TributImpresa
n°3-2005
 

Marco DI SIENA

 
 

Brevi riflessioni sulla disciplina antielusiva con riguardo alla tassazione di gruppo

 
 

1. Premessa. 2. La sostanza del fenomeno dell’elusione. 3. L’art. 37 bis del D.P.R. 600/73 ed i suoi elementi costitutivi. 3.1 L’assenza di valide ragioni economiche. 3.2. L’aggiramento di obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario. 3.3. L’ottenimento di riduzioni di imposte o rimborsi altrimenti indebiti. 4. Il fenomeno dell’elusione fiscale e la tassazione di gruppo. 4.1 L’opzione per il consolidato e l’assetto del gruppo nella prospettiva antielusiva. 4.2. Le nuove prospettive applicative dell’art. 37 bis del D.P.R. 600/73. 5. Conclusioni

1. Premessa


Non è semplice cercare di tratteggiare le relazioni fra la incerta materia dell’elusione fiscale e la innovativa disciplina del consolidato fiscale nazionale. Si tratta di un argomento contraddistinto da un notevole tasso d’incertezza tenuto conto:
• per un verso, del rilevante ambito di difficoltà definitorie cui si presta il fenomeno dell’elusione fiscale;
• per l’altro, della assoluta novità dell’istituto della tassazione di gruppo nel nostro ordinamento giuridico.
In realtà, ogni riflessione sul tema non può prescindere da una seppure brevissima descrizione dei tratti caratterizzanti la nozione di elusione fiscale. Solo una volta chiarito (nei limiti in cui ciò sia possibile) il contenuto di tale concetto, infatti, è possibile ragionare sulle implicazioni che il tema del consolidato può assumere in prospettiva elusiva.

2. La sostanza del fenomeno dell’elusione

Eludere una norma tributaria significa – essenzialmente - violarla in maniera obliqua, “aggirarla, perfezionando fattispecie civilistiche – consistenti nella scelta di tipi contrattuali o di architetture negoziali complesse – al solo (o principale) scopo di ridurre il relativo onere fiscale” [1]. Si tratta, in altri termini, di una condotta che il contribuente adotta con “malitia”, muovendosi fra le pieghe del sistema tributario e sfruttandone le incoerenze per scopi di contrazione del carico impositivo: in estrema sintesi una vera e propria strumentalizzazione del diritto positivo. Di norma, quindi, il “discrimen” fra evasione ed elusione viene tracciato affermando che nel primo caso il contribuente occulta il presupposto d’imposta, nel senso che pur essendo l’obbligazione tributaria correttamente insorta, egli si adopera affinché la parte pubblica del rapporto impositivo non ne abbia conoscenza, mentre nella seconda ipotesi, l’elusore non occulta alcunché ma impedisce (maliziosamente) l’insorgere del presupposto stesso. Più chiaramente, l’elusore non viola la “littera legis” ma la “sententia” della stessa, dando luogo ad una discrasia fra la qualificazione giuridica ed il contenuto economico degli atti posti in essere. L’elusore altera, modifica – per certi versi - snatura il presupposto d’imposta ma non simula alcunché di differente da quello che materialmente attua [2]. Se ciò avviene, invece, non si è in costanza di condotte elusive, ma di una manifestazione del differente fenomeno dell’evasione in cui, come rappresentato, l’evento imponibile sussunto dalla norma sostanziale tributaria è perfettamente integrato, ma il soggetto passivo dell’obbligazione si adopera per sfuggire agli obblighi formali e sostanziali conseguenti al verificarsi del fatto generatore del tributo. Definito, seppure a grandi linee, il fenomeno elusivo, la situazione – se vogliamo più bizzarra – che discende da tale ricostruzione è che, in linea di principio, l’elusione non può essere considerata ontologicamente illecita. In assenza di specifiche norme di contrasto, il problema della illiceità dell’elusione non si pone affatto in quanto si verte esclusivamente nell’alveo di ciò che è lecito o, come forse sarebbe meglio dire, di ciò che l’ordinamento non riesce ad impedire. Come noto – tuttavia – nell’attuale sistematica impositiva questa ipotesi è quasi scolastica. Il legislatore nazionale, infatti, con una progressiva presa di coscienza delle difficoltà di contrasto dell’abuso delle forme negoziali in ambito tributario, ha da tempo introdotto una clausola antielusiva (tendenzialmente generale) almeno in tema d’imposizione diretta. Allo stato, pertanto, il nostro ordinamento si caratterizza per la presenza di una disposizione (si tratta del noto art. 37-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 che, in qualche maniera, è l’erede dell’abrogato art. 10 della L. 408/90) la quale legittima senz’altro l’Amministrazione finanziaria all’esercizio dell’azione di accertamento ove ritenga di trovarsi dinanzi a fatti conformi alla astratta fattispecie dell’elusione. L’art. 37 bis del D.P.R. 600/73, pertanto, risulta il parametro di riferimento per ogni valutazione antielusiva anche in materia di tassazione di gruppo. Di qui l’opportunità di una breve descrizione dei profili essenziali del fenomeno.

3. L’art. 37 bis del D.P.R. 600/73 ed i suoi elementi costitutivi

Nella sua attuale formulazione come risultante dalle integrazioni apportate dalla recente riforma IRES [3] l’art. 37 bis del D.P.R. 600/73:
• in prima istanza, prevede che “sono inopponibili all’amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti” [4];
• in secondo luogo, stabilisce che ove effettivamente vengano ravvisati gli estremi dell’elusione e, quindi, la sequenza negoziale appalesata sia considerata inopponibile all’amministrazione finanziaria, quest’ultima “disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi (…) applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all’amministrazione” [5];
• da ultimo, delimita l’ambito oggettivo di applicazione della disposizione, affermando che la stessa può trovare applicazione a condizione che nell’ambito del comportamento al quale la disposizione viene applicata vengano poste in essere specifiche operazioni [6].
La norma appena citata esige con tutta evidenza una serie di approfondimenti che investono più tematiche; segnatamente:
• quali siano i presupposti applicativi della disposizione di cui trattasi;
• quali siano gli effetti della norma stessa ai fini tributari ma anche civilistici;
• quale sia il “discrimen” fra il fenomeno dell’elusione e quello del lecito risparmio d’imposta.
Con riferimento al primo aspetto, occorre rilevare subito come in base all’art. 37 bis del D.P.R. 600/73 affinché possa ipotizzarsi l’applicazione della norma antielusiva da parte dell’Amministrazione finanziaria è necessario:
• il perfezionarsi di “atti, …. fatti e …negozi, anche collegati tra loro”;

• i quali siano:

- “privi di valide ragioni economiche”;

- “diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario”;

- tesi “ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti”.

Tali presupposti devono verificarsi tutti contestualmente. Pertanto, è sufficiente che non risulti integrato anche uno solo di detti elementi, perché la disposizione non possa trovare corretta applicazione [7]. Come già evidenziato – tuttavia - l’esperibilità concreta della norma di cui all’art. 37 bis del D.P.R. 600/73 da parte del Fisco sconta un’altra limitazione Essa – infatti – è subordinata alla circostanza che, nell’ambito della propria condotta complessiva, il contribuente ponga in essere almeno una delle operazioni tassativamente indicate. Ovviamente, ciò non sta a significare che gli illegittimi vantaggi tributari che la disposizione di cui trattasi intende colpire debbano necessariamente scaturire da una di tali transazioni; il vantaggio patologico che rappresenta il nucleo della condotta elusiva può infatti anche derivare da altre situazioni od operazioni le quali tuttavia si inseriscono in un progetto più ampio all’interno del quale è posta in essere una delle transazioni menzionate dalla disposizione di riferimento.
A ben considerare, la circostanza appare logica e risponde alla natura stessa del fenomeno investigato. È tendenzialmente erroneo, infatti, ipotizzare che il vantaggio elusivo si concretizzi puntualmente in un unico comportamento in maniera analoga a quanto avviene – di norma – per le violazioni normative, ossia per le fattispecie evasive “stricto sensu”. Come è stato correttamente evidenziato, infatti, l’elusione – in genere – non si esaurisce mai in una singola operazione [8] ma tende a concretizzarsi in una vera e propria sequenza procedimentale [9] , ossia in una pluralità di eventi - collegati fra loro – al cui esito si determina quella violazione trasversale che contraddistingue il fenomeno elusivo. È, quindi, laddove nell’ambito di una qualunque fase di tale complesso “iter” il contribuente ponga in essere anche una soltanto delle operazioni tassativamente individuate dal comma 3 dell’art 37 bis del D.P.R. 600/73 che l’Amministrazione finanziaria è legittimata a contestare l’elusività dell’intera sequenza (quand’anche – come rappresentato – l’operazione di cui trattasi sia del tutto marginale nell’economia generale della transazione e non generi “ex se” alcun effetto fiscalmente positivo). Ciò posto, v’è da chiedersi quali siano le conseguenze ultime di un’eventuale contestazione antielusiva da parte dell’Amministrazione finanziaria, ossia quali siano i suoi concreti effetti sia in una prospettiva fiscale che civilistica. L’art. 37 bis del D.P.R. 600/73 qualifica le conseguenze fiscali di un’eventuale contestazione antielusiva in termini di inopponibilità all’Amministrazione finanziaria dell’ “iter” procedimentale in cui si sostanzia l’elusione. L’espressione impiegata dal legislatore non è casuale. Con la stessa, infatti, si intende significare che, verificandosi i presupposti stabiliti, l’Amministrazione finanziaria può disapplicare la disciplina tributaria adottata dal contribuente ed applicare, invece, quella che avrebbe dovuto essere effettivamente attuata (ossia quella aggirata maliziosamente da parte del contribuente). Ciò significa, pertanto, che gli effetti degli atti e dei comportamenti posti in essere dal contribuente continuano ad avere piena efficacia civilistica non solo tra le parti, ma anche nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, per tutto ciò che non concerne il rapporto dedotto in sede di applicazione dell’art. 37 bis del D.P.R. 600/73 [10]. In ultima analisi, un’eventuale contestazione antielusiva fa sì che lo specifico regime tributario dell’operazione muti mentre l’assetto negoziale civilistico che i contraenti hanno inteso attribuire alla vicenda elusiva resta sostanzialmente immodificato [11]. Detto ciò è bene analizzare maggiormente nello specifico ciascuno dei singoli presupposti identificati dalla fattispecie elusiva.

3.1 L’assenza di valide ragioni economiche

Nella prospettiva applicativa dell’art. 37 bis del D.P.R. 600/73, le ragioni economiche si contrappongono alle ragioni fiscali; ove sussistano le prime, pertanto, l’Amministrazione finanziaria non potrà mai esperire legittimamente il potere di accertamento ai sensi del richiamato art. 37 bis del D.P.R 600/73 [12]. E’ interpretazione comune che la nozione di valide ragioni economiche debba essere accolta in senso ampio [13]. Così, nelle operazioni societarie tale concetto va inteso in senso tale da abbracciare sia la sfera degli interessi delle singole società coinvolte nella transazione sia quella degli interessi dei soci di tali società, di coloro che tramite esse agiscono e, quindi, anche del gruppo o dei gruppi societari di cui le società in questione dovessero eventualmente fare parte.
Non solo, è opinione altrettanto comune che il carattere della validità debba essere riconosciuto anche a ragioni latamente economiche le quali [14]:
• seppure originate da situazioni o problematiche esterne, finiscono per determinare un sensibile interesse del contribuente alla loro sistemazione o soluzione;
• a prescindere dai vantaggi economici, mirino a limitare o contenere regressioni reddituali, patrimoniali o finanziarie nonché rischi d’impresa;
• siano, comunque, tali da giustificare il compimento dell’operazione per finalità imprenditoriali indipendentemente dall’eventuale vantaggio fiscale connesso al compimento dell’operazione.
In altri termini, è lecito affermare che sussistono valide ragioni economiche allorquando un operatore diligente, posto nelle condizioni in cui si trovava il contribuente al momento del compimento dell’operazione, l’avrebbe compiuta anche in assenza dei vantaggi fiscali dell’operazione stessa. E ciò quand’anche il processo (sospettato di possibile elusività) non incida direttamente (o non esclusivamente) sull’attività produttiva dell’imprese coinvolte nello stesso e, quindi, non trovi una propria esclusiva giustificazione in una prospettiva di realizzazione di sinergie industriali. In altri termini, è logico affermare che l’attributo economico che connota la nozione di valide ragioni di cui all’art. 37 bis del D.P.R. 600/73 non possa avere un significato limitato ai soli aspetti legati alla produzione e commercializzazione dei beni e dei servizi, ma debba essere esteso anche agli aspetti collegati alle strutture giuridiche e finanziarie nel cui contesto l’attività è organizzata. Ove - quindi – sussista una “ratio” economica in senso lato, la sussistenza di valide ragioni economiche dovrebbe essere assicurata. Ciò in linea di principio. In concreto, infatti – almeno in base all’esperienza sinora maturata [15] - l’individuazione delle valide ragioni economiche rappresenta un argomento dai confini assai sfumati in cui è difficile individuare sicuri criteri ermeneutici. È per questo, dunque, che il volere basare ogni riflessione in tema di art. 37 bis del D.P.R. 600/73 sul solo presupposto delle valide ragioni economiche può rappresentare una scelta operativamente azzardata. Di qui l’esigenza di valorizzare adeguatamente anche gli altri elementi costitutivi della fattispecie elusiva.

3.2 L’aggiramento di obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario

Questo secondo presupposto applicativo – in qualche maniera – concretizza quella che è la vera e propria essenza dell’elusione, ossia la violazione trasversale dei precetti normativi, il rispetto formale della “littera legis” in costanza di una (più o meno) palese violazione della “sententia” della stessa. In realtà, con riguardo alla formulazione adottata dal legislatore non sono mancate critiche da parte della dottrina più attenta [16]. La “ratio” sottesa a tale porzione di norma, tuttavia, è palese. Con tale espressione ci si intende riferire all’effetto sostanzialmente manipolatorio caratterizzante l’elusione tale per cui, integrando apparentemente una forma negoziale, si raggiungono – in realtà – i risultati concreti presupposti da un differente assetto. La stessa nozione di aggiramento, del resto, che ha ben poco del linguaggio giuridico fa chiaramente intendere come il presupposto dell’aggiramento degli obblighi e dei divieti abbia più una valenza descrittiva che altro. In tal modo, infatti, il legislatore ha inteso solo significare che l’elusione deve caratterizzarsi per un impiego strumentale ed artificioso dello strumento normativo tale per cui il contribuente, pur senza violare espressamente la lettera delle disposizioni fiscali di riferimento, riesce ugualmente a realizzare un risultato che si pone in antitesi alle regole del sistema, aggirando (verrebbe da dire mutuando un’espressione propria del linguaggio comune schivando) il trattamento fiscale naturale (ovviamente più oneroso) della fattispecie concreta posta in essere.

3.3 L’ottenimento di riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti

Se il presupposto appena esaminato (vale a dire l’aggiramento di obblighi o divieti) pecca – senz’altro - di una certa astrattezza e, quindi, risulta poco utile in una prospettiva applicativa l’ultimo requisito essenziale ad integrare l’art. 37 bis del D.P.R. 600/73, ovverosia il raggiungimento di un vantaggio fiscale indebito - non si presta – di certo – ad analisi molto più agevole. Tale requisito, tuttavia, riveste un’importanza fondamentale nell’economia applicativa della disposizione in commento e ciò nella misura in cui consente di discernere fra il fenomeno (illegittimo) dell’elusione fiscale e quello contiguo (ma legittimo) del lecito risparmio d’imposta. Prima di disquisire sulla legittimità del vantaggio tributario perseguito (ossia sul carattere indebito dello stesso) – tuttavia – ciò che va valutato quando ci si pone nella prospettiva di applicazione dell’art. 37 bis del D.P.R. 600/73 è se dalla condotta posta in essere scaturisca effettivamente un vantaggio fiscale. Più chiaramente – avuto riguardo alla struttura complessiva della transazione – ciò che occorre verificare in via preliminare è se la condotta dell’elusore determini effettivamente un depauperamento per l’Erario e non si sia – viceversa - in costanza di un vantaggio fiscale solo apparente in quanto compensato da uno svantaggio (sia esso immediato o futuro) [17] conseguente alla medesima condotta giudicata “prima facie” elusiva. Una volta appurato – tuttavia – che un vantaggio fiscale effettivamente esiste, v’è da considerare se il medesimo sia sostanzialmente illecito ovvero rientri nell’ambito delle operazioni di lecita pianificazione fiscale. La citata distinzione (oltre che in dottrina [18]) trova un proprio preciso riscontro anche nella prassi dell’Amministrazione finanziaria secondo la quale “(…) il risparmio di imposta si verifica quando, tra vari comportamenti posti dal sistema fiscale su un piano di pari dignità, il contribuente sceglie quello fiscalmente meno oneroso. Non c’è aggiramento fintanto che il contribuente si limita a scegliere tra due alternative che in modo strutturale e fisiologico l’ordinamento gli mette a disposizione (…) le norme antielusive scattano solo quando l’abuso di questa libertà dà luogo a manipolazioni, scappatoie, stratagemmi, che – pur formalmente legali – finiscono per stravolgere i principi del sistema. Da quanto precede discende che il risparmio di imposta che la norma in commento intende contrastare è quello che l’ordinamento tributario non consente, in quanto sostanzialmente contrario al principio costituzionale di capacità contributiva” [19]. In ultima analisi – pertanto – il soggetto passivo del rapporto d’imposta è libero di scegliere - fra le molteplici opportunità giuridiche ed economiche che gli si prospettano – l’opzione più conveniente senza che ciò rappresenti in alcuno modo indizio o indice di un atteggiamento scorretto. A questa facoltà di scelta – tuttavia – esiste un limite: il carattere fisiologico della stessa. Ciò sta a significare che finché il contribuente utilizza strumenti e percorre vie che si pongono su di un piano di pari dignità [20] nella prospettiva del sistema tributario e non ricorre a stratagemmi per conseguire un obiettivo implicitamente vietato da una disposizione tributaria si è nell’ambito del semplice risparmio d’imposta e non dell’elusione. Allorquando, viceversa, il risparmio d’imposta che il contribuente ottiene è il frutto di una scelta (formalmente ineccepibile) cui si perviene all’esito di un meccanismo applicativo fatto di espedienti, ecco che il vantaggio fiscale se del caso conseguito deve intendersi sostanzialmente elusivo. A ben considerare v’è da rilevare che tale distinzione formale – chiara in linea di principio - non permette in realtà di superare ogni dubbio ove si passi ad un’analisi applicativa dei problemi che intenderebbe risolvere. E così esistono tutta una serie di opzioni operative per le quali è certo che si verta – tendenzialmente - nell’ambito della legittima pianificazione fiscale; ad esempio configurano opzioni liberamente perseguibili da parte del contribuente:
• una cessione di azioni in luogo di una cessione di azienda [21];
• la scelta di costituire una società in forma di società di persone piuttosto che di società di capitali o viceversa;
• la scelta di costituire e localizzare una società controllata in un determinato Stato piuttosto che in un altro Stato;
• la preventiva rivalutazione del costo di una partecipazione societaria (in forza di uno dei provvedimenti normativi che –ormai quasi ciclicamente - lo consentono) previo pagamento di una imposta sostitutiva a carattere agevolativo al fine di minimizzare la plusvalenza destinata ad emergere in occasione di una alienazione a terzi già pianificata.
Per converso rappresentano operazioni che – in linea di principio – sono senz’altro idonee a configurare un indebito risparmio d’imposta la cessione – nell’ambito di un gruppo d’imprese - di un’azienda profittevole ad una società titolare di perdite pregresse da potere utilizzare in compensazione dei redditi generati dall’azienda alienata ovvero il trasferimento (in sostanziale esenzione) di una partecipazione societaria da una società residente in Italia ad un soggetto d’imposta estero controllato che possa fruire del regime di “participation exemption” nell’ordinamento di appartenenza.
Fra i poli rappresentati da queste tipologie di operazioni (le une tendenzialmente lecite e le altre, per converso, a forte rischio di contestazione elusiva) v’è – tuttavia – un innumerevole novero di operazioni per le quali l’esatto “discrimen” fra ciò che è lecito e ciò che, invece, non lo è risulta estremamente difficoltosa; ed è proprio in queste fattispecie di confine che la clausola di cui all’art. 37 bis del D.P.R. 600/73 mostra i propri maggiori limiti applicativi.

4. Il fenomeno dell’elusione fiscale e la tassazione di gruppo

È nel delineato contesto generale, quindi, che vanno calate le possibili implicazioni elusive del fenomeno del consolidato. È noto, infatti, che l’adozione della tassazione di gruppo costituisce una scelta economica di assoluto rilievo nella prospettiva del contribuente. È altrettanto evidente, tuttavia, come proprio in ragione dei vantaggi che tale opzione garantisce alla parte privata del rapporto d’imposta (o se si preferisce capovolgere la prospettiva interpretativa in ragione delle inefficienze fiscali che è in grado di eliminare) il Fisco non potrà che porre estrema attenzione all’utilizzo di siffatto strumento. Di qui, pertanto, l’esigenza di iniziare a ragionare con attenzione su quali possano essere i (possibili) profili di elusività connessi al consolidato. In tale prospettiva, quindi, non sorprende affatto che l’Agenzia delle Entrate, nel fissare gli obiettivi prioritari della propria azione per l’esercizio finanziario 2004 [22], abbia precisato che gli interventi ispettivi “dovranno essere diretti a garantire, nell’area dell’accertamento, l’ulteriore incremento qualitativo e quantitativo dell’attività di contrasto all’evasione da perseguirsi attraverso: (…) l’adozione di strumenti idonei all’individuazione e al monitoraggio di gruppi d’imprese che eserciteranno, ai sensi degli articoli 117 e seguenti del TUIR, come modificati dal D.Lgs. n. 344 del 12 dicembre 2003, l’opzione per la tassazione su base consolidata”. La chiara identificazione del fenomeno della tassazione di gruppo quale obiettivo sensibile dell’attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria nel corso del 2004 pone, quindi, dinanzi a taluni interrogativi di fondo e - in particolare – c’è da chiedersi:
• se esista un possibile rischio elusione connesso all’adozione del consolidato in quanto tale ovvero se l’attività di concreta configurazione della “fiscal unit” possa o meno essere giudicata elusiva nella delineata prospettiva dell’art. 37 bis del D.P.R. 600/73;
• quali sono (alcune) fra le possibili condotte elusive che - è ragionevole ritenere – troveranno spazio con maggiore frequenza nell’ambito di gruppi fiscali e, quindi, quali sono, nell’ottica dell’Amministrazione finanziaria, le nuove prospettive di applicazione dell’art. 37 bis del D.P.R. 600/73.

4.1 L’opzione per il consolidato e l’assetto del gruppo nella prospettiva antielusiva

Un primo punto sul quale è necessario che non insorgano equivoci è il seguente: il consolidato non rappresenta una graziosa concessione del legislatore nazionale – come talvolta si è indotti a ritenere - tutt’altro. Non si tratta, quindi, di un regime ontologicamente ed unilateralmente di favore per il contribuente, ma del naturale correttivo che la sistematica impositiva tracciata dal D.Lgs. 344/2003 appronta a fronte del rinnovato meccanismo di valutazione delle partecipazioni societarie (ed in forza del quale – come noto – non è più possibile per il soggetto partecipante dedurre minusvalenze da valutazione delle partecipate). Ciò sta a significare – in ultima analisi – che il regime del consolidato non rappresenta un vantaggio “tout court” e come vantaggio, quindi, non può essere valutato nella prospettiva dell’art. 37 bis del D.P.R. 600/73. Più chiaramente, il contribuente, titolare di una o più partecipazioni societarie, che opti per la tassazione a livello consolidato non è in alcun modo un soggetto (come è tipicamente l’elusore) che si muove fra le pieghe del sistema fiscale per ottenere indebiti risparmi d’imposta (il lucroso vantaggio di cui vi è cenno nell’art. 37 bis del D.P.R. 600/73), ma è soltanto un contribuente che – preso atto dell’intervenuto mutamento del contesto tributario in cui si trova ad operare - compie quelle scelte di carattere gestionale ed operativo che gli possano risultare maggiormente utili e fa ciò in piena legalità ed in coerenza con il rinnovato assetto legislativo di riferimento. Non v’è dubbio, peraltro, che ove pure si volesse ragionare in termini di vantaggio, è difficile immaginare che lo stesso possa qualificarsi come indebito, vale a dire (cfr. supra) sostanzialmente disapprovato dal regime tributario vigente. Non è assolutamente così. In base a quanto in precedenza evidenziato il consolidato è un regime che ha pari dignità rispetto ad altri istituti pure legittimamente esperibili. In altri termini, l’opzione ai sensi dell’art. 117 e seguenti dell’attuale T.U.I.R. non costituisce un “escamotage”, un espediente disapprovato dal sistema cui il contribuente perviene sfruttando sapientemente le complessità dell’ordinamento. Si è, invece, in presenza di un regime (tendenzialmente – ma non necessariamente - foriero di conseguenze positive per gli aderenti [23]) che il contribuente ha la facoltà di attivare o non attivare e ciò in totale libertà ben sapendo che sia l’una che l’altra scelta – da un punto di vista sistematico – rivestono la medesima dignità. Ciò sta a significare – in ultima analisi – che la semplice adozione (considerata “uti singola”) del meccanismo di tassazione di gruppo non può mai essere giudicata alla stregua di una condotta elusiva.
E allora, se così è, viene spontaneo chiedersi quale debba essere l’interpretazione da attribuire alla citata affermazione riportata nella circolare dell’Agenzia delle Entrate. Più chiaramente, se il consolidato non rappresenta una scelta potenzialmente elusiva, perché l’individuazione ed il monitoraggio dei gruppi d’imprese che consolidano costituiva uno degli obiettivi strategici dell’attività del 2004 dell’Agenzia delle Entrate? Tale dichiarata attenzione – presumibilmente - va intesa nella prospettiva della assoluta innovatività dell’istituto che, con tutta evidenza, ha posto la stessa Amministrazione finanziaria dinanzi a problemi (in termini di gestione dell’attività di accertamento) del tutto sconosciuti (almeno nella sistematica “ante” riforma). È, quindi, possibile assumere un atteggiamento rassicurante sotto questo profilo. Il reale intento dell’Agenzia delle Entrate va inteso soltanto come volontà di porre la doverosa attenzione su di un fenomeno del tutto nuovo e non come volontà vessatoria di penalizzazione “tout court” dei contribuenti optanti per il consolidato. In altri termini, è ragionevole affermare che con la menzionata indicazione programmatica l’Agenzia delle Entrate mirasse solo ad avere contezza dello stato dell’arte con riferimento ai meccanismi di consolidamento eventualmente attivati e ciò al fine di evitare che si potesse fare confluire nel perimetro del gruppo soggetti d’imposta privi dei requisiti prescritti dalla normativa di riferimento [24]. Tutto qui, nulla di più e nulla di meno e soprattutto nulla che abbia a che fare con il fenomeno dell’elusione in senso proprio. Se si delinea una “fiscal unit” includendovi anche società che non vi avrebbero avuto titolo, la condotta del contribuente non è assolutamente elusiva ma semplicemente (e verrebbe da dire banalmente) evasiva in quanto si viola direttamente un chiaro disposto normativo; non si sta manipolando alcun istituto specifico né si stanno aggirando divieti imposti dalla disciplina tributaria, ma ci si sta limitando a porre in essere una semplice violazione diretta della disciplina tributaria di riferimento. Si è, quindi, completamente al di fuori della prospettiva dell’elusione fiscale come in precedenza tratteggiata.
Di ben maggiore spessore – invece - sono le implicazioni antielusive che il consolidato pone con riguardo alla ulteriore tematica individuata come oggetto del presente lavoro: le possibili implicazioni antielusive della attività di configurazione della “fiscal unit”. Più chiaramente, in che maniera l’attività che il contribuente pone in essere (e le scelte che inevitabilmente compie) in sede di predisposizione dell’assetto del gruppo sono suscettibili di vaglio antielusivo da parte dell’Amministrazione finanziaria? Degli esempi possono aiutare a comprendere. Si ponga il caso di società residente ALFA che detenga il 50% del capitale sociale di un’altra società residente BETA la quale produce sistematicamente perdite di esercizio fiscalmente rilevanti. Il vantaggio che ALFA trarrebbe dall’eventuale consolidamento (peraltro integrale) del risultato fiscale di periodo di BETA è di tutta evidenza: le perdite correnti generate da quest’ultima in qualità di controllata potrebbero essere impiegate dalla controllante al fine di compensare gli utili propri o di altre entità del gruppo. Nella situazione appena delineata, tuttavia, ALFA è giuridicamente impossibilitata a consolidare BETA, non raggiungendo il limite di partecipazione al capitale sociale ed agli utili normativamente prescritto. “Rebus sic stantibus”, se ALFA – al solo fine di acquisire il diritto di consolidare BETA – acquistasse da terzi una percentuale (anche minima) del capitale sociale della stessa in maniera da potersi qualificare come controllante ex art. 120 del T.U.I.R. potrebbe tale operazione (eseguita in apparente assenza di altre ragioni economiche) essere considerata elusiva e, quindi, rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 37 bis del D.P.R. 600/73?
Sebbene la fattispecie concreta possa evocare sensazioni di manipolazione normativa, non v’è dubbio che la risposta al quesito appena formulato non può che essere negativa. Infatti, ancorché sia indubitabile che ALFA tragga un vantaggio dall’attivazione del meccanismo di tassazione di gruppo (in quanto, così facendo, riesce a decurtare la base imponibile positiva con l’analoga grandezza di segno negativo generata dalla gestione di BETA [25]), è altrettanto evidente che tale vantaggio si configura come del tutto lineare e conforme allo spirito del sistema. In altri termini, nell’operazioone prospettata, ALFA non mira affatto ad aggirare il disposto della normativa tributaria, perseguendo – con malizia – un intento di “fraus legis”; la stessa, infatti, si limita ad operare per il perseguimento di un vantaggio (“rectius” – come rammentato - si appronta al fine di evitare un vero e proprio maleficio fiscale) nel pieno rispetto della lettera e della sostanza della norma. Non solo non c’è aggiramento di alcun obbligo o divieto imposto dalla normativa tributaria (come prevede, di contro, il richiamato art. 37 bis del D.P.R. 600/73) ma lo stesso risparmio d’imposta eventualmente ottenuto e/o ottenibile dal consolidato non può definirsi indebito in quanto perfettamente riconosciuto dal sistema. Ad analoghe conclusioni, quindi, è ragionevole giungere – più in generale - per tutte quelle operazioni societarie che mirino a modificare il perimetro del gruppo allo scopo di fare assumere allo stesso la migliore configurazione possibile nella prospettiva dell’opzione per il consolidato. Ad esempio, si ipotizzi una situazione in cui la capogruppo ALFA detiene il 60% della società BETA la quale a sua volta è titolare del 60% del capitale sociale (nonché della partecipazione agli utili) della società GAMMA. In questa situazione – come noto – la società ALFA, pur essendo la controllante indiretta ex art. 2359 Cod. Civ. di GAMMA, si troverebbe nell’impossibilità di consolidare la stessa ex art. 117 e ss. del T.U.I.R. a causa dell’effetto demoltiplicativo determinato dalla catena societaria [26] e ciò, chiaramente, potrebbe determinare una serie di inefficienze fiscali. Al fine di evitare siffatta distonia, quindi, potrebbe rilevarsi sommamente utile prevedere che la partecipazione del 60% in GAMMA venga alienata da BETA a favore della “holding” ALFA con la conseguenza che quest’ultima, divenuta la controllante diretta di GAMMA, potrebbe procedere alla configurazione di una “fiscal unit” in cui includere entrambe le proprie controllate laddove, invece, lasciando immutata la situazione di partenza, avrebbe dovuto limitarsi a consolidare la sola controllata diretta BETA e non anche quella controllata indirettamente GAMMA. Ora, in una situazione quale quella appena ipotizzata, è lecito immaginare che l’Amministrazione finanziaria possa legittimamente concludere nel senso che la cessione del pacchetto di controllo (60%) della società GAMMA intervenuta fra le società correlate BETA ed ALFA sia priva di valide ragioni economiche e, quindi, elusiva perché finalizzata esclusivamente a consentire il consolidamento di GAMMA in capo ALFA? Anche in questo caso – per ragioni analoghe a quelle suesposte - la risposta, come già evidenziato, dovrebbe essere senz’altro negativa. Come per l’ipotesi dell’acquisto di una quota di partecipazione addizionale che consenta l’acquisizione della qualifica di controllante in capo ad un determinato soggetto d’imposta, infatti, la prospettiva di analisi che deve essere assunta non è quella (o almeno non è solo quella) di verificare se la specifica transazione sia o meno sorretta da valide ragioni economiche. In ipotesi come quella appena evidenziata l’aspetto delle ragioni economiche, pur nell’ampia accezione (cfr. supra) in precedenza delineata, rappresenta un elemento da porre in secondo piano nella valutazione complessiva della transazione. È di tutta evidenza, infatti, a meno di non volere sostenere argomentazioni difficilmente sostenibili, che nella transazione “de qua” le ragioni di natura fiscale sono assolutamente preponderanti rispetto a quelle che tali non sono. Tuttavia, la circostanza che nella fattispecie concreta non si sia in costanza (o siano difficilmente ravvisabili) valide ragioni economiche non sta per questo a significare che l’operazione sia, per ciò solo, elusiva e, quindi, aggredibile da parte dell’Amministrazione finanziaria in forza dello strumento di cui all’art. 37 bis del D.P.R. 600/73. La cessione della partecipazione fra ALFA e BETA, pur realizzata prevalentemente (al limite anche esclusivamente) per realizzare un migliore assetto della “fiscal unit”, non soddisfa gli altri elementi costitutivi previsti dalla norma antielusiva. Per quanto precisato in precedenza, infatti, con l’intervenuta transazione non viene realizzato né un vantaggio tributario in senso proprio (al limite il contribuente riesce ad evitare i possibili malefici derivanti dal mancato consolidamento) né – soprattutto – ove pure si voglia discettare in termini di vantaggio (perché si valorizza – ad esempio - la circostanza che i dividendi che la controllante percepisce da una consolidata sono integralmente esenti laddove, per converso, quelli erogati da una controllata non rientrante nel perimetro di consolidamento sono assoggettati a tassazione ancorché nella misura del 5%), tale vantaggio può comunque essere qualificato come indebito, perché non riconosciuto dal sistema. In altri termini – a prescindere dal requisito delle valide ragioni economiche - quello che nell’ipotesi formulata (e nelle altre situazioni analoghe che pure è facile ipotizzare) viene radicalmente a mancare (il che paralizza ogni possibilità accertativa ai sensi dell’art. 37 bis del D.P.R. 600/73) è il carattere patologico dell’eventuale risparmio d’imposta. Non solo. A ben ragionare, risulta carente anche l’ulteriore (ma contiguo) elemento essenziale presupposto dalla summenzionata disposizione, ossia l’aggiramento degli obblighi o divieti imposti dalla disciplina tributaria. Nessuna manipolazione fraudolenta dell’assetto normativo viene realizzata in operazioni quali quella in esame: la sostanza e la forma negoziale degli atti posti in essere dalle parti sono perfettamente congruenti e non viene artificiosamente realizzato nulla che non sia nello spirito del sistema; si è, anzi, in presenza di un integrale e sostanziale rispetto dei criteri che presiedono all’assetto della tassazione consolidata. Tutto ciò sta a significare – in ultima analisi - che non sussiste un rischio elusione per il semplice fatto che ci si limita ad optare per la tassazione di gruppo oppure perché si pongono in essere operazioni di efficientamento della struttura della “fiscal unit”. Più chiaramente l’elusione non costituisce un fenomeno le cui possibilità di manifestazione (e, conseguentemente, di contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria) aumentano per il fatto che il contribuente opti per il consolidato, tutt’altro. L’elusione è di per sé un “quid” trasversale a tutto il sistema impositivo e che ben può concretizzarsi nell’ambito del consolidato così come nel contesto di qualsivoglia altro regime tributario. Di qui, pertanto, l’opportunità di fare il punto (seppure in maniera estremamente sintetica) sul secondo degli argomenti su cui si è inteso focalizzare l’analisi, ossia quali possano essere le manovre elusive cui il nuovo istituto può dare luogo. Il che conduce, con tutta evidenza, ad affrontare le nuove prospettive di contestazioni ex art. 37 bis del D.P.R. 600/73 formulabili da parte dell’Amministrazione finanziaria.

4.2 Le nuove prospettive applicative dell’art. 37 bis del D.P.R. 600/73

In luogo di porsi il problema in linea di astratto principio, è bene affrontare il tema partendo dalle innovazioni che la recente riforma ha apportato all’assetto della norma antielusiva. Se, infatti, il legislatore del D.Lgs. 344/2003 ha ritenuto necessario compiere una revisione di tale disposizione (peraltro abbastanza recente nella sua attuale formulazione essendo stata introdotta dall’art. 7 del D.Lgs. 358/97) è perché si è reso conto che il nuovo assetto impositivo prefigurava a beneficio del contribuente spazi di (illegittima) manovra che, in assenza di interventi “ad hoc”, avrebbero potuto restare impuniti. In proposito, v’è da dire innanzitutto che le modifiche apportate all’art. 37 bis del D.P.R. 600/73 sono – in realtà – abbastanza marginali e, tuttavia, una di esse riguarda proprio l’istituto della tassazione consolidata. Infatti, il comma 3 della disposizione in commento è stato integrato con l’introduzione nell’ambito delle ipotesi che possono legittimare l’esercizio di tale specifica tipologia di accertamento della lettera f bis) tal per cui ora il Fisco può giudicare inopponibili nei propri confronti tutte quelle condotte in cui vengano poste in essere “cessioni di beni effettuate tra i soggetti ammessi al regime di tassazione di gruppo di cui all’articolo 117 del T.U.I.R.”. C’è da chiedersi, quindi, quali siano le situazioni patologiche che con la menzionata integrazione si è inteso contrastare. L’elemento centrale su cui riflettere è il seguente: uno fra i principali (se non il principale) vantaggio offerto dall’adozione della tassazione di gruppo è rappresentato dalla possibilità di procedere alla compensazione intersoggettiva (ossia fra differenti soggetti d’imposta) di basi imponibili positive e negative, consentendo, quindi, l’utilizzo immediato delle perdite fiscali delle società rientranti nell’area di consolidamento fiscale in diminuzione dei redditi conseguiti da altre società del gruppo. Proprio tale caratteristica – tuttavia – costituisce anche lo strumento in grado di essere manipolato ad arte dal contribuente per perseguire illegittime finalità di risparmio fiscale. La gestione delle perdite facenti capo alle varie società del gruppo – pertanto – costituisce un argomento estremamente sensibile al quale (non casualmente) il legislatore della riforma ha dedicato estrema attenzione. In particolare è stato espressamente disciplinato il trattamento delle perdite pregresse (vale a dire anteriori all’adesione al meccanismo di consolidamento). In tal senso, pertanto, l’attuale art. 118 – comma 2 – del T.U.I.R. sancisce che le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione di gruppo [27] possono essere utilizzate solo dalle società cui le stesse si riferiscono (ossia solo dalle società che le hanno concretamente realizzate). Di fatto, quindi, ai sensi della normativa vigente, la spendibilità delle perdite anteriori all’inizio della tassazione consolidata (anche in caso di pregressa appartenenza al gruppo, vale a dire anche in caso di preesistenza di un rapporto di controllo di diritto) opera solo in capo al soggetto che le ha generate il quale, pertanto, ove sia titolare di perdite fiscali riportabili può trasferire alla controllante solo un imponibile positivo (nel caso in cui il reddito conseguito successivamente all’inizio della tassazione consolidata sia tale da assorbire tutte le perdite pregresse) ovvero un risultato nullo (se le perdite opponibili in compensazione sono superiori al reddito generato dall’impresa), ma mai un componente negativo della base imponibile consolidata (la possibilità da parte delle controllate di trasferire perdite fiscalmente rilevanti alla controllante, pertanto, è limitata ai risultati negativi relativi ad annualità per le quali sia già in essere il meccanismo di tassazione consolidata) [28]. A tale regola generale – tuttavia – il legislatore ha ritenuto di dovere affiancare una norma ulteriore chiaramente preordinata ad evitare fenomeni di aggiramento della menzionata disciplina delle perdite pregresse. L’attuale art. 123, comma 2, del T.U.I.R., infatti - reca una prescrizione antielusiva che si correla, da un lato, con il regime (facoltativo) di circolazione neutrale dei beni plusvalenti nell’ambito del gruppo [29] e, dall’altro, con la gestione delle perdite conseguite in periodi d’imposta anteriori all’inizio della tassazione consolidata. Tale norma, infatti, prescrive espressamente che “salvo l’accoglimento dell’istanza di cui al comma 8 dell’art. 37 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 [30], le perdite fiscali di cui all’art. 118, comma 2, non possono essere utilizzate per compensare le plusvalenze realizzate dal cessionario con la successiva cessione o il successivo conferimento dei beni trasferiti secondo il regime di neutralità fiscale di cui al comma 1.” In concreto, la “ratio” della norma è quella di evitare un aggiramento dall’art. 118, comma 2, del T.U.I.R. il quale – di fatto – impedisce ogni forma di spendibilità all’interno del gruppo delle perdite realizzate dalle società consolidate in un momento anteriore all’inizio della tassazione collettiva. Un esempio può agevolare la comprensione del contesto in cui si colloca l’art. 123, comma 2, del T.U.I.R. -. In una prospettiva di ottimizzazione della fiscalità di un gruppo d’imprese - una società consolidata recante rilevanti perdite pregresse generate in periodi d’imposta anteriori all’inizio della tassazione consolidata potrebbe essere individuata come il naturale destinatario (in regime di neutralità ex art. 123 del T.U.I.R.) di cespiti portatori di plusvalenze implicite di cui – a livello di gruppo - si è già decisa l’alienazione a terzi (ovvero - attesa l’identità di effetti tributari connessi all’operazione - di cui si è già pianificato il conferimento in società). Se - come previsto - dalla cessione dei cespiti “de quibus” emergessero notevoli plusvalenze, è evidente che tali componenti dovrebbero concorrere (in positivo) alla formazione del reddito imponibile del soggetto che ha effettuato le operazioni in quanto – trattandosi di transazioni extragruppo - il regime di circolazione neutrale non sarebbe fruibile. La cedente, quindi – “ceteris paribus“ – si troverebbe a realizzare un cospicuo risultato fiscale di periodo. Poiché, tuttavia, la società in argomento disporrebbe di notevoli perdite fiscali relative ad annualità anteriori all’inizio della tassazione consolidata (perdite da utilizzare in compensazione del proprio risultato di periodo) è evidente che – pur nel pieno rispetto dell’art. 118, comma 2, del T.U.I.R. (disposizione che – come più volte ribadito - impone la fruibilità delle perdite fiscali “de quibus” in capo al solo soggetto d’imposta che le ha realizzate senza possibilità di consolidamento infragruppo delle stesse), si verrebbe a realizzare proprio il risultato che tale norma intende escludere, ossia la spendita intersoggettiva in capo alla controllante di perdite pregresse delle controllate.
In termini concreti, lo schema elusivo (assai estremizzato e semplificato) che il legislatore intende contrastare è il seguente (o altri sostanzialmente analoghi):
• il gruppo (che ha programmato un massiccio programma di disinvestimenti da cui immagina di potere conseguire notevoli plusvalenze) acquista una società recante notevoli perdite pregresse che viene immediatamente fatta aderire al meccanismo di tassazione consolidata;
• tale società diviene il destinatario finale di tutti i cespiti di cui, nell’ambito del gruppo, si è programmata l’alienazione a terzi (si immagini un ramo di azienda il cui valore di libro è di molto inferiore a quello di mercato);
• i trasferimenti avvengono nell’ambito del gruppo in neutralità fiscale previo esercizio dell’opzione di cui all’art. 123 del T.U.I.R.;
• una volta avvenuta la cessione a terzi dei beni in argomento, il cospicuo risultato di esercizio così generatosi viene neutralizzato in maniera integrale o parziale in capo alla cedente grazie all’utilizzo in compensazione delle perdite pregresse anteriori all’inizio della tassazione consolidata;
• il risultato fiscale così ottenuto (assai esiguo o finanche nullo) viene, quindi, trasferito alla controllante che provvede al consolidamento delle basi imponibili.
Quella appena descritta – tuttavia – è solo una delle possibilità di patologica ottimizzazione fiscale offerte dalla nuova disciplina del consolidato fiscale che viene – quindi - contrastata con una norma antielusiva “ad hoc” (la quale – lo si rammenta – può formare oggetto di un intervento disapplicativo). È – quindi - nella prospettiva di reazione alle altre forme di strumentalizzazione dell’istituto del consolidato che va intesa l’introduzione della lettera f bis) al comma 3 dell’art. 37 bis del D.P.R. 600/73. La lettera della nuova disposizione, infatti, è sufficientemente generica di talché consente al Fisco di aggredire, quali transazioni elusive tese all’aggiramento del divieto di spendita infragruppo di perdite anteriori all’inizio della tassazione consolidata, non soltanto le cessioni di beni plusvalenti effettuate in neutralità nell’ambito del gruppo ex art. 123 del T.U.I.R., ma anche quelle effettuate a condizioni di mercato e finanche le semplici cessioni di beni merce, ossia quelle produttive di ricavi (ma non – è bene evidenziarlo - le operazioni che si sostenzino in prestazioni di servizio). E così si ipotizzi il caso della società ALFA, titolare di rilevanti perdite pregresse generatesi in un momento anteriore all’opzione per il consolidato, che sia titolare di un ramo d’azienda il cui costo fiscale riconosciuto sia ampiamente inferiore al valore di mercato dello stesso. Nella circostanza, al fine di ottimizzare la fiscalità del gruppo, potrebbe essere immaginata una cessione a valore di mercato da ALFA alla consociata BETA del ramo d’azienda latore di plusvalenze latenti così da conseguire un risultato di concreta rivalutazione dei cespiti inclusi nel compendio aziendale ceduto (i quali, quindi, perverrebbero in capo alla cessionaria BETA ad un valore sensibilmente più elevato rispetto a quello che avevano in capo alla cedente ALFA) senza, tuttavia, determinare alcun aggravio impositivo per il gruppo. Ciò in quanto l’eventuale plusvalenza generata dalla cessione di ramo d’azienda da parte di ALFA verrebbe fiscalmente compensata dalle perdite pregresse di cui la stessa aveva la legittima disponibilità. Orbene, è facile comprendere come un’operazione di questo genere – ove determinata da esclusive ragioni di ordine fiscale – ben potrebbe essere considerata dall’Amministrazione finanziaria come sostanzialmente elusiva, in quanto finalizzata ad aggirare il divieto di utilizzo nell’ambito del gruppo delle perdite pregresse generatesi anteriormente all’opzione per il consolidato. In realtà, è da rilevare come giudicare elusive “tout court” sempre ed in ogni caso – quasi fossero caratterizzate da una sorta di elusività “in re ipsa” - operazioni quali quella appena descritta è forse eccessivo. Anche nel caso esaminato, infatti, l’Amministrazione finanziaria sarebbe onerata dall’obbligo di dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi essenziali ai fini della piena configurabilità della fattispecie di elusione; e ciò sia in termini di assenza di valide ragioni economiche, che di aggiramento di obblighi e divieti imposti dalla normativa tributaria che, infine, di perseguimento di vantaggi tributari indebiti. In altri termini, anche nel caso prefigurato, l’Amministrazione finanziaria dovrebbe passare dal mero sospetto di elusione ad una piena dimostrazione della realizzazione di un evento elusivo da parte del contribuente ed un tale passaggio - al di là delle facili apparenze - potrebbe anche non essere agevole. Nella fattispecie ipotizzata, infatti, non è difficile notare come, pur in presenza di un’indubbia analogia con la situazione delineata dall’art. 123, comma 2, del T.U.I.R., sussistono ulteriori elementi che vanno presi in considerazione. E così va da sé che, mentre nel contesto dell’art. 123, comma 2, del T.U.I.R. ciò che s’intende evitare è la spendita infragruppo delle perdite pregresse, spendita compiuta attraverso una struttura latamente “conduit” incentrata – da ultimo - su di un atto di alienazione del cespite all’esterno del gruppo, nella situazione esaminata – per converso - il ramo d’azienda compravenduto resta pur sempre nell’ambito della “fiscal unit”. Non solo. Mentre, nell’ambito dell’ipotesi di cui all’art. 123, comma 2, del T.U.I.R. il risultato illegittimo perseguito è pressoché autoevidente in quanto – in assenza della canalizzazione dei proventi sulla consolidata titolare di perdite pregresse – tali grandezze sarebbero andate irrimediabilmente perse, nell’ipotesi in commento, invece, la consolidata avrebbe potuto agevolmente conseguire il medesimo esito (utilizzando, in tal modo, le proprie perdite) alienando il compendio aziendale direttamente nei confronti di un soggetto terzo o, comunque, non rientrante nel perimetro del consolidato [31]. In ultima analisi, al di là della evidente analogia di effetti, ciò che va evidenziato è che, anche in una situazione quale quella esposta, non è lecito ragionare in termini assoluti ed aprioristici di elusività. In linea di massima, infatti, anche nell’ambito del meccanismo di tassazione consolidata, non esistono operazioni sicuramente elusive così come non sussistono transazioni del tutto esenti dal rischio di contestazione e ciò, in particolar modo, ove si abbia riguardo al tema (assai sensibile) della gestione delle perdite pregresse. In base alla rilevata modifica del comma 3 dell’art. 37 bis del D.P.R. 600/73, infatti, tutte le cessioni infragruppo tese a caricare di materia imponibile le controllate dotate di rilevanti perdite pregresse rappresentano operazioni che, pur a volerne negare la possibile aggredibilità da parte del Fisco in base agli ordinari poteri di accertamento, rientrano ormai nel novero delle transazioni per le quali l’Amministrazione finanziaria è legittimata all’impiego della norma antielusiva. È – comunque - doveroso precisare che sarebbe erroneo interpretare la nuova lettera f bis) dell’art. 37 bis del D.P.R. 600/73 esclusivamente quale presidio antielusivo a tutela del corretto impiego - nell’area di consolidamento - delle perdite anteriori all’inizio della tassazione di gruppo. Il novero delle manovre a contenuto latamente manipolatorio che la nuova norma permette di contrastare, infatti, non è focalizzato in esclusiva sull’aggiramento del divieto sancito dall’art. 118, comma 2, del T.U.I.R. ma deve intendersi riferito a qualsivoglia obbligo o divieto imposto dalla normativa tributaria. La conseguenza che è possibile trarre da ciò è che l’ampliato ambito applicativo della disposizione “de qua” - oggi più che in passato - deve indurre a valutazioni estremamente assennate circa l’effettuazione di tutte le operazioni infragruppo (“sub specie” di cessioni di beni) visto che non è difficile immaginare che siffatto genere di transazioni diverrà uno fra i temi prediletti dall’Amministrazione finanziaria in sede di analisi della fiscalità dei gruppi d’imprese.

Conclusioni

Da ultimo, alcune ulteriori e brevi riflessioni. Nel corpo dell’elaborato non si è potuto che illustrare taluni principi generali. Il più grave problema posto dall’elusione – infatti - è che si tratta di un fenomeno che si presta con estrema difficoltà ad esami di carattere statico ed analitico, essendo un “quid” di mutevole che segue i percorsi evolutivi della legislazione, adattandosi (in maniera distorsiva) all’incessante produzione normativa tributaria. Ciò sta a significare che – presumibilmente ed a prescindere dal fenomeno della tassazione di gruppo molte delle forme di elusione sinora praticate o conosciute (e qui il pensiero corre – ad esempio – a più o meno aggressive forme di distribuzione di riserve di capitale piuttosto che a transazioni focalizzate sull’effettuazione di operazioni di fusione e scissione) con le innovazioni sostanziali apportate dal D.Lgs. 344/2003 avranno molte meno possibilità di trovare applicazione. Questo – tuttavia – (e sul punto non è difficile essere facili profeti) non vuole affatto significare che nel vigore della nuova disciplina impositiva vi saranno meno spazi per contestazioni ai sensi dell’art. 37 bis del D.P.R. 600/73, tutt’altro. Infatti, le smagliature legislative (che non possono certo essere soppresse con un tratto di penna perché connaturate ad un sistema articolato come quello tributario) si prestano sempre ad essere strumentalizzate dal contribuente, di talché è del tutto probabile che in futuro emergeranno nuove forme elusive in tutto o in parte differenti da quelle attuate “ante IRES”. E’ proprio a causa di questo continuo modificarsi della pratica applicativa – tuttavia - che appare quanto mai necessario avere chiari quali siano i confini interpretativi della fattispecie di elusione tracciata dall’art. 37 bis del D.P.R. 600/73. Solo conoscendo il vero significato di tale nozione si può cercare di comprendere il sottile “discrimen” che molto spesso - in presenza di transazioni complesse - intercorre fra ciò che è tributariamente legittimo e ciò che, invece, non lo è. Se si trascurano i principi generali, si rischia soltanto di perdersi nella peculiarità del caso concreto finendo o per correre rischi non adeguatamente meditati ovvero per preoccuparsi in maniera irragionevole della potenziale rischiosità di un’operazione quando non ve ne è effettivamente bisogno.


 
 

[1]In tal senso, CIPOLLINA, sub voce Elusione fiscale in Digesto italiano, 1990, Torino, quarta edizione; del medesimo autore, cfr. altresì, La legge civile e la legge fiscale, Padova, 1992. Una definizione dal contenuto sostanzialmente analogo è anche quella data da TABELLINI, L’elusione fiscale, Milano, 1988; ugualmente cfr. LUPI, Elusione e legittimo risparmio d’imposta nella nuova normativa, in Rass. trib., 1997, pag. 1100; ZOPPINI, Fattispecie e disciplina dell’elusione nel contesto delle imposte reddituali, in Riv. Dir. trib., I, 2002, pag. 53.
[2]In tal senso, pertanto, sono radicalmente erronee tutte quelle ricostruzioni interpretative del fenomeno elusivo che tendono ad assimilarlo a quello della simulazione disciplinato dall’art. 1414 e ss. del Cod. Civ. Nella simulazione, infatti, le parti manifestano la volontà di porre in essere un determinato negozio quando, in realtà, non intendono concluderne alcuno (simulazione assoluta) ovvero (simulazione relativa) manifestano la volontà di concludere un contratto – ad esempio una compravendita – allorquando la loro reale volontà negoziale è differente (perché – “exempli causa” – intendono concludere un contratto di mutuo). In tale prospettiva non sfugge la profonda alterità fra il fenomeno della simulazione e quello dell’elusione. Nel primo si verifica una dicotomia (più o meno intensa a seconda che si tratti di simulazione assoluta o relativa) fra la reale intenzione delle parti contraenti e quella che, invece, viene manifestata all’esterno. Nell’ipotesi dell’elusione – per converso – non si verifica affatto un’alterità di siffatto genere. L’elusore intende effettivamente realizzare il negozio giuridico (o la sequenza di negozi giuridici) che afferma di volere porre in essere. Solo in tal modo – infatti – (ossia solo attuando il proprio disegno) egli riesce a perseguire le proprie illegittime finalità di compressione del carico fiscale. Ciò sta a significare – in ultima analisi – che l’elusione costituisce un fenomeno sostanzialmente unitario laddove, invece, la simulazione è tendenzialmente dicotomica. Quest’ultima, infatti, si caratterizza per la contrapposizione fra apparenza e realtà; una contrapposizione che, invece, non è in alcun modo ravvisabile nell’ambito dei fenomeni elusivi in cui la volontà reale e quella manifestata all’esterno dai contraenti coincidono perfettamente e la patologia si pone a livello di sistema e non di fattispecie negoziale. Ben più fondato, invece, è l’accostamento fra la nozione di elusione e la cosiddetta riqualificazione della volontà negoziale dei contraenti. Anche in questo caso, tuttavia, i due concetti non sono perfettamente sovrapponibili. Nella prospettiva della riqualificazione, infatti, il Fisco – più che a porre in luce il disegno elusivo dei contraenti - mira a fare emergere quella che ritiene essere la reale volontà negoziale (la reale intenzione ex art. 1362 Cod. civ.) e ciò secondo i normali criteri interpretativi del contratto desumibili dalla disciplina civilistica di riferimento. La riqualificazione, quindi, prescinde dall’applicazione dell’art. 37 bis del D.P.R. 600/73 e consente all’Amministrazione finanziaria di applicare la disciplina impositiva sostanziale a quella che ritiene essere la reale sostanza negoziale dell’attività giuridica dei contraenti (sostanza desumibile dalla comune intenzione degli stessi e non dalla formulazione letterale delle clausole pattizie). Sulla riqualificazione degli atti e negozi elusivi, cfr. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, Parte generale, Torino, 2003, pag. 251 e ss.
[3]Si fa riferimento – con tutta evidenza – al D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 recante disposizioni attuative dell’art. 4 della L. 7 aprile 2003, n. 80 (delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale; il provvedimento è stato pubblicato sulla G.U. n. 91 del 18 aprile 2003).
[4]In tal senso cfr. il comma 1 del menzionato art. 37 bis del D.P.R. 600/73.
[5]In tal senso cfr. il comma 2 del menzionato art. 37 bis del D.P.R. 600/73.
[6]Tali operazioni sono specificamente individuate dal comma 3 dell’art. 37 bis del D.P.R. 600/73 come modificato dall’art. 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344; in particolare si tratta di: a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e distribuzioni ai soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con utili; b) conferimenti in società nonché negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di aziende; c) cessioni di crediti; d) cessioni di eccedenze d’imposta; e) operazioni di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 544, recante disposizioni per l’adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime fiscale di fusioni, scissioni, conferimenti d’attivo e scambi di azioni; f) operazioni, da chiunque effettuate, incluse le valutazioni e le classificazioni di bilancio, aventi ad oggetto i beni ed i rapporti di cui all’art. 67, comma 1, lettere da a) a c quinquies), del T.U.I.R.; f – bis) cessioni di beni effettuate tra i soggetti ammessi al regime della tassazione di gruppo di cui all’art. 117 del T.U.I.R -. .
[7]Parzialmente differente in proposito l’acuta ricostruzione di RUSSO, Brevi note in tema di disposizioni antielusive, in Rass. trib., n. 1/99, pag. 68 secondo il quale il requisito dell’assenza di valide ragioni economiche non costituirebbe un elemento costitutivo della fattispecie di cui all’art. 37 bis del D.P.R. 600/73 (ossia un elemento da provare a cura della parte pubblica del rapporto d’imposta) ma un elemento impeditivo della stessa, vale a dire un “quid” che – ove dimostrato da parte del contribuente assoggettato a procedura di accertamento - paralizzerebbe la potestà impositiva del Fisco. Nel senso, invece, della necessaria congiunta sussistenza delle tre summenzionate condizioni, cfr. – per tutti – TESAURO, Istituzioni cit., pag. 259.
[8]La relazione governativa di accompagnamento al D.Lgs. 358/97 precisa che l’elusione “(…) si basa su una pluralità di atti tra loro coordinati, Il vantaggio fiscale non deriva quasi mai, ad esempio, da una mera fusione, da un mero conferimento o da un’altra operazione societaria ma deriva anche da eventi preparatori e consequenziali (…) ed è per questo che la norma pone l’accento sul disegno elusivo complessivamente architettato dal contribuente”.
[9]Sulla nozione procedimentale di elusione si è soffermata, in più di un’occasione, anche la stessa prassi interpretativa dell’Amministrazione finanziaria. In proposito, a titolo esemplificativo, cfr. la circolare n. 320/E del 19 dicembre 1997 dell’ormai soppresso Dipartimento delle Entrate secondo cui “l’elusione si realizza solitamente non mediante un’unica operazione, bensì tramite una serie di atti tra loro coordinati. In sostanza si è ritenuto che il riferimento ad una singola operazione (…) spesso non consente di stabilire se effettivamente l’operazione è stata posta in essere a fini elusivi”.
[10]Esemplificative sul punto le considerazioni dell’Amministrazione finanziaria secondo cui l’art. 37 bis del D.P.R. 600/73 “(…) può spiegare i suoi effetti esclusivamente nell’ambito tributario, ferma restando, pertanto, la validità, ai fini civilistici degli atti posti in essere dal contribuente, ancorché questi siano inopponibili all’Amministrazione finanziaria” (cfr. la menzionata circolare n. 320/E del dicembre 1997). In senso sostanzialmente analogo depone anche l’art. 10, comma 3, ultimo periodo, della L. 27 luglio 2000, n. 212 (recante Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) secondo cui “Le violazioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto”.
[11]Vale precisare peraltro, che tale ricostruzione degli effetti delle contestazioni antielusive in termini di inopponibilità degli atti, fatti e negozi all’Amministrazione finanziaria se – per un verso - risponde ad una logica stringente in una prospettiva tributaria limitata alla specifica operazione – per l’altro - lascia il campo libero ad una serie di notevoli problemi interpretativi di carattere civilistico (e – in una prospettiva più ampia che prescinda dall’esame della sola operazione elusiva – anche di ordine tributario). Se, infatti (a mero titolo di esempio), il disegno elusivo si fonda sulla cessione di un’azienda che, ai sensi dell’art. 37 bis del D.P.R. 600/73, risulta inopponibile all’Amministrazione finanziaria, “nulla quaestio” sul disconoscimento degli specifici vantaggi tributari conseguenti alla transazione. Per quanto detto, tuttavia, la titolarità dell’azienda dovrebbe permanere in capo al cessionario anche una volta esperita l’attività di accertamento ex art. 37 bis D.P.R. 600/73 (con la conseguenza che dovrebbe essere quest’ultimo e non il cedente a stanziare ammortamenti ex art. 2426 Cod. Civ. sui cespiti ricompresi nel compendio ex art. 2555 Cod. Civ. ed a potere disporre giuridicamente dei cespiti “de quibus”). In una prospettiva di ulteriore approfondimento, inoltre, è opportuno precisare come lo schema procedurale presupposto dall’art. 37 bis del D.P.R. 600/73 (che postula l’applicazione delle imposte determinate in base alle disposizioni eluse al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all’Amministrazione) non sia applicabile ad ogni ipotesi destinata concretamente a verificarsi. Tale schema, infatti, presuppone sempre ed in ogni caso l’esistenza – da un lato - di un comportamento tributario corretto (quello oggetto di aggiramento) e – dall’altro - di una condotta illegittima (quella elusiva tenuta dalla parte). In realtà, non è sempre detto che ciò abbia a verificarsi. Può ben accadere, infatti, che l’operazione elusiva non si rifletta in una transazione speculare di talché, in assenza dei vantaggi indebiti ottenuti in tal modo, il contribuente non avrebbe posto in essere alcun altro genere di condotta (ossia si sarebbe semplicemente astenuto dal porre in essere qualsivoglia altro genere di operazione). Ciò determina l’impossibilità di confrontare il trattamento impositivo fisiologico e quello, invece, patologico così come – di contro – sembra presupporre il meccanismo di cui all’art. 37 bis del D.P.R. 600/73. Su tale problema, ossia sull’assenza di fattispecie comparative a quella elusiva, cfr. PICONE FERRAROTTI, Riflessioni sulla norma antielusiva introdotta dall’art. 7 del D.Lgs. n. 358/97, in Rass. trib., 1997, pag. 1159.
[12]È stato correttamente evidenziato in dottrina (“e pluribus” cfr. STEVANATO, La norma antielusiva nei pareri del comitato per l’interpello, in Diritto e pratica tributaria, 2002, I, pag. 219) come la difficoltà ad identificare con sufficiente chiarezza i confini della fattispecie elusiva faccia sì che – in sede applicativa (e ci si riferisce, prevalentemente, ai pareri resi dal comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive istituito dall’art. 21 della L. 413/91) – si ponga prevalente attenzione alla sussistenza del presupposto delle valide ragioni economiche, trascurando gli altri elementi costitutivi della fattispecie dell’elusione. In realtà, nella prospettiva del contribuente, una focalizzazione estrema su questo solo presupposto (ossia sulle valide ragioni economiche) risulta estremamente pericolosa. In primo luogo, perché è assai difficile ogni sindacato preventivo sulle valutazioni dell’Amministrazione finanziaria circa la possibile sussistenza delle stesse e, quindi, si rischia di incardinare l’operazione su questioni di mero fatto molto aleatorie; in seconda istanza perché si tende così a svilire ogni possibilità di articolare linee di difesa alternative rispetto ad un’eventuale attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria quali potrebbero essere quelle tese a valorizzare il carattere non patologico dell’eventuale risparmio d’imposta conseguito (ossia il carattere non indebito dello stesso).
[13]Per interessanti notazioni sul contenuto economico – aziendale delle ragioni citate dall’art. 37 bis del D.P.R. 600/73 cfr. POTITO, Le valide ragioni economiche di cui all’art. 37 bis del D.P.R. 600/73: considerazioni di un economista d’azienda, in Rass. trib. n. 1/99, pag. 59 e ss.
[14]Sotto questo profilo è particolarmente interessante la ricostruzione interpretativa della nozione di valide ragioni economiche desumibile dalla norma di comportamento n. 147 dell’Associazione Dottori Commercialisti di Milano avente ad oggetto specificamente la nozione “de qua”.
[15]Come già evidenziato - almeno sino a questo momento - le applicazioni concrete dell’art. 37 bis del D.P.R. 600/73 sono desumibili – principalmente – dalla prassi interpretativa originata dal Comitato consultivo di cui all’art. 21 della L. 413/91, essendo (ancora) assai rare le pronunzie giurisprudenziali relative a casi in cui l’Amministrazione finanziaria ha fatto concreto uso di tale strumento accertativo.
[16]Ad esempio, è stato evidenziato (in proposito, cfr. RUSSO, Brevi note in tema di disposizioni cit., pag. 69) come le disposizioni tributarie sostanziali non si pongano in termini di obblighi e divieti (e quindi di norme precettive o imperative) limitandosi ad assumere determinate situazioni quali indici di capacità contributiva ed a far scaturire dalle stesse un’obbligazione tributaria. Da parte sua, TESAURO, Istituzioni cit., pag. 261 rileva che nella struttura dell’art. 37 bis del D.P.R. 600/73 “(…) aggiramento di obblighi tributari significa aggiramento dell’obbligo di assoggettare ad imposta, in modo appropriato, i redditi connessi ad una data operazione. (…) Meno chiaro è il concetto di aggiramento di un divieto, dato che il diritto tributario non regola i comportamenti che appartengono alla sfera dell’autonomia privata; non li autorizza né li vieta. In realtà qui il termine divieto, in quanto riferito alle norme tributarie, è da intendere in senso debole, ossia come norma fiscale che esclude che, ad una determinata fattispecie, segua un effetto vantaggioso per il contribuente”.
[17]Differente genere di considerazioni (per ragioni di celerità espositiva non analizzabili compiutamente in questa sede) deve essere formulato con riguardo alla valutazione del vantaggio fiscale realizzato tramite la condotta elusiva. In altri termini, ferma restando la necessità di valutare il vantaggio fiscale complessivo dell’operazione (non limitandosi, pertanto, a considerare una sola fase della transazione – quella favorevole al contribuente – e prescindendo, invece, dalle altre destinate – se del caso - a determinare un incremento di base imponibile per l’Erario), ciò che non è chiarito dalla norma (e in tal senso la prassi dell’Amministrazione finanziaria non è di ausilio) è se l’eventuale vantaggio fiscale debba essere analizzato nella sola prospettiva dell’elusore ovvero in quella complessiva del sistema tributario (tenendo cioè conto degli eventuali vantaggi e svantaggi conseguiti o subiti da soggetti differenti da quello cui risulta applicabile lo strumento antielusivo di cui all’art. 37 bis del 600/73). Senza volere prendere posizione sul punto sembra – comunque – che il comma 7 dell’art. 37 bis del D.P.R. 600/73 (che legittima i soggetti differenti dall’elusore a chiedere il rimborso delle maggiori imposte corrisposte a seguito del disconoscimento degli effetti della condotta elusiva) deponga nel senso di una valutazione parcellizzata del vantaggio fiscale, non potendosi – cioè – ai fini della determinazione quantitativa del vantaggio fiscale di cui all’art. 37 bis del D.P.R. 600/73 - compensare il minore onere fiscale ottenuto dall’elusore (vale a dire. il vantaggio) con l’eventuale svantaggio (“rectius” il maggiore onere fiscale) eventualmente subito da un altro soggetto d’imposta in ragione della condotta oggetto di disconoscimento.
[18]“Ex multis”, cfr. LUPI, Elusione e legittimo risparmio d’imposta cit., pag. 1109: “(…) si profila quindi la distinzione tra un risparmio patologico e quindi elusivo, ed un risparmio d’imposta fisiologico, il quale può essere effettuato a testa alta, senza doversi giustificare con vere o presunte valide ragioni economiche. Nel risparmio d’imposta fisiologico il contribuente si limita ad usare la legislazione vigente, mentre in quello patologico il contribuente ne abusa, ritorcendone a proprio favore incompletezze o difetti in modo da ottenere risultati che (pur formalmente legittimi) ripugnano al sistema nel suo complesso (…) Facendo leva sul concetto di aggiramento, il comma 1 dell’art. 37 - bis intende appunto precisare che la norma colpisce solo le scappatoie, gli escamotages e gli stratagemmi”.
[19]Cfr la menzionata circolare n. 320/E del 19 dicembre 1997.
[20]L’espressione pari dignità per significare il carattere sostanzialmente pariordinato delle opzioni perseguibili da parte del contribuente che intenda conseguire un lecito risparmio d’imposta è impiegato con frequenza da LUPI (ad esempio, cfr. Manuale giuridico professionale di diritto tributario, Milano ., 2001, pag. 300). Tale espressione e (più in generale) l’evanescenza del “discrimen” fra le fattispecie elusive ed il lecito risparmio d’imposta è stata contestata da altra autorevole dottrina che ha evidenziato il carattere sostanzialmente metagiuridico della distinzione fra il risparmio d’imposta fisiologico (quello connesso al lecito risparmio d’imposta) e quello patologico (il risparmio elusivo). Al riguardo cfr. RUSSO, Brevi note in tema di disposizioni cit., pag. 73 il quale afferma che “(…) la disapprovazione di cui parla la relazione ministeriale non sarebbe riscontrabile, cioè, nell’ordinamento giuridico, ma nella coscienza collettiva. Ne deriverebbero conseguenze applicative probabilmente eversive dell’ordinamento”.
[21]Il caso della cessione d’azienda (bene di primo grado) e della cessione della partecipazione relativa (bene di secondo grado) è uno degli esempi cui si fa tradizionalmente appello al fine di descrivere le possibili opzioni connesse alla nozione di lecito risparmio d’imposta. Specialmente nell’attuale sistematica impositiva (ossia quella configurata dal D.Lgs. 344/2003) – infatti - la prima transazione (“asset deal”) determina l’insorgere di materia imponibile assoggettata a tassazione in capo al cedente, laddove la seconda tipologia di operazione – il cosiddetto “share deal” - (ove rientri nell’ambito applicativo della cosiddetta “participation exemption”) è tale da scontare un carico impositivo assai contenuto se non nullo. Orbene, il contribuente che decida di cedere le azioni della società piuttosto che l’azienda non è in alcun modo a rischio di contestazioni elusive. Le due ipotesi di transazione (cessione di azienda – cessione di azioni), infatti, si configurano come assolutamente equiordinate in una prospettiva sistematico – tributaria e, quindi, fruibili in piena libertà da parte del contribuente.
[22]Cfr. Circolare n. 3/E del 29 gennaio 2004 recante “Prevenzione e contrasto all’evasione – Anno 2004 – Primi indirizzi operativi” -.
[23]Non è questa la sede per approfondire il tema, ma è sufficiente pensare all’impatto che può derivare dall’effetto di riallineamento presupposto dalla norma transitoria di cui all’art. 128 del T.U.I.R. per intuire come non necessariamente (e non immediatamente) l’adesione al consolidato possa costituire uno strumento di ottimizzazione del carico impositivo.
[24]Senza alcuna velleità di approfondimento sullo specifico argomento è bene precisare come l’eventuale disconoscimento che l’Amministrazione dovesse formulare con riguardo ad uno dei requisiti essenziali ai fini del corretto esercizio dell’opzione per il consolidamento costituirebbe una circostanza tutt’altro che trascurabile in termini di conseguenze accertative – sanzionatorie. Laddove, infatti, si dovesse addivenire alla conclusione che una società controllata non poteva essere legittimamente ricompresa nell’area di consolidamento (perché, ad esempio, la partecipazione agli utili di pertinenza della controllante era inferiore alla soglia del 50% + 1 prescritta dall’art. 120 del T.U.I.R. ovvero non risultava soddisfatta un’altra delle condizioni di efficacia prescritte dall’art. 119 del medesimo testo normativo) è chiaro che le conseguenze sarebbero assai perniciose sia per la società controllante sia per la controllata. La prima, infatti, si troverebbe ad avere consolidato un imponibile che, in realtà, non gli competeva con il rischio che (in caso di consolidamento di un imponibile negativo) venga accertata nei suoi confronti una maggiore base imponibile (sulla quale corrispondere maggiori imposte). Ancora più gravi, peraltro, parrebbero essere le conseguenze in capo alla controllata illegittimamente consolidata la quale, non avendo corrisposto alcunché a titolo di tributo, si vedrebbe formulata non solo la richiesta del tributo e degli accessori ad esso relativi ma, presumibilmente, sarebbe passibile anche di accertamento d’ufficio ai sensi dell’art. 41 del D.P.R. 600/73 (avendo la stessa presentato una dichiarazione inidonea a corrispondere contezza dell’effettivo stato della propria obbligazione tributaria il che potrebbe anche condurre – in una determinata prospettiva – a fare giudicare del tutto omessa la dichiarazione dei redditi della società).
[25]In realtà, giova ribadire come la stessa qualificazione in termini di vantaggio dell’effetto proprio del consolidamento sia sostanzialmente erronea. Nel caso ipotizzato, infatti, ALFA più che realizzare un vantaggio dal consolidamento di BETA si limita a cercare di evitare il maleficio che gli deriverebbe dall’impossibilità di svalutare una partecipazione societaria generatrice di perdite di esercizio (nel vigore della sistematica anteriore all’avvento dell’IRES, infatti, in una situazione analoga la società partecipante avrebbe avuto senz’altro legittimo titolo ad operare una svalutazione fiscalmente rilevante). È di tutta evidenza, pertanto, che se si ragiona nella prospettiva del mutato regime impositivo (che non ammette la deduzione di minusvalenze da valutazione), la condotta di ALFA più che rappresentare una aggressiva forma di ricerca di un vantaggio tributario, costituisce l’epifenomeno di un atteggiamento difensivo, finalizzato ad evitare il concretizzarsi di rilevanti (ed evitabili) diseconomie fiscali.
[26]Cfr. art. 120, comma 1, lettera a) e b) del T.U.I.R..
[27]Sulle possibili strumentalizzazioni derivanti da un’interpretazione eccessivamente lata della nozione di inizio della tassazione di gruppo (anche in base alle indicazioni desumibili dal D.M. 9 giugno 2004 emanato ai sensi dell’art. 129 del T.U.I.R.), appaiono condivisibili le considerazioni formulate da STEVANATO, Strutture variabili con rischi di elusione, in Il Sole 24 Ore del 12 giugno 2004, pag. 23.
[28]Vale precisare che tale regola (ossia quella della esclusiva spendibilità delle perdite in capo al soggetto d’imposta che le ha generate) opera tanto con riguardo alla posizione delle controllate che della controllante.
[29]Cfr. art. 123, comma 1, del T.U.I.R.
[30]Il comma 8 dell’art. 37 bis del D.P.R. 600/73 prevede espressamente che “le norme tributarie che, allo scopo di contestare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare istanza al Direttore Regionale delle Entrate competente per territorio, descrivendo compiutamente l’operazione e indicando le disposizioni normative di cui chiede la disapplicazione. Con decreto del Ministro delle Finanze da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità per l’applicazione del presente comma”. Per quanto attiene alla normativa di rango secondario presupposta dalla norma “de qua”, cfr. il D.M. 19 giugno 1998, n. 259.
[31]Non si nega come un’argomentazione di tal genere possa finire anche per provare troppo. Ciò in quanto mentre un’alienazione dell’azienda al di fuori del gruppo attribuisce valori fiscali riconosciuti e rivalutati ad un soggetto terzo, la cessione infragruppo ha il non trascurabile pregio di garantire il medesimo effetto nei confronti di un soggetto che partecipa alla tassazione di gruppo e che, quindi, in relazione al compendio ex art. 2555 Cod. Civ., potrà stanziare maggiori ammortamenti (o computare minori proventi) finendo così per comprimere – in ultima analisi – la base imponibile complessiva della “fiscal unit”.

 
 

 


I.P.Z.S.
IS.IN.TEG