TributImpresa
n°3-2005
 

Caterina COCO

 
 

L'ambiguo requisito della "mutualità prevalente" nella disciplina delle agevolazioni tributarie.

 
 

SOMMARIO: 1. Rapporti tra legislazione civilistica e legislazione fiscale in materia di società cooperative. – 2. Indeterminatezza del requisito della prevalenza. – 3. La prevalenza quantitativa come soglia della meritevolezza. – 4. Le cooperative “Basevi” nella disciplina transitoria. – 5. Le cooperative “Basevi” nella disciplina vigente. – 6. La perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente ex art. 2545 octies, primo comma. – 7. Le agevolazioni fiscali: le prospettive della commissione Gallo.

1. Rapporti tra legislazione civilistica e legislazione fiscale in materia di società cooperative.


La normativa civilistica, vigente in Italia fino all’attuale riforma del diritto societario, in materia di società cooperative, era sostanzialmente venata da profonde incertezze sia in relazione allo scopo “mutualistico” di tali enti sia alla loro qualificazione, sotto il profilo della disciplina di riferimento, tanto che la legislazione fiscale aveva finito per essere l’unico strumento del quale l’interprete poteva giovarsi per ricostruire la ratio legis in questo settore.
A conferma di tanto, basta ricordare che “la più antica delle norme italiane sul fenomeno della cooperazione risale al 1866 ed è proprio una norma fiscale, che dispone un trattamento agevolato[1].
La circostanza non è affatto casuale “essa, al contrario offre una chiave di lettura assai efficace, che consente di mettere in luce la logica alla quale risulta ispirata, più o meno dichiaratamente, tutta la legislazione …”: si tratta di una logica scopertamente assistenziale, che consentì di accogliere le novità socio-economiche, legate al movimento cooperativo[2].
Ma il favor del legislatore, non corrispose effettivamente a una visione consapevole né del fenomeno né delle sua peculiarità.
Difatti, fino all’attuale riforma, il necessario collegamento tra i princìpi costituzionali (art.45, Cost.) e il codice civile è stato rappresentato dall’art. 26 del D.Lgs.C.p.s. n. 1577/1947, in quanto il codice civile non dava alcuna definizione dello scopo mutualistico.
La soluzione ponte, come risulta dagli atti parlamentari dell’epoca, è consistita nella presunzione, ai soli fini tributari, che lo scopo mutualistico fosse perseguito, laddove le cooperative avessero adottato nei loro statuti specifiche clausole statutarie e che, di fatto, le osservassero.
Un criterio presuntivo, quindi, ha svolto per oltre 40 anni un importante ruolo di supplenza, attuando anche una trasposizione operativa attraverso l’istituzione dei registri prefettizi, destinati ad elencare tutte le cooperative che, in quanto fornite dei requisiti mutualistici, avevano titolo per fruire delle agevolazioni fiscali (e non solo), a loro destinate.
Il fatto di essere comprese o non comprese in tali registri faceva, insomma, la differenza tra le cooperative che applicavano solo le norme civilistiche e le altre cooperative, che si riferivano alla legge Basevi[3].
Nella previgente normativa civilistica il requisito di mutualità veniva desunto dalla normativa tributaria, laddove, nell’attuale diritto societario riformato è la norma civile a individuare e definire i requisiti, seppure non esaustivi, delle cooperative costituzionalmente riconosciute, o per meglio dire, delle cooperative a mutualità prevalente.
L’art. 2512, cod.civ., infatti, dispone: “Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:
1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
2) si avvalgono prevalentemente nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.
Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci
”.
L’art. 2513 detta, poi, i criteri per la definizione della prevalenza, che va documentata nella nota integrativa al bilancio a cura degli amministratori e sindaci, mediante l’evidenziazione contabile dei parametri quantitativi previsti (ricavi delle vendite di beni e prestazioni di servizi verso soci superiori al 50% del totale; costo del lavoro dei soci superiore al 50% del totale; costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci superiori al 50% del totale …).
Ove si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza viene documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali fissate.
Nelle cooperative agricole, la prevalenza sussiste quando la quantità o il valore di prodotti conferiti dai soci è superiore al 50% della quantità o del valore totale dei prodotti.
L’art. 2514, infine, prescrive che le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere negli statuti:
a) Il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2 punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) Il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividenti;
c) Il divieto di distribuire le riserve fra soci cooperatori;
d) L’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto del capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
In sintesi, la distinzione tra cooperative a mutualità prevalente e cooperative diverse si basa su una opzione statutaria (clausole di non lucratività identiche a quelle dell’art. 26 della legge Basevi) e su una opzione gestionale (prevalenza dell’attività con i soci). La cooperativa che non preveda tali clausole o non rispetti la prevalenza, resta, però, comunque una cooperativa, alla quale non vengono riconosciute le agevolazioni fiscali. In ogni caso, in ossequio all’art. 2520, cod.civ., 1° comma, “le cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni di cui al presente titolo (Tit.VI del libro V, cod.civ., ndr), in quanto compatibili”.
Lo stesso art. 2520, al 2° comma, dispone che “la legge può prevedere la costituzione di cooperative destinate a procurare beni o servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie anche di non soci”. In questo caso, l’esempio più lampante è quello delle cooperative sociali, che quando non siano cooperative di lavoro, si traducono in imprese che erogano servizi di assistenza in favore di categorie sociali svantaggiate[4].
In conclusione la normativa civilistica, fin qui richiamata, lascia trasparire che l’alternativa non è tra cooperative a mutualità prevalente e non cooperative, ma tra due species di imprese mutualistiche appartenenti allo stesso genus, riconducibile all’unica categoria di imprese caratterizzate dalla funzione sociale.

2. Indeterminatezza del requisito della prevalenza.

La cooperativa a mutualità prevalente, pertanto, sotto alcuni aspetti, può essere considerata una “creazione” del nuovo diritto societario, dal momento che i criteri distintivi delle cooperative “costituzionalmente riconosciute” sono stati integrati, aggiungendo a quelli richiamati dalla legge Basevi, l’ulteriore requisito della prevalenza mutualistica.
Difatti, seppure le cooperative non lucrative (riconoscibili, come già citato, dalla presenza negli statuti delle clausole della legge Basevi, richiamati dall’art.14 del DP.R. 601/73) contengono elementi di particolare meritevolezza, rispetto alle cooperative, per così dire “diverse”, con la conseguenza che solo ad esse spettano le agevolazioni fiscali, ciò non esclude che le altre cooperative non siano caratterizzate dallo scopo mutualistico[5]. E questo è tanto più vero, in quanto la non lucratività dell’attività è solo uno degli indicatori del valore dell’impresa mutualistica, valore che deve essere valutato in relazione ai bisogni che la cooperativa soddisfa e alla categoria sociale che l’esprime. Il mero riferimento alla non lucratività è, invece, poco pregnante, prestandosi a caratterizzare anche i consorzi e i gruppi cooperativi, abbastanza distanti dalla previsione costituzionale dell’art. 45; d’altronde anche le cooperative “diverse” possono fruire di agevolazioni ed incentivi, tranne quelli fiscali, che sono di tipo finanziario, previdenziale, processuale, etc[6].
Inoltre, la stessa disciplina della trasformazione, ammessa dal legislatore per le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente, previa devoluzione ai fondi mutualistici di una parte del patrimonio sociale, dimostra che la cooperativa a mutualità non prevalente resta una società mutualistica, la quale, per divenire lucrativa, deve trasformarsi e cambiare la propria natura.
In concreto, l’ulteriore requisito della mutualità prevalente è stato introdotto per incidere, più o meno pesantemente, su tre piani:
• quello della attribuibilità o dell’esclusione dalle agevolazioni fiscali;
• quello della trasformabilità o meno della cooperativa in società lucrativa;
• quello della fruibilità dei nuovi istituti civilistici, mutuati dalle innovazioni introdotte per la disciplina delle società lucrative, funzionali a favorire l’accesso al mercato dei capitali, a promuovere la valorizzazione di strumenti di autofinanziamento (art. 2526, cod.civ.), ad arricchire gli strumenti di democrazia cooperativa.

3. La prevalenza quantitativa come soglia della meritevolezza.

Abbiamo già detto che gli articoli 2512 e 2513, cod.civ., fissano gli ambiti entro cui, in ragione del tipo di scambio mutualistico, devono svolgere la propria attività le cooperative a mutualità prevalente. Abbiamo anche detto che l’unico parametro di riferimento collegato al requisito della prevalenza è il superamento della soglia del 50%: i ricavi delle vendite e le prestazioni di servizi verso soci devono essere superiori al 50% del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (ovviamente ai fini della verifica di tale entità è irrilevante la nozione di ricavi dettata dal T.u.i.r.); il costo del lavoro dei soci deve essere superiore al 50% del totale del costo del lavoro; il costo della produzione per i servizi ricevuti dai soci nonché dei beni conferiti dai soci stessi va sempre riferito ad un valore superiore al 50%, rapportandolo nel primo caso al valore totale del costo della produzione e nel secondo caso all’ammontare del costo delle materie prime acquistate o conferite.
La prevalenza, quindi, lo ribadiamo, è stata ancorata ad un valore ritenuto congruo, in via squisitamente ideale, ai fini della maggior tutela della cosiddetta mutualità “interna”[7], per cui la normativa civilistica, senza ombra di dubbio, si richiama a una nozione dell’impresa cooperativa assolutamente datata e non in linea con le esigenze di un’economia, sempre più caratterizzata dalla c.d. globalizzazione dal mercato[8].
In ogni caso, l’ancoramento della soglia di meritevolezza ad un valore percentuale, lungi dal risolvere le vecchie questioni, ne creerà di nuove, legate soprattutto sia alla fruizione delle agevolazioni fiscali che alla trasformazione delle cooperative a mutualità prevalente in società lucrative.
L’art.111–undecies, d’altronde, dispone un temperamento, in questo senso, prevedendo che il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, stabilisce, con proprio decreto, regimi derogatori al requisito della prevalenza, così come definito dall’art. 2513, in relazione “alla struttura dell’impresa e del mercato in cui le cooperative operano, a specifiche disposizioni normative cui le cooperative devono uniformarsi e alla circostanza che la realizzazione del bene destinato allo scambio mutualistico richiede il decorso di un periodo di tempo superiore all’anno di esercizio”.
Tuttavia, quest’ultima precisazione, indirettamente, sembra confermare quello che è il difetto sostanziale dell’attuale riforma della cooperazione: l’ancoramento del princìpio di mutualità prevalente ad una soglia quantitativa rigida, che se può valere per le cooperative di consumo, è difficile possa essere significativa nella stessa misura, per quelle di produzione, pena l’espunzione dal mercato di riferimento.

4. Le cooperative “Basevi” nella disciplina transitoria.

Nell’immediato il primo problema applicativo che si porrà per le cooperative già esistenti, è quello derivante dall’art. 223-duodecies, che, al settimo comma, dispone “conservano le agevolazioni fiscali le società cooperative e i loro consorzi che, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni assembleari dall’art. 2538 del codice, adeguano i propri statuti alle disposizioni che disciplinano le società cooperative a mutualità prevalente entro il 31 dicembre 2004”.
Ciò comporta, quindi, che le cooperative non lucrative in base alla legge Basevi, mantengono le agevolazioni di cui già godono (regime di continuità), purché adeguino i loro statuti alle disposizioni che disciplinano le società cooperative a mutualità prevalente; nulla dice la legge, però, in merito alle condizioni di prevalenza di cui all’art. 2513, cod.civ.; condizioni che, invece, devono sussistere perché la cooperativa sia qualificata a mutualità prevalente.
Deve ritenersi allora che per fruire delle agevolazioni fiscali basti soltanto il dato formale dello Statuto?
In realtà la risposta non può essere univoca. Infatti, il mancato riferimento alle suddette condizioni potrebbe far propendere per una risposta affermativa, la norma, cioè, sarebbe destinata a regolare in via esclusiva la fattispecie transitoria, ma a contrario, si potrebbe argomentare che la norma tratta soltanto del recepimento delle clausole perché, sotto l’aspetto statutario, stabilisce una deroga alla regola generale, in quanto il rispetto delle condizioni e la previsione dei requisiti statutari sono ambedue essenziali, per il possesso della qualifica di cooperative a mutualità prevalente.
Pertanto, se la cooperativa, c.d. Basevi, recepisce entro il 31 dicembre 2004 le clausole statutarie, di cui all’art. 2514, e al termine dell’esercizio 2004 verifica altresì che le condizioni di prevalenza, di cui all’art. 2514, sono state rispettate, entra nel regime della mutualità prevalente e conserva, senza soluzione di continuità, le agevolazioni fiscali previste per le cooperative a mutualità prevalente. Se, invece, recepisce entro la predetta data le clausole, ma nell’esercizio 2004 non rispetta le condizioni, dovrebbe ritenersi che, in tale esercizio, essa non possa essere considerata cooperativa a mutualità prevalente e, quindi, non possa godere delle relative agevolazioni fiscali.
Non mancano, peraltro, elementi interpretativi che potrebbero far propendere per una terza soluzione, basati essenzialmente su un’applicazione analogica dell’art.2545–octies del codice civile, in base al quale la società perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente se, per due esercizi consecutivi, non rispetta le condizioni di prevalenza (o, alternativamente, se elimina dallo statuto i requisiti della mutualità). Si potrebbe, infatti, ritenere che, anche in fase di “ingresso”nel regime della mutualità prevalente, di cui all’art. 2513 del codice civile, possa sussistere un periodo di “tolleranza” di due anni, analogo a quello che vige in “uscita”, ai sensi dell’art. 2545–octies. Ciò posto, si potrebbe ragionevolmente presumere che una cooperativa “conserva” le agevolazioni fiscali, ai sensi dell’art. 223–duodecies citato, anche se nel 2004 non ha soddisfatto le condizioni di prevalenza, purché al termine dell’esercizio 2005, tali condizioni siano state rispettate (e purché, ovviamente, abbia recepito i requisiti statutari entro il 31 dicembre 2004). Ove, poi, anche nel secondo anno le condizioni di prevalenza non sussistessero, la cooperativa dovrà essere considerata, per il biennio 2004 – 2005, quale cooperativa a mutualità non prevalente, con la conseguente perdita delle agevolazioni fiscali[9].
Non è tutto. Va, inoltre, valutato il caso della cooperativa, c.d. Basevi, che, al 31 dicembre 2004, non abbia recepito le clausole statutarie prescritte dal codice civile, ma abbia indebitamente fruito delle agevolazioni fiscali. Senza dubbio, bisognerà effettuare il recupero delle somme relative, il cui meccanismo, però, dovrà essere previsto in sede di coordinamento tra le due normative.

5. Le cooperative “Basevi” nella disciplina vigente.

Lo status di cooperativa a mutualità prevalente viene acquisito, in base alle regole dettate dalla nuova disciplina civilistica, ove si verificano, simultaneamente, il rispetto delle condizioni di prevalenza di cui all’art. 2513, cod. civ. e il possesso dei requisiti statutari di cui all’art. 2514, cod. civ.. Tuttavia, nella realtà, possono verificarsi casi di non sostanziale coincidenza tra le condizioni di prevalenza e i requisiti statutari.
Può accadere, infatti, che nello statuto di una cooperativa non siano presenti i requisiti di cui all’art 2514 del codice civile (ovvero che, per quanto attiene il periodo transitorio, nel 2003 non siano presenti le clausole Basevi) e che, a decorrere dal 1° gennaio di un determinato anno (ovvero, a decorrere dal 1° gennaio 2004 se si tratta del periodo transitorio), detti requisiti vengano inseriti nello statuto (senza considerare, per semplicità, l’ipotesi in cui i requisiti vengano inseriti in corso d’anno). Se, al termine dell’esercizio, le condizioni di prevalenza non dovessero verificarsi, nulla quaestio: la società non potrà essere qualificata cooperativa a mutualità prevalente. Se, invece, le condizioni di prevalenza risultassero verificate, si dovrà ritenere che la società acquisisca, per quello stesso esercizio, la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente? Oppure tale qualifica sarà acquisita solo ove siano trascorsi almeno due esercizi (consecutivi) in cui le suddette condizioni risultino verificate? E in quest’ultimo caso, l’acquisto opererebbe con effetto ex nunc (e cioè dal terzo anno in poi), ovvero, ex tunc (cioè fin dal primo anno)?
Lo stesso problema potrebbe porsi anche nel caso di “ritorno” al regime di prevalenza da parte di una cooperativa, che avesse già precedentemente recepito nello statuto i requisiti previsti dall’art. 2514, ma che avesse perso, ai sensi dell’art. 2545–octies, la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto, in due esercizi consecutivi, delle condizioni di prevalenza.
In ogni caso, allo stato va sottolineato che, dal 1° gennaio 2004, terminata la vigenza della disciplina transitoria di parziale tassazione delle somme accantonate a riserva indivisibile, prevista dai commi 4 e 5 dell’art. 6 del D.L. n.63/2002, testo coordinato con L.n.112/2002, per le cooperative a mutualità prevalente si ritornerà, probabilmente (il dubbio è d’obbligo in materia fiscale), alla piena detassazione ex art. 12, L.n. 904/1977.

6. La perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente ex art. 2545 octies, primo comma.

Ai sensi dell’art. 2545–octies, cit., due sono le circostanze che comportano la perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente: il mancato rispetto delle condizioni di prevalenza per due esercizi consecutivi, ex art. 2513; la mancanza delle previsioni statutarie, ex art. 2514.
Ma, se l’effetto della modifica delle clausole statutarie, opera ex nunc, per quanto attiene il mancato rispetto delle condizioni di prevalenza, va preliminarmente risolto il problema della decorrenza di tale perdita, anche se appare logico ritenere che essa abbia effetto a decorrere nell’esercizio successivo ai due consecutivi, nei quali le condizioni prescritte non sono state rispettate.
Nel caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, l’art. 2545-octies, al secondo comma, prevede che gli amministratori devono redigere il bilancio al fine di determinare “il valore effettivo dell’attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili”. Sotto il profilo fiscale, per valore effettivo va inteso, o almeno si presume che questo sia il senso, che il valore iscritto in bilancio sia quello fiscalmente riconosciuto, anche se va precisato che il valore stesso potrebbe non essere integrale, se nell’esercizio in cui l’ente perde lo status di cooperativa a mutualità prevalente, il regime fiscale applicabile agli utili accantonati è quello di una parziale detassazione.

7. Le agevolazioni fiscali: le prospettive della commissione Gallo.

Posto che le agevolazioni fiscali di cui all’art. 12 della L.904/1977, cit., vengano ripristinate integralmente e mantenute, va, invece, valutato come potrebbe cambiare la disciplina delle agevolazioni fiscali, dettata dall’art. 14 del D.P.R. n. 601/1973, alla luce della nuova normativa civilistica sulla cooperazione.
Preliminarmente, va osservato che il termine di un anno, previsto per l’esercizio della delega, ex lege n.366/2001, con cui dare attuazione al princìpio in base al quale le disposizioni fiscali di natura agevolativa vanno riservate alle cooperative a mutualità prevalente, è scaduto. A ciò si aggiunga che la delega per la riforma del sistema tributario, contenuta nella L.n. 80/2003, non riguarda espressamente l’adeguamento delle disposizioni fiscali alla nuova normativa civilistica in materia societaria.
Tant’è che la redazione delle norme modificative e integrative dell’art. 14, D.P.R. n. 601/1973, cit., mirate a coordinare la normativa fiscale con quella codicistica, è stata affidata ad una commissione (la c.d. “commissione Gallo”)[10].
Dalla lettura dei testi elaborati dalla commissione, emerge, immediatamente, l’importanza del primo comma del nuovo art. 14 del D.P.R. n.601, cit., che recita: “Fermo restando il disposto dei commi 1, 2, 3 e 6 dell’articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63”, da cui si evince la volontà di consentire la fruizione delle agevolazioni previste dai suddetti commi (vale a dire: la detassazione delle somme destinate alla riserva legale, il regime di tassazione dei ristorni imputati al capitale sociale e la ritenuta sugli interessi erogati ai soci) a tutte le cooperative, anche a quelle diverse dalle cooperative a mutualità prevalente.
La commissione, inoltre, ha confermato l’agevolazione riguardante le somme accantonate a riserva indivisibile e, in considerazione del fatto che di tale agevolazione potranno fruire anche le cooperative a mutualità non prevalente, la commissione ha stabilito, inoltre, che tale agevolazione si applica, a condizione che nello statuto della cooperativa sia prevista la indivisibilità della riserva legale, per la parte costituita dalle somme accantonate in esenzione da imposta.
Da segnalare, poi, nel testo del comma 1 del nuovo art. 14, la formula con cui vengono indicate le cooperative (e loro consorzi) che potranno continuare a fruire delle agevolazioni fiscali: si fa espresso riferimento all’intera Sezione I del Capo I del Titolo VI del codice civile e relative disposizioni di attuazione e transitorie, onde includere nell’ambito di applicazione della norma tutte le cooperative a mutualità prevalente, comprese quelle che sono tali per presunzione assoluta, ovvero in base alle speciali norme regolamentari, indicate nelle disposizioni di attuazione e transitorie.
Quanto agli altri punti, di cui al nuovo art. 14, non vi è niente di nuovo rispetto al testo originario (ancora in vigore), tranne qualche notazione formale: si richiede l’iscrizione nell’istituendo albo delle cooperative a mutualità prevalente e l’osservanza, in fatto, dei requisiti statutari, nonché si prevede che i presupposti di applicabilità delle agevolazioni devono essere accertati dall’Amministrazione finanziaria, sentiti il Ministero delle attività produttive o gli altri organi di vigilanza cooperativa.

Nel quadro complessivo, fin qui delineato, appare sufficientemente chiara solo una conseguenza: le cooperative a mutualità prevalente, per poter mantenere il loro status, senza alcun vantaggio aggiuntivo, vengono gravate da un onere di non lieve entità, quello del requisito della prevalenza.
Le cooperative diverse a contrario, conservano una parte dei loro “privilegi”, pur se non hanno più l’obbligo di mantenere alcuni requisiti, fino a ieri necessari per poterne godere.
È, del pari, chiaro che la nozione di mutualità accolta dal codice civile riformato appare restrittiva rispetto al fenomeno cooperativistico, tanto da rischiare di comprimerne le potenzialità economiche, riducendo sostanzialmente la capacità competitiva dell’impresa cooperativa.

 
 

[1] Reg. 25.11.1866, art. 52.
[2] Vedi in proposito G. COLANTONIO, voce Cooperative e loro consorzi nel diritto tributario, in Digesto, disc. priv. sez. comm. , IV, Torino, 1989.
[3] La prassi amministrativa si è da tempo espressa nel senso che condizione necessaria per il riconoscimento del requisito di mutualità e per la fruizione della agevolazione di cui all’art. 12 della legge 904 del 1977 è il rispetto dei parametri di cui all’art. 26 del D.Lgs. Cps 1577/1947 e della condizione di cui all’ultima parte dello stesso art. 12 (Risol.12.6.2001, n.90/E).
Lo stesso Ministero delle finanze, con circolare n. 28 del 22.9.1988, aveva affermato che “le disposizioni tributarie agevolative accolgono una nozione di mutualità - ovviamente valida soltanto agli effetti di tali disposizioni – autonoma rispetto a quella piuttosto vaga cui alludono il codice civile e le altre leggi tributarie”.
Con circolare n.30 del 23 marzo 2001 l’Agenzia delle entrate era giunta alla conclusione che “ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali, il requisito della mutualità deve ritenersi sussistente con riferimento alle sole condizioni poste dall’art.26 del D.lgs. Cps n. 1577/1947 in applicazione del combinato disposto degli articoli 12 L.904/77 e 14 DPR 601/73”.
La Suprema Corte, a sua volta, ha confermato l’indirizzo ormai pacifico seguito dalla prassi amministrativa, stabilendo che l’art. 14 del DPR 601/73, nell’interpretazione autentica resa dall’art. 29 del D.L. n.69/89 conv. in L.n.154/89, condiziona i benefici fiscali alla circostanza che gli statuti delle cooperative prevedano l’osservanza dei requisiti di mutualità contemplati dall’art. 26 del D.Lgs. Cps n. 1577/47 e la devoluzione di eventuali utili residui a fini di mutualità e beneficenza. (da ultimo, Cass., Sez. Trib., n.4398 del 27.3.2002, in Banca dati TributImpresa.it). Tale presunzione non è, però, assoluta (Cass., Sez.Trib., n.10625 dell’11.8.2000) in quanto richiede che le condizioni previste siano in fatto osservate.
[4] Queste cooperative sono dotate, più di altre, del requisito della “funzione sociale”, anche se non sembra ricorrere la c.d. gestione di servizio a favore di soci.
Sul tema della funzione sociale, v. anche A. BASSI, Le cooperative a mutualità prevalente e le “diverse”, in Società – Il dizionario della riforma, Italia Oggi.
[5] In relazione alla mancanza di intento speculativo, già nel 1929, Leone Wollemborg sosteneva che “al lume di questi concetti prende qualità e modo il trattamento fiscale della cooperativa, che non ha da portare il sigillo di una concessione graziosa, largita sia pure per fini degni di riguardo, bensì, deve in razionale corrispondenza colla natura della società cooperativa, discendere dalla sua intrinseca costituzione. La qual società, dunque (omissis) è improduttiva di reddito sociale; e, pertanto, non può essere assoggettata alle imposte incidenti sul reddito”.
Lo stesso L. WOLLEMBORG, in Scritti e discorsi di Economia e Finanza, Torino, 1935, 85 ss, precisa che “la mutualità non è condizione necessaria e sufficiente a distinguere la società cooperativa da quella speculativa: la vera differenza consiste nell’assenza del dividendo, dal momento che nella società cooperativa si riconosce al socio solo ciò che ha versato in eccedenza rispetto al costo di produzione per i beni ottenuti o i servizi fruiti”.
[6] L’operatività delle agevolazioni extratributarie non rimosse espressamente “potrebbe costituire un forte elemento a favore della concezione unitaria dell’istituto della cooperazione tanto da far autorevolmente sostenere che la discriminazione effettuata dal legislatore non attiene all’area dell’appartenenza bensì a quella della meritevolezza. Ciò significa che, in una ipotetica scala di valori sociali degni di tutela da parte del legislatore, l’unico elemento distintivo è costituito dai benefici fiscali”: Così, S.CAPOLUPO, Riforma societaria e coordinamento fiscale, in Fisco, 2003, fasc.1, 5130 ss.
[7] Sul tema della mutualità interna o pura, si veda, per tutti A. VERRUCOLI, La società cooperativa, Milano, 1958, 118, ove si afferma “se anche soltanto parzialmente la società effettuasse la propria prestazione a terzi non si avrebbe più tanto una società mutualistica quanto una società ordinaria che opera prevalentemente con i propri soci”.
In senso contrario, invece, si sono espressi F. FERRARA e N. CORSI, Gli imprenditori e le società, Milano, 1994, 753. Secondo questi autori il fine mutualistico così come concepito storicamente in Italia, può essere anche soltanto prevalente ed avere gradazioni diverse; quindi la società cooperativa può cedere anche a non soci i propri beni e servizi, purché tale scopo di lucro abbia carattere secondario rispetto a quello mutualistico. Si veda L.F. PAOLUCCI, Mutualità e scambio mutualistico nelle cooperative, in Le società, 2001, n.8, 945 ss, ed il Documento programmatico del Comitato Tecnico – Scientifico dell’Istituto Luigi Luzzati, negli Atti dell’incontro tenuto a Roma il 7 maggio 1992. L’ autore afferma, infatti, che “le cooperative non possono più essere tuttora ancorate ad una applicazione ristretta dei princìpi della mutualità, intesa nel suo significato tradizionale di “gestione di servizio”, e che tale concetto deve essere ampliato, anche ad altri aspetti, quali il miglioramento della qualità del prodotto acquistato, la stabilità della occupazione, il potenziamento delle occasioni di scambio o, più in generale, il vantaggio derivante al socio della possibilità di partecipare direttamente alla funzione imprenditoriale per il soddisfacimento dei propri interessi di lavoratore – utente”.
A ciò si aggiunga che, nella realtà, la prevalenza funziona “come cartina di tornasole della mutualità tendenzialmente solo nelle realtà imprenditoriali minori: è invece poco, o comunque meno, significativa nelle grandi realtà. In questi ultimi casi, infatti, molto spesso l’impresa cooperativa, per poter competere con le altre imprese, può essere costretta a non dover tenere conto della regola della prevalenza; il che non significa però che essa non sia mutualistica. Se, infatti, siffatte imprese destinano la maggior parte dei loro utili a riserva indivisibili, dando ai soci prevalentemente ristorni piuttosto che dividendi, remunerando dunque prevalentemente il servizio mutualistico piuttosto che il capitale investito, esse non sono meno mutualistiche delle cooperative a mutualità prevalente previste dalla legge delega. Non solo, ma nelle grandi cooperative mutualistiche la mutualità assume inevitabilmente – piaccia o meno – un significato più ampio, già sottolineato oltre un secolo fa da Vivante, che si esprime nella parziale o indiretta condivisione dei vantaggi cooperativi anche con i non soci, utenti o lavoratori, parlandosi a proposito di mutualità esterna”. Così, G. BONFANTE, La riforma generale della cooperazione nella Commissione Vietti, in Le Società, 2002, n.11.
[8] A questo proposito, va osservato che l’attuale assetto normativo dato alle società cooperative, a parte i problemi di eventuale incostituzionalità, posti da alcuni istituti che discriminano tra cooperative protette e non protette, laddove l’art. 45, Cost. non introduce un doppio sistema cooperativistico, ma si limita ad individuare i requisiti della cooperazione in generale, è in netta controtendenza rispetto a quanto avviene nell’Unione Europea, in cui si assiste ad un graduale processo di deregolamentazione e semplificazione del diritto societario. La stessa Corte di Giustizia Europea è chiaramente orientata a creare, almeno a livello giurisprudenziale, un mercato degli ordinamenti societari liberamente adottabili dai cittadini della UE.
V. sul tema, da ultimo, F. MUCCIARELLI, Libertà di stabilimento comunitaria e concorrenza tra ordinamenti societari, in Giur. comm. , 2000, 559 ss.
[9] Così, L. SALVINI, La riforma del diritto societario: le implicazioni fiscali per le cooperative, in Rass. Trib. , 2003, 839 ss.
[10] In argomento vedi ancora, da ultimo, L. SALVINI, Il regime fiscale delle cooperative nell’articolato della “Commissione Gallo”, in Fisco, 2003, n. 45, 6981.

 
 

1] A. BASSI, Le cooperative a mutualità prevalente e le “diverse”, in Società – Il dizionario della riforma, Italia Oggi.
2] G. BONFANTE, La riforma generale della cooperazione nella Commissione Vietti, in Le Società, 2002, n.11.
3] S.CAPOLUPO, Riforma societaria e coordinamento fiscale, in Fisco, 2003, 5130 ss.
4] G. COLANTONIO, voce Cooperative e loro consorzi nel diritto tributario, in Digesto, disc. priv. sez. comm. , IV, Torino, 1989.
5] F. FERRARA e N. CORSI, Gli imprenditori e le società, Milano, 1994, 753.
6] F. MUCCIARELLI, Libertà di stabilimento comunitaria e concorrenza tra ordinamenti societari, in Giur. comm. , 2000, 559 ss.
7] L.F. PAOLUCCI, Mutualità e scambio mutualistico nelle cooperative, in Le società, 2001, n.8, 945 ss.
8] L. SALVINI, La riforma del diritto societario: le implicazioni fiscali per le cooperative, in Rass. Trib., 2003, 839 ss.
9] L. SALVINI, Il regime fiscale delle cooperative nell’articolato della “Commissione Gallo”, in Fisco, 2003, n. 45, 6981.
10] A. VERRUCOLI, La società cooperativa, Milano, 1958, 118.
11] L. WOLLEMBORG, Scritti e discorsi di Economia e Finanza, Torino, 1935, 85 ss.

 


I.P.Z.S.
IS.IN.TEG