Dopo il decreto che ha dettato le disposizioni applicative sul regime
di trasparenza [1],
un altro tassello dell’impianto normativo in tema di Ires è stato posto
con la firma del d.m. 9 giugno 2004 sul consolidato fiscale
nazionale.
Il decreto previsto dall’articolo 129 del T.U.I.R.
interviene per definire alcuni punti che il legislatore delegato aveva
opportunamente demandato a fonti di normazione secondaria, fornendo
contestualmente interessanti precisazioni su problematiche che nei mesi
scorsi avevano suscitato non poche perplessità tra gli addetti ai
lavori.
Come noto, il consolidato fiscale è un istituto che poggia
essenzialmente sul requisito del controllo di diritto detenuto dalla
società o ente controllante in società di capitali residenti e stabili
organizzazioni di soggetti non residenti, determinato secondo le regole
dell’articolo 120 del T.U.I.R., tenendo conto dell’effetto
demoltiplicatore derivante dalla catena societaria.
Al riguardo, viene
riconosciuta la rilevanza, nell’ambito della predetta catena di controllo,
di soggetti non aventi i requisiti per l’ammissione alla tassazione di
gruppo, ricomprendendo tra questi anche i soggetti residenti in paesi con
i quali l’Italia ha stipulato accordi che garantiscono un adeguato scambio
di informazioni.
Immediata conseguenza di tale previsione è un evidente
allargamento del perimetro di consolidamento, che evita, tuttavia, un
utilizzo improprio ai danni dell’Erario di strutture cosiddette di
conduit.
Peraltro, sempre in tema di nozione di controllo, al fine di
recepire le modifiche intervenute in materia di diritto societario, viene
riproposto il riferimento, già introdotto nel decreto sulla trasparenza,
alle percentuali di diritto di voto esercitabili non solo nell’assemblea
generale di cui all’articolo 2346 del codice civile, ma anche in quelle
assemblee indicate negli articoli 2364, 2364-bis e 2479-bis del codice
civile.
Con riguardo ai soggetti ammessi al consolidato, viene
consentito alle società che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e
a quelle risultanti da trasformazioni eterogenee, di esercitare l’opzione
in qualità sia di controllanti che di controllate, a condizione che i
predetti mutamenti avvengano entro il sesto mese del primo esercizio cui
si riferisce l’opzione stessa.
Analoga previsione vale per le società
di nuova costituzione, le quali però possono optare per la tassazione di
gruppo solo come controllate.
In ogni caso, l’opzione, che deve essere
esercitata congiuntamente con la società controllante e presentata da
quest’ultima all’Agenzia delle Entrate, è irrevocabile per tre esercizi
d’imposta. Alle singole società controllate viene consentito, tuttavia, di
esercitare l’opzione anche a decorrere da un esercizio successivo a quello
di inizio della tassazione di gruppo.
Una volta esercitata, l’opzione
determina in capo a tutti i soggetti partecipanti al consolidato, ivi
compresa anche la società o ente controllante, l’obbligo di presentare
all’Agenzia delle Entrate la propria dichiarazione dei redditi senza
liquidazione dell’imposta.
Le società controllate, dal canto loro, in
aggiunta agli obblighi già previsti dall’articolo 121 del T.U.I.R.,
dovranno trasmettere alla consolidante la copia della propria
dichiarazione dei redditi, i dati relativi alla rideterminazione del
pro-rata patrimoniale, nonché quelli afferenti i dividendi percepiti dalle
società controllate.Questi ultimi attendono alla necessità della
consolidante di operare, oltre alle variazioni previste dall’articolo 122,
anche una rettifica in diminuzione del reddito complessivo di gruppo per
un importo pari alla quota imponibile dei predetti dividendi, che se
ricompresi sarebbero stati oggetto di una doppia tassazione [2].
Di
rilievo il chiarimento fornito in ordine alle rettifiche operate sui
redditi complessivi di ciascun soggetto aderente al consolidato, le quali
dovranno essere imputate, fino a concorrenza del loro importo, alle
perdite non utilizzate nella dichiarazione dei redditi del soggetto
medesimo.
In ordine alle perdite fiscali generate in periodi
antecedenti l’opzione viene confermato il loro utilizzo solo in capo alle
società cui si riferiscono; per contro quelle risultanti dalla
dichiarazione dei redditi del gruppo, rimangono esclusivamente in capo
alla consolidante,
che potrà utilizzarle secondo le regole dettate
dall’articolo 84 del T.U.I.R. per abbattere il reddito complessivo globale
dei periodi d’imposta successivi.
Per le cessioni plusvalenti tra le
società aderenti alla tassazione di gruppo effettuate in regime di
continuità di valori fiscalmente riconosciuti, viene consentito, nel primo
esercizio, di esercitare la relativa opzione prevista dall’articolo 123
del T.U.I.R. anche in tempi anteriori a quella inerente la tassazione
consolidata.
Se poi oggetto dei trasferimenti effettuati in regime di
neutralità sono partecipazione societarie, quest’ultime mantengono per il
cessionario, ai fini della verifica dei requisiti del regime di
partecipation exemption [3]
la stessa classificazione operata dal cedente nel primo bilancio chiuso
durante il proprio periodo di possesso e la medesima “anzianità” di
possesso.
Ampio spazio viene dedicato agli effetti che le operazioni
straordinarie intervenute in vigenza di opzione determinano sulla
tassazione di gruppo, sia in termini di interruzione dell’istituto, che
con riferimento alla determinazione del reddito complessivo di
gruppo.
Tra le ipotesi che provocano l’interruzione del consolidato si
segnalano la trasformazione di una società soggetta all’Ires in altra non
soggetta a tale imposta; la trasformazione della consolidante e delle
consolidate in soggetti con forma giuridica diversa da quelle
rispettivamente contemplate dagli articoli 117 e 120 T.U.I.R.; la fusione
tra la consolidata e una società non inclusa nella tassazione di
gruppo.
Qualora la fusione avvenga tra la consolidante e una o più
consolidate la tassazione di gruppo viene meno tra i soggetti stessi,
senza, tuttavia, produrre gli effetti rettificativi del reddito previsti
dall’articolo 124 del T.U.I.R.
Al contrario, la fusione per
incorporazione della società consolidante in una consolidata non incide
sulla tassazione di gruppo nei confronti delle altre consolidate, in
considerazione dell’effetto di sostituzione soggettiva prodotto
dall’operazione, così come nel caso di fusione per incorporazione di una
società non inclusa nel consolidato in società inclusa, a condizione che
permangono i requisiti indicati nell’articolo 117 del T.U.I.R.
Non
costituisce, altresì, causa di interruzione del consolidato la fusione tra
società consolidate. In tale caso, il vincolo triennale dell’opzione si
trasferisce sulla società di nuova costituzione, che
dovrà rispettare
il termine che scade per ultimo e, in ipotesi di fusione i cui effetti
fiscali si producono in corso di esercizio, avrà, altresì l’obbligo di
comunicare alla consolidante il reddito dell’intero esercizio. In
particolare, tale reddito sarà costituito dai redditi e dalle perdite
delle società partecipanti alla fusione relativi al periodo antecedente la
fusione stessa e il reddito o la perdita prodotti dalla nuova società
nella parte che residua dell’esercizio.
Analoga previsione viene fatta
in presenza di scissione totale o parziale della consolidata, che non
comporti modifiche delle compagine sociale, fermo restando la permanenza
dei requisiti di controllo. In tal caso, le società beneficiarie della
scissione partecipano al consolidato per la parte di periodo che residua,
anche in mancanza di esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo.
Un’ultima ipotesi afferisce al caso di fusione per incorporazione di
società non inclusa nel consolidato in società inclusa nello stesso.Tale
operazione non interrompe la tassazione di gruppo,
a condizione che il
soggetto precedentemente escluso possegga i requisiti dell’articolo 117
del T.U.I.R.
Atteso che l’istituto del consolidato non richiede che la
consolidante sia necessariamente la holding capogruppo, può accadere che
nel corso del triennio la consolidante decida di optare per la tassazione
di gruppo in qualità di controllata. Ciò produce come effetto
l’interruzione della tassazione di gruppo. Tuttavia, se le altre società
consolidate optano nello stesso esercizio con la nuova consolidante, la
predetta interruzione non produce gli effetti rettificativi previsti nei
commi 1 e 2 dell’articolo 124.
Queste alcune delle novità rinvenibili
da una prima lettura del testo definitivo del decreto, alle quali si
aggiungono disposizioni concernenti i criteri di ripartizione delle
perdite e degli acconti tra le società partecipanti al consolidato nel
caso di interruzione della tassazione di gruppo prima del triennio e
quelle relative all’individuazione delle svalutazioni rilevanti ai fini
del riallineamento dei valori patrimoniali.