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1. Premessa. 2. Il perché del consolidato 3. Una breve “summa” dei
vantaggi connessi all’adozione di forme d’imposizione consolidata. 4. I
vantaggi di sistema derivanti dalle possibilità di adottare una forma di
tassazione consolidata. 5. I vantaggi connessi alla struttura di dettaglio
del consolidato. 6. Conclusioni
1. Premessa
Non v’è dubbio che fra i numerosi spunti di riflessione offerti in
materia di fiscalità d’impresa dalla cosiddetta riforma Tremonti [1],
il tema del consolidato fiscale (nelle sue due configurazioni del modello
nazionale e di quello cosiddetto mondiale) rappresenta uno fra gli
argomenti più innovativi ancorché (ma in realtà – come si cercherà di
dimostrare nel prosieguo - solo in apparenza) fra quelli maggiormente
di nicchia. Anche ad un’analisi superficiale, infatti, il carattere
di novità dello specifico istituto non può certo negarsi. Con la recente
riforma, infatti, per la prima volta ha trovato cittadinanza nel nostro
ordinamento tributario (sebbene in maniera del tutto peculiare) il
fenomeno di natura economica delle imprese consociate, superando (ma non –
si badi bene – eliminando) quelle episodiche forme di riconoscimento
dell’impresa multisocietaria che pure erano previste dal previgente
assetto normativo, quali – ad esempio - la liquidazione dell’Iva di gruppo
[2],
la cessione dei crediti d’imposta infragruppo [3]
ovvero la stessa disciplina delle “controlled foreign companies”[4].
In via preliminare, tuttavia, al di là dell’interesse che inevitabilmente
suscita [5],
ciò su cui vale la pena soffermarsi è la forte valenza economica connessa
al consolidato. Più chiaramente, a prescindere dal carattere senz’altro
innovativo, è essenziale cercare di comprendere la funzione economica
dell’istituto. In altri termini è necessario capire, prima di tutto, se ci
siano e – in caso positivo - quali siano i concreti vantaggi che un
contribuente può trarre dall’adozione di forme di tassazione consolidata.
Solo una volta che sia nitido il contesto di riferimento, infatti, è
possibile analizzare nello specifico (e, quindi, comprendere a pieno) i
singoli aspetti di dettaglio della peculiare disciplina. Qui di seguito,
pertanto, si tenterà di effettuare un’analisi di massima dell’istituto del
consolidato (limitando l’esame al cosiddetto modello domestico) secondo le
descritte modalità, cercando cioè di evidenziare come il fenomeno
dell’imposizione di gruppo non rappresenti un istituto da studiare “in
vitro” o da ammirare da lontano, ma uno strumento da
comprendere a pieno nella sua operatività al fine di coglierne gli
indubitabili vantaggi e le possibili criticità.
2. Il
perché del consolidato
Se si adotta un approccio
interpretativo quale quello appena descritto, tuttavia, ossia se si
intendono cogliere a pieno i benefici fiscali connessi all’adozione
del nuovo istituto (il che comporta – “in via negationis” – la
percezione dei malefici fiscali che possono derivare da una mancata
adozione dello stesso), non può che prendersi le mosse dalla
filosofia di fondo sottesa al consolidato. Una mera analisi della
disciplina positiva dell’istituto, infatti, rischia di non fornire
un’adeguata visione d’insieme in quanto, nel delineare i profili più
propriamente tecnici del consolidato, ne fa perdere di vista la reale
sostanza economica. Prima di tutto, pertanto, si pone un’esigenza di
adeguata contestualizzazione della materia. Questa prospettiva
sostanzialistica infatti, è l’unica che consente di formarsi un giudizio
(sommario ma efficace) sulla reale utilità dell’istituto nella prospettiva
di un suo concreto impiego. In tale ottica, pertanto, ciò che va
primariamente messo in luce è la funzione assolta dal consolidato nel più
generale contesto delle riformate modalità di tassazione del reddito
d’impresa delle società di capitali. Il punto di partenza di ogni
riflessione al riguardo è ll’individuazione dei motivi che hanno indotto
il legislatore della riforma Tremonti a prefigurare questo peculiare
istituto. Ebbene, volendo schematizzare, questi motivi sono di duplice
natura. In primo luogo, motivi di ordine normativo. Un ruolo importante
nell’introduzione del consolidato, infatti, è stato senz’altro assolto
dalla volontà di rendere omogeneo il sistema tributario nazionale a quello
degli altri paesi avanzati che, nella pressoché totalità dei casi, già da
tempo ammettevano forme di tassazione di gruppo. “A latere” di tali
motivazioni di ordine sistematico - normativo, tuttavia, sussistono
evidenti cause di natura economico - sostanziale. Queste cause sono
chiaramente desumibili dalla stessa relazione governativa di
accompagnamento alla legge delega n. 80/2003 nella parte in cui vi si
afferma che “(…) il riconoscimento fiscale dei gruppi costituisce il
naturale correttivo dell’indeducibilità delle minusvalenze su
partecipazioni”. Tale affermazione, quindi, costituisce in qualche
maniera la chiave di volta economica dell’istituto del consolidato e, in
quanto tale, rappresenta l’elemento fondamentale attorno a cui ruota ogni
analisi di possibile convenienza fiscale. Il perché è presto detto. La
sistematica del reddito d’impresa tracciata dalla riforma Tremonti
(limitando la riflessione alla sola nuova imposta sulle società – la
cosiddetta IRES -) si fonda – fra l’altro - su taluni principi
cardine: • l’eliminazione del credito d’imposta sui dividendi erogati
dalle società di capitali; • la quasi integrale esenzione dei dividendi
percepiti nell’esercizio d’impresa; • l’adozione del regime di
“participation exemption”[6]; •
la contestuale irrilevanza reddituale delle minusvalenze relative alle
partecipazioni destinate a godere di tale peculiare regime. Per quanto
attiene alle partecipazioni, è indubbio che il sistema tracciato dalla
riforma risponde ad una logica stringente. Se - a determinate condizioni
(cfr. l’attuale art. 87 del T.U.I.R.) l’impresa societaria può fruire
dell’esenzione delle plusvalenze eventualmente derivanti dall’alienazione
di una partecipazione, è del tutto logico che, al fine di non creare
indebite forme di rendita fiscale, le minusvalenze relative ai medesimi
cespiti non possano che essere indeducibili. In altri termini se una
società, cedendo una partecipazione, consegue una plusvalenza detassata è
del tutto coerente che, nel caso in cui dalla cessione dovesse emergere
una minusvalenza (in luogo dell’ipotizzata plusvalenza), la stessa sia
indeducibile. Se così non fosse, la duplicazione dei benefici per il
contribuente (il quale potrebbe non tassare le plusvalenze e decurtare –
invece - la propria base imponibile mediante l’appostazione di
minusvalenze integralmente deducibili) sarebbe di tutta evidenza. La
regola della tendenziale indeducibilità delle minusvalenze su
partecipazioni nella prospettiva IRES, tuttavia, comporta un corollario di
assoluto rilievo. Si tratta delle implicazioni riguardanti la tematica
delle svalutazioni su partecipazioni. L’esenzione da “participation
exemption”, infatti, non determina soltanto – quale proprio correttivo
– l’indeducibilità delle (eventuali) minusvalenze derivanti da scambi con
terze economie (quelle che si è soliti definire minusvalenze da
realizzo) ma anche l’indeducibilità delle minusvalenze da
valutazione, vale a dire di quei componenti negativi di reddito che,
prescindendo dall’effettuazione di atti realizzativi “stricto
sensu”, trovano la propria ragione d’essere nella perdita di valore
della partecipazione di riferimento. Sotto questo profilo, pertanto, il
mutamento impresso al sistema tributario dalla riforma Tremonti è a 180°;
si passa, infatti, da un meccanismo che attribuiva piena rilevanza fiscale
alle minusvalenze [7],
ivi incluse quelle cosiddette da valutazione (e purché fossero rispettati
dei peculiari limiti quantitativi) ad un sistema che bilancia il beneficio
della “participation exemption” con la totale irrilevanza fiscale
delle minusvalenze (di qualsivoglia natura esse siano: tanto da
realizzo quanto da valutazione). Tutto ciò comporta delle
conseguenze non irrilevanti. Nella sistematica IRPEG, infatti, quando una
società partecipata da un’altra entità societaria generava una perdita
operativa si verificavano – essenzialmente – due fenomeni: • la
partecipata realizzava una perdita fiscale riportabile a compensazione dei
propri redditi futuri; • la partecipante era tendenzialmente
legittimata ad appostare una minusvalenza su partecipazione (riconducibile
alla categoria delle minusvalenze da valutazione) deducibile in
sede di determinazione del proprio reddito (ciò – con tutta evidenza – a
condizione che fossero stati rispettati i criteri dettati dalla disciplina
fiscale). Ora, tale circostanza non può più – in alcun modo –
verificarsi nella struttura IRES. A partire dal 2004, infatti, tutte le
minusvalenze (da realizzo e da valutazione) sono redditualmente
irrilevanti (in realtà la situazione è più sfumata perché, ferma restando
l’assoluta indeducibilità delle minusvalenze da valutazione, quelle da
realizzo – a talune condizioni - possono essere dedotte in sede di
determinazione del reddito d’impresa dell’alienante [8])
con la conseguenza che se - “ex ante” (nella prospettiva IRPEG) –
la perdita della partecipata generava un duplice effetto (la perdita
riportabile per sé stessa e la svalutazione della partecipazioni per la
controllante), nella dinamica dell’IRES tutto ciò non è più ammesso. Da
ciò discende che, ferma restando la riportabilità della perdita fiscale
per il soggetto d’imposta che l’abbia realizzata, la società controllante,
dal 1° gennaio 2004, contrariamente a quanto era legittimata a fare nel
vigore dell’IRPEG non svaluta più alcunché. È questo il punto fondamentale
dell’intera vicenda. La tendenziale irrilevanza delle svalutazioni su
partecipazioni (“rectius” l’indeducibilità delle minusvalenze da
valutazione) può danneggiare in maniera rilevante il contribuente quando
le proprie partecipate realizzano perdite, determinando un onere economico
- in termini di maggiori imposte dovute - non del tutto trascurabile.
Quale la soluzione allora a fronte di questo radicale mutamento di rotta
sancito dal legislatore della Riforma Tremonti? Nella struttura IRES -
come rappresentato - lo speculare logico e sistematico dell’indeducibilità
delle minusvalenze è rappresentato dalla possibilità di adottare il
consolidato fiscale (o – per situazioni parzialmente differenti – il
contiguo istituto della trasparenza fiscale [9]).
È questo, pertanto, il fulcro di ogni valutazione sul nuovo istituto ed è
questo il punto su cui il contribuente è tenuto ad effettuare le proprie
valutazioni economiche. In altri termini – in ambito IRES – la possibilità
di adottare una forma di tassazione di gruppo non rappresenta né una
graziosa concessione del legislatore fiscale né un beneficio marginale di
cui, comunque, è possibile fare a meno senza un’adeguata riflessione. Solo
se il contribuente è disposto a sopportare il maggiore aggravio tributario
che può derivargli dalla titolarità di una partecipazione generatrice di
perdite può disinteressarsi della disciplina del consolidato. Se questi,
tuttavia, non intende scontare questo aggravio, allora, è bene che abbia
chiari i fondamenti dell’istituto. E ciò - si badi bene - a prescindere
dalle dimensioni economiche della propria partecipazione ovvero dal numero
stesso di partecipazioni detenute. Un altro punto, infatti, sul quale è
opportuno fare chiarezza è proprio l’ambito di operatività del consolidato
nel più generale contesto della struttura IRES. Tale nozione, infatti,
sembra evocare “prima facie” grandi realtà economiche assai
strutturate, lasciando in qualche maniera ai margini i contribuenti di
minore livello. Per quanto appena detto, tuttavia, non è necessariamente
così. In altri termini, il consolidato non è necessariamente un istituto
riservato esclusivamente alla platea dei grandi contribuenti, ma
un’opportunità la cui adozione va adeguatamente valutata da parte di
qualsiasi società di capitali (ovviamente a condizione che detenga
partecipazioni societarie) se i suoi amministratori non vogliono correre
il rischio di risultare incisi tributariamente (in termini d’impossibilità
di svalutazione delle partecipazioni) dal cattivo andamento economico del
proprio investimento.
3. Una breve “summa” dei vantaggi
connessi all’adozione di forme d’imposizione consolidata
Delineato il contesto di riferimento e sfatato il mito
secondo cui l’imposizione di gruppo rappresenterebbe – in qualche maniera
– un istituto di favore per i (soli) contribuenti di maggiori dimensioni,
resta da meglio comprendere quali siano gli assi portanti del fenomeno
della tassazione di gruppo e, quindi, quali siano - in concreto - i
possibili vantaggi (o – come già detto – i mancati svantaggi) connessi
alla sua adozione. In proposito è bene distinguere fra due tipologie di
possibili vantaggi: • quelli di ordine generale desumibili dalla
fondamentale scelta di consentire un meccanismo di imposizione
consolidata; • quelli di carattere particolare derivanti dalla
disciplina di dettaglio delineata dalla recente riforma. La
distinzione è tutt’altro che teorica. La prima categoria di vantaggi,
infatti, prescinde in gran parte dai tecnicismi propri della riforma IRES
ed è il portato della rivoluzionaria scelta operata dal legislatore della
riforma Tremonti in termini di tassazione di gruppo, la seconda categoria
– invece – presuppone un’adeguata conoscenza degli strumenti di dettaglio
approntati dal legislatore delegato in sede di elaborazione della
architettura dell’istituto. Qui di seguito, pertanto, si cerca di fornire
una visione – di sintesi - di tali due categorie di vantaggi.
4.
I vantaggi di sistema derivanti dalle possibilità di adottare una forma
di tassazione consolidata
Nella prospettiva della parte privata
del rapporto d’imposta i principali vantaggi di carattere sistematico
connessi all’adozione di un meccanismo di tassazione consolidata possono
così essere sintetizzati: • possibilità per la controllante di
utilizzare le perdite a compensazione degli utili nello stesso esercizio e
tutto ciò quale che sia il soggetto d’imposta che produce le perdite; •
facoltà da parte della consolidante di utilizzare in maniera immediata le
perdite delle eventuali controllate integralmente e non nel limite del
costo fiscale della partecipazione [10](e
ciò a condizioni che il sistema giuridico di riferimento consenta la
svalutazione delle partecipazioni; ove poi - come nella sistematica IRES -
in maniera speculare alla tendenziale intassabilità delle plusvalenze su
partecipazioni sussista un divieto di deduzione delle correlative
minusvalenze, è evidente che il vantaggio di una forma di tassazione
consolidata è ancora più elevato nella misura in cui rappresenta l’unico
strumento previsto dall’ordinamento per evitare di dovere scontare in
termini impositivi l’impossibilità di riflettere sulla propria
partecipazione il cattivo andamento reddituale della stessa); • facoltà
di evitare la necessità/opportunità nell’ambito dei gruppi particolarmente
complessi di attuare operazioni sulla struttura societaria (fusioni,
scissioni, conferimenti “et cetera”) finalizzate al perseguimento
di forme di ottimizzazione fiscale ma, al tempo stesso, foriere di
rilevanti rischi in termini di contestazioni da parte dell’Amministrazione
finanziaria [11]
che vi potrebbe ravvisare forme di vera e propria elusione; •
semplificazione generale dei rapporti con il Fisco con conseguente
possibilità di comprimere le transazioni “intercompany” ed
affievolimento della tendenziale diffidenza erariale verso le transazioni
infragruppo [12].
Tuttavia, per quanto possa apparire anomalo (ma in realtà non lo è
affatto e ciò dimostra come il consolidato non sia un istituto di favore
unidirezionale per il contribuente ma una vera e propria scelta di sistema
del legislatore della riforma) anche la parte pubblica del rapporto
d’imposta potrebbe essere interessata a che i contribuenti adottino forme
di tassazione consolidata. E ciò – con tutta evidenza – perché, in linea
di principio, il meccanismo della tassazione di gruppo gli potrebbe
consentire di conseguire taluni vantaggi di natura sostanziale e
procedimentale altrimenti irrealizzabili, quali ad esempio la possibilità
di: • ottenere (seppure parzialmente) una visione complessiva dei
risultati imponibili del gruppo o di una parte di esso [13];
• evitare (ma a dire il vero già con le modifiche normative apportate
nel corso del 2002 con il D.L. 209/2002 tale rischio era stato largamente
attenuato) che si possano utilizzare in maniera plurima le perdite,
effettuando, da un lato, la svalutazione delle partecipazioni in capo alla
controllante e, dall’altro, riportando le perdite in capo alla controllata
a fronte di futuri utili; • attenuare il rischio che il soggetto
d’imposta (animato da volontà di attenuazione del carico fiscale
complessivo del gruppo) compia operazioni tese a trasferire
illegittimamente materia imponibile fra le varie consociate. In linea
di principio, quindi, sembra legittimo affermare che per entrambe le parti
del rapporto d’imposta, l’adozione di forme di imposizione a carattere
consolidato costituisce una scelta sostanzialmente vantaggiosa (anche se
non mancano possibili profili di criticità dal cui esame, tuttavia, per
ragioni di celerità espositiva si prescinde in questa sede) [14].
5.
I vantaggi connessi alla struttura di dettaglio del
consolidato
In base a quanto detto sin qui non v’è dubbio
quale sia il principale (ma non unico) vantaggio di ordine sistematico
connesso all’adozione della tassazione di gruppo. In una struttura
impositiva – quale quella IRES - in cui sussiste un fenomeno di
tendenziale indeducibilità delle minusvalenze su partecipazioni, la
tassazione consolidata rappresenta un correttivo naturale di siffatto
principio in quanto consente di utilizzare le perdite delle controllate in
capo alla controllante in maniera immediata e diretta, cosa che altrimenti
– in ragione del citato fenomeno d’indeducibilità delle minusvalenze da
valutazione – non potrebbe mai avvenire. Tuttavia, come già accennato,
oltre a tale vantaggio connesso alla natura stessa dell’istituto -
pressoché autoesplicativo ove adeguatamente contestualizzato nel più vasto
ambito IRES - la disciplina di dettaglio del consolidato nazionale prevede
ulteriori vantaggi o – se si vuole – ulteriori opportunità. Si tratta,
principalmente, delle cosiddette rettifiche di consolidamento,
ossia di quelle variazioni in diminuzione del risultato imponibile
complessivo del gruppo così come risultante – in prima istanza - dalla
somma algebrica delle basi imponibili delle differenti entità rientranti
nel perimetro del gruppo. Per comprendere in cosa consistano tali
opportunità, tuttavia, è necessario chiarire quale sia la dinamica
operativa dalle stesse presupposta; in altri termini va evidenziato
(seppure nei limiti di sintesi imposti dal presente lavoro) in che maniera
si determini il reddito/perdita del gruppo e come si pongano in siffatto
contesto le menzionate rettifiche di consolidamento. Volendo
semplificare, la procedura della tassazione di gruppo configurata dal
legislatore della riforma è estremamente semplice. Essa, infatti, prevede
che: • in prima istanza, tutte le società (sia la controllante sia le
singole controllate) provvedano alla determinazione del proprio risultato
fiscale applicando “in complexu” le prescrizioni in tema di reddito
d’impresa dettate dal T.U.I.R.; • in secondo luogo, poi, la capogruppo
[15](e
soltanto questa), una volta aggregate in maniera integrale [16]
le basi imponibili di tutte le entità facenti parte della “fiscal
unit” (“id est” una volta sommato algebricamente il proprio
reddito complessivo e quello delle varie controllate [17])
provveda all’effettuazione delle variazioni fiscali connesse alle
rettifiche di consolidamento. Ma – in concreto – in cosa si
sostanziano siffatte rettifiche? Si tratta di agevolazioni di un certo
rilievo che concorrono a rendere particolarmente appetibile l’istituto del
consolidato. Segnatamente: • l’esenzione totale dei dividendi
distribuiti all’interno del gruppo [18]
laddove, invece, in condizioni ordinarie, l’art. 89, comma 2, del nuovo
T.U.I.R. prevede che gli stessi siano “esclusi dalla formazione del
reddito della società o dell’ente ricevente per il 95% del loro
ammontare” (il che determina – di fatto – un’imposizione sui dividendi
distribuiti pari all’1,65% tenuto conto dell’incidenza dell’aliquota
legale dell’IRES fissata al 33% [19]).
In altri termini – sebbene possa apparire trascurabile (ma su somme di un
certo rilievo non è affatto così) – laddove si ritenga che la controllata
possa generare utili integralmente distribuibili è senz’altro opportuno –
“ceteris paribus” – che la controllante (d’intesa con la
controllata [20])
opti per la tassazione consolidata in quanto così facendo ha la
possibilità di evitare ogni gravame tributario su tale tipologia di
componenti positivi di reddito. Peraltro, tale vantaggio competitivo
assume contorni ancora più marcati se si considera che l’esenzione totale
“de qua” si riferisce non solo ai dividendi che traggano origine da
utili generatisi nell’ambito del gruppo così come configurato dalle
opzioni congiunte effettuate dai soggetti interessati, ma si applica anche
a quelli derivanti da utili prodotti prima dell’adesione alla tassazione
consolidata (la “ratio” sottesa a tale prescrizione è di assoluta
evidenza: si tratta di semplificare il sistema ed evitare l’individuazione
di criteri di stratificazione degli utili connessi alla distribuzione
degli stessi di difficile gestione pratica); • la possibilità di
adottare in via opzionale (sulla scorta di valutazioni di convenienza
operativa e/o di eventuali difficoltà connesse alla gestione di un
meccanismo di doppia valorizzazione – civilistica e fiscale – dei singoli
beni) un regime di neutralità fiscale dei trasferimenti di beni diversi da
quelli produttivi di ricavi vale a dire di quei cespiti definiti dalla
dottrina come plusvalenti e nel cui ambito si fanno rientrare anche
le aziende (ed i rami delle stesse) nonché le partecipazioni
immobilizzate. Tale regola necessita di taluni approfondimenti. La logica
sottesa all’istituto è – chiaramente – quella secondo cui in un’impresa
multisocietaria le plusvalenze infragruppo non hanno molto senso economico
se si tende ad un’equiparazione - almeno per quanto attiene alla
determinazione della base imponibile dei tributi diretti – ad un’unica
entità. In questa prospettiva, pertanto, è stato previsto che – con
riferimento ad una o più operazioni di cessione o di conferimento (e tale
ultima circostanza è del tutto naturale laddove si consideri che in una
prospettiva tributaria il conferimento – in quanto atto realizzativo – è
equiparato all’alienazione a titolo oneroso [21])
– due società aderenti al consolidato nazionale possano congiuntamente
optare (facendo espressamente constare tale opzione nel contratto allo
scopo redatto che quindi – per tali finalità di ordine fiscale – deve
necessariamente essere concluso in forma scritta [22])
per l’applicazione di un regime di neutralità fiscale [23](definito
dal legislatore come regime di continuità di valori fiscali
riconosciuti [24])
il quale: - in prima istanza, determina l’irrilevanza fiscale per il
cedente/conferente dei corrispettivi in denaro o in natura ricevuti a
fronte del trasferimento del cespite (e, quindi, non dà luogo a
plusvalenze tassabili); - poi, dà luogo al subentro del
cessionario/conferitario nel valore e (sembra ragionevole ritenerlo) nella
stessa qualificazione fiscale del bene (e tale circostanza può avere
un’importanza pratica di assoluto momento come, ad esempio, nel caso
dell’anzianità del possesso di un bene ai fini della possibile
rateizzazione della plusvalenza [25]); -
ancora, impone alla società controllata di informare la società
controllante della natura e dell’identità dei beni ceduti e/o acquistati
in regime di neutralità fiscale nonché della differenza di valore fiscale
e civilistico a ciascuno di essi riferibile; - da ultimo, obbliga la
società/ente consolidante a corrispondere contezza, in sede di
dichiarazione di gruppo, della differenza tra il valore fiscale del bene
trasferito in regime opzionale di neutralità e quello, invece, che risulta
civilisticamente riconosciuto allo stesso (ossia quello che si suole
definire il valore di libro del bene). La “ratio” sottesa a
tale obbligo dichiarativo può non apparire immediatamente comprensibile
“prima facie” e, tuttavia, è meglio intelligibile ove si consideri
che, in caso di interruzione del vincolo di consolidamento, la capogruppo
è tenuta ad assoggettare a tassazione l’importo corrispondente alla
differenza residua fra valore civilistico e fiscale del bene trasferito
(il che sta a significare che la plusvalenza originariamente non tassata
potrebbe anche essere differente in termini quantitativi da quella che poi
concorrerà a tassazione in occasione dell’interruzione o del mancato
rinnovo del consolidamento fiscale). In tale contesto, pertanto, l’obbligo
di indicazione dei valori di riferimento in sede di dichiarazione di
gruppo rappresenta un adempimento teso a tenere menzione della latente
plusvalenza da riallineamento sussistente in capo alla controllante con
peculiare riguardo ai beni per i quali è stata – “ex ante” –
effettuata l’opzione di trasferimento in continuità di valori; • la
sterilizzazione del pro rata patrimoniale disciplinato dall’art. 97
del T.U.I.R., ossia l’eliminazione degli effetti distorsivi a cui –
nell’ottica del consolidato - condurrebbe l’applicazione di tale istituto
[26].
Come noto, infatti, nell’ambito della disciplina dell’IRES, il meccanismo
del pro rata ha la essenziale funzione di evitare che un
contribuente possa indebitarsi in maniera massiccia (gravando in tal modo
il proprio conto economico di oneri correlati ai finanziamenti contratti)
al fine di acquistare partecipazioni in società successivamente destinate
a fruire del regime di esenzione della “participation exemption”.
In altri termini, lo specifico istituto mira ad evitare un perverso
effetto di drenaggio impositivo tale per cui un contribuente
potrebbe, da un lato, dedurre interessi passivi su finanziamenti e,
dall’altro, non fare concorrere ad imposizione le plusvalenze generate
dall’alienazione dei cespiti acquistati con la liquidità ottenuta da detti
finanziamenti. Per impedire tutto ciò, pertanto, l’art. 97 del T.U.I.R.
decreta l’indeducibilità degli interessi passivi (al netto di quelli
attivi) in capo alla partecipante allorquando sussista un differenziale
negativo fra il suo patrimonio netto opportunamente rettificato secondo
taluni parametri ed il valore di carico delle immobilizzazioni finanziarie
destinate a fruire del regime di “participation exemption”. Ora se
tale è la “ratio” dell’istituto del pro rata patrimoniale è
evidente che – ove si adottino forme di tassazione consolidata – gran
parte delle preoccupazioni antielusive sottese al peculiare istituto
vengono meno e, pertanto, nella dinamica impositiva dell’IRES: - le
partecipazioni in società attratte assoggettate a tassazione consolidata
non rilevano ai fini specifici del calcolo del pro rata [27]; -
correlativamente, l’ente consolidante, in sede di determinazione del
risultato imponibile di gruppo, deve apportare le opportune variazioni
risultanti dall’esclusione dal calcolo da effettuare ai fini della
determinazione del pro rata del valore delle partecipazioni in
quelle società consolidate la cui alienazione – ove avvenisse - darebbe
luogo alla realizzazione di plusvalenze esenti ai sensi dell’art. 87 del
T.U.I.R.
6. Conclusioni
Tracciare delle conclusioni
sistematiche in esito a quanto detto sin qui non è agevole. In primo luogo
per le modalità stesse d’impostazione del presente elaborato. Come
evidenziato in principio, infatti, non si intendeva certo delineare
compiutamente la disciplina del consolidato che è estremamente complessa e
difficilmente analizzabile nell’arco di poche battute. Uno scopo,
tuttavia, si è cercato di perseguirlo; tratteggiare sommariamente: • da
un lato, la “ratio” dell’istituto nel più ampio contesto della
riforma della fiscalità d’impresa; • dall’altro, i principali vantaggi
che la disciplina del consolidato prevede a livello di funzionamento
tecnico del meccanismo di tassazione di gruppo. Al di là di ogni
dettaglio, tuttavia, la riflessione fondamentale che si ritiene emerga con
certezza è che nella struttura dell’IRES il consolidato si pone come un
elemento centrale dal quale non è possibile prescindere in sede di
corretta pianificazione fiscale. E ciò – si badi bene – non solo (o non
necessariamente) per le imprese di rilevanti dimensioni. Infatti,
contrariamente a quanto può condurre a ritenere l’espressione
tassazione di gruppo pure molto utilizzata – il consolidato non è
affatto uno strumento destinato, in esclusiva, alle sole imprese
estremamente strutturate. Tale istituto, infatti, è estremamente
flessibile ed è esperibile anche da parte di solo due società (l’una
controllante e l’altra controllata) senza che siano fissati limiti
specifici in termini di volume d’affari o di ammontare dei ricavi
conseguiti. Ne discende – in ultima analisi - che anche realtà economiche
(relativamente) di piccole dimensioni possono essere interessate ad
adottare una forma di tassazione di questo genere al fine di ottimizzare
la propria gestione fiscale. Gli inconvenienti – di certo - possono non
mancare. L’assoluta innovatività dell’istituto, per un verso, e la
complessità ed il numero degli adempimenti procedurali, per l’altro,
potranno senz’altro causare difficoltà gestionali e di tale circostanza,
in un’ottica costi – benefici, la platea dei contribuenti deve
tenere conto. Tuttavia, si tratta di difficoltà – essenzialmente
conoscitive – che, presumibilmente, saranno superate con facilità man mano
che la disciplina di riferimento diverrà più familiare. Ciò che, invece,
presumibilmente non muterà è la necessità di conoscere approfonditamente
questo istituto che – quale che sia il giudizio di merito sulla recente
riforma – rappresenta uno dei cardini su cui è incentrata tutta la nuova
disciplina. Di qui la necessità di affrontare quanto prima le
problematiche poste dall’intera materia del consolidato “sine ira ac
studio” e senza farsi condizionare da giudizi preconcetti
sull’opportunità o meno dell’istituto ora che il legislatore della riforma
ha definitivamente tradotto in norma positiva le proprie scelta di
principio.
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[1] Si fa riferimento, con tutta evidenza, alle modifiche apportate al
previgente testo del T.U.I.R. dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 emanato
in base ai criteri direttivi tracciati dall’art. 4 della Legge 7 aprile
2003, n. 80 recante “Delega al Governo per la riforma del sistema
fiscale statale”. [2] La norma di riferimento è rappresentata
dall’ultimo comma dell’art. 73 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Per
quanto attiene alla normativa di ordine secondario emanata in attuazione
del citato articolo, cfr. il D.M. 13 dicembre 1979, come modificato dal
D.M. 21 ottobre 1988 e dal D.M. 18 dicembre 1989. [3] Cfr. art. 43 ter
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’art. 3, comma
94, della L. 28 dicembre 1995, n. 549. Per un breve inquadramento
dell’istituto si rinvia alla circolare ABI – serie tributaria – n. 14 del
27 maggio 1996. [4] Questo istituto, introdotto dalla L. 342/2000
all’art. 127 bis del T.U.I.R., risulta ora disciplinato - in maniera
pressoché identica - dall’art. 167 dell’attuale formulazione del testo
unico. [5] In una prospettiva di maggiore approfondimento, è da
evidenziarsi come l’introduzione della tassazione di gruppo nell’ambito
dell’ordinamento tributario si iscriva, a pieno titolo, nel solco di una
linea evolutiva che caratterizza tutto il recente assetto della
legislazione economica. In tal senso, ad esempio, non può non richiamarsi
la nozione di coordinamento e controllo disciplinata dall’art. 2497
e ss. del Cod. Civ. e la conseguente introduzione di una disciplina
civilistica del gruppo latamente inteso che si affianca a quella
concernente le modalità di redazione del bilancio consolidato. Vale
precisare, peraltro, che tutte queste differenti nozioni di gruppo (quella
fiscale, quella in materia di bilancio consolidato, quella di cui all’art.
2497 e ss. del Cod. Civ. nonché – ancora – quella propria della
legislazione bancaria) pur partecipando del medesimo fenomeno (i.e. la
crescente attenzione legislativa verso le forme d’interrelazione economica
caratterizzanti l’impresa multisocietaria) non delineano una nozione
univoca del concetto di gruppo d’imprese. Ciò significa – in ultima
analisi – che pur essendo crescente l’attenzione legislativa verso il
fenomeno dell’impresa multisocietaria, allo stato, si è in presenza di una
pluralità di istituti contigui - che pur evocando tutti
indistintamente la nozione di gruppo - finiscono per qualificare il
concetto in maniera sensibilmente differente l’uno dall’altro. [6] In
dottrina – “e pluribus” cfr. SIMONI, Il riconoscimento fiscale
dei gruppi di imprese: analisi e confronto dei due modelli previsti dalla
riforma Tremonti, in Bollettino tributario n. 11/2003, pag. 814 – è
stato rilevato che il regime di “participation exemption”
rappresenta la naturale conseguenza del regime fiscale prescelto per i
dividendi atteso che “le plusvalenze in linea di principio altro non
sono che il valore attuale degli utili e quindi dei dividendi
futuri”. [7] A titolo di opportuna chiarezza, vale precisare che
nell’ordinamento italiano, già nel 2002, a seguito dell’emanazione del
D.L. 24 settembre 2002, n. 209 (successivamente convertito, con
modificazioni, dalla Legge 23 novembre 2002, n. 265), erano stati
introdotti accorgimenti tali da sterilizzare la deducibilità in capo alla
controllante delle svalutazioni delle partecipazioni in controllate non
originate da perdite operative (sul tema cfr. ROSSI RAGAZZI, I nuovi
limiti delle svalutazioni di partecipazioni immobilizzate, in Il Fisco
n. 44/2002, pag. 16406; CORRADI – LEOTTA, La valutazione delle
partecipazioni immobilizzate non quotate: il regime del D.L. 209/2002 come
transizione verso la participation exemption, in Rassegna tributaria,
2003, pag. 1269). [8] È questo il caso in cui la partecipazione non
possiede i requisiti per fruire della “participation exemption” con
la conseguenza che – in caso di cessione – i componenti reddituali che
derivano dalla transazione (siano essi positivi ovvero negativi) assumono
piena rilevanza impositiva in capo al soggetto d’imposta alienante.
[9] Si tratta dell’istituto (anche noto con l’espressione
“consortium relief”) disciplinato dall’attuale art. 115 del
T.U.I.R. rubricato “Opzione per la trasparenza fiscale” il quale –
a determinate condizioni – consente ai soggetti d’imposta IRES di
replicare il meccanismo della tassazione per trasparenza (a prescindere,
quindi, dalla percezione di dividendi) già previsto, sin dall’attuazione
della riforma tributaria del 1971, per le sole società di persone (cfr.
art. 5 del T.U.I.R. non modificato dal menzionato D.Lgs. 344/2003). Per un
primo esame della disciplina della trasparenza fiscale, si rinvia a
SALVINI, La tassazione per trasparenza, in Rassegna tributaria n.
5/2003, pag. 1504 e ss. [10] Tale vantaggio è di tutta evidenza ove si
consideri che in un sistema impositivo (quale era quello nazionale
anteriormente all’introduzione dell’IRES) in cui non erano ammesse forme
di tassazione consolidata ma esclusivamente meccanismi di svalutazione
delle partecipazioni, l’eventuale incidenza sul conto economico della
controllante di perdite generate dalle partecipate era limitata (fatta
salva la dinamica dei versamenti a copertura perdite) al costo di carico
delle seconde nell’attivo patrimoniale della prima. [11] Un chiaro
esempio delle incomprensioni a cui può dare luogo un sistema (quale era -
tipicamente - quello IRPEG) che non prevede alcuna forma di tassazione
consolidata e si affida, pertanto, all’operare congiunto del meccanismo
della svalutazione delle partecipazioni – da un lato - e del credito
d’imposta sui dividendi – dall’altro - è rappresentato dalla risoluzione
n. 177/E del 9 novembre 2001. In tale pronunzia, infatti, l’Agenzia delle
Entrate concludeva per l’elusività di una svalutazione che la controllante
aveva eseguito in attuazione di norme di natura meramente tributaria (ai
sensi dell’art. 2426, comma 2, del Cod. Civ. nella formulazione anteriore
alle modifiche apportate dal D.Lgs. 6/2003) a seguito della diminuzione
della consistenza patrimoniale della partecipata ex art. 61, comma 3,
lettera b) della previgente versione del T.U.I.R.). Vale precisare,
peraltro, che tale assunto era stato vivacemente criticato dalla
prevalente dottrina (“ex multis” cfr. ZIZZO, Svalutazione delle
partecipazioni non quotate ed elusione tributaria, in Il Fisco n.
8/2002, pag. 1091) e successivamente corretto da parte della stessa
Agenzia delle Entrate nella successiva risoluzione n. 146/E del 15 maggio
2002 pubblicata su Guida Normativa n. 98 del 5 giugno 2002. [12] Tale
fenomeno è ben noto anche ai propugnatori della riforma come risulta
agevole desumere dalla lettura della relazione governativa di
accompagnamento allo schema di decreto delegato attuativo dell’art. 4
della L. 80/2003. In questo documento, infatti, nell’ambito del paragrafo
dedicato al consolidato nazionale, si precisa che uno degli obiettivi
perseguiti con l’introduzione di tale istituto era anche quello di “(…)
superare le complessità fiscali che derivano da operazioni poste in essere
dai gruppi per compensare i risultati positivi e negativi delle diverse
società che compongono il gruppo per compensare i risultati positivi e
negativi delle diverse società (…) e che in taluni casi perseguono fini
prevalentemente elusivi, al pari di quelle che trasferiscono quote di
utili a società in perdita attraverso transazioni fittizie (contratti di
locazione immobiliare; cessioni infragruppo a prezzi diversi da quelli
normali; fatture per prestazioni di servizio mai effettuate) in frode al
fisco”. Considerazioni sostanzialmente analoghe sono quelle formulate
da BEGHIN, L’imposizione sui gruppi societari nel consolidato
nazionale, in Il Corriere tributario n. 44/2002, pag. 3998. [13]
In realtà, è doveroso evidenziarlo sebbene non sia possibile approfondire
adeguatamente il tema in questa sede, le scelta dal legislatore della
riforma di consentire che l’area della “fiscal unit” nazionale sia
liberamente delimitata da parte del contribuente interessato (che a tal
scopo deve esercitare una serie di opzioni congiunte con ciascuna delle
controllate che intende consolidare) - senza alcun vincolo in termini di
omogeneità economica fra le consociate o in termini di consistenza minima
del gruppo stesso (con la conseguenza che nell’ambito di un gruppo
economicamente inteso ben possono venirsi a creare più consolidati
fiscali) - fa sì che l’effettiva possibilità da parte del Fisco di avere
una visione complessiva delle risultanze impositive del gruppo sia
estremamente limitata. [14] Costituiscono senz’altro criticità
dell’istituto il regime delle perdite delle società aderenti al
consolidato realizzate in un periodo anteriore all’attivazione del
meccanismo di consolidamento (per le quali è stata decretata
l’impossibilità di utilizzo nell’ambito del gruppo) ovvero l’istituto del
riallieneamento fra valori fiscali e civilistici dei componenti
patrimoniali delle società consolidate ove il valore del patrimonio netto
fiscale risulti superiore a quello civilistico per effetto di
accantonamenti o rettifiche non riconosciuti dalla legislazione
tributaria. [15] Vale precisare che nella disciplina del consolidato
il requisito fondamentale affinché un determinato soggetto d’imposta possa
assumere le vesti di capogruppo è rappresentato dalla titolarità di una
partecipazione di controllo di diritto ai sensi dell’art. 2359, comma 1,
n. 1) del Cod. Civ. (in realtà il requisito soggettivo è maggiormente
complesso in quanto presuppone che il soggetto consolidante, anche tenendo
conto dell’eventuale effetto demoltiplicativo connesso all’esistenza di
una catena societaria, debba detenere una partecipazione tale che, da un
lato, consenta di esercitare il 50% + 1 dei diritti di voto nell’assemblea
ordinaria e, dall’altro, attribuisca il diritto a percepire almeno
un’analoga percentuale degli utili realizzati). [16] Un’altra delle
caratteristiche del modello di consolidato nazionale (come tale già
prefigurata dalla legge delega) è la compensazione integrale da parte
della capogruppo dei risultati reddituali delle singole consociate. Utili
e perdite, pertanto, devono essere considerati “in complexu” ossia
nel loro intero imponibile, a prescindere dalla circostanza che la
controllante non sia titolare di una partecipazione totalitaria nelle
singole partecipate. [17] La scelta operata in occasione della riforma
circa le modalità di tassazione di gruppo è ispirata ad una “ratio”
di estrema semplificazione. Lungi dall’ipotizzare qualsivoglia valenza
(ancorché mediata) del bilancio consolidato inteso nella propria accezione
civilistica, infatti, in conformità all’esperienza già maturata da altri
Paesi di fiscalità evoluta, è stato deciso di focalizzare il meccanismo
della tassazione di gruppo sull’aggregazione - in capo alla
controllante/consolidante - delle basi imponibili delle varie società
rientranti nell’area di consolidamento. Sulla sostanziale disomogeneità
delle nozioni di consolidato civilistico e condolidato
fiscale e sulla scelta di campo in tema modalità attuative della
tassazione di gruppo, cfr. LUPI, Prime osservazioni sulla proposta di
consolidato fiscale, in Giurisprudenza delle imposte, Roma, pag. 493,
secondo il quale “(…) si tratta di due concetti da non accostare
eccessivamente in quanto il consolidato civilistico ha l’obiettivo
primario di mostrare agli investitori e ai terzi una unica realtà
patrimoniale e reddituale. Per il consolidato civilistico, quindi,
l’eliminazione delle poste reciproche, con tutte le sue difficoltà, è una
necessità imprescindibile. Per il diritto tributario l’obiettivo
principale è invece quello di consentire una compensazione delle basi
imponibili positive e negative delle società appartenenti al gruppo. La
rilevanza fiscale del gruppo non passa perciò necessariamente attraverso
la presentazione di un vero e proprio risultato fiscale consolidato con
redazione non solo di un’unica base imponibile ma anche di un unico conto
economico e patrimoniale in cui devono essere eliminati gli effetti delle
operazioni intragruppo”. [18] La circostanza che l’esenzione
integrale da imposizione si applichi esclusivamente all’interno dell’area
di consolidamento rappresenta un elemento da tenere in adeguata
considerazione in una prospettiva applicativa. Allorquando, infatti, nel
perimetro del gruppo figurino società non controllate in maniera
totalitaria, è di tutta evidenza che si determinerà una distonia fra il
trattamento dei dividendi che fluiscono alla controllante (i quali, per
quanto detto, saranno esenti al 100%) e quelli che, invece, saranno
percepiti dai soci di minoranza. Questi ultimi, infatti, non potendo
fruire della specifica agevolazione derivante dall’adesione al meccanismo
di consolidamento, saranno tenuti a considerare imponibile la quota del 5%
dei dividendi percepiti. [19] La “ratio” che presiede
all’esenzione integrale da tassazione dei dividendi distribuiti
infragruppo è abbastanza evidente. Infatti, seppure in maniera
empirica, con tale prescrizione si intende evitare un fenomeno di doppia
tassazione economica. Se, infatti, i dividendi rappresentano –
tendenzialmente - la quota parte di utile generato da un’impresa che viene
distribuito ai soci della stessa e se, come è nel caso della tassazione
consolidata, tale utile ha già formato oggetto di tassazione in capo alla
controllante nell’ambito del meccanismo di imposizione di gruppo, è di
tutta evidenza che imporre un nuovo concorso a tassazione - anche di una
sola quota parte - di siffatto utile in capo al socio percipiente facente
parte del gruppo “de quo” integrerebbe un vero e proprio fenomeno
di doppia imposizione economica. [20] Come evidenziato in precedenza,
infatti, il modello domestico di consolidato presuppone che la
controllante debba delineare l’area del gruppo (i.e la “fiscal
unit”) d’intesa con tutte le controllate di cui intende consolidare i
risultati reddituali. [21] Al riguardo, cfr. art. 9, comma 5, del
T.U.I.R. [22] Cfr. art. 123, comma 1, del T.U.I.R.. La circostanza che
l’opzione debba risultare “dal relativo contratto stipulato in forma
scritta” induce a ritenere che, ove non si adotti tale forma, il
regime di neutralità non sia fruibile, fermo restando che tutto ciò non
incide in alcun modo sulla validità civilistica del negozio (non
vertendosi – in altri termini – in presenza della statuizione di una forma
negoziale prescritta “ad substantiam” ex art. 1350 Cod.
Civ.). [23] Si tratta, pertanto, in una prospettiva contabile, di un
paradigmatico esempio di trasferimento di un cespite a saldi
aperti. Ciò sta a significare che, ai fini prettamente fiscali, il
cessionario è destinato a subentrare nella medesima posizione fiscale del
cedente; questi, quindi, erediterà il fondo rettificativo presente nella
contabilità dell’alienante e proseguirà il ciclo di ammortamento
intrapreso da quest’ultimo, non potendo – in alcun modo - alterare la vita
utile del bene compravenduto. [24] Con riguardo allo specifico
istituto del trasferimento infragruppo in neutralità fiscale, quindi, gli
adempimenti essenziali ai fini della fruibilità della peculiare disciplina
sono tre: i) l’opzione congiunta fra cedente e cessionario;
ii) il contratto redatto in forma scritta; iii) la
successiva doppia valorizzazione civilistica e fiscale nell’ambito della
dichiarazione dei redditi del gruppo da parte della controllante. [25]
Cfr. art. 86, comma 4, del T.U.I.R. [26] Cfr. art. 122, comma 1,
lettera b) del T.U.I.R.. Sul punto, altresì, cfr. art. 97, comma 2,
lettera b), n. 1) del T.U.I.R. in forza della quale “non rilevano (ai
fini del calcolo del pro rata patrimoniale – n.d.r. -) le partecipazioni
in società il cui reddito concorre insieme a quello della partecipante
alla formazione dell’imponibile di gruppo di cui alle sezioni II e III del
presente capo, salvo quanto previsto rispettivamente dagli articoli 124,
comma 1, lettera a) e 138, comma 1, delle predette sezioni”. [27]
Cfr. art. 97, comma 2, lettera b), n. 1) del T.U.I.R..
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