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SOMMARIO: 1. Le scelte strutturali del legislatore italiano
all’interno del modello plurifunzionale CFC. – 2. La ricostruzione della
razionalità della normativa. – 3. La riconsiderazione della disciplina
nell’Ires, tra l’estensione soggettiva ai casi di collegamento e la nuova
collocazione sistematica dei regimi di diretta imputazione dell’utile da
partecipazione.
1. Le scelte strutturali del legislatore
italiano all’interno del modello plurifunzionale CFC.
La
legislazione in ordine alle cosiddette CFC è presente da tempo in molti
paesi, sulla base del modello statunitense in vigore sin dal 1962, anche
se alla proliferazione normativa non corrisponde una giustificazione
uniforme, in quanto il riferimento, pur rimasto unitario, è stato piegato
a esigenze e finalità spesso diverse e, comunque, non esclusive[1]. Così,
in particolare, sono state legiferate normative CFC concepite per evitare
il differimento dell’imposizione dei dividendi connessi alle partecipate
estere, ovvero per contrastare la delocalizzazione del reddito (anche
tramite fenomeni di interposizione di persona), o ancora per attuare
politiche fiscali di neutralità nell’ambito dell’imposizione del reddito
mondiale. Spesso tali finalità convivono all’interno delle singole
legislazioni. Il modello originario, come detto quello statunitense, è
poi “circolato” [2]
acquisendo autonomia strutturale e sistematica. Anche per il sistema
tributario interno, quindi, è stata attuata un’operazione legislativa
d’importazione, peraltro mutuando più in particolare dalla disciplina
francese[3].
Importazione piuttosto macchinosa, come testimonia il travaglio del
disegno di legge poi approvato con diverse modifiche, alcune delle quali
assai rilevanti e significative anche ai fini ricostruttivi
dell’istituto[4]. Se
si vuole, la stessa introduzione della disciplina nell’ambito di un
articolo “aggiunto” all’originario 127 del Tuir appare scelta misteriosa,
sintomo di un approccio di fondo approssimativo, non comprendendosi
l’attinenza con il principio della doppia imposizione giuridica. Dal
punto di vista metodologico, in presenza di una normativa di imputazione,
è necessario verificare quale sia lo specifico presupposto inciso, al fine
di delinearne la riferibilità soggettiva e, quindi, l’eventuale deroga
rispetto ai principi[5]. In
particolare, ci si deve domandare se il prelievo attenga ad un dividendo
ovvero all’utile d’impresa: il primo è reddito ascrivibile al socio
controllante, il secondo alla società controllata. Ove la normativa
delle CFC delinei una mera anticipazione del dividendo, la deroga si
prospetterebbe in relazione ai principi che regolano il tempo
dell’imposizione; qualora, invece, l’art. 127-bis (oggi art. 167) Tuir
configuri l’imposizione in capo al socio di un reddito d’impresa prodotto
all’estero da terzi, si riscontrerebbe una deroga ai criteri di
riferibilità soggettiva del reddito. Ebbene, non sembrano esservi dubbi
sulla circostanza che lo strumento normativamente utilizzato sia quello
dell’imputazione al socio controllante, residente nello Stato, del reddito
d’impresa prodotto, in un paese a fiscalità privilegiata, dalla
controllata non residente. Simile reddito, secondo i normali criteri,
dovrebbe essere ascrivibile alla controllata estera che lo ha formalmente
prodotto nel “paradiso fiscale”. Sotto questo profilo, non vi sono
dubbi che il legislatore abbia disposto una deroga rispetto ai normali
criteri di imputazione soggettiva del reddito[6],
di cui bisognerà valutarne la legittimità costituzionale. Va precisato,
peraltro, che la normativa d’imputazione è completata dalla previsione di
un regime di tassazione separata obbligatoria, di guisa che il relativo
imponibile è escluso dal concorso al reddito complessivo del soggetto
passivo. Delineato il profilo strutturale, è ora opportuno individuare
la ratio della disciplina d’imputazione: la dottrina ha
alternativamente interpretato la normativa de qua o nell’ottica
antievasiva di evitare fenomeni di delocalizzazione fittizia o comunque
meramente strumentale del reddito prodotto dalla società[7],
ovvero in una logica antielusiva volta ad evitare il differimento
dell’imposizione dei dividendi in capo ai soci[8]. Quest’ultima
logica è certamente quella che meglio si sposa con il requisito normativo
richiedente che il soggetto sito nel paradiso fiscale sia una controllata
del socio residente, valorizzando il profilo dello stretto rapporto tra i
soggetti. In base a questa interpretazione di stampo soggettivistico, il
controllore è il soggetto che può differire nel tempo la distribuzione dei
dividendi: l’originaria esclusione degli altri soci dalla disciplina di
imputazione è quasi necessitata. La ratio antievasiva, invece,
discenderebbe dal già notato riscontro che oggetto dell’imposizione non è
il dividendo, ma il reddito formalmente prodotto dalla partecipata estera,
il quale, secondo una logica di interposizione fittizia o reale, sarebbe
in realtà sostanzialmente generato in Italia[9]. Ebbene,
in punto costituzionalità della “deviazione” soggettiva del reddito, la
dottrina che ne ha valorizzato la ratio antievasiva, ha concluso
per il rispetto del principio di capacità contributiva[10],
mentre chi ne ha sottolineato la funzione di evitare il differimento
temporale dell’imposizione dei dividendi (cd. tax deferral) era più
propenso per un esito di incostituzionalità, almeno per la mancanza di
attualità ed effettività della ricchezza incisa[11].
2.
La ricostruzione della razionalità della normativa.
Come già
esposto, è doveroso prendere atto che la norma implica l’imputazione al
socio controllante del reddito prodotto dalla controllata estera di
talché, sotto il profilo della “fonte”, è necessario riconoscere la natura
d’impresa (e non di capitale) al reddito de quo[12].
Il rilievo da un lato manifesta il fine ultimo perseguito dal legislatore,
l’imponibilità “interna” del reddito formalmente prodotto all’estero, e
dall’altro lato esclude che in capo al socio si imputi (anticipatamente)
un dividendo. In questo senso la prevista irrilevanza impositiva dei
dividendi al momento dell’effettiva distribuzione è giustificata
dall’opportunità di evitare la doppia imposizione economica: un tanto,
quindi, legittima la tassazione degli utili distribuiti in eccedenza
rispetto al reddito imputato (oggi, ex art. 167, comma 7, Tuir). Del
resto, se la normativa CFC disciplinasse non l’utile d’impresa
esterovestito, ma il dividendo, opererebbe ex lege il principio di
doppia imposizione giuridica[13]
e la disposizione specifica si rivelerebbe ultronea. In realtà, a mio
avviso, la logica dell’interposizione va meglio delineata, valorizzando in
particolare le rationes connesse alle esclusioni[14]
dal regime dell’imputazione, connotate da un lato dall’esistenza di
un’effettiva attività imprenditoriale nel paese a bassa fiscalità e
d’altro lato dalla mancanza dell’effetto considerato indesiderato, ossia
dalla localizzazione del reddito nel paradiso fiscale (implicante
un’imposizione trascurabile o l’impossibilità di un controllo
amministrativo). Ebbene, il legislatore sembra voler disciplinare i
redditi che non godono di sufficiente imposizione (o non sono
“controllabili” tramite scambio di informazioni), considerando i soggetti
localizzati in determinati paesi quali “meri schermi”, a prescindere dalla
specifica localizzazione produttiva del reddito in Italia. La logica di
riferimento, cioè, non è la delocalizzazione rispetto al territorio
italiano[15],
ma – più genericamente – quella della localizzazione di una società nei
paesi a fiscalità privilegiata, ove non vi è imposizione significativa
ovvero non sussiste la possibilità di attuare uno scambio di informazioni
interamministrativo. Infatti, non appena si dimostri che il reddito sia
altrove localizzato, e pertanto tangibilmente inciso o comunque
“controllabile”, allora la disciplina diviene inapplicabile. Il problema
non è la delocalizzazione tout court, ma la localizzazione della
società formalmente produttrice del reddito in un paese a fiscalità
privilegiata: il soggetto societario è considerato fittizio, mero schermo.
Invero, se contasse la delocalizzazione della ricchezza dall’Italia,
la logica più conseguente sarebbe quella di presumerla come prodotta in
Italia in quanto solo formalmente esterovestita. Al limite, volendo
comunque agire sui soggetti anziché sulla produzione del reddito, si
sarebbe potuto considerare il soggetto straniero come “residente” in
Italia, con la conseguente imposizione del reddito mondiale, ma in base
alle cause di esclusione neppure questa soluzione sarebbe stata esente da
critiche. Si è cercato invece un soggetto residente, il socio
controllante, cui imputare il reddito d’impresa prodotto all’estero da un
terzo, considerato un mero schermo. Manca la deroga spaziale (oggettiva) e
vige una deroga in punto riferibilità del presupposto
(soggettiva). Sarebbe assurda e da sottoporre a radicale critica la
scelta di una tecnica normativa che agisse sui soggetti per risolvere un
problema di natura essenzialmente oggettiva, quale quello della
localizzazione del reddito: si creerebbe un’irragionevole deroga al
criterio di riferibilità soggettiva del presupposto, in quanto non vi
sarebbe alcun motivo di discriminare tra socio e socio, a prescindere
dalla relativa quota di partecipazione[16]. Lo
strumento prescelto non sarebbe congruo con il fine. Né, come si è
osservato, si potrebbe giustificare la scelta sulla base di una carenza di
idonee strumentazioni oggettive. L’opzione per la tecnica di
imputazione soggettiva del reddito, invece, è indice che la problematica
da risolvere sia di natura eminentemente soggettiva: non a caso, come
osservato, l’originaria formulazione normativa (di cui al “vecchio” art.
127-bis), restringendo l’imputazione reddituale ai soli soci di controllo,
ha indotto a delineare la disciplina in chiave di tax deferral,
giustificandosi funzionalmente nell’esclusiva ottica dell’anticipazione
dei dividendi. A mio avviso, invece, la ratio della norma si
rinviene pur sempre nella logica di superare forme di interposizione di
persone, ma nell’ambito di una ricostruzione esclusivamente soggettiva e
non oggettiva (di delocalizzazione) del fenomeno. In particolare, la
società residente in un paese a fiscalità privilegiata è presunta
fittizia, mero schermo, come tale trasparente, irrilevante, in quanto
collocata al di fuori dello spazio “fiscalmente riconosciuto”, e al limite
da considerare come mera entità oggettiva, al fine di determinare un
imponibile. Sotto il profilo soggettivo, quindi, il reddito
(d’impresa), non essendo ascrivibile alla società mero schermo, non può
che essere imputato quota parte al socio residente, salvo che questi
dimostri la non fittizietà “fiscale” dell’impresa estera
partecipata. Il legislatore, quindi, risolve un problema relativo non
già all’imposizione (anticipata) di dividendi, ma alla tassazione del
reddito d’impresa, inciso (salva la “deviazione” soggettiva) nel periodo
d’imposta della sua produzione, applicando una logica di
“competenza”. Così ricostruita, la ratio della CFC
legislation appare potersi prospettare per qualsiasi socio residente,
non potendosi giustificare solo in capo ai detentori della quota di
controllo. Sotto questo profilo, paradossalmente, sarebbe comunque più
coerente (almeno) con il principio di eguaglianza un’imputazione
generalizzata del reddito della CFC a tutti i soci. Diverso sarebbe se
la norma si rivolgesse a tutte le società estere partecipate nell’ambito
di una scelta di contrasto del tax deferral: volendo evitare il
potenzialmente generalizzato differimento della distribuzione dei
dividendi, e non già specifici fenomeni di localizzazione strumentale di
schermi societari, l’imposizione anticipata dei dividendi (e non
l’imputazione del reddito d’impresa di terzi) potrebbe anche presentarsi
come costituzionalmente legittima, purché (in questa ipotesi) circoscritta
ai soli soci di controllo o comunque dotati di un’influenza significativa
sulle scelte assembleari. E, forse, sono proprio le legislazioni CFC
che perseguono questo obiettivo ad aver confuso dapprima il legislatore e
poi il dibattito dottrinale.
3. La riconsiderazione della
disciplina nell’Ires, tra l’estensione soggettiva ai casi di collegamento
e la nuova collocazione sistematica dei regimi di diretta imputazione
dell’utile da partecipazione.
Seppur costretto dalla legge
delega di riforma del sistema fiscale statale, il legislatore delegato (ex
D. lgs. 344/2003) si è limitato ad ampliare la normativa sulle CFC anche
ai rapporti societari di mero collegamento[17]. In
questo senso, l’attuale disciplina appare ancor più orientata a
valorizzare i profili di interposizione soggettiva “fittizia” del reddito
piuttosto che il possibile differimento della distribuzione dei dividendi:
nella prima logica, infatti, la trasparenza della società schermo implica
che il regime d’imputazione riguardi tutti i soci residenti, laddove il
contrasto al tax deferral (ove non onnicomprensivo) implica
l’imputazione al solo controllante la società estera. Sotto questo
profilo, ci si deve domandare la ratio dell’esclusione dalla
disciplina d’imputazione dei soci a bassa quota di partecipazione,
anch’essi astrattamente assoggettabili in forza del superamento dello
schermo societario: sembra potersi sostenere che l’aggravio di adempimenti
strumentali (implicanti anche la determinazione del reddito della
partecipata estera), che simile disciplina implica, mal si giustifichi in
relazione a tali soggetti. L’esito è coerente con il regime di più
semplice determinazione dell’imponibile introdotto dall’art. 168 Tuir per
i soci di mero collegamento. Ebbene, per i soci che non raggiungono
neppure la quota di collegamento l’imposizione si attuerà al momento della
distribuzione dell’utile. Tuttavia, nell’ambito della rinnovata
imposizione dei dividendi percepiti dalle persone fisiche, il legislatore
ha previsto che l’imposizione sia integrale (art. 47, comma 4, Tuir), non
applicandosi la riduzione dell’imponibile al 40%, in quanto la relativa
ratio[18],
quella di evitare la doppia imposizione economica, non è applicabile in
ipotesi di utili provenienti da paradisi fiscali. Più latamente, questa
disciplina va riconsiderata anche in relazione alla nuova sistematica
nascente dall’avvento dell’Ires, la quale, infatti, ha significativamente
modificato la neutralità (salvo profili temporali), precedentemente
esistente, tra regime dei dividendi, integrato dal credito d’imposta, e
diretta imputazione dell’utile ai soci[19]. In
questo senso, va rimarcato come il regime dell’utile proveniente da
società domiciliate in paesi a fiscalità privilegiata, pur attenendo ad un
reddito d’impresa, si sostituisca alla normativa ordinariamente
applicabile ai dividendi, al cui interno il regime di imposizione
“integrale” si pone a propria volta quale disciplina ordinaria degli utili
da partecipazione societaria fiscalmente residenti in paradisi
fiscali. Peraltro, da un punto di vista sistematico non sembra che
l’imposizione dell’intero dividendo derivi da una scelta di contrasto da
parte del legislatore fiscale, in quanto, come già osservato, il limite
giustificativo della riduzione dell’imponibile è riconducibile – per
espressa direttiva della legge delega – all’attenuazione della doppia
imposizione economica che si configura in seguito alla tassazione in capo
alla società, residente o meno che sia. Sotto questo profilo, le
rationes espresse nell’art. 47 Tuir appaiono giustificabili del
tutto autonomamente rispetto al regime d’imputazione sancito dagli artt.
167 e 168 Tuir[20]. Nell’ambito
della riconsiderata sistematica impositiva dei rapporti “società-soci”,
allora, la normativa CFC, che ora si pone, anche formalmente, quale deroga
alla disciplina prevista dall’art. 47, comma 4, Tuir, almeno nei limiti
quantitativi dell’imponibile assoggettato a tassazione separata (art. 167.
comma 7, Tuir), deve confrontarsi proprio con l’inedito regime tributario
del dividendo. Al proposito, può osservarsi come nell’Ires, accanto a
discipline volte ad elidere la doppia imposizione economica, non importa
se interna o internazionale stante il principio di non discriminazione[21],
sono stati introdotti regimi opzionali volti ad attenuare in capo ai soci
le criticità derivanti dalla tassazione di imponibili non più “depurabili”
dagli decrementi patrimoniali connessi alle perdite, ormai irrilevanti,
realizzate dalle società partecipate. Lo stesso regime opzionale di
trasparenza possibile per le società a responsabilità limitata, ex art.
116 Tuir, va inteso in chiave di totale eliminazione della parziale doppia
imposizione economica degli utili distribuiti[22]
in presenza di una gestione societaria caratterizzata da una significativa
influenza gestionale dei soci, quasi che questi possano essi stessi
considerati quali “produttori” del reddito. Ebbene, se nell’Ires la
logica dell’imputazione diretta al socio dell’utile societario, eliminando
distorsioni impositive, può avere un esito di minor tassazione, salvo il
profilo dell’anticipazione del prelievo, allora simile esito ben può
trovare spazi anche nell’ambito della disciplina CFC, in pieno contrasto
con la ratio di contrasto che dovrebbe permearla. In sostanza,
la normativa di imputazione, pur “anticipando” di fatto il carico
tributario interno, lo rende economicamente appetibile rispetto
all’ordinaria imposizione complessiva delle persone fisiche connessa al
prelievo combinato sia dell’utile societario (di una società residente),
sia dei dividendi in capo al socio, solo parzialmente esenti[23].
L’esito dissuasivo nei confronti di coloro che vogliono fittiziamente
interporre un soggetto localizzato in un paradiso fiscale non appare
congruamente raggiunto, anche se permangono delle differenze con i regimi
di trasparenza. L’irrazionalità sembra ineliminabile, specie se
confrontata con la regola generale propria dei dividendi provenienti da
paesi a fiscalità privilegiata, come osservato applicabile ai soci che non
raggiungono quote di partecipazione rilevanti. Per questi,
l’imposizione progressiva può incidere in modo significativo, anche se al
momento della percezione dell’utile, laddove l’anticipazione impositiva
sancita dagli artt. 167 e 168 Tuir, sostitutiva e proporzionale, può
manifestarsi in concreto come più favorevole rispetto al delineato regime
generale, con conseguenti delicati problemi sistematici anche in ordine
alla disciplina dell’interpello prevista dall’art. 167 Tuir, che il
contribuente scaltro potrebbe non attivare al fine di applicare la
normativa irrazionalmente più benevola[24]. Invece,
qualora soci (né di controllo, né di collegamento) siano altre società
soggette ad Ires l’imposizione integrale del dividendo (art. 89, comma 3,
Tuir) trova applicazione in luogo di un prelievo altrimenti assai tenue
(5%): in tale ipotesi, peraltro, essendoci uniformità di aliquota,
l’applicazione della disciplina speciale CFC non sconta esiti favorevoli[25]. Una
più rigorosa disciplina di contrasto dovrebbe prevedere, oltre
all’imputazione dell’utile prodotto dalla partecipata (ex artt. 167 e
168), che terrebbe luogo dell’imposizione societaria, anche la successiva
imposizione del dividendo, con equiparazione al regime previsto per gli
altri utili da partecipazione, nella misura del 40% piuttosto che
totalmente, in quanto l’effettivo aggravio impositivo discriminerebbe
irragionevolmente a favore di chi “scherma” ulteriormente il soggetto sito
nel paradiso fiscale tramite un’altra società e, quindi, riceve da
quest’ultima utili soggetti ad imposizione ridotta.
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[1] Sulle molteplici “anime” delle discipline sulle CFC nelle diverse
legislazioni che le adottano, cfr. S. CIPOLLINA, I confini giuridici del
tempo presente. Il caso del diritto fiscale, Milano, 2003, 253 ss.; G.
MARINO, La considerazione dei paradisi fiscali e sua evoluzione, in V.
Uckmar (coordinato da), Corso di diritto tributario internazionale,
Padova, 2002, 735 ss.; R. FRANZE’, Il regime di imputazione dei redditi
dei soggetti controllati non residenti (cd. “controlled foreign companies
legislations”), in V. Uckmar (coordinato da), Corso, cit., 759 ss.; P.
PISTONE, Normativa CFC, convenzioni internazionali e diritto comunitario,
in www.tributimpresa.it. [2] Per questi profili, S. CIPOLLINA, I
confini giuridici cit, 254 ss.. [3] Cfr. R. LUPI, Princìpi generali in
tema di CFC e radicamento territoriale delle imprese, in Rass. Trib.,
2000, 1734; S. CIPOLLINA, I confini giuridici cit., 269. [4] Si veda R.
CORDEIRO GUERRA, Riflessioni critiche e spunti sistematici sulla
introducenda disciplina delle controlled foreign companies (art. 127-bis
del Tuir), in Rass. Trib., 2000, 1399 ss. [5] Su tali profili mi si
consenta il rinvio a M. NUSSI, L’imputazione del reddito nel diritto
tributario, Padova, 1996, passim. [6] In questo senso D. STEVANATO,
Controlled foreign companies: concetto di controllo e imputazione del
reddito, in Riv. Dir. Trib., 2000, I, 790 ss. [7] In questo senso R.
CORDEIRO GUERRA, Riflessioni critiche e spunti sistematici cit., 1403 ss.;
cfr. anche R. LUPI, Princìpi generali in tema di CFC cit., 1730 ss.; C.
CALIFANO, Controlled foreign companies: esperienze tributarie nazionali e
princìpi del trattato, in A. Di Pietro (coordinato da), Lo stato della
fiscalità nell’Unione europea. L’esperienza e l’efficacia
dell’armonizzazione, II, Roma, 2003, 754; inoltre, si vedano le
sincretiche considerazioni di P. SELICATO, Estensione alle società
collegate delle norme antielusive in materia di imprese estere
controllate: si riducono le possibilità di disapplicazione?, in G. Marino
(a cura di), I profili internazionali e comunitari della nuova imposta sui
redditi delle società, Milano, 2004, 128 ss., ove sottolinea che la
normativa in questione ha lo scopo di contrastare la delocalizzazione, ma
come “lo scopo perseguito in via immediata … era senz’altro quello di
contrastare il tax deferral”, pur se “sembra, però, che tale
pratica non sia stata assunta dalla norma come elemento di qualificazione
della fattispecie … ma come indice dell’esistenza in capo al socio
residente di un potere di disporre, di fatto, del reddito prodotto dalla
controllata estera”. [8] Così D. STEVANATO, Controlled foreign
companies cit., 793 ss.; inoltre, si veda G. MARONGIU, Imprese estere
partecipate: prime riflessioni sulle circostanze escludenti l’imputazione
dei redditi ai soggetti controllanti, in Dir. Prat. Trib., 2001, I,
138. [9] R. CORDEIRO GUERRA, Riflessioni critiche e spunti sistematici
cit., 1406 ss. [10] R. CORDEIRO GUERRA, Riflessioni critiche e spunti
sistematici cit., 1407 ss.; ma cfr. anche P. SELICATO, Estensione alle
società collegate cit., 131. [11] D. STEVANATO, Controlled foreign
companies cit., 795. [12] Per un analogo ordine di considerazioni in
relazione al principio di trasparenza nelle società di persone, cfr. M.
NUSSI, L’imputazione cit., 412; recentemente, A. FEDELE, I rapporti fra
soci e società, in Riv. Dir. Trib., 2004, I, 487. Per la qualificazione
categoriale d’impresa del reddito imputato in base all’originario art.
127-bis Tuir, cfr. G. MAISTO, Il regime di imputazione dei redditi delle
imprese estere partecipate (cd. Controlled Foreign Companies), in Riv.
Dir. Trib., IV, 2000, 51. [13] Su tale principio cfr. per tutti G.
PORCARO, Il divieto di doppia imposizione nel diritto interno, Padova,
2001, passim. [14] Sulla natura delle esclusioni in chiave di
delimitazione della fattispecie imponibile in relazione alla ratio
interna dell’imposizione, cfr. S. LA ROSA, Esclusioni tributarie, in Enc.
Dir., vol. XIII, Roma, 1989; A. FANTOZZI, Il diritto tributario, Torino,
2003, 183 ss.; A. FEDELE, Appunti di diritto tributario, I, Torino, 2003,
163. [15] Cfr. R. CORDEIRO GUERRA, Riflessioni critiche e spunti
sistematici cit., 1406 ss. [16] Per verità, R. CORDEIRO GUERRA,
Riflessioni critiche e spunti sistematici cit., 1411, al fine di estendere
l’imputazione ai soci di minoranza, ritiene necessaria la prova della loro
partecipazione al disegno evasivo od elusivo; analogamente ID., La nuova
disciplina in tema di controlled foreign companies, in G. Marino( a cura
di), I profili internazionali e comunitari cit., 32; a mio avviso,
peraltro, la delocalizzazione “fittizia” del reddito in un cd. paradiso
fiscale pare elemento oggettivo sufficiente per legittimare una disciplina
di contrasto del fenomeno, anche a prescindere dall’irrilevanza della
volontà in presenza di fattispecie non solo di evasione ma anche di
elusione, in relazione a cui rinvio, se si vuole, a M. NUSSI, Elusione
tributaria ed equiparazione al presupposto nelle imposte sui redditi:
nuovi (e vecchi) problemi, in Riv. Dir. Trib., 1998, I, 510 ss.; su
quest’ultima problematica, da ultimo, ed in senso analogo, cfr. A. FEDELE,
Appunti dalle lezioni cit., pag., 154. [17] A prescindere dalle
giustificazioni di sistema, su cui supra nel testo ed in note, per taluni
profili di criticità connessi all’estensione della disciplina de qua, cfr.
P. SELICATO, Estensione alle società collegate cit., 136 ss.; R. CORDEIRO
GUERRA, La nuova disciplina cit., 33. Come emerge dal testo, ritengo che
anche le perplessità in ordine all’evidenziata estensione derivino pur
sempre dall’inconciliabilità di una soluzione in chiave soggettiva di un
problema oggettivo. [18] A. FEDELE, I rapporti fra soci e società cit.,
477 ss., 484 in particolare, qualifica la disciplina come incentivante o
promozionale. [19] Si veda F. TESAURO, La partecipation exemption ed i
suoi corollari, in TributImpresa, 2003, 11 ss.; A. FANTOZZI – A. SPOTO,
Prime osservazioni in materia di trasparenza fiscale delle società di
capitali, in Riv. dir. Trib., 2003, 686-689 in particolare. [20]
L’autonomia non sembra scalfita neppure dalla disciplina degli interpelli,
presenti anche nell’ambito dell’art. 47, comma 4, Tuir, con una formula di
rinvio al regime dell’art. 167 Tuir che, se letteralmente pare consentire
solo l’utilizzo dell’istanza necessariamente presentata ai fini della
disapplicazione della CFC legislation, dal punto di vista
sistematico deve invece presupporla, in quanto altrimenti il socio che non
raggiunge le soglie di collegamento non potrebbe mai usufruire della
tassazione parziale pur ove ne ricorrano le condizioni
sostanziali. [21] Sul principio di non discriminazione, cfr. per tutti
F. AMATUCCI, Il principio di non discriminazione fiscale, Padova, 2003,
passim; recentemente, in relazione all’introduzione dell’Ires, A. DI
PIETRO, La nuova disciplina Ires: la tassazione dei redditi dei non
residenti ed i princìpi comunitari, in Riv. Dir. Trib., 2004, I, 603
ss. [22] Sul punto, oltre ad A. FANTOZZI, Prime osservazioni cit., 688,
L. SALVINI, La tassazione per trasparenza, in Rass. Trib., 2003, 1521
ss. [23] L’esito, a certe condizioni, non muta neppure in caso di
carico impositivo estero congruo, e successiva distribuzione del dividendo
al socio residente. Per la dimostrazione pratica in ordine ad alcune
ipotesi, cfr. S. DELLA ROVERE, Imposizione degli utili da partecipazione e
normativa CFC: regimi a confronto, in corso di pubblicazione. [24] Pur
non essendo questa la sede per analizzare il problema, dal punto di vista
sistematico, in presenza di un’imposizione da “disapplicare”
paradossalmente più favorevole, la disciplina dell’interpello previsto
dall’art. 167 Tuir appare contrastare la ratio che la dovrebbe
permeare. [25] In ipotesi di soggetti societari, mutano anche gli
effetti economici delle opzioni per la trasparenza fiscale, ai sensi
dell’art. 115 Tuir, in quanto in questa ipotesi, più che un rimedio alla
doppia imposizione dei dividendi, si prospetta un regime che restituisce
rilevanza alla “trasmissione delle perdite” della partecipata: cfr. A.
FANTOZZI – A. SPOTO, Prime osservazioni cit., 688. Come noto, invece,
l’imputazione del reddito della partecipata estera esclude comunque simile
risultato.
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1] F. AMATUCCI, Il principio di non discriminazione fiscale, Padova,
2003, passim. 2] C. CALIFANO, Controlled foreign companies: esperienze
tributarie nazionali e princìpi del trattato, in A. Di Pietro (coordinato
da), Lo stato della fiscalità nell’Unione europea. L’esperienza e
l’efficacia dell’armonizzazione, II, Roma, 2003, 754. 3] S. CIPOLLINA,
I confini giuridici del tempo presente. Il caso del diritto fiscale,
Milano, 2003, 253 ss. 4] R. CORDEIRO GUERRA, Riflessioni critiche e
spunti sistematici sulla introducenda disciplina delle controlled foreign
companies (art. 127-bis del Tuir), in Rass. Trib., 2000, 1399 ss. 5] R.
CORDEIRO GUERRA, La nuova disciplina in tema di controlled foreign
companies, in G. Marino( a cura di), I profili internazionali e comunitari
cit., 32. 6] A. DI PIETRO, La nuova disciplina Ires: la tassazione dei
redditi dei non residenti ed i princìpi comunitari, in Riv. Dir. Trib.,
2004, I, 603 ss. 7] A. FANTOZZI – A. SPOTO, Prime osservazioni in
materia di trasparenza fiscale delle società di capitali, in Riv. dir.
Trib., 2003, 686 ss. 8] A. FANTOZZI, Il diritto tributario, Torino,
2003, 183 ss. 9] A. FEDELE, Appunti di diritto tributario, I, Torino,
2003, 163. 10] A. FEDELE, I rapporti fra soci e società, in Riv. Dir.
Trib., 2004, I, 487. 11] R. FRANZE’, Il regime di imputazione dei
redditi dei soggetti controllati non residenti (cd. “controlled foreign
companies legislations”), in V. Uckmar (coordinato da), Corso di diritto
tributario internazionale, Padova, 2002, 759 ss. 12] S. LA ROSA,
Esclusioni tributarie, in Enc. Dir., vol. XIII, Roma, 1989. 13] R.
LUPI, Princìpi generali in tema di CFC e radicamento territoriale delle
imprese, in Rass. Trib., 2000, 1734 14] G. MAISTO, Il regime di
imputazione dei redditi delle imprese estere partecipate (cd. Controlled
Foreign Companies), in Riv. Dir. Trib., IV, 2000, 51. 15] G. MARINO, La
considerazione dei paradisi fiscali e sua evoluzione, in V. Uckmar
(coordinato da), Corso di diritto tributario internazionale, Padova, 2002,
735 ss. 16] G. MARONGIU, Imprese estere partecipate: prime riflessioni
sulle circostanze escludenti l’imputazione dei redditi ai soggetti
controllanti, in Dir. Prat. Trib., 2001, I, 138. 17] M. NUSSI,
L’imputazione del reddito nel diritto tributario, Padova, 1996,
passim. 18] M. NUSSI, Elusione tributaria ed equiparazione al
presupposto nelle imposte sui redditi: nuovi (e vecchi) problemi, in Riv.
Dir. Trib., 1998, I, 510 ss. 19] P. PISTONE, Normativa CFC, convenzioni
internazionali e diritto comunitario, in
www.tributimpresa.it 20] G. PORCARO, Il divieto di doppia
imposizione nel diritto interno, Padova, 2001, passim. 21] L. SALVINI,
La tassazione per trasparenza, in Rass. Trib., 2003, 1521 ss. 22] P.
SELICATO, Estensione alle società collegate delle norme antielusive in
materia di imprese estere controllate: si riducono le possibilità di
disapplicazione?, in G. Marino (a cura di), I profili internazionali e
comunitari della nuova imposta sui redditi delle società, Milano, 2004,
128 ss. 23] D. STEVANATO, Controlled foreign companies: concetto di
controllo e imputazione del reddito, in Riv. Dir. Trib., 2000, I, 790
ss. 24] F. TESAURO, La partecipation exemption ed i suoi corollari, in
TributImpresa, 2003, 11 ss. 25] S. DELLA ROVERE, Imposizione degli
utili da partecipazione e normativa CFC: regimi a confronto, in corso di
pubblicazione.
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