Con l’art. 172 del Tuir, nella versione novellata dal d.lgs. 344/2003,
compare per la prima volta una disciplina espressa delle riserve della
società fuse o incorporate diverse da quelle in sospensione, collocata in
un comma autonomo, successivo a quello relativo a queste ultime.
Per il
nuovo co. 6 all’aumento di capitale, all’avanzo da annullamento o da
concambio che eccedono la ricostituzione e l’attribuzione delle riserve in
sospensione si applica il regime delle riserve delle società fuse o
incorporate, diverse da quelle in sospensione, che hanno proporzionalmente
concorso alla sua formazione.
La disposizione coglie un principio in
precedenza nitidamente visualizzato in via interpretativa, e cioè che
l’incremento di capitale attuato dalla società risultante dalla fusione o
dell’incorporante al servizio del concambio, come l’avanzo, tanto da
concambio quanto da annullamento, assorbono in tutto o in parte il
patrimonio netto delle società fuse o incorporate, ed è pertanto
ragionevole che ne conservino la natura. In altre parole, si tratta di
quote di patrimonio che non nascono presso la società risultante dalla
fusione o incorporante da nuovi apporti, così da rispondere unitariamente
al regime del capitale, ma rappresentano la nuova veste formale delle
quote di patrimonio netto, o di una parte delle quote di patrimonio netto,
delle società fuse o incorporate, di cui logicamente ereditano la
disciplina.
Essa si riferisce alle riserve delle società incorporate o
fuse diverse da quelle in sospensione d’imposta, per le quali è fissata
una disciplina autonoma. Questa limitazione incide naturalmente anche sul
versante della società risultante dalla fusione o incorporante, poiché il
trasferimento al suo patrimonio netto del regime delle riserve non in
sospensione delle società fuse o incorporate viene configurato solo per
quella fetta (incremento di capitale o avanzo), riconducibile al
patrimonio netto delle società fuse o incorporate, che non viene
utilizzata per ricostituire le riserve in sospensione, diverse da quelle
tassabili solo in caso di distribuzione, o non viene gravata dal vincolo
delle riserve tassabili solo in caso di distribuzione, secondo le regole
stabilite nel co. 5.
Non considera invece il capitale, per il quale
tuttavia può realizzarsi un fenomeno del tutto analogo di conversione in
capitale della società risultante dalla fusione o incorporante, o in
avanzo da concambio o annullamento, sollevando la medesima esigenza di
continuità avvertita a livello di riserve. Non può del resto ignorarsi che
le riserve disciplinate dalla disposizione in commento potrebbero essere
state imputate al capitale prima della fusione, ed ipotizzare un
trattamento differenziato delle riserve figuranti come voci autonome del
patrimonio netto e delle riserve previamente imputate a capitale mi sembra
irragionevole [1].
Ma se irragionevole sarebbe questa diversificazione, allora occorre
chiedersi anche quanto ragionevole sarebbe distinguere, dentro il
capitale, la parte formata mediante l’imputazione di riserve, di capitale
o di utili, da quella formata attraverso conferimenti, in fase costitutiva
o successivamente.
Si potrebbe pertanto sostenere l’opportunità di
estendere il criterio dell’imputazione pro-quota a tutte le voci del
patrimonio netto delle società fuse o incorporate, compreso il capitale ed
escluse, s’intende, le riserve in sospensione. Questa soluzione, pur
cogliendo le istanze sistematiche evidenziate, a causa della sua
schematicità non mi pare tuttavia sempre in grado di garantire la
neutralità fiscale dell’operazione.
Consideriamo in primo luogo la
fusione per incorporazione (integralmente) con concambio. In questa
operazione se l’aumento di capitale eseguito dall’incorporante è pari o
superiore al patrimonio netto dell’incorporata, capitale e riserve di
quest’ultima confluiscono interamente nel capitale dell’incorporante, al
quale trasmettono il proprio regime (di capitale, di riserva di capitale,
di riserva di utili). Se è superiore si pone, in aggiunta, la questione
della natura dell’eccedenza, che l’abrogato art. 6, co. 1, del d.lgs.
358/1997 risolveva attribuendo all’incremento del patrimonio netto
dell’incorporante ricollegabile al disavanzo da concambio natura di
riserva di utili. Soluzione da confermare, a mio avviso, anche in carenza
di una norma espressa, dato che, dal punto di vista fiscale, questa
eccedenza non è formata da apporti, ma da utili futuri, corrispondendo a
maggiori valori espressi contabilmente, ma fiscalmente non
riconosciuti.
Se l’aumento è inferiore al patrimonio netto emerge un
avanzo. In quest’ipotesi l’aumento di capitale può essere pari, inferiore
o superiore al capitale dell’incorporata.
Se è pari, credo che la
soluzione più razionale, in quanto idonea ad assicurare la neutralità
dell’operazione, sia quella di conservare al nuovo capitale il regime del
vecchio ed attribuire all’avanzo il regime delle riserve dell’incorporata.
Adottando il criterio del co. 6 anche con riferimento al capitale si
giungerebbe infatti ad assegnare, sia al nuovo capitale sia all’avanzo, in
parte il regime del vecchio capitale ed in parte il regime delle
riserve.
Se è inferiore, una parte del vecchio capitale si trasferisce
all’avanzo. Quest’ultimo risulta, dunque, per una parte soggetto al regime
del vecchio capitale, per il resto al regime delle vecchie
riserve.
Infine, se è superiore, una parte delle riserve si trasferisce
al capitale. Seguendo il co. 6 in questo caso tanto il maggior capitale
quanto l’avanzo dovrebbero assumere il regime delle riserve
dell’incorporata secondo il criterio proporzionale. Mi chiedo però se con
questa conclusione non si finisca per assegnare al comma una portata
innovativa, non consentita dalla legge delega 80/2003 [2].
Ritengo infatti che, in suo difetto, si dovrebbe riconoscere
all’incorporante il potere di stabilire, come in qualunque aumento
gratuito del capitale, quali riserve imputare al capitale (e quali,
pertanto, lasciare all’avanzo).
Nella fusione (integralmente) con
concambio, peraltro, la portata dei dubbi interpretativi avanzati risulta,
in fondo, piuttosto modesta. Poiché il patrimonio netto della società
risultante dalla fusione o incorporante è quantomeno pari alla somma dei
patrimoni netti delle società partecipanti all’operazione, esso si
manifesta in grado di ospitare tutte le voci del netto di queste ultime,
ed è pertanto comunque possibile tracciare il filo di continuità che lega
le voci del netto delle società fuse o incorporate alle voci del netto
della società risultante dalla fusione o incorporante. Al più, quindi, si
verte intorno ad un problema di riallocazione, non di sopravvivenza, delle
voci del patrimonio netto delle società fuse o incorporate, il cui impatto
concreto sul versante dell’imposizione reddituale è ormai da valutare
essenzialmente nella prospettiva dell’applicazione della presunzione
assoluta di prioritaria distribuzione degli utili di esercizio e delle
riserve di utili stabilita dall’art.47, co. 1.
È di sopravvivenza,
invece, che si discute quando si considera la fusione (integralmente)
senza concambio.
In quest’ultima, infatti, una prosecuzione delle voci
del netto della società incorporata nella società incorporante è
configurabile solo se, e nei limiti in cui, eccedendo il netto della prima
il valore di iscrizione della partecipazione annullata, si manifesta un
avanzo (da annullamento). E’ in quest’ambito, dunque, che una regola come
quella commentata risulta importante, specificando il criterio di
selezione delle voci del netto della società incorporata da attribuire
all’avanzo (naturalmente, per quella sua eventuale parte non qualificata
in ragione della disciplina relativa alle riserve in
sospensione).
Circoscrivere detto criterio alle sole riserve - come la
formula testuale del comma spinge a fare con l’avallo delle considerazioni
sopra svolte - implica che, se l’avanzo (libero dal vincolo delle riserve
in sospensione) fosse inferiore alle riserve della società incorporata, la
sua disciplina sarebbe pro-quota quella delle riserve.
Se l’avanzo
fosse pari o superiore, la parte corrispondente alle riserve conserverebbe
(integralmente) il regime delle riserve. Quella (eventualmente) eccedente,
dovendo comunque trovare una qualificazione mediante riferimento alle voci
del patrimonio netto dell’incorporata, poiché si ricollega al capitale di
quest’ultima, ne erediterebbe la disciplina (sottostando altresì, a mio
parere, laddove il capitale fosse stato incrementato assorbendo riserve di
utili, alla regola secondo cui la sua attribuzione ai soci è considerata,
sino a concorrenza delle predette riserve, distribuzione di utili). Per il
co. 6, così interpretato, non si dovrebbe, cioè, attribuire a tale
eccedenza il regime delle riserve [3],
poiché queste non hanno concorso alla sua formazione, come richiesto dalla
disposizione.
Estendere il criterio allo studio al capitale, così come
ipotizzato sopra, comporterebbe di contro l’assegnazione all’avanzo, quale
che sia il suo volume (e naturalmente per l’eventuale quota non soggetta
ad un vincolo di sospensione d’imposta), in parte della disciplina del
capitale dell’incorporata ed in parte della disciplina delle sue riserve.
Contrariamente al caso della fusione con concambio in precedenza discusso,
nel caso della fusione senza concambio, qui considerato, questa soluzione
risulta pienamente coerente con l’esigenza di salvaguardia della
neutralità della fusione, provocando la concentrazione sulla frazione di
patrimonio netto dell’incorporata sopravvissuta presso l’incorporante
(quale avanzo di fusione) dell’intero ventaglio delle qualificazioni
riferibili allo stesso patrimonio netto.