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SOMMARIO: 1. Il contesto letterale dell’art. 11 n. 5 segg. L.
413/91. - 2. “Situazione normativa” e intento del legislatore. - 3. Gli
atti preparatori della L. 413/91. - 4. L’art. 5 bis (L. 359/1992). - 5.
Sulla mancanza di una abrogazione espressa. - 6. Incompatibilità delle due
norme. - 7. Sulla illegittimità costituzionale di una applicazione
congiunta delle due norme. - 8. L’entrata in vigore del D.P.R. 327/2001. -
9. Il Testo Unico : riordino od organica disciplina?
1. Il
contesto letterale dell’art. 11 n. 5 segg. L. 413/91.
Con
l’applicazione dell’art. 5 bis L. 359/1992[1]
si poteva ritenere che, all’atto del pagamento dell’indennizzo per la
espropriazione di aree fabbricabili, come pure del corrispettivo pagato in
base all’accettazione in corso di espropriazione o del risarcimento del
danno per le occupazioni illegittime (maggiorato questo del 10%), non
potesse essere applicata la c.d. ritenuta d’acconto del 20% (art. 11 n. 5
e segg. L. 413/91) sul, già drasticamente ridotto, ammontare corrisposto
all’espropriato.
Dalla lettura della norma emerge infatti la
cautela usata dal legislatore per non incorrere ancora una volta nelle
censure di illegittimità costituzionale in materia di indennizzi, dopo la
doppia bocciatura subita, poiché la dichiarazione di illegittimità non
aveva colpito solo i criteri informativi sulle espropriazioni contenute
nella L. 865/1971, ma anche quelli riproposti con la L. 385/1980 ! Il
legislatore “sempre timoroso di una sconfessione ad opera della
Consulta”[2]
si è preoccupato, al n. 9 dell’art. 11, di escludere l’applicazione della
ritenuta sugli indennizzi, ove questi fossero stati assoggettati
all’INVIM, ed ha esentato gli eredi dalla denuncia se non per le somme
percepite dopo l’apertura della successione. Il legislatore del 1991
(L. 413) si dimentica addirittura del fatto che l’INVIM, “non si applica
all’atto del trasferimento a seguito di espropriazione per p.u.
o della cessione in caso di procedura espropriativa per p.u.” (L.
INVIM, art. 2 u.co.). Ma anche questa svista, o ripetizione per eccesso di
zelo, dato che il problema era già risolto coll’ultimo co. dell’art. 2, su
citato, aggiunto nel 1978 alla L. INVIM, denota la quasi ossessiva
preoccupazione di evitare sovrapposizione di prelievi Sotto questo
aspetto appare azzardato ipotizzare che quel legislatore, il quale così
scrupolosamente si preoccupa di precisare i casi di inapplicabilità,
potesse intendere perdurassero i presupposti del prelievo del 20%,
giustificabili al tempo della emanazione della L. 413/92, con altri
prelievi ben più drastici quali poi attuati con l’art. 5 bis L. 359/92[3]. Preoccupazione
di non dare appigli di nessun genere alla legittimità della norma che
emerge, come si vedrà di seguito, negli atti preparatori e nel corso del
dibattito parlamentare il quale, sul punto in questione, merita
l’attenzione dell’interprete, essendo stato l’art. 11 largamente
dibattuto, soprattutto da coloro che, pur favorevoli ad una riduzione
degli indennizzi, temevano la scure della Corte Costituzionale. Dalla
lettura del n. 9 dell’art. 11 si può comprendere anche il significato
politico-economico della retroattività di questa norma “tampone”;
la legge del 1991 n. 413 si proponeva, infatti, l’emanazione di
disposizioni ad effetto contingente ed immediato come lo denuncia il
titolo della legge: “Disposizioni per ampliare le basi imponibili ecc.
ecc.”, ma poiché una nuova legge sui suoli, come risulta dal dibattito
parlamentare[4],
era imminente e ben presente ai legislatori (il 5-bis venne
introdotto sette mesi dopo), la ritenuta del 20% avrebbe avuto scarso
impatto ove non vi fosse stata la possibilità del tanto discusso e
dibattuto, al Senato, recupero retroattivo sulle indennità riscosse, o da
riscuotere, corrisposte in base alla giurisprudenza formatasi dopo le note
dichiarazioni di incostituzionalità, richiamate anche dalla circolare 194
(che verrà di seguito analizzata). Solo la retroattività dei tre anni
(così ridotti, nel corso del dibattito al Senato, dai 10 e poi 6,
iniziali), consentita dal carattere tributario attribuito alla norma,
poteva dare un sufficiente contributo all’ampliamento della base
imponibile, giacché, con l’avvento dell’art. 5 bis, tutto quanto concerne
la parte sostanziale dell’espropriazione per p.u. in senso lato, è coperto
da questa norma la quale comprime ad un limite invalicabile il ristoro o,
meglio, l’indennizzo agli espropriati[5].
2.
“Situazione normativa” e intento del legislatore.
“Dopo le
declaratorie di illegittimità costituzionale (sentenze 30.01.1980 n. 5 e
19.07.1983 n. 223) delle disposizioni contenute nella L. 865 del 1971, e
della successiva legge relativa alla determinazione delle indennità di
esproprio nella parte in cui determinavano l’indennità di espropriazione
per i terreni edificabili secondo valori agricoli, si è creato un vuoto
legislativo che la giurisprudenza della Cassazione ha cercato di
colmare fornendo alcune puntualizzazioni : a) le censure
costituzionali dovevano intendersi rivolte alla determinazione delle sole
aree edificabili” … segue b) c) d) … “Pertanto, tutte le indennità
di espropriazione sono state determinate sulla base dei suddetti
criteri”. Così si esprime la circolare Min. Fin. n. 194 del
24.07.1998 Dip. Entrate Affari Giuridici 3. La circolare, non si ferma
qui, ma prosegue con una significativa affermazione: “In questa
situazione normativa sono state introdotte le disposizioni contenute
nell’art. 11 commi 5 e seguenti della L. 30 Dic. 1991 n. 413”. Tale
precisazione che proviene dal Ministero delle Finanze costituisce un
riconoscimento esplicito che quelle norme (ritenuta del 20%) erano da
applicarsi in questa situazione, descritta dalla relazione
governativa, di cui in appresso al paragrafo 3, non in altra (diversa)
situazione. Con obiettività esemplare, la circolare ministeriale
fotografa, si può dire, la situazione e pertanto circoscrive
l’applicazione della legge a quello che era, in quella situazione,
l’intento del legislatore. Il criterio allora adottato dalla
giurisprudenza e sul quale la circolare sorvola è, come noto, quello
previsto dall’art. 39 L. n. 2359 del 1865, cioè il criterio del “giusto
prezzo in una libera contrattazione” che la legge 865/71 aveva,
tacitamente, abrogato e che la giurisprudenza ha ripreso, al fine di
“colmare il vuoto” legislativo, come dice la circolare, che
si era creato. È in questa situazione e non altre che, dopo
lungo dibattito parlamentare (Settembre – Dicembre 1991), è stata
introdotta nel disegno di legge la norma che poi si è concretizzata
nell’art. 11 co. 5 e segg. L. 413/91.
3. Gli atti
preparatori della L. 413/91.
Il compito della esegesi dell’art.
11 n. 5 e segg. è agevolato soprattutto dalla relazione del Governo al
disegno di legge[6]
la quale, nell’illustrare le disposizioni contenute (allora nell’art. 5
del disegno n. 3005) relative alla tassazione delle somme percepite come
indennità di espropriazione di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria, ha così precisato e giustificato il significato di questa
norma, del tutto innovativa, che si proponeva di limitare gli effetti
della consolidata giurisprudenza che si era formata : “Tali
disposizioni che trovano giustificazione anche nella nuova
configurazione che la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha dato
all’indennità di espropriazione divenuta un serio ristoro del bene
espropriato hanno le finalità di recuperare a tassazione somme che hanno
consentito agli espropriati un realizzo prossimo al valore
corrente di mercato per terreni i cui prezzi, peraltro sono lievitati
in virtù non di un’attività produttiva del proprietario, ma per l’avvenuta
destinazione edificatoria in sede di pianificazione
urbanistica”. Anzitutto il Governo riconosce che, di fatto, il
realizzo da parte del privato con la “nuova configurazione”
(leggasi : applicazione dei princìpi della vecchia legge del 1865 sulle
espropriazioni) non è il valore corrente, ma è “prossimo” ad esso,
tuttavia afferma un nuovo principio in base al quale questo valore
“prossimo al valore corrente” sarebbe causato dalla avvenuta
destinazione edificatoria da parte della p.a.. Tale criterio che
rappresenta la giustificazione della nuova norma presentata dal
Governo in un periodo così difficile seguito alla “nuova
configurazione” (dell’indennizzo) è il presupposto su cui si
basa l’intera norma relativa ad un prelievo alla fonte, sull’indennizzo
ottenuto dall’espropriato, in quel modo e in quella
misura. Questa “nuova configurazione”, che il Governo riconosce
“prossima al valore di mercato”, è ben presente nel dibattito
parlamentare, anche laddove si confrontano le opinioni di noti esponenti
di differenziate sinistre. Il Sen. Forte dice testualmente: “È
strano che a proposito di questi espropri, che nelle more di una
legge (che forse alcuni ritardano apposta) di modifica del
regime dei suoli, vengono fatti a pieno valore di mercato, vi sia
qualcuno (…)”[7]. Il
sen. Forte, in polemica con il sen. Libertini, esprime il suo stupore
sulle perplessità circa la retroattività, con queste parole: “l’idea di
considerare incostituzionale la tassazione delle indennità di esproprio a
valore pieno e l’idea stessa che la retroattività tributaria sia
incostituzionale”[8]. Due
importanti chiarimenti per la interpretazione della volontà del
legislatore : si parla, non di legge futura o lontana, ma “nelle
more di legge di modifica” e si ribadisce il consenso alla
proposta di legge sul presupposto della liquidazione degli espropri (come
veniva effettuata in quel momento storico) a pieno valore di
mercato e poi ancora a valore pieno!! Affermazioni, queste,
che non sollevarono in Parlamento nessuna obiezione o commento, da parte
di relatori di maggioranza o minoranza, tanto esse erano accettate quale
presupposto che dava legittimazione alla norma in discussione. I
differenti punti di vista, dei giustizialisti – si potrebbe dire – e dei
legalitari erano in effetti, oltre che sulla forma del prelievo, sulla
legittimità della retroattività, la quale, dai 10 anni della proposta
iniziale, venne ridotta a tre. Che le previsioni di cui all’art. 11 co.
5 e segg. dovessero avere una valenza temporanea in attesa della nuova
normativa, non aveva alcun dubbio anche il sen. G. Pellegrino, noto
giurista, ripetute volte intervenuto nel dibattito, il quale proponeva,
addirittura, che venisse chiarito il limite di efficacia nel tempo della
norma “fino all’approvazione delle nuove norme sulla indennità di
esproprio”[9].
Proposta che non risulta nemmeno posta in votazione tanto era ovvia, ma
ancorché forse inopportuna come proposta, come vedremo in prosieguo[10],
era pur chiarificatrice degli intendimenti di coloro che attivamente
parteciparono al dibattito. Il presupposto quindi della legge (art. 11
co. 5 a 9) è sì una plusvalenza, ma è quella, e non altra, ben specificata
nella relazione del Governo, che si attua con il “valore pieno”
attribuito, ex art. 39 L. del 1965, dalla giurisprudenza, il quale
consente cioè un “realizzo prossimo al valore corrente”, come
correttamente si era espresso il Governo[11]. Questo
presupposto (plusvalenza dovuta a quella, allora nuova, configurazione del
meccanismo degli indennizzi) con la legge, posteriore (art. 5 bis. L.
359/1992), la quale dimezza, nel caso più favorevole, il valore di stima,
più non sussiste. Ne deriva pertanto la conseguenza che la norma, di cui
all’art. 11 L. 413/91, non può essere applicata a situazioni giuridiche
diverse da quelle che il legislatore aveva individuato all’atto della sua
emanazione. La legge 413/91 presuppone e si fonda : a) indennizzo quale
“serio ristoro”, b) valore (in libera contrattazione)
lievitato, c) non per una attività del proprietario, ma dell’ente
pubblico.
4. L’art. 5 bis (L. 359/1992).
Caduto
con l’emanazione della nuova norma, art. 5 bis. L. 359/92, il presupposto
dell’indennizzo, quale ristoro del valore integrale (pieno valore
di mercato), venuto meno il “vuoto legislativo”, non può applicarsi
il prelievo (ulteriore) dovendosi ritenere l’art. 11 n. 5 e segg. L.
413/91 decaduto per difetto di presupposti[12],
quando l’indennizzo venga calcolato, non già ad un valore (lievitato)
prossimo a quello di mercato, ma con l’applicazione della nota semisomma
come previsto dalla sopravvenuta L. 359/92 art. 5 bis e successive
integrazioni e, per di più, su di una stima (del valore base) fatta
autoritativamente senza contraddittorio[13]. Non
si ravvisa tuttavia contraddizione fra questa ipotesi e quella di
abrogazione tacita che ben possono concorrere. Una significativa
sentenza[14]
ha insegnato all’interprete che, “in presenza di differenti possibilità
interpretative”, occorre scegliere quella “più consona al sistema
delle espropriazioni e al dettato costituzionale, secondo cui
l’espropriato ha diritto alla giusta indennità[15]”.
Le due norme non possono essere lette “separatamente” (ivi) ma vanno lette
alla luce di questi princìpi così incisivamente espressi, anche in
riferimento al diritto dell’espropriato. Seguendo tale insegnamento
risulta evidente che l’art. 11 L. 413/91 e l’art. 5 bis L. 359/92 non sono
due entità astratte che marciano ciascuna per la propria strada, né che la
prima sia avulsa dal sistema delle espropriazioni, ma ne fanno parte
integrante nel rispetto dei princìpi più consoni “al sistema delle
espropriazioni e al dettato costituzionale”, perché si tradirebbe
l’intenzione del legislatore, quale emerge anche dai lavori preparatori,
determinanti per dare alla legge, in ossequio ad dettato dell’art. 12
prel., una coerente e logica interpretazione[16]. Ambedue
le norme hanno una funzione perequativa, che differisce solo nella misura:
più lieve la prima, più incisiva la seconda. Ambedue tendono allo
stesso scopo : ridurre l’onere della espropriazione. Del resto l’art. 11
n. 5 non si preoccupa nemmeno di definire il concetto di plusvalenza e
nemmeno determina l’imponibile, esso quindi “non è affatto una norma
sul reddito perché non colpisce la plusvalenza .. è lo strumento
tributario attraverso il quale si vuole raggiungere l’obiettivo della
riduzione della indennità di esproprio”[17]. Poiché
“l’interpretazione non deve essere altro che la ricostruzione del
pensiero del legislatore”[18]
si può concludere che in nessun modo risulta una intenzione del
legislatore che vada oltre ai presupposti[19],
esplicitati dal Governo nella comunicazione al Senato, in base ai quali la
norma è stata oggetto di ampio, inusitato dibattito. Con la conseguenza
che non è conforme alla volontà del legislatore l’applicazione cumulativa
alla norma di cui l’art. 5 bis L. 359/92, con quella prevista dall’art. 11
n. 5 e segg. L. 413/91.
5. Sulla mancanza di una abrogazione
espressa.
A parte le sviste e imprecisioni che accompagnano
sempre più frequentemente i dettati legislativi e il fatto che il 5 bis è
stato inserito nel corso della conversione del D.L. n. 333[20],
si deve osservare che una abrogazione espressa dall’art. 11 n. 5 e segg.,
nell’art. 5 bis avrebbe potuto incidere sulle situazioni, divenute
definitive e quindi non comprese dall’ambito di applicazione dell’art.
5 bis, per le quali il presupposto del pagamento avvenuto ad un valore
prossimo al prezzo di mercato non sarebbe venuto a cadere. Per queste
rimaneva applicabile la ritenuta del 20%, come in effetti è accaduto, e
come lo hanno stabilito le numerose sentenze della S. Corte[21]
che si riferiscono tutte a indennità divenute definitive anteriormente
all’emanazione dell’art. 5 bis L. 359/92; il quale quindi non poteva
trovare applicazione. Una abrogazione espressa della Legge 413/91 art.
11 n. 5 sarebbe andata contro lo stesso intento del legislatore del 1991,
mentre l’art. 5 bis, così come è stato emanato, disponendo per il futuro,
pur con la retroattività relativa agli indennizzi ancora in contenzioso (
art. 5 bis co. 6), non ha pregiudicato l’applicazione dell’art. 11
(ritenuta del 20%) per tutte quelle situazioni definitive (in via di
esaurimento naturale) che avevano ancora potuto beneficiare del
risarcimento a valore di mercato o a “pieno valore”. Vale la
pena di ricordare che una legge interpretativa ben più precisa nei
contenuti[22]
è stata oggetto di una proposta di legge, ma in effetti è superflua, in
quanto l’art. 5 bis L. 359/92 è senza dubbio una norma generale, che
tratta compiutamente di tutti i possibili casi di indennizzi per effetto
di espropriazioni legittime, cessioni, occupazioni illegittime e non
sarebbe pertanto possibile sottrarsi alla applicazione del principio per
cui la legge generale posteriore[23]
prevale sulla legge speciale anteriore. Non solo speciale, ma
contingente.
6. Incompatibilità delle due
norme.
Anche a voler prescindere dal carattere di norma
generale, l’art. 5 bis appare incompatibile con l’art. 11 L. 413/91. Le
due leggi sono norme perequative (perequare : rendere equo); una
perequazione di una perequazione non ha contenuto logico né ragionevole.
Sarebbe attribuire al legislatore una volontà che non ha espresso. La
minorazione dell’indennizzo non è un’imposta “bensì un modo
attraverso cui si realizza la funzione sociale della proprietà”
ha rilevato, ancora nel dibattito al Senato, il giurista Sen. Prof.
Pellegrino[24]
anche perché la norma di cui alla legge 413 del 1991 non può essere vista
fuori del contesto in cui viene a trovarsi anche se formalmente appare
quale legge tributaria; mentre per quanto attiene alla funzione sociale
essa verrà realizzata dal 5 bis, 7 mesi dopo, in modo ben più
incisivo. La stessa Corte Costituzionale[25],
nel dichiarare legittime le disposizioni dell’art. 5 bis, offre un
ulteriore argomento a sostegno della non compatibilità della ritenuta con
il sistema indennitario introdotto dalla L. 359/92 art. 5
bis. “Giusta e, quindi, legittima”, per la Corte Costituzionale,
sent. 283/93 al punto 6.3, “è l’opera del legislatore quando
discrezionalmente applichi un bilanciamento tra interesse generale
sotteso all’espropriazione e interesse privato, ove questa opera
sia sottoposta ad una verifica che consideri: a) la particolare urgenza
e valenza degli scopi che attraverso l’acquisizione dei suoli edificabili
… legati alla ripresa degli interventi di edilizia residenziale pubblica
.. ecc. ecc. c) la particolare congiuntura economica nella quale si
inserisce la legge emanata avente carattere dichiaramene temporaneo… in
attesa di una organica disciplina dell’espropriazione per p.u.”[26]. Abbiamo
lasciato per ultima la considerazione sub. b) la quale è in effetti
l’unica pregnante e soprattutto suggestiva : b) “il parallelo
obiettivo di perequare il costo della indennità in limiti quanto più
possibile aderenti (sic) al valore proprio dei suoli decurtandolo dal
valore aggiunto determinato dall’azione della P. Amministrazione che
con riguardo ai privati non espropriati viene anche se non interamente ,
recuperato o attraverso misure ci contribuzione all’atto della
edificazione o attraverso la tassazione”. Ma non abbiamo forse già
letto questa considerazione sul valore aggiunto dall’azione della p.a.
nella relazione governativa sulla quale si fondava il prelievo del 20%
presentato al Senato a proposito dell’art. 11 L. 413/91 ? (riportata
integralmente sopra al n. 3). Questa seconda lettura, espressa dalla
massima autorità giurisdizionale conferma la identità teleologica delle
due norme, con la conseguenza che la applicazione della legge posteriore
generale come dicono le proposte di legge interpretative (v. nota 22) non
consente di sommare le minorazioni della legge speciale anteriore a quelle
della legge generale posteriore, la quale, sulla base di quanto afferma la
C. Costituzionale in relazione all’art. 5 bis, ha identica motivazione e
finalità a quella espressa dal Governo all’atto della presentazione della
precedente legge 413/91. La legge posteriore che ha colmato il vuoto
legislativo, nel quale la legge speciale anteriore (art. 11 n. 5 e segg.)
aveva introdotto quello che – visto ex post – era un temporaneo
palliativo, pur basato sugli stessi princìpi della funzione sociale della
proprietà e dell’azione della p.a. quale causa principale della
lievitazione dei prezzi e quindi dei costi per gli enti
esproprianti. Pertanto anche sotto questo aspetto la legge 359/92, art.
5 bis, la quale in base all’art. 11, 1° co., delle Preleggi dispone per
l’avvenire (non interessando in questo contesto la pur ampia, efficacia
retroattiva sui procedimenti non definiti), ha tacitamente abrogato la
legge 11 n. 5 e segg. L. 413/91 sia per incompatibilità tra le nuove
disposizioni e le precedenti[27],
ma soprattutto perché la nuova legge, attesa e invocata da molti
partecipanti al dibattito legislativo, regola l’intera materia già
regolata dalla legge anteriore, legge speciale o eccezionale[28]. Con
la conseguenza che la ritenuta del 20% è da ritenersi decaduta o abrogata
implicitamente, mentre è certo che la dimostrazione della legittimità di
applicazione della ritenuta su indennizzi etc. calcolati in base all’art.
5 bis, non grava, in sede contenziosa, sul contribuente[29]
che chieda il rimborso della ritenuta.
7. Sulla
illegittimità costituzionale di una applicazione congiunta delle due
norme.
Una corretta interpretazione dell’art. 11 n. 5 e segg.
L. 413/91 e dell’art. 5 bis L. 359/92 in base alle norme interpretative
(art. 12 e 15 preleggi) ne esclude l’applicazione congiunta, quindi
esclude la doppia riduzione (a cascata) dell’indennizzo con la conseguenza
che non è necessario, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 23 co.
2° della L. costituzionale 11.3.1953 n. 87, ricorrere ai princìpi dettati
dalla Costituzione. Tuttavia, alla luce della giurisprudenza
costituzionale ove, in ipotesi, si potesse ritenere o dimostrare, perché è
questo il nocciolo della questione, ricostruendo il pensiero del
legislatore[30]
che l’intenzione del legislatore fosse quella di applicare
cumulativamente a cascata oltre alla drastica riduzione dell’indennizzo
(art. 5 bis) anche il prelievo ulteriore del 20% (art. 11 n. 5 e segg.),
ebbene tale interpretazione condurrebbe ad una situazione di palese
violazione dei princìpi costituzionali che si enumerano
sinteticamente: A) Violazione dell’art. 42 della
Costituzionale. La esigua misura dell’indennizzo risultante dalla
applicazione a cascata dell’art. 11 co. 5 e segg. L. 413/91 (norma
contingente ad una situazione temporanea di vacatio legis), dopo
che sia stata effettuata la liquidazione (con la decurtazione) a sensi
dell’art. 5 bis e successive modificazioni, non costituisce adeguata
tutela del diritto di proprietà, costituzionalmente garantito, che risulta
compresso oltre ogni ragionevole limite, oltre quelli intesi dalla Corte
Costituzionale stessa nelle decisioni nelle quali è stata riconosciuta la
legittimità costituzionale dell’art. 5 bis L. 359/92, intervento
legislativo che costituisce comunque una misura “profondamente
innovativa”, che è valsa ad eliminare le distorsioni connesse
al vuoto legislativo determinato dalle sentenze della C. Cost. n. 5/80 e
n. 223/83[31]. B)
Violazione dell’art. 10 della Costituzione. Per il mancato
rispetto dell’obbligo di conformarsi alle norme di diritto comunitario, in
particolare a quanto previsto dalla “Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo” che sancisce, all’art. 1 del
Protocollo addizionale alla Convenzione, ratificata con la legge n. 848
del 4.8.1955 (in Lex, 1955, 1465) il diritto di ogni persona al
rispetto dei propri beni, così come affermato dalla Corte Europea dei
diritti dell’uomo anche in due significative sentenze del 30.5.2000[32]. Illegittime
pertanto sono le norme statuali che non rispettino il precetto di cui
all’art. 1 del citato Protocollo addizionale in violazione all’art. 10
della nostra carta fondamentale, art. 1 che la Corte di Strasburgo appare
particolarmente attenta ad applicare in tema di espropriazioni per p.u. e
occupazioni illegittime. C) Violazione degli art. 3 e 53 della
Costituzione. Per irragionevolezza della scelta del legislatore il
quale avrebbe ridotto in misura eccessiva l’indennizzo con un prelievo
suppletivo (20%) a sensi dell’art. 11 L. 413/91, a quello già ritenuto al
limite della legittimità costituzionale attuato con l’art. 5 bis L. 359/92
per una preponderante valutazione[33]
del concorso dell’interesse pubblico, già considerato ampiamente nella
determinazione dell’indennizzo in base ai criteri dell’art. 5 bis L.
359/92, la quale colpisce – come ha statuito la Corte Costituzionale –
quel plusvalore che deriverebbe al bene espropriato dalla attività della
p.a. stessa. Insussistenza quindi di un bilanciamento dell’interesse
pubblico con quello privato, bilanciamento già considerato nella
determinazione dell’indennizzo a sensi dell’art. 5 bis e pertanto evidente
sussistenza di uno sbilanciamento finale ingiustificato a sfavore del
cittadino espropriato[34],
con evidente contraddizione tra le ragioni originarie della tassazione
dell’indennità di esproprio e la sua applicabilità nonostante il
rovesciamento della disciplina indennitaria ex art. 5 bis. D)
Violazione art. 3 e 53 Cost. in relazione a art. 17 L.
504/92. Infine perché con la soppressione dell’imposta INVIM
disposta dal D.lvo n. 504/92 art. 17 n. 6, viene a cadere l’alternativa
tra la previsione di cui all’art. 11 L. 413/91 n. 9 e la imposta INVIM e
quindi il soggetto di imposta viene a trovarsi in una situazione di
sostanziale disparità rispetto a chi disponga liberamente di un’area
fabbricabile e chi, soggetto ad espropriazione, è invece gravato dalla
predetta imposta o prelievo del 20%, in contrasto con i princìpi sanciti
dall’art. 3 e 53 della Costituzione, non avendo il legislatore, in pari
tempo all’abolizione dell’INVIM, rimosso la disparità in ordine
economico-fiscale che persiste in base all’art. 11 n. 9 in relazione al
citato all’art. 17 n. 6 D.lvo 504/92, soppressivo
dell’INVIM.
8. L’entrata in vigore del D.P.R.
327/2001.
Col 30 giugno 2003 è entrato in vigore il D.P.R. n.
327 dell’8 giugno 2001, contenente il T.U. delle disposizioni legislative
in materia di espropriazione per pubblica utilità[35]. Interessano
il problema della legittimità del cumulo, del prelievo del 20% con gli
abbattimenti previsti dall’art. 5 bis, gli articoli 35 e 37 del D.P.R.
327/2001. Con l’art. 35 n. 2, dal titolo Regime fiscale, il T.U.
reintroduce la ritenuta d’acconto di cui all’art. 11 L. 413/91 n. 5 e
segg., senza che il compilatore del testo, non solo non si sia posto il
problema se ciò rientri nella coerenza logica e sistematica della
normativa indicata e prescritta dalla legge di delega (L. n. 50/1999
art. 7 sub. d) con la quale si affidava al Governo il riordino delle leggi
vigenti, come riportato nella precedente nota, ma, soprattutto, non si sia
posto il problema della sopravvivenza della norma contenuta nell’art. 11
n. 5 e segg. della L. 413/91 con la norma generale di cui all’art. 5 bis
L. 359/92, riproposta questa nell’art. 37 del T.U. Nessun cenno in
proposito è da trovarsi al punto 26.6 della Relazione al Testo
Unico del Consiglio di Stato sul citato art. 35[36]. La
stessa collocazione dell’art. 35, dal titolo Regime fiscale, il
quale precede la norma sostanziale, che stabilisce la misura
dell’indennizzo (art. 37), dal titolo Determinazione dell’indennità nel
caso di esproprio di un’area edificabile, denota tutta la modestia
dell’impianto riordinativo. Quando mai una previsione tributaria, sempre
che si voglia considerarla tale e avulsa dal sistema oggetto del riordino,
precede la determinazione dell’imponibile? Sembra quasi che il
riordinatore, non sapendo che pesci pigliare, né avendo cognizione dei
presupposti della L. 413/1991 di cui supra al paragrafo 3,, abbia seguito
la semplice successione cronologica delle due norme, l’art. 11 n. 5 e
segg. L. 413/91 e l’art. 5 bis L. 359/92, introducendo una normativa,
priva di coerenza logica e sistematica, non prevista dalla legge di
delega. Ora se non è dimostrato, come non si ritiene possa esserlo per
quanto esposto ai paragrafi da 1 a 6, che intenzione del legislatore fosse
la sopravvivenza della norma di cui all’art. 11 L. 413/91 con la nuova
determinazione della indennità ex art. 5 bis, cioè in situazioni affatto
omogenee, è chiaro che l’art. 35 del T.U. eccede i limiti posti dalla
delega legislativa. Questa infatti circoscriveva l’opera del Governo al
riordino della materia e non ad apportare una novazione vera e
propria sulla base di una interpretazione delle due leggi che, quanto a
coerenza logica lascia molto a desiderare. Per cui l’art. 35 è, ad avviso
di chi scrive, illegittimo in primo luogo a sensi dell’art. 76 della
Costituzione. Permarrebbero, comunque, oltre all’eccesso di delega
legislativa, tutti i vizi, sinteticamente rilevati di illegittimità
costituzionale supra al paragrafo 7, dell’art. 35 in relazione all’art. 37
del nuovo Testo Unico, con la differenza che con la sua entrata in vigore
per i nuovi espropri, a sensi dell’art. 57 T.U., l’applicabilità congiunta
delle 2 norme “riordinate” e, quindi, tradotte nel nuovo Testo Unico,
verrebbe sottratta alla giurisdizione del G. ordinario e soggetta solo al
controllo costituzionale, mentre resta immutato, per i giudizi pendenti,
il controllo del Giudice ordinario sulla interpretazione ed applicazione e
delle due leggi 413/91 e 359/92 di cui si è trattato ai paragrafi da 1 a
6. Per i procedimenti in corso l’art. 57 del T.U. pone come discrimine
un fatto negativo e cioè che non sia intervenuta la dichiarazione di
pubblica utilità[37]. La
data di entrata in vigore ha perciò rilevanza per tutti i giudizi in corso
che concernono la applicazione della ritenuta del 20%, pendenti avanti al
giudice ordinario, amministrativo, tributario, ai quali si applicano le
norme allora vigenti non essendo prevista, dalla legge di delega,
retroattività alcuna al D.Lvo n. 27 del 2001. Ciò ha particolare
rilevanza per quanto concerne i rilievi contenuti ai paragrafi da 1 a 6 di
questa nota.
9. Il Testo Unico : riordino od organica
disciplina?
Al di fuori, a stretto vigore, da quanto qui
trattato sulla inammissibilità del cumulo delle due minorazioni
dell’indennità di espropriazione, una ulteriore perplessità sembra offrire
il testo dell’art. 37 del T.U. su di un problema sul quale mi auguro altri
vogliano prestare approfondita e autorevole attenzione. L’art. 5 bis al
n. 1, reca o meglio recava (essendo stato abrogato al n. 133 dell’art. 58
del T.U.) quale premessa una limitazione di carattere temporale “Fino
all’emanazione di un’organica disciplina per tutte le
espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere e interventi da
parte o per conto dello Stato, delle regioni …”. Il significato
proprio delle parole secondo la (loro) connessione[38]
non da adito a dubbi sul carattere temporaneo della normativa sugli
indennizzi[39]. Di
tale limite temporale non vi è traccia nell’aart. 37 del T.U. Ora la
domanda cruciale che si pone è se si possa presumere (come pare abbia
fatto il riordinatore delle varie leggi sulla espropriazione) che il
predetto decreto costituisca quella nuova disciplina dei suoli (in
mente Dei e dei legislatori sin da prima del 1991) e, più esattamente,
quella organica disciplina cui l’art. 5 bis ha fatto espresso e
chiaro riferimento. Il legislatore del 1992 con la premessa al n. 1
dell’art. 5 bis, ha già risposto : quel testo non è “una organica
disciplina per tutte le espropriazioni….” altrimenti la premessa sarebbe
priva di senso. Pertanto il riordino previsto dalla legge 50 del 1999
non poteva sopprimere il carattere temporaneo delle previsioni dell’art. 5
bis, facendo diventare organica quella disciplina che per legge organica
non era. È significativo il fatto che la limitazione temporanea fosse
stata posta, quale premessa, proprio in quell’art. 5 bis che, compreso
nell’arcipelago legislativo dell’istituto della espropriazione per p.u.,
ne costituisce, se pur per un tempo limitato, il nucleo sostanziale e che
investe il rapporto Stato-cittadino e il vigente principio contenuto
nell’art. 834 c.c.. Talché i princìpi sanciti dall’art. 5 bis, inserito,
senza dibattito, nella conversione in legge di un precedente D.Legge
relativo a tutt’altri argomenti (si veda nota 20 in fine), privo di
richiami nella legge la quale disponeva il riordino legislativo delle
vigenti norme in materia di espropriazione, trasfuso nella sua parte
sostanziale in un D.Legislativo (327/2001) approvato nell’ultima riunione
del Governo in carica, in tutt’altri pensieri affaccendato, rischia di
essere privo di riconosciuta paternità. Quale arbitro, facendo uso del
fischietto, ha posto termine alla temporaneità dell’art. 5 bis e a questa
(nuova) parabola legislativa[40]?
Quali le conseguenze di un riesame dei princìpi su cui si è fondata la
legittimità costituzionale dell’art. 5 bis ? I tre argomenti infatti,
su cui si è basata la travagliata decisione n. 283 del 1993 della Corte
Costituzionale, esaminati al paragrafo 6, perderebbero uno dei tre punti
di appoggio; ma fors’anche due, essendo di carattere contingente anche
l’argomentazione sub. a), laddove la Corte fa riferimento alla
particolare urgenza e valenza degli scopi …. legati alla ripresa degli
interventi di edilizia residenziale pubblica accomunate ad un cenno,
persino, agli effetti della iniziale liberalizzazione degli affitti
coevamente avviata, fatta balenare quasi potesse costituire una
indiretta compensazione, mentre l’art. 5 bis si applica in realtà anche a
fattispecie ben diverse dall’edilizia popolare. Ma è proprio sul
carattere dichiaratamente temporaneo …(in attesa di un’organica disciplina
dell’espropriazione per p.u.), che si basa l’argomento sub. d) della
Corte riportato in corsivo al paragrafo 6. L’aver toccato il tasto
della temporaneità della norma sugli indennizzi, potrebbe incrinare, anche
alla luce dei princìpi riconosciuti dalla Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo[41],
la acquiescenza fin qui cristallizzata ad ormai annosi giudicati, quale la
sentenza citata del 1993 della Corte Costituzionale sul tema centrale
delle espropriazioni per pubblica utilità e, forse, è tempo che, dopo 10
anni da quella statuizione, che ciò che era temporaneo (e legittimo perché
temporaneo) subisca un rinnovato controllo.
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[1] L’art. 5 bis ai co. 6 e 7 L. 8 Agosto 1992 n. 359 e successive
modificazioni disponendo la applicazione retroattiva del nuovo criterio di
determinazione delle indennità, anche ai procedimenti in corso, fa salvi
solo i casi in cui fossero stati “determinati in via definitiva il
prezzo, l’entità dell’indennizzo e o del risarcimento del
danno”. In tali casi, in cui il corrispettivo era stato o venisse
corrisposto in base alla precedente giurisprudenza, la ritenuta continuava
ad essere applicata, dagli enti esproprianti v. sent. citate a nota
21. Tuttavia poiché il Fisco non ha ritenuto, avvalendosi anche del
potere di autotutela amministrativo, riconoscere la mutata situazione che,
l’applicazione dei princìpi innovativa contenuti nell’art. 5 bis, aveva
introdotto nel campo della espropriazione per p.u. di suoli edificabili,
ma addirittura, come si evince anche da quanto riportato in nota 33,
resistere alle istanze di rimborso, è opportuna una esegesi approfondita
delle due norme in questione. [2] F. CARINGELLA e G. DE MARZO,
Indennità di esproprio e occupazione appropriativa nel panorama
normativo-giurisprudenziale, 2° ed., Milano, 1995, 15. [3] La
stessa Corte Costituzionale 14/1995 (in il Fisco, 1995, 1825; v.
nota 20) riconosce che “la retroattività della norma (art. 11 L.
413/91) trova (quindi) la sua giustificazione nella assenza dell’altra
imposta sul plusvalore immobiliare”. La retroattività è stata ritenuta
legittima anche da C. Cost. 314, 410, 442 del 1995 e 100/1996, per
plusvalenze, derivanti da indennità, realizzate successivamente al
31.12.1988, cioè nel triennio anteriore alla L. 413/91, tutte le citate
sentenze qui citate sono relative a indennità liquidate in base ai
princìpi dell’art. 39 della legge sulle espropriazioni n. 2359 del
1865. [4] V. al paragrafo n. 3 la dichiarazione del sen. Forte. [5]
Per completezza è da ricordare che una qualche mitigazione dell’onere
derivante dalla ritenuta del 20%, dopo 11 anni dalla L. 413/91 può
ricavarsi, da una sentenza della Corte Costituzionale 328/2002 (in
Giur. It., 2003, 385 e, con nota di V. TALIENTE, ivi, 1081)
la quale, in tema di compravendita di aree fabbricabili, ha riconosciuto
la disomogeneità tra chi abbia acquistato un’area a titolo oneroso e chi a
titolo gratuito ed ha, pertanto, dichiarato illegittimo il co. 2 dell’art.
82 DPR 917/1986 aggiunto, proprio con lo stesso art. 11 n. 1 lett. g) L.
413/1991. Ciò darebbe modo a chi, avendo acquistato a titolo gratuito e
poi essendo espropriato, di avvalersi della rivalutazione del prezzo
iniziale ove eserciti l’opzione di cui al n. 7 dell’art. 11 L.
413/91. Comunque la prassi di esercitare l’opzione per la tassazione
ordinaria è stata poco o affatto esercitata dagli espropriati anche per la
scarsissima incidenza del Reddito Domenicale sempre tenuto basso per
motivi di politica agricola e sociale, che in molti casi determina il
valore iniziale di terreni divenuti edificabili. In effetti la facoltà
di optare per la tassazione ordinaria prevista dal n. 7 dell’art. 11 L.
413/91 era servita più che altro a dare parvenza tributaria al prelievo
del 20% (all’inizio previsto secco, ma tale, anche nel dibattito
sostanzialmente considerato dai legislatori v., a nota 6, la dichiarazione
dell’on. Serra), costituendo anche una sorta di ancora di salvezza a
macroscopiche incongruenze messe in luce, nel corso del dibattito, dal sen
Giovanni Pellegrino (verbale Senato seduta 608 pomeridiana a 136) : “se
si acquista un suolo al prezzo di 10 milioni e questo suolo viene
espropriato con un indennizzo di 10 milioni, viene trattenuta un’imposta
di due milioni. È questa una imposta sulla plusvalenza?” [6] Atti
Senato X Legislatura, Disegno di L. n. 3005 Presentato dal Presidente
del Consiglio dei Ministri il 30 sett. 1991 17 nonché i vari
interventi riportati in prosieguo nel testo e in nota. Il successivo
dibattito alla Camera non è sul punto significativo; l’unico cenno
rinvenuto, proviene dall’on. Gianna Serra : “chi viene espropriato paga
una imposta «rozza» secca del 20 per cento, senza che per la sua
fissazione sia stata effettuata alcuna analisi attenta di quello che è
l’incremento del valore” (seduta 11 dic. 1991, atti parl.
91088). [7] Verbale ass. Senato, 592° seduta, 14. [8]
Ibidem. [9] Verbale seduta 15 nov. 1991 129, assieme ai senatori
Garofano, Bertoldi, Libertini, preoccupati della legittimità della legge;
cfr. nota 37. [10] V., infra, par. 5. [11] Questo Leitmotiv,
nel pensiero dei legislatori, della plusvalenza derivante dalla “nuova
configurazione” di cui alla relazione governativa, traspare da tutti gli
interventi di coloro che, nel migliaio e mezzo di pagine dei resoconti al
Senato, sono intervenuti sull’art. 11 n. 5 e segg.; Tra gli altri valgano,
ad esempio, le “osservazioni” dello stesso relatore al disegno di legge,
il sen. De Cinque (seduta 596°, pomerid., 35-36): “rifacendomi
interamente alla relazione che accompagna il disegno di legge… sono
principalmente (due) le osservazioni … quella relativa alla nuova
imposta sostitutiva di ogni altra imposta sui redditi delle
indennità di espropriazione … abbiamo voluto comprendere tutto l’insieme
dell’esborso che la p.a. è costretta a fare in questo settore… Ho avuto
notizia di una sentenza di condanna del mio comune di Chieti al pagamento
di ben 5 miliardi per l’esproprio di una modesta area…”. Quelle erano
le indennità che i legislatori hanno voluto colpire ! [12] Il C.d.S.
nella sua decisione del 12.10.’82 n. 481 così si espresse in un caso in
cui “venuto meno l’assetto organizzativo, che per l’innanzi
caratterizzava i rapporti fra regione e provincia deve intendersi
automaticamente caduta (per difetto di presupposti necessari
piuttosto che di abrogazione tacita) la norma” (in Foro amm., 1982,
I, 1898 e Cons. Stato, 1982, I 1256). [13] Indennizzo che, con
l’ulteriore detrazione del 40%, giungerebbe ad una riduzione complessiva
del 70% circa (100 – 50% = 50 – 40% = 30), cui applicare la
ritenuta. [14] V. Cass., 13.12.1999, n. 13945, che (affermando il
principio interpretativo riportato sopra nel testo) ritiene illegittima la
decurtazione del 40% ove l’offerta indennitaria inadeguata (abbia)
ostacolato ovvero impedito l’esercizio del diritto di cessione volontaria
spettante al privato, come tuttavia avviene nelle pluralità dei casi
dato il rischio insito nella mancata accettazione dell’indennizzo
stabilito e imposto. [15] L’art. 834 c.c. afferma il principio della
giusta indennità. Nel testo della nostra Costituzione, dopo lunga
discussione, è stato eliminato l’aggettivo “giusto” (art. 42, 3° co.)
perché il concetto di giusto è implicito nel concetto di indennizzo
(corsivo nel testo) : V. FALCONE - F. PALERMO - F. CASENTINO, La
Costituzione della Repubblica Italiana illustrata con i lavori
preparatori, Milano, 1976, 143. [16] Del resto anche la trasfusione
(oggetto di critica al paragrafo 8) dell’art. 11 n. 5 e segg., sulla
ritenuta del 20%, nell’articolo 35 del Testo Unico (riordinato) n.
327/2001 sulle disposizioni in materia di espropriazione per p.u., denota
che lo stesso riordinatore del nuovo T.U. non abbia inteso l’art. 11 n. 5
avulso dal sistema delle espropriazioni. [17] Sen. G. Pellegrino,
resoconto seduta del 6 nov. 1991, Senato 46. Dai verbali del dibattito al
Senato non risulta esser stata mossa obiezione alcuna dei relatori né di
altri, a questa affermazione. [18] V. Relazione della Commissione reale
al nuovo nuovo codice civile, ad illustrazione dell’art. 12 delle
preleggi, citazione riportata anche da Cass., Sez. lav., 24.07.1990, n.
7494; nonché in modo perentorio, “Il giudice non può prescindere
dall’intenzione del legislatore quale manifestata dai lavori
preparatori” (da Cass., 24.10.1999, n. 4334). [19] V. Atti Senato
alla nota 6. [20] Il dibattito alla Camera su di una norma così
rilevante come l’art. 5 bis, inserito in modo erratico nella legge di
conversione 359/92, che tratta argomento del tutto diverso è stato
pressoché inesistente. Non ho reperito alcun riferimento tranne un cenno
del relatore di maggioranza (verbale discussione 23 luglio 1992 1714 atti
parl.) sulla aggiunta nel testo del D.L. dell’art. 5 bis da parte delle
Commissioni Riunite, con il solo commento che esso “consente di ridurre
l’onere delle espropriazioni” e la manifestazione di
perplessità del Presidente della Commissione V e VI riunite “in
ordine alla compatibilità della materia disciplinata dall’articolo
aggiuntivo 5 01 con quelle recate dal disegno legge”(verbale 23 luglio
1992 22) e, ancora, relatore Ferrari (v. nota 37). Inesistenti al Senato,
nelle sedute agostane del 1992, riferimenti all’art. 5 bis. [21] Cass.
6620/97; 11229/98; 517/99; 14673/99; 9153 e 9154/2000; 2537/2001
10056/2001 trattano della retroattività dell’art. 11 n. 9 L. 413/91;
(nessuna di esse verte su liquidazioni effettuate secondo il disposto
dell’art. 5 bis). La Cassazione non è concorde sul punto se la
retroattività, limitata al triennio (1988-’91), sia da riferirsi al tempo
del pagamento o a quella degli atti emessi (art. 11 n. 9) nel
triennio. V. nota di chi scrive a Cass. 9154/00, in Giur. It., 2001
2412. [22] La proposta di legge interpretativa, presentata al Senato n.
265 in data 21.06.2001, nella attuale XIV legislatura, e altra alla Camera
(al n. 1778) così recita : “art. 1 – (Espropriazioni per pubblica
utilità). Le previsioni di cui ai commi da 5 a 10 dell’articolo 11 della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, non si applicano alle indennità
corrisposte ai sensi dell’articolo 5 bis del decreto-legge 11 luglio 1992,
n. 333, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992 n. 359 e
successive modificazioni”. [23] La stessa C. Cass. (17.11.94, n.
9704) riconosce che la norma (art. 5 bis) “è valsa ad eliminare, anche
per il passato, tutte le distorsioni connesse al vuoto
legislativo”. [24] Seduta 15 nov. 1991 136 atti Senato. [25]
Corte Costituzionale, sent. n. 283/93, al punto 6.3 sub. a) b) c). [26]
I rafforzativi particolare (urgenza), particolare (congiuntura)
l’avverbio dichiaratamente (temporaneo) l’aggettivo aderenti (!) (al
valore proprio dei suoli) denotano il disagio psicologico
dell’estensore e fanno sorgere l’interrogativo sulla attuale valenza, dopo
13 anni dalla L. 359/92, delle motivazioni a) e c). [27] Un
significativo accenno, l’unico che si rinviene in giurisprudenza, sul tema
del rapporto fra le due norme, si trova in Corte Costituzionale 283/93,
sentenza che afferma la legittimità costituzionale dell’art. 5 bis (v.
note 25 e 26). La Corte, in relazione all’ulteriore elemento di riduzione
apportato dalla ritenuta del 20%, che porterebbe l’indennizzo al di
sotto del livello di congruità, così osserva : “la illegittimità
denunziata, semmai, riguarderebbe la norma impositiva…” (ivi punto 6.1
e 6.4) come si è sostenuto nei paragrafi da 1 a 6. [28] “La legge
eccezionale deve avere applicazione eccezionale, deve essere, cioè,
limitata sia nel tempo che nell’estensione” (Cass. 24.7.1990, n.
7494). [29] “L’ufficio (ha) l’onere di esplicitare in giudizio le
ragioni della pretesa” (Cass., SS.UU., 4848/87, in il Fisco,
1987, 4313, e in Riv. Leg. Fisc., 1987, 1568). In dottrina E.
ALLORIO, Diritto processuale tributario, 5° ed., Torino, 388-392:
“…la prova nel processo tributario incombe alla Finanza”
(ivi, 389); F. TESAURO, L’onere della prova nel processo
tributario, in Riv. Dir. Fin., 1986, 1, 77 ss: “…l’autorità
amministrativa è normalmente onerata della prova della situazione base… le
norme procedimentali in materia di prova hanno efficacia non solo in sede
procedimentale, ma anche in sede processuale; …si tratta di giudicare
sulla sussistenza dei presupposti di fatto che determinano la legittimità
o la illegittimità del provvedimento… è massima ricevuta che la
amministrazione deve provare il presupposto;… nella fase amministrativa
spetta … a chi domanda un rimborso di imposta, l’onere di fornire la prova
del fatto che dà fondamento alla sua domanda, ma spetta all’amministratore
fornire in giudizio la prova del fatto che legittima il
diniego”. [30] V. Commissione reale, cit. a nota 18. [31] Cass.,
17.11.94, n. 9704, cit. in nota 23. [32] Carbonara Ventura c. Italia,
non pubblicata, e soc. Belvedere c. Italia (in Riv. Amm. Rep.,
2000, III, 511, con nota di I. CACCIAVILLANI; in Resp. Civ. Prev.
Soc., 2001, 48, con nota di S. VERZARIO; ivi, 2003, 1319 con
nota di S. MIRATE; nonché in Giur. It., 2004, 169). La sentenza in
causa Carbonara e Ventura è seguita da sentenza di condanna per danno pari
al valore attuale del bene, interessi, danno morale e spese, in data
30.10.2003, quella in causa Belvedere, analoga alla prima, in data
11.12.2003. [33] Fatto pari a 100 il valore (accertato senza
contraddittorio) del bene espropriato, questo, a sensi dell’art. 5 bis,
viene abbattuto praticamente a 50 (in quanto il R.C. allo scopo di
favorire l’attività agricola è molto basso e influisce in alcuni casi per
pochi millesimi del valore); su tale cifra, in caso di mancata cessione
bonaria, il prezzo viene ridotto del quaranta per cento e così a 30; se
poi si applichi la ritenuta, esso si riduce a 24. [34] Con ordinanza
del 23 dic. 2000 (IN G.U., 1° serie speciale, n. 15, 11.4.2001, N. 251,
49-53) la Commissione Tributaria prov. di Padova ha disposto il rinvio
degli atti alla Corte costituzionale, “ritenuta la sicura rilevanza e
la non manifesta infondatezza della questione di incostituzionalità
dell’art. 11 della L. 30 dic. 1991 n. 413 anche in relazione al mutato
criterio di determinazione dell’indennità di esproprio intervenuto con
l’art. 5 bis L. 8.8.1992 n. 359 (tutt’oggi vigente) per contrasto con gli
art. 3, 42, 53 Costituzione”. Nella motivazione la Commissione di
Padova pone in rilievo l’ “arbitraria equiparazione tra situazione
dismogenee”… In specie chi abbia conseguito l’indennità di esproprio prima
dell’introduzione dell’art. 5 bis L. 359/92 è stato tassato per il
realizzo ad un valore prossimo a quello corrente di mercato, mentre invece
chi consegue l’indennità dopo sopravvenuta disciplina (dell’art. 5
bis) (…)” La Comm. Trib. patavina è andata direttamente al problema
costituzionale e pertanto non appare nell’ordinanza di rinvio essersi
posto il problema, né della anomalia di una ritenuta in assenza di
determinazione dell’imponibile (plusvalenza) né della ricostruzione
dell’intenzione del legislatore, alla luce dei princìpi dettati dalle
disposizioni sulla legge in generale (art. 12, 15 ed ev. 11) per risolvere
il problema con i mezzi consentiti alla giurisdizione del giudice
remittente (art. 23, co. 2°, L. cost. 11.03.1953, n. 87), problemi qui
trattati nei paragrafi da 1 a 6 . [35] Il D.P.R. 327/2001 pubblicato
una prima volta il 16 agosto 2001 è stato ripubblicato sulla G.U. 214 del
14 sett. 2001 recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per p.u. (testo A). Esso è
frutto di una delega del Parlamento con L. 8 marzo 1999 n. 50 al Governo
per il “riordino delle norme legislative e regolamentari che
disciplinano le fattispecie previste e le materie elencate : a) … b) …c)
nell’allegato 3 della presente legge (art. 7 n. 1 L. n. 50/1999)”.
L’allegato 3 a sua volta così precisa “2) Urbanistica ed espropriazione
3) Finanze e tributi”. L’art. 7 al n. 2 specifica: “il Governo si
attiene ai seguenti criteri e princìpi direttivi : a) delegificazione…… b)
puntuale individuazione del testo vigente delle norme……c) esplicita
indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da
successive disposizioni”, e, infine, il mero, come sottolinea G. Leone
(in Riv. Giur. Edil., 2001, II, 244) “d), coordinamento formale
delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per
garantire la coerenza(!) logica e sistematica della normativa
…”. Il testo del D.P.R., oggetto di ulteriore delega del Governo al
C.d.S. per la sua compilazione, venne sottoposto all’esame della VII
Commissione parlamentare (Ambiente) in un’unica seduta del 24 aprile 2001
attesi i pressanti impegni dei parlamentari per la consultazione
elettorale del 13 maggio, come si ricava dalla illustrazione a proposta di
L. presentata, alla Camera di modificazione degli art. 35, 37, 43, 55 del
T.U. sull’espropriazione, dall’on. Parlato. Il Governo ha approvato il
testo nello stesso giorno dello scioglimento della XIII Legislatura. In
definitiva risulta che una legge così importante e complessa non è mai
stata oggetto di dibattito . Il nuovo Governo ha due volte rinviato
l’entrata in vigore con D.L. 411/01 e L. 08.2002 n. 185; ne ha
successivamente stabilito l’entrata in vigore al 30.6.2003 con D.Lvo
27.12.2002 n. 302, contenente una serqua di “modifiche ed
integrazioni”, mentre ulteriori modifiche e integrazioni sono
contenute in un comunicato relativo al D.P.R. n. 327 (in G.U. 13.08.2003,
n. 187). [36] Ad. Gen. 29.3.2001. [37] L’art. 57 del T.U. come
modificato dalla lettera qq) del D. Lvo 302/2002 esclude, con locuzione
non troppo chiara, dalla applicazione del Testo Unico, i “progetti
(sic) per i quali alla data dell’entrata in vigore dello stesso decreto,
sia intervenuta la dichiarazione di p. utilità, indifferibilità ed
urgenza. In tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a
tale data”. In definitiva è la data della dichiarazione di pubblica
utilità che determina quali siano i procedimenti cui il T.U. non si
applica. [38] Art. 12, prel. [39] A tale proposito (v. nota n. 20) è
ancora il relatore di maggioranza W. Ferrari sulla L. 359/92, che nella
discussione (24 luglio 1992 1714) alla Camera ricorda che “durante la
fase dell’esame di merito in Commissione è stato approvato un articolo
aggiuntivo 5 bis che, nelle more dell’introduzione di una
normativa generale, sulle espropriazioni per p.u., modifica
l’attuale sistema di calcolo delle indennità”. [40]
Espressione usata a proposito della vicenda della prescrizione
acquisitiva. [41] La decisione del Giudice nazionale “deve essere
compatibile con la “causa di utilità pubblica” e con “le condizioni
previste dalla legge e dai princìpi generali di diritto internazionale. La
decisione deve disporre per un giusto equilibrio tra le esigenze
dell’interesse generale della Comunità e gli imperativi della salvaguardia
dei diritti fondamentali dell’individuo” (in sentenza Carbonara e
Ventura c. Italia 30.05.2000 (Corte Europea di Strasburgo, Sez. II, al
punto 62).
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