TributImpresa
n°3-2005
 

Francesco V. ALBERTINI

 
 

L’applicazione dell’ICI in caso di vendita, nell’ambito di una esecuzione individuale, di un immobile compreso nel fallimento.

 
 

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. La disciplina dell’ici sugli immobili compresi nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa. Il presupposto impositivo. - 3. Segue. La natura del debito d’imposta. - 4. Segue. La soggettività passiva del tributo e degli obblighi strumentali. - 5. Segue. I termini per la dichiarazione e il versamento dell’imposta. - 6. L’applicazione dell’imposta in caso di esecuzione individuale promossa da istituto di credito, in costanza di fallimento. - 7. Segue. Il concorso fra il credito ipotecario della banca e il credito prededucibile per ici.


1. Premessa.


Ci si propone di verificare come si atteggi l'applicazione dell’imposta comunale sugli immobili con riguardo ai beni compresi nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa, in caso di vendita di tali beni al di fuori della normale sede concorsuale, in esito ad esecuzione individuale promossa o coltivata da istituti di credito.
La disciplina – assai scarna – contenuta nell’art. 10, 6° comma, d.lgs. 30.12.1992, n. 504 e l'interpretazione che la dottrina ne ha proposto presuppongono che la vendita degli immobili compresi nel fallimento, abbia luogo in seno alla procedura concorsuale, ad opera del curatore, «sotto la direzione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori», ai sensi degli articoli 104 e seguenti, in particolare dell’art. 108, l.f.. Tuttavia, l'ordinaria liquidazione dell'attivo fallimentare subisce un'ampia deroga in caso di immobili ipotecati a garanzia di crediti bancari.
L’art. 41 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, d.lgs. 1.9.1993, n. 385 - analogamente all’art. 42 dell’abrogato testo unico delle leggi sul credito fondiario, r.d. 16.7.1905, n. 646 - consente, invero, agli istituti di credito, in deroga al divieto sancito dall’art. 51, l.f., di promuovere o coltivare azione esecutiva individuale su immobili compresi nel fallimento, in costanza del medesimo.
L’eccezione alle regole del concorso è stata estesa, inoltre, da interventi legislativi degli ultimi anni. L’esecuzione individuale pendente il fallimento, dapprima riservata agli istituti di credito fondiario con riguardo agli immobili ipotecati a favore dei medesimi[1], è stata anzitutto consentita alle banche in genere, per il recupero di particolari finanziamenti erogati dalle stesse[2] e, quindi, trasformata in tutela oggettivamente inerente a determinati finanziamenti, utilizzabile a prescindere dalle qualità soggettive del creditore che agisca per il recupero del credito assistito da garanzia ipotecaria[3].
In base al citato art. 41, la procedura esecutiva individuale procede secondo il proprio ordinario iter e il curatore ha facoltà di intervento. Una volta realizzata la vendita, il giudice dell’espropriazione individuale procede alla distribuzione del ricavato della vendita, assegnando alla banca, titolare di garanzia reale, la parte di prezzo corrispondente al suo credito e, al fallimento, il residuo [4].
La disciplina dell'art. 10, 6° comma, d.lgs. n. 504/1992, peraltro, determina - secondo l'interpretazione prevalente - la trasformazione del credito ici relativo al periodo di durata della procedura in credito prededucibile[5]. Il realizzarsi della vendita dà luogo, inoltre, al sorgere di obblighi dichiarativi e di versamento dell'imposta che la dottrina pone - nel silenzio della legge - in capo al curatore o al commissario liquidatore.
Occorre domandarsi, dunque, se la circostanza che la vendita, nell’ipotesi di cui all’art. 41, d.lgs. n. 395/1993, non abbia luogo ad opera degli organi della procedura concorsuale, ma al di fuori della medesima, non interferisca con l’applicazione dell’imposta, trasferendo la soggezione agli obblighi di dichiarazione e di versamento dell'imposta, di regola attribuiti al curatore.
Si determina, inoltre, un potenziale conflitto fra il credito della banca, assistito da garanzia reale, ed il credito fiscale prededucibile.
Entrambi questi profili, sui quali non si registrano prese di posizione della dottrina e della giurisprudenza, saranno considerati nel prosieguo, alla luce di una ricapitolazione della disciplina – di problematica interpretazione, come si vedrà – dell’ici sugli immobili compresi nel fallimento.


2. La disciplina dell’ici sugli immobili compresi nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa. Il presupposto impositivo.

Il sesto comma dell'art. 10, d.lgs. n. 504/1992, prevede, com’è noto, che «per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l’imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita». La norma stabilisce, inoltre, che «il versamento dell’imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato» e che «entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione».
Tali disposizioni - le uniche contenute nel decreto istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili, concernenti i cespiti compresi nelle procedure concorsuali - ricalcano, rispettivamente il testo abrogato dell’art. 125, 4° comma, d.p.r. 22.12.1986, n. 917 (che regolava l'assoggettamento all'imposta locale sui redditi degli immobili non strumentali dell'impresa e personali dell'imprenditore e dei soci, compresi nel fallimento) e l'art. 18, 5° comma, d.p.r. 4.2.1988, n. 42 (che disciplinava i conseguenti obblighi dichiarativi e di versamento).
La disciplina dell’art. 10, 6° comma, d.lgs. n. 504/1992, si applica nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa, con riguardo a tutti gli immobili compresi nella procedura ed appartenenti a qualsivoglia categoria: i beni alla cui produzione e al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, quelli strumentali, quelli meramente patrimoniali ed anche i beni personali dell'imprenditore e dei soci (illimitatamente responsabili) delle società di persone.
L'identificazione del presupposto dell’imposta relativa agli immobili compresi nelle procedure concorsuali è problematica: la dottrina non è concorde e non si rinvengono pronunce giurisprudenziali significative.
Alcuni interpreti assegnano alla norma in esame valenza sostanziale, istitutiva di un presupposto d'imposta distinto da quello ordinario dell'ici e costituito da una «fattispecie complessa», integrata dal possesso dell’immobile, dalla vendita e dal pagamento del corrispettivo[6].
La tesi, valorizzando la circostanza che l’art. 10, 6° comma, d.lgs. n. 504/1992 ricalca il testo del previgente art. 125, 4° comma, del testo unico, ripropone, in effetti, la più autorevole interpretazione di tale norma, secondo la quale il presupposto dell’ilor sugli immobili compresi nel fallimento era integrato, appunto, da tale «fattispecie complessa» e non dal semplice possesso del reddito[7].
La dottrina maggioritaria pare, tuttavia, orientarsi nel senso di non considerare l'art. 10, 6° comma, d.lgs. n. 504/1992, disposizione modificativa del presupposto ordinario dell'ici, bensì regola procedimentale. Funzione della norma è, in tale prospettiva, quella di istituire, quale obbligato alla dichiarazione e al versamento un soggetto - il curatore - diverso da colui – il fallito - al quale è imputabile il presupposto, prevedendo, nel contempo, termini e modalità agevolativi di adempimento, in relazione alla difficile situazione in cui, di regola, il curatore opera[8].
Anche per gli immobili compresi nel fallimento, dunque, il presupposto impositivo consiste nel semplice possesso del bene[9], mentre alla vendita è da assegnare natura di condizione di esigibilità del tributo[10].
Tale prevalente interpretazione valorizza, anzitutto, il dettato normativo, laddove dispone che in caso di fallimento «l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata»[11]. Il riferimento, pure contenuto nella norma, al prezzo ricavato dalla vendita, è ritenuto attenere, invece, non all’individuazione del presupposto, ma solo agli obblighi strumentali del procedimento di imposizione.
La lettura dell’art. 10, 6° c., in chiave non modificativa del presupposto ordinario dell'ici, trova avallo, inoltre, nella collocazione in seno all'articolo che disciplina versamenti e dichiarazioni.
L’imposta, dunque, risulta dovuta per l'intero periodo in cui il bene rimane nella titolarità del fallito e, quindi, compreso nella procedura, ma il versamento è svincolato dalle normali scadenze ed è esigibile solo dopo l’incasso della provvista, attraverso la vendita degli immobili[12].
La distanza tra le due tesi si palesa soprattutto nell'ipotesi in cui i crediti della procedura (concorsuali e prededucibili), diversi da quello per l'ici relativa all'immobile, non richiedano, per il loro soddisfacimento, la vendita dell'immobile medesimo.
Principale corollario dell'impostazione che comprende l'evento vendita nel presupposto del tributo, è che nell’ipotesi in esame il presupposto impositivo non si realizzerebbe neppure con la restituzione del bene al fallito, e l’immobile sfuggirebbe all’imposta per tutta la durata della procedura concorsuale[13].
I fautori dell'opposta tesi respingono la prospettiva di un simile “salto” d’imposta[14] e, tuttavia, in mancanza di indicazioni normative, propongono soluzioni diverse.
Alcuni reputano che il debito ici debba comunque trovare soddisfacimento nell’ambito della procedura concorsuale: mancando la vendita, l'applicazione del tributo sarebbe ancorata alla conclusione della procedura medesima[15].
In tale prospettiva, il curatore sarebbe tenuto all'adempimento utilizzando le restanti disponibilità finanziarie[16] oppure – ma solo in caso di mancanza o di insufficienza dell'attivo o di indisponibilità del fallito a fornire personalmente i fondi necessari[17] - procedendo alla vendita del bene stesso, «allo specifico fine di realizzare le liquidità necessarie al pagamento del tributo»[18]. Secondo le regole del diritto concorsuale, invero, la restituzione del bene al fallito, a conclusione della procedura, presupporrebbe l’avvenuto soddisfacimento integrale di tutti i crediti[19].
Altri ritengono invece che, se il bene fosse reso al fallito, tornato in bonis, senza assolvimento dell’ici nella procedura e per il periodo di durata della medesima, tenuto a versare l’imposta relativa anche alla fase concorsuale sarebbe il soggetto già fallito[20]. In questo senso pare orientarsi la giurisprudenza[21].


3. Segue. La natura del debito d'imposta.

L'art. 10, 6° c., d.lgs. n. 504/1992, sottopone al tributo gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, relativamente a ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata della procedura; si configurano autonome obbligazioni per ciascun anno o frazione di anno, il cui adempimento è, peraltro, contestuale e cumulativo[22]. Occorre, dunque, applicare, con riguardo a ciascuno degli anni di durata della procedura, la rendita catastale e l'aliquota d’imposta concretamente vigenti[23].
L'art. 10, 6° comma, stabilisce altresì - con previsione corrispondente alla lettera a quella del previgente art. 125, 4° comma del testo unico - che «l'imposta ... è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita».
Si ripropongono, in astratto, i problemi di qualificazione del credito fiscale già affrontati dalla dottrina vigente l'imposta locale sui redditi e determinati dall'utilizzo del riferimento - atecnico e suscettibile di più letture - al prelievo dell'imposta dal prezzo[24].
Gli interpreti paiono concordi, tuttavia, nel ritenere che l'art. 10, 6° c., d.lgs. n. 504/1992, determini la trasformazione del credito per l'imposta sugli immobili compresi nel fallimento in un credito nei confronti della massa da assolvere in prededuzione ai sensi dell'art. 111, n. 1, l.f.[25].
L'inquadramento è coerente con il connotato essenziale dei crediti prededucibili, caratterizzati da un «legame causale» con le operazioni liquidatorie che può manifestarsi in duplice direzione, ricomprendendo «sia i debiti che riflettono rapporti aventi funzione strumentale per il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione sia i debiti sorti come diretta conseguenza delle operazioni medesime»[26].
Si ritiene, altresì, comunemente che, qualora il corrispettivo della vendita risultasse insufficiente a soddisfare il credito del comune, questo dovrebbe essere soddisfatto con le restanti attività della procedura[27].
Neppure in tale ipotesi, secondo la tesi prevalente, il credito perderebbe il regime di prededuzione[28].


4. Segue. La soggettività passiva del tributo e degli obblighi strumentali.

La dottrina è concorde nel ritenere che soggetto passivo dell’ici rimanga, durante il fallimento, il proprietario dell’immobile. Il possesso che costituisce il presupposto dell'imposta si identifica con la titolarità del diritto di proprietà sull'immobile - ai sensi dell'art. 3, d.lgs. n. 504/1992 - a prescindere dalla circostanza che il bene non si trovi nella disponibilità del proprietario sottoposto a fallimento, secondo la previsione dell'art. 42, 1° comma, l.f.[29].
Benché la norma taccia circa il soggetto su cui gravano, è pure opinione condivisa che gli obblighi di dichiarazione e di versamento del tributo, con riguardo agli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, spettino al curatore o al commissario liquidatore[30].
In linea di principio, tali soggetti sono tenuti solo agli adempimenti fiscali espressamente assegnati loro dalla legge e l’assenza di una disposizione che li contempli indurrebbe a ritenere che gli obblighi di dichiarazione e versamento rimangano a carico del soggetto sottoposto a procedura concorsuale. Tuttavia, la dichiarazione e il versamento dell'ici sono atti di gestione inerenti all’immobile; il soggetto obbligato deve essere, quindi, il curatore, al quale la legge fallimentare assegna la gestione dell'intero patrimonio del fallito a seguito dello spossessamento del medesimo che l'avvio della procedura concorsuale determina[31].
Secondo altri, l'attribuzione al curatore degli obblighi dichiarativi e solutori è funzionale, invece, alla particolare collocazione del debito d'imposta. L'assolvimento del debito in prededuzione non può che far carico al soggetto che gestisce direttamente le operazioni di esecuzione concorsuale e ad identica conclusione non può che pervenirsi per quanto attiene all'obbligo dichiarativo, volto alla determinazione dell'imposta da versare[32].


5. Segue. I termini per la dichiarazione e il versamento dell’imposta.

L'art. 10, 6° comma, stabilisce che il versamento dell’imposta «deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato: entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione».
Alcuni interpreti - enfatizzando il dato normativo, laddove riferisce il termine per gli adempimenti alla data in cui il corrispettivo è incassato, e la divergenza con il testo dell'art. 18, 5° c., d.p.r. n. 42/1988[33] - connettono il realizzarsi del presupposto impositivo al versamento del prezzo da parte dall’aggiudicatario[34]. Sarebbe irrilevante, invece, a tale fine, l’emissione del decreto di trasferimento da parte del giudice delegato, al punto che nel periodo intercorrente tra la data dell'aggiudicazione e il decreto di trasferimento l'ici non sarebbe dovuta dalla curatela, né dall’acquirente il quale, in tale intervallo, non è ancora divenuto proprietario dell'immobile[35].
La tesi non può essere condivisa. Non può trascurarsi, invero, che la stessa lettera della legge prevede, altresì, che «l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata», non autorizzando letture tendenti a determinare "salti" d'imposta.
Inoltre, il trasferimento della titolarità del bene non si realizza al momento dell'aggiudicazione o a quello del pagamento del prezzo, ma solo a seguito dell'emissione del decreto di trasferimento. Prima dell'emissione del decreto, le somme eventualmente depositate dall'acquirente non sono da considerarsi definitivamente acquisite dalla procedura e il curatore non potrebbe liberamente disporne prelevando i fondi necessari al pagamento dell'imposta[36].
La dottrina prevalente reputa, dunque, che il presupposto del tributo nell'ambito del fallimento sia quello che matura sino alla data in cui verificano gli effetti traslativi e che l'ici sia dovuta dalla curatela fino all'emissione del decreto di trasferimento, dalla cui data decorrono i termini della dichiarazione e del versamento[37].
Alcuni Autori propongono, infine, una soluzione eclettica, in base alla quale i termini per dichiarazione e versamento del tributo decorrerebbero dalla data in cui il corrispettivo è versato dall'aggiudicatario e, nondimeno, il fallimento sarebbe soggetto ad ici - sia pure secondo le regole ordinarie - anche per il periodo successivo, fino all'emissione del decreto di trasferimento[38]. Si ritiene, peraltro, che tale tesi, che non trova riscontro nel dato normativo, esprima, soprattutto, intenti cautelativi nei riguardi della curatela.


6. L’applicazione dell’imposta in caso di esecuzione individuale promossa da istituto di credito, in costanza di fallimento.

Come già osservato, l'art. 41, d.lgs. n. 385/1993, consente che l’azione esecutiva individuale sugli immobili ipotecati a garanzia di finanziamenti, promossa o coltivata dall’istituto di credito, prosegua, secondo le proprie regole, in costanza di fallimento, con l'intervento facoltativo del curatore.
Si ritiene che anche in tale evenienza risulti applicabile, senza deroghe, la disciplina dell’art. 10, 6° comma, d.lgs. n. 504/1992.
Anzitutto, la facoltà degli istituti di credito di promuovere o proseguire l'esecuzione individuale introduce un’eccezione al divieto dell'art. 51, l.f., ma non sottrae i beni ipotecati alla procedura fallimentare. Gli immobili vi rimangono compresi, giusta la previsione dell'art. 42, l.f., che si applica all'intero patrimonio del fallito ad eccezione dei beni e crediti di natura strettamente personale contemplati nel successivo art. 46.
In secondo luogo, l'art. 10, 6° c., d.lgs. n. 504/1992, si riferisce genericamente alla «vendita» dell'immobile compreso nel fallimento, la quale costituisce esito di entrambe le esecuzioni, individuale e concorsuale.
D’altra parte, l'esecuzione individuale promossa dalla banca, benché esterna alla procedura concorsuale, non può ritenersi del tutto estranea alla medesima, ponendosi come modalità di liquidazione dell'attivo fallimentare alternativa rispetto a quella prevista dall'art. 108, l.f..
L'art. 41, 2° comma, d.lgs. n. 385/1993, prevede, da un lato, che il curatore possa intervenire nell’esecuzione individuale e, dall’altro, che «la somma ricavata dall'esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca», sia «attribuita al fallimento».
Una volta realizzata la vendita dell’immobile, quindi, il giudice dell’espropriazione individuale procede alla distribuzione del ricavato della vendita, assegnando alla banca, titolare della garanzia reale, la parte di prezzo corrispondente al suo credito e, al fallimento, il residuo[39].
La lettura di tale disciplina è controversa; il rapporto fra l’espropriazione individuale e la procedura concorsuale è stato – vigenti le norme del testo unico sul credito fondiario – ed è ancora - con riguardo all’attuale art. 41, d.lgs. n. 385/1993 - assai dibattuto[40].
Secondo un indirizzo più tradizionale, l'assegnazione alla banca del ricavato della vendita ha natura meramente provvisoria, in funzione dei risultati della verifica fallimentare del credito della banca medesima. In tale prospettiva, la vendita prevista dall'art. 41, d.lgs. n. 395/1993 - e, precedentemente, dall'art. 42, r.d. n. 646/1905 - costituirebbe «mero privilegio processuale che non incide sulle regole della “par condicio” e sulle regole del concorso»[41]. In tale prospettiva, l'esecuzione individuale è ricondotta nell'alveo della procedura concorsuale, con la necessità che la banca creditrice richieda la verifica del proprio credito per trattenere quanto già percepito[42].
Quand'anche, tuttavia, si riconoscesse valenza stabile o definitiva all'assegnazione compiuta dal giudice dell'esecuzione individuale[43] l'istituto bancario sarebbe comunque assoggettato al concorso sostanziale, disposto in via generale e senza eccezioni dall’art. 52, 1° comma, legge fallimentare[44]. L’intervento della curatela ha appunto funzione di garantire che siano considerati, nell’ambito dell’assegnazione del ricavato compiuta dal giudice dell'esecuzione individuale, i crediti eventualmente preferiti rispetto a quello ipotecario della banca.
Al di là delle rilevanti deroghe che l'art. 41, d.lgs. n. 385/1993 introduce nella disciplina procedimentale del concorso, la fattispecie prevista dall’art. 10, 6° comma, d.lgs. n. 504/1992, deve ritenersi realizzata, quindi, nel caso in esame, benché la vendita non avvenga in seno alla procedura concorsuale. Anche in tale ipotesi diviene esigibile il credito ici per il periodo di durata della procedura concorsuale o, secondo altra prospettiva, si realizza il presupposto impositivo.
Quanto agli obblighi dichiarativi e di versamento, le modalità peculiari della vendita non inducono a modificare le conclusioni raggiunte per i casi ordinari, in relazione ai quali il soggetto passivo è individuato nel curatore, vuoi in quanto assegnatario della gestione del patrimonio del fallito, vuoi in quanto la norma dell'art. 41, 2° comma, d.lgs. n. 385/1993, prevedendo la consegna al fallimento (almeno) di quella parte della somma ricavata dalla vendita da destinare al pagamento del debito fiscale, lascia agli organi della procedura concorsuale la gestione di tali somme e la competenza quanto alla devoluzione delle medesime.
Per ciò che attiene, infine, ai termini per la dichiarazione e il versamento dell'imposta da parte della curatela, si ripropongono le medesime perplessità segnalate con riguardo alla vendita che abbia luogo in seno alla procedura concorsuale. Si ribadisce, in proposito, la preferenza per la tesi secondo cui l'imposta è dovuta dalla procedura fino al momento in cui si verificano gli effetti traslativi e, quindi, fino al decreto di trasferimento[45].


7. Segue. Il concorso fra il credito ipotecario della banca e il credito prededucibile per ici.

Occorre verificare, da ultimo, come si atteggi il concorso fra il credito ici - che, come osservato, assume rilievo in sede di distribuzione del ricavato dell'esecuzione realizzata anche ai sensi dell'art. 41, d.lgs. n. 385/1993 – e il credito della banca.
Stabilire una regola di prevalenza è necessario specialmente nell'ipotesi in cui il ricavato della vendita risulti insufficiente a soddisfare entrambi i crediti e manchino altre attività della procedura; negli altri casi, infatti, il curatore potrebbe, al fine di adempiere il debito fiscale, attingere alle restanti disponibilità finanziarie della procedura.
Nel paragrafo che precede si è avuto modo di osservare che, a prescindere dalla natura definitiva o provvisoria dell'assegnazione compiuta dal giudice dell'esecuzione individuale, anche in tale sede la prelazione della banca deve essere vagliata in base agli stessi criteri che presiedono al riparto finale della procedura concorsuale, considerando l'esistenza di crediti eventualmente prevalenti su quello ipotecario. L’intervento del curatore nell’esecuzione individuale ha, come precisato, la funzione precipua di far valere la preferenza di altri crediti rispetto a quello della banca.
Il problema del concorso fra crediti muniti di garanzia reale e prededucibili è di regola risolto dalla giurisprudenza riconoscendo, in linea di principio, la prevalenza dei primi[46].
Il principio subisce una deroga soltanto qualora i crediti della massa si riferiscano specificamente al bene oggetto della garanzia, essendo costituiti da spese sostenute per l'esecuzione, ovvero connesse ad attività direttamente volte ad incrementare, amministrare, liquidare il bene medesimo o, comunque, tali da recare specifiche utilità ai creditori ipotecari[47].
Il credito per l'ici relativa al periodo concorsuale pare riconducibile senza eccessive forzature tra le spese che si ricollegano ad attività direttamente volte ad amministrare e liquidare i beni ipotecati. L'imposta comunale sugli immobili, in quanto tributo di natura patrimoniale e speciale[48], attiene a ciascuno specifico immobile considerato individualmente; l'applicazione dell'imposta, inoltre, è strettamente connessa all'amministrazione e, altresì, alla liquidazione del bene ipotecato, divenendo il credito esigibile come diretta conseguenza della vendita.
Si reputa, dunque, che il giudice dell'esecuzione individuale debba provvedere a destinare parte del ricavato della vendita al soddisfacimento del credito prededucibile per ici e che tale credito sia destinato ad essere soddisfatto prioritariamente rispetto a quello ipotecario della banca, anche in caso di incapienza del ricavato della vendita e del restante attivo fallimentare a soddisfare entrambi i crediti.
È auspicabile, a tal fine – e, forse, anche doveroso, benché il legislatore del testo unico bancario lo configuri, in generale, come una semplice facoltà – che il curatore eserciti il diritto di intervenire nella procedura esecutiva individuale a tutela del comune, titolare del credito ici, come degli altri soggetti che vantino crediti prededucibili eventualmente preferiti rispetto al credito della banca.

 
 

[1] L’art. 42, 2° comma, r.d. n. 646/1905, prevedeva che «le disposizioni delle leggi e dei regolamenti sul credito fondiario sono sempre applicabili anche in caso di fallimento del debitore per i beni ipotecati agli istituti di credito fondiario».
[2] L’ambito applicativo dell’art. 41, d.lgs. n. 385/1993 risulta assai più esteso rispetto a quello dell’art. 42, 2° c., r.d. n. 646/1905. La tutela esecutiva in esame, nell’iniziale configurazione (del 1993) del t.u. in materia bancaria, è stata estesa al recupero di una serie di finanziamenti effettuati da banche, a prescindere dalle specifiche caratteristiche soggettive delle medesime: si tratta, in particolare, dei finanziamenti a medio o lungo termine garantiti da ipoteca sull’immobile (le operazioni di credito fondiario, appunto), di quelli conseguenti ad operazioni di credito agrario e peschereccio (art. 44, 5° c.) e di credito alle opere pubbliche (art. 42, 4° c.), se garantiti da ipoteca su immobili.
[3] L’art. 12, d.lgs. 4.8.1999, n. 342, ha modificato ed integrato l’art. 58, d.lgs. n. 385/1993, concernente la «cessione a banche di aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco». L’art. 58, 3° comma, nel testo attuale prevede che «restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti» anche qualora la cessione abbia luogo nei confronti «dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell’art. 65 e in favore degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’art. 107». Attualmente, dunque, l’esecuzione prevista dall’art. 41 t.u. in materia bancaria, è consentita non solo a favore di tutte le banche, per i crediti fondiari ed equiparati, ma anche a favore dei soggetti diversi dagli istituti di credito, di cui agli artt. 65 e 107, d.lgs. n. 385/1993, quando siano resi cessionari – con le modalità di cui all’art. 58 t.u. – di crediti che in precedenza beneficiavano della deroga al divieto di esecuzioni individuali. Non solo: ai sensi dell’art. 90, 2° c., dello stesso d.lgs. n. 385/1993, allorché, a seguito di liquidazione coatta amministrativa di una banca, vengano ceduti rapporti giuridici individuabili in blocco, per i quali si sarebbe potuto, in precedenza, ricorrere all’esecuzione di cui all’art. 41, si applicano le disposizioni del citato art. 58, 3° comma, «anche quando il cessionario non sia una banca o uno degli altri soggetti previsti dal comma 7 del medesimo articolo». Quindi, a prescindere dalle caratteristiche soggettive, chi si rende cessionario in blocco, dalla liquidazione coatta amministrativa di una banca, di rapporti che avrebbero potuto fruire dell’esecuzione prevista dall’art. 41 t.u., continua a potersi valere della disciplina speciale di carattere processuale posta da detta norma. Si veda, in proposito, A. SALETTI, L’espropriazione per credito fondiario alla luce delle modifiche normative e dei primi orientamenti interpretativi, in Riv. esecuz. forz., 2000, 14 ss.
[4] L’art. 41, 2° comma, del testo unico in materia bancaria, dispone espressamente che «la somma ricavata dall’esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento». Sul carattere, provvisorio o definitivo, ti tale attribuzione, si veda, infra, al par. 7.
[5] Vedasi, infra, il par. 3.
[6] In questo senso E. STASI, Imposta comunale sugli immobili, in il fallimento, 1993, 570, e E. SOLLINI, L’imposta comunale sugli immobili ed il fallimento, in il Fisco, 1993, 11008.
[7] Secondo F. TESAURO, Appunti sugli adempimenti fiscali del curatore fallimentare, in Rass. trib., 1990, I, 251, l'ilor sugli immobili compresi nel fallimento aveva «come presupposto, non solo il possesso del reddito, ma una fattispecie complessa, costituita: a) dal possesso dell'immobile; b) dalla vendita dell'immobile; c) dalla riscossione del prezzo»; M. TRIMELONI, Le procedure concorsuali, in Giurisprudenza sistematica di Diritto tributario, diretta da F. Tesauro, Imposta sul reddito delle persone giuridiche. Imposta locale sui redditi, Torino, 1996, 712, ss., riteneva, invece, che «l'evento della "vendita" del bene nel corso della procedura concorsuale» costituisse «esclusivo fattore ex lege condizionante l'efficacia» dell'obbligazione tributaria.
[8] M. BASILAVECCHIA, Profili eccentrici di soggettività passiva nell'ici: l’utilizzatore nel leasing, il concessionario demaniale, il diritto di abitazione, il fallimento, l’eredità giacente, in Fin. loc., 2004, 76 ss; secondo il quale non sarebbe «derogato il principio base della soggettività, per cui il titolare del diritto di proprietà è soggetto passivo, a prescindere o meno dalla disponibilità delle somme per versare il tributo»; l’Autore osserva, inoltre, che «il senso della norma appare quello di rendere possibile il versamento dell'imposta al curatore fallimentare, rappresentante ex lege del fallito, senza costringerlo a difficoltà prevedibili, per reperire i mezzi di pagamento».
[9] G. MARINI, Contributo allo studio dell’imposta comunale sugli immobili, Milano, 2000, 102 ss; R. GRECO, L'i.c.i. nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa, in Boll. trib., 1995, 1641.
[10] Così G. MARINI, Contributo allo studio dell’imposta comunale sugli immobili, cit., 103; M. MICCINESI, Procedure concorsuali e disciplina fiscale, in Ragusa Maggiore e Costa, Le procedure concorsuali – Il fallimento, Vol. I, Torino, 1997, 179 e nota 125; F. RANDAZZO, ICI e fallimento: questioni controverse, in Corr. Trib., 1993, 2906.
[11] F. RANDAZZO, ICI e fallimento: questioni controverse, cit., 2906.
[12] M. BASILAVECCHIA, Profili eccentrici di soggettività passiva nell'ici, cit., 76 ss.
[13] E. SOLLINI, L’imposta comunale sugli immobili ed il fallimento, cit., 11010, e E. STASI, L’imposta comunale sugli immobili, cit., 571. Con riguardo all'ilor la medesima ricostruzione era proposta da M. TRIMELONI, Le procedure concorsuali, cit., 717, s., secondo il quale, appunto, nel caso di restituzione degli immobili al fallito l'obbligazione ilor non sarebbe sorta, essendo «mancato in concreto l'evento condizione della vendita dei beni nel corso dell'esecuzione concorsuale»; in particolare, «quando non si verifica l'evento-vendita nel corso della procedura e, con la chiusura di questa, i beni immobili non strumentali o personali del soggetto - ormai tornato in bonis - confluiscono nel residuo attivo finale, viene a mancare l'atto integrativo di efficacia dell'obbligazione (o delle obbligazioni) dell'ILOR».
[14] Non trova, invero, riscontro nelle norme la circostanza che l’obbligazione tributaria non venga in essere, magari per diversi anni, per il solo fatto della mancata vendita dell’immobile: in questo senso F. RANDAZZO, ICI e fallimento: questioni controverse, cit., 2906 e E. CARRASI, La società fallita tornata «in bonis» deve pagare l’ici per gli immobili compresi nel fallimento?, in GT – Riv. giur. trib., 2003, 1158.
[15] Così F. RANDAZZO, ICI e fallimento: questioni controverse, cit., 2906, e M. MICCINESI, Procedure concorsuali e disciplina fiscale, cit., 179 e nota 125.
[16] M. MICCINESI, Procedure concorsuali e disciplina fiscale, cit., 179, il quale esclude «che il tributo in questione perda la sua natura di debito della massa per ciò che non interviene durante l’esecuzione la vendita», e R. GRECO, L'i.c.i. nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa, cit., 1642.
[17] Si ritiene di escludere, infatti, che il curatore sia tenuto ad alienare l’immobile non per esigenze di liquidità, ma esclusivamente per consentire che operi il peculiare congegno impositivo di cui all’art. 10, 6° comma. In questo senso, con riguardo alla disciplina dell’ilor, G. ZIZZO, Aspetti problematici della determinazione del reddito d’impresa in sede di chiusura della procedura fallimentare, in Riv. dir. trib., 1992, I, 699.
[18] Così M. MICCINESI, Procedure concorsuali e disciplina fiscale, cit., 179, il quale ripropone, nel nuovo contesto, la tesi già formulata con riguardo all’ilor, in L’imposizione dei redditi nel fallimento e nelle altre procedure concorsuali, Milano, 1990, 219 ss; inoltre G. MARINI, Contributo allo studio dell’imposta comunale sugli immobili, cit., 103; F. RANDAZZO, ICI e fallimento, cit., 2906.
[19] L'art. 118, l.f., prevede che il fallimento - eccezion fatta per il caso di concordato - si chiude (n. 1) «se ... non sono state proposte domande di ammissione al passivo»; (n. 2) «quando ... le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati il compenso al curatore e le spese di procedura»; (n. 3) «quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo»; (n. 4) «quando non possa essere utilmente continuata la procedura per insufficienza dell'attivo». La dottrina precisa che, quando esiste un attivo da ripartire, per potersi far luogo alla chiusura devono essere pagati anche i debiti della massa: cfr. D. MANENTE, Commento all'art. 118, in Maffei Alberti, Commentario breve alla legge fallimentare, 4a ed., Padova, 2000, 526, al quale si rinvia per ulteriori citazioni.
[20] M. BASILAVECCHIA, Profili eccentrici di soggettività passiva nell'ici, cit., 77, e E. CARRASI, La società fallita tornata «in bonis», cit., 1158, s., secondo il quale la chiusura del fallimento determina la decadenza degli organi preposti; non essendo il curatore più soggetto ad alcun obbligo, l’ex fallito, che ha riacquistato la disponibilità dei propri beni residui e la piena legittimazione negoziale e processuale, è tenuto a presentare la dichiarazione ici ed a versare l’imposta relativamente al periodo fallimentare.
[21] Cfr. Comm. trib. prov. Bergamo, Sez. III, 9.11.2002, n. 149, in GT – Riv. giur. trib., 2003, 1156.
[22] In questo senso si esprimeva M. TRIMELONI in Le procedure concorsuali, cit., 712, con riguardo all'ilor; il rilievo si attaglia, peraltro, anche alla disciplina dell'ici. Diversamente, sempre con riguardo all’ilor, M. MICCINESI, L’imposizione sui redditi nel fallimento e nelle altre procedure concorsuali, cit., 220, secondo il quale dall’inizio della procedura al momento della vendita dell’immobile si sarebbe avuto un unico periodo d’imposta; l’Autore osservava, peraltro, che l’imposta si sarebbe calcolata «con riferimento ad ogni singolo periodo o frazione dello stesso compresi nella esecuzione concorsuale fino alla vendita, in base al reddito catastale ed all'aliquota propria di ciascun periodo».
[23] E. SOLLINI, L'imposta comunale sugli immobili ed il fallimento, cit., 11008.
[24] Critico riguardo alla atecnica formulazione normativa dell'art. 125, 4° comma, testo unico, che si prestava a differenti letture, F. TESAURO, Appunti sugli adempimenti fiscali del curatore fallimentare, cit., 251 ss.
[25] M. MICCINESI, Procedure concorsuali e disciplina fiscale, cit., 178, e F. RANDAZZO, ICI e fallimento, cit., 2906. È riproposta, dunque, con riguardo all'ici, la tesi formulata con riferimento all'ilor dalla dottrina prevalente, la quale riteneva che l'imposta relativa agli immobili strumentali ed a quelli personali dell'imprenditore e dei soci, compresi nel fallimento, fosse da considerarsi spesa del fallimento, da pagarsi in prededuzione, ai sensi degli artt. 111, n. 1 e 109, ultimo comma, della legge fallimentare: cfr. M. TRIMELONI, Le procedure concorsuali, cit., 714, s.; M. MICCINESI, L'imposizione sui redditi nel fallimento e nelle altre procedure concorsuali, cit., 217; E. POTITO, Le procedure concorsuali sotto il profilo dell’imposizione sul reddito, in Riv. dir. fin., 1989, I, 296; G. ZIZZO, Aspetti problematici della determinazione del reddito d’impresa in sede di chiusura della procedura fallimentare, cit., 6980. Diversamente, G. TINELLI, La determinazione del reddito d'impresa nelle procedure concorsuali, in Rass. trib., 1989, I, 270 ss. Secondo F. TESAURO, Appunti sugli adempimenti fiscali del curatore fallimentare, cit., 251, s., la formula dell'art. 125, 4° c., introduceva «una deroga all'ordine dei privilegi»; in tale prospettiva l'ilor si atteggiava come onere reale e l'imposta prelevata dal prezzo della vendita era definitivamente acquisita dall'erario, quali che fossero l'attivo e lo stato passivo.
[26] G. FALSITTA, Obblighi delle procedure fallimentari conseguenti alla introduzione della SOCOF, in il fallimento, 1984, 866.
[27] M. BASILAVECCHIA, Profili eccentrici di soggettività passiva nell'ici: l'utilizzatore nel leasing, i concessionari demaniali, il diritto di abitazione, il fallimento, l'eredità giacente, cit., 77.
[28] In questo senso G. MARINI, Contributo allo studio dell’imposta comunale sugli immobili, cit., 103; F. RANDAZZO, ICI e fallimento, cit., 2906, e M. MICCINESI, Procedure concorsuali e disciplina fiscale, cit., 179, il quale esclude «che il tributo in questione perda la sua natura di debito della massa per ciò che non interviene durante l'esecuzione la vendita». Si osserva, per completezza, che, a prescindere dalla prededucibilità riconosciuta dall’art. 10, 6° comma, in esame, il credito ordinario ici è assistito da privilegio generale sui mobili del debitore, ai sensi dell’art. 2752, c.c.. In questo senso pare orientarsi la giurisprudenza: si veda Trib. Milano, Sez. II, 2.10.2000, n. 10786, in G.T. – Riv. giur. trib., 2001, 157, con nota adesiva di DI GREGORIO, Sull’applicabilità dell’art. 2752, ultimo comma, c.c. a tutti i tributi locali, ivi, 159, ss.
[29] U. APICE, L'Ici e l'Invim del curatore fallimentare, in il fisco, 1994, 11369; M. BASILAVECCHIA, Profili eccentrici di soggettività passiva nell'ici, cit., 76, e G. MARINI, Contributo allo studio dell’imposta comunale sugli immobili, cit., 103, il quale ritiene il fatto pacifico.
[30] U. APICE, L'Ici e l'Invim del curatore fallimentare, cit., 11369.
[31] GRECO, L’ICI nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa, cit., 1639, e G. MARINI, Contributo allo studio dell’imposta comunale sugli immobili, cit., 104, il quale richiama, in senso conforme, le istruzioni ministeriali ai modelli per la dichiarazione ici 1998.
[32] M. MICCINESI, Procedure concorsuali, cit., 178.
[33] Nell'art. 18, 5° c., il termine di un mese per presentare la dichiarazione ai fini dell’imposta locale sui redditi, previo versamento nei modi ordinari dell’imposta liquidata nella stessa, era fatto decorrere «dalla vendita».
[34] E. SOLLINI, L'imposta comunale sugli immobili ed il fallimento, cit., 11009.
[35] E. SOLLINI, L'imposta comunale sugli immobili ed il fallimento, cit., 11010.
[36] U. APICE, L'Ici e l'Invim del curatore fallimentare, cit., 11370, il quale rammenta, altresì, che, ai sensi dell'art. 108, 3° c., l.f., il giudice, fino all'emissione del decreto di trasferimento, ha facoltà di sospendere la vendita.
[37] G. MARINI, Contributo allo studio dell’imposta comunale sugli immobili, cit., 102, nota 101; M. MICCINESI, Procedure concorsuali e disciplina fiscale, cit., 178, s., nota 124; U. APICE, L'Ici e l'Invim del curatore fallimentare, cit., 11370; STASI, Imposta comunale sugli immobili, cit., 570.
[38] F. RANDAZZO, ICI e fallimento: questioni controverse, cit., 2905, e R. GRECO, L'ICI nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa, cit., 1641.
[39] La circostanza che la procedura esecutiva individuale non si arresta con le vendita, ma prosegue con la fase distributiva, pare indiscutibile alla luce del disposto dell’art. 41, 2° comma, del testo unico in materia bancaria, secondo il quale «la somma ricavata dall’esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento», e trova conferma nelle pronunce giurisprudenziali. Si vedano, in dottrina, A. SALETTI, Espropriazione per crediti speciali e fallimento, in Riv. dir. proc., 2000, 660; in giurisprudenza, Cass. 15.6.1994, n. 5806, in il fallimento, 1994, 1161, che ha giudicato in base alla norma in esame; Cass. 19.2.1999, n. 1395 (ivi, 2000, 80); Cass. 9.10.1998, n. 10017 (ivi, 1999, 1072); Cass. 28.5.1998, n. 5267 (ivi, 1999, 517), Cass. 15.1.1998, n. 314 (in Foro it., 1998, I, 1394), che hanno giudicato in base alle norme del testo unico sul credito fondiario, pervenendo alla medesima conclusione.
[40] G. LEOGRANDE – S. MATTEUZZI, Commento all'art. 51, in Maffei Alberti, Commentario breve alla legge fallimentare, cit., 194.
[41] Così Cass., 15.1.1998, n. 314, cit.. Nel senso che si tratti di attribuzione provvisoria G. BOZZA, Il credito fondiario nel nuovo testo unico bancario, Padova, 1996, 180, ss.; L. PANZANI; Credito fondiario, esecuzione immobiliare e fallimento, in il fallimento, 1994, 1163, ss., specie a p. 1166, ss.. In giurisprudenza, Cass. 15.1.1998, n. 314, cit., e Cass. 28.5.1998, n. 5267, cit., 518, secondo la quale «la definitività fallimentare costituisce condizione imprescindibile per l'assegnazione definitiva della somma ricavata dalla vendita da parte del giudice (di cognizione) dell'esecuzione individuale».
[42] Cass. 28.5.1998, n. 5267, cit., e Cass. 15.1.1998, n. 314, cit.; Cass. 15.6.1994, n. 5806, cit.
[43] Non sarebbero richieste, in tale diversa ottica, l'insinuazione della banca al passivo fallimentare e la verifica del credito (già) soddisfatto in sede di esecuzione individuale. In questo senso Cass. 19.2.1999, n. 1395, cit.; Cass. 9.10.1998, n. 10017, cit., e, in dottrina, A. SALETTI, Espropriazione per crediti speciali e fallimento, cit., 662, s., il quale ritiene non sia possibile «attribuire al provvedimento assunto dal giudice della esecuzione in sede di distribuzione, carattere soltanto provvisorio, in difetto di qualsivoglia previsione normativa specifica in questo senso» e privo di logica «che si debba richiedere l’insinuazione di un credito che più non sussiste, perché soddisfatto in sede esecutiva e sul quale, per di più, vi è stato un controllo giurisdizionale in contraddittorio con il curatore».
[44] Cass., Sez. I, 19.2.1999, n. 1395, cit.; Cass. Sez. I, 9.10.1998, n. 10017, cit.; Cass., Sez. I, 28.5.1998, n. 5267, cit.. La dottrina ha considerato l’ipotesi di posizioni creditorie prevalenti rispetto a quella della banca, che vengano in essere tardivamente rispetto all’esecuzione individuale, ravvisando nella ripetizione dell’indebito – da promuoversi da parte della curatela nei confronti della banca – lo strumento per il recupero delle somme successivamente risultate non spettanti in base ai risultati del concorso e, quindi, per il realizzo della par condicio creditorum: cfr. A. SALETTI, Espropriazione per crediti speciali e fallimento, cit., 663.
[45] È noto che l’art. 591-bis, c.p.c., prevede che il giudice dell’esecuzione deleghi ad un notaio le operazioni di vendita con incanto. Anche in tale evenienza, tuttavia, in base al 10° comma di tale articolo, i provvedimenti di cui all’art. 586, c.p.c. e, quindi, anche l’emissione del decreto di trasferimento, restano riservati al giudice dell’esecuzione.
[46] Cass., Sez. I, 28.6.2002, n. 9490, in il fallimento, 2003, 817; Cass., Sez. I, 10.5.1999, n. 4626, ivi, 2000, 624; Cass., Sez. I, 11.1.1995, n. 251, ivi, 1995, 828; Cass., Sez. I, 20.6.1984, n. 5913, ivi, 1995, 150; conforme anche Cass., Sez. I, 26.10.1998, n. 10614, in il fallimento, 1999, 1090, specificamente relativa a crediti prededucibili di natura fiscale. In dottrina si veda, per tutti, G. BOZZA – G. SCHIAVON, L’accertamento dei crediti nel fallimento e le cause di prelazione, Milano, 1992, 471, ss.
[47] Cfr. Cass., Sez. I, 28.6.2002, n. 9490, cit., 817; Cass., Sez. I, 10.5.1999, n. 4626, cit., 624; Cass., Sez. I, 26.10.1998, n. 10614, cit., 1091; Cass., Sez. I, 11.1.1995, n. 251, cit., 828; Cass., Sez. I, 20.6.1984, n. 5913, cit., 150. Tale giurisprudenza consente, comunque, anche la prededuzione di «un'aliquota delle spese generali, da calcolarsi, in relazione alle circostanze concrete, in misura corrispondente all'interesse e all'utilità, ovviamente, anche se solo potenziale, cioè sperata ma non concretamente realizzata, del creditore garantito».
[48] Sulle classificazioni relative alle imposte e sui concetti di imposta patrimoniale e speciale si veda, ad esempio, F. TESAURO, Istituzioni di Diritto tributario, Vol. 2, Parte speciale, 6a ed., Torino, 2002, 3 ss.

 
 

1] U. APICE, L'Ici e l'Invim del curatore fallimentare, in il fisco, 1994, 11369.
2] M. BASILAVECCHIA, Profili eccentrici di soggettività passiva nell'ici: l’utilizzatore nel leasing, il concessionario demaniale, il diritto di abitazione, il fallimento, l’eredità giacente, in Fin. loc., 2004, 64.
3] G. BOZZA – G. SCHIAVON, L’accertamento dei crediti nel fallimento e le cause di prelazione, Milano, 1992.
4] G. BOZZA, Il credito fondiario nel nuovo testo unico bancario, Padova, 1996.
5] E. CARRASI, La società fallita tornata «in bonis» deve pagare l’ici per gli immobili compresi nel fallimento?, in GT – Riv. giur. trib., 2003, 1157.
6] A. DI GREGORIO, Sull’applicabilità dell’art. 2752, ultimo comma, c.c. a tutti i tributi locali, in G.T. – Riv. giur. trib., 2001, 159.
7] G. FALSITTA, Obblighi delle procedure fallimentari conseguenti alla introduzione della SOCOF, in il fallimento, 1984, 862.
8] R. GRECO, L'i.c.i. nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa, in Boll. trib., 1995, 1639.
9] G. LEOGRANDE – S. MATTEUZZI, Commento all'art. 51, in A. Maffei Alberti, Commentario breve alla legge fallimentare, 4a ed., Padova, 2000, 188.
10] D. MANENTE, Commento all'art. 118, in Maffei Alberti, Commentario breve alla legge fallimentare, 4a ed., Padova, 2000, 524.
11] G. MARINI, Contributo allo studio dell’imposta comunale sugli immobili, Milano, 2000.
12] M. MICCINESI, L’imposizione dei redditi nel fallimento e nelle altre procedure concorsuali, Milano, 1990.
13] M. MICCINESI, Procedure concorsuali e disciplina fiscale, in Ragusa Maggiore e Costa, Le procedure concorsuali – Il fallimento, Vol. I, Torino, 1997, 131.
14] L. PANZANI; Credito fondiario, esecuzione immobiliare e fallimento, in il fallimento, 1994, 1163.
15] E. POTITO, Le procedure concorsuali sotto il profilo dell’imposizione sul reddito, in Riv. dir. fin., 1989, I, 284.
16] F. RANDAZZO, ICI e fallimento: questioni controverse, in Corr. Trib., 1993, 2905.
17] A. SALETTI, L’espropriazione per credito fondiario alla luce delle modifiche normative e dei primi orientamenti interpretativi, in Riv. esecuz. forz., 2000, 14.
18] A. SALETTI, Espropriazione per crediti speciali e fallimento, in Riv. dir. proc., 2000, 646.
19] E. SOLLINI, L’imposta comunale sugli immobili ed il fallimento, in il Fisco, 1993, 11007.
20] E. STASI, Imposta comunale sugli immobili, in il fallimento, 1993, 569.
21] F. TESAURO, Appunti sugli adempimenti fiscali del curatore fallimentare, in Rass. trib., 1990, I, 241.
22] F. TESAURO, Istituzioni di Diritto tributario, Vol. 2, Parte speciale, 6a ed., Torino, 2002.
23] G. TINELLI, La determinazione del reddito d'impresa nelle procedure concorsuali, in Rass. trib., 1989, I, 257.
24] M. TRIMELONI, Le procedure concorsuali, in Giurisprudenza sistematica di Diritto tributario, diretta da F. Tesauro, Imposta sul reddito delle persone giuridiche. Imposta locale sui redditi, Torino, 1996, 701.
25] G. ZIZZO, Aspetti problematici della determinazione del reddito d’impresa in sede di chiusura della procedura fallimentare, in Riv. dir. trib., 1992, I, 665.

 


I.P.Z.S.
IS.IN.TEG