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SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. La disciplina dell’ici sugli immobili
compresi nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa. Il
presupposto impositivo. - 3. Segue. La natura del debito d’imposta. - 4.
Segue. La soggettività passiva del tributo e degli obblighi strumentali. -
5. Segue. I termini per la dichiarazione e il versamento dell’imposta. -
6. L’applicazione dell’imposta in caso di esecuzione individuale promossa
da istituto di credito, in costanza di fallimento. - 7. Segue. Il concorso
fra il credito ipotecario della banca e il credito prededucibile per
ici.
1. Premessa.
Ci si propone di verificare come
si atteggi l'applicazione dell’imposta comunale sugli immobili con
riguardo ai beni compresi nel fallimento e nella liquidazione coatta
amministrativa, in caso di vendita di tali beni al di fuori della normale
sede concorsuale, in esito ad esecuzione individuale promossa o coltivata
da istituti di credito. La disciplina – assai scarna – contenuta
nell’art. 10, 6° comma, d.lgs. 30.12.1992, n. 504 e l'interpretazione che
la dottrina ne ha proposto presuppongono che la vendita degli immobili
compresi nel fallimento, abbia luogo in seno alla procedura concorsuale,
ad opera del curatore, «sotto la direzione del giudice delegato e
sentito il comitato dei creditori», ai sensi degli articoli 104 e
seguenti, in particolare dell’art. 108, l.f.. Tuttavia, l'ordinaria
liquidazione dell'attivo fallimentare subisce un'ampia deroga in caso di
immobili ipotecati a garanzia di crediti bancari. L’art. 41 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, d.lgs. 1.9.1993, n.
385 - analogamente all’art. 42 dell’abrogato testo unico delle leggi sul
credito fondiario, r.d. 16.7.1905, n. 646 - consente, invero, agli
istituti di credito, in deroga al divieto sancito dall’art. 51, l.f., di
promuovere o coltivare azione esecutiva individuale su immobili compresi
nel fallimento, in costanza del medesimo. L’eccezione alle regole del
concorso è stata estesa, inoltre, da interventi legislativi degli ultimi
anni. L’esecuzione individuale pendente il fallimento, dapprima riservata
agli istituti di credito fondiario con riguardo agli immobili ipotecati a
favore dei medesimi[1],
è stata anzitutto consentita alle banche in genere, per il recupero di
particolari finanziamenti erogati dalle stesse[2]
e, quindi, trasformata in tutela oggettivamente inerente a determinati
finanziamenti, utilizzabile a prescindere dalle qualità soggettive del
creditore che agisca per il recupero del credito assistito da garanzia
ipotecaria[3]. In
base al citato art. 41, la procedura esecutiva individuale procede secondo
il proprio ordinario iter e il curatore ha facoltà di intervento. Una
volta realizzata la vendita, il giudice dell’espropriazione individuale
procede alla distribuzione del ricavato della vendita, assegnando alla
banca, titolare di garanzia reale, la parte di prezzo corrispondente al
suo credito e, al fallimento, il residuo
[4]. La
disciplina dell'art. 10, 6° comma, d.lgs. n. 504/1992, peraltro, determina
- secondo l'interpretazione prevalente - la trasformazione del credito ici
relativo al periodo di durata della procedura in credito prededucibile[5].
Il realizzarsi della vendita dà luogo, inoltre, al sorgere di obblighi
dichiarativi e di versamento dell'imposta che la dottrina pone - nel
silenzio della legge - in capo al curatore o al commissario
liquidatore. Occorre domandarsi, dunque, se la circostanza che la
vendita, nell’ipotesi di cui all’art. 41, d.lgs. n. 395/1993, non abbia
luogo ad opera degli organi della procedura concorsuale, ma al di fuori
della medesima, non interferisca con l’applicazione dell’imposta,
trasferendo la soggezione agli obblighi di dichiarazione e di versamento
dell'imposta, di regola attribuiti al curatore. Si determina, inoltre,
un potenziale conflitto fra il credito della banca, assistito da garanzia
reale, ed il credito fiscale prededucibile. Entrambi questi profili,
sui quali non si registrano prese di posizione della dottrina e della
giurisprudenza, saranno considerati nel prosieguo, alla luce di una
ricapitolazione della disciplina – di problematica interpretazione, come
si vedrà – dell’ici sugli immobili compresi nel
fallimento.
2. La disciplina dell’ici sugli immobili
compresi nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa. Il
presupposto impositivo.
Il sesto comma dell'art. 10, d.lgs. n.
504/1992, prevede, com’è noto, che «per gli immobili compresi nel
fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l’imposta è dovuta
per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del
procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo
ricavato dalla vendita». La norma stabilisce, inoltre, che «il
versamento dell’imposta deve essere effettuato entro il termine di tre
mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato» e che «entro lo
stesso termine deve essere presentata la dichiarazione». Tali
disposizioni - le uniche contenute nel decreto istitutivo dell'imposta
comunale sugli immobili, concernenti i cespiti compresi nelle procedure
concorsuali - ricalcano, rispettivamente il testo abrogato dell’art. 125,
4° comma, d.p.r. 22.12.1986, n. 917 (che regolava l'assoggettamento
all'imposta locale sui redditi degli immobili non strumentali dell'impresa
e personali dell'imprenditore e dei soci, compresi nel fallimento) e
l'art. 18, 5° comma, d.p.r. 4.2.1988, n. 42 (che disciplinava i
conseguenti obblighi dichiarativi e di versamento). La disciplina
dell’art. 10, 6° comma, d.lgs. n. 504/1992, si applica nei casi di
fallimento e di liquidazione coatta amministrativa, con riguardo a tutti
gli immobili compresi nella procedura ed appartenenti a qualsivoglia
categoria: i beni alla cui produzione e al cui scambio è diretta
l'attività dell'impresa, quelli strumentali, quelli meramente patrimoniali
ed anche i beni personali dell'imprenditore e dei soci (illimitatamente
responsabili) delle società di persone. L'identificazione del
presupposto dell’imposta relativa agli immobili compresi nelle procedure
concorsuali è problematica: la dottrina non è concorde e non si rinvengono
pronunce giurisprudenziali significative. Alcuni interpreti assegnano
alla norma in esame valenza sostanziale, istitutiva di un presupposto
d'imposta distinto da quello ordinario dell'ici e costituito da una
«fattispecie complessa», integrata dal possesso dell’immobile, dalla
vendita e dal pagamento del corrispettivo[6]. La
tesi, valorizzando la circostanza che l’art. 10, 6° comma, d.lgs. n.
504/1992 ricalca il testo del previgente art. 125, 4° comma, del testo
unico, ripropone, in effetti, la più autorevole interpretazione di tale
norma, secondo la quale il presupposto dell’ilor sugli immobili compresi
nel fallimento era integrato, appunto, da tale «fattispecie complessa» e
non dal semplice possesso del reddito[7]. La
dottrina maggioritaria pare, tuttavia, orientarsi nel senso di non
considerare l'art. 10, 6° comma, d.lgs. n. 504/1992, disposizione
modificativa del presupposto ordinario dell'ici, bensì regola
procedimentale. Funzione della norma è, in tale prospettiva, quella di
istituire, quale obbligato alla dichiarazione e al versamento un soggetto
- il curatore - diverso da colui – il fallito - al quale è imputabile il
presupposto, prevedendo, nel contempo, termini e modalità agevolativi di
adempimento, in relazione alla difficile situazione in cui, di regola, il
curatore opera[8]. Anche
per gli immobili compresi nel fallimento, dunque, il presupposto
impositivo consiste nel semplice possesso del bene[9],
mentre alla vendita è da assegnare natura di condizione di esigibilità del
tributo[10]. Tale
prevalente interpretazione valorizza, anzitutto, il dettato normativo,
laddove dispone che in caso di fallimento «l'imposta è dovuta per
ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata»[11].
Il riferimento, pure contenuto nella norma, al prezzo ricavato dalla
vendita, è ritenuto attenere, invece, non all’individuazione del
presupposto, ma solo agli obblighi strumentali del procedimento di
imposizione. La lettura dell’art. 10, 6° c., in chiave non modificativa
del presupposto ordinario dell'ici, trova avallo, inoltre, nella
collocazione in seno all'articolo che disciplina versamenti e
dichiarazioni. L’imposta, dunque, risulta dovuta per l'intero periodo
in cui il bene rimane nella titolarità del fallito e, quindi, compreso
nella procedura, ma il versamento è svincolato dalle normali scadenze ed è
esigibile solo dopo l’incasso della provvista, attraverso la vendita degli
immobili[12]. La
distanza tra le due tesi si palesa soprattutto nell'ipotesi in cui i
crediti della procedura (concorsuali e prededucibili), diversi da quello
per l'ici relativa all'immobile, non richiedano, per il loro
soddisfacimento, la vendita dell'immobile medesimo. Principale
corollario dell'impostazione che comprende l'evento vendita nel
presupposto del tributo, è che nell’ipotesi in esame il presupposto
impositivo non si realizzerebbe neppure con la restituzione del bene al
fallito, e l’immobile sfuggirebbe all’imposta per tutta la durata della
procedura concorsuale[13]. I
fautori dell'opposta tesi respingono la prospettiva di un simile “salto”
d’imposta[14]
e, tuttavia, in mancanza di indicazioni normative, propongono soluzioni
diverse. Alcuni reputano che il debito ici debba comunque trovare
soddisfacimento nell’ambito della procedura concorsuale: mancando la
vendita, l'applicazione del tributo sarebbe ancorata alla conclusione
della procedura medesima[15]. In
tale prospettiva, il curatore sarebbe tenuto all'adempimento utilizzando
le restanti disponibilità finanziarie[16]
oppure – ma solo in caso di mancanza o di insufficienza dell'attivo o di
indisponibilità del fallito a fornire personalmente i fondi necessari[17]
- procedendo alla vendita del bene stesso, «allo specifico fine di
realizzare le liquidità necessarie al pagamento del tributo»[18].
Secondo le regole del diritto concorsuale, invero, la restituzione del
bene al fallito, a conclusione della procedura, presupporrebbe l’avvenuto
soddisfacimento integrale di tutti i crediti[19]. Altri
ritengono invece che, se il bene fosse reso al fallito, tornato in bonis,
senza assolvimento dell’ici nella procedura e per il periodo di durata
della medesima, tenuto a versare l’imposta relativa anche alla fase
concorsuale sarebbe il soggetto già fallito[20].
In questo senso pare orientarsi la giurisprudenza[21].
3.
Segue. La natura del debito d'imposta.
L'art. 10, 6° c., d.lgs.
n. 504/1992, sottopone al tributo gli immobili compresi nel fallimento o
nella liquidazione coatta amministrativa, relativamente a ciascun anno di
possesso rientrante nel periodo di durata della procedura; si configurano
autonome obbligazioni per ciascun anno o frazione di anno, il cui
adempimento è, peraltro, contestuale e cumulativo[22].
Occorre, dunque, applicare, con riguardo a ciascuno degli anni di durata
della procedura, la rendita catastale e l'aliquota d’imposta concretamente
vigenti[23]. L'art.
10, 6° comma, stabilisce altresì - con previsione corrispondente alla
lettera a quella del previgente art. 125, 4° comma del testo unico - che
«l'imposta ... è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo
ricavato dalla vendita». Si ripropongono, in astratto, i problemi
di qualificazione del credito fiscale già affrontati dalla dottrina
vigente l'imposta locale sui redditi e determinati dall'utilizzo del
riferimento - atecnico e suscettibile di più letture - al prelievo
dell'imposta dal prezzo[24]. Gli
interpreti paiono concordi, tuttavia, nel ritenere che l'art. 10, 6° c.,
d.lgs. n. 504/1992, determini la trasformazione del credito per l'imposta
sugli immobili compresi nel fallimento in un credito nei confronti della
massa da assolvere in prededuzione ai sensi dell'art. 111, n. 1, l.f.[25]. L'inquadramento
è coerente con il connotato essenziale dei crediti prededucibili,
caratterizzati da un «legame causale» con le operazioni liquidatorie che
può manifestarsi in duplice direzione, ricomprendendo «sia i debiti che
riflettono rapporti aventi funzione strumentale per il corretto
svolgimento delle operazioni di liquidazione sia i debiti sorti come
diretta conseguenza delle operazioni medesime»[26]. Si
ritiene, altresì, comunemente che, qualora il corrispettivo della vendita
risultasse insufficiente a soddisfare il credito del comune, questo
dovrebbe essere soddisfatto con le restanti attività della procedura[27]. Neppure
in tale ipotesi, secondo la tesi prevalente, il credito perderebbe il
regime di prededuzione[28].
4.
Segue. La soggettività passiva del tributo e degli obblighi
strumentali.
La dottrina è concorde nel ritenere che soggetto
passivo dell’ici rimanga, durante il fallimento, il proprietario
dell’immobile. Il possesso che costituisce il presupposto dell'imposta si
identifica con la titolarità del diritto di proprietà sull'immobile - ai
sensi dell'art. 3, d.lgs. n. 504/1992 - a prescindere dalla circostanza
che il bene non si trovi nella disponibilità del proprietario sottoposto a
fallimento, secondo la previsione dell'art. 42, 1° comma, l.f.[29]. Benché
la norma taccia circa il soggetto su cui gravano, è pure opinione
condivisa che gli obblighi di dichiarazione e di versamento del tributo,
con riguardo agli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione
coatta amministrativa, spettino al curatore o al commissario liquidatore[30]. In
linea di principio, tali soggetti sono tenuti solo agli adempimenti
fiscali espressamente assegnati loro dalla legge e l’assenza di una
disposizione che li contempli indurrebbe a ritenere che gli obblighi di
dichiarazione e versamento rimangano a carico del soggetto sottoposto a
procedura concorsuale. Tuttavia, la dichiarazione e il versamento dell'ici
sono atti di gestione inerenti all’immobile; il soggetto obbligato deve
essere, quindi, il curatore, al quale la legge fallimentare assegna la
gestione dell'intero patrimonio del fallito a seguito dello spossessamento
del medesimo che l'avvio della procedura concorsuale determina[31]. Secondo
altri, l'attribuzione al curatore degli obblighi dichiarativi e solutori è
funzionale, invece, alla particolare collocazione del debito d'imposta.
L'assolvimento del debito in prededuzione non può che far carico al
soggetto che gestisce direttamente le operazioni di esecuzione concorsuale
e ad identica conclusione non può che pervenirsi per quanto attiene
all'obbligo dichiarativo, volto alla determinazione dell'imposta da
versare[32].
5.
Segue. I termini per la dichiarazione e il versamento
dell’imposta.
L'art. 10, 6° comma, stabilisce che il versamento
dell’imposta «deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla
data in cui il prezzo è stato incassato: entro lo stesso termine deve
essere presentata la dichiarazione». Alcuni interpreti -
enfatizzando il dato normativo, laddove riferisce il termine per gli
adempimenti alla data in cui il corrispettivo è incassato, e la divergenza
con il testo dell'art. 18, 5° c., d.p.r. n. 42/1988[33]
- connettono il realizzarsi del presupposto impositivo al versamento del
prezzo da parte dall’aggiudicatario[34].
Sarebbe irrilevante, invece, a tale fine, l’emissione del decreto di
trasferimento da parte del giudice delegato, al punto che nel periodo
intercorrente tra la data dell'aggiudicazione e il decreto di
trasferimento l'ici non sarebbe dovuta dalla curatela, né dall’acquirente
il quale, in tale intervallo, non è ancora divenuto proprietario
dell'immobile[35]. La
tesi non può essere condivisa. Non può trascurarsi, invero, che la stessa
lettera della legge prevede, altresì, che «l'imposta è dovuta per
ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata», non
autorizzando letture tendenti a determinare "salti" d'imposta. Inoltre,
il trasferimento della titolarità del bene non si realizza al momento
dell'aggiudicazione o a quello del pagamento del prezzo, ma solo a seguito
dell'emissione del decreto di trasferimento. Prima dell'emissione del
decreto, le somme eventualmente depositate dall'acquirente non sono da
considerarsi definitivamente acquisite dalla procedura e il curatore non
potrebbe liberamente disporne prelevando i fondi necessari al pagamento
dell'imposta[36]. La
dottrina prevalente reputa, dunque, che il presupposto del tributo
nell'ambito del fallimento sia quello che matura sino alla data in cui
verificano gli effetti traslativi e che l'ici sia dovuta dalla curatela
fino all'emissione del decreto di trasferimento, dalla cui data decorrono
i termini della dichiarazione e del versamento[37]. Alcuni
Autori propongono, infine, una soluzione eclettica, in base alla quale i
termini per dichiarazione e versamento del tributo decorrerebbero dalla
data in cui il corrispettivo è versato dall'aggiudicatario e, nondimeno,
il fallimento sarebbe soggetto ad ici - sia pure secondo le regole
ordinarie - anche per il periodo successivo, fino all'emissione del
decreto di trasferimento[38].
Si ritiene, peraltro, che tale tesi, che non trova riscontro nel dato
normativo, esprima, soprattutto, intenti cautelativi nei riguardi della
curatela.
6. L’applicazione dell’imposta in caso di
esecuzione individuale promossa da istituto di credito, in costanza di
fallimento.
Come già osservato, l'art. 41, d.lgs. n. 385/1993,
consente che l’azione esecutiva individuale sugli immobili ipotecati a
garanzia di finanziamenti, promossa o coltivata dall’istituto di credito,
prosegua, secondo le proprie regole, in costanza di fallimento, con
l'intervento facoltativo del curatore. Si ritiene che anche in tale
evenienza risulti applicabile, senza deroghe, la disciplina dell’art. 10,
6° comma, d.lgs. n. 504/1992. Anzitutto, la facoltà degli istituti di
credito di promuovere o proseguire l'esecuzione individuale introduce
un’eccezione al divieto dell'art. 51, l.f., ma non sottrae i beni
ipotecati alla procedura fallimentare. Gli immobili vi rimangono compresi,
giusta la previsione dell'art. 42, l.f., che si applica all'intero
patrimonio del fallito ad eccezione dei beni e crediti di natura
strettamente personale contemplati nel successivo art. 46. In secondo
luogo, l'art. 10, 6° c., d.lgs. n. 504/1992, si riferisce genericamente
alla «vendita» dell'immobile compreso nel fallimento, la quale costituisce
esito di entrambe le esecuzioni, individuale e concorsuale. D’altra
parte, l'esecuzione individuale promossa dalla banca, benché esterna alla
procedura concorsuale, non può ritenersi del tutto estranea alla medesima,
ponendosi come modalità di liquidazione dell'attivo fallimentare
alternativa rispetto a quella prevista dall'art. 108, l.f.. L'art. 41,
2° comma, d.lgs. n. 385/1993, prevede, da un lato, che il curatore possa
intervenire nell’esecuzione individuale e, dall’altro, che «la somma
ricavata dall'esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto
risulta spettante alla banca», sia «attribuita al
fallimento». Una volta realizzata la vendita dell’immobile, quindi,
il giudice dell’espropriazione individuale procede alla distribuzione del
ricavato della vendita, assegnando alla banca, titolare della garanzia
reale, la parte di prezzo corrispondente al suo credito e, al fallimento,
il residuo[39]. La
lettura di tale disciplina è controversa; il rapporto fra l’espropriazione
individuale e la procedura concorsuale è stato – vigenti le norme del
testo unico sul credito fondiario – ed è ancora - con riguardo all’attuale
art. 41, d.lgs. n. 385/1993 - assai dibattuto[40]. Secondo
un indirizzo più tradizionale, l'assegnazione alla banca del ricavato
della vendita ha natura meramente provvisoria, in funzione dei risultati
della verifica fallimentare del credito della banca medesima. In tale
prospettiva, la vendita prevista dall'art. 41, d.lgs. n. 395/1993 - e,
precedentemente, dall'art. 42, r.d. n. 646/1905 - costituirebbe «mero
privilegio processuale che non incide sulle regole della “par condicio” e
sulle regole del concorso»[41].
In tale prospettiva, l'esecuzione individuale è ricondotta nell'alveo
della procedura concorsuale, con la necessità che la banca creditrice
richieda la verifica del proprio credito per trattenere quanto già
percepito[42]. Quand'anche,
tuttavia, si riconoscesse valenza stabile o definitiva all'assegnazione
compiuta dal giudice dell'esecuzione individuale[43]
l'istituto bancario sarebbe comunque assoggettato al concorso sostanziale,
disposto in via generale e senza eccezioni dall’art. 52, 1° comma, legge
fallimentare[44].
L’intervento della curatela ha appunto funzione di garantire che siano
considerati, nell’ambito dell’assegnazione del ricavato compiuta dal
giudice dell'esecuzione individuale, i crediti eventualmente preferiti
rispetto a quello ipotecario della banca. Al di là delle rilevanti
deroghe che l'art. 41, d.lgs. n. 385/1993 introduce nella disciplina
procedimentale del concorso, la fattispecie prevista dall’art. 10, 6°
comma, d.lgs. n. 504/1992, deve ritenersi realizzata, quindi, nel caso in
esame, benché la vendita non avvenga in seno alla procedura concorsuale.
Anche in tale ipotesi diviene esigibile il credito ici per il periodo di
durata della procedura concorsuale o, secondo altra prospettiva, si
realizza il presupposto impositivo. Quanto agli obblighi dichiarativi e
di versamento, le modalità peculiari della vendita non inducono a
modificare le conclusioni raggiunte per i casi ordinari, in relazione ai
quali il soggetto passivo è individuato nel curatore, vuoi in quanto
assegnatario della gestione del patrimonio del fallito, vuoi in quanto la
norma dell'art. 41, 2° comma, d.lgs. n. 385/1993, prevedendo la consegna
al fallimento (almeno) di quella parte della somma ricavata dalla vendita
da destinare al pagamento del debito fiscale, lascia agli organi della
procedura concorsuale la gestione di tali somme e la competenza quanto
alla devoluzione delle medesime. Per ciò che attiene, infine, ai
termini per la dichiarazione e il versamento dell'imposta da parte della
curatela, si ripropongono le medesime perplessità segnalate con riguardo
alla vendita che abbia luogo in seno alla procedura concorsuale. Si
ribadisce, in proposito, la preferenza per la tesi secondo cui l'imposta è
dovuta dalla procedura fino al momento in cui si verificano gli effetti
traslativi e, quindi, fino al decreto di trasferimento[45].
7.
Segue. Il concorso fra il credito ipotecario della banca e il credito
prededucibile per ici.
Occorre verificare, da ultimo, come si
atteggi il concorso fra il credito ici - che, come osservato, assume
rilievo in sede di distribuzione del ricavato dell'esecuzione realizzata
anche ai sensi dell'art. 41, d.lgs. n. 385/1993 – e il credito della
banca. Stabilire una regola di prevalenza è necessario specialmente
nell'ipotesi in cui il ricavato della vendita risulti insufficiente a
soddisfare entrambi i crediti e manchino altre attività della procedura;
negli altri casi, infatti, il curatore potrebbe, al fine di adempiere il
debito fiscale, attingere alle restanti disponibilità finanziarie della
procedura. Nel paragrafo che precede si è avuto modo di osservare che,
a prescindere dalla natura definitiva o provvisoria dell'assegnazione
compiuta dal giudice dell'esecuzione individuale, anche in tale sede la
prelazione della banca deve essere vagliata in base agli stessi criteri
che presiedono al riparto finale della procedura concorsuale, considerando
l'esistenza di crediti eventualmente prevalenti su quello ipotecario.
L’intervento del curatore nell’esecuzione individuale ha, come precisato,
la funzione precipua di far valere la preferenza di altri crediti rispetto
a quello della banca. Il problema del concorso fra crediti muniti di
garanzia reale e prededucibili è di regola risolto dalla giurisprudenza
riconoscendo, in linea di principio, la prevalenza dei primi[46]. Il
principio subisce una deroga soltanto qualora i crediti della massa si
riferiscano specificamente al bene oggetto della garanzia, essendo
costituiti da spese sostenute per l'esecuzione, ovvero connesse ad
attività direttamente volte ad incrementare, amministrare, liquidare il
bene medesimo o, comunque, tali da recare specifiche utilità ai creditori
ipotecari[47]. Il
credito per l'ici relativa al periodo concorsuale pare riconducibile senza
eccessive forzature tra le spese che si ricollegano ad attività
direttamente volte ad amministrare e liquidare i beni ipotecati. L'imposta
comunale sugli immobili, in quanto tributo di natura patrimoniale e
speciale[48],
attiene a ciascuno specifico immobile considerato individualmente;
l'applicazione dell'imposta, inoltre, è strettamente connessa
all'amministrazione e, altresì, alla liquidazione del bene ipotecato,
divenendo il credito esigibile come diretta conseguenza della
vendita. Si reputa, dunque, che il giudice dell'esecuzione individuale
debba provvedere a destinare parte del ricavato della vendita al
soddisfacimento del credito prededucibile per ici e che tale credito sia
destinato ad essere soddisfatto prioritariamente rispetto a quello
ipotecario della banca, anche in caso di incapienza del ricavato della
vendita e del restante attivo fallimentare a soddisfare entrambi i
crediti. È auspicabile, a tal fine – e, forse, anche doveroso, benché
il legislatore del testo unico bancario lo configuri, in generale, come
una semplice facoltà – che il curatore eserciti il diritto di intervenire
nella procedura esecutiva individuale a tutela del comune, titolare del
credito ici, come degli altri soggetti che vantino crediti prededucibili
eventualmente preferiti rispetto al credito della
banca.
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[1] L’art. 42, 2° comma, r.d. n. 646/1905, prevedeva che «le
disposizioni delle leggi e dei regolamenti sul credito fondiario sono
sempre applicabili anche in caso di fallimento del debitore per i beni
ipotecati agli istituti di credito fondiario». [2] L’ambito
applicativo dell’art. 41, d.lgs. n. 385/1993 risulta assai più esteso
rispetto a quello dell’art. 42, 2° c., r.d. n. 646/1905. La tutela
esecutiva in esame, nell’iniziale configurazione (del 1993) del t.u. in
materia bancaria, è stata estesa al recupero di una serie di finanziamenti
effettuati da banche, a prescindere dalle specifiche caratteristiche
soggettive delle medesime: si tratta, in particolare, dei finanziamenti a
medio o lungo termine garantiti da ipoteca sull’immobile (le operazioni di
credito fondiario, appunto), di quelli conseguenti ad operazioni di
credito agrario e peschereccio (art. 44, 5° c.) e di credito alle opere
pubbliche (art. 42, 4° c.), se garantiti da ipoteca su immobili. [3]
L’art. 12, d.lgs. 4.8.1999, n. 342, ha modificato ed integrato l’art. 58,
d.lgs. n. 385/1993, concernente la «cessione a banche di aziende, rami
di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco». L’art.
58, 3° comma, nel testo attuale prevede che «restano altresì
applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale,
previste per i crediti ceduti» anche qualora la cessione abbia luogo
nei confronti «dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell’ambito
della vigilanza consolidata ai sensi dell’art. 65 e in favore degli
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’art.
107». Attualmente, dunque, l’esecuzione prevista dall’art. 41 t.u. in
materia bancaria, è consentita non solo a favore di tutte le banche, per i
crediti fondiari ed equiparati, ma anche a favore dei soggetti diversi
dagli istituti di credito, di cui agli artt. 65 e 107, d.lgs. n. 385/1993,
quando siano resi cessionari – con le modalità di cui all’art. 58 t.u. –
di crediti che in precedenza beneficiavano della deroga al divieto di
esecuzioni individuali. Non solo: ai sensi dell’art. 90, 2° c., dello
stesso d.lgs. n. 385/1993, allorché, a seguito di liquidazione coatta
amministrativa di una banca, vengano ceduti rapporti giuridici
individuabili in blocco, per i quali si sarebbe potuto, in precedenza,
ricorrere all’esecuzione di cui all’art. 41, si applicano le disposizioni
del citato art. 58, 3° comma, «anche quando il cessionario non sia una
banca o uno degli altri soggetti previsti dal comma 7 del medesimo
articolo». Quindi, a prescindere dalle caratteristiche soggettive, chi
si rende cessionario in blocco, dalla liquidazione coatta amministrativa
di una banca, di rapporti che avrebbero potuto fruire dell’esecuzione
prevista dall’art. 41 t.u., continua a potersi valere della disciplina
speciale di carattere processuale posta da detta norma. Si veda, in
proposito, A. SALETTI, L’espropriazione per credito fondiario alla luce
delle modifiche normative e dei primi orientamenti interpretativi, in
Riv. esecuz. forz., 2000, 14 ss. [4] L’art. 41, 2° comma, del
testo unico in materia bancaria, dispone espressamente che «la somma
ricavata dall’esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto
risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento». Sul
carattere, provvisorio o definitivo, ti tale attribuzione, si veda,
infra, al par. 7. [5] Vedasi, infra, il par. 3. [6] In
questo senso E. STASI, Imposta comunale sugli immobili, in il
fallimento, 1993, 570, e E. SOLLINI, L’imposta comunale sugli
immobili ed il fallimento, in il Fisco, 1993, 11008. [7]
Secondo F. TESAURO, Appunti sugli adempimenti fiscali del curatore
fallimentare, in Rass. trib., 1990, I, 251, l'ilor sugli
immobili compresi nel fallimento aveva «come presupposto, non solo il
possesso del reddito, ma una fattispecie complessa, costituita: a) dal
possesso dell'immobile; b) dalla vendita dell'immobile; c) dalla
riscossione del prezzo»; M. TRIMELONI, Le procedure
concorsuali, in Giurisprudenza sistematica di Diritto
tributario, diretta da F. Tesauro, Imposta sul reddito delle
persone giuridiche. Imposta locale sui redditi, Torino, 1996, 712,
ss., riteneva, invece, che «l'evento della "vendita" del bene nel corso
della procedura concorsuale» costituisse «esclusivo fattore ex lege
condizionante l'efficacia» dell'obbligazione tributaria. [8] M.
BASILAVECCHIA, Profili eccentrici di soggettività passiva nell'ici:
l’utilizzatore nel leasing, il concessionario demaniale, il diritto di
abitazione, il fallimento, l’eredità giacente, in Fin. loc.,
2004, 76 ss; secondo il quale non sarebbe «derogato il principio base
della soggettività, per cui il titolare del diritto di proprietà è
soggetto passivo, a prescindere o meno dalla disponibilità delle somme per
versare il tributo»; l’Autore osserva, inoltre, che «il senso della
norma appare quello di rendere possibile il versamento dell'imposta al
curatore fallimentare, rappresentante ex lege del fallito, senza
costringerlo a difficoltà prevedibili, per reperire i mezzi di
pagamento». [9] G. MARINI, Contributo allo studio dell’imposta
comunale sugli immobili, Milano, 2000, 102 ss; R. GRECO, L'i.c.i.
nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa, in Boll.
trib., 1995, 1641. [10] Così G. MARINI, Contributo allo studio
dell’imposta comunale sugli immobili, cit., 103; M. MICCINESI,
Procedure concorsuali e disciplina fiscale, in Ragusa Maggiore e
Costa, Le procedure concorsuali – Il fallimento, Vol. I, Torino,
1997, 179 e nota 125; F. RANDAZZO, ICI e fallimento: questioni
controverse, in Corr. Trib., 1993, 2906. [11] F. RANDAZZO,
ICI e fallimento: questioni controverse, cit., 2906. [12] M.
BASILAVECCHIA, Profili eccentrici di soggettività passiva nell'ici, cit.,
76 ss. [13] E. SOLLINI, L’imposta comunale sugli immobili ed il
fallimento, cit., 11010, e E. STASI, L’imposta comunale sugli
immobili, cit., 571. Con riguardo all'ilor la medesima ricostruzione
era proposta da M. TRIMELONI, Le procedure concorsuali, cit., 717,
s., secondo il quale, appunto, nel caso di restituzione degli immobili al
fallito l'obbligazione ilor non sarebbe sorta, essendo «mancato in
concreto l'evento condizione della vendita dei beni nel corso
dell'esecuzione concorsuale»; in particolare, «quando non si
verifica l'evento-vendita nel corso della procedura e, con la chiusura di
questa, i beni immobili non strumentali o personali del soggetto - ormai
tornato in bonis - confluiscono nel residuo attivo finale, viene a mancare
l'atto integrativo di efficacia dell'obbligazione (o delle obbligazioni)
dell'ILOR». [14] Non trova, invero, riscontro nelle norme la
circostanza che l’obbligazione tributaria non venga in essere, magari per
diversi anni, per il solo fatto della mancata vendita dell’immobile: in
questo senso F. RANDAZZO, ICI e fallimento: questioni controverse,
cit., 2906 e E. CARRASI, La società fallita tornata «in bonis» deve
pagare l’ici per gli immobili compresi nel fallimento?, in GT –
Riv. giur. trib., 2003, 1158. [15] Così F. RANDAZZO, ICI e
fallimento: questioni controverse, cit., 2906, e M. MICCINESI,
Procedure concorsuali e disciplina fiscale, cit., 179 e nota
125. [16] M. MICCINESI, Procedure concorsuali e disciplina fiscale,
cit., 179, il quale esclude «che il tributo in questione perda la
sua natura di debito della massa per ciò che non interviene durante
l’esecuzione la vendita», e R. GRECO, L'i.c.i. nel fallimento e
nella liquidazione coatta amministrativa, cit., 1642. [17] Si
ritiene di escludere, infatti, che il curatore sia tenuto ad alienare
l’immobile non per esigenze di liquidità, ma esclusivamente per consentire
che operi il peculiare congegno impositivo di cui all’art. 10, 6° comma.
In questo senso, con riguardo alla disciplina dell’ilor, G. ZIZZO,
Aspetti problematici della determinazione del reddito d’impresa in sede
di chiusura della procedura fallimentare, in Riv. dir. trib.,
1992, I, 699. [18] Così M. MICCINESI, Procedure concorsuali e
disciplina fiscale, cit., 179, il quale ripropone, nel nuovo contesto,
la tesi già formulata con riguardo all’ilor, in L’imposizione dei
redditi nel fallimento e nelle altre procedure concorsuali, Milano,
1990, 219 ss; inoltre G. MARINI, Contributo allo studio dell’imposta
comunale sugli immobili, cit., 103; F. RANDAZZO, ICI e fallimento,
cit., 2906. [19] L'art. 118, l.f., prevede che il fallimento -
eccezion fatta per il caso di concordato - si chiude (n. 1) «se ... non
sono state proposte domande di ammissione al passivo»; (n. 2)
«quando ... le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare
dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati il
compenso al curatore e le spese di procedura»; (n. 3) «quando è
compiuta la ripartizione finale dell'attivo»; (n. 4) «quando non
possa essere utilmente continuata la procedura per insufficienza
dell'attivo». La dottrina precisa che, quando esiste un attivo da
ripartire, per potersi far luogo alla chiusura devono essere pagati anche
i debiti della massa: cfr. D. MANENTE, Commento all'art. 118, in
Maffei Alberti, Commentario breve alla legge fallimentare, 4a ed.,
Padova, 2000, 526, al quale si rinvia per ulteriori citazioni. [20] M.
BASILAVECCHIA, Profili eccentrici di soggettività passiva nell'ici,
cit., 77, e E. CARRASI, La società fallita tornata «in bonis»,
cit., 1158, s., secondo il quale la chiusura del fallimento determina
la decadenza degli organi preposti; non essendo il curatore più soggetto
ad alcun obbligo, l’ex fallito, che ha riacquistato la disponibilità dei
propri beni residui e la piena legittimazione negoziale e processuale, è
tenuto a presentare la dichiarazione ici ed a versare l’imposta
relativamente al periodo fallimentare. [21] Cfr. Comm. trib. prov.
Bergamo, Sez. III, 9.11.2002, n. 149, in GT – Riv. giur. trib.,
2003, 1156. [22] In questo senso si esprimeva M. TRIMELONI in Le
procedure concorsuali, cit., 712, con riguardo all'ilor; il rilievo si
attaglia, peraltro, anche alla disciplina dell'ici. Diversamente, sempre
con riguardo all’ilor, M. MICCINESI, L’imposizione sui redditi nel
fallimento e nelle altre procedure concorsuali, cit., 220, secondo il
quale dall’inizio della procedura al momento della vendita dell’immobile
si sarebbe avuto un unico periodo d’imposta; l’Autore osservava, peraltro,
che l’imposta si sarebbe calcolata «con riferimento ad ogni singolo
periodo o frazione dello stesso compresi nella esecuzione concorsuale fino
alla vendita, in base al reddito catastale ed all'aliquota propria di
ciascun periodo». [23] E. SOLLINI, L'imposta comunale sugli
immobili ed il fallimento, cit., 11008. [24] Critico riguardo alla
atecnica formulazione normativa dell'art. 125, 4° comma, testo unico, che
si prestava a differenti letture, F. TESAURO, Appunti sugli adempimenti
fiscali del curatore fallimentare, cit., 251 ss. [25] M. MICCINESI,
Procedure concorsuali e disciplina fiscale, cit., 178, e F.
RANDAZZO, ICI e fallimento, cit., 2906. È riproposta, dunque, con
riguardo all'ici, la tesi formulata con riferimento all'ilor dalla
dottrina prevalente, la quale riteneva che l'imposta relativa agli
immobili strumentali ed a quelli personali dell'imprenditore e dei soci,
compresi nel fallimento, fosse da considerarsi spesa del fallimento, da
pagarsi in prededuzione, ai sensi degli artt. 111, n. 1 e 109, ultimo
comma, della legge fallimentare: cfr. M. TRIMELONI, Le procedure
concorsuali, cit., 714, s.; M. MICCINESI, L'imposizione sui redditi
nel fallimento e nelle altre procedure concorsuali, cit., 217; E.
POTITO, Le procedure concorsuali sotto il profilo dell’imposizione sul
reddito, in Riv. dir. fin., 1989, I, 296; G. ZIZZO, Aspetti
problematici della determinazione del reddito d’impresa in sede di
chiusura della procedura fallimentare, cit., 6980. Diversamente, G.
TINELLI, La determinazione del reddito d'impresa nelle procedure
concorsuali, in Rass. trib., 1989, I, 270 ss. Secondo F.
TESAURO, Appunti sugli adempimenti fiscali del curatore fallimentare,
cit., 251, s., la formula dell'art. 125, 4° c., introduceva «una
deroga all'ordine dei privilegi»; in tale prospettiva l'ilor si
atteggiava come onere reale e l'imposta prelevata dal prezzo della vendita
era definitivamente acquisita dall'erario, quali che fossero l'attivo e lo
stato passivo. [26] G. FALSITTA, Obblighi delle procedure
fallimentari conseguenti alla introduzione della SOCOF, in il
fallimento, 1984, 866. [27] M. BASILAVECCHIA, Profili eccentrici
di soggettività passiva nell'ici: l'utilizzatore nel leasing, i
concessionari demaniali, il diritto di abitazione, il fallimento,
l'eredità giacente, cit., 77. [28] In questo senso G. MARINI,
Contributo allo studio dell’imposta comunale sugli immobili, cit.,
103; F. RANDAZZO, ICI e fallimento, cit., 2906, e M. MICCINESI,
Procedure concorsuali e disciplina fiscale, cit., 179, il quale
esclude «che il tributo in questione perda la sua natura di debito
della massa per ciò che non interviene durante l'esecuzione la
vendita». Si osserva, per completezza, che, a prescindere dalla
prededucibilità riconosciuta dall’art. 10, 6° comma, in esame, il credito
ordinario ici è assistito da privilegio generale sui mobili del debitore,
ai sensi dell’art. 2752, c.c.. In questo senso pare orientarsi la
giurisprudenza: si veda Trib. Milano, Sez. II, 2.10.2000, n. 10786, in
G.T. – Riv. giur. trib., 2001, 157, con nota adesiva di DI
GREGORIO, Sull’applicabilità dell’art. 2752, ultimo comma, c.c. a tutti
i tributi locali, ivi, 159, ss. [29] U. APICE, L'Ici e l'Invim
del curatore fallimentare, in il fisco, 1994, 11369; M.
BASILAVECCHIA, Profili eccentrici di soggettività passiva nell'ici,
cit., 76, e G. MARINI, Contributo allo studio dell’imposta comunale
sugli immobili, cit., 103, il quale ritiene il fatto pacifico. [30]
U. APICE, L'Ici e l'Invim del curatore fallimentare, cit.,
11369. [31] GRECO, L’ICI nel fallimento e nella liquidazione coatta
amministrativa, cit., 1639, e G. MARINI, Contributo allo studio
dell’imposta comunale sugli immobili, cit., 104, il quale richiama, in
senso conforme, le istruzioni ministeriali ai modelli per la dichiarazione
ici 1998. [32] M. MICCINESI, Procedure concorsuali, cit.,
178. [33] Nell'art. 18, 5° c., il termine di un mese per presentare la
dichiarazione ai fini dell’imposta locale sui redditi, previo versamento
nei modi ordinari dell’imposta liquidata nella stessa, era fatto decorrere
«dalla vendita». [34] E. SOLLINI, L'imposta comunale sugli
immobili ed il fallimento, cit., 11009. [35] E. SOLLINI,
L'imposta comunale sugli immobili ed il fallimento, cit.,
11010. [36] U. APICE, L'Ici e l'Invim del curatore fallimentare,
cit., 11370, il quale rammenta, altresì, che, ai sensi dell'art. 108,
3° c., l.f., il giudice, fino all'emissione del decreto di trasferimento,
ha facoltà di sospendere la vendita. [37] G. MARINI, Contributo allo
studio dell’imposta comunale sugli immobili, cit., 102, nota 101; M.
MICCINESI, Procedure concorsuali e disciplina fiscale, cit., 178,
s., nota 124; U. APICE, L'Ici e l'Invim del curatore fallimentare,
cit., 11370; STASI, Imposta comunale sugli immobili, cit.,
570. [38] F. RANDAZZO, ICI e fallimento: questioni controverse,
cit., 2905, e R. GRECO, L'ICI nel fallimento e nella liquidazione
coatta amministrativa, cit., 1641. [39] La circostanza che la
procedura esecutiva individuale non si arresta con le vendita, ma prosegue
con la fase distributiva, pare indiscutibile alla luce del disposto
dell’art. 41, 2° comma, del testo unico in materia bancaria, secondo il
quale «la somma ricavata dall’esecuzione, eccedente la quota che in
sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al
fallimento», e trova conferma nelle pronunce giurisprudenziali. Si
vedano, in dottrina, A. SALETTI, Espropriazione per crediti speciali e
fallimento, in Riv. dir. proc., 2000, 660; in giurisprudenza,
Cass. 15.6.1994, n. 5806, in il fallimento, 1994, 1161, che ha
giudicato in base alla norma in esame; Cass. 19.2.1999, n. 1395 (ivi,
2000, 80); Cass. 9.10.1998, n. 10017 (ivi, 1999, 1072); Cass. 28.5.1998,
n. 5267 (ivi, 1999, 517), Cass. 15.1.1998, n. 314 (in Foro it.,
1998, I, 1394), che hanno giudicato in base alle norme del testo unico sul
credito fondiario, pervenendo alla medesima conclusione. [40] G.
LEOGRANDE – S. MATTEUZZI, Commento all'art. 51, in Maffei Alberti,
Commentario breve alla legge fallimentare, cit., 194. [41] Così
Cass., 15.1.1998, n. 314, cit.. Nel senso che si tratti di attribuzione
provvisoria G. BOZZA, Il credito fondiario nel nuovo testo unico
bancario, Padova, 1996, 180, ss.; L. PANZANI; Credito fondiario,
esecuzione immobiliare e fallimento, in il fallimento, 1994,
1163, ss., specie a p. 1166, ss.. In giurisprudenza, Cass. 15.1.1998, n.
314, cit., e Cass. 28.5.1998, n. 5267, cit., 518, secondo la quale «la
definitività fallimentare costituisce condizione imprescindibile per
l'assegnazione definitiva della somma ricavata dalla vendita da parte del
giudice (di cognizione) dell'esecuzione individuale». [42] Cass.
28.5.1998, n. 5267, cit., e Cass. 15.1.1998, n. 314, cit.; Cass.
15.6.1994, n. 5806, cit. [43] Non sarebbero richieste, in tale diversa
ottica, l'insinuazione della banca al passivo fallimentare e la verifica
del credito (già) soddisfatto in sede di esecuzione individuale. In questo
senso Cass. 19.2.1999, n. 1395, cit.; Cass. 9.10.1998, n. 10017, cit., e,
in dottrina, A. SALETTI, Espropriazione per crediti speciali e
fallimento, cit., 662, s., il quale ritiene non sia possibile
«attribuire al provvedimento assunto dal giudice della esecuzione in
sede di distribuzione, carattere soltanto provvisorio, in difetto di
qualsivoglia previsione normativa specifica in questo senso» e privo
di logica «che si debba richiedere l’insinuazione di un credito che più
non sussiste, perché soddisfatto in sede esecutiva e sul quale, per di
più, vi è stato un controllo giurisdizionale in contraddittorio con il
curatore». [44] Cass., Sez. I, 19.2.1999, n. 1395, cit.; Cass. Sez.
I, 9.10.1998, n. 10017, cit.; Cass., Sez. I, 28.5.1998, n. 5267, cit.. La
dottrina ha considerato l’ipotesi di posizioni creditorie prevalenti
rispetto a quella della banca, che vengano in essere tardivamente rispetto
all’esecuzione individuale, ravvisando nella ripetizione dell’indebito –
da promuoversi da parte della curatela nei confronti della banca – lo
strumento per il recupero delle somme successivamente risultate non
spettanti in base ai risultati del concorso e, quindi, per il realizzo
della par condicio creditorum: cfr. A. SALETTI, Espropriazione
per crediti speciali e fallimento, cit., 663. [45] È noto che
l’art. 591-bis, c.p.c., prevede che il giudice dell’esecuzione deleghi ad
un notaio le operazioni di vendita con incanto. Anche in tale evenienza,
tuttavia, in base al 10° comma di tale articolo, i provvedimenti di cui
all’art. 586, c.p.c. e, quindi, anche l’emissione del decreto di
trasferimento, restano riservati al giudice dell’esecuzione. [46]
Cass., Sez. I, 28.6.2002, n. 9490, in il fallimento, 2003, 817;
Cass., Sez. I, 10.5.1999, n. 4626, ivi, 2000, 624; Cass., Sez. I,
11.1.1995, n. 251, ivi, 1995, 828; Cass., Sez. I, 20.6.1984, n. 5913, ivi,
1995, 150; conforme anche Cass., Sez. I, 26.10.1998, n. 10614, in il
fallimento, 1999, 1090, specificamente relativa a crediti
prededucibili di natura fiscale. In dottrina si veda, per tutti, G. BOZZA
– G. SCHIAVON, L’accertamento dei crediti nel fallimento e le cause di
prelazione, Milano, 1992, 471, ss. [47] Cfr. Cass., Sez. I,
28.6.2002, n. 9490, cit., 817; Cass., Sez. I, 10.5.1999, n. 4626, cit.,
624; Cass., Sez. I, 26.10.1998, n. 10614, cit., 1091; Cass., Sez. I,
11.1.1995, n. 251, cit., 828; Cass., Sez. I, 20.6.1984, n. 5913, cit.,
150. Tale giurisprudenza consente, comunque, anche la prededuzione di
«un'aliquota delle spese generali, da calcolarsi, in relazione alle
circostanze concrete, in misura corrispondente all'interesse e
all'utilità, ovviamente, anche se solo potenziale, cioè sperata ma non
concretamente realizzata, del creditore garantito». [48] Sulle
classificazioni relative alle imposte e sui concetti di imposta
patrimoniale e speciale si veda, ad esempio, F. TESAURO, Istituzioni di
Diritto tributario, Vol. 2, Parte speciale, 6a ed., Torino, 2002, 3
ss.
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