SOMMARIO: 1. Rapporti tra legislazione civilistica e legislazione
fiscale in materia di società cooperative. – 2. Indeterminatezza del
requisito della prevalenza. – 3. La prevalenza quantitativa come soglia
della meritevolezza. – 4. Le cooperative “Basevi” nella disciplina
transitoria. – 5. Le cooperative “Basevi” nella disciplina vigente. – 6.
La perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente ex art.
2545 octies, primo comma. – 7. Le agevolazioni fiscali: le prospettive
della commissione Gallo.
1. Rapporti tra legislazione civilistica e
legislazione fiscale in materia di società cooperative.
La
normativa civilistica, vigente in Italia fino all’attuale riforma del
diritto societario, in materia di società cooperative, era sostanzialmente
venata da profonde incertezze sia in relazione allo scopo “mutualistico”
di tali enti sia alla loro qualificazione, sotto il profilo della
disciplina di riferimento, tanto che la legislazione fiscale aveva finito
per essere l’unico strumento del quale l’interprete poteva giovarsi per
ricostruire la ratio legis in questo settore.
A conferma di
tanto, basta ricordare che “la più antica delle norme italiane sul
fenomeno della cooperazione risale al 1866 ed è proprio una norma fiscale,
che dispone un trattamento agevolato”[1].
La
circostanza non è affatto casuale “essa, al contrario offre una chiave
di lettura assai efficace, che consente di mettere in luce la logica alla
quale risulta ispirata, più o meno dichiaratamente, tutta la legislazione
…”: si tratta di una logica scopertamente assistenziale, che consentì
di accogliere le novità socio-economiche, legate al movimento
cooperativo[2].
Ma
il favor del legislatore, non corrispose effettivamente a una
visione consapevole né del fenomeno né delle sua peculiarità.
Difatti,
fino all’attuale riforma, il necessario collegamento tra i princìpi
costituzionali (art.45, Cost.) e il codice civile è stato rappresentato
dall’art. 26 del D.Lgs.C.p.s. n. 1577/1947, in quanto il codice civile non
dava alcuna definizione dello scopo mutualistico.
La soluzione ponte,
come risulta dagli atti parlamentari dell’epoca, è consistita nella
presunzione, ai soli fini tributari, che lo scopo mutualistico fosse
perseguito, laddove le cooperative avessero adottato nei loro statuti
specifiche clausole statutarie e che, di fatto, le osservassero.
Un
criterio presuntivo, quindi, ha svolto per oltre 40 anni un importante
ruolo di supplenza, attuando anche una trasposizione operativa attraverso
l’istituzione dei registri prefettizi, destinati ad elencare tutte le
cooperative che, in quanto fornite dei requisiti mutualistici, avevano
titolo per fruire delle agevolazioni fiscali (e non solo), a loro
destinate.
Il fatto di essere comprese o non comprese in tali registri
faceva, insomma, la differenza tra le cooperative che applicavano solo le
norme civilistiche e le altre cooperative, che si riferivano alla legge
Basevi[3].
Nella
previgente normativa civilistica il requisito di mutualità veniva desunto
dalla normativa tributaria, laddove, nell’attuale diritto societario
riformato è la norma civile a individuare e definire i requisiti, seppure
non esaustivi, delle cooperative costituzionalmente riconosciute, o per
meglio dire, delle cooperative a mutualità prevalente.
L’art. 2512,
cod.civ., infatti, dispone: “Sono società cooperative a mutualità
prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:
1)
svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori
o utenti di beni o servizi;
2) si avvalgono prevalentemente nello
svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei
soci;
3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro
attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.
Le società
cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo,
presso il quale depositano annualmente i propri bilanci”.
L’art.
2513 detta, poi, i criteri per la definizione della prevalenza, che va
documentata nella nota integrativa al bilancio a cura degli amministratori
e sindaci, mediante l’evidenziazione contabile dei parametri quantitativi
previsti (ricavi delle vendite di beni e prestazioni di servizi verso soci
superiori al 50% del totale; costo del lavoro dei soci superiore al 50%
del totale; costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero
per beni conferiti dai soci superiori al 50% del totale …).
Ove si
realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione
di prevalenza viene documentata facendo riferimento alla media ponderata
delle percentuali fissate.
Nelle cooperative agricole, la prevalenza
sussiste quando la quantità o il valore di prodotti conferiti dai soci è
superiore al 50% della quantità o del valore totale dei
prodotti.
L’art. 2514, infine, prescrive che le cooperative a mutualità
prevalente devono prevedere negli statuti:
a) Il divieto di distribuire
dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali
fruttiferi, aumentato di 2 punti e mezzo rispetto al capitale
effettivamente versato;
b) Il divieto di remunerare gli strumenti
finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura
superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i
dividenti;
c) Il divieto di distribuire le riserve fra soci
cooperatori;
d) L’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento
della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto del
capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
In
sintesi, la distinzione tra cooperative a mutualità prevalente e
cooperative diverse si basa su una opzione statutaria (clausole di
non lucratività identiche a quelle dell’art. 26 della legge Basevi) e su
una opzione gestionale (prevalenza dell’attività con i soci). La
cooperativa che non preveda tali clausole o non rispetti la prevalenza,
resta, però, comunque una cooperativa, alla quale non vengono
riconosciute le agevolazioni fiscali. In ogni caso, in ossequio
all’art. 2520, cod.civ., 1° comma, “le cooperative regolate dalle leggi
speciali sono soggette alle disposizioni di cui al presente titolo (Tit.VI
del libro V, cod.civ., ndr), in quanto compatibili”.
Lo stesso art.
2520, al 2° comma, dispone che “la legge può prevedere la costituzione
di cooperative destinate a procurare beni o servizi a soggetti
appartenenti a particolari categorie anche di non soci”. In questo
caso, l’esempio più lampante è quello delle cooperative sociali, che
quando non siano cooperative di lavoro, si traducono in imprese che
erogano servizi di assistenza in favore di categorie sociali
svantaggiate[4].
In
conclusione la normativa civilistica, fin qui richiamata, lascia
trasparire che l’alternativa non è tra cooperative a mutualità prevalente
e non cooperative, ma tra due species di imprese mutualistiche
appartenenti allo stesso genus, riconducibile all’unica categoria
di imprese caratterizzate dalla funzione sociale.
2.
Indeterminatezza del requisito della prevalenza.
La cooperativa
a mutualità prevalente, pertanto, sotto alcuni aspetti, può essere
considerata una “creazione” del nuovo diritto societario, dal momento che
i criteri distintivi delle cooperative “costituzionalmente riconosciute”
sono stati integrati, aggiungendo a quelli richiamati dalla legge Basevi,
l’ulteriore requisito della prevalenza mutualistica.
Difatti, seppure
le cooperative non lucrative (riconoscibili, come già citato, dalla
presenza negli statuti delle clausole della legge Basevi, richiamati
dall’art.14 del DP.R. 601/73) contengono elementi di particolare
meritevolezza, rispetto alle cooperative, per così dire “diverse”, con la
conseguenza che solo ad esse spettano le agevolazioni fiscali, ciò non
esclude che le altre cooperative non siano caratterizzate dallo scopo
mutualistico[5].
E questo è tanto più vero, in quanto la non lucratività dell’attività è
solo uno degli indicatori del valore dell’impresa mutualistica, valore che
deve essere valutato in relazione ai bisogni che la cooperativa
soddisfa e alla categoria sociale che l’esprime. Il mero riferimento
alla non lucratività è, invece, poco pregnante, prestandosi a
caratterizzare anche i consorzi e i gruppi cooperativi, abbastanza
distanti dalla previsione costituzionale dell’art. 45; d’altronde anche le
cooperative “diverse” possono fruire di agevolazioni ed incentivi, tranne
quelli fiscali, che sono di tipo finanziario, previdenziale, processuale,
etc[6].
Inoltre,
la stessa disciplina della trasformazione, ammessa dal legislatore per le
società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente, previa
devoluzione ai fondi mutualistici di una parte del patrimonio sociale,
dimostra che la cooperativa a mutualità non prevalente resta una società
mutualistica, la quale, per divenire lucrativa, deve trasformarsi e
cambiare la propria natura.
In concreto, l’ulteriore requisito
della mutualità prevalente è stato introdotto per incidere, più o meno
pesantemente, su tre piani:
• quello della attribuibilità o
dell’esclusione dalle agevolazioni fiscali;
• quello della
trasformabilità o meno della cooperativa in società lucrativa;
• quello
della fruibilità dei nuovi istituti civilistici, mutuati dalle innovazioni
introdotte per la disciplina delle società lucrative, funzionali a
favorire l’accesso al mercato dei capitali, a promuovere la valorizzazione
di strumenti di autofinanziamento (art. 2526, cod.civ.), ad arricchire gli
strumenti di democrazia cooperativa.
3. La prevalenza
quantitativa come soglia della meritevolezza.
Abbiamo già detto
che gli articoli 2512 e 2513, cod.civ., fissano gli ambiti entro cui, in
ragione del tipo di scambio mutualistico, devono svolgere la propria
attività le cooperative a mutualità prevalente. Abbiamo anche detto che
l’unico parametro di riferimento collegato al requisito della prevalenza è
il superamento della soglia del 50%: i ricavi delle vendite e le
prestazioni di servizi verso soci devono essere superiori al 50% del
totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (ovviamente ai fini
della verifica di tale entità è irrilevante la nozione di ricavi dettata
dal T.u.i.r.); il costo del lavoro dei soci deve essere superiore al 50%
del totale del costo del lavoro; il costo della produzione per i servizi
ricevuti dai soci nonché dei beni conferiti dai soci stessi va sempre
riferito ad un valore superiore al 50%, rapportandolo nel primo caso al
valore totale del costo della produzione e nel secondo caso all’ammontare
del costo delle materie prime acquistate o conferite.
La prevalenza,
quindi, lo ribadiamo, è stata ancorata ad un valore ritenuto congruo, in
via squisitamente ideale, ai fini della maggior tutela della cosiddetta
mutualità “interna”[7],
per cui la normativa civilistica, senza ombra di dubbio, si richiama a una
nozione dell’impresa cooperativa assolutamente datata e non in linea con
le esigenze di un’economia, sempre più caratterizzata dalla c.d.
globalizzazione dal mercato[8].
In
ogni caso, l’ancoramento della soglia di meritevolezza ad un valore
percentuale, lungi dal risolvere le vecchie questioni, ne creerà di nuove,
legate soprattutto sia alla fruizione delle agevolazioni fiscali che alla
trasformazione delle cooperative a mutualità prevalente in società
lucrative.
L’art.111–undecies, d’altronde, dispone un
temperamento, in questo senso, prevedendo che il Ministro delle attività
produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
stabilisce, con proprio decreto, regimi derogatori al requisito della
prevalenza, così come definito dall’art. 2513, in relazione “alla
struttura dell’impresa e del mercato in cui le cooperative operano, a
specifiche disposizioni normative cui le cooperative devono uniformarsi e
alla circostanza che la realizzazione del bene destinato allo scambio
mutualistico richiede il decorso di un periodo di tempo superiore all’anno
di esercizio”.
Tuttavia, quest’ultima precisazione, indirettamente,
sembra confermare quello che è il difetto sostanziale dell’attuale riforma
della cooperazione: l’ancoramento del princìpio di mutualità prevalente ad
una soglia quantitativa rigida, che se può valere per le cooperative di
consumo, è difficile possa essere significativa nella stessa misura, per
quelle di produzione, pena l’espunzione dal mercato di
riferimento.
4. Le cooperative “Basevi” nella disciplina
transitoria.
Nell’immediato il primo problema applicativo che
si porrà per le cooperative già esistenti, è quello derivante dall’art.
223-duodecies, che, al settimo comma, dispone “conservano le
agevolazioni fiscali le società cooperative e i loro consorzi che, con le
modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni assembleari
dall’art. 2538 del codice, adeguano i propri statuti alle disposizioni che
disciplinano le società cooperative a mutualità prevalente entro il 31
dicembre 2004”.
Ciò comporta, quindi, che le cooperative non
lucrative in base alla legge Basevi, mantengono le agevolazioni di cui già
godono (regime di continuità), purché adeguino i loro statuti alle
disposizioni che disciplinano le società cooperative a mutualità
prevalente; nulla dice la legge, però, in merito alle condizioni di
prevalenza di cui all’art. 2513, cod.civ.; condizioni che, invece, devono
sussistere perché la cooperativa sia qualificata a mutualità
prevalente.
Deve ritenersi allora che per fruire delle agevolazioni
fiscali basti soltanto il dato formale dello Statuto?
In realtà la
risposta non può essere univoca. Infatti, il mancato riferimento alle
suddette condizioni potrebbe far propendere per una risposta affermativa,
la norma, cioè, sarebbe destinata a regolare in via esclusiva la
fattispecie transitoria, ma a contrario, si potrebbe argomentare
che la norma tratta soltanto del recepimento delle clausole perché, sotto
l’aspetto statutario, stabilisce una deroga alla regola generale, in
quanto il rispetto delle condizioni e la previsione dei requisiti
statutari sono ambedue essenziali, per il possesso della qualifica di
cooperative a mutualità prevalente.
Pertanto, se la cooperativa, c.d.
Basevi, recepisce entro il 31 dicembre 2004 le clausole statutarie, di cui
all’art. 2514, e al termine dell’esercizio 2004 verifica altresì che le
condizioni di prevalenza, di cui all’art. 2514, sono state rispettate,
entra nel regime della mutualità prevalente e conserva, senza soluzione di
continuità, le agevolazioni fiscali previste per le cooperative a
mutualità prevalente. Se, invece, recepisce entro la predetta data le
clausole, ma nell’esercizio 2004 non rispetta le condizioni, dovrebbe
ritenersi che, in tale esercizio, essa non possa essere considerata
cooperativa a mutualità prevalente e, quindi, non possa godere delle
relative agevolazioni fiscali.
Non mancano, peraltro, elementi
interpretativi che potrebbero far propendere per una terza soluzione,
basati essenzialmente su un’applicazione analogica
dell’art.2545–octies del codice civile, in base al quale la società
perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente se, per due
esercizi consecutivi, non rispetta le condizioni di prevalenza (o,
alternativamente, se elimina dallo statuto i requisiti della mutualità).
Si potrebbe, infatti, ritenere che, anche in fase di “ingresso”nel regime
della mutualità prevalente, di cui all’art. 2513 del codice civile, possa
sussistere un periodo di “tolleranza” di due anni, analogo a quello che
vige in “uscita”, ai sensi dell’art. 2545–octies. Ciò posto, si
potrebbe ragionevolmente presumere che una cooperativa “conserva” le
agevolazioni fiscali, ai sensi dell’art. 223–duodecies citato,
anche se nel 2004 non ha soddisfatto le condizioni di prevalenza, purché
al termine dell’esercizio 2005, tali condizioni siano state rispettate (e
purché, ovviamente, abbia recepito i requisiti statutari entro il 31
dicembre 2004). Ove, poi, anche nel secondo anno le condizioni di
prevalenza non sussistessero, la cooperativa dovrà essere considerata, per
il biennio 2004 – 2005, quale cooperativa a mutualità non prevalente, con
la conseguente perdita delle agevolazioni fiscali[9].
Non
è tutto. Va, inoltre, valutato il caso della cooperativa, c.d. Basevi,
che, al 31 dicembre 2004, non abbia recepito le clausole statutarie
prescritte dal codice civile, ma abbia indebitamente fruito delle
agevolazioni fiscali. Senza dubbio, bisognerà effettuare il recupero delle
somme relative, il cui meccanismo, però, dovrà essere previsto in sede di
coordinamento tra le due normative.
5. Le cooperative “Basevi”
nella disciplina vigente.
Lo status di cooperativa a
mutualità prevalente viene acquisito, in base alle regole dettate dalla
nuova disciplina civilistica, ove si verificano, simultaneamente, il
rispetto delle condizioni di prevalenza di cui all’art. 2513, cod. civ. e
il possesso dei requisiti statutari di cui all’art. 2514, cod. civ..
Tuttavia, nella realtà, possono verificarsi casi di non sostanziale
coincidenza tra le condizioni di prevalenza e i requisiti
statutari.
Può accadere, infatti, che nello statuto di una cooperativa
non siano presenti i requisiti di cui all’art 2514 del codice civile
(ovvero che, per quanto attiene il periodo transitorio, nel 2003 non siano
presenti le clausole Basevi) e che, a decorrere dal 1° gennaio di un
determinato anno (ovvero, a decorrere dal 1° gennaio 2004 se si tratta del
periodo transitorio), detti requisiti vengano inseriti nello statuto
(senza considerare, per semplicità, l’ipotesi in cui i requisiti vengano
inseriti in corso d’anno). Se, al termine dell’esercizio, le condizioni di
prevalenza non dovessero verificarsi, nulla quaestio: la società
non potrà essere qualificata cooperativa a mutualità prevalente. Se,
invece, le condizioni di prevalenza risultassero verificate, si dovrà
ritenere che la società acquisisca, per quello stesso esercizio, la
qualifica di cooperativa a mutualità prevalente? Oppure tale qualifica
sarà acquisita solo ove siano trascorsi almeno due esercizi (consecutivi)
in cui le suddette condizioni risultino verificate? E in quest’ultimo
caso, l’acquisto opererebbe con effetto ex nunc (e cioè dal terzo anno in
poi), ovvero, ex tunc (cioè fin dal primo anno)?
Lo stesso
problema potrebbe porsi anche nel caso di “ritorno” al regime di
prevalenza da parte di una cooperativa, che avesse già precedentemente
recepito nello statuto i requisiti previsti dall’art. 2514, ma che avesse
perso, ai sensi dell’art. 2545–octies, la qualifica di cooperativa
a mutualità prevalente per il mancato rispetto, in due esercizi
consecutivi, delle condizioni di prevalenza.
In ogni caso, allo stato
va sottolineato che, dal 1° gennaio 2004, terminata la vigenza della
disciplina transitoria di parziale tassazione delle somme accantonate a
riserva indivisibile, prevista dai commi 4 e 5 dell’art. 6 del D.L.
n.63/2002, testo coordinato con L.n.112/2002, per le cooperative a
mutualità prevalente si ritornerà, probabilmente (il dubbio è d’obbligo in
materia fiscale), alla piena detassazione ex art. 12, L.n.
904/1977.
6. La perdita della qualifica di cooperativa a
mutualità prevalente ex art. 2545 octies, primo comma.
Ai sensi
dell’art. 2545–octies, cit., due sono le circostanze che comportano
la perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente: il
mancato rispetto delle condizioni di prevalenza per due esercizi
consecutivi, ex art. 2513; la mancanza delle previsioni statutarie, ex
art. 2514.
Ma, se l’effetto della modifica delle clausole statutarie,
opera ex nunc, per quanto attiene il mancato rispetto delle
condizioni di prevalenza, va preliminarmente risolto il problema della
decorrenza di tale perdita, anche se appare logico ritenere che essa abbia
effetto a decorrere nell’esercizio successivo ai due consecutivi, nei
quali le condizioni prescritte non sono state rispettate.
Nel caso di
perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, l’art.
2545-octies, al secondo comma, prevede che gli amministratori
devono redigere il bilancio al fine di determinare “il valore effettivo
dell’attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili”. Sotto
il profilo fiscale, per valore effettivo va inteso, o almeno si presume
che questo sia il senso, che il valore iscritto in bilancio sia quello
fiscalmente riconosciuto, anche se va precisato che il valore stesso
potrebbe non essere integrale, se nell’esercizio in cui l’ente perde lo
status di cooperativa a mutualità prevalente, il regime fiscale
applicabile agli utili accantonati è quello di una parziale
detassazione.
7. Le agevolazioni fiscali: le prospettive della
commissione Gallo.
Posto che le agevolazioni fiscali di cui
all’art. 12 della L.904/1977, cit., vengano ripristinate integralmente e
mantenute, va, invece, valutato come potrebbe cambiare la disciplina delle
agevolazioni fiscali, dettata dall’art. 14 del D.P.R. n. 601/1973, alla
luce della nuova normativa civilistica sulla
cooperazione.
Preliminarmente, va osservato che il termine di un anno,
previsto per l’esercizio della delega, ex lege n.366/2001, con cui
dare attuazione al princìpio in base al quale le disposizioni fiscali di
natura agevolativa vanno riservate alle cooperative a mutualità
prevalente, è scaduto. A ciò si aggiunga che la delega per la riforma del
sistema tributario, contenuta nella L.n. 80/2003, non riguarda
espressamente l’adeguamento delle disposizioni fiscali alla nuova
normativa civilistica in materia societaria.
Tant’è che la redazione
delle norme modificative e integrative dell’art. 14, D.P.R. n. 601/1973,
cit., mirate a coordinare la normativa fiscale con quella codicistica, è
stata affidata ad una commissione (la c.d. “commissione Gallo”)[10].
Dalla
lettura dei testi elaborati dalla commissione, emerge, immediatamente,
l’importanza del primo comma del nuovo art. 14 del D.P.R. n.601, cit., che
recita: “Fermo restando il disposto dei commi 1, 2, 3 e 6 dell’articolo
6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63”, da cui si evince la
volontà di consentire la fruizione delle agevolazioni previste dai
suddetti commi (vale a dire: la detassazione delle somme destinate alla
riserva legale, il regime di tassazione dei ristorni imputati al capitale
sociale e la ritenuta sugli interessi erogati ai soci) a tutte le
cooperative, anche a quelle diverse dalle cooperative a mutualità
prevalente.
La commissione, inoltre, ha confermato l’agevolazione
riguardante le somme accantonate a riserva indivisibile e, in
considerazione del fatto che di tale agevolazione potranno fruire anche le
cooperative a mutualità non prevalente, la commissione ha stabilito,
inoltre, che tale agevolazione si applica, a condizione che nello statuto
della cooperativa sia prevista la indivisibilità della riserva legale, per
la parte costituita dalle somme accantonate in esenzione da imposta.
Da
segnalare, poi, nel testo del comma 1 del nuovo art. 14, la formula con
cui vengono indicate le cooperative (e loro consorzi) che potranno
continuare a fruire delle agevolazioni fiscali: si fa espresso riferimento
all’intera Sezione I del Capo I del Titolo VI del codice civile e relative
disposizioni di attuazione e transitorie, onde includere nell’ambito di
applicazione della norma tutte le cooperative a mutualità prevalente,
comprese quelle che sono tali per presunzione assoluta, ovvero in base
alle speciali norme regolamentari, indicate nelle disposizioni di
attuazione e transitorie.
Quanto agli altri punti, di cui al nuovo art.
14, non vi è niente di nuovo rispetto al testo originario (ancora in
vigore), tranne qualche notazione formale: si richiede l’iscrizione
nell’istituendo albo delle cooperative a mutualità prevalente e
l’osservanza, in fatto, dei requisiti statutari, nonché si prevede che i
presupposti di applicabilità delle agevolazioni devono essere accertati
dall’Amministrazione finanziaria, sentiti il Ministero delle attività
produttive o gli altri organi di vigilanza cooperativa.
Nel quadro
complessivo, fin qui delineato, appare sufficientemente chiara solo una
conseguenza: le cooperative a mutualità prevalente, per poter mantenere il
loro status, senza alcun vantaggio aggiuntivo, vengono gravate da
un onere di non lieve entità, quello del requisito della prevalenza.
Le
cooperative diverse a contrario, conservano una parte dei loro
“privilegi”, pur se non hanno più l’obbligo di mantenere alcuni requisiti,
fino a ieri necessari per poterne godere.
È, del pari, chiaro che la
nozione di mutualità accolta dal codice civile riformato appare
restrittiva rispetto al fenomeno cooperativistico, tanto da rischiare di
comprimerne le potenzialità economiche, riducendo sostanzialmente la
capacità competitiva dell’impresa cooperativa.