1. Premessa. 2. La sostanza del fenomeno dell’elusione. 3. L’art. 37
bis del D.P.R. 600/73 ed i suoi elementi costitutivi. 3.1 L’assenza di
valide ragioni economiche. 3.2. L’aggiramento di obblighi o divieti
previsti dall’ordinamento tributario. 3.3. L’ottenimento di riduzioni di
imposte o rimborsi altrimenti indebiti. 4. Il fenomeno dell’elusione
fiscale e la tassazione di gruppo. 4.1 L’opzione per il consolidato e
l’assetto del gruppo nella prospettiva antielusiva. 4.2. Le nuove
prospettive applicative dell’art. 37 bis del D.P.R. 600/73. 5.
Conclusioni
1. Premessa
Non è semplice cercare di
tratteggiare le relazioni fra la incerta materia dell’elusione fiscale e
la innovativa disciplina del consolidato fiscale nazionale. Si tratta di
un argomento contraddistinto da un notevole tasso d’incertezza tenuto
conto:
• per un verso, del rilevante ambito di difficoltà definitorie
cui si presta il fenomeno dell’elusione fiscale;
• per l’altro, della
assoluta novità dell’istituto della tassazione di gruppo nel nostro
ordinamento giuridico.
In realtà, ogni riflessione sul tema non può
prescindere da una seppure brevissima descrizione dei tratti
caratterizzanti la nozione di elusione fiscale. Solo una volta chiarito
(nei limiti in cui ciò sia possibile) il contenuto di tale concetto,
infatti, è possibile ragionare sulle implicazioni che il tema del
consolidato può assumere in prospettiva elusiva.
2. La sostanza
del fenomeno dell’elusione
Eludere una norma tributaria
significa – essenzialmente - violarla in maniera obliqua, “aggirarla,
perfezionando fattispecie civilistiche – consistenti nella scelta di tipi
contrattuali o di architetture negoziali complesse – al solo (o
principale) scopo di ridurre il relativo onere fiscale” [1].
Si tratta, in altri termini, di una condotta che il contribuente adotta
con “malitia”, muovendosi fra le pieghe del sistema tributario e
sfruttandone le incoerenze per scopi di contrazione del carico impositivo:
in estrema sintesi una vera e propria strumentalizzazione del diritto
positivo. Di norma, quindi, il “discrimen” fra evasione ed elusione viene
tracciato affermando che nel primo caso il contribuente occulta il
presupposto d’imposta, nel senso che pur essendo l’obbligazione tributaria
correttamente insorta, egli si adopera affinché la parte pubblica del
rapporto impositivo non ne abbia conoscenza, mentre nella seconda ipotesi,
l’elusore non occulta alcunché ma impedisce (maliziosamente) l’insorgere
del presupposto stesso. Più chiaramente, l’elusore non viola la “littera
legis” ma la “sententia” della stessa, dando luogo ad una discrasia fra la
qualificazione giuridica ed il contenuto economico degli atti posti in
essere. L’elusore altera, modifica – per certi versi - snatura il
presupposto d’imposta ma non simula alcunché di differente da quello che
materialmente attua [2].
Se ciò avviene, invece, non si è in costanza di condotte elusive, ma di
una manifestazione del differente fenomeno dell’evasione in cui, come
rappresentato, l’evento imponibile sussunto dalla norma sostanziale
tributaria è perfettamente integrato, ma il soggetto passivo
dell’obbligazione si adopera per sfuggire agli obblighi formali e
sostanziali conseguenti al verificarsi del fatto generatore del tributo.
Definito, seppure a grandi linee, il fenomeno elusivo, la situazione – se
vogliamo più bizzarra – che discende da tale ricostruzione è che, in linea
di principio, l’elusione non può essere considerata ontologicamente
illecita. In assenza di specifiche norme di contrasto, il problema della
illiceità dell’elusione non si pone affatto in quanto si verte
esclusivamente nell’alveo di ciò che è lecito o, come forse sarebbe meglio
dire, di ciò che l’ordinamento non riesce ad impedire. Come noto –
tuttavia – nell’attuale sistematica impositiva questa ipotesi è quasi
scolastica. Il legislatore nazionale, infatti, con una progressiva presa
di coscienza delle difficoltà di contrasto dell’abuso delle forme
negoziali in ambito tributario, ha da tempo introdotto una clausola
antielusiva (tendenzialmente generale) almeno in tema d’imposizione
diretta. Allo stato, pertanto, il nostro ordinamento si caratterizza per
la presenza di una disposizione (si tratta del noto art. 37-bis del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 600 che, in qualche maniera, è l’erede dell’abrogato
art. 10 della L. 408/90) la quale legittima senz’altro l’Amministrazione
finanziaria all’esercizio dell’azione di accertamento ove ritenga di
trovarsi dinanzi a fatti conformi alla astratta fattispecie dell’elusione.
L’art. 37 bis del D.P.R. 600/73, pertanto, risulta il parametro di
riferimento per ogni valutazione antielusiva anche in materia di
tassazione di gruppo. Di qui l’opportunità di una breve descrizione dei
profili essenziali del fenomeno.
3. L’art. 37 bis del D.P.R.
600/73 ed i suoi elementi costitutivi
Nella sua attuale
formulazione come risultante dalle integrazioni apportate dalla recente
riforma IRES [3]
l’art. 37 bis del D.P.R. 600/73:
• in prima istanza, prevede che “sono
inopponibili all’amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi,
anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad
aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario e ad
ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti” [4];
•
in secondo luogo, stabilisce che ove effettivamente vengano ravvisati gli
estremi dell’elusione e, quindi, la sequenza negoziale appalesata sia
considerata inopponibile all’amministrazione finanziaria, quest’ultima
“disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i
negozi (…) applicando le imposte determinate in base alle disposizioni
eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento
inopponibile all’amministrazione” [5];
• da ultimo, delimita l’ambito oggettivo di applicazione della
disposizione, affermando che la stessa può trovare applicazione a
condizione che nell’ambito del comportamento al quale la disposizione
viene applicata vengano poste in essere specifiche operazioni [6].
La
norma appena citata esige con tutta evidenza una serie di approfondimenti
che investono più tematiche; segnatamente:
• quali siano i presupposti
applicativi della disposizione di cui trattasi;
• quali siano gli
effetti della norma stessa ai fini tributari ma anche civilistici;
•
quale sia il “discrimen” fra il fenomeno dell’elusione e quello del lecito
risparmio d’imposta.
Con riferimento al primo aspetto, occorre
rilevare subito come in base all’art. 37 bis del D.P.R. 600/73 affinché
possa ipotizzarsi l’applicazione della norma antielusiva da parte
dell’Amministrazione finanziaria è necessario:
• il perfezionarsi di
“atti, …. fatti e …negozi, anche collegati tra loro”;
• i quali
siano:
- “privi di valide ragioni economiche”;
- “diretti ad
aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento
tributario”;
- tesi “ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi,
altrimenti indebiti”.
Tali presupposti devono verificarsi tutti
contestualmente. Pertanto, è sufficiente che non risulti integrato anche
uno solo di detti elementi, perché la disposizione non possa trovare
corretta applicazione [7].
Come già evidenziato – tuttavia - l’esperibilità concreta della norma di
cui all’art. 37 bis del D.P.R. 600/73 da parte del Fisco sconta un’altra
limitazione Essa – infatti – è subordinata alla circostanza che,
nell’ambito della propria condotta complessiva, il contribuente ponga in
essere almeno una delle operazioni tassativamente indicate. Ovviamente,
ciò non sta a significare che gli illegittimi vantaggi tributari che la
disposizione di cui trattasi intende colpire debbano necessariamente
scaturire da una di tali transazioni; il vantaggio patologico che
rappresenta il nucleo della condotta elusiva può infatti anche derivare da
altre situazioni od operazioni le quali tuttavia si inseriscono in un
progetto più ampio all’interno del quale è posta in essere una delle
transazioni menzionate dalla disposizione di riferimento.
A ben
considerare, la circostanza appare logica e risponde alla natura stessa
del fenomeno investigato. È tendenzialmente erroneo, infatti, ipotizzare
che il vantaggio elusivo si concretizzi puntualmente in un unico
comportamento in maniera analoga a quanto avviene – di norma – per le
violazioni normative, ossia per le fattispecie evasive “stricto sensu”.
Come è stato correttamente evidenziato, infatti, l’elusione – in genere –
non si esaurisce mai in una singola operazione [8]
ma tende a concretizzarsi in una vera e propria sequenza procedimentale [9]
, ossia in una pluralità di eventi - collegati fra loro – al cui esito si
determina quella violazione trasversale che contraddistingue il fenomeno
elusivo. È, quindi, laddove nell’ambito di una qualunque fase di tale
complesso “iter” il contribuente ponga in essere anche una soltanto delle
operazioni tassativamente individuate dal comma 3 dell’art 37 bis del
D.P.R. 600/73 che l’Amministrazione finanziaria è legittimata a contestare
l’elusività dell’intera sequenza (quand’anche – come rappresentato –
l’operazione di cui trattasi sia del tutto marginale nell’economia
generale della transazione e non generi “ex se” alcun effetto fiscalmente
positivo). Ciò posto, v’è da chiedersi quali siano le conseguenze ultime
di un’eventuale contestazione antielusiva da parte dell’Amministrazione
finanziaria, ossia quali siano i suoi concreti effetti sia in una
prospettiva fiscale che civilistica. L’art. 37 bis del D.P.R. 600/73
qualifica le conseguenze fiscali di un’eventuale contestazione antielusiva
in termini di inopponibilità all’Amministrazione finanziaria dell’ “iter”
procedimentale in cui si sostanzia l’elusione. L’espressione impiegata dal
legislatore non è casuale. Con la stessa, infatti, si intende significare
che, verificandosi i presupposti stabiliti, l’Amministrazione finanziaria
può disapplicare la disciplina tributaria adottata dal contribuente ed
applicare, invece, quella che avrebbe dovuto essere effettivamente attuata
(ossia quella aggirata maliziosamente da parte del contribuente). Ciò
significa, pertanto, che gli effetti degli atti e dei comportamenti posti
in essere dal contribuente continuano ad avere piena efficacia civilistica
non solo tra le parti, ma anche nei confronti dell’Amministrazione
finanziaria, per tutto ciò che non concerne il rapporto dedotto in sede di
applicazione dell’art. 37 bis del D.P.R. 600/73 [10].
In ultima analisi, un’eventuale contestazione antielusiva fa sì che lo
specifico regime tributario dell’operazione muti mentre l’assetto
negoziale civilistico che i contraenti hanno inteso attribuire alla
vicenda elusiva resta sostanzialmente immodificato [11].
Detto ciò è bene analizzare maggiormente nello specifico ciascuno dei
singoli presupposti identificati dalla fattispecie elusiva.
3.1
L’assenza di valide ragioni economiche
Nella prospettiva
applicativa dell’art. 37 bis del D.P.R. 600/73, le ragioni economiche si
contrappongono alle ragioni fiscali; ove sussistano le prime, pertanto,
l’Amministrazione finanziaria non potrà mai esperire legittimamente il
potere di accertamento ai sensi del richiamato art. 37 bis del D.P.R
600/73 [12].
E’ interpretazione comune che la nozione di valide ragioni economiche
debba essere accolta in senso ampio [13].
Così, nelle operazioni societarie tale concetto va inteso in senso tale da
abbracciare sia la sfera degli interessi delle singole società coinvolte
nella transazione sia quella degli interessi dei soci di tali società, di
coloro che tramite esse agiscono e, quindi, anche del gruppo o dei gruppi
societari di cui le società in questione dovessero eventualmente fare
parte.
Non solo, è opinione altrettanto comune che il carattere della
validità debba essere riconosciuto anche a ragioni latamente economiche le
quali [14]:
•
seppure originate da situazioni o problematiche esterne, finiscono per
determinare un sensibile interesse del contribuente alla loro sistemazione
o soluzione;
• a prescindere dai vantaggi economici, mirino a limitare
o contenere regressioni reddituali, patrimoniali o finanziarie nonché
rischi d’impresa;
• siano, comunque, tali da giustificare il compimento
dell’operazione per finalità imprenditoriali indipendentemente
dall’eventuale vantaggio fiscale connesso al compimento
dell’operazione.
In altri termini, è lecito affermare che sussistono
valide ragioni economiche allorquando un operatore diligente, posto nelle
condizioni in cui si trovava il contribuente al momento del compimento
dell’operazione, l’avrebbe compiuta anche in assenza dei vantaggi fiscali
dell’operazione stessa. E ciò quand’anche il processo (sospettato di
possibile elusività) non incida direttamente (o non esclusivamente)
sull’attività produttiva dell’imprese coinvolte nello stesso e, quindi,
non trovi una propria esclusiva giustificazione in una prospettiva di
realizzazione di sinergie industriali. In altri termini, è logico
affermare che l’attributo economico che connota la nozione di valide
ragioni di cui all’art. 37 bis del D.P.R. 600/73 non possa avere un
significato limitato ai soli aspetti legati alla produzione e
commercializzazione dei beni e dei servizi, ma debba essere esteso anche
agli aspetti collegati alle strutture giuridiche e finanziarie nel cui
contesto l’attività è organizzata. Ove - quindi – sussista una “ratio”
economica in senso lato, la sussistenza di valide ragioni economiche
dovrebbe essere assicurata. Ciò in linea di principio. In concreto,
infatti – almeno in base all’esperienza sinora maturata [15]
- l’individuazione delle valide ragioni economiche rappresenta un
argomento dai confini assai sfumati in cui è difficile individuare sicuri
criteri ermeneutici. È per questo, dunque, che il volere basare ogni
riflessione in tema di art. 37 bis del D.P.R. 600/73 sul solo presupposto
delle valide ragioni economiche può rappresentare una scelta
operativamente azzardata. Di qui l’esigenza di valorizzare adeguatamente
anche gli altri elementi costitutivi della fattispecie elusiva.
3.2 L’aggiramento di obblighi o divieti previsti
dall’ordinamento tributario
Questo secondo presupposto
applicativo – in qualche maniera – concretizza quella che è la vera e
propria essenza dell’elusione, ossia la violazione trasversale dei
precetti normativi, il rispetto formale della “littera legis” in costanza
di una (più o meno) palese violazione della “sententia” della stessa. In
realtà, con riguardo alla formulazione adottata dal legislatore non sono
mancate critiche da parte della dottrina più attenta [16].
La “ratio” sottesa a tale porzione di norma, tuttavia, è palese. Con tale
espressione ci si intende riferire all’effetto sostanzialmente
manipolatorio caratterizzante l’elusione tale per cui, integrando
apparentemente una forma negoziale, si raggiungono – in realtà – i
risultati concreti presupposti da un differente assetto. La stessa nozione
di aggiramento, del resto, che ha ben poco del linguaggio giuridico fa
chiaramente intendere come il presupposto dell’aggiramento degli obblighi
e dei divieti abbia più una valenza descrittiva che altro. In tal modo,
infatti, il legislatore ha inteso solo significare che l’elusione deve
caratterizzarsi per un impiego strumentale ed artificioso dello strumento
normativo tale per cui il contribuente, pur senza violare espressamente la
lettera delle disposizioni fiscali di riferimento, riesce ugualmente a
realizzare un risultato che si pone in antitesi alle regole del sistema,
aggirando (verrebbe da dire mutuando un’espressione propria del linguaggio
comune schivando) il trattamento fiscale naturale (ovviamente più oneroso)
della fattispecie concreta posta in essere.
3.3 L’ottenimento di
riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti
Se il
presupposto appena esaminato (vale a dire l’aggiramento di obblighi o
divieti) pecca – senz’altro - di una certa astrattezza e, quindi, risulta
poco utile in una prospettiva applicativa l’ultimo requisito essenziale ad
integrare l’art. 37 bis del D.P.R. 600/73, ovverosia il raggiungimento di
un vantaggio fiscale indebito - non si presta – di certo – ad analisi
molto più agevole. Tale requisito, tuttavia, riveste un’importanza
fondamentale nell’economia applicativa della disposizione in commento e
ciò nella misura in cui consente di discernere fra il fenomeno
(illegittimo) dell’elusione fiscale e quello contiguo (ma legittimo) del
lecito risparmio d’imposta. Prima di disquisire sulla legittimità del
vantaggio tributario perseguito (ossia sul carattere indebito dello
stesso) – tuttavia – ciò che va valutato quando ci si pone nella
prospettiva di applicazione dell’art. 37 bis del D.P.R. 600/73 è se dalla
condotta posta in essere scaturisca effettivamente un vantaggio fiscale.
Più chiaramente – avuto riguardo alla struttura complessiva della
transazione – ciò che occorre verificare in via preliminare è se la
condotta dell’elusore determini effettivamente un depauperamento per
l’Erario e non si sia – viceversa - in costanza di un vantaggio fiscale
solo apparente in quanto compensato da uno svantaggio (sia esso immediato
o futuro) [17]
conseguente alla medesima condotta giudicata “prima facie” elusiva. Una
volta appurato – tuttavia – che un vantaggio fiscale effettivamente
esiste, v’è da considerare se il medesimo sia sostanzialmente illecito
ovvero rientri nell’ambito delle operazioni di lecita pianificazione
fiscale. La citata distinzione (oltre che in dottrina [18])
trova un proprio preciso riscontro anche nella prassi dell’Amministrazione
finanziaria secondo la quale “(…) il risparmio di imposta si verifica
quando, tra vari comportamenti posti dal sistema fiscale su un piano di
pari dignità, il contribuente sceglie quello fiscalmente meno oneroso. Non
c’è aggiramento fintanto che il contribuente si limita a scegliere tra due
alternative che in modo strutturale e fisiologico l’ordinamento gli mette
a disposizione (…) le norme antielusive scattano solo quando l’abuso di
questa libertà dà luogo a manipolazioni, scappatoie, stratagemmi, che –
pur formalmente legali – finiscono per stravolgere i principi del sistema.
Da quanto precede discende che il risparmio di imposta che la norma in
commento intende contrastare è quello che l’ordinamento tributario non
consente, in quanto sostanzialmente contrario al principio costituzionale
di capacità contributiva” [19].
In ultima analisi – pertanto – il soggetto passivo del rapporto d’imposta
è libero di scegliere - fra le molteplici opportunità giuridiche ed
economiche che gli si prospettano – l’opzione più conveniente senza che
ciò rappresenti in alcuno modo indizio o indice di un atteggiamento
scorretto. A questa facoltà di scelta – tuttavia – esiste un limite: il
carattere fisiologico della stessa. Ciò sta a significare che finché il
contribuente utilizza strumenti e percorre vie che si pongono su di un
piano di pari dignità [20]
nella prospettiva del sistema tributario e non ricorre a stratagemmi per
conseguire un obiettivo implicitamente vietato da una disposizione
tributaria si è nell’ambito del semplice risparmio d’imposta e non
dell’elusione. Allorquando, viceversa, il risparmio d’imposta che il
contribuente ottiene è il frutto di una scelta (formalmente ineccepibile)
cui si perviene all’esito di un meccanismo applicativo fatto di
espedienti, ecco che il vantaggio fiscale se del caso conseguito deve
intendersi sostanzialmente elusivo. A ben considerare v’è da rilevare che
tale distinzione formale – chiara in linea di principio - non permette in
realtà di superare ogni dubbio ove si passi ad un’analisi applicativa dei
problemi che intenderebbe risolvere. E così esistono tutta una serie di
opzioni operative per le quali è certo che si verta – tendenzialmente -
nell’ambito della legittima pianificazione fiscale; ad esempio configurano
opzioni liberamente perseguibili da parte del contribuente:
• una
cessione di azioni in luogo di una cessione di azienda [21];
•
la scelta di costituire una società in forma di società di persone
piuttosto che di società di capitali o viceversa;
• la scelta di
costituire e localizzare una società controllata in un determinato Stato
piuttosto che in un altro Stato;
• la preventiva rivalutazione del
costo di una partecipazione societaria (in forza di uno dei provvedimenti
normativi che –ormai quasi ciclicamente - lo consentono) previo pagamento
di una imposta sostitutiva a carattere agevolativo al fine di minimizzare
la plusvalenza destinata ad emergere in occasione di una alienazione a
terzi già pianificata.
Per converso rappresentano operazioni che – in
linea di principio – sono senz’altro idonee a configurare un indebito
risparmio d’imposta la cessione – nell’ambito di un gruppo d’imprese - di
un’azienda profittevole ad una società titolare di perdite pregresse da
potere utilizzare in compensazione dei redditi generati dall’azienda
alienata ovvero il trasferimento (in sostanziale esenzione) di una
partecipazione societaria da una società residente in Italia ad un
soggetto d’imposta estero controllato che possa fruire del regime di
“participation exemption” nell’ordinamento di appartenenza.
Fra i poli
rappresentati da queste tipologie di operazioni (le une tendenzialmente
lecite e le altre, per converso, a forte rischio di contestazione elusiva)
v’è – tuttavia – un innumerevole novero di operazioni per le quali
l’esatto “discrimen” fra ciò che è lecito e ciò che, invece, non lo è
risulta estremamente difficoltosa; ed è proprio in queste fattispecie di
confine che la clausola di cui all’art. 37 bis del D.P.R. 600/73 mostra i
propri maggiori limiti applicativi.
4. Il fenomeno dell’elusione
fiscale e la tassazione di gruppo
È nel delineato contesto
generale, quindi, che vanno calate le possibili implicazioni elusive del
fenomeno del consolidato. È noto, infatti, che l’adozione della tassazione
di gruppo costituisce una scelta economica di assoluto rilievo nella
prospettiva del contribuente. È altrettanto evidente, tuttavia, come
proprio in ragione dei vantaggi che tale opzione garantisce alla parte
privata del rapporto d’imposta (o se si preferisce capovolgere la
prospettiva interpretativa in ragione delle inefficienze fiscali che è in
grado di eliminare) il Fisco non potrà che porre estrema attenzione
all’utilizzo di siffatto strumento. Di qui, pertanto, l’esigenza di
iniziare a ragionare con attenzione su quali possano essere i (possibili)
profili di elusività connessi al consolidato. In tale prospettiva, quindi,
non sorprende affatto che l’Agenzia delle Entrate, nel fissare gli
obiettivi prioritari della propria azione per l’esercizio finanziario 2004
[22],
abbia precisato che gli interventi ispettivi “dovranno essere diretti a
garantire, nell’area dell’accertamento, l’ulteriore incremento qualitativo
e quantitativo dell’attività di contrasto all’evasione da perseguirsi
attraverso: (…) l’adozione di strumenti idonei all’individuazione e al
monitoraggio di gruppi d’imprese che eserciteranno, ai sensi degli
articoli 117 e seguenti del TUIR, come modificati dal D.Lgs. n. 344 del 12
dicembre 2003, l’opzione per la tassazione su base consolidata”. La chiara
identificazione del fenomeno della tassazione di gruppo quale obiettivo
sensibile dell’attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria
nel corso del 2004 pone, quindi, dinanzi a taluni interrogativi di fondo e
- in particolare – c’è da chiedersi:
• se esista un possibile rischio
elusione connesso all’adozione del consolidato in quanto tale ovvero se
l’attività di concreta configurazione della “fiscal unit” possa o meno
essere giudicata elusiva nella delineata prospettiva dell’art. 37 bis del
D.P.R. 600/73;
• quali sono (alcune) fra le possibili condotte elusive
che - è ragionevole ritenere – troveranno spazio con maggiore frequenza
nell’ambito di gruppi fiscali e, quindi, quali sono, nell’ottica
dell’Amministrazione finanziaria, le nuove prospettive di applicazione
dell’art. 37 bis del D.P.R. 600/73.
4.1 L’opzione per il
consolidato e l’assetto del gruppo nella prospettiva
antielusiva
Un primo punto sul quale è necessario che non
insorgano equivoci è il seguente: il consolidato non rappresenta una
graziosa concessione del legislatore nazionale – come talvolta si è
indotti a ritenere - tutt’altro. Non si tratta, quindi, di un regime
ontologicamente ed unilateralmente di favore per il contribuente, ma del
naturale correttivo che la sistematica impositiva tracciata dal D.Lgs.
344/2003 appronta a fronte del rinnovato meccanismo di valutazione delle
partecipazioni societarie (ed in forza del quale – come noto – non è più
possibile per il soggetto partecipante dedurre minusvalenze da valutazione
delle partecipate). Ciò sta a significare – in ultima analisi – che il
regime del consolidato non rappresenta un vantaggio “tout court” e come
vantaggio, quindi, non può essere valutato nella prospettiva dell’art. 37
bis del D.P.R. 600/73. Più chiaramente, il contribuente, titolare di una o
più partecipazioni societarie, che opti per la tassazione a livello
consolidato non è in alcun modo un soggetto (come è tipicamente l’elusore)
che si muove fra le pieghe del sistema fiscale per ottenere indebiti
risparmi d’imposta (il lucroso vantaggio di cui vi è cenno nell’art. 37
bis del D.P.R. 600/73), ma è soltanto un contribuente che – preso atto
dell’intervenuto mutamento del contesto tributario in cui si trova ad
operare - compie quelle scelte di carattere gestionale ed operativo che
gli possano risultare maggiormente utili e fa ciò in piena legalità ed in
coerenza con il rinnovato assetto legislativo di riferimento. Non v’è
dubbio, peraltro, che ove pure si volesse ragionare in termini di
vantaggio, è difficile immaginare che lo stesso possa qualificarsi come
indebito, vale a dire (cfr. supra) sostanzialmente disapprovato dal regime
tributario vigente. Non è assolutamente così. In base a quanto in
precedenza evidenziato il consolidato è un regime che ha pari dignità
rispetto ad altri istituti pure legittimamente esperibili. In altri
termini, l’opzione ai sensi dell’art. 117 e seguenti dell’attuale T.U.I.R.
non costituisce un “escamotage”, un espediente disapprovato dal sistema
cui il contribuente perviene sfruttando sapientemente le complessità
dell’ordinamento. Si è, invece, in presenza di un regime (tendenzialmente
– ma non necessariamente - foriero di conseguenze positive per gli
aderenti [23])
che il contribuente ha la facoltà di attivare o non attivare e ciò in
totale libertà ben sapendo che sia l’una che l’altra scelta – da un punto
di vista sistematico – rivestono la medesima dignità. Ciò sta a
significare – in ultima analisi – che la semplice adozione (considerata
“uti singola”) del meccanismo di tassazione di gruppo non può mai essere
giudicata alla stregua di una condotta elusiva.
E allora, se così è,
viene spontaneo chiedersi quale debba essere l’interpretazione da
attribuire alla citata affermazione riportata nella circolare dell’Agenzia
delle Entrate. Più chiaramente, se il consolidato non rappresenta una
scelta potenzialmente elusiva, perché l’individuazione ed il monitoraggio
dei gruppi d’imprese che consolidano costituiva uno degli obiettivi
strategici dell’attività del 2004 dell’Agenzia delle Entrate? Tale
dichiarata attenzione – presumibilmente - va intesa nella prospettiva
della assoluta innovatività dell’istituto che, con tutta evidenza, ha
posto la stessa Amministrazione finanziaria dinanzi a problemi (in termini
di gestione dell’attività di accertamento) del tutto sconosciuti (almeno
nella sistematica “ante” riforma). È, quindi, possibile assumere un
atteggiamento rassicurante sotto questo profilo. Il reale intento
dell’Agenzia delle Entrate va inteso soltanto come volontà di porre la
doverosa attenzione su di un fenomeno del tutto nuovo e non come volontà
vessatoria di penalizzazione “tout court” dei contribuenti optanti per il
consolidato. In altri termini, è ragionevole affermare che con la
menzionata indicazione programmatica l’Agenzia delle Entrate mirasse solo
ad avere contezza dello stato dell’arte con riferimento ai meccanismi di
consolidamento eventualmente attivati e ciò al fine di evitare che si
potesse fare confluire nel perimetro del gruppo soggetti d’imposta privi
dei requisiti prescritti dalla normativa di riferimento [24].
Tutto qui, nulla di più e nulla di meno e soprattutto nulla che abbia a
che fare con il fenomeno dell’elusione in senso proprio. Se si delinea una
“fiscal unit” includendovi anche società che non vi avrebbero avuto
titolo, la condotta del contribuente non è assolutamente elusiva ma
semplicemente (e verrebbe da dire banalmente) evasiva in quanto si viola
direttamente un chiaro disposto normativo; non si sta manipolando alcun
istituto specifico né si stanno aggirando divieti imposti dalla disciplina
tributaria, ma ci si sta limitando a porre in essere una semplice
violazione diretta della disciplina tributaria di riferimento. Si è,
quindi, completamente al di fuori della prospettiva dell’elusione fiscale
come in precedenza tratteggiata.
Di ben maggiore spessore – invece -
sono le implicazioni antielusive che il consolidato pone con riguardo alla
ulteriore tematica individuata come oggetto del presente lavoro: le
possibili implicazioni antielusive della attività di configurazione della
“fiscal unit”. Più chiaramente, in che maniera l’attività che il
contribuente pone in essere (e le scelte che inevitabilmente compie) in
sede di predisposizione dell’assetto del gruppo sono suscettibili di
vaglio antielusivo da parte dell’Amministrazione finanziaria? Degli esempi
possono aiutare a comprendere. Si ponga il caso di società residente ALFA
che detenga il 50% del capitale sociale di un’altra società residente BETA
la quale produce sistematicamente perdite di esercizio fiscalmente
rilevanti. Il vantaggio che ALFA trarrebbe dall’eventuale consolidamento
(peraltro integrale) del risultato fiscale di periodo di BETA è di tutta
evidenza: le perdite correnti generate da quest’ultima in qualità di
controllata potrebbero essere impiegate dalla controllante al fine di
compensare gli utili propri o di altre entità del gruppo. Nella situazione
appena delineata, tuttavia, ALFA è giuridicamente impossibilitata a
consolidare BETA, non raggiungendo il limite di partecipazione al capitale
sociale ed agli utili normativamente prescritto. “Rebus sic stantibus”, se
ALFA – al solo fine di acquisire il diritto di consolidare BETA –
acquistasse da terzi una percentuale (anche minima) del capitale sociale
della stessa in maniera da potersi qualificare come controllante ex art.
120 del T.U.I.R. potrebbe tale operazione (eseguita in apparente assenza
di altre ragioni economiche) essere considerata elusiva e, quindi,
rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 37 bis del D.P.R.
600/73?
Sebbene la fattispecie concreta possa evocare sensazioni di
manipolazione normativa, non v’è dubbio che la risposta al quesito appena
formulato non può che essere negativa. Infatti, ancorché sia indubitabile
che ALFA tragga un vantaggio dall’attivazione del meccanismo di tassazione
di gruppo (in quanto, così facendo, riesce a decurtare la base imponibile
positiva con l’analoga grandezza di segno negativo generata dalla gestione
di BETA [25]),
è altrettanto evidente che tale vantaggio si configura come del tutto
lineare e conforme allo spirito del sistema. In altri termini,
nell’operazioone prospettata, ALFA non mira affatto ad aggirare il
disposto della normativa tributaria, perseguendo – con malizia – un
intento di “fraus legis”; la stessa, infatti, si limita ad operare per il
perseguimento di un vantaggio (“rectius” – come rammentato - si appronta
al fine di evitare un vero e proprio maleficio fiscale) nel pieno rispetto
della lettera e della sostanza della norma. Non solo non c’è aggiramento
di alcun obbligo o divieto imposto dalla normativa tributaria (come
prevede, di contro, il richiamato art. 37 bis del D.P.R. 600/73) ma lo
stesso risparmio d’imposta eventualmente ottenuto e/o ottenibile dal
consolidato non può definirsi indebito in quanto perfettamente
riconosciuto dal sistema. Ad analoghe conclusioni, quindi, è ragionevole
giungere – più in generale - per tutte quelle operazioni societarie che
mirino a modificare il perimetro del gruppo allo scopo di fare assumere
allo stesso la migliore configurazione possibile nella prospettiva
dell’opzione per il consolidato. Ad esempio, si ipotizzi una situazione in
cui la capogruppo ALFA detiene il 60% della società BETA la quale a sua
volta è titolare del 60% del capitale sociale (nonché della partecipazione
agli utili) della società GAMMA. In questa situazione – come noto – la
società ALFA, pur essendo la controllante indiretta ex art. 2359 Cod. Civ.
di GAMMA, si troverebbe nell’impossibilità di consolidare la stessa ex
art. 117 e ss. del T.U.I.R. a causa dell’effetto demoltiplicativo
determinato dalla catena societaria [26]
e ciò, chiaramente, potrebbe determinare una serie di inefficienze
fiscali. Al fine di evitare siffatta distonia, quindi, potrebbe rilevarsi
sommamente utile prevedere che la partecipazione del 60% in GAMMA venga
alienata da BETA a favore della “holding” ALFA con la conseguenza che
quest’ultima, divenuta la controllante diretta di GAMMA, potrebbe
procedere alla configurazione di una “fiscal unit” in cui includere
entrambe le proprie controllate laddove, invece, lasciando immutata la
situazione di partenza, avrebbe dovuto limitarsi a consolidare la sola
controllata diretta BETA e non anche quella controllata indirettamente
GAMMA. Ora, in una situazione quale quella appena ipotizzata, è lecito
immaginare che l’Amministrazione finanziaria possa legittimamente
concludere nel senso che la cessione del pacchetto di controllo (60%)
della società GAMMA intervenuta fra le società correlate BETA ed ALFA sia
priva di valide ragioni economiche e, quindi, elusiva perché finalizzata
esclusivamente a consentire il consolidamento di GAMMA in capo ALFA? Anche
in questo caso – per ragioni analoghe a quelle suesposte - la risposta,
come già evidenziato, dovrebbe essere senz’altro negativa. Come per
l’ipotesi dell’acquisto di una quota di partecipazione addizionale che
consenta l’acquisizione della qualifica di controllante in capo ad un
determinato soggetto d’imposta, infatti, la prospettiva di analisi che
deve essere assunta non è quella (o almeno non è solo quella) di
verificare se la specifica transazione sia o meno sorretta da valide
ragioni economiche. In ipotesi come quella appena evidenziata l’aspetto
delle ragioni economiche, pur nell’ampia accezione (cfr. supra) in
precedenza delineata, rappresenta un elemento da porre in secondo piano
nella valutazione complessiva della transazione. È di tutta evidenza,
infatti, a meno di non volere sostenere argomentazioni difficilmente
sostenibili, che nella transazione “de qua” le ragioni di natura fiscale
sono assolutamente preponderanti rispetto a quelle che tali non sono.
Tuttavia, la circostanza che nella fattispecie concreta non si sia in
costanza (o siano difficilmente ravvisabili) valide ragioni economiche non
sta per questo a significare che l’operazione sia, per ciò solo, elusiva
e, quindi, aggredibile da parte dell’Amministrazione finanziaria in forza
dello strumento di cui all’art. 37 bis del D.P.R. 600/73. La cessione
della partecipazione fra ALFA e BETA, pur realizzata prevalentemente (al
limite anche esclusivamente) per realizzare un migliore assetto della
“fiscal unit”, non soddisfa gli altri elementi costitutivi previsti dalla
norma antielusiva. Per quanto precisato in precedenza, infatti, con
l’intervenuta transazione non viene realizzato né un vantaggio tributario
in senso proprio (al limite il contribuente riesce ad evitare i possibili
malefici derivanti dal mancato consolidamento) né – soprattutto – ove pure
si voglia discettare in termini di vantaggio (perché si valorizza – ad
esempio - la circostanza che i dividendi che la controllante percepisce da
una consolidata sono integralmente esenti laddove, per converso, quelli
erogati da una controllata non rientrante nel perimetro di consolidamento
sono assoggettati a tassazione ancorché nella misura del 5%), tale
vantaggio può comunque essere qualificato come indebito, perché non
riconosciuto dal sistema. In altri termini – a prescindere dal requisito
delle valide ragioni economiche - quello che nell’ipotesi formulata (e
nelle altre situazioni analoghe che pure è facile ipotizzare) viene
radicalmente a mancare (il che paralizza ogni possibilità accertativa ai
sensi dell’art. 37 bis del D.P.R. 600/73) è il carattere patologico
dell’eventuale risparmio d’imposta. Non solo. A ben ragionare, risulta
carente anche l’ulteriore (ma contiguo) elemento essenziale presupposto
dalla summenzionata disposizione, ossia l’aggiramento degli obblighi o
divieti imposti dalla disciplina tributaria. Nessuna manipolazione
fraudolenta dell’assetto normativo viene realizzata in operazioni quali
quella in esame: la sostanza e la forma negoziale degli atti posti in
essere dalle parti sono perfettamente congruenti e non viene
artificiosamente realizzato nulla che non sia nello spirito del sistema;
si è, anzi, in presenza di un integrale e sostanziale rispetto dei criteri
che presiedono all’assetto della tassazione consolidata. Tutto ciò sta a
significare – in ultima analisi - che non sussiste un rischio elusione per
il semplice fatto che ci si limita ad optare per la tassazione di gruppo
oppure perché si pongono in essere operazioni di efficientamento della
struttura della “fiscal unit”. Più chiaramente l’elusione non costituisce
un fenomeno le cui possibilità di manifestazione (e, conseguentemente, di
contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria) aumentano per il
fatto che il contribuente opti per il consolidato, tutt’altro. L’elusione
è di per sé un “quid” trasversale a tutto il sistema impositivo e che ben
può concretizzarsi nell’ambito del consolidato così come nel contesto di
qualsivoglia altro regime tributario. Di qui, pertanto, l’opportunità di
fare il punto (seppure in maniera estremamente sintetica) sul secondo
degli argomenti su cui si è inteso focalizzare l’analisi, ossia quali
possano essere le manovre elusive cui il nuovo istituto può dare luogo. Il
che conduce, con tutta evidenza, ad affrontare le nuove prospettive di
contestazioni ex art. 37 bis del D.P.R. 600/73 formulabili da parte
dell’Amministrazione finanziaria.
4.2 Le nuove prospettive
applicative dell’art. 37 bis del D.P.R. 600/73
In luogo di
porsi il problema in linea di astratto principio, è bene affrontare il
tema partendo dalle innovazioni che la recente riforma ha apportato
all’assetto della norma antielusiva. Se, infatti, il legislatore del
D.Lgs. 344/2003 ha ritenuto necessario compiere una revisione di tale
disposizione (peraltro abbastanza recente nella sua attuale formulazione
essendo stata introdotta dall’art. 7 del D.Lgs. 358/97) è perché si è reso
conto che il nuovo assetto impositivo prefigurava a beneficio del
contribuente spazi di (illegittima) manovra che, in assenza di interventi
“ad hoc”, avrebbero potuto restare impuniti. In proposito, v’è da dire
innanzitutto che le modifiche apportate all’art. 37 bis del D.P.R. 600/73
sono – in realtà – abbastanza marginali e, tuttavia, una di esse riguarda
proprio l’istituto della tassazione consolidata. Infatti, il comma 3 della
disposizione in commento è stato integrato con l’introduzione nell’ambito
delle ipotesi che possono legittimare l’esercizio di tale specifica
tipologia di accertamento della lettera f bis) tal per cui ora il Fisco
può giudicare inopponibili nei propri confronti tutte quelle condotte in
cui vengano poste in essere “cessioni di beni effettuate tra i soggetti
ammessi al regime di tassazione di gruppo di cui all’articolo 117 del
T.U.I.R.”. C’è da chiedersi, quindi, quali siano le situazioni patologiche
che con la menzionata integrazione si è inteso contrastare. L’elemento
centrale su cui riflettere è il seguente: uno fra i principali (se non il
principale) vantaggio offerto dall’adozione della tassazione di gruppo è
rappresentato dalla possibilità di procedere alla compensazione
intersoggettiva (ossia fra differenti soggetti d’imposta) di basi
imponibili positive e negative, consentendo, quindi, l’utilizzo immediato
delle perdite fiscali delle società rientranti nell’area di consolidamento
fiscale in diminuzione dei redditi conseguiti da altre società del gruppo.
Proprio tale caratteristica – tuttavia – costituisce anche lo strumento in
grado di essere manipolato ad arte dal contribuente per perseguire
illegittime finalità di risparmio fiscale. La gestione delle perdite
facenti capo alle varie società del gruppo – pertanto – costituisce un
argomento estremamente sensibile al quale (non casualmente) il legislatore
della riforma ha dedicato estrema attenzione. In particolare è stato
espressamente disciplinato il trattamento delle perdite pregresse (vale a
dire anteriori all’adesione al meccanismo di consolidamento). In tal
senso, pertanto, l’attuale art. 118 – comma 2 – del T.U.I.R. sancisce che
le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all’inizio della
tassazione di gruppo [27]
possono essere utilizzate solo dalle società cui le stesse si riferiscono
(ossia solo dalle società che le hanno concretamente realizzate). Di
fatto, quindi, ai sensi della normativa vigente, la spendibilità delle
perdite anteriori all’inizio della tassazione consolidata (anche in caso
di pregressa appartenenza al gruppo, vale a dire anche in caso di
preesistenza di un rapporto di controllo di diritto) opera solo in capo al
soggetto che le ha generate il quale, pertanto, ove sia titolare di
perdite fiscali riportabili può trasferire alla controllante solo un
imponibile positivo (nel caso in cui il reddito conseguito successivamente
all’inizio della tassazione consolidata sia tale da assorbire tutte le
perdite pregresse) ovvero un risultato nullo (se le perdite opponibili in
compensazione sono superiori al reddito generato dall’impresa), ma mai un
componente negativo della base imponibile consolidata (la possibilità da
parte delle controllate di trasferire perdite fiscalmente rilevanti alla
controllante, pertanto, è limitata ai risultati negativi relativi ad
annualità per le quali sia già in essere il meccanismo di tassazione
consolidata) [28].
A tale regola generale – tuttavia – il legislatore ha ritenuto di dovere
affiancare una norma ulteriore chiaramente preordinata ad evitare fenomeni
di aggiramento della menzionata disciplina delle perdite pregresse.
L’attuale art. 123, comma 2, del T.U.I.R., infatti - reca una prescrizione
antielusiva che si correla, da un lato, con il regime (facoltativo) di
circolazione neutrale dei beni plusvalenti nell’ambito del gruppo [29]
e, dall’altro, con la gestione delle perdite conseguite in periodi
d’imposta anteriori all’inizio della tassazione consolidata. Tale norma,
infatti, prescrive espressamente che “salvo l’accoglimento dell’istanza di
cui al comma 8 dell’art. 37 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 [30],
le perdite fiscali di cui all’art. 118, comma 2, non possono essere
utilizzate per compensare le plusvalenze realizzate dal cessionario con la
successiva cessione o il successivo conferimento dei beni trasferiti
secondo il regime di neutralità fiscale di cui al comma 1.” In concreto,
la “ratio” della norma è quella di evitare un aggiramento dall’art. 118,
comma 2, del T.U.I.R. il quale – di fatto – impedisce ogni forma di
spendibilità all’interno del gruppo delle perdite realizzate dalle società
consolidate in un momento anteriore all’inizio della tassazione
collettiva. Un esempio può agevolare la comprensione del contesto in cui
si colloca l’art. 123, comma 2, del T.U.I.R. -. In una prospettiva di
ottimizzazione della fiscalità di un gruppo d’imprese - una società
consolidata recante rilevanti perdite pregresse generate in periodi
d’imposta anteriori all’inizio della tassazione consolidata potrebbe
essere individuata come il naturale destinatario (in regime di neutralità
ex art. 123 del T.U.I.R.) di cespiti portatori di plusvalenze implicite di
cui – a livello di gruppo - si è già decisa l’alienazione a terzi (ovvero
- attesa l’identità di effetti tributari connessi all’operazione - di cui
si è già pianificato il conferimento in società). Se - come previsto -
dalla cessione dei cespiti “de quibus” emergessero notevoli plusvalenze, è
evidente che tali componenti dovrebbero concorrere (in positivo) alla
formazione del reddito imponibile del soggetto che ha effettuato le
operazioni in quanto – trattandosi di transazioni extragruppo - il regime
di circolazione neutrale non sarebbe fruibile. La cedente, quindi –
“ceteris paribus“ – si troverebbe a realizzare un cospicuo risultato
fiscale di periodo. Poiché, tuttavia, la società in argomento disporrebbe
di notevoli perdite fiscali relative ad annualità anteriori all’inizio
della tassazione consolidata (perdite da utilizzare in compensazione del
proprio risultato di periodo) è evidente che – pur nel pieno rispetto
dell’art. 118, comma 2, del T.U.I.R. (disposizione che – come più volte
ribadito - impone la fruibilità delle perdite fiscali “de quibus” in capo
al solo soggetto d’imposta che le ha realizzate senza possibilità di
consolidamento infragruppo delle stesse), si verrebbe a realizzare proprio
il risultato che tale norma intende escludere, ossia la spendita
intersoggettiva in capo alla controllante di perdite pregresse delle
controllate.
In termini concreti, lo schema elusivo (assai estremizzato
e semplificato) che il legislatore intende contrastare è il seguente (o
altri sostanzialmente analoghi):
• il gruppo (che ha programmato un
massiccio programma di disinvestimenti da cui immagina di potere
conseguire notevoli plusvalenze) acquista una società recante notevoli
perdite pregresse che viene immediatamente fatta aderire al meccanismo di
tassazione consolidata;
• tale società diviene il destinatario finale
di tutti i cespiti di cui, nell’ambito del gruppo, si è programmata
l’alienazione a terzi (si immagini un ramo di azienda il cui valore di
libro è di molto inferiore a quello di mercato);
• i trasferimenti
avvengono nell’ambito del gruppo in neutralità fiscale previo esercizio
dell’opzione di cui all’art. 123 del T.U.I.R.;
• una volta avvenuta la
cessione a terzi dei beni in argomento, il cospicuo risultato di esercizio
così generatosi viene neutralizzato in maniera integrale o parziale in
capo alla cedente grazie all’utilizzo in compensazione delle perdite
pregresse anteriori all’inizio della tassazione consolidata;
• il
risultato fiscale così ottenuto (assai esiguo o finanche nullo) viene,
quindi, trasferito alla controllante che provvede al consolidamento delle
basi imponibili.
Quella appena descritta – tuttavia – è solo una delle
possibilità di patologica ottimizzazione fiscale offerte dalla nuova
disciplina del consolidato fiscale che viene – quindi - contrastata con
una norma antielusiva “ad hoc” (la quale – lo si rammenta – può formare
oggetto di un intervento disapplicativo). È – quindi - nella prospettiva
di reazione alle altre forme di strumentalizzazione dell’istituto del
consolidato che va intesa l’introduzione della lettera f bis) al comma 3
dell’art. 37 bis del D.P.R. 600/73. La lettera della nuova disposizione,
infatti, è sufficientemente generica di talché consente al Fisco di
aggredire, quali transazioni elusive tese all’aggiramento del divieto di
spendita infragruppo di perdite anteriori all’inizio della tassazione
consolidata, non soltanto le cessioni di beni plusvalenti effettuate in
neutralità nell’ambito del gruppo ex art. 123 del T.U.I.R., ma anche
quelle effettuate a condizioni di mercato e finanche le semplici cessioni
di beni merce, ossia quelle produttive di ricavi (ma non – è bene
evidenziarlo - le operazioni che si sostenzino in prestazioni di
servizio). E così si ipotizzi il caso della società ALFA, titolare di
rilevanti perdite pregresse generatesi in un momento anteriore all’opzione
per il consolidato, che sia titolare di un ramo d’azienda il cui costo
fiscale riconosciuto sia ampiamente inferiore al valore di mercato dello
stesso. Nella circostanza, al fine di ottimizzare la fiscalità del gruppo,
potrebbe essere immaginata una cessione a valore di mercato da ALFA alla
consociata BETA del ramo d’azienda latore di plusvalenze latenti così da
conseguire un risultato di concreta rivalutazione dei cespiti inclusi nel
compendio aziendale ceduto (i quali, quindi, perverrebbero in capo alla
cessionaria BETA ad un valore sensibilmente più elevato rispetto a quello
che avevano in capo alla cedente ALFA) senza, tuttavia, determinare alcun
aggravio impositivo per il gruppo. Ciò in quanto l’eventuale plusvalenza
generata dalla cessione di ramo d’azienda da parte di ALFA verrebbe
fiscalmente compensata dalle perdite pregresse di cui la stessa aveva la
legittima disponibilità. Orbene, è facile comprendere come un’operazione
di questo genere – ove determinata da esclusive ragioni di ordine fiscale
– ben potrebbe essere considerata dall’Amministrazione finanziaria come
sostanzialmente elusiva, in quanto finalizzata ad aggirare il divieto di
utilizzo nell’ambito del gruppo delle perdite pregresse generatesi
anteriormente all’opzione per il consolidato. In realtà, è da rilevare
come giudicare elusive “tout court” sempre ed in ogni caso – quasi fossero
caratterizzate da una sorta di elusività “in re ipsa” - operazioni quali
quella appena descritta è forse eccessivo. Anche nel caso esaminato,
infatti, l’Amministrazione finanziaria sarebbe onerata dall’obbligo di
dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi essenziali ai fini della
piena configurabilità della fattispecie di elusione; e ciò sia in termini
di assenza di valide ragioni economiche, che di aggiramento di obblighi e
divieti imposti dalla normativa tributaria che, infine, di perseguimento
di vantaggi tributari indebiti. In altri termini, anche nel caso
prefigurato, l’Amministrazione finanziaria dovrebbe passare dal mero
sospetto di elusione ad una piena dimostrazione della realizzazione di un
evento elusivo da parte del contribuente ed un tale passaggio - al di là
delle facili apparenze - potrebbe anche non essere agevole. Nella
fattispecie ipotizzata, infatti, non è difficile notare come, pur in
presenza di un’indubbia analogia con la situazione delineata dall’art.
123, comma 2, del T.U.I.R., sussistono ulteriori elementi che vanno presi
in considerazione. E così va da sé che, mentre nel contesto dell’art. 123,
comma 2, del T.U.I.R. ciò che s’intende evitare è la spendita infragruppo
delle perdite pregresse, spendita compiuta attraverso una struttura
latamente “conduit” incentrata – da ultimo - su di un atto di alienazione
del cespite all’esterno del gruppo, nella situazione esaminata – per
converso - il ramo d’azienda compravenduto resta pur sempre nell’ambito
della “fiscal unit”. Non solo. Mentre, nell’ambito dell’ipotesi di cui
all’art. 123, comma 2, del T.U.I.R. il risultato illegittimo perseguito è
pressoché autoevidente in quanto – in assenza della canalizzazione dei
proventi sulla consolidata titolare di perdite pregresse – tali grandezze
sarebbero andate irrimediabilmente perse, nell’ipotesi in commento,
invece, la consolidata avrebbe potuto agevolmente conseguire il medesimo
esito (utilizzando, in tal modo, le proprie perdite) alienando il
compendio aziendale direttamente nei confronti di un soggetto terzo o,
comunque, non rientrante nel perimetro del consolidato [31].
In ultima analisi, al di là della evidente analogia di effetti, ciò che va
evidenziato è che, anche in una situazione quale quella esposta, non è
lecito ragionare in termini assoluti ed aprioristici di elusività. In
linea di massima, infatti, anche nell’ambito del meccanismo di tassazione
consolidata, non esistono operazioni sicuramente elusive così come non
sussistono transazioni del tutto esenti dal rischio di contestazione e
ciò, in particolar modo, ove si abbia riguardo al tema (assai sensibile)
della gestione delle perdite pregresse. In base alla rilevata modifica del
comma 3 dell’art. 37 bis del D.P.R. 600/73, infatti, tutte le cessioni
infragruppo tese a caricare di materia imponibile le controllate dotate di
rilevanti perdite pregresse rappresentano operazioni che, pur a volerne
negare la possibile aggredibilità da parte del Fisco in base agli ordinari
poteri di accertamento, rientrano ormai nel novero delle transazioni per
le quali l’Amministrazione finanziaria è legittimata all’impiego della
norma antielusiva. È – comunque - doveroso precisare che sarebbe erroneo
interpretare la nuova lettera f bis) dell’art. 37 bis del D.P.R. 600/73
esclusivamente quale presidio antielusivo a tutela del corretto impiego -
nell’area di consolidamento - delle perdite anteriori all’inizio della
tassazione di gruppo. Il novero delle manovre a contenuto latamente
manipolatorio che la nuova norma permette di contrastare, infatti, non è
focalizzato in esclusiva sull’aggiramento del divieto sancito dall’art.
118, comma 2, del T.U.I.R. ma deve intendersi riferito a qualsivoglia
obbligo o divieto imposto dalla normativa tributaria. La conseguenza che è
possibile trarre da ciò è che l’ampliato ambito applicativo della
disposizione “de qua” - oggi più che in passato - deve indurre a
valutazioni estremamente assennate circa l’effettuazione di tutte le
operazioni infragruppo (“sub specie” di cessioni di beni) visto che non è
difficile immaginare che siffatto genere di transazioni diverrà uno fra i
temi prediletti dall’Amministrazione finanziaria in sede di analisi della
fiscalità dei gruppi d’imprese.
Conclusioni
Da
ultimo, alcune ulteriori e brevi riflessioni. Nel corpo dell’elaborato non
si è potuto che illustrare taluni principi generali. Il più grave problema
posto dall’elusione – infatti - è che si tratta di un fenomeno che si
presta con estrema difficoltà ad esami di carattere statico ed analitico,
essendo un “quid” di mutevole che segue i percorsi evolutivi della
legislazione, adattandosi (in maniera distorsiva) all’incessante
produzione normativa tributaria. Ciò sta a significare che –
presumibilmente ed a prescindere dal fenomeno della tassazione di gruppo
molte delle forme di elusione sinora praticate o conosciute (e qui il
pensiero corre – ad esempio – a più o meno aggressive forme di
distribuzione di riserve di capitale piuttosto che a transazioni
focalizzate sull’effettuazione di operazioni di fusione e scissione) con
le innovazioni sostanziali apportate dal D.Lgs. 344/2003 avranno molte
meno possibilità di trovare applicazione. Questo – tuttavia – (e sul punto
non è difficile essere facili profeti) non vuole affatto significare che
nel vigore della nuova disciplina impositiva vi saranno meno spazi per
contestazioni ai sensi dell’art. 37 bis del D.P.R. 600/73, tutt’altro.
Infatti, le smagliature legislative (che non possono certo essere
soppresse con un tratto di penna perché connaturate ad un sistema
articolato come quello tributario) si prestano sempre ad essere
strumentalizzate dal contribuente, di talché è del tutto probabile che in
futuro emergeranno nuove forme elusive in tutto o in parte differenti da
quelle attuate “ante IRES”. E’ proprio a causa di questo continuo
modificarsi della pratica applicativa – tuttavia - che appare quanto mai
necessario avere chiari quali siano i confini interpretativi della
fattispecie di elusione tracciata dall’art. 37 bis del D.P.R. 600/73. Solo
conoscendo il vero significato di tale nozione si può cercare di
comprendere il sottile “discrimen” che molto spesso - in presenza di
transazioni complesse - intercorre fra ciò che è tributariamente legittimo
e ciò che, invece, non lo è. Se si trascurano i principi generali, si
rischia soltanto di perdersi nella peculiarità del caso concreto finendo o
per correre rischi non adeguatamente meditati ovvero per preoccuparsi in
maniera irragionevole della potenziale rischiosità di un’operazione quando
non ve ne è effettivamente bisogno.