Nell’ambito dell’impiantistica pubblicitaria privata adibita ad
affissioni dirette, con sentenze n. 109 e 110 del 4 gennaio 2005, la
sezione tributaria della Suprema Corte di Cassazione, a conferma del nuovo
orientamento espresso con sentenza n. 6446 del 1 aprile 2004, ha ribadito
che l’oggetto dell’imposta di pubblicità non è costituito dalla diffusione
dei messaggi pubblicitari di cui all’art. 5 del D. Lgs. 507/93, bensì
dalla “disponibilità” del mezzo pubblicitario a prescindere
dall’utilizzazione pubblicitaria dello stesso.
A tale non convincente
conclusione la Corte arriva partendo dall’esame congiunto di alcune norme
del D. Lgs. 507/37 (artt. 1, 3, 4, 5 6, 7, 8 e 12) il cui insieme,
nonostante il dato letterale dell’art 5 che individua il presupposto
impositivo del tributo nella diffusione di messaggi (comma 1)
nell’esercizio di un’attività economica con lo scopo di promuovere beni o
servizi o che serva a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato
(comma 2), configurerebbe il sorgere del presupposto d’imposta nella mera
disponibilità in capo al privato del mezzo pubblicitario.
Tale esegesi
normativa compiuta dalla Cassazione, oltre a scontrarsi con quanto
esplicitamente previsto dal Legislatore con il citato art. 5, arriva a
conclusioni censurabili anche sotto l’aspetto costituzionale.
E per
vero non può sottacersi che il ragionamento compiuto dai giudici di
Cassazione, seppur ampio e dettagliato, ha “sorvolato” a piè pari sulla
disposizione forse più importante e basilare contenuta nel D. Lgs. 507/93
relativa al presupposto dell’imposta di pubblicità: il comma 2 dell’art.
5.
Tale disposizione infatti considera rilevanti, ai fini impositivi,
i soli messaggi divulgati nell’esercizio di un’attività economica con lo
scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o di migliorare
l’immagine del soggetto pubblicizzato. Ciò non lascia spazio ad alcun
dubbio circa l’esclusione dal campo di applicazione del tributo di ogni
forma di comunicazione visiva che non sia ricollegabile ad alcun interesse
economico e quindi ad alcuna dimostrazione di capacità contributiva, in
linea a quanto da tempo affermato dalla Corte Costituzionale con le
sentenze n. 131 del 16 luglio 1973 e n. 89 del 26 luglio 1979, e
soprattutto con la recente sentenza n. 301 del 19 luglio 2000 che, nel
dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 5 D. Lgs. 507/93 sollevata con riferimento agli artt. 21 e 53
della Costituzione, ha sottolineato che l’art. 5 “è stato consapevolmente
ed intenzionalmente formulato in modo da tener conto della statuizione di
questa Corte” e che “è formulato in modo tale da escludere dalla
soggezione al tributo i messaggi di contenuto politico, ideologico,
religioso effettuati senza fine di lucro…Dai lavori preparatori risulta
del resto che il testo dell’art. 5 è stato consapevolmente ed
intenzionalmente formulato in modo da tener conto della statuizione di
questa Corte (sent. n. 131 del 1973) secondo cui non è conforme a
Costituzione l’assoggettare all’imposta la così detta pubblicità
ideologica (cfr. la relazione allo schema di decreto legislativo a norma
dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino
della finanza territoriale). Questa è la disposizione fondamentale che
definisce in via generale i presupposti dell’imposizione, ed è dunque ad
essa che occorre far capo per stabilire se una fattispecie rientri o meno
nell’area dell’obbligo tributario, nonché per orientare coerentemente
l’interpretazione delle altre specifiche disposizioni del decreto
legislativo in questione”.
Sul piano della prassi amministrativa sembra
opportuno rammentare che numerosi sono stati i chiarimenti offerti
sull’argomento dal Ministero delle Finanze che ha escluso
dall’assoggettamento al tributo le forme di propaganda elettorale
(risoluzione n. 7/229 del 18 febbraio 1994), le locandine contenenti
messaggi di carattere umanitario o pubblicizzanti un trofeo per persone
disabili (risoluzioni n. 227/E del 10 ottobre 1996 e n. 41/E del 16 marzo
1999), i segnali turistici e di territorio (risoluzione n. 262/E del 2
novembre 1995) e di indicazione i servizi utili (risoluzione n. 48/E del 1
aprile 1996 e n. 151/E del 7 ottobre 1998) previsti dal codice della
strada, i manifesti aventi contenuto puramente informativo finalizzati a
scongiurare rischi ambientali (risoluzione n. 175/E del 23 novembre
2000).
In tutte le ipotesi sin qui rappresentate, non è possibile
assoggettare all’imposta di pubblicità quel determinato impianto
pubblicitario in virtù della mancanza dell’oggetto dell’imposta. A maggior
ragione, e per la medesima ratio, non appare possibile assoggettare al
tributo l’impianto pubblicitario nel quale il messaggio visivo sarà
totalmente mancante.
E’ di tutta evidenza pertanto l’errore
interpretativo in cui è incorsa la sezione tributaria della Cassazione con
l’orientamento (purtroppo ribadito) espresso con le sentenze sopra
menzionate, in conseguenza del quale, anche nelle ipotesi di impianti
adibiti ad affissioni dirette non contenenti alcun messaggio, l’imposta di
pubblicità sarà ugualmente dovuta purchè l’impianto sia nella
disponibilità del privato (con gravi conseguenze a carico degli operatori
della pubblicità esterna).
Un’ulteriore grave conseguenza (questa
volta a carico degli enti locali) derivante dall’orientamento
giurisprudenziale sopra delineato, si ravvisa già dall’esame della
sentenza n. 17614 del 23 aprile 2004 con la quale la stessa sezione
tributaria della Corte di Cassazione, a corollario di quanto affermato con
la sentenza n. 6446, giunge ad affermare che l’imposta comunale sulla
pubblicità applicata agli impianti pubblicitari, assorbe anche la tassa
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Ed infatti, argomentano i
Supremi giudici, poiché l’oggetto dell’imposta comunale sulla pubblicità è
la disponibilità del mezzo pubblicitario piuttosto che il suo effettivo
utilizzo, la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche è assorbita
dal versamento dell’imposta di pubblicità.
Anche in questo caso, il
ragionamento seguito dalla Cassazione, appare non condivisibile.
Il
ritenuto assorbimento della Tosap nell’imposta di pubblicità, si pone
infatti in solare contrasto con quanto previsto dal Legislatore al comma 7
dell’art. 9 del D. Lgs. 507/93 ove esplicitamente dispone che “qualora la
pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o
dati in godimento al comune, l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità
non esclude quella della tassa per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche…”. Tale norma di legge, completamente disattesa dalla Corte con
la sentenza n. 17614, non lascia spazio a dubbi interpretativi, stabilendo
che qualora l’impianto pubblicitario insista su suolo pubblico, in
aggiunta all’imposta di pubblicità è sempre dovuta la Tosap.
La
singolarità della sentenza n. 17614/04 già menzionata appare ancor più
evidente laddove la si esamini sotto un aspetto più prettamente pratico.
Si pensi infatti il danno patrimoniale al quale saranno sottoposti tutti
gli enti locali italiani i quali, a seguito di tale pronuncia, saranno
probabilmente sommersi da una pioggia di richieste di rimborso della Tosap
(e dei relativi interessi) versata (in aggiunta all’imposta di pubblicità)
nel corso degli anni da tutti gli operatori di pubblicità esterna, in
ottemperanza ai vari regolamenti comunali e provinciali emanati in
attuazione della normativa di cui al D. Lgs. 507/93 sopra
richiamata!
Un’ultima considerazione nasce infine dai seguenti
quesiti che ci si pone: cosa in realtà deve intendersi per “disponibilità”
dell’impianto pubblicitario? Che l’impianto in questione sia regolarmente
assentito da concessione amministrativa? Oppure che è sufficiente che lo
stesso sia installato o posizionato o ubicato e comunque visibile alla
cittadinanza o, per dirla con il Lupi (si veda al riguardo R. Lupi,
Diritto Tributario – Parte speciale – Milano 1998, pag. 394),
materialmente ancorato al territorio?
Anche la soluzione di tale
questione, non sufficientemente chiarita dalla Cassazione, involge
riflessi di una certa importanza sul piano pratico.
Ed infatti, nel
primo caso (disponibilità = impianto autorizzato) il presupposto d’imposta
sarebbe indissolubilmente legato all’atto autorizzativo afferente
l’impianto con la conseguenza che non sarebbero soggetti all’imposta gli
impianti abusivamente installati su suolo pubblico o privato, e ciò con
palese ingiustizia e disparità di trattamento.
Nel secondo caso
(disponibilità = impianto installato o comunque visibile dalla
cittadinanza) il presupposto d’imposta sarebbe legato alla reale
disponibilità “di fatto” dell’impianto pubblicitario.
Con sentenza n.
111 del 4 gennaio 2005, la stessa Sezione tributaria della Cassazione,
accogliendo la doglianza sollevata dal ricorrente sull’omessa pronuncia
della Commissione Tributaria Regionale su un punto decisivo della
controversia relativo alla “denunzia di cessazione” presentata a suo tempo
dalla società di pubblicità, porta a ritenere, seppur indirettamente, che
la soluzione preferita dalla Cassazione sia quella rappresentata nel primo
caso sopra citato (disponibilità = impianto autorizzato), avendo
attribuito valore sostanziale alla denunzia di cessazione (evidentemente
legata al rapporto concessorio intercorrente con la P.A.), e non avendo
preteso invece una denunzia di avvenuta rimozione (correlata alla mera
circostanza fattuale dell’installazione dell’impianto).
Tale soluzione,
se da un lato è sicuramente contestabile (mostrando evidenti profili di
ingiustizia manifesta e disparità di trattamento talmente ovvii
dall’esimere dal soffermarci), dall’altro rappresenterebbe l’unica logica
soluzione al ragionamento tenuto dalla Cassazione sul presupposto
d’imposta: l’impresa di pubblicità è tenuta al pagamento dell’imposta di
pubblicità per un determinato impianto per il solo fatto che, per lo
stesso, l’amministrazione ha rilasciato, al fine dell’esposizione
pubblicitaria, un provvedimento autorizzativo, a prescindere dall’utilizzo
che dell’impianto autorizzato intenda farne il privato.
Il che vale a
dire che l’imposta di pubblicità non costituisce altro che un
corrispettivo periodico da versare all’amministrazione a fronte dell’atto
concessorio adottato dalla stessa P.A., e sempre che nel frattempo non sia
sopraggiunta la richiesta di cessazione di tale rapporto concessorio da
parte del privato.
La ricostruzione sin qui evidenziata, seppur
astrattamente logica, si scontra però con un dato normativo invalicabile:
ad oggi l’imposta di pubblicità è un tributo e non un canone di
concessione, e pertanto, come tutti i tributi, è connaturalmente collegata
alla sola capacità contributiva del soggetto che trae beneficio economico
dalla diffusione del messaggio pubblicitario mediante l’utilizzazione del
territorio dell’Ente locale.
Cosicché, almeno sino a quando l’imposta
di pubblicità rimarrà “imposta”, e non verrà trasformata in canone
(attualmente è stato sottoposto alla Camera dei Deputati il disegno di
legge n. 5736 con il quale all’art. 5 sotto il titolo “Delega al Governo
in materia di semplificazione di tributi locali” si richiede la
soppressione dell’imposta di pubblicità e della tassa di occupazione del
suolo pubblico a favore di un’unica modalità di prelievo), la stessa non
potrà che essere assoggettata al presupposto impositivo di cui all’art. 5
del D. Lgs. 507/93.