TributImpresa
n°5-2004
 

Fabio LE DONNE

 
 

Prime riflessioni sulla fatturazione elettronica

 
 

Premessa

Con il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2004 ed entrato in vigore il giorno successivo, è stata data attuazione alla direttiva comunitaria 2001/115/CE in materia di semplificazione e armonizzazione delle modalità di fatturazione, che ha in buona sostanza riscritto l’articolo 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Il provvedimento appare meritevole di approfondimento sia per le implicazioni di carattere operativo che esso comporta da subito per tutti gli operatori, che per il fatto di rappresentare un ulteriore passo verso la costituzione di un corpus unico di regole semplice da individuare e valido su tutto il territorio comunitario.
Indubbi sono i vantaggi che ne derivano, sia per le imprese, le quali potranno ridurre i costi amministrativi di gestione a loro carico (si pensi ad esempio alle economie derivanti dall’adozione di un archivio elettronico dei documenti contabili), sia per le Amministrazioni finanziarie, che in una realtà sempre più caratterizzata da operazioni transnazionali, vedranno ridurre le loro attuali difficoltà operative in fase di controllo.

In tale ottica, la presente trattazione si propone lo scopo di esaminare le principali novità introdotte dal novellato articolo 21 del citato D.P.R. 633/72.

La Fattura Elettronica

Il comma 1 dell’articolo 21 introduce in via definitiva nel nostro ordinamento la possibilità di emettere la fattura in forma elettronica.
Al riguardo, va sottolineato che già in passato l’Amministrazione finanziaria, con alcuni provvedimenti di prassi, aveva ammesso tale modalità di fatturazione.[1]
Tuttavia, tale previsione era limitata a casi specifici ben delineati e a situazioni particolari.
Con il provvedimento in commento, in ossequio alle disposizioni contenute nella predetta direttiva comunitaria e tenuto conto dei criteri stabili con il decreto ministeriale del 23 gennaio 2004 concernente le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici, viene esteso in via generale a tutte le operazioni la possibilità di utilizzo di tale strumento.
In particolare, la fattura elettronica può essere emessa a condizione che:
- la controparte acconsenta a ricevere il documento in formato elettronico;[2]
- la data, l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto siano assicurati rispettivamente dall’apposizione sulla fattura di un’informazione contenente la data e l’ora (c.d. riferimento temporale) e da una firma elettronica di tipo avanzato dell’emittente o mediante la trasmissione elettronica dei dati con protocollo EDI.[3]

Qualora più operazioni vengano effettuate nello stesso giorno nei confronti dello stesso cessionario o committente viene consentita l’emissione di un’unica fattura, sia in forma cartacea che elettronica, con l’esposizione distinta delle singole cessioni e prestazioni. Qualora più fatture elettroniche riguardanti il medesimo destinatario vengano trasmesse in unico lotto viene consentito, altresì, di inserire le informazioni ad esse comuni una sola volta, nella misura in cui per ogni fattura sia accessibile la totalità delle informazioni.

A prima vista, il sistema di fatturazione appena descritto potrebbe apparire eccessivamente oneroso, al punto tale da ostacolarne la diffusione, atteso che, a differenza della fattura cartacea, richiede necessariamente l’apposizione di una firma digitale, il cui uso ad oggi non appare ancora sufficientemente condiviso tra gli operatori.
D’altro canto, in presenza di una completa smaterializzazione del documento fiscale gli elevati rischi potenziali di contraffazione e alterazione, anche accidentale, hanno spinto il legislatore ad orientarsi verso l’adozione di cosiddetti strumenti di “strong autentication”.
Al riguardo, sembrano necessari ulteriori interventi di semplificazione da parte del Governo.
In tal senso, peraltro, la stessa direttiva 2001/115 ha previsto, previo accordo con gli altri Stati membri, la possibilità di adottare altri metodi di trasmissione delle fatture, dando contestualmente incarico alla Commissione di provvedere entro il 31 dicembre 2008 a redigere apposita proposta di modifica, che tenga conto degli eventuali sviluppi tecnologici nel settore.
Ciò a riprova, qualora fosse necessario, che quanto realizzato costituisce il primo step di una serie di aggiustamenti successivi.

Archiviazione elettronica

Per effetto dell’introduzione della fattura elettronica, l’articolo 39 del D.P.R. 633/72, opportunamente modificato, prevede nuove procedure per la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse e ricevute.
In particolare, viene consentita l’archiviazione sotto forma elettronica anche per quelle fatture elettroniche che vengono consegnate o spedite su supporto cartaceo.
Al fine di agevolare l’outsourcing del servizio di fatturazione, di cui si parlerà più diffusamente nel prosieguo, viene, altresì, data la possibilità al soggetto passivo d’imposta di scegliere autonomamente il luogo di archiviazione, anche in altro Stato. In tale ultimo caso è richiesta la vigenza di accordi per la reciproca assistenza.
Due le ulteriori condizioni che consentono l’utilizzo dell’archiviazione elettronica:
1. il soggetto passivo dovrà garantire, per finalità di controllo, in qualsiasi momento e in tempo reale l’accesso on line all’archivio delle fatture;
2. tutti i dati contenuti nell’archivio, compresi quelli in grado di garantire l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto di ciascuna fattura, dovranno essere stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.

Fattura emessa da terzi

Viene introdotta la possibilità di “esternalizzare” il servizio di fatturazione al cliente (cessionario o committente) o ad un terzo, mantenendo, tuttavia, ferma la responsabilità del cedente o del prestatore, che dovrà comunque assicurare l’emissione della fattura.
Nel caso in cui i predetti soggetti siano residenti in Paesi con i quali non esistono accordi di mutua assistenza, tale possibilità è consentita a condizione che ne sia data comunicazione preventiva all’Amministrazione finanziaria[4] e che il soggetto passivo nazionale sia in attività da almeno cinque anni, durante i quali non gli siano stati notificati atti impostivi o di contestazione di violazione sostanziali in materia di I.V.A.
Anche con riferimento a tale novità, non si può non sottolineare che l’Agenzia delle Entrate, già nel regime previgente, con la risoluzione n. 160/E del 17 ottobre 2001, si era espressa in termini favorevoli con riguardo ad una procedura che prevedeva l’invio delle fatture su file alle aziende destinatarie, che a loro volta provvedevano ad emetterle in nome e per conto del fornitore.

Nuovi elementi da indicare in fattura

In aggiunta agli elementi già richiesti nel testo previgente e a quelli già enunciati nel corso della presente trattazione, il novellato articolo 21 prevede che nella fattura vengano riportati le seguenti informazioni:
a. estremi identificativi del rappresentate fiscale in sostituzione della partita I.V.A. estera del soggetto rappresentato;
b. numero di partita I.V.A. del cedente o prestatore (laddove nel vecchio testo si faceva riferimento all’emittente, che ora può essere un soggetto diverso da essi);
c. numero di partita I.V.A. del cessionario o committente e relativa norma di riferimento, qualora, per effetto del meccanismo del “reverse charge” risultino debitori d’imposta in luogo del cedente o del prestatore.
Per le cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi, il legislatore, con l’evidente intento di contrastare fenomeni evasivi in tale settore, ha previsto l’indicazione in fattura delle condizioni per l’applicazione del regime ( data di prima immatricolazione o iscrizione nei pubblici registri e il numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o di quelle volate).
L’indicazione della norma di riferimento viene prevista, oltre che in tutte le fatture emesse per operazioni non soggette a norma dell’articolo 7, comma 2, non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, per le operazioni esenti ex articolo 10 (con esclusione di quelle indicate al n.6), anche per le operazioni soggette al regime del margine (beni usati, oggetti d’arte, da collezione e antiquariato) e per quelle effettuate dall’agenzia di viaggio (articolo 74-ter).
Sia nei casi appena citati, che nell’ipotesi di applicazione del meccanismo del "reverse charge", il legislatore non chiarisce il rango della norma da citare in fattura.
A parere di chi scrive, sarebbe opportuno, per ovvie ragioni di uniformità, il richiamo alla normativa comunitaria, nota a tutti gli operatori. Ciò eviterebbe certamente confusione e potenziali fenomeni elusivi. Un chiarimento in merito non guasterebbe.
Da ultimo, si segnala la possibilità, da un lato, di redigere la fattura in lingua straniera , purchè, su richiesta dell’Amministrazione finanziaria, si provveda alla sua traduzione, dall’altro, di indicare gli importi in fattura utilizzando qualunque valuta, tranne che per l’ammontare riferito all’imposta, che dovrà sempre essere esposto in euro.

 
 

Note:

[1] Si vedano in proposito le risoluzioni n. 107/E del 4 luglio 2001 e n. 134/E del 13 giugno 2003.
[2] La norma comunitaria e quella interna non chiariscono le modalità di tale consenso. Ciò potrebbe determinare alcuni problemi, per evitare i quali sarebbe necessario una puntualizzazione in merito.
[3] Electronic Data Interchange. Questa metodologia, con l’avvento della rete Internet, deve già oggi considerarsi superata.
[4] Le modalità, i contenuti e le procedure telematiche di trasmissione della comunicazione saranno oggetto di apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da emanarsi entro il 29 aprile 2004.

 
 

 


I.P.Z.S.
IS.IN.TEG