TributImpresa
n°5-2004
 

Alfredo FRANGINI,Massimo GABELLI

 
 

Regime IVA del factoring: quali le conseguenze della giurisprudenza comunitaria?

 
 

SOMMARIO:
1. La sentenza e la normativa di riferimento.
- 1.1. La normativa comunitaria.
- 1.2. La normativa tedesca.
- 1.3. Soluzione alla prima questione pregiudiziale.
- 1.4. Soluzione alla seconda questione pregiudiziale.
2. I riflessi della sentenza sul regime IVA interno del factoring.
- 2.1. Sugli effetti delle sentenze della Corte di Giustizia nell’ordinamento italiano.
- 2.2. Il factoring nell’esperienza italiana.
- 2.3.1 Qualificazione delle operazioni ai fini IVA.
- 2.3.2. Nozione di operazione finanziaria rilevante ai fini IVA.
- 2.3.3. Le nozioni di prestazione principale e accessoria.
3. Conclusioni.



La Corte di Giustizia C.E. (di seguito la “Corte di Giustizia” o, brevemente, la “Corte”) nella sentenza n. C-305/01 del 26 giugno 2003 (“la sentenza”) esamina il regime IVA applicabile alle commissioni connesse alle operazioni di factoring[1].
Prima di esaminare i possibili riflessi della sentenza sul trattamento riservato alle operazioni interne di factoring, ripercorriamo i punti, che riteniamo di maggiore interesse, della sentenza; sentenza che ha origine da una controversia tra un operatore di factoring tedesco e la competente autorità fiscale in merito al regime IVA applicabile alle commissioni connesse ad una particolare tipologia di factoring (il c.d. «factoring proprio»).

1. La sentenza e la normativa di riferimento.

1.1. La normativa comunitaria.

La norma comunitaria di riferimento ai fini della sentenza è l'art. 13 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto (“la Sesta Direttiva”).
Tale norma regola le esenzioni da IVA ed in particolare tra esse comprende (punto B, lett. d, n. 3): “le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad eccezione del ricupero dei crediti”. Inoltre la norma (punto C, lett. b) prevede che gli Stati membri possono accordare ai loro soggetti passivi il diritto di optare per l'imposizione nel caso, tra gli altri, delle operazioni di cui allo stesso punto B, lett. d). Gli Stati membri possono anche restringere la portata del diritto di opzione e ne stabiliscono le modalità di esercizio.
Va precisato che le versioni inglese e svedese dell'art. 13, punto B, lett. d), numero 3 della Sesta Direttiva menzionano, quale attività non ammessa all’esenzione, insieme al recupero crediti, il factoring[2].

1.2. La normativa tedesca.

L'art. 4 dell'Umsatzsteuergesetz 1991 (legge tedesca sull'IVA, di seguito "UStG 1991"), intitolato “Esenzioni in caso di cessioni e altre prestazioni e uso proprio”, dichiara esenti: “8.a) la concessione, la negoziazione e la gestione di crediti, nonché la gestione di garanzie di crediti; (omissis)
c) le operazioni relative ai crediti e la negoziazione di tali operazioni, eccettuata la riscossione di crediti
[3].
L'art. 9 dell'UStG 1991, intitolato "Rinuncia ad esenzioni", dispone che: "1) L'imprenditore può trattare come imponibile un'operazione esente ai sensi dell'art. 4, punto 8, lett. a)-g) (omissis), se l'operazione viene eseguita nei confronti di un altro imprenditore per l'impresa di questi[4].
Nelle istruzioni diramate dall’amministrazione finanziaria tedesca per il 2000 è precisato che[5]:
"Il factoring in senso proprio (acquisto di crediti con piena assunzione del rischio di insolvenza) non rappresenta … un'attività di impresa in quanto tale istituto non configura una prestazione a titolo oneroso né con l'acquisto del credito né con la sua riscossione”;
"Si configura un factoring in senso improprio se il cliente, detto cedente (Anschlusskunde) cede sì al factor i propri crediti derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi, ma è integralmente responsabile per la solvibilità del debitore. Sul piano economico il cedente rimane titolare dei crediti. L'attività del factor nei confronti del cedente, in caso di factoring in senso improprio, consiste nella concessione di crediti, nell'esame della solvibilità del debitore, nella tenuta dei conti debitori, nella redazione di prospetti e documenti statistici nonché nell'incasso".

Il contribuente, la cui azione processuale ha causato il procedimento innanzi alla Corte di Giustizia, ha invece ritenuto che la propria attività di factoring in senso proprio sia costituita dall’erogazione di servizi rilevanti ai fini IVA e, anzi, soggetta a tale imposta: o per la natura delle prestazioni o perché rientranti nel novero delle operazioni soggette a regime naturale d’esenzione da imposta, secondo il diritto tributario tedesco, ma passibili d’imposizione per effetto d’opzione esercibile, e, nella specie, esercitata dal contribuente medesimo.
La Corte tedesca investita della questione ha proposto alla Corte di Giustizia due questioni pregiudiziali aventi ad oggetto il factoring in senso proprio:

1) se l’attività di factoring in senso proprio sia un’attività rilevante ai fini IVA;
e
2) in caso di risposta affermativa a tale prima questione, quale debba essere il regime IVA (esenzione contro imponibilità per natura o per opzione) da riservare a tale settore di operazioni.

Si deve dare nota del fatto che la Corte non è stata invece investita del problema del regime IVA del c.d. factoring improprio, quello che si sostanzia nella cessione pro solvendo dei crediti e nella gestione di un portafoglio crediti da parte del factor. In realtà, ma su questo torneremo nel corso dell’analisi, la Corte pare avere dato per scontato che le prestazioni rientranti in questa tipologia siano da considerare, senza alcun dubbio, come imponibili[6].

1.3. Soluzione alla prima questione pregiudiziale.

Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, una prestazione di servizi è effettuata a titolo oneroso, ai sensi dell'art. 2, n. 1, della Sesta Direttiva, e configura pertanto un'operazione che rientra nel campo d’applicazione dell’IVA, soltanto quando tra il prestatore e il destinatario intercorra un rapporto giuridico (contratto) nell'ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni. Il compenso, avente un carattere stabile - quindi non occasionale - ricevuto dal prestatore costituisce il controvalore del servizio prestato al destinatario.
Nel caso del factoring in senso proprio, “è pacifico che esso (il factor, n.d.r.) presta un servizio al cedente, il quale consiste essenzialmente nel sollevare quest'ultimo dalle operazioni di ricupero dei crediti e dal rischio di mancato pagamento degli stessi[7].
La remunerazione del factor non deriva quindi dalla mera acquisizione della proprietà dei crediti - il che escluderebbe l’esistenza di un’attività rilevante ai fini IVA[8] -, ma dal fatto che il factor garantisca al cliente il pagamento dei crediti, assumendone il rischio d’insolvenza.
Esiste quindi un nesso diretto fra l'attività del factor ed il corrispettivo che questi percepisce; ne segue che il factor esercita un'attività economica ai sensi degli artt. 2 e 4 della Sesta Direttiva, senza essere il mero destinatario di prestazioni sotto forma di cessioni dei crediti da parte del cliente[9].
La Corte annota che le proprie conclusioni trovano conferma nelle versioni inglese e svedese della Sesta Direttiva che fanno espresso riferimento al factoring come attività rilevante ai fini IVA.

1.4. Soluzione alla seconda questione pregiudiziale.

La Corte, per risolvere la seconda questione sottoposta, enuncia alcuni princìpi, ricavabili dalla sua giurisprudenza, circa l’identificazione delle operazioni esenti da IVA. I princìpi sono i seguenti:

1) le esenzioni previste dall’art. 13 rappresentano nozioni autonome proprie del diritto comunitario finalizzate alla uniforme applicazione dell’IVA[10];
2) tali esenzioni sono definite solo in base alla loro natura (profilo oggettivo) a prescindere dalle caratteristiche del prestatore (profilo soggettivo)[11];
3) le esenzioni sono soggette ad interpretazione restrittiva, in quanto deroghe alla regola generale d’imponibilità IVA delle prestazioni[12]. Viceversa, le eccezioni alle norme di esenzione vanno interpretate estensivamente in quando rendono applicabile l’imposta (quindi ripristinano il principio impositivo generale)[13].

Sulla base di tali princìpi generali, con specifico riferimento al factoring, la Corte osserva che:

 il factoring è menzionato espressamente nelle due versioni inglese e svedese della Sesta Direttiva ed un’applicazione uniforme della disciplina sull’IVA richiede d’intendere tale attività come messa sullo stesso piano di quella di recupero crediti (imponibile secondo tutte le versioni linguistiche della Direttiva);
 sotto il profilo oggettivo, “il factoring ha come scopo essenziale il recupero e l’incasso dei crediti[14]. Il factoring, o meglio la fattispecie esaminata dalla Corte, costituisce quindi una variante del recupero crediti in senso stretto e risulta, viceversa, eterogeneo rispetto alle operazioni finanziarie esentate (avendo un contenuto finanziario limitato, evidentemente circoscritto ad ottenere il semplice pagamento di un debito[15]);
 non vi è ragione di introdurre alcuna distinzione tra le due tipologie di factoring esistenti nell’ordinamento nazionale tedesco, secondo un’interpretazione restrittiva inammissibile, o per non interpretare in senso estensivo – com’è corretto secondo la Corte – la nozione di recupero crediti, attraendo nella sfera imponibile anche il factoring.

La Corte conclude quindi dichiarando il factoring in senso proprio – acquisto di crediti assumendo il rischio d’insolvenza dei debitori – come una fattispecie particolare di “recupero crediti”, pertanto imponibile ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. d) punto 3 della Sesta Direttiva.
Poiché la sentenza giudica non differenziabile il trattamento del factoring proprio rispetto a quello del factoring improprio, analogo regime IVA deve ritenersi applicabile al factoring improprio, con la sola eccezione rappresentata della prestazione di concessione di credito ai cedenti.
Al riguardo osserviamo, infatti, che il trattamento ai fini IVA del factoring in senso improprio, come riconosciuto dalla stessa amministrazione finanziaria nazionale citata dalla Corte in sentenza, è duplice: “La concessione di crediti ai cedenti da parte del factor è esente da imposta ai sensi dell'art. 4, punto 8, lett. a), dell'UStG 1991. Le altre prestazioni[16] del factor sono per contro soggette ad imposta[17].
Tale trattamento è possibile perché le diverse prestazioni, che nel loro complesso sostanziano il factoring in senso improprio, sono qualificate, dall’Amministrazione tedesca (dato che la Corte non è chiamata ad esaminare tale aspetto), quali prestazioni principali ai fini IVA e in quanto tali soggette al regime proprio di ciascuna di esse[18].

2. I riflessi della sentenza sul regime IVA interno del factoring.

Prima di esprimere alcune considerazioni circa i possibili riflessi della sentenza sugli operatori di factoring nazionali, riteniamo opportuno ripercorrere brevemente l’evoluzione della giurisprudenza della Corte Costituzionale in merito ai rapporti tra l’ordinamento nazionale e quello comunitario.

2.1. Sugli effetti delle sentenze della Corte di Giustizia nell’ordinamento italiano.

Riguardo agli effetti delle sentenze della Corte di Giustizia, la Corte Costituzionale ha affermato, sin dalla sentenza 8 giugno 1984, n. 170[19], che la normativa comunitaria e quella nazionale sono distinte ed autonome, ma al tempo stesso coordinate secondo le ripartizioni di competenze stabilite e garantite dal Trattato istitutivo.
La Corte Costituzionale, con la sentenza 18 aprile 1991, n. 168[20], ha affermato che l’osservanza del Trattato forma oggetto di una specifica, piena e continua garanzia: “le norme del primo (ordinamento, quello comunitario) vengono, in forza dell'art. 11 della Costituzione, a ricevere «diretta applicazione» in quest'ultimo, pur rimanendo estranee al sistema delle fonti statali. L'effetto di tale diretta applicazione … non è quindi la caducazione della norma interna incompatibile, bensì la mancata applicazione di quest'ultima da parte del giudice nazionale al caso di specie, oggetto della sua cognizione, che pertanto sotto tale aspetto è attratto nel complesso normativo comunitario”.
D’altra parte, il principio secondo cui il diritto comunitario prevale sul diritto interno degli Stati membri, non vale soltanto per la disciplina prodotta dagli organi comunitari attraverso i regolamenti e le direttive.
La Corte Costituzionale, del resto, aveva già chiarito, con le sentenze 23 aprile 1985, n. 113 e 11 luglio 1989, n. 389[21], il ruolo della Corte di Giustizia nell’interpretazione e nella continua elaborazione del diritto comunitario.
Nelle sentenze menzionate la Corte Costituzionale ha così confermato e sviluppato il proprio orientamento in materia, statuendo come la Corte di Giustizia agisca “… arricchendo con nuove tessere il complessivo mosaico della «diretta applicabilità» della normativa comunitaria[22].
Quindi il primato del diritto comunitario vale anche per le statuizioni risultanti dalle sentenze della Corte di Giustizia e non solo in relazione ai regolamenti e alle direttive. Da ciò consegue che la normativa IVA nazionale deve essere da subito applicata, da parte dei Giudici ma anche dell’Amministrazione, in conformità a quanto statuito dalla sentenza.

2.2. Il factoring nell’esperienza italiana.

La ricordata efficacia immediata nel nostro ordinamento delle pronunzie della Corte di Giustizia impone, con tutta evidenza crediamo, di verificare se i modelli contrattuali da essa presi in considerazione corrispondono, al di là di una mera identità terminologica, a quelli praticati in Italia.
Ai fini della presente indagine, quindi, si pone come assolutamente pregiudiziale la verifica di cosa sia e di come operi il factoring in Italia.
Com’è noto, la tecnica contrattuale in esame, che proviene dal mondo anglosassone, consente di perseguire funzioni diverse, volta a volta, a seconda dei casi, cumulabili tra di loro.
È stato al riguardo osservato[23] che una prima – beninteso, non in ordine di rilevanza – funzione[24] è quella di procurare all’imprenditore che vi faccia ricorso un’assistenza sul piano dei “servizi”: da quello dell’amministrazione di una massa di crediti, a quella dell’incasso, alle singole scadenze, dei vari importi dovuti dai debitori, sino all’eventuale rischio di insolvenze.
Una seconda funzione – che, sebbene quasi sempre di accompagni alla prima, ne resta concettualmente del tutto distinta ed autonoma – riguarda l’anima finanziaria dell’operazione e comporta la concessione di “anticipazioni” sulle scadenze; qui si realizza un vero e proprio servizio bancario: con la concessione di finanziamenti, garantiti dai crediti dell’imprenditore verso i suoi debitori, con conseguente rientro dall’esposizione per compensazione, via via che si procede all’incasso dei crediti acquistati.
Infine, la terza funzione è quella classica, relativa ad una smobilizzazione dei crediti, secondo la prassi tipica dei cosiddetti contratti di liquidità, con la vendita del credito, che dunque esce dal patrimonio del cedente, per entrare, pure economicamente (e non solo sul piano della mera legittimazione formale), in quello del factor.
Ed in tale prospettiva si è pure osservato[25] che, rispetto alle tre funzioni appena evidenziate, la legge 21 febbraio 1991, n. 52, Disciplina della cessione dei crediti d’impresa, ha preso in considerazione solo quella traslativa, cioè quella di vera e propria “vendita” di crediti pecuniari di un’impresa: ma il vero problema, si è contemporaneamente aggiunto, “…sta nella circostanza che quella presa in considerazione dalla legge non è affatto l’ipotesi più frequente per la quale si fa ricorso al factoring ...”[26].
Ciò premesso, si ricorda che, ferme le sopra menzionate possibili funzioni alle quali il contratto può assolvere, gli schemi operativi si presentano secondo due tipologie fondamentali.
La cosiddetta cessione pro soluto presenta la seguente articolazione: cessione del credito e rischio in capo al cessionario; assunzione da parte del cessionario dell’obbligo di gestione a fronte di un compenso; pagamento da parte del cessionario del prezzo, al momento della riscossione dei crediti o entro un determinato termine (in genere 180 giorni) dalla scadenza.
La c.d. cessione pro solvendo ha uguale costruzione di quella precedente, ma il cedente continua a sopportare il rischio del mancato pagamento da parte del debitore ceduto; verificandosi tale evento, il cessionario può ottenere la risoluzione della cessione.
Così individuata, sia pure nelle sue linee essenziali, la struttura del rapporto, rileva, ai fini della presente indagine, l’effettuazione di una verifica intorno alla causa del contratto di factoring[27].
Sotto tale profilo, si ricorda che, almeno stando alle principali ricostruzioni, il rapporto di factoring sarebbe innanzitutto riconducibile allo schema generale del mandato[28].
Altra importante corrente dottrinaria, ha invece rilevato che, anche nella contrattazione di factoring, il fine principale di smobilitazione-monetizzazione dei crediti d’impresa viene attuato attraverso lo schema della vendita; sicché le cessioni di crediti d’impresa, attuate nell’ambito del contratto di factoring, avrebbero una vera e propria causa vendendi[29].
Secondo una più articolata impostazione, che sottolinea la natura finanziaria dell’operazione, l’inquadramento nello schema dei contratti di scambio va combinato con l’elemento del finanziamento; e, in tale contesto, si perviene alla conclusione che la natura giuridica dell’operazione di factoring è sui generis, condividendo sia la causa di scambio sia quella di finanziamento, dove però quest’ultima finisce col prevalere ed assorbire l’altra, che diviene strumentale proprio alla realizzazione della prima[30].
Infine, prendendo atto della difficoltà di una generale classificazione del tipo contrattuale, si è ritenuto che la cessione dei crediti, la quale è sempre e comunque elemento naturale – rectius, fondamentale – del contratto, trova la sua causa nel contratto, il quale avrebbe non già una funzione statica o rigida, ma cangiante: la causa del factoring, dunque, conterrebbe al suo interno atteggiamenti variabili che le permettono di trovare una propria peculiare specificazione nelle singole cessioni credito compiute per mezzo del contratto stesso[31].
I limiti della presente indagine non consentono di approfondire tali questioni, su cui tanta parte della dottrina e della giurisprudenza sono, ancora oggi, impegnate.
Tuttavia, proprio nell’ambito delle problematiche poste dalla sentenza della Corte di Giustizia, deve opportunamente rilevarsi che l’esperienza italiana resta caratterizzata dal fatto che, sia nella cessione pro soluto, sia in quella pro solvendo – ovvero sia nel factoring «in senso proprio» sia in quello «in senso improprio», secondo la terminologia utilizzata dai giudici comunitari – nella quasi totalità dei casi alla cessione si accompagna l’anticipazione compiuta dal factor, sulla quale decorrono gli interessi.
E, come si è autorevolmente affermato, allorché v’è l’anticipo, la causa di finanziamento diventa comunque preponderante[32].
Ora, se si considera che, come si è appena accennato, il factoring in Italia è accompagnato, quasi sempre, dal versamento anticipato del corrispettivo delle cessioni, si comprendono agevolmente le ragioni per le quali si sostiene autorevolmente che la causa di finanziamento prevale su tutte le altre, compresa quella di scambio[33].
Ci troviamo cioè, si è detto, dinanzi ad una funzionalizzazione dell’operazione al finanziamento del cedente, così prendendosi atto che il factoring è “…un contratto atipico con causa di finanziamento, che realizza i suoi effetti attraverso il meccanismo della cessione del credito alla cui disciplina le parti fanno espresso riferimento nelle condizioni generali di contratto[35].
Del resto, si è generalmente affermato che “…il factoring ha registrato un generale consenso sul fatto che esso andasse ascritto alla sempre più ampia categoria dei contratti di finanziamento …”[36]; che anzi il factoring è un negozio atipico, che ben può assolvere altre funzioni, oltre a quella di finanziamento[37], che, tuttavia, è quella che la caratterizza; che la funzione di finanziamento sia insita nella tipologia della fattorizzazione dei crediti[38].
Ad avviso di chi scrive, la centralità della funzione di finanziamento nel factoring, che discende dal fatto di essere l’operazione stabilmente caratterizzata dall’anticipazione effettuata dal factor al cedente (almeno nella sua versione italiana), è confermata dal rilievo dell’elemento soggettivo.
Infatti, per comprendere appieno e focalizzare il quid proprium, cioè la causa del contratto di factoring, anche nei modi in cui su di esso incide la Legge 52/1991 cit., e per poter d’altro canto individuare chiaramente i punti di distinzione tra la cessione dei crediti da tale normativa prevista rispetto a quella del codice civile, pare a chi scrive che sia ineludibile il confronto con la qualità soggettiva del cessionario.
Quest’ultimo, infatti, ai sensi dell’art. 106, secondo comma del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (T.U. delle disposizioni in materia bancaria e creditizia, di seguito “T.U.B.”) può svolgere esclusivamente attività finanziaria.
Ciò significa che, necessariamente, l’operazione di factoring deve avere i connotati di un’attività di finanziamento; sicché l’anticipo previsto nello stesso art. 5 della Legge 52/1991, al di là della sua generalissima diffusione nella concreta prassi commerciale vivente, diventa, necessariamente, elemento costante e strutturale dell’intera operazione, proprio, appunto, per potere attuare siffatta causa di finanziamento[39].
In questa prospettiva, è infatti appena il caso di osservare da un lato che, ai sensi della Legge 52/1991, come modificata dal T.U.B., cessionario può essere solo una banca o un intermediario finanziario abilitato; dall’altro lato che, ai sensi del T.U.B., la banca e, come si è detto, l’intermediario finanziario devono esercitare necessariamente ed esclusivamente attività finanziaria.
In conclusione, se il factor, in quanto soggetto rientrante sotto la disciplina dell’art. 106, secondo comma, T.U.B., può svolgere “…esclusivamente attività finanziarie …” sembra evidente dover concludere che l’attività da esso svolta sia, appunto, di finanziamento[40].
Bisogna inoltre segnalare che tale ricostruzione, svolta come si è visto soprattutto in dottrina, inizia oggi a trovare puntuale riscontro nella stessa giurisprudenza[41].
Infatti l’idea della centralità del finanziamento sembra essere condivisa dalla Corte di Cassazione.
Quest’ultima, con la sentenza 10 gennaio 1992, n. 198[42], resa a sezioni unite, ha innanzitutto affermato che il contratto in esame è caratterizzato da molteplici funzioni economiche, in forza delle quali il suo contenuto non si esaurisce nella pura e semplice cessione di uno o più crediti, ma comporta l’assunzione di una serie di fondamentali obbligazioni, di essenziale importanza nel regolamento d’interessi realizzato, tra cui è presente l’acquisizione di una fonte di liquidità attraverso le anticipazioni pattuite.
Così delineato dalle sezioni unite l’orizzonte, la posizione della Corte Suprema si è via via andata specificando, nel senso di individuare proprio nell’aspetto del finanziamento l’elemento caratterizzante – e, diremmo, specializzante – del contratto.
Con sentenza 18 ottobre 1994, n. 8497[43], la I sezione della Corte di Cassazione ha infatti statuito che “il contratto di factoring è un contratto atipico, in cui l’elemento costante è la gestione della totalità dei crediti di un’impresa, attuata mediante lo strumento della cessione dei crediti, in unione, di solito, con un’operazione di finanziamento all’impresa, quale elemento funzionale caratterizzante [44], e talora con un’operazione di assicurazione, quando il factor assume il rischio dell’insolvenza del debitore”.
Infine, con sentenza 18 gennaio 2001, n. 684[45] sempre la I sezione della Corte di Cassazione ha dettato un principio che consente di contemperare la funzione di finanziamento, che oggi è evidentemente difficile negare, con la causa di scambio; ciò all’evidente fine di consentire l’applicazione al contratto delle più favorevoli, per il factor, disposizioni poste dalla Legge 52/1991, soprattutto in tema di insolvenza del cedente.
Con tale pronunzia, infatti, i Supremi Giudici, dopo aver ribadito la rilevanza dell’aspetto legato all’acquisizione di una fonte di liquidità attraverso le anticipazioni pattuite[46], aggiungono che le anticipazioni medesime, per tale via, svolgono nella fase iniziale del rapporto una funzione di finanziamento e, nella sua fase conclusiva, una funzione di corrispettivo della cessione.
Al riguardo, deve tuttavia osservarsi che, a rigore, l’anticipazione svolge la propria funzione di finanziamento (non nella sola fase iniziale, ma) in realtà nel corso dell’intero rapporto: sino cioè al momento in cui questo, per effetto del pagamento da parte del debitore ceduto, cessa di produrre i propri effetti.
D’altra parte, la stessa Corte Suprema correttamente ha rilevato, con la sentenza da ultimo richiamata, che, ove non vi sia l’esazione del credito e sia stata convenuta, come ordinariamente prevede l’art. 4 della stessa Legge 52/1992, la garanzia della solvenza del debitore, il fornitore è tenuto al rimborso delle anticipazioni – cioè dei finanziamenti – ottenuti.
Questo rilievo sembra a chi scrive rafforzare la conclusione che, laddove vi sia l’anticipazione, si sia in presenza proprio di un’operazione con prevalente causa di finanziamento.
La mancata riscossione del credito oggetto di cessione impone infatti al fornitore di provvedere all’estinzione della propria obbligazione pecuniaria, nascente dal finanziamento e divenuta esigibile in conseguenza del mancato pagamento da parte del debitore ceduto, secondo gli ordinari modi di adempimento: col pagamento cioè direttamente effettuato al creditore, anziché col meccanismo della compensazione.
In altri termini:
- se vi sia la riscossione del pagamento, la funzione di finanziamento dura sino al momento estremo del rapporto: quest’ultimo, col pagamento del debitore, cessa di produrre i propri effetti ed è solo in tale momento, appunto finale, che l’anticipazione si converte, secondo la ricostruzione della Corte di Cassazione, in corrispettivo della cessione;
- se non vi sia la riscossione del pagamento, la predetta conversione non può, evidentemente, avvenire, mentre permane la funzione di finanziamento, in relazione al quale il fornitore deve restituire al factor l’importo delle anticipazioni ricevute (maggiorate degli accessori, primi fra tutti gli interessi).
Ad un osservatore attento alla realtà dell’operazione economica nel modo in cui essa è praticata in Italia, nonché alle reali esigenze e ragioni che ne ispirano la realizzazione, non può dunque sfuggire l’evidente funzione di finanziamento dell’impresa fornitrice, insita nel contratto; ed il fatto che tale finanziamento venga posto in essere, anziché attraverso le sue forme tipiche o tradizionali, attraverso lo strumento della cessione del credito e, quindi, attraverso un’operazione che determini il trasferimento della relativa titolarità in capo al factor, non esclude affatto che quella sopra individuata sia la sua effettiva causa.
Si intende cioè dire che la causa vendendi è sì, innegabilmente, presente nell’operazione (specie se essa sia attuata attraverso le forme previste dalla Legge 52/1991), ma che essa caratterizza solo lo strumento – la cessione del credito – attraverso cui l’operazione di finanziamento viene attuata[47].
Sicché resta fermo il rilievo che la vera funzione economico-sociale, quindi la vera causa del contratto (beninteso, sempre che vi sia l’anticipazione) è quella di consentire all’impresa di ottenere una fonte, ulteriore e diversa rispetto ai tradizionali canali, di finanziamento.
Questa conclusione, che, come si è visto, sembra essere oggi imposta anche dall’assetto della legislazione in materia bancaria e finanziaria, del resto, era già stata raggiunta, prima ancora che il T.U.B. fosse varato, da parte di un’autorevole dottrina, la quale aveva osservato che le imprese di factoring sono, nella realtà italiana, imprese che compiono operazioni di finanziamento, alle quali resta estranea la funzione, che gli operatori economici considerano centrale a questo contratto, di gestione del credito d’impresa[48].
Al termine di tale ricostruzione, vale solo la pena di segnalare che la conclusione cui si è pervenuti vale ogni qualvolta vi sia l’anticipazione: quindi, in presenza di quest’ultima, vale sia per l’operazione pro soluto sia per l’operazione pro solvendo o, a voler utilizzare la terminologia della Corte di Giustizia, sia per il factoring «in senso proprio», sia per quello «in senso improprio».
Nella prospettiva esaminata, invero, i due modelli restano caratterizzati, almeno per il modo in cui essi sono concretamente adoperati in Italia, non già per una diversità di struttura o di funzione, ma per il fatto che alla fondamentale causa di finanziamento, presente in entrambi, si affianca, solo nel pro soluto, anche una funzione assicurativa.

2.3.1 Qualificazione delle operazioni ai fini IVA.

Alla luce delle considerazioni che precedono, è quindi possibile riflettere in merito alle possibili conseguenze della sentenza sull’applicazione dell’IVA al factoring, così come esso si sostanzia oggettivamente in Italia.
Riteniamo, infatti, che debba essere mantenuta la linea interpretativa autorevolmente tracciata dalla Corte di Giustizia che impone l’adozione di un approccio “oggettivo” per identificare la natura di una prestazione, e così verificare se il medesimo nome factoring corrisponda ad istituti omogenei tra loro in Germania ed Italia.
La Corte ha infatti espressamente dichiarato che il factoring tedesco è, nella sua componente essenziale, e quindi potremmo dire indispensabile e qualificante dal punto di vista economico, una prestazione finalizzata al recupero ed all’incasso dei crediti oggetto della cessione.
Prestazione che, in quanto tale, è esclusa dall’esenzione e soggetta ad IVA; regime che spetta invece alla sola prestazione di finanziamento che si ha in caso di factoring improprio.
Infatti la sola distinzione tra le due forme di factoring, l’improprio e il proprio, ritenuta dalla Corte rilevante è che, nella prima, è riconosciuta la presenza di una prestazione ulteriore, questa sì di natura squisitamente finanziaria, consistente nel prestito di denaro e soggetta pertanto a regime d’esenzione.
Tale trattamento, come detto, è reso possibile sull’assunto che il factoring improprio sia costituito da un complesso di prestazioni “principali” tra loro indipendenti, cui si applica il regime proprio e non sia possibile identificare un rapporto di accessorietà tra alcune prestazioni ed una prestazione principale.
Per quanto sopra esposto riteniamo che l’analisi comparativa, ai fini IVA, del factoring in Italia rispetto all’omonimo istituto tedesco vada condotta esaminando:

i) la nozione di operazione finanziaria rilevante per l’esenzione ai fini IVA;
ii) la nozione di operazione accessoria, che in quanto tale va soggetta al medesimo regime IVA della prestazione principale cui accede.

2.3.2. Nozione di operazione finanziaria rilevante ai fini IVA.

Quanto alla qualificazione delle operazioni di natura finanziaria, la stessa Amministrazione finanziaria ha avuto modo di pronunciarsi[49] in merito alla nuova formulazione del primo periodo dell’art. 3, secondo comma, numero 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera a) della legge n. 28 del 18 febbraio 1997.
Tale ultima norma ha fatto “rientrare nel novero delle prestazioni di servizi tutte le operazioni finanziarie concernenti crediti, cambiali o assegni, che si concretizzano nella loro negoziazione, anche a titolo di cessione pro soluto. In buona sostanza l'art. 3, secondo comma, numero 3, è stato riformulato per precisare che la nozione di prestito di denaro, assimilata agli effetti dell'Iva a prestazione di servizio quando effettuata a titolo oneroso, non è limitata allo sconto di crediti e titoli di credito, ma ricomprende le operazioni finanziarie intendendosi per tali tutte le operazioni aventi causa di finanziamento anche se attuata con cessione di crediti, anche pro soluto[50].
Dunque se la causa dell’operazione di cessione dei crediti è costituita dallo scopo di procurare liquidità e non (solo) di pagamento di obbligazioni preesistenti, l’operazione rientra nel campo di applicazione dell'IVA, anche se tra quelle esenti.
In base a quanto sopra esaminato, il factoring così come è largamente attuato in Italia, è un’operazione a preminente contenuto finanziario dal momento che la provvista di liquidità è una finalità costante e predominante del cliente.
Il factor italiano infatti permette al cliente lo smobilizzo dei crediti che lo stesso riscuoterà successivamente, venendo al riguardo garantito (o meno) dal cedente, a fronte di un’anticipazione. Non si verifica, invece, una mera “gestione” dei crediti, con successivo trasferimento di quanto incassato al cliente (come per esempio nel c.d. maturity factoring diffuso all’estero).
D’altra parte anche in Germania, e la sentenza non smentisce il punto, la concessione del credito effettuata nell’ambito del factoring (improprio) è qualificata quale operazione finanziaria e di conseguenza esente ai fini IVA.

2.3.3. Le nozioni di prestazione principale e accessoria.

Più complessa è l’analisi per valutare se l’aspetto finanziario possa avere carattere di prestazione principale, contornata da prestazioni accessorie soggette allo stesso regime IVA di quella principale (esenzione), ovvero se si tratti di più prestazioni principali indipendenti.
Va qui detto che le conclusioni raggiunte dalla Corte di Giustizia nella sentenza commentata, in ordine al regime del factoring in senso improprio (come somma di prestazioni principali) non si possono ritenere decisive. Infatti, la stessa Corte di Giustizia, in altre sentenze, riconosce che la qualificazione in parola è incerta e comunque “è impossibile fornire una risposta esaustiva quanto al modo di esaminare correttamente la questione in tutti i casi[51]. Quindi la valutazione deve essere condotta caso per caso.
Ciononostante, ai fini IVA, la nozione di prestazione accessoria è stata affrontata in diverse sentenze della Corte di Giustizia ed in alcune pronunce ministeriali in merito all’art. 12 del D.P.R. n. 633/1972 (prestazioni accessorie), che alla giurisprudenza della Corte fanno (inevitabile) riferimento.
La nozione di prestazione accessoria ai fini IVA è approfondita dalla Corte di Giustizia nelle sentenze 25 febbraio 1999, n. C-349/96, 22 ottobre 1998, cause riunite n. C-308/96 e n. C-94/97, 11 gennaio 2001, n. C-76/99 e 3 luglio 2001, n. C-380/99.
Il principio ritraibile da tali pronunce è che “una prestazione deve essere considerata accessoria ad una prestazione principale quando essa non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore[52].
La prestazione accessoria deve essere dunque strumentale a quella principale e non avere altro fine che quello di permettere l’effettuazione o la migliore fruizione della prestazione principale.
La prassi ministeriale italiana[53] ha chiarito che le condizioni per considerare un’operazione come accessoria sono sia di carattere soggettivo[54] sia di carattere oggettivo (obiettiva connessione all’operazione principale). I due presupposti devono sussistere contemporaneamente.
In particolare, relativamente al requisito oggettivo, la tecnica legislativa procede all’individuazione di alcune fattispecie tipiche che possono definirsi accessorie (il trasporto, la posa in opera, l’imballaggio etc.). Si tratta tuttavia di un elenco non tassativo dal momento che il legislatore ha previsto un’ampia categoria residuale: “le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi”.
Nella Risoluzione Ministeriale n. 6/E dell’11 febbraio 1998, l’Amministrazione finanziaria ha avuto modo di affermare, con una nozione di carattere generale ripresa in pronunce più recenti[55], che possono essere considerate operazioni accessorie: “le operazioni poste in essere dal medesimo soggetto in necessaria connessione con l’operazione principale alla quale accedono e che hanno di norma la funzione di integrare, completare o rendere possibile la prestazione o cessione principale”.
Anche nelle interpretazioni ministeriali l’elemento decisivo è rappresentato dal fatto che l’operazione accessoria si configuri essenzialmente come un mezzo per il completamento o la realizzazione dell’operazione principale.
Nel caso del factoring maggiormente diffuso in Italia, come risulta dall’analisi svolta, è possibile identificare la finalità essenziale nella provvista di liquidità in combinazione con la quale si pongono le ulteriori prestazioni che, riteniamo, permettono al cliente di conseguire il risultato economico perseguito: l’identificazione e l’ottimizzazione di una fonte di finanziamento alternativa a quelle tradizionali.
La stessa cessione del credito costituisce, tanto per la Corte di Cassazione che per la dottrina in precedenza richiamata, lo strumento per realizzare l’operazione di finanziamento (genuina funzione economico-sociale, quindi la vera causa giuridica, del contratto).
O, in altri termini, le prestazioni di gestione dei crediti e quella (eventuale) di assicurazione contro il rischio di credito sono accessorie in quanto non costituiscono un fine autonomo per la clientela del factor, ma rappresentato lo strumento per realizzare e fruire di una fonte di finanziamento alternativa a migliori condizioni.
Il factoring, così com’è sopra delineato nella effettività delle relazioni commerciali in Italia, è economicamente e quindi giuridicamente eterogeneo, a nostro parere, rispetto al contratto – con cui condivide il nomen juris – stipulato in Germania ed esaminato dalla Corte nella sentenza in oggetto. Tale contratto ha, infatti, come scopo principale l’erogazione di un finanziamento e non la gestione del recupero del credito e degli incassi da parte dell’acquirente.
Le prestazioni ulteriori rispetto al finanziamento regolate in contratto (gestione e/o garanzia del credito) hanno un carattere che possiamo qualificare ancillare in quanto sono finalizzate a migliorare la struttura di quello che è un prodotto finanziario (il factoring) basato sulla cessione dei crediti. Incidentalmente si osserva che nella prassi il corrispettivo del factor è costituito sia dagli interessi passivi sul finanziamento concesso sia da commissioni che hanno sovente una struttura e funzione di integrazione degli interessi passivi (mentre non sono parametrate all’attività e alle risorse richieste per la gestione del portafoglio crediti acquisito).

3. Conclusioni.

La sentenza in esame ha indubbia efficacia nell’ordinamento italiano e vincola gli operatori giuridici ad adottare un’interpretazione adeguatrice delle norme interne.
D’altra parte, gli effetti della sentenza devono però essere limitati a quanto ha formato oggetto della controversia, ossia al contratto di factoring, noto all’ordinamento tedesco.
Al riguardo, il caso trattato dalla Corte riguarda una tipologia di contratto che diverge in causa dal tipico contratto di factoring qual è praticato nel diritto vivente italiano. Eterogeneità che, per principio di diritto, riteniamo emerga confrontando gli effetti dei contratti, e prescindendo dalla mera coincidenza del nomen juris adottato (factoring).
Al riguardo, confrontando in astratto i due contratti, nei limiti in cui quello tedesco è delineato nella sentenza, sul piano degli effetti voluti e prodotti dalle parti il «factoring proprio» è sostanzialmente un servizio di gestione e recupero dei crediti dell’impresa, mentre il factoring – almeno nella forma più usuale – in Italia ha un imprescindibile e assorbente contenuto finanziario.
Nell’esperienza italiana, infatti, le imprese ricorrono alla fattorizzazione dei crediti, sia pro solvendo che pro soluto, per finanziarsi e, solo marginalmente, per accedere al servizio di incasso.
La fortuna del settore del factoring nel nostro paese è costituita dal fatto che l’attività di finanziamento a breve operata dal sistema bancario come mezzo tipico provvista della liquidità ha trovato un nuovo canale operativo, in cui il credito ceduto rafforza il sistema delle garanzie del finanziamento.
Tale assunto è confermato da due rilevanti circostanze:
(i) la legge affida l’attività di factoring ad intermediari finanziari, in maggioranza d’emanazione bancaria, iscritti agli elenchi previsti dal T.U.B. i quali possono, a norma di legge, svolgere solo attività finanziaria. Regime regolatorio dell’attività economica che, osserviamo, la stessa Agenzia delle Entrate ha recentemente positivamente preso in considerazione proprio al fine di qualificare un’operazione complessa ai fini IVA[56];
(ii) le commissioni ulteriori all’interesse sono di prassi commisurate al valore del credito (rectius del finanziamento) e non alla prestazione di gestione e incasso, che di per sé dovrebbe essere indipendente dalla misura del credito stesso.
Dunque la causa tipica e prevalente di una larga massa di contratti di factoring in Italia è il finanziamento delle imprese sotto forma d’anticipazioni su crediti o di prezzo d’acquisto di crediti.
Questa ricostruzione ci fa ritenere che la sentenza della Corte di Giustizia sia non pertinente alla situazione italiana, quindi priva di effetti quanto al regime IVA dei contratti di factoring aventi causa di finanziamento. Questo ci pare indubbio quanto alla componente che possiamo qualificare oggettivamente finanziaria del contratto che è soggetta ad IVA ma in esenzione (art. 3, secondo comma, numero 3 e art. 10, n. 1 del D.P.R. n. 633 del 1972).
Né riteniamo che le prestazioni diverse dal finanziamento e che pure sono, o possono essere, ad esso associate (gestione dei crediti e funzione di garanzia) abbiano natura di prestazioni autonome, tali cioè da qualificare la causa del contratto, rompendo l’unicità economica del servizio. Nel qual caso, come insegna la stessa Corte di Giustizia, unico deve essere anche il regime IVA applicato, evitandosi speciose atomizzazioni[57].
In particolare la cessione dei crediti, e la conseguente gestione degli stessi, assumono, a nostro parere - in questo confortati dalla giurisprudenza civile della Corte di Cassazione - un rapporto strumentale, di mezzo a fine e, dunque, di accessorietà rispetto al risultato finale dell’operazione. Come tali queste prestazioni non sono assoggettabili ad un regime IVA diverso da quello dell’operazione finanziaria principale (esenzione). Anzi, l’ancillarità del servizio di gestione e incasso del credito rispetto al servizio finanziario, ci porta a concludere che tutto l’oggetto del contratto di factoring, laddove la sua causa sia appunto il finanziamento del cedente, vada soggetto al regime proprio dei finanziamenti che è, come è stato finora nella generale prassi italiana, quello dell’esenzione.
Dunque la sentenza della Corte di Giustizia chiarisce autorevolmente che i servizi di factoring costituiti, come causa prevalente, dalla gestione/recupero dei crediti, vanno soggetti ad IVA. Viceversa la sentenza non incide sui diversi contratti, diffusi in misura maggioritaria nel contesto italiano, caratterizzati dalla larga prevalenza di operazioni orientate al finanziamento delle imprese e solo marginalmente, o strumentalmente, all’affidamento al terzo del management dei crediti.
In questi termini, riteniamo che per gli operatori nulla sia cambiato anche dopo la commentata sentenza con riferimento ai contratti di factoring con scopo di finanziamento[58].
Ciò nonostante, evidenti ragioni di certezza nell’operare delle imprese del settore spingono a ritenere opportuna una pronuncia dell’Agenzia delle Entrate che confermi la non pertinenza della sentenza della Corte di Giustizia qui esaminata alla larga parte del settore del factoring italiano.

 
 

[1] Si vedano in dottrina: G. STANCATI, Il regime IVA del factoring (nota a Corte di Giustizia CE, sez. VI, sentenza del 26 giugno 2003, causa c-305/01), in TributImpresa, n. 1/2004; F. BONICHI, È soggetta ad Iva la cessione dei crediti al factor, in Fiscalità internazionale, n. 4/2003, 350; L. SOLARI, Il regime IVA del factoring tra diritto nazionale e comunitario, in Riv. dir. trib. 2003, III, 205; M. PIAZZA, Iva e factoring, entra la Corte, Il Sole 24 Ore, 27 giugno 2003; A. IORIO e A. SANTI, Una pronuncia non in linea con la prassi italiana, in Guida normativa del 16 luglio 2003.
[2] Sentenza, punti 5 e 6.
[3] Sentenza, punto 10.
[4] Sentenza, punto 11.
[5] Sentenza, punto 13.
[6] Sentenza, punti 32, 33 e 34.
[7] Sentenza, punto 49.
[8] Sentenza, punto 45.
[9] Sentenza, punto 50.
[10] Sentenza, punto 62.
[11] Sentenza, punto 64.
[12] Sentenza, punto 63.
[13] Sentenza, punto 58.
[14] Sentenza, punto 77.
[15] Sentenza, punto 78.
[16] Sopra citate: esame della solvibilità del debitore, tenuta dei conti debitori, redazione di prospetti e documenti statistici nonché incasso dei crediti.
[17] Sentenza, punto 13.
[18] Sentenza, punto 13.
[19] La sentenza si legge in Giur. cost. 1984, I, 1098 ed in Cons. Stato, 1984, II, 765.
[20] La sentenza si legge in Riv. dir. int., 1991, 108 ed in Giur. cost. 1991, 1409.
[21] Le sentenze si leggono, rispettivamente, in Riv. dir. agr., 1987, II, 330 ed in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 1991, 1065.
[22] Corte Cost., 18 aprile 1991, n. 168 cit.
[23] Per tali considerazioni, si veda P. SCHLESINGER, Factoring e legge 52: un traguardo o una tappa? , in AA. VV., Il factoring a dieci anni dalla legge 52, a cura di G. Burchi e A. Carretta, Roma, 2002, 53, passim.
[24] Il termine funzione è qui inteso nel senso di causa del contratto, cioè di funzione giuridico-economica dello stesso; sotto tale profilo, esso corrisponde allo scopo del contratto, cui si fa cenno, più volte, nella sentenza della Corte di Giustizia.
[25] P. SCHLESINGER, op. cit., 55.
[26] Sotto questo profilo, può riscontrarsi una generale concordia a proposito del fatto che la Legge 52/1991 non sia affatto una legge sul factoring, ma più semplicemente, come del resto denunzia la sua stessa intitolazione, sulla cessione dei crediti d’impresa, destinata com’è a disciplinare, peraltro con una regolamentazione di favore per il cessionario e di deroga alle generali disposizioni degli artt. 1260 e ss. c.c., l’istituto della cessione dei crediti.
[27] Per un’analisi esauriente di tali questioni, si rinvia a F. SANTI, Il factoring, Milano, 1999, 162 passim.
[28] A. NUZZO, Dal contratto all’impresa: il factoring, in Riv. soc. 1984, 947; A. DI MUNDO, Questioni in tema di fallimento del cedente nel contratto di factoring, in Nuova giur. civ. comm., 1991, I, 605 e soprattutto una corrente giurisprudenziale formatasi, nella prima metà degli anni ’90, presso il Tribunale di Genova.
[29] G. PANZARINI, Lo sconto dei crediti e dei titoli di credito, Milano, 1984, 635; L. FERRIGNO, Il factoring, in Contratto e impresa, 1988, 967; B. CASSANDRO SULPASSO, Collaborazione alla gestione e finanziamento d’impresa: il factoring in Europa, Milano, 1981, 53; G. DE NOVA, Nuovi contratti, Torino, 1994, 126.
[30] R. CLARIZIA, Il factoring, Torino, 1998, 64 ss.; G. FOSSATI-A.PORRO, Il factoring, Milano, 1995, 147 ss.
[31] A. ZUDDAS, Il contratto di factoring, Napoli, 1983, 193; P. MESSINA, Il factoring, in AA. VV., I contratti atipici, a cura di G. Alpa e M. Bessone, Giur. sist. dir. civ. comm., fondata da W. Bigiavi, Torino, 1999, II, 942 ss.; ID., Sulla causa del contratto di factoring, in Contratto e impresa, 1997, 1062 e ss. Si veda anche G. ALPA, La qualificazione del contratto di factoring, in Riv. it. leasing, 1994, 51.
[32] G. VISENTINI, La legge 52 e la natura giuridica del factoring, in Il factoring a dieci anni cit., 59, il quale osserva che, in caso di anticipazione, la stessa gestione del bene finisce con l’essere non tanto un mandato nell’interesse proprio o del mandante, ma la gestione di un bene che si ha in garanzia.
[33] R. CLARIZIA, Il factoring cit., 64 ss.; ID., La legge 52 e la prassi contrattuale, in Il factoring a dieci anni cit., 70.
[34] R. CLARIZIA, op. loc. ult. cit.
[35] R. CLARIZIA, I contratti di finanziamento. Leasing e factoring, Torino, 1989, 210.
[36] A. BASSI, Factoring e cessione dei crediti d’impresa, Milano, 1993, 12.
[37] U. BELVISO, L’ambito di applicabilità della nuova disciplina sulla cessione dei crediti d’impresa, in Riv. dir. impr. , 1992, 7.
[38] G. DE NOVA, Nuovi contratti cit., 127, il quale propende tuttavia per la preminenza della causa di scambio.
[39] Il fatto che per attività “…di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma …” ai sensi dell’art. 106 T.U.B. debba intendersi “ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di … b) acquisto di crediti …” è espressamente previsto dall’art. 2, Decreto del Ministro del Tesoro 6 luglio 1994. Sul punto v. M. CARDILLO, in AA. VV., La nuova legge bancaria. Il T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia e le disposizioni di attuazione, a cura di P. Ferro Luzzi e G. Castaldi, III, Milano, 1996, 1679, nonché F. CLEMENTE, in AA. VV., Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, a cura di F. Carpiglione, II, Padova, 2001, 106.
[40] Sul tema, si veda, quasi testualmente, R. CLARIZIA, Il factoring cit. , 64 e ss.
[41] La giurisprudenza, per la verità, non sembra aver del tutto abbandonato il dibattito sulla causa del contratto – gestoria, di scambio, di finanziamento – che divideva la dottrina prima della Legge 52/1991; a ben vedere, però, sono gli stessi modelli contrattuali che, spesso, continuano ad alimentare il dibattito, laddove, ad esempio, continuano a richiamare la normativa sul mandato pur su una struttura contrattuale, qual è quella che viene fuori dalla Legge 52/1991, chiaramente incentrata sulla causa vendendi, e tralasciando l’aspetto, che, in presenza dell’anticipazione, diventa assorbente, del finanziamento.
[42] La sentenza si legge in Foro it. , 1992, I, 1110 e ss.
[43] La sentenza si legge in Contratti, 1995, 23 e ss., con nota, ma su altra questione, di G. DE NOVA.
[44] La sottolineatura è degli scriventi.
[45] La sentenza si legge in Corr. giur. 2001, 564 e ss., con commento favorevole di E. VAGLIO.
[46] Si veda Cass., sez. un., gennaio 1992, n. 198 cit.
[47] Si vedano, in tali sensi, le considerazioni di R. CLARIZIA, Il factoring cit., 65 ss.
[48] U. BELVISO, L’ambito di applicabilità cit., 3.
[49] Risoluzione 24 maggio 2000, n. 71.
[50] La sottolineatura è degli scriventi.
[51] Sentenza 25 febbraio 1999, n. C-349/96, punto 27.
[52] Corte di Giustizia, 22 ottobre 1998 cause riunione n. C-308/96 e C-94/97 cit., secondo cui inoltre il corrispettivo del servizio accessorio deve essere modesto rispetto all’intero prezzo pagato dal cliente ed in quella del 1999 che la previsione di un prezzo unico è solo un indizio che “può militare a favore dell’esistenza di una prestazione unica”.
[53] Tra le altre, le Risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate 28 maggio 2003, n. 120/E, 15 luglio 2002, n. 230/E e 4 luglio 2002, n. 216/E, tutte in Banca dati TributImpresa.it.
[54] In tal senso anche le decisioni della Commissione tributaria centrale del 24 gennaio 2000, n. 330 (in Giurisprudenza delle imposte n. 114 del 2000) e del 21 ottobre 1991, n. 6999 (in Giurisprudenza delle imposte n. 123 del 1992). Pur non rilevando ai fini della presente analisi, si segnala che tuttavia la Corte di Giustizia ha qualificato come accessoria anche una prestazione di servizi resa da un soggetto diverso da quello che pone in essere quella principale nella sentenza 11 gennaio 2001, n. C-76/99 (in Giurisprudenza delle imposte n. 117 del 2001).
[55] Risoluzioni 4 luglio 2002, n. 216/E, 15 luglio 2002, n. 230/E e 28 maggio 2003, n. 120/E, citt.
[56] Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 6 agosto 2002, n. 267/E, in Banca dati TributImpresa.it.
[57] Sentenza della Corte di Giustizia 25 febbraio 1999, n. C-349/96 cit. e Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, 6 agosto 2002, n. 267/E cit.
[58] In senso conforme, G. STANCATI, op. cit., par. 4, secondo cui l’interprete nazionale ha “ampi margini per argomentare una soluzione diversa rispetto a quella sostenuta dalla Corte e che per far ciò si debba attivare un iter logico – giuridico di interpretazione del contratto, come tale, estraneo ad una logica di gerarchia delle fonti”.

 
 

1] G. ALPA, La qualificazione del contratto di factoring, in Riv. it. leasing, 1994, 51.
2] A. BASSI, Factoring e cessione dei crediti d’impresa, Milano, 1993, 12.
3] U. BELVISO, L’ambito di applicabilità della nuova disciplina sulla cessione dei crediti d’impresa, in Riv. dir. impr., 1992, 7.
4] F. BONICHI, È soggetta ad Iva la cessione dei crediti al factor, in Fiscalità internazionale, n. 4/2003, 350.
5] M. CARDILLO, in AA. VV., La nuova legge bancaria. Il T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia e le disposizioni di attuazione, a cura di P. Ferro Luzzi e G. Castaldi, III, Milano, 1996, 1679.
6] B. CASSANDRO SULPASSO, Collaborazione alla gestione e finanziamento d’impresa: il factoring in Europa, Milano, 1981, 53.
7] R. CLARIZIA, I contratti di finanziamento. Leasing e factoring, Torino, 1989, 210.
8] R. CLARIZIA, Il factoring, Torino, 1998, 64 ss.
9] R. CLARIZIA, La legge 52 e la prassi contrattuale, in AA. VV., Il factoring a dieci anni dalla legge 52, a cura diG. Burchi e A. Carretta, Roma, 2002, 70.
10] F. CLEMENTE, in AA. VV., Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, a cura di F. Carpiglione, II, Padova, 2001, 106.
11] G. DE NOVA, Nuovi contratti, Torino, 1994, 126.
12] A. DI MUNDO, Questioni in tema di fallimento del cedente nel contratto di factoring, in Nuova giur. civ. comm., 1991, I, 605.
13] L. FERRIGNO, Il factoring, in Contratto e impresa, 1988, 967.
14] G. FOSSATI – A. PORRO, Il factoring, Milano, 1995, 147 ss.
15] A. IORIO E A. SANTI, Una pronuncia non in linea con la prassi italiana, in Guida normativa del 16 luglio 2003.
16] P. MESSINA, Sulla causa del contratto di factoring, in Contratto e impresa, 1997, 1062 e ss.
17] P. MESSINA, Il factoring, in AA.VV., I contratti atipici, a cura di G. Alpa e M. Bessone, Giur. sist. dir. civ. comm.,, fondata da W. Bigiavi, Torino, 1999, II, 942 ss.
18] A. NUZZO, Dal contratto all’impresa: il factoring, in Riv. soc., 1984, 947.
19] G. PANZARINI, Lo sconto dei crediti e dei titoli di credito, Milano, 1984, 635.
20] M. PIAZZA, Iva e factoring, entra la Corte, Il Sole 24 Ore, 27 giugno 2003.
21] F. SANTI, Il factoring, Milano, 1999, 162 passim.
22] P. SCHLESINGER, Factoring e legge 52: un traguardo o una tappa?, in AA. VV., Il factoring a dieci anni dalla legge 52, a cura di G. Burchi e A. Carretta, Roma, 2002, 53, passim.
23] L. SOLARI, Il regime IVA del factoring tra diritto nazionale e comunitario, in Riv. dir. trib. 2003, III, 205.
24] G. STANCATI, Il regime IVA del factoring (nota a Corte di Giustizia CE, sez. VI, sentenza del 26 giugno 2003, causa c-305/01), in TributImpresa, n. 1/2004.
25] G. VISENTINI, La legge 52 e la natura giuridica del factoring, in AA. VV., Il factoring a dieci anni dalla legge 52, a cura diG. Burchi e A. Carretta, Roma, 2002, 59.
26] A. ZUDDAS, Il contratto di factoring, Napoli, 1983, 193.

 


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