TributImpresa
n°5-2004
 

Fabio LE DONNE,Chiara PUTZOLU

 
 

Il decreto applicativo dell’opzione per la trasparenza: nuove prospettive di pianificazione fiscale

 
 

SOMMARIO - 1. Premessa. - 2. Ambito soggettivo di applicazione e limiti all’esercizio dell’opzione. - 3. Adempimenti formali ed obblighi di comunicazione. - 4. Cause di decadenza dall’opzione. - 5. Criteri per l’imputazione del reddito e trattamento delle perdite. - 6. Distribuzione di utili e delle riserve. - 7. Il riallineamento dei valori patrimoniali. - 8. La trasparenza nelle società a ristretta base proprietaria. - 9. Considerazioni finali.

1. Premessa

A quattro mesi dall’entrata in vigore della riforma dell’imposizione del reddito delle società è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 101 del 30 aprile 2004 l’atteso decreto ministeriale in data 23 aprile 2004 che, in ottemperanza al disposto di cui all’articolo 115, comma 9, del T.U.IR. detta le disposizioni applicative del regime di trasparenza fiscale previste dall’articolo 129 del testo unico.
Come noto, il legislatore delegato, in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 4, lettera h), della legge delega 7 aprile 2003, n. 80, ha previsto, ove ne ricorrano i requisiti, la facoltà per le società di capitali che partecipano in altre società di capitali (art.115 T.U.I.R.), nonché per le persone fisiche soci di società a responsabilità limitata (art.116 T.U.I.R.) di optare per un sistema di tassazione contraddistinto dall’imputazione pro quota ai soci medesimi del reddito imponibile determinato in capo alla società partecipata.
Al riguardo, va sottolineato come il concetto di trasparenza non rappresenti una novità nel nostro ordinamento tributario, essendo già previsto per le società di persone e per le Cfc.
Profondamente differenti, tuttavia, sono le motivazioni e la ratio alla base dei diversi regimi di trasparenza fiscale citati.
Nel caso di società di persone (articolo 5 del T.U.I.R.), il meccanismo, per effetto del quale il socio assume la soggettività passiva del reddito prodotto dalla società, si fonda sul principio civilistico dell’imperfetta autonomia patrimoniale della struttura sociale. La possibilità concessa al creditore, di aggredire, ancorché nel rispetto del beneficium excussionis, il patrimonio del socio si traduce, infatti, nell’individuazione del socio stesso quale punto di riferimento delle diverse fattispecie giuridiche, proprio in virtù della riconducibilità presuntiva dei redditi della società nell’ambito della sua sfera patrimoniale.
L’imputazione dei redditi conseguiti da un soggetto estero residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato in capo al socio residente controllante risponde, invece, unicamente a finalità antielusive.
In entrambi i casi, infine, il regime di trasparenza, essendo finalizzato a tutelare interessi generali, è obbligatorio per espressa disposizione legislativa.
L’introduzione del regime di trasparenza facoltativo per le società di capitali è riconducibile, invece, a necessità e motivazioni strettamente correlate ad alcuni interventi cardini dell’intera riforma fiscale, dei quali ne rappresenta la normale e logica conseguenza.
Tra questi sicuramente, da un lato, l’eliminazione del credito d’imposta quale strumento per evitare fenomeni di doppia imposizione in presenza di distribuzione di dividendi e il conseguente passaggio, in linea con i sistemi di tassazione più diffusi a livello comunitario, dal modello dell’imputazione a quello dell’esenzione, dall’altro il regime della partecipation exemption.
Con riguardo al primo, il nuovo metodo di tassazione prevede, in breve, che i dividendi siano esclusi dalla base imponibile per il 95 per cento del loro ammontare se percepiti da società di capitali e per il 60 per cento se percepiti da persone fisiche non esercenti attività d’impresa in possesso di partecipazioni qualificate (per quelle non qualificate si applica una ritenuta a titolo d’imposta del 12,5 per cento), imprenditori individuali e società di persone.
Accanto a ciò, il legislatore delegato ha, altresì, previsto l’esenzione fiscale delle plusvalenze realizzate relativamente a partecipazioni in società residenti e non, a condizione che siano iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie, siano possedute ininterrottamente da almeno un anno, la società partecipata eserciti una effettiva attività commerciale e non sia residente in uno degli Stati territori rientranti nella c.d. black list.
Ciò ha comportato, tra l’altro, l’irrilevanza fiscale delle minusvalenze realizzate e di quelle iscritte, nonché dei costi direttamente connessi alla gestione delle partecipazioni.
In tale ambito, la mancanza di un adeguato correttivo avrebbe certamente determinato effetti discriminatori nei confronti di quei soggetti che, non potendo ricorrere al sistema del consolidato fiscale, per carenza dei requisiti di controllo, non avrebbero avuto la possibilità di recuperare eventuali perdite su partecipazioni.
Si pensi, ad esempio, a quei soggetti societari costituiti ad hoc per la realizzazione di specifici progetti (corporate joint ventures), nei quali è esclusa contrattualmente la possibilità che una delle società partecipanti assuma la figura di soggetto controllante, la cui formazione sarebbe stata fortemente limitata.
Il regime di trasparenza, così come delineato nella sua struttura definitiva e ancor più quale risulta dai chiarimenti contenuti nel decreto ministeriale di attuazione, consente di neutralizzare i predetti effetti negativi consentendo, come noto, ai partners di utilizzare le perdite fiscali attraverso la compensazione degli utili e delle perdite derivanti dalla gestione propria con gli utili e le perdite derivanti dalle partecipazioni.
Il provvedimento in esame risolve molti dei dubbi interpretativi sorti all’indomani dell’introduzione nell’ordinamento nazionale del nuovo istituto della trasparenza, alcuni dei quali ascrivibili ad una stringata formulazione dell’articolo 115 del T.U.I.R.
Resta viva l’aspettativa per l’emanazione dei provvedimenti che riguardano le disposizioni sul consolidato nazionale e mondiale e sul regolamento che fornirà chiarimenti relativi alle società controllate e collegate residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata (Cfc).
In questa sede ci si propone di fornire un quadro delle principali novità introdotte dal decreto, tentando nel contempo di evidenziare le motivazioni sottostanti che le hanno generate e le possibili conseguenze che possono derivare sul piano fiscale dalla scelta di un regime come quello della trasparenza.

2. Ambito soggettivo di applicazione e limiti all’esercizio dell’opzione

L’articolo 1 del decreto in esame, nel ribadire al comma 1 quanto già affermato nell’articolo 115 a proposito dei requisiti soggettivi dei soci residenti, introduce al comma 2 una previsione che amplia le categorie di soggetti non residenti legittimati all’esercizio dell’opzione per la trasparenza.
In particolare, viene previsto che possono esercitare l’opzione anche soci non residenti nel territorio della Stato, a condizione che non vi sia obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti ovvero, estendendo quanto previsto dalla disciplina contenuta nel T.U.I.R, la ritenuta, se applicata, sia suscettibile di integrale rimborso.
Al riguardo, già il legislatore delegante aveva condizionato l’esercizio dell’opzione, in presenza di soci non residenti, all’assenza di prelievo sugli utili distribuiti, con ciò comprendendo sia l’ipotesi della non obbligatorietà dell’applicazione della ritenuta, che quella del suo successivo integrale rimborso.
La precisazione contenuta nel decreto si è resa necessaria al fine di colmare la lacuna presente nella formulazione dell’articolo 115 che non aveva recepito il disposto di cui al comma 1 dell’articolo 27-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, laddove si prevede che alle società rientranti nel regime della direttiva 23 luglio 1990, n 90/435/CEE (c.d. madre-figlia) viene riconosciuto, in alternativa alla non applicabilità, su richiesta, della ritenuta a titolo d’imposta, il diritto ad ottenerne il rimborso.
Con riferimento alla citata direttiva, corre l’obbligo segnalare che nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 7 del 13 gennaio 2004 è stata pubblicata la direttiva n. 2003/123/CE, con la quale sono state apportate modifiche alle disposizioni concernenti il regime di tassazione applicabile ai dividendi distribuiti tra società madri e figlie di Stati membri diversi.
Le nuove disposizioni, che dovranno essere recepite entro il 1 gennaio 2005, investono la progressiva riduzione delle quote di partecipazione minime richieste per l’accesso al predetto regime.
Nell’attuale formulazione della direttiva il regime di esenzione si applica alle società madri residenti ai fini fiscali in uno Stato membro dell’Unione europea, soggette in detto Stato ad una delle imposte di cui all’articolo 2 della predetta direttiva, che rivestano una delle forme ivi previste e in possesso di una partecipazione diretta pari al 25% del capitale della società figlia residente per un periodo ininterrotto di un anno.
Con l’entrata in vigore della nuova normativa la soglia di partecipazione viene ridotta al 20% e, rispettivamente, al 15% e al 10% a partire dal 1 gennaio 2007 e 1 gennaio 2009.
Tali modifiche produrranno l’effetto di ampliare la platea dei soggetti ammessi al regime di trasparenza fiscale.
Altro aspetto di rilievo riguarda l’alternatività fra l’opzione per la trasparenza e quella per il consolidato, per il quale è necessario distinguere fra società partecipata e soci .
Con riguardo alla partecipata l’articolo 2, comma 1, lettera b, del decreto ribadisce il disposto dell’articolo 115, precisando che non si può accedere all’opzione per trasparenza qualora la società abbia già optato per la tassazione di gruppo, sia in qualità di controllante che di controllata.
Di maggiore portata innovativa il chiarimento fornito dal decreto circa la posizione dei soci sulle possibili combinazioni fra i due istituti.
Mentre, da un lato, l’articolo 115 nulla dice su eventuali limitazioni all’esercizio dell’opzione per trasparenza in capo ai soci che abbiano optato anche per il consolidato, il decreto interviene consentendo ai soci in regime di trasparenza di optare per i predetti sistemi di tassazione di gruppo sia in qualità di soggetti controllanti che controllati.

Si pensi ad esempio ad una struttura societaria così composta:
la società Alfa è partecipata da due soci, Beta e Gamma, rispettivamente con quote pari al cinquanta per cento; la società Beta è, altresì, controllante, con una partecipazione pari al 70 per cento, di una società Delta.
Analoga combinazione si potrà configurare nell’ipotesi in cui Beta, controllata da Delta, decida di consolidare con quest’ultima.
Trascurando in questa sede i potenziali profili elusivi, la possibilità di scelta incrociata consente nell’ambito di un gruppo di attuare scelte strategiche di pianificazione fiscale in grado di sterilizzare i redditi e le perdite generate in capo ai diversi soggetti.
Nel caso sopra esposto, eventuali componenti positivi di reddito imputati per trasparenza dalla società Alfa al socio Beta potrebbero essere compensati da perdite confluite nel reddito consolidato dalla società Delta, con evidenti effetti di alleggerimento del carico fiscale.
Relativamente alle cause ostative all’esercizio dell’opzione, rispetto alle previsioni contenute nell’art. 115, il decreto aggiunge un’ulteriore preclusione.
L’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto dispone, infatti, che l’opzione non può essere esercitata se la società partecipata è assoggettata alle procedure concorsuali di cui all’articolo 101, comma 5, del testo unico, ossia fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo ed amministrazione straordinaria. Per contro l’opzione non perde efficacia se la società partecipata è messa in liquidazione ordinaria.
Con riferimento al requisito delle percentuali di partecipazione necessarie per accedere all’opzione, l’articolo 3 del decreto stabilisce che le stesse sono determinate avendo riguardo esclusivamente alla partecipazione detenuta direttamente nella società partecipata, escludendo in tal modo l’accesso al regime di trasparenza tramite soggetti interposti e parti correlate.
Sui diritti di voto, l’articolo 115 stabilisce unicamente che, ai fini della determinazione delle percentuali richieste, rilevano quelli esercitabili nell’ambito dell’assemblea generale richiamata dall’articolo 2346 del codice civile, con ciò non considerando le nuove regole introdotte dalla riforma del diritto societario laddove per il funzionamento assembleare delle società a responsabilità limitata è stato escluso qualsiasi rinvio alla disciplina delle società per azioni.
Una tale formulazione lasciava, tuttavia, intravedere una possibile esclusione delle società a responsabilità limitata tra i soggetti abilitati all’esercizio dell’opzione.
La necessità di un chiarimento in tal senso è stata recepita dal decreto che, coordinando le suddette modifiche operate in materia societaria con le disposizioni contenute nell’articolo 115 del T.U.I.R., ha precisato che la percentuale dei diritti di voto ivi prevista deve essere riferita alle assemblee ordinarie delle società per azioni prive del consiglio di sorveglianza (art. 2364 c.c.) o con consiglio di sorveglianza (art. 2364-bis), a seconda del modello di amministrazione e controllo, e, per le società a responsabilità limitata, all’assemblea dei soci di cui all’art. 2479-bis c.c.

3. Adempimenti formali ed obblighi di comunicazione

In linea con il principio contenuto nel comma 4 dell’articolo 115 del testo unico, secondo il quale l’opzione per la trasparenza, irrevocabile per tre esercizi sociali, deve essere esercitata da tutte le società coinvolte e comunicata all’amministrazione finanziaria entro il primo dei tre predetti esercizi, il decreto ministeriale chiarisce con maggiore dettaglio le modalità operative per l’avvio del regime di tassazione in esame.
In primo luogo, il decreto applicativo, all’articolo 4, stabilisce che i soci aderiscono all’opzione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare alla partecipata, escludendo, in tal modo, per essi ogni altro obbligo di comunicazione nei confronti dell’amministrazione.
Sarà poi la società partecipata a dover perfezionare l’opzione, trasmettendola all’Agenzia delle Entrate entro il primo dei tre periodi d’imposta di sua efficacia, con le modalità che saranno indicate in un provvedimento del Direttore dell’Agenzia di prossima emanazione.

Nel caso in cui vengano meno i requisiti soggettivi necessari alla prosecuzione della tassazione per trasparenza, a causa di mutamenti della compagine sociale o di modificazioni delle percentuali di diritto di voto o di partecipazione agli utili, la partecipata deve effettuare le relative comunicazioni all’Agenzia delle Entrate entro i trenta 30 giorni successivi al verificarsi della causa di decadenza.
I cambiamenti sopra contemplati possono, tuttavia, non implicare necessariamente la fuoriuscita dal regime opzionale. In tal caso, l’articolo 6, comma 2, del decreto prevede che, in presenza di cessione della partecipazione, il socio cedente comunichi, contestualmente alla cessione medesima, l’esistenza dell’opzione al cessionario, al quale non viene riconosciuto alcun potere di “recesso”, nel presupposto che dall’acquisto della partecipazione derivi una sua tacita accettazione del regime di trasparenza in essere.
Nell’ipotesi di aumento del capitale sociale con ingresso di nuovi soci, il comma 2, del citato articolo 6, pone a carico della società partecipata l’onere di informare i nuovi soggetti che entrano a far parte della compagine sociale.
In entrambi i casi, si è comunque in presenza di atti regolatori di rapporti interni alla struttura societaria, che sfuggono, così come attualmente configurato il sistema, alla conoscenza da parte dell’amministrazione finanziaria.
E’ evidente che un siffatto meccanismo di comunicazioni, se, da un lato, rispecchia un apprezzabile intento di semplificazione del legislatore, dall’altro, tuttavia, non avendo come ulteriore destinatario l’amministrazione finanziaria, potrebbe creare serie difficoltà operative in sede di accertamento, con particolare riferimento a scenari societari caratterizzati da frequenti mutamenti di compagine, con perdita dei requisiti e successivo riacquisto dei medesimi, in corso d’anno, in capo ad altri soggetti.
Da ultimo si segnala che, in presenza di operazioni straordinarie della società partecipata, i nuovi soci, qualora ne ricorrano i presupposti, possono confermare l’opzione, mediante una nuova comunicazione secondo la procedura prevista dall’articolo 4, comma 1.

4. Cause di decadenza dall’opzione

Oltre alla previsione già contenuta nel comma 6 dell’articolo 115 del T.U.I.R., che, come noto, subordina l’inefficacia dell’opzione alla perdita dei requisiti soggettivi e delle percentuali di partecipazione, nonchè all’emissione di strumenti finanziari di cui all’articolo 2346, ultimo comma, del codice civile, il decreto attuativo recepisce ulteriori ipotesi di inefficacia, laddove all’articolo 6, comma 1, lettera b), rinvia alla casistica prevista dall’articolo 10 del medesimo decreto, rubricato “Operazioni straordinarie della società partecipata”. Nel dettaglio, le nuove cause di inefficacia si riferiscono a casi in cui la società partecipata:

• è assoggettata alle procedure concorsuali richiamate dall’articolo 101, comma 5, del T.U.I.R. In tale situazione, l’opzione perde efficacia a partire dal periodo d’imposta avente inizio dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o che dispone la procedura di amministrazione straordinaria;
• è trasformata in altra società non soggetta ad IRES. L’opzione perde efficacia dalla data in cui ha effetto la trasformazione;
• trasferisce la propria sede all’estero. L’opzione perde efficacia a partire dal periodo d’imposta in corso al momento del trasferimento;
• è interessata da operazioni straordinarie (fusione o scissione). In tal caso, l’opzione perde efficacia dalla data in cui l’operazione straordinaria inizia a produrre effetti fiscali, salvo che l’opzione stessa venga riconfermata da tutti i soggetti interessati a condizione che ne ricorrano i presupposti.

Non rientra tra le cause di decadenza, l’ipotesi di liquidazione volontaria della società partecipata, di cui all’articolo 182 del testo unico.
Al riguardo, viene precisato, tuttavia, che, in deroga alla disciplina di cui al comma 3 dell’articolo 183 del T.U.I.R., i redditi o le perdite fiscali relativi agli esercizi intermedi compresi nella liquidazione non sono determinati in via provvisoria con l’assolvimento della relativa imposta, bensì si considerano definitivi, indipendentemente dalla durata della fase di liquidazione.

5. Criteri per l’imputazione del reddito e trattamento delle perdite

L’opzione della tassazione per trasparenza consente di imputare, nel rispetto del principio di competenza economica e proporzionalmente alle quote di partecipazione agli utili, il reddito prodotto dalla società partecipata direttamente in capo ai soci nel periodo d’imposta in corso alla data di chiusura del periodo d’imposta della stessa partecipata.
L’articolo 7 del citato decreto precisa che le quote di partecipazione agli utili che rilevano per l’imputazione del reddito vanno calcolate alla data di chiusura del periodo d’imposta della partecipata, con ciò chiarendo che le eventuali modifiche alle percentuali di partecipazione agli utili intervenute in corso del periodo d’imposta, che non comportano la perdita di efficacia dell’opzione, rilevano solo se riferibili alla predetta data.
Sul fronte dell’imputazione delle perdite fiscali della partecipata molto si era discusso, in attesa dell’emanazione del provvedimento in esame, circa il limite di imputazione delle perdite d’esercizio e il destino delle perdite eccedenti tale limite.
L’articolo 115, comma 3, ultimo periodo, nello stabilire che le perdite generate in corso d’opzione sono imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione ed entro il limite della propria quota del patrimonio netto contabile della società partecipata, lasciava, infatti, irrisolte due problematiche, concernenti l’una il metodo di determinazione del patrimonio netto contabile, quale base per il calcolo dell’ammontare massimo di perdite imputabile ai singoli soci, l’altra le modalità di utilizzo delle perdite eccedenti tale limite non attribuibili ai soci medesimi.
Entrambi i problemi vengono risolti dal decreto.
In merito al primo punto, si prevede che il valore del patrimonio netto contabile va calcolato alla data di chiusura dell’esercizio, al lordo dell’eventuale perdita di bilancio ed aumentato dei conferimenti a copertura delle perdite d’esercizio effettuati dai soci entro la data di approvazione del bilancio. In tale contesto, la rilevanza dei conferimenti rappresenta sicuramente la novità di maggiore interesse.
Sulla sorte delle perdite che eccedono il limite del valore del patrimonio netto di riferimento, il trattamento ad esse riservato è il medesimo previsto per le perdite maturate in periodi d’imposta antecedenti l’esercizio dell’opzione.
Tali componenti negative permangono in capo alla società partecipata, che potrà utilizzarle, nel rispetto dei limiti previsti dall’articolo 84 del testo unico, per abbattere i propri redditi imponibili, prima di procedere alla loro imputazione in capo ai soci.
Un esempio può aiutare meglio a comprendere il meccanismo delineato.

La società trasparente A è partecipata da B e C entrambe con quote pari al 50%.
Nel primo periodo d’imposta di applicazione del regime di trasparenza A chiude con una perdita fiscale di 5500.
Il patrimonio netto al termine dell’esercizio è di 3000 comprensivo di una perdita d’esercizio pari a 950.
Prima dell’approvazione del bilancio, i soci ripianano la perdita civilistica di 950 con un conferimento di pari importo.
Per determinare la quota di perdita fiscale distribuibile ai soci è necessario considerare il valore del patrimonio netto al termine del periodo d’imposta al lordo delle perdite di esercizio aumentato dei conferimenti (3000+950+950=4900). Pertanto, a fronte di una perdita fiscale di 5500, la parte attribuibile ai due soci sarà pari a 2450 a testa. L’eccedenza di 600 rimarrà in capo alla partecipata A che potrà utilizzarla per ridurre i propri redditi futuri.

Ben diverso il trattamento riservato alle perdite maturate dai soci in periodi antecedenti l’opzione; queste, infatti, potranno essere compensate senza limiti con il reddito imputato dalla società partecipata, fin dal primo periodo di efficacia della tassazione per trasparenza.
A riguardo è facile immaginare che i gruppi societari terranno conto di tale aspetto per attuare politiche di pianificazione fiscale tese, anche mediante alterazioni della compagine sociale, a sfruttare eventuali perdite delle società partecipanti, ancor più se trattasi di perdite in scadenza.

6. Distribuzione di utili e delle riserve

L’opzione per la trasparenza fiscale comporta, come diretta conseguenza dell’imputazione ai soci del reddito imponibile della società partecipata indipendentemente dall’effettiva percezione, l’irrilevanza fiscale degli utili e delle riserve distribuiti.
In relazione a tali componenti, l’articolo 8 del decreto soccorre nel fornire alcune precisazioni su aspetti che il legislatore delegato aveva trascurato.
Per meglio comprendere le nuove disposizioni dettate in materia è opportuno esaminare singolarmente i componenti oggetto di distribuzione:

• utili e riserve di utili maturati in periodi di efficacia dell’opzione;
• riserve di utili formatesi in anni antecedenti l’opzione;
• riserve di capitale di cui all’articolo 47, comma 5.

Con riguardo alla prima fattispecie, il comma 1 del citato articolo 8 chiarisce che gli utili e le riserve di utili maturati in periodi di efficacia dell’opzione non concorrono in caso di distribuzione a formare il reddito imponibile dei soci, anche se le predette distribuzioni avvengono in un momento cronologicamente successivo al periodo di efficacia dell’opzione.
Viene, altresì, stabilito che eventuali mutamenti della compagine sociale, che comportano la distribuzione di utili a soggetti diversi dai destinatari del reddito imputato dalla partecipata, oltre a rilevare ai fini delle comunicazioni precedentemente esaminate, non alterano l’efficacia della citata regola di non imponibilità, a condizione che i nuovi soci siano provvisti dei requisiti necessari per accedere all’opzione.
In tale contesto, si inserisce il disposto del comma 12 dell’articolo 115 del testo unico che, analogamente a quanto previsto dalla disciplina delle società personali, introduce un correttivo al valore delle partecipazioni in società trasparente, prevedendo che il costo della partecipazione debba essere aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai soci e, altresì diminuito, fino a concorrenza dei redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci.
Entrambe le disposizioni rispondono alla ratio di evitare fenomeni di doppia imposizione su componenti già tassate al momento dell’imputazione del reddito per trasparenza, evitando, altresì, fenomeni fiscali distorsivi, dovuti proprio al differimento temporale tra il momento di imputazione del reddito in capo al socio e la successiva distribuzione di utili, anche a soggetti diversi.
In particolare, il meccanismo di aggiustamento del costo della partecipazione introdotto dal legislatore delegato consente di evitare, da un lato, che il socio che cede la partecipazione nell’arco di tempo compreso tra l’imputazione del reddito e la distribuzione degli utili ad esso riferibili, realizzi una plusvalenza che incorpora la quota di reddito già tassato, dall’altro, che l’acquirente, che ha già scontato un maggior prezzo dovuto alla rivalutazione della partecipazione, sia successivamente penalizzato dall’ulteriore tassazione di utili distribuiti, che hanno già influenzato il costo della partecipazione stessa.
L’articolo 8, tuttavia, lascia aperto un problema: quello della distribuzione di utili eccedenti l’ammontare dei redditi imputati nel periodo in cui l’opzione è efficace.
E’, infatti, frequente la presenza di costi eccedenti quelli imputabili a conto economico in grado di ridurre il reddito imponibile, che risulterà, pertanto, inferiore all’ammontare degli utili distribuibili.
In particolare, accanto a differenze di carattere definitivo, generate da variazioni di componenti negative connesse, ad esempio, ad agevolazioni fiscali (Tecno-Tremonti), potranno determinarsi, altresì, differenze temporanee, dovute a variazioni in diminuzione di componenti positive di reddito che hanno concorso a determinare il risultato del conto economico, ma che, in virtù delle norme sulla determinazione del reddito imponibile, concorrono a tale determinazione secondo regole di competenza diverse da quelle civilistiche (ammortamenti anticipati, sopravvenienze attive, altri costi per i quali è prevista la deducibilità fiscale anticipata).
Il tenore letterale della norma sembrerebbe avvalorare la tesi secondo la quale, anche in questi casi, l’intero ammontare degli utili distribuiti debba godere dell’esenzione in capo ai soci.
Una diversa interpretazione, peraltro, svilirebbe parzialmente l’effetto di favor voluto dal legislatore, nel presupposto che, sottoporre a imposizione l’eccedenza degli utili sul reddito imputato, ancorché secondo le regole dell’articolo 89 del testo unico, equivarrebbe a sottoporre, nel caso di differenze definitive tra risultato del conto economico e reddito imponibile, a parziale tassazione il reddito precedentemente esentato.
A sostegno di quanto affermato soccorre la formulazione dell’articolo 8, comma 1, del decreto, laddove, nell’affermare il principio di esenzione degli utili distribuiti in vigenza dell’opzione, non introduce il limite della capienza del reddito imputato, come invece previsto per la valutazione del costo delle partecipazioni di cui al comma 12, dell’articolo 115.
Sul punto, tuttavia, si ritiene necessario un chiarimento dell’amministrazione finanziaria.
Meno problematico appare il trattamento delle riserve costituite con utili relativi a esercizi precedenti, laddove, per effetto della scelta operata dal legislatore in materia di disposizione transitoria, le medesime sono soggette al nuovo regime di tassazione previsto in materia di dividendi (articolo 89, comma 2, T.U.I.R.), a nulla rilevando la scelta per la trasparenza (articoli 115, comma 5, T.U.I.R. e 8, comma 2, del decreto). Pertanto, ove distribuite, concorreranno alla formazione del reddito imponibile del socio per un ammontare pari al 5% della quota spettante.
Analoga previsione viene effettuata con riguardo alle riserve costituite con sovraprezzi di emissione di azioni o quote, con interessi di conguaglio, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta, di cui all’articolo 47, comma 5, del testo unico.
La loro eventuale distribuzione non comporterà, a prescindere dal momento della loro formazione, alcun tipo di tassazione in capo al socio, essendo escluse dall’imposizione per non avere la natura di utili.
Attesa la diversa configurazione impositiva che contraddistingue le differenti fattispecie di utili e riserve stratificati nel tempo, il legislatore, al fine di creare un collegamento tra l’operazione fiscale di imputazione del reddito della partecipata ai soci e la distribuzione degli utili, ha individuato, già nella norma primaria, alcuni criteri di distribuzione di tipo presuntivo.
Il primo concerne la distribuzione di utili o riserve di utili effettuata anche in periodi successivi all’efficacia dell’opzione.
In mancanza di diversa deliberazione assembleare, si considerano distribuiti prioritariamente quelli che si sono formati in regime di trasparenza. Trattasi di presunzione semplice, con la quale il legislatore ha inteso equiparare nell’ambito della trasparenza i redditi imputati agli utili distribuiti, nel presupposto che i soci non hanno un diritto all’imputazione del reddito imponibile, bensì un diritto patrimoniale a conseguire l’utile in sede di distribuzione.
Ulteriore presunzione, questa volta però di carattere assoluto, viene posta in relazione all’ipotesi di perdite, per la copertura delle quali il legislatore nell’ultimo periodo dell’articolo 115 del testo unico prevede che vengano utilizzati in via prioritaria gli utili imputati ai soci in regime di trasparenza; ciò, evidentemente, al fine di evitare che la commistione tra i due diversi sistemi impositivi (ante e post trasparenza) possa produrre l’effetto di sottrarre definitivamente dalla tassazione riserve di utili che non hanno subito alcun prelievo in passato.
Nell’ambito di cui si discute, appare estremamente interessante la precisazione contenuta nel comma 5 dell’articolo 8 del decreto, con riferimento alla distribuzione di riserve indicate nell’articolo 47, comma 5, del testo unico.
In via generale, il comma 1 dell’articolo 47 introduce una presunzione assoluta, per effetto della quale il presupposto per la distribuzione delle riserve di cui al comma 5 è l’assenza di utili di esercizio o riserve (comprese quelle di utili) diverse da quelle indicate nello stesso comma 5. In caso contrario, la delibera varrà come distribuzione di queesti ultimi.
In mancanza di una esplicita indicazione in sede di norma primaria, la presenza di più tipologie di riserve (ante e post trasparenza) lasciava aperto il problema relativo a quale di esse fare riferimento.
Al riguardo, il decreto ha disposto che, qualora si proceda ad una distribuzione delle riserve di capitale, la presunzione di cui al citato articolo 47, comma 1, opera solo con riguardo alle riserve di utili formatesi in periodi antecedenti la tassazione per trasparenza, precisando, altresì, che tale principio debba applicarsi anche alle distribuzioni effettuate successivamente ai periodi di efficacia dell’opzione o a soggetti diversi da quelli cui sono stati imputati i redditi.
La motivazione della disposizione va ricercata nella sostanziale equiparazione ai fini fiscali del trattamento applicato alle riserve di capitale e agli utili e alle riserve di utili “trasparenti”, che, come detto, non subiscono alcun prelievo, producendo come unico effetto la diminuzione del costo della partecipazione. In tale ottica, il legislatore ha voluto evitare che si procedesse a diminuzioni patrimoniali della società partecipata, laddove si sia in presenza di riserve di utili che non hanno ancora scontato alcuna tassazione.
Alla luce di quanto sopra esposto, la società partecipata che intende deliberare distribuzioni di riserve di capitale di cui all’articolo 47, comma 5, del T.U.I.R., dovrà preventivamente verificare se nei propri bilanci siano iscritte riserve di utili provenienti da esercizi ante trasparenza. In caso contrario, la delibera produrrà effetti distributivi in via prioritaria sugli utili e riserve di utili trasparenti e subordinatamente sulle riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione d’imposta.

7. Il riallineamento dei valori patrimoniali

Tra gli aspetti che assumono sicuro rilievo nell’ambito del regime di cui si discute va annoverato il meccanismo del riallineamento dei valori fiscali ai valori di libro di alcuni elementi dell’attivo e del passivo patrimoniale della società trasparente, previsto dall’articolo 115, comma 11, del testo unico.
In via preliminare, va chiarito che l’obbligo del riallineamento dei valori non insorge necessariamente nel primo esercizio di efficacia dell’opzione, ma solo nel momento in cui la società trasparente opererà le variazioni in diminuzione derivanti dall’uso dei fondi accantonati o dal realizzo dei beni il cui valore è stato precedentemente rettificato.
L’articolo 11 del decreto ministeriale coordina le disposizioni contenute nel citato articolo 115, comma 11, con quelle dell’articolo 128 del T.U.I.R., fornendo ulteriori precisazioni in ordine alle svalutazioni, alle rettifiche e agli accantonamenti che rilevano ai fini del riallineamento e alle relative modalità di calcolo.
Al riguardo, viene previsto che il correttivo definito dalla norma scatta nelle ipotesi in cui il socio partecipante abbia operato, nei dieci anni precedenti l’esercizio dell’opzione, svalutazioni successivamente dedotte per effetto di perdite realizzate dalla società partecipata a seguito di rettifiche di valore o accantonamenti di fondi fiscalmente non riconosciuti da essa operati.
In tal caso, il socio deve provvedere a rideterminare la quota di reddito della società partecipata ad esso imputata, rettificando, chiaramente solo in modo extra contabile, gli elementi patrimoniali della società stessa, per i quali si è verificato il disallineamento tra i valori fiscali e quelli contabili. La riduzione delle componenti negative e l’incremento di quelle positive determinatosi per effetto delle predette rettifiche, aumenterà il reddito imputato per trasparenza dalla società partecipata. Vediamo ora come si determina l’ammontare di tali rettifiche.
In primo luogo, è necessario individuare la quota del disallineamento attribuibile al socio.
A tal fine, si dovranno considerare esclusivamente le rettifiche di valore e gli accantonamenti fiscalmente irrilevanti in via non definitiva effettuati dalla partecipata negli esercizi in perdita e fino a concorrenza delle perdite stesse, senza tener conto di quelli che, operati negli esercizi con utile, hanno prodotto una diminuzione del patrimonio netto.
L’ammontare così determinato dovrà essere poi rapportato alla percentuale di partecipazione del socio.
Il passo successivo consiste nell’individuare la quota di svalutazione cosiddetta rilevante. In proposito, l’articolo 11, comma 3, punto 2, del decreto ministeriale, stabilisce che l’importo da considerare è pari alla differenza tra il valore delle svalutazioni operate dal socio e quello che si sarebbe determinato in mancanza delle predette rettifiche e accantonamenti, risultante dall’applicazione dei principi di cui all’articolo 61, comma 3, lettera b), del testo unico nella sua formulazione ante riforma (valore minimo proporzionalmente corrispondente alle diminuzioni patrimoniali risultanti dal confronto del patrimonio netto dell’ultimo bilancio approvato alla data in cui le azioni furono acquistate e l’ultimo bilancio).
Un’attenzione particolare è rivolta alle svalutazioni relative a partecipazioni oggetto di successiva cessione infragruppo, che vengono ricomprese fra quelle rilevanti.
In tale situazione, riferibile alle società controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, al fine di evitare che il medesimo soggetto economico goda di un doppio beneficio consistente nella deduzione della svalutazione in capo al cedente e la successiva riduzione del reddito imputato dalla partecipata al cessionario, l’obbligo di operare le rettifiche sopra delineate si trasferisce al soggetto acquirente, che dovrà ridurre il valore delle svalutazioni rilevanti di un importo pari alla quota che ha concorso a formare il reddito del cedente per effetto della cessione.
Dopo aver determinato la quota del disallineamento attribuibile al socio ed il valore delle svalutazioni rilevanti (al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione), l’ammontare delle rettifiche che il socio dovrà operare sui componenti attivi e passivi dello stato patrimoniale della società partecipata sarà pari al minore dei due valori.
Qualora l’importo da assumere a base della rettifica sia riferibile a elementi patrimoniali diversi, ad esempio il contestuale utilizzo di più fondi accantonati, si dovrà procedere ad una ripartizione del valore in base al rapporto tra la differenza del valore fiscale rispetto a quello contabile relativo a ciascun elemento e fondo e l’ammontare complessivo delle differenze relative a tutti gli elementi e fondi.
Tali rettifiche vanno operate con riferimento agli elementi dell’attivo patrimoniale e ai fondi di accantonamento del passivo iscritti nel bilancio della società partecipata relativo all’esercizio precedente a quello di esercizio dell’opzione per trasparenza, qualora i valori siano rispettivamente superiori o inferiori.

8. La trasparenza nelle società a ristretta base proprietaria

L’articolo 116 del testo unico estende l’opzione per la trasparenza fiscale anche alle società a responsabilità limitata e società cooperative, la cui compagine sociale sia composta esclusivamente da soci persone fisiche, consentendo alle società di capitali interessate dalla previsione normativa di non subire un carico tributario superiore a quello previsto per le società di persone, che già in virtù del disposto di cui all’articolo 5 T.U.I.R. godono del suddetto regime.
A ben vedere, infatti, con l’introduzione delle nuove regole per la tassazione sui dividendi e la loro parziale imposizione in capo al percettore persona fisica, in assenza del correttivo previsto dall’articolo 116, la scelta fra le diverse tipologie societarie sarebbe stata fortemente sbilanciata a favore delle società personali.
Infatti, fuori dal suddetto regime di diretta imputazione del reddito, si verifica una doppia imposizione dovuta al prelievo IRES (pari al 33 per cento) sul reddito prodotto dalla società e successivamente, al momento della distribuzione dell’utile che residua dopo il pagamento delle imposte, all’ulteriore tassazione in capo al socio dei dividendi percepiti.
Tuttavia, il legislatore nell’estendere la tassazione per trasparenza anche alle società di capitali partecipate da persone fisiche subordina l’esercizio dell’opzione al verificarsi di taluni requisiti, alcuni dei quali riferibili alla società partecipata, altri ai soci.
Per quanto concerne la partecipata, le uniche tipologie societarie ammesse al regime sono le società a responsabilità limitata e le società cooperative il cui volume di ricavi non superi le soglie previste per l’applicazione degli studi di settore (attualmente pari a euro 5.164.568,99).
In relazione a tale parametro il decreto applicativo, che dedica l’intero articolo 14 all’opzione esaminata in questa sede, ha precisato che il volume di ricavi deve essere valutato con riferimento al dato indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo precedente l’opzione, senza considerare i corrispettivi che esulano dalla cosiddetta attività caratteristica dell’impresa, ossia i corrispettivi derivanti da cessione di azioni, strumenti finanziari, nonché obbligazioni e altri titoli in serie o di massa diversi dai precedenti.
Con riferimento ai soci, è la stessa rubrica dell’articolo 116 del testo unico a precisare che l’opzione de qua è riferita alle società di capitali a ristretta base proprietaria la cui compagine sociale sia costituita al massimo da 10 soci, in caso di società a responsabilità limitata, o da 20 per le società cooperative.
Nulla veniva previsto dalla norma primaria in ordine al requisito concernente la residenza dei soci. Ciò lasciava intendere che anche persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato potessero partecipare alla compagine sociale di società aderenti alla tassazione per trasparenza.
A sostegno di tale interpretazione muoveva anche la nuova formulazione dell’articolo 23 del testo unico che, in merito all’applicazione dell’imposta ai non residenti, alla lettera g) dispone che si considerano prodotti nel territorio dello Stato anche i redditi imputati ai soci ai sensi dell’articolo 116.
In proposito, il decreto conferma la tesi sopra esposta, precisando che possono accedere all’opzione anche persone fisiche non residenti purché la partecipazione nella società trasparente sia detenuta per il tramite di una stabile organizzazione presente nel territorio dello Stato, considerando in tal modo anche le problematiche relative all’accertamento dei redditi imputati.
Sulle cause ostative all’esercizio della tassazione per trasparenza l’articolo 116 stabilisce che il possesso da parte della società di partecipazioni aventi i requisiti per la partecipation exemption non consente di accedere al regime, ovvero, che l’acquisto di tali partecipazioni in corso di opzione, costituisce causa di decadenza.
La ratio della previsione è chiaramente antielusiva. In tal modo si vuole, infatti, evitare che nell’ipotesi di cessione di partecipazioni di cui all’articolo 87 del testo unico, il beneficio delle eventuali plusvalenze esenti sia trasferito ai soci, con aggiramento della norma in virtù della quale le plusvalenze realizzate in regime di partecipation exemption concorrono alla formazione del reddito imputabile ai soci persone fisiche in misura pari al 40 per cento.
Tale disposizione, da molti criticata per la forte restrizione che pone alle ipotesi di accesso al regime, è stata in parte mitigata dal decreto che, in via eccezionale, consente l’esercizio dell’opzione nel caso in cui il possesso di dette partecipazioni sia riconducibile ad un obbligo di legge, un regolamento o altro atto amministrativo.
Sui criteri di imputazione delle componenti negative di reddito ai soci, va segnalato che l’articolo 116 ribadisce anche per le società a ristretta base proprietaria il limite alla deducibilità delle perdite generate in periodi in cui è efficace l’opzione previsto dal terzo periodo del comma 3 dell’articolo 115. In tal senso, la norma stabilisce che l’attribuzione delle perdite va effettuata in proporzione alla quota di partecipazione del socio, entro il limite del patrimonio netto di riferimento, come calcolato ai sensi del comma 2 dell’articolo 7 del decreto ministeriale.
Infine, in tema di perdite della partecipata si opera un rinvio alla disciplina delle società di persone per precisare che le perdite attribuite nei limite sopra esposti possono essere computate in diminuzione solo da altri redditi d’impresa percepiti dai soci persone fisiche, ovvero riportate a nuovo secondo le regole dell’articolo 84 del testo unico.

Considerazioni finali

Dalle considerazioni fin qui svolte emerge la portata innovativa dell’istituto della trasparenza fiscale che, pur differenziandosi per le modalità operative dal consolidato nazionale e mondiale, ne condivide le finalità di una migliore allocazione dei redditi prodotti all’interno di gruppi societari.
Certamente, la scelta fra i due sistemi per la determinazione del reddito imponibile, oltre ad essere vincolata dalla conformazione delle strutture societarie, sarà influenzata da analisi di tipo comparativo che investiranno i differenti carichi fiscali.
Nell’ambito della trasparenza, l’esercizio o meno dell’opzione dipenderà dal confronto tra l’ammontare del prelievo IRES in capo alla società partecipata aumentato della tassazione sul 5 per cento degli utili distribuiti ai soci previsto nel regime ordinario e le imposte dovute solo sui redditi imputati alle singole società partecipanti.
Posta nei termini che precedono, la problematica della convenienza tra il regime ordinario e quello per trasparenza si risolve evidentemente in favore di quest’ultimo, che consente di evitare l’ulteriore tassazione sugli utili distribuiti.
Al riguardo, tuttavia, è necessario fare alcune considerazione che attengono all’ammontare dei termini posti a confronto.
Infatti, solo qualora il reddito imponibile della società partecipata risultasse inferiore all’utile di esercizio (confronto che andrebbe effettuato avendo a riferimento il triennio), l’imposta dovuta dalle singole società partecipanti per i redditi loro imputati risulterebbe inferiore alla somma dell’imposta dovuta dalla società partecipata sul proprio reddito complessivo imponibile e di quella dovuta dai singoli soci sul 5 per cento degli utili distribuiti.
In caso contrario, qualora venisse accolta la tesi della tassabilità delle eccedenze di utili rispetto al reddito imputato il regime della trasparenza potrebbe non essere più così conveniente.
Va rilevato, tuttavia, che accanto alle predette valutazioni sarà, altresì, opportuno considerare gli effetti positivi derivanti dall’ottimizzazione dell’uso delle perdite del gruppo, tra i quali i dispendiosi anticipi di natura finanziaria per pagamento di imposte, laddove nella struttura societaria siano presenti soggetti con perdite rilevanti o addirittura in scadenza.


 
 

 
 

 


I.P.Z.S.
IS.IN.TEG