TributImpresa
n°3-2005
 

Nicola D'AMATI

 
 

Rettificabilità della dichiarazione tributaria

 
 

1. I termini attuali della questione: a) integrazioni e modifiche a favore dell’Amministrazione finanziaria. 1. b) integrazioni e modifiche a favore del contribuente. 2. La sentenza n. 15063 della Suprema Corte, a Sezioni Unite, sulla rettificabilità della dichiarazione tributaria. 3. Il fondamento teorico della rettificabilità della dichiarazione tributaria. 4. Nesso tra la dichiarazione tributaria e le integrazioni successive.

1. I termini attuali della questione: a) integrazioni e modifiche a favore dell’Amministrazione finanziaria.

La questione della rettificabilità della dichiarazione tributaria si presenta, oggi, in nuovi termini, a seguito del d.p.r. 22 luglio 1998, n. 322, e della sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n.15063 del 25 ottobre 2002.
Il d.p.r. n. 322, cit., disciplinante le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’Irap e all’Iva, ai sensi dell’art. 3, comma 136, L. 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce, nell’art. 2, comma 7, che sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, restando salva l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Superato il termine dei novanta giorni, le dichiarazioni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta (comma modif. dal d.p.r. 14 ottobre 1999, n. 542).
La norma stabilisce, quindi, due principi. Le dichiarazioni presentate entro il termine di novanta giorni sono giuridicamente valide, fatta salva l’applicabilità della sanzione, che, pertanto, rimane separata dalla vicenda della dichiarazione che, quindi, è riconosciuta pienamente valida sul piano formale e sostanziale.
Il secondo principio intreccia entrambi gli aspetti, prevedendo, per un verso, l’applicazione delle sanzioni per l’omessa presentazione della dichiarazione, per un altro, definendo la dichiarazione stessa titolo per la riscossione delle imposte dovute e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta, in modo da conservare la sua efficacia giuridica, sia in relazione al credito dello Stato, che alla posizione del contribuente nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, con riguardo al tipo di poteri rettificatori e sostitutivi.
Di più diretto interesse, il comma 8, ampiamente modificato nella seconda parte dall’art. 2, comma 1, lett. c, d.p.r. 7 dicembre 2001, n. 435, che stabilisce nella nuova formulazione: “salva l’applicazione delle sanzioni, le dichiarazioni dei redditi, dell’Irap e dei sostituti d’imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successive dichiarazioni da presentare, secondo disposizioni di cui all’art. 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione”, non oltre i termini stabiliti dall’art. 43, d.p.r. n. 600, cit., per l’accertamento.
Per una valutazione complessiva di queste disposizioni, un nostro scrittore, considerando la dichiarazione un obbligo che comporta la qualificazione e la valutazione di dati di fatto, sotto il profilo della loro rilevanza ai fini impositivi, pone la questione del riconoscimento spontaneo dell’errore in danno dell’Amministrazione finanziaria, sottolineando come il nostro ordinamento non considera questa “azione particolarmente meritoria che dia luogo a una riduzione di sanzioni”[1]; e l’espressione con cui ha inizio il comma 8, art. 2, cit., “salva l’applicazione delle sanzioni”, dimostra come non sia stato fatto alcun passo in questa direzione.
Se la disciplina delle modalità relative alla presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, Irap e Iva è rimasta ferma, il sistema tributario nel suo complesso ha elaborato figure premiali, che hanno assunto forme diverse come regolarizzazioni formali, sanatorie, condoni, amnistie, legalizzazione di situazioni sommerse, ecc.
Naturalmente, si tratta di provvedimenti che assumono, di volta in volta, motivazioni particolari, che non possono essere generalizzate. Questo, tuttavia, non impedisce l’elaborazione di princìpi e criteri in grado di comporre l’interesse fiscale e quello dei contribuenti.
In particolare, l’art. 13, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, prevede, nel comma 1, la riduzione della sanzione, “sempreché la violazione non sia stata già constata e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza”.
Definendo la ratio del “pentimento operoso”, è stato osservato come, tramite questo istituto, “l’ordinamento riconosce una riduzione – e in taluni casi … un abbattimento totale – della misura della sanzione che sarebbe dovuta per la violazione perpetrata, subordinatamente alla rimozione formale dell’illecito, attraverso l’esecuzione tardiva degli adempimenti eseguiti”[2].
Che il contribuente possa fare ricorso a questo strumento, appare fin troppo ovvio. Proprio per questo motivo, sembra opportuno un raccordo fra la figura del ravvedimento operoso e la disciplina delle rettifiche e integrazioni delle dichiarazioni tributarie, anche considerando che la formulazione attuale dell’art. 13, cit., è frutto delle modifiche al testo originario dei provvedimenti con i quali sono stati introdotti cambiamenti e correzioni a tale figura, che, comunque, non ne hanno alterato la sostanza.
Per dipanare l’intreccio delle diverse questioni, occorre riprendere gli interrogativi, posti in relazione alla legge 7 gennaio 1929, n.7: e cioè “se il diritto penale tributario appartenga al diritto penale amministrativo” oppure se, non potendo essere negata l’esistenza di reati tributari, si debba ritenere “che esso sia una parte del diritto penale comune”, nel quale rientrano le norme in questione, “salvo i particolari adattamenti richiamati dallo speciale rapporto tributario che esse debbono tutelare”[3]. In effetti, si può ricordare che questo collegamento emerge dall’art. 62 della legge del 1929, che stabilisce: “con decreto reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per la giustizia e per gli affari di culto, sarà stabilita la data dell’entrata in vigore della presente legge”; data, che l’articolo unico, r.d. 18 giugno 1931, n. 806, ha fissato al 1° luglio 1931, che è, appunto, la stessa stabilita dall’art. 1, r.d. 19 ottobre 1930, n. 1938, per l’approvazione e l’esecuzione del codice penale.
La legge n. 4, cit., ha segnato una svolta nell’ordinamento tributario, in quanto, mentre in precedenza “le norme penali tributarie costituivano la parte più inorganica e contraddittoria del nostro sistema giuridico”, con queste disposizioni, il legislatore ha dettato le norme fondamentali per la repressione delle violazioni delle leggi fiscali, ha dettato, cioè, le preleggi del nostro diritto penale tributario”[4].
La soluzione, anche se apprezzabile, non copre l’intera materia: pur trascurando, infatti, le posizioni, non coltivate successivamente, emerse, tuttavia, in diversi modi nella nostra letteratura, che hanno dato rilevanza al carattere patrimoniale del rapporto tributario, le norme penali presentano un limite: dal disposto degli artt. 1 e 2 della legge del 1929, risulta che il reato tributario consiste nella violazione di una norma contenuta nelle leggi relative ai tributi dello Stato, “per la quale sia stabilita una sanzione di carattere penale”[5].
In tal modo, viene avvertita l’esistenza di violazioni di leggi tributarie, per le quali l’ordinamento prevede sanzioni non aventi carattere penale, che il legislatore tributario disciplina attualmente con i d.lgs. 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473.
Al fine di incentivare i contribuenti a effettuare modifiche, correzioni e integrazioni delle dichiarazioni tributarie, regolarmente presentate, a favore dello Stato, può essere opportuno, quindi, diversificare le violazioni, onde far corrispondere provvedimenti, adeguati a ciascuno di essi. Naturalmente, dove operino norme di carattere premiali, come il “pentimento operoso”, di cui all’art. 13, d.lgs. n.472, cit., occorre raccordare tali previsioni con le ipotesi di rettifica delle dichiarazioni. Ragioni per dare un assetto organico a questa materia non mancano, a cominciare dall’interesse dello Stato a riscuotere con immediatezza somme non versate nei termini stabiliti, fino all’alleggerimento dell’attività amministrativa e allo sfoltimento del contenzioso.

1. b) integrazioni e modifiche a favore del contribuente.

L’analisi fin qui svolta permette di cogliere come la dottrina e giurisprudenza, occupate a indagare la questione relativa alla natura della dichiarazione tributaria, hanno dato scarso rilievo al contenuto della rettifica: se, cioè, a favore dell’Amministrazione finanziaria oppure del contribuente, anche se, all’interno della casistica, ampio spazio è coperto dalla domanda di rimborso di tributi versati in eccedenza, rispetto alla prestazione dovuta.
In effetti, il comma 8, d.p.r. n. 322 del 1998, pur essendo formulato in modo aperto a entrambe le ipotesi, costruendo la rettifica delle dichiarazioni intorno alla locuzione preliminare “salva l’applicazione delle sanzioni” fa ritenere trattasi di imposta dichiarata in modo insufficiente, situazione che, appunto, implica una fattispecie di evasione, come tale sanzionabile. Né questa impostazione cambia nella nuova formulazione introdotta dall’art. 2, comma 1, lett. g, d.p.r. 7 dicembre 2001, n. 435, nonostante la maggiore flessibilità della norma.
Il problema del rimborso del maggior tributo versato dal contribuente, rispetto alla somma dovuta, si pone, effettivamente, con l’art. 8-bis, inserito dall’art. 2, comma 1, lett. d, d.p.r. n. 435 del 2001, cit., che consente ai contribuenti di integrare le dichiarazioni, “per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito”.
La norma, quindi, prefigura tre ipotesi: che il credito sia maggiore di quello effettivo; che al contribuente spettino deduzioni oppure agevolazioni che, fermo restando l’ammontare del reddito, consente la riduzioni del debito d’imposta. Nella terza ipotesi, invece, la fattispecie riguarda un tipo di pagamento.
Per quanto attiene alle modalità, la rettifica può essere effettuata mediante dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni, di cui all’art. 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre il termine prescritto per la presentazione relativa al periodo successivo”.
L’eventuale credito risultante dalle dichiarazioni successive può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’art. 17, d.lgs. n. 241 del 1977.

2. La sentenza n. 15063 della Suprema Corte, a Sezioni Unite, sulla rettificabilità della dichiarazione tributaria.

Nella ricerca di un orientamento, fra le tesi prospettate nella più recente giurisprudenza e nella dottrina, in tema di rettificabilità della dichiarazione tributaria, la Suprema Corte, a Sezioni Unite, ritiene doversi ritenere “corretta e accettabile, in particolare in relazione alla normativa applicabile alla situazione controversa ratione temporis, quella che afferma, in linea di principio, emendabile e ritrattabile ogni dichiarazione dei redditi che risulti, comunque, frutto di un errore del dichiarante nella relativa redazione, sia tale errore testuale o extra testuale, di fatto o di diritto, quando da essa possa derivare l’assoggettamento del dichiarante medesimo a oneri contributivi diversi, e più gravosi, di quelli che per legge devono risultare a suo carico.
Accolta con largo consenso da gran parte della dottrina, ma anche con perplessità, da un’altra parte, delusa nelle aspettative, la sentenza n. 15063 del 2002 presenta luci e ombre.
Meritorio è, senza dubbio, aver colto, fra le tesi in contrasto, come “corretta e accettabile … quella che afferma, in linea di principio, emendabile e ritrattabile ogni dichiarazione dei redditi che risulti, comunque, frutto di errore del dichiarante nella relativa dichiarazione”.
La soluzione, tuttavia, è stata adottata con forte ritardo, rispetto allo stato della legislazione, che, con l’aggiunta di un comma all’art. 9, d.p.r. n. 600, per effetto dell’art. 14, comma 1, L. 29 dicembre 1990, n. 408, aveva già accolto il principio della rettificabilità.
Rimane, che la Suprema Corte ha applicato la norma con riferimento al criterio temporale: ratione temporis, appunto. Ma, allora, non si può dire che la Suprema Corte abbia risolto un contrasto giurisprudenziale, tenendo conto del compatto orientamento dottrinale, che è ultrasecolare, mentre il dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla integrazione della dichiarazione si può misurare in decenni. Se, quindi, l’applicazione della norma è corretta, il componimento del contrasto giurisprudenziale è quanto meno tardivo, anche tenendo conto che il principio della rettificabilità è emerso già da tempo nei diversi livelli giurisdizionali e risulta accolto anche da una parte della giurisprudenza della Suprema Corte, tanto da aver richiesto l’intervento delle Sezioni Unite.
Se, quindi, la sentenza n. 15063, cit., non supera i limiti della legislazione vigente, occorre verificare se essa abbia contribuito alla corretta applicazione delle norme relative. Con riferimento all’emendabilità e ritrattabilità delle dichiarazioni dei redditi, risultanti “frutto di un errore del dichiarante nella relativa dichiarazione”, la Suprema Corte ritiene che il principio è applicabile, “sia tale errore testuale o extratestuale, di fatto o di diritto”. Questa precisazione risolve, senza dubbio, questioni che hanno lungamente affaticato dottrina e giurisprudenza; ma si tratta di una soluzione che discende dalla legge n. 408 del 1990, resa più puntuale, dal comma 8-bis, art. 2, d.p.r. n. 322, cit..
Inspiegabile, invece, un’altra affermazione della S.C., nella sua massima composizione, secondo cui “giova evidenziare che nessun limite temporale all’emendabilità e alla ritrattabilità della dichiarazione dei redditi, contenente errori del genere di quelli in argomento” può essere desunto dal dettato delle disposizioni contenute nei commi 7 e 8 dell’art. 9, d.p.r. n. 600, cit., dalla S.C. citati erroneamente.
In realtà, la lettera della legge contiene precisi limiti temporali. A ciò si deve aggiungere che la questione della costituzionabilità di tali limiti è stata sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Palermo; ma la Corte Costituzionale ha dichiarato “manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, ultimo comma, d.p.r. n. 600 del 1973, introdotto dall’art. 14, comma 1, lett. a, L. n. 408 del 1990, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui fissa un limite temporale per correggere gli errori materiali contenuti nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche, in quanto la pretesa di procedere a tale correzione sino al momento dell’accertamento definitivo del maggior reddito trasformerebbe tale mezzo di emenda in un sistema elusivo delle sanzioni predisposte dal legislatore per l’inosservanza delle disposizioni relative alla compilazione della dichiarazione dei redditi”[6].
L’affermazione della S.C. risulta inspiegabile, anche perché successivamente tali termini, sono indicati nella sentenza, S.U., cit..
Un tentativo di applicare il termine più lungo è stato effettuato attraverso il ricorso all’art. 38, d.p.r. n. 602 del 1973, che stabilisce (dopo la modifica dovuta all’art. 1, comma 5, L. 13 maggio 1999, n. 133), in quarantotto mesi il periodo utile per il rimborso. La tesi, avanzata da taluno, assumendo, non del tutto infondatamente, la sentenza della S.C., appare azzardata nei riferimenti e nella sostanza. Sotto il primo aspetto, c’è di vero che la sentenza della S.C. n. 15063 del 2002, cit., afferma, genericamente, che, in ordine alla rimovibilità degli effetti della dichiarazione dei redditi, di cui abbiamo riscontrato l’erroneità, viene in rilievo la norma dell’art. 38 d.p.r. n. 602. E’vero, invece, che il principio della rettificabilità della dichiarazione dei redditi discende dalle norme sull’accertamento e non da quelle sulla riscossione [7], senza trascurare un altro aspetto: l’ampliamento dei termini per chiedere il rimborso di versamenti diretti è stato disposto dall’art. 1, comma 5, L. 13 maggio 1999, n. 133, mentre la S.C., strettamente osservante del requisito temporale, che regola la vigenza delle norme, si riporta, ratione temporis, all’ultimo comma dell’art. 9, d.p.r. n. 600, cit., vigente “negli anni 1993 e 1994, nei quali si è realizzata la fattispecie di cui è causa”; e il d.p.r. n. 600 disciplina, appunto l’accertamento delle imposte sui redditi.
In sostanza, non solo è differente la collocazione sistematica delle due norme (le disposizioni dei commi 7 e 8 dell’art. 2, d.p.r. n.322, originariamente collocati nell’art. 9, d.p.r. n. 600, cit., e l’art. 38, d.p.r. n.602, cit., nella precedente e nell’attuale formulazione), ma sono anche diverse le situazioni disciplinate: mentre, infatti, il comma 8, cit., riguarda la rettificabilità ed emendabilità della dichiarazione, l’art. 38 considera situazioni diverse (quali errori materiali, duplicazione e inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento), che attengono esclusivamente alla fase della riscossione, quando la somma versata risulti maggiore della prestazione dovuta. Profili di cui S.C. non ha adeguatamente colto la sostanza.
Oltretutto, anche il procedimento si svolge in modo differente. Il legislatore, infatti, stabilisce che l’eventuale credito risultante dalle dichiarazioni emendate può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’art. 17, d.lgs. n.241 del 1990; in questo caso, pertanto, non viene previsto alcun rimborso, del tipo di quello indicato dall’art. 38, cit., in quanto l’eventuale credito viene utilizzato in compensazione. L’Amministrazione finanziaria può, a sua volta, contestare il credito vantato dal contribuente, in parte o per intero, rettificando la nuova dichiarazione, con la quale il contribuente formula la richiesta di compensazione del credito, derivante dalla rettifica operata. Naturalmente, il contribuente può impugnare l’atto dell’Amministrazione finanziaria dinanzi alle Commissioni tributarie.
La sentenza n. 15063 del 2002 non esaurisce, tuttavia, il complesso dei problemi relativi alla rettificabilità ed emendabilità della dichiarazione tributaria. Pochi giorni dopo la decisione a Sezioni Unite citata, la Sezione tributaria della S.C. pone un problema analogo a quello appena risolto, con sentenza 28 febbraio 2002, n.8972: “La dichiarazione fiscale non ha valore confessorio e non costituisce fonte dell’obbligazione tributaria, ma si inserisce nell’ambito di un complesso procedimento di accertamento e di riscossione”. Pertanto, il contribuente può “procedere alla rettifica di errori di qualsiasi genere, anche dopo la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione e tale rettifica, se fondata, deve essere presa in considerazione dall’ufficio ai fini della liquidazione dell’imposta dovuta” [8].
La massima appare corretta e, senza dubbio, coerente con i princìpi stabiliti dalla più alta composizione della S.C., nella sentenza n.15063 del 2002. Non si comprende, quindi, l’ordinanza del 20 settembre 2002, con la quale la stessa Sezione tributaria rimette “al Primo Presidente, per eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione relativa alla possibilità per il contribuente di emendare la dichiarazione di successione elevando il valore dichiarato di un bene sino alla notifica dell’eventuale avviso di accertamento”. Vero è che Sezioni Unite hanno dibattuto la questione della rettificabilità della dichiarazione dei redditi. Tuttavia, il principio affermato dalla S.C., a Sezioni Unite, deve ritenersi valido per tutte le dichiarazioni tributarie, come è stato affermato, con la sentenza n. 8972, dalla stessa Sezione tributaria della Suprema Corte.

3. Il fondamento teorico della rettificabilità della dichiarazione tributaria.

Sul piano sistematico, la S.C. sostiene, nella sent.n.15063, cit., che “la riscontrabilità di una, in linea di massima generalizzata, possibilità di rettificare o di ritirare, in tutto o in parte, la dichiarazione dei redditi non può non essere fatta discendere dalla relativa natura di atto non negoziale e non dispositivo, recante una mera esternazione di scienza e di giudizio, da avere, come tale, pur in linea di principio, modificabile nell’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti e/o valutati, e dal fatto che essa non costituisce il titolo dell’obbligazione tributaria, ma integra un momento dell’iter procedimentale inteso all’accertamento di tale obbligazione e al soddisfacimento delle ragioni erariali che ne sono l’oggetto”.
L’affastellamento di questioni diverse, oltretutto collocate su piani differenti, rende difficile individuare il sistema logico sul quale la Suprema Corte fonda la decisione.
La prima incertezza riguarda l’affermazione che la rettificabilità della dichiarazione “non può non essere fatta discendere” dalla “natura di atto non negoziale e non dispositivo, recante una mera esternazione di scienza e di giudizio”. E’ risaputo, tuttavia, che queste formule sono state adottate, di volta in volta, per qualificare la dichiarazione tributaria [9]. Ma in quale modo l’una o l’altra di esse, o entrambe, possano dare fondamento alla rettificabilità della dichiarazione tributaria non viene indicato. D’altra parte, proprio l’ordinanza di rinvio alle Sezioni Unite fa emergere che la qualificazione della denuncia tributaria come dichiarazione di scienza è stata posta a fondamento di opposte soluzioni e, comunque, a ben guardare, la dichiarazione di scienza sembra proprio escludere la rettifica, in quanto la modifica della situazione precedente dovrebbe implicare la sua “non verità”; ciò che è logicamente inammissibile, in termini di logica formale. Né sembra possibile che vi siano nuovi elementi di conoscenza, in quanto la dichiarazione riguarda fenomeni verificatisi in passato.
Si può parlare, semmai, di elementi o circostanze all’epoca non conosciuti; ma non si vede, allora, come possa parlarsi di dichiarazione di scienza, quando si tratta di fatti appartenenti alla sfera fenomenica, trattandosi, al più di testimonianza, che non si comprende come possa valere retroattivamente.
Del tutto diverso, il caso dell’errore di diritto, che non si può ricondurre allo schema della dichiarazione di scienza. In realtà, la S.C. configura la dichiarazione tributaria, oltre che come esternazione di scienza, anche come “esternazione di giudizio”, su cui le osservazioni già ricordate [10] sollevano forti dubbi, rispetto alla compatibilità di tali attività.
Occorre, allora, definire il significato del secondo temine di qualificazione, per stabilire se, e con quali conseguenze, può essere assunto nella definizione della dichiarazione tributaria. Nel campo della logica, il giudizio, in senso generale, consiste nell’attività, che consente di porre (sia a titolo di verità stabile, sia a titolo provvisorio, fittizio ipotetico, ecc.) l’esistenza di una relazione determinata fra due o più termini”. Questa definizione è certamente compatibile con la nozione di dichiarazione tributaria; stabilendo, tuttavia, una relazione fra due termini (l’assetto di interessi e l’obbligazione tributaria), si rende evidente che la dichiarazione consiste in un negozio giuridico (vale a dire: un assetto di interessi), con tutte le implicazioni che larga parte della dottrina e la stessa Suprema Corte a S.U. rifiutano.
L’idea che gli enunciati della teoria negoziale caratterizzano la dichiarazione tributaria consente, invece, di individuare il fondamento della rettificabilità sulla base della considerazione che la validità della dichiarazione tributaria dipende dalla sua conformità alla funzione economico sociale; pertanto, nel caso in cui manchi questa corrispondenza, la Finanza, oltre che come organo dello Stato, titolare del diritto d’imposta, anche come pubblica Amministrazione, vincolata ai princìpi del buon andamento e dell’imparzialità (art. 97, primo comma), può rettificare la dichiarazione del contribuente, per adeguarla alla funzione-economico sociale, indicata dal legislatore. Ciò, peraltro, non esclude, che la stessa rettifica possa essere operata dal contribuente, quando ricorrano le stesse condizioni e perseguendo gli stessi obiettivi.

4. Nesso tra la dichiarazione tributaria e le integrazioni successive.

La questione, priva di rilevanza per la dottrina meno recente, acquista consistenza dopo che l’art. 14, comma 1, L.n.408 del 1990, ha aggiunto un nuovo comma all’art.9, d.p.r. n.600, cit., con il quale è stato consentito al contribuente di integrare la dichiarazione, “per correggere errori o omissioni mediante successiva dichiarazione, redatta su stampati approvati ai sensi del primo comma dell’art. 8”. Per effetto di questa norma, non basta, quindi, una comunicazione informale, comunque redatta, all’Amministrazione finanziaria, per rettificare alcune poste, ma si richiede una vera e propria dichiarazione successiva alla precedente, che utilizzi stampati conformi ai modelli approvati dagli appositi organi dell’Amministrazione finanziaria.
Con riguardo a questa situazione, è stato osservato che una dichiarazione di verità si può disattendere come non veridica o, negli stessi termini, rettificare o correggere [11]. Questa convinzione non sembra esatta, in quanto ammettere la non veridicità della dichiarazione di verità, comporta ammetterne la falsità, perdendo di vista, oltre tutto, la funzione innovativa della dichiarazione rettificata, che diviene la duplicazione, anche se con funzione sostitutiva di quella principale.
Con maggiore aderenza alla disciplina positiva, è stato osservato che “l’atto integrativo si fonde pienamente con la dichiarazione già presentata”; pertanto, “la comunicazione dei dati operata dal contribuente presenta il carattere dell’unità, anche se risulta realizzata attraverso più atti posti in essere in tempi diversi”. In sostanza, “la dichiarazione è sempre una e come tale assume rilevanza nel prosieguo del procedimento di accertamento”[12]. Tuttavia, la tesi della riduzione a uno della dichiarazione rettificata e di quella rettificante, anche se ispirata dall’intento di tener conto del concorso entrambe nella determinazione dell’obbligazione tributaria, trascura che, nella realtà dell’esperienza giuridica, esse svolgono differenti funzioni, come differenti sono gli effetti prodotti.
La dichiarazione tributaria pone, infatti, un regolamento, che il contribuente si impegna a rispettare, e che è caratterizzato dall’irretrattabilità. D’altra parte, come la dottrina distingue, in materia contrattuale, la mera irrevocabilità della proposta, che può trovare limiti di ordine diverso, dalla conservazione dell’efficacia della stessa [13], così è possibile distinguere, con riguardo alla dichiarazione tributaria, la conservazione della validità del regolamento contenuto della dichiarazione e dei suoi effetti, a prescindere da rettifiche di diverso ordine e origine.
La dichiarazione rettificata determina, quindi, effetti propri, che non incidono su quelli della dichiarazione originaria, anche se essi si intrecciano, in qualche modo, nella determinazione della prestazione tributaria.
A differenza dell’avviso di accertamento, che contrappone al regolamento stabilito dal contribuente un diverso regolamento, la rettifica presentata da quest’ultimo integra e completa il regolamento contenuto nella dichiarazione originaria, facendo salvi, tuttavia, gli effetti di quest’ultima. La conseguenza è che, in caso di aumento del reddito, il contribuente versa la differenza d’imposta, salva l’applicazione delle sanzioni, ove prevista; nel caso opposto, sorge un credito d’imposta a favore del contribuente.
Tralasciando altre ipotesi, di cui non si vede il costrutto teorico o pratico [14], occorre considerare un aspetto più generale. Nella sentenza n. 15063 del 2002, la S.C. sostiene che la dichiarazione non costituisce il titolo dell’obbligazione tributaria, “ma integra un momento dell’iter procedimentale inteso all’accertamento di tale obbligazione e al soddisfacimento delle ragioni erariali che ne sono l’oggetto e, da ultimo, dalla considerazione che si rivelerebbe difficilmente compatibile con i principi costituzionali della capacità contributiva (art.53, comma 1, Cost.) e dell’oggettiva correttezza dell’azione amministrativa (art.97, comma 1, Cost.) un sistema legislativo che, radicalmente negando la rettificabilità della dichiarazione, si proponesse di sottoporre il contribuente dichiarante, sulla base di tale atto, a un prelievo fiscale sostanzialmente e legalmente indebito” [15].
L’indicazione della S.C. è stata sottolineata con l’osservazione che, “da un lato l’art.53 prescrive che la tassazione avvenga in capo a ciascun soggetto in ragione della sua capacità contributiva, la quale si pone come limite di ogni norma di legge, anche a carattere procedimentale, dall’altro che l’art. 97 impone all’Amministrazione finanziaria di collaborare con i contribuenti (allo scopo di consentire la corretta applicazione della legge) e di operare secondo buona fede, senza approfittare degli errori o delle disattenzioni dei contribuenti stessi”[16].
Nonostante la generale validità del principio di capacità contributiva, occorre tenere presente che il disposto dell’art. 53, Cost, si indirizza al legislatore, tenuto a raccordare il prelievo fiscale con la capacità contributiva, quando disegna la struttura dell’imposta. Con riguardo, invece, alle norme procedimentali, a prescindere dalla circostanza che esse sono soggette a verifica di legittimità solo in quanto incidano, direttamente o indirettamente, sul prelievo, occorre avvertire che, nella particolare materia, la Corte costituzionale si è espressa con l’ordinanza n. 392 del 10 luglio 2002, cit., dichiarando manifestamente infondata la questione di legittimità dell’art. 9, ult. comma, d.p.r. n.600 del 1973, introdotto dall’art. 14, comma 1, lett. a, L. n. 408, cit., “sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53, Cost., nella parte in cui fissa un limite temporale per correggere gli errori materiali contenuti nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche”.
Neppure sembra decisiva l’idea che la dichiarazione tributaria “integra un momento dell’iter procedimentale inteso all’accertamento di tale obbligazione e al soddisfacimento delle ragioni erariali che ne sono l’oggetto” [17]. Questa osservazione risultava già inattuale con il vecchio sistema di riscossione, nell’ambito del quale l’accertamento veniva considerato una fattispecie a composizione variabile[18], nel senso che si sarebbe potuto esaurire anche in un unico atto, quale che dichiarazione del contribuente, senza determinare alcun provvedimento. Né si può ignorare che, nell’attuale disciplina della riscossione, i contribuenti eseguono i versamenti unitari delle imposte e di altre prestazioni, contestualmente alla presentazione della dichiarazione (art. 17, seg., d.lgs. n. 241 del 1997); la dichiarazione, pertanto, produce i suoi effetti, anche in materia di riscossione.
La dichiarazione rimanne, comunque, esposta a rettifica da parte dell’Amministrazione finanziaria; ma questo non comporta che essa sia un momento di un iter procedimentale.
Vi sono, tuttavia, situazioni, in cui la dichiarazione comporta l’estinzione dell’obbligazione tributaria, come avviene per le “dichiarazioni integrative”, presentate dai contribuenti al fine di fruire dei benefici di una legge premiale, in forma di sanatorie, condoni, amnistie, ecc. In queste situazioni, infatti, sono previste particolari modalità per la presentazione di una nuova dichiarazione di rettifica, in tutto o in parte, della dichiarazione precedente oppure vi si sostituisce, in caso di omissione; questo tipo di dichiarazione determina, in modo definitivo, la prestazione tributaria, con effetto preclusivo nei confronti dell’accertamento dell’Amministrazione finanziaria.
In questi casi la nuova dichiarazione, tralatiziamente definita “integrativa”, non ha, in realtà, questo carattere, dato che essa viene resa sulla base di una nuova disposizione, che, anche quando faccia riferimento alla dichiarazione originaria (effettiva o virtuale, in caso di omissione), obbedisce, comunque, a nuovi criteri, dettati da motivazioni diverse: ad es., una riforma del sistema o di un particolare istituto, in modo da non intralciare i nuovi assetti con pendenze arretrate, necessità di alleggerire il contenzioso, ecc.
Dalla nuova dichiarazione discende una prestazione tributaria che, per quanto in qualche modo collegata alla situazione precedente, è resa autonoma per la diversità dei nuovi aspetti formali e sostanziali. Si può ritenere, quindi, che vi sia una forma di novazione oggettiva, ex art. 1230, cod.civ., a seguito della quale, l’obbligazione originaria, sorta dalla dichiarazione del contribuente e da eventuali rettifiche o integrazioni si estingue, mentre sorge una nuova obbligazione, con oggetto o titolo diversi.
Pertanto, la dichiarazione resa in base a una legge premiale, pur essendo collegata con la situazione, in relazione alla quale la dichiarazione originaria è stata presentata, determina una prestazione del tutto particolare, in quanto la dichiarazione di rettifica ha carattere definitivo, nel senso che non può essere oggetto di accertamento, ma soltanto riconosciuta valida oppure no, da parte dell’Amministrazione, mentre, in caso di rigetto la validità può essere dichiarata in sede contenziosa.

 
 

[1] I. Manzoni, La dichiarazione dei redditi – Natura e funzione – Possibilità di integrazioni e rettifiche, in “Riv.dir.fin.sc.d.fin.”, 1979, I, pag.614 seg., spec.pag. 621. [2] A. Viotto, Commento all’art.14, cit., in Commentario alle disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in materia tributaria, a cura di F. Moschetti e L. Tosi, Padova, 2000, pag.405, seg., spec.pag.409. [3] G. Tesoro, Princìpi di diritto tributario, Bari, 1938, pag. 568, seg.. [4] G. Tesoro, Op.cit., pag. 564. [5] G. Tesoro, Op.cit., pag. 567. [6] Corte Costituzionale Ord.n. 392 del 10 luglio 2002 [7] Anche la Sent. 20 dicembre 2002 n.18163 della S.C., fa discendere erroneamente il rimborso riguardante la rettifica della dichiarazione annuale dei redditi dall’art. 38, d.p.r. n. 602 del 1973, che disciplina la riscossione; in realtà, l’integrazione della dichiarazione è stata disciplinata originariamente dall’ultimo comma dell’art. 9, d.p.r. n. 600, e, ora, è disciplinata dall’art. 2, commi 8 e 8-bis, d.p.r. n.322 del 1998, che contiene il regolamento per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all’Irap. [8] Nello stesso senso, Cass. 20 giugno 2002, sent. n. 8972. [9] Cfr. N. d’Amati, Struttura e funzione della dichiarazione tributaria, in corso di stampa in “Dir.Prat.trib.”,2003. [10] Cfr. R. Lupi, Manuale giuridico professionale. [11] C. Magnani , voce Dichiarazione tributaria, in “Dig.IV”, Sez. Commerciale, vol. IV, 1989, pag.275, seg., spec.pag.283. [12] S. Sammartino, La dichiarazione d’imposta, nel Trattato di dir.trib., diretto da A. Amatucci, vol. III, Padova, 1994, pag.3, seg., spec. pag.35.

 
 

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