TributImpresa
n°3-2005
 

Luca GRANELLI

 
 

Profili critici nella disciplina fiscale di favore delle Stock Options.

 
 

SOMMARIO: Premessa. - 1. L’agevolazione fiscale per i diritti di opzione. - 2. I presupposti di esclusione da imposizione: l’individuazione della data dell’offerta e la determinazione del valore delle azioni. - 2.1. La data dell’offerta. - 2.2. Il valore delle azioni quotate. - 3. Tassazione del valore dei diritti di opzione divenuti cedibili.

Premessa.


La riforma tributaria in corso non sembra modificare alcun aspetto del regime fiscale dei piani di Stock Options nella dimensione del reddito di lavoro dipendente[1].
Permangono quindi a mio avviso alcune perplessità sulla latitudine della norma che esclude dal reddito di lavoro dipendente il guadagno realizzato all’atto dell’esercizio del diritto di opzione - attualmente l’art. 48 comma 2 lett. g-bis, TUIR[2] - e sugli orientamenti diffusi dalla Prassi[3] in merito ai presupposti dell’agevolazione.
Tali orientamenti appaiono talvolta meditati piuttosto nella prospettiva dei piani di azionariato conformi al Codice Civile, mentre non si adattano agevolmente ai più diffusi modelli stranieri che potrebbero essere privati dell’agevolazione nonostante ne soddisfino, di fatto, finalità e requisiti di fondo.

1. L’agevolazione fiscale per i diritti di opzione.

L’art. 48 comma 2 lett. g bis) TUIR dispone, per quanto interessa in questa sede, che la differenza tra il valore delle azioni acquistate o sottoscritte dal dipendente assegnatario dei corrispondenti diritti di opzione e il prezzo di esercizio da lui pagato per le azioni è esclusa dal reddito di lavoro dipendente a condizione che il prezzo di esercizio sia almeno pari al valore delle azioni alla data dell’offerta dei diritti di opzione.
Questo requisito è volto a limitare l’agevolazione a quei piani di azionariato che perseguono le finalità[4] di premiare il dipendente e di fidelizzarlo cioè di trattenerlo nella azienda, sfavorendo invece i piani che attribuiscono al dipendente un beneficio immediato già all’atto della assegnazione dei diritti di opzione.
Ora, mi sembra che al cospetto di questa ratio della agevolazione la struttura della norma e alcune interpretazioni di Prassi[5] si rivelino inadeguate, per una loro attitudine, in alcune ipotesi, a disconoscere il beneficio nonostante il piano di Stock Option contempli spontaneamente clausole che, proprio in un’ottica di retention, precludono al dipendente la percezione di un qualche beneficio già in sede di assegnazione del diritto di opzione.
In questa prospettiva sono consuete, in particolare, proprio quelle clausole che dispongono che il prezzo di esercizio sia almeno corrispondente alla quotazione delle azioni alla data di assegnazione del diritto (c.d. Grant date) e che i diritti di opzione non siano trasferibili.
La sostanziale coincidenza tra la ratio dell’agevolazione e le finalità dei piani di Stock Option più diffusi induce a ritenere quindi discutibili, per le ragioni meglio illustrate di seguito, le convinzioni che la data dell’offerta debba coincidere con la data di assunzione della delibera che ha stabilito i requisiti per il piano, che il valore delle azioni cui deve almeno corrispondere il prezzo di esercizio deve calcolarsi in base al valore normale di cui all’art. 9 TUIR e, da ultimo, che i diritti di opzione in origine non cedibili configurino un reddito di lavoro dipendente corrispondente al loro valore alla data in cui essi diventano trasferibili.

2. I presupposti di esclusione da imposizione: l’individuazione della data dell’offerta e la determinazione del valore delle azioni.

2.1. La data dell’offerta.

Credo che la data dell’offerta intesa come “data della delibera con la quale vengono fissate tutte le condizioni del piano”[6] in concreto non possa agevolmente farsi risalire alla data della adozione o emissione del piano che tra l’altro, in molti casi, si colloca in epoca alquanto remota. I Programmi di Stock Option spesso si fondano su un modello che ha una durata anche di un decennio e che conferisce a un organo, c.d. Committee, i compiti di attribuire i diritti di opzione ad personam, di individuare un prezzo di esercizio che non sia inferiore ad una quotazione media delle azioni alla data o in prossimità della data dell’assegnazione del diritto e anche, talvolta, di apportare modifiche al piano. Per cui, le condizioni del piano risultano di fatto riconducibili a una pluralità di atti.
L’episodio in corrispondenza del quale si manifestano tanto le condizioni del piano quanto la concreta offerta al dipendente si esprime piuttosto nell’atto di assegnazione del diritto di opzione, che spesso è un accordo scritto, Stock Option Agreement, tra la Società emittente e il dipendente
La data di assegnazione del diritto di opzione (Grant date) è anche un riferimento più coerente rispetto alla finalità del requisito della corrispondenza tra prezzo di esercizio e valore delle azioni, che consiste “nell’evitare che il piano di azionariato sia utilizzato non per perseguire obiettivi di fidelizzazione del dipendenti bensì per corrispondere allo stesso compensi non soggetti a tassazione attraverso l’offerta di titoli a un prezzo inferiore al valore normale”[7].
Infatti è proprio in occasione della assegnazione del diritto di opzione che si può manifestare quel guadagno immediato corrispondente al maggior valore delle azioni rispetto al prezzo di esercizio.
Pertanto per soddisfare l’esigenza di determinare la data dell’offerta in modo oggettivo e univoco sembra più opportuno assumere la stessa data dell’assegnazione al dipendente del diritto di opzione, cioè la Grant date.

2.2. Il valore delle azioni quotate.

Si è diffusa l’opinione[8] che il prezzo di esercizio debba essere non inferiore ad un valore delle azioni determinato in base al criterio del valore normale di cui all’art. 9 TUIR.
Per le azioni quotate, che ricorrono nella più gran parte degli Stock Option Plans, ciò comporta che si assuma un valore corrispondente alla media delle quotazioni dell’ultimo mese.
Gli stessi Piani di Stock Option però dispongono espressamente che il prezzo di esercizio non possa essere inferiore al valore delle azioni alla data di assegnazione del diritto di opzione, calcolato come media delle quotazioni del giorno o di un determinato numero di giorni antecedenti[9].
Il ricorso al valore normale può quindi irragionevolmente compromettere l’agevolazione fiscale nei casi - non rari in epoche di prezzi decrescenti - in cui il prezzo di esercizio corrispondente alla media delle quotazioni alla data di attribuzione del diritto o in sua prossimità (nella prospettiva di impedire un arricchimento immediato del dipendente), risulti però inferiore alla media delle quotazioni dell’ultimo mese secondo l’art. 9, c. 4, TUIR.
Sotto altro profilo, non sembra scorgersi un valido fondamento del ricorso al valore normale.
Il criterio del valore normale è preposto alla determinazione dei redditi in natura[10], come confermerebbe anche la circostanza che il comma 3 dell’art. 48 TUIR espressamente richiama il criterio dell’art. 9 TUIR “al fine della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1”.
Mentre il valore delle azioni cui si riferisce l’art. 48 comma 2, lett g bis) TUIR non esprime alcun reddito in natura bensì un mero parametro del requisito dell’agevolazione fiscale.
Non trattandosi di determinare alcun reddito, il ricorso al criterio del valore normale per determinare il valore delle azioni non sembra quindi pertinente.
La conformità del piano di Stock Option ai contenuti premiali e di retention che delimitano l’agevolazione dovrebbe invece consentire di riferire il “valore delle azioni” di cui all’art. 48 lett. g bis) TUIR a qualsiasi valore medio delle azioni che sia assunto dal Piano quale approssimazione del prezzo di esercizio alla quotazione delle azioni alla data di assegnazione del diritto.
La ratio di favorire solo i piani che impediscono un arricchimento del dipendente già all’atto della attribuzione del diritto di opzione, consente di ragionare in termini di “approssimazione dei valori” poiché la clausola del piano che determina il prezzo di esercizio in misura non inferiore ad una media delle quotazioni delle azioni il più prossima possibile al loro valore alla data di assegnazione dei diritti è indubbiamente volta ad impedire al dipendente di ottenere un guadagno immediato.

3. Tassazione del valore dei diritti di opzione divenuti cedibili.

I piani di azionariato esteri, proprio nel perseguimento della fidelizzazione del dipendente, dispongono sovente l’intrasferibilità del diritto di opzione.
Talvolta però accade che vengano attribuiti ai dipendenti dei diritti assimilabili a dei veri e propri warrants, che diventano negoziabili trascorso un certo periodo di tempo dalla loro assegnazione.
Nell’opinione diffusa e riconducibile alla Relazione al D. Lgs. 23.12.1999, n. 505 ( di seguito il “D.Lgs. 505/99”) i diritti di opzione non cedibili sono fiscalmente irrilevanti. Se però sopraggiunge la loro trasferibilità, allora, “nel periodo di imposta in cui è reso trasferibile il relativo importo è assoggettato a tassazione”[11].
La tassazione del valore del diritto di opzione, quale reddito di lavoro in natura, riposerebbe sulla circostanza che “il diritto di opzione cedibile è fattispecie diversa da quella che si intende agevolare”[12].
Inoltre, la base imponibile consisterebbe nel valore del diritto di opzione alla data in cui esso diventa cedibile e non già quello all’epoca della sua assegnazione[13].
Però anche queste convinzioni secondo me confliggono con la struttura dell’agevolazione e con principi fondamentali dell’ imposizione del reddito di lavoro dipendente.
Intanto, non mi sembra che il valore del diritto di opzione sia poi fattispecie così diversa da ciò che si intende agevolare.
Oggetto dell’agevolazione è il valore delle azioni, di cui il valore del diritto di opzione in buona parte ne è il riflesso[14]. Sotto il profilo economico-finanziario il valore del diritto di opzione è costituito prevalentemente dal c.d. intrinsic value[15] che consiste proprio nell’eccedenza - e quindi nell’incremento - del valore delle azioni rispetto al prezzo di esercizio[16].
Anche sotto il profilo tributario, proprio l’ Amministrazione Finanziaria in passato[17], nel contesto della determinazione del costo del diritto di opzione ai fini della tassazione dei capital gains, riconobbe che il diritto di opzione è una componente del valore delle azioni.
Quindi, nei piani che soddisfano il requisito della corrispondenza tra prezzo di esercizio e valore delle azioni alla data dell’offerta (la data di assegnazione dei diritti di opzione), l’imposizione del valore del diritto di opzione alla data in cui esso diviene trasferibile comporta in pratica l’assoggettamento a tassazione di quell’ incremento di valore delle azioni che si è prodotto tra l’epoca di assegnazione del diritto e la data in cui esso diventa cedibile. Tale incremento dovrebbe invece beneficiare dell’esclusione di cui all’art. 48,c.2, lett. g-bis) TUIR all’atto del successivo esercizio del diritto.
La stessa Relazione al D. Lgs. 505/99 sembra associare il beneficio fiscale alla circostanza che “il dipendente mantenga il diritto di opzione fino alla data di esercizio dello stesso”. Quindi, se il diritto di opzione è mantenuto nella prospettiva del suo successivo esercizio, il suo valore, che esprime l’incremento di valore delle azioni, non dovrebbe essere tassato per non privare di significato l’agevolazione.
A mio avviso, questo orientamento riflette una lacuna normativa e forza alcuni principi di tassazione del reddito di lavoro dipendente, a causa di una separazione tra il momento della percezione e il presupposto del possesso del reddito che si manifesta nelle opzioni incedibili e che rende ambigua la collocazione del fatto imponibile.
La percezione si esprimerebbe in astratto già nella assegnazione del diritto di opzione intrasferibile, laddove può ritenersi che la sfera patrimoniale[18] del dipendente si arricchisca comunque di un diritto potestativo cui corrisponde uno stato di soggezione del soggetto passivo[19] visto, tra l’altro, che in tale diritto gli succedono gli eredi.
Tuttavia, il presupposto di imposta del possesso del reddito, inteso come materiale disponibilità[20] non pare manifestarsi all’atto della attribuzione dei diritti intrasferibili poiché essi non sono, appunto, ancora liberamente disponibili .
D’altro canto, il principio della tassazione del reddito di lavoro dipendente in occasione dell’atto materiale[21] della percezione non sembra consenta di considerare quale base imponibile il valore del diritto di opzione alla data in cui esso diventa trasferibile che risulterebbe successiva all’atto della percezione.
Un’ulteriore conferma delle ambiguità e delle probabili lacune normative emerge dal confronto con il sistema delle ritenute sul reddito di lavoro dipendente. Mi pare che l’art. 23 Dpr 29.9.1973, n. 600 riconduca l’applicazione delle ritenute al momento e quindi all’atto della corresponsione, quindi ad un atto di materiale attribuzione della componente di reddito da parte del sostituto di imposta, atti ai quali la sopravvenuta cedibilità del diritto di opzione è del tutto estranea.
In conclusione, il regime fiscale dei diritti di opzione che diventano trasferibili non può desumersi agilmente in via interpretativa, se non con il sacrificio dei principi fondamentali di tassazione del reddito di lavoro dipendente.
Probabilmente è opportuna l’introduzione di norme che dispongano espressamente l’imponibilità dei diritti di opzione ma al contempo estendano ad essi l’agevolazione fiscale laddove il prezzo di esercizio sia almeno pari al valore delle azioni alla data di assegnazione.

 
 

[1] In merito al regime fiscale attualmente applicabile ai piani di Stock Options e di azionariato dei dipendenti in generale segnalo alcuni contributi Cfr.: FALLACARA, 5], ARNALDO, 2], TUNDO, 15], STANCATI e MALLANO, 14], MUSSELLI A. e MUSSELLI A., 10], ROMITA, 13]. Sugli aspetti giuridici dei piani di azionariato, anche nella prospettiva dell’evoluzione storica dei piani nell’ordinamento italiano, Cfr. ACERBI 1].
[2] Art. 48 c. 2 TUIR: “Non concorrono a formare il reddito: (…) la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente , a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell’offerta ; se le partecipazioni i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito".
[3] Sull’agevolazione dell’art. 48 c. 2 lett. g) e g-bis) TUIR ricordo: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Risoluzione, 6 agosto 2002, n. 265/E, in Banca dati TributImpresa.it; Ministero dell’Economia e delle Finanze, Risoluzione, 1 marzo 2002, n. 63/EBanca dati TributImpresa.it; Ministero dell’Economia e delle Finanze, Risoluzione, 17 dicembre 2001, n. 212 /E; Ministero dell’Economia e delle Finanze, Risoluzione, 20 marzo 2001 n. 29/E; Ministero dell’Economia e delle Finanze, Circolare, 19 giugno 2001, n. 60/E; Ministero dell’Economia e delle Finanze, Circolare, 25 febbraio 2000, n. 30/E; Ministero dell’Economia e delle Finanze, Circolare, 17 maggio 2000, n. 98/E.
[4] La relazione governativa al D. Lgs. 23.12.1999 n. 505 espressamente afferma: “si è ritenuto opportuno in ogni caso mantenere un regime di favore per i piani di azionariato che hanno l’obiettivo di fidelizzare determinate categorie di dipendenti e premiare quelli più meritevoli”.
[5] Cfr. nota 3.
[6] Ministero dell’Economia e delle Finanze, Circolare, 17 maggio 2000, n. 98/E, p. 5.1.6. e Circolare Assonime 22 febbraio 2000 n. 7
[7] Ministero dell’Economia e delle Finanze, Risoluzione, 6 agosto 2002, n. 265/E.
[8] Ministero dell’Economia e delle Finanze, Risoluzione, 17 dicembre 2001, n. 212/E; Ministero dell’Economia e delle Finanze, Circolare, 25 febbraio 2000, n. 30/E; Circolare Assonime n. 7, cit.Implicitamente anche Ministero dell’Economia e delle Finanze, Risoluzione, 1 marzo 2002, n. 63/E.
[9] Per una migliore comprensione riporto alcune clausole di determinazione del prezzo di esercizio ricorrenti negli Stock Plans:
- Stock Option Plan, settore Farmaceutico: “Exercise price” – “The exercise price per share of stock covered by this option shall be the price set forth in the Award Summary which is 100% of the market value of such stock on the date of Agreement and Award computed as the mean between the highest and lowest quoted selling prices of the Company’s common stock on the NYSE on that day”;
- Stock Option Plan , settore Telecomunicazioni: : “The exercise price must not be less than the market value of a Share on the Grant Date (the “Relevant Date”) . If shares are then listed , the market value of a share on the Relevant Date is the arithmetic average of the middle market quotation of a share as derived from the Daily Official List of the London Stock Exchange, for three consecutive Dealing days ending with the Dealing Day immediately before the relevant date”.
- Stock Option Plan, settore Telecomunicazioni: “Number and Price of shares – (…) Such Price shall be equal to 100% of the Fair Market Value of the shares as of the date such option is granted (Fair Market Value). Such Fair Market Value shall be the last sale price of Common Stock on the day next preceding such date as reported on the NYSE Composite tape”.
the closing price of the Common Stock on the date of calculation (or on the last preceding trading date...)
(…)”.
[10] Sul punto Cfr. CARPENTIERI, 3], 17 ss.
[11] Relazione governativa al D.Lgs. 23.12.1999, n. 505 e successive interpretazioni ministeriali.
[12] Ministero dell’Economia e delle Finanze, Circolare, 98/E, 17 maggio 2000, n. 98/E, p. 5.1.8.
[13] Ministero dell’Economia e delle Finanze, Circolare, 25 febbraio 2000, n. 30/E
[14] In tema di correlazione tra valore del diritto di opzione e valore delle azioni e di determinazione del valore delle opzioni nei piani di Stock Options, Cfr. GUALTIERI, 6]; MEO, 7].
[15] Cfr. MEO, 7].
[16] Il valore del diritto di opzione si compone in minima parte anche del c.d. time value, che esprime la diminuzione delle probabilità di apprezzamenti di valore delle azioni nel tempo man mano che si avvicina la data di esercizio. Quindi la componente del time value tende a ridursi progressivamente nel tempo sino anche ad annullarsi.
[17] Ministero delle Finanze, Circolare, 10 maggio 1985, n. 16/9/674
[18] La nozione di percezione del reddito in natura, secondo il criterio di cassa, è attualmente ricondotta alla “acquisizione del bene o del servizio nella sfera patrimoniale del contribuente”. In tal senso Cfr. CROVATO, 4], 294 ss.
[19] Cfr. MORANO, 9].
[20] Cfr. MICHELI, 8], 364 ss, PUOTI, 12], 166 ss.
[21] Cfr. NUSSI, 11], 90 ss.

 
 

1] ACERBI G., Osservazioni sulle stock options e sull’azionariato dei dipendenti, in Riv. Società, 1998, 1193 ss.
2] ARNALDO S., Il regime delle stock options – profili generali, in Boll. Trib., 2003, 655.
3] CARPENTIERI L., Redditi in natura e valore normale nelle imposte sui redditi, Giuffrè, Milano,1997, 17 ss.
4] CROVATO F., L’imputazione a periodo nelle imposte sui redditi, CEDAM, Padova,1996, 294 ss.
5] FALLACARA F., Sulla deducibilità dei costi per lo sviluppo e la realizzazione di un piano di Stock Option, in Boll. Trib., 2003, 1467.
6] GUALTIERI P., Dirigenti e capitali di impresa: i piani di stock option, Il Mulino, Bologna, 1993.
7] MEO C., I piani di Stock Option:aspetti gestionali, valutativi e contabili, EGEA, Roma, 2000.
8] MICHELI G.A., Corso di Diritto tributario, UTET, Torino, 1984, 364 ss.
9] MORANO A., Considerazioni in tema di warrants, in Le Società, 1995, 12.
10] MUSSELLI A. e MUSSELLI A, Profili fiscali e previdenziali dei piani di azionariato e dell’assegnazione di azioni ai dipendenti, in Boll.Trib., 2000, 257.
11] NUSSI M., L’imputazione del reddito nel diritto tributario, CEDAM, Padova, 1996.
12] PUOTI G., Il lavoro dipendente nel diritto tributario, F.Angeli Ed., Milano, 1975.
13] ROMITA E., Prime riflessioni sul nuovo regime fiscale dell’azionariato ai dipendenti, in Boll. Trib., 2000, 405.
14] STANCATI G. e MALLANO G., Ancora in tema di azionariato dei dipendenti, in Boll. Trib., 2001, 585.
15] TUNDO F., Le c.d. Stock Options nell’imposizione sui redditi: problematiche interpretative e profili applicativi, in Dir. Prat. Trib., 2001, I, 79.

 


I.P.Z.S.
IS.IN.TEG