TributImpresa
n°5-2004
 

Fabio LE DONNE,Chiara PUTZOLU

 
 

Ruling internazionale al via

 
 

Definite le disposizioni attuative per la procedura di ruling internazionale prevista dall’articolo 8 del decreto legge 30 settembre 2003, n.269.
La norma in commento mostra rilevante interesse in quanto definisce un istituto di assoluta novità nell’ordinamento italiano, prevedendo che le imprese con attività internazionale possano stipulare con il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate un accordo di durata triennale, con oggetto in via principale (ma non esclusiva) il regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e delle royalties.
In attesa del provvedimento attuativo, molti erano i dubbi sorti in dottrina con riguardo ai soggetti legittimati ad accedere al ruling, vista la scarna formulazione dell’articolo 8 che al comma 1 richiede semplicemente si tratti di “imprese con attività internazionale”, senza distinguere tra soggetti residenti e non residenti.
In merito, il provvedimento chiarisce che per impresa con attività internazionale deve intendersi qualunque impresa residente che abbia instaurato un rapporto di collegamento con un’impresa non residente, così come definito nel comma 7 dell’articolo 110 del Testo unico della imposte sui redditi (imprese assoggettate al regime del transfer pricing) ovvero il cui patrimonio, fondo o capitale sia partecipato da soggetti non residenti o che partecipi al patrimonio, fondo o capitale di non residenti, o, in ultimo, abbia corrisposto/percepito dividendi interessi o royalties a/da soggetti esteri.
L’accordo non sarà, quindi, accessibile a quelle aziende residenti che pongono in essere operazioni con società estere “terze”, con le quali non siano instaurati vincoli giuridici o commerciali.
Sul fronte delle imprese estere invece il provvedimento apre la via consentendo l’accesso al ruling alle imprese non residenti che esercitano la propria attività attraverso una stabile organizzazione, qualificabile come tale ai fini delle imposte dirette.
Sul piano procedurale sono chiarite le modalità di presentazione dell’istanza che dovrà essere inviata su carta libera in plico non imbustato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al compente ufficio di Roma o Milano, in relazione al domicilio fiscale della società richiedente.
A pena di inammissibilità l’istanza di ruling dovrà contenere una serie di elementi informativi specificati nel provvedimento in questione. Tra questi particolare attenzione merita l’identificazione dell’oggetto della richiesta, che dovrà alternativamente essere costituito da uno dei seguenti elementi:
1. la preventiva definizione, in contraddittorio, dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di cui al comma 7 dell’articolo 110 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
2. l’applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l’erogazione o la percezione di dividendi, interessi o royalties a o da soggetti non residenti;
3. l’applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti
l’erogazione o la percezione di altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti;
4. l’applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l’attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un’impresa residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente.
Dal giorno di presentazione dell’istanza si instaura il contraddittorio fra l’amministrazione finanziaria ed il contribuente richiedente che comporta, in primis, l’invito a comparire del legale rappresentante o del procuratore della società per la verifica delle informazioni prodotte nell’istanza e l’eventuale integrazione di ulteriore documentazione necessaria per concludere l’accordo.
La definizione dei criteri e dei metodi di calcolo del valore normale delle transazioni oggetto del transfer pricing, ovvero dei criteri di applicazione della normativa di riferimento negli altri casi, potrebbe richiedere una approfondita istruttoria e ciò è desumibile anche dai termini di chiusura della procedura che sono stabiliti in 180 giorni (a fronte dei 120 delle altre forme di interpello), ampliabili nel caso in cui vengano attivati strumenti di cooperazione internazionale fra amministrazioni fiscali di diversi stati.
Nello spirito collaborativo che caratterizza la procedura, il personale dell’Agenzia potrà accedere presso le sedi di svolgimento dell’attività dell’impresa o della stabile organizzazione al fine di reperire elementi informativi utili.
Al termine dell’attività istruttoria la procedura può essere definita con la sottoscrizione di un accordo sulle materie oggetto del ruling che vincola le parti per il triennio in corso.
Il predetto accordo sarà suscettibile di modifica qualora durante l’arco di efficacia del medesimo intervengano mutamenti nelle condizioni di fatto o di diritto sottostanti l’accordo accertate da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Parimenti, l’impresa potrà richiedere con istanza motivata di introdurre variazioni al contenuto dell’accordo, ove riscontri mutamenti rilevanti e non prevedibili delle condizioni, che incidano in via sostanziale sul contenuto dello stesso.
Si aprirà in tali casi una fase di contraddittorio che, qualora non pervenga ad una decisione condivisa dalle parti, determinerà l’inefficacia dell’accordo a decorrere rispettivamente dalla data in cui sono state accertate le nuove condizioni o da quella di ricezione dell’istanza formulata dall’impresa.
Analogamente, eventuali violazioni totali o parziali dei termini pattuiti, riscontrate dal competente ufficio dell’Agenzia determinano la risoluzione dell’accordo, salvo che le eventuali memorie presentate dall’impresa siano in grado di dimostrarne l’infondatezza.

Resta da verificare l’appeal che il ruling internazionale sarà in grado si suscitare come strumento di definizione preventiva su questioni da sempre controverse ed oggetto di frequente contestazione durante l’attività di verifica alle grandi imprese.


 
 

 
 

 


I.P.Z.S.
IS.IN.TEG