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SOMMARIO: 1. La legge delega. - 2. L’articolo 165 del novellato TUIR: aspetti generali. - 2.1. La modalità di calcolo del credito d’imposta. - 2.2. La nozione di reddito prodotto all’estero. - 2.3. La nozione di imposta estera e della sua “definitività”. - 2.4. Per country limitation e per entity limitation. - 2.5. Redditi prodotti all’estero parzialmente esenti. - 2.6. Il riporto delle eccedenze. - 3. Conclusioni.
1. La legge delega.
Il D.Lgs. n. 344 del 12 dicembre 2003[1] (nel prosieguo “decreto delegato”) costituisce il primo decreto attuativo di riforma dell’ordinamento tributario, emanato dal Governo in forza della delega conferitagli dalla L. n. 80 del 7 aprile 2003 (di seguito “legge delega”). Le disposizioni contenute nel decreto delegato innovano profondamente diversi settori del sistema impositivo, riguardanti tanto i redditi d’impresa conseguiti da imprenditori collettivi (ossia l’imposta sul reddito delle società, la c.d. IRES), quanto determinate categorie reddituali conseguite al di fuori dell’esercizio di attività imprenditoriali (in particolare in tema di imposizione di dividendi e plusvalenze realizzate a seguito della cessione di partecipazioni sociali). Inoltre, il decreto delegato ha riformato alcuni istituti applicabili sia ai contribuenti IRPEF sia ai soggetti passivi IRES, tra cui la disciplina del foreign tax credit, contenuta all’art. 165 del novellato D.P.R. 917/86 (di seguito “TUIR”), rubricato “credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero”, che costituisce l’oggetto del presente articolo. Prodromico all’esame delle disposizioni contenute nel nuovo art. 165 TUIR è il richiamo ai principi ed ai criteri direttivi definiti dal Legislatore delegante nella L. 80/2003. In particolare, al fine di rendere coerente con i nuovi istituti della riforma la disciplina del credito d’imposta relativo ai redditi esteri, all’art. 4, comma 1, lett. l), è statuito che il Governo ne riformuli la disciplina: • prevedendo le modalità di calcolo in riferimento a ciascuna controllata estera ed a ciascuna stabile organizzazione, salva la possibilità di considerare tutte le stabili organizzazioni operanti nel medesimo stato; • prevedendo il riporto in avanti ed indietro del credito inutilizzato per un arco temporale non eccedente gli otto esercizi. Inoltre, all’art. 4, comma 1, lett. b) della legge delega, in tema di consolidato mondiale, è previsto: • il riconoscimento delle imposte estere per singola filiale o succursale secondo modalità tali da evitare fenomeni di doppia imposizione economica e giuridica; • il concorso prioritario dei redditi prodotti all’estero alla formazione del reddito imponibile. Nel presente lavoro si fornirà una prima interpretazione della nuova normativa in tema di foreign tax credit di cui all’art. 165 TUIR, valutandone l’efficacia in termini di eliminazione (o riduzione) dei fenomeni di doppia imposizione[2]. La disamina sarà effettuata analizzando le norme contenute nell’art. 165 TUIR ed evidenziando, mediante la comparazione con il previgente art. 15 TUIR, le innovazioni introdotte e le problematiche irrisolte, soffermandosi altresì sugli aspetti ancora controversi. Si tralascerà la trattazione delle tematiche afferenti il regime del credito d’imposta nell’ambito del consolidato mondiale.
2. L’articolo 165 del novellato TUIR: aspetti generali.
L’art. 165 TUIR è collocato nel Titolo II, “Disposizioni comuni”, Capo II “Disposizioni relative ai redditi prodotti all’estero ed ai rapporti internazionali”, con il che esso trova applicazione con riguardo sia ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, sia nei confronti dei contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle società. Come sarà indicato nel prosieguo, alcune disposizioni si riferiscono esclusivamente ai redditi d’impresa, mentre altre sono specifiche per alcuni dei soggetti di cui all’art. 73 TUIR. La nuova disciplina del foreign tax credit è conforme ad alcuni principi generali a cui si ispirava la normativa previgente: i. il credito d’imposta è riconosciuto qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi prodotti all’estero che abbiano ivi scontato l’imposta a titolo definitivo (art. 165, comma 1); ii. la detrazione delle imposte assolte all’estero dall’imposta netta (IRPEF ovvero IRES) è ammessa nei limiti della quota d’imposta italiana corrispondente al rapporto tra reddito estero e reddito complessivo (art. 165, comma 1); iii. qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi prodotti in più stati esteri, la detrazione spetta separatamente per ciascun stato, con l’eccezione di alcune fattispecie previste nell’ambito del consolidato estero (art. 165, comma 3). Per quanto concerne le novità di maggior rilievo introdotte dalla riforma, esse attengono: a. alle modalità di calcolo della quota d’imposta italiana di cui supra, punto ii (art. 165, comma 1); b. alla definizione di reddito prodotto all’estero (art. 165, comma 2); c. ai termini entro cui la detrazione deve essere richiesta (art. 165, commi 4 e 5); d. al riporto in avanti ed indietro delle eccedenze (art. 165, comma 6); e. alla riduzione del credito d’imposta qualora il reddito estero sia parzialmente esente (art. 165, comma 10);
2.1 La modalità di calcolo del credito d’imposta.
Il primo comma dell’art. 165 TUIR recita “se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in deduzione”. La circostanza che il credito d’imposta non possa eccedere la quota d’imposta italiana relativa al reddito estero evita, come nel passato, “che lo Stato italiano finanzi le imposte dovute al paese straniero”[3]. Il decreto delegato ha sensibilmente modificato le modalità di calcolo della quota di imposta italiana da confrontare con l’ammontare dell’imposta pagata all’estero, al fine di determinare l’importo massimo del credito d’imposta detraibile. Come indicato nell’ultimo periodo del primo comma, la quota d’imposta italiana rilevante a tal fine è quella corrispondente al rapporto tra i redditi di fonte estera ed il reddito complessivo al netto delle perdite riportate. Coerentemente, l’imposta italiana a cui applicare il risultato del predetto rapporto deve essere assunta “per il suo ammontare effettivo, senza procedere, come per il passato, alla ricostruzione virtuale della medesima”[4]. Prescindendo dalle disposizioni contenute nelle norme di cui ai commi successivi dell’art. 165 TUIR, la valutazione degli effetti della nuova metodologia di calcolo – in termini di maggiore o minore recuperabilità delle imposte assolte all’estero rispetto alla normativa precedente – non può essere che negativa. Infatti, laddove l’ammontare delle perdite pregresse sia contenuto nei limiti dell’importo dei redditi prodotti nel territorio dello stato, non vi è differenza alcuna tra il precedente art. 15 TUIR ed il nuovo art. 165 TUIR. Diversamente, qualora le perdite pregresse siano superiori al valore dei redditi di fonte interna si verifica una riduzione dell’imposta netta dovuta con conseguente diminuzione del valore massimo del credito d’imposta fruibile[5]. I seguenti esempi numerici possono aiutare la comprensione di quanto esposto: vedi tabella allegata 1 Nell’ipotesi n. 3, nonostante il rapporto tra il reddito di fonte estera ed il reddito complessivo, al netto delle perdite, sia superiore ad uno (100/50), esso deve essere considerato pari all’unità, in quanto il credito d’imposta non può comunque eccedere l’ammontare dell’imposta italiana[6]. In merito alla determinazione del reddito estero, si segnala che essa deve avvenire conformemente alle disposizioni previste dal TUIR, al fine di assicurare omogeneità tra il dividendo ed il divisore del rapporto previsto dal primo comma[7]. Inoltre, in tema di quantificazione del reddito conseguito all’estero in assenza di stabile organizzazione[8], il Legislatore ha lasciato irrisolto il dubbio se esso debba essere assunto – ai fini del calcolo della quota d’imposta italiana afferente il reddito estero di cui al primo comma dell’art. 165 TUIR – al netto, ovvero al lordo, degli oneri sostenuti per la sua produzione. Stante l’assenza di una norma specifica[9], l’incertezza permane, benché autorevole dottrina sostenga che i redditi esteri debbano essere considerati al lordo dei rispettivi costi[10]. Tale soluzione, utilizzando al numeratore del rapporto tra reddito estero e reddito complessivo un valore più elevato, permette la massimizzazione dell’imposta estera detraibile, assicurando il contenimento dei fenomeni di doppia imposizione, che sarebbero altrimenti acuiti qualora si ritenesse valida la tesi opposta[11].
2.2. La nozione di reddito prodotto all’estero.
Come noto, uno dei temi che aveva dato luogo ad un ampio dibattito nella vigenza dell’art. 15 atteneva alla definizione di “reddito prodotto all’estero”. In merito a tale aspetto la dottrina aveva assunto posizioni distinte, facenti capo a tre diversi filoni interpretativi. Secondo taluni[12] la nozione di reddito estero si sarebbe dovuta ricercare avendo riguardo unicamente alla localizzazione della fonte produttiva del reddito medesimo. Pertanto, in tale prospettiva, un reddito sarebbe stato considerato prodotto all’estero laddove la propria fonte produttiva fosse stata ubicata al di fuori del territorio dello stato. Altra parte della dottrina[13] asseriva, invece, che la nozione di reddito estero coincidesse con quella di reddito soggetto a tributo in uno stato terzo, con la conseguente concessione del credito d’imposta in relazione a tutti i redditi soggetti ad imposta all’estero. Altri[14], infine, sostenevano una lettura “a specchio” delle regole indicate nell’attuale art. 23 TUIR (il precedente art. 20), con la conseguenza che si sarebbero dovuti ritenere generati all’estero tutti i redditi in relazione ai quali sussistessero i predetti criteri di collegamento con un ordinamento terzo. Il Legislatore delegato, al secondo comma dell’art. 165, ha introdotto una norma che si ispira alla tesi da ultimo esposta, sancendo che “i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’art. 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato”. Si tratta di una scelta che determinerà conseguenze negative nella prospettiva dell’eliminazione della doppia imposizione, come già rilevato tanto in sede di commento della disciplina precedente[15], quanto nell’analisi della nuova normativa[16]. Si pensi all’esempio, ormai classico, del contribuente IRES che consegua redditi all’estero mediante una struttura che, secondo la normativa locale rappresenta stabile organizzazione, sebbene difetti dei requisiti di cui all’art. 162 TUIR. In tale fattispecie, l’eventuale imposta assolta all’estero non potrebbe essere recuperata dal contribuente mediante il meccanismo del credito d’imposta.
2.3 La nozione di imposta estera e della sua “definitività”.
Un ulteriore aspetto tutt’ora potenzialmente foriero di problematiche applicative attiene l’individuazione delle imposte estere detraibili dall’imposta italiana. Il principio affermatosi nella vigenza della normativa precedente[17] conduce a riconoscere il credito d’imposta nei soli casi in cui il tributo estero sia assimilabile all’imposta sui redditi italiana. Le incertezze permangono soprattutto laddove il tributo extranazionale non risulti, prima facie, assimilabile alle imposte sui redditi vigenti nel nostro ordinamento, con la conseguenza che un’interpretazione restrittiva potrebbe determinare fenomeni di doppia imposizione, come conseguenza del mancato riconoscimento del foreign tax credit[18]. Questa tematica è stata affrontata dall’amministrazione finanziaria in due occasioni, entrambe concernenti la taxe forfetaire algerina[19]. Abbandonando la tesi inizialmente sostenuta, l’amministrazione finanziaria ha ritenuto assimilabile all’imposta sui redditi italiana la predetta imposta algerina, sulla base di un’interpretazione estensiva del concetto di “assimilabilità”llbars,resizable')">[20]. Al fine di risolvere i dubbi interpretativi connessi alla ricerca della nozione di “assimilabilità”, la dottrina aveva prospettato due distinte soluzioni: la prima di natura legislativa, consistente nell’indicazione delle caratteristiche che il tributo estero deve presentare al fine di essere considerato “assimilabile” all’imposta sul reddito italiana[21]. La seconda, di carattere amministrativo, auspicava la pubblicazione di un apposito elenco dei tributi in relazione ai quali può essere invocata l’applicazione delle disposizioni sul credito d’imposta[22]. In assenza di tali interventi, sulla base di quanto proposto dalla dottrina e sostenuto dall’amministrazione finanziaria[23], la detraibilità dell’imposta estera dovrebbe essere ammessa in tutti i casi in cui questa abbia “natura sostitutiva dell’imposta sul reddito”[24]. A questo proposito, assume rilievo l’elencazione contenuta nei trattati contro le doppie imposizioni stipulati dal nostro paese, ancorché meramente indicativa e non vincolante, in quanto esemplificativa della natura similare del tributo estero[25]. La nuova disciplina, analogamente a quanto previsto dal testo legislativo modificato, subordina la concessione del credito d’imposta alla condizione che le imposte siano pagate all’estero a titolo “definitivo”. L’amministrazione finanziaria si è occupata in diverse occasioni della nozione di definitività dell’imposta. In particolare, secondo un primo orientamento, essa veniva fatta coincidere con il concetto di “reddito definitivamente accertato”[26], ossia col reddito non suscettibile di essere “rettificato da parte delle autorità fiscali straniere (fosse cioè preclusa l’attività di accertamento)”[27]. Successivamente l’amministrazione finanziaria ha sostenuto, in molteplici circostanze, che il concetto di definitività dell’imposta pagata debba essere ricondotto alla “irripetibilità dell’imposta stessa e quindi non possono considerarsi definitive quelle pagate in acconto, in via provvisoria, e quelle, in genere, per le quali è previsto il conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale”[28]. Oltre alle ipotesi indicate, non può considerarsi irripetibile l’imposta pagata “in pendenza del procedimento contenzioso”[29]. La determinazione della definitività del tributo estero riveste precipua importanza nell’individuazione del periodo d’imposta nel quale la detrazione dell’imposta estera può essere richiesta. A tal proposito, deve osservarsi che la nuova disciplina, al comma 4 dell’art. 165, introducendo un importante elemento di novità, prevede che la “la detrazione di cui al comma 1 deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta cui appartiene il reddito prodotto all’estero al quale si riferisce l’imposta di cui allo stesso comma 1, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione”. Si rammenta che, in precedenza, la detrazione doveva avvenire “a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui le imposte sono state pagate a titolo definitivo”[30]. Pertanto, il tributo estero viene considerato deducibile in un dato periodo d’imposta ancorché lo stesso divenga “definitivo” (conformemente ai criteri indicati nel capoverso precedente) in un arco temporale più ampio rispetto a quello individuato dalla disposizione previgente[31]. Una norma favorevole al contribuente è contenuta nel comma 5 dell’art. 165 TUIR, in relazione ai redditi d’impresa prodotti da stabili organizzazioni estere ovvero da società incluse nel consolidato mondiale. In simili circostanze il foreign tax credit é detraibile nell’esercizio di competenza, a condizione che il pagamento dell’imposta estera divenga definitivo entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d’imposta successivo. Tale possibilità è subordinata all’apposita indicazione, nella dichiarazione dei redditi, delle imposte estere dedotte per le quali il pagamento non è avvenuto a titolo definitivo, ex art. 165, comma 5, ultimo periodo. Al di fuori di queste fattispecie, ossia in tutti i casi in cui la definitività del tributo estero si manifesta successivamente al termine indicato ai commi 4 e 5 dell’art. 165 TUIR, il successivo comma 7 dispone di procedere ad una nuova liquidazione del tributo, secondo le modalità e con le limitazioni già previste dal previgente art. 15, comma 3, TUIR[32]. Qualora fosse già decorso il termine per l’accertamento, lo stesso comma 7 dispone che “la detrazione è limitata alla quota di imposta estera proporzionale all’ammontare del reddito prodotto all’estero acquisito a tassazione in Italia”[33]. Dal tenore letterale delle disposizioni sopra richiamate, nonché dalle posizioni assunte recentemente dall’amministrazione finanziaria[34], emerge che la “proroga” del termine entro il quale il tributo estero deve assumere il carattere della definitività, disposta dai commi 4 e 5, vale unicamente per il periodo d’imposta in cui il relativo reddito estero è soggetto ad imposte in Italia e non per i periodi d’imposta successivi. Ad esempio, se il reddito estero – generato in assenza di stabile organizzazione – fosse imponibile in Italia nel 2004, il foreign tax credit potrebbe essere richiesto nella dichiarazione relativa allo stesso periodo d’imposta, a condizione che il tributo estero divenga definitivo entro il termine per la sua presentazione. Tuttavia, qualora il tributo estero divenga definitivo nel gennaio 2006, la detrazione per il credito d’imposta dovrà essere richiesta nella dichiarazione presentata nel 2007 e relativa al periodo d’imposta 2006, ancorché l’imposta estera divenga irripetibile prima che decorra il termine per la presentazione della dichiarazione del 2005. Infine, l’ottavo comma dell’art. 165 TUIR, riproponendo quanto statuito al comma 4 del riformato art. 15, nega la detraibilità del credito d’imposta nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ovvero di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata.
2.4 Per country limitation e per entity limitation.
Il terzo comma dell’art. 165, analogamente a quanto previsto dalla disciplina ante-riforma, stabilisce che “se concorrono redditi prodotti in più stati esteri, la detrazione si applica separatamente per ciascuno di essi”. La sola eccezione a tale principio è contenuta nelle disposizioni in materia di consolidato mondiale, richiamate in apertura del comma in oggetto, laddove è prevista l’applicazione del metodo del credito d’imposta separatamente per ciascuna entità[35]. Gli effetti determinati dal meccanismo della per country limitation, coordinato con il criterio di determinazione dell’importo massimo del credito d’imposta (supra, par. 2.1), valutati nella prospettiva della riduzione della doppia imposizione, sono talvolta negativi, talora positivi, a dipendenza delle singole fattispecie. Da un lato, la per country limitation impedisce, a parità di reddito, che la parte di imposta estera in un dato paese, determinata mediante l’applicazione di un’aliquota eccedente quella vigente in Italia, possa essere detratta per effetto della compensazione con la quota parte di credito d’imposta inutilizzato in un altro paese la cui aliquota è inferiore a quella italiana[36]. Dall’altro lato, l’autonomo rilievo assunto dagli utili prodotti nei diversi paesi per effetto dell’adozione della per country limitation evita che le perdite generate in un dato stato estero riducano il credito d’imposta spettante in relazione ai redditi prodotti in un altro paese[37].
2.5 Redditi prodotti all’estero parzialmente esenti.
Soverchia importanza riveste l’ultimo comma dell’art. 165, che recita “nel caso in cui il reddito prodotto all’estero concorra parzialmente alla formulazione del reddito complessivo, anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente”. La disposizione in parola è destinata a trovare diffusa applicazione soprattutto in relazione ai dividendi distribuiti da consociate estere ai propri soci residenti, in virtù delle norme contenute negli artt. 47, comma 1 e 89, comma 2, TUIR. La disposizione risolve definitivamente – con grave nocumento per il contribuente – i dubbi interpretativi legati al coordinamento della disciplina del credito d’imposta con gli artt. 96 e 96-bis del TUIR ante-riforma, recanti le norme in tema di esenzione dei dividendi esteri. La controversia era relativa alla possibilità, in presenza di redditi parzialmente esenti, di fruire del credito d’imposta in misura piena ovvero limitatamente alla percentuale imponibile del loro ammontare. L’amministrazione finanziaria ha sostenuto[38] che l’imposta estera deducibile dall’imposta italiana dovesse essere ridotta di un importo corrispondente alla percentuale di esenzione del reddito estero. Inoltre, nel calcolare il limite di deducibilità, il reddito estero da indicare al numeratore assumeva rilevanza unicamente per la percentuale imponibile[39]. Sulla base di argomentazioni letterali e teleologiche, la dottrina ha evidenziato l’erroneità di tale impostazione: in primo luogo, la ratio delle norme che dispongono l’esenzione di determinati redditi risiede nell’eliminazione (totale ovvero parziale) del fenomeno della doppia imposizione economica, mentre le norme in tema di credito d’imposta per le imposte assolte all’estero sono rivolte al contrasto della doppia imposizione giuridica. In secondo luogo, la pretesa riduzione dell’importo di foreign tax credit fruibile concorda con l’interpretazione letterale delle relative norme[40]. La tesi ministeriale è stata anche respinta dalla giurisprudenza, la quale, in diverse circostanze[41], ha stabilito che l’art. 15 consentiva l’integrale detrazione del tributo pagato all’estero[42]. Come anticipato, la nuova norma risulta estremamente svantaggiosa per il contribuente, in quanto, nel caso di dividendi percepiti da società residenti e provenienti da stati o territori non inclusi nella black list, il credito d’imposta è ridotto al 5% della ritenuta alla fonte operata dallo stato di residenza della società distributrice. Pertanto, assumendo che il dividendo percepito dalla società italiana sia pari a 100, che la ritenuta alla fonte corrisponda a 10, ne discende che il credito d’imposta non potrà eccedere la somma di 0.5.
2.6 Il riporto delle eccedenze.
Il sesto comma dell’art. 165 introduce l’istituto del “riporto in avanti ed all’indietro del credito per imposte pagate all’estero inutilizzato”, come definito dalla legge delega. Conformemente a quanto previsto nella legge delegata, la sua applicazione è ristretta ai soli redditi d’impresa prodotti da residenti nell’ambito dello stesso paese estero nonché alle singole società estere controllate – anche se residenti nello stesso paese – in relazione alle quali la controllante italiana predispone il consolidato mondiale[43]. Il c.d. “riporto indietro delle eccedenze” dispone che “l’imposta estera ivi pagata a titolo definitivo su tale reddito eccedente la quota d’imposta italiana relativa al medesimo reddito estero, costituisce un credito d’imposta fino a concorrenza della eccedenza della quota d’imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti sino all’ottavo”. In sostanza, il dettato normativo dispone che l’imposta assolta all’estero in un dato periodo d’imposta, che non trova capienza nella relativa quota di imposta italiana (determinata secondo il metodo indicato al primo comma dell’art. 165), possa essere detratta nel medesimo periodo d’imposta a condizione che nei periodi d’imposta precedenti – sino all’ottavo – vi sia una eccedenza della quota di imposta italiana relativa al reddito estero (anch’essa determinata secondo il metodo indicato al primo comma). Il seguente esempio numerico può facilitare la comprensione del meccanismo sopra descritto:
Esempio n. 1. Si ipotizzi nel periodo d’imposta 1 una società italiana consegua, per il tramite di una stabile organizzazione all’estero, un reddito pari a 100, su cui è stata pagata un’imposta a titolo definitivo per 30 (aliquota 30%). Si assuma inoltre che la società italiana produca, in Italia, redditi per 500. In tale situazione il credito d’imposta ammonterebbe a 30 (corrispondente alle imposte assolte all’estero), mentre la quota d’imposta italiana afferente tale reddito estero sarebbe pari a 33. Si immagini che la stessa situazione si verifichi anche nel successivo periodo d’imposta 2. Qualora nel corso del periodo d’imposta 3, oltre al reddito prodotto all’estero, pari a 200 (gravato dall’imposta locale per 60) venisse generata una perdita in Italia per 100, ne deriverebbe che, in assenza del riporto all’indietro, il foreign tax credit fruibile sarebbe limitato a 33. Tuttavia, nel periodo d’imposta 3 si determinerebbe una differenza (pari a 27) tra imposta estera assolta definitivamente (60) e quella recuperabile (33) in applicazione del disposto di cui al primo comma dell’art. 165. Per effetto del meccanismo del riporto all’indietro, una parte di tale differenza, corrispondente all’eccedenza del tributo italiano relativo al reddito estero rispetto al tributo locale generatasi negli esercizi 1 e 2 (pari a 6, ossia 33 meno 30 per ciascun anno), costituirebbe credito d’imposta scomputabile dall’imposta italiana nell’esercizio numero 3. (vedi tabella allegata 2) La seconda parte dell’art. 165, comma 6, introduce la disciplina del c.d. “riporto in avanti delle eccedenze”: qualora negli esercizi precedenti non si sia verificata la descritta eccedenza del tributo italiano rispetto a quello estero (e quindi non sia praticabile il riporto all’indietro) “l’eccedenza dell’imposta estera (rispetto alla quota d’imposta italiana, n.d.r.) potrà essere riportata a nuovo fino all’ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata quale credito d’imposta nel caso in cui si produca l’eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito di cui al primo periodo del presente comma”. In altri termini, il tributo assolto all’estero in un dato periodo d’imposta, che non trova capienza nella relativa quota di imposta italiana (determinata secondo il metodo indicato al primo comma, analogamente a quanto sopra indicato), potrà essere utilizzato quale credito d’imposta negli esercizi successivi, sino all’ottavo, qualora vi sia una eccedenza dell’imposta italiana relativa al reddito estero rispetto al tributo locale. Una esemplificazione numerica può facilitare, anche in questo caso, la comprensione del meccanismo del riporto in avanti delle eccedenze:
Esempio n. 2. Assumendo che una società italiana nel periodo d’imposta 1 consegua in Italia una perdita pari a 100 ed al contempo realizzi all’estero un reddito del medesimo ammontare, gravato da imposte per 30, essa non beneficerebbe di alcun credito d’imposta. Tuttavia, in tale periodo d’imposta si genererebbe un’eccedenza dell’imposta estera sulla quota di imposta italiana relativa al reddito estero per 30. Se nel periodo d’imposta successivo sia la gestione italiana, sia quella estera, fossero in utile per 100 e l’imposta estera fosse pari a 30, parte dell’eccedenza prodotta nel precedente periodo d’imposta sarebbe detraibile, quale credito d’imposta, nei limiti dell’eccedenza della quota del tributo italiano relativo al redito estero rispetto all’imposta estera (pari a 3). (vedi tabella allegata 3) Le espressioni “riporto in avanti” e “riporto all’indietro” sono riferite all’eccedenza di imposta estera rispetto alla quota d’imposta italiana relativa al reddito estero. Il riporto all’indietro, se osservato nella prospettiva dell’eccedenza della quota di imposta italiana concernente il reddito estero rispetto alla relativa imposta estera, può essere descritto anche nel seguente modo: qualora “l’imposta assolta all’estero è inferiore a quella scomputabile dall’imposta dovuta sul reddito complessivo in Italia, la differenza costituisce un bonus che potrà essere utilizzato nei successivi periodi d’imposta (...) quando si presenteranno condizioni opposte” [44]. Il meccanismo del riporto delle eccedenze rappresenta la soluzione adottata dal Legislatore delegato, in accordo con i criteri definiti dal Legislatore delegante, per ovviare ai limiti connessi alla disciplina del foreign tax credit, presenti nella disciplina ante-riforma. Come illustrato nell’esempio numero 2 del presente paragrafo, nel periodo d’imposta 1 la compensazione degli utili esteri con le perdite della gestione italiana determina un fenomeno di doppia imposizione, in quanto: a) l’assenza di utili complessivi rende nullo il credito d’imposta fruibile; b) gli utili prodotti all’estero, riducendo le perdite riportabili, determinano un maggior utile imponibile nell’esercizio successivo. In tale ipotesi, come si è visto, il “riporto in avanti delle eccedenze” consente lo scomputo dall’imposta dovuta della quota parte di imposta italiana relativa al reddito estero eccedente le imposte estere gravanti sul reddito estero medesimo[45]. Ciò qualora l’aliquota dello stato estero, ovvero le modalità di calcolo della base imponibile, conducano alla determinazione di un’imposta locale inferiore a quella italiana, giacché, diversamente, non si produrrebbe alcuna eccedenza della quota di imposta italiana relativa al reddito estero rispetto alle imposte estere. Il riporto delle eccedenze permette inoltre di ovviare ad alcune delle limitazioni derivanti dagli sfasamenti temporali che si possono verificare nei casi in cui l’imposta estera sia assolta definitivamente in un periodo d’imposta precedente quello in cui concorre a formare l’imponibile italiano. Si pensi, ad esempio, alle ipotesi in cui il reddito estero, che ha scontato le imposte nello stato terzo un dato periodo d’imposta, risulti soggetto ad imposta in Italia nel periodo d’imposta successivo, in cui l’assenza di reddito imponibile non renda fruibile il credito d’imposta[46]. La medesima situazione si presenta nella circostanza che le norme estere e quelle interne conducano ad una differenza nella determinazione della base imponibile[47]. Si segnala che nel regime previgente tale situazione determinava una perdita irrecuperabile del credito d’imposta, stante la non applicabilità dell’art. 11, comma 3 TUIR previgente[48]. Il meccanismo in parola assicura anche il contenimento degli effetti negativi derivanti dalle modifiche apportate alla modalità di calcolo del credito d’imposta di cui al primo comma dell’art. 165 TUIR (illustrate al par. 2.1). Occorre in ogni caso segnalare che, in tutte le fattispecie indicate nei capoversi precedenti, qualora non siano soddisfatti i requisiti richiesti per l’applicazione del riporto delle eccedenze, si verificheranno fenomeni di doppia imposizione, determinnando la perdita definitiva del credito d’imposta. Le circostanze sono molteplici, come evidenziato in vigenza della normativa precedente, a cui si aggiungono ulteriori ipotesi conseguenti all’introduzione delle nuove disposizioni. Di seguito si indicano, a titolo esemplificativo, alcune fattispecie: a) l’applicazione dell’art. 165, ultimo comma, in relazione alla ritenute operate dagli stati di residenza delle società estere; b) il verificarsi di sfasamenti temporali concernenti redditi prodotti all’estero, diversi da quelli conseguiti per il tramite di stabile organizzazione (ad esempio, royalties); c) le perdite della gestione interna determinino l’assenza di imposta italiana ed i redditi esteri siano prodotti in assenza di stabile organizzazione. In tali circostanze il rimedio approntato dal Legislatore per eliminare la doppia imposizione risulta inoperante. Pertanto, occorre valutare l’esperibilità di rimedi alternativi, ammissibili secondo i principi generali. Posto che in simili ipotesi non trova applicazione il disposto di cui all’art. 11, comma 3, TUIR, l’unica soluzione prospettabile risulterebbe “ammmettere la deducibilità dall’imponibile delle imposte estere che non possono (...) fruire del credito d’imposta”[49].
3. Considerazioni conclusive.
La normativa riformata in tema di credito d’imposta per i tributi pagati all’estero risulta indubbiamente innovativa rispetto al testo precedente in vigore[50]. L’esame del testo normativo, tuttavia, ha posto in rilievo come le novità introdotte dalla legge delegata non siano sempre orientate al contenimento dei fenomeni di doppia imposizione. Debbono essere accolte favorevolmente le modifiche contenute nei commi 4 e 5 dell’art. 165 TUIR. Solo parzialmente positive sono invece le disposizioni di cui al comma 6: benché il meccanismo del riporto in avanti ed indietro delle eccedenze costituisca, in liena di principio, un valido rimedio contro i fenomeni di doppia imposizione[51], le limitazioni imposte dal Legislatore alla sua applicazione lasciano irrisolto il problema in un ampio numero di casi. Allo stesso modo, la definizione di redditi prodotti all’estero, come formulata al comma 3, limita fortemente il riconoscimento del foreign tax credit, a detrimento della posizione del contribuente[52]. Decisamente censurabile appare poi la disposizione contenuta all’ultimo comma dell’art. 165, per le ragioni esposte nelle pagine precedenti.
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[1] Pubblicato sulla G.U. n. 291 del 16 dicembre 2003, S.O. n. 190. [2] Si ricorda che l’istituto del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero si prefigge di eliminare la doppia imposizione giuridica transnazionale, che si verifica ogniqualvolta un medesimo reddito è soggetto ad imposizione in due stati differenti. Diversamente, la doppia imposizione economica transnazionale si sostanzia nell’imposizione, da parte di due diversi ordinamenti, del medesimo reddito in capo a due soggetti distinti. Per approfondimenti si rinvia, per tutti, a C. GARBARINO, La tassazione del reddito transnazionale, Padova, 1990, 391 ss. ed alla bibliografia ivi citata. [3] B. GANGEMI, Credito d’imposta e redditi esteri, in Boll. Trib., 1990, 255; analogamente R. LIZZUL, Riflessioni sul credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero, in Boll. Trib., 1988, 1860. [4] Relazione al D.Lgs. 344/2003, 39. [5] Contra R. RUSSO, International Aspects of the Proposed Corporate Tax Reform – A Comment, in European Taxation, 2003, 314, che, nel raffrontare la disciplina dell’art. 15 TUIR con la proposta di riforma giunge alla conclusione che “ the proposed system is more favourable than the current one”. Nondimeno, nell’effettuare i calcoli esemplificativi, nel determinare il credito d’imposta conformemente alla normativa previgente l’A. ha omesso il computo della c.d. imposta “virtuale” ex art. 5 D.P.R. 42/95. [6] Tale interpretazione risulta confermata dal tenore letterale della norma, secondo cui il credito d’imposta non può eccedere “la quota d’imposta corrispondente al rapporto..”. Nello stesso senso la relazione al decreto delegato ove si indica che “per effetto delle perdite pregresse che influenzano il denominatore del rapporto, ne può derivare che il rapporto in questione può anche assumere valore superiore a 1, nel qual caso, ovviamente, dovrà intendersi acquisito per il 100 per cento”. È di tutta evidenza, infatti, qualora il rapporto assumesse valore superiore ad 1, si verificherebbe il “finanziamento” dell’imposta estera per mezzo del tributo italiano. Contra G. M. COMMITTERI – G. SCIFONI, Il nuovo meccanismo del credito per le imposte pagate all’estero, in Corr. Trib., 2004, 14. [7] R. LIZZUL, Riflessioni sul credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero, cit., 1864. Osservano C. SACCHETTO – N. CHIARANDA, International Tax Law Issues and Proposal for a Reform, in European Taxation, 1999, 245, che la regola può condurre alla limitazione del credito d’imposta qualora, a seguito dell’applicazione delle norme interne, il reddito estero imponibile risulti minore rispetto a quello calcolato in conformità alle disposizioni dello stato estero. [8] In relazione a tale fattispecie si consultino le riss. n. 3 del 8 febbraio 1980, n. 9/428 del 15 luglio 1980 e n. 9/2398 del 1 febbraio 1983. [9] Appare opportune segnalare che una versione precedente della bozza della riforma, nell’ambito della disciplina del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero, conteneva una disposizione (art. 168, comma 3) secondo cui i redditi oggettivamente diversi da quelli d’impresa sarebbero stati considerati, ai fini della determinazione del rapporto con il reddito complessivo, al lordo degli oneri di produzione. Tale disposizione è stata espunta nelle versioni successive, nonché nel testo definitivo del provvedimento. [10] R. LUPI, Il diritto tributario nei rapporti internazionali, Milano, 2003, 146. Conformemente F. NOBILI, Il credito d’imposta per le imposte assolte all’estero: problemi applicativi e proposte di modifica, in AA.VV., Aspetti fiscali delle operazioni internazionali, Milano, 1995, 208; ABI, Parere n. 607 in “Pareri ABI” n. 12. Contra R. LIZZUL, Riflessioni sul credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero, cit., 1859. [11] In tal senso Comm. Ocse, art. 23, parr. 62 e 63. [12] G. MAISTO, Imposizione dei redditi prodotti all’estero e competitività internazionale, in Dir. Prat. Trib., 1981, I, 1135. [13] B. GANGEMI, Credito d’imposta e redditi esteri, cit., 255; F. NOBILI, Il credito d’imposta per le imposte assolte all’estero: problemi applicativi e proposte di modifica, cit.,, 204. [14] S. MAYR, La tassazione dei redditi esteri per le società di capitali, in Boll. Trib., 1978, 816; S. CAPOLUPO, La tassazione dei redditi prodotti all’estero, in Il fisco, 1980, 3246; A. CASERTANO, I problemi irrisolti per i redditi prodotti all’estero, in Il fisco, 1986, 316. [15] Cfr. gli AA. citati supra, nota 13. [16] R. LUPI, Le innovazioni “puntuali“ sul credito per “imposte pagare” all’estero ed il mantenimento della per country limitation, in AA.VV., La tassazione delle società nella riforma fiscale, Milano, 2003, 84; S. GIULIANO, I riflessi negativi del riconoscimento del credito d’imposta per i soli redditi prodotti all’estero secondo i criteri italiani, in AA.VV., La tassazione delle società nella riforma fiscale, cit., 85; R. RUSSO, International Aspects of the Proposed Corporate Tax Reform – A Comment, cit., 316. [17] P. VALENTE, Imposte pagate all’estero e credito d’imposta, in Corr. Trib., 1998, 36. Come rileva B. GANGEMI, Credito d’imposta e redditi esteri, cit., 260, nel medesimo senso si esprimeva anche la Rel. Min. all’art. 18 D.P.R. 597/73. [18] P. VALENTE, Imposte pagate all’estero e credito d’imposta, cit., 36. [19] Ris. Min. n. 9/2540 del 12 marzo 1979 e Ris. Min. n. 9/416 del 21 aprile 1983. L’imposta in parola consiste in un prelievo commisurato ad una data percentuale dell’ammontare globale del contratto d’appalto da eseguirsi in loco. [20] “Il punto centrale è che la taxe forfetaire è prelevata in sostituzione delle imposte sul reddito e quindi può essere «ricompresa nell’ambito della imposizione diretta»”, B. GANGEMI, Credito d’imposta e redditi esteri, cit., 260. [21] F. NOBILI, Il credito d’imposta per le imposte assolte all’estero: problemi applicativi e proposte di modifica, cit.,, 208; A. MANZITTI, Il «foreign tax credit», in Operazioni internazionali e fiscalità, Milano, 1987, 22. [22] Cfr. B. GANGEMI, Credito d’imposta e redditi esteri, cit., 260. [23] Appare opportuno precisare che non contrasta con la soluzione proposta la posizione assunta dall’amministrazione finanziaria nella Ris. Min. n. 134/E del 25 settembre 2001. In tale circostanza il diniego alla fruibilità del credito d’imposta in relazione ad un tributo estero (Grecia), la cui base imponibile era costituita dal 10% del fatturato lordo, concerneva unicamente l’aspetto della definitività del tributo stesso. A contrario, stante l’assenza di riferimenti alla modalità natura dell’imposta, la risoluzione in parola può essere interpretata a sostegno della tesi indicata nel testo, avallata dalla Ris. Min. n. 9/2540 del 21 aprile 1983. [24] F. NOBILI, Il credito d’imposta per le imposte assolte all’estero: problemi applicativi e proposte di modifica, cit., 208, che prosegue ritenendo tale requisito soddisfatto laddove ”il sistema fiscale estero non prevede un’imposizione sui redditi o la prevede in misura ridotta”. Ciò conduce, come rileva P. VALENTE, Imposte pagate all’estero e credito d’imposta, cit., 36, all’irrilevanza del “fatto che la stessa imposta sia commisurata o all’ammontare del reddito effettivamente prodotto, o all’ammontare del volume d’affari realizzato o, ancora, all’ammontare dei corrispettivi pattuiti su base contrattuale”. [25] F. NOBILI, Il credito d’imposta per le imposte assolte all’estero: problemi applicativi e proposte di modifica, cit., 208; M. PIAZZA, Guida alla fiscalità internazionale, Milano, 2001, 751. [26] Circ. Min. Fin. n. 7/1496 del 30 aprile 1977. [27] F. NOBILI, Il credito d’imposta per le imposte assolte all’estero: problemi applicativi e proposte di modifica, cit., 209. [28] Circ. Min. Fin. n. 3/7/360 del 8 febbraio 1980, nella quale viene modificata la precedente impostazione, resa palese dall’affermazione secondo cui “può verificarsi anche il caso che per un reddito ancora suscettibile di rettifica in aumento (e quindi non definitivo) sia stata pagata un’imposta in via definitiva”. La posizione illustrata è stata ribadita nella Circ. Min. Fin. n. 42/12/1587 del 12 dicembre 1981 e nella Ris. Min. n. 283/E del 14 agosto 2002. In quest’ultima risoluzione, peraltro, viene espressamente ribadito che la nozione di definitività dell’imposta non ricomprende le imposte pagate in acconto. [29] Circ. Min. Fin. n. 3/7/360 del 8 febbraio 1980; nello stesso senso Assonime, circ. n. 69 del 13 maggio 1980. [30] Art. 15, comma 3, primo periodo, TUIR. [31] Secondo quanto rilevano M. GIACONIA- E. BELLONE, La nuova disciplina del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero, in AA.VV., La tassazione delle società nella riforma fiscale, cit., 76, la nuova norma sancisce legislativamente quanto già affermato nella Circ. 50/E del 12 giugno 2002, laddove si afferma “si possono considerare non ripetibili, e quindi detraibili, anche le imposte pagate all’estero nell’anno in corso, qualora siano state dichiarare all’estero e pagate prima di effettuare la dichiarazione dei redditi in Italia e soddisfino i predetti requisiti di immodificabilità”. La stessa soluzione era stata indicata nella Ris. Min. n. 283/E del 14 agosto 2002, laddove si ribadisce che “se alla data ultima per la presentazione del Mod. 730 non sia ancora noto l’importo detraibile delle imposte estere assolte (…) tale importo potrà essere indicato nel Mod. 730 del successivo periodo d’imposta nel quale l’assolvimento di tali imposte sarà divenuto definitivo”. [32] La norma in parola trova applicazione anche nei casi di rettifica del reddito estero da parte delle autorità fiscali del relativo paese. Per approfondimenti si rimanda a M. PIAZZA, Guida alla fiscalità internazionale, cit., 748 e 749. Inoltre si ricorda che la detrazione dell’imposta dovrà avvenire nella dichiarazione afferente il periodo d’imposta in cui il pagamento del tributo estero è divenuto definitivo. Nondimeno, il rapporto che determina il limite di spettanza del credito d’imposta è calcolato con riferimento al periodo d’imposta in cui il reddito estero ha concorso alla formazione del reddito imponibile. [33] Trova quindi riconferma il disposto contenuto nell’art. 15, terzo comma, ultimo periodo. [34] Vedi le circolari citate nella precedente nota n. 31. [35] Osservano M. GIACONIA – E. BELLONE, La nuova disciplina del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero, cit., 79, che il Legislatore delegato non ha esteso la per entity limitation alle stabili organizzazioni “forse anche in considerazione del fatto che l’esistenza nello stesso paese estero di più di una stabile organizzazione del soggetto residente costituisce un’ipotesi meramente teorica”. [36] Per un esempio numerico si veda M. PIAZZA, Guida alla fiscalità internazionale, cit., 762. [37] P. VALENTE, Imposte pagate all’estero e credito d’imposta, cit., 38; R. LUPI, Le innovazioni “puntuali“ sul credito per “imposte pagare” all’estero ed il mantenimento della per country limitation, cit., 84/85. [38] Circ. Min. n. 33 del 4 ottobre 1984 e Cir. Min., Dip. Ent., Dir. Reg. Entrate Emilia Romagna n. 24656 del 24 giugno 1996. In quest’ultima circolare si afferma che il fondamento della tesi sostenuta vada ricercato nell’art. 15 che “si riferisce espressamente alle imposte pagate all’estero su redditi che concorrono alla formazione del reddito imponibile, con logica e pacifica esclusione di quelle ugualmente pagate all’estero, ma su redditi non assoggettati a tassazione in sede locale”. [39] Cir. Min., Dip. Ent., Dir. Reg. Entrate Emilia Romagna n. 24656 del 24 giugno 1996. [40] B. GANGEMI, Credito d’imposta e redditi esteri, cit., 265; M. PIAZZA, Guida alla fiscalità internazionale, cit., 753; C. CAUMONT CAIMI – R. FRANZÉ, Participation Exemption for Inbound Dividends and Anti-Tax-Haven Rules, in European Taxation, 2001, 190. [41] Comm. Prov. Firenze n. 423 del 19 settembre 1995, Comm. Prov. Torino n. 205 del 1 ottobre 1998, Comm Reg. Piemonte n. 33 del 3 luglio 2000. [42] Comm Reg. Piemonte n. 33 del 3 luglio 2000: “il limite del 40% (la sentenza verteva sul coordinamento tra l’art. 15 T.U.I.R. e l’art. 96 T.U.I.R., n.d.r.) non è ricompreso nella norma di cui all’art. 15 TUIR 917/86, che sola regolamenta il caso che ci occupa. Laddove il rapporto tra reddito complessivo e reddito prodotto all’estero ha comportato una detrazione d’imposta pari o superiore alle ritenute operate all’estero, detta detrazione deve operare per intero”. [43] Per effetto del richiamo all’ultimo comma dell’art. 136, operato dall’ultimo periodo dell’art. 165, comma 6, in caso di consolidato mondiale le diverse società estere sono considerate alla stregua di un’unica entità qualora - in ottemperanza a quanto previsto nella prima parte dello stesso comma 6 - nel paese estero si proceda alla tassazione di gruppo per le società ivi residenti e la compensazione dei singoli imponibili avvenga in modo totale. [44] Relazione al D.Lgs. 344/2003, 40. [45] B. GANGEMI, Credito d’imposta e redditi esteri, cit., 255, in relazione alla fattispecie descritta aveva indicato il riporto in avanti del credito d’imposta inutilizzato quale alternativa alla deduzione dall’imponibile delle imposte estere. [46] B. GANGEMI, Credito d’imposta e redditi esteri, cit., 256. [47] Sul punto cfr. F. NOBILI, Il credito d’imposta per le imposte assolte all’estero: problemi applicativi e proposte di modifica, cit., 210/211. [48] Che consente, a scelta del contribuente, il rimborso ovvero il riporto a nuovo dell’eccedenza del credito per le imposte assolte all’estero rispetto all’imposta italiana. Conformemente F. NOBILI, Il credito d’imposta per le imposte assolte all’estero: problemi applicativi e proposte di modifica, cit., 214; M. GIACONIA – E. BELLONE, La nuova disciplina del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero, cit., 74. Analogamente Ris. Min. 163/E del 31 maggio 2002. [49] B. GANGEMI, Credito d’imposta e redditi esteri, cit., 257. Come non manca di rilevare lo stesso A., tale soluzione è stata esclusa dall’amministrazione finanziaria nella circ. n. 12/1548 del 31 luglio 1982, benché egli confuti le argomentazioni ivi addotte. [50] G. M. COMMITTERI – G. SCIFONI, Il nuovo meccanismo del credito per le imposte pagate all’estero, cit., 13. [51] Tale soluzione era stata proposta da B. GANGEMI, Credito d’imposta e redditi esteri, cit., 258. [52] A tal riguardo sarebbe stata certamente più efficace l’adozione della tesi secondo la quale l’imposizione nello stato estero sarebbe stata sufficiente a qualificare il reddito come prodotto all’estero, rendendo l’imposta estera scomputabile dal tributo italiano. Cfr. C. SACCHETTO – N. CHIARANDA, International Tax Law Issues and Proposal for a Reform, cit., 244.
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1] S. CAPOLUPO, La tassazione dei redditi prodotti all’estero, in Il fisco, 1980, 3246 ss. 2] A. CASERTANO, I problemi irrisolti per i redditi prodotti all’estero, in Il fisco, 1986, 316 ss. 3] C. CAUMONT CAIMI – R. FRANZÉ, Participation Exemption for Inbound Dividends and Anti-Tax-Haven Rules, in European Taxation, 2001, 190. 4] G. M. COMMITTERI – G. SCIFONI, Il nuovo meccanismo del credito per le imposte pagate all’estero, in Corr. Trib., 2004, 13 ss. 5] B. GANGEMI, Credito d’imposta e redditi esteri, in Boll. Trib., 1990,255 ss. 6] C. GARBARINO, La tassazione del reddito transnazionale, Padova, 1990. 7] M. GIACONIA - E. BELLONE, La nuova disciplina del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero, in AA.VV., La tassazione delle società nella riforma fiscale, Milano, 2003, 71 ss. 8] S. GIULIANO, I riflessi negativi del riconoscimento del credito d’imposta per i soli redditi prodotti all’estero secondo i criteri italiani, in AA.VV., La tassazione delle società nella riforma fiscale, Milano, 2003, 85 ss. 9] R. LIZZUL, Riflessioni sul credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero, in Boll. Trib., 1988, 1860 ss. 10] R. LUPI, Il diritto tributario nei rapporti internazionali, Milano, 2003, 146. 11] R. LUPI, Le innovazioni “puntuali“ sul credito per “imposte pagare” all’estero ed il mantenimento della per country limitation, in AA.VV., La tassazione delle società nella riforma fiscale, Milano, 2003, 84. 12] G. MAISTO, Imposizione dei redditi prodotti all’estero e competitività internazionale, in Dir. Prat. Trib., 1981, I, 1135 ss. 13] A. MANZITTI, Il «foreign tax credit», in Operazioni internazionali e fiscalità, Milano, 1987, 22 ss. 14] S. MAYR, La tassazione dei redditi esteri per le società di capitali, in Boll. Trib., 1978, 816 ss. 15] F. NOBILI, Il credito d’imposta per le imposte assolte all’estero: problemi applicativi e proposte di modifica, in AA.VV., Aspetti fiscali delle operazioni internazionali, Milano, 1995, 201 ss. 16] M. PIAZZA, Guida alla fiscalità internazionale, Milano, 2001, 751 ss. 17] R. RUSSO, International Aspects of the Proposed Corporate Tax Reform – A Comment, in European Taxation, 2003, 314 ss. 18] C. SACCHETTO – N. CHIARANDA, International Tax Law Issues and Proposal for a Reform, in European Taxation, 1999, 244 ss. 19] P. VALENTE, Imposte pagate all’estero e credito d’imposta, in Corr. Trib., 1998, 36 ss.
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