* Si tratta di opera destinata agli scritti in onore del prof. Mario
Talamona dell’Università di Milano.
SOMMARIO: 1.- Il bilancio
consolidato e sua funzione. 2.- Connotati essenziali del consolidato
fiscale. 3.- Assenza di personificazione tributaria del gruppo economico.
4.- La disciplina del consolidato fiscale: A.- I soggetti abilitati alla
sua costituzione e adempimenti formali. B.- Requisiti della partecipazione
di controllo. C.- Condizioni di efficacia dell’opzione per il consolidato
fiscale. D.- Effetti relativi: unica base imponibile e adempimenti fiscali
unificati. Obblighi della controllante, leader del gruppo fiscale, e delle
controllate. E.- Rettifiche di consolidamento. F.- Interruzione del
rapporto di controllo e mancato rinnovamento dell’opzione per la
tassazione consolidata. G.- Disposizioni residuali e di disciplina
transitoria. 5.- Analogie tra il consolidato fiscale e il patrimonio
destinato allo scopo.
1.- Il bilancio consolidato e sua
funzione.
Nonostante l’identità del termine, il consolidato
fiscale (almeno e certamente quello nazionale, che è il tema del mio
scritto) è istituto radicalmente diverso dal consolidato civile.
Questo
adempie ad una funzione meramente informativa, comunicando ai terzi lo
stato patrimoniale e il risultato economico del gruppo: il fine limitato
spiega la ragione per la quale nel bilancio consolidato si elidono i
rapporti economici reciproci tra le imprese appartenenti alla stessa
compagine, giacché il costo dell’una equivale al ricavo dell’altra e
dunque, per illustrare in modo veridico lo stato del gruppo, questi
elementi che reciprocamente si compensano non possono e non debbono
assumere rilievo alcuno.
In tal modo – riducendo l’informazione agli
indici effettivi ed essenziali della realtà economica di gruppo, cioè ai
rapporti esterni – si offre ai terzi una rappresentazione fedele dello
stato in cui versa l’aggregato imprenditoriale.
2.- Connotati
essenziali del consolidato fiscale.
Al contrario, la
preoccupazione del riformatore fiscale era ed è quella di approfittare
degli intrecci e dei collegamenti organici tra società ed enti economici
per snellire la gestione dei rapporti tributari, a vantaggio
dell’amministrazione e (questa volta) anche del contribuente. Il fine
pratico è stato raggiunto, sostituendo alla pluralità di soggetti passivi
(e quindi di rapporti) un solo soggetto tenuto agli adempimenti che, in
caso contrario, dovrebbero eseguire i singoli, per la parte spettante a
ciascuno, con l’immaginabile appesantimento dell’attività
amministrativa.
Questa semplificazione, nonostante i lodevoli
propositi, è in parte illusoria, poiché permane l’obbligo di ciascuna
partecipante al consolidato di predisporre la dichiarazione, sia pure
(come stabilisce la norma in modo, peraltro, discorde con l’intero
contesto della riforma) al fine di comunicare alla controllante, cioè al
soggetto tenuto agli adempimenti nei riguardi dell’amministrazione
finanziaria, i dati fiscalmente rilevanti. Addirittura non è irragionevole
pensare – e alcuni elementi letterali confermano questa deduzione, come si
vedrà – che sopravviva la facoltà (e quindi il dovere) degli uffici di
verificare, nei riguardi di ogni partecipante al consolidato, il rispetto
dei doveri fiscali.
3.- Assenza di personificazione tributaria
del gruppo economico.
La nuova disciplina tributaria del gruppo
– che sembra mantenere una rilevanza, non si sa ancora quanto marginale,
per i singoli partecipanti – non ha tanto l’effetto di istituire un nuovo
soggetto passivo, cioè l’insieme imprenditoriale che si consolida, quanto
di definire un caso peculiare di sostituzione “integrale” (e in questa
totalità sta, forse, il suo tratto specifico).
Certamente il
consolidato fiscale da vita ad un aggregato organico, aggiungendosi alle
numerose ipotesi di gruppo, previste da norme di settore. Sarebbe stato
allora auspicabile che la legge civile prevedesse e regolasse, in termini
generali, il gruppo, con la conseguente personificazione giuridica, e che
il legislatore costruisse su di esso la relativa regolazione fiscale: si è
perduta un’altra occasione di conferire all’ordinamento giuridico una
salutare coerenza interna, oggi manchevole.
4.- La disciplina
del consolidato fiscale.
Detto questo, è utile passare in
rassegna i tratti essenziali dell’attuale proposta normativa riguardante
il consolidato fiscale interno.
A.- I soggetti abilitati alla
sua costituzione e adempimenti formali.
I soggetti che hanno
facoltà di optare per la tassazione consolidata – con gli effetti che
illustrerò tra breve – sono le società di capitali e quelle assimilate
(secondo la tradizionale impostazione del nostro ordinamento tributario: e
cioè le cooperative e le società mutue di assicurazione), nonché gli enti
economici, diversi dalle società, ma pur sempre imprenditori per
definizione (art. 117 del decreto legislativo n. 344 del 2003).
Occorre
che tra essi corra un rapporto di controllo, conformemente all’art. 2359,
primo comma, n. 1, del codice civile, tuttavia con peculiari requisiti che
il decreto legislativo indica, come mi accingo a chiarire.
Possono
costituire l’aggregato fiscale, previsto dalle norme di recente efficacia,
le società o l’ente controllante – soggetto indispensabile nel quadro
della nuova disciplina – e ciascuna delle controllate.
La composizione
è dunque assai elastica e frutto di scelte discrezionali. Ne consegue, da
un canto, che una società può aderire al consolidato in qualità di
controllante (poiché essa partecipa significativamente in altra), ancorché
sia a sua volta controllata da un organismo rimasto estraneo
all’aggregazione fiscale, ed è possibile, d’altro canto, che la
controllata, tale nel contesto del consolidato, sia anche controllante di
un soggetto che non aderisca alla compagine. È perciò evidente che una
società entra nel consolidato quale controllante o controllata, a seconda
della composizione prescelta; tuttavia l’ente commerciale (diverso,
quindi, strutturalmente dalla società) partecipa solo in qualità di
controllante, come stabilisce la norma, che si adegua, del resto, alla
realtà, poiché non è ipotizzabile un ente partecipato da altro soggetto
che abbia i connotati per aderire al consolidato. Ne deriva ulteriormente
che, nell’ambito di un unico gruppo economico – cioè di un insieme
composto da diverse entità, con un intreccio di reciproche partecipazioni
significative – possono essere costituiti diversi consolidati fiscali o un
solo consolidato, che lasci fuori altri organismi, pur appartenenti allo
stesso gruppo.
È ammessa anche la partecipazione di un soggetto estero
(locuzione da intendere in senso generale, comprensiva anche delle società
in senso proprio e di ogni tipo, con sede in altro territorio), ma solo in
qualità di controllante. La norma tuttavia prescrive che l’ente sieda in
Paesi coi quali vigono intese contro la doppia imposizione ed eserciti in
Italia attività d’impresa (inclusa quella agricola, eccedente la capacità
produttiva del fondo), mediante stabile organizzazione “alla quale
– così si esprime la norma – la partecipazione in ciascuna società
controllata sia effettivamente connessa”. Il novello legislatore ha
inteso consentire all’ente straniero di fa parte del consolidato
domestico, solo se il suo collegamento con le controllate riguardi una
concreta attività d’impresa commerciale, con esclusione quindi, per
esempio, di un rapporto puramente finanziario.
Compete all’assemblea
straordinaria o all’organo cui sono attribuiti, in enti diversi dalle
società, identici poteri, di deliberare la partecipazione al consolidato
fiscale, poiché si tratta di atto che parrebbe trascendere gli affari
ordinari. D’altronde, con riguardo alla scelta di partecipare al
consolidato fiscale, la minoranza societaria ha bisogno di una più
accentuata tutela, che solo la disciplina propria delle deliberazioni
relative agli affari straordinari è in grado di offrire. Ricordo, infatti,
che il consolidato domestico, a differenza di quello transnazionale,
determina il concorso integrale dei risultati gestionali, conseguiti da
ciascun membro, alla determinazione del reddito globale, indipendentemente
dalla percentuale di partecipazione goduta dalla controllante (art. 118,
comma 1).
La scelta per la tassazione integrata ha una durata minima di
3 anni ed è irrevocabile: occorre, comunque, considerare la possibile
invalidità della deliberazione. Non sembra peraltro vietato dalla norma
l’ingresso, nel corso del triennio, di altra società controllata, la cui
partecipazione al consolidato potrebbe essere, quindi, inferiore alla
durata triennale minima, come era stato suggerito anche nel parere
espresso dalla Commissione consultiva della Camera.
B.-
Requisiti della partecipazione di controllo.
Il decreto
legislativo, all’art. 120, specifica i requisiti del controllo, fissando
regole più puntuali di quelle contenute nell’art. 2359 c.c., sebbene a
questa norma rinvii – per stabilire i presupposti che rendono possibile il
consolidato fiscale – l’art. 117.
La norma citata, rimasta indenne
dalle numerose revisioni testuali anteriori alla pubblicazione del decreto
legislativo, esige:
- una partecipazione al capitale diretta o
indiretta (cioè tramite un soggetto intermedio), superiore al 50%,
considerando – come si esprime il legislatore – l’effetto demoltiplicatore
generato dalla catena societaria, e non tenendo conto, d’altro canto,
delle azioni cui non spetti il diritto di voto nell’assemblea generale
societaria;
- altresì e contestualmente una partecipazione, in uguale
misura minima, all’utile di bilancio, sempre considerando il predetto
effetto demoltiplicatore e senza considerare la quota di utile che compete
alle azioni prive del diritto di voto nelle medesime assemblee
societarie.
Il requisito di controllo, nei termini predetti, deve
sussistere fin dall’inizio di ogni esercizio cui si riferisce la scelta
della tassazione consolidata.
La norma merita qualche commento.
1)
Innanzitutto il cosiddetto “effetto demoltiplicatore” non è altro che
l’inevitabile e progressivo assottigliamento del rapporto partecipativo,
man mano che la sequenza verticale delle società connesse si allontani
dalla controllante capostipite (quella che assumerebbe questo ruolo nel
consolidato costituendo).
Un esempio può adeguatamente illustrare la
fattispecie: si consideri dunque una serie costituita da tre società, la
prima delle quali (A) partecipi nella misura del 51% alla seconda (B), e
questa sia socia della terza (C) per il 51% del capitale ed entrambe le
partecipanti godano, comunque, del diritto di conseguire dividendi in
ugual misura. È allora matematicamente evidente che, rispetto ad A, la
partecipazione in C è del 26,01% (cioè il 51% - partecipazione di A in B –
del 51% - partecipazione di B in C), cioè ben inferiore alla misura minima
che legittima l’adesione al consolidato[1].
Uguale sorte subisce naturalmente – per effetto della demoltiplicazione –
la partecipazione agli utili.
2) Sono escluse le azioni che non
attribuiscono il diritto di voto nell’assemblea generale: questa locuzione
compare nel codice civile a proposito dei titoli partecipativi diverse
dalle azioni (art. 2346, ultimo comma). Nel contesto della norma fiscale,
di futuro vigore, l’espressione significa che le azioni non sono
considerabili (rendendo irrilevante la partecipazione da esse
rappresentata), quand’anche siano munite di un diritto limitato di voto,
esercitabile in assemblee settoriali.
3) Posto che la partecipazione al
capitale è altrettanto necessaria – per stabilire la sufficienza del
rapporto di controllo – della partecipazione agli utili, qualora, per
determinazioni convenzionali che la legge civile consente, il diritto ai
dividendi non sia proporzionale ai conferimenti e quindi alle azioni
ricevute, l’adesione al consolidato non sarebbe comunque possibile,
qualora la partecipazione agli utili, asimmetrica rispetto a quella
riguardante il capitale, non raggiungesse una misura superiore al
50%.
4) La disposizione specifica, di cui si tratta, riguarda solo la
società di capitale; sembrano quindi escluse dal suo ambito di efficacia
le cooperative e le mutue assicuratrici, per la quali varranno le
disposizioni richiamate dell’art. 2359 c.c.: se queste siano rispettate,
il rapporto sussiste anche per il consolidato fiscale.
C.-
Condizioni di efficacia dell’opzione per il consolidato
fiscale.
La scelta per la tassazione consolidata, oltre ad
essere obbligatoriamente comune a tutte le società e all’ente che
intendono aggregarsi[2],
è efficace a talune condizioni (art. 119), ovverosia:
- all’identità
dell’esercizio sociale della controllante e di ciascuna controllata, nel
senso che non vi siano sfasature temporali tra di essi;
- all’elezione
di domicilio delle controllate presso la società o l’ente controllante,
per la comunicazione di atti impositivi. L’elezione sopravvive all’epilogo
triennale del consolidato, fino alla scadenza del termine concesso dalla
legge all’amministrazione finanziaria per compiere accertamenti o per
irrogare sanzioni, e più ampio della durata triennale predetta;
-
infine, e ovviamente, alla comunicazione della scelta collettiva
all’Agenzia delle entrate (di Milano o di Roma) entro il sesto mese del
primo esercizio cui attiene la tassazione consolidata.
D.-
Effetti relativi: unica base imponibile e adempimenti fiscali unificati.
Obblighi della controllante, leader del gruppo fiscale, e delle
controllate.
La determinazione congiunta di partecipare al
gruppo fiscale produce (e non potrebbe non produrre) conseguenze
rilevanti, che sono i tratti peculiari della disciplina relativa (art.
118).
Prima e inevitabile conseguenza è la determinazione di un unico
reddito complessivo, che la legge definisce appunto globale,
corrispondente alla somma algebrica di quelli, positivi o negativi, che
ciascun soggetto, partecipe del consolidato, ha conseguiti, per il loro
integrale importo, indipendentemente dalla quota di partecipazione della
controllante nelle controllate.
Sarebbe stato, d’altra parte,
inconciliabile con il proposito di snellimento formale far concorrere il
reddito di queste ultime solo frazionatamente (nei limiti quantitativi
della partecipazione) alla formazione del provento consolidato, per un
intransigente rispetto delle minoranze societarie eventualmente discordi,
le quali, invece, devono subire gli effetti della democrazia assembleare,
con il diritto di opporsi, usando gli strumenti concessi dalla legge, alle
deliberazioni viziate o reputate tali.
Tutti gli adempimenti
fiscali, in relazione al reddito consolidato (che deriva dall’assemblaggio
di quelli individuali, positivi o negativi), sono trasferiti alla società
controllante, che è il soggetto leader della coalizione tributaria. Ad
essa spetta quindi di presentare la dichiarazione per il reddito
consolidato - come specifica l’art. 122 del decreto legislativo, che ha
sostituito una formula anteriore, curiosamente più allusiva che diretta –
e di compiere ogni atto conseguente, in riferimento al reddito o alla
perdita risultante dalla dichiarazione stessa.
Nel primo caso la
controllante liquiderà, dunque, un’unica imposta, o un’unica eccedenza
rimborsabile o riportabile a nuovo; nel secondo caso dedurrà, negli
esercizi successivi, gli esiti economici di una gestione complessivamente
deficitaria.
La controllante è altresì tenuta ai versamenti, in acconto
o a consuntivo, dei tributi, ricevendo, naturalmente, le indispensabili
provviste finanziarie dalle controllate, in riferimento ai risultati,
fiscalmente significativi, delle loro proprie attività. La costituzione
del gruppo, consentendo la tassazione unitaria e proprio per questa
ragione, impone, d’altra parte, regolamenti patrimoniali interni tra le
partecipanti, le quali mantengono la loro individualità e la conseguente
autonomia patrimoniale.
Anzi, è imprescindibile l’esigenza di
preservare, nonostante il consolidamento degli imponibili, la condizione
economica in cui la singola società si sarebbe trovata, se non avesse
deciso di partecipare al gruppo fiscale, e di conservare coerentemente un
equilibrio interno. Esprime tale esigenza la norma che sottrae al prelievo
i compensi corrisposti da una o più società ad altra o ad altre per il
vantaggio fiscale conseguente alla riduzione dell’imponibile complessivo -
e perciò di quelli che sarebbero stati individualmente soggetti al
prelievo, in mancanza del consolidato - generata dalle perdite altrui,
sommate algebricamente ai rediti: si tratta infatti di soli aggiustamenti
interni tra soggetti coinvolti in una tassazione comunitaria (e, in una
certa misura, solidalmente tenuti ai pagamenti nei confronti
dell’Amministrazione finanziaria, come si vedrà[3].
Gli
obblighi delle controllate corrono paralleli a quelli, prima visti, della
controllante, e consistono essenzialmente in compiti informativi (giacché
il soggetto leader del gruppo fiscale deve essere edotto degli elementi
necessari per costruire l’imponibile consolidato) e di
collaborazione.
L’art. 121, che elenca questi obblighi, lascia
irrisolti, come si vedrà, taluni interrogativi.
La norma prescrive alle
controllate di:
a) compilare la dichiarazione fiscale[4],
con tutte le indicazioni richieste (come se non appartenesse al gruppo),
al fine di “comunicare all’ente o società controllante la
determinazione del proprio reddito” e di ogni altra componente del
quadro fiscale relativo al soggetto così dichiarante;
b) compilare e
allegare il prospetto previsto dall’art. 109, comma 4, lettera b. Si
tratta di quel documento extracontabile che serve da raccordo tra il
bilancio civile, depurato da qualsiasi inquinamento (secondo la nuova
impostazione normativa), e le componenti negative di origine
esclusivamente fiscale[5];
c)
fornire alla società leader del consolidato i dati relativi ai beni ceduti
in regime di neutralità fiscale, sui quali mi intratterrò tra breve,
specificando la differenza tra il valore fiscale e quello di libro;
d)
fornire, infine, ogni collaborazione alla controllante per l’adempimento
dei suoi doveri verso l’Amministrazione finanziaria.
Passo in rassegna
gli obblighi, innanzi descritti, della controllata, per indicarne la
problematicità o, al contrario, la pregnanza.
Non è, almeno
immediatamente, chiaro se l’adempimento dichiarativo imposto alle
controllate (prima ricordato sub a), in tutto conforme agli obblighi
generali del contribuente, abbia rilevanza esterna, nel senso che
l’Amministrazione finanziaria possa investigare in ordine al corretto
confezionamento della dichiarazione e, più genericamente, alla condotta
fiscale della controllata, ancorché l’imponibile sia unico e unica la
tassazione in capo alla controllante.
Ritengo che il potere d’indagare
direttamente la condizione fiscale delle singole controllate sussista,
nonostante il consolidamento.
Persuade in questo senso innanzitutto
una ragione pratica, giacché la controllante non potrebbe, anche se lo
volesse, riesaminare criticamente tutto il materiale fiscalmente
significativo della controllata o, addirittura, di ogni singola
controllata, compiendo il percorso seguito da quest’ultima.
In secondo
luogo, l’art. 119, comma 1, lettera c, subordina l’efficacia dell’opzione
per il consolidato all’elezione di domicilio, compiuta dalle controllate,
presso la società o l’ente controllante, “ai fini – dispone la
norma – della notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi
d’imposta per i quali è esercitata l’opzione stessa”. Dunque è
normativamente previsto che la controllata sia destinataria specifica di
accertamenti fiscali, i cui esiti, naturalmente, possono influire sulla
dichiarazione di gruppo, coinvolgendo necessariamente anche la
controllante: da qui si potrebbe, perciò, arguire che l’atto impositivo
debba essere comunicato ad entrambi i soggetti, la controllata inquisita e
la controllante che ha presentato all’ufficio fiscale la dichiarazione
unitaria. Aggiungo, come mi è già accaduto di notare, che le controllate
sono debitrici dell’imposta loro propria e degli accessori solidalmente
con la controllante: anche questa circostanza accentua la proiezione
esterna dei compiti attribuiti alla controllata medesima.
La
compilazione del prospetto (citato prima sub b) non è che la doverosa
conferma di una regola, tra le più significative dell’ultima riforma
fiscale: ovvero l’eliminazione di qualunque interferenza tra disciplina
fiscale e contabilità dell’azienda. Con il prospetto, di cui si tratta, si
illustrano e si memorizzano gli effetti delle norme fiscali, in genere
agevolative (dette anche premiali), che consentono di dedurre elementi
negativi non previsti o non consentiti dall’ordinamento civile, oppure,
ancora, ammessi in misura predeterminata e forfetaria, che superi, nel
caso concreto, quella contabile, di carattere analitico, e che non sono
inseriti e non possono essere inseriti nella documentazione civile[6].
Il prospetto in questione consente di collegare il bilancio - di cui è
salvaguardata, comunque, la purezza delle origini - con la dichiarazione
fiscale, che necessariamente contiene indicazioni numeriche per grandi
aggregati e che non spiegherebbe, in modo adeguato, le divergenze con il
bilancio stesso e le ragioni di tali discrepanze.
La disposizione
richiamata, che è parte del pacchetto normativo riguardante il gruppo
fiscale, è un eco fedele delle regole generali.
Peraltro la versione
provvisoria del decreto legislativo, poi emendata, conteneva principi
peculiari, che erano aspetti molto interessanti e significativi e che qui
esamino poiché la loro eliminazione non appare del tutto
persuasiva.
Secondo le bozze, nel prospetto la controllata,
beneficiaria di maggiori deduzioni fiscali avrebbe dovuto, innanzitutto,
indicare sia quelle effettivamente da essa conteggiate nella
determinazione del suo reddito imponibile, componente, poi, della base
imponibile consolidata, sia quelle deducibili dalla controllante (e
necessariamente, onde evitare possibili responsabilità gestionali),
consentendo dunque alla stessa controllante di godere di tali deduzioni,
senza ulteriore formalità (indispensabile, invece, al di fuori del
gruppo).
Inoltre e soprattutto, la controllata – sempre secondo la
versione provvisoria del decreto legislativo – avrebbe goduto della
facoltà di comunicare, mediante qualsiasi atto scritto, le componenti
negative di natura esclusivamente fiscale, ad essa spettanti, ma da essa
stessa non dedotte; tali componenti, invero, sarebbero state disponibili
per tutte le altre società incluse nel gruppo e usabili da queste, in
virtù del già ricordato principio di circolabilità interna, costituente,
allora (cioè nella versione delle norme anteriore al testo definitivo) un
connotato peculiare della disciplina relativa al gruppo.
La
possibilità della controllata di comunicare ufficialmente alla leader del
consolidato, per iscritto e senza formalità, elementi negativi prettamente
fiscali che competevano alla comunicante, ma di cui questa non avrebbe
potuto avvalersi per incapienza economica, avrebbe permesso ad altra
società partecipe del consolidato (sia essa la controllante o altra
controllata) e con bilancio capiente d’includerli nel suo prospetto. Con
tale condotta (che garantiva la trasparenza e la conoscibilità di ogni
aspetto fiscale), sarebbe stato possibile indicare quegli elementi
negativi, di natura tributaria, nella dichiarazione di gruppo e sfruttarli
a vantaggio della compagine, purché dalla dichiarazione stessa fosse
risultata la società cui spettava la componente fiscalmente deducibile
(non inclusa peraltro, nel prospetto di questa società), l’elemento
dell’attivo al quale la componente medesima si riferiva e, infine, l’altra
società che di tale componente aveva fatto menzione nel suo prospetto
(art. 124 delle bozze, oggi soppresso).
La costituzione del gruppo
fiscale, quindi, avrebbe consentito questa salutare osmosi di grandezze
solo fiscalmente deducibili che, al di fuori del sodalizio, non sarebbe
neppure concepibile.
Nel parere reso dalla Commissione finanze
della Camera si è tuttavia proposto al governo di eliminare ogni
disposizione (e dunque, principalmente, l’intero art. 124 della proposta
di decreto legislativo) che prevede e disciplina, in qualunque modo, la
circolazione, tra i partecipanti al consolidato, degli elementi negativi
di origine esclusivamente fiscale.
Nel detto parere si osserva in
proposito che l’ordinamento novellato, di prossima entrata in vigore,
supererebbe il principio, tradizionale e consolidato, in forza del quale
il contribuente potrebbe approfittare di tali elementi, solo se il
risultato dell’esercizio fosse positivo e fino a concorrenza degli utili
prodotti (anche, dunque, eventualmente con il loro totale
assorbimento).
Secondo quel principio, il soggetto non potrebbe
avvalersi delle componenti negative in questione, nell’ipotesi in cui
l’esercizio fosse in pareggio o deficitario: non sarebbe invero
concettualmente plausibile che si generino, rispettivamente, perdite o
maggiori perdite solo per l’uso di norme fiscali agevolative (tali
essendo, nella sostanza, anche quelle che fissano valori forfetari
tassativi, talvolta anche superiori a quelli reali, emergenti dalla
contabilità).
D’altronde l’uso di queste provvidenze tributarie e il
loro mantenimento implicano una corrispondente indisponibilità di
ricchezza, nonostante l’assenza di un vero e proprio vincolo giuridico di
carattere civile, perché la distribuzione ai soci di quelle ricchezze (pur
possibile, appunto per la mancanza di qualunque impedimento) provocherebbe
nondimeno l’immediata soggezione al prelievo e quindi il dissolvimento del
vantaggio fiscale.
S’impone, allora, questa alternativa:
- o l’esito
adeguatamente felice dell’esercizio consente un congruo accantonamento di
utili che il contribuente ha l’onere di non distribuire, pena
l’assoggettamento all’imposizione;
- oppure, in mancanza di utile, è
comunque indispensabile che il patrimonio netto contenga riserve (diverse
da quella legale) sopravvissute alle eventuali perdite, di consistenza
tale da pareggiare le componenti fiscali negative sfruttate.
Il parere
della Commissione camerale consultiva assume che questi principi – almeno
con riguardo alla necessità di un risultato utile di esercizio per godere
della facoltà di dedurre componenti negative esclusivamente fiscali – non
sarebbero più conciliabili con l’ordinamento novellato dell’imposta sulle
società.
Invero, a giudizio dell’organo parlamentare, l’art. 110 (oggi
art. 109), comma 4, lettera b, consentirebbe di approfittare delle norme
fiscali agevolative (che consentono deduzioni non ammesse dalle regole
civili o in misura maggiore di quella permessa dalle regole medesime),
quand’anche l’impresa societaria non abbia prodotto utili. La disposizione
citata dispone che “gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali,
le altre rettifiche di valore e gli accantonamenti” (ovverosia
grandezze puramente fiscali che, per loro natura, non confluiscono nel
conto economico) “sono deducibili se in apposito prospetto della
dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori
civili e fiscali dei beni e quelli dei fondi (relativi)”. L’aggettivo
tra parentesi è stato soppresso nella versione ultima: ma sembra una
correzione puramente stilistica.
La norma, dunque, stabilisce una
disciplina che, da un canto, tutela la purezza della contabilità
civilistica e, dall’altro, impone la necessaria traccia documentale delle
poste esclusivamente fiscali.
La norma prosegue, disponendo che “in
caso di distribuzione, le riserve di patrimonio netto e gli utili di
esercizio, anche se conseguiti successivamente al periodo d’imposta cui si
riferisce la deduzione, concorrono a formare il reddito se e nella misura
in cui l’ammontare delle restanti riserve di patrimonio netto, diverse
dalla riserva legale, e dei restanti utili portati a nuovo risulti
inferiore all’eccedenza degli ammortamenti, delle rettifiche di valore e
degli accantonamenti dedotti rispetto a quelli imputati a conto
economico”.
Nel parere della Commissione camerale si opina che il
testo normativo, sopra trascritto - menzionando anche i redditi conseguiti
successivamente al periodo d’imposta, cui si riferiscono le deduzioni di
rilevanza esclusivamente fiscale - consenta di eseguirle anche se il
risultato dell’esercizio sia deficitario.
Ai suggerimenti dell’organo
parlamentare consultivo si è attenuto il governo, che ha dunque soppresso
non solo l’intero art. 124 delle bozze, ma altresì espunto ogni
riferimento, anche incidentale, alla circolazione, interna del gruppo,
delle componenti esclusivamente fiscali.
Ma la scelta finale del
legislatore suscita talune perplessità.
Si può osservare, innanzitutto,
che gli utili sono comunque necessari, anche se si ammette che possano
emergere in esercizi posteriori a quello in cui avviene la deduzione della
componente fiscale (art. 109, comma 4, lettera b). Ne consegue che questa
non è permessa indiscriminatamente: nell’ipotesi in cui gli utili manchino
nel periodo in cui il contribuente compie quella deduzione, è in ogni caso
indispensabile una prospettiva, oggettivamente fondata e ragionevole, di
una prossima gestione aziendale fruttuosa, generatrice di utili. Tale
prospettiva, se non si traduce in una posta contabile, esige peraltro
un’adeguata e persuasiva illustrazione dei motivi che la rendono
plausibile; sicché, se le previsioni fossero pessimistiche, la deduzione
sarebbe impraticabile.
Inoltre, qualora mancassero utili, il patrimonio
netto, coma ho poc’anzi osservato, dovrebbe contenere attualmente riserve
(diverse e ulteriori rispetto a quella legale) indisponibili – almeno nel
senso che non possono essere distribuite, pena, altrimenti, la soggezione
all’imposta – in misura corrispondente alle componenti fiscali dedotte.
Può accadere, dunque, che alla carenza di utili si aggiunga anche la
mancanza di sufficienti capienze nelle poste del patrimonio netto.
Non
appare allora, in definitiva, superflua quella serie di disposizioni (in
primis il soppresso art. 124 dello schema di decreto legislativo) che
prevedevano, disciplinavano o, più semplicemente, presupponevano la
facoltà di far circolare, all’interno del gruppo che ha optato per il
consolidamento fiscale, le componenti negative di origine esclusivamente
fiscale.
Quelle norme non sono affatto inutili, come sembrano credere
sia la Commissione consultiva sia il governo che ne ha seguito i
suggerimenti, e, anzi, concretano una delle più apprezzabili prerogative
del consolidato fiscale domestico.
Infine, come ricordavo, l’art. 121
obbliga la società facente parte del gruppo d’indicare alla controllante
tutti i dati relativi ai beni ceduti e acquistati in regime di neutralità
fiscale (cioè con la continuità dei valori già riconosciuti agli effetti
della tassazione, quantunque differiscano dai costi effettivamente
sostenuti o, viceversa, dai prezzi conseguiti con l’operazione fiscalmente
indifferente). L’art. 123 disciplina il caso, stabilendo che le cessioni
(e quindi anche i conferimenti) tra le società del gruppo, di beni diversi
da quelli che generano ricavi o plusvalenze esenti secondo la disciplina
riformata, possono avvenire nelle suddette condizioni di neutralità, se
sia così stabilito con il contratto stipulato, necessariamente, in forma
scritta e purché nella dichiarazione dei redditi (quella presentata dalla
controllante) sia indicata la differenza tra il valore contabile,
ovverosia quello storicamente effettivo, e il costo fisccalmente
riconosciuto. Questo peculiare regime, che determina il differimento della
tassazione all’atto in cui si compiranno atti esclusi dal regime stesso, è
uno dei vantaggi che la disciplina del gruppo offre ai
partecipanti.
Una disposizione antielusiva (comma 2 dello stesso art.
123) impedisce di compensare le perdite fiscali sofferte in esercizi
anteriori alla istituzione del consolidato con le plusvalenze conseguite
dal cessionario mediante l’ulteriore cessione dei beni ad esso medesimo
già trasferiti in regime di neutralità fiscale. Si tratta, appunto, di
disposizione palesemente diretta a stroncare maliziosi approffittamenti,
giacché, se non vigesse questo divieto, le dette perdite sarebbero
sfruttate per ottenere indebiti guadagni fiscali combinandole con
operazioni esterne al gruppo.
Tuttavia, proprio per il suo fine
pratico, la norma può essere disapplicata, come tutte le altre norme
antielusive, con il ricorso agli strumenti procedimentali previsti, in
generale, dall’art. 37bis del d.p.r. n.60071973.
E.- Rettifiche
di consolidamento.
La somma algebrica dei redditi individuali,
la cui aggregazione determina quello complessivo, subisce alcune
correzioni per divenire l’entità economica soggetta al prelievo. Queste
rettificazioni agevolano ulteriormente il regime fiscale consolidato o
confermano prerogative vantaggiose, già viste.
L’art. 122 dello schema
prescrive, invero, che il soggetto controllante: 1) riduca il reddito
complessivo di un importo corrispondente alla quota imponibile dei
dividendi distribuiti dalle società controllate, determinando, in tal
modo, l’integrale sottrazione al tributo dei redditi di partecipazione
all’interno del gruppo; 2) riduca altresì la stessa sostanza reddituale in
misura corrispondente alla differenza tra il valore contabile e quello
fiscale dei beni che sono stati trasferiti in condizione di neutralità
tributaria, come ho innanzi chiarito. Quest’ultima correzione serve
proprio a garantire il regime peculiare d’indifferenza fiscale, poiché nel
reddito della singola società controllata, partecipe del consolidato, sono
comprese le plusvalenze che vengono sottratte al prelievo solo per effetto
della rettifica diminutiva; e questa è compiuta (e può esserlo)
esclusivamente dal soggetto autore della dichiarazione presentata
all’ufficio impositore, cioè dalla controllante, appunto[7].
Inoltre,
sempre in forza della norma citata, la controllante aumenta o diminuisce
il reddito complessivo in seguito alla rideterminazione dell’importo
deducibile relativo agli oneri passivi, secondo le disposizioni previste
dall’art. 97.
Rammento che questa norma limita la possibilità di
dedurre i detti oneri, in riferimento proporzionale al rapporto tra:
-
l’eccedenza del valore di libro attribuito alle partecipazioni esenti
dall’imposta per effetto dell’art. 87 (si tratta delle partecipazioni
capitalizzate, possedute da tempo e con talune caratteristiche), rispetto
al patrimonio netto contabile;
- il totale dell’attivo patrimoniale,
ridotto dello stesso patrimonio netto contabile e dei debiti
commerciali.
Orbene, secondo la disposizione contenuta nel comma 2
dell’articolo in esame (cioè il citato art. 97), per il calcolo
dell’eccedenza – che è, come dicevo, uno dei due parametri di riferimento
per stabilire il rapporto proporzionale d’indeducibilità – “non
rilevano”, tra l’altro, le partecipazioni in società il cui reddito
concorre, insieme con quello della partecipante, alla formazione
dell’imponibile di gruppo. Quindi il pro rata patrimoniale – tale è la
denominazione della regola peculiare, prima descritta – non ha ingresso
nella tassazione consolidata, che è ulteriormente favorita, giacché non
soffre di quel limite la deducibilità degli elementi passivi. Tuttavia,
qualora il regime fiscale di gruppo cessasse, per qualunque ragione,
verrebbe meno anche il presupposto che ha consentito l’esclusione del pro
rata; in tal caso, la norma in esame esige con coerenza la
rideterminazione della quota deducibile, riguardante, come dicevo, gli
oneri passivi generici, poiché la partecipazione, irrilevante, in via
eccezionale, nel contesto del consolidato, riprende invece, con la caduta
di questo, la sua significanza fiscale.
Da qui, dunque, deriva la
necessità di diminuire o accrescere l’imponibile comunitario – ad opera
della controllante – nell’ultimo periodo in cui ha avuto vigore il
consolidato.
F.- Interruzione del rapporto di controllo e
mancato rinnovamento dell’opzione per la tassazione
consolidata.
Il decreto legislativo regola anche minuziosamente
il caso in cui, per la perdita del potere di controllo, s’interrompa la
tassazione di gruppo, nonché quello in cui i soggetti, già optanti per il
consolidato, non rinnovino questa scelta alla scadenza, sciogliendo il
loro sodalizio fiscale (art.li 124 e 125).
In queste evenienze, come è
facilmente intuibile, le norme dispongono, con un processo a ritroso, il
ricupero di quel prelievo che il consolidamento fiscale aveva consentito
di evitare o di differire.
È dunque stabilito, nella prima ipotesi
(cioè se cessa il rapporto di controllo), che il reddito dell’ente o della
società partecipante, nel periodo d’imposta in cui si risolve il
consolidato fiscale, è aumentato:
- in misura equivalente agli
interessi passivi che era stato possibile dedurre totalmente, perché la
regola del pro rata è inapplicabile al prelievo di gruppo;
- per un
importo corrispondete alla residua differenza tra valore contabile e
quello fiscale dei beni compravenduti in regime di neutralità tributaria[8].
Entro
trenta giorni dalla cessazione del rapporto di controllo ( con la
risoluzione conseguente del consolidato), la controllante e ciascuna
controllata devono integrare quanto versato precedentemente; e l’ente
controllante potrà attribuire, in tutto o in parte, le eccedenze dei
pagamenti alla società nei cui confronti è venuto meno il controllo
stesso.
Naturalmente, per simmetria equitativa, le somme corrisposte o
ricevute dalle società, già appartenenti al gruppo, per pareggiare gli
svantaggi fiscali generati dalla interruzione del regime comunitario di
tassazione, non sono imponibili, come non sono imponibili – si ricorderà –
quelle circolate all’interno del gruppo, per lo stesso fine
pratico.
Non dissimili sono le regole stabilite dal decreto (art. 125)
nel caso in cui sia mancata la replica dell’opzione per il consolidato
fiscale. Il reddito dell’ultimo esercizio compreso nel triennio è quindi
aumentato in misura corrispondente alla differenza tra valore di libro e
quello fiscalmente riconosciuto dei beni ceduti secondo il regime della
neutralità.
Tuttavia, con una sensibile diversità rispetto all’ipotesi
precedente (cioè al dissolvimento delle condizioni necessarie di controllo
prima che si compia il triennio), non è prevista la rideterminazione del
pro rata patrimoniale, che dunque si consolida definitivamente nella
misura già fissata.
In entrambi i casi in cui cessa la tassazione
comunitaria, le perdite fiscali risultati dalla dichiarazione di gruppo, i
crediti ivi chiesti a rimborso e le eccedenze riportate a nuovo restano
nell’esclusiva disponibilità della controllante (che ha presentato la
dichiarazione); tuttavia le norme attuative possono prevedere la
possibilità di attribuire le perdite di gruppo (quelle che restano, dopo
l’eventuale compensazione con gli utili interni alla compagine) alle
società che hanno generato le perdite stesse.
Anche nell’ipotesi in cui
le partecipanti al consolidato non rinnovino l’opzione, è consentita, con
immunità fiscale, la corresponsione di somme per ripagare gli svantaggi di
natura tributaria provocati dal mancato rinnovamento
dell’opzione.
G.- Disposizioni residuali e di disciplina
transitoria.
La disciplina del consolidato fiscale si conclude
con alcune norme residuali.
1) La prima (art. 126) dispone che non
possano optare per la partecipazione al consolidato le società che
soggiacciono all’imposta sul reddito con aliquota ridotta[9].
L’assoggettamento
alle procedure del fallimento e della liquidazione coatta impedisce la
partecipazione al gruppo fiscale; se fosse già avvenuta, essa cessa
dall’inizio dell’esercizio in cui tali eventi sono accaduti.
2)
Come si è già avuto modo di notare, le società controllate, partecipanti
al gruppo, sono corresponsabili solidali con la controllante, autrice
della dichiarazione di gruppo, per imposte, interessi e sanzioni relativi
al periodo di consolidamento (art. 127).
Il testo originario prevedeva
una coobbligazione indiscriminata. Questo regolamento - benché non fosse
radicalmente in contrasto con i principi che contemplano la solidarietà
paritaria, qualora il debito derivi da un’origine comune – è sembrato, ciò
nondimeno, iniquo poiché avrebbe imposto a società improduttive di utili
tassabili o con un risultato positivo esiguo, di sopportare, sia pure
comunitariamente, un carico fiscale che altrimenti non avrebbero sofferto,
oppure un peso fiscale superiore a quello che avrebbero sostenuto in
mancanza della partecipazione al gruppo.
La Commissione camerale ha
quindi suggerito di limitare la solidarietà di ciascuna controllata
(insieme con la controllante), nei limiti di quel prelievo economico che
la stessa controllata avrebbe comunque subito, in riferimento ai suoi
esiti gestionali o per effetto di atti impositivi compiuti nei suoi
confronti dagli uffici finanziari.
Questa disciplina appare peraltro
contraddittoria con la tassazione consolidata, che determina una base
imponibile comune, frutto di un’aggregazione algebrica di cifre, con la
concentrazione, in capo alla sola controllante, degli adempimenti
conseguenti; e impone anche, con pregiudizio della semplificazione, il
calcolo dell’imposta virtualmente relativa alla situazione reddituale di
ciascuna società.
Ma così è stato suggerito, e il governo si è
adeguato. Ma il testo ultimo appare, per certi versi, ambiguo. Non si
comprende, infatti, la ragione per la quale la partecipante debba essere
corresponsabile, con la partecipata, dei debiti fiscali di quest’ultima,
che risultano dalla revisione formale compiuta dall’Amministrazione
finanziaria (ma stranamente si è omesso il riferimento all’art. 36bis
d.p.r. n. 600/1973) con riguardo specifico alla dichiarazione della
controllata medesima e relativa, naturalmente, al suo proprio reddito
netto. Ugualmente non appare giustificato il coinvolgimento della
controllante negli obblighi fiscali della controllata conseguenti alle
attività di accertamento concernenti eventuali violazioni sostanziali
commesse da quest’ultima.
Se infatti la dichiarazione della
controllata e, più genericamente, la sua condotta fiscale assumono piena
rilevanza esterna e autonoma, non sembra ragionevole imporre alla
controllante una solidarietà per violazioni o inesattezze o rettificazioni
cui essa è del tutto estranea.
Si prevede, inoltre, che, nell’ipotesi
in cui le somme dovute in riferimento alla dichiarazione comunitaria non
siano corrisposte, il pagamento delle somme stesse sia chiesto
prioritariamente alla controllante. Ne deriva, allora, che tutte le
controllate sono indiscriminatamente tenute, in via solidale,
all’adempimento, ancorché la controllante debba essere preventivamente
escussa. Tuttavia, questa illimitata corresponsabilità - sia pure
attenuata dal beneficium excussionis – sembra contraddire il
proposito del legislatore di limitare la solidarietà passiva delle
controllate (come si può arguire dalle variazioni introdotte da ultimo nel
testo del decreto legislativo).
Si dispone altresì che l’eventuale
rivalsa della controllante verso le controllate, per le conseguenze
pregiudizievoli derivanti dalla violazione dei doveri loro imposti dalla
disciplina del consolidato e, genericamente, dall’ordinamento tributario,
è impossibile, se la controllante abbia omesso di trasmettere
tempestivamente gli atti e i provvedimenti notificati ad essa, ma
riguardanti le controllate medesime. La norma prova, come pure si è avuto
occasione di dire, che i compiti informativi, imposti dalla legge alle
controllate, posseggono una certa rilevanza esterna, ancorché sia
presumibile che gli atti impositivi debbano essere notificati non solo
alla (presunta) violatrice, ma anche alla controllante.
Infine una
norma definita “transitoria” (art. 128) impone l’adeguamento del
valore fiscale che assumono gli elementi patrimoniali attivi e passivi
della partecipata, a quello della corrispondente partecipazione, nel caso
in cui, per effetto di svalutazioni dedotte dalla partecipante, il secondo
valore sia inferiore al primo: si vuole, in tal modo, rendere inefficaci e
irrilevanti, all’interno del gruppo, le già intervenute riduzioni del
valore fiscale riguardanti i titoli partecipativi, delle quali abbia
usufruito la partecipante, al fine di evitare che il soggetto si
avvantaggi un’altra volta degli effetti benefici generati dalle
svalutazioni.
La norma stabilisce anche il criterio matematico per
attribuire proporzionalmente a ciascuna delle predette componenti attive e
passive del patrimonio – che denunciano differenze tra valore fiscale e
quello di libro – l’importo delle svalutazioni di cui si
tratta.
5.- Analogie tra il consolidato fiscale e il patrimonio
destinato allo scopo.
Osservo, per completezza, che
l’ordinamento positivo prevede anche una forma di integrazione tra diverse
iniziative imprenditoriali alternativa, in un certo senso, rispetto alla
costituzione di diversi soggetti, i quali confluiscano in un gruppo
fiscale. Si tratta dei patrimoni destinati allo scopo, di cui si occupano
le norme contenute nel titolo V, sezione XI, del codice, nel testo
novellato dal d.lgs. 17.1.2003, n. 6. Le norme consentono di separare una
parte del patrimonio aziendale (non più del 10%) dal resto e di riservarlo
ad affari specifici.
L’ordinamento fiscale non contempla e non regola
il caso. Tuttavia è ragionevole pensare che la segregazione patrimoniale
non implichi separatezza impositiva, anche se il nuovo istituto
civilistico può suscitare problemi di ordine fiscale (come, per esempio,
la determinazione del parametro cui deve essere commisurata la quota delle
spese di manutenzione, sostituzione e ammodernamento, immediatamente
deducibile); rammento che la commissione governativa incaricata di
coordinare l’ordinamento fiscale con la riforma del codice civile propone
regolamenti alternativi, in proposito.
Si può comunque supporre, come
dicevo, che il patrimonio destinato ad un affare specifico possa surrogare
la costituzione di un gruppo, che assuma, con l’esercizio di apposita
opzione, la natura di consolidato fiscale.