia / 18 / 4 – 8 [3]<
Irlanda / 20 / 0 – 4,3 – 10 – 12,5
Italia / 20 / 4 – 10
Lussemburgo / 15 / 3 – 6 – 12
Paesi Bassi / 19 / 6
Portogallo / 19 / 5 –12 [4]
Spagna / 16 / 4 –7
Svezia / 25 / 6 –12

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I fattori di divergenza dei sistemi tributari sono spesso, però, la conseguenza di differenti strutture economiche e sociali dovute a concezioni diverse sul ruolo dell’imposizione fiscale in generale o di una tassa ed anche del carattere di centralità della sovranità nazionale riconosciuta finora in materia fiscale.
Per quanto attiene all’imposizione indiretta ( IVA, Accise, etc.) la politica comunitaria è stata attuata a mezzo prevalentemente di direttive, che come è noto devono essere recepite dai singoli Stati membri a differenza dei regolamenti comunitari che espletano invece direttamente la loro efficacia. Per l’imposizione diretta il quadro legislativo di riferimento - a livello comunitario - è caratterizzato da alcune direttive e per lo più da accordi bilaterali tra gli Stati membri e tra gli Stati membri ed i Paesi terzi volti a debellare il fenomeno dell’elusione e della doppia imposizione. Tra i più recenti provvedimenti emanati si ricordano: la Direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi e la Direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

1.4 Le decisioni all’unanimità.

In entrambi i casi, cioè sia in quello afferente la fiscalità diretta che quella indiretta, il voto all’unanimità costituisce la base giuridica per le decisioni in campo fiscale, sebbene la Commissione continui a giudicare indispensabile il passaggio al voto “ a maggioranza qualificata” almeno per determinate questioni, in considerazione dei problemi che comporta il raggiungimento di decisioni unanimi sulle proposte normative, problemi di certo amplificati in un’Europa a 25 Stati, dal maggio del 2004.

(segue tabella)
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Schema comunitario delle Azioni presenti e delle prospettive future nei settori tributari: IVA – Accise – II. DD. [5]

IMPOSTE DIRETTE

Base giuridica:
- le II.DD. esulano dal campo di applicazione della legislazione comunitaria. Non si rinviene nei Trattati alcuna disposizione in ordine all’armonizzazione delle imposte dirette. Le iniziative intraprese finora hanno avuto carattere generale e si sono basate, quale fondamento giuridico, sugli artt. 94 CE, 96 CE e 97 CE (già, rispettivamente artt. 100, 101 e 102 TCE) relativi alle misure da adottare per il riavvicinamento delle legislazioni per il buon funzionamento del mercato interno al fine di evitare distorsioni di mercato, in ordine alle decisioni relative agli investimenti, e sull’art. 293 CE (già 220) che impone agli Stati membri di avviare negoziati intesi a garantire l’eliminazione della doppia imposizione fiscale all’interno della Comunità.
Azioni presenti e strategie future:
Tra le Direttive emanate si ricordano:
- la Direttiva fusioni (90/434/CEE e succ. mod.) riguardante le plusvalenze risultanti da fusioni;
- la Direttiva società madri e società affiliate ( 90/435/CEE e succ. mod.) volta ad eliminare la doppia imposizione dei dividendi distribuiti da un’affiliata stabilita in uno Stato membro alla propria società madre stabilita in altro Stato membro;
- la convenzione “ procedure arbitrali” ( 90/436/CEE e succ. mod.) volta a istituire procedure atte a risolvere controversie in materia di utili di imprese consociate situate in Stati membri differenti.
- la Direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi
- la Direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.
Molte altre direttive sono state presentate, di queste alcune successivamente ritirate (a causa dell’incapacità da parte del Consiglio di giungere ad un accordo; si pensi ad esempio alla proposta di direttiva sul “regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni effettuati tra società madri e società affiliate di Stati membri diversi - com 571/90; 196/93; 67/98 - , poi ripresentata ), altre invece sono ancora al vaglio del Consiglio.
Si ricorda inoltre che nell’ambito del “pacchetto Monti” nel 1997 è stata varata una nuova strategia fiscale che ha previsto, tra le altre cose, “un codice di condotta in materia di fiscalità delle imprese”. Tale codice è stato approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio e è pienamente in vigore .

IVA

Base giuridica:
- Rappresentata dall’ art. 93 CE (già 99 TCE) prevede che il Consiglio adotti, all’unanimità, disposizioni che riguardano l’armonizzazione delle legislazioni sull’imposizione indiretta ( IVA, ACCISE) quando queste siano necessarie ad assicurare l’instaurazione ed il buon funzionamento del mercato interno .
Azioni presenti e strategie future:
Il problema della realizzazione di un sitema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA) che sostituisse le imposte indirette generali dei singoli Stati membri, con l’obiettivo di una “detassazione” delle esportazioni ed una “ritassazione” delle importazioni negli scambi commerciali intracomunitari e con i paesi terzi terzi, è stato raggiunto sin dagli anni ’70 con la I direttiva: 67/227/CEE. Con la II direttiva: 67/228/CEE sono state invece definite la struttura e le modalità comuni di attuazione dell’IVA.
A queste hanno fatto seguito altre Direttive, tra le tante si ricorda la 77/338/CEE, meglio nota come la VI direttiva, la quale ( nonostante varie modifiche e deroghe è tuttora vigente ed è alla base dell’attuale sistema) aveva previsto tra le disposizioni una “base imponibile uniforme”. Tale uniformità scaturì non solo dall’esigenza di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, ma dalla scelta delle istituzioni comunitarie di sostituire i contributi versati dagli Stati membri al bilancio comunitario con le risorse proprie, includendo tra queste anche una piccola percentuale dell’IVA introitata da ciascuno Stato membro; pertanto la base imponibile doveva essere la stessa per tutti.
Con la realizzazione del mercato unico (1° gennaio 1993), sono venuti meno i controlli fiscali alle frontiere comunitarie. Pertanto, per controllare l’ingente flusso di traffico commerciale, non essendo possibile attuare sin da subito il regime definitivo, basato sul principio dell’imposizione nel paese di origine e della successiva distribuzione dell’IVA riscossa al Paese dove la merce viene effettivamente immessa in consumo - attraverso un “sistema di compensazione” ( cd. stanze di compensazione) -, si decise di attuare il regime transitorio che sarebbe dovuto durare fino al 1996, ma che con numerose deroghe continua ad essere tuttora mantenuto .
Solo a tre “speciali regimi” non si applica la tassazione nel Paese di destinazione:
- Vendite a distanza. Nelle vendite per corrispondenza, ad esempio, per importi superiori ad una certa soglia la società venditrice deve applicare l’IVA in vigore nel proprioPaese;
- Persone giuridiche esenti da imposte.;
- Vendita di mezzi di trasporto nuovi.
Nel settore dell’IVA intracomunitaria, per gli anni a venire, si auspica, sebbene i progressi in tal senso da parte degli organi comunitari siano scarsi, un passaggio al regime definitivo, eliminando così i numerosi e gravi punti deboli del regime transitorio, causa dell’ondata di frodi proprio nel settore dell’IVA . Ulteriori iniziative della Commissione oltre l’applicazione dell’IVA nel settore del commercio elettronico, riguarderanno l’armonizzazione e la modernizzazione delle modalità di fatturazione, il “luogo” di cessione di gas ed di energia elettrica nelle transazioni transfrontaliere, la proroga ad avvalersi di un’aliquota Iva ridotta sui servizi ad alta intensità di lavoro.

ACCISE

Base giuridica:
Rappresentata:
1. dall’ art. 93 CE (già 99 TCE) che prevede che il Consiglio adotti, all’unanimità, disposizioni che riguardano l’armonizzazione delle legislazioni sull’imposizione indiretta (IVA, ACCISE) quando queste siano necessarie ad assicurare l’instaurazione ed il buon funzionamento del mercato interno;
2. dall’art. 175 CE, introdotto dal Trattato di Maastricht (art. 130 S), che consente nel settore dell’energia di adottare azioni anche di “natura fiscale” al fine di realizzare gli obiettivi di protezione ambientale e sanità pubblica previsti dall’art. 174 CE (già art. 130 R).

Azioni presenti e strategie future:
Per le Accise armonizzate sono state emanate direttive volte a definire la struttura e le modalità di attuazione del tributo per ciascun settore (oli minerali, bevande alcoliche e tabacco) al fine di realizzare un ragionevole livello di uniformità. Tuttavia, sia le aliquote che le modalità applicative continuano a variare sensibilmente da uno Stato membro all’altro, con effetti negativi sia sulla concorrenza che sul fronte delle frodi .
- Per il futuro si tenterà di armonizzare sempre più le strutture e le aliquote, proprio per arginare gli effetti negativi, ma le difficoltà di raggiungere tale obiettivo esistono e non originano da questioni di carattere puramente fiscale. Si pensi ad esempio che alti livelli di aliquota sono stati imposti in alcuni Stati del Nord Europa nel quadro di politiche intese a scoraggiare l’alto consumo di bevande alcoliche e di tabacco presente in quei Paesi che costituiscono una preoccupante piaga sociale; diversamente l’Italia, grosso produttore di vino, ha adottato un’aliquota di accisa per questo prodotto pari a zero Nel settore energetico, invece, l’obiettivo futuro è quello di rimuovere le distorsioni della concorrenza tra fonti energetiche sostituibili e propendere sempre più verso tasse ambientali

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2.1 Sistema Comune dell’Imposta sul Valore Aggiunto

In particolare, nel settore dell’imposizione indiretta, la necessità di realizzare un sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA) che sostituisse le imposte indirette generali dei singoli Stati membri, con l’obiettivo di una “detassazione” delle esportazioni ed una “ritassazione” delle importazioni negli scambi commerciali tra Paesi, si è realizzata sin dagli anni ’70 con la I Direttiva CEE( 67/227/CEE). Con la II direttiva (67/228/CEE) sono state invece definite la struttura e le modalità comuni di attuazione dell’IVA, realizzando così un sistema di imposizione indiretta adatto al mercato interno e in grado di funzionare nell'Unione europea come all'interno di un unico paese.
Attualmente il tributo è disciplinato a livello comunitario dalla già citata VI Direttiva CEE, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto”. Tale direttiva, recepita a livello nazionale nel preesistente D.P.R. n. 633/1972, ha introdotto tra le novità quella di una “base imponibile uniforme”.
L’esigenza di una base imponibile uniforme per tutti gli Stati membri era scaturita non solo dalla necessità di armonizzazione le legislazioni degli Stati membri, ma dalla scelta delle Istituzioni comunitarie di sostituire i contributi versati dagli Stati membri al bilancio comunitario con le risorse proprie, includendo tra queste anche una piccola percentuale dell’IVA introitata da ciascuno Stato membro; pertanto la base imponibile doveva essere la stessa per tutti.

2.2 L’IVA fonte di entrata del Bilancio comunitario.

Per comprendere la rilevanza del fenomeno IVA a livello comunitario, si pensi che il bilancio comunitario, è finanziato da:
- “Risorse proprie tradizionali” (prelievi agricoli e dazi doganali) versate direttamente al bilancio comunitario;
- una quota dell’”IVA” ( 1%, ridotto allo 0,75 % nel 2002, fino ad arrivare allo 0,50 % nel corso del 2004, secondo quanto stabilito nel vertice di Berlino);
- una “quarta risorsa” ( contributi calcolati annualmente sul Prodotto Nazionale Lordo – PNL - fissati per il periodo 2000-2006 all’ 1,27%).
Tali entrate concorrono a loro volta a costituire la spesa del bilancio comunitario, nelle seguenti proporzioni:
- finalizzata all’agricoltura ( circa 47 % del totale);
- per azioni strutturali ( 35% del totale);
- per azioni esterne gestite direttamente dalla Commissione (13 % del totale – quali: ricerca, sviluppo ed altro…);
- per spese di amministrazione e di gestione del personale ( 5 % del totale).
Ciò dimostra l’interesse della Comunità alla “risorsa IVA”, la quale anche se differentemente dai dazi, i quali affluiscono direttamente al bilancio comunitario, affluisce ai bilanci nazionali, ma costituisce essa stessa una fonte cospicua di entrata al bilancio comunitario. Da qui discende la necessità di contrastare i fenomeni fraudolenti che erodono, anche in questo caso, la base imponibile rendendo non più attendibili anche le previsioni di entrata.

2.3 Misure non invasive di recupero del gettito e di contrasto al fenomeno dell’evasione fiscale.

A parere di chi scrive una strategia non invasiva, perché non prevede nuove tasse, volta a rimpinguare le casse dello Stato e di conseguenza del bilancio UE, che ponga nel contempo argine al diffuso fenomeno dell’evasione IVA, sarebbe quella di introdurre una sorta di “bancomat di Stato” abbinato a dei benefici per il fruitore, in proporzione al suo utilizzo; una sorta di “carta di fidelizzazione” come quelle utilizzate dai distributori di carburante o dai supermercati. Infatti una forte erosione al gettito Iva non si manifesta solo nelle transazioni commerciali tra imprese, quanto nei confronti del fruitore ultimo del bene e/o del servizio.
Quest’ultima è una forma di evasione che se pur minima per singola operazione acquista forte rilevanza per il numero di operazioni effettuate giornalmente. Il fenomeno dell’evasione IVA, sempre difficile da quantificare a livello statistico, ma fortemente percepito a livello di singolo cittadino nella fruizione di beni e servizi quando, ad esempio si va al bar o al ristorante o si paga l’onorario ad un professionista, è da sempre stato un fenomeno poco avvertito nella coscienza sociale tanto che spesso si presta il proprio avallo al mancato rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale senza un effettivo beneficio personale se non in termini di un’iniqua ridistribuzione della ricchezza tra l’erogatore del bene o servizio e l’avventore. Nello stesso tempo si mette lo Stato in condizioni di non introitare le dovute entrate per far fronte alla spesa pubblica e svolgere la propria funzione riequilibratrice di volano dell’economia soprattutto in periodi di bassa congiuntura.
Pertanto, l’adozione di tale strumento consentirebbe innanzitutto, un sicuro riscontro ai fini fiscali, attraverso la registrazione informatizzata dell’operazione e ciò renderebbe superfluo il rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale, che peraltro non trova riscontro in procedure analoghe a livello comunitario.
Inoltre, verrebbe limitato nei confronti degli esercenti il rischio di rapine riducendo il quantitativo dei soldi in cassa, e metterebbe il comune avventore al sicuro dal rischio di ricevere, anche in buona fede, EURO contraffatti, altro fenomeno questo in forte espansione. Dal canto suo l’avventore sarebbe incentivato ad utilizzare questo sistema, anche attraverso carte/bancomat prepagate, nella consapevolezza che raggiunto un certo importo avrebbe diritto a delle detrazioni fiscali o a buoni benzina o ad altri “benefits”, che costerebbero allo Stato valori senza dubbio inferiori rispetto all’ammontare dell’ IVA che si recupererebbe. I “benefits” erogati, ad esempio, sotto forma di buoni carburante darebbero al percettore l’effettivo vantaggio di risparmiare tot litri di carburante, e graverebbe sullo Stato in misura minima. Si consideri che proprio sui carburanti grava un tributo quale l’accisa, che costituisce a sua volta base imponibile ai fini Iva, che incide per circa il 75% del prezzo del carburante stesso, il cui mancato introito sarebbe compensato dalla maggiore IVA introitata, come partita di giro. Altre forme di incentivi per gli esercenti potrebbero essere previsti quali tassi di commissione più competitivi o dilazioni nei versamenti erariali. La soluzione proposta potrebbe essere approfondita per abbinarla anche alle attuali carte di credito e/o bancomat.

2.4 Strategie in campo IVA.

Al fine di migliorare i sistemi di imposizione indiretta è stato adottato dal Parlamento e dal Consiglio (Dec. Ce in GUCE L del 17/12/2002) un nuovo programma di azione comunitaria per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 Dicembre 2007 e denominato appunto“Fiscalis 2007”.
Il nuovo programma prevede una verifica permanente del programma stesso al fine di monitorare lo stato di avanzamento delle attività in termini di esecuzione e di risultato, nonché di effettuare una valutazione intermedia (entro il 31 dicembre 2004) e di una ex post ( entro il 31 dicembre 2007) nelle quali saranno valutati l’efficienza e l’efficacia dei risultati del programma rispetto agli obiettivi.
Il programma Fiscalis 2007 tiene conto delle esigenze derivanti dai nuovi sviluppi in materia di politica fiscale intervenuti nella Comunità.
Il modello proposto dalla Commissione, che si inserisce nel quadro della Comunicazione della Commissione sulla strategia volta a migliorare il funzionamento del regime IVA nel mercato interno, è articolato attorno a quattro obiettivi principali, che possono essere così sintetizzati:

 La semplificazione delle norme esistenti;
 la modernizzazione delle norme esistenti;
 un'applicazione più uniforme delle disposizioni attuali;
 una nuova attuazione della cooperazione amministrativa.

Risultati questi da raggiungere anche attraverso l'opportunità di procedere, a medio termine, ad una revisione e ad una razionalizzazione delle regole e delle deroghe applicabili nella definizione delle aliquote IVA ridotte.
Al riguardo la Commissione, nel luglio 2003, ha formulato una proposta di direttiva in cui si procede alla revisione globale delle aliquote IVA ridotte. Tale proposta mira ad una loro semplificazione e razionalizzazione .

2.5 Le aliquote IVA ed il Mercato Interno.

L’attuale sistema, prorogato fino al 31 dicembre 2005 [6], ed istituito dalla direttiva 92/77/CEE [7], è basato sulla fissazione di “due aliquote” al di sotto delle quali non è possibile andare: l'“aliquota normale” fissata al 15% e l’“aliquota ridotta” fissata al 5%. La direttiva, fissata le due aliquote al di sotto delle quali non è possibile andare, non prevede, però, la soglia massima, benché la Commissione abbia proposto, in due occasioni, di fissare una forbice per consentire un riavvicinamento più rapido dell'aliquota normale tra gli Stati membri.
Gli Stati membri possono però applicare una o due aliquote ridotte ai beni e servizi figuranti nell’allegato H alla VI Direttiva CEE, che attiene all’elenco delle forniture di beni e delle prestazioni di servizi suscettibili di essere soggette ad aliquote ridotte dell'IVA. A queste regole di base si sono aggiunte molte deroghe specifiche che consentono agli Stati membri o a taluni di essi di applicare altre regole. Ciò ha portato ad una situazione particolarmente complessa, che deve essere oggetto di un riesame.

2.5.1 Razionalizzazione delle deroghe concesse a norma dell’articolo 27

In particolare, la necessità di varare misure atte a semplificare la riscossione dell’imposta o ad evitare frodi ed evasione fiscale ha spinto gli Stati membri, ai sensi dell’articolo 27 della direttiva 77/388/CEE, a sollecitare e ad ottenere dal Consiglio l’autorizzazione di adottare deroghe specifiche alla sesta direttiva. Studi recenti, in linea con gli obiettivi della nuova strategia IVA, hanno rilevato che un reale maggiore ravvicinamento delle aliquote è ipotizzabile soltanto a lungo termine.
Il numero e la diversità di tali disposizioni derogatorie, tuttavia, sono causa di confusione e pertanto le Istituzioni comunitarie hanno ritenuto opportuno procedere ad una razionalizzazione che potrebbe consistere in un’estensione a tutti gli Stati membri di talune deroghe rivelatesi particolarmente efficaci. A tal fine nel luglio del 2003 è stata emanata una proposta di Direttiva che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto.
Altro problema che gli Organi comunitari si sono posti riguarda la soppressione dell'aliquota zero e delle aliquote superridotte e speciali per i beni non figuranti nell'allegato H della VI Direttiva IVA. Tali aliquote erano state mantenute nei confronti degli Stati membri che già le applicavano al 1° gennaio 1991. L’autorizzazione concessa ad alcuni Stati ad applicare le aliquote ridotte per i suddetti beni e servizi rientra tra le misure di transizione verso l'aliquota normale. Esse riguardano:
– Gli Stati membri che, al 1° gennaio 1991, conformemente alla legislazione comunitaria in vigore, applicavano un'aliquota zero o superridotta, possono continuare ad applicarla; tuttavia, se decidono di rinunciarvi per beni e servizi non figuranti nell'allegato H, possono applicare un'aliquota ridotta non inferiore al 5% (articolo 28, paragrafo 2, lettere a) e b));
– Gli Stati membri che, al 1° gennaio 1991, applicavano un'aliquota ridotta per beni e servizi non figuranti nell'allegato H e devono rinunciarvi, possono continuare ad applicarla purché non sia inferiore al 12% (articolo 28, paragrafo 2, lettera e) ).
Dopo oltre dieci anni, si è proposto di procedere alla soppressione delle suddette misure di transizione. Secondo gli studi effettuati, l’impatto che avrà la soppressione di tali aliquote sul livello generale dei prezzi sarà complessivamente modesto e spesso trascurabile
Per giunta tale impatto sarà solo temporaneo. Per taluni Stati membri il livello dei prezzi attuali dei beni in questione rispetto agli altri Stati membri mostra che esistono margini di manovra per assorbire l’ aumento dell'IVA senza che ne risulti un effettivo aumento dei prezzi. Tuttavia, il recepimento della proposta non dovrebbe pertanto provocare un'ondata inflazionistica, e se questa dovesse verificarsi sarebbe comunque contenuta e temporanea.

2.6 Regime degli Scambi intracomunitari.

Integrato nella VI direttiva CE è il regime transitorio degli scambi intracomunitari, introdotto dalla Direttiva 92/111/CEE ( recepita in Italia dal DL n. 331/1993 conv. Com modif. in L. n. 427/1993), in vista della realizzazione del mercato unico .
Infatti, con la realizzazione del “mercato unico” (1° gennaio 1993), sono venuti meno i controlli fiscali alle frontiere comunitarie. Pertanto, per controllare l’ingente flusso di traffico commerciale, non essendo possibile attuare sin da subito il regime definitivo, basato sul principio dell’imposizione nel paese di origine e della successiva distribuzione dell’IVA riscossa al Paese dove la merce viene effettivamente immessa in consumo - attraverso un “sistema di compensazione” ( cd. stanze di compensazione) -, si decise di attuare il regime transitorio che sarebbe dovuto durare fino al 1996, ma che con numerose deroghe continua ad essere tuttora mantenuto.
Solo a tre “speciali regimi” non si applica la tassazione nel Paese di destinazione e cioè per:
• Vendite a distanza. Nelle vendite per corrispondenza, ad esempio, per importi superiori ad una certa soglia la società venditrice deve applicare l’IVA in vigore nel proprio Paese;
• Persone giuridiche esenti da imposte.;
• Vendite di mezzi di trasporto nuovi.
Nel settore dell’IVA intracomunitaria, per gli anni a venire, si auspica, sebbene i progressi prodotti in tal senso da parte degli organi comunitari siano ancora scarsi, un passaggio al regime definitivo, eliminando così i numerosi e gravi punti deboli del regime transitorio, causa dell’ondata di frodi proprio nel settore dell’IVA. Ulteriori iniziative della Commissione riguarderanno l’applicazione dell’IVA nel settore del commercio elettronico, visto il nuovo e crescente ruolo dell’informatica nella società moderna, sempre più globalizzata.

2.7 Distorsioni di mercato legate all’ andamento dei prezzi in Europa.

Come accennato all’inizio (v. 1.2.) nel campo dell’IVA, così come in quello più generale dell’imposizione indiretta, l’attenzione al processo di armonizzazione fiscale resta alta da parte delle Istituzioni comunitarie al fine di assicurare e garantire il buon funzionamento del mercato interno, in quanto è ben noto alle Istituzioni comunitarie che una disparità di trattamento e/o una sperequazione di aliquote può comportare il rischio di frodi e distorsioni di mercato e della concorrenza fiscale con il timore che i consumi e/o le imprese si trasferiscano da uno Stato membro all’altro alla ricerca di un regime fiscale più favorevole. E’ il caso del mercato dell’automobile dove il permanere di un regime di tassazione fortemente differenziata, tra i vari Paesi, soprattutto per quanto riguarda le tasse di immatricolazione, ha costituito uno dei fattori che determina differenze anche sensibili nei prezzi. Per una vettura di fascia media si può pagare fino a 6.500 euro in più.
E’ questo il dato che emerge dal rapporto della Commissione europea marzo 2004 sui dati al 1° novembre 2003, in cui la Danimarca, Grecia ed Olanda restano i Paesi meno cari nella vendita al dettaglio delle automobili. Mentre al primo posto, tra i Paesi più cari figura il Regno Unito, dove una Fiat Seicento viene pagata circa il 60% in più dello stesso modello venduto in Spagna sul prezzo al dettaglio, al netto delle imposte . In questo caso però, una parziale giustificazione del prezzo più elevato è da attribuire anche ad altri fattori quali la fluttuazione sterlina/euro ed i costi aggiuntivi di adattamento ai requisiti del mercato britannico quale ad esempio la guida a destra.
La sperequazione dei prezzi è però dovuta non solo a ragioni strettamente fiscali, quale la necessità di compensare un regime di tassazione sulle immatricolazioni particolarmente elevato in alcuni Paesi, ma anche ad una non concorrenziale politica di mercato che ha regolato finora la distribuuzione degli autoveicoli. Infatti il Commissario alla concorrenza Mario Monti si è dichiarato convinto che i prezzi convergeranno verso i valori più bassi quando saranno completamente attuate le nuove norme previste dal nuovo Reg.to CE n. 1400/2002 che abolisce, gradualmente (entro il 1° ottobre 2005, al termine del secondo periodo transitorio previsto dal regolamento stesso) la cosiddetta “clausola di ubicazione”, aprendo a nuove tecniche di distribuzione, come le vendite via Internet e le vendite multimarca con un aumento della concorrenza fra canali di vendita al dettaglio diversi. Le nuove norme eliminano anche le ultime barriere agli acquisti transfrontalieri e consentono ai concessionari di diffondere messaggi pubblicitari o mail shot in tutto il mercato unico. Al riguardo il Commissario Monti ha dichiarato: "Una maggiore concorrenza nella distribuzione degli autoveicoli fa abbassare i prezzi. Con l'eliminazione degli ultimi ostacoli agli acquisti transfrontalieri di veicoli, i consumatori potranno finalmente sfruttare tutto il potenziale del mercato unico in questo settore.”


2.8 Iniziative a tutela del Mercato del lavoro.

Tra le iniziative intraprese in campo Iva a livello comunitario alcune riguardano le misure a sostegno dell’occupazione. Non è possibile attualmente concepire un rilancio dell’economia e degli scambi, in un contesto sempre più globalizzato, in cui le aziende tendono sempre più a delocalizzare verso Paesi a basso costo di manodopera non solo gli impianti, ma anche la manodopera stessa al fine di massimizzare i profitti e reggere la concorrenza dei prezzi, se non attraverso un’adeguata strategia che tenga in primo piano il mercato del lavoro
E’ questo, vale a dire quello dell’occupazione, un tema che rappresenta una delle speranze mancate dei padri fondatori della Comunità Europea.
Infatti, era opinione diffusa ritenere che tra i vantaggi determinati dalla realizzazione del mercato unico ci sarebbe stato quello di favorire , in un ambiente economico più competitivo e stimolato dalla concorrenza, la crescita economica e quella occupazionale. Purtroppo ai notevoli vantaggi economici conseguiti con la realizzazione del mercato interno non si sono avuti sul fronte dell’occupazione sostanziali miglioramenti, tanto che l’elevato tasso di disoccupazione costituisce oggi, per molti dei Paesi comunitari e di quelli che faranno parte presto dell’Unione allargata a 25 Stati, uno dei maggiori problemi economici e sociali, tanto da promuovere, per elevare il livello di occupazione, l’azione della Comunità verso iniziative di sostegno ed integrazione che vadano ad aggiungersi a quelle intraprese dagli Stati membri. Attualmente sul fronte dell’occupazione l’azione comunitaria, si limita ad un coordinamento delle politiche intraprese ( art. 3 e titolo VII Trattato CE) dai singoli Stati membri i quali restano titolari delle politiche occupazionali.
Nel campo Iva è importante ricordare l’iniziativa, introdotta a titolo di sperimentazione, già più volte prorogata, di prevedere un’aliquota Iva ridotta sui servizi ad alta intensità di lavoro, quale il settore delle ristrutturazioni e delle prestazioni domiciliari (v. L. n. 48/1999, art. 7, comma1, aliquota al 10%,)
L’ultima proroga che il Consiglio ha intenzione di concedere fino 31 dicembre 2005 [8], nasce dall’esigenza di fronteggiare l’annoso e gravoso problema della disoccupazione che nel 1999 portò all’adozione della direttiva, la n. 185/1999, che consentiva agli Stati membri che lo avessero chiesto [9], di beneficiare di una riduzione dell’aliquota IVA sui servizi ad alta intensità di lavoro con riflessi positivi proprio in termini di nuovi posti di lavoro.
In particolare, la proroga intende consentire ai nove Stati membri che applicano attualmente un’aliquota IVA ridotta sui servizi ad alta intensità di lavoro di continuare ad applicare tale aliquota per due ulteriori anni, evitando che i servizi che sono stati interessati da questa fase sperimentale tornino obbligatoriamente all'aliquota IVA normale, benché sia intenzione delle Istituzioni comunitarie di integrare definitivamente questi servizi in una nuova categoria dell'allegato H della VI Direttiva CEE, ossia: riparazioni e ristrutturazioni di abitazioni private e pulitura di vetri e pulizie presso privati. Tale inserimento rientra nell'operazione di razionalizzazione delle deroghe specifiche attualmente concesse a taluni Stati membri .
Questa disposizione era considerata fin dall'inizio temporanea. Infatti, il carattere sperimentale delle aliquote ridotte introdotte per i servizi ad alta intensità di lavoro implicava che in seguito alla valutazione dei risultati dell'esperimento venisse presa una decisione definitiva: o quella di introdurre questi servizi nell'allegato H, o quella di sopprimere queste aliquote ridotte.
Dalla recente analisi effettuata dalla Commissione CE (COM (2003/ 309), basata in parte sulle relazioni elaborate dagli Stati membri che hanno beneficiavano di tale aliquota ridotta, non è stato possibile rilevare effetti realmente positivi sull’occupazione né effetti positivi sull’economia sommersa. Questo è dipeso molto dalla difficoltà di trovare dati affidabili al riguardo.
Da simulazioni effettuate a livello macroeconomico è emerso che, a parità di costo di bilancio, una riduzione degli oneri sul lavoro permetterebbe di creare il 52% di posti di lavoro in più.
Ulteriori studi [10] sul costo del lavoro, hanno rilevato che l’impatto della riduzione dell'aliquota IVA sull'”occupazione” ha sempre un costo in termini di incidenza sul bilancio superiore rispetto al posto di lavoro creato. Risulta quindi che la riduzione delle aliquota IVA può costituire uno spreco di risorse di bilancio che, se destinate ad altri fini (riduzione degli oneri sul lavoro, politiche di sostegno finanziario alla creazione di posti di lavoro ...), potrebbero dare risultati migliori ad un costo per posto creato nettamente inferiore. Tali osservazioni costituiscono un insegnamento di cui occorre tenere conto nell'ambito della riflessione sull'utilizzazione delle aliquote IVA ridotte .
Indipendentemente dai risultati dell'esperimento delle aliquote IVA ridotte sui servizi ad alta intensità di lavoro, la Commissione ha inteso incoraggiare fortemente gli Stati membri a prendere per quanto in loro potere tutte le misure necessarie per ridurre il peso degli oneri sul lavoro, in particolare sul lavoro poco o non qualificato; ciò riguarda specificamente la riduzione delle imposte e degli altri tributi obbligatori sul fattore lavoro. Tuttavia, le riforme della fiscalità intese a rendere i regimi fiscali più favorevoli all'occupazione si devono fare salvaguardando l'efficienza delle finanze pubbliche. È importante infatti garantire tale equilibrio negli Stati membri ed evitare sia la creazione di deficit di bilancio strutturali sia drastiche riduzioni della spesa pubblica dovute alla mancanza di risorse di bilancio per finanziarla. Infatti, quando uno Stato membro decide di applicare nuove aliquote IVA ridotte, deve compensare la conseguente perdita di risorse di bilancio mediante altre imposte (come le imposte sul reddito), che in definitiva gravano sul contribuente.

2.9 Ulteriori novità in campo IVA.

Nel settore dell’ e-commerce , ad esempio, l’esigenza di disciplinare sotto il profilo IVA il regime fiscale del commercio elettronico a livello comunitario, e la necessità di tassare le “prestazioni di servizi fornite via internet comprendenti le cessioni di software, di prodotti video ed audio effettuate da operatori extracomunitari e non registrati ai fini IVA nell’U.E.”, hanno portato il legislatore comunitario a modificare, temporaneamente, la VI Direttiva IVA (77/388/CEE), a mezzo della Direttiva 2002/38/CE [11], relativa al regime IVA applicabile ai servizi di radiodiffusione e televisione ed a determinati servizi prestati attraverso mezzi elettronici, cui è stata data attuazione a mezzo del D.to Lgs.vo n. 273 del 1° agosto 2003 entrato in vigore dal l 4 ottobre, in leggero ritardo rispetto al termine del 1° luglio 2003, previsto dalla Direttiva stessa.
L’esigenza di adeguamento ha comportato, in Italia, la necessità delle modifiche agli articoli 7 al DPR n. 633 del 1972, in tema di territorialità dell’imposta, e l’inserimento di un nuovo articolo , il 74 quater, al medesimo decreto, che ha disposto in ordine alle prestazioni di servizi resi tramite soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità a committenti comunitari non soggetti passivi d’imposta.
Tali prestazioni, infatti, erano finora fuori dal campo di applicazione territoriale dell’imposta.
Al fine di recepire, con maggiore sollecitudine, tale provvedimento, evitando le lungaggini previste per l’approvazione di un testo legislativo, dato il carattere paritario del bicameralismo italiano, il Parlamento nel mese di febbraio 2003 ha approvato la legge 14/2003 (cd. “legge comunitaria” per il 2002) recante (allegato A) la delega al Governo a recepire nell'ordinamento italiano una serie di Direttive del Consiglio Europeo tra cui proprio quella concernente le nuove regole IVA per il commercio elettronico.
L’atteso nuovo decreto è quello di recepimento della direttiva 2001/115/CE volta ad armonizzare e modernizzare le modalità di fatturazione ai fini dell’IVA.
L’obiettivo di semplificare ed armonizzare le modalità di fatturazione ai fini IVA, stabilendo anche i requisiti normativi e tecnici in materia di fatturazione elettronica e di archiviazione delle fatture stesse, costituisce, infatti, nell’era dell’informatica un’esigenza prioritaria.
Attualmente la fatturazione è oggetto di norme molto diverse da Stato a Stato dell’Unione europea. L’assenza di armonizzazione comporta, infatti, difficoltà di gestione da parte degli operatori ed inadeguatezza ai recenti sviluppi tecnologici.
Lo scenario attuale, con legislazioni differenti tra Stati membri, costituisce un grave ostacolo alle imprese che aventi più filiali in Europa, vogliano affidare ad una sola (filiale), secondo un criterio di crescente specializzazione, il compito di emettere le fatture per conto dell’intero gruppo, qualunque sia il luogo di stabilimento delle diverse filiali.
Si vuole infine ricordare la Dir. 2003/92/CE in merito alle nuove disposizioni in campo IVA in merito al “luogo” di cessione di gas ed di energia elettrica nelle transazioni transfrontaliere le quali dovranno essere recepite entro il 1° gennaio 2005. Le nuove disposizioni si inquadrano nell’ambito del crescente processo di liberalizzazione di questi due settori, realizzando la piena attuazione di un mercato interno dell’energia elettrica e del gas che sia privo di ostacoli IVA , instaurando un regime di esenzione IVA per le importazioni di gas e di elettricità mediante reti di distribuzione, al fine di evitare una doppia imposizione.

FONTI NORMATIVE E DI COGNIZIONE

• Trattato istitutivo della Comunità Europea del 25 marzo 1957, ratificato in Italia con l. 14 ottobre 1957, n. 1203 ( Gazz. Uff. 23 dicembre 1957, n. 317, s.o.) e ss. mod.. Trattato Istitutivo dell’’Unione Europea in GUCE C 191 del 29.7.1992, ratificato in Italia con l. 3 novembre 1992, n.454 (Gazz. Uff. 24 novembre 1992, n. 277, s.o.).
• d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.
• Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale ( Gazz. Uff. Suppl. ord. N. 80 del 28 marzo 1973) e successive modifiche ed integrazioni.
• Regolamento CEE 12 ottobre 1992, n. 2913. Istituzione del Codice Doganale Comunitario (GUCE L 302 del 19 ottobre 1992).
• Regolamento CEE 2 luglio 1993, n. 2454. Disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) del 12 ottobre 1992 n. 2913 del Consiglio ( GUCE L 253 dell’11 ottobre 1993). D. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Gazz. Uff. suppl. ord. N. 279 del 29 novembre 1995).
• Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.
• Regolamento CEE del Consiglio n. 2658 del 23.07. relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune e successive modifiche ed integrazioni ( GUCE L 256 del 7.9.1987).
• d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni. Sistema comune dell’IVA.
• Programma per il mercato unico (COM (96) 328 def. del 22 luglio 1996, non pubblicato).
• Decisione della Commissione del 24 luglio 1998 relativa al trattamento della frode IVA 8divario tra gettito IVA teorico ed il gettito IVA effettivo) nei conti nazionali – notificata con il numero 1998/2202
• Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo. Terza relazione ex articolo 14 del regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio, del 27 gennaio 1992 concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA) e quarta relazione ex articolo 12 del regolamento (CEE, EURATOM) n. 1553/89 (COM(2000) 28 def. del 28.01.2000).
• Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime del diritto a deduzione dell’imposta sul valore aggiunto e proposta di regolamento (CE) del Consiglio riguardante le misure di controllo, le misure relative al sistema di restituzione e le misure di cooperazione amministrativa necessarie per l’applicazione della direttiva 98/CE – Presentate dalla Commissione il 17 giugno 1998 (98/C 219/11 e 98/C 219/12) COM(1998) 377 def. (Gazzetta ufficiale C 219 del 15/07/1998 pag. 16 e pag. 20).
• Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE quanto alla determinazione del debitore dell’imposta sul valore aggiunto – Presentata dalla Commissione il 27 novembre 1998 (98/C 409/08) COM(1998) 660 def. (Gazzetta ufficiale C 409 del 30/12/1998 pag. 10).
• Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE relativa al regime comune di imposta sul valore aggiunto (comitato dell’imposta sul valore aggiunto) – Presentata dalla Commissione il 26 giugno 1997 COM(97) 325 def. (Gazzetta ufficiale C 278 del 13/09/1997, pag. 6).
• Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/308/CEE del Consiglio relativa all’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli, dei dazi doganali, dell’imposta sul valore aggiunto e di talune accise – Presentata dalla Commissione il 26 giugno 1998 (98/C 269/06) COM(98) 364 def. (Gazzetta ufficiale C 269 del 28/08/1998 pag. 16) e COM (1999) 183 def. (Gazzetta ufficiale C 179 del 24/06/1999, pag. 6).

 
 

NOTE:

[1] In Corsica sono praticate delle aliquote addizionali : 0,9 %; 8%; 13%.
[2] Per oggetti d’antiquariato, da collezione ed , opere d’arte importate da Paesi terzi.
[3] Aliquote ridotte, rispetto all’aliquota standard, nella misura del 3%, 6%, 13% sono applicate per taluni prodotti ed in alcune specifiche località quali Cicladi,Sporadi, Skiros del Nord Thasos, nel Dodecanneso nelle isole di Samos, Chios, Lesbo e Samatracia.
[4] Aliquote del 4%, 8% e 12% si applicano nelle isole Azzorre e a Madera.
[5] Tratto dal Manuale di A. de Cicco, Legislazione e tecnica doganale. Transazioni commerciali con l’estero. Strategie per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese. Contrasto alle frodi nella globalizzazione dei mercati. Esame di casi pratici, 2 edizione, G. Giappichelli, Torino, 2003.
[6] Si veda da ultimo la Direttiva 2001/4/CE del Consiglio del 19 gennaio 2001, in GUCE L 22 del 24.1.2001, pag. 40; Rettificata in GU L 26 del 27.1.2001).
[7] Direttiva del Consiglio del 19 ottobre 1992 (GU L 316 del 31.10.1992).
[8] Si veda proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2003, che proroga la decisione 2000/185/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2000, che autorizza gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 6, della direttiva 77/388/CEE Direttiva 92/2002/CE.
[9] Sulla base non dell’elenco dei servizi inclusi nell’allegato H riguardante, invece, le forniture di beni e le prestazioni di servizi suscettibili di essere soggette ad un’aliquota ridotta dell’IVA, ma dell’elenco riportato nell’allegato K della VI direttiva CE, relativo ai servizi di cui all’articolo 28, paragrafo 6.
[10] In particular: lo studio “Potential impact on employment creation of fiscal instruments (namely of a reduced VAT rate for selected sectors)”, effettuato da Cambridge Econometrics Ltd. e Institute of Employment Research, Università di Warwick - settembre 1996.(comunicazione del 12.11.1997, SEC(97) 2089 def.)
[11] (in GUCE L. 128 del 15.5.2002).

 
 

BIBLIOGRAFIA SINTETICA:

1] DE CICCO A., Legislazione e tecnica doganale. Transazioni commerciali con l’estero. Strategie per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese. Contrasto alle frodi nella globalizzazione dei mercati. Esame di casi pratici, 2 edizione, G. Giappichelli, Torino, 2003.
2] DE CICCO A., Enciclopedia Giuridica Treccani, voce: Importazione.
3] DE CICCO A., Enciclopedia Giuridica Treccani, voce: Esportazione.
4] DE CICCO A., Codice di diritto Tributario Internazionale e Commercio Estero, G. Giappichelli, Torino, 2004.
5] DE CICCO A., Codice Comunitario dei Trattati isitutivi della Comunità Europea e dell’’Unione Europea aggiornato a Nizza, Italia Oggi, Class editori, 2001.
6] FALSITTA V., Manuale di diritto tributario, Padova.
7] FANTOZZI A., Leggi Tributarie fondamentali, Giuffrè, Milano.
8] LUPI R., Diritto Tributario, Milano.
9] PUOTI G., Il lavoro dipendente nel diritto tributario, Franco Angeli.
10] TESAURO F., Istituzioni di diritto Tributario, Vol. I e II, UTET.
11] UCKMAR V., Corso di Diritto Tributario Internazionale, Milano.

 


I.P.Z.S.
IS.IN.TEG