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SOMMARIO: 1. La “assimilazione” agli utili da partecipazione delle
remunerazioni indeducibili tra coerenza logico-sistematica ed “effetti
collaterali”. – 2. I problemi di applicabilità del “regime assimilato” (in
dipendenza dell’origine dei finanziamenti e della natura dei finanziatori
destinatari della riqualificazione) e le possibili soluzioni. – 3.
L’assenza di una disposizione espressa di assimilazione per i soci di
società in regime di trasparenza (ordinario o opzionale) e per gli
imprenditori individuali e i loro familiari: una possibile soluzione al
problema della doppia imposizione. – 4. L’imputazione a periodo delle
remunerazioni riqualificate in dividendi (rilevanza del principio di cassa
e condotte delle imprese per lo scollamento maturazione/percezione) e le
problematiche concernenti le ritenute d’imposta. – 5. La riqualificazione
degli interessi indeducibili in dividendi e il trattamento fiscale nel
caso di soci non residenti: l’aggravio impositivo derivante dalle norme
interne e il superamento del problema in caso di applicazione dei regimi
“madre-figlia” e convenzionale.
1. La “assimilazione” agli
utili da partecipazione delle remunerazioni indeducibili tra coerenza
logico-sistematica ed “effetti collaterali”.
L’applicazione
dell’art. 98 non determina effetti solo in capo alla società finanziata,
sotto forma di indeducibilità degli interessi passivi sui “finanziamenti
eccedenti” [1],
ma anche nei confronti dei soci qualificati e parti correlate che
percepiscono le remunerazioni dichiarate indeducibili, le quali sono
fiscalmente considerate alla stregua di dividendi. Così dispongono,
per le persone fisiche, l’art. 44, comma 1, lett. e), del T.U.I.R. e, per
i soggetti passivi dell’Ires, l’art. 89, comma 2, e ciò anche nell’ipotesi
in cui la remunerazione dovesse emergere in sede di accertamento sotto
forma di recupero degli interessi passivi illegittimamente dedotti a causa
dell’errata applicazione della normativa di contrasto della thin
capitalization. Le disposizioni menzionate non si limitano a
sottoporre le remunerazioni dei “finanziamenti eccedenti” al regime
fiscale previsto per gli utili da partecipazione, ma realizzano una vera e
propria “assimilazione” [2]:
in modo esplicito, e diretto, l’art. 44, comma 1, lett. e), il
quale ricomprende fra gli utili da partecipazione – che configurano
redditi di capitale – anche le remunerazioni de quibus; in modo
implicito, e indiretto, l’art. 89, comma 2, che presuppone tale
riconduzione allorquando sancisce l’applicazione dell’ordinario regime di
esclusione dei dividendi anche alle predette remunerazioni. Questa
conclusione non solo è in linea con quanto statuito nell’art. 4, lett.
g), quarto capoverso, della legge delega, che sancisce la
“assimilazione degli oneri finanziari dovuti ad utili distribuiti”,
ma è anche coerente con la logica sottostante alla normativa in esame.
Se i finanziamenti eccedenti il debt/equity ratio sono
considerati prestiti solo formalmente, configurandosi nella sostanza alla
stregua di capitale di rischio, la relativa remunerazione non può che
essere assimilata agli utili da partecipazione; si vuol dire, in altre
parole, che l’assimilazione costituisce il riflesso sul piano reddituale
dell’implicita qualificazione dei finanziamenti eccedenti come quote di
capitale di rischio. L’assimilazione comporta una serie di effetti
(positivi). Nello specifico, l’indeducibilità delle remunerazioni in
capo alla società finanziata viene sostanzialmente neutralizzata dal
regime di detassazione applicabile in capo al socio, ripristinando una
situazione di simmetria impositiva ed evitando ingiustificati fenomeni di
doppia imposizione economica. Più in generale, poi, le remunerazioni dei
finanziamenti eccedenti possono accedere ai diversi regimi fiscali
contemplati all’interno del Testo Unico per gli utili da partecipazione
(ad esempio, come si vedrà più avanti, il regime fiscale c.d. “madre
figlia”) e, fra questi, alla detassazione integrale che è prevista dagli
art. 122 e 134 per i dividendi distribuiti dalle società controllate che
partecipano al consolidato (nazionale e mondiale). A ciò vanno aggiunti i
benefici che possono manifestarsi, agli effetti dell’IRAP, nel caso delle
società c.d. holding: in capo a tali soggetti, e per effetto della
riqualificazione, i proventi da finanziamento normalmente tassabili
diventano dividendi esclusi da imposizione, e ciò a fronte di una
indeducibilità delle somme corrispondenti per la società finanziata che è
del tutto indifferente (poiché, ai fini IRAP, gli interessi passivi sono
comunque indeducibili). L’assimilazione non è tuttavia immune da
“effetti collaterali”, che si riverberano essenzialmente sui soci estranei
alla sfera soggettiva di applicazione dell’art. 98, e presenta altresì un
“raggio d’azione” circoscritto, investendo la remunerazione solo di taluni
dei finanziamenti rilevanti ai fini del debt/equity ratio. Il
primo aspetto è di tutta evidenza: i soci “non qualificati”, ai quali la
disciplina in esame non si applica, subiscono una penalizzazione fiscale
in caso di concreta operatività dell’art. 98, in quanto l’indeducibilità
degli interessi passivi che ne consegue determina un aumento del reddito
imponibile della società finanziata, con conseguente maggiore imposizione
e corrispondente riduzione dell’utile distribuibile. In ordine al
secondo aspetto, si evidenzia che – nonostante i finanziamenti rilevanti,
ai fini della normativa in esame, siano tutti quelli direttamente o
indirettamente erogati o garantiti dai soci qualificati e loro parti
correlate – l’assimilazione agli utili da partecipazione è limitata
dall’art. 44, comma 1, lett. e), e dall’art. 89, comma 2, alla
“remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all’art. 98
direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate” [3]:
in conseguenza di ciò, pur rimanendo indeducibili per la società
finanziata, le remunerazioni dei finanziamenti eccedenti erogati
indirettamente o solo garantiti dai soci o dalle loro parti correlate
continuano a mantenere la loro qualificazione originaria di interessi
attivi e a soggiacere al loro regime fiscale naturale, con (piena) doppia
imposizione delle remunerazioni medesime.
2. I problemi di
applicabilità del “regime assimilato” ( in dipendenza dell’origine dei
finanziamenti e della natura dei finanziatori destinatari della
riqualificazione) e le possibili soluzioni.
Per effetto
dell’assimilazione, le remunerazioni dei finanziamenti eccedenti
soggiacciono al medesimo regime fiscale previsto per gli utili da
partecipazione, ma l’applicazione alla fattispecie equiparata non è sempre
semplice e immediata, presentandosi, in concreto, problematiche e gradi di
difficoltà diversi in ragione dell’origine dei finanziamenti erogati e
della natura dei soggetti finanziatori che sono destinatari della
riqualificazione reddituale. Non si manifesta alcun problema quando i
finanziamenti provengono o solo dai soci o solo dalle loro parti
correlate, poiché, in questo caso, i finanziamenti eccedenti sono
facilmente riferibili agli uni o agli altri e, dunque, è possibile
individuare immediatamente i soggetti destinatari dell’assimilazione degli
interessi ai dividendi. Non altrettanto può dirsi, invece, quando
l’origine dei finanziamenti è di tipo misto, perché erogati in parte dai
soci e in parte dalle loro parti correlate, sorgendo, in tale ipotesi, il
problema dell’imputazione dei finanziamenti eccedenti e
dell’individuazione dei destinatari della riqualificazione reddituale.
La soluzione più immediata e coerente sarebbe quella di suddividere i
finanziamenti eccedenti – e, dunque, le relative remunerazioni da
riqualificare in dividendo – in funzione dell’ammontare dei finanziamenti
erogati da ciascun soggetto rispetto all’ammontare complessivo dei
finanziamenti rilevanti, ma questa soluzione si rivela inappagante, in
quanto valida a certe (e, nella prassi, poco frequenti) condizioni e
foriera di nuovi problemi: essa, infatti, conduce ad un risultato non
distorsivo solamente nel caso in cui il tasso di remunerazione sia
identico per tutti i finanziamenti erogati e, per altro verso, pone il
problema del “se” e “come” computare gli eventuali finanziamenti
infruttiferi dei soci e parti correlate che, essendo stati conteggiati in
sede di determinazione del debt/equity ratio, hanno concorso a
formare i finanziamenti eccedenti. In considerazione di ciò, il
criterio che appare più idoneo è la ripartizione della remunerazione
indeducibile – e, idealmente, l’imputazione dei sottostanti finanziamenti
eccedenti – in proporzione agli interessi attivi maturati per ciascun
soggetto rispetto all’ammontare complessivo delle remunerazioni [4]:
questa soluzione risulta di facile applicazione anche in presenza di
finanziamenti in parte erogati e in parte garantiti dai soci o dalle parti
correlate [5],
essendo la quantificazione della remunerazione assimilata ai dividendi
parametrata agli interessi attivi maturati in capo a ciascun soggetto, ma
potrebbe comportare effetti distorsivi – sotto forma di sproporzionata
imputazione della remunerazione indeducibile e riqualificata come
dividendo – nel caso di eccessiva presenza e/o differente peso dei
finanziamenti solo garantiti fra i diversi soci. Avendo riguardo alla
natura dei soggetti finanziatori destinatari della riqualificazione
reddituale, nessun problema si pone quando essi sono soggetti passivi
dell’Ires e/o società di persone e persone fisiche imprenditori. Il
regime fiscale applicabile alla remunerazione indeducibile – che è
imputata a tali soggetti, e assimilata ai dividendi – risulta, infatti, di
facile e univoca individuazione: nella prima ipotesi, la tassazione
ordinaria sul 5 per cento dell’ammontare (art. 89, comma 2) o la completa
detassazione se si è in costanza di consolidato (artt. 122 e 134) o di
trasparenza fiscale della società finanziata (art. 115); nella seconda
ipotesi, il concorso alla formazione del reddito imponibile nella misura
del 40 per cento delle somme riqualificate in dividendo (art. 59)[6]. Qualche
problema si manifesta, invece, allorquando il soggetto finanziatore
destinatario della riqualificazione sia una persona fisica non
imprenditore. Non è previsto, infatti, alcun criterio per individuare
quale sia – fra l’imposizione sostitutiva del 12,50 per cento e il
concorso alla formazione del reddito imponibile nella misura del 40 per
cento – il regime fiscale concretamente applicabile nella specie: ciò
perché lo status di socio qualificato discende dal computo delle
partecipazioni detenute anche dalle parti correlate, donde la
qualificazione o meno della partecipazione detenuta nella società
finanziata, e rilevante ai fini della selezione del regime fiscale
applicabile, dipende dal fatto che si consideri la posizione partecipativa
solo del socio, solo delle parti correlate o complessiva. In merito,
la soluzione propugnata dalla prassi è di considerare in ogni caso la
posizione partecipativa del socio qualificato, con applicazione del regime
d’imposizione sostitutiva allorquando la relativa quota, singolarmente
considerata, sia oggettivamente una partecipazione non qualificata[7].
Questa soluzione, anche se connotata da una notevole semplicità
applicativa, è condivisibile solo in parte. In particolare, sembra
corretto considerare la posizione partecipativa del socio qualificato, da
cui dipende l’esistenza stessa di ciascuna parte correlata, ma non pare
sistematicamente coerente l’adozione di un criterio che, pur se a fini
semplificatori, ignori completamente la nozione stessa di socio
qualificato recata dal comma 3, lett. c), dell’art. 98: in base a
questa disposizione, un socio è soggettivamente rilevante (in quanto
qualificato) agli effetti della disciplina de qua – e, di riflesso,
lo sono anche le sue parti correlate – non solo quando detiene una
partecipazione di controllo ex art. 2359 c.c., ma anche quando
partecipi al capitale della società finanziata almeno “con una
partecipazione pari o superiore al 25 per cento, alla determinazione della
quale concorrono le partecipazioni detenute dalle sue parti
correlate”. Se valorizza questo aspetto, la regola non può che
essere l’adozione del regime fiscale previsto per le partecipazioni
qualificate e, dunque, il concorso della remunerazione riqualificata alla
formazione dell’imponibile nella misura del 40 per cento, e ciò sia in
capo al socio che alle parti correlate, a prescindere da chi e in che
misura abbia erogato i finanziamenti e da chi e in che misura possieda le
partecipazioni (solo il socio, solo una o più parti correlate o entrambi
le categorie di soggetti). L’unica eccezione (invero, marginale) alla
regola è rappresentata dal caso di socio che assume lo status di
“socio qualificato”, ai sensi dell’art. 98, mediante un “controllo di
fatto esterno” con detenzione di una quota inferiore alle “soglie di
qualificazione” della partecipazione[8]:
in questo caso, infatti, il regime fiscale per il socio e/o le parti
correlate che hanno effettuato i finanziamenti – rivelatisi, poi, in parte
eccedenti – e che sono destinatari delle remunerazioni riqualificate non
può che essere l’imposta sostitutiva del 12,50 per cento.
3. L’assenza di una disposizione espressa di assimilazione
per i soci di società in regime di trasparenza (ordinario o opzionale) e
per gli imprenditori individuali e i loro familiari: una possibile
soluzione al problema della doppia imposizione.
La normativa di
contrasto della thin capitalization trova applicazione anche nei
confronti delle società di persone e delle società di capitali in regime
di trasparenza fiscale ex art. 115 del T.U.I.R. [9],
con la conseguenza che, in presenza di finanziamenti eccedenti erogati o
garantiti dai soci e parti correlate, anche in queste ipotesi una parte
della remunerazione pagata ai predetti finanziatori sarà considerata
indeducibile e concorrerà a formare il reddito imponibile della società
trasparente . In queste ipotesi, tuttavia, l’applicazione dell’art. 98
comporta il manifestarsi di un fenomeno di doppia imposizione, latitando
una disposizione – come quelle previste per i finanziatori, sia persone
fisiche che imprenditori, delle società soggette ad Ires – che preveda la
riqualificazione degli interessi indeducibili per la società finanziata in
dividendi per i soci finanziatori. In difetto di una disposizione
siffatta, il maggior reddito imponibile derivante dall’indeducibilità
degli interessi passivi per la società corre il rischio di essere tassato
due volte presso i soci, una prima volta al momento della percezione degli
interessi attivi da parte dei soci finanziatori e una seconda volta al
momento dell’imputazione pro-quota a tutti i soci del reddito imponibile
della società (che comprende anche il maggior reddito derivante
dall’indeducibilità degli interessi passivi sui finanziamenti eccedenti).
Il fenomeno può essere evitato con una soluzione interpretativa che
discende dai principi generali dell’ordinamento tributario. Le
remunerazioni percepite dai soci finanziatori, e considerate indeducibili
in capo alla società trasparente ai sensi dell’art. 98, non sono altro che
una parte dei redditi che sono imputati pro quota per trasparenza a
tutti i soci e, in quanto tali, non possono essere ulteriormente
assoggettati ad imposizione. La soluzione proposta – che, allo stato,
sembra l’unica possibile – è tuttavia neutrale solo qualora tutti i soci
della società trasparente siano “qualificati” e abbiano erogato i
finanziamenti pro-quota: in tutti gli altri casi, i soci finanziatori
ottengono un vantaggio fiscale corrispondente al mancato pagamento delle
imposte sulla parte degli interessi attivi percepiti, e detassati in virtù
della soluzione prospettata, che eccede la quota idealmente imputabile ad
ogni socio finanziatore in ragione della propria quota di partecipazione
agli utili. Il problema evidenziato non è tuttavia insormontabile.
Secondo l’Amministrazione finanziaria [10],
nel caso in cui una società trasparente abbia più soci qualificati, e sia
stata finanziata da uno solo di loro, “il maggior reddito che consegue
alla indeducibilità degli interessi passivi in applicazione della
disposizione di cui al citato articolo 98 dovrà essere imputato unicamente
a quest’ultimo”: in tale guisa, e correttamente, si conferisce
rilevanza ai soli soci che sono – insieme – “qualificati” e
“finanziatori”, statuendo una diretta correlazione tra il maggior reddito
derivante dall’indeducibilità delle remunerazioni e i soggetti percettori
dei corrispondenti interessi attivi. Ma se così è, il principio
sottostante può essere utilizzato per apportare un “correttivo” alla
soluzione dianzi proposta che elimina gli inconvenienti legati all’assenza
di neutralità. La nuova soluzione può essere espressa nei seguenti
termini: il maggior reddito conseguente alla indeducibilità delle
remunerazioni dei finanziamenti eccedenti va imputato ai soli soci
qualificati e finanziatori in proporzione all’ammontare degli interessi
attivi percepiti, i quali – costituendo, per l’appunto, reddito imputato
per trasparenza e tassato come tale – non possono essere assoggettati a
tassazione una seconda volta. Il problema appena esaminato può
mutatis mutandis manifestarsi, e per le medesime ragioni, in capo
agli imprenditori e ai familiari nel caso di finanziamenti erogati alle
imprese individuali e familiari. Anche in questa ipotesi, la soluzione
potrebbe essere quella di considerare gli interessi attivi percepiti
dall’imprenditore (quale persona fisica) o dai familiari finanziatori alla
stregua di redditi tassati in capo all’imprenditore, e come tali non
ulteriormente imponibili, ma essa pone i medesimi problemi di neutralità
già visti per le società trasparenti: la soluzione, infatti, risulta
neutrale solamente quando il socio “per assimilazione” (ex art. 63)
che finanzia l’impresa individuale o familiare è lo stesso imprenditore.
Nelle ipotesi in esame, il “correttivo” – di cui si è detto in
precedenza – può operare solamente quando l’imprenditore e i familiari
sono i finanziatori di un’impresa familiare: in questo caso, infatti, è
possibile ipotizzare l’imputazione ai soci “per assimilazione”, ma solo se
sono anche finanziatori, del maggior reddito derivante dalla
indeducibilità delle remunerazioni dei finanziamenti eccedenti, e ciò
sempre in proporzione all’ammontare degli interessi attivi percepiti da
ciascheduno, interessi che – costituendo utile da partecipazione
all’impresa familiare imputato al soggetto e tassato come tale – è
sistematicamente distorsivo assoggettare di nuovo a
prelievo.
4. L’imputazione a periodo delle remunerazioni
riqualificate in dividendi (rilevanza del principio di cassa e condotte
delle imprese per lo scollamento maturazione/percezione) e le
problematiche concernenti le ritenute
d’imposta.
L’assimilazione delle remunerazioni sui
finanziamenti eccedenti agli utili da partecipazione fa sorgere il
problema del criterio di imputazione temporale da utilizzare ai fini della
loro tassazione in capo al socio destinatario della riqualificazione
reddituale. Le alternative – che si pongono – sono due. La prima è
il mantenimento del criterio proprio degli interessi, con conseguente
tassazione delle remunerazioni riqualificate secondo il principio di cassa
per le persone fisiche e quello di competenza per gli imprenditori e le
società; la seconda è invece l’adozione del criterio proprio dei
dividendi, con assoggettamento ad imposizione delle somme de quibus
in base al principio di cassa a prescindere dal fatto che il soggetto
destinatario della riqualificazione sia una persona fisica, un
imprenditore o una società. L’elemento decisivo – ai fini della scelta
– è rappresentato proprio dalla soluzione che, in ossequio a quanto
disposto nella delega, il legislatore fiscale della riforma ha adottato
per le remunerazioni dei finanziamenti eccedenti, prevedendo, in luogo
della mera estensione del regime fiscale, la piena assimilazione agli
utili: in ragione di ciò, è giocoforza che la tassazione delle
remunerazioni riqualificate segua il generale principio di cassa valevole
per gli utili da partecipazione[11]. Per
le imprese e le società, questa soluzione impone un comportamento diverso,
sotto il profilo fiscale, a seconda se vi sia, o meno, uno scollamento
temporale fra maturazione e percezione. Se gli interessi attivi
riqualificati di competenza sono stati interamente incassati nel periodo
d’imposta, la tassazione nella misura imponibile dei dividendi (a seconda
dei casi, 5 o 40 per cento) va garantita mediante una variazione in
diminuzione in misura complementare (95 o 60 per cento) nella
dichiarazione dei redditi; in caso contrario, nel periodo d’imposta di
maturazione, si deve procedere alla sterilizzazione fiscale dell’interesse
attivo riqualificato e non percepito mediante una variazione in
diminuzione nella misura corrispondente e, nel periodo d’imposta di
percezione, l’assoggettamento a tassazione di tale remunerazione nella
misura imponibile (sempre, a seconda dei casi, 5 o 40 per cento) mediante
una variazione in aumento di corrispondente ammontare. E’ opportuno
evidenziare che la soluzione prospettata, pur negando la simmetria fra i
momenti di tassazione per il finanziatore e di indeducibilità per la
società finanziata, presenta il vantaggio di eliminare i problemi che
potrebbero manifestarsi nel caso in cui dovesse venire meno la
“qualificazione” del socio prima della percezione degli interessi attivi
da parte del finanziatore (che può essere il socio stesso o una sua parte
correlata), come potrebbe accadere, ad esempio, nel caso di cessione
dell’intera quota di partecipazione: in tale ipotesi, la quota parte di
remunerazione dei finanziamenti eccedenti riqualificata e imputabile al
finanziatore va assoggettata a tassazione come dividendo, e nella misura
imponibile, al momento dell’effettiva percezione degli interessi attivi
corrispondenti, e ciò anche se in tale momento non sussiste più la qualità
di socio o di parte correlata. La riqualificazione fiscale degli
interessi attivi in dividendi è suscettibile di creare problemi alla
società finanziata con riferimento alle ritenute d’imposta applicabili.
Questi problemi originano dallo sfasamento temporale esistente fra
pagamento degli interessi, che avviene di norma nel corso del periodo
d’imposta, e individuazione della quota parte di tali interessi
riqualificabile in utile da partecipazione, che può avvenire solo al
termine del periodo d’imposta. Dal momento che i finanziamenti
eccedenti il debt/equity ratio possono essere individuati solo al
termine del periodo d’imposta, la società finanziata non può fare altro –
nel corso del periodo di imposta – che trattare il rapporto alla stregua
di un finanziamento e, dunque, applicare le ritenute d’imposta
specificamente previste per gli interessi pagati sui vari tipi di
finanziamento nell’ambito del decreto sull’accertamento[12];
al termine del periodo d’imposta, una volta verificato il superamento del
limite posto dall’art. 98, essa provvederà a comunicare ai finanziatori
interessati l’ammontare delle remunerazioni dei finanziamenti eccedenti
riqualificate come dividendo, onde permettere loro il corretto adempimento
degli obblighi dichiarativi. Le ritenute da applicare – come precisa
la prassi[13]
– sono quelle previste nell’art. 26, comma 5 del D.P.R. n. 600/73, che
riguarda i redditi di capitali diversi da quelli disciplinati nei commi
precedenti o già soggetti ad altra ritenuta o imposta sostitutiva. Non
sono invece menzionate le ritenute d’imposta specificamente previste nel
comma 1 del medesimo articolo per gli interessi corrisposti sulle
obbligazioni eventualmente emesse, ma ciò è da imputare ad una
dimenticanza, dal momento che – almeno in linea di principio – i prestiti
obbligazionari sottoscritti dai soci qualificati o loro parti correlate
rientrano fra i finanziamenti rilevanti[14]:
si è detto in linea di principio, perché la sottoscrizione di un prestito
obbligazionario rappresenta uno di quei casi in cui la dimostrazione
dell’esimente è in re ipsa e, dunque, l’applicazione dell’art. 98
viene neutralizzata[15].
Qualche precisazione sul versante dei finanziatori. Una volta
avvenuta la comunicazione delle remunerazioni riqualificate, i
finanziatori interessati (soci o parti correlate) dovranno provvedere ad
indicarle nella dichiarazione dei redditi, scomputando le ritenute
d’acconto subite al momento della corresponsione degli interessi.
Quest’obbligo non sussiste quando il finanziatore interessato è una
persona fisica non imprenditore e la quota di partecipazione
complessivamente riferibile al socio (computando, dunque, anche le
partecipazioni detenute dalle parti correlate) non è “qualificata”.
Questa circostanza si verifica – secondo la ricostruzione proposta in
precedenza – solo quando il socio detiene una partecipazione inferiore
alle “soglie di qualificazione”, qualunque sia l’entità, ma acquisisce
comunque lo status di “socio qualificato” per effetto di un
“controllo di fatto esterno” esercitato sulla società finanziata e
partecipata: in questo caso, le remunerazioni riqualificate non subiscono
ulteriori prelievi rispetto alla ritenuta applicata al momento della
corresponsione degli interessi, poiché la misura di quest’ultima coincide
con l’imposta sostitutiva del 12,50 per cento, prevista per i dividendi
derivanti da partecipazioni non qualificate, che dovrebbe trovare
applicazione nella specie.
5. La riqualificazione degli
interessi indeducibili in dividendi e il trattamento fiscale nel caso di
soci non residenti: l’aggravio impositivo derivante dalle norme interne e
il superamento del problema in caso di applicazione dei regimi
“madre-figlia” e convenzionale.
La normativa di contrasto della
thin capitalization trova applicazione anche in presenza di
finanziatori residenti all’estero, siano essi soci o parti correlate, e,
anzi, è proprio nei loro confronti che si attua e si palesa eminentemente
la ratio antielusiva della normativa, che dovrebbe persistere senza
soluzione di continuità, nonostante l’opinione contraria espressa in
dottrina[16],
anche dopo l’intervento manutentivo resosi necessario per effetto della
nota sentenza Lankhorst-Hohorst[17]. La
riqualificazione degli interessi indeducibili in utili da partecipazione
opera dunque anche nei loro confronti, ma non esiste un trattamento
fiscale univoco per le remunerazioni riqualificate “in uscita”: poiché –
come si è detto all’inizio – l’assimilazione legittima l’applicazione dei
diversi regimi tributari contemplati nell’ordinamento per i dividendi, il
trattamento fiscale dipenderà, di volta in volta, dall’interazione delle
diverse norme tributarie (interne a valenza internazionale, comunitarie e
convenzionali) che disciplinano gli utili da partecipazione e che
risultano concretamente applicabili. Per i finanziatori non residenti
destinatari della riqualificazione, l’assimilazione delle remunerazioni
indeducibili ai dividendi comporta un aggravio impositivo. Ciò perchè
cessa di esercitare il suo dominio applicativo la ritenuta d’imposta del
12,50 per cento, prevista dall’art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 600, a
favore della più gravosa ritenuta del 27 per cento che è applicabile ai
dividendi “in uscita” ex art. 27, comma 3, del medesimo decreto,
con possibilità di rimborso fino ad un massimo del 12 per cento della
stessa nel sussistere delle condizioni ivi contemplate. In questo caso, si
pone il problema dell’adempimento dell’obbligazione tributaria
corrispondente, che compete al finanziatore estero, e non alla società
finanziata, il quale dovrebbe provvedervi mediante la presentazione di
un’apposita dichiarazione di liquidazione della maggiore imposta. Il
descritto aggravio impositivo si somma alla penalizzazione che
fisiologicamente deriva dal recupero a tassazione degli interessi
indeducibili in capo alla società finanziata, contrariamente a quanto
accade nel caso dei finanziatori residenti ove la trasformazione di un
interesse pienamente imponibile in un dividendo parzialmente escluso ne
compensa, seppur in misura variabile, gli effetti negativi. Il
problema viene meno, e si realizza una sostanziale parificazione con la
posizione fiscale dei finanziatori residenti, qualora il finanziatore
estero risieda in un Paese membro dell’Unione europea e risultino
integrate le altre condizioni soggettive e oggettive previste dall’art.
27-bis del D.P.R. n. 600. In siffatta ipotesi, è infatti
applicabile il regime c.d. “madre-figlia” e le remunerazioni riqualificate
beneficiano dell’esonero dalla ritenuta alla fonte, come peraltro
riconosciuto – ma senza argomentazioni specifiche – dalla prassi e dalla
dottrina[18].
La soluzione favorevole all’applicabilità di questo regime – il cui
presupposto è sempre l’equiparazione legislativa delle remunerazioni
indeducibili ai dividendi – discende dal fatto che la nozione di dividendo
“in uscita”, nella specie rilevante, ricomprende ogni fattispecie
reddituale che è qualificata come tale nella legislazione tributaria del
nostro Paese, quale Stato della fonte, posto che nel delineare la nozione
di utili distribuiti “in uscita” l’art. 5, par. 1, della Direttiva n.
90/435/CEE non richiede – a differenza dell’art. 4, par. 1, della medesima
Direttiva, relativo agli utili distribuiti “in entrata” – che i dividendi
siano percepiti dalla “società madre” nella veste di socio[19].
In conseguenza dell’accesso a questo regime, una volta ricevuta
comunicazione dalla società finanziata circa l’ammontare della
remunerazione riqualificata in utile da partecipazione, il finanziatore
estero può chiedere il rimborso delle ritenute che erano state applicate
al momento del pagamento degli interessi sui finanziamenti erogati. La
conclusione raggiunta – circa l’applicabilità alle remunerazioni
riqualificate del regime c.d. “madre-figlia” – pone la questione del
coordinamento con l’altro regime fiscale comune dettato per gli interessi
e le royaltes dalla Direttiva n. 2003/49/CE[20],
che è attualmente in corso di recepimento. Questo regime prevede, in
estrema sintesi e per quel che ci interessa, l’inapplicabilità delle
ritenute d’imposta nello Stato della fonte allorquando il flusso degli
interessi (e delle royalties) sia fra società consociate residenti
in Stati membri diversi, in guisa da eliminare la doppia imposizione
economica. La disciplina de qua non dovrebbe tuttavia interferire,
una volta recepita, con il regime fiscale “madre-figlia” applicabile alle
remunerazioni riqualificate “in uscita”, in quanto l’art. 4, par. 1, lett.
a), della menzionata direttiva, esclude l’applicabilità dei
relativi benefici per “i pagamenti considerati utili distribuiti o
capitale rimborsato ai sensi della legislazione dello Stato di
origine”, quali sono, appunto, gli interessi sui finanziamenti
eccedenti ai sensi dell’art. 98 del T.U.I.R.. Stante lo scollamento
fra i momenti di pagamento degli interessi e di riqualificazione in
dividendo, è tuttavia possibile che – sussistendone le condizioni – il
regime fiscale comune di interessi e canoni infracomunitari trovi
applicazione, nel corso del periodo d’imposta, anche nei confronti di
remunerazioni che, alla fine del medesimo periodo, saranno riquallificate
in dividendi ammessi a beneficiare del regime c.d. “madre-figlia”: in
questo caso, l’interazione fra i due regimi di matrice comunitaria non
crea problemi, ma, anzi, comporta una semplificazione, perché evita al
finanziatore comunitario di dovere chiedere e aspettare il rimborso delle
ritenute sugli interessi percepiti. Il problema dell’aggravio
impositivo che i finanziatori esteri subiscono – in base alla normativa
interna – nel caso di riqualificazione degli interessi in dividendi è
risolvibile anche quando il finanziatore risiede in un Paese che abbia
concluso con l’Italia una Convenzione contro le doppie imposizioni, poiché
le relative disposizioni prevedono, di norma, ritenute alla fonte più
basse rispetto a quelle del citato art. 27 del D.P.R. n. 600. Se ciò è
vero, rimane da sciogliere il nodo dell’applicabilità, nella specie, della
disposizione in materia d’interessi (di norma, l’art. 11) o, come
sembrerebbe più logico in ragione della riqualificazione, di quella in
tema di dividendi (di norma, l’art. 10)[21].
Questo dubbio si pone perché la riqualificazione degli interessi in
dividendi, in forza di una thin capitalization rule, non basta per
sussumere la remunerazione riqualificata nell’art. 10 delle Convenzioni
internazionali: è conditio sine qua non, infatti, che tale
remunerazione sia riconducibile nella nozione di “dividendo” delineata, di
volta in volta, dal Trattato applicabile. Il problema non sussiste in
presenza di Convenzioni – come quelle concluse, in tempi relativamente
recenti, con Francia e Germania – ove l’art. 10 reca, dopo la definizione
generale, una clausola residuale e di chiusura che, deviando dalla
corrispondente disposizione contenuta nel “Modello OCSE”, definisce come
“dividendi” in senso convenzionale tutti i redditi che sono assoggettati
al medesimo regime fiscale degli utili delle azioni secondo la
legislazione dello Stato in cui è residente la società che li
distribuisce[22]:
in presenza di una clausola siffatta, che rinvia alle qualificazioni
fiscali recate dall’ordinamento interno, è indubbio che gli interessi
indeducibili ex art. 98 assimilati ai dividendi si qualifichino come tali
anche agli effetti convenzionali, permettendo al finanziatore estero di
applicare il relativo regime fiscale. La questione è più complicata in
tutti gli altri casi, e cioè quando il Trattato presenta disposizioni in
materia di dividendi e interessi che riflettono i contenuti degli artt. 10
e 11 del “Modello OCSE”, le cui definizioni non consentono di incasellare
immediatamente nell’una o nell’altra disposizione le remunerazioni
riqualificate per effetto della normativa di contrasto della thin
capitalization. La difficoltà è imputabile alla formulazione della
clausola residuale contenuta nella definizione convenzionale di
“dividendi”, che è recata di norma dal par. 3 dell’art. 10, la quale
definisce come tali “i redditi di altre quote sociali” assoggettati
al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la
legislazione dello Stato della fonte: ora, l’assimilazione degli interessi
in utili da partecipazione – conseguente all’applicazione di una thin
capitalization rule e, nel nostro caso, dell’art. 98 – non muta la
natura del cespite patrimoniale sottostante, che continua ad essere un
finanziamento, e non una “quota sociale”. Proprio in ragione di questa
specificazione, e dell’ostacolo che essa pone, l’opinione tradizionale
della dottrina internazionalistica è nel senso di accettare la
riqualificazione interna degli interessi in dividendi anche sul piano
convenzionale solo in presenza di un finanziatore che sia partecipe del
rischio d’impresa della società finanziata e titolare del diritto di
ottenere gli utili sia correnti che da liquidazione (caratteristiche,
queste, che sono le componenti essenziali della nozione di quota sociale),
con ciò negando de facto la possibilità di ricondurre all’interno
della disposizione convenzionale relativa ai dividendi le remunerazioni
riqualificate in forza di una normativa contro la sottocapitalizzazione[23].
La soluzione che tuttavia emerge dal Commentario è esattamente
opposta: si afferma, infatti, che “l’art. 10 non disciplina solo i
dividendi propriamente detti ma anche gli interessi su finanziamenti nella
misura in cui il creditore partecipa effettivamente ai rischi assunti
dalla società, cioè quando il rimborso dipende in larga misura dal
successo o comunque dall’attività dell’impresa. Gli articoli 10 e 11 non
impediscono pertanto di assimilare questo tipo di interessi ai dividendi
in conformità alle norme interne di contrasto alla sottocapitalizzazione
applicate nello Stato del debitore”[24].
E tanto è bastato, in dottrina, per fare condivisibilmente concludere
che anche le remunerazioni assimilate agli utili da partecipazione
ex artt. 44, comma 1, e 89, comma 2, del T.U.I.R. possono
beneficiare, in caso di finanziatore estero residente in un “Paese
convenzionato”, del regime convenzionale dei dividendi[25]:
le aliquote applicabili saranno, dunque, quelle previste nell’art. 10 per
i dividendi, e non quelle relative agli interessi[26].
Ma qual è la logica sottesa alla soluzione favorevole espressa nel
Commentario e richiamata dalla dottrina che si è occupata del problema in
esame? Essa presuppone che il rinvio alla legislazione nazionale
operato dalla clausola residuale di cui all’art. 10, par. 3, incida
immediatamente sulla qualificazione del reddito e, di riflesso, sulla
natura del cespite patrimoniale sottostante: in altre parole, se un
determinato reddito è assimilato dalla legislazione tributaria nazionale
agli utili da partecipazione e, in ragione di ciò, la medesima
legislazione considera il cespite patrimoniale sottostante alla stregua di
“capitale”, esso – nella misura corrispondente – può essere considerato
una “quota sociale”. Tanto si ricava anche dallo stesso Commentario[27],
ove, dopo la precisazione che il termine “capitale” è utilizzato in
relazione al regime fiscale dei dividendi, si afferma che “se un
finanziamento o un altro apporto alla società non si qualifica, in senso
stretto, come capitale ai sensi del diritto societario, ma, sulla base
della legislazione o prassi nazionale (norme di contrasto alla
sottocapitalizzazione o equiparazione di un finanziamento ad una
partecipazione al capitale) il reddito da esso derivante è considerato
dividendo ai sensi dell’articolo 10, anche il valore di tale finanziamento
o apporto deve essere considerato come <> secondo il
significato di cui alla lett. a)” (del paragrafo 2 dell’art. 10 del
“Modello OCSE”). Un’osservazione finale. Se l’applicazione alle
remunerazioni riqualificate del regime c.d. “madre-figlia” o del regime
convenzionale dei dividendi consente di eliminare la doppia imposizione
giuridica (direttamente, nel primo caso; mediante lo sgravio
convenzionale, nel secondo), non è detto venga elisa anche la doppia
imposizione economica: ciò dipenderà dalla legislazione interna dello
Stato di residenza e, in specie, dal fatto che essa riconosca la
riqualificazione degli interessi in dividendi in sede di dichiarazione dei
redditi da parte del finanziatore residente. Doppia imposizione,
quest’ultima, che non si verifica invece quando il finanziatore
destinatario della riqualificazione è residente in
Italia.
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[1] Il cui ammontare è pari alla sommatoria delle quote di oneri
finanziari indeducibili relativamente ad ogni socio qualificato (e parti
correlate). Per ciascun socio qualificato e parti correlate, la quota di
oneri finanziari da riprendere a tassazione corrisponde – ai sensi del
combinato disposto del comma 1 e del comma 3, lettere a) e
g) dell’art. 98 del T.U.I.R. – alla remunerazione della consistenza
media dei finanziamenti eccedenti il rapporto di “quattro a uno”, al netto
degli interessi già indeducibili in forza di altre discipline all’uopo
individuate. [2] Sulle fattispecie equiparate o assimilate, e i diversi
motivi che stanno alla base delle norme che le introducono
nell’ordinamento tributario, cfr., nella manualistica, F. TESAURO,
Istituzioni di diritto tributario. Parte generale, Torino, 2003,
107 ss.; G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario. Parte
generale, Padova, 2003, 207 ss., e A. FANTOZZI, Il diritto
tributario, Torino, 2003, 182 ss. [3] Il fatto che l’assimilazione
non operi per le remunerazioni dei finanziamenti eccedenti che sono
erogati indirettamente o solo garantiti dai soci e parti correlate è stato
espressamente ribadito, per eliminare ogni dubbio in merito, sia nella
prima Circ. Ag. Entr., 16 giugno 2004, n. 26/E, che nella specifica Circ.
Ag. Entr., 17 marzo 2005, n. 11/E, entrambe in www.finanze.it [4] La
soluzione prospettata è stata di recente accolta dalla prassi: cfr. Circ.
Ag. Entr., 17 marzo 2005, n. 11/E, cit., pag. 34, ove anche una
esemplificazione numerica. [5] I finanziamenti garantiti sono rilevanti
in sede di computo del debt/equity ratio e, dunque, di
determinazione dei finanziamenti eccedenti, ma non anche per la
riqualificazione degli interessi in dividendi, che riguarda la
remunerazione eccedente che si ricollega ai soli finanziamenti erogati.
[6] Cfr., in argomento, ESCALAR, Il nuovo regime di tassazione
degli utili da partecipazione e dei proventi equiparati nel decreto
legislativo di “Riforma dell’imposizione sul reddito delle società”,
in Rass. trib., 2003, I, 1922 ss.; PIAZZA, Azioni, obbligazioni e
strumenti finanziari partecipativi nella riforma fiscale, in Il fisco,
2004, 1368 ss., e, con riguardo ai principi fissati nella legge delega,
PANZERI, La riforma del diritto societario e la disciplina fiscale
degli strumenti finanziari e dei patrimoni destinati: soluzioni a
confronto, in Dir.prat.trib., 2003, 1073 ss. [7] Nella Circ. Ag.
Entr. 16 giugno 2004, n. 26/E, cit., l’Amministrazione afferma che,
“qualora il finanziamento sia stato erogato da una parte correlata al
socio qualificato, per stabilire la ritenuta applicabile sui proventi
riqualificati come utili si deve fare riferimento all’entità della
partecipazione (qualificata o non qualificata) detenuta dal socio
qualificato al quale detta <> risulta correlata”. Nella
recente Circ. Ag. Entr., 17 marzo 2005, n. 11/E, cit., si fa riferimento
alla sola “ipotesi in cui il finanziamento sia stato erogato da una parte
correlata che non ha alcuna partecipazione al capitale della società
finanziata”, affermando che, “in una simile fattispecie, ai fini del
calcolo del rapporto di indeducibilità di cui all’art. 98 del TUIR,
occorrerà fare riferimento all’entità della partecipazione detenuta dal
socio qualificato al quale dette parti finanziatrici risultano
correlate”. [8] Il “rinvio semplice” all’art. 2359 cod. civ. – che è
contenuto nell’art. 98, comma 3, lett. c) – impone di considerare il
“controllo di fatto esterno” fra le ipotesi di controllo rilevanti e
funzionali all’attribuzione al socio dello status di “socio
qualificato”, ma ciò, può creare qualche problema in sede di verifica
dell’applicabilità o meno della normativa in esame. Cosa succede nel caso
in cui il finanziatore eserciti un “controllo di fatto esterno”, senza
tuttavia possedere alcuna partecipazione al capitale sociale del soggetto
finanziato? Nell’ipotesi considerata, la normativa contro la thin
capitalization trova applicazione? La risposta dovrebbe essere
negativa. E questa soluzione è confortata da ragioni di ordine
sistematico. E’ innegabile che la lettera dell’art. 98, comma 3, lett. c),
n. 1 – conferendo rilevanza mediante rinvio anche al “controllo di fatto
esterno” – non preveda il possesso di alcuna partecipazione al capitale,
neanche minima, ma la sussistenza di questa condizione si ricava
implicitamente dal contenuto delle altre disposizioni e dagli elementi
strutturali della normativa. Come si concilia l’ipotesi considerata –
ammessa letteralmente dalla disposizione testé riportata – con il fatto
che nella medesima lett. c), ma anche nel resto delle disposizioni, il
legislatore fiscale ha utilizzato il termine “socio” che ha un preciso
significato giuridico? In sede di computo degli interessi passivi
indeducibili, come va determinato il “debt/equity ratio” – da cui
ricavare l’ammontare del finanziamento eccedente – se il finanziatore è
del tutto sprovvisto di equity? Come è possibile anche solo
immaginare la possibilità di riqualificare gli oneri finanziari
indeducibili per la società finanziata come “dividendi” per un soggetto
finanziatore che non detiene alcuna partecipazione? In definitiva, nel
contesto normativo in esame il “controllo di fatto esterno” può assumere
rilevanza se, e solo se, il soggetto finanziatore e controllante su base
contrattuale detenga una quota di partecipazione, anche se infima, al
capitale della società finanziata e controllata. Non si può pertanto
condividere la posizione di segno contrario assunta in merito
dall’Amministrazione finanziaria – e sostenuta, fra l’altro, senza alcuna
argomentazione – che, per superare i problemi applicativi evidenziati,
giunge addirittura ad “inventare” ex novo una presunzione,
assolutamente priva di copertura letterale, secondo cui “in tal caso,
salvo prova contraria, al fine di calcolare il rapporto di indeducibilità
di cui all’art. 98, comma 1, del T.U.I.R. deve presumersi che la
partecipazione del finanziatore al capitale sociale sia totalitaria”: cfr.
Circ. Ag. Entr., 17 marzo 2005, n. 11/E, cit., pag. 10. [9] L’esercizio
dell’opzione per i regimi della trasparenza fiscale delle società di
capitali (art. 115) e delle “piccole Srl” (art. 116) non incide
sull’applicabilità dell’art. 98 del t.u.i.r., che colpisce, dunque, anche
i finanziamenti effettuati o garantiti, rispettivamente, dalle
società-socie o dalle persone fisiche-socie in favore della partecipata in
regime di trasparenza fiscale. [10] Cfr. Circ. Ag. Entr., 17 marzo
2005, n. 11/E, cit, pag. 34. [11] Conforme, S. LA ROSA, La
capitalizzazione sottile, in Riv.dir.trib., 2004, I, 1288 ss. (spec.
1299-1301) e, di recente, anche la Circ. Ag. Entr., 17 marzo 2005, n.
11/E, cit., pag. 32. In senso contrario, in sede di primo commento, R.
LUPI, Prime osservazioni in tema di thin capitalization, in Rass.
trib, 2003, I, 1493 ss. (spec.1500), il quale ha affermato che la
riqualificazione delle remunerazioni dei finanziamenti eccedenti “è
ovviamente neutrale solo a condizione che, in sede interpretativa, si
escluda che gli interessi in esame, pur assimilati ai dividendi, ne
seguano il criterio di imputazione a periodo "per cassa"; solo attribuendo
alla società percipiente i dividendi per competenza è possibile garantire
una totale simmetria rispetto all'indeducibilità per l'erogante”. [12]
Cfr. Circ. Ag. Entr. 16 giugno 2005, n. 26/E, cit., posizione ribadita
nella recente Circ. Ag. Entr., 17 marzo 2005, n. 11/E, cit., pag.
33. [13] Cfr. nota precedente. [14] La nozione “ogni altro rapporto
di rapporto di natura finanziaria” – contenuta nell’art. 98, comma 4, che
disciplina i finanziamenti rilevanti ai fini del calcolo del
debt/equity ratio – è una fattispecie di chiusura, delineata con
formula di genere, che fa riferimento e conferire rilevanza a qualsivoglia
debito di natura finanziaria (e non a un mero e generico rapporto di tipo
finanziario), onde è in grado di ricomprendere i prestiti obbligazionari
sottoscritti dai soci qualificati o loro parti correlate. Se ciò è vero,
non è comunque detto che sia semplice individuare in concreto la
fattispecie di finanziamento de qua¸ dal momento che – in caso di
emissione di obbligazioni al portatore – la società emittente non sempre è
in grado di individuare con certezza il finanziatore attuale, ben potendo
il “socio - primo finanziatore” aver trasferito il titolo obbligazionario
in qualsiasi momento ad un terzo non socio, senza comunicare alcunché alla
società debitrice. [15] La dimostrazione dell’esimente è in re
ipsa, in quanto la capacità di credito della società debitrice può
desumersi dal rispetto dei vincoli e delle garanzie che sono richieste
dalla normativa civilistica per l’emissione dei titoli: cfr., a favore di
questa soluzione, Circ. Ag. Entr., 17 marzo 2005, n. 11/E, ult.
cit. [16] Si ritiene, in particolare, che l’intervento manutentivo
indicato abbia provocato una modificazione concettuale della ratio
della normativa in esame a favore del contrasto del fenomeno della
sottocapitalizzazione in sé (ratio extrafiscale), con conseguente
“trasformazione della norma stessa da norma sostanzialmente antiabuso (o
antiarbitraggio) a strumento di sostanziale disfavore per le politiche
aziendali di indebitamento”: così, F. GALLO, Schema di decreto
legislativo recante “Riforma dell’imposizione sul reddito delle società”
(Ires), in Rass trib., 2003, I, 1677; nello stesso senso, M.
MICCINESI, Thin capitalization, in Giur. imp., 2004, 756 e S. LA
ROSA, La capitalizzazione sottile, cit., 1288 ss.. Pur criticando
la giustificazione della nuova normativa in termini di finalità
extrafiscali, R. LUPI Thin capitalization: una sola anima e troppi
condizionamenti, in Dialoghi di dir. Trib., 2003, 205 ss. e D.
STEVANATO, La “nuova” thin cap e l’ingiustificata penalizzazione dei
finanziamenti intragruppo, Idem, 207 ss. ritengono che la modifica in
oggetto abbia comunque snaturato l’istituto della capitalizzazione sottile
e introdotto una discriminazione a danno dei soci-finanziatori, rispetto
ai finanziatori non soci, priva di giustificazioni tecnico-fiscali e in
aperto contrasto col principio di uguaglianza tributaria. [17] In
realtà, pur avendo modificato l’assetto della normativa, non sembra che
l’eliminazione dell’inciso che prevedeva la disapplicazione della
normativa qualora la remunerazione fosse confluita “nel reddito
imponibile ai fini delle imposte personali del socio o delle sue parti
correlate…soggetti all’obbligo di presentazione della dichiarazione dei
redditi” abbia prodotto (insieme alle altre modifiche collegate) un
simile effetto eversivo, tanto che la rubrica dell’art. 98 non è stata
neanche cambiata. I connotati strutturali della normativa sono rimasti
pressoché immutati dopo l’intervento, salve le modifiche richieste da
ragioni di coerenza sistematica (come l’assimilazione degli interessi ai
dividendi in capo al socio-finanziatore). Essi, in particolare, mal si
conciliano con una giustificazione della thin capitalization rule
in termini di finalità extratributarie: queste ultime, infatti, non
permettono di spiegare come mai continuino a rilevare solo i finanziamenti
endosociali e come sia possibile che la società possa contrarre prestiti
senza limiti con finanziatori terzi, e non subire i rigori della normativa
in esame, quando non sono garantiti dai soci o parti correlate. Per altro
verso, poi, l’art. 98 continua a presentare la struttura tipica delle
clausole antielusive: è individuato un comportamento imprenditoriale (la
contribuzione di risorse finanziarie dei soci in società sotto forma di
prestito, e non di conferimento di capitale) che, al verificarsi di certe
condizioni (nella specie, il superamento del debt/equity ratio),
cessa di essere una forma di pianificazione fiscale e diviene
automaticamente una fattispecie elusiva; è individuato un vantaggio
tributario indebito (nella specie, la deducibilità degli interessi sui
finanziamenti eccedenti e l’eventuale tassazione ridotta in capo al socio
finanziatore) che viene disconosciuto mediante lo strumento tipico delle
clausole antielusive, ossia la riqualificazione a fini fiscali del
comportamento elusivo (in modo implicito, i prestiti sono riqualificati in
conferimenti e, di riflesso, ma in modo esplicito, gli interessi in
dividendi); è prevista, infine, un’esimente (nella specie, la capacità di
credito autonoma) che, se dimostrata, esclude la censurabilità del
comportamento elusivo (al pari delle valide ragioni economiche nell’art.
37-bis del d.p.R. n. 600). Anche i fenomeni elusivi che essa era deputata
a contrastare, e descritti in precedenza, continuano ad essere attuali.
L’unica differenza è che, nella sua attuale conformazione, la normativa
colpisce anche i finanziamenti dei soci residenti e loro parti correlate
che includono i relativi proventi nel reddito complessivo soggetto ad
imposizione ordinaria, ipotesi, questa, che non presenta asimmetrie
impositive da censurare e, dunque, che non si giustifica alla luce della
ratio antielusiva. Orbene, questa distonia è solo un effetto indotto e
collaterale della soluzione adottata dal legislatore per adeguarsi al
principio statuito dalla Corte di giustizia nella sentenza
Lankhorst e, dunque, per garantire l’eguaglianza fra soci
finanziatori residenti e non residenti: in concreto, essa non è
suscettibile di produrre alcuna distorsione nell’applicazione della
normativa in quanto la confluenza del provento nel reddito complessivo
tassabile in via ordinaria dimostra l’assenza in radice di vantaggi
tributari indebiti e – stante, appunto, la finalità antielusiva che
connota e qualifica l’art. 98 – è possibile azionare la previsione
contenuta nell’art. 37-bis, comma 8, D.P.R. n 600, in base alla
quale le norme che, al fine di contrastare comportamenti elusivi,
limitano, tra le altre, deduzioni altrimenti ammesse dall’ordinamento
tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuenti dimostri
che nella particolare fattispecie concreta tali effetti elusivi non
potevano verificarsi. Quanto rilevato fino ad adesso è ulteriormente
avvalorato dalle indicazioni risultanti dalle relazioni illustrative sia
della legge delega che D.Lgs. n. 344/2003, le quali si prestano ad una
lineare lettura della ratio in chiave antielusiva. Di più, questa dovrebbe
essere la posizione anche della prassi, posto che, nella specifica
circolare di commento, si ribadisce che “l’obiettivo perseguito dal
legislatore delegante, come precisato nella relazione di accompagnamento
al decreto legislativo n. 344 del 2003, non è quello di penalizzare
l’istituto della sottocapitalizzazione tout court, “che è un fatto
economico a sé”, bensì quello di evitare lo sfruttamento ai fini
fiscali della sottocapitalizzazione delle imprese”, chiarendo, in tale
modo, l’ambiguo pensiero manifestato in un intervento precedente: sulla
scorta di ciò, risulta palesemente contraddittoria e priva di fondamento
la posizione negativa espressa nella medesima circolare di commento in
ordine all’impossibilità di attivare l’art. 37-bis, comma
8. [18] Cfr. Circ. Ag. Entr., 16 giugno 2004, n. 26/E, cit., e G.
ESCALAR, Il nuovo regime di tassazione degli utili da partecipazione e
dei proventi equiparati nel decreto legislativo di “Riforma
dell’imposizione sul reddito delle società”, cit., 1928-1929, il
quale, in nota 3, riporta l’opinione in tale senso espressa dall’Avvocato
generale della Corte di giustizia nelle conclusioni relative alla causa
Lankhorst. L’Amministrazione finanziaria ha ribadito la sua posizione
favorevole nella recente Circ. Ag. Entr., 17 marzo 2005, n. 11/E, cit.,
pagg. 35-36. [19] Sulle differenze fra le due nozioni di “utile
distribuito” nei citati articoli 4 e 5 della Direttiva c.d.
“madre-figlia”, e le conseguenti implicazioni, P. FARMER – R. LYAL, EC
Tax Law, Oxford, 1994, 269 ss.; F. VANISTENDAL, The
Implementation of the Parent/Subsidiary Directive in the EC. Comments on
some unresolved questions, in Tax Notes Int., 1992, 604 ss. e G.
MAISTO, Il regime tributario dei dividendi nei rapporti tra “società
madri” e “società figlie”, Milano, 1996, 60 ss. e 79 ss., il quale
ritiene, in modo del tutto condivisibile, che “la portata antielusiva
delle singoli disposizioni nazionali dovrebbe esaurirsi nel vietare la
deducibilità fiscale delle componenti negative di reddito riqualificate
come dividendi, senza che possa essere ulteriormente invocata per derogare
alle norme della Direttiva”. [20] Per un primo commento, cfr. G.
ROLLE, La Direttiva 2003/49/CE in materia di interessi e royalties fra
società consociate: alcune prime osservazioni, in Fisc. Int.le, 2003,
333 ss., e M. GREGGI, La Direttiva 2003/49/CE e il regime di tassazione
degli interessi e delle royalties, in Rass. trib., 2004, I, 505
ss [21] Si vedano, specificamente sul tema, G.M.M. MICHIELSE, Treaty
aspects of thin capitalization, in Bullettin, 1997, 565 ss. e, più di
recente, C. CAUMONT CAIMI, Treaty aspects of thin capitalization,
in Dir.prat.trib.int.., 2003, I, 416 ss. (spec. 433 ss.). [22] Cfr.
art. 10, par. 9, lett. a), della Convenzione Italia-Francia e art. 10,
par. 6, lett. b), della Convenzione Italia-Germania. [23] Cfr. K.
VOGEL, On Double Taxation Convention, London, 1997, 650-652,
656-657 e 734-736. [24] COMMENTARIO sub art. 10(3), par. 25.
[25] Cfr., fra gli altri, F. TRUTALLI, L’utilizzo fiscale della
sottocapitalizzazione, in AA.VV., Aspetti fiscali delle operazioni
internazionali (a cura di C. GARBARINO), Milano, 2004, 299, T. MARINO,
Prime riflessioni sull’introduzione della norma di contrasto
all’utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione, in Boll .trib.,
2004, 28. [26] Come è precisato anche nel COMMENTARIO sub artt.
23(A) e 23(B), par. 67. [27] COMMENTARIO sub art. 10(2),
par. 15, lett. d).
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