Premessa
Con il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n.
52, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2004 ed entrato in
vigore il giorno successivo, è stata data attuazione alla direttiva
comunitaria 2001/115/CE in materia di semplificazione e armonizzazione
delle modalità di fatturazione, che ha in buona sostanza riscritto
l’articolo 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Il provvedimento
appare meritevole di approfondimento sia per le implicazioni di carattere
operativo che esso comporta da subito per tutti gli operatori, che per il
fatto di rappresentare un ulteriore passo verso la costituzione di un
corpus unico di regole semplice da individuare e valido su tutto il
territorio comunitario.
Indubbi sono i vantaggi che ne derivano, sia
per le imprese, le quali potranno ridurre i costi amministrativi di
gestione a loro carico (si pensi ad esempio alle economie derivanti
dall’adozione di un archivio elettronico dei documenti contabili), sia per
le Amministrazioni finanziarie, che in una realtà sempre più
caratterizzata da operazioni transnazionali, vedranno ridurre le loro
attuali difficoltà operative in fase di controllo.
In tale ottica,
la presente trattazione si propone lo scopo di esaminare le principali
novità introdotte dal novellato articolo 21 del citato D.P.R.
633/72.
La Fattura Elettronica
Il comma 1
dell’articolo 21 introduce in via definitiva nel nostro ordinamento la
possibilità di emettere la fattura in forma elettronica.
Al riguardo,
va sottolineato che già in passato l’Amministrazione finanziaria, con
alcuni provvedimenti di prassi, aveva ammesso tale modalità di
fatturazione.[1]
Tuttavia, tale previsione era limitata a casi specifici ben delineati
e a situazioni particolari.
Con il provvedimento in commento, in
ossequio alle disposizioni contenute nella predetta direttiva comunitaria
e tenuto conto dei criteri stabili con il decreto ministeriale del 23
gennaio 2004 concernente le modalità di assolvimento degli obblighi
fiscali relativi ai documenti informatici, viene esteso in via generale a
tutte le operazioni la possibilità di utilizzo di tale strumento.
In
particolare, la fattura elettronica può essere emessa a condizione
che:
- la controparte acconsenta a ricevere il documento in formato
elettronico;[2]
-
la data, l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto siano
assicurati rispettivamente dall’apposizione sulla fattura di
un’informazione contenente la data e l’ora (c.d. riferimento temporale) e
da una firma elettronica di tipo avanzato dell’emittente o mediante la
trasmissione elettronica dei dati con protocollo EDI.[3]
Qualora
più operazioni vengano effettuate nello stesso giorno nei confronti dello
stesso cessionario o committente viene consentita l’emissione di un’unica
fattura, sia in forma cartacea che elettronica, con l’esposizione distinta
delle singole cessioni e prestazioni. Qualora più fatture elettroniche
riguardanti il medesimo destinatario vengano trasmesse in unico lotto
viene consentito, altresì, di inserire le informazioni ad esse comuni una
sola volta, nella misura in cui per ogni fattura sia accessibile la
totalità delle informazioni.
A prima vista, il sistema di
fatturazione appena descritto potrebbe apparire eccessivamente oneroso, al
punto tale da ostacolarne la diffusione, atteso che, a differenza della
fattura cartacea, richiede necessariamente l’apposizione di una firma
digitale, il cui uso ad oggi non appare ancora sufficientemente condiviso
tra gli operatori.
D’altro canto, in presenza di una completa
smaterializzazione del documento fiscale gli elevati rischi potenziali di
contraffazione e alterazione, anche accidentale, hanno spinto il
legislatore ad orientarsi verso l’adozione di cosiddetti strumenti di
“strong autentication”.
Al riguardo, sembrano necessari ulteriori
interventi di semplificazione da parte del Governo.
In tal senso,
peraltro, la stessa direttiva 2001/115 ha previsto, previo accordo con gli
altri Stati membri, la possibilità di adottare altri metodi di
trasmissione delle fatture, dando contestualmente incarico alla
Commissione di provvedere entro il 31 dicembre 2008 a redigere apposita
proposta di modifica, che tenga conto degli eventuali sviluppi tecnologici
nel settore.
Ciò a riprova, qualora fosse necessario, che quanto
realizzato costituisce il primo step di una serie di aggiustamenti
successivi.
Archiviazione elettronica
Per effetto
dell’introduzione della fattura elettronica, l’articolo 39 del D.P.R.
633/72, opportunamente modificato, prevede nuove procedure per la
conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse e ricevute.
In
particolare, viene consentita l’archiviazione sotto forma elettronica
anche per quelle fatture elettroniche che vengono consegnate o spedite su
supporto cartaceo.
Al fine di agevolare l’outsourcing del servizio di
fatturazione, di cui si parlerà più diffusamente nel prosieguo, viene,
altresì, data la possibilità al soggetto passivo d’imposta di scegliere
autonomamente il luogo di archiviazione, anche in altro Stato. In tale
ultimo caso è richiesta la vigenza di accordi per la reciproca
assistenza.
Due le ulteriori condizioni che consentono l’utilizzo
dell’archiviazione elettronica:
1. il soggetto passivo dovrà garantire,
per finalità di controllo, in qualsiasi momento e in tempo reale l’accesso
on line all’archivio delle fatture;
2. tutti i dati contenuti
nell’archivio, compresi quelli in grado di garantire l’autenticità
dell’origine e l’integrità del contenuto di ciascuna fattura, dovranno
essere stampabili e trasferibili su altro supporto
informatico.
Fattura emessa da terzi
Viene introdotta
la possibilità di “esternalizzare” il servizio di fatturazione al cliente
(cessionario o committente) o ad un terzo, mantenendo, tuttavia, ferma la
responsabilità del cedente o del prestatore, che dovrà comunque assicurare
l’emissione della fattura.
Nel caso in cui i predetti soggetti siano
residenti in Paesi con i quali non esistono accordi di mutua assistenza,
tale possibilità è consentita a condizione che ne sia data comunicazione
preventiva all’Amministrazione finanziaria[4]
e che il soggetto passivo nazionale sia in attività da almeno cinque anni,
durante i quali non gli siano stati notificati atti impostivi o di
contestazione di violazione sostanziali in materia di I.V.A.
Anche con
riferimento a tale novità, non si può non sottolineare che l’Agenzia delle
Entrate, già nel regime previgente, con la risoluzione n. 160/E del 17
ottobre 2001, si era espressa in termini favorevoli con riguardo ad una
procedura che prevedeva l’invio delle fatture su file alle aziende
destinatarie, che a loro volta provvedevano ad emetterle in nome e per
conto del fornitore.
Nuovi elementi da indicare in
fattura
In aggiunta agli elementi già richiesti nel testo
previgente e a quelli già enunciati nel corso della presente trattazione,
il novellato articolo 21 prevede che nella fattura vengano riportati le
seguenti informazioni:
a. estremi identificativi del rappresentate
fiscale in sostituzione della partita I.V.A. estera del soggetto
rappresentato;
b. numero di partita I.V.A. del cedente o prestatore
(laddove nel vecchio testo si faceva riferimento all’emittente, che ora
può essere un soggetto diverso da essi);
c. numero di partita I.V.A.
del cessionario o committente e relativa norma di riferimento, qualora,
per effetto del meccanismo del “reverse charge” risultino debitori
d’imposta in luogo del cedente o del prestatore.
Per le cessioni
intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi, il legislatore, con
l’evidente intento di contrastare fenomeni evasivi in tale settore, ha
previsto l’indicazione in fattura delle condizioni per l’applicazione del
regime ( data di prima immatricolazione o iscrizione nei pubblici registri
e il numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o di quelle
volate).
L’indicazione della norma di riferimento viene prevista, oltre
che in tutte le fatture emesse per operazioni non soggette a norma
dell’articolo 7, comma 2, non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis,
9 e 38-quater, per le operazioni esenti ex articolo 10 (con esclusione di
quelle indicate al n.6), anche per le operazioni soggette al regime del
margine (beni usati, oggetti d’arte, da collezione e antiquariato) e per
quelle effettuate dall’agenzia di viaggio (articolo 74-ter).
Sia nei
casi appena citati, che nell’ipotesi di applicazione del meccanismo del
"reverse charge", il legislatore non chiarisce il rango della norma da
citare in fattura.
A parere di chi scrive, sarebbe opportuno, per ovvie
ragioni di uniformità, il richiamo alla normativa comunitaria, nota a
tutti gli operatori. Ciò eviterebbe certamente confusione e potenziali
fenomeni elusivi. Un chiarimento in merito non guasterebbe.
Da ultimo,
si segnala la possibilità, da un lato, di redigere la fattura in lingua
straniera , purchè, su richiesta dell’Amministrazione finanziaria, si
provveda alla sua traduzione, dall’altro, di indicare gli importi in
fattura utilizzando qualunque valuta, tranne che per l’ammontare riferito
all’imposta, che dovrà sempre essere esposto in euro.