Definite le disposizioni attuative per la procedura di ruling
internazionale prevista dall’articolo 8 del decreto legge 30 settembre
2003, n.269.
La norma in commento mostra rilevante interesse in quanto
definisce un istituto di assoluta novità nell’ordinamento italiano,
prevedendo che le imprese con attività internazionale possano stipulare
con il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate un accordo di durata
triennale, con oggetto in via principale (ma non esclusiva) il regime dei
prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e delle
royalties.
In attesa del provvedimento attuativo, molti erano i dubbi
sorti in dottrina con riguardo ai soggetti legittimati ad accedere al
ruling, vista la scarna formulazione dell’articolo 8 che al comma 1
richiede semplicemente si tratti di “imprese con attività internazionale”,
senza distinguere tra soggetti residenti e non residenti.
In merito, il
provvedimento chiarisce che per impresa con attività internazionale deve
intendersi qualunque impresa residente che abbia instaurato un rapporto di
collegamento con un’impresa non residente, così come definito nel comma 7
dell’articolo 110 del Testo unico della imposte sui redditi (imprese
assoggettate al regime del transfer pricing) ovvero il cui patrimonio,
fondo o capitale sia partecipato da soggetti non residenti o che partecipi
al patrimonio, fondo o capitale di non residenti, o, in ultimo, abbia
corrisposto/percepito dividendi interessi o royalties a/da soggetti
esteri.
L’accordo non sarà, quindi, accessibile a quelle aziende
residenti che pongono in essere operazioni con società estere “terze”, con
le quali non siano instaurati vincoli giuridici o commerciali.
Sul
fronte delle imprese estere invece il provvedimento apre la via
consentendo l’accesso al ruling alle imprese non residenti che esercitano
la propria attività attraverso una stabile organizzazione, qualificabile
come tale ai fini delle imposte dirette.
Sul piano procedurale sono
chiarite le modalità di presentazione dell’istanza che dovrà essere
inviata su carta libera in plico non imbustato a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento al compente ufficio di Roma o Milano, in relazione
al domicilio fiscale della società richiedente.
A pena di
inammissibilità l’istanza di ruling dovrà contenere una serie di elementi
informativi specificati nel provvedimento in questione. Tra questi
particolare attenzione merita l’identificazione dell’oggetto della
richiesta, che dovrà alternativamente essere costituito da uno dei
seguenti elementi:
1. la preventiva definizione, in contraddittorio,
dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di cui al comma
7 dell’articolo 110 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
2.
l’applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine
convenzionale, concernenti l’erogazione o la percezione di dividendi,
interessi o royalties a o da soggetti non residenti;
3. l’applicazione
ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale,
concernenti
l’erogazione o la percezione di altri componenti reddituali
a o da soggetti non residenti;
4. l’applicazione ad un caso concreto di
norme, anche di origine convenzionale, concernenti l’attribuzione di utili
o perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un’impresa
residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non
residente.
Dal giorno di presentazione dell’istanza si instaura il
contraddittorio fra l’amministrazione finanziaria ed il contribuente
richiedente che comporta, in primis, l’invito a comparire del legale
rappresentante o del procuratore della società per la verifica delle
informazioni prodotte nell’istanza e l’eventuale integrazione di ulteriore
documentazione necessaria per concludere l’accordo.
La definizione dei
criteri e dei metodi di calcolo del valore normale delle transazioni
oggetto del transfer pricing, ovvero dei criteri di applicazione della
normativa di riferimento negli altri casi, potrebbe richiedere una
approfondita istruttoria e ciò è desumibile anche dai termini di chiusura
della procedura che sono stabiliti in 180 giorni (a fronte dei 120 delle
altre forme di interpello), ampliabili nel caso in cui vengano attivati
strumenti di cooperazione internazionale fra amministrazioni fiscali di
diversi stati.
Nello spirito collaborativo che caratterizza la
procedura, il personale dell’Agenzia potrà accedere presso le sedi di
svolgimento dell’attività dell’impresa o della stabile organizzazione al
fine di reperire elementi informativi utili.
Al termine dell’attività
istruttoria la procedura può essere definita con la sottoscrizione di un
accordo sulle materie oggetto del ruling che vincola le parti per il
triennio in corso.
Il predetto accordo sarà suscettibile di modifica
qualora durante l’arco di efficacia del medesimo intervengano mutamenti
nelle condizioni di fatto o di diritto sottostanti l’accordo accertate da
parte dell’Agenzia delle Entrate.
Parimenti, l’impresa potrà richiedere
con istanza motivata di introdurre variazioni al contenuto dell’accordo,
ove riscontri mutamenti rilevanti e non prevedibili delle condizioni, che
incidano in via sostanziale sul contenuto dello stesso.
Si aprirà in
tali casi una fase di contraddittorio che, qualora non pervenga ad una
decisione condivisa dalle parti, determinerà l’inefficacia dell’accordo a
decorrere rispettivamente dalla data in cui sono state accertate le nuove
condizioni o da quella di ricezione dell’istanza formulata
dall’impresa.
Analogamente, eventuali violazioni totali o parziali dei
termini pattuiti, riscontrate dal competente ufficio dell’Agenzia
determinano la risoluzione dell’accordo, salvo che le eventuali memorie
presentate dall’impresa siano in grado di dimostrarne
l’infondatezza.
Resta da verificare l’appeal che il ruling
internazionale sarà in grado si suscitare come strumento di definizione
preventiva su questioni da sempre controverse ed oggetto di frequente
contestazione durante l’attività di verifica alle grandi
imprese.