TributImpresa
n°3-2005
 

Ernesto - Marco BAGAROTTO

 
 

Primi spunti sulla disciplina del pro rata patrimoniale.

 
 

SOMMARIO: 1. La delega. – 2. Il novellato articolo 97 del TUIR. – 3. La logica sottostante al pro rata patrimoniale. – 4. Conclusioni.

1. La delega.

Con l'articolo 4, comma 1, lettera f), della L. n. 80 del 2003[1] il Legislatore ha stabilito che la riforma dell'imposizione sul reddito delle società dovesse riguardare altresì il regime di deducibilità degli interessi passivi.
La delega, sul punto, tra le altre cose, imponeva la riformulazione dell'articolo 63 del TUIR, al fine di escludere il pro rata di indeducibilità disciplinato dal primo comma di detta disposizione, nel caso di realizzo di plusvalenze esenti e di percezione di utili provenienti da soggetti aventi personalità giuridica – residenti e non, diversi da quelli cui risulta applicabile la disciplina in materia di CFC – esclusi da tassazione[2].
È stata perciò richiesta la previsione di un nuovo pro rata di indeducibilità per i soli oneri finanziari sostenuti da soggetti che possiedono partecipazioni aventi i requisiti per la participation exemption, escludendo quelle relative a società controllate incluse nel consolidato fiscale ed, eventualmente, quelle il cui reddito è tassato in capo ai soci a seguito dell'opzione per la trasparenza fiscale.
La delega, inoltre, ha specificato che per la determinazione del pro rata deve farsi riferimento ai valori risultanti dallo stato patrimoniale della partecipante, ipotizzando che il valore di libro delle partecipazioni aventi i requisiti per la participation exemption sia “finanziato”, prima di tutto, dal patrimonio netto contabile[3]. Quanto a quest'ultimo valore, è previsto che esso venga determinato con criteri in parte analoghi a quelli previsti in materia di thin capitalization.

2. Il novellato articolo 97 del TUIR.

La lettera f) dell'articolo 4 della L. n. 80 del 2003 è stata attuata dal Decreto Legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che ha sostituito l'articolo 97 del TUIR.
Il novellato articolo 97 (rubricato “pro rata patrimoniale”) prevede, al primo comma, che “nel caso in cui alla fine del periodo d’imposta il valore di libro delle partecipazioni di cui all’articolo 87 eccede quello del patrimonio netto contabile, la quota di interessi passivi che residua dopo l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 98, al netto degli interessi attivi, è indeducibile per la parte corrispondente al rapporto fra tale eccedenza ed il totale dell’attivo patrimoniale ridotto dello stesso patrimonio netto contabile e dei debiti commerciali” e che “la parte indeducibile determinata ai sensi del periodo precedente è ridotta in misura corrispondente alla quota imponibile dei dividendi percepiti relativi alle stesse partecipazioni di cui all’articolo 87[4].
La medesima disposizione, al secondo comma, prosegue specificando che, per il calcolo dell’eccedenza in argomento:
a) il patrimonio netto contabile, comprensivo dell’utile dell’esercizio, deve essere rettificato in diminuzione con i criteri previsti dall’articolo 98, comma 3, lettera e), numeri 1) e 3), in materia di thin capitalization, cioè tenendo conto dei crediti risultanti nell’attivo di bilancio e relativi ad obblighi di conferimento ancora non eseguiti e “delle perdite subite nella misura in cui entro la data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello cui le stesse si riferiscono non avvenga la ricostituzione del patrimonio netto mediante l’accantonamento di utili o l’esecuzione di conferimenti in danaro o in natura”[5];
b) non rilevano le partecipazioni: 1) in società il cui reddito concorre insieme a quello della partecipante alla formazione dell’imponibile di gruppo nel consolidato nazionale e nel consolidato mondiale; 2) in società il cui reddito è imputato ai soci anche per effetto dell’opzione per la “trasparenza fiscale” di cui all’articolo 116[6].
Per determinare il pro rata patrimoniale si deve perciò dividere la differenza tra valore di libro delle sopraindicate partecipazioni esenti ed il patrimonio netto (rettificato come testé descritto) per i debiti non commerciali (individuati sottraendo al totale dell'attivo il valore del patrimonio netto rettificato e dei debiti commerciali).
Il quoziente risultante da tale rapporto deve essere applicato alla differenza tra interessi passivi deducibili ex art. 98 ed interessi attivi; la quota di interessi passivi determinata con tale procedimento deve poi essere ulteriormente ridotta corrispondentemente alla quota imponibile dei dividendi percepiti relativi alle partecipazioni rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 87, vale a dire nella misura del 5%.
Il procedimento di applicazione del pro rata patrimoniale può essere illustrato come nella Tabella allegata 1.

L'articolo 97, dunque, pone un limite alla deducibilità degli interessi passivi, già diminuiti della parte resa indeducibile dall'applicazione delle disposizioni in materia di thin capitalization e che eccedono gli interessi attivi conseguiti.
Va peraltro notato che, diversamente da quanto richiesto dalla Legge delega, il novellato Testo Unico fa riferimento esclusivo agli “interessi passivi” e non agli “oneri finanziari”.
Quest'ultima categoria, a ben vedere, è più ampia della prima, come si evince, anzitutto, dal nome assegnato dall'art. 2425 del codice civile alla voce di conto economico D17 “interessi ed altri oneri finanziari”. Tale definizione, infatti, lascia intendere che vi sono altri oneri finanziari oltre agli interessi passivi.
Una siffatta conclusione viene confermata dal principio contabile n. 12.
Detto documento evidenzia che nella voce D17 devono confluire, oltre agli “interessi passivi su debiti verso le banche, su debiti verso altri finanziatori, su prestiti obbligazionari” anche le perdite su cambi, gli accantonamenti al fondo rischi su cambi[8] e le minusvalenze su cessioni di partecipazioni, escluse quelle di natura straordinaria[9].
Appare perciò chiaro che il Decreto Legislativo n. 344 del 2003, sul punto, si è discostato dalla delega.
La soluzione sposata dal legislatore delegato, peraltro, oltre ad essere più conveniente per il contribuente – poiché restringe il campo di applicazione del pro-rata patrimoniale – appare maggiormente coerente in un'ottica sistematica.
Gli oneri finanziari diversi dagli interessi passivi – quali le perdite su cambi e le minusvalenze – sono infatti tendenzialmente oggetto di specifiche disposizioni nell'ambito delle imposte sui redditi.
Non sarebbe perciò ragionevole prevedere la sovrapposizione delle regole del pro rata patrimoniale a quelle specifiche relative ai singoli oneri finanziari diversi dagli interessi passivi.
Ora, la logica del pro rata patrimoniale non è di immediata comprensione. Tentiamo perciò di chiarirla.

3. La logica sottostante al pro rata patrimoniale.

Condizione necessaria per l'applicazione del pro rata patrimoniale è che il valore di libro delle partecipazioni di cui all'articolo 87 sia superiore al valore del patrimonio netto contabile (si tratta del patrimonio della società partecipante, non quello della partecipata) rettificato in applicazione dei già citati criteri di cui all’articolo 98, comma 3, lettera e), numeri 1) e 3).
Affinché trovi applicazione il pro rata patrimoniale, dunque, è necessario che una quota del valore contabile delle partecipazioni cui risulta applicabile la participation exemption non sia idealmente “finanziato” dal patrimonio netto rettificato.
Ora, è ragionevole ritenere che il patrimonio netto rettificato – nell'intento del legislatore –voglia rappresentare il valore dell'entità dei “mezzi propri”: esso, infatti, è pari alla somma di capitale sociale, riserve e utili, defalcata dei crediti verso i soci per i conferimenti non ancora eseguiti e delle perdite subite di cui al numero 3) della lettera e) del terzo comma dell'articolo 98.
Sicché può argomentarsi che le disposizioni in materia di pro rata patrimoniale scattano nel caso in cui i “mezzi propri” del soggetto passivo IRES (quantificati come or ora indicato) non siano sufficienti a “coprire” il valore di libro delle partecipazioni che fruiscono della participation exemption. Il tutto ipotizzando, come espressamente richiesto dalla delega, che dette partecipazioni siano finanziate prima di tutto con mezzi propri e, solo per l'eccedenza, con capitale di terzi.
Diversamente, la disciplina del pro rata patrimoniale non trova applicazione nel caso in cui i mezzi propri testé citati siano sufficienti a “finanziare” le partecipazioni esenti.
Di qui può già formularsi una prima osservazione, cioè che la disposizione dell'articolo 97 mira a limitare la deduzione degli interessi passivi nel caso in cui le partecipazioni esenti siano idealmente finanziate anche con capitale di terzi.
Ciò muove dall'ipotesi che il capitale di terzi sia produttivo di interessi passivi e che quindi non sarebbe coerente da un punto di vista sistematico consentire la deduzione di oneri finanziari sostenuti in relazione all'ottenimento di finanziamenti destinati all'acquisto di elementi, quali le partecipazioni di cui all'articolo 87, che godono di un regime di esenzione dall'IRES.
La relazione al disegno di legge delega, sul punto, rileva infatti che, alla stessa stregua di quanto avviene negli altri Paesi che hanno introdotto la participation exemption, “all'esenzione delle plusvalenze su partecipazioni «simmetricamente» corrisponde l'indeducibilità delle minusvalenze realizzate ed iscritte oltre a quella dei costi relativi, fra i quali vanno considerati anche gli oneri finanziari”.
Questa, dunque, è la logica di fondo del pro rata patrimoniale, che si pone come deroga al (o, meglio, come applicazione alternativa del) sistema della deducibilità dei componente negativi di reddito, basato sulla correlazione, già delineato dall'art. 75, comma 4, del previgente TUIR e ora trasposto nell'art. 109.
Passiamo ora al significato da attribuire allo specifico rapporto di indeducibilità disciplinato dall'articolo 97, non prima di aver ribadito che esso non deve essere applicato sulla totalità degli interessi passivi, bensì sulla sola differenza tra interessi passivi deducibili ex articolo 98 ed interessi attivi.
Abbiamo detto che il rapporto di cui si tratta ha:
- al numeratore, la differenza tra valore di libro delle partecipazioni che fruiscono dell'esenzione ex art. 87 ed il patrimonio netto rettificato;
- al denominatore, il valore complessivo dell'attivo di bilancio, diminuito del patrimonio netto rettificato e dei debiti commerciali.
Quanto al numeratore, è evidente che esso rappresenta la quota delle predette partecipazioni che non risulta “coperta” da mezzi propri. Sul punto è solo il caso di rilevare che le difficoltà che si presenteranno nell'individuazione delle partecipazioni cui risulta applicabile il regime della participation exemption (con riferimento, per esempio, all'holding period, piuttosto che alla nozione di impresa commerciale) si rifletteranno sul calcolo del pro rata patrimoniale, con conseguenze che potrebbero essere tutt'altro che indifferenti. L'errata applicazione del regime della participation exemption, infatti, si riverbererà direttamente sul computo del pro rata patrimoniale, eppertanto degli interessi deducibili.
Quanto al significato del valore che si ritrova al denominatore del rapporto in esame, deve ritenersi che il legislatore abbia inteso operare una “stima” dei debiti finanziari.
Il denominatore, infatti, corrisponde alla parte residuale del valore totale dell'attivo di bilancio (che, come noto, è pari al passivo, comprendente il patrimonio netto) una volta defalcato del valore del patrimonio netto rettificato e dei debiti commerciali.
Il valore che risulta da tale differenza è quindi pari ai debiti non commerciali, aumentati delle voci rettificative del patrimonio netto previste dall’articolo 98, comma 3, lettera e), numeri 1) e 3).
Va puntualizzato che il valore dei debiti non commerciali rappresenta una stima per eccesso dei debiti finanziari del soggetto passivo IRES. Solo una parte delle passività non qualificabili come “debiti commerciali”, infatti, è rappresentata da debiti puramente finanziari: basi pensare a passività quali il fondo TFR, agli accantonamenti per rischi, ai ratei e risconti passivi, ecc.
Il significato economico dell'indice del pro rata patrimoniale sembra perciò essere quello di individuare – con un metodo che, per i motivi che saranno illustrati nel prosieguo, non può ritenersi analitico – qual è la percentuale, la quota, dei debiti finanziari (stimati) destinata all'acquisto di partecipazioni che godono dell'esenzione di cui all'articolo 87 che, a sua volta, non sia autofinanziato, cioè non “coperto” da capitale proprio (o, meglio, da patrimonio netto rettificato).Altro aspetto che appare significativo è che l'applicazione del pro rata patrimoniale può portare alla totale indeducibilità dell'eccedenza degli interessi passivi rispetto agli interessi attivi.
Ciò accade allorquando l'eccedenza del valore di libro delle partecipazioni cui si applica l'articolo 87 rispetto al patrimonio netto rettificato, è superiore o uguale ai debiti finanziari stimati (cioè qualora il numeratore del rapporto in esame superi il denominatore, o sia di pari importo).
E questo significa che gli interessi passivi (o, meglio, l'eccedenza di questi rispetto agli interessi attivi) sono interamente indeducibili qualora l'acquisto di partecipazioni non autofinanziato non sia “coperto” dai debiti finanziari, eppertanto sia stato “coperto”, in parte, dai debiti commerciali.

4. Conclusioni.

Alla luce di quanto illustrato, può concludersi che la logica di fondo del pro rata patrimoniale è sostanzialmente condivisibile dal punto di vista sistematico.
Non sarebbe infatti coerente consentire ad un soggetto passivo IRES la piena deducibilità degli oneri finanziari sostenuti, qualora l'indebitamento contratto – che, per l'appunto, ha prodotto i predetti oneri finanziari – sia stato finalizzato all'acquisto elementi patrimoniali i cui frutti fruiscono di un regime di esenzione.
Senonché, la quota di interessi passivi indeducibili che si ottiene attraverso l'applicazione dell'articolo 97 del novellato Testo Unico, rappresenta solamente una stima – che potrebbe rivelarsi tutt'altro che precisa – dei componenti reddituali negativi riferiti (o, meglio, astrattamente riferibili) alle partecipazioni che producono proventi esenti ai sensi dell'articolo 87.
Ciò in quanto, da un lato, appare incoerente adottare il valore di libro delle partecipazioni esenti, misurato al termine dell'esercizio, come base di computo per l'individuazione delle risorse finanziarie, non garantite dall'autofinanziamento, impiegate per l'acquisto di partecipazioni esenti (cioè di quello che, nello spirito della normativa, vorrebbe rappresentare il numeratore del pro rata patrimoniale). Il valore di libro delle partecipazioni, infatti, non è necessariamente indicativo delle risorse finanziarie impiegate al momento del loro acquisto, in quanto, ad esempio, esse potrebbero esser state svalutate o aver subito modifiche di valore in seguito all'applicazione dell'equity method.
Dall'altro lato, il valore complessivo del denominatore del pro rata patrimoniale rappresenta solamente un'approssimazione dei debiti finanziari contratti dalla società, considerato che esso è pari alla somma dei debiti non qualificabili come commerciali e delle rettifiche di patrimonio netto previste dall’articolo 98, comma 3, lettera e), numeri 1) e 3), in materia di thin capitalization.
Infine, non può sottacersi che la disciplina del pro rata patrimoniale potrebbe provocare alcune distorsioni, anche al di fuori del sistema delle imposte dirette.
Basti pensare che, a parità di altre condizioni, il contribuente potrebbe avere convenienza ad evitare di qualificare le proprie passività come “debiti commerciali”. Ciò in quanto, “spostando” una passività dalla categoria dei “debiti commerciali” si ottiene l'effetto di diminuire la percentuale di indeducibilità di cui all'art. 97 del novellato TUIR[10].
Sicché la normativa fiscale potrebbe esercitare un'influenza sulle scelte di bilancio, se non addirittura sulla politica di finanziamento, favorendo l'accensione di indebitamento presso gli intermediari finanziari, in luogo dell'indebitamento più strettamente commerciale.

 
 

[1] Contenente, come noto, la delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale.
[2] La disciplina regolata dal previgente articolo 63 del TUIR è stata oggetto di numerosi approfondimenti in dottrina: tra i tanti si rimanda a L. DEL FEDERICO, Interessi passivi, in Giurisprudenza sistematica di diritto tributario, diretta da F. Tesauro, L'imposta sul reddito delle persone fisiche, tomo II, Torino, 1994, 701 ss. Per quanto riguarda l'analisi delle ultime pronunce giurisprudenziali e della prassi amministrativa vd. C. ATTARDI, La deducibilità degli interessi passivi dal reddito d’impresa, alla luce del principio di inerenza, in Giur. It., 2002, 1097; F. MATTARELLI, Interessi passivi e principio di inerenza: per la corte di cassazione la deducibilità è senza condizioni, in Boll. Trib., 2002, 466; A. SILINGARDI, La deducibilità è indipendente dal debito cui si riferiscono gli interessi passivi, in Corr. Trib., 2002, 536.
[3] Si tratta, ovviamente, del patrimonio netto contabile della società partecipante.
[4] Il novellato Testo Unico, all'articolo 62, prevede che per i soggetti passivi IRE “ai fini dell’applicazione dell’articolo 97, comma 1, il valore di libro delle partecipazioni di cui all’articolo 87, rileva nella stessa percentuale di cui all’articolo 58, comma 2”. Ciò significa che per i soggetti passivi IRE – per i quali, a norma dell'articolo 58, le plusvalenze di cui all'articolo 87 vengono sottoposte ad imposizione nella misura del 40% – nel rapporto di cui all'articolo 97, il valore delle partecipazioni deve essere considerato nella misura del 60%.
[5] Diversamente, nel computo del pro rata patrimoniale non sono state estese le disposizioni previste in materia di thin capitalization dai numeri 2) e 4) dell'articolo 98, comma 3, lettera e), che prevedono che il patrimonio netto debba essere rettificato altresì del valore di libro delle azioni proprie in portafoglio e del minore tra valore di libro ed il relativo patrimonio netto contabile delle partecipazioni detenute in società controllate e collegate.
[6] La disposizione si chiude precisando che “tuttavia, nel caso in cui entro il terzo anno successivo all’acquisto avvenga la cessione di tali partecipazioni, il reddito imponibile è rettificato in aumento dell’importo corrispondente a quello degli interessi passivi dedotti nei precedenti esercizi per effetto della previsione di cui al primo periodo”.
[7] Nell'illustrazione proposta si è ipotizzata la presenza di rettifiche in diminuzione del patrimonio netto riconducibili, per esempio, alla sussistenza di un credito verso i soci per conferimenti non eseguiti.
[8] Non a caso, il legislatore della riforma del diritto societario, all'interno della lettera C) del conto economico («proventi ed oneri finanziari») ha aggiunto la voce n. 17-bis) denominata “utili e perdite su cambi”.
[9] Sul punto vd. G. FERRANTI, Il nuovo «pro-rata patrimoniale» di indeducibilità degli interessi passivi, in Corr. Trib., 2003, 2195, e S. CAPOLUPO, Imposta sulle società. La disciplina degli interessi passivi, in Fisco, 2003, 4657. Quest'ultimo Autore segnala che tale fattispecie, nonché le disposizioni relative alla defalcazione degli interessi attivi da quelli passivi ed alla deduzione dei debiti commerciali, rappresenterebbero casi di eccesso di delega.
[10] Un esempio dovrebbe chiarire quanto evidenziato. Si ipotizzi che un soggetto passivo IRES abbia il seguente bilancio e che, per semplicità, il patrimonio netto rettificato sia pari al patrimonio netto:

Partecipazioni 100 Patrimonio netto 80
Attivo residuo 100 Debiti Commerciali 40
Altre Passività 80
Totale 200 Totale 200

In tal caso, il rapporto di indeducibilità di cui all'art. 97 è pari a (100 – 80) / ( 200 – 80 – 40) = 0,25
Diversamente, qualora si “spostassero” alcuni debiti commerciali tra le “altre passività” – per esempio, per un importo pari a 20 – si otterrebbe la seguente situazione:

Partecipazioni 100 Patrimonio netto 80
Attivo residuo 100 Debiti Commerciali 20
Altre Passività 100
Totale 200 Totale 200

In questo caso, il rapporto sarebbe pari a (100 – 80) / ( 200 – 80 – 20) = 0,2
Talché, come detto, grazie allo “spostamento” di parte dei “debiti commerciali” tra le “altre passività” si ottiene la diminuzione del rapporto in esame.

 
 

1] C. ATTARDI, La deducibilità degli interessi passivi dal reddito d’impresa, alla luce del principio di inerenza, in Giur. It., 2002, 1097.
2] S. CAPOLUPO, Imposta sulle società. La disciplina degli interessi passivi, in Fisco, 2003, 4657.
3] L. DEL FEDERICO, Interessi passivi, in Giurisprudenza sistematica di diritto tributario, diretta da F. Tesauro, L'imposta sul reddito delle persone fisiche, tomo II, Torino, 1994, 701 ss.
4] G. FERRANTI, Il nuovo «pro-rata patrimoniale» di indeducibilità degli interessi passivi, in Corr. Trib., 2003, 2195.
5] F. MATTARELLI, Interessi passivi e principio di inerenza: per la corte di cassazione la deducibilità è senza condizioni, in Boll. Trib., 2002, 466.
6] A. SILINGARDI, La deducibilità è indipendente dal debito cui si riferiscono gli interessi passivi, in Corr. Trib., 2002, 536.

 


I.P.Z.S.
IS.IN.TEG