TributImpresa
n°3-2005
 

Ottavio NOCERINO

 
 

Considerazioni sulla disciplina anti-sottocapitalizzazione (thin capitalization).

 
 

(*) Il presente articolo riproduce la relazione tenuta dall’autore nella teleconferenza “La riforma della tassazione delle società” organizzata dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti in Napoli il 18 dicembre 2003.

SOMMARIO: 1. La disciplina positiva. – 2. Considerazioni critiche in ordine al meccanismo di funzionamento dell’istituto.


1. La disciplina positiva.

L’articolo 98 del novellato Testo unico delle imposte sui redditi costituisce l’ultimo di una terna di articoli (96, 97 e 98) rivolti a disciplinare l’insieme delle regole in materia di limitazioni alla piena deducibilità degli interessi passivi corrisposti dalle imprese in relazione, ciascuna, a specifiche esigenze emerse in occasione della recente riforma.
Per quanto specificamente concerne il tema della “capitalizzazione sottile”, il richiamato articolo 98, il primo dei tre in ordine di applicazione, introduce un regime volto a limitare la deducibilità degli oneri finanziari connessi ai finanziamenti ottenuti o garantiti dai soci in presenza di determinate condizioni riguardanti, in prima battuta, ma non solo, il rapporto tra le risorse messe a disposizione dal singolo socio a titolo di debito e la quota di patrimonio netto a questi riferibile.
La previsione di una simile disposizione si giustifica avendo il legislatore delegato, alla lettera g) dell’articolo 4 della legge delega n. 80 del 7 aprile 2003, previsto l’introduzione di una disciplina, già operante in altri Paesi, rivolta ad impedire ai soggetti passivi dell’IRES la deducibilità degli interessi corrisposti al socio o alle sue parti correlate in dipendenza di un finanziamento, da questi erogato o garantito, nella misura in cui l’ammontare dell’erogazione oltrepassi un predeterminato multiplo del patrimonio netto contabile di pertinenza del socio medesimo; sempre che gli oneri finanziari erogati in relazione al finanziamento non concorrano alla determinazione di un reddito imponibile in Italia.
A fronte di un simile “invito” il legislatore delegato ha, dopo molteplici rivisitazioni, disposto all’articolo 98, rubricato “contrasto all’utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione”, una disciplina assai articolata e pur tuttavia così riassumibile.
1) La remunerazione della quota dei finanziamenti erogati o garantiti dal socio qualificato, o parti a questo correlate, che eccede di quattro volte (cinque per il solo 2004) il patrimonio netto contabile di pertinenza del socio stesso, e sue parti correlate, è indeducibile.
2) Pur avendo contratto con i propri soci finanziamenti eccedenti i rapporti stabiliti non si pongono limiti alla deducibilità degli interessi corrisposti allorquando la società ha ricavi inferiori alla soglia prevista per l’applicazione degli studi di settore; ciò sempre che la società non eserciti, in via esclusiva o prevalente, l’attività di assunzione di partecipazioni, nel quale ultimo caso l’operatività della limitazione disposta dall’art. 98 resta del tutto esente dai limiti connessi al volume dei ricavi conseguiti.
Sono inoltre previste clausole di inapplicabilità della misura restrittiva allorquando:
a) i finanziamenti complessivamente contratti con tutti i soci qualificati, o da questi garantiti, non eccedano il quadruplo (quintuplo per il 2004) del patrimonio netto ad essi complessivamente riferibile;
b) nel caso in cui la società sia in grado di fornire la dimostrazione che i finanziamenti erogati o garantiti dai soci sarebbero stati concessi anche da soggetti terzi sulla sola scorta della capacità di credito della società medesima.
3) Al di fuori delle richiamate ipotesi di esclusione ed inapplicabilità, rilevano tutti i finanziamenti erogati o garantiti da un socio qualificato, o da una sua parte correlata, assumendo come tali quelli derivanti da mutui, da depositi di denaro e da ogni altro rapporto di natura finanziaria e non commerciale. Questi sono assunti nella loro consistenza media ottenuta sommando il relativo ammontare complessivo esistente al termine di ogni giornata (assumendo il saldo per valuta qualora questo non coincida con quello contabile) e quindi dividendo l’importo così ottenuto per il numero di giorni costituenti il periodo d’imposta.
4) In presenza di finanziamenti infruttiferi, questi non concorrono al computo della consistenza media di cui al punto precedente salvo che, per evidenti esigenze anti aggiramento della disposizione esaminata, la misura della remunerazione media dei finanziamenti fruttiferi oltrepassi di oltre un punto percentuale il tasso ufficiale di riferimento[1]. In tale ultima ipotesi anche i finanziamenti infruttiferi concorreranno alla determinazione della consistenza media riferibile al particolare socio da raffrontare alla quota di patrimonio netto a costui riferibile.
5) Il patrimonio netto contabile da assumere a termine di riferimento per desumere la misura della quota di patrimonio netto di pertinenza del socio, e delle sue parti correlate, è così determinabile:
Patrimonio netto, risultante dal bilancio relativo all’esercizio precedente, incrementato degli apporti di capitale effettuati in esecuzione di contratti di associazione in partecipazione e quelli di cointeressenza agli utili (art. 2554 c.c.) rettificato in diminuzione:
a) della quota dell’utile successivamente distribuito ai soci;
b) degli obblighi di conferimento non ancora eseguiti;
c) del valore di libro delle azioni proprie in portafoglio;
d) delle perdite subite nella misura in cui le stesse non siano ripianate, mediante accantonamento di utili o esecuzione di conferimenti, entro la data di approvazione del bilancio di esercizio relativo al secondo esercizio successivo a quello di loro formazione;
e) del minore tra valore di libro o relativa quota di patrimonio netto contabile delle partecipazioni in società controllate e collegate.
6) Una volta stabilito l’ammontare dei finanziamenti eccedenti, al fine di determinare l’ammontare della relativa remunerazione, non deducibile, occorre procedere alla definizione del tasso corrispondente al rapporto tra la spesa complessivamente sostenuta in relazione ai finanziamenti rilevanti ai fini del calcolo e la loro consistenza media.
Ai fini dell’applicazione del meccanismo descritto, sono considerati qualificati i soci che esercitano sulla società, direttamente o indirettamente, il controllo ai sensi dell’art.2359 c.c., ovvero quelli che, anche unitamente alle sue parti correlate, partecipano al capitale sociale della società con una percentuale maggiore o uguale al venticinque percento.
La disposizione richiamata associa sempre alla figura del socio le parti a questi correlate. Il rapporto di correlazione è dato ravvisarlo in ragione della presenza di un rapporto di controllo, ai sensi dell’articolo 2359 c.c., ed inoltre, nell’ipotesi in cui il socio sia una persona fisica, anche in ragione di un vincolo di parentela (entro il secondo grado) o di affinità (entro il terzo grado).

2. Considerazioni critiche in ordine al meccanismo di funzionamento dell’istituto.

Fin qui la mera delineazione di un provvedimento che si presenta tutt’altro che agevole nella sua applicazione e che, pur essendo destinato a non più di dodicimila imprese[2], tuttavia creerà problemi ad un non ristretto numero di operatori.
Passando a considerazioni di ordine più generale, la normativa appena esaminata presenta alcuni aspetti meritevoli di approfondimento.
Preliminarmente, occorre uscire da un equivoco di fondo chiarendo in maniera netta se la disposizione in materia di capitalizzazione sottile si ponga quale disposizione anticongiunturale rivolta a contrastare indiscriminatamente il fenomeno della sottocapitalizzazione del sistema imprenditoriale italiano, ovvero rappresenti uno strumento da annoverare tra quelli anti abuso, funzione peraltro assegnatagli dallo stesso legislatore delegato, volta ad arginare il ricorso ad arbitraggi, condotti in sede di pianificazione fiscale, in relazione alla scelta della misura del finanziamento del fabbisogno finanziario della società attraverso il capitale di prestito, piuttosto che di proprietà, facenti leva sulla presenza di regimi di tassazione differenziali in ordine al trattamento dei proventi prodotti dalle imprese e quello degli interessi ottenuti dagli investitori (residenti e non).
Al particolare proposito è da segnalare come diversificati aspetti emergenti dalla disciplina delegante e delegata convergono verso tale seconda soluzione, in particolare:
• la presenza, in sede di legge delega, art.4, lett. g, legge 80/03, della previsione dell’inapplicabilità della misura allorquando gli interessi erogati dalla società confluiscano in un reddito imponibile ai fini IRE o IRES in Italia;
• il riferimento, da parte della disciplina delegata, ai soli finanziamenti erogati o garantiti dai soci qualificati;
• la presenza della clausola d’inapplicabilità della misura allorquando la società sia in grado di fornire la prova che il pur significativo ricorso al finanziamento di terzi si giustifichi sulla base della propria capacità di credito;
• da ultimo, il titolo stesso della disposizione: “contrasto all’utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione”.
La lettura dell’intero impianto normativo lascia trasparire come l’istituto della thin cap. non intenda colpire la sottocapitalizzazione in sé, lasciando libere le imprese di finanziarsi con capitale di proprietà o di prestito, bensì la particolare prassi di supportare finanziariamente l’attività sociale assegnando ai conferimenti la veste giuridica di finanziamenti di terzi, anziché di capitale di proprietà, allo scopo di dissimulare sotto forma di corresponsione di interessi passivi una sostanziale distribuzione di utili nell’inequivocabile intendimento di conseguire un risparmio d’imposta facendo leva sui differenti regimi d’imposizione legislativamente statuiti in materia di utili d’impresa e proventi da investimento.
A conferma di quanto asserito, l’articolo 44, comma primo lettera e), con riferimento ai redditi di capitale, riconduce la remunerazione dei finanziamenti eccedenti i limiti di cui all’articolo 98 nell’ambito dei proventi ottenuti a seguito di distribuzione di utili da parte di società ed enti soggetti passivi IRES[3]. Di contro l’articolo 89, comma secondo, statuisce in materia di percezione di interessi attivi da parte di soggetti passivi IRES, se e nella misura in cui abbia operato la disposta misura restrittiva in capo alla società partecipata, un trattamento del tutto equivalente ai dividendi: esenzione nella misura del 95 percento degli interessi, non ammessi in deduzione ai fini del computo del reddito della società finanziata ai sensi dell’articolo 98, percepiti dal socio o sue parti correlate.
Beninteso, la disposta parziale esclusione degli interessi attivi dal computo del reddito fiscalmente significativo del socio percettore non vale a fugare le perplessità che saranno di seguito esposte, in quanto operanti solo in caso di finanziamento direttamente erogato da parte del gruppo di soci qualificati e loro parti correlate, restando del tutto inoperanti in caso di intervento limitato alla sola prestazione di garanzia.
In definitiva, una volta delineata la sua particolare natura, è di palmare evidenza come l’istituto della thin capitalization si collochi nei confronti delle disposizioni miranti a favorire la generalizzata patrimonializzazione delle imprese, tra cui la D.I.T., in rapporto di complementarietà e non di altrernatività[4].
Nel momento in cui si conviene che il particolare istituto sia rivolto a contrastare non il fenomeno della sottocapitalizzazione delle imprese in tutta la sua generale portata, ma ben determinati comportamenti rivolti ad attenuare il prelievo sulle imprese, si pongono alcuni interrogativi di fondo.
In primo luogo, l’assenza nella versione definitiva dell’articolo 98 della clausola di esclusione dalla misura restrittiva, allorquando agli interessi dedotti corrispondesse la tassazione di un soggetto residente, di certo, contravviene lo spirito della misura atteso che, al ricorrere del caso di specie, non è dato ravvisare alcun utilizzo fiscale del ricorso al mercato dei capitali di prestito da parte dell’impresa partecipata[5].
Sia pur condividendo appieno le notazioni critiche stante le quali la modifica legislativa, intervenuta in sede di legislazione delegata, rechi un grave pregiudizio alla ratio ispiratrice della disciplina di cui ci si occupa, allo stesso tempo il mancato recepimento della condizione, disposta in sede di delega, di consentire la piena deducibilità degli interessi in capo alla società finanziata dal socio allorquando quest’ultimo sia un soggetto residente, e dunque assoggettato all’imposizione domestica sui proventi ottenuti dall’investimento, altro non è che il frutto di una scelta necessitata, avendo dovuto il legislatore delegato conformarsi ad una norma sovraordinata rispetto quella di delega, quale quella sancita dall’articolo 43 del Trattato comunitario in materia di libertà di stabilimento all’interno dell’Unione[6].
Per concludere su tale specifico aspetto, non resta che esprimere piena condivisione nei confronti dell’opinione di chi ha, al particolare proposito, suggerito l’opzione legislativa, maggiormente collimante con lo spirito della misura di legge, del riconoscimento della piena deducibilità degli interessi allorquando gli stessi concorrano a formare il reddito imponibile di qualsiasi soggetto residente in un Paese dell’Unione Europea[7].
Altro aspetto problematico che si riannoda alla delineata funzione della disciplina in materia di thin capitalization. e dato ravvisarlo in un’incongruenza della disciplina riferita alla determinazione del patrimonio netto contabile (comma 3), nella parte in cui dispone la variazione in diminuzione dello stesso in presenza di partecipazioni in società controllate e collegate.
Invero, comprendo appieno che attraverso la richiamata esclusione si intende impedire che il beneficio connesso al patrimonio netto della partecipante consegua una sorta di partenogenesi riproducendosi in capo alle partecipate. Mi chiedo, tuttavia, se e come tale esigenza si riconcili con l’interesse generale tutelato dal meccanismo della capitalizzazione sottile consistente, lo si è detto, nel contrastare non la sottocapitalizzazione tout court, ma in quanto frutto di scelte operate in chiave di ottenimento di un risparmio fiscale.
In altri termini, sottrarre il valore della partecipazione nel computo del patrimonio netto contabile della società controllante, in quanto lo stesso lo si ritrova a valle come capitale sociale della controllata, ben si adatta ad una misura volta a favorire la generalizzata capitalizzazione delle imprese (es. DIT) o, il che è lo stesso, sfavorire la sottocapitalizzazione. Se ciò è vero, come è vero, allo stesso tempo non è consentito cogliere alcun significativo collegamento tra la naturale riproduzione del patrimonio per effetto dei rapporti partecipativi controllante-controllata e il ricorrere dell’intendimento di condurre arbitraggi fiscali finalizzati a sfruttare asimmetrie del sistema che, come si è detto, costituisce l’effettiva esigenza sottostante la specifica disciplina analizzata.
Ciò si rende ancora più evidente nel momento in cui si tiene conto che la presenza di una partecipazione qualificata è indicativa di un intervento, da parte del socio, volto a finanziare la società con capitale di proprietà e non di prestito; inoltre, essendo il socio soggetto in capo al quale tutti i proventi ottenuti rientrano nella categoria del reddito d’impresa, e sono dunque quantificati secondo tali regole, non vi è spazio alcuno per manovre del genere che qui interessa osteggiare.
Conclusivamente non resta che ravvisare l’improprietà della disposizione richiamata la quale, oltre a costituire una nota stonata all’interno del complessivo impianto, è suscettibile di produrre indesiderabili conseguenze allorquando la condizione del ricorso all’indebitamento ricorra in capo alla controllante anziché alle controllate. E’ difatti facilmente intuibile, assumendo una situazione in cui il valore di libro delle partecipazioni qualificate detenute sia pari o maggiore del patrimonio netto, come per effetto di tale disposizione possa conseguire la sostanziale indeducibilità dell’intero importo della remunerazione dei finanziamenti erogati o garantiti dai soci[8].
Probabilmente, avrebbe meglio risposto alle precipue finalità dell’istituto una riduzione dell’ammontare dei finanziamenti erogati, o garantiti, alle società controllate o collegate, nei limiti del valore di libro delle partecipazioni in queste ultime.
Per quanto specificamente attiene il piano delle scelte di politica fiscale sottese alla particolare disciplina, a mio giudizio la disposizione legale risulta piuttosto morbida. In effetti, il disposto rapporto (4 a 1) tra capitale di prestito e capitale netto consente, anche una volta entrato a regime l’istituto, spazi di manovra sostanzialmente ampi per la conduzione di operazioni intese a sfruttare le asimmetrie del sistema.
Si rifletta, in proposito, su come la disposizione di un limite all’indebitamento erogato o garantito dal socio, rispetto la quota di patrimonio netto di sua pertinenza, pari al quadruplo rappresenti una misura di modesta efficacia posto che, fatto pari a 100 il complessivo fabbisogno finanziario connesso ad un determinato investimento, la disciplina in materia di contrasto all’utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione risulterebbe inoperante sino al raggiungimento della soglia tollerata dalla legge rappresentata dal mix capitale proprio / capitale di prestito pari a 20 contro 80, il che rende particolarmente evidente come anche in vigenza della disciplina recata dall’articolo 98 sarà consentito pianificare arbitraggi fiscali, sia pur nel pieno rispetto dei limiti e delle regole introdotte al fine di contrastare il fenomeno[9].
Da ultimo, ma non per ordine d’importanza, è da registrare la ricorrente presenza, nell’ambito della disposizione esaminata, di espressioni particolarmente indeterminate quali:
a) “influenza dominante”, introdotta attraverso il richiamo all’articolo 2359 c.c., in punto di definizione di un rapporto di controllo rilevante sia per quanto attiene la definizione di socio qualificato, nonché per l’individuazione delle parti ad esso correlate[10];
b) “finanziamenti erogati o garantiti” intendendo per tali quelli derivanti da mutui, depositi di denaro o da ogni altro rapporto di natura finanziaria (comma 4)[11];
c) “debito garantito dal socio” o sue parti correlate, intendendosi per tale non solo fattispecie tipiche, ma anche tutte le garanzie di fatto prestate “… mediante comportamenti ed atti giuridici che, seppure non formalmente qualificandosi quali prestazioni di garanzia, ottengono lo stesso effetto economico” (comma 6);
d) capacità di credito della società, operante come clausola di inapplicabilità della misura, forza economico-finanziaria della società in ragione della quale i finanziamenti ottenuti sarebbero comunque stati ottenuti da terzi sulla base della sola garanzia fornita dal patrimonio sociale[12].
Se generalmente la presenza di espressioni vaghe nel linguaggio del legislatore ingenera sul piano applicativo un grado più o meno elevato d’indeterminatezza, nel caso in esame la compresenza di più espressioni di tal genere e, ancora di più, il loro congiunto operare determina un effetto moltiplicativo sul grado di incertezza per l’operatore. Basti pensare come il concetto di influenza dominante possa, se interpretato in misura più o meno estensiva, ampliare o restringere non solo la cerchia dei soci qualificati, del tutto indipendentemente dalla percentuale della loro partecipazione[13], ma in più lascerebbe emergere nuovi ed imprevisti rapporti di correlazione tra i soci, con conseguenze facilmente immaginabili in punto di indeterminatezza della deducibilità degli interessi per la società partecipata.
Orbene, seppure il ricorso a formule vaghe ed indeterminate consente un’efficace difesa da parte della legge contro i facili aggiramenti ad opera dei contribuenti[14], allo stesso tempo non deve perdersi di vista come l’esigenza di un sufficiente grado di predeterminazione della prestazione tributaria, ad opera della legge, non rappresenti una mera esigenza accessoria e voluttuaria per una materia in relazione alla quale è costituzionalmente sancito il principio della riserva, sia pur relativa, di legge.

 
 

[1] Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 il richiamato tasso di riferimento costituisce il parametro di indicizzazione, determinato dalla Banca d’Italia, chiamato a sostituire il tasso ufficiale di sconto, venuto meno in concomitanza all’introduzione dell’euro.
[2] Previsione formulata da A. Manzitti, in occasione di un’intervista apparsa su Il Sole 24ore del 12 dicembre 2003.
[3] In buona sostanza è prevista, in sede di tassazione dei proventi percepiti dal socio finanziatore, un’esclusione del sessanta per cento degli interessi recuperati in sede di determinazione del reddito d’impresa in capo alla società finanziata. A tale ultimo proposito è da tenere presente che, nel mentre la disciplina richiamata in materia di tassazione dei redditi delle persone fisiche dispone il trattamento dei correlati interessi attivi in capo al socio-finanziatore con esclusivo riferimento alla categoria dei redditi di capitale, non è dato rinvenire alcuna disposizione riguardante l’ipotesi in cui i proventi finanziari concorrano a formare il reddito d’impresa. Il vuoto legislativo è tale da non poter essere colmato da un’interpretazione estensiva della disciplina, così come la stessa risulta strutturata anche ai fini IRES, pertanto si rende necessario, a mio avviso, un intervento legislativo ad hoc inteso a porre rimedio su tale specifico aspetto.
[4] In termini estremamente stringati, il meccanismo della D.I.T. mirava all’estensione del più tenue regime di tassazione riservato ai proventi connessi all’investimento in capitale di prestito agli investimenti in capitale di rischio nell’impresa. Le critiche mosse a tale istituto generalmente vertono sulla complessità applicativa dell’istituto; il carattere elitario della misura, nel senso che la sua applicazione sia pressoché esclusivamente riservata alle sole aziende di più grosse dimensioni e meglio strutturate sul piano economico-finanziario. Non è questa la sede per entrare nel merito delle critiche riferite al trascorso meccanismo D.I.T., nondimeno, alla luce delle riscontrate sostanziali difformità intercorrenti tra i due istituti, è innegabile che l’eliminazione di tale misura di favore non risponde al medesimo disegno di politica legislativa che ha condotto all’introduzione dell’istituto della thin capitalization nel nostro ordinamento.
[5] In tal senso, per tutti, R. LUPI, 2], 1500.
[6] Così F. TESAURO, 4].
Il principio formulato in sede di legge delega inteso ad escludere l’applicazione della misura restrittiva allorquando i proventi ottenuti dal socio finanziatore scontino l’imposizione sui redditi con aliquota piena presenta collaterali problemi di sintonia con alcuni principi comunitari.
Tale ultimo aspetto, come noto, è emerso a seguito della intervenuta sentenza della Corte di Giustizia: caso Lankhorst – Hohorst (causa C-324/00 del 12.12.2002), in Banca dati TributImpresa e in Rass. trib., 2003, 2159 con nota di PIZZITOLA, 3]. Segnatamente, in tale occasione la Corte ha ravvisato un insanabile contrasto con il principio comunitario di libertà di stabilimento, consacrato all’articolo 43 del Trattato istitutivo della C.E., della discriminazione, in punto di deducibilità degli interessi corrisposti da società residenti e non, disposta dall’articolo 8°, n.1, punto 2, del KStG (imposta sulle società) vigente in Germania.
[7] Così F. GALLO, 1], 1676.
[8] La qual cosa determinerebbe serie difficoltà di coordinamento tra la regola della thin capitalization e la disposizione sancita dall’articolo 97 in materia di pro rata patrimoniale.
[9] Su tale aspetto è forse utile fornire ad una veloce comparazione (sia pur tenuto conto delle inevitabili approssimazioni connesse alla sinteticità dei dati forniti) con i termini del rapporto capitale di debito/capitale proprio disposti da parte di altri Stati ove la disciplina della thin capitalization opera già da tempo: Belgio 1:1; Germania 1,5:1; Francia 1,5:1; Spagna 3:1; Danimarca 4:1; Australia, Giappone, Canada, U.S.A. 3:1.
[10] Su tale specifico aspetto ritengo sia utile segnalare che la recente riforma del diritto della società ha, tra l’altro, introdotto l’obbligo, ex articolo 2497-bis c.c., di comunicazione, da parte delle società soggette a direzione e coordinamento da parte di altre società, di tale soggezione sia attraverso iscrizione nel Registro delle imprese che menzione negli atti e nella corrispondenza. Tale obbligo, di certo, presenta una certa qual affinità con la misura in esame evidenziando, appunto, il ricorrere di una condizione di influenza dominante; tuttavia occorre non perdere di vista la valenza meramente dichiarativa della comunicazione di talché la stessa non è in grado di assolvere appieno alla funzione di individuazione di posizioni di influenza dominante ai precipui fini dell’applicazione della thin cap.
[11] Attraverso tale ultima categoria è dato ricomprendere l’indeterminata congerie di contratti atipici aventi natura finanziaria. A tale specifico riguardo è da tener presente come il riformulato articolo 2346 c.c. disponga la possibilità di emettere nuovi strumenti finanziari a favore dei soci e dei terzi la cui disciplina è demandata allo statuto. E’ dunque evidente come l’espressione assuma un elevato grado d’indeterminatezza il che lascia presagire per il futuro l’insorgenza di liti in ordine ai suoi contenuti.
[12] Con riferimento al profilo della capacità di credito quale clausola di inapplicabilità della disciplina restrittiva, la società è chiamata a dimostrare l’astratta capacità economico-patrimoniale di attingere da terzi gli stessi finanziamenti concretamente erogati dai soci. Sul punto, LUPI, 2], 1502 il quale, in merito, rinvia a Beghin.
[13] Ulteriore disposizione recata dalla recente riforma del diritto societario, di un certo qual rilievo sul piano della disciplina tributaria in materia di thin cap., è quella concernente l’obbligo in capo alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, ex art. 2431-ter c.c., di comunicare i patti parasociali di cui al precedente articolo 2431-bis tra cui, alla lettera c), rientrano quelli aventi ad oggetto il congiunto esercizio di un’influenza dominante sulla società. A tale particolare proposito, se da un lato non ritengo che l’adesione a patti di sindacato consenta di ravvisare tra i partecipanti rapporti di correlazione significativi ai sensi dell’articolo 98 tuir, al contempo l’esercizio, ancorché congiunto, dell’influenza dominante sulla società partecipata attraverso il patto di sindacato lascerebbe, a mio avviso, trasparire un rapporto di controllo esercitato da parte dei soci aderenti i quali assumerebbero, agli effetti del richiamato articolo 98, la veste di soci qualificati a dispetto delle quote individualmente possedute.
[14] Esigenza peraltro già avvertita in connessione alla specifica volontà di contrastare la sottocapitalizzazione indotta da motivazioni di ordine fiscale. E’ difatti noto come la statuizione di un prelievo aggiuntivo della misura del 20 percento sui proventi conseguiti sui valori costituiti a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti dalla c.d. “Legge Prodi” (D.L. 20 giugno 1996, n. 323) abbia costituito un ostacolo del tutto inefficace a fronteggiare tale prassi a causa dei ricorrenti aggiramenti alla richiamata disciplina consentiti, appunto, dalla tassativa predeterminazione dei suoi presupposti.

 
 

1] F. GALLO, Schema di decreto legislativo recante “Riforma dell’imposizione sul reddito delle società” (Ires), in Rass. trib., 2003, 1676 ss.
2] R. LUPI, Prime osservazioni in tema di thin capitalization, in Rass. trib., 2003, 1500 ss.
3] G. PIZZITOLA, Capitalizzazione sottile, tra salvaguardia della tax jurisdicion domestica e discriminazione rispetto ai non residenti: profili comparatistici e domestici, nota a Corte di Giustizia CE, 12 dicembre 2002, C-324/00 (caso Lankhorst – Hohorst), in Rass. trib., 2003, 2166 ss.
4] F. TESAURO, “Thin capitalization” a prova di delega. Lo schema si allinea alle regole comunitarie, il Sole 24 ore del 9 ottobre 2003.

 


I.P.Z.S.
IS.IN.TEG