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SOMMARIO: 1. Le novità previste dalla Finanziaria 2005 in tema di
studi di settore. – 2. L’incoerente ampliamento dell’esercizio dell’
“ulteriore azione accertatrice” da parte del Fisco. – 3. La dubbia
legittimità dell’applicazione degli studi di settore ai soggetti di grandi
dimensioni. – 4. Conclusioni.
1. Le novità previste dalla
Finanziaria 2005 in tema di studi di settore.
La Finanziaria
2005 (L. 31 dicembre 2004, n. 311) ha introdotto una serie di novità in
relazione alla disciplina degli studi di settore, tutte ispirate al
potenziamento di tale strumento presuntivo di accertamento anche in vista
della pianificazione fiscale concordata. La prima novità introdotta dai
commi 399-401 dell’art. 1 della nuova Finanziaria si riferisce alla
previsione della revisione quadriennale degli studi, al fine di garantire
nel tempo la rappresentatività dello strumento di accertamento di fronte a
nuovi scenari macroeconomici. In situazioni particolari, peraltro,
l’aggiornamento può essere effettuato prima del decorso dei quattro anni
ordinariamente previsti. I dati su cui fare riferimento sono quelli della
contabilità nazionale e quelli derivanti dalle altre informazioni
ufficiali a disposizione dell’Amministrazione che si avvarrà anche del
parere della apposita commissione di esperti di cui alla legge n.
146/1998. Il provvedimento di aggiornamento, da emanare ad opera del
direttore dell’Agenzia delle entrate, dovrà essere reso noto entro
febbraio di ciascun anno. Le nuove regole sulla manutenzione degli studi
non hanno effetto sulla revisione già in atto per il 2004 da parte
dell’Amministrazione finanziaria. Sono stati così stabiliti vincoli più
stringenti per l’Agenzia delle entrate che dovrà programmare l’attività di
revisione degli studi, in modo tale che si provveda a revisionare ciascuno
studio di settore ogni quattro anni dalla sua entrata in vigore ovvero dal
suo ultimo aggiornamento. Inoltre, a seguito del rafforzamento della
rappresentatività degli studi di settore, in aggiunta all’introduzione
della pianificazione fiscale concordata, gli organi preposti al controllo
sposteranno l’impiego di maggiore capacità operativa per l’attività di
contrasto all’evasione nei confronti dei soggetti ai quali non si
applicano gli studi medesimi e che ovviamente non hanno aderito al
concordato triennale. Un’altra novità ben più incisiva sotto il profilo
effettuale, disposta dal comma 408 dell’art. 1 della legge Finanziaria,
concerne la possibilità, concessa all’Amministrazione finanziaria, di
esercitare una successiva azione accertatrice nei confronti di posizioni
già definite mediante gli studi di settore, anche a seguito di
accertamento con adesione, come peraltro previsto anche riguardo ai
parametri dal comma 407 dello stesso art. 1 della legge
Finanziaria. Fino ad ora, infatti, ai sensi dell’art. 70 della L. n.
342/2000, così come commentata dalla circolare n. 207 del 2000, una volta
emesso l’accertamento in base agli studi di settore, l’Amministrazione
finanziaria non poteva emettere un secondo accertamento concernente la
medesima categoria reddituale accertata con GERICO, salvo che non vi
fossero nuovi elementi[1]
(identica previsione era stabilita per i parametri). A seguito della nuova
previsione, pertanto, l’accertamento fondato sugli studi di settore è
stato reso perfettamente equiparabile ad un accertamento
parziale. Un’ulteriore fondamentale novità introdotta con i commi
409-410 dell’art. 1 della Finanziaria 2005 riguarda proprio la modifica
delle modalità di utilizzo degli studi di settore in sede di accertamento
previste dall’art. 10 della L. n. 146/1998, dove viene sostituito il comma
2 e introdotto un nuovo comma 3-bis con l’obiettivo di rendere più
stringente l’applicazione degli studi di settore nei confronti di imprese
e lavoratori autonomi. In particolare, il nuovo comma 2 stabilisce che
riguardo agli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità
ordinaria, anche per effetto di opzione, e degli esercenti arti e
professioni, l’accertamento fondato sugli studi di settore trova
applicazione quando in almeno due periodi d’imposta su tre consecutivi,
compreso quello da accertare, l’ammontare di ricavi e compensi
determinabili sulla base degli studi è superiore a ricavi e compensi
dichiarati con riferimento agli stessi periodi d’imposta. E’ stata così
superata la barriera di una contabilità formalmente corretta che
“riparava” le imprese in contabilità ordinaria per obbligo di legge
dall’applicazione degli studi di settore. L’accertamento basato sugli
studi trova inoltre applicazione in ogni caso nei confronti degli
esercenti attività d’impresa (nulla cambia per i professionisti) in regime
di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, quando emergono
significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura
economica, finanziaria e patrimoniale, individuati con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il parere della Commissione
degli esperti. Si individua così una “nuova” coerenza, che non dovrebbe
essere correlata agli indicatori che i contribuenti già conoscono in
relazione a ciascuno studio di settore e che appare destinata ad assumere
un ruolo di assoluto rilievo in quanto legittima un ampio utilizzo degli
studi di settore nei confronti delle imprese in contabilità ordinaria
prima inesistente. Il nuovo comma 3-bis stabilisce che l’ufficio, prima
della notifica dell’avviso di accertamento, invita il contribuente a
comparire, al fine di definire l’accertamento con l’adesione del
contribuente. Si noti che tale previsione è stata ora introdotta in via
normativa laddove prima era invece contemplata solo in via amministrativa,
ossia secondo le istruzioni dettate dall’Agenzia con circolari e
provvedimenti diretti agli uffici. Le disposizioni appena descritte
hanno altresì efficacia retroattiva con riguardo al periodo d’imposta
2004, anche se in contrasto con i principi dello Statuto del contribuente.
Si fa presente, inoltre, che viene prevista la non rilevanza – ai fini
dell’obbligo della trasmissione della notizia di reato ai sensi
dell'articolo 331 c.p.p. – della determinazione dei maggiori ricavi
conseguenti sia all’applicazione degli accertamenti sia alla loro
dichiarazione per effetto dell’adeguamento agli studi di
settore. Infine, l’ultima novità prevista dal comma 411 dell’art. 1
della nuova Finanziaria si riferisce all’art. 2 del D.P.R. n. 195/1999, e
concerne l’adeguamento spontaneo di ricavi e compensi ai dati degli studi
di settore, la rilevanza ai fini IRAP delle maggiori entrate dichiarate in
seguito all’adeguamento, ciò che in passato l’Amministrazione finanziaria
aveva ugualmente affermato con riferimento al periodo d’imposta 2000 e
2003, e la fissazione di un nuovo termine per il versamento dell’IVA
dovuta per adeguamento, che viene “accorciato” dal termine ultimo di
presentazione telematica della dichiarazione dei redditi al termine
previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi. E’ stato
inoltre stabilito che l’adeguamento è effettuato, per i periodi d’imposta
diversi da quello in cui trova applicazione per la prima volta lo studio o
le modifiche conseguenti alla sua revisione, a condizione che sia versata
una maggiorazione del 3%, calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi
derivanti dall’applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture
contabili. La maggiorazione non è dovuta se la differenza non supera il
10% dei ricavi o compensi annotati nelle scritture
contabili.
2. L’incoerente ampliamento dell’esercizio dell’
“ulteriore azione accertatrice” da parte del Fisco.
Come
anticipato, una delle rilevanti novità introdotte dalla Finanziaria 2005
riguarda la facoltà, in favore dell’Amministrazione finanziaria, di
esercitare una successiva azione accertatrice nei confronti di posizioni
già definite mediante gli studi di settore, anche a seguito di
accertamento con adesione, senza la necessità che emergano nuovi
elementi. Tale previsione, che equipara l’accertamento basato sugli
studi di settore ad un accertamento parziale, oltre a creare problemi di
ordine sistematico, contribuisce inevitabilmente ad aggravare la tutela
del contribuente differendola alla fase processuale. Come sottolineato
dalla dottrina[2]
e dalla giurisprudenza[3]
prevalenti, gli studi di settore, nonostante siano costruiti mediante un
metodo rigoroso e scientifico, sono pur sempre uno strumento astratto e
generalizzato, le cui risultanze, ancorché verosimili, non hanno certo la
forza dimostrativa di una verità granitica ed inattaccabile, per cui un
accertamento fondato sugli studi non può prescindere dal considerare la
realtà concreta del contribuente di volta in volta considerato,
valorizzando a tal fine il contraddittorio che peraltro la stessa legge
Finanziaria prescrive di instaurare con il soggetto sottoposto al
controllo per ottenere l’adesione di quest’ultimo
all’accertamento. Pertanto, in un sistema rispettoso dell’effettività
del diritto di difesa garantito dall’art. 24 della Costituzione, nella
fase procedimentale sembra affermarsi sempre più, specie di fronte a
metodi di ricostruzione del reddito indiretti, l’esistenza del principio
del contraddittorio, mediante il quale si possa realizzare un’attività
istruttoria completa ed approfondita, in grado di adeguare il contenuto
dell’accertamento alle peculiarità del caso concreto con un conseguente
risparmio di energie nella eventuale fase contenziosa in ossequio al
principio di economia processuale[4]. Orbene,
davanti alla necessità per gli uffici di calare lo studio di settore nella
particolare ed irripetibile realtà del contribuente incongruo, instaurando
con esso quello scambio bidirezionale di informazioni sui vari elementi di
fatto e di diritto[5]
che, pur sacrificando l’esigenza di speditezza degli accertamenti,
consentono di specificare la posizione considerata adeguandola quanto più
possibile alla realtà dei fatti[6],
la previsione, in favore dell’amministrazione finanziaria, della facoltà
di intervenire nuovamente sulle stesse categorie reddituali già definite
con gli studi di settore, utilizzando le logiche dell’accertamento
parziale che invece riguardano una singola componente reddituale[7]
provata direttamente e non tramite presunzioni, oltre a conferire scarsa
attendibilità agli studi medesimi, appare sconfessare l’intera
ricostruzione sistematica tracciata, nonché la ratio stessa del
contraddittorio. Invero, in tal modo si finisce per attribuire
all’intera attività istruttoria quei caratteri di provvisorietà e
precarietà che mal si conciliano con i principi di efficienza e buon
andamento della pubblica amministrazione garantiti dall’art. 97 della
Costituzione, i quali imporrebbero per converso, nel rispetto del
principio di economia procedimentale, una razionalizzazione dell’attività
amministrativa realizzata mediante il tendenziale esaurimento della stessa
che stimoli il coordinarsi delle attività istruttorie per il
perfezionamento delle indagini conoscitive ed una responsabilizzazione
dell’autorità preposta al controllo attraverso la disciplina
dell’esercizio della scelta tra più facoltà disponibili[8]. Inoltre,
la previsione legislativa della necessità di instaurare il contraddittorio
tra gli uffici ed il soggetto sottoposto a verifica è snaturata dallo
stesso legislatore negando l’idoneità della collaborazione fra le parti ad
accertare definitivamente una realtà fattuale verosimile, con la
conseguenza di attenuare in maniera rilevante quella tutela preventiva del
contribuente che con riguardo agli studi di settore si rivela
fondamentale. Infatti, frequentemente il soggetto incongruo non è in
grado di provare documentalmente le ragioni del proprio scostamento, come
accade in presenza di cause congiunturali di crisi del settore di
riferimento, nel caso di intensa concorrenza tra imprese o professionisti
che operano nel medesimo settore economico e nella stessa realtà
geografica, ovvero in relazione a dati richiesti dagli stessi studi di
settore[9],
per cui, giunto in fase contenziosa, non potendo peraltro contestare il
“peso” attribuito ai singoli fatti indice presi a base per l’elaborazione
degli studi dal momento che la formula matematico – statistica ad essi
sottesa non è stata resa pubblica[10],
il contribuente si trova a dover fornire una sorta di “probatio
diabolica”[11]
delle circostanze che giustificano la propria incongruità, fondata a sua
volta su ragionamenti presuntivi[12]
che prospettino un’attendibilità superiore a quella che sorregge
l’inferenza stabilita dagli studi di settore in base al criterio dell’id
quod plerumque accidit, dal momento che nel processo tributario continua a
permanere il divieto di prova testimoniale previsto dall’art. 7, comma 4,
del D.Lgs. n. 546/1992 a tutela del principio di economia processuale,
anche a scapito della pienezza del diritto di difesa garantito dall’art.
24 della Costituzione[13]. Ne
deriva un sistema evidentemente incoerente, dove all’ingolfamento e
all’eccessivo procrastinarsi dell’attività istruttoria
dell’amministrazione finanziaria, che a tal punto, essendo consentito agli
uffici di rivedere continuamente posizioni già definite con i soggetti
passivi riguardo alle medesime categorie reddituali, smarrisce la
sostenuta[14]
funzione di pervenire ad una verità accettabile dei fatti mediante un
pieno contraddittorio con il contribuente, in palese contrasto con i
principi di economia procedimentale, efficienza e buon andamento
dell’amministrazione di cui all’art. 97 Cost., corrisponde, nella fase
processuale, la permanenza del divieto di prova testimoniale che, pur di
tutelare la speditezza dei processi, consente addirittura il sacrificio
del diritto di difesa, di cui all’art. 24 Cost., del soggetto sottoposto a
verifica che spesso, come evidenziato, non potendo avvalersi della
testimonianza riesce difficilmente a dimostrare in altro modo le ragioni
del proprio scostamento dalle risultanze degli studi di
settore.
3. La dubbia legittimità dell’applicazione degli
studi di settore ai soggetti di grandi dimensioni.
L’altra
fondamentale novità prevista dalla L. n. 311/2004 (Finanziaria 2005), che,
oltre a sancire il definitivo abbandono della riforma degli anni settanta,
suscita non poche perplessità in ordine alla compatibilità con diversi
principi costituzionali, e in special modo con il diritto di difesa di cui
agli artt. 24 e 113 Cost., concerne l’introduzione per le imprese,
indipendentemente dal regime contabile adottato, di nuovi indici di natura
economia, finanziaria e patrimoniale che legittimano l’applicazione degli
sudi di settore al verificarsi della semplice incoerenza rispetto ad essi,
nonché l’estensione dell’applicabilità degli studi alle imprese in
contabilità ordinaria per obbligo di legge secondo la regola dei due
esercizi su tre non congrui, come avviene per le imprese in contabilità
ordinaria per effetto di opzione e per gli esercenti arti e
professioni. Negli anni settanta, il legislatore aveva avvertito
l’esigenza di riformare il precedente sistema fiscale antiquato e
disorganico, ma, soprattutto, poco rispettoso del principio di capacità
contributiva. Pertanto, aveva preferito ampliare le caratteristiche di
un’imposizione progressiva e personale, che tenesse conto della situazione
particolare del contribuente, in quanto ciò consentiva l’adeguamento alla
capacità contributiva. Di conseguenza, l’unica via di determinazione del
reddito d’impresa e di lavoro autonomo era stata identificata in quella
analitico – contabile, mentre la lotta all’evasione era stata affidata al
miglioramento delle tecniche di accertamento e di riscossione dei
tributi. Peraltro, il tempo aveva successivamente dimostrato come un
sistema fondato sull’esclusiva adozione di metodologie analitiche di
determinazione del reddito, a prescindere dalla natura giuridica del
soggetto passivo d’imposta, non fosse in grado di combattere il male
cronico dell’evasione. Si era dunque in seguito pensato, per combattere
la consistente evasione fiscale, di attuare un’inversione di tendenza
introducendo metodi di determinazione del reddito forfetari, quali gli
studi di settore, che comportano, sul piano generale, un’inversione
dell’onere della prova, un capovolgimento dei ruoli, un aggravio per il
contribuente. A seguito dell’ampliamento del campo di applicazione
degli studi di settore attuato dalla Finanziaria 2005, il problema che si
pone non riguarda tanto il contrasto di tale strumento presuntivo
d’accertamento con l’art. 53 della Costituzione, stante la possibilità del
contribuente di addurre la prova contraria e dimostrare il proprio reddito
effettivo, ma si riferisce alla necessità di acclarare se le presunzioni
che essi realizzano[15]
siano tali da vanificare o comunque da rendere eccessivamente e
irragionevolmente più gravoso per il contribuente l’esercizio del diritto
di difesa garantito dagli artt. 24 e 113 della Costituzione, considerando
tale diritto tanto in sé quanto nella sua funzione di presidio delle
situazioni sostanziali che entrano in collisione con il diritto dello
Stato alla percezione dei tributi[16]. In
linea di principio, il contribuente non incontra alcun limite o
prefigurazione normativa nel fornire la prova contraria, la quale, come
anticipato, potrà avvalersi essa stessa di presunzioni in grado di
indebolire, smussare, fino eventualmente a neutralizzare completamente la
forza dimostrativa degli studi di settore. Pertanto, un professionista
potrà ad esempio affermare che la propria attività professionale è una
seconda attività, in quanto la sua occupazione principale è
l’insegnamento, al quale dedica più della metà del suo tempo; oppure un
negoziante potrà sostenere che in quell’anno la strada su cui affaccia il
proprio esercizio è rimasta chiusa al traffico. In tali casi il
contribuente dovrà fornire la prova diretta del fatto base, salvo poi a
supportare questo elemento con un ragionamento di tipo probabilistico
tendente a vanificare sul piano della persuasività la presunzione di segno
opposto stabilita dagli studi di settore. Tuttavia, è assodato che,
attraverso l’ammissione del meccanismo presuntivo, l’ordinamento rende più
intensa la tutela di qualcuno nei confronti di qualcun altro, ovvero
semplifica l’onere probatorio di un soggetto nel processo e,
correlativamente, aggrava la posizione contraria dell’altra parte,
attribuendo maggior peso ad alcune situazioni sostanziali rispetto ad
altre. Orbene, in presenza di interessi entrambi di rango
costituzionale, quali sono il diritto dell’ente impositore alla percezione
dei tributi e il diritto del contribuente all’integrità del proprio
patrimonio e all’effettività della propria tutela giurisdizionale, il
legislatore è legittimato ad introdurre presunzioni in favore
dell’amministrazione finanziaria, e quindi ad attribuire maggiore
effettività alle esigenze di quest’ultima, quando la tutela dell’interesse
fiscale è messa seriamente in pericolo da comportamenti illeciti del
contribuente, ovvero quando tale interesse si scontra con situazioni
intrinsecamente ed oggettivamente idonee ad agevolare fenomeni evasivi
imponenti, onde l’utilizzo della presunzione si rivela indispensabile allo
scopo di impedire la vanificazione pressoché totale dell’interesse
medesimo[17]. Con
riguardo agli studi di settore, la giustificazione della loro previsione
era stata ricondotta all’elevato tasso di evasione che si annida nella
vasta platea di contribuenti di piccole dimensioni, operanti per lo più
con consumatori finali. Destano dunque notevoli perplessità, in
relazione alla violazione dei menzionati artt. 24 e 113 della
Costituzione, le previsioni della nuova Finanziaria che ampliano le
ipotesi di utilizzo degli studi di settore e ne estendono l’applicazione
alle imprese in regime contabile ordinario per obbligo di legge, non
perché la contabilità ordinaria regolarmente tenuta, in quanto più
complessa, costituisca una prova della sua corrispondenza alla realtà[18]
o renda più difficile l’evasione, ma in quanto proprio tali soggetti sono
in grado di realizzare fenomeni evasivi notevoli che però mal si prestano
ad essere arginati mediante gli studi di settore, con la conseguenza che
l’interesse dello Stato alla percezione dei tributi, in nome del quale è
ammesso l’utilizzo di presunzioni in favore degli uffici, non viene ad
essere salvaguardato. Invero, i soggetti di grandi dimensioni sono
caratterizzati da un’elevata complessità organizzativa che comporta il
configurarsi della contabilità come vera e propria esigenza gestionale[19],
non solo come obbligo imposto dalla legge, per cui l’evasione tende a
svolgersi all’interno dell’impianto contabile con la conseguenza che
l’indagine contabile appare l’unico sistema credibile di
controllo. Inoltre è innegabile che gli studi di settore, che di per sé
echeggiano una sorta di finzione giuridica che pretende di rappresentare
la realtà, come d’altra parte lo stesso legislatore lascia intendere
mediante la concessione agli uffici della facoltà di intervenire
nuovamente su vicende già definite con tale strumento presuntivo, perdano
notevole persuasività con il crescere delle dimensioni dell’impresa, in
quanto il considerevole numero di variabili che entrano in gioco, sulle
quali peraltro vengono a diminuire i flussi informativi derivanti dagli
stessi contribuenti man mano che ci si avvicina alla soglia di ricavi che
prevede l’esclusione dagli studi, svilisce la valenza probabilistica del
nesso di derivazione logica tra fatto noto fondante e fatto ignoto da
dimostrare. Esso incrementa inoltre il rischio di quantificare una cifra
di ricavi di molto inferiore a quella reale, dando luogo a fenomeni di
evasione legalizzata che sacrifica l’interesse fiscale e ad un evidente
contrasto con l’efficienza e l’imparzialità della pubblica amministrazione
di cui all’art. 97 Cost., che non possono di certo tradursi in accordi di
non belligeranza tra fisco e contribuente. In definitiva, alla luce
delle considerazioni finora formulate, è evidente che gli studi di
settore, così come disciplinati a seguito della Finanziaria 2005, rendono
più gravoso e comunque oltremodo difficile la difesa in giudizio del
contribuente senza un’adeguata giustificazione offerta da un ragionevole
contemperamento degli interessi sostanziali sottostanti al processo e che
in esso si fronteggiano, manifestandosi fondati dubbi di illegittimità
costituzionale sotto il profilo della tutela giurisdizionale di cui agli
artt. 24 e 113 della Costituzione.
4.
Conclusioni.
Dall’analisi finora condotta sono emerse le
notevoli perplessità che le novità previste dalla Finanziaria 2005
generano in tema di studi di settore. E’ evidente come l’obiettivo di
rendere più stringente l’applicazione degli studi di settore, attuato
legittimando un inevitabile uso intimidatorio della possibilità di nuovi
accertamenti al fine di ottenere una maggiore disponibilità del soggetto
passivo per la definizione dell’accertamento basato sugli studi, nonché
estendendo le ipotesi di utilizzo e il campo di applicazione di tale
strumento presuntivo fino a ricomprendere soggetti per i quali gli studi
dovrebbero assumere una funzione di mero indirizzo per i controlli[20],
risponda all’esigenza di recuperare una parte di gettito con il minimo
sforzo da parte dell’amministrazione finanziaria, anche a costo di
sacrificare la conoscenza effettiva del reddito dei
contribuenti. Invero, lo strumento degli studi di settore si presta
bene a contingenti politiche di gettito, dal momento che al semplice
mutamento del “peso” che le varabili – indice prese a base per
l’elaborazione assumono nella formula di regressione multipla corrisponde
il mutamento dell’importo dei ricavi quantificato dagli studi, senza che i
soggetti passivi possano minimamente accorgersi di tali variazioni, visto
che ancora ad oggi ignorano completamente la citata funzione di
regressione multipla. Occorre però domandarsi se le esigenze di gettito
caratterizzanti l’interesse fiscale, che pure costituzionalmente è
garantito, possano spingersi fino a negare principi altrettanto tutelati
dalla Costituzione, ovvero ormai consolidati nell’ordinamento tributario,
quali la pienezza del diritto di difesa, l’efficienza e imparzialità
dell’amministrazione, la trasparenza dell’azione amministrativa, con il
rischio di mettere in crisi l’intero sistema di
riferimento.
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[1] A tal proposito, la circolare n. 207 del 2000 aveva precisato che,
qualora fosse sopravvenuta la conoscenza di nuovi elementi,
l’Amministrazione finanziaria avrebbe potuto procedere ad un’ulteriore
rettifica del reddito oggetto di accertamento sulla base degli studi di
settore, e per il quale fosse intervenuta la definizione ai sensi del
D.Lgs n. 218/1997, a prescindere dai limiti previsti dall’art. 2, comma 4,
lett. a) dello stesso decreto, ovvero maggior reddito accertato superiore
al 50% di quello definito e non inferiore alle vecchie 150 milioni di
lire. [2] Cfr. M. BASILAVECCHIA, Importanti atti di indirizzo sugli
studi di settore, in Corr. trib., 2002, pag. 3523; C. GARBARINO, Aspetti
probatori degli studi di settore, in Rass. trib., 2002, pag. 228; G.
MARONGIU, Coefficienti presuntivi, parametri e studi di settore, in Dir.
prat. trib., 2002, pag. 732; T. SCIARRA, Parametri e studi di settore:
strumenti ordinari di una ordinaria attività accertativi, nota a Comm.
trib. prov. di Catania, Sez. IV, 29 gennaio 2003, n. 1147/4/02, in Boll.
trib., 2003, pag. 542; M. GIORGI, L’accertamento basato sugli studi di
settore: obbligo di motivazione ed onere della prova, in Rass. trib.,
2001, pagg. 656 e ss.; B. SANTACROCE, Lo scostamento è insufficiente, in
Il Sole-24 Ore, 7 febbraio 2000; L. MAGISTRO, La "fallibilità" degli studi
di settore, in Corr. trib., 2000, pag. 2089; G. ANTICO, Gli studi di
settore al contraddittorio dell’adesione, in Il fisco, 2003, pagg. 6089 e
ss.; D. e M. QUATRARO, Sull’accertamento in base ai parametri e agli studi
di settore: considerazioni in merito al corretto iter logico – giuridico e
all’applicabilità nei confronti di particolari categorie di contribuenti,
in Boll. trib., 2004, pag. 648; P. ROSSI, Accertamenti presuntivi – La
Cassazione apre al contribuente, in Il fisco, 2004, pagg. 1406 e ss..
Sostengono invece l’idoneità degli studi di settore a sorreggere da soli
la pretesa erariale, senza cioè la necessità di ulteriori elementi
probatori, L. TOSI, Le predeterminazioni normative nell’imposizione
reddituale, Milano, 1999, pagg. 278 e ss.; A. DI PIETRO, Il contribuente
nell’accertamento delle imposte sui redditi: dalla collaborazione al
contraddittorio, in AA.VV., L’evoluzione dell’ordinamento tributario
italiano, Padova, 2000, pagg. 536 e ss.; A. M. GAFFURI, Brevi
considerazioni sugli studi di settore, in Boll. trib, pag. 20; G.
PASQUALE, Studi di settore: come potranno essere utilizzati nella fase di
accertamento, in Il fisco, 1999, pagg. 9687 e ss.; ID., La tipologia di
accertamento in base agli studi di settore. Inquadramento giuridico, cit.,
pag. 11506; L. FERRAJOLI, La tutela del contribuente dagli accertamenti
fondati sugli studi di settore, in Il fisco, 2003, pagg. 5029 e ss. [3]
La giurisprudenza di merito è pressoché consolidata nel ritenere
illegittimi gli accertamenti fondati esclusivamente sul calcolo matematico
di parametri e studi di settore senza il supporto del riscontro
documentale e dell’analisi della specifica situazione del contribuente.
Tra le tante, cfr. Comm. trib. prov. Ravenna, 9 novembre 2000, n. 247, in
Il fisco, 2001, pag. 5387; Comm trib. prov. Torino, 31 maggio 2001, n. 32,
in Boll. trib., 2001, pag. 1749; Comm trib. prov. Verbania, 25 ottobre
2001, n. 82, in Boll. trib., 2002, pag. 379; Comm. trib. prov. Catania, 28
giugno 2002, n. 736, in Il fisco, 2003, I, pag. 4151; ID, 29 gennaio 2003,
n. 1147/4/02, in Boll. trib., 2003, pag. 541, con nota di T. SCIARRA.
Contra, Comm. trib. 1° grado Pesaro, 6 maggio 1995, n. 413, in Boll.
trib., 1996, pag. 1396; ID, 26 giugno 1995, n. 587, in Boll. trib., 1997,
pag. 324; Comm. trib. reg. Basilicata, 6 ottobre 1998, n. 153, in Boll.
trib., 2000, pag. 219. Per la giurisprudenza di legittimità, si segnala
Cass., Sez. trib., 15 dicembre 2003, n. 19163, in banca dati
www.deagiuridica.it; con riferimento all’accertamento presuntivo previsto
dal comma 1 dell’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973, nel cui ambito sono
riconducibili gli accertamenti in base a parametri e studi di settore,
cfr. Cass., Sez. trib.,12 dicembre 2003, n. 19062, in Il fisco, 2004, I,
pag. 444; Cass., Sez. trib., 27 febbraio 2002, n. 2891, in Boll. trib.,
pag. 1729, con nota adesiva di T. Sciarra. [4] In tal senso, R.
SCHIAVOLIN, Le prove, in AA.VV., Il processo tributario, Torino, 1998,
pag. 483; S. LA ROSA, Caratteri e funzioni dell’accertamento tributario,
in Dir. prat. trib., 1990, I, pag. 801; S. MULEO, Contributo allo studio
del sistema probatorio nel procedimento di accertamento, Torino, 2000,
pagg. 273 e ss., il quale ha derivato la generale indefettibilità del
principio del contraddittorio in fase procedimentale, oltre che
dall’obiettivo di un miglior accertamento del fatto e dalla necessaria
tutela del diritto di difesa anche nel corso del procedimento, da una
possibile interpretazione adeguatrice del novellato art. 111 Cost.,
secondo il quale in ogni processo la formazione della prova deve avvenire
in contraddittorio tra le parti. [5] Sulla necessità di invertire il
flusso delle informazioni sugli elementi di fatto e di diritto,
normalmente indirizzato dal soggetto controllato all’amministrazione
finanziaria, al fine di garantire l’essenza stessa del contraddittorio, si
veda S. MULEO, Contributo allo studio del sistema probatorio nel
procedimento di accertamento, cit., pag. 275. [6] Si ricordi, in
proposito, l’insegnamento di E. ALLORIO, Diritto processuale tributario,
Torino, 1969, pag. 393, secondo il quale l’amministrazione finanziaria
deve dare la prova a se stessa, prima che al contribuente, della
fondatezza dei fatti su cui si basa la pretesa tributaria. [7] In
proposito, sostengono la natura analitico – induttiva degli accertamenti
fondati sugli studi di settore, che determinano pur sempre una singola
componente reddituale (i ricavi) e non il reddito nel suo complesso, F.
TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, Torino, 2003, pag. 234; F.
GALLO, Ancora sulla questione reddito normale-reddito effettivo: la
funzione degli studi di settore, in AA.VV., Atti del Convegno di studi su
I nuovi studi di settore, Roma, 2000, in Il fisco, 2000, pag. 8614; L.
FERLAZZO NATOLI, Corso di diritto tributario, Milano, 1999, pag. 170; A.
M. GAFFURI, Brevi considerazioni sugli studi di settore, cit., 2001, pag.
20. Propendono invece per un’errata inclusione degli studi tra gli
accertamenti contemplati dall’art. 39, primo comma, del D.P.R. n.
600/1973, che mal si presta ad ospitare metodi extracontabili e sintetici
di determinazione di dati reddituali G. FALSITTA, Manuale di diritto
tributario, Padova, 1999, pag. 266; P. RUSSO, La tutela del contribuente
nel processo sui redditi virtuali o presunti: problemi generali, in Riv.
dir. trib., 1995, pag. 17. [8] Cfr., in tal senso, M. BASILAVECCHIA,
L’accertamento parziale. Contributo allo studio della pluralità di atti di
accertamento nelle imposte sui redditi, Milano, 1988, pagg. 117 e
ss. [9] Basti pensare, nel settore della ristorazione, all’analisi
della coerenza dei costi di lavanderia di tovaglie e tovaglioli in
relazione ai ricavi dichiarati. In proposito, si rammenti il criterio del
cosiddetto “tovagliometro” ritenuto legittimo dalla Cassazione con
sentenza n. 12482 dell’11 dicembre 1998, il quale fondava la presunzione
di redditività del settore della ristorazione sul numero di tovaglioli
lavati risultanti dalle fatture della lavanderia: in tal caso, se il
gestore del ristorante avesse dovuto lavare cospicui quantitativi di
tovaglie e tovaglioli perché il suo locale era all’aperto e la stagione
piovosa aveva provocato l’imbrattamento della biancheria, ovvero
quest’ultima era stata sporcata da insetti o topi nei depositi in cantina,
senza che la stessa venisse usata nell’attività specifica dagli avventori,
non avrebbe potuto fornire in alcun modo la prova documentale di tali
circostanze, dal momento che le fatture della lavanderia non evidenziano
certo il tipo di sporco sul tovagliolo, e cioè se si tratta di una macchia
dovuta all’uso dello stesso da parte di un cliente piuttosto che di un
imbrattamento fortuito. [10] Tale circostanza è stata evidenziata da S.
MULEO, Contributo allo studio del sistema probatorio nel procedimento di
accertamento, cit., pagg. 206 e ss. [11] Sottolineano le difficoltà
concrete che il contribuente incontra nel fornire la prova contraria e che
provocano un contrasto con l’art. 24 e 113 della Costituzione P. RUSSO, La
tutela del contribuente nel processo sui redditi virtuali o presunti:
problemi generali, cit., pag. 17; E. FAZZINI, L’accertamento per
presunzioni: dai coefficienti agli studi di settore, in Rass. trib., 1996,
pagg. 349 e ss.; L. MALAGU’, Si possono demolire le mura di GERICO?, in
Boll. trib., 1999, pagg. 859 e ss.; S. MULEO, Contributo allo studio del
sistema probatorio nel procedimento di accertamento, cit., pag.
215. [12] Tra i sostenitori di una prova contraria piena, anche
indiretta, a disposizione del soggetto passivo nei confronti degli studi
di settore, si segnala TOSI, Le predeterminazioni normative
nell’imposizione reddituale, cit., 281; M. BASILAVECCHIA, Importanti atti
di indirizzo sugli studi di settore, cit., pag. 3522; C. GARBARINO,
Aspetti probatori degli studi di settore, cit., pagg. 241 e ss.; G.
BRUNELLO, Il contesto nel quale si collocano gli studi di settore, in
AA.VV., Atti del Convegno di studi su I nuovi studi di settore, cit.,
pagg. 8583 e ss. [13] Per una ricostruzione del pensiero della Corte
Costituzionale sulla legittimità del divieto di prova testimoniale, nonché
sull’efficacia probatoria nel processo delle assunzioni (sostanzialmente)
testimoniali effettuate nel procedimento, si veda S. MULEO, Contributo
allo studio del sistema probatorio nel procedimento di accertamento, cit.,
pagg. 432 e ss., ove riferimenti dottrinali. In particolare, l’A. ipotizza
l’ammissibilità della testimonianza anche in seno al rito tributario
mediante la disapplicazione del divieto di cui all’art. 7, comma 4, D.
Lgs. N. 546/1992 in nome dell’esigenza europea di garantire il diritto di
difesa, avvertita e ribadita più volte dalla giurisprudenza comunitaria e
sancita dall’art. F, comma 2, del Trattato di Maastricht che riafferma i
diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea dei diritti
dell’uomo. [14] Cfr. Nota 4. [15] In dottrina si è discusso circa la
natura da attribuire alle presunzioni realizzate dagli studi di settore.
Sostengono la natura di presunzioni semplici qualificate, ovvero dotate
dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, e, in quanto tali,
idonee ad assolvere l’onere della prova da parte dell’amministrazione
finanziaria e suscettibili di essere contestate dal contribuente nonché
controllate dal giudice, R. LUPI, Nuove tendenze per i controlli indiretti
del giro d’affari: quello che resta da fare, in Rass. trib., 1994, pag.
800; ID., Dalla leggenda alla realtà: ecco gli studi di settore francesi,
in Rass. trib., 1994, pagg. 109 e ss A. FEDELE, Rapporti tra i nuovi
metodi di accertamento ed il principio di legalità, in AA.VV., Il nuovo
accertamento tributario tra teoria e processo, Roma, 1996, pagg. 48 e ss.;
S. MULEO, Contributo allo studio del sistema probatorio nel procedimento
di accertamento, cit., pagg. 206 e ss., il quale subordina altresì
l’utilizzo degli studi di settore nell’accezione appena descritta alla
circostanza che venga resa nota la formula matematico – statistica in base
alla quale sono quantificati i ricavi presunti. F. GALLO, Il dilemma
reddito normale o reddito effettivo: il ruolo dell’accertamento induttivo,
in Rass. trib., 1989, pag. 57; LOVECCHIO, Le nuove verifiche
dell’amministrazione finanziaria e gli studi di settore, in Boll. trib.,
1994, pag. 750; E. FAZZINI, L’accertamento per presunzioni: dai
coefficienti agli studi di settore, cit., 1996, pagg. 309 e ss..; C.
GARBARINO, Studi di settore, concordato e nuove tipologie di accertamento
dei redditi, in Riv. dir. trib., 1997, pag. 87; A. FANTOZZI, Valutazione
giuridica degli studi di settore, in AA.VV., Atti del Convegno di studi su
I nuovi studi di settore, cit., pag. 8591; G. MARONGIU, Coefficienti
presuntivi, parametri e studi di settore, in Dir. e prat. trib., 2002,
pag. 729; J. BLOCH – L. SORGATO, Studi di settore ed inversione dell’onere
della prova, in Corr. trib., 1997, pag. 1208; G. e M. MARIELLA, Gli studi
di settore, in Il fisco, 1999, pag. 10633; A. A. FERRARIO, Studi di
settore ed accertamento presuntivo, nota a Cass., sez. trib., 2 dicembre
2002, n. 17038, in Dir. e prat. trib., 2003, pagg. 412 e ss.. Riconducono
invece gli studi di settore all’alveo delle presunzioni legali relative,
con la conseguenza che né il contribuente, né il giudice, possono
rispettivamente contestare e valutare il processo di elaborazione che li
caratterizza, P. RUSSO, La tutela del contribuente nel processo sui
redditi virtuali o presunti: problemi generali, cit., pag. 17; L. MALAGU’,
Si possono demolire le mura di GERICO?, cit., pag. 1209; G. PASQUALE, La
tipologia di accertamento in base agli studi di settore. Inquadramento
giuridico, in Il fisco, 2001, pag. 11508. [16] Il problema era stato
già impostato in questi termini da P. RUSSO, La tutela del contribuente
nel processo sui redditi virtuali o presunti: problemi generali, cit.,
pagg. 1 e ss., che, ancor prima dell’ampliamento dei soggetti sottoposti
agli studi di settore previsto dalla Finanziaria 2005, aveva evidenziato i
sospetti di illegittimità costituzionale in relazione al diritto di difesa
delle norme che regolano l’utilizzo degli studi di settore. [17] Così
P. RUSSO, La tutela del contribuente nel processo sui redditi virtuali o
presunti: problemi generali, cit., pag. 15. [18] Per una ricostruzione
del pensiero dottrinale sull’efficacia probatoria delle scritture
contabili, si veda S. MULEO, Contributo allo studio del sistema probatorio
nel procedimento di accertamento, cit., pag. 156, nota 147. [19] Cfr.
LOVECCHIO, Le nuove verifiche dell’amministrazione finanziaria e gli studi
di settore, cit., pag. 750; E. FAZZINI, L’accertamento per presunzioni:
dai coefficienti agli studi di settore, cit., pag. 351. [20] Propendono
in generale per un corretto utilizzo degli studi di settore quale semplice
strumento di indirizzo ai fini della scelta dei contribuenti da
controllare S. LA ROSA, L’amministrazione finanziaria, Torino, 1995, pag.
73; F. MOSCHETTI, Evoluzione e prospettive dell’accertamento dei redditi
determinati su base contabile, in AA.VV., Il nuovo accertamento tributario
tra teoria e processo, Roma, 1996, pagg. 140 e ss.; A. FANTOZZI, Diritto
tributario, Torino, 1998, pag. 346, il quale descrive gli studi di settore
come uno “strumento di conoscenza per orientare gli accertamenti
presuntivi”.
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