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SOMMARIO: Premessa. - 1. L’agevolazione fiscale per i diritti di
opzione. - 2. I presupposti di esclusione da imposizione: l’individuazione
della data dell’offerta e la determinazione del valore delle azioni. -
2.1. La data dell’offerta. - 2.2. Il valore delle azioni quotate. - 3.
Tassazione del valore dei diritti di opzione divenuti
cedibili.
Premessa.
La riforma tributaria in corso non
sembra modificare alcun aspetto del regime fiscale dei piani di Stock
Options nella dimensione del reddito di lavoro dipendente[1]. Permangono
quindi a mio avviso alcune perplessità sulla latitudine della norma che
esclude dal reddito di lavoro dipendente il guadagno realizzato all’atto
dell’esercizio del diritto di opzione - attualmente l’art. 48 comma 2
lett. g-bis, TUIR[2]
- e sugli orientamenti diffusi dalla Prassi[3]
in merito ai presupposti dell’agevolazione. Tali orientamenti appaiono
talvolta meditati piuttosto nella prospettiva dei piani di azionariato
conformi al Codice Civile, mentre non si adattano agevolmente ai più
diffusi modelli stranieri che potrebbero essere privati dell’agevolazione
nonostante ne soddisfino, di fatto, finalità e requisiti di
fondo.
1. L’agevolazione fiscale per i diritti di
opzione.
L’art. 48 comma 2 lett. g bis) TUIR dispone, per
quanto interessa in questa sede, che la differenza tra il valore delle
azioni acquistate o sottoscritte dal dipendente assegnatario dei
corrispondenti diritti di opzione e il prezzo di esercizio da lui pagato
per le azioni è esclusa dal reddito di lavoro dipendente a condizione che
il prezzo di esercizio sia almeno pari al valore delle azioni alla data
dell’offerta dei diritti di opzione. Questo requisito è volto a
limitare l’agevolazione a quei piani di azionariato che perseguono le
finalità[4]
di premiare il dipendente e di fidelizzarlo cioè di trattenerlo nella
azienda, sfavorendo invece i piani che attribuiscono al dipendente un
beneficio immediato già all’atto della assegnazione dei diritti di
opzione. Ora, mi sembra che al cospetto di questa ratio della
agevolazione la struttura della norma e alcune interpretazioni di Prassi[5]
si rivelino inadeguate, per una loro attitudine, in alcune ipotesi, a
disconoscere il beneficio nonostante il piano di Stock Option contempli
spontaneamente clausole che, proprio in un’ottica di retention,
precludono al dipendente la percezione di un qualche beneficio già in sede
di assegnazione del diritto di opzione. In questa prospettiva sono
consuete, in particolare, proprio quelle clausole che dispongono che il
prezzo di esercizio sia almeno corrispondente alla quotazione delle azioni
alla data di assegnazione del diritto (c.d. Grant date) e che i
diritti di opzione non siano trasferibili. La sostanziale coincidenza
tra la ratio dell’agevolazione e le finalità dei piani di Stock Option più
diffusi induce a ritenere quindi discutibili, per le ragioni meglio
illustrate di seguito, le convinzioni che la data dell’offerta
debba coincidere con la data di assunzione della delibera che ha stabilito
i requisiti per il piano, che il valore delle azioni cui deve
almeno corrispondere il prezzo di esercizio deve calcolarsi in base al
valore normale di cui all’art. 9 TUIR e, da ultimo, che i diritti
di opzione in origine non cedibili configurino un reddito di lavoro
dipendente corrispondente al loro valore alla data in cui essi diventano
trasferibili.
2. I presupposti di esclusione da imposizione:
l’individuazione della data dell’offerta e la determinazione del valore
delle azioni.
2.1. La data dell’offerta.
Credo
che la data dell’offerta intesa come “data della delibera con la quale
vengono fissate tutte le condizioni del piano”[6]
in concreto non possa agevolmente farsi risalire alla data della adozione
o emissione del piano che tra l’altro, in molti casi, si colloca in epoca
alquanto remota. I Programmi di Stock Option spesso si fondano su un
modello che ha una durata anche di un decennio e che conferisce a un
organo, c.d. Committee, i compiti di attribuire i diritti di opzione ad
personam, di individuare un prezzo di esercizio che non sia inferiore
ad una quotazione media delle azioni alla data o in prossimità della data
dell’assegnazione del diritto e anche, talvolta, di apportare modifiche al
piano. Per cui, le condizioni del piano risultano di fatto riconducibili a
una pluralità di atti. L’episodio in corrispondenza del quale si
manifestano tanto le condizioni del piano quanto la concreta offerta al
dipendente si esprime piuttosto nell’atto di assegnazione del diritto di
opzione, che spesso è un accordo scritto, Stock Option Agreement,
tra la Società emittente e il dipendente La data di assegnazione del
diritto di opzione (Grant date) è anche un riferimento più coerente
rispetto alla finalità del requisito della corrispondenza tra prezzo di
esercizio e valore delle azioni, che consiste “nell’evitare che il piano
di azionariato sia utilizzato non per perseguire obiettivi di
fidelizzazione del dipendenti bensì per corrispondere allo stesso compensi
non soggetti a tassazione attraverso l’offerta di titoli a un prezzo
inferiore al valore normale”[7]. Infatti
è proprio in occasione della assegnazione del diritto di opzione che si
può manifestare quel guadagno immediato corrispondente al maggior valore
delle azioni rispetto al prezzo di esercizio. Pertanto per soddisfare
l’esigenza di determinare la data dell’offerta in modo oggettivo e
univoco sembra più opportuno assumere la stessa data dell’assegnazione al
dipendente del diritto di opzione, cioè la Grant
date.
2.2. Il valore delle azioni quotate.
Si è
diffusa l’opinione[8]
che il prezzo di esercizio debba essere non inferiore ad un valore delle
azioni determinato in base al criterio del valore normale di cui
all’art. 9 TUIR. Per le azioni quotate, che ricorrono nella più gran
parte degli Stock Option Plans, ciò comporta che si assuma un valore
corrispondente alla media delle quotazioni dell’ultimo mese. Gli stessi
Piani di Stock Option però dispongono espressamente che il prezzo di
esercizio non possa essere inferiore al valore delle azioni alla data di
assegnazione del diritto di opzione, calcolato come media delle quotazioni
del giorno o di un determinato numero di giorni antecedenti[9]. Il
ricorso al valore normale può quindi irragionevolmente
compromettere l’agevolazione fiscale nei casi - non rari in epoche di
prezzi decrescenti - in cui il prezzo di esercizio corrispondente alla
media delle quotazioni alla data di attribuzione del diritto o in sua
prossimità (nella prospettiva di impedire un arricchimento immediato del
dipendente), risulti però inferiore alla media delle quotazioni
dell’ultimo mese secondo l’art. 9, c. 4, TUIR. Sotto altro profilo, non
sembra scorgersi un valido fondamento del ricorso al valore
normale. Il criterio del valore normale è preposto alla
determinazione dei redditi in natura[10],
come confermerebbe anche la circostanza che il comma 3 dell’art. 48 TUIR
espressamente richiama il criterio dell’art. 9 TUIR “al fine della
determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1”. Mentre il
valore delle azioni cui si riferisce l’art. 48 comma 2, lett g bis)
TUIR non esprime alcun reddito in natura bensì un mero parametro del
requisito dell’agevolazione fiscale. Non trattandosi di determinare
alcun reddito, il ricorso al criterio del valore normale per
determinare il valore delle azioni non sembra quindi pertinente.
La conformità del piano di Stock Option ai contenuti premiali e di
retention che delimitano l’agevolazione dovrebbe invece consentire di
riferire il “valore delle azioni” di cui all’art. 48 lett. g bis) TUIR a
qualsiasi valore medio delle azioni che sia assunto dal Piano quale
approssimazione del prezzo di esercizio alla quotazione delle
azioni alla data di assegnazione del diritto. La ratio di favorire solo
i piani che impediscono un arricchimento del dipendente già all’atto della
attribuzione del diritto di opzione, consente di ragionare in termini di
“approssimazione dei valori” poiché la clausola del piano che determina il
prezzo di esercizio in misura non inferiore ad una media delle quotazioni
delle azioni il più prossima possibile al loro valore alla data di
assegnazione dei diritti è indubbiamente volta ad impedire al dipendente
di ottenere un guadagno immediato.
3. Tassazione del valore dei
diritti di opzione divenuti cedibili.
I piani di azionariato
esteri, proprio nel perseguimento della fidelizzazione del dipendente,
dispongono sovente l’intrasferibilità del diritto di opzione. Talvolta
però accade che vengano attribuiti ai dipendenti dei diritti assimilabili
a dei veri e propri warrants, che diventano negoziabili trascorso un certo
periodo di tempo dalla loro assegnazione. Nell’opinione diffusa e
riconducibile alla Relazione al D. Lgs. 23.12.1999, n. 505 ( di seguito il
“D.Lgs. 505/99”) i diritti di opzione non cedibili sono fiscalmente
irrilevanti. Se però sopraggiunge la loro trasferibilità, allora, “nel
periodo di imposta in cui è reso trasferibile il relativo importo è
assoggettato a tassazione”[11]. La
tassazione del valore del diritto di opzione, quale reddito di lavoro in
natura, riposerebbe sulla circostanza che “il diritto di opzione cedibile
è fattispecie diversa da quella che si intende agevolare”[12]. Inoltre,
la base imponibile consisterebbe nel valore del diritto di opzione alla
data in cui esso diventa cedibile e non già quello all’epoca della sua
assegnazione[13]. Però
anche queste convinzioni secondo me confliggono con la struttura
dell’agevolazione e con principi fondamentali dell’ imposizione del
reddito di lavoro dipendente. Intanto, non mi sembra che il valore del
diritto di opzione sia poi fattispecie così diversa da ciò che si intende
agevolare. Oggetto dell’agevolazione è il valore delle azioni, di cui
il valore del diritto di opzione in buona parte ne è il riflesso[14].
Sotto il profilo economico-finanziario il valore del diritto di opzione è
costituito prevalentemente dal c.d. intrinsic value[15]
che consiste proprio nell’eccedenza - e quindi nell’incremento - del
valore delle azioni rispetto al prezzo di esercizio[16]. Anche
sotto il profilo tributario, proprio l’ Amministrazione Finanziaria in
passato[17],
nel contesto della determinazione del costo del diritto di opzione ai fini
della tassazione dei capital gains, riconobbe che il diritto di
opzione è una componente del valore delle azioni. Quindi, nei piani che
soddisfano il requisito della corrispondenza tra prezzo di esercizio e
valore delle azioni alla data dell’offerta (la data di assegnazione dei
diritti di opzione), l’imposizione del valore del diritto di opzione alla
data in cui esso diviene trasferibile comporta in pratica
l’assoggettamento a tassazione di quell’ incremento di valore delle azioni
che si è prodotto tra l’epoca di assegnazione del diritto e la data in cui
esso diventa cedibile. Tale incremento dovrebbe invece beneficiare
dell’esclusione di cui all’art. 48,c.2, lett. g-bis) TUIR all’atto
del successivo esercizio del diritto. La stessa Relazione al D. Lgs.
505/99 sembra associare il beneficio fiscale alla circostanza che “il
dipendente mantenga il diritto di opzione fino alla data di esercizio
dello stesso”. Quindi, se il diritto di opzione è mantenuto nella
prospettiva del suo successivo esercizio, il suo valore, che esprime
l’incremento di valore delle azioni, non dovrebbe essere tassato per non
privare di significato l’agevolazione. A mio avviso, questo
orientamento riflette una lacuna normativa e forza alcuni principi di
tassazione del reddito di lavoro dipendente, a causa di una separazione
tra il momento della percezione e il presupposto del possesso
del reddito che si manifesta nelle opzioni incedibili e che rende
ambigua la collocazione del fatto imponibile. La percezione si
esprimerebbe in astratto già nella assegnazione del diritto di opzione
intrasferibile, laddove può ritenersi che la sfera patrimoniale[18]
del dipendente si arricchisca comunque di un diritto potestativo cui
corrisponde uno stato di soggezione del soggetto passivo[19]
visto, tra l’altro, che in tale diritto gli succedono gli
eredi. Tuttavia, il presupposto di imposta del possesso del
reddito, inteso come materiale disponibilità[20]
non pare manifestarsi all’atto della attribuzione dei diritti
intrasferibili poiché essi non sono, appunto, ancora liberamente
disponibili . D’altro canto, il principio della tassazione del reddito
di lavoro dipendente in occasione dell’atto materiale[21]
della percezione non sembra consenta di considerare quale base
imponibile il valore del diritto di opzione alla data in cui esso diventa
trasferibile che risulterebbe successiva all’atto della
percezione. Un’ulteriore conferma delle ambiguità e delle probabili
lacune normative emerge dal confronto con il sistema delle ritenute sul
reddito di lavoro dipendente. Mi pare che l’art. 23 Dpr 29.9.1973, n. 600
riconduca l’applicazione delle ritenute al momento e quindi
all’atto della corresponsione, quindi ad un atto di materiale
attribuzione della componente di reddito da parte del sostituto di
imposta, atti ai quali la sopravvenuta cedibilità del diritto di opzione è
del tutto estranea. In conclusione, il regime fiscale dei diritti di
opzione che diventano trasferibili non può desumersi agilmente in via
interpretativa, se non con il sacrificio dei principi fondamentali di
tassazione del reddito di lavoro dipendente. Probabilmente è opportuna
l’introduzione di norme che dispongano espressamente l’imponibilità dei
diritti di opzione ma al contempo estendano ad essi l’agevolazione fiscale
laddove il prezzo di esercizio sia almeno pari al valore delle azioni alla
data di assegnazione.
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[1] In merito al regime fiscale attualmente applicabile ai piani di
Stock Options e di azionariato dei dipendenti in generale segnalo alcuni
contributi Cfr.: FALLACARA, 5], ARNALDO, 2], TUNDO, 15], STANCATI e
MALLANO, 14], MUSSELLI A. e MUSSELLI A., 10], ROMITA, 13]. Sugli aspetti
giuridici dei piani di azionariato, anche nella prospettiva
dell’evoluzione storica dei piani nell’ordinamento italiano, Cfr. ACERBI
1]. [2] Art. 48 c. 2 TUIR: “Non concorrono a formare il reddito: (…)
la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e
l’ammontare corrisposto dal dipendente , a condizione che il predetto
ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data
dell’offerta ; se le partecipazioni i titoli o i diritti posseduti dal
dipendente rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili
nell’assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio
superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso
interamente a formare il reddito". [3] Sull’agevolazione dell’art.
48 c. 2 lett. g) e g-bis) TUIR ricordo: Ministero dell’Economia e
delle Finanze, Risoluzione, 6 agosto 2002, n. 265/E, in Banca dati
TributImpresa.it; Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Risoluzione, 1 marzo 2002, n. 63/EBanca dati TributImpresa.it;
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Risoluzione, 17 dicembre 2001, n.
212 /E; Ministero dell’Economia e delle Finanze, Risoluzione, 20 marzo
2001 n. 29/E; Ministero dell’Economia e delle Finanze, Circolare, 19
giugno 2001, n. 60/E; Ministero dell’Economia e delle Finanze, Circolare,
25 febbraio 2000, n. 30/E; Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Circolare, 17 maggio 2000, n. 98/E. [4] La relazione governativa al D.
Lgs. 23.12.1999 n. 505 espressamente afferma: “si è ritenuto opportuno
in ogni caso mantenere un regime di favore per i piani di azionariato che
hanno l’obiettivo di fidelizzare determinate categorie di dipendenti e
premiare quelli più meritevoli”. [5] Cfr. nota 3. [6] Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Circolare, 17 maggio 2000, n. 98/E, p.
5.1.6. e Circolare Assonime 22 febbraio 2000 n. 7 [7] Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Risoluzione, 6 agosto 2002, n.
265/E. [8] Ministero dell’Economia e delle Finanze, Risoluzione, 17
dicembre 2001, n. 212/E; Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Circolare, 25 febbraio 2000, n. 30/E; Circolare Assonime n. 7,
cit.Implicitamente anche Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Risoluzione, 1 marzo 2002, n. 63/E. [9] Per una migliore comprensione
riporto alcune clausole di determinazione del prezzo di esercizio
ricorrenti negli Stock Plans: - Stock Option Plan, settore
Farmaceutico: “Exercise price” – “The exercise price per share of stock
covered by this option shall be the price set forth in the Award Summary
which is 100% of the market value of such stock on the date of Agreement
and Award computed as the mean between the highest and lowest quoted
selling prices of the Company’s common stock on the NYSE on that
day”; - Stock Option Plan , settore Telecomunicazioni: : “The
exercise price must not be less than the market value of a Share on the
Grant Date (the “Relevant Date”) . If shares are then listed , the market
value of a share on the Relevant Date is the arithmetic average of the
middle market quotation of a share as derived from the Daily Official List
of the London Stock Exchange, for three consecutive Dealing days ending
with the Dealing Day immediately before the relevant date”. - Stock
Option Plan, settore Telecomunicazioni: “Number and Price of shares –
(…) Such Price shall be equal to 100% of the Fair Market Value of the
shares as of the date such option is granted (Fair Market Value). Such
Fair Market Value shall be the last sale price of Common Stock on the day
next preceding such date as reported on the NYSE Composite tape”. the
closing price of the Common Stock on the date of calculation (or on the
last preceding trading date...)(…)”. [10] Sul punto Cfr.
CARPENTIERI, 3], 17 ss. [11] Relazione governativa al D.Lgs.
23.12.1999, n. 505 e successive interpretazioni ministeriali. [12]
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Circolare, 98/E, 17 maggio 2000,
n. 98/E, p. 5.1.8. [13] Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Circolare, 25 febbraio 2000, n. 30/E [14] In tema di correlazione tra
valore del diritto di opzione e valore delle azioni e di determinazione
del valore delle opzioni nei piani di Stock Options, Cfr. GUALTIERI, 6];
MEO, 7]. [15] Cfr. MEO, 7]. [16] Il valore del diritto di opzione si
compone in minima parte anche del c.d. time value, che esprime la
diminuzione delle probabilità di apprezzamenti di valore delle azioni nel
tempo man mano che si avvicina la data di esercizio. Quindi la componente
del time value tende a ridursi progressivamente nel tempo sino anche ad
annullarsi. [17] Ministero delle Finanze, Circolare, 10 maggio 1985,
n. 16/9/674 [18] La nozione di percezione del reddito in natura,
secondo il criterio di cassa, è attualmente ricondotta alla “acquisizione
del bene o del servizio nella sfera patrimoniale del contribuente”. In tal
senso Cfr. CROVATO, 4], 294 ss. [19] Cfr. MORANO, 9]. [20] Cfr.
MICHELI, 8], 364 ss, PUOTI, 12], 166 ss. [21] Cfr. NUSSI, 11], 90
ss.
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1] ACERBI G., Osservazioni sulle stock options e sull’azionariato
dei dipendenti, in Riv. Società, 1998, 1193 ss. 2] ARNALDO
S., Il regime delle stock options – profili generali, in Boll.
Trib., 2003, 655. 3] CARPENTIERI L., Redditi in natura e valore
normale nelle imposte sui redditi, Giuffrè, Milano,1997, 17 ss. 4]
CROVATO F., L’imputazione a periodo nelle imposte sui redditi,
CEDAM, Padova,1996, 294 ss. 5] FALLACARA F., Sulla deducibilità dei
costi per lo sviluppo e la realizzazione di un piano di Stock Option,
in Boll. Trib., 2003, 1467. 6] GUALTIERI P., Dirigenti e
capitali di impresa: i piani di stock option, Il Mulino, Bologna,
1993. 7] MEO C., I piani di Stock Option:aspetti gestionali,
valutativi e contabili, EGEA, Roma, 2000. 8] MICHELI G.A., Corso
di Diritto tributario, UTET, Torino, 1984, 364 ss. 9] MORANO A.,
Considerazioni in tema di warrants, in Le Società, 1995,
12. 10] MUSSELLI A. e MUSSELLI A, Profili fiscali e previdenziali
dei piani di azionariato e dell’assegnazione di azioni ai dipendenti,
in Boll.Trib., 2000, 257. 11] NUSSI M., L’imputazione del
reddito nel diritto tributario, CEDAM, Padova, 1996. 12] PUOTI G.,
Il lavoro dipendente nel diritto tributario, F.Angeli Ed., Milano,
1975. 13] ROMITA E., Prime riflessioni sul nuovo regime fiscale
dell’azionariato ai dipendenti, in Boll. Trib., 2000,
405. 14] STANCATI G. e MALLANO G., Ancora in tema di azionariato dei
dipendenti, in Boll. Trib., 2001, 585. 15] TUNDO F., Le
c.d. Stock Options nell’imposizione sui redditi: problematiche
interpretative e profili applicativi, in Dir. Prat. Trib.,
2001, I, 79.
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