Sommario: 1) Contenuto della dichiarazione. 2) Dichiarazione
incompleta. 3) La dichiarazione infedele nel sistema dei delitti in
materia di dichiarazione. 4) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 5) Dichiarazione
fraudolenta mediante altri artifici. 6) La dichiarazione infedele nel
T.U.imp.dir. 7) Natura della dichiarazione infedele. 8) Il soggetto.
1. – Contenuto della dichiarazione.
La dichiarazione delle
persone fisiche deve contenere, oltre l’indicazione dei redditi di cui
dispone, anche se non ne consegue alcun debito d’imposta, i dati e gli
elementi necessari per l’individuazione del contribuente, per la
determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonché per
l’effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello
di cui all’art. 8, primo comma, esclusi quelli che l’amministrazione
finanziaria è in grado di acquisire direttamente (art. 2, d.p.r. n. 600).
La norma non presenta grande interesse, in quanto riassume, a volte anche
nella forma del rinvio, adempimenti descritti compiutamente in altre
norme. Rilevanti sono, invece, le finalità della richiesta dei dati e
degli elementi necessari: la prima, che afferisce alla determinazione dei
redditi e delle imposte, consente di dettare l’assetto degli interessi
implicati nella formazione della prestazione tributaria(1) ; la seconda,
relativa ai dati e agli elementi necessari “per l’effettuazione dei
controlli”, è volta a facilitare la verifica delle dichiarazioni.
La
disposizione va raccordata con l’art. 31, che indica le attribuzioni degli
uffici delle imposte, fra cui, la vigilanza sull’osservanza degli obblighi
relativi alla tenuta delle scritture contabili e degli altri obblighi
stabiliti nello stesso decreto; la mancata osservanza della disposizione
può costituire uno degli artifici idonei a ostacolare l’accertamento delle
falsità documentali.
I soggetti dell’imposta sul reddito delle società
devono redigere e conservare, anche se non obbligati da altre norme, il
bilancio, composto dallo stato patrimoniale e dal conto dei profitti e
delle perdite, relativi al periodo d’imposta. La norma tributaria,
pertanto, risulta più ampia rispetto a quella civilistica, in quanto
estende l’obbligo relativo anche ai soggetti che non sono tenuti a questi
adempimenti “da altre norme”. Difatti, tali adempimenti si collegano con
l’esigenza di apportare le variazioni richieste dal T.U.ir per la
determinazione dei redditi d’impresa: in base all’art. 3, comma 1, i
ricavi, i costi le rimanenze e gli altri elementi necessari, “devono
essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal
bilancio”, in modo da creare un raccordo fra i dati contabili e il reddito
d’impresa.
Nella dichiarazione dei soggetti all’imposta sul reddito
delle società devono essere egualmente contenuti i dati e gli elementi
indicati negli articoli 2 e 3, mentre la dichiarazione delle società o
degli enti non residenti deve indicare anche l’indirizzo della stabile
organizzazione nel territorio dello Stato, in quanto esistente, e, in ogni
caso, le generalità e l’indirizzo in Italia di un rappresentante per i
rapporti tributari.
Anche i soggetti dell’imposta sul reddito delle
società hanno l’obbligo di conservare, per il periodo indicato nell’art.
22, il bilancio o il rendiconto, nonché i relativi verbali e relazioni, ai
quali sono obbligati da leggi o norme statutarie (art. 5, comma
1).
Adempimenti particolari sono, poi, stabiliti per società ed enti di
ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio
dello Stato (art. 5, commi 2 e 3).
2. – Dichiarazione
incompleta.
Il sistema delle sanzioni in materia di dichiarazione,
disciplinato dal d.p.r. n.600, prevedeva oltre l’omissione anche
l’aggregazione delle violazioni in due figure: l’incompletezza e
l’infedeltà.
In base all’art. 46, “se nella dichiarazione presentata
non sono compresi tutti i singoli redditi posseduti, si applica la pena
pecuniaria da due a quattro volte l’ammontare delle imposte e delle
maggiori imposte dovute in relazione ai redditi non dichiarati”, con un
aumento della pena pecuniaria di un terzo, in questo come nel caso di
omessa presentazione della dichiarazione (commi 2 e 3; la norma è stata
abrogata dall’art. 16, comma 1, lett. b, d.lgs. n.471/97). La figura,
peraltro, risaliva all’art. 244, T.U. imp.dir., che definiva incompleta la
dichiarazione, in mancanza di indicazioni, oltre che di redditi
“posseduti” dal soggetto, anche dei patrimoni, che ricadevano, per effetto
dell’art. 145, nel presupposto dell’imposta sulle società.
Il decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, cit., di riforma delle sanzioni
tributarie amministrative, non contiene più riferimenti all’elemento
patrimoniale, dato che la precedente imposta sul reddito delle persone
giuridiche e l’attuale imposta sulle società hanno per oggetto soltanto i
redditi, ma all’art. 3 stabilisce che, in caso di omessa denuncia, nel
termine previsto dalla legge, di situazioni che danno luogo a variazioni
in aumento del reddito dominicale o del reddito agrario dei terreni, si
applica la sanzione amministrativa, nella misura ivi prevista. Seppure la
situazione può essere ricondotta alla fattispecie dell’incompletezza della
dichiarazione, siamo in presenza di una conseguenza indiretta, in quanto
derivante dall’omessa denuncia di variazione dei redditi fondiari, per
effetto della quale la rivalutazione dei redditi stessi non è riportata
nella dichiarazione.
3. – La dichiarazione infedele nel sistema
dei delitti in materia di dichiarazione.
La dichiarazione infedele,
avendo per oggetto fattispecie collocate fuori dei casi previsti dagli
articoli 2 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti) e 3 (dichiarazione fraudolenta
mediante altri artifici), d.lgs.n.74, è configurata come “ipotesi
residuale e di chiusura”(2). Si può escludere subito, tuttavia, che si
tratti di una fattispecie di chiusura, in quanto la categoria dei delitti
in materia di dichiarazione comprende anche l’omessa dichiarazione (art.
5, d.lgs. n.74), nonostante quest’ultima sia alternativa rispetto alle
altre, che implicano, comunque, la presentazione di una dichiarazione
annuale(3).
La definizione della dichiarazione infedele come
“residuale”, rispetto alle dichiarazioni fraudolente, è più complessa, dal
momento che tale qualificazione è esatta solo per alcuni aspetti, che
saranno meglio individuati successivamente (v. § 7).
4. –
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti.
Soggetto attivo del delitto è chiunque, “al
fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi
di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica, in una
delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, elementi passivi
fittizi” (art. 2, comma 1, d.lgs. n.74)(4). Con norma interpretativa, il
legislatore stabilisce che, con tale locuzione, si intendono le fatture o
gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme
tributarie” (art. 1, comma 1, lett. a).
La norma, tuttavia, risulta
applicabile solo parzialmente, in quanto come emerge dalla disciplina dei
due tributi, l’obbligo di emettere la fattura per ogni operazione
imponibile è previsto solo ai fini dell’applicazione dell’Iva. L’art. 1,
comma 2, lett. b, L. n. 516, infatti, prevedeva per questo tributo
l’applicazione di sanzioni a carico di chiunque,”avendo effettuato
cessioni di beni o prestazioni di servizi, ne omette la fatturazione”, a
differenza della lett. a, che irrogava analoghe sanzioni, sempre
relativamente a operazioni che producono ricavi ai fini delle imposte sui
redditi, soltanto in caso di omessa registrazione delle poste nelle
scritture contabili obbligatorie . L’uso di fatture o di altri documenti
per operazioni inesistenti può essere ascritto, quindi, esclusivamente
all’imposta sul valore aggiunto. Né l’ampliamento della disposizione, per
comprendervi “altri documenti”, può essere riferita alle imposte sui
redditi, per le quali non è prevista l’emissione della fattura; pertanto,
mancando nella disciplina di questi tributi, l’indicazione di tale
adempimento, la norma penale non può sanzionare l’inosservanza di un
obbligo non previsto dalla relativa legge istitutiva.
Entro questi
limiti, la fattispecie si configura come tipica, avendo carattere
documentale esclusivo; tuttavia, la disposizione non si esaurisce nella
materialità della fattura o di altri documenti in caso di operazioni
imponibili inesistenti, in quanto richiede anche un comportamento del
contribuente, costituito dall’uso, cui deve seguire la registrazione nelle
scritture contabili obbligatorie, fino al risultato finale di indicare in
una delle dichiarazioni annuali, relative alle imposte sui redditi o sul
valore aggiunto, elementi passivi fittizi (art. 2, cit.).
5. -
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.
La fattispecie della
dichiarazione fraudolenta, mediante altri artifici, ha in comune con la
precedente il carattere documentale, anche se presenta una struttura
aperta per la varietà di elementi che concorrono a formarla: infatti,
l’indicazione in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui
redditi o sul valore aggiunto di elementi attivi per un ammontare
inferiore a quello effettivo o di elementi passivi fittizi, quando
l’imposta evasa e l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti
all’imposizione superano l’ammontare previsto (art. 3)(5), consiste in una
falsa rappresentazione di dati nelle scritture contabili obbligatorie,
attuata dal contribuente, mediante mezzi fraudolenti.
Il carattere
residuale e, per alcuni aspetti, atipico della fattispecie esclude il
riferimento a fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, mentre
non vi sono vincoli per la falsa rappresentazione di elementi contabili,
come per la individuazione dei “mezzi fraudolenti”. L’espressione “altri
artifici” si spiega, appunto, come esclusione di riferimenti alle fatture,
per considerare la falsa rappresentazione di dati ed elementi nelle
scritture contabili.
Le due forme di dichiarazioni fraudolente si
differenziano, pertanto, in quanto la prima, avendo struttura tipica, è
vincolata all’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti,
mentre l’altra, di carattere residuale, implica il riferimento ad altri
artifici che, seppure individuabili sono innominati e, quindi, aperti alle
vicende della realtà aziendale. Sotto questo profilo, il carattere
residuale, per un verso, e l’ampiezza dell’espressione “altri artifici”,
per un altro, può colmare una lacuna, assorbendo gli illeciti in materia
di imposte sui redditi, quando l’evidenza dell’illecito non consente di
perseguirlo per la mancanza dell’obbligo di emettere la fattura.
6. – La dichiarazione infedele nel T.U.imp.dir.
Anche questa
figura trova la sua enunciazione nel T.U.imp.dir., che stabiliva: “chi
nella dichiarazione indica un imponibile inferiore di almeno un quarto a
quello definitivamente accertato è soggetto a sopratassa nella misura di
un terzo della differenza tra l’imposta dovuta e quella corrispondente
alla dichiarazione fatta” (art. 245, comma 1). In modo sostanzialmente
conforme, l’art. 46, comma 4, d.p.r. n. 600, prevedeva che se nella
dichiarazione, al di fuori dell’ipotesi di incompletezza, “è indicato, ai
fini delle singole imposte, un reddito netto inferiore a quello accertato
si applica la pena pecuniaria da una a due volte l’ammontare della
maggiore imposta o delle maggiori imposte dovute” (norma soppressa con
l’entrata in vigore della legge n. 516). Con formulazione più ampia, il
d.lgs. n. 471 stabilisce che se nella dichiarazione è indicato, ai fini
delle singole imposte, un reddito imponibile inferiore a quello accertato,
o, comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a
quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal cento al
duecento per cento della maggiore imposta o della differenza del credito
(art. 1, comma 2). La pluralità e la diversità delle situazioni avrebbe
richiesto una maggiore articolazione delle fattispecie, anche in ragione
della loro diversa incidenza ai fini dell’evasione, in quanto assoggettate
a differenti criteri.
7. – Natura della dichiarazione
infedele.
La dichiarazione infedele ha carattere residuale: stabilisce,
infatti, l’art.4 che la fattispecie si realizza “fuori dei casi previsti
dagli articoli 2 e 3”, che disciplinano le dichiarazioni fraudolente,
quando la frode è consumata mediante uso di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti (art. 2) o mediante altri artifici (art.
3)(6).
La formula residuale ricorre, peraltro, anche nell’àmbito delle
dichiarazioni fraudolente, dato che l’art. 3 individua la fraudolenza
negli altri artifici “fuori dei casi previsti dall’art. 2 (dichiarazione
fraudolente mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti)”. La formula differisce, tuttavia, nelle due situazioni:
mentre, infatti, l’art. 3 diversifica due tipi di “dichiarazioni
fraudolente”, all’interno di una stessa figura, l’art. 4 segna la
differenza fra due diverse figure: la dichiarazione fraudolenta e la
dichiarazione infedele(7).
Per cogliere le identità e le distinzioni
fra queste figure, si deve ricordare che, nelle dichiarazioni fraudolente,
è comune la riduzione di diverse situazioni entro schemi unitari,
nell’àmbito dei quali sono aggregati, con vari intrecci e particolari
forme di consequenzialità, reati precedentemente disciplinati in modo
autonomo, rendendo gli uni prodromici rispetto ad altri in fattispecie
complessive, caratterizzate non da situazioni nuove o diverse rispetto a
quelle previste dalla L.n.516, ma da un nuovo impianto sistematico, a
differenza della dichiarazione infedele, che rimane nel solco della
legislazione previgente.
Il criterio di residualità, anche se unico, si
pone in modo differente nelle due situazioni: nelle dichiarazioni
fraudolente, all’interno del rapporto fra l’art. 3 e l’art. 2, nell’àmbito
di una stessa fattispecie (quella della “dichiarazione fraudolenta”), è
caratterizzato, in entrambe le forme, da un aspetto documentale,
costituito nella situazione principale “dall’uso di fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti” (art. 2) e nella seconda, dalla
condotta del contribuente, che si avvale di “artifici” (quali false
rappresentazioni nelle scritture contabili obbligatorie, idonei a
ostacolare l’accertamento), diversi dalle fatture o altri documenti, ma
egualmente costruite sulla base di false rappresentazioni contabili (art.
3, comma 1), aventi carattere di alterità, rispetto a fatture o altri
documenti per false operazioni imponibili. La maggiore ampiezza e la
diversità dei fenomeni rende la seconda situazione più aperta alla
molteplicità e varietà delle false rappresentazioni contabili, finalizzate
sempre e comunque all’evasione delle imposte sui redditi o sul valore
aggiunto.
L’unità della figura è assicurata dal requisito della
fraudolenza, comune alle due fattispecie, così come il carattere
documentale dei mezzi di cui ci si avvale.
La residualità della
dichiarazione infedele rispetto alle dichiarazioni fraudolente si
manifesta nel senso che la finalità di evadere le imposte sui redditi e
sul valore aggiunto è perseguita con artifici, che non considerano
l’impiego di documenti (fatture, registrazioni contabili, ecc.): le due
forme di dichiarazioni fraudolente, infatti, pur diverse fra loro, per la
tipicità dei requisiti dell’una e la varietà di elementi dell’altra, sono
unificate dal riferimento alle scritture contabili, mentre, nella
dichiarazione infedele, l’indicazione di elementi passivi fittizi in una
delle dichiarazioni annuali viene attuata in forme che utilizzano mezzi,
documentali o meno, in ogni caso diversi da quelli richiesti nella
disciplina delle dichiarazioni fraudolente (artt. 2 e 3). Peraltro, le
dichiarazioni fraudolente, come la dichiarazione infedele, anche se hanno
a oggetto comportamenti differenti, sono preordinate allo stesso fine,
quello di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
Poiché
sono diverse le modalità in cui si articola il criterio di residualità,
con solo all’interno delle due forme di dichiarazione fraudolenta, ma
anche fra queste e la dichiarazione infedele, l’interprete deve analizzare
i singoli elementi costitutivi della fattispecie per stabilire, anzitutto,
se la dichiarazione ha carattere fraudolento, e, quindi, quale forma
assume; oppure, in alternativa, ma pur sempre nell’ambito della categoria
dei delitti in materia di dichiarazione, mancando la frode, se può
parlarsi di una dichiarazione infedele.
Considerato che il fine di
evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto è comune a tutte le
fattispecie di delitti in materia di dichiarazione, l’approccio
progressivo deve tener conto della struttura dei due tributi, onde
individuare gli elementi della fattispecie relativa e qualificare la
natura della fattispecie, con la conseguenza che se si esclude il
carattere fraudolento della condotta, la fattispecie stessa è
configurabile come dichiarazione infedele.
La situazione, pertanto,
deve essere definita sotto due diversi aspetti: quello degli illeciti in
materia di dichiarazione e quello dei requisiti oggettivi e soggettivi dei
tributi con riguardo ai quali la violazione viene consumata, in modo da
circoscrivere e definire la fattispecie, prima, all’interno delle
dichiarazioni fraudolente e poi in relazione alla dichiarazione
infedele.
Seppure valido, il metodo selettivo non consente, tuttavia,
di definire la fattispecie, in quanto la nozione di dichiarazione infedele
porta a una situazione di “non appartenenza”; per costruire la
fattispecie, invece, occorre assumere gli elementi acquisiti
progressivamente, in modo che, partendo dai confini con gli altri delitti,
risulti possibile definirne gli aspetti sostanziali e formali.
8.
– Il soggetto.
La norma non dà una indicazione che consenta di
individuare il soggetto attivo, limitandosi a stabilire che è punito,
nella misura ivi prevista, “chiunque, al fine di evadere le imposte sui
redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali
relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a
quello effettivo o elementi passivi fittizi”(art. 4, d.lgs.n.74). Sul
piano sistematico, va tenuto presente che il pronome indefinito “chiunque”
ricorre anche negli articoli 2 e 3, relativamente alle dichiarazioni
fraudolente, ed è egualmente presente il riferimento alle dichiarazioni
annuali, rendendo difficile l’individuazione del soggetto del delitto di
dichiarazione infedele e della condotta che ne costituisce l’oggetto: da
una parte, infatti, si ritiene che questa riguardi tutti i redditi
imponibili, comprendendovi anche i redditi d’impresa e di lavoro autonomo,
in modo da configurare l’art.4, come norma ad applicazione diffusa,
mentre, da un’altra parte, non si considerano questi ultimi redditi, per
escludere dalla fattispecie gli imprenditori, gli artisti e i
professionisti. Nella soluzione della questione è evidente che l’art. 4,
assumendo come oggetto del delitto di dichiarazione infedele
l’indicazione, in una delle dichiarazioni annuali, relative alle imposte
sui redditi o sul valore aggiunto, di elementi attivi per un ammontare
inferiore a quello effettivo e di elementi passivi fittizi, quando
l’imposta evasa o l’ammontare complessivo degli elementi passivi fittizi
superano le cifre indicate, rispettivamente, nelle lett. a e b, accoglie
la definizione più comprensiva, dato che se le imposte sui redditi si
applicano a tutti i soggetti, l’imposta sul valore aggiunto ricade
esclusivamente su imprenditori, artisti e professionisti.
La soluzione
generalista è stata accolta da una posizione, che, condividendo
l’interpretazione estensiva confortata anche dal tenore della norma,
tuttavia limita la fattispecie soggettiva, osservando che la norma non si
indirizza a qualsiasi soggetto provvisto di capacità penale, ma solo a
quelli che sono tenuti a presentare una dichiarazione(8). L’osservazione
richiede di essere precisata, nel senso che il legislatore non individua
una categoria di soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione
tributaria; con formula generale, l’art. 1, d.p.r. n.600, usa il termine
indefinito “ogni” mentre, nella disciplina delle sanzioni amministrative,
l’art. 1, d.lgs. n. 471, definisce la violazione con la formula oggettiva
“omessa presentazione della dichiarazione dei redditi”, e l’art. 5 dello
stesso decreto descrive il caso di “omessa presentazione della
dichiarazione annuale periodica dell’imposta sul valore aggiunto”. Il
criterio definitorio si rinviene, invece, nella individuazione del reato:
l’art. 5, d.lgs.n. 74, infatti, punisce chiunque “non presenta, essendovi
tenuto, una delle dichiarazioni annuali relative” alle imposte sui redditi
o sul valore aggiunto. La norma, quindi, richiama l’obbligo di presentare
la dichiarazione, ma non fa riferimento alla capacità giuridica del
soggetto tenuto all’adempimento(9).
Un’altra posizione sostiene che,
pur essendo descritto il soggetto passivo con la formula tipica dei reati
comuni (“chiunque”), la norma è riferibile unicamente al soggetto passivo
dell’obbligazione tributaria e precisamente a colui che ha l’obbligo di
presentare la dichiarazione annuale relativa alle imposte sui redditi o
sul valore aggiunto(10). Questa posizione sovrappone due aspetti che vanno
tenuti distinti: l’obbligo di presentare la dichiarazione annuale, ai fini
delle imposte indicate in precedenza, e la qualità di soggetto passivo
dell’obbligazione tributaria, che non sempre coincidono. Infatti, se
l’art. 1, d.p.r. n. 600, prevede l’obbligo del soggetto passivo di
dichiarare annualmente i redditi di cui dispone, con ciò facendo ritenere
l’obbligo collegato con la soggettività dell’obbligazione relativa, lo
stesso comma 1 aggiunge che tale obbligo va osservato, “anche se non ne
consegue alcun debito d’imposta”; inoltre, la stessa disposizione
stabilisce che “i soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili .
. devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di redditi”.
Pertanto, vi può essere l’obbligo di presentare la dichiarazione, anche
senza l’esistenza di un debito d’imposta o, addirittura,senza il reddito
che costituisce fonte dell’obbligazione tributaria.
Sul piano formale,
poi, fermo restando che la titolarità passiva è sempre del contribuente,
lo stesso, anche se soggetto passivo del rapporto tributario, non sempre è
anche tenuto a presentare personalmente la dichiarazione e, quindi, autore
del reato di dichiarazione infedele. Infatti, nel caso in cui vi sia un
rappresentante legale, mancando la capacità giuridica del contribuente, la
dichiarazione è sottoscritta da chi ne ha la rappresentanza legale (art.
1, comma 3, d.p.r. n. 322), il quale, pertanto, diviene l’autore del reato
di infedele dichiarazione, che non può essere imputato al contribuente
incapace.
Più articolata, invece, la rappresentanza negoziale, per la
necessità di valutare il contenuto della rappresentanza; vale a dire, se è
limitato a un solo rapporto (art. 1388, cod.civ.) oppure ha una portata
più ampia. Comunque, nel caso in cui la rappresentanza è conferita
dall’interessato, la validità del contratto concluso dal rappresentante
richiede che questi abbia la capacità di intendere e di volere, avuto
riguardo alla natura e al contenuto del contratto stesso, sempre che il
rappresentato sia legalmente capace (art. 1389, comma 1, cod.civ.). A
prescindere da situazioni particolari, si può ritenere che, in linea di
massima, anche in presenza di rappresentanza legale, il delitto di
dichiarazione infedele risulti, in misura minore o maggiore, imputabile al
contribuente in concorso con il rappresentante.
Nei riguardi della
dichiarazione di soggetti diversi dalle persone fisiche, il comma 4,
dell’art. 1, cit., stabilisce che la dichiarazione è sottoscritta, a pena
di nullità, dal rappresentante legale e, in mancanza, da chi ne ha
l’amministrazione, anche di fatto, o da un rappresentante negoziale; la
dichiarazione delle società e degli enti soggetti all’imposta sul reddito
delle persone giuridiche (ora, imposta sul reddito delle società), presso
i quali esiste un organo di controllo, è sottoscritta dalle persone
fisiche che lo costituiscono o dal presidente, se si tratta di organo
collegiale (art. 1, comma 5). Questa situazione è disciplinata nell’art.
19, d.lgs. n.74, in base al quale, quando uno stesso fatto è punito da una
delle disposizioni del titolo II, e da una che prevede una sanzione
amministrativa, si applica la disposizione speciale (principio di
specialità); permane, in ogni caso, la responsabilità per la sanzione
amministrativa per il dipendente o rappresentante legale o negoziale (art.
11, comma 1, d.lgs.n.472), che non siano persone fisiche concorrenti nel
reato(11). L’integrazione fra la disciplina delle sanzioni tributarie
penali e quelle amministrative risultava, quindi, ispirata al principio
della personalità, modificato dalla legge delega per la riforma del
sistema fiscale statale, che indica, fra i princìpi da porre a base della
codificazione, quello della concentrazione della sanzione fiscale
amministrativa sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla
violazione (art. 2, comma 1, lett. l); la direttiva ha trovato attuazione
nell’art. 7, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. in L. 24 novembre 2003,
n.326, secondo cui le sanzioni amministrative, relative al rapporto
fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono
esclusivamente a carico della persona giuridica (comma 1).
La
disposizione solleva problemi di diverso ordine. Sul piano interpretativo,
l’art. 7, cit., pur stabilendo un principio diverso da quello del d.lgs.n.
472, non abroga alcune disposizioni contenute in questo decreto;
all’opposto, il comma 3 stabilisce che, nei casi di cui allo stesso
articolo, le disposizioni del d.lgs.n.472 del 1997 “si applicano in quanto
compatibili”; la questione della compatibilità va risolta, quindi, caso
per caso. Vi è, poi, anche chi rileva la gravità di lasciare impunite le
violazioni antecedenti al d.l. n. 269 del 2003, conv. in L.n.326 del 2003,
e sollecita l’interprete a cercare qualche rimedio(12), che, tuttavia, non
sembra facilmente individuabile. La norma non disciplina l’applicazione
delle sanzioni al dipendente o al rappresentante legale o negoziale di una
persona fisica, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, ma
l’obbligo solidale delle persone fisiche o enti, nell’interesse dei quali
ha agito lo stesso autore della violazione al pagamento di una somma pari
alla sanzione irrogata(13). Anche se la stessa norma fa salvo il diritto
di regresso, il sistema implica l’incidenza di fatto della sanzione
sull’impresa, singola o collettiva che sia.
Rimane, in ogni caso, fuori
del disposto del comma 2 dell’art. 19, la fattispecie relativa ai
soggetti. “che non siano persone fisiche concorrenti nel reato”, anche
considerando che il d.l. n. 269, cit., fa esclusivo riferimento alla
disciplina delle sanzioni amministrative. L’intreccio delle diverse norme
porta alla conseguenza che, in termini di diritto o di fatto, le sanzioni
amministrative ricadono sull’ente collettivo.
Poiché soggetto della
fattispecie può essere “chiunque” (sia o meno imprenditore, artista o
professionista) presenta una delle dichiarazioni annuali, in qualità di
contribuente o di rappresentante legale o negoziale, occorre una
precisazione ulteriore. Non vi sono incertezze se il contribuente è
persona fisica, che non esercita attività d’impresa o ente non
commerciale, perché in nessun caso la violazione può rientrare nell’àmbito
delle dichiarazioni fraudolente. Complessa è, invece, l’individuazione di
tale reato ove si tratti di imprenditore individuale, società oppure ente
commerciale, per la necessità di verificare, preliminarmente, se
l’illecito sia configurabile come frode fiscale, in quanto relativo
all’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2)
oppure ad altri artifici (art. 3): solo in quanto si riscontri che la
condotta non rientra in queste fattispecie, si può ritenere che vi sia una
dichiarazione infedele. Questo, tuttavia, non deve far pensare che il
reato sia configurabile come una fattispecie “negativa”, che si realizza
in mancanza di elementi riportabili ad altre fattispecie.
Pur in
presenza delle difficoltà derivanti dalla più dettagliata disciplina
positiva delle dichiarazioni fraudolente rispetto a quella della
dichiarazione infedele, quest’ultima deve essere costruita tenendo
presente, oltre ai requisiti comuni a tutte le fattispecie, costituiti dal
fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto e dalla
indicazione di elementi falsi in una delle dichiarazioni annuali, anche i
requisiti differenziali rispetto alle dichiarazioni fraudolente, a loro
volta costituiti dall’uso di fatture o di altri documenti per operazioni
inesistenti o di altri artifici.
A differenza delle dichiarazioni
fraudolente, la dichiarazione infedele è, quindi, una fattispecie a “forma
libera”, nel senso che l’indicazione, in una delle dichiarazioni annuali,
relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, di elementi
attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi
fittizi, al fine di evadere le stesse imposte, non richiede particolari
requisiti o vincoli.