SOMMARIO: 1. La delega. – 2. Il novellato articolo 97 del TUIR. –
3. La logica sottostante al pro rata patrimoniale. – 4.
Conclusioni.
1. La delega.
Con l'articolo 4,
comma 1, lettera f), della L. n. 80 del 2003[1]
il Legislatore ha stabilito che la riforma dell'imposizione sul reddito
delle società dovesse riguardare altresì il regime di deducibilità degli
interessi passivi.
La delega, sul punto, tra le altre cose, imponeva la
riformulazione dell'articolo 63 del TUIR, al fine di escludere il pro rata
di indeducibilità disciplinato dal primo comma di detta disposizione, nel
caso di realizzo di plusvalenze esenti e di percezione di utili
provenienti da soggetti aventi personalità giuridica – residenti e non,
diversi da quelli cui risulta applicabile la disciplina in materia di CFC
– esclusi da tassazione[2].
È
stata perciò richiesta la previsione di un nuovo pro rata di
indeducibilità per i soli oneri finanziari sostenuti da soggetti che
possiedono partecipazioni aventi i requisiti per la participation
exemption, escludendo quelle relative a società controllate incluse
nel consolidato fiscale ed, eventualmente, quelle il cui reddito è tassato
in capo ai soci a seguito dell'opzione per la trasparenza fiscale.
La
delega, inoltre, ha specificato che per la determinazione del pro rata
deve farsi riferimento ai valori risultanti dallo stato patrimoniale della
partecipante, ipotizzando che il valore di libro delle partecipazioni
aventi i requisiti per la participation exemption sia
“finanziato”, prima di tutto, dal patrimonio netto contabile[3].
Quanto a quest'ultimo valore, è previsto che esso venga determinato con
criteri in parte analoghi a quelli previsti in materia di thin
capitalization.
2. Il novellato articolo 97 del
TUIR.
La lettera f) dell'articolo 4 della L. n. 80 del 2003 è
stata attuata dal Decreto Legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che ha
sostituito l'articolo 97 del TUIR.
Il novellato articolo 97 (rubricato
“pro rata patrimoniale”) prevede, al primo comma, che “nel caso
in cui alla fine del periodo d’imposta il valore di libro delle
partecipazioni di cui all’articolo 87 eccede quello del patrimonio netto
contabile, la quota di interessi passivi che residua dopo l’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 98, al netto degli interessi
attivi, è indeducibile per la parte corrispondente al rapporto fra tale
eccedenza ed il totale dell’attivo patrimoniale ridotto dello stesso
patrimonio netto contabile e dei debiti commerciali” e che “la
parte indeducibile determinata ai sensi del periodo precedente è ridotta
in misura corrispondente alla quota imponibile dei dividendi percepiti
relativi alle stesse partecipazioni di cui all’articolo 87”[4].
La
medesima disposizione, al secondo comma, prosegue specificando che, per il
calcolo dell’eccedenza in argomento:
a) il patrimonio netto contabile,
comprensivo dell’utile dell’esercizio, deve essere rettificato in
diminuzione con i criteri previsti dall’articolo 98, comma 3, lettera e),
numeri 1) e 3), in materia di thin capitalization, cioè tenendo conto dei
crediti risultanti nell’attivo di bilancio e relativi ad obblighi di
conferimento ancora non eseguiti e “delle perdite subite nella misura in
cui entro la data di approvazione del bilancio relativo al secondo
esercizio successivo a quello cui le stesse si riferiscono non avvenga la
ricostituzione del patrimonio netto mediante l’accantonamento di utili o
l’esecuzione di conferimenti in danaro o in natura”[5];
b)
non rilevano le partecipazioni: 1) in società il cui reddito concorre
insieme a quello della partecipante alla formazione dell’imponibile di
gruppo nel consolidato nazionale e nel consolidato mondiale; 2) in società
il cui reddito è imputato ai soci anche per effetto dell’opzione per la
“trasparenza fiscale” di cui all’articolo 116[6].
Per
determinare il pro rata patrimoniale si deve perciò dividere la differenza
tra valore di libro delle sopraindicate partecipazioni esenti ed il
patrimonio netto (rettificato come testé descritto) per i debiti non
commerciali (individuati sottraendo al totale dell'attivo il valore del
patrimonio netto rettificato e dei debiti commerciali).
Il quoziente
risultante da tale rapporto deve essere applicato alla differenza tra
interessi passivi deducibili ex art. 98 ed interessi attivi; la
quota di interessi passivi determinata con tale procedimento deve poi
essere ulteriormente ridotta corrispondentemente alla quota imponibile dei
dividendi percepiti relativi alle partecipazioni rientranti nel campo di
applicazione dell'articolo 87, vale a dire nella misura del 5%.
Il
procedimento di applicazione del pro rata patrimoniale può essere
illustrato come nella Tabella allegata 1.
L'articolo 97, dunque,
pone un limite alla deducibilità degli interessi passivi, già diminuiti
della parte resa indeducibile dall'applicazione delle disposizioni in
materia di thin capitalization e che eccedono gli interessi attivi
conseguiti.
Va peraltro notato che, diversamente da quanto richiesto
dalla Legge delega, il novellato Testo Unico fa riferimento esclusivo agli
“interessi passivi” e non agli “oneri finanziari”.
Quest'ultima
categoria, a ben vedere, è più ampia della prima, come si evince,
anzitutto, dal nome assegnato dall'art. 2425 del codice civile alla voce
di conto economico D17 “interessi ed altri oneri finanziari”. Tale
definizione, infatti, lascia intendere che vi sono altri oneri finanziari
oltre agli interessi passivi.
Una siffatta conclusione viene
confermata dal principio contabile n. 12.
Detto documento evidenzia
che nella voce D17 devono confluire, oltre agli “interessi passivi su
debiti verso le banche, su debiti verso altri finanziatori, su prestiti
obbligazionari” anche le perdite su cambi, gli accantonamenti al fondo
rischi su cambi[8]
e le minusvalenze su cessioni di partecipazioni, escluse quelle di natura
straordinaria[9].
Appare
perciò chiaro che il Decreto Legislativo n. 344 del 2003, sul punto, si è
discostato dalla delega.
La soluzione sposata dal legislatore delegato,
peraltro, oltre ad essere più conveniente per il contribuente – poiché
restringe il campo di applicazione del pro-rata patrimoniale – appare
maggiormente coerente in un'ottica sistematica.
Gli oneri finanziari
diversi dagli interessi passivi – quali le perdite su cambi e le
minusvalenze – sono infatti tendenzialmente oggetto di specifiche
disposizioni nell'ambito delle imposte sui redditi.
Non sarebbe perciò
ragionevole prevedere la sovrapposizione delle regole del pro rata
patrimoniale a quelle specifiche relative ai singoli oneri finanziari
diversi dagli interessi passivi.
Ora, la logica del pro rata
patrimoniale non è di immediata comprensione. Tentiamo perciò di
chiarirla.
3. La logica sottostante al pro rata
patrimoniale.
Condizione necessaria per l'applicazione del pro
rata patrimoniale è che il valore di libro delle partecipazioni di cui
all'articolo 87 sia superiore al valore del patrimonio netto contabile (si
tratta del patrimonio della società partecipante, non quello della
partecipata) rettificato in applicazione dei già citati criteri di cui
all’articolo 98, comma 3, lettera e), numeri 1) e 3).
Affinché trovi
applicazione il pro rata patrimoniale, dunque, è necessario che una quota
del valore contabile delle partecipazioni cui risulta applicabile la
participation exemption non sia idealmente “finanziato” dal
patrimonio netto rettificato.
Ora, è ragionevole ritenere che il
patrimonio netto rettificato – nell'intento del legislatore –voglia
rappresentare il valore dell'entità dei “mezzi propri”: esso,
infatti, è pari alla somma di capitale sociale, riserve e utili, defalcata
dei crediti verso i soci per i conferimenti non ancora eseguiti e delle
perdite subite di cui al numero 3) della lettera e) del terzo comma
dell'articolo 98.
Sicché può argomentarsi che le disposizioni in
materia di pro rata patrimoniale scattano nel caso in cui i “mezzi
propri” del soggetto passivo IRES (quantificati come or ora indicato)
non siano sufficienti a “coprire” il valore di libro delle partecipazioni
che fruiscono della participation exemption. Il tutto ipotizzando,
come espressamente richiesto dalla delega, che dette partecipazioni siano
finanziate prima di tutto con mezzi propri e, solo per l'eccedenza, con
capitale di terzi.
Diversamente, la disciplina del pro rata
patrimoniale non trova applicazione nel caso in cui i mezzi propri testé
citati siano sufficienti a “finanziare” le partecipazioni
esenti.
Di qui può già formularsi una prima osservazione, cioè che la
disposizione dell'articolo 97 mira a limitare la deduzione degli interessi
passivi nel caso in cui le partecipazioni esenti siano idealmente
finanziate anche con capitale di terzi.
Ciò muove dall'ipotesi che il
capitale di terzi sia produttivo di interessi passivi e che quindi non
sarebbe coerente da un punto di vista sistematico consentire la deduzione
di oneri finanziari sostenuti in relazione all'ottenimento di
finanziamenti destinati all'acquisto di elementi, quali le partecipazioni
di cui all'articolo 87, che godono di un regime di esenzione
dall'IRES.
La relazione al disegno di legge delega, sul punto, rileva
infatti che, alla stessa stregua di quanto avviene negli altri Paesi che
hanno introdotto la participation exemption, “all'esenzione
delle plusvalenze su partecipazioni «simmetricamente» corrisponde
l'indeducibilità delle minusvalenze realizzate ed iscritte oltre a quella
dei costi relativi, fra i quali vanno considerati anche gli oneri
finanziari”.
Questa, dunque, è la logica di fondo del pro rata
patrimoniale, che si pone come deroga al (o, meglio, come applicazione
alternativa del) sistema della deducibilità dei componente negativi di
reddito, basato sulla correlazione, già delineato dall'art. 75, comma 4,
del previgente TUIR e ora trasposto nell'art. 109.
Passiamo ora al
significato da attribuire allo specifico rapporto di indeducibilità
disciplinato dall'articolo 97, non prima di aver ribadito che esso non
deve essere applicato sulla totalità degli interessi passivi, bensì sulla
sola differenza tra interessi passivi deducibili ex articolo 98 ed
interessi attivi.
Abbiamo detto che il rapporto di cui si tratta
ha:
- al numeratore, la differenza tra valore di libro delle
partecipazioni che fruiscono dell'esenzione ex art. 87 ed il patrimonio
netto rettificato;
- al denominatore, il valore complessivo dell'attivo
di bilancio, diminuito del patrimonio netto rettificato e dei debiti
commerciali.
Quanto al numeratore, è evidente che esso rappresenta la
quota delle predette partecipazioni che non risulta “coperta” da
mezzi propri. Sul punto è solo il caso di rilevare che le difficoltà che
si presenteranno nell'individuazione delle partecipazioni cui risulta
applicabile il regime della participation exemption (con
riferimento, per esempio, all'holding period, piuttosto che alla
nozione di impresa commerciale) si rifletteranno sul calcolo del pro rata
patrimoniale, con conseguenze che potrebbero essere tutt'altro che
indifferenti. L'errata applicazione del regime della participation
exemption, infatti, si riverbererà direttamente sul computo del pro
rata patrimoniale, eppertanto degli interessi deducibili.
Quanto al
significato del valore che si ritrova al denominatore del rapporto in
esame, deve ritenersi che il legislatore abbia inteso operare una “stima”
dei debiti finanziari.
Il denominatore, infatti, corrisponde alla parte
residuale del valore totale dell'attivo di bilancio (che, come noto, è
pari al passivo, comprendente il patrimonio netto) una volta defalcato del
valore del patrimonio netto rettificato e dei debiti commerciali.
Il
valore che risulta da tale differenza è quindi pari ai debiti non
commerciali, aumentati delle voci rettificative del patrimonio netto
previste dall’articolo 98, comma 3, lettera e), numeri 1) e 3).
Va
puntualizzato che il valore dei debiti non commerciali rappresenta una
stima per eccesso dei debiti finanziari del soggetto passivo IRES. Solo
una parte delle passività non qualificabili come “debiti
commerciali”, infatti, è rappresentata da debiti puramente finanziari:
basi pensare a passività quali il fondo TFR, agli accantonamenti per
rischi, ai ratei e risconti passivi, ecc.
Il significato economico
dell'indice del pro rata patrimoniale sembra perciò essere quello di
individuare – con un metodo che, per i motivi che saranno illustrati nel
prosieguo, non può ritenersi analitico – qual è la percentuale, la quota,
dei debiti finanziari (stimati) destinata all'acquisto di partecipazioni
che godono dell'esenzione di cui all'articolo 87 che, a sua volta, non sia
autofinanziato, cioè non “coperto” da capitale proprio (o, meglio,
da patrimonio netto rettificato).Altro aspetto che appare significativo è
che l'applicazione del pro rata patrimoniale può portare alla totale
indeducibilità dell'eccedenza degli interessi passivi rispetto agli
interessi attivi.
Ciò accade allorquando l'eccedenza del valore di
libro delle partecipazioni cui si applica l'articolo 87 rispetto al
patrimonio netto rettificato, è superiore o uguale ai debiti finanziari
stimati (cioè qualora il numeratore del rapporto in esame superi il
denominatore, o sia di pari importo).
E questo significa che gli
interessi passivi (o, meglio, l'eccedenza di questi rispetto agli
interessi attivi) sono interamente indeducibili qualora l'acquisto di
partecipazioni non autofinanziato non sia “coperto” dai debiti
finanziari, eppertanto sia stato “coperto”, in parte, dai debiti
commerciali.
4. Conclusioni.
Alla luce di quanto
illustrato, può concludersi che la logica di fondo del pro rata
patrimoniale è sostanzialmente condivisibile dal punto di vista
sistematico.
Non sarebbe infatti coerente consentire ad un soggetto
passivo IRES la piena deducibilità degli oneri finanziari sostenuti,
qualora l'indebitamento contratto – che, per l'appunto, ha prodotto i
predetti oneri finanziari – sia stato finalizzato all'acquisto elementi
patrimoniali i cui frutti fruiscono di un regime di
esenzione.
Senonché, la quota di interessi passivi indeducibili che si
ottiene attraverso l'applicazione dell'articolo 97 del novellato Testo
Unico, rappresenta solamente una stima – che potrebbe rivelarsi tutt'altro
che precisa – dei componenti reddituali negativi riferiti (o, meglio,
astrattamente riferibili) alle partecipazioni che producono proventi
esenti ai sensi dell'articolo 87.
Ciò in quanto, da un lato, appare
incoerente adottare il valore di libro delle partecipazioni esenti,
misurato al termine dell'esercizio, come base di computo per
l'individuazione delle risorse finanziarie, non garantite
dall'autofinanziamento, impiegate per l'acquisto di partecipazioni esenti
(cioè di quello che, nello spirito della normativa, vorrebbe rappresentare
il numeratore del pro rata patrimoniale). Il valore di libro delle
partecipazioni, infatti, non è necessariamente indicativo delle risorse
finanziarie impiegate al momento del loro acquisto, in quanto, ad esempio,
esse potrebbero esser state svalutate o aver subito modifiche di valore in
seguito all'applicazione dell'equity method.
Dall'altro lato, il
valore complessivo del denominatore del pro rata patrimoniale rappresenta
solamente un'approssimazione dei debiti finanziari contratti dalla
società, considerato che esso è pari alla somma dei debiti non
qualificabili come commerciali e delle rettifiche di patrimonio netto
previste dall’articolo 98, comma 3, lettera e), numeri 1) e 3), in materia
di thin capitalization.
Infine, non può sottacersi che la
disciplina del pro rata patrimoniale potrebbe provocare alcune
distorsioni, anche al di fuori del sistema delle imposte dirette.
Basti
pensare che, a parità di altre condizioni, il contribuente potrebbe avere
convenienza ad evitare di qualificare le proprie passività come “debiti
commerciali”. Ciò in quanto, “spostando” una passività dalla
categoria dei “debiti commerciali” si ottiene l'effetto di
diminuire la percentuale di indeducibilità di cui all'art. 97 del
novellato TUIR[10].
Sicché
la normativa fiscale potrebbe esercitare un'influenza sulle scelte di
bilancio, se non addirittura sulla politica di finanziamento, favorendo
l'accensione di indebitamento presso gli intermediari finanziari, in luogo
dell'indebitamento più strettamente commerciale.