TributImpresa
n°3-2005
 

Marco DI SIENA

 
 

Brevi riflessioni su di una corretta pianificazione fiscale nella prospettiva Ires: le opportunità del consolidato nazionale

 
 

1. Premessa. 2. Il perché del consolidato 3. Una breve “summa” dei vantaggi connessi all’adozione di forme d’imposizione consolidata. 4. I vantaggi di sistema derivanti dalle possibilità di adottare una forma di tassazione consolidata. 5. I vantaggi connessi alla struttura di dettaglio del consolidato. 6. Conclusioni



1. Premessa

Non v’è dubbio che fra i numerosi spunti di riflessione offerti in materia di fiscalità d’impresa dalla cosiddetta riforma Tremonti [1], il tema del consolidato fiscale (nelle sue due configurazioni del modello nazionale e di quello cosiddetto mondiale) rappresenta uno fra gli argomenti più innovativi ancorché (ma in realtà – come si cercherà di dimostrare nel prosieguo - solo in apparenza) fra quelli maggiormente di nicchia. Anche ad un’analisi superficiale, infatti, il carattere di novità dello specifico istituto non può certo negarsi. Con la recente riforma, infatti, per la prima volta ha trovato cittadinanza nel nostro ordinamento tributario (sebbene in maniera del tutto peculiare) il fenomeno di natura economica delle imprese consociate, superando (ma non – si badi bene – eliminando) quelle episodiche forme di riconoscimento dell’impresa multisocietaria che pure erano previste dal previgente assetto normativo, quali – ad esempio - la liquidazione dell’Iva di gruppo [2], la cessione dei crediti d’imposta infragruppo [3] ovvero la stessa disciplina delle “controlled foreign companies”[4]. In via preliminare, tuttavia, al di là dell’interesse che inevitabilmente suscita [5], ciò su cui vale la pena soffermarsi è la forte valenza economica connessa al consolidato. Più chiaramente, a prescindere dal carattere senz’altro innovativo, è essenziale cercare di comprendere la funzione economica dell’istituto. In altri termini è necessario capire, prima di tutto, se ci siano e – in caso positivo - quali siano i concreti vantaggi che un contribuente può trarre dall’adozione di forme di tassazione consolidata. Solo una volta che sia nitido il contesto di riferimento, infatti, è possibile analizzare nello specifico (e, quindi, comprendere a pieno) i singoli aspetti di dettaglio della peculiare disciplina. Qui di seguito, pertanto, si tenterà di effettuare un’analisi di massima dell’istituto del consolidato (limitando l’esame al cosiddetto modello domestico) secondo le descritte modalità, cercando cioè di evidenziare come il fenomeno dell’imposizione di gruppo non rappresenti un istituto da studiare “in vitro” o da ammirare da lontano, ma uno strumento da comprendere a pieno nella sua operatività al fine di coglierne gli indubitabili vantaggi e le possibili criticità.

2. Il perché del consolidato

Se si adotta un approccio interpretativo quale quello appena descritto, tuttavia, ossia se si intendono cogliere a pieno i benefici fiscali connessi all’adozione del nuovo istituto (il che comporta – “in via negationis” – la percezione dei malefici fiscali che possono derivare da una mancata adozione dello stesso), non può che prendersi le mosse dalla filosofia di fondo sottesa al consolidato. Una mera analisi della disciplina positiva dell’istituto, infatti, rischia di non fornire un’adeguata visione d’insieme in quanto, nel delineare i profili più propriamente tecnici del consolidato, ne fa perdere di vista la reale sostanza economica. Prima di tutto, pertanto, si pone un’esigenza di adeguata contestualizzazione della materia. Questa prospettiva sostanzialistica infatti, è l’unica che consente di formarsi un giudizio (sommario ma efficace) sulla reale utilità dell’istituto nella prospettiva di un suo concreto impiego. In tale ottica, pertanto, ciò che va primariamente messo in luce è la funzione assolta dal consolidato nel più generale contesto delle riformate modalità di tassazione del reddito d’impresa delle società di capitali. Il punto di partenza di ogni riflessione al riguardo è ll’individuazione dei motivi che hanno indotto il legislatore della riforma Tremonti a prefigurare questo peculiare istituto. Ebbene, volendo schematizzare, questi motivi sono di duplice natura. In primo luogo, motivi di ordine normativo. Un ruolo importante nell’introduzione del consolidato, infatti, è stato senz’altro assolto dalla volontà di rendere omogeneo il sistema tributario nazionale a quello degli altri paesi avanzati che, nella pressoché totalità dei casi, già da tempo ammettevano forme di tassazione di gruppo. “A latere” di tali motivazioni di ordine sistematico - normativo, tuttavia, sussistono evidenti cause di natura economico - sostanziale. Queste cause sono chiaramente desumibili dalla stessa relazione governativa di accompagnamento alla legge delega n. 80/2003 nella parte in cui vi si afferma che “(…) il riconoscimento fiscale dei gruppi costituisce il naturale correttivo dell’indeducibilità delle minusvalenze su partecipazioni”. Tale affermazione, quindi, costituisce in qualche maniera la chiave di volta economica dell’istituto del consolidato e, in quanto tale, rappresenta l’elemento fondamentale attorno a cui ruota ogni analisi di possibile convenienza fiscale. Il perché è presto detto. La sistematica del reddito d’impresa tracciata dalla riforma Tremonti (limitando la riflessione alla sola nuova imposta sulle società – la cosiddetta IRES -) si fonda – fra l’altro - su taluni principi cardine:
• l’eliminazione del credito d’imposta sui dividendi erogati dalle società di capitali;
• la quasi integrale esenzione dei dividendi percepiti nell’esercizio d’impresa;
• l’adozione del regime di “participation exemption”[6];
• la contestuale irrilevanza reddituale delle minusvalenze relative alle partecipazioni destinate a godere di tale peculiare regime.
Per quanto attiene alle partecipazioni, è indubbio che il sistema tracciato dalla riforma risponde ad una logica stringente. Se - a determinate condizioni (cfr. l’attuale art. 87 del T.U.I.R.) l’impresa societaria può fruire dell’esenzione delle plusvalenze eventualmente derivanti dall’alienazione di una partecipazione, è del tutto logico che, al fine di non creare indebite forme di rendita fiscale, le minusvalenze relative ai medesimi cespiti non possano che essere indeducibili. In altri termini se una società, cedendo una partecipazione, consegue una plusvalenza detassata è del tutto coerente che, nel caso in cui dalla cessione dovesse emergere una minusvalenza (in luogo dell’ipotizzata plusvalenza), la stessa sia indeducibile. Se così non fosse, la duplicazione dei benefici per il contribuente (il quale potrebbe non tassare le plusvalenze e decurtare – invece - la propria base imponibile mediante l’appostazione di minusvalenze integralmente deducibili) sarebbe di tutta evidenza. La regola della tendenziale indeducibilità delle minusvalenze su partecipazioni nella prospettiva IRES, tuttavia, comporta un corollario di assoluto rilievo. Si tratta delle implicazioni riguardanti la tematica delle svalutazioni su partecipazioni. L’esenzione da “participation exemption”, infatti, non determina soltanto – quale proprio correttivo – l’indeducibilità delle (eventuali) minusvalenze derivanti da scambi con terze economie (quelle che si è soliti definire minusvalenze da realizzo) ma anche l’indeducibilità delle minusvalenze da valutazione, vale a dire di quei componenti negativi di reddito che, prescindendo dall’effettuazione di atti realizzativi “stricto sensu”, trovano la propria ragione d’essere nella perdita di valore della partecipazione di riferimento. Sotto questo profilo, pertanto, il mutamento impresso al sistema tributario dalla riforma Tremonti è a 180°; si passa, infatti, da un meccanismo che attribuiva piena rilevanza fiscale alle minusvalenze [7], ivi incluse quelle cosiddette da valutazione (e purché fossero rispettati dei peculiari limiti quantitativi) ad un sistema che bilancia il beneficio della “participation exemption” con la totale irrilevanza fiscale delle minusvalenze (di qualsivoglia natura esse siano: tanto da realizzo quanto da valutazione). Tutto ciò comporta delle conseguenze non irrilevanti. Nella sistematica IRPEG, infatti, quando una società partecipata da un’altra entità societaria generava una perdita operativa si verificavano – essenzialmente – due fenomeni:
• la partecipata realizzava una perdita fiscale riportabile a compensazione dei propri redditi futuri;
• la partecipante era tendenzialmente legittimata ad appostare una minusvalenza su partecipazione (riconducibile alla categoria delle minusvalenze da valutazione) deducibile in sede di determinazione del proprio reddito (ciò – con tutta evidenza – a condizione che fossero stati rispettati i criteri dettati dalla disciplina fiscale).
Ora, tale circostanza non può più – in alcun modo – verificarsi nella struttura IRES. A partire dal 2004, infatti, tutte le minusvalenze (da realizzo e da valutazione) sono redditualmente irrilevanti (in realtà la situazione è più sfumata perché, ferma restando l’assoluta indeducibilità delle minusvalenze da valutazione, quelle da realizzo – a talune condizioni - possono essere dedotte in sede di determinazione del reddito d’impresa dell’alienante [8]) con la conseguenza che se - “ex ante” (nella prospettiva IRPEG) – la perdita della partecipata generava un duplice effetto (la perdita riportabile per sé stessa e la svalutazione della partecipazioni per la controllante), nella dinamica dell’IRES tutto ciò non è più ammesso. Da ciò discende che, ferma restando la riportabilità della perdita fiscale per il soggetto d’imposta che l’abbia realizzata, la società controllante, dal 1° gennaio 2004, contrariamente a quanto era legittimata a fare nel vigore dell’IRPEG non svaluta più alcunché. È questo il punto fondamentale dell’intera vicenda. La tendenziale irrilevanza delle svalutazioni su partecipazioni (“rectius” l’indeducibilità delle minusvalenze da valutazione) può danneggiare in maniera rilevante il contribuente quando le proprie partecipate realizzano perdite, determinando un onere economico - in termini di maggiori imposte dovute - non del tutto trascurabile. Quale la soluzione allora a fronte di questo radicale mutamento di rotta sancito dal legislatore della Riforma Tremonti? Nella struttura IRES - come rappresentato - lo speculare logico e sistematico dell’indeducibilità delle minusvalenze è rappresentato dalla possibilità di adottare il consolidato fiscale (o – per situazioni parzialmente differenti – il contiguo istituto della trasparenza fiscale [9]). È questo, pertanto, il fulcro di ogni valutazione sul nuovo istituto ed è questo il punto su cui il contribuente è tenuto ad effettuare le proprie valutazioni economiche. In altri termini – in ambito IRES – la possibilità di adottare una forma di tassazione di gruppo non rappresenta né una graziosa concessione del legislatore fiscale né un beneficio marginale di cui, comunque, è possibile fare a meno senza un’adeguata riflessione. Solo se il contribuente è disposto a sopportare il maggiore aggravio tributario che può derivargli dalla titolarità di una partecipazione generatrice di perdite può disinteressarsi della disciplina del consolidato. Se questi, tuttavia, non intende scontare questo aggravio, allora, è bene che abbia chiari i fondamenti dell’istituto. E ciò - si badi bene - a prescindere dalle dimensioni economiche della propria partecipazione ovvero dal numero stesso di partecipazioni detenute. Un altro punto, infatti, sul quale è opportuno fare chiarezza è proprio l’ambito di operatività del consolidato nel più generale contesto della struttura IRES. Tale nozione, infatti, sembra evocare “prima facie” grandi realtà economiche assai strutturate, lasciando in qualche maniera ai margini i contribuenti di minore livello. Per quanto appena detto, tuttavia, non è necessariamente così. In altri termini, il consolidato non è necessariamente un istituto riservato esclusivamente alla platea dei grandi contribuenti, ma un’opportunità la cui adozione va adeguatamente valutata da parte di qualsiasi società di capitali (ovviamente a condizione che detenga partecipazioni societarie) se i suoi amministratori non vogliono correre il rischio di risultare incisi tributariamente (in termini d’impossibilità di svalutazione delle partecipazioni) dal cattivo andamento economico del proprio investimento.

3. Una breve “summa” dei vantaggi connessi all’adozione di forme d’imposizione consolidata

Delineato il contesto di riferimento e sfatato il mito secondo cui l’imposizione di gruppo rappresenterebbe – in qualche maniera – un istituto di favore per i (soli) contribuenti di maggiori dimensioni, resta da meglio comprendere quali siano gli assi portanti del fenomeno della tassazione di gruppo e, quindi, quali siano - in concreto - i possibili vantaggi (o – come già detto – i mancati svantaggi) connessi alla sua adozione. In proposito è bene distinguere fra due tipologie di possibili vantaggi:
• quelli di ordine generale desumibili dalla fondamentale scelta di consentire un meccanismo di imposizione consolidata;
• quelli di carattere particolare derivanti dalla disciplina di dettaglio delineata dalla recente riforma.
La distinzione è tutt’altro che teorica. La prima categoria di vantaggi, infatti, prescinde in gran parte dai tecnicismi propri della riforma IRES ed è il portato della rivoluzionaria scelta operata dal legislatore della riforma Tremonti in termini di tassazione di gruppo, la seconda categoria – invece – presuppone un’adeguata conoscenza degli strumenti di dettaglio approntati dal legislatore delegato in sede di elaborazione della architettura dell’istituto. Qui di seguito, pertanto, si cerca di fornire una visione – di sintesi - di tali due categorie di vantaggi.

4. I vantaggi di sistema derivanti dalle possibilità di adottare una forma di tassazione consolidata

Nella prospettiva della parte privata del rapporto d’imposta i principali vantaggi di carattere sistematico connessi all’adozione di un meccanismo di tassazione consolidata possono così essere sintetizzati:
• possibilità per la controllante di utilizzare le perdite a compensazione degli utili nello stesso esercizio e tutto ciò quale che sia il soggetto d’imposta che produce le perdite;
• facoltà da parte della consolidante di utilizzare in maniera immediata le perdite delle eventuali controllate integralmente e non nel limite del costo fiscale della partecipazione [10](e ciò a condizioni che il sistema giuridico di riferimento consenta la svalutazione delle partecipazioni; ove poi - come nella sistematica IRES - in maniera speculare alla tendenziale intassabilità delle plusvalenze su partecipazioni sussista un divieto di deduzione delle correlative minusvalenze, è evidente che il vantaggio di una forma di tassazione consolidata è ancora più elevato nella misura in cui rappresenta l’unico strumento previsto dall’ordinamento per evitare di dovere scontare in termini impositivi l’impossibilità di riflettere sulla propria partecipazione il cattivo andamento reddituale della stessa);
• facoltà di evitare la necessità/opportunità nell’ambito dei gruppi particolarmente complessi di attuare operazioni sulla struttura societaria (fusioni, scissioni, conferimenti “et cetera”) finalizzate al perseguimento di forme di ottimizzazione fiscale ma, al tempo stesso, foriere di rilevanti rischi in termini di contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria [11] che vi potrebbe ravvisare forme di vera e propria elusione;
• semplificazione generale dei rapporti con il Fisco con conseguente possibilità di comprimere le transazioni “intercompany” ed affievolimento della tendenziale diffidenza erariale verso le transazioni infragruppo [12].
Tuttavia, per quanto possa apparire anomalo (ma in realtà non lo è affatto e ciò dimostra come il consolidato non sia un istituto di favore unidirezionale per il contribuente ma una vera e propria scelta di sistema del legislatore della riforma) anche la parte pubblica del rapporto d’imposta potrebbe essere interessata a che i contribuenti adottino forme di tassazione consolidata. E ciò – con tutta evidenza – perché, in linea di principio, il meccanismo della tassazione di gruppo gli potrebbe consentire di conseguire taluni vantaggi di natura sostanziale e procedimentale altrimenti irrealizzabili, quali ad esempio la possibilità di:
• ottenere (seppure parzialmente) una visione complessiva dei risultati imponibili del gruppo o di una parte di esso [13];
• evitare (ma a dire il vero già con le modifiche normative apportate nel corso del 2002 con il D.L. 209/2002 tale rischio era stato largamente attenuato) che si possano utilizzare in maniera plurima le perdite, effettuando, da un lato, la svalutazione delle partecipazioni in capo alla controllante e, dall’altro, riportando le perdite in capo alla controllata a fronte di futuri utili;
• attenuare il rischio che il soggetto d’imposta (animato da volontà di attenuazione del carico fiscale complessivo del gruppo) compia operazioni tese a trasferire illegittimamente materia imponibile fra le varie consociate.
In linea di principio, quindi, sembra legittimo affermare che per entrambe le parti del rapporto d’imposta, l’adozione di forme di imposizione a carattere consolidato costituisce una scelta sostanzialmente vantaggiosa (anche se non mancano possibili profili di criticità dal cui esame, tuttavia, per ragioni di celerità espositiva si prescinde in questa sede) [14].

5. I vantaggi connessi alla struttura di dettaglio del consolidato


In base a quanto detto sin qui non v’è dubbio quale sia il principale (ma non unico) vantaggio di ordine sistematico connesso all’adozione della tassazione di gruppo. In una struttura impositiva – quale quella IRES - in cui sussiste un fenomeno di tendenziale indeducibilità delle minusvalenze su partecipazioni, la tassazione consolidata rappresenta un correttivo naturale di siffatto principio in quanto consente di utilizzare le perdite delle controllate in capo alla controllante in maniera immediata e diretta, cosa che altrimenti – in ragione del citato fenomeno d’indeducibilità delle minusvalenze da valutazione – non potrebbe mai avvenire.
Tuttavia, come già accennato, oltre a tale vantaggio connesso alla natura stessa dell’istituto - pressoché autoesplicativo ove adeguatamente contestualizzato nel più vasto ambito IRES - la disciplina di dettaglio del consolidato nazionale prevede ulteriori vantaggi o – se si vuole – ulteriori opportunità. Si tratta, principalmente, delle cosiddette rettifiche di consolidamento, ossia di quelle variazioni in diminuzione del risultato imponibile complessivo del gruppo così come risultante – in prima istanza - dalla somma algebrica delle basi imponibili delle differenti entità rientranti nel perimetro del gruppo. Per comprendere in cosa consistano tali opportunità, tuttavia, è necessario chiarire quale sia la dinamica operativa dalle stesse presupposta; in altri termini va evidenziato (seppure nei limiti di sintesi imposti dal presente lavoro) in che maniera si determini il reddito/perdita del gruppo e come si pongano in siffatto contesto le menzionate rettifiche di consolidamento.
Volendo semplificare, la procedura della tassazione di gruppo configurata dal legislatore della riforma è estremamente semplice. Essa, infatti, prevede che:
• in prima istanza, tutte le società (sia la controllante sia le singole controllate) provvedano alla determinazione del proprio risultato fiscale applicando “in complexu” le prescrizioni in tema di reddito d’impresa dettate dal T.U.I.R.;
• in secondo luogo, poi, la capogruppo [15](e soltanto questa), una volta aggregate in maniera integrale [16] le basi imponibili di tutte le entità facenti parte della “fiscal unit” (“id est” una volta sommato algebricamente il proprio reddito complessivo e quello delle varie controllate [17]) provveda all’effettuazione delle variazioni fiscali connesse alle rettifiche di consolidamento.
Ma – in concreto – in cosa si sostanziano siffatte rettifiche? Si tratta di agevolazioni di un certo rilievo che concorrono a rendere particolarmente appetibile l’istituto del consolidato. Segnatamente:
• l’esenzione totale dei dividendi distribuiti all’interno del gruppo [18] laddove, invece, in condizioni ordinarie, l’art. 89, comma 2, del nuovo T.U.I.R. prevede che gli stessi siano “esclusi dalla formazione del reddito della società o dell’ente ricevente per il 95% del loro ammontare” (il che determina – di fatto – un’imposizione sui dividendi distribuiti pari all’1,65% tenuto conto dell’incidenza dell’aliquota legale dell’IRES fissata al 33% [19]). In altri termini – sebbene possa apparire trascurabile (ma su somme di un certo rilievo non è affatto così) – laddove si ritenga che la controllata possa generare utili integralmente distribuibili è senz’altro opportuno – “ceteris paribus” – che la controllante (d’intesa con la controllata [20]) opti per la tassazione consolidata in quanto così facendo ha la possibilità di evitare ogni gravame tributario su tale tipologia di componenti positivi di reddito. Peraltro, tale vantaggio competitivo assume contorni ancora più marcati se si considera che l’esenzione totale “de qua” si riferisce non solo ai dividendi che traggano origine da utili generatisi nell’ambito del gruppo così come configurato dalle opzioni congiunte effettuate dai soggetti interessati, ma si applica anche a quelli derivanti da utili prodotti prima dell’adesione alla tassazione consolidata (la “ratio” sottesa a tale prescrizione è di assoluta evidenza: si tratta di semplificare il sistema ed evitare l’individuazione di criteri di stratificazione degli utili connessi alla distribuzione degli stessi di difficile gestione pratica);
• la possibilità di adottare in via opzionale (sulla scorta di valutazioni di convenienza operativa e/o di eventuali difficoltà connesse alla gestione di un meccanismo di doppia valorizzazione – civilistica e fiscale – dei singoli beni) un regime di neutralità fiscale dei trasferimenti di beni diversi da quelli produttivi di ricavi vale a dire di quei cespiti definiti dalla dottrina come plusvalenti e nel cui ambito si fanno rientrare anche le aziende (ed i rami delle stesse) nonché le partecipazioni immobilizzate. Tale regola necessita di taluni approfondimenti. La logica sottesa all’istituto è – chiaramente – quella secondo cui in un’impresa multisocietaria le plusvalenze infragruppo non hanno molto senso economico se si tende ad un’equiparazione - almeno per quanto attiene alla determinazione della base imponibile dei tributi diretti – ad un’unica entità. In questa prospettiva, pertanto, è stato previsto che – con riferimento ad una o più operazioni di cessione o di conferimento (e tale ultima circostanza è del tutto naturale laddove si consideri che in una prospettiva tributaria il conferimento – in quanto atto realizzativo – è equiparato all’alienazione a titolo oneroso [21]) – due società aderenti al consolidato nazionale possano congiuntamente optare (facendo espressamente constare tale opzione nel contratto allo scopo redatto che quindi – per tali finalità di ordine fiscale – deve necessariamente essere concluso in forma scritta [22]) per l’applicazione di un regime di neutralità fiscale [23](definito dal legislatore come regime di continuità di valori fiscali riconosciuti [24]) il quale:
- in prima istanza, determina l’irrilevanza fiscale per il cedente/conferente dei corrispettivi in denaro o in natura ricevuti a fronte del trasferimento del cespite (e, quindi, non dà luogo a plusvalenze tassabili);
- poi, dà luogo al subentro del cessionario/conferitario nel valore e (sembra ragionevole ritenerlo) nella stessa qualificazione fiscale del bene (e tale circostanza può avere un’importanza pratica di assoluto momento come, ad esempio, nel caso dell’anzianità del possesso di un bene ai fini della possibile rateizzazione della plusvalenza [25]);
- ancora, impone alla società controllata di informare la società controllante della natura e dell’identità dei beni ceduti e/o acquistati in regime di neutralità fiscale nonché della differenza di valore fiscale e civilistico a ciascuno di essi riferibile;
- da ultimo, obbliga la società/ente consolidante a corrispondere contezza, in sede di dichiarazione di gruppo, della differenza tra il valore fiscale del bene trasferito in regime opzionale di neutralità e quello, invece, che risulta civilisticamente riconosciuto allo stesso (ossia quello che si suole definire il valore di libro del bene). La “ratio” sottesa a tale obbligo dichiarativo può non apparire immediatamente comprensibile “prima facie” e, tuttavia, è meglio intelligibile ove si consideri che, in caso di interruzione del vincolo di consolidamento, la capogruppo è tenuta ad assoggettare a tassazione l’importo corrispondente alla differenza residua fra valore civilistico e fiscale del bene trasferito (il che sta a significare che la plusvalenza originariamente non tassata potrebbe anche essere differente in termini quantitativi da quella che poi concorrerà a tassazione in occasione dell’interruzione o del mancato rinnovo del consolidamento fiscale). In tale contesto, pertanto, l’obbligo di indicazione dei valori di riferimento in sede di dichiarazione di gruppo rappresenta un adempimento teso a tenere menzione della latente plusvalenza da riallineamento sussistente in capo alla controllante con peculiare riguardo ai beni per i quali è stata – “ex ante” – effettuata l’opzione di trasferimento in continuità di valori;
• la sterilizzazione del pro rata patrimoniale disciplinato dall’art. 97 del T.U.I.R., ossia l’eliminazione degli effetti distorsivi a cui – nell’ottica del consolidato - condurrebbe l’applicazione di tale istituto [26]. Come noto, infatti, nell’ambito della disciplina dell’IRES, il meccanismo del pro rata ha la essenziale funzione di evitare che un contribuente possa indebitarsi in maniera massiccia (gravando in tal modo il proprio conto economico di oneri correlati ai finanziamenti contratti) al fine di acquistare partecipazioni in società successivamente destinate a fruire del regime di esenzione della “participation exemption”. In altri termini, lo specifico istituto mira ad evitare un perverso effetto di drenaggio impositivo tale per cui un contribuente potrebbe, da un lato, dedurre interessi passivi su finanziamenti e, dall’altro, non fare concorrere ad imposizione le plusvalenze generate dall’alienazione dei cespiti acquistati con la liquidità ottenuta da detti finanziamenti. Per impedire tutto ciò, pertanto, l’art. 97 del T.U.I.R. decreta l’indeducibilità degli interessi passivi (al netto di quelli attivi) in capo alla partecipante allorquando sussista un differenziale negativo fra il suo patrimonio netto opportunamente rettificato secondo taluni parametri ed il valore di carico delle immobilizzazioni finanziarie destinate a fruire del regime di “participation exemption”. Ora se tale è la “ratio” dell’istituto del pro rata patrimoniale è evidente che – ove si adottino forme di tassazione consolidata – gran parte delle preoccupazioni antielusive sottese al peculiare istituto vengono meno e, pertanto, nella dinamica impositiva dell’IRES:
- le partecipazioni in società attratte assoggettate a tassazione consolidata non rilevano ai fini specifici del calcolo del pro rata [27];
- correlativamente, l’ente consolidante, in sede di determinazione del risultato imponibile di gruppo, deve apportare le opportune variazioni risultanti dall’esclusione dal calcolo da effettuare ai fini della determinazione del pro rata del valore delle partecipazioni in quelle società consolidate la cui alienazione – ove avvenisse - darebbe luogo alla realizzazione di plusvalenze esenti ai sensi dell’art. 87 del T.U.I.R.

6. Conclusioni

Tracciare delle conclusioni sistematiche in esito a quanto detto sin qui non è agevole. In primo luogo per le modalità stesse d’impostazione del presente elaborato. Come evidenziato in principio, infatti, non si intendeva certo delineare compiutamente la disciplina del consolidato che è estremamente complessa e difficilmente analizzabile nell’arco di poche battute. Uno scopo, tuttavia, si è cercato di perseguirlo; tratteggiare sommariamente:
• da un lato, la “ratio” dell’istituto nel più ampio contesto della riforma della fiscalità d’impresa;
• dall’altro, i principali vantaggi che la disciplina del consolidato prevede a livello di funzionamento tecnico del meccanismo di tassazione di gruppo.
Al di là di ogni dettaglio, tuttavia, la riflessione fondamentale che si ritiene emerga con certezza è che nella struttura dell’IRES il consolidato si pone come un elemento centrale dal quale non è possibile prescindere in sede di corretta pianificazione fiscale. E ciò – si badi bene – non solo (o non necessariamente) per le imprese di rilevanti dimensioni. Infatti, contrariamente a quanto può condurre a ritenere l’espressione tassazione di gruppo pure molto utilizzata – il consolidato non è affatto uno strumento destinato, in esclusiva, alle sole imprese estremamente strutturate. Tale istituto, infatti, è estremamente flessibile ed è esperibile anche da parte di solo due società (l’una controllante e l’altra controllata) senza che siano fissati limiti specifici in termini di volume d’affari o di ammontare dei ricavi conseguiti. Ne discende – in ultima analisi - che anche realtà economiche (relativamente) di piccole dimensioni possono essere interessate ad adottare una forma di tassazione di questo genere al fine di ottimizzare la propria gestione fiscale. Gli inconvenienti – di certo - possono non mancare. L’assoluta innovatività dell’istituto, per un verso, e la complessità ed il numero degli adempimenti procedurali, per l’altro, potranno senz’altro causare difficoltà gestionali e di tale circostanza, in un’ottica costi – benefici, la platea dei contribuenti deve tenere conto. Tuttavia, si tratta di difficoltà – essenzialmente conoscitive – che, presumibilmente, saranno superate con facilità man mano che la disciplina di riferimento diverrà più familiare. Ciò che, invece, presumibilmente non muterà è la necessità di conoscere approfonditamente questo istituto che – quale che sia il giudizio di merito sulla recente riforma – rappresenta uno dei cardini su cui è incentrata tutta la nuova disciplina. Di qui la necessità di affrontare quanto prima le problematiche poste dall’intera materia del consolidato “sine ira ac studio” e senza farsi condizionare da giudizi preconcetti sull’opportunità o meno dell’istituto ora che il legislatore della riforma ha definitivamente tradotto in norma positiva le proprie scelta di principio.



 
 

[1] Si fa riferimento, con tutta evidenza, alle modifiche apportate al previgente testo del T.U.I.R. dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 emanato in base ai criteri direttivi tracciati dall’art. 4 della Legge 7 aprile 2003, n. 80 recante “Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale”.
[2] La norma di riferimento è rappresentata dall’ultimo comma dell’art. 73 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Per quanto attiene alla normativa di ordine secondario emanata in attuazione del citato articolo, cfr. il D.M. 13 dicembre 1979, come modificato dal D.M. 21 ottobre 1988 e dal D.M. 18 dicembre 1989.
[3] Cfr. art. 43 ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’art. 3, comma 94, della L. 28 dicembre 1995, n. 549. Per un breve inquadramento dell’istituto si rinvia alla circolare ABI – serie tributaria – n. 14 del 27 maggio 1996.
[4] Questo istituto, introdotto dalla L. 342/2000 all’art. 127 bis del T.U.I.R., risulta ora disciplinato - in maniera pressoché identica - dall’art. 167 dell’attuale formulazione del testo unico.
[5] In una prospettiva di maggiore approfondimento, è da evidenziarsi come l’introduzione della tassazione di gruppo nell’ambito dell’ordinamento tributario si iscriva, a pieno titolo, nel solco di una linea evolutiva che caratterizza tutto il recente assetto della legislazione economica. In tal senso, ad esempio, non può non richiamarsi la nozione di coordinamento e controllo disciplinata dall’art. 2497 e ss. del Cod. Civ. e la conseguente introduzione di una disciplina civilistica del gruppo latamente inteso che si affianca a quella concernente le modalità di redazione del bilancio consolidato. Vale precisare, peraltro, che tutte queste differenti nozioni di gruppo (quella fiscale, quella in materia di bilancio consolidato, quella di cui all’art. 2497 e ss. del Cod. Civ. nonché – ancora – quella propria della legislazione bancaria) pur partecipando del medesimo fenomeno (i.e. la crescente attenzione legislativa verso le forme d’interrelazione economica caratterizzanti l’impresa multisocietaria) non delineano una nozione univoca del concetto di gruppo d’imprese. Ciò significa – in ultima analisi – che pur essendo crescente l’attenzione legislativa verso il fenomeno dell’impresa multisocietaria, allo stato, si è in presenza di una pluralità di istituti contigui - che pur evocando tutti indistintamente la nozione di gruppo - finiscono per qualificare il concetto in maniera sensibilmente differente l’uno dall’altro.
[6] In dottrina – “e pluribus” cfr. SIMONI, Il riconoscimento fiscale dei gruppi di imprese: analisi e confronto dei due modelli previsti dalla riforma Tremonti, in Bollettino tributario n. 11/2003, pag. 814 – è stato rilevato che il regime di “participation exemption” rappresenta la naturale conseguenza del regime fiscale prescelto per i dividendi atteso che “le plusvalenze in linea di principio altro non sono che il valore attuale degli utili e quindi dei dividendi futuri”.
[7] A titolo di opportuna chiarezza, vale precisare che nell’ordinamento italiano, già nel 2002, a seguito dell’emanazione del D.L. 24 settembre 2002, n. 209 (successivamente convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 novembre 2002, n. 265), erano stati introdotti accorgimenti tali da sterilizzare la deducibilità in capo alla controllante delle svalutazioni delle partecipazioni in controllate non originate da perdite operative (sul tema cfr. ROSSI RAGAZZI, I nuovi limiti delle svalutazioni di partecipazioni immobilizzate, in Il Fisco n. 44/2002, pag. 16406; CORRADI – LEOTTA, La valutazione delle partecipazioni immobilizzate non quotate: il regime del D.L. 209/2002 come transizione verso la participation exemption, in Rassegna tributaria, 2003, pag. 1269).
[8] È questo il caso in cui la partecipazione non possiede i requisiti per fruire della “participation exemption” con la conseguenza che – in caso di cessione – i componenti reddituali che derivano dalla transazione (siano essi positivi ovvero negativi) assumono piena rilevanza impositiva in capo al soggetto d’imposta alienante.
[9] Si tratta dell’istituto (anche noto con l’espressione “consortium relief”) disciplinato dall’attuale art. 115 del T.U.I.R. rubricato “Opzione per la trasparenza fiscale” il quale – a determinate condizioni – consente ai soggetti d’imposta IRES di replicare il meccanismo della tassazione per trasparenza (a prescindere, quindi, dalla percezione di dividendi) già previsto, sin dall’attuazione della riforma tributaria del 1971, per le sole società di persone (cfr. art. 5 del T.U.I.R. non modificato dal menzionato D.Lgs. 344/2003). Per un primo esame della disciplina della trasparenza fiscale, si rinvia a SALVINI, La tassazione per trasparenza, in Rassegna tributaria n. 5/2003, pag. 1504 e ss.
[10] Tale vantaggio è di tutta evidenza ove si consideri che in un sistema impositivo (quale era quello nazionale anteriormente all’introduzione dell’IRES) in cui non erano ammesse forme di tassazione consolidata ma esclusivamente meccanismi di svalutazione delle partecipazioni, l’eventuale incidenza sul conto economico della controllante di perdite generate dalle partecipate era limitata (fatta salva la dinamica dei versamenti a copertura perdite) al costo di carico delle seconde nell’attivo patrimoniale della prima.
[11] Un chiaro esempio delle incomprensioni a cui può dare luogo un sistema (quale era - tipicamente - quello IRPEG) che non prevede alcuna forma di tassazione consolidata e si affida, pertanto, all’operare congiunto del meccanismo della svalutazione delle partecipazioni – da un lato - e del credito d’imposta sui dividendi – dall’altro - è rappresentato dalla risoluzione n. 177/E del 9 novembre 2001. In tale pronunzia, infatti, l’Agenzia delle Entrate concludeva per l’elusività di una svalutazione che la controllante aveva eseguito in attuazione di norme di natura meramente tributaria (ai sensi dell’art. 2426, comma 2, del Cod. Civ. nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. 6/2003) a seguito della diminuzione della consistenza patrimoniale della partecipata ex art. 61, comma 3, lettera b) della previgente versione del T.U.I.R.). Vale precisare, peraltro, che tale assunto era stato vivacemente criticato dalla prevalente dottrina (“ex multis” cfr. ZIZZO, Svalutazione delle partecipazioni non quotate ed elusione tributaria, in Il Fisco n. 8/2002, pag. 1091) e successivamente corretto da parte della stessa Agenzia delle Entrate nella successiva risoluzione n. 146/E del 15 maggio 2002 pubblicata su Guida Normativa n. 98 del 5 giugno 2002.
[12] Tale fenomeno è ben noto anche ai propugnatori della riforma come risulta agevole desumere dalla lettura della relazione governativa di accompagnamento allo schema di decreto delegato attuativo dell’art. 4 della L. 80/2003. In questo documento, infatti, nell’ambito del paragrafo dedicato al consolidato nazionale, si precisa che uno degli obiettivi perseguiti con l’introduzione di tale istituto era anche quello di “(…) superare le complessità fiscali che derivano da operazioni poste in essere dai gruppi per compensare i risultati positivi e negativi delle diverse società che compongono il gruppo per compensare i risultati positivi e negativi delle diverse società (…) e che in taluni casi perseguono fini prevalentemente elusivi, al pari di quelle che trasferiscono quote di utili a società in perdita attraverso transazioni fittizie (contratti di locazione immobiliare; cessioni infragruppo a prezzi diversi da quelli normali; fatture per prestazioni di servizio mai effettuate) in frode al fisco”. Considerazioni sostanzialmente analoghe sono quelle formulate da BEGHIN, L’imposizione sui gruppi societari nel consolidato nazionale, in Il Corriere tributario n. 44/2002, pag. 3998.
[13] In realtà, è doveroso evidenziarlo sebbene non sia possibile approfondire adeguatamente il tema in questa sede, le scelta dal legislatore della riforma di consentire che l’area della “fiscal unit” nazionale sia liberamente delimitata da parte del contribuente interessato (che a tal scopo deve esercitare una serie di opzioni congiunte con ciascuna delle controllate che intende consolidare) - senza alcun vincolo in termini di omogeneità economica fra le consociate o in termini di consistenza minima del gruppo stesso (con la conseguenza che nell’ambito di un gruppo economicamente inteso ben possono venirsi a creare più consolidati fiscali) - fa sì che l’effettiva possibilità da parte del Fisco di avere una visione complessiva delle risultanze impositive del gruppo sia estremamente limitata.
[14] Costituiscono senz’altro criticità dell’istituto il regime delle perdite delle società aderenti al consolidato realizzate in un periodo anteriore all’attivazione del meccanismo di consolidamento (per le quali è stata decretata l’impossibilità di utilizzo nell’ambito del gruppo) ovvero l’istituto del riallieneamento fra valori fiscali e civilistici dei componenti patrimoniali delle società consolidate ove il valore del patrimonio netto fiscale risulti superiore a quello civilistico per effetto di accantonamenti o rettifiche non riconosciuti dalla legislazione tributaria.
[15] Vale precisare che nella disciplina del consolidato il requisito fondamentale affinché un determinato soggetto d’imposta possa assumere le vesti di capogruppo è rappresentato dalla titolarità di una partecipazione di controllo di diritto ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1) del Cod. Civ. (in realtà il requisito soggettivo è maggiormente complesso in quanto presuppone che il soggetto consolidante, anche tenendo conto dell’eventuale effetto demoltiplicativo connesso all’esistenza di una catena societaria, debba detenere una partecipazione tale che, da un lato, consenta di esercitare il 50% + 1 dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e, dall’altro, attribuisca il diritto a percepire almeno un’analoga percentuale degli utili realizzati).
[16] Un’altra delle caratteristiche del modello di consolidato nazionale (come tale già prefigurata dalla legge delega) è la compensazione integrale da parte della capogruppo dei risultati reddituali delle singole consociate. Utili e perdite, pertanto, devono essere considerati “in complexu” ossia nel loro intero imponibile, a prescindere dalla circostanza che la controllante non sia titolare di una partecipazione totalitaria nelle singole partecipate.
[17] La scelta operata in occasione della riforma circa le modalità di tassazione di gruppo è ispirata ad una “ratio” di estrema semplificazione. Lungi dall’ipotizzare qualsivoglia valenza (ancorché mediata) del bilancio consolidato inteso nella propria accezione civilistica, infatti, in conformità all’esperienza già maturata da altri Paesi di fiscalità evoluta, è stato deciso di focalizzare il meccanismo della tassazione di gruppo sull’aggregazione - in capo alla controllante/consolidante - delle basi imponibili delle varie società rientranti nell’area di consolidamento. Sulla sostanziale disomogeneità delle nozioni di consolidato civilistico e condolidato fiscale e sulla scelta di campo in tema modalità attuative della tassazione di gruppo, cfr. LUPI, Prime osservazioni sulla proposta di consolidato fiscale, in Giurisprudenza delle imposte, Roma, pag. 493, secondo il quale “(…) si tratta di due concetti da non accostare eccessivamente in quanto il consolidato civilistico ha l’obiettivo primario di mostrare agli investitori e ai terzi una unica realtà patrimoniale e reddituale. Per il consolidato civilistico, quindi, l’eliminazione delle poste reciproche, con tutte le sue difficoltà, è una necessità imprescindibile. Per il diritto tributario l’obiettivo principale è invece quello di consentire una compensazione delle basi imponibili positive e negative delle società appartenenti al gruppo. La rilevanza fiscale del gruppo non passa perciò necessariamente attraverso la presentazione di un vero e proprio risultato fiscale consolidato con redazione non solo di un’unica base imponibile ma anche di un unico conto economico e patrimoniale in cui devono essere eliminati gli effetti delle operazioni intragruppo”.
[18] La circostanza che l’esenzione integrale da imposizione si applichi esclusivamente all’interno dell’area di consolidamento rappresenta un elemento da tenere in adeguata considerazione in una prospettiva applicativa. Allorquando, infatti, nel perimetro del gruppo figurino società non controllate in maniera totalitaria, è di tutta evidenza che si determinerà una distonia fra il trattamento dei dividendi che fluiscono alla controllante (i quali, per quanto detto, saranno esenti al 100%) e quelli che, invece, saranno percepiti dai soci di minoranza. Questi ultimi, infatti, non potendo fruire della specifica agevolazione derivante dall’adesione al meccanismo di consolidamento, saranno tenuti a considerare imponibile la quota del 5% dei dividendi percepiti.
[19] La “ratio” che presiede all’esenzione integrale da tassazione dei dividendi distribuiti infragruppo è abbastanza evidente. Infatti, seppure in maniera empirica, con tale prescrizione si intende evitare un fenomeno di doppia tassazione economica. Se, infatti, i dividendi rappresentano – tendenzialmente - la quota parte di utile generato da un’impresa che viene distribuito ai soci della stessa e se, come è nel caso della tassazione consolidata, tale utile ha già formato oggetto di tassazione in capo alla controllante nell’ambito del meccanismo di imposizione di gruppo, è di tutta evidenza che imporre un nuovo concorso a tassazione - anche di una sola quota parte - di siffatto utile in capo al socio percipiente facente parte del gruppo “de quo” integrerebbe un vero e proprio fenomeno di doppia imposizione economica.
[20] Come evidenziato in precedenza, infatti, il modello domestico di consolidato presuppone che la controllante debba delineare l’area del gruppo (i.e la “fiscal unit”) d’intesa con tutte le controllate di cui intende consolidare i risultati reddituali.
[21] Al riguardo, cfr. art. 9, comma 5, del T.U.I.R.
[22] Cfr. art. 123, comma 1, del T.U.I.R.. La circostanza che l’opzione debba risultare “dal relativo contratto stipulato in forma scritta” induce a ritenere che, ove non si adotti tale forma, il regime di neutralità non sia fruibile, fermo restando che tutto ciò non incide in alcun modo sulla validità civilistica del negozio (non vertendosi – in altri termini – in presenza della statuizione di una forma negoziale prescritta “ad substantiam” ex art. 1350 Cod. Civ.).
[23] Si tratta, pertanto, in una prospettiva contabile, di un paradigmatico esempio di trasferimento di un cespite a saldi aperti. Ciò sta a significare che, ai fini prettamente fiscali, il cessionario è destinato a subentrare nella medesima posizione fiscale del cedente; questi, quindi, erediterà il fondo rettificativo presente nella contabilità dell’alienante e proseguirà il ciclo di ammortamento intrapreso da quest’ultimo, non potendo – in alcun modo - alterare la vita utile del bene compravenduto.
[24] Con riguardo allo specifico istituto del trasferimento infragruppo in neutralità fiscale, quindi, gli adempimenti essenziali ai fini della fruibilità della peculiare disciplina sono tre: i) l’opzione congiunta fra cedente e cessionario; ii) il contratto redatto in forma scritta; iii) la successiva doppia valorizzazione civilistica e fiscale nell’ambito della dichiarazione dei redditi del gruppo da parte della controllante.
[25] Cfr. art. 86, comma 4, del T.U.I.R.
[26] Cfr. art. 122, comma 1, lettera b) del T.U.I.R.. Sul punto, altresì, cfr. art. 97, comma 2, lettera b), n. 1) del T.U.I.R. in forza della quale “non rilevano (ai fini del calcolo del pro rata patrimoniale – n.d.r. -) le partecipazioni in società il cui reddito concorre insieme a quello della partecipante alla formazione dell’imponibile di gruppo di cui alle sezioni II e III del presente capo, salvo quanto previsto rispettivamente dagli articoli 124, comma 1, lettera a) e 138, comma 1, delle predette sezioni”.
[27] Cfr. art. 97, comma 2, lettera b), n. 1) del T.U.I.R..

 
 

1] Simoni A., Il riconoscimento fiscale dei gruppi di imprese: analisi e confronto dei due modelli previsti dalla riforma Tremonti, in Bollettino tributario n. 11/2003, pag. 814.
2] Rossi Ragazzi F., I nuovi limiti delle svalutazioni di partecipazioni immobilizzate, in Il Fisco n. 44/2002, pag. 16406.
3] Corradi – Leotta, La valutazione delle partecipazioni immobilizzate non quotate: il regime del D.L. 209/2002 come transizione verso la participation exemption, in Rassegna tributaria, 2003, pag. 1269.
4] Salvini L., La tassazione per trasparenza, in Rassegna tributaria, n. 5/2003, pag. 1504 e ss
5] Zizzo G., Svalutazione delle partecipazioni non quotate ed elusione tributaria, in Il Fisco, n. 8/2002, pag. 1091.
6] Beghin M., L’imposizione sui gruppi societari nel consolidato nazionale, in Il Corriere tributario, n. 44/2002, pag. 3998.
7] Lupi R., Prime osservazioni sulla proposta di consolidato fiscale, in Giurisprudenza delle imposte, Roma, pag. 493.

 


I.P.Z.S.
IS.IN.TEG