TributImpresa
n°3-2005
 

Remo DOMINICI

 
 

La fiscalità dei patrimoni di destinazione.

 
 

(*) Il presente articolo costituisce la relazione, opportunamente aggiornata e integrata, presentata al Convegno su “La disciplina delle società: problematiche civilistiche e fiscali”, svoltosi a Palermo il 13 febbraio 2004.

SOMMARIO: 1. Premesse. – 2. Patrimoni destinati e soggettività tributaria. - 3. Inquadramento della fattispecie tra imputazione e responsabilità. - 4. Le conseguenze della entificazione dei patrimoni separati. - 5. Proposte de jure condendo in merito alla rilevanza dei patrimoni al fine della determinazione dell’utile o della perdita dell’affare. – 6. La qualificazione del reddito dei terzi partecipanti e il suo regime.

1. Premesse.


La prima considerazione da cui ritengo ritengo di dover prendere le mosse è quella secondo cui la fiscalità dei patrimoni destinati a uno specifico affare è strettamente correlata al tema della soggettività tributaria. È quasi inevitabile, infatti, domandarsi se le ipotesi di beni vincolati a uno scopo disciplinate dal novellato codice civile possano o meno dar luogo ad autonomi soggetti di diritto tributario, traendo dalla risposta a tale interrogativo elementi utili per inferirne il corretto regime impositivo. Io vorrei sottrarmi a tale schema logico. Posto infatti che il tributarista si trova dinanzi a istituti in relazione ai quali la disciplina impositiva deve tendere, quanto meno, a non ostacolarne la fruibilità, e posto ancora che la scelta del legislatore “fiscale” è stata ad oggi chiaramente quella di non intervenire con una disciplina ad hoc del fenomeno, a me pare più proficuo evidenziare i problemi ai quali gli istituti in esame possono dar luogo sul versante impositivo, individuando quindi le possibili soluzioni. Non ritengo pertanto ci di debba domandare se i patrimoni di destinazione possano o meno essere entificati e dunque assumere soggettività tributaria, quanto piuttosto se la loro entificazione sarebbe stata la risposta più corretta e sistematicamente appagante che l’ordinamento avrebbe dovuto fornire allo scopo, da un lato, di non frustrare la praticabilità dell’istituto e, dall’altro, di non consentire di accedervi per dar vita a fenomeni elusivi o, peggio, evasivi.

2. Patrimoni destinati e soggettività tributaria.

Vorrei tuttavia prendere brevemente posizione in ordine alla querelle circa la possibilità che l’ordinamento tributario elevi a soggetto entità prive di soggettività in ambito civilistico[1].
Orbene a me pare che il riferimento alle organizzazioni di persone e beni, non appartenenti ad altro soggetto passivo e nei cui confronti il presupposto d’imposta si realizza in modo unitario e autonomo (norma che sostanzialmente ritroviamo già nell’articolo 9 del R.D. 17 settembre 1931, n. 1068 e poi sempre ribadita nel contesto dell’imposizione personale gravante sui soggetti collettivi), debba essere apprezzato proprio per la sua elasticità in quanto idoneo a ricomprendere fenomeni non altrimenti suscettibili di generare redditi imponibili. In tale contesto i requisiti dell’unitarietà e dell’autonomia, a mio avviso, stanno a significare che non è possibile in presenza di tali entità imputare il reddito a diversi soggetti che della fonte di produzione abbiano il possesso. E diventa dunque sterile domandarsi quali siano i requisiti minimali per potersi ritenere in presenza di una organizzazione, posto che al contrario l’organizzazione è implicitamente ravvisabile nel fatto che vi sia un complesso di persone o di beni in grado di generare un reddito non imputabile ad altri diverso appunto dall’organizzazione. Sempre in questa chiave di lettura la non appartenenza ad altri soggetti passivi non mi pare costituisca un rinvio recettizio alla disciplina civilistica della soggettività[2]; quanto esprime la non imputabilità del reddito a un’entità diversa dall’organizzazione, ed è dunque un concetto che va apprezzato in base agli istituti del diritto tributario, correlandolo ai requisiti che si ritengono necessari e sufficienti per imputare il reddito a un determinato soggetto.
Credo quindi risulti con evidenza da tali notazioni come non ci sarebbe stato certo da gridare allo scandalo se il legislatore avesse inteso entificare i patrimoni di destinazione. Ciò avrebbe comportato soltanto l’apprezzamento della prevalenza del vincolo di destinazione a uno scopo rispetto alla titolarità sui beni così destinati, nel senso cioè che dovrebbe ritenersi che tale destinazione, nell’apprezzamento del legislatore, inibisca la possibilità di imputare il reddito al disponente che pur tuttavia ne abbia la titolarità. In altri termini, ciò sarebbe valso ad affermare che non può esservi possesso del reddito in capo a colui che non possa disporre della fonte produttiva e che la privazione di tale potere di disposizione può recidere il legame tra il soggetto e la fonte produttiva ancorchè discenda da un atto di volontà del disponente.
Riecheggiano immediatamente le problematiche già ampiamente trattate in dottrina circa la soggettività del trust[3] e coloro che tale soggettività hanno affermato ben potrebbero concludere nello stesso modo anche con riguardo all’ipotesi in esame, parendo a me irrilevante, a tali fini, che l’atto di disposizione, nel caso del trust e a differenza di quanto avviene nella fattispecie, provenga da un soggetto diverso rispetto a colui che dei beni acquisisce la titolarità.

3. Inquadramento della fattispecie tra imputazione e responsabilità.

Ciò premesso, credo sia necessario fare due preliminari considerazioni. In primo luogo la tematica fiscale dei patrimoni separati deve essere affrontata tenendo ben distinte le due fattispecie disegnate negli articoli da 2447-bis a 2447-decies del codice civile. Infatti ritengo che le problematiche sollevate dai patrimoni costituiti e segregati per uno specifico affare siano diverse da quelle concernenti la destinazione dei proventi di uno specifico affare a “garanzia” (in senso beninteso atecnico) della restituzione dei finanziamenti accordati da terzi a tali fini. E ciò quantomeno per la banale considerazione secondo cui in quest’ultimo caso occorre considerare la naturale presenza di un terzo finanziatore che nella prima è, viceversa, meramente eventuale.
In secondo luogo, a me pare che in ogni caso la posizione di tali terzi sia quella di meri finanziatori, non essendo ad essi riconosciuta la titolarità di diritti su quote del patrimonio separato o sui proventi originati dall’affare finanziato. A ciò non osta a mio avviso la norma di cui all’art. 44, 2° comma, lett. a), TUIR che assimila alle azioni i titoli rappresentativi della partecipazione all’affare, essendo a mio parere ciò esclusivamente funzionale all’applicazione dell’ulteriore norma di cui all’articolo 189, comma 9, lett. a) e quindi alla sancita indeducibilità dal reddito del soggetto emittente della remunerazione corrisposta ai portatori di tali titoli.
Tale notazione è di particolare rilievo in quanto equipara la posizione di detti terzi a quella tipica dell’associato in partecipazione nel contesto del contratto di cui all’art. 2554 c.c.. Pertanto il reddito ritratto dal terzo non discende dalla partecipazione ad un’attività propria, ma dalla partecipazione ad un’attività che è, e rimane, di terzi. Se così non fosse, il legislatore tributario non avrebbe avuto altra strada se non quella di equiparare in tutto e per tutto la costituzione del patrimonio separato alla costituzione di una nuova società, entificando detto patrimonio così da attribuirgli piena soggettività tributaria e qualificando conseguentemente il reddito ritratto dai conferenti, per tali intendendo sia la società di gemmazione sia i terzi partecipanti all’iniziativa, come reddito da partecipazione (ossia, sostanzialmente, un dividendo). Ferma restando la possibilità, teorica, di considerare il patrimonio de quo quale ente trasparente, così da imputare direttamente il reddito da esso prodotto (e nei suoi confronti accertato) ai “soci”, secondo le stesse guide-lines che regolamentano l’imposizione sulle società di persone.
Ma, come dicevo, il reddito ritratto dal terzo partecipante non deriva direttamente dal patrimonio separato ma dal soggetto che tale patrimonio ha costituito; pertanto, sotto tale profilo, il legislatore tributario aveva piena libertà nel determinare a quale modello rifarsi per disciplinare la fattispecie de qua.
Ossia tra i due estremi dell’irrilevanza fiscale del fenomeno, da un lato, e del riconoscimento di una piena soggettività tributaria, dall’altro, era possibile prospettare soluzioni intermedie volte, come del resto puntualmente rilevato dalla Commissione presieduta dal prof. Franco Gallo, a disciplinare il patrimonio separato quale insieme cui riferire una determinazione unitaria dell’imponibile e/o dell’imposta[4].

4. Le conseguenze della entificazione dei patrimoni separati.

Come accennavo in precedenza la entificazione del patrimonio di destinazione avrebbe a mio parere imposto di considerarne la costituzione come equipollente a quella di una società (sempre beninteso agli effetti tributari). Con la conseguenza che sia la società di gemmazione sia i partecipanti all’affare avrebbero dovuto considerarsi come dei conferenti, ricostruendo quindi le relazioni tra essi e il patrimonio entificato in termine di partecipazione (non all’affare, ma al “soggetto” che tale affare gestisce). Tuttavia una siffatta scelta avrebbe comportato:
(i) l’esigenza di disciplinare la fiscalità degli apporti (il regime di neutralità probabilmente invocabile nei rapporti con la società di gemmazione, avrebbe potuto assai difficilmente essere invocato anche in presenza di apporti di terzi);
(ii) la configurazione di rapporti intersoggettivi, assolutamente superflui nelle ipotesi in cui non si riscontrino apporti di terzi;
(iii) l’esigenza di trattare separatamente i patrimoni di cui all’articolo 2447-bis lett. a) da quelli di cui alla successiva lett. b), parendo a me improponibile l’assimilazione dei terzi finanziatori ai terzi conferenti;
(iv) una fiscalità deteriore se si considera che la distribuzione dell’”utile” generato dall’affare, a voler essere coerenti, avrebbe dovuto essere assoggettata alla participation exemption e quindi alla strutturale doppia imposizione economica che essa comporta;
(v) infine, last but not least, l’impossibilità di ravvisare significative ragioni di distinzione tra l’ipotesi considerata (almeno nella configurazione di cui alla lettera a) del citato art. 2447-bis) e la costituzione di una nuova società, con conseguente prevedibile frustrazione delle ragioni che hanno indotto il legislatore a introdurre nell’ordinamento l’istituto in discorso.

5. Proposte de jure condendo in merito alla rilevanza dei patrimoni al fine della determinazione dell’utile o della perdita dell’affare.

Come si vede quindi, al di là delle teorizzazioni sulla soggettività tributaria, l’entificazione dei patrimoni destinati non avrebbe apportato alcun vantaggio sul piano della fiscalità ed anzi avrebbe corso il rischio di compromettere la stessa funzionalità dell’istituto. All’estremo opposto si colloca la scelta del legislatore tributario in forza della quale si deve ritenere che il reddito della società di gemmazione (lett. a) o della società finanziata (lett. b) debba essere determinato unitariamente, conglobando anche i risultati, in utile o in perdita, dell’attività riferibile a ciascuno dei patrimoni separati, ovvero discendente dall’affare finanziato.
Tale soluzione è a mio avviso pienamente condivisibile con riguardo al fenomeno della destinazione, vincolata al rimborso del finanziamento, dei proventi originati dall’affare finanziato.
Con riferimento invece alla fattispecie rappresentata dalla destinazione di parte dei beni sociali per lo svolgimento di uno specifico affare a me pare che il legislatore avrebbe potuto spingersi oltre, disciplinando cioè una determinazione unitaria del reddito (o della perdita) in capo al patrimonio medesimo, ferma restando la soggettività tributaria del soggetto costituente in relazione al debito d’imposta. Chiarisco a tale proposito che l’autonomia cui mi riferisco riguarda solo la determinazione del reddito o della perdita generati dall’affare e non anche la quantificazione dell’imposta. Quest’ultima, infatti, se determinata unitariamente, potrebbe condurre a esiti non appaganti sul piano sistematico, ove si rifletta sull’incidenza di taluni componenti di reddito deducibili sulla base di rapporti in tal guisa inesorabilmente falsati (penso segnatamente alle spese generali, agli interessi passivi, alle regole sulla capitalizzazione sottile).
Infatti grazie al riconoscimento di tale limitata autonomia si sarebbe assai semplificata la determinazione dell’utile generato dall’affare e di spettanza degli eventuali terzi, essendo l’incidenza dell’imposta agevolmente evincibile sulla base di una siffatta determinazione unitaria e non essendo viceversa a mio avviso determinabile correttamente l’incidenza dell’imposta sulla base di un rapporto proporzionale tra due grandezze disomogenee quali il reddito complessivo delle società, da un lato, e il rendiconto dell’affare, dall’altro. Naturalmente in caso di perdite della società di gemmazione e utilizzate a compensazione degli utili prodotti dall’affare avrebbe dovuto essere riconosciuto a debito del patrimonio il risparmio d’imposta che ne sarebbe derivato. Mentre, in caso di perdite generate dall’affare e compensate con gli utili prodotti dalla società di gemmazione, questa avrebbe dovuto riconoscere a credito del patrimonio un importo pari alle imposte risparmiate per effetto dell’utilizzazione di dette perdite.
Penso, in altri termini, a una sorta di stabile organizzazione “domestica”, in cui il vincolo di destinazione impresso sui beni e lo scioglimento dello stesso alla conclusione dell’affare non dovrebbero generare conseguenze rilevanti sul piano tributario.
D’altra parte una tale soluzione potrebbe essere sistematicamente coerente considerando che, laddove i beni segregati siano localizzati all’estero, ben difficilmente ad essi potrebbe essere negata la qualificazione in termini di stabile organizzazione ex art. 162 IRES con il correlato regime impositivo.

6. La qualificazione del reddito dei terzi partecipanti e il suo regime.

Posto dunque che gli istituti in disamina, già sul piano civilistico, si collocano più sul versante della responsabilità che non su quello della imputazione e posto ancora che, per quanto sopra detto, saggia appare la scelta del legislatore tributario di muoversi sul medesimo solco, ritengo altresì condivisibile l’aver accomunato il regime impositivo degli utili ritratti dai partecipanti all’affare, se tale partecipazione si trovi incorporata in uno strumento finanziario, a quella propria dell’associato in partecipazione, stante le innegabili affinità tra le due fattispecie. Tuttavia se l’incorporazione dell’apporto in uno strumento finanziario concerne, come io ritengo, solamente i diritti dei terzi[5] è evidente che la cartolarizzazione debba e non possa che riguardare soggetti estranei alla società di gemmazione.
Intendo cioè dire che quest’ultima non potrebbe mai emettere strumenti finanziari rappresentativi dei beni da essa stessa destinati al patrimonio separato. Ancorchè va detto che, trattandosi di strumenti finanziari liberamente negoziabili e quindi circolanti, non credo si possa escludere che la società di gemmazione si renda successivamente acquirente degli strumenti in discorso.
In ogni caso (ossia tanto nell’ipotesi in cui si ammetta la possibilità che la società di gemmazione sia portatrice di strumenti finanziari rappresentativi dell’affare, quanto nel caso in cui di detti titoli siano portatori i terzi ovvero anche non sia stata prevista l’emissione di alcun titolo partecipativo) allo stato attuale della legislazione il reddito (o la perdita) dell’affare devono ritenersi di esclusiva pertinenza della società di gemmazione, la quale in un secondo momento provvederà a “distribuire” l’utile ai terzi che eventualmente vi partecipino. Pertanto per detta società la redditività è rapportata all’intero risultato della gestione dedicata e non alla quota di sua pertinenza in concorso con i terzi partecipanti.
Qualora la partecipazione all’affare non sia cartolarizzata la società di gemmazione potrà dedurre come costo, a differenza di quanto previsto dall’art. 109, comma 9, lett. a) per l’ipotesi in cui detta partecipazione sia cartolarizzata, il provento riconosciuto ai terzi partecipanti. Provento che dovrà concorrere alla formazione del reddito di questi come componente del reddito di impresa ovvero come reddito di capitale (per la persona fisica non imprenditrice) ex art. 44, 1° comma, lett. h), TUIR[6]. Suddetta cartolarizzazione non è priva di conseguenze sul piano impositivo non soltanto sul versante della deducibilità del costo, ma anche, e direi soprattutto, sul piano della fiscalità del percettore, atteso che, mentre gli utili percepiti su strumenti assimilati alle azioni concorrono alla formazione del reddito per il 40% del loro ammontare, i redditi di capitali di cui alla norma da ultimo citata sono imponibili per il loro intero importo[7]. Devo precisare a tale proposito che non ritengo applicabile nel contesto considerato né la norma di cui alla lettera b) del citato articolo 109, comma 9, né quella di cui al precedente art. 95, comma 6, posto che entrambe tali norme si riferiscono specificamente ai contratti di associazione in partecipazione, ai quali la fattispecie in discorso, pur nelle innegabili analogie, non mi pare sic et simpliciter riconducibile. In particolare reputo profondamente erroneo quanto è dato leggere nella Relazione di accompagnamento al decreto delegato istitutivo dell’IRES, atteso che un terzo non può assumere né la posizione di “socio del patrimonio di destinazione” né quella di associato in partecipazione, stante la rilevata irriducibilità a questa del fenomeno in considerazione. Si pensi a tale riguardo al dato innegabile secondo cui nella fattispecie si verifica l’effetto tipizzante della separazione patrimoniale che all’associazione in partecipazione è assolutamente estranea.

7. Conclusioni.

Due ultime considerazioni infine in punto di normativa antielusione e tutela del credito erariale. Sotto il primo aspetto non condivido l’ipotesi formulata dalla Commissione Gallo di introdurre la fattispecie de quibus all’interno della norma antielusiva di cui all’articolo 37-bis del d.P.R. n. 600.
Non vedo infatti, sulla base della normativa qui analizzata, a quali vantaggi indebiti (ossia riprovati dal sistema tributario) la segregazione di parte del patrimonio possa dar luogo. Invero tutte le implicazioni che sono state qui tratteggiate appartengono al sistema, nel senso cioè che esse discendono da un’opzione che l’ordinamento consente per esercitare un’attività in alternativa alla costituzione di una nuova società.
Sul piano della tutela del credito erariale invece è innegabile che attraverso la segregazione si può recare nocumento al fisco come a qualsiasi altro creditore, ma non sarei propenso ad accordare forme di tutela diversa da quelle conseguibili attraverso l’azione revocatoria (individuando il soggetto legittimato a proporla nell’Agenzia), magari ponendo una presunzione juris tantum di scientia fraudis, qualora nei cinque anni successivi alla segregazione vengano accertati crediti tributari e beninteso nei limiti della quota di patrimonio apportato dalla società segregante.

 
 

[1] Il tema della soggettività tributaria è troppo ampio per poter essere qui sintetizzato, tenendo adeguato conto delle differenti impostazioni dottrinarie. Si vedano comunque sull’argomento gli autori citati da M. NUSSI, L’imputazione del reddito nel diritto tributario, Padova, 1996, 28 (n. 21) e 38 (n. 67).
[2] Così in particolare F. GALLO, Il problema della soggettività ai fini IVA dei fondi comuni di investimento in Riv. dir. fin., 1987, 504. Considerazioni non dissimili rispetto a quelle da me sostenute si rinvengono in M. NUSSI, op. cit., 39 ss.
[3] In tal senso, tra gli altri, G. PUOTI, La tassazione dei redditi del trust, in I. Beneventi (a cura di), I trusts in Italia oggi, Milano, 1996, 325; M. MICCINESI, Il reddito del trust nelle varie tipologie, in Trust, 2000, 309; A. GIOVANNINI, Problematiche fiscali del trust, in Boll. trib., 2001, 1125; R. LUPI, La tassazione dei redditi del trust: il trustee, in I. Beneventi, I trusts in Italia oggi, cit., 332.
[4] È noto che nel novembre 2002 è stata istituita una Commissione di studio, presieduta appunto dal prof. Franco Gallo, con il compito di studiare le possibilità di adeguamento del sistema impositivo alla riforma del diritto societario come introdotta con il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. La Commissione ha ultimato i lavori e reso note le proposte di coordinamento nel luglio 2003.
[5] Nello stesso senso A. PISANI MASSAMORMILE, Azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi, in Riv. delle società, 2003, I, 1268. Del resto la tesi da me prospettata trova conferma argomentando a contrario dal disposto dell’art. 2447-decies, penultimo comma, cod. civ.
[6] Non ritengo infatti applicabile il disposto della precedente lett. f), essendo questa riferita ai contratti di associazione in partecipazione “ex art. 2554 del codice civile”, e non quindi anche ad altri contratti seppure riconducibili al medesimo modello.
[7] L’asistematicità rilevata nel testo non discende tanto dal fatto che non si possano giustificare come equipollenti la relazione imponibilità (per il percettore) - deducibilità (per l’erogante) rispetto a quella imponibilità parziale (per il percettore) - indeducibilità (per l’erogante), quanto piuttosto dal fatto che tali alternative discendono da un fatto, la cartolarizzazione dell’apporto, a mio giudizio inidoneo a giustificare sul piano razionale l’alternativa. Considerazioni non dissimili rispetto a quanto da me sostenuto si rinvengono in M.C. PANZERI, La riforma del diritto societario e la disciplina fiscale degli strumenti finanziari e dei patrimoni destinati: soluzioni a confronto, in Dir. prat. trib., 2003, I, 1039 e spec. 1079.

 
 

1] F. GALLO, Il problema della soggettività ai fini IVA dei fondi comuni di investimento, in Riv. dir. fin., 1987, 504.
2] A. GIOVANNINI, Problematiche fiscali del trust, in Boll. trib., 2001, 1125.
3] R. LUPI, La tassazione dei redditi del trust: il trustee, in I. Beneventi (a cura di), I trusts in Italia oggi, Milano, 1996, 332.
4] M. MICCINESI, Il reddito del trust nelle varie tipologie, in Trust, 2000, 309.
5] M. NUSSI, L’imputazione del reddito nel diritto tributario, Padova, 1996, 28 (n. 21) e 38 (n. 67).
6] M.C. PANZERI, La riforma del diritto societario e la disciplina fiscale degli strumenti finanziari e dei patrimoni destinati: soluzioni a confronto, in Dir. prat. trib., 2003, I, 1039 e spec. 1079.
7] A. PISANI MASSAMORMILE, Azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi, in Riv. delle società, 2003, I, 1268.
8] G. PUOTI, La tassazione dei redditi del trust, in I. Beneventi (a cura di), I trusts in Italia oggi, Milano, 1996, 325.

 


I.P.Z.S.
IS.IN.TEG