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SOMMARIO: 1. Premessa. Il parziale contrasto della definizione
recata dall’art. 162 del nuovo testo unico con le disposizioni della legge
delega – 2. La definizione generale - 3. Le ipotesi positive e quelle
negative - 4. Stabile organizzazione e commercio elettronico - 5. La
stabile organizzazione personale - 6. Stabile organizzazione e controllo
di un’impresa residente - 7. La stabile organizzazione all’estero di
un’impresa residente.
1. Premessa. Il parziale
contrasto della definizione recata dall’art. 162 del nuovo testo unico con
le disposizioni della legge delega.
Con la L. 7 aprile 2003, n.
80, il Governo è stato delegato ad intervenire profondamente sul sistema
tributario italiano, con particolare incisività nel settore delle imposte
dirette, per allineare la disciplina domestica ai regimi fiscali dei
principali Paesi industrializzati[1]. L’art.
4, comma 1, lett. a) della legge innanzi citata prevede, tra l’altro, che
venga introdotta “la definizione della stabile organizzazione sulla base
dei criteri desumibili dagli accordi internazionali contro le doppie
imposizioni”. In forza delle prescrizioni delle legge delega, con il
D.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 è stato inserito nel corpo del testo unico
delle imposte sui redditi il nuovo art. 162, il quale, colmando una
significativa lacuna normativa, enuncia per la prima volta gli elementi
costitutivi della nozione interna di stabile organizzazione (le
convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia contengono,
infatti, una definizione dell’istituto in esame), con definizione valevole
anche per l’imposta regionale sulle attività produttive. Il testo
unico, nella versione vigente fino al 31 dicembre 2003, pur facendo
discendere dalla presenza della stabile organizzazione importanti
conseguenze in ordine al regime fiscale applicabile sia (soprattutto) ai
soggetti non residenti dediti ad attività imprenditoriali nel territorio
nazionale sia ai soggetti residenti titolari di redditi commerciali
provenienti dall’estero, non forniva alcuna indicazione sul significato
del termine[2]. E’
noto che la giurisprudenza, la dottrina e l’amministrazione finanziaria[3]
hanno cercato di ovviare al vuoto normativo facendo riferimento alla
nozione recepita nel modello di accordo contro la doppia imposizione
internazionale elaborato dall’Ocse[4];
tale nozione è riprodotta in modo sostanzialmente pedissequo nei testi dei
trattati conclusi dal nostro Paese. La norma delle delega richiama le
convenzioni stipulate dall’Italia per attingere da esse, elette a termini
di confronto e a fonti di acquisizione concettuale, il significato di
stabile organizzazione valevole anche nel diritto interno. Sembra,
infatti, “che il delegato non possa stabilire nulla, che non sia già
presente in più di una convenzione già stipulata”[5].
Ma se è così, le disposizioni convenzionali[6]
dovrebbero venire in considerazione nel senso ad esse attribuito dalla
ormai corposa, anche se talvolta non ancora perfettamente univoca,
tradizione interpretativa, che si è esercitata soprattutto sul testo
confezionato dall’Ocse, al quale si ispirano ampiamente i trattati
conclusi dall’Italia. La definizione accolta nell’art. 162, nel suo
complesso, appare largamente influenzata dalle norme delle convenzioni e,
quindi, indirettamente, dal concetto delineato nello schema di accordo
predisposto dall’organizzazione sovranazionale innanzi citata. Sotto
questo aspetto, l’attuale disciplina si pone in un rapporto di sostanziale
continuità con il sistema previgente e sembra consentire di trarre
delucidazioni sul significato dell’espressione dal cospicuo apparato di
indicazioni chiarificatrici e di precisazioni esplicative reperibili nel
commentario al modello convenzionale dell’Ocse[7]. Infatti,
se le norme convenzionali recepiscono più o meno pedissequamente la
definizione recata dal modello Ocse e i precetti nazionali devono essere
coerenti con quelle norme, tali precetti dovrebbero avere un significato
compatibile con il senso – illustrato nel commentario - delle disposizioni
incluse nello schema di trattato che è la fonte di ispirazione di tutti
gli accordi stipulati con altri Stati. Tuttavia, la norma interna
contiene differenze non trascurabili rispetto alla definizione recepita
nelle convenzioni; ad esempio, in tema di stabile organizzazione
personale, di cantieri, di commercio elettronico, come dirò in seguito[8]. Le
disposizioni emanate dal Governo in forza della delega non rispettano
quindi pienamente le indicazioni fornite dalla L. 7 aprile 2003, n. 80; il
legislatore delegato si è concesso talvolta un’eccessiva libertà di
manovra, giungendo ad una formulazione normativa in alcuni punti
parzialmente discordante con i precetti stabiliti dal Parlamento. Queste
discrasie potrebbero comportare problemi di legittimità costituzionale
delle disposizioni delegate. Al suo esordio, nel primo comma, l’art.
162 afferma di far salvi i precetti dell’art. 169, il quale, confermando
una regola già presente nella versione originaria e ormai abrogata
dell’art. 128, dispone che le norme convenzionali prevalgono su quelle del
testo unico eventualmente difformi, tranne nel caso in cui queste ultime
siano più favorevoli per il contribuente. In effetti, se esaminata dal
punto di vista dei soggetti passivi del tributo, la disposizione domestica
che riguarda la stabile organizzazione, recentemente inserita nel corpo
del testo unico, contiene alcune previsioni più vantaggiose rispetto ai
precetti di fonte pattizia. Queste discrasie sono contrarie alle
disposizioni delle legge delega, che raccomandava una piena corrispondenza
tra norma interna e norme convenzionali. Per citare qualche esempio, al
fine di escludere la costituzione di una sede fissa di affari in Italia e
di sottrarre al prelievo fiscale i proventi connessi, l’imprenditore non
residente potrà invocare la norma stabilita dal settimo comma dello stesso
art. 162, a mente del quale, in deroga alla nozione fondamentale di
stabile organizzazione personale desumibile dalle regole interne e dalle
disposizioni convenzionali, non costituiscono una propaggine operativa
dell’impresa straniera sul suolo nazionale il raccomandatario marittimo e
il mediatore marittimo. Ancora, sempre per evitare che sia ravvisata
l’esistenza di una stabile organizzazione, si potrà addurre - anche
eventualmente in contrasto con le prescrizioni degli accordi
internazionali - la precisazione fornita dal quinto comma, il quale
stabilisce che non costituisce di per sé stabile organizzazione la
disponibilità a qualsiasi titolo di elaboratori elettronici e dei relativi
impianti ausiliari. Al contrario, le disposizioni degli accordi contro
le doppie imposizioni riguardanti i cantieri saranno generalmente
applicate con preferenza, essendo maggiormente vantaggiose per le imprese
non residenti in confronto alle regole sancite nel terzo comma dell’art.
162[9],
alla stregua del quale un cantiere di costruzione o di montaggio o di
installazione e persino i compiti di supervisione ad esso connessi
concretano una sede fissa di affari se il cantiere, il progetto o le
attività abbiano una durata superiore ai tre mesi. Invero, il periodo di
tempo fissato dal precetto interno è assai inferiore a quello normalmente
previsto dalle disposizioni pattizie come condizione per l’esistenza di
una stabilimento permanente. Dunque, le norme convenzionali sono più
favorevoli per il contribuente straniero, che ne esigerà il
rispetto. Peraltro, va detto che, all’opposto di quanto riferito a
proposito dei soggetti non residenti, per i residenti la disposizione
relativa ai cantieri risulta talora più vantaggiosa se confrontata con i
precetti delle convenzioni. Vi sono casi in cui le imprese italiane
hanno convenienza a dimostrare che possiedono una stabile organizzazione
all’estero. Tra queste ipotesi vi è quella nella quale esse intendono
approfittare del credito d’imposta ex art. 165 del testo unico
novellato; tale beneficio è concesso solo se l’attività da cui si
ritraggono i redditi commerciali è svolta all’estero facendo uso di una
stabile organizzazione. Infatti, per individuare i proventi conseguiti
fuori dai confini interni, l’art. 165 rinvia agli stessi criteri che, a
mente dell’art. 23, presiedono all’identificazione dei redditi prodotti in
Italia dai non residenti. Poiché, ai sensi della norma da ultimo citata,
si intendono realizzati in Italia solo i proventi commerciali generati da
attività esercite mediante una sede fissa di affari qui ubicata,
specularmente, solo i redditi che sono il risultato di operazioni compiute
in altri Stati con l’apporto di una stabile organizzazione ivi collocata
possono essere considerati un arricchimento di fonte estera e possono
fruire, quindi, del credito d’imposta. Alla luce dall’art. 162,
trascorsi tre mesi – ben prima del superamento dell’arco di tempo minimo
(uguale a dodici mesi) fissato ordinariamente dalle convenzioni –
l’impresa italiana potrà sostenere che il cantiere ha acquisito la
fisionomia della stabile organizzazione per ottenere un sollievo, con il
credito d’imposta, alla eventuale duplice tassazione in Italia e nel Paese
della fonte.
2. La definizione generale
Nella
declinazione dei tratti essenziali della stabile organizzazione, il primo
comma dell’art. 162 ricalca fedelmente la nozione generale riportata nel
modello Ocse. La stabile organizzazione, secondo l’espressione lessicale
usata dal legislatore, designa una “sede fissa di affari per mezzo della
quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività
sul territorio dello Stato”. Gli elementi costitutivi di questa figura
sono, dunque, la collocazione durevole e fisicamente tangibile di un
apparato strumentale nel territorio nazionale - che può essere costituito
da locali, attrezzature e mezzi materiali anche automatici[10]e/o
da personale dipendente, ma che può ridursi anche ad un mero spazio
fisico, al chiuso o all’aperto, in qualunque modo delimitato [11]
o ad un soggetto che agisca nel mercato domestico nel nome dell’impresa
non residente - e lo sfruttamento di tale apparato per svolgere attività
commerciale[12]. Il
termine letterale “sede di affari” potrebbe indurre a pensare che
l’insediamento periferico debba essere sfruttato esclusivamente per la
cessione di merci. La locuzione “affari” richiama invero alla mente la
conclusione di contratti con terzi da cui si ottiene un
corrispettivo. Ragionando in questi termini, solo un’installazione che
funga da punto di vendita - stadio culminante dell’attività di un’impresa
- potrebbe dunque essere rilevante ai fini della localizzazione del
reddito commerciale dentro i confini nazionali. Una struttura presso cui
si svolgano le fasi intermedie del processo produttivo non potrebbe,
viceversa, essere considerata stabile organizzazione; tale qualifica non
potrebbe, ad esempio, essere attribuita ad una unità operativa che si
limiti a fabbricare talune componenti dei beni finali assemblati dalla
casa madre (si pensi allo stabilimento che produce i freni da montare
sulle autovetture fabbricate presso la sede centrale dall’impresa
proprietaria). Questa conclusione è, tuttavia, da scartare alla luce
della seconda parte della definizione enunciata dall’art. 162 (“esercita
in tutto o in parte la sua attività”), che, come si illustrerà appresso,
induce indefettibilmente ad accogliere la tesi opposta. Con la dizione
“affari”, dunque, la norma allude genericamente agli atti imprenditoriali
diretti verso l’esterno della stabile organizzazione, anche se non rivolti
al mercato o al pubblico; sono compresi i rapporti intrattenuti con la
casa madre o con altre articolazioni dell’impresa. La sede di affari
deve essere fissa. Questo requisito ha una duplice valenza:
fisica-geografica e cronologica. Sotto il primo aspetto, deve esistere
una connessione tendenzialmente stabile tra l’installazione secondaria e
un particolare punto del territorio appartenente allo Stato[13]. Inoltre
– venendo al profilo temporale - solo un apparato di beni e/o persone
utilizzato in modo prolungato e durevole può essere classificato come una
stabile organizzazione. La caratteristica della durata temporale, oltre ad
essere espressamente richiamata nel commentario, è implicitamente
richiesta dalla natura degli atti che deve compiere la stabile
organizzazione. Invero, una simile struttura deve essere impiegata da
un’impresa estera per esercitare la sua attività, quindi, per eseguire nel
territorio dello Stato operazioni dotate dell’attributo della
commercialità, coerentemente con le regole del testo unico che descrivono
le condotte economiche rientranti in questa peculiare classe di fonti
reddituale[14].
A mente dell’art. 55 del testo unico, un’iniziativa possiede i connotati
della imprenditorialità quando è esercitata in modo professionale, qualità
che presuppone un impegno continuativo, che si traduce in una sequenza
ripetuta di atti e, quindi, in un funzionamento duraturo dell’unità
periferica preposta. Un’operazione isolata (purché non abbia natura
complessa e richieda una pluralità di atti esecutivi), al contrario,
genera al massimo un reddito diverso. In tal caso, non solo lo
sfruttamento dell’organizzazione non può dirsi stabile ma è addirittura
carente, prodromicamente, una prestazione che possa definirsi
d’impresa. Tuttavia, l’installazione secondaria può rimanere anche
periodicamente inattiva (rammento le occupazioni di natura stagionale)
senza per questo perdere la consistenza della sede fissa di affari, purché
le pause inoperose non siano tanto frequenti e prolungate da rendere
frammentario o raro (dunque, non stabile) il compimento di operazioni
attraverso di essa; la distanza temporale tra un’operazione e un'altra
potrebbe poi dilatarsi a tal punto da impedire di scorgere una pur minima
continuità tra di esse, elemento indispensabile per la riconducibilità
alla categoria imprenditoriale[15]. La
permanenza dell’installazione periferica deve essere apprezzata in
relazione al compito assegnatole, come asserisce il commentario e insegna
la giurisprudenza. Se tale compito richiede per sua natura un’esecuzione
rapida, altrettanto rapida sarà la collocazione nel territorio statale dei
mezzi atti a permettere la conclusione della vicenda economica[16]. Seguendo
l’esempio della definizione offerta dall’Ocse, la norma del testo unico
precisa che, mediante la stabile organizzazione, l’imprenditore straniero
esercita in tutto o in parte la sua attività in Italia. E’ appena il caso
di rammentare che tale attività deve essere quantitativamente inferiore
alle prestazioni compiute in altri Paesi. Se, infatti, così non fosse e
la struttura ubicata in Italia fosse il principale centro propulsivo delle
iniziative economiche riconducibili all’impresa, quest’ultima avrebbe nel
luogo dove sorge tale struttura, secondo le regole dettate dal diritto
nazionale, ben di più di una semplice sede di affari decentrata: sarebbe
qui individuabile il suo oggetto principale, con la conseguente
integrazione dei presupposti della residenza. Si pensi ad esempio
all’attività di gestione. Tra le ipotesi in cui è positivamente
riconoscibile una stabile organizzazione, ai sensi dell’art. 162, vi è
anche la sede di direzione, la quale indica il luogo dove si guida e si
governa l’azione imprenditoriale, compiendo gli atti che consentono lo
svolgimento dell’iniziativa commerciale nel mondo dei traffici giuridici.
E’ evidente che in quel luogo si deve attendere all’amministrazione di un
ramo o di un settore limitato o secondario dell’impresa, poiché se vi
operano le persone che sono a capo dell’intero apparato produttivo, ivi
non si avrà una semplice stabile organizzazione ma la sede amministrativa
principale dell’impresa, la qual cosa comporta, se l’impresa medesima è
svolta in forma collettiva, l’attribuzione della residenza[17]. L’inciso
“in tutto o in parte” può essere interpretato in due sensi. In una
prima accezione, esso andrebbe inteso nel modo seguente: ai fini
dell’esistenza di una stabile organizzazione, non è necessario che la sede
decentrata prenda fattivamente parte a tutti gli affari conclusi dalla
casa madre in Italia (costituenti, in virtù di quanto si è detto, una
frazione minoritaria dell’attività globalmente espletata dal soggetto non
residente), la quale, da un lato, potrebbe compiere delle operazioni in
Italia in modo diretto, senza il tramite della struttura qui stabilmente
collocata, dall’altro, potrebbe costituire, entro i confini nazionali, due
o più centri produttivi periferici dei quali servirsi
alternativamente. La tesi esegetica appena illustrata non è, tuttavia,
del tutto appagante, poiché si risolve in un’asserzione in definitiva
scontata, ovverosia, appunto, che l’impresa straniera non deve
necessariamente agire attraverso una sola stabile organizzazione e che può
anche fare a meno del tutto di questa in certi casi. Appare più utile e
incisiva la seconda opzione interpretativa, secondo cui l’art. 162,
allorché stabilisce che attraverso la struttura produttiva decentrata il
soggetto titolare possa svolgere in tutto o in parte la sua attività,
intenderebbe fare riferimento al seguente scenario alternativo: che presso
la stabile organizzazione si svolgano o un ciclo economico completo e
autonomo o una o più fasi determinate del processo produttivo in cui si
articola l’attività della casa madre. In altre parole, ai sensi della
norma in esame, è ammissibile sia che l’unità operativa collocata in
Italia produca e venda beni o servizi in modo indipendente e disgiunto
dalla sede centrale, sia che essa si adoperi in favore di quest’ultima,
svolgendo delle mansioni strumentali per l’esercizio della sua attività,
come ad esempio la fabbricazione dei beni destinati ad essere consumati
nel ciclo produttivo dell’impresa madre o la vendita di ciò che essa
produce. Nel caso dell’autonomia operativa, non è raro che la sede
locale sia attiva in settori o campi del tutto differenti da quelli in cui
agisce la sede centrale (si pensi ad un ufficio allestito per compiere
investimenti immobiliari in uno Stato straniero da una società produttrice
di elettrodomestici, il cui oggetto sociale contempli, peraltro, anche la
compra-vendita di case e terreni). In altre ipotesi, la stabile
organizzazione esercita nel territorio straniero della stessa attività che
l’impresa madre svolge nello Stato di residenza, ma, come si è detto, con
caratteristiche di completa indipendenza e separatezza (la stabile
organizzazione produce da sé i beni o i servizi – identici a quelli
offerti dalla sede centrale - che vende nel Paese dove è
dislocata). Accade con frequenza, tuttavia, che l’installazione
periferica sia posta al servizio diretto di quella principale; essa
svolge, in tal caso, una funzione strettamente ausiliare e la sua attività
integra un segmento del ciclo produttivo dell’unità centrale. La fase
oggetto di decentramento può essere meramente interna (quando la stabile
organizzazione è destinata a fornire i beni o i servizi necessari alla
produzione del soggetto che l’ha costituita: si consideri il caso della
sede locale che fabbrica certe componenti elettroniche che sono poi
inglobate nei computers venduti dalla casa madre) o può costituire
l’ultimo stadio del processo industriale (quando la stabile organizzazione
commercializza all’estero le merci prodotte dalla sede centrale o si
occupa dell’assistenza post-vendita). Il contatto con i terzi non è dunque
necessario; la stabile organizzazione può aver rapporti solo con la casa
madre[18]. Non
per nulla, tra le esemplificazioni positive, l’art. 162 menziona sia
l’officina - termine recepito dai testi convenzionali e che, essendo la
traduzione italiana della parola inglese “factory”, indica una fabbrica,
uno stabilimento e, genericamente, qualsiasi impianto industriale o
produttivo – sia la succursale, che è un ufficio di vendita. Nelle
ipotesi di connessione strumentale tra le attività, per determinare il
reddito della sede locale e discernerlo da quello della casa madre,
soccorre la regola stabilita dall’art. 7 dello schema pattizio OCSE e la
consimile arguibile dall’art. 14 del D.p.r. 29 settembre 1973, n. 600,
alla stregua delle quali alla stabile organizzazione vanno attribuiti i
proventi che avrebbe conseguito una impresa autonoma, impegnata
nell’identica attività esercitata dalla stabile organizzazione medesima[19]. Non
importa quale sia la fase del processo produttivo cui attende la stabile
organizzazione (che può dunque essere meramente interna, come si è detto)
né che questa generi realmente dei proventi; rileva, piuttosto, che
l’attività demandata all’installazione secondaria non sia intrinsecamente
inadatta a generare un flusso di proventi, a motivo della sua natura
preparatoria o ausiliaria (quale l’uso di uno spazio per la mera
esposizione della merce). E’ bastevole la configurabilità di un reddito
ipotetico, coincidente con quello che presumibilmente avrebbe percepito un
operatore economico autonomo impegnato nelle stesse mansioni espletate
dalla stabile organizzazione (secondo il commentario è assiomatico che
ciascuna unità periferica - compresi, quindi, anche gli insediamenti
presso i quali si svolge un segmento interno del ciclo produttivo -
cooperi all’ottenimento del reddito imputabile all’impresa di cui è parte
integrante). La dottrina si è infine chiesta quando nasce e cessa di
esistere una stabile organizzazione. A questo proposito, afferma il
VOGEL[20]
che “a permanent establishment begins to exist when the enterprises
commences to carry on its business though a fixed place of business……The
period of time during which the fixed place of business itself is being
set up ....should not be counted. The same principles apply when
determining the point of time at which a permanent establishment ceases to
exist. If the enterprise ends its business activities…..its permanent
establishment will also cease to exist. The same applies if the business
activities cease to be performed by or through the fixed place....or if
the fixed is transferred to a third party or, furthermore, if it is let or
leased...”[21]. Il
punto è stabilire che cosa accada quando la stabile organizzazione viene
per qualsiasi motivo smantellata. Brevemente, dato che il tema esula
dall’oggetto del presente scritto, dirò che, se i beni appartenuti alla
sede locale vengono assegnati ad altra installazione dell’impresa in
Italia, vi è un mero spostamento interno alla medesima organizzazione
aziendale, insignificante ai fini fiscali. Se i cespiti sono invece
conferiti o comunque affluiscono nel patrimonio di un altro soggetto per
effetto di operazioni di riorganizzazione aziendale, si applicano le
ordinarie regole fiscali sulle operazioni straordinarie. Non è, infine,
espressamente disciplinata in via generale ma solo per alcuni casi
specifici la situazione in cui i beni prelevati dalla stabile
organizzazione siano trasferiti all’estero. Ai sensi dell’art. 166,
nella versione del testo unico in vigore dal gennaio 2004, si intendono
realizzati al valore normale, allorché sono distolti da una stabile
organizzazione ubicata in Italia, i beni che erano stati ad essa
precedentemente attribuiti in occasione del cambiamento della residenza di
un imprenditore. Uguale sorte seguono, in forza dell’art. 179, i cespiti
pervenuti, per effetto di operazioni societarie straordinarie poste in
essere tra imprese sedenti in diversi Stati membri dell’Unione europea, ad
una stabile organizzazione collocata nel territorio nazionale, qualora
tali beni fuoriescano successivamente dalla sua dotazione
patrimoniale. Mi pare che la regola contenuta in queste disposizioni
sia espressione di un principio generale applicabile in tutti i casi in
cui i cespiti di una sede operativa costituita in Italia siano trasferiti
fuori della cinta confinaria. Questo principio generale trova un
fondamento sistematico negli artt. 85, 86 e 109 del testo unico, laddove
si afferma che (negli artt. 85 e 86) la destinazione dei beni appartenenti
al patrimonio aziendale a finalità estranee all’esercizio dell’impresa
genera ricavi o plusvalenze e che (nell’art. 109) le spese e gli altri
componenti negativi sono deducibili se si riferiscono ad attività o beni
da cui derivano ricavi o altri proventi. I beni prelevati da una
stabile organizzazione posseduta nel territorio dello Stato da un’impresa
non residente e rimpatriati perdono, per l’ordinamento italiano, ogni
nesso con lo svolgimento dell’attività commerciale. Cessa, invero, dopo
l’uscita dal territorio dello Stato, ogni connessione di carattere
oggettivo, essendo i cespiti afferenti all’esercizio di un’attività
imprenditoriale all’estero, e di natura soggettiva, essendo il titolare di
quei cespiti non residente in Italia. Si realizzano, pertanto, almeno dal
punto di vista dell’ordinamento italiano, le condizioni di estraneazione
dalla sfera imprenditoriale e di mutamento di status funzionale che
giustificano il prelievo ai sensi degli artt. 85 e 86 del testo
unico. Del resto, una volta valicati i confini, i beni sfuggono alla
potestà fiscale italiana, essendo posseduti da un soggetto non residente
in un luogo non compreso nello spazio geografico nazionale. Se il loro
valore non fosse tassato in occasione del trasferimento all’estero, tale
valore sarebbe completamente esonerato da imposta in Italia, nonostante i
beni abbiano generato, durante la permanenza nel territorio dello Stato,
costi deducibili nella determinazione della base imponibile del prelievo
domestico. Questa esenzione violerebbe, pertanto, i precetti dell’art. 109
del testo unico.
3. Le ipotesi positive e quelle
negative
Il secondo comma dell’art. 162 enuncia
esemplificativamente una serie di fattispecie che sono giudicate essere
senz’altro stabili organizzazioni[22].
La lista ricalca quasi fedelmente l’elenco di casi illustrati nell’art. 5
del modello convenzionale dell’Ocse, ripreso generalmente dagli accordi
sottoscritti dall’Italia[23].
Vi sono, peraltro, tre rimarchevoli differenze con la disciplina
pattizia. Innanzitutto, la norma interna specifica che costituisce
stabile organizzazione qualsiasi luogo di estrazione di risorse naturali,
anche se ubicato al di fuori della acque territoriali, in zone in cui, in
conformità al diritto internazionale o alla legislazione domestica, lo
Stato italiano può legittimamente esercitare i diritti relativi al fondo
del mare, al suo sottosuolo ed allo sfruttamento dei giacimenti.
Secondariamente, come si è già avuto modo di accennare, l’art. 162 precisa
che un cantiere[24]
assume le fattezze di una stabile organizzazione quando è impiegato per un
periodo superiore ai tre mesi. Si tratta di un lasso temporale
significativamente inferiore a quello stabilito dallo schema di
convenzione dell’Ocse, che richiede almeno dodici mesi, e quello
normalmente richiesto nei trattati conclusi dall’Italia. Infine, per la
norma nazionale è bastevole a integrare i presupposti della stabile
organizzazione anche il coordinamento e la supervisione dell’attività di
un cantiere[25]. A
proposito del cantiere, è il caso di rammentare che esso è talvolta
soggetto a spostamenti, di pari passo con il progredire dell’opera
eseguenda (si pensi ad un tracciato ferroviario o autostradale), e che
questa caratteristica non impedisce di scorgere nella struttura itinerante
un’installazione di carattere stabile dedicata agli affari[26];
inoltre, non è necessario che alla costruzione o al montaggio attenda un
solo soggetto. Può accadere che nel cantiere lavorino contemporaneamente o
in successione più imprese, le quali collaborano all’esecuzione di una
commessa unitaria. In questa situazione, occorre chiarire se il cantiere,
di durata superiore ai tre mesi, costituisca una stabile organizzazione
per tutti i soggetti coinvolti nell’attività, anche per quelli che
eventualmente prestano la loro opera per un periodo di tempo inferiore.
Per illustrare i termini del problema, si consideri il caso in cui la
realizzazione di un edificio richieda complessivamente un impegno
lavorativo di diciotto mesi; in considerazione della durata totale del
cantiere, ci si domanda se l’impresa la cui prestazione si esaurisca in
soli sessanta giorni possieda in quel sito una stabile
organizzazione. In mancanza di indicazioni espresse, al quesito sembra
corretto dare una soluzione negativa. Invero, un’installazione produttiva
può diventare la stabile organizzazione di un’impresa solo se l’uso che ne
fa quell’impresa soddisfa i requisiti fissati dalla legge. Pertanto,
laddove lo sfruttamento non raggiunge o eccede la soglia di adeguatezza
quantitativa indicata dalla disciplina legislativa, non si è in presenza
di una sede fissa di affari, almeno non dell’impresa che adopera la
struttura in modo non sufficientemente intenso. Ne consegue che, allorché
un cantiere sia allestito da due o più imprese al fine di portare a
termine un incarico collettaneo, si può ritenere che ciascuno degli
appaltatori disponga di una sede fissa di affari solo se sono realizzate
contemporaneamente due condizioni: che il cantiere abbia una durata
superiore complessivamente ai tre mesi; che ciascuna impresa esecutrice
operi in loco per un periodo di tempo uguale o eccedente i tre
mesi. Venendo brevemente ai contributi giurisprudenziali riguardanti
l’individuazione degli elementi caratteristici della stabile
organizzazione e le ipotesi in cui essa è concretamente ravvisabile,
rammento innanzitutto che secondo la Cassazione[27],
per la identificabilità di una sede fissa di affari deve sussistere “un
effettivo impiego di beni ed attività lavorative, coordinate per la
produzione e lo scambio di beni e servizi”. Ancora, il Giudice di
legittimità[28]
afferma che la stabile organizzazione “postula necessariamente un quid
pluris rispetto alle mera estrinsecazione delle energie fisiche e
intellettuali della persona fisica” (imprenditore) e che tale quid pluris
“è costituito da un apporto di capitale e di lavoro altrui, od almeno un
apprezzabile sostrato patrimoniale in cui dette energie si inseriscono”;
la Suprema Corte ritiene, pertanto, non inferibile l’esistenza di una
stabile organizzazione nel caso di un mediatore non residente, il quale
agisce in prima persona senza ausilio di alcun mezzo strumentale.
Tuttavia, per Cass., 27 novembre 1987, n. 8815[29],
“sono irrilevanti le dimensioni e l’assetto strutturale
dell’organizzazione”. Proseguendo nella disamina dei pronunciamenti
giurisprudenziali, la Commissione tributaria centrale[30]
ha ritenuto che dia vita ad una stabile organizzazione la produzione di un
film in Italia, in considerazione dell’ammontare delle spese sostenute,
della durata della lavorazione e della posizione di subalternità
dell’organismo societario incaricato della prestazione nel territorio
dello Stato rispetto al soggetto straniero che si occupa della
programmazione, del finanziamento e del controllo dell’esecuzione
dell’opera cinematografica. Inoltre, la sentenza afferma che il carattere
temporaneo dell’attività riguardante la realizzazione di un film non
esclude la stabilità dell’organizzazione situata nel territorio dello
Stato, poiché, come si è detto, tale requisito deve essere apprezzato non
in termini assoluti ma con riferimento alla consistenza e all’ampiezza
temporale dell’iniziativa da condurre a termine. Il quarto comma
dell’art. 162 enumera una serie di casi in cui, al contrario delle ipotesi
descritte nel comma precedente, non è possibile stimare esistente una
stabile organizzazione. Anche questa lista di fattispecie è
sostanzialmente ripetitiva dell’elenco di situazioni che l’Ocse e i
trattati giudiccano estranee al concetto di sede fissa di
affari. Particolarmente significativa è la fattispecie dedotta nella
lett. e del comma in esame, in quanto enuncia un principio di portata
generale, che riassume sinteticamente le caratteristiche peculiari comuni
a tutte le ipotesi negative descritte in questa disposizione. In essa
si afferma che la sede fissa non costituisce una stabile organizzazione se
“viene utilizzata ai soli fini di svolgere, per l’impresa,
qualsiasi....attività che abbia carattere preparatorio o
ausiliario”. Gli atti ricadenti in questa definizione sono quelli non
imprescindibili per il conseguimento dell’oggetto dell’impresa. Sfuggono
pertanto alla previsione della norma in esame tutte le funzioni che
costituiscono segmenti essenziali del ciclo imprenditoriale e della
gestione caratteristica aziendale, come le fasi, interne al processo
produttivo, indispensabili per la realizzazione del bene o del servizio
finale, la vendita (indipendentemente dal fatto che alla produzione
attenda la sede locale o la casa madre, che sfrutta l’insediamento
periferico per collocare le sue merci o i suoi servizi nel mercato
straniero) e l’attività di gestione e di direzione dell’iniziativa
localmente intrapresa[31]. Sono
invece insufficienti, ai fini della nascita di una stabile organizzazione,
tanto le condotte prodromiche quanto quelle posteriori ed accessorie
rispetto ai predetti passaggi fondamentali in cui si articola il processo
produttivo; tra gli atti privi di rilevanza, la norma comprende
l’assunzione di notizie e informazioni e l’esposizione, la custodia e la
consegna della merce[32]. E’
opportuno evidenziare che, ai sensi della lett. d, non è bastevole a
configurare una stabile organizzazione l’acquisto di beni per la casa
madre. La stessa inidoneità, per evidenti ragioni di similitudine,
dovrebbe manifestare l’acquisto di servizi in Italia. In altre parole, per
l’esistenza di una sede fissa di affari, rilevano solo le operazioni
attive, in cui l’impresa straniera non figura come parte ricevente ma è il
soggetto alienante o fornitore[33]. Va
detto, peraltro, che, se l’acquisto di beni o di servizi per conto
dell’impresa è eseguito da chi è preposto all’amministrazione di un ramo
aziendale e, quindi, concreta la fattispecie della sede di direzione, si
rientra nell’attività propria di una stabile organizzazione. La
Cassazione[34]
ha correttamente escluso che sussista una stabile organizzazione, sia pure
ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, quando l’impresa non residente
concede in locazione immobili e macchinari situati in Italia. In tal caso,
infatti, i beni non sono gli strumenti utilizzati per eseguire le
prestazioni ma sono l’oggetto stesso dell’attività commerciale. Ancora,
secondo la Suprema Corte[35],
l’impiego delle strutture ubicate all’estero al solo fine di curare
l’esecuzione dei pagamenti dovuti all’impresa si palesa priva di
decisività per l’esistenza di una stabile organizzazione. Tuttavia,
l’adozione di provvedimenti volti ad ottenere la riscossione dei crediti è
un impegno irrinunciabile per l’impresa, senza il quale l’azienda è
destinata a non sopravvivere. Lo sfruttamento di mezzi materiali e/o di
personale dipendente fuori dai confini nazionali per questo tipo di
compiti dovrebbe dunque comportare, a stretto rigore, la realizzazione dei
presupposti caratteristici della sede fissa di affari. Recentemente, la
Cassazione[36]
ha stabilito che l’attività di controllo sull’esatta esecuzione dei
contratti conclusi tra soggetto residente e impresa non residente non può
essere riconosciuta, in linea di principio, ausiliaria e, come tale, non
suscettibile di far assumere alla società italiana incaricata il ruolo di
stabile organizzazione. La perentorietà di questa conclusione suscita
alcune perplessità. Mi pare che i termini dell’affermazione vadano
invertiti. La vigilanza sul corretto adempimento degli obblighi
contrattualmente gravanti sulla controparte è una fase che normalmente, e
salvo eccezioni, esula dall’attività essenziale dell’imprenditore
contraente[37].
Essa, invero, è espletata dopo il perfezionamento del negozio nel quale si
sostanzia e si conclude la prestazione tipica dell’impresa, consistente,
nel caso di specie, nella concessione, dietro il pagamento di un congruo
corrispettivo, del diritto di produrre su licenza certi beni. Tale
controllo non è, in generale, un aspetto decisivo della gestione
imprenditoriale, tanto è vero che spesso manca del tutto o è effettuato
saltuariamente o viene compiuto solo in caso di difettoso funzionamento
dell’accordo con il terzo. Può accadere, tuttavia, che i risultati
delle verifiche, eseguite in modo sistematico, rivestano o per volontà
delle parti o oggettivamente (ad esempio, quando il corrispettivo
spettante all’impresa dipende dalla quantità di beni prodotti dall’altro
contraente) un’importanza determinante per la validità dei patti firmati.
In tale ipotesi, il controllo diventa un compito decisivo, il cui
svolgimento è circostanza idonea a dar vita ad una sede fissa di
affari. Poteva essere questo il caso esaminato dai Giudici di
legittimità, i quali, dunque, se così fosse, correttamente hanno ritenuto
esistente nella fattispecie una stabile organizzazione. Tuttavia, come si
è detto, non convince l’opinione espressa nella sentenza in esame sul
ruolo comunemente assunto dai controlli e sul riconoscimento generalizzato
della loro natura non ausiliaria. Tornando al dato normativo, è
innovativa, anche rispetto alle regole elaborate dall’Ocse, la
precisazione che non costituiscono stabili organizzazioni i raccomandatari
e i mediatori marittimi per mezzo dei quali l’impresa estera esercita nel
territorio dello Stato la sua attività. Ai sensi dell’art. 2 della L. 4
aprile 1977, n. 135, è raccomandatario marittimo “chi svolge attività di
raccomandazione di navi, quali assistenza al comandante nei confronti
delle autorità locali o dei terzi, ricezione o consegna delle merci,
operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, acquisizione di noli,
conclusione di contratti di trasporto per merci e passeggeri con rilascio
dei relativi documenti, nonché qualsiasi altra analoga attività per la
tutela degli interessi a lui affidati”. Alla stregua dell’art. 1 della
L. 12 marzo 1976, n. 478, il mediatore marittimo è colui che esercita
professionalmente l’attività “della mediazione nei contratti di
costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei
contratti di trasporto marittimo di cose”. Il legislatore ha così
eliminato le incertezze sorte soprattutto in giurisprudenza sulla
qualifica di questi soggetti[38].
4.
Stabile organizzazione e commercio elettronico
A mente del
quinto comma dell’art. 162, non implica l’evidenza di una stabile
organizzazione “la disponibilità a qualsiasi titolo di elaboratori
elettronici e relativi impianti ausiliari che consentano la raccolta e la
trasmissione di dati ed informazioni finalizzati alla vendita di beni e
servizi”[39]. La
disposizione è innovativa, anche rispetto alle posizioni espresse in sede
Ocse, riassunte nel Commentario, da cui conviene prendere le mosse per
capire il senso della norma italiana. L’Ocse, ai paragrafi 42 ss. delle
note esplicative all’art. 5 del modello di convenzione, distingue
nettamente tra il sito web - che è un contenitore virtuale di dati e
notizie fruibili dai terzi, allestito e reso funzionante mediante appositi
programmi elettronici - e il server, ovvero l’elaboratore all’interno del
quale è installato il sito web e che è il mezzo di collegamento ad
internet. Infatti, la collocazione nel disco fisso del server garantisce
al sito web l’accessibilità in rete dalle postazioni informatiche
altrui. Mentre il sito web, a causa del suo carattere intangibile, non
può mai dar vita ad una stabile organizzazione[40],
la quale necessita di un sostrato materiale, il server, che ha una
consistenza fisica, in presenza di certe circostanze, può configurare una
sede fissa di affari. In sostanza, secondo il punto di vista sostenuto
dall’Ocse, la macchina che funge da server può assurgere a stabile
organizzazione solo per l’impresa che ne è proprietaria o che comunque ne
ha il pieno ed esclusivo controllo e solo se l’elaboratore è utilizzato
per lo svolgimento dell’attività caratteristica. Seguendo questa
impostazione di pensiero, si può sostenere che un’impresa straniera
possieda una sede fissa di affari in Italia qualora sia titolare di un
server ubicato entro i confini nazionali e sfruttato per compiere nel
territorio della Repubblica le operazioni che rientrano nel suo oggetto
tipico. Viceversa, laddove - ed è la situazione di gran lunga più
comune - il web site sia ospitato nel disco fisso di un elaboratore
appartenente ad un terzo - il cd. internet service provider – la cui
macchina costituisce lo strumento di accesso alla rete a disposizione,
normalmente dietro corrispettivo, di altri soggetti, mancherebbero le
condizioni per l’esistenza di una stabile organizzazione. La
distinzione tracciata dall’Ocse a seconda che sussista o sia carente il
controllo assoluto del server non sembra, tuttavia, pienamente
condivisibile, nonostante le adesioni di un’ampia parte della dottrina[41]. Invero,
anche quando il web site, tramite il quale si concludono le vendite, è
installato nella memoria di un elaboratore altrui, l’impresa titolare del
sito fruisce di un luogo fisicamente tangibile nel quale coltiva
l’attività economica, in conformità alla definizione generale di stabile
organizzazione. Mi spiego. Stando ai chiarimenti esegetici al primo
paragrafo dell’art. 5 del modello convenzionale, che delinea i tratti
essenziali del concetto di stabile organizzazione, per ravvisare la
presenza di quest’ultima struttura è bastevole la disponibilità di un
certo spazio fisico, ubicato nel territorio di uno Stato, nel quale
un’impresa straniera attende ai suoi affari (nel par. 4 del Commentario si
afferma testualmente che “a place of business may also exist
where.....the enterprise....simply has a certain amount of space at its
disposal”). Per di più, a detta dell’Ocse, il centro propulsivo
dell’attività può ben essere collocato dentro la struttura materiale di
un’altra impresa (si veda sempre il par. 4 del commentario, laddove si
precisa che “the place of business may be situated in the business
facilities of another enterprise”; in sostanza, è possibile che
l’impresa estera utilizzi stabilmente le attrezzature di un soggetto
residente[42]. Ora,
l’imprenditore titolare di un sito web dispone di uno spazio dotato di
consistenza fisica (una porzione del disco fisso della macchina
elettronica che è adoperata come server) e allocato nella dotazione
strumentale di un’impresa terza (l’elaboratore posseduto dal provider). La
fattispecie rispecchia dunque fedelmente la definizione di stabile
organizzazione accolta dall’Ocse e dalla normativa italiana, purché il
sito web sia sfruttato per la vendita di beni o servizi[43].
Non si comprende, quindi, la ragione per escludere l’esistenza in questo
caso di una sede fissa di affari annidata nell’apparato strumentale del
provider. E’ vero che lo spazio occupato nel disco fisso non è
precisamente identificabile e che lo stesso server, non essendo
fisicamente ancorato al suolo, potrebbe essere rimosso dalla sua
collocazione geografica originaria. Peraltro, anche queste caratteristiche
di relativa indeterminatezza e mobilità non sembrano essere un ostacolo
soverchio alla configurabilità di una stabile organizzazione. Invero, come
si è detto, non sono requisiti indissolubili né l’assoluta precisione e
immodificabilità del punto del territorio sul quale sorge l’installazione
né l’inamovibilità della struttura. Altrimenti non potrebbero essere
apprezzati come stabili organizzazioni le bancarelle dei mercati
(“pitch in a market place” è l’espressione usata nel commentario
Ocse; la bancarella è una struttura mobile, il cui posizionamento può
mutare all’interno del perimetro spaziale entro il quale è organizzato il
mercato) o i cantieri, che invece sono classificati come tali a tutti gli
effetti. La norma interna omette di menzionare il web site; essa allude
esplicitamente solo agli elaboratori elettronici e ai relativi
impianti. E’ da credere che il silenzio serbato dal precetto su questo
strumento sia il segno e la conseguenza della volontà legislativa di
estromettere completamente e irrimediabilmente lo spazio vituale in cui
sono immagazzinate informazioni digitalizzate dal novero delle ipotesi che
concretano una stabile organizzazione. In altre parole, la dimenticanza è,
con ogni probabilità, frutto di una scelta legislativa consapevolmente
tesa ad estromettere il web site, a cagione della carenza di qualunque
concretezza fisica, dal concetto di stabile organizzazione, la quale
richiede una presenza empiricamente apprezzabile dell’impresa non
residente sul suolo italiano. Le concordanze con i principi affermati
dall’Ocse si arrestano qui. Per il resto, la disposizione italiana, come
si è detto, diverge sensibilmente, comunque sia interpretata, dalle
posizioni manifestate in seno all’Ocse. La norma del testo unico
asserisce che, oltre a quanto stabilito nel quarto comma, di per sé, la
disponibilità di apparecchiature elettroniche è una situazione inidonea a
dar vita ad una stabile organizzazione. Si potrebbe innanzitutto
ritenere che, con il riferimento al quarto comma, il legislatore abbia
voluto estendere alla fattispecie riguardante l’uso degli elaboratori la
disciplina del quarto comma medesimo, aggiungendo un ulteriore caso alla
lista delle fattispecie negative ivi illustrate. Se così fosse, ne
deriverebbe che la raccolta e lo scambio di dati in forma telematica
mediante l’impiego di strumenti acconci sono giudicati dal legislatore
atti preliminari e comunque estranei all’esercizio dell’attività
commerciale strettamente intesa, essendo finalizzati, ma solo
indirettamente, alla vendita. In effetti, il sito web potrebbe essere
esclusivamente destinato ad illustrare le caratteristiche della
merce. Se questo è il senso della disposizione, allora, l’inciso “di
per sé”, inserito nel corpo della stessa, aprirebbe uno spiraglio; esso
sembra lasciare a intendere che, qualora sia soddisfatte talune condizioni
ulteriori, lo sfruttamento di attrezzature informatiche in Italia potrebbe
dare origine all’esercizio di una vera e propria attività commerciale e,
quindi, alla presenza di una sede fissa di affari. Il quid
pluris necessario non può che consistere, coerentemente con la
definizione generale di stabile organizzazione, nell’impiego fattivo della
macchina elettronica per la realizzazione di una o più fasi essenziali del
ciclo operativo dell’impresa proprietaria o di un altro operatore
economico, il quale abbia acquisito il diritto di sfruttare –
installandovi il sito web – le prestazioni del server. Cercando dunque
di immaginare alcune fattispecie in cui potrebbe essere riconoscibile
l’esistenza di una sede fissa di affari, si può menzionare innanzitutto
l’ipotesi in cui il server collocato nel territorio nazionale dia
ospitalità ad un sito – appartenente alla stessa impresa proprietaria del
server o ad un terzo - organizzato per vendere beni o servizi al pubblico,
talché, attraverso il collegamento al sito medesimo, sia possibile o
perfezionare immediatamente la transazione, ponendo in essere lo scambio
della merce in forma digitale contro il prezzo (nelle ipotesi del cd.
commercio elettronico diretto) o, almeno, stipulare il negozio on line
(nelle ipotesi del cd. commercio elettronico indiretto, nelle quali alla
consegna fisica dei beni venduti si provvede in un momento successivo,
utilizzando i consueti canali distributivi); a maggior ragione, si potrà
arguire la presenza di una sede fissa di affari quando, oltre a disporre
di un elaboratore nel quale è ospitato il web site, in Italia l’impresa
straniera possegga ulteriori mezzi di supporto per l’esecuzione
dell’affare[44];
infine, è ipotizzabile una stabile organizzazione quando il server ubicato
in Italia è gestito da un provider straniero. In tal caso, infatti, la
macchina è lo strumento adoperato dall’impresa estera per prestare i suoi
servizi (consistenti nel mettere a disposizione degli interessati un
sistema di ingresso alla rete) sul suolo nazionale. Peraltro, qualora
l’impresa operi prevalentemente attraverso il sito web che alloggia nella
memoria del server posizionato nel territorio dello Stato, si potrebbero
ritenere integrati addirittura i presupposti della residenza, avendo in
Italia il contribuente l’oggetto principale della sua attività. Al
contrario, quando il web site sia organizzato, come spesso accade, in modo
tale che sia il visitatore a proporre di acquistare i beni o i servizi
all’impresa produttrice[45]
- al fine di dare a quest’ultima l’opportunità di valutare l’accettazione
dell’offerta - e l’eventuale assenso al perfezionamento dell’accordo
giunga al proponente con altri mezzi di comunicazione (ad esempio, la
spedizione di un fax), bisognerebbe escludere la configurabilità di una
sede fissa di affari, a meno di assimilare alle trattative (mansione che
si addice, come si vedrà, ad una stabile organizzazione) l’approccio tra
le parti nell’ambiente cibernetico. Certamente non vi è una stabile
organizzazione quando il sito è utilizzato solo per l’esposizione della
merce. Interpretata nel modo appena illustrato, la norma interna si
discosta dalla regola espressa nel Commentario Ocse per la maggiore
ampiezza, poiché, contrariamente alle indicazioni offerte
dall’Organizzazione internazionale innanzi citata, permette di scorgere
una stabile organizzazione anche nel sito web installato in un server
altrui. Tuttavia, il precetto nazionale si presta anche ad un’esegesi
diversa e più restrittiva. Si potrebbe, infatti, ritenere che il
legislatore, avendo inserito in una norma specifica – il quinto comma
dell’art. 162 - le prescrizioni sugli elaboratori elettronici, abbia
inteso attribuire alle stesse il valore di un’eccezione negativa autonoma.
Se così fosse, il richiamo al quarto comma operato nel precetto relativo
agli apparecchiature informatiche avrebbe lo scopo di sancire la completa
indipendenza e separatezza tra le ipotesi, contemplate nelle due
disposizioni, che non danno adito all’esistenza di una stabile
organizzazione. Se ne dovrebbe desumere che la disponibilità – a qualsiasi
titolo – di macchine che consentono la trasmissione di dati in forma
digitale non concreta mai una sede fissa di affari, a prescindere dalla
circostanza che l’attrezzatura elettronica sia destinata al compimento di
operazioni preliminari o sia utilizzata per la cessione di beni o servizi
a terzi. Accedendo a questa interpretazione, la norma interna appare
assai più drastica delle valutazioni manifestate in sede Ocse. Ai sensi
del quinto comma dell’art. 162, l’uso di un server non consente di
ritenere presente e operante in Italia una sede fissa di affari, nemmeno
se la macchina è di proprietà e viene adoperata per la vendita.
Diversamente, a giudizio dell’Ocse, come si è detto, il pieno controllo
dell’unità informatica che funge da elemento di connessione con la rete
può dar vita ad una stabile organizzazione. Il precetto domestico,
inteso nel senso che qui si sta illustrando, si distacca persino dal
concetto generale di sede fissa di affari recepito nel primo comma
dell’art. 162, per il quale l’impiego di un’installazione fisicamente
ubicata nel territorio italiano per concludere operazione di vendita
configura una stabile organizzazione. Comunque la si voglia intendere,
la norma italiana diverge dalla posizione recepita nel
Commentario. L’interpretazione che conduce all’ampliamento del concetto
di stabile organizzazione nel settore del commercio elettronico rispetto
alla tesi accolta dall’Ocse ha il pregio, per lo meno, di essere coerente
con la definizione generale di sede fissa di affari, poiché muove dalla
considerazione che il server offre un supporto materiale dal quale si
irradia l’attività in Italia e, pertanto, può fungere da stabile
organizzazione anche se è sfruttato in forza di un diritto diverso da
quello di proprietà. La seconda soluzione esegetica, più restrittiva
dell’opinione sostenuta dall’Ocse, è, tuttavia, complessivamente più
aderente a quelle che appaiono essere le effettive intenzioni del
legislatore, il quale, forgiando la norma in esame, ha voluto, con ogni
probabilità, porre l’Italia all’avanguardia legislativa, eliminando il
maggior ostacolo fiscale (la tassazione dei redditi prodotti dalla stabile
organizzazione) agli investimenti esteri nelle attività commerciali
esercitate con le moderne tecnologie telematiche, anche a costo di
escludere sempre l’esistenza della stabile organizzazione e di un
irrimediabile contrasto tra il quinto e il primo comma dell’art. 162,
contenente la nozione introduttiva e genericamente applicabile di sede
fissa di affari.
5. La stabile organizzazione
personale
Ai sensi dell’art. 162, un’impresa non residente si
considera stabilmente predisposta per svolgere attività in Italia anche
quando si avvale con sistematicità di soggetti terzi per concludere
contratti nel territorio dello Stato. Si tratta della cd. stabile
organizzazione personale. Analogamente a quanto dispone l’art. 5 del
modello di convenzione dell’Ocse e delle convenzioni conformi, dal testo
dell’art. 162 si evince che l’esistenza di una simile struttura è
ravvisabile allorché in Italia agiscano con sufficiente continuità persone
fisiche – che possono essere, indifferentemente, lavoratori dipendenti
dell’impresa o soggetti estranei al suo apparato aziendale – o enti
collettivi[46]
muniti del potere di stipulare negozi in nome e per conto dell’impresa
estera; della capacità di rappresentare e di impegnare il dante causa non
residente deve essere fatto uso in modo abituale e sistematico[47].
Inoltre, in omaggio alla definizione generale di sede operativa fissa,
i contratti devono riguardare le operazioni di indole attiva, che
concorrono positivamente a realizzare il risultato pratico e giuridico che
costituisce l’oggetto precipuo dell’attività esercitata dall’impresa; non
integrano, pertanto, la fattispecie prevista dall’art. 162 i negozi
riguardanti il mero acquisto di beni[48]
o attinenti a fasi prodromiche, preparatorie o ausiliarie (ad esempio, i
contratti necessari per la creazione e la messa in uso di una sede di
affari decentrata, quali i contratti di acquisto dei beni necessari per il
funzionamento dell’insediamento periferico) rispetto alle operazioni che
costituiscono la gestione caratteristica imprenditoriale. Peraltro, ai
sensi del settimo comma dell’art. 162, quando il potere di concludere
contratti è esercitato da un intermediario indipendente nell’ambito della
sua attività ordinaria, si deve escludere la sussistenza di una sede fissa
di affari. Infatti, il sesto comma, che connette l’esistenza di uno
stabilimento permanente alla stipulazione di negozi nel nome dell’impresa
straniera, espunge dalla sua portata precettiva le ipotesi descritte nel
comma successivo. In tal modo, il settimo comma si pone come norma
derogatoria ed eccezionale rispetto alla regola ordinaria affermata nel
sesto comma. La capacità di manifestare la volontà dell’impresa non
residente nei riguardi dei terzi è l’elemento comune sotteso alle due
disposizioni[49].
La prima richiama espressamente la facoltà di vincolare, facendola
assurgere a requisito fondamentale per riconoscere nel collaboratore
residente una stabile organizzazione; la seconda la presuppone
implicitamente allorché individua gli operatori che, pur essendone
forniti, per altre ragioni non ricadono nella definizione di sede fissa di
affari. Infatti, grazie al potere di spendere il nome, l’intermediario
incarna il soggetto straniero rappresentato e i negozi stipulati in Italia
generano effetti immediati nella sfera giuridica di quest’ultimo. In tal
modo, le prestazioni compiute nel mercato interno sono direttamente
riferibili all’impresa non residente. Viceversa, quando il soggetto
italiano conclude contratti nell’interesse o per conto di un imprenditore
estero ma non a suo nome, i risultati dell’attività non sono imputabili
all’imprenditore medesimo. Dunque, chi agisce nel territorio dello Stato
non è l’operatore non residente, ma l’interponente domestico[50].
Di qui l’impossibilità di configurare una stabile
organizzazione. Peraltro, come detto, dall’esame combinato dei precetti
enunciati nel sesto e nel settimo comma dell’art. 162, emerge che il
potere di concludere contratti in nome dell’impresa straniera è condizione
necessaria ma non sufficiente per ritenere costituita una stabile
organizzazione. A tal fine, il rappresentate deve essere o un
dipendente dell’impresa o, se se non è legato ad essa da un contratto di
lavoro subordinato, deve soddisfare i requisiti che si evincono
interpretando a rovescio il settimo comma della norma in esame, alla
stregua della quale non costituisce stabile organizzazione un
collaboratore (anche se dotato del potere di rappresentanza) che goda di
uno status indipendente e che agisca nell’ambito della sua ordinaria
attività. La seconda condizione negativa specifica e restringe la
portata della prima. Pur essendo dotato di autonomia, un intermediario
assume ugualmente la veste di sede fissa di affari se la prestazione
esorbita dai suoi consueti impegni professionali. Dunque, se manca
l’indipendenza è inutile appurare se l’attività si colloca al di fuori
della gamma degli incarichi usuali; in caso contrario, la riconducibilità
della prestazione alle normali competenze lavorative è il discrimine tra
l’esistenza o la mancanza di una stabile organizzazione. Le figure
professionali indipendenti menzionate dal settimo comma corrispondono a
quelle descritte nel modello di convenzione Ocse[51]. E
opportuno analizzare più in dettaglio i due requisiti da cui dipende, in
forza del settimo comma, la presenza (o l’assenza) della sede fissa di
affari. Innanzitutto, al fine di individuare una stabile
organizzazione, si è detto che il residente non deve trovarsi in una
posizione indipendente. Come insegna il commentario Ocse - dal quale è
possibile anche in questo caso trarre indicazioni sul senso della
disposizione nazionale, stante l’omogeneità del precetto interno e del
testo formulato dall’Ocse - la condizione non deve essere intesa in senso
strettamente giuridico, ma deve essere valutata sul piano pratico e
fattuale[52].
In altre parole, è ben possibile che l’intermediario, pur essendo dotato
di autonomia dal punto di vista formale, si trovi in una situazione di
sostanziale subalternità rispetto all’imprenditore straniero. La norma
non precisa il confine tra autonomia e soggezione né quando si oltrepassa
la soglia dell’una o dell’altra condizione. Si dovrà valutare caso per
caso la situazione concreta per stabilire se esiste una stabile
organizzazione. La carenza di uno status indipendente si manifesta in
diversi modi. Tra i vincoli più comunemente imposti vi è la sottoposizione
a ordini e direttive o al potere di verifica e controllo e di veto[53]. Anche
la regolamentazione dei rapporti economici è un elemento indicativo.
Quando il collaboratore ha diritto al compenso, o almeno ad una parte di
esso, nonostante l’iniziativa non vada a buon fine, la sua posizione è
accostabile a quella di un lavoratore dipendente. Al contrario, il rischio
economico incombe sull’ausiliario – che è abbandonato alla sua sorte come
qualsiasi soggetto estraneo all’impresa – quando egli perde il titolo alla
gratificazione se il suo intervento non produce l’esito desiderato
(nonostante magari l’impresa consegua ugualmente il risultato ambito); in
queste situazioni, è più difficile (anche se non è impossibile in
assoluto, alla luce di altri fattori connettivi con il soggetto estero,
quale l’assoggettamento ad ordini e controlli) ravvisare l’esistenza di
una stabile organizzazione. Un altro dato significativo è il numero di
imprese a vantaggio delle quali presta la sua opera l’intermediario
residente. Quanto più ampia e varia è la cerchia dei clienti, tanto minore
è la dipendenza economica del residente dall’impresa
straniera. Peraltro, sempre interpretando a rovescio la disposizione in
commento, risulta che anche un collaboratore - il quale, nel territorio
nazionale, si adoperi per l’impresa non residente in regime di piena
autonomia - potrebbe ugualmente assumere il ruolo di stabile
organizzazione, allorché la collaborazione sia resa al di fuori della sua
sfera ordinaria di attività[54]. Le
prestazioni compiute a favore dell’imprenditore straniero devono essere
diverse dalle mansioni tipicamente espletate dal soggetto residente e
costituenti il fulcro della sua attività lavorativa indipendente[55]. Alla
stregua della norma, solo al di fuori delle consuete incombenze
professionali si instaura un rapporto speciale ed esclusivo, capace di
provocare l’inserimento dell’intermediario nell’organizzazione
dell’impresa straniera. Altrimenti, si hanno solo delle ordinarie
relazioni tra soggetti indipendenti, non abbastanza penetranti per
considerare l’operatore residente attratto nell’orbita della struttura
organizzativa dello straniero e per ritenere radicata in Italia l’attività
di quest’ultimo. Si consideri il caso del titolare di un esercizio
commerciale, il quale, contrariamente alla sua condotta consueta
(consistente nell’acquisto e nella vendita in proprio di beni), svolga a
favore di un’impresa straniera l’incarico di agente commerciale,
provvedendo a concludere contratti nel nome di quella. La collaborazione
nella svolgimento degli affari altrui esula dalla normale attività del
residente; pertanto, in relazione a questa prestazione inusuale, egli
appare come uno strumento a disposizione dell’operatore estero per
accedere al mercato interno, integrando gli estremi della sede fissa di
affari. Ben diversa situazione si prospetta nel caso in cui alla
stipulazione dei negozi attenda un agente che eserciti specificamente
questa attività ai sensi dell’art. 1752 c.c.. Invero, il perfezionamento
di un accordo a nome del dante causa rientra tra i compiti precipui di
questa figura professionale. La prestazione, promanando da un soggetto
indipendente proprio nell’espletamento dei suoi incarichi lavorativi
consueti, inibisce la configurabilità di una stabile organizzazione. La
conclusione muterebbe qualora l’agente fosse assoggettato alle direttive e
al controllo dell’impresa non residente. In questa ipotesi, si potrebbe
dunque opinare che venga meno lo status indipendente, aprendo la strada
alla mutamento in stabile insediamento del soggetto straniero. Aggiungo
per completezza che il legame tra collaboratore e impresa non residente
può diventare così intenso ed penetrante (si pensi ad un agente che lavori
solo per l’imprenditore non residente e la cui attività sia diretta da
quest’ultimo e soggetta alla sua vigilanza) da integrare la fattispecie
prevista dal nono comma dell’art. 162, su cui mi intratterrò
immediatamente di seguito. Pur essendo ripresa dal testo del modello di
convenzione dell’Ocse, la distinzione tracciata dalla norma italiana tra
rappresentanti dipendenti e indipendenti non è persuasiva. Le
condizioni in presenza delle quali, secondo l’art. 162, un intermediario
dotato dei poteri di rappresentanza può essere considerato stabile
organizzazione rendono necessari gravosi accertamenti di fatto. Si deve
infatti stabilire il grado di dipendenza economica del rappresentante dal
rappresentato; quale dei due soggetti sopporti in sostanza il rischio
economico; se la conclusiione dei negozi nell’interesse dell’impresa
estera rientri nell’esercizio della normale attività del
collaboratore. Mi sembra che nella ricostruzione del concetto di
stabile organizzazione personale, la norma interna, sull’esempio del
modello Ocse, dia eccessiva importanza ad aspetti tutto sommato marginali,
finendo per perdere di vista l’aspetto nodale della fattispecie,
consistente nel potere di agire nel nome dell’impresa straniera. Quando
stipulano un contratto di acquisto con un intermediario cui sia stato
conferito il potere di rappresentanza, i terzi comprano beni o servizi
direttamente dal venditore non residente, concludendo il negozio con
quest’ultimo. In conseguenza della capacità di vincolare l’impresa
straniera rappresentata, il residente diviene un’estensione operativa
dell’impresa straniera medesima, la quale, attraverso la spendita del suo
nome compiuta dal rappresentante, agisce in prima persona nel mercato
domestico. Tanto dovrebbe bastare per ritenere concretizzati i presupposti
di una stabile organizzazione. E’ opportuno sottolineare che, a
giudizio della Cassazione (sent. n. 7682/2002, cit.), l’autorità di
addivenire ad accordi con i terzi deve essere apprezzata non solo sul
piano formale ma soprattutto su quello sostanziale. Sicché, anche “la
partecipazione di rappresentanti....ad una fase della conclusione di
contratti tra società estera e altro soggetto residente può essere
ricondotta al potere di concludere contratti in nome dell’impresa”.
Secondo la tesi sposata dalla Cassazione, l’assistenza nelle trattative
appare senza dubbio un apporto essenziale alla formazione di un negozio[56]. Del
resto - sostiene ancora la Cassazione - l’espediente di separare
l’attività di elaborazione del contenuto degli accordi da quella di
formale sottoscrizione degli stessi può essere annoverato tra le tecniche
elusive. L’opinione accolta dai Supremi Giudici appare condivisibile,
anche alla luce della nozione generale di stabile organizzazione.
Certamente, la definizione dei termini negoziali da cui scaturiscono i
diritti e gli obblighi inerenti ai rapporti con i cessionari è un incarico
delicato ed essenziale per il successo dell’iniziativa commerciale.
Dunque, questa incombenza rientra a pieno titolo tra gli impegni
espletabili da una stabile organizzazione[57]. Alla
luce dei chiarimenti giurisprudenziali, la stipulazione di contratti in
nome dell’impresa estera deve essere intesa in senso lato, tale da
comprendere tutte le ipotesi in cui l’interveniente italiano nel processo
di formazione di un negozio assume delle decisioni che impegnano l’impresa
straniera, anche per effetto dell’accettazione o della ratifica
successivamente intervenute (il consenso ben può essere manifestato
mediante l’apposizione della firma in calce all’accordo redatto
dall’ausilario con la parte acquirente).
6. Stabile
organizzazione e controllo di un’impresa residente
Il nono e
ultimo comma dell’art. 162 stabilisce che, allorché un’impresa estera
controlla una residente o sia controllata da quest’ultima o entrambe siano
sottomesse al dominio di un terzo anche non imprenditore, il rapporto
connettivo non è bastevole, di per sé, a tramutare una di esse in stabile
organizzazione dell’altra. L’impostazione della norma e i termini usati
in essa sono volutamente generici. Pertanto, non essendo specificato
altrimenti, tutti i soggetti coinvolti, tanto residenti quanto non
residenti, tra i quali si instaura la relazione di supremazia, possono
avere natura individuale o collettiva e il dominio esercitato può essere
di diritto o di fatto[58].
Nella nozione di controllo rientrano senz’altro le fattispecie delineate
nell’art. 2359 c.c., anche se queste non sono le uniche prospettabili.
Invero, considerata la sua vaghezza, collima con il dato normativo
qualunque forma di predominio in forza della quale si è in grado di
influenzare e di dirigere in modo egemonico l’attività altrui. La
disposizione - parimenti ad altre desunta dal testo Ocse e dalle
convenzioni – riguarda imprese soggettivamente distinte. L’autonoma
soggettività, anche se è mitigata da un rapporto di controllo, è
normalmente una qualità incompatibile con l’esistenza di una stabile
organizzazione. Invero, quest’ultima è per definizione una struttura
interna all’impresa. Tuttavia, in ossequio al principio della
prevalenza della sostanza sulla forma, in certi casi, pur in presenza di
entità giuridicamente autonome, è possibile sostenere che esista una sede
fissa di affari, allorché un’impresa esteriormente indipendente in realtà
agisca quale estensione operativa di uno o più soggetti ai quali è legata
da vincoli connettivi[59]. Occorre
che un’impresa sfrutti strumentalmente le prestazioni di una consociata
per soddisfare le esigenze che derivano dallo svolgimento della sua
attività[60].
Due o più membri dello stesso agglomerato di imprese devono collaborare al
raggiungimento dell’obiettivo pratico perseguito da uno di essi. Il
soggetto servente coopera alla realizzazione di una fase del ciclo
produttivo dell’altro. In tal modo, attraverso l’integrazione delle
attività, esso viene inglobato nell’apparato organizzativo dell’impresa a
beneficio della quale opera, diventando una sua propaggine
all’estero. Dunque, per illustrare con alcuni esempi concreti
l’assistenza che può essere fornita, si può ipotizzare il compimento di
prestazioni utili per realizzare il prodotto finale commercializzato
dall’impresa imparentata (si consideri una società controllata che riceva
dalla controllante dei semilavorati, li modifichi opportunamente e li
restituisca per l’assemblaggio finale) oppure per vendere al pubblico i
beni o i servizi offerti dalla collegata, mediante l’attribuzione del
potere di stipulare contratti spendendo il nome di quest’ultima. La
complementarietà delle funzioni economiche (da verificare caso per caso) e
il nesso di collegamento intersoggettivo (che da solo non basta),
determinano la metamorfosi in stabile organizzazione. Potrebbe darsi il
caso in cui il lavoro svolto in favore dell’impresa consociata sia
quantitativamente modesto se paragonato al volume globale delle
prestazioni, che sono primariamente dirette ai terzi[61]. In
questa ipotesi, si potrebbe inferire l’esistenza di una sede fissa di
affari in relazione alla quota parte di operazioni compiute a vantaggio
della società estera imparentata, attribuendo a quest’ultima la porzione
di reddito afferente a quelle operazioni. L’impresa che esercita la sua
attività a beneficio dell’altra e che configura una stabile organizzazione
può essere indifferentemente la controllante o la controllata, la
residente o la non residente. Qualora, invece, i componenti del
raggruppamento si dedichino ad attività del tutto distinte, ritengo che
sia arduo ravvisare gli estremi di una sede fissa di affari. In questa
ipotesi, invero, il solco che separa le imprese, non solo sotto il profilo
soggettivo ma anche fattuale-operativo, assume proporzioni di tale
consistenza da essere insuperabile, anche facendo leva sui legami
esistenti tra di esse. Si pensi ad una società italiana che produca e
venda beni nel mercato interno. In un caso simile, è ragionevole
concludere che in Italia non vi sia una stabile organizzazione
dell’impresa straniera controllante ma un’entità completamente autonoma,
assoggettata nel nostro ordinamento al regime fiscale previsto per i
soggetti residenti. E’ opportuno chiarire le somiglianze e le
differenze correnti tra la fattispecie in esame – inquadrata nel nono
comma - e quella descritta nel settimo comma dell’art.
162. Innanzitutto, è discordante il tipo di prestazioni oggetto delle
due norme. Il settimo comma riguarda solo la conclusione di contratti,
mentre nel nono comma viene in considerazione anche l’attività materiale e
produttiva. Inoltre, nell’ipotesi presa in considerazione nel nono
comma, il soggetto italiano può essere unicamente un’impresa. Nel settimo
comma, al contrario, il ruolo di collaboratore residente può essere
ricoperto tanto da un esercente attività commerciale quanto da un
lavoratore autonomo. Inoltre, sono differenti l’intensità del legame
con lo straniero e la posizione in cui si trova il soggetto
italiano. Ai sensi del settimo comma, per configurare una stabile
organizzazione è sufficiente non godere di uno status indipendente. Il
legislatore si accontenta di una forma di subalternità parziale e
contenuta (ad esempio, l’assoggettamento dell’intermediario ad alcune
direttive formulate dall’impresa straniera), che riguarda specificatamente
l’affare o la serie di affari conclusi nel nome dell’impresa estera;
inoltre, il rapporto di (attenuata) supremazia procede immancabilmente dal
non residente al residente. Invece, assai più drasticamente, il nono
comma richiede un dominio pieno e incontrastato di un soggetto sull’altro,
che concerne non singoli affari ma l’impresa nel suo complesso. Per di
più, la relazione di supremazia si può sviluppare in due sensi: l’impresa
controllata può essere indifferentemente quella italiana o quella
estera. In certe ipotesi, peraltro, quando il collaboratore domestico
esercita l’attività imprenditoriale, la fattispecie dedotta nel settimo
comma appare un’ipotesi più blanda e preliminare rispetto a quella
espressa nel nono comma. La prima può tramutarsi nella seconda allorché il
dominio dell’impresa estera assuma i connotati dell’assolutezza. In
tutti i casi, comunque, l’esistenza della stabile organizzazione è legata
all’uso strumentale dell’insediamento periferico. Solo se quest’ultimo è
sfruttato per svolgere l’attività al di fuori dei confini dello Stato di
residenza, si può ragionare sull’esistenza di una sede fissa di
affari. La giurisprudenza, in linea con il precetto del testo unico e
con le direttive dell’Ocse, ha affermato ripetutamente che il mero
controllo di una società italiana non basta a configurare la stessa quale
stabile organizzazione[62]. Recentemente,
la Cassazione, nella nota e già menzionata vicenda Philip Morris, è
tornata sull’argomento delle relazioni societarie, giungendo a conclusioni
innovative ma non del tutto condivisibili. Essa ha elaborato un nuovo
concetto di sede fissa di affari di gruppo. Sostiene la Suprema Corte,
nella sent. n. 7682/2002, cit., che una società di capitali con sede in
Italia può assumere il ruolo di stabile organizzazione di una pluralità di
società estere appartenenti allo stesso gruppo e perseguenti una strategia
unitaria; in tal caso, la ricostruzione dell’attività posta in essere
dall’ente collettivo nazionale – anche per verificare se ha natura
preliminare o sussidiaria - deve essere compiuta unitariamente e deve
essere riferita al programma del gruppo globalmente considerato[63]. Che
una struttura operativa dislocata in Italia possa fungere
contemporaneamente da stabile organizzazione di due o più imprese
straniere, specie se membri di uno stesso agglomerato di enti societari,
mi sembra conclusione fuor di dubbio. Si pensi ad un’impresa italiana
munita del potere di concludere contratti in nome e per conto di due
società estere fra loro imparentate, da cui riceve ordini e direttive[64]. La
stabile organizzazione è lo strumento attraverso il quale l’impresa
esercita la sua attività nel territorio di uno Stato straniero. La sede
fissa di affari, quindi, come si è più volte rimarcato, realizza o
concorre a realizzare l’oggetto specifico dell’impresa al cui apparato
organizzativo essa appartiene. Se, invece, le prestazioni sono servili
al conseguimento di un obiettivo estraneo allo scopo cui si dedica
precipuamente l’impresa non residente, non si instaura il legame di tipo
funzionale richiesto per la sussistenza di una stabile
organizzazione. In particolare, nel caso in cui il soggetto italiano
cooperi all’attuazione del programma comune perseguito da un gruppo di
imprese collettive straniere, occorre dunque distinguere: se questo
programma si pone come un fine più generale, ulteriore e diverso dallo
scopo essenziale e immediato al cui conseguimento è diretta l’attività di
uno degli enti commerciali non residenti, non è ammissibile ritenere che
quell’ente morale sfrutti i servigi dell’operatore italiano e che
quest’ultimo abbia il ruolo di sua stabile organizzazione, giacché, in
definitiva, i due soggetti sono impegnati nel raggiungimento di obiettivi
pratici differenti, ancorché, presumibilmente, collegati alla luce
dell’interesse complessivo e superiore del gruppo. Né si può reputare
che l’impresa con sede in Italia sia la sede fissa di affari del gruppo
tout court, in quanto l’aggregazione di entità collettive, essendo priva
di una distinta soggettività giuridica, non può possedere un’autonoma
struttura organizzativa. Dissimilmente dall’ipotesi innanzi descritta,
nel caso in cui il perseguimento della strategia che accomuna tutti gli
enti morali consociati, in ragione del vincolo di appartenenza all’unione
di imprese, permei concretamente e riconoscibilmente l’attività
dell’operatore straniero e sia parte integrante del suo oggetto, allora
l’esecutore italiano impegnato nella realizzazione di questo programma
unitario può essere qualificato come stabile organizzazione dell’impresa
estera. Si ravvisa, infatti, una coincidenza di interessi concreti e di
ambiti d’azione. L’impresa residente svolge delle funzioni utili per
quella non residente, che la sfrutta per il soddisfacimento della sue
esigenze operative; si profilano, in tal modo, come dicevo, le condizioni
per l’esistenza di una stabile organizzazione. Discettare sulla
presenza di una stabile organizzazione quando il soggetto residente è
coinvolto nell’attuazione dello scopo unitario di un agglomerato di enti
societari non appare, quindi, affatto fuori luogo, nei limiti che si sono
innanzi descritti. Tuttavia, è criticabile concludere aprioristicamente
che la collaborazione prestata per raggiungere il fine comune sia
bastevole di per sé a creare una stabile organizzazione delle imprese non
residenti collegate. Ed è proprio questa la posizione estrema e non
accettabile verso la quale alla fine sembra orientarsi la
Cassazione. Da ultimo, rammento che un’impresa consociata potrebbe
mettere a disposizione di un altro membro del gruppo locali, macchinari,
personale dipendente o qualunque altra componente della sua dotazione
materiale, in guisa da consentire a quello di realizzare affari nel
territorio dello Stato dove l’impresa ospitante è localizzata. In questo
modo, dentro la struttura ricevente alberga una sede fissa di attività
appartenente ad un terzo [65],
cui saranno riferibili i redditi che si ritraggono dalle operazioni
realizzate mediante la suddetta sede.
7. La stabile
organizzazione all’estero di un’impresa residente
Si è detto
che a mente dell’art. 165 del nuovo testo unico, i redditi si considerano
prodotti nel territorio di altri Stati in base a criteri reciproci a
quelli disponibili per individuare i proventi di fonte
italiana. Pertanto, si possono ritenere conseguiti fuori dai confini
interni solo i redditi commerciali ottenuti mediante stabili
organizzazioni collocate in Paesi terzi. Per appurare quando esiste una
sede fissa di affari all’estero si applicheranno analogicamente le norme
dell’art. 162. Le considerazioni svolte sin qui a proposito delle
stabili organizzazioni possedute in Italia da imprese non residenti sono
quindi ripetibili specularmente per le stabili organizzazioni costituite
da imprese italiane in territori soggetti alla sovranità di altri
Stati.
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[1] Così F. TESAURO, Aspetti internazionali della riforma
fiscale, in Fiscalità internazionale, 2003, 427. [2] Cfr.:
F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, 6° ediz., vol. II,
parte spec., Torino, 2002, 178; A. FANTOZZI, Il diritto tributario,
Torino, 2003, 312; C. GARBARINO, La tassazione del reddito
transnazionale, Padova, 1990, 202. [3] In tal senso: R.SCHIAVOLIN,
I soggetti passivi, in AA.VV:, Imposta reddito persone fisiche.
, t. I, Giur. sist. dir. trib. , diretta da F. TESAURO, Torino,
1994, 78 ss.; F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, cit.,
178; G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario, 3° ediz., part.
spec., Padova, 2003, 407; E. DE MITA, Principi di diritto
tributario, 2° ediz., Milano, 2000, 142; P. RUSSO, Manuale di
diritto tributario, part. spec., Milano, 2002, 16; E. POTITO, Il
sistema delle imposte dirette, Milano, 1989, 79; T. ZONA, La
nozione di 'stabile organizzazione' alla luce delle recenti modifiche al
Commentario al Modello Ocse, in Rassegna di fiscalità
internazionale, allegato a Il fisco, 2003, 59, che ripercorre
sinteticamente le decisioni giurisprudenziali e le pronunce amministrative
in materia alla nota 2. [4] Tuttavia, ha compiuto una ricostruzione del
concetto attingendo solo alle disposizioni interne: F. GALLO,
Contributo all’elaborazione del concetto di 'stabile organizzazione'
secondo il diritto interno, in Riv. dir. fin. sc. fin. , 1985,
I, 389 ss.. [5] Così: F. TESAURO, Aspetti internazionali della
riforma fiscale, cit., 433. [6] Si veda ancora: F. TESAURO,
Aspetti internazionali della riforma fiscale, cit., 433. [7]
Cfr.: C. SACCHETTO, L’Italia verso una riforma fiscale radicale: gli
aspetti internazionali, in Dir. prat. trib. int. , 2002, 359;
L. PERRONE, La stabile organizzazione, in Rass. trib. , 2004, 803,
il quale ritiene che nell’interpretazione della norma interna si debba
avere riguardo alla versione del commentario in essere alla data di
emanazione del d.lgs. n. 344/2003. Non mancano, tuttavia, opinioni
contrarie (si veda: E. GRASSI, La “stabile organizzazione”. Alcuni
spunti critici sulla normativa recata dalla legge delega per la riforma
del sistema fiscale statale, in Il fisco, fasc. 1, 2003, 5303)
in merito all’utilizzabilità nell’esegesi della disposizione domestica
delle indicazioni contenute nel commentario. [8] In senso conforme: L.
PERRONE, La stabile organizzazione, cit., 797. [9] Come rileva
anche R. RUSSO, International Aspects of the Proposed Corporate Tax
Reform – A Comment, in European Taxation, 2003, 317-318 [10]
Si veda il commentario Ocse all’art. 5 dello schema di convenzione, il
quale chiarisce che “a permanent establishment may...exist if the business
of the enterprise is carried on mainly through automatic
equipment”. [11] Si leggano le note esplicative dell’Ocse al punto 4,
laddove si afferma che “a place of business may also exist where no
premises are available or required for carrying on the business of the
enterprise and it simply has a certain amount of space at its
disposal” [12] Non rileva il titolo in forza del quale l’impresa estera
ne ha la disponibilità; cfr.: A. LOVISOLO, La stabile
organizzazione, in V. UCKMAR (coordinamento a cura di), Corso di
diritto tributario internazionale, 2° ediz., Padova, 2002, 329 ss.;
addirittura è bastevole anche un’occupazione abusiva: R. PAPOTTI,
Ancora sulle proposte di modifica al Commentario Ufficiale alla
Convenzione-tipo dell’OCSE, in Riv. dir. trib. , 2002, IV,
202 [13] Ma quando il tipo di prestazione lo richiede, come nel caso
dei cantieri edili, il luogo di lavoro può essere itinerante; sul punto:
K. VOGEL, On double taxation conventions, Deventer-Boston, 1991,
205; M. CERRATO, La definizione di “stabile organizzazione” nelle
convenzioni per evitare le doppie imposizioni, in C. SACCHETTO e L.
ALEMANNO (a cura di), Materiali di diritto tributario
internazionale, Milano, Ipsoa, 2002, 102 ss.; E. CERIANA, Stabile
organizzazione ed imposizione sul reddito, Dir. prat. trib., I, 1995,
667. [14] In tal senso: F. GALLO, Contributo all’elaborazione del
concetto di 'stabile organizzazione' secondo il diritto interno, cit.,
390; G. TARDELLA, Stabile organizzazione, in Riv. Dir. Trib.
, I, 1998, 389 [15] Ad avviso del K. VOGEL, On double taxation
conventions, op. cit., 207, le interruzioni d’attività sono
compatibili con l’esistenza di una stabile organizzazione, purché esse
siano connaturali al tipo di funzioni attribuite all’unità secondaria, e
le prestazioni riprendano ogni volta nello stesso luogo. Sul tema
dell’interruzione temporanea dell’attività svolta mediante la stabile
organizzazione si vedano anche: E: CERIANA, Stabile organizzazione ed
imposizione sul reddito, cit., 666; M. DEL GIUDICE, Le convenzioni
internazionali, in Il fisco, 1987, 4085. [16] Si veda, in
tal senso: Commissione tributaria centrale, 1 febbraio 2001, n. 765, in
Boll. trib. , 2002, 1419, alle cui conclusioni aderisce G.
FRANSONI, La nozione di stabile organizzazione personale nel diritto
interno e la rilevanza della "stabilità" dell'organizzazione, in
Riv. dir. trib. , 2002, I, 369 ss.; il commentario puntualizza che
costituisce una stabile organizzazione un’unità produttiva sfruttata per
un breve lasso di tempo, quando ciò dipende dal tipo di prestazioni che
devono essere svolte o dalla sua dismissione prematura causata da
situazioni cogenti come la fine dell’impresa; in dottrina, cfr.: F.
LIZZUL, La stabile organizzazione nel modello Ocse, in Boll.
trib. , 1988, 1085; E. D’ALFONSO, La nozione di stabile
organizzazione nelle imposte sui redditi e nell’Iva, in Rass. trib.
, 2003, 1300; P. GYÖNGYI VĖGH, The 2003 OECD Model, in
European Taxation, 2003, 247. [17] A questo proposito, la Comm.
trib. centr., 10 ottobre 1996, n. 4992, in Riv. dir. trib. , IV,
1998, 164, ha statuito che nel territorio dello Stato non si trova una
stabile organizzazione ma il principale luogo di gestione di una società
avente sede legale all’estero – la quale, dunque, è residente in Italia -
nel caso in cui la persona alla quale è affidata la direzione
dell’attività imprenditoriale, che forma l’oggetto statutario di detta
società, abbia svolto il suo incarico direttivo stabilmente e
continuativamente in Italia. [18] Peraltro, ritiene F.A. GARCíA PRATS,
El establecimiento permanente, Madrid, 1996, 166-167, che la
prestazione dalla sede locale, allorché sia svolta a favore dell’impresa
da cui è gemmata, sia annoverabile tra quelle preparatorie o
ausiliarie [19] Sul punto, mi permetto rinviare ad A.M. GAFFURI, La
determinazione del reddito della stabile organizzazione, in Rass.
Trib. , 2002, 93 ss.. [20] On double taxation conventions,
cit., 208. [21] In senso conforme, E. CERIANA, Stabile
organizzazione e imposizione sul reddito, op. cit., 669. [22] Sulla
necessità che tali fattispecie soddisfino i requisiti enunciati nella
definizione generale, si veda: E. NUZZO, Impresa internazionale (dir.
trib.) , in Enc, giur. Treccani, XVI, Roma, 1989, 2. [23]
Sulla matrice convenzionale della lista di cui si discorre: F. TESAURO,
Compendio di diritto tributario, 2° ediz., Torino, 2004,
341. [24] Sulla identificabilità della stabile organizzazione in un
cantiere edile e nell’apertura di un ufficio tecnico amministrativo in
Italia, si veda Comm. trib. centr., 9 marzo 1990, n. 11917, in Boll.
trib. , 1990, 1026. [25] Sul punto: F. TESAURO, Aspetti
internazionali della riforma fiscale, cit., 434; S. MAYR, Riforma
Tremonti: la definizione di stabile organizzazione, in Boll. trib.
, 2003, 1291; peraltro, nel commentario Ocse si precisa che le
predette attività possono dar luogo ad una stabile organizzazione, come
sottolinea R. PAPOTTI, Ancora sulle proposte di modifica al Commentario
Ufficiale alla Convenzione-tipo dell’OCSE, cit., 205. [26] Sulla
non indispensabilità della materiale fissazione al suolo: J. DE
ARESPACOCHAGA, PlanificatiÓn fiscal international,
Madrid-Barcellona, 1998, 163. [27] Sentenza 19 settembre 1990, n. 9580,
in Boll. trib. , 1991, 170. [28] Nella decisione 16 marzo 1996,
n. 2229, in Corr. trib. , 1996, 1711, e in Il fisco, 1996,
6184. [29] In Foro it. , 1988, I, 1933. [30] Nella sentenza
n. 765/2001, cit.. [31] L’Ocse, con intendimento antielusivo, asserisce
che la maliziosa segmentazione del processo imprenditoriale in plurime
attività distintamente esercitate preclude l’attribuzione ad esse del
carattere preparatorio o ausiliario. Sul punto, si veda: R. PAPOTTI,
Ancora sulle proposte di modifica al Commentario Ufficiale alla
Convenzione-tipo dell’OCSE, cit., 205. [32] Peraltro, P. ADONNINO,
L’individuazione della stabile organizzazione e la prova della sua
esistenza, in Riv. dir. trib. , IV, 1998, 111, distingue tra
attività ausiliarie “funzionali alla produzione del reddito” da altre
attività – sempre ausiliarie – “che non sono funzionali alla produzione
del reddito e che, quindi, non contribuiscono all’identificazione” della
stabile organizzazione. [33] In senso contrario, tuttavia, si veda:
Cass., 27 novembre 1987, n. 8815, in Foro it. , 1988, I, 1928, con
nota di G. TARDELLA; 27 novembre 1987, n. 8820, in Boll. trib. ,
1988, 803, con nota di S. PETRECCA, in Rass. trib. , 1988, II, 569
con nota di G. ZIZZO e in Dir. prat. trib. , 1989, II, 185 con nota
di A. MANZITTI, la quale ha ritenuto che l’acquisto di terreni in Italia
in vista dello sfruttamento delle potenzialità turistiche del luogo dia
vita ad una stabile organizzazione, stante il necessario impiego di una
struttura permanente per la gestione di queste operazioni
immobiliari. [34] Sentenza 11 marzo 2003, n. 3570, in Il fisco,
2003, 2181. [35] Decisione 27 marzo 1995, n. 3385, in Riv. dir.
trib. , II, 1996, 1081, con nota di R. BAGGIO. [36] Nella sentenza
25 maggio 2002, n. 7682, in Boll. trib. , 2003, 544, riguardante la
nota vicenda Philip Morris. [37] E non conduce all’esistenza di una
sede fissa di affari se quest’ultimo non è residente; in tal senso, si
veda: P. ADONNINO, L’individuazione della stabile organizzazione e la
prova della sua esistenza, cit., 108. [38] Sul tema, si vadano: A.
LOVISOLO, Raccomandatario marittimo e stabile organizzazione, in
Dir. Prat. Trib. , II, 1977, 693 ss.; T. ARAGNO, Brevi note in
tema di residenza fiscale e stabile organizzazione di società estera di
navigazione, in Dir. Prat. Trib. , II, 1999, 87 ss.; S. MAYR,
Riforma Tremonti: la definizione di stabile organizzazione, cit.,
1293. [39] Sulla difficoltà di adattare il concetto di stabile
organizzazione al fenomeno del commercio elettronico, si legga: C.
GARBARINO, Nuove dimensioni della transnazionalità
dell’imposizione, in Rass. Trib. , 2000, 882 ss.. [40] Cfr.:
P. ADONNINO, Il commercio via Internet e la fiscalità: gli aspetti
generali delle attività transnazionali e nazionali, in R. RINALIDI (a
cura di), La fiscalità del commercio via internet: attualità e
prospettive, Torino, 2001, 36; A. URICCHIO- M. GIORGI, Commercio
elettronico e vendita telematica di servizi finanziari: prime
considerazioni dopo la direttiva comunitaria n. 31 del 2000, in
Dir. prat. trib. , 2001, I, 281; V. FICARI, Regime fiscale delle
transazioni telematiche, in Rass. trib. , 2003,
883-885. [41] Si vedano tra gli altri: A. LOVISOLO, La stabile
organizzazione, cit.; P. ANGELUCCI, Problematiche fiscali legate
alle imposte dirette, in G. SACERDOTI-G. MARINO, Il commercio
elettronico, Milano, Egea, 2001, 185-186; sulla configurabilità del
provider quale agente dell’impresa straniera venditrice, quando il primo
dipende dalla seconda: V. FICARI, Regime fiscale delle transazioni
telematiche, cit., 886-887. Esclude che il server possa configurare
una stabile organizzazione V. UCKMAR, La fiscalità del commercio
elettronico. Attualità e prospettive, in M. A. GALEOTTI FLORI (a cura
di), Commercio elettronico e fisco, Torino, 2002, 134. [42] In
senso conforme, si veda anche: A. LOVISOLO, La stabile
organizzazione, cit., 302. [43] Sulla rarefazione nel commercio
elettronico dei rigidi confini che tradizionalmente separano le categorie
merceologiche dei beni e dei servizi: S. SAMMARTINO, Commercio
elettronico internazionale ed IVA: la qualificazione delle operazioni alla
luce della normativa italiana, in R. RINALDI (a cura di), La
fiscalità del commercio via internet: attualità e prospettive, cit.,
161 ss.; E. MARELLO, Le categorie tradizionali del diritto tributario
ed il commercio elettronico, ivi, 171 ss.; più in generale sulla
dicotomia tra beni e servizi nell’ordinamento fiscale, vedi: M. PIERRO,
Beni e servizi nel diritto tributario, Padova, 2003,
passim) [44] In argomento: L. HINNEKENS, Application of
permanent establishment and other jurisdictional rules to income taxation
of electronic commerce, in R. RINALDI (a cura di), La fiscalità del
commercio via internet: attualità e prospettive, cit., 42 e M.
CERRATO, La definizione di “stabile organizzazione” nelle convenzioni
per evitare le doppie imposizioni, cit., 131; G. CROXATTO,
Commercio elettronico internazionale ed imposte sul reddito: la
localizzazione e la residenza alla luce dell’ordinamento italiano, in
R. RINALDI (a cura di), La fiscalità del commercio via internet:
attualità e prospettive, cit., 111; G.B. LOMBARDO-D. CECCARELLI,
L’introduzione di una definizione di stabile organizzazione, in R.
LUPI (coordinamento a cura di)., La tassazione delle società nella
riforma fiscale, Milano, Il Sole24Ore, 2003, 95, per i quali si
configura un’unità operativa quando, oltre al server, in Italia si trovi
il personale tecnico che si occupa del funzionamento del web-site. [45]
Si veda in proposito: A. PARENTI, Le peculiarità dei contratti
telematici internazionali, in G. SACERDOTI-G. MARINO, Il commercio
elettronico, cit., 37 ss.. [46] Sul fatto che si possa trattare sia
di persone fisiche sia di enti morali, si veda: F. TESAURO, Compendio
di diritto tributario, cit., 342; A. CARIDI, Proposed Changes to
the OECD Commentary on Artiche 5: Part II – The Construction PE Notion,
the Negative List and the Agency PE Notion, in European
Taxation, 2003, 42 [47] L’incarico attribuito per affari isolati
normalmente è irrilevante; a questo proposito, come si afferma in
dottrina, che “the conclusion of one single contract would not be
sufficient to satisfy that requirement. The authority should be exercised
repeatedly and not merely occasionally. Of course, the frequency in which
the agent concludes contracts will be sufficient if it corresponds to what
is normal in the actual line of business concerned” (K. VOGEL, On
double taxation conventions, cit., 246). [48] E di servizi
ovviamente, per evitare inammissibili discrepanze di trattamento, come
mettono in luce G. B. LOMBARDO-D. CECCARELLI, L’introduzione di una
definizione di stabile organizzazione, cit., 97. [49] I cui
rapporti sono problematici nel testo Ocse come si arguisce dai commenti
di: J. AVERY JONES-D. D. WARD, Agents as Permanent establishments under
the OECD Model Convention, in European Taxation, 1993, 154 ss.;
S. ROBERTS, The Agency Element of Permanent Establishment: the OECD
Commentaries from the civil law view, in Intertax, 1993, 396
ss. e 488 ss.. [50] Cfr.: M. CERRATO, La definizione di “stabile
organizzazione” nelle convenzioni per evitare le doppie imposizioni,
cit., 141. [51] A tale proposito, ricordo che la dottrina (si vedano:
V. UCKMAR, L’ordinamento tributario e la politica di stabilizzazione.
L’evoluzione del concetto di stabile organizzazione, Atti del convegno
organizzato dalla Società per lo studio dei problemi fiscali, Roma, 19 -
20 giugno 1967, Milano, 151; J. AVERY JONES-D. WARD, Agents as
Permanent establishments under the OECD Model Convention, cit., 171;
F. LIZZUL, La stabile organizzazione nel modello OCSE, cit., 1091;
G. PERSICO, La nozione di stabile organizzazione personale di cui
all’art. 5 del modello di convenzione bilaterale contro le doppie
imposizioni elaborato dall’Ocse, in Dir. prat. trib. , 2004,
III, 414) ritiene che le espressioni usate nell’art. 5 dello schema
convenzionale dell’OCSE non abbiano un significato strettamente tecnico,
dovendosi adattare alle molteplici e differenti fattispecie professionali
previste dagli ordinamenti di common e di civil law; nella letteratura si
opina che, con tali locuzioni, l’Ocse abbia inteso indicare genericamente
gli intermediari che collaborano con l’imprenditore. [52] Cfr.: A.
CARIDI, Proposed Changes to the OECD Commentary on Artiche 5: Part II –
The Construction PE Notion, the Negative List and the Agency PE
Notion, cit., 44. [53] K. VOGEL, On double taxation
conventions, op. cit., 257, afferma che l’intermediario può essere
considerato stabile organizzazione qualora “his obligation to obey
instructions is not merely related to specific transactions, but is of a
comprehensive nature, such as it is by virtue of the power an employer has
under labour law to give orders to his employees”. [54] Svaluta
tuttavia l’importanza di questo elemento: F. A. GARCíA PRATS, El
establecimiento permanente, cit., 206. [55] Per A. SKAAR,
Permanent Establishment, Deventer-Boston, 1991, 516 ss.,
l’estraneità alle prestazioni normali deve essere intesa in due sensi: la
non riconducibilità alle normali mansioni rientranti nella professione
esercitata dal residente nonché la difformità rispetto agli atti da lui
usualmente compiuti in concreto; nello stesso senso: G. B. LOMBARDO-D.
CECCARELLI, L’introduzione di una definizione di stabile
organizzazione, cit., 98. [56] In senso conforme, in dottrina: F.
LIZZUL, La stabile organizzazione nel modello OCSE, cit., 1089, il
quale ritiene che possano essere considerati stabili organizzazioni anche
i soggetti cui è stata riservata la facoltà, non di apporre la firma in
calce ai contratti, ma di condurre le trattative e di stabilire le
clausole negoziali; G. FRANSONI, La nozione di stabile organizzazione
personale nel diritto interno e la rilevanza della "stabilità"
dell'organizzazione, cit., 365, nota 9. [57] Sembra peraltro di
avviso contrario A. BALLACIN, La nozione di 'stabile organizzazione di
gruppo' in una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, in
Dir. prat. trib. int. , 2002, 973-974. [58] Sulla possibilità
che una stabile organizzazione si annidi nella struttura di una società
residente, si veda: R. LUPI, D. STEVANATO, M. GIORGI, Una società
controllata può “nascondere” una stabile organizzazione? Ci sono
differenze tra profili iva e imposte sui redditi? , in Dialoghi di
diritto tributario, 2003, 35 ss.. [59] Cfr. in relazione alle
regole Ocse: A. GARCíA PRATS, El establecimiento permanente, cit.,
214. [60] In senso conforme: P. PISTONE, Stabile organizzazione ed
esistenza di società figlia residente, in Dir. prat. trib. ,
II, 1998, 388. [61] Si veda a questo riguardo il caso citato da A.
SKAAR, Permanent Establishment, cit., 543. [62] Cfr.: Cass., 30
marzo 2001, n. 4764, in Giur. imp. , 2001, 883, in cui si statuisce
che il possesso addirittura del 99,95% del capitale di una società
italiana non identifica in questa una sede fissa di affari; Comm. trib.
prov. Milano, 25 marzo 1999, n. 512, in Dir. prat. trib. , 2000,
III, 104, con nota di DE RINALDIS, in Riv. dir. trib. , 1999, IV,
189, con nota di M. CERRATO e in Giur. it. , 1999, 1969, sempre con
nota di M. CERRATO; Comm. trib. I grado Genova, 10 febbraio 1992, in
Corr. trib. , 1992, 2149. Contra, tuttavia: Cass., 24 maggio 1988,
n. 3610, in Dir. prat. trib. , 1989, II, 318 ss., con nota di N.
LANTERI, Partecipazione sociale maggioritaria e stabile
organizzazione, nella quale si statuisce che la detenzione della quasi
totalità delle azioni di una società italiana determina l’insorgenza di
una stabile organizzazione; per ulteriori pronunce in tal senso: E.
CERIANA, Stabile organizzazione ed imposizione sul reddito, cit.,
673, nota 58. [63] Per una ricostruzione dell’iter argomentativi della
decisione, si vedano: P. VALENTE-G. VALENTE, Stabile organizzazione:
profili di criticità per i gruppi multinazionali derivanti dalla lettura
della Cassazione nel caso Philip Morris, in Rass. fiscalità int.
, n. 5, 2002, in banca dati Fisconline. [64] In senso contrario,
peraltro: A. BALLACIN, La nozione di 'stabile organizzazione di gruppo'
in una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, cit., 967
ss.. [65] Cfr.: SKAAR, Permanent Establishment, cit.,
542-543.
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1] P. ADONNINO, Il commercio via Internet e la fiscalità: gli
aspetti generali delle attività transnazionali e nazionali, in R.
Rinaldi (a cura di), La fiscalità del commercio via internet: attualità
e prospettive, Torino, 2001, 36 2] P. ADONNINO, L’individuazione
della stabile organizzazione e la prova della sua esistenza, in Riv.
dir. trib., IV, 1998, 111. 3] P. ANGELUCCI, Problematiche fiscali
legate alle imposte dirette, in G. Sacerdoti-G. Marino, Il
commercio elettronico, Milano, Egea, 2001, 185-186. 4] T. ARAGNO,
Brevi note in tema di residenza fiscale e stabile organizzazione di
società estera di navigazione, in Dir. Prat. Trib. , II, 1999,
87 ss. 5] J. DE ARESPACOCHAGA, PlanificatiÓn fiscal
international, Madrid-Barcellona, 1998. 6] J. AVERY JONES-D. WARD,
Agents as Permanent establishments under the OECD Model Convention,
in European Taxation, 1993, 154 ss. 7] A. BALLACIN, La
nozione di 'stabile organizzazione di gruppo' in una recente pronuncia
della Suprema Corte di Cassazione, in Dir. prat. trib. int. ,
2002, 973-974. 8] A.CARIDI, Proposed Changes to the OECD Commentary
on Artiche 5: Part II – The Construction PE Notion, the Negative List and
the Agency PE Notion, in European Taxation, 2003, 42. 9] E.
CERIANA, Stabile organizzazione ed imposizione sul reddito, Dir.
prat. trib., I, 1995, 667. 10] M. CERRATO, La definizione di
“stabile organizzazione” nelle convenzioni per evitare le doppie
imposizioni, in C. Sacchetto e L. Alemanno (a cura di), Materiali
di diritto tributario internazionale, Milano, Ipsoa, 2002, 102
. 11] G. CROXATTO, Commercio elettronico internazionale ed imposte
sul reddito: la localizzazione e la residenza alla luce dell’ordinamento
italiano, in R. Rinaldi (a cura di), La fiscalità del commercio via
internet: attualità e prospettive, Torino, 2001, 111. 12] E.
D’ALFONSO, La nozione di stabile organizzazione nelle imposte sui
redditi e nell’Iva, in Rass. trib. , 2003, 1300. 13] E. DE
MITA, Principi di diritto tributario, Milano, 2000. 14] M. DEL
GIUDICE, Le convenzioni internazionali, in Il fisco, 1987,
4085. 15] G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario, part.
spec.,3° ediz., Padova, 2003. 16] A. FANTOZZI, Il diritto
tributario, Torino, 2003. 17] V. FICARI, Regime fiscale delle
transazioni telematiche, in Rass. trib. , 2003, 883. 18] G.
FRANSONI, La nozione di stabile organizzazione personale nel diritto
interno e la rilevanza della "stabilità" dell'organizzazione, in
Riv. dir. trib. , 2002, I, 369 ss. 19] A.M. GAFFURI, La
determinazione del reddito della stabile organizzazione, in Rass.
Trib. , 2002, 93 ss. 20] F. GALLO, Contributo all’elaborazione
del concetto di 'stabile organizzazione' secondo il diritto interno,
in Riv. dir. fin. sc. fin. , 1985, I, 389 ss. 21] C. GARBARINO,
Nuove dimensioni della transnazionalità dell’imposizione, in
Rass. Trib. , 2000, 882 ss. 22] C. GARBARINO, La tassazione
del reddito transnazionale, Padova, 1990 E. GRASSI, La “stabile
organizzazione”. Alcuni spunti critici sulla normativa recata dalla legge
delega per la riforma del sistema fiscale statale, in Il fisco,
fasc. 1, 2003, 5303. 23] P. GYÖNGYI VĖGH, The 2003 OECD Model,
in European Taxation, 2003, 247. 24] L. HINNEKENS,
Application of permanent establishment and other jurisdictional rules
to income taxation of electronic commerce, in AA.VV., in R. Rinaldi (a
cura di), La fiscalità del commercio via internet: attualità e
prospettive, Torino, 2001, 42. 25] N. LANTERI, Partecipazione
sociale maggioritaria e stabile organizzazione in Dir. prat. trib.
, 1989, II, 318 ss. 26] F. LIZZUL, La stabile organizzazione nel
modello Ocse, in Boll. trib., 1988, 1085. 27] G.B. LOMBARDO-D.
CECCARELLI, L’introduzione di una definizione di stabile
organizzazione, in R. Lupi (coordinamento a cura di), La tassazione
delle società nella riforma fiscale, Milano, Il Sole24Ore, 2003,
95. 28] A. LOVISOLO, La stabile organizzazione, in V. UCKMAR
(coordinamento a cura di), Corso di diritto tributario
internazionale, 2° ediz., Padova, 2002, 329 ss. 29] A. LOVISOLO,
Raccomandatario marittimo e stabile organizzazione, in Dir.
Prat. Trib. , II, 1977, 693 ss. 30] R. LUPI, D. STEVANATO, M.
GIORGI, Una società controllata può “nascondere” una stabile
organizzazione? Ci sono differenze tra profili iva e imposte sui redditi?
, in Dialoghi di diritto tributario, 2003, 35 ss. 31] S.
MAYR, Riforma Tremonti: la definizione di stabile organizzazione,
in Boll. trib. , 2003, 1291. 32] E. MARELLO, Le categorie
tradizionali del diritto tributario ed il commercio elettronico, in R.
Rinaldi (a cura di), La fiscalità del commercio via internet: attualità
e prospettive, Torino, 2001, 171 ss. 33] E. NUZZO, Impresa
internazionale (dir. trib.) , in Enc, giur. Treccani, XVI,
Roma, 1989, 2. 34] A. PARENTI, Le peculiarità dei contratti
telematici internazionali, in G. Sacerdoti-G. Marino, Il commercio
elettronico, Milano, Egea, 2001, 37 ss. 35] L. PERRONE, La
stabile organizzazione, in Rass. trib. , 2004, 803. 36] G.
PERSICO, La nozione di stabile organizzazione personale di cui all’art.
5 del modello di convenzione bilaterale contro el doppie imposizioni
elaborato dall’Ocse, in Dir. prat. trib. , 2004, III,
414. 37] R. PAPOTTI, Ancora sulle proposte di modifica al
Commentario Ufficiale alla Convenzione-tipo dell’OCSE, in Riv. dir.
trib. , 2002, IV, 202. 38] E. POTITO, Il sistema delle imposte
dirette, Milano, 1989. 39] F.A. GARCíA PRATS, El establecimiento
permanente, Madrid, 1996. 40] M. PIERRO, Beni e servizi nel
diritto tributario, Padova, 2003. 41] P. PISTONE, Stabile
organizzazione ed esistenza di società figlia residente, in Dir.
prat. trib. , II, 1998, 388. 42] S. ROBERTS, The Agency Element
of Permanent Establishment: the OECD Commentaries from the civil law
view, in Intertax, 1993, 396 ss. e 488 ss. 43] P. RUSSO,
Manuale di diritto tributario, part. spec., Milano, 2002,
16. 44] R. RUSSO, International Aspects of the Proposed Corporate
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radicale: gli aspetti internazionali, in Dir. prat. trib. int.
, 2002, 359. 46] S. SAMMARTINO, Commercio elettronico
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normativa italiana, in R. Rinaldi (a cura di), La fiscalità del
commercio via internet: attualità e prospettive, Torino, 2001, 161
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reddito persone fisiche., t. I, Giur. sist. dir. trib. ,
diretta da F. Tesauro, Torino, 1994, 78 ss.. 48] A. SKAAR, Permanent
Establishment, Deventer-Boston, 1991. 49] G. TARDELLA, Stabile
organizzazione, in Riv. Dir. Trib., I, 1998, 389. 50] F. TESAURO,
Istituzioni di diritto tributario, vol. II, parte spec., 6° ediz.,
Torino, 2002. 51] F. TESAURO, Aspetti internazionali della riforma
fiscale, in Fiscalità internazionale, 2003, 427. 52] F.
TESAURO, Compendio di diritto tributario, 2° ediz., Torino,
2004. 53] V. UCKMAR, La fiscalità del commercio elettronico.
Attualità e prospettive, in A. M. Galeotti Flori (a cura di),
Commercio elettronico e fisco, Torino, 2002, 134. 54] V. UCKMAR,
L’ordinamento tributario e la politica di stabilizzazione. L’evoluzione
del concetto di stabile organizzazione, Atti del convegno organizzato
dalla Società per lo studio dei problemi fiscali, Roma, 19 - 20 giugno
1967, Milano, 151. 55] A. URICCHIO- M. GIORGI, Commercio elettronico
e vendita telematica di servizi finanziari: prime considerazioni dopo la
direttiva comunitaria n. 31 del 2000, in Dir. prat. trib. ,
2001, I, 281. 56] P. VALENTE-G. VALENTE, Stabile organizzazione:
profili di criticità per i gruppi multinazionali derivanti dalla lettura
della Cassazione nel caso Philip Morris, in Rass. fiscalità int.
, n. 5, 2002, in banca dati Fisconline. 57] K. VOGEL, On double
taxation conventions, Deventer-Boston, 1991, 205. 58] T. ZONA,
La nozione di stabile organizzazione alla luce delle recenti modifiche
al Commentario al Modello Ocse, in Rassegna di fiscalità
internazionale, allegato a Il fisco, 2003, 59.
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