SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Cenni relativi alla disciplina
civilistica. – 3. Questioni fiscali. – 3.1. Soggettività tributaria del
patrimonio destinato. - 3.2. Criteri di concorrenza del risultato
dell’affare nel reddito di impresa. Ipotesi alternative della Commissione
ministeriale – 3.2.1. Versione A: La “trasparenza fiscale” del patrimonio
destinato - 3.2.2 Versione B: Il criterio della convergenza per saldi
dell’imponibile del patrimonio destinato – 4. Ulteriori proposte della
Commissione ministeriale. – 5. Conclusioni.
1.
Premessa.
L’entrata in vigore della riforma del diritto
societario, con il DLgs. 17 gennaio 2003, n. 6, attuativo della legge
delega 3 ottobre 2001 n. 366, ha richiesto un sostanziale adeguamento del
sistema tributario vigente.
Come noto, l’istituto del patrimonio
destinato rappresenta una delle più importanti novità apportate dalla
riforma del diritto societario e, nell’ottica di valorizzarne l’importanza
e, soprattutto, di non vanificarne l’effetto, la Commissione presieduta
dal prof. Franco Gallo[1]
(nel seguito, per brevità, “la Commissione”), nominata per l’adeguamento
del sistema fiscale alla riforma del diritto societario, ha profuso
preziose energie nella ricerca di soluzioni efficienti per recepire
l’istituto nell’ambito del sistema tributario, al fine di attribuirgli
adeguata appetibilità, renderlo di semplice intuizione e, al contempo,
isolarlo da possibili pratiche elusive.
L’analisi che segue tiene
conto delle risultanze dei lavori della Commissione, solo parzialmente
trasfuse nel nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, nel seguito, per brevità “TUIR”), come modificato
dal DLgs. 12 dicembre 2003, n. 344, relativo alla nuova imposta sul
reddito delle società (IRES).
Come oramai a tutti noto, infatti, la
materia dei patrimoni destinati rientra nel novero di quegli argomenti che
non sono stati recepiti dal legislatore della riforma tributaria ed il
presente lavoro si propone il preciso scopo di illustrare le problematiche
di natura fiscale scaturenti, per l’appunto, dall’assenza di una
disciplina autonoma dell’istituto.
2. Cenni relativi alla
disciplina civilistica.
Il DLgs. 17 gennaio 2003, n. 6
disciplina, nella sezione XI del Capo V del Codice Civile, agli articoli
2447-bis e ss., i cosiddetti “patrimoni destinati ad uno
specifico affare”.
Con riferimento alla configurazione giuridica
del nuovo istituto, le società per azioni hanno la facoltà di costituire
due distinte forme di patrimoni dedicati, l’una a finalità industriale,
l’altra, meramente finanziaria. In particolare, l’art. 2447-bis,
comma 1, lettera a), Cod. Civ., prevede il c.d. patrimonio
industriale, realizzato mediante la individuazione di beni e rapporti
patrimoniali che vengono destinati al compimento e alla realizzazione di
uno specifico affare, per un valore complessivo non superiore al dieci per
cento del patrimonio netto contabile della società, mentre la successiva
lettera b) disciplina il “patrimonio finanziario”, consistente
nella sottoscrizione di un contratto di finanziamento con un terzo
investitore, al fine di realizzare un determinato affare, la cui
remunerazione, totale o parziale, viene prevista mediante l’utilizzazione
dei proventi del medesimo[2].
La
destinazione del patrimonio configura una prima e generica forma di
separazione patrimoniale prevista in capo alle società[3]
che, derogando al principio di unicità ed inseparabilità del patrimonio
sociale, permette al soggetto titolare del complesso di beni individuato
di privilegiare, nel soddisfacimento delle proprie obbligazioni, i
creditori particolari, le cui ragioni siano strettamente riconducibili
agli asset appartenenti al patrimonio separato. Con l’atto di
destinazione, uno specifico patrimonio individuato cessa di essere oggetto
della garanzia patrimoniale dei creditori generali della società, per
divenire oggetto esclusivo della garanzia patrimoniale dei soli creditori
delle obbligazioni poste in essere dalla società per la realizzazione
specifica del singolo affare (art. 2447–quinquies, Cod. Civ.)[4].
In
relazione alla strumentalità del patrimonio alla realizzazione
dell’affare, si rileva che la destinazione dei beni è strettamente
funzionale alla gestione e alla realizzazione della specifica iniziativa
imprenditoriale: da ciò la necessità della “congruità” del medesimo
(art. 2447-ter, lettera c,Cod. Civ.), che deve risultare in modo
chiaro dal piano economico finanziario predisposto in sede di delibera
costitutiva; tale caratteristica è da intendersi, quindi, come necessario
presupposto per assicurare la responsabilità patrimoniale perfetta e lo
stesso esistere del patrimonio destinato[5].
Inoltre,
nell’intento del legislatore della riforma di ampliare il più possibile
gli strumenti a disposizione delle società per attingere a fonti di
finanziamento, potenziando la rete di reperimento di risorse finanziarie
per le società per azioni, sono stati introdotti gli apporti dei terzi e
gli strumenti finanziari di partecipazione all’affare del patrimonio
dedicato.
Diversamente dalle azioni correlate di cui all’art. 2350,
comma 2, Cod. Civ., che pur essendo connesse al risultato economico di un
solo business aziendale sono pur sempre titoli di partecipazione al
capitale sociale, l’apporto finanziario di terzi investitori fa sì che
essi rimangano completamente estranei alla compagine sociale. Infatti,
l’art. 2447-ter, lettera d, Cod. Civ., si limita a contemplare la
possibilità di un apporto di terzi, demandando alla delibera costitutiva
il compito di stabilire le modalità di controllo sulla gestione e le
diverse forme di remunerazione. Il terzo apportante partecipa ai risultati
economici dell’affare e ha soltanto diritto ad un rendiconto sulla
gestione[6],
che rimane di diretta spettanza degli organi societari.
Ma uno tra gli
aspetti più rilevanti sull’argomento è, senz’altro, quello legato alla
possibilità per la società, di emettere strumenti finanziari di
partecipazione[7]all’affare,
con specifica indicazione dei diritti che essi attribuiscono (art.
2447-ter, lettera e, c.c.)[8].
3.
Questioni fiscali.
3.1 Soggettività tributaria del patrimonio
destinato.
È stato illustrato come la costituzione di un
patrimonio separato non si pone come un mero fatto contabile ma come un
separato e distinto centro di interessi all’interno della società,
produttivo di determinati effetti giuridici; tuttavia, è altrettanto noto
l’aspetto relativo alla mancata soggettività giuridica del patrimonio
destinato, che, inevitabilmente, riverbera i suoi effetti sulla relativa
disciplina fiscale. Infatti, seppur pacifica sembra essere, in ambito
civilistico, la mancanza di autonoma personalità del patrimonio destinato,
dovrà stabilirsi in che termini l’autonomia patrimoniale riconosciuta
all’istituto possa comportare, in ambito tributario, l’assenza di
soggettività passiva[9].
Dall’esame
letterale dell’art. 73 del TUIR - e tenuto conto del principio di
tassatività contenuto nella citata disposizione -, emerge l’impossibilità
di ricomprendere il patrimonio destinato in uno dei soggetti ivi
richiamati; in effetti, mentre la lettera a) assegna soggettività
tributaria a titolo unitario alla società per azioni, il comma 2 riconosce
autonomia tributaria solo a persone giuridiche, associazioni non
riconosciute, consorzi e altre organizzazioni non appartenenti ad altri
soggetti passivi, “nei confronti dei quali il presupposto di imposta si
verifichi in modo unitario e autonomo”. In altri termini, non vi può
essere soggettività tributaria senza imputazione autonoma di situazioni
giuridiche soggettive, attive o passive[10],
requisito, questo, che non è dato di riscontrare nell’istituto in
commento, posto che l’atto di destinazione agisce solo sul piano
civilistico della limitazione della responsabilità, e non anche su quello
dell’autonomia e dell’imputabilità dei diritti[11].
3.2. Criteri di concorrenza del risultato dell’affare nel
reddito di impresa. Ipotesi alternative della Commissione ministeriale.
Pur essendo comunque indubbia la concorrenza del risultato
economico del patrimonio destinato nel bilancio della società, quale unico
soggetto giuridico passivo titolare della soggettività tributaria, è
questione preliminare, ancora irrisolta, se nella determinazione del
reddito della società debba confluire l’esito complessivo o, invece, i
singoli componenti positivi e negativi del risultato dell’affare.
Al
riguardo, la Commissione Gallo, constatata una sostanziale divergenza di
opinioni sul tema, ha elaborato due distinti schemi normativi: il primo –
c.d. “versione A” - prevede la determinazione di un unico reddito di
impresa nel quale confluiscono i componenti positivi e negativi di reddito
della società e del patrimonio destinato, complessivamente considerati,
mentre il secondo – “versione B” – ha riguardo alla determinazione del
reddito complessivo del patrimonio separato.
3.2.1. Versione
A: La “trasparenza fiscale” del patrimonio destinato.
La
prima soluzione prevede la sostanziale trasparenza, ai fini reddituali,
dei patrimoni destinati, considera unitariamente le singole voci che
compongono il rendiconto di ciascun patrimonio dedicato ed equipara
l’eventuale partecipazione di terzi all’affare, ai soli fini fiscali, al
rapporto di associazione in partecipazione.
Tale orientamento, che
interpreta la disposizione civilistica in tema di rendicontazione separata
del risultato economico del patrimonio destinato come un quid
pluris, rispondente ad esigenze di chiarezza e di informativa,
rispetto al generico obbligo di redazione del bilancio, è supportato, ai
fini fiscali, anche dal fatto che l’art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973
n. 600, con riferimento alla stabile organizzazione, pur prevedendo
l’obbligo per il soggetto italiano di rilevare separatamente il risultato
di esercizio di ciascuna stabile organizzazione operante all’estero, è
stato unanimamente interpretato dall’Amministrazione finanziaria[12]
nel senso che nel bilancio della società italiana debbano confluire le
singole poste (la cui traccia dovrà essere comunque rinvenuta in apposita
contabilità separata), con il risultato di una determinazione complessiva
del reddito di periodo del soggetto.
Diversi gli inconvenienti posti
dalla versione in commento, anche in considerazione dell’eventuale
partecipazione di terzi all’affare: l’indistinta confluenza dei risultati
del patrimonio destinato in quelli realizzati dalla società, infatti,
potrebbe determinare complesse attribuzioni di vantaggi/svantaggi
fiscali[13]
dal primo alla seconda, o viceversa, ripercuotendo i propri effetti sulle
posizioni soggettive passive sia dei soci della società di gemmazione, che
dei terzi partecipanti all’affare. Verrebbe in certo qual modo posto a
rischio lo stesso principio di capacità contributiva, che vede l’onere
fiscale come diretta conseguenza di elementi unicamente riferibili
all’attività economica del soggetto, escludendo la concorrenza di fatti ad
essa estranei.
Inoltre, l’esatta determinazione della quota di utile
di pertinenza di terzi e del relativo onere fiscale non potrebbe comunque
prescindere dalla ricostruzione, a latere, del reddito imponibile
facente capo al patrimonio destinato.
Ma le maggiori problematiche,
nell’implementazione di tale soluzione, emergono con riferimento
all’ipotesi di presenza di perdite nella società di gemmazione; sul punto,
la Commissione prevede un rimedio antielusivo, nella parte in cui propone
la modifica del previgente art. 102 del TUIR (ora, art. 84), concernente
la disciplina sul riporto delle perdite[14];
infatti, al fine di prevenire manovre dirette ad abbattere gli utili del
patrimonio destinato con le perdite pregresse della società di gemmazione,
è prevista l’introduzione di un comma 1-quater, il quale dovrà
prevedere che in caso di costituzione di patrimoni di destinazione da
parte di società con perdite fiscali pregresse, la disciplina generale sul
riporto delle perdite non si applica alla quota del reddito complessivo
corrispondente al rapporto tra il patrimonio di destinazione di spettanza
dei terzi apportanti, assegnatari di strumenti finanziari di cui all’art.
2447-ter, comma 1, lett. e), Cod. Civ. e il patrimonio netto
contabile.
In tal modo, il Fisco si garantirebbe un gettito sicuro per
almeno parte dei proventi scaturenti dal patrimonio destinato, in quanto
potrà tassare, secondo la proporzione sopra descritta, una minima parte
del reddito complessivo scaturente dall’affare, pur in presenza di perdite
pregresse riportabili a nuovo. Tuttavia, sebbene ciò potrebbe scongiurare
il proliferare di nuove ipotesi di commercio di perdite fiscali, d’altra
parte certamente scoraggia l’interesse del terzo investitore a finanziare
mediante apporto esterno una società destinante in crisi, in quanto non è
consentito di beneficiare in toto, in termini economici, delle
perdite fiscali derivanti dalla gestione ordinaria; in altri termini, la
remunerazione dell’affare verrebbe penalizzata dall’emersione di un
imponibile, certo nell’an ed incerto solo nel quantum,
potendo far ritenere nel complesso l’operazione antieconomica, in
considerazione del potenziale carico fiscale.
Nessun ostacolo, invece,
sembrerebbe sussistere nell’ipotesi inversa di perdite del patrimonio
destinato, compensate con utili prodotti dalla società di gemmazione,
essendo il limite al riporto delle perdite previsto esclusivamente per la
società destinante.
3.2.2. Versione B: Il criterio della
convergenza per saldi dell’imponibile del patrimonio
destinato.
Venendo all’esame della soluzione B proposta
dalla Commissione, si rileva preliminarmente che il criterio dei “saldi”
scaturenti dai patrimoni destinati e della somma algebrica del risultato
complessivo di gestione dei medesimi a quello proprio della società,
sembra, per un verso, più rispettoso dei principi di separatezza ed
autonomia contabile richiesti dalla norma civilistica per il regolamento
del novello istituto, ma, per l’altro, contrasta con il principio, sempre
di derivazione civilistica, che vede la società come unico soggetto
esistente, tenuta alla redazione di un unico bilancio d’esercizio. La
separatezza del patrimonio sembra, in tal modo, correlata alla rilevazione
autonoma dell’imponibile, che, se positivo, può essere distribuito agli
eventuali terzi partecipanti.
Delicato appare il passaggio della
Commissione circa le modalità per effettuare l’aggregazione del risultato
del patrimonio con quello della società, ipotizzando una compensazione a
livello di imponibili con l’ottenimento di un unico risultato complessivo,
oppure una compensazione solo finanziaria, con una determinazione unitaria
dell’imposta per il singolo patrimonio destinato. Sul punto, è stato
rilevato come ragioni di linearità impositiva inducano a ritenere
preferibile l’aggregazione a livello degli imponibili, anche in
considerazione dell’unitaria soggettività fiscale della società.
Rimane da stabilire, in tale ultimo ambito, il metodo di aggregazione
dell’imponibile, ovvero se propendere per una confluenza integrale, sul
modello del consolidato nazionale, oppure in misura proporzionale alla
sola quota di spettanza della società destinante. La prima soluzione si
presta a diverse ipotesi tendenzialmente elusive, potendo le perdite
fiscali realizzate essere utilizzate a vantaggio, rispettivamente, dei
terzi apportanti (nel caso di società di gemmazione in perdita) o della
società (nel caso di risultato negativo del patrimonio destinato), nella
compensazione degli imponibili realizzati. Nell’un caso o nell’altro,
infatti, la presenza di perdite permetterebbe l’abbattimento del carico
fiscale complessivo dell’ente, il cui vantaggio dovrà poi essere ripartito
mediante sistemi di compensazione intersoggettivi.
Per le modalità
operative relative alle operazioni di conguaglio in compensazione del
risparmio fiscale trasferito, potrà farsi riferimento alle simili ipotesi
normative formulate di recente, riguardo l’introduzione dei modelli di
tassazione aggregata (istituto del consolidato, art. 117 ss. del TUIR).
Allo stesso modo, inoltre, detti conguagli compensativi - la cui
quantificazione, in termini di corrispettivo, sarà probabilmente rimessa
alla libera contrattazione delle parti -, non dovrebbero assumere
rilevanza esterna nei confronti del Fisco, rimanendo operazioni
prettamente interne alla società, in qualità di unico contribuente,
soggetto all’imposta[15].
Più
equo, anche a parere della Commissione, sembrerebbe il metodo
dell’aggregazione proporzionale dell’imponibile; secondo tale principio,
il separato imponibile del patrimonio destinato è aggregato a quello della
società destinante, con esclusione della quota riferibile ai terzi
apportanti: tale soluzione consentirebbe a questi ultimi di ottenere la
remunerazione del loro investimento anche qualora la società destinante
chiudesse il proprio bilancio in perdita ed eliminerebbe le distorsioni
del principio di capacità contributiva, descritte a commento della
versione A; infine, la perdita del patrimonio destinato, che verrebbe, al
pari dell’utile, per così dire “segregata” a vantaggio dei terzi, potrà
comunque essere utilizzata in compensazione dei futuri imponibili, nel
successivo quinquennio[16].
In ogni caso, l’aggregazione dell’imponibile del patrimonio separato
con quello della società di gemmazione comporterà la registrazione
analitica del carico fiscale complessivo sostenuto dalla società. Infatti,
poiché anche le imposte costituiscono oneri di gestione per il soggetto
tenuto all’obbligo impositivo, è auspicabile che al singolo patrimonio
destinato venga imputata proporzionalmente una quota parte di imposte
dell’esercizio dovute dalla società, qualora vengano trasferiti imponibili
positivi, mediante imputazione di un debito per imposte nel rispettivo
conto economico settoriale del patrimonio dedicato. Diversamente,
nell’ipotesi in cui l’imponibile complessivo della società risultasse
diminuito dalle perdite registrate nel medesimo periodo dal patrimonio
destinato, dovrà essere operato un conguaglio compensativo a favore del
medesimo, parametrato al risparmio di imposta ottenuto.
Infine,
eventuali partite reciproche presenti nel rendiconto del patrimonio
separato e nella contabilità generale della società, destinate ad elidersi
nel conto economico generale dell’ente non dovrebbero avere rilevanza
esterna; tuttavia, nell’ipotesi in cui, ad esempio, la società utilizzi la
liquidità finanziaria del patrimonio destinato per ridurre la propria
esposizione debitoria nei confronti dei soci o di terzi finanziatori, la
fattispecie potrebbe assumere specifica rilevanza fiscale, in relazione
alle nuove norme in materia di thin capitalization.
In materia,
sebbene il tenore letterale della norma richiamata porterebbe ad escludere
qualsiasi applicazione della thin capitalization ai rapporti
“società di gemmazione/patrimonio destinato”, per il principio di identità
soggettiva già più volte ricordato, dovrà comunque essere chiarita la
portata del patrimonio segregato nell’ambito del patrimonio netto
complessivo della società, la sua eventuale inclusione nel calcolo
relativo alla soglia patrimoniale massima di indebitamento, e, ancora, se
la sua consistenza potrà o meno influire nella determinazione
dell’esimente fondata sulla dimostrazione della capacità di credito
propria della società.
In conclusione, l’aderire all’una o
all’altra soluzione normativa prospettata non sembra indifferente, in
termini di conseguenze fiscali[17];
non da ultimo, infatti, si noti che le norme del TUIR che fissano limiti
percentuali di deducibilità ragguagliati alla consistenza di alcune poste
(ad esempio, l’art. 102, comma 6, TUIR, in tema di spese di manutenzione
non capitalizzate), possono avere consistenza diversa se si fa
riferimento, o meno, nella determinazione dell’imponibile, alle componenti
del patrimonio segregato, oltre che a quelle generalmente relative alla
società.
4. Ulteriori proposte della Commissione
ministeriale.
Lo strumento del patrimonio destinato, proprio in
quanto consente la parziale distrazione dei beni dell’impresa dalla
gestione generale e, in termini fattivi, la creazione di un distinto
centro di interessi dotato di autonomia patrimoniale perfetta, ha
suscitato nella Commissione una particolare premura affinché non venga
impiegato per pratiche elusive; per tale ragione, infatti, è stata
ipotizzata la modifica dell’art. 37-bis del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, in modo tale da ricomprendere, nell’addenda lettera
f-bis) il novello istituto tra le ipotesi previste dalla norma
antielusiva.
È di facile intuito che il recepimento di tale proposta
da parte del legislatore comporterebbe l’effetto di far perdere ulteriore
appetibilità allo strumento del patrimonio destinato, proprio in
considerazione del fatto che la segregazione patrimoniale verrebbe
interpretata fattivamente come vera e propria “finalità distrattiva”,
attraendo l’attenzione dell’Erario; per evitarne gli effetti, è pertanto
probabile che, in un’ottica manageriale di breve periodo, la reale
funzione economico-gestionale dell’istituto verrebbe certamente messa in
secondo piano, prediligendo l’operatore istituti ed operazioni che non
presentino particolare interesse per l’Amministrazione finanziaria, come,
ad esempio, la creazione ad hoc di una società controllata, per lo
sviluppo dell’idea imprenditoriale.
Con riguardo, invece, ad uno dei
principali effetti scaturenti dalla segregazione dei beni del patrimonio
destinato, ovvero l’evidente diminuzione degli elementi a garanzia del
credito, la soluzione proposta dalla Commissione è, per l’appunto, mirata
a tutelare un creditore in particolare, il cui interesse, nelle procedure
per ottenere la segregazione patrimoniale, potrebbe essere pregiudicato,
in quanto non in grado di opporsi nel termine perentorio di due mesi
dall’iscrizione della delibera di costituzione del patrimonio destinato
nel registro delle imprese[18]:
il Fisco e, in generale, tutti i creditori pubblici.
Nell’ipotesi
appena delineata, si è di fronte ad un’evidente esigenza di
contemperamento di interessi in contrasto tra loro: assicurare la
duttilità economica e l’elasticità pratica del nuovo istituto, in
un’ottica di sempre maggiore diversificazione dei settori di attività, e
cercare di conservare intatta la garanzia patrimoniale a tutela dei
supremi interessi erariali.
Scartata la tesi dell’opponibilità assoluta
a tutti i creditori, compreso il Fisco, della delibera di segregazione,
una volta scaduto il termine per l’opposizione, è stata preliminarmente
affrontata la questione dei crediti fiscali “potenziali”, ossia di quei
crediti che potrebbero sorgere per effetto di una contestazione in atto
non ancora sfociata in un formale avviso di accertamento: trovandosi in
tale ultima circostanza, la società potrebbe per l’appunto costituire un
patrimonio separato al fine di proteggere parte dei beni dalla futura, o
quanto meno probabile, aggressione del Fisco.
Anche in tale occasione,
la Commissione ha formulando due distinte versioni di un nuovo art. 35
bis, da inserire nel corpo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602: la prima,
che prevede la totale inopponibilità dei patrimoni destinati al Fisco e ad
altri creditori pubblici (Regioni, enti locali, enti previdenziali e
assistenziali), la seconda, che prevede un particolare regime di
“revocatoria fiscale”. La scelta della Commissione si è orientata sulla
prima soluzione, ritenendo la seconda di difficile applicazione e di poca
efficacia nel contrastare l’ipotizzata pratica elusiva.
Con
riferimento, poi, alle obbligazioni sorte antecedentemente alla
costituzione del patrimonio destinato, entrambe le soluzioni ipotizzate
prevedono l’inopponibilità della costituzione dei patrimoni destinati nei
confronti dei predetti creditori pubblici, ma soltanto una delle due
prevede una restrizione di detta responsabilità “limitatamente alla
quota dei patrimoni di spettanza della società”. Tale inciso dimostra
una particolare cautela volta a tutelare la presenza di terzi nell’affare,
poiché, se così non fosse, un soggetto totalmente estraneo alla compagine
societaria sarebbe chiamato a rispondere di una violazione commessa fuori
della propria sfera soggettiva.
5.
Conclusioni.
Come già riportato in premessa, il decreto IRES
non contiene alcuna previsione specifica in merito al trattamento fiscale
dei patrimoni destinati. Nella relazione di accompagnamento si è lasciato
intendere che la normativa fiscale attuale sia sufficiente per
regolamentarne il funzionamento[19].
Il
presente lavoro dimostra come in realtà sia invece urgente un intervento
mirato del legislatore tributario al fine di regolamentare in dettaglio la
materia del patrimonio destinato ed evitare i paventati abusi dello
strumento, ad esempio in termini di potenzialità elusiva del medesimo,
nelle accennate ipotesi di commercio di perdite fiscali e di distrazione
di garanzie patrimoniali a danno del Fisco, anche in un’ottica di
necessario coordinamento con altri istituti, quali la thin
capitalization, il consolidato fiscale ed il consortium relief,
che senza dubbio presentano possibili interferenze e punti di contatto con
l’argomento fin qui esaminato.