TributImpresa
n°3-2005
 

Corrado MAGNANI

 
 

Attività istruttoria e accertamento nel consolidato nazionale.

 
 

SOMMARIO: 1. Il nesso tra disciplina sostanziale e funzione impositiva. – 2. La tassazione di gruppo come fattispecie impositiva plurisoggettiva. – 3. L’istruttoria amministrativa e le articolazioni del potere impositivo. – 4. La portata del decreto ministeriale attuativo. – 5. Accertamento e processo.


1. Il nesso tra disciplina sostanziale e funzione impositiva.


La disciplina sostanziale del consolidato nazionale non può non comportare sul piano formale, ossia su quello dell’accertamento, notevoli implicazioni. Solo se il legislatore avesse realizzato la disciplina della tassazione del reddito dei gruppi di imprese mediante una semplificazione soggettiva (per esempio imputando i redditi delle controllate alla controllante ovvero soggettivizzando il gruppo) e cioè unificando il soggetto passivo, non si porrebbe il problema. Dal T.U.I.R. emerge invece che, pur unificandosi la base imponibile in capo alla controllante, ciascuna società del gruppo mantiene la sua rilevanza soggettiva sia dal punto di vista formale (come ad esempio la titolarità dell’obbligo di dichiarazione), sia dal punto di vista sostanziale permanendo la responsabilità di ciascuna controllata vuoi, come dispone l’art. 127, “per le maggiori imposte accertate” riferite al proprio reddito complessivo vuoi, pur in via sussidiaria, per l’omesso versamento dovuto in base alla dichiarazione dei redditi della capogruppo (art. 122 T.U.I.R.).
Corollario di codesta configurazione è che ciascuna controllata, ai sensi dell’art. 121, lett. a), “deve compilare il modello della dichiarazione dei redditi”. Dato che la disposizione in esame ha individuato il fine di tale dichiarazione nell’(ovvia) esigenza di partecipare un dato alla controllante che quest’ultima necessariamente deve conoscere per poter adempiere al proprio obbligo di dichiarazione della base imponibile (anche se a tal fine sarebbe bastato comunicare il reddito complessivo, mentre la dichiarazione deve essere analitica!) non è mancato chi ha sostenuto che tale dichiarazione non deve essere presentata all’Amministrazione finanziaria. Codesta tesi, a dir poco singolare, contrasta sistematicamente con la funzione della dichiarazione tributaria che è quella, come è noto, di partecipare all’Amministrazione finanziaria la situazione-base d'imposta (o, comunque un suo elemento): un tipico atto recettizio al quale altrimenti non si saprebbe neppure quale valenza giuridica attribuire.
In secondo luogo contraddice la legge là dove questa prevede il controllo cartolare ex art. 36 ter d.p.r. n. 600/72 di codesta dichiarazione.
Se ne deve perciò trarre la conclusione che soltanto una espressa norma che escludesse l’obbligo di presentazione della dichiarazione medesima potrebbe legittimare una siffatta tesi anche se in tal caso non saremmo neppure in presenza di una dichiarazione tributaria, nel significato proprio di tale istituto, bensì di un mero obbligo di comunicazione di determinati dati alla società controllante (per consentirle di presentare a sua volta la propria dichiarazione del reddito globale).


2. La tassazione di gruppo come fattispecie impositiva plurisoggettiva.

La sussistenza dell’obbligo di dichiarazione in capo a ciascuna controllata ci consente di considerarla quanto meno un soggetto passivo in senso formale, ossia un soggetto titolare dei doveri formali previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi e quindi parte del procedimento impositivo. Resta invece da appurare se le controllate assumano anche la veste di soggetti passivi in senso sostanziale.
La dottrina sembra orientata negativamente e anche sulla base di solidi argomenti testuali e sistematici. Restano tuttavia i dati insuperabili, magari criticabili de jure condendo, che innanzitutto, pur essendo la base imponibile dell’IRES costituita dal reddito globale, l’imposta derivante dagli accertamenti compiuti dall’Ufficio sulla dichiarazione della controllata è posta a carico della stessa e che, sia pure in via sussidiaria, anche dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione della controllante rispondono in solido le controllate in caso di omesso versamento.
A mio parere, quindi, la fattispecie imponibile di gruppo è una fattispecie plurisoggettiva (ovviamente da ricostruire in funzione della varietà del ruolo che assume ciascun soggetto).
Può quindi condividersi l’opinione di FANTOZZI secondo il quale “la soggettività passiva del rapporto giuridico tributario dal legislatore è stata attribuita non già al gruppo, bensì alla controllante (per alcuni aspetti) e alle controllate (per altri aspetti)”.
Ciò che, ai fini della nostra relazione rileva è quanto abbiamo già osservato ossia che il problema della tassazione della capacità contributiva del gruppo è stato risolto dal punto di vista formale coinvolgendo tutti i soggetti partecipanti al gruppo sia pure assegnando a ciascuno determinati obblighi di collaborazione alla funzione impositiva che risulta in tal guisa segmentata.
Ne discende, per quanto riguarda l’istruttoria e l’accertamento, che ciascun soggetto mantiene una assoluta autonomia e quindi essendo ciascuno obbligato alla tenuta delle scritture contabili e a presentare la dichiarazione, in relazione ad essa è soggetto al controllo dell’amministrazione e quindi ai poteri istruttori previsti dalla legge e può essere destinatario oltre che dei controlli cartolari, di avvisi di rettifica o di accertamento d’ufficio.


3. L’istruttoria amministrativa e le articolazioni del potere impositivo.

Quanto ai poteri istruttori, il collegamento di gruppo nulla modifica. Ciascuna società può essere destinataria di indagini, mentre, come è stato osservato, l’ipotetica effettuazione di verifiche congiunte e contemporanee nei confronti di tutte le società partecipanti alla tassazione consolidata non è assolutamente imposta dall’assetto normativo della relativa disciplina e potrebbe discendere esclusivamente da eventuali scelte amministrative in tal senso orientate, tenuto conto dei probabili effetti di economicità conseguenti ad un’operazione del genere. Quanto all’istruttoria occorre solo tenere presente la segmentazione della funzione impositiva che riflette il particolare meccanismo della tassazione di gruppo. Mentre la controllante per quanto riguarda il proprio reddito complessivo è nella stessa situazione delle controllate, in ordine alla determinazione della base imponibile non sembra configurabile alcuna attività istruttoria che sia diversa dalla semplice richiesta di dati o documenti. Infatti il controllo di essa si basa esclusivamente su dati documentalmente riscontrabili (es. i redditi imponibili delle singole controllate o della controllante o gli elementi che concorrono alle variazioni del reddito globale).
Per quanto riguarda l’accertamento vero e proprio è possibile configurare, coerentemente a quanto si è detto: 1) un avviso di accertamento relativo alla determinazione del reddito imponibile di ciascun soggetto partecipante al gruppo; 2) un avviso di accertamento del reddito globale della società controllante e più in generale della base imponibile dell’IRES di gruppo. Mi sembra infatti che il controllo formale della dichiarazione di gruppo non esaurisca le possibili rettifiche della stessa. Se infatti mediante iscrizione a ruolo (ovvero rimborsi d’ufficio) potranno essere corretti eventuali errori di calcolo compiuti nella determinazione della base imponibile, stante il principio di tassatività dei poteri previsti dall’art. 36 bis tutti gli errori non rilevabili cartolarmente (ad esempio il calcolo delle variazioni in aumento o in diminuzione, con particolare riferimento alla rideterminazione della pro-rata patrimoniale) devono formare oggetto di un avviso di accertamento.
Sempre con riguardo alla società controllante si supponga che l’opzione sia esercitata e comunicata in difetto dei presupposti sostanziali per fruire della tassazione di gruppo o che difetti in tale atto uno dei requisiti previsti dal decreto ministeriale attuativo. Si può ipotizzare (anzi si deve in base ai principi enunciati dallo Statuto dei diritti del contribuente) che l’Agenzia delle entrate controlli l’atto di comunicazione e accerti l’insussistenza di uno degli accennati requisiti e comunichi alla controllante tale (da essa ritenuta) insussistenza. Si deve escludere, al di là di un auspicabile contraddittorio in sede amministrativa, una eventuale impugnazione dell’atto di diniego onde, da un lato, ritengo che, nel presupposto dell’inefficacia della dichiarazione del consolidato di gruppo, debbasi provvedere ex art. 36 bis (“rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni”) al rimborso dell’eventuale versamento eseguito sulla base di tale dichiarazione, al netto del versamento eventualmente dovuto per la propria imposta mentre, nei confronti delle società controllate competenti uffici provvederanno a iscrivere a ruolo l’IRES da ciascuna di esse dovuta in base alla dichiarazione presentata.
Per contro le società controllate per far valere il proprio “diritto” alla tassazione di gruppo potranno impugnare l’iscrizione a ruolo delle somme corrispondenti a versamenti pretesamente dovuti e non versati.
Per quanto riguarda gli accertamenti del reddito complessivo non mi sembra sussistano specifiche peculiarità salva l’esigenza, postulata dal principio costituzionale di imparzialità e buon andamento della P.A., che l’accertamento eseguito nei confronti di una controllata sia notificato anche alla controllante a causa della responsabilità solidale sancita dalla legge (127.2) “per le somme dovute ai sensi del comma 1”, cioè per le maggiori imposte accertate.


4. La portata del decreto ministeriale attuativo.

Il quadro che abbiamo sommariamente illustrato è quello concettualmente ricostruibile in base alla legge. Si tratta ora di verificare se dalla disciplina attuativa, di cui al d.m. 6 giugno 2004, emergano conferme ovvero integrazioni o addirittura antinomie.
L’unica disposizione relativa all’accertamento è contenuta nell’articolo 17 intitolato “ufficio competente” che nominalmente sembra regolare soltanto tale aspetto della funzione impositiva e cioè la competenza territoriale dell’Agenzia delle entrate.
Così il 1° comma individua l’Ufficio competente per il controllo delle normali dichiarazioni delle società partecipanti al gruppo individuandolo nell’ufficio delle entrate “nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale dell’ente o delle società alla data in cui è presentata la dichiarazione”. La norma peraltro non fa che riprodurre il testo dell’art. 31, 2° c., d.p.r. n. 600/73 onde appare del tutto superflua e pleonastica. Anzi, mentre il cit. art. 31 fa riferimento alternativamente alla data di presentazione della dichiarazione e a quella in cui la dichiarazione “avrebbe dovuto essere presentata” prevedendo così il caso di omissione della dichiarazione, tale caso qui non è neppure contemplato come se non fosse ipotizzabile, in tema di consolidato, omissione o nullità della dichiarazione.
Il 2° comma ribadisce la regola con riguardo alla dichiarazione del consolidato che pur avendo una configurazione peculiare, ha per oggetto una fattispecie reddituale onde, nel silenzio della legge, il riferimento al domicilio fiscale della società controllante appare scontato.
Il 3° comma contiene una norma di non agevole intelligenza là dove stabilisce che “l’accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi in base agli esiti dei controlli di cui ai precedenti commi”. Il riferimento ai controlli sia del reddito complessivo di ciascuna società partecipante sia alla base imponibile del consolidato sembra chiaro e anzi superfluo, nel senso che qualsiasi rettifica al riguardo (sia uno o più accertamenti parziali, un accertamento globale ovvero un accertamento integrativo ricorrendone i presupposti) non può non riflettersi, stante l’autonomia dei singoli atti di accertamento (bene evidenziata dalla diversa competenza territoriale) sulla funzione impositiva nei confronti della società controllante. Ma tale riflesso non è automatico, dovendosi invece procedere a specifiche rettifiche in cui l’accertamento effettuato nei confronti di una controllata (o meglio il fatto o i fatti posti a fondamento di tale accertamento) integrano l’ipotesi della sopravvenuta conoscenza di elementi nuovi. Codesta dovrebbe essere la finalità del 3° comma dell’art. 17 ossia di chiarire che i fatti oggetto dell’accertamento (sia esso globale o integrativo) emesso nei confronti di una società controllata legittimano un accertamento integrativo nei confronti della controllante qualora essa sia stata in precedenza destinataria di un accertamento globale, consentendo comunque di rettificare la dichiarazione della controllante. Convengo pertanto con l’opinione di chi ha scritto che “nell’ambito del decreto ministeriale è stato opportunamente chiarito che la dichiarazione consolidata può essere oggetto di molteplici integrazioni successive derivanti dalle attività di accertamento svolte nei confronti delle consolidate” sempre facendo salvo il rispetto del termine decadenziale posto dalla legge all’esercizio della funzione impositiva.


5. Accertamento e processo.

Da questa breve rassegna esegetica emerge che, quanto alla portata del decreto attuativo in tema di accertamento, le norme in esso contenute appaiono affatto superflue e che, comunque, se ad esse si vuole riconoscere una finalità chiarificatrice (come devesi riconoscere per quanto riguarda l’espresso riferimento alla presentazione delle dichiarazioni delle società consolidate) esse si coerenziano perfettamente con la disciplina legislativa. Non può dunque – e in particolare – condividersi l’opinione recentemente manifestata da un autore che assegna “carattere innovativo alla citata disposizione sull’obbligo della presentazione della dichiarazione delle società controllate” in quanto, come confido avere dimostrato, questo risultato ermeneutico è esplicitabile dal contesto dell’art. 121 TUIR.
Un’ultima osservazione concerne la notificazione dell’accertamento del consolidato e il rapporto di tale accertamento con il processo. Riguardo alla ipotesi in cui la rettifica della dichiarazione di gruppo concerna anche o esclusivamente il reddito proprio delle controllate è stato autorevolmente sostenuto che l’”unitarietà dell’imponibile di gruppo da un lato e la riemersione della soggettività della controllata, dall’altra parte, implicano l’inscindibilità dell’attività di accertamento per controllante o controllata, con questi due corollari: a) che l’avviso di accertamento dovrebbe essere notificato a tutti i soggetti interessati; b) che sul versante del processo sarebbe configurabile tra tali soggetti una fattispecie di litisconsorzio necessario. Codesta opinione non è a mio avviso condivisibile anche perché, forse, muove dalla premessa, infondata come si è visto, che le dichiarazioni delle società controllate non debbano essere presentate all’Amministrazione finanziaria e che quindi sia configurabile un unico procedimento di accertamento con pluralità di parti private.
La legge e, comunque, il provvedimento attuativo rendono assolutamente autonomi i due procedimenti di accertamento e quindi funzionalmente diverse le due rettifiche: la prima volta alla determinazione della base imponibile (consolidato) e quindi della maggior imposta dovuta dalla controllante; la seconda diretta alla determinazione del reddito complessivo della controllata e alla liquidazione della eventuale imposta ad essa riferibile e della eventuale sanzione. Pertanto, pur sussistendo sul piano sostanziale un rapporto logico di pregiudizialità-dipendenza tra le due rettifiche, esse hanno un oggetto diverso e quindi le loro vicende sono assolutamente scindibili.


 
 

 
 

 


I.P.Z.S.
IS.IN.TEG