SOMMARIO: – 1.Contrattualistica e clausole ad oggetto tributario:
gli ambiti tradizionali – 2. Risparmi d’imposta e causa contrattuale: un
precedente – 3.Tassazione del gruppo su basi consolidate ed attribuzione
del relativo vantaggio fiscale – 4.Tassazione su basi consolidate ed
attività di direzione e coordinamento della capogruppo – 5.Identificazione
di alcune possibili aree di contrasto d’interessi e delle relative formule
di composizione – 6.I regolamenti finanziari della tassazione consolidata
– 7.Interferenze della tassazione consolidata su base c.d. “mondiale”:
alcune riflessioni – 8.Conclusioni.
1. Contrattualistica e
clausole ad oggetto tributario: gli ambiti
tradizionali
Storicamente, l’analisi giuridica delle clausole
di contenuto tributario sembra finora essersi concentrata sulle
pattuizioni riguardanti le imposte sul trasferimento di beni (o
dell’utilità contenuta nella prestazione promessa) e sulle clausole
relative all’accollo od alla c.d. traslazione economica dell’imposta. La
differenza fra i due fenomeni può essere così schematizzata, assumendo di
dover eseguire un versamento all’Erario di 20:
Caso di base: la
rivalsa d’imposta viene esercitata
Costi a Diversi
100 debiti v.
Erario 20
debiti v. Fornitori 80
Il conto economico del cliente
viene inciso per 100
Prima variante: il cliente si accolla
l’imposta
Costi a Debiti v. Fornitori
100 100
Crediti di rivalsa
a Debiti v. Erario
20 20
Costi a Crediti di rivalsa
20 20
Il
conto economico del cliente è inciso per 100 + 20 = 120
Seconda
variante: le parti convengono la traslazione economica dell’imposta, in
modo che il fornitore riceva un flusso netto di cassa di 100
Costi
a Diversi
125 debiti verso l’Erario 25
debiti v. Fornitori
100
Il conto economico del cliente è inciso per 125 e non più per
120, dove il costo di 125 viene definito dallo sviluppo della seguente
equazione: x - 0,20x = 100.
Quanto alle pattuizioni sulle imposte di trasferimento dei beni, la
norma più tipica da considerare è l’art. 1475 cod. civ. (Spese relative
alla vendita) che, per corrente opinione, include gli oneri fiscali
di trasferimento dei beni, in quanto ritenuti accessori della vicenda
traslativa[1]. Tale norma, come opportunamente si precisa,
attiene ai rapporti interni fra le parti[2] e non quindi al
rapporto d’imposta, del quale viene solo disciplinato il riflesso
economico sul contratto. A tale disposizione si possono aggiungere
quelle rinvenibili nelle leggi speciali, con finalità analoghe, come
è a dirsi per l’art. 8 della L. n. 392 del 1978 e succ. mod., in merito
alla ripartizione delle spese di registrazione fra le parti del contratto
di locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione.
Quanto invece alle clausole di “accollo”, appare
opportuno distinguere il vero e proprio accollo dalla traslazione
economica sulla controparte dell’onere fiscale considerato. La prima
ipotesi ricorre quando l’imposta dovuta all’Erario dal soggetto passivo
del tributo sulla base di calcolo rilevante venga pagata da soggetto
diverso dall’obbligato verso l’Erario, per accollo a tale soggetto del
debito relativo, da parte dell’obbligato medesimo. La seconda ipotesi
ricorre invece quando l’obbligazione in denaro od in natura di una parte
contrattuale viene definita in modo tale che la controparte, subite le
imposte su quanto a sé dovuto o su quanto ricevuto, venga a disporre della
somma o valore, netti d’imposte, desiderati.
Con specifico riferimento alla traslazione economica dell’imposta,
si sono fronteggiate nel tempo due tesi, l’una contraria ai patti
traslativi dell’onere tributario, l’altra favorevole, in quanto la
traslazione economica dell’imposta sulle somme dovute dalla controparte
(a vario titolo) non incorrerebbe in divieto alcuno dell’ordinamento.
Il settore di elezione nel quale la questione si è sviluppata, attiene,
com’è noto, all’imposizione sul reddito ed al prelievo delle imposte
sugli interessi attivi in particolare (mediante ritenuta od imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi). In merito, il fenomeno della
traslazione (maggiorazione dell’interesse dovuto in modo tale che,
al netto della ritenuta, o dell’imposta definitiva, anche di natura
sostitutiva del prelievo ordinario, il creditore abbia il desiderato
flusso netto di cassa) è stato giudicato legittimo, essenzialmente
in quanto generatore di una maggiorazione di interessi dovuti, destinata
a risolversi in una maggior base imponibile di prelievo presso il
percettore. Da altra prospettiva, è parso al contrario che la traslazione
economica dell’imposta eludesse il principio di obbligatorietà della
rivalsa della ritenuta sugli interessi[3].
Il
fenomeno dei patti traslativi dell’onere economico dell’imposta è comunque
più vasto, interessando ad esempio la tassazione del reddito di lavoro
dipendente, ambito nel quale spesso si prospetta l’esigenza di assicurare
al dipendente un dato ammontare di retribuzione netto di oneri fiscali,
specie in fase di scioglimento “conflittuale” del rapporto di lavoro,
sfociante in una transazione. In tale contesto, si segnala Trib. Pordenone
19 giugno 2003, il quale ritiene legittima la traslazione economica della
ritenuta “in acconto” dell’imposta personale sul reddito, ma non
dell’imposta personale complessiva sul reddito, nell’opinabile assunto che
in questo modo l’obbligazione del datore di lavoro sarebbe nulla in quanto
determinabile solo “a posteriori”, una volta noto il debito definitivo
d’imposta, in base agli imponibili dichiarati. Non è chi non veda come in
realtà il fenomeno sia del tutto ordinario e non certo da colpire
attraverso la nullità della clausola di traslazione del tributo, posto che
la determinabilità dell’oggetto dell’obbligazione ben può derivare da
eventi successivi (qui la determinazione del reddito complessivo netto del
dipendente mediante la dichiarazione individuale), rispetto all’assunzione
dell’obbligazione.
La contemplazione dell’imposta nella determinazione di quanto dovuto
per contratto attiene, in definitiva, alla sfera dei motivi che animano
le parti nel definire (ed esprimere in forma monetaria o nel valore
corrispondente) le obbligazioni reciproche e come tali sono irrilevanti,
in quanto – ancorché eventualmente comuni - non sono illeciti (arg.
ex art. 1343, cod. civ.)[4].
Sembra, in ogni modo, che la questione debba al presente impostarsi
su basi nuove, atteso che l’art. 8 del c.d. “Statuto dei diritti del
contribuente” (L. 27 luglio 2000, n. 212) dichiara legittimi i patti
di accollo dell’imposta. In merito, si è puntualmente osservato come
questa legittimazione implichi quella dei patti rivolti alla traslazione
economica dell’imposta, superandosi in tal modo le controversie anteriori[5].
Si è altresì ritenuto che l’art. citato disciplini in ogni caso un
accollo c.d. interno[6], che resta tale anche se a conoscenza
dell’Erario[7].
La dichiarata legittimità dei patti di accollo delle imposte non può
non reagire altresì sull’attualità delle varie altre disposizioni
che sanciscono versamenti d’imposta con “obbligo” di rivalsa del relativo
ammontare (ad esempio: l’art. 23 del d.p.r. n. 600 del 1973; o l’art.
18, comma 1, del d.p.r. n. 633 del 1972). Se i patti di accollo dell’imposta
sono legittimi, la rivalsa non può che diventare strutturalmente facoltativa,
ferma restando l’indeducibilità dell’onere relativo nella determinazione
del reddito d’impresa, ove non esercitata (art. 99, comma 1, del T.U.
delle imposte sui redditi). Se così è, non sembra più attuale la previsione
dell’art. 14 del D. Lgs. n. 471 del 1997, che tuttora dispone l’irrogabilità
di una sanzione amministrativa pari al 20% dell’ammontare non trattenuto
nei confronti di chi “non esegue” in tutto o in parte la ritenuta
alla fonte. Questa previsione, nonostante il linguaggio atecnico,
attiene difatti all’esercizio della rivalsa, come si desume dalla
circostanza che viene fatta salva l’irrogabilità della sanzione per
il caso di omesso versamento della ritenuta[8]. Del pari sembrano
ormai difficilmente giustificabili disposizioni come l’art. 62 del
T.U. approvato con il D.P.R. n. 131 del 1986, statuente che i patti
contrari alle disposizioni di detto T.U., compresi quelli che pongono
l’imposta e le eventuali sanzioni a carico della parte inadempiente,
“siano nulli anche fra le parti”[9].
Prescindendo dalla segnalata, possibile, interferenza attuale dell’art.
8 dello Statuto sul principio di obbligatorietà della rivalsa, il
sistema anteriore già evidenziava aspetti di difficile gestione di
detto principio. Difatti, qualora si fosse voluta ricercare, ai fini
dell’IVA, la sanzione tributaria a garanzia dell’obbligatorietà della
rivalsa, si sarebbero incontrate notevoli difficoltà[10].
Da ultimo, l’attenzione al collegamento fra gli assetti negoziali,
da un lato, e gli interessi patrimoniali indotti dal verificarsi di
presupposti d’imposta, dall’altro lato, si è rivolta ai patti regolatori
del diritto di rivalsa. Sul punto, la giurisprudenza[11], muovendo
dalla natura non tributaria del credito di rivalsa[12], ha
ritenuto possibile la regolamentazione negoziale del suo esercizio
ed ha riconosciuto che, qualora il cedente, nell’ambito del rapporto
di rivalsa, si dichiari debitore per il corrispondente ammontare mediante
ricognizione di debito, ex art. 1988, cod. civ., il cessionario possa
richiedere in via giudiziale l’adempimento del credito così attribuitogli.
In tale ipotesi, quindi, la ricognizione di debito annulla (legittimamente)
le finalità proprie della rivalsa, da rinvenirsi nella traslazione
palese dell’onere d’imposta, quando colui che deve sostenerlo è soggetto
diverso da quello che realizza il presupposto di tassazione.
2. Risparmi d’imposta e causa contrattuale: un
precedente
In passato, quando iniziò a fiorire il commercio delle partecipazioni
in società il cui valore era unicamente costituito dalla “dote” di
perdite cumulatesi presso tali società e compensabili mediante fusione
per incorporazione della società oggetto di acquisto, con i redditi
positivi dell’incorporante, la dottrina si chiese se un acquisto di
partecipazione animato da tale unico “motivo” non fosse potenzialmente
nullo, per violazione dell’art. 1344 (o 1345), cod. civ., pervenendo
a negare tale possibilità, salvo temperare questa conclusione osservando
che, qualora il contratto fosse stato dichiarato nullo, il venditore
della partecipazione avrebbe beneficiato della “soluti retentio” ex
art. 2035, cod. civ.[13], il che lasciava intendere una valutazione
di (potenziale) contrarietà dell’operazione al “buon costume”.
La questione deve ritenersi
ormai superata dal vasto impianto di regole antielusive che indicano a
quali condizioni le perdite della società incorporata, o comunque estinta
a seguito di fusione, siano utilizzabili dall’incorporante o dalla società
risultante dalla fusione (cfr., al presente, l’art. 172 del T.U. delle
imposte sui redditi). Non è infatti possibile - per la regola di
unitarietà dell’ordinamento - che da un lato vi siano disposizioni,
ancorché tributarie, indirettamente regolatrici degli effetti di un
contratto idoneo ad attribuire economie di matrice tributaria, e ritenere
tale contratto nel contempo nullo, adducendo che la finalità di risparmio
d’imposta che lo abbia ispirato sia illecita.
Sembra altresì esaurita la questione se il perseguimento di risparmi
d’imposta, quando costituisca l’unico o prevalente fine concreto (causa
in concreto o motivo comune ad entrambe le parti) di un contratto
realmente voluto come tale dalle parti, possa rendere nullo il contratto
per illiceità della causa o del motivo. Al presente, prevale difatti
l’opinione che tale finalità del contratto trovi la propria eventuale
sanzione solo all’interno dell’ordinamento tributario, in termini
di disapplicazione degli effetti del contratto nell’ambito di tale
ordinamento, ma non si riverberi sulla validità di questo[14].
Il
dibattito sorto intorno alla possibile illiceità del contratto stipulato
per ragioni di matrice fiscale si è tuttavia finora sviluppato riguardo a
negozi non aventi a proprio oggetto l’imposta, o risparmi d’imposta, ma
oggetti diversi, portatori di risparmi d’imposta (ad esempio, come detto,
la vendita di partecipazione in società con perdite fiscali, da
incorporare in un momento successivo, per assorbire la dote di perdite
mediante compensazione con redditi imponibili
dell’incorporante).
Come subito si vedrà, la prospettiva è ora
destinata a cambiare, dovendo esaminarsi – con specifico riferimento alla
tassazione consolidata di gruppo, di cui agli artt. 117 ss. del T.U. delle
imposte sui redditi – i profili di coerenza e di legittimità complessiva
di negozi, aventi ad oggetto dichiarato, quantomeno principale,
l’attribuzione e la ripartizione dei vantaggi fiscali conseguibili
mediante la tassazione consolidata e quindi di contenuto più vasto ed
articolato, rispetto alle tradizionali clausole (normalmente facenti parte
di contesti negoziali non aventi oggetto fiscale) sulle spese fiscali del
contratto o sull’accollo del debito d’imposta, o sulla traslazione
economica dell’imposta.
3. Tassazione del gruppo su basi
consolidate ed attribuzione del relativo vantaggio fiscale
La
L. n. 80 del 2003, recante “Delega al Governo per la riforma del sistema
fiscale statale”, all’art. 4, comma 1, lett. a), nel tracciare i principi
e criteri direttivi secondo cui attuare la tassazione unitaria del reddito
dei gruppi c.d. “nazionali” mediante dichiarazione consolidata, stabilì
che le disposizioni delegate avrebbero fra l’altro dovuto prevedere
“l’esclusione dal concorso alla formazione del reddito dei compensi
corrisposti alle o ricevuti dalle società con imponibili negativi”,
assumendo pertanto che - in sede extratributaria - le perdite fiscalmente
rilevanti, nella misura in cui fossero state utilizzate in compensazione
con imponibili positivi di società diverse da quelle presso cui le perdite
avessero tratto origine, avrebbero potuto essere oggetto di remunerazione
e quindi interessate da dinamiche negoziali.
Questo principio è stato attuato – mediante l’art. 1 del D. Lgs. n.
344 del 2003 – in forma non pienamente corrispondente. L’art. 118,
comma 4, del T.U. delle imposte sui redditi (di seguito T.U.), stabilisce
difatti che non concorrano alla formazione del reddito imponibile,
in quanto da esso escluse, le somme percepite o versate tra le società
facenti parte della procedura di tassazione consolidata ex artt. 117
ss. del T.U., in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti[15].
Altro
è parlare della remunerazione dei “vantaggi”, altro, come nella
legge-delega, di compensi riconosciuti alle società con imponibili
negativi. La struttura della tassazione consolidata, in effetti, è tale da
attribuire vantaggi diversi e più ampi rispetto alla mera compensazione
degli imponibili positivi e negativi fra le società aderenti alla
procedura. Ad esempio, com’è noto, la distribuzione di dividendi
intragruppo in costanza di tassazione consolidata, ancorché la
distribuzione sia alimentata dal prelievo da riserve di utili formatesi
anteriormente, non subisce presso la società (od ente) percipiente la
tassazione sul 5% dell’ammontare del dividendo incassato, a condizione che
sia la società partecipante sia la società oggetto di partecipazione
concorrano alla tassazione consolidata (cfr. l’art. 122, lett. “a”, del
T.U.). Del pari, il possessore di partecipazioni che accedono al regime di
esenzione ex art. 87 del T.U., qualora faccia parte della procedura di
tassazione consolidata insieme con la società oggetto di partecipazione,
non subisce - in relazione alla parte di costo dell’investimento non
coperto da mezzi propri – gli effetti del c.d. pro-rata patrimoniale di
indeducibilità degli interessi passivi. Com’è noto, tecnicamente ciò si
realizza attraverso un apposito abbattimento dell’imponibile consolidato a
cura della capogruppo consolidante, mediante una rettifica (sottrattiva)
di consolidamento del saldo reddituale indicato nella dichiarazione
individuale della società interessata. Tale dichiarazione viene difatti
predisposta “provvisoriamente” dalla controllata, nel cui portafoglio si
trovano le partecipazioni ammesse al regime di esenzione ex art. 87 del
T.U., come se il pro-rata dovesse essere calcolato: cfr. l’art. 122, lett.
b), del T.U. Anche qui il minor onere tributario (del percettore di
dividendi o del possessore delle partecipazioni) è effetto della
tassazione consolidata, ma non deriva dalla compensazione di perdite
fiscali di alcune società con imponibili positivi di altre
società.
Si tratta dunque di comprendere se l’espressione
utilizzata dall’art. 118 cit. debba essere ricondotta al caso contemplato
nella legge di delega e se, dunque, occorra immaginarne una lettura
sostanzialmente più circoscritta, rispetto al suo potenziale significato,
oppure se il criterio direttivo della medesima legge, palesemente
formulato per accordare neutralità impositiva ai compensi per l’uso delle
perdite fiscali, che è l’ipotesi di vantaggio tributario più intuitiva,
sottenda in realtà una concezione aperta a codificare la neutralità
impositiva dei compensi per i vantaggi tributari comunque riconducibili
alla tassazione di gruppo.
In prospettiva più ampia, occorre
altresì chiedersi se l’affermata possibilità di “contrattare” il prezzo
delle perdite fiscali o in ipotesi, ulteriormente, dei vantaggi fiscali
comunque correlati alla tassazione di gruppo non sia in ultima analisi
espressione della più ampia possibilità che si configurino – accanto agli
accordi aventi ad oggetto l’attribuzione o la ripartizione di un beneficio
tributario in senso stretto – ulteriori tipologie di accordo, aventi ad
oggetto l’attribuzione di utilità, in ragione:
(a) del
partecipare;
(b) o dell’astenersi dal partecipare;
(c) od
ancora in ragione del partecipare, ma solo secondo date modalità,
alla tassazione di gruppo.
Sul punto, si ripropone un fenomeno non inusuale[16]. La legge
tributaria, con brevi enunciazioni relative ad un aspetto specifico
(la c.d. neutralità fiscale del riconoscimento dei compensi per l’attribuzione
di benefici tributari), assume, difatti, la configurabilità di una
vera e propria contrattualistica servente all’attivazione ed al funzionamento
della tassazione su basi consolidate, dando atto, in primo luogo,
dell’appartenenza di tale contrattualistica al novero delle potenziali
manifestazioni dell’autonomia privata ed imponendo, altresì, analisi
complesse in merito alla compatibilità degli accordi corrispondenti
con la dinamica dei rapporti intragruppo.
Tale ultima considerazione suggerisce quindi di collocare gli accordi
in esame nell’ambito della coeva riforma del diritto societario. Le
soluzioni concernenti, in particolare, le condizioni ed i limiti entro
cui si assume possa dispiegarsi l’attività di direzione e di coordinamento
della capogruppo sulle proprie controllate, di cui è parola agli artt.
2497 ss., cod. civ., offrono alcune direttive d’interpretazione, in
merito alla più coerente modalità di redazione degli accordi di amministrazione
della procedura di tassazione su base consolidata, che, è bene anticiparlo,
sembra costituire una delle più rilevanti forme di interferenza di
una capogruppo sulla gestione delle controllate, non potendosi certo
attribuire alla formazione della dichiarazione fiscale consolidata
le finalità essenzialmente informative che, al di là dei procedimenti
più o meno complessi da attuare, ispirano tuttora la formazione del
bilancio consolidato in sede extratributaria[17].
Così
identificati i temi che appaiono rilevanti, si delineano di seguito alcuni
profili di tale contrattualistica, non senza evidenziare la difficoltà nel
pervenire a descrivere “a priori” una casistica esauriente dei suoi
potenziali contenuti.
Già si è accennato come la L. n. 80 del 2003, all'art. 4, lett. a),
si fosse limitata a disporre l’esclusione dal concorso alla formazione
del reddito “dei compensi corrisposti alle e ricevuti dalle società
con imponibili negativi”, mentre l'art. 118, comma 4, del T.U., che
attua la legge di delega sul punto, con formulazione in apparenza
più ampia, dichiara che non concorrano a formare il reddito, in quanto
da esso escluse, le somme percepite o versate tra le società del gruppo
in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti. Tale
disposizione è formulata in modo da essere applicabile sia ai rapporti
fra le controllate sia a quelli fra controllate e capogruppo consolidante.
In dottrina[18], si è sostanzialmente osservato come l’art.
118 cit. non si ponga al di fuori dei limiti della legge di delega,
poiché l’irrilevanza fiscale dei fondi trasferiti da una società all’altra
in corrispondenza dei vantaggi fiscali ricevuti “ha un fondamento
che trascende la legge delega, raccordandosi all’ininfluenza delle
imposte sul reddito sulla determinazione dell'imponibile”, come conferma
il richiamo al principio di esclusione dalla determinazione del reddito
delle poste rappresentative dei vantaggi fiscali connessi all'impiego
delle perdite. La richiamata dottrina osserva quindi, condivisibilmente,
come l’art. 118 disciplini tutti i casi (e per parte nostra aggiungeremmo:
solo i casi) in cui il vantaggio attribuito rappresenti il compenso
per un risparmio d'imposta consentito dalla partecipazione alla procedura
di tassazione su basi consolidate[19].
Per contrapposto, l'art. 118 non regola i casi in cui la tassazione
di gruppo sia, a vario titolo, la causa, il motivo, il presupposto,
o l’occasione per definire un compenso fra le parti, ma il compenso
non rappresenti attribuzione patrimoniale o ripartizione del predetto
risparmio d'imposta[20].
Vengono
in questo modo a definirsi due principali gruppi di potenziali pattuizioni
negoziali collegate alla tassazione su basi consolidate:
1) quelle
- tipicamente contemplate dall’art. 118 cit. - relative all’attribuzione
ed alla ripartizione nel gruppo dei vantaggi fiscali della procedura di
tassazione consolidata;
2) quelle - non costituenti oggetto
dell’art. 118, ma immaginabili e legittime nei limiti in cui perseguano
interessi meritevoli di tutela (art. 1322, cod. civ.) - relative alla
definizione di compensi a causa della partecipazione, o della non
partecipazione, o della partecipazione secondo date modalità piuttosto che
altre, alla tassazione consolidata.
Appartengono al primo gruppo di
pattuizioni, esemplificativamente, le seguenti:
(i) gli accordi che stabiliscono la misura in cui debba essere compensato
il vantaggio per l’impiego delle perdite fiscali di una società all’interno
del gruppo, compenso (è a ritenere) da definirsi nei limiti massimi
dell'aliquota dell’imposta sulle società, da utilizzare per la trasformazione
delle perdite fiscali in imposta negativa alla fine del periodo d’imposta
con riferimento al quale le perdite sono utilizzate[21];
(ii)
gli accordi che, muovendo dal principio di totale detassazione dei
dividendi distribuiti in costanza di tassazione consolidata (cfr. l’art.
122, comma 1, lett. “a”, del T.U.), attribuiscono alla società controllata
(consolidata), che distribuisce dividendi - non tassati presso la società
che li percepisce, a sua volta facente parte del consolidato fiscale (come
altra consolidata, o come consolidante) - quote del risparmio d'imposta
sui dividendi che circolano in condizioni di neutralità fiscale.
Economicamente, questo accordo non sarebbe dissimile dalla parziale
retrocessione del dividendo o dalla sua riappropriazione da parte della
società erogante;
(iii) gli accordi che attribuiscono alla
controllata quote del risparmio d’imposta sul mancato calcolo del pro-rata
patrimoniale presso la partecipante, in ragione della congiunta
partecipazione delle due società interessate alla tassazione consolidata.
Si immagini – a miglior esplicazione del rapporto fra tale ipotesi e
quella di cui sub (ii) - che A, B, e C siano tutte società con imponibili
positivi e che, assumendo la partecipazione di A in B e di B nella C,
l’effetto di demoltiplicazione (di cui all’art. 120, comma 1, lett. “a”,
del T.U.) non precluda il consolidamento fra tutte le società nominate.
Qui l’interesse a consolidare B e C presso A potrebbe consistere non
nell’utilizzare le perdite di taluna delle società coinvolte, ma nel fare
in modo che i dividendi risalenti da C a B e da B ad A siano neutri,
oppure che né A, a causa della partecipazione in B, né B, a causa della
partecipazione in C, debbano calcolare quote indeducibili di interessi
passivi da “pro-rata patrimoniale”, sul rispettivo possesso partecipativo.
L’adesione delle controllate di livello sottostante alla procedura di
consolidamento degli imponibili presso la Capogruppo A potrebbe quindi
legittimare la ripartizione dei risparmi d’imposta, che sono indubbiamente
“vantaggi”, derivanti dall’annullamento degli oneri tributari sui
dividendi e sugli interessi passivi che altrimenti sarebbero stati,
rispettivamente, tassabili (seppure nei limiti del 5% del relativo
ammontare) e non deducibili. Si rinvia, peraltro, alle considerazioni di
cui oltre nel testo, in merito all’opinabilità di una siffatta
soluzione;
(iv) gli accordi che stabiliscono la retrocessione dei
compensi per i vantaggi fiscali ricevuti, qualora detti vantaggi venissero
meno per qualche ragione. Tale potrebbe essere il caso in cui le perdite
utilizzate in compensazione con gli imponibili positivi di altra società
si dimostrino non esistenti, determinando pretese fiscali sugli imponibili
positivi a suo tempo illegittimamente compensati con le perdite fiscali
venute meno. La sopravvenuta inesistenza delle perdite inizialmente
assunte in compensazione potrebbe, in particolare, sia derivare da
rettifiche alle dichiarazioni da parte degli Uffici Finanziari, sia da
rettifiche ad iniziativa del contribuente, come in caso di ravvedimento
operoso o di adesione a misure di “condono fiscale”;
(v) gli accordi che regolano la provvista per le imposte dovute all’Erario
dalla capogruppo, a causa del venire meno di vantaggi tributari di
cui – in costanza di tassazione consolidata – avessero beneficiato
alcune controllate. Tale è, ad esempio, il caso in cui debbano recuperarsi
a tassazione gli interessi passivi da pro-rata patrimoniale, di pertinenza
di una società controllata, a sua volta controllante di società immesse
nel consolidato fiscale, a seguito della prematura uscita della prima
controllata dalla tassazione consolidata (cfr. l’art. 124, comma 1,
lett. “a”, del T.U.)[22].
Appartengono al contrario al secondo gruppo di pattuizioni quelle
che - a titolo meramente esemplificativo, data la varietà dei casi
immaginabili - regolano il “compenso” (o l’”indennizzo”) per prestare
il consenso a partecipare alla tassazione consolidata, o per astenersi
dal richiedere di farvi ingresso. Trattasi qui di prestazioni di “fare”,
“non fare” o “permettere”, che non hanno ad oggetto la ripartizione
di benefici fiscali, poiché attengono alla configurazione di presupposti
per conseguire o per far conseguire ad altre società del gruppo, non
esclusa la capogruppo, i vantaggi della tassazione consolidata. In
alcuni casi, la prestazione del consenso determina difatti aggravi
di costo[23] o svantaggi, dei quali non è irragionevole ricercare
un riequilibrio compensativo.
La differenza fra le due tipologie di accordo si coglie, in primo
luogo, sotto il profilo dell’imposizione indiretta. Quelli attinenti
alla ripartizione di benefici fiscali generano difatti mere cessioni
di denaro[24], mentre quelli del secondo gruppo, laddove identificassero
prestazioni di “fare”, “non fare” o “permettere”, genererebbero corrispettivi
soggetti all’imposta sul valore aggiunto. Sotto il profilo dell’imposizione
diretta, d’altronde, la ripartizione dei vantaggi fiscali genera operazioni
neutre (costo non deducibile e provento non tassabile, con effetto
consolidato pari a zero), mentre i compensi che non rappresentano
la ripartizione di vantaggi fiscali determinano proventi imponibili
per chi li realizza e costi deducibili per chi ne sostiene l’onere,
assumendo tale onere inerente all’attività d’impresa dell’obbligato
e quindi deducibile (con effetto consolidato di nuovo pari a zero).
Pare comunque opportuno osservare come, al di là della teorica possibilità
di isolare prestazioni di “fare”, “non fare” o “permettere”, il compenso
di queste prestazioni possa risultare in concreto convogliato (od
assorbito) nella valutazione dei compensi per i vantaggi tributari,
ad esempio, ricorrendo ad una differenziata attribuzione di valore
delle perdite fiscali utilizzate, oppure definendo la c.d. valuta
dei flussi finanziari dei compensi per l’impiego delle perdite, con
decorrenze diverse dalle date di utilizzazione delle perdite stesse
in abbattimento degli imponibili positivi. Mediante tale strumento,
in particolare, sarà possibile attribuire (sotto forma di minor costo
finanziario per l’impiego delle perdite) un vantaggio anche alle società
che conferiscono nella tassazione consolidata imponibili positivi,
richiedendo loro di versare, con valuta posticipata rispetto agli
impieghi delle perdite, il compenso destinato alle società che conferiscono
perdite. In questo modo, viene oltretutto sancito che le perdite “valgono”
non di per se stesse, in assoluto od in astratto, ma nella misura
in cui vi siano controparti di gruppo con imponibili positivi, in
grado di assorbirle.
Così schematizzate le
due categorie fondamentali di accordi relativi alla tassazione
consolidata, è subito opportuno sottolineare come - nell'ambito del primo
gruppo di accordi – susciti più di una perplessità l’idea che debbano
riconoscersi compensi a fronte dei vantaggi tributari descritti nelle
punti da (i) a (iii), sicché occorre comprendere se e quando vi sia una
giustificazione negoziale sufficiente per stabilirli.
Tali vantaggi
non esprimono un’origine comune, in quanto, mentre il vantaggio sub (i) si
correla all’assorbimento di perdite, per compensazione con imponibili
positivi, i vantaggi sub (ii) e (iii) derivano dagli abbattimenti
dell’imponibile consolidato, per effetto di rettifiche di consolidamento,
indotte dalla tecnica della tassazione consolidata, che tende a riguardare
il gruppo come un’unica entità, senza quindi attribuire rilievo alla
circolazione del dividendo nè alla contrapposizione intersoggettiva delle
società che del gruppo fanno parte. E’ quindi utile esaminare
distintamente i due ordini di vantaggi.
Nel sistema anteriore
all’introduzione degli artt. 117 ss. del T.U. da parte dell’art. 1 del D.
Lgs. n. 344 del 2003, una capogruppo italiana avrebbe spesso raggiunto
risultati equivalenti all’attuale tassazione consolidata (somma algebrica
degli imponibili delle società), mediante l’effetto combinato della
deduzione delle perdite su partecipazioni e dell’attribuzione del credito
d’imposta sui dividendi percepiti, come dimostra il seguente esempio, nel
quale si assume un credito d’imposta omogeneo, pro forma, alla vigente
aliquota dell’imposta sulle società (33%, cui corrisponderebbe un credito
d’imposta sui dividendi del 49,26% circa).
Si immagini
che:
- la capogruppo “A” controlli al 100% “B” e “C”;
- “B”
abbia un utile prima delle imposte pari a 100 e “C” una perdita di
100;
- “B” distribuisca l’utile dopo le imposte (100 - 33 =
67).
Sistemaa anteriore (in assenza di consolidato
fiscale):
Conto Economico di “A”:
Perdite su partecipazioni
(da C) (100)
Dividendi (da B) 67
Credito d’imposta sui dividendi
33
Saldo reddituale 0
Crediti verso l’Erario 33
che
rappresenta la restituzione presso la capogruppo dell’imposta dovuta da
“B”, ma annullata – a livello consolidato (cioè presso la capogruppo) –
dalle perdite della “C”.
Sistema attuale (tassazione consolidata
con detassazione totale dei dividendi e non deducibilità delle perdite su
partecipazioni presso la holding):
Conto Economico di
“A”:
Perdite su partecipazioni (100)
Dividendi 100
Saldo
reddituale 0
in quanto – nella dichiarazione fiscale della holding
– a causa della contemporanea tassazione consolidata gestita dalla stessa
holding, si avrebbe:
saldo reddituale prima delle imposte
0
variazioni in aumento (perdite su partecipazioni non deducibili)
100
variazioni in diminuzione (dividendi non tassati) (100)
saldo
finale 0
In questa situazione non sembra, in effetti, esservi
motivo per attribuire alla “C” un compenso per l’impiego delle perdite di
“C” nel gruppo. Tale impiego è infatti sostitutivo della sopravvenuta
impossibilità di dedurre dal reddito della holding le perdite sulla
partecipazione nella “C” ed annullare, in tal modo, l’onere fiscale sui
redditi della “B”. Non deve difatti dimenticarsi che, di norma,
all’origine di una “perdita fiscale” della controllata vi è una perdita
d’esercizio di tale società e quindi una perdita di capitale da parte
dell’investitore.
Se tuttavia nel capitale di “C”, oltre alla “A”, fossero presenti
soci di minoranza, non detentori di tutto il capitale di “A”, la “A”
e quindi i soci di questa, diversi dai minoranzisti di “C” - atteso
il metodo di consolidamento su base integrale, che caratterizza il
consolidato fiscale “nazionale”[25] - verrebbero ad avvantaggiarsi
dell’uso delle perdite della “C” di competenza di detti minoranzisti,
potendo “B” distribuire un dividendo al lordo delle imposte che “B”
stessa avrebbe dovuto corrispondere, in assenza della quota di perdite
dei minoranzisti di “C”, compensate con i propri redditi positivi
attraverso la tassazione consolidata. Occorre pertanto valutare se
sia opportuno un compenso per l’impiego di dette perdite.
Il concreto riconoscimento del compenso può tuttavia
basarsi su concezioni non uniformi, in merito alle condizioni di
remunerazione.
Secondo una prima prospettiva, potrebbe ritenersi
che un compenso sia possibile nei limiti in cui la “C”, in assenza di
tassazione consolidata, sarebbe stata capace di assorbire in proprio le
perdite fiscali, per compensazione con successivi redditi positivi
individuali. Senza questa premessa potrebbe infatti obiettarsi che le
perdite di “C” non valgano nulla e che quindi l’attivazione del
consolidato da parte di “A” altro non sia che una forma di accorta
amministrazione del gruppo, tendente a trasferire fra i costi deducibili
della consolidante la perdita della società consolidata ed il correlativo
costo dell’investimento (in tal caso, tuttavia, la “holding” consolidante
si avvantaggerebbe anche delle perdite di pertinenza dei minoranzisti,
finanziano il costo del proprio investimento con un risparmio d’imposta di
competenza di terzi). In altri termini, la presenza di minoranzisti non
sarebbe in se stessa causa sufficiente per compensare la società delle
perdite che essa trasferisse alla consolidante. Quindi, indipendentemente
dalla presenza di minoranzisti, nella situazione in cui la società
generatrice di perdite fiscali, in base alle previsioni reddituali dei
successivi periodi d’imposta nei quali le perdite sarebbero utilizzabili
individualmente, non risulti in grado di assorbirle, o sia sommamente
incerto che vi riesca, potrebbe se del caso stabilirsi che il beneficio
derivante dal loro impiego:
(a) resti attribuito alle società (non
esclusa la capogruppo) che generano gli imponibili positivi idonei a
compensare le perdite, escludendo che vi siano trasferimenti compensativi
dell’uso delle perdite alla società che le ha generate;
(b) sia
riservato in ogni caso alla sola capogruppo, in quanto gestore della
procedura che “mette in relazione” imponibili positivi con imponibili
negativi, caso nel quale i risparmi fiscali di cui abbiano beneficiato
altre controllate mercè le perdite in questione saranno riversati da dette
controllate alla capogruppo, senza essere trasferiti sulla società
originatrice delle perdite. Tale soluzione assume che - per le società con
imponibili positivi - sia indifferente pagare imposte all’Erario o
riconoscere la stessa somma alla consolidante.
Entrambe le
soluzioni, scaturendo da procedimenti e valutazioni ascrivibili
all’attività di direzione e di coordinamento, possono essere motivo di
contrapposizione, rispettivamente, fra la capogruppo e le società le cui
perdite non sono remunerate, e fra la capogruppo e le controllate con
imponibili positivi, con eventuali ricadute sull’applicazione degli artt.
2497 ss., cod. civ.
Assumendo che il contrasto possa trovare
composizione o non sorga, è dunque configurabile uno schema negoziale
secondo cui il vantaggio connesso con l’utilizzazione delle perdite sia
riconosciuto alla società che vi dà origine, semprechè, nell’arco di tempo
in cui la società originatrice avrebbe potuto utilizzare le perdite in
proprio, si dimostri – o in costanza di tassazione consolidata, o ad
avvenuta la cessazione di essa – che la società in questione avrebbe
iniziato a consuntivare imponibili positivi in grado di assorbirle.
Infatti, laddove si ammetta che le perdite possano non essere pagate, se
prive di valore al di fuori della tassazione consolidata (in ipotesi unico
strumento in grado di assorbirle), è ragionevole che se ne possa altresì
rinviare il compenso all’atto in cui si conseguisse la certezza che
l’averle messe a disposizione del gruppo abbia tolto alla società di
origine un “credito fiscale” da quest’ultima individualmente utilizzabile,
in assenza di tassazione consolidata. Questo modo di configurare il
diritto al compenso potrebbe essere alternativamente giustificato
affermando che la tassazione consolidata non debba attribuire opportunità
diverse da quelle che la società originatrice delle perdite avrebbe avuto
in proprio, anche se – così opinando – non sarebbe percepibile quale
vantaggio attribuisce la tassazione consolidata alla società che dà
origine alle perdite.
Secondo una diversa prospettiva, al contrario, si potrebbe ritenere
che le perdite siano remunerate nei limiti in cui di fatto le si utilizzi
nel gruppo, senza attendere che la società che vi diede origine dia
prova che avrebbe potuto utilizzarle anche in proprio Sebbene sia
equanime dare conto di questa possibile alternativa, si ritiene che
la regolamentazione concernente i compensi per l’impiego delle perdite
debba riflettere in sè le utilità recate dall’opzione per la tassazione
consolidata e basarsi perciò sul principio di liquidazione dei compensi
in funzione degli impieghi. Sembra infatti in qualche modo contraddittorio
pattuire che le perdite utilizzate siano remunerate se ed in quanto
la società, che vi dà origine, dimostri che avrebbe potuto utilizzarle
in proprio, durante il periodo consentito. Una clausola siffatta,
introducendo un principio di rilevanza virtuale e “a posteriori” della
posizione individuale della predetta società, finisce con il negare
l’effetto utile dell’opzione per la tassazione consolidata, che è
quello di unificare immediatamente imponibili positivi e negativi
eterogenei. Al contrario, detta clausola nega l’aspetto qui evidenziato,
oltre ad essere uno strumento di dilazione dell’ingresso di liquidità
nelle casse della società originatrice delle perdite, recando potenziali
elementi di conflitto con i creditori (indipendentemente quindi dalla
composizione azionaria della società), non attenuabili dall’eventuale
previsione del riconoscimento d’interessi sui compensi. Nell’aspetto
contabile e di bilancio, inoltre, la società che vedesse subordinato
il pagamento dei compensi per l’uso delle perdite conferite al gruppo
alla dimostrazione del fatto che la medesima sarebbe stata in grado
di assorbirle in proprio si troverebbe ad avere un credito condizionato,
non iscrivibile come tale in bilancio (se non al più nel sistema degli
impegni). Le società del gruppo che beneficiano di dette perdite non
hanno correlativamente titolo per iscrivere in bilancio un debito
attuale, ma al più un onere potenziale, per l’effetto asimmetrico
della regola di prudenza.[26].
Una
combinazione di prospettive consiste quindi nel pagare i compensi per
l’uso delle perdite sempre man mano che le si utilizzino, ma sul
presupposto che le parti interessate abbiano riscontrato che la società la
quale diede origine alle perdite, in base ai piani d’impresa, avrebbe
avuto modo di utilizzarle anche in proprio. L’immediata liquidazione dei
compensi si basa perciò sulla condivisione di prospettive reddituali, vale
a dire di previsioni, al momento in cui le perdite sono oggetto di impiego
da parte del gruppo. Tenuto conto della notoria opinabilità delle
previsioni di reddito, non è incompatibile con questa visione, tendente ad
anticipare la liquidità del compenso, stabilire meccanismi di conguaglio
(restituzioni), ove le attese di reddito si rivelino infondate, se del
caso oltre certi limiti.
Il principio che le perdite della
controllata siano pagabili potrebbe altresì essere circoscritto, secondo
un’ipotesi negoziale ulteriore, al caso in cui le perdite annullino
imponibili positivi non del partecipante diretto (società consolidante od
altra società partecipante al consolidato come controllata), ma solo di
società diverse da quella che partecipa nella società che genera perdite.
Secondo questa logica, la quota di perdite assorbita dai redditi positivi
del partecipante sarebbe acquisibile senza costo, in quanto sostitutiva
dell’ormai sopravvenuta impossibilità di dedurre dal reddito imponibile le
svalutazioni di partecipazioni in società in perdita. Al contrario, la
quota non assorbita dal partecipante diretto dà al gruppo un vero
beneficio, evitando esborsi di cassa per imposte da parte di società che,
qualora non fossero state messe in contatto con le perdite di altre
consorelle, attraverso il consolidato, non avrebbero potuto evitare
l’esborso d’imposta.
Assumendo condiviso il principio di
riconoscere compensi per l’utilizzazione delle perdite all’interno del
gruppo, secondo taluna delle possibili impostazioni prima descritte, un
aspetto significativo da risolvere consiste nello stabilire quale sia la
“perdita rilevante”, rispetto cui calcolare la remunerazione. In merito
occorre dare conto delle relazioni esistenti fra perdite fiscali da
consolidare e rettifiche di consolidamento.
Sebbene, difatti, la somma algebrica degli imponibili e le rettifiche
di consolidamento tenda indubbiamente a determinare un debito fiscale
unitario del gruppo[27], la disciplina legislativa non annulla,
nei rapporti interni, la ricostruibilità delle posizioni dei singoli
partecipanti alla tassazione consolidata. Da un punto di vista numerico
e quindi potenzialmente contrattuale nulla vieta, quindi, di scomporre
la gestione del gruppo nella somma algebrica di posizioni individuali,
afferendo a ciascuna posizione sia le perdite sia le rettifiche di
consolidamento di rispettiva pertinenza. Tale operazione di carattere
estimativo[28] potrà condurre ad identificare:
(a) perdite emergenti dalle
dichiarazioni individuali, modificate da rettifiche di consolidamento
afferenti ai fenomeni contenuti in tali dichiarazioni;
(b) nonché
dichiarazioni di un dato segno algebrico, il cui saldo – dopo le
rettifiche di consolidamento – si inverte (da perdita a utile e
viceversa).
Le rettifiche di consolidamento modificano, in altri
termini, il dato preliminare delle dichiarazioni fiscali individuali e
quindi il risultato della mera somma algebrica degli imponibili
individuali (positivi e negativi).
Valga il seguente
esempio.
Saldo delle dichiarazioni individuali prima delle
rettifiche di consolidamento:
A (consolidante) + 5
B
(consolidata) 0
C (consolidata) 0
Si assuma che la B abbia
percepito dividendi dalla C, che hanno concorso a formare il saldo
individuale di dichiarazione della B per 5, in valore assoluto. Tale
importo determinerà una rettifica sottrattiva di consolidamento.
A
seguito delle rettifiche di consolidamento, si perviene ad un reddito
complessivo così calcolabile
Saldi individuali Rettifiche di
consolid. Imponibile consolidato
A + 5 0 + 5
B 0 - 5 - 5
C 0
0 0
Saldi + 5 - 5 0
E’ indubbio che in questa situazione le
rettifiche di consolidamento, originate da B evitano al gruppo di pagare
imposte di 5 x 33% = 1,65 ed alla A di reperire la provvista
corrispondente. La situazione non è quindi diversa da quella in cui la
società B avesse avuto un saldo reddituale proprio già negativo,
indipendentemente dalle rettifiche di consolidamento, pari a – 5, e non vi
fossero da eseguire ulteriori rettifiche. Poiché in questo secondo caso
non si dubiterebbe di dover remunerare l’impiego del saldo negativo
riferibile a B, non sembrano esservi ragioni ostative al riconoscimento di
compensi a B anche nel primo caso, in cui si raggiunge lo stesso
risultato, seppure in dipendenza di una rettifica di consolidamento
“riferibile” alla posizione di B nel consolidato. Rafforza tale
conclusione il fatto che, nell’esempio precedente, in assenza di
imponibili positivi, la rettifica di consolidamento ascrivibile a B, in
assenza di imponibili positivi, si sarebbe “evoluta” in perdita fiscale
riportabile a nuovo dalla capogruppo. Il valore di questa perdita non
sarebbe stato dissimile da quello delle perdite di competenza eccedenti,
rispetto agli imponibili positivi.
Nel seguito, verranno comunque
opportunamente evidenziate le ragioni che potrebbero indurre a non
remunerare gli effetti delle rettifiche sottrattive di consolidamento,
correlate alla detassazione dei dividendi percepiti in costanza di
tassazione consolidate ed all’eliminazione dell’indeducibilità degli
interessi passivi, altrimenti indotti dal calcolo del c.d. “pro rata
patrimoniale”.
Tenuto conto della relazione esistente fra “perdite”
e “rettifiche di consolidamento”, una formula di liquidazione dei
compensi, che potrebbe incontrare il consenso dei gestori del contratto
nella fase della sua amministrazione, consiste nel prevedere la
liquidazione dei compensi per fasi successive, con meccanismi
sostanzialmente di conguaglio. Tale soluzione può valere anche per la
gestione dei flussi finanziari della tassazione
consolidata.
Valgano i seguenti esempi.
La A trasferisce
perdite compensabili per 100, al lordo delle rettifiche di consolidamento
(in ipotesi date dalla quota imponibile di dividendi percepiti nei
riguardi di altra società inclusa nel consolidato, e pari a 7). La
capogruppo può valutare se liquidare subito compensi su perdite per 107 o
inizialmente su 100, salvo conguagli di compensi su 7, una volta eseguite
le rettifiche di consolidamento.
Il frazionamento della
liquidazione può essere utile specie nel caso di flussi di segno opposto.
La società A potrebbe difatti aver ceduto beni in neutralità fiscale (art.
123 del T.U.) i quali, presso la cessionaria, determinano quote
indeducibili di ammortamenti corrispondenti alla plusvalenza da cessione
non tassata presso A. Date in ipotesi 100 le perdite conferite dalla A
alla tassazione consolidate e dati 10 gli ammortamenti indeducibili per la
causa predetta presso la consolidate B, nell’ipotesi che la A debba
fornire provvista a compensazione degli aggravi d’imposta subiti da B, si
potrebbe avere:
- una liquidazione provvisoria di compensi alla A,
su perdite di 100;
- uno storno di compensi pari alle imposte su
10, gravanti sulla B, storno che potrebbe doversi eseguire anche qualora
gli oneri indeducibili presso B ridussero le perdite fiscali a questa
pagabili.
Nella gestione dei flussi finanziari della tassazione
consolidate potrebbe del pari immaginarsi che:
(a) in una prima
fase la capogruppo addebiti le società controllate delle imposte pari agli
acconti che ciascuna avrebbe teoricamente dovuto versare in proprio, in
assenza di consolidato (acconto individuale teorico);
(b) una
volta definito l’acconto di gruppo, che sarà calcolato secondo l’imposta
sulla somma algebrica degli imponibili individuali dell’anno anteriore o
previsionali, al netto delle ritenute in acconto e dei crediti d’imposta,
il debito verso l’Erario viene attribuito alle singole società debitrici
dell’acconto teorico, in base al rapporto fra tale debito e la somma
(teorica) degli acconti a debito di cui sub (a). Se l’importo così
attribuito eccede l’addebito sub (a), si procede ad uno storno
corrispondente.
Qualora, a consuntivo, le società che subirono
addebiti evidenziassero eccedenze di anticipazioni rispetto all’imposta
dovuta di rispettiva competenza, dette società beneficeranno di ulteriori
conguagli mediante compensazione con l’imposta di gruppo da versare, prima
dello scomputo degli acconti di gruppo.
Tornando all’aspetto dei
compensi, emerge indubbia l’esigenza di precisare quale perdita sia
oggetto di compenso, se quella al lordo o (come si riterrebbe) quella al
netto delle rettifiche di consolidamento. Connesso con la definizione
dell’ammontare delle perdite remunerabili è il caso in cui intervenissero
atti di realizzo fra società aderenti alla tassazione consolidata, aventi
ad oggetto beni strumentali, là dove si opti per il c.d. regime di
neutralità (art. 123 del T.U.). Qui, la plusvalenza realizzata presso il
cedente non è imponibile, ma presso il cessionario gli ammortamenti
deducibili sono calcolati sul costo fiscalmente riconosciuto formatosi
presso il cedente, senza includervi la plusvalenza realizzata ma non
tassata. In questa evenienza è immaginabile che il cedente debba
accreditare alla controparte della cessione provvista delle imposte
corrispondenti agli ammortamenti non deducibili, per principio, anche
qualora – nonostante le variazioni in aumento indotte dal regime di
neutralità del trasferimento – il cessionario non abbia un debito fiscale
di cui dover fornire provvista alla capogruppo, ma una minor perdita
fiscale trasferibile. Difatti, anche in questo caso, si realizza un
effetto identico all’utilizzazione della perdita fiscale del cessionario
(quale sarebbe stata, presso tale soggetto, in assenza delle variazioni in
aumento causate dall’acquisto in neutralità), per assorbire quote
corrispondenti della plusvalenza imponibile, in assenza del ricorso al
regime di neutralità della cessione. L’unica differenza è che tale effetto
di assorbimento si concentra sul cessionario e non passa per la
compensazione degli imponibili presso la capogruppo. A parte questa
differenza, non vi è tuttavia ragione che tale assorbimento di perdite del
cessionario non sia oggetto di compenso. Analoghe considerazioni possono
svolgersi rispetto alle minusvalenze realizzate dal cessionario,
corrispondenti alla quota di plusvalenza non tassata presso il primo
cedente, non reintegrata dal prezzo della seconda cessione.
L’esistenza di imponibili negativi di alcune società, compensabili con
i redditi di altre società, e quindi fenomeno ordinariamente vantaggioso,
sembrerebbe apparentemente in qualche caso “danneggiare” le società con
imponibili positivi. Si consideri l’ipotesi in cui queste ultime abbiano
realizzato redditi assoggettati ad imposte estere. Individualmente, queste
società potrebbero eliminare o ridurre la doppia imposizione, scomputando
dall’imposta italiana sul proprio reddito la parte corrispondente
all’imposta estera. Tuttavia, l’abbattimento di questo imponibile
attraverso le perdite di altre società, nell’ambito della tassazione
consolidata, precluderà detto scomputo. In questa ipotesi, le
remunerazioni che in via ordinaria farebbero carico alle società con
imponibili positivi, per l’utilizzazione delle perdite di società italiane
consorelle (o del consolidante), dovrebbero (potrebbero dover) essere
ridotte dell’ammontare di imposta estera non riassorbita, poiché –
nonostante l’impiego delle perdite – le società con redditi di fonte
estera subirono un’imposizione fiscale (seppure non doppia, ma di fonte
estera), trovandosi in condizioni deteriori rispetto alle società con soli
redditi di fonte italiana annullati dall’impiego di perdite fiscali. A
questo punto, addebitare alle società con redditi tassati all’estero
compensi per l’uso delle perdite di consorelle italiane (o del
consolidante), il cui assorbimento precluse lo scomputo delle imposte
estere, causerebbe un fenomeno equivalente alla doppia imposizione, che il
riconoscimento del credito per imposte pagate all’estero intenderebbe al
contrario evitare.
Nell’opposto caso di società con perdite, che
cionondimeno subisse prelievi di imposte estere - individualmente non
recuperabili per incapienza dell’imposta italiana corrispondente - la
tassazione consolidata potrebbe consentire il recupero di dette imposte, a
scomputo dell’imposta positiva netta consolidata. In tal caso, il rimborso
alle società in parola del credito per imposte pagate all’estero, fino a
concorso, dovrebbe sostituire la remunerazione loro dovuta in via
ordinaria per l’utilizzazione da parte del gruppo delle perdite fiscali
trasferite alla capogruppo consolidante (vale a dire: tali compensi
andranno liquidati al netto delle imposte pagate all’estero e rimborsate
tramite la procedura di tassazione consolidata, in quanto la tassazione
consolidata non ha il fine di eliminare la tassazione estera, subita da
una società trasferendone l’onere su altri). Qualora, per incapienza delle
imposte italiane consolidate, le imposte pagate all’estero si limitassero
a far nascere un diritto al rimborso d’imposta esercitabile “in avanti” o
“all’indietro”, tutte le considerazioni svolte fin qui andranno riferite
al momento in cui il diritto si concretizza in un vero e proprio credito o
rimborso. Parimenti, qualora la contrattualistica prevedesse che i
compensi per l’utilizzazione delle perdite fiscali siano riconosciuti alla
condizione che la società che vi dà origine dimostri che avrebbe potuto
utilizzare le perdite in proprio, tutte le considerazioni svolte nel
testo, in merito alla riduzione dei compensi in base ai crediti d’imposta
recuperati andranno riferiti al momento in cui detti compensi risulteranno
liquidabili.
Assumendo superati gli stadi negoziali opportuni, dal punto di vista
pratico il compenso, ove riconosciuto, dovrà essere calcolato e versato
sull’intero ammontare delle perdite compensate e non sulla sola quota
di perdite appartenente ai minoranzisti di “C”, in modo da evitare
redistribuzioni che impediscano a detti minoranzisti di beneficiare
del compenso di loro finale spettanza. Se, infatti, i minoranzisti
in questione rappresentassero il 49% del capitale di “C”, corrispondere
alla “C” il 49% del valore fiscale delle perdite compensate con gli
utili di “B” significherebbe riconoscere loro soltanto il 49% x 49%
= 24,01% del vantaggio. Corrispondere direttamente ai minoranzisti
di “C” il compenso per l’uso del 49% delle perdite di “C” sarebbe
d’altronde un’operazione di incerta qualificazione giuridica, che
non sembra coperta dalla regola di neutralità fiscale di cui all’art.
118, u.c., del T.U., operante unicamente fra le società aderenti al
consolidato[29].
Si
può quindi concludere che il fondamento negoziale di un eventuale compenso
per l’utilizzazione delle perdite fiscali della società derivi dal fatto
che il consolidamento fiscale avviene secondo il metodo integrale, mentre
nel sistema anteriore all’introduzione della tassazione consolidata si
sarebbero realizzati presso la capogruppo effetti equivalenti ad un
consolidamento su basi proporzionali (sia rispetto alla percezione del
dividendo, sia rispetto al computo delle perdite su partecipazioni), senza
rischi di appropriazione di benefici di pertinenza di terzi.
Se
questo è dunque il fondamento dell’eventuale compenso per l’utilizzazione
delle perdite fiscali (cfr. il precedente punto “i”), la ripartizione dei
vantaggi tributari descritti ai precedenti punti (ii) e (iii) sembrerebbe
avere minori (se non nulle) giustificazioni economiche e quindi negoziali.
Occorre tuttavia distinguere fra i vari casi.
La circolazione dei
dividendi in condizioni di neutralità fiscale in costanza di tassazione
consolidata è, di principio, una conseguenza istituzionale di questa
modalità di tassazione, poiché il dividendo esprime l’attribuzione
dell’utile dopo le imposte, che come tale non dovrebbe subire imposizioni
aggiuntive, quantomeno nel flusso fra società di capitali. I minoranzisti
della società consolidata, che distribuisce dividendi, non hanno
d’altronde da avanzare alcuna rivendicazione indotta dalla tassazione
consolidata, poiché essi percepiscono il dividendo di loro spettanza nelle
stesse condizioni in cui lo avrebbero percepito in assenza di tassazione
consolidata, non potendo avocare a sè la relativa procedura. Il risparmio
d’imposta sul 5% del dividendo che si realizza presso la partecipante che
percepisce il dividendo, causa l’essere parte insieme alla controllata
della procedura di consolidamento fiscale (o in veste di consolidante o in
quella di controllata), si concentra, correlativamente, sul solo dividendo
di propria pertinenza e non si estende al dividendo da attribuire ai
minoranzisti della società erogante. Non vi è quindi motivo per dover
redistribuire il risparmio conseguito dalla partecipante.
Qualora
invece la percezione del dividendo e la conseguente rettifica sottrattiva
di consolidamento sul 5% del relativo ammontare diano origine ad una
“perdita” o ad una “maggior perdita” che si compensi con imponibili
positivi, può essere ragionevole che ilrisparmio sia remunerato da parte
di chi ne beneficia, in quanto soggetto diverso dal percettore del
dividendo.
Del pari, la partecipante che non subisce gli effetti di
indeducibilità correlati al calcolo del pro-rata patrimoniale (ex art. 97
del T.U.), concorrendo alla tassazione consoldiata insieme alla società,
la partecipazione nella quale darebbe origine a “pro – rata patrimoniale”,
non ha alcun motivo di dover ripartire questo vantaggio con la propria
controllata o con altre società del gruppo, poichè a tale vantaggio –
sempre volendo tracciare un parallelo con l’impiego delle perdite fiscali
di altre società - non corrisponde alcuna appropriazione diretta od
indiretta di vantaggi fiscali altrui, ma solo l’eliminazione di un proprio
potenziale maleficio. Tale effetto deriva inoltre dalla natura stessa
della tassazione consolidata su bae integrale, in cui il gruppo è
riguardato come un’impresa unica, in cui il possesso delle partecipazioni
in altre società oggetto di consolidamento non rileva. Alla base del
calcolo delle quote indeducibili di interessi passivi da “pro-rata
patrimoniale” sta, per converso, la rilevanza del possesso di
partecipazioni immobilizzate, suscettibili di produrre redditi non tassati
in sede di realizzo, il costo delle quali risulti medio tempore finanziato
con ricorso all’indebitamento.
Per converso, se la rettifica
(sottrattiva) di consolidamento correlata all’eliminazione degli effetti
del pro rata patrimoniale sugli imponibili consolidati determina una
“perdita” od una “maggior perdita” compensabile, è ragionevole nonostante
tale origine che la perdita, se utilizzata, sia remunerata da chi ne
beneficia. Poiché comunque, al di là di queste considerazioni, la
tassazione consolidata non elimina la contrapposizione soggettiva delle
società del gruppo, si dimostra senz’altro opportuna la soluzione
negoziale che volesse confermare – seppure con finalità dichiarative -
come, al di fuori della remunerazione per l’impiego delle perdite fiscali,
secondo taluna delle varianti prima esaminate, non si faccia luogo nei
rapporti fra le parti aderenti alla tassazione consolidata ad altre forme
di ripartizione od attribuzione dei vantaggi tributari della
procedura.
A volte, le pattuizioni formalmente relative all’attribuzione del
beneficio fiscale della tassazione consolidata potrebbero essere tali
da incorporare “concessioni” correlate alla predetta tassazione. In
questo caso, la suddivisione fra le due fondamentali categorie di
pattuizioni, l’una comprendente gli accordi sulla ripartizione dei
vantaggi fiscali, l’altra gli accordi su prestazioni di “fare”, “non
fare” o “permettere” connesse all’attivazione del consolidato fiscale,
sembrerebbe attenuarsi alquanto. La distinzione mantiene, cionondimeno,
il proprio significato descrittivo e di orientamento. Nell’ipotesi
immaginata, di conseguenza, ove le concessioni fatte attengano alle
motivazioni, eventualmente comuni alle parti, ed al procedimento di
definizione dei reciproci rapporti di forza alla base della quantificazione
dei “vantaggi fiscali” da riconoscersi contrattualmente, le concessioni
sottostanti alla definizione dei predetti restano irrilevanti[30],
ancorché le si possa riconoscere, e l’accordo manterrà la propria
appartenenza alla tipologia di quelli aventi ad oggetto l’attribuzione
di vantaggi fiscali. Come tale, i suoi effetti economici e patrimoniali
continueranno ad essere regolati fiscalmente dall’art. 118 cit. Si
ponga il caso in cui “A” controlli “B” e “B” controlli “C”, in modo
che “C”, tenendo conto dell'effetto di demoltiplicazione della sequenza
di controllo, possa entrare nel consolidato amministrato dalla “A”.
“B” potrebbe avere imponibili positivi capienti per utilizzare interamente
le perdite fiscali della “C”, senza che quindi la “C” possa mettere
a disposizione del gruppo perdite fiscali in esubero. “B”, tuttavia,
si piega a non far valere la pretesa di compensare in via preventiva
le perdite di “C” con i propri imponibili positivi. Peraltro, in ragione
di tale concessione, che determina un parziale aggravio degli esborsi
di cassa della “B” per imposte, le perdite fiscali di “C” utilizzate
nel gruppo da soggetti diversi da “B” vengono valutate - nei limiti
massimi dell'aliquota IRES vigente - in misura superiore a quella
ordinariamente riconosciuta ad altre società originatrici di perdite
fiscali[31]. Qui il differenziato valore delle perdite compensa
una concessione richiesta dalla disciplina del gruppo, ma si presenta
cionondimeno, dal punto di vista formale, come attribuzione di vantaggi
fiscali alla “C”, regolata dall'art. 118, u.c., del T.U. Alternativamente,
la “B” potrebbe ricevere un compenso od un indennizzo per aver consentito
l’accesso della “C” al consolidamento fiscale con “A”. La relativa
pattuizione, prescindendo qui dagli aspetti di efficienza fiscale,
non apparterrebbe alla tipologia di quelle regolate dall’art. 118,
u.c., cit., ma identificherebbe la fonte di una prestazione di “fare”,
“non fare” o “permettere”, occasionata dall’attivazione del consolidato
fiscale. Sembra comunque opportuno osservare come le logiche basate
sulla definizione di un compenso o di un indennizzo non siano le uniche
immaginabili. Non pare infatti da escludere che, fra le parti della
procedura di consolidamento e le parti da essa escluse, il compenso
alle parti escluse possa derivare da un contratto di cointeressenza
propria, in cui l’utilità conseguita da alcune parti per la partecipazione
al consolidamento fiscale sia per una quota attribuita, in esecuzione
di tale contratto, alle parti escluse[32].
I
motivi della differenziata determinazione dei ccompensi sono di norma
irrilevanti nella configurazione del contratto, pur potendo assumere
rilievo nel contesto societario, in applicazione degli art. 2497 ss., cod.
civ., ad esempio in quanto le altre controllate, sottoposte al potere di
direzione della capogruppo “A”, debbano giustificare la propria decisione
di aderire ad una tassazione consolidata, che prevede una differenziata
remunerazione nell’impiego delle perdite fiscali disponibili, con
apparente privilegio per la “C”.
Il caso appena discusso evoca
l’opportunità di ideare clausole negoziali c.d. di salvaguardia, nelle
ipotesi in cui le società immesse nell’area di consolidamento eseguano –
rispetto alla propria situazione iniziale – investimenti partecipativi in
nuove società le quali non potessero tuttavia essere incluse nel
consolidato fiscale, per ostacoli indotti dal meccanismo di
demoltiplicazione Può anche immaginarsi il caso in cui la controllata i
cui titoli siano quotati in mercati regolamentati, ma immessa in un
consolidato “domestico”, esegua investimenti in controllate estere, e, in
quanto controllata nel primo consolidato, non possa attivare un proprio
consolidato “mondiale”, compensando con i propri redditi positivi le
perdite delle partecipate estere. Anche in questa ipotesi, il compenso per
l’aggravio subito dall’impossibilità di conseguire l’utilizzabilità delle
perdite dei “nuovi acquisti” potrebbe esprimersi in un minor prezzo
imposto alla società investitrice per l’impiego delle perdite di gruppo a
compensazione degli imponibili positivi da essa apportati. Tale minor
prezzo potrebbe essere commisurato all’aggravio d’imposta derivante
dall’impossibilità di consolidare i “nuovi acquisti”. L’assetto relativo
potrebbe essere oggetto di un’apposita clausola di salvaguardia. In
termini più generali, una clausola di salvaguardia potrebbe imporsi allo
scopo di affermare il principio di rimodulazione dei contenuti del
contratto, qualora sopravvenute operazioni societarie di rilievo possano
alterare le valutazioni di convenienza, quali contemplate all’atto in cui
venne espresso l’opzione per la tassazione su basi
consolidate.
Sembra ancora opportuno delineare una terza categoria di accordi che,
per un verso, sono complementari agli accordi sulla ripartizione nel
gruppo dei benefici tributari della tassazione consolidata, ma che
per altro verso esprimono contenuti non attinenti alla pura ripartizione
dei benefici predetti. Si fa riferimento, tipicamente, alla parte
degli accordi complessivi aventi ad oggetto la gestione finanziaria
della tassazione consolidata. In dottrina si è infatti osservato come
la tassazione consolidata, attraverso la somma algebrica degli imponibili,
porti sostanzialmente alla gestione di flussi di cassa, presso la
società consolidante, per le imposte nette da versare all’Erario,
delle quali occorre regolare la provvista. La valenza anche “finanziaria”[33]
della procedura non può non tradursi in corrispondenti determinazioni
contrattuali. In questa prospettiva, la definizione del termine (o
della valuta) di pagamento dei compensi per l’utilizzazione delle
perdite fiscali nel gruppo costituirà, per un verso, un necessario
complemento alla clausola di definizione dell’ammontare del compenso,
ma dall’altro lato detta definizione risulterà anche uno strumento
indiretto di “riparto” del vantaggio correlato all’uso delle perdite,
qualora – come accennato - la società che annullò i propri imponibili
positivi con le perdite di altra società consolidata venga autorizzata
a pagare il compenso con una valuta postergata rispetto alla data
di scadenza della liquidazione delle imposte di gruppo nei confronti
dell’Erario. La postergazione dei pagamenti compensa difatti la società
con imponibili positivi, essendo ragionevole ritenere che le perdite
valgano nella misura in cui vi siano imponibili positivi da annullare
o da ridurre.
Nella medesima prospettiva (e sempre a titolo
esemplificativo), si pongono i regolamenti finanziari riguardanti le
imposte dovute, in presenza di trasferimenti di beni strumentali,
all’interno del gruppo, in condizioni di “neutralità fiscale”, come
consentito dall’art. 123 del T.U. Tale opzione comporta, com’è noto, che
la plusvalenza realizzata dal cedente (capogruppo o società controllata)
non entri a comporre il costo fiscalmente riconosciuto del cespite presso
l’acquirente (altra società partecipante alla procedura di tassazione
consolidata). L’acquirente calcolerà pertanto gli ammortamenti di bilancio
su di un costo inclusivo della plusvalenza non tassata presso il cedente,
ma dovrà calcolare gli ammortamenti deducibili sull’ultimo costo
fiscalmente riconosciuto presso il dante causa (come se la cessione non
fosse avvenuta). La differenza di ammortamento non deducibile determina
aggravi d’imposte presso il cessionario (anche in forma di minore perdita
fiscale trasferibile alla consolidante), ma segna economicamente la
tassazione progressiva della plusvalenza non tassata nella fase di
alienazione del cespite. In tale situazione, potrebbe immaginarsi che il
cedente sia chiamato a fornire provvista progressiva degli oneri fiscali
che il gruppo subisce a causa dell’indeducibilità della differenza
d’ammortamento o delle eventuali minusvalenze non deducibili, in fase di
ulteriori realizzi del cespite da parte del primo acquirente. In via
alternativa, si può immaginare che il prezzo di cessione sia scontato
delle imposte che il cessionario deve corrispondere sulle quote non
deducibili di ammortamento (e sulle minusvalenze da ulteriore realizzo)
del cespite acquistato in neutralità fiscale. Qualora si adottasse il
diverso metodo di prestazione della progressiva provvista delle imposte,
il versamento delle somme corrispondenti da parte del cedente pare dovuto
in ogni caso (eccetto forse quello in cui le variazioni in aumento per
quote di ammortamento o minusvalenze non deducibili vadano ad assorbire
perdite di gruppo altrimenti destinate a scadere senza possibilità di
proficuo impiego, pur non negandosi che tale previsione negoziale sia di
complessa gestione procedurale), come dimostra la sequenza delle ipotesi
possibili.
Dato, per semplicità, un gruppo costituito dal cedente
(A) e dal cessionario (B), si avrebbero difatti questi casi:
1) A e
B realizzano entrambi risultati fiscali positivi: A deve rilevare B
dell’onere fiscale che B subisce sugli ammortamenti e sulle minusvalenze
da realizzo non deducibili, in corrispondenza della plusvalenza non
tassata presso A, in fase di alienazione a B;
2) A realizza redditi
e B perdite: A deve rilevare B del maggior assorbimento di perdite fiscali
causato dai predetti ammortamenti e minusvalenze. Tale maggior
assorbimento è infatti causa di una minore aspettativa di B per compensi
correlati all’uso delle proprie perdite fiscali nel gruppo;
3) A
realizza perdite e B redditi: A deve rilevare B dell’onere che deriverebbe
a B dal maggior impiego delle perdite di A, per annullare gli effetti dei
predetti ammortamenti e minusvalenze. Il rapporto fra le parti potrà
essere regolato anche in forma di minor versamento da B ad A dei compensi
relativi alle quote di perdite assorbite a causa dell’indeducibilità degli
ammortamenti e delle minusvalenze;
4) A e B realizzano entrambe
perdite: nonostante non vi sia alcun esborso di cassa verso l’Erario,
anche in questa ipotesi A deve rilevare B del controvalore del maggior
impiego di perdite fiscali che si realizza presso B, tenuto conto che tale
fenomeno precluderà alla B corrispondenti compensazioni future con redditi
positivi (nell’ambito della tassazione consolidata, oppure
individualmente, in caso di interruzione o mancato rinnovo di
questa).
Nei casi 2) e 4), si potrà se del caso subordinare il
pagamento delle somme dovute a B alla dimostrazione, da parte di B, del
fatto che tale società avrebbe potuto altrimenti assorbire la maggior
quota di perdite distrutte dalle variazioni in aumento imputabili alla
cessione intragruppo dei cespiti in regime di neutralità fiscale per la A.
Inoltre, non è chi non veda come il beneficio economico di origine
finanziaria della tassazione progressiva nel tempo della plusvalenza da
realizzo del bene all’interno del gruppo possa essere amplificato in
relazione ai tempi di richiesta della provvista e di decorrenza su di essa
degli interessi passivi.
Ulteriori pattuizioni - in senso lato
serventi alla disciplina sostanziale della ripartizione dei benefici
fiscali della tassazione consolidata - potranno infine immaginarsi per la
coordinata e concorde gestione del contenzioso e delle eventuali
definizioni di esso, secondo gli strumenti giudiziali ed extragiudiziali
allo scopo previsti. Tali accordi vengono qui unicamente menzionati a
titolo di completezza, ma non esprimono le caratteristiche proprie delle
pattuizioni relative al riparto dei vantaggi tributari e di quelle
disciplinanti prestazioni rese in rapporto all’attivazione del consolidato
fiscale.
La complessità di scenario che si delinea potrebbe
arricchirsi dell’ulteriore aspetto correlato all’applicazione dell’art.
1341, cod. civ., che com’è noto rileva anche nei rapporti fra imprese,
qualora le discipline negoziali siano configurate in termini di regole
uniformi di gruppo e quindi evochino schemi di contratti “per adesione” da
parte delle controllate. Potrebbe, in particolare, doversi addivenire alla
specifica approvazione per iscritto da parte della controllata delle
clausole che limitassero la facoltà di opporre eccezioni, oppure che
statuissero la tacita proroga o rinnovazione dell’accordo di
consolidamento, o clausole compromissiorie e simili.
4.
Tassazione su basi consolidate ed attività di direzione e coordinamento
della capogruppo
Come emerge dalle notazioni che precedono,
l’attivazione della procedura di consolidamento fiscale potrebbe essere a
vario titolo e sotto molteplici aspetti causa di contrapposizione
d’interessi fra la capogruppo consolidante e le società controllate. Il
tema si pone limitatamente al c.d. “consolidato nazionale” (art. 117 ss.
del T.U.), ricorrendo solo in tale ambito la particolarità di dover
attivare la procedura mediante uno scambio di “opzioni” fra consolidante e
società controllata residente. L’opzione della controllata non è
sostituibile dalla decisione unilaterale della consolidante, volta ad
includere la controllata nella procedura di consolidamento.
Al di
là del meccanismo giuridico-formale di adesione, non appare dubbio che il
rapporto di controllo con la consolidante interferisca sulle decisioni
della controllata, sicché l’attivazione del consolidato fiscale e la
definizione delle sue modalità di funzionamento costituiscono – in
rapporto alle aspettative degli azionisti di minoranza e dei creditori, ai
vari livelli – occasione di verifica dei limiti entro cui l’influenza
consentita dal rapporto di controllo debba mantenersi. La gestione della
procedura di tassazione su basi consolidate presso la capogruppo
costituisce d’altronde, come accennato, una forma tangibile di
manifestazione dell’attività di direzione e di coordinamento di tale
società nei riguardi delle proprie controllate, insita nella
determinazione di un’unica base imponibile del gruppo, per somma algebrica
degli imponibili della controllante e delle singole controllate, e nella
conseguente determinazione di un’unica imposta netta di gruppo da versare.
Tale attività implica difatti, quantomeno, l’organizzazione e la
centralizzazione del flusso dei dati rilevanti, nonché la disciplina dei
flussi di cassa correlati alla provvista per il pagamento dei debiti verso
l’Erario e per l’attribuzione degli eventuali compensi, rappresentativi
dei vantaggi recati dalla procedura Non sembra necessario che a tale
attività si accompagni anche quella di tramite contabile dei regolamenti
finanziari dei compensi fra le società controllate, essendo sufficiente
l’amministrazione centralizzata dei dati in base ai quali – mediante
apposite comunicazioni – si consenta alle controllate l’accertamento delle
partite reciproche relative ai compensi. Questa soluzione non è
estensibile alla gestione dei flussi verso l’Erario, per il pagamento
delle imposte a debito, dovendo immaginarsi un sistema che consenta alla
capogruppo di ricevere dalle società con imponibili positivi la provvista
necessaria ad eseguire i versamenti all’Erario, che avvengono in nome e
sotto la responsabilità della consolidante.
L’attenzione della dottrina sulle caratteristiche dell’attività di
coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle operazioni
delle società oggetto di partecipazione, muove – com’è noto - dallo
studio della configurabilità e del possibile ruolo delle società c.d.
“holding”[34], ruolo che si ammette oscillante fra l’assunzione
di partecipazioni per finalità di investimento meramente finanziario
oppure per finalità di controllo, direzione e coordinamento delle
attività dell'impresa che fa capo alla società oggetto di partecipazione,
con molteplici graduazioni fra i due estremi[35].
Studi recenti in tema di gruppi di società[36], osservando
come la società controllante - pur senza annullare l'individualità
giuridica delle imprese controllate - ne coordini ed unifichi l'azione
economica, concludono esservi nel “gruppo” tre diversi interessi:
(a) quello della controllante;
(b) quello delle
controllate;
(c) quello del gruppo, di cui è portatrice la
capogruppo come tale.
Quest’ultimo “è il punto di equilibrio, il centro di convergenza,
l’asse di coordinamento tra l’interesse della controllante e l’interesse
delle altre società del gruppo”[37]. Il perseguimento dell'interesse
di gruppo trova la propria legittimazione nella stessa nozione di
controllo e può variamente comprimere il perseguimento di quello delle
singole controllate, pur se con il limite di protezione degli interessi
degli azionisti di minoranza e dei creditori di esse.
Perseguire l’interesse di gruppo può essere legittimo, anche ove ciò
si traduca in un effetto negativo per la controllata, purché lo si
possa giustificare con il vantaggio complessivo di appartenenza della
società controllata al gruppo. In questa prospettiva, che riassume
la teoria dei c.d. vantaggi compensativi, il conflitto fra il perseguimento
dell'interesse sociale della controllata ed il pregiudizio impostole
dalla capogruppo viene a ricomporsi se, nel contesto in cui la decisione
è assunta, la politica generale del gruppo, di medio e lungo termine,
faccia ragionevolmente attendere benefici a vantaggio della controllata,
“anche su piani economici differenti, anche in tempi diversi rispetto
al momento dell'operazione ed anche secondo un parametro non rigidamente
proporzionale, né necessariamente quantitativo”[38]. Qualora
l’atto compiuto nell'interesse del gruppo non offrisse aspettative
di vantaggi compensativi (o quantomeno le escludesse a priori), si
realizzerebbe al contrario un’ipotesi di compimento di atti estranei
all'oggetto sociale della controllata, con l'ulteriore prospettiva
di responsabilità della capogruppo per i danni indotti dall’esercizio
del potere di direzione, alla cui interferenza possa ricondursi il
compimento di tali atti da parte della controllata[39].
Tali elaborazioni, pur se non recepite in termini così specifici,
sono alla base della disciplina della c.d. attività di direzione e
di coordinamento di società, quale al presente riflessa dall’art.
2497 ss., cod. civ. Osserva in merito la Relazione Ministeriale[40]
come la delega per la riforma del diritto societario richiedesse,
sul punto, “una disciplina di trasparenza con regole tali da assicurare
che l’attività di direzione e coordinamento contemperi l’interesse
del gruppo, delle società controllate e dei soci di minoranza. In
questo panorama generale si richiede altresì la motivazione delle
decisioni conseguenti ad una valutazione dell’interesse del gruppo…”.
Osserva altresì la stessa Relazione come l’esercizio delle attività
di direzione e di coordinamento di una società da parte di un diverso
soggetto “sia del tutto naturale e fisiologico da parte di chi è in
condizioni di farlo” e “non implica, né richiede il riconoscimento
o l’attribuzione di particolari poteri. Sotto altro aspetto, però
l’esercizio di questa attività solleva delicati problemi quando chi
la esercita sia portatore di interessi non omogenei con gli interessi
tipicamente ‘societari’ degli altri soci della controllata”.
In estrema sintesi e per quanto qui maggiormente rileva, l’art. 2497,
comma 1, cod. civ., stabilisce la responsabilità diretta delle società
ed enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di
società, agiscano nell’interesse imprenditoriale proprio od altrui,
in violazione dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale
delle società medesime. Tale responsabilità scaturisce, verso i soci,
dal pregiudizio che dovesse essere stato arrecato alla redditività
ed al valore della partecipazione, mentre verso i creditori sociali
dalla lesione cagionata all’integrità del patrimonio sociale della
società oggetto di direzione e coordinamento. Elemento ostativo a
che tale responsabilità si configuri è peraltro la prova dell’assenza
di danno, o in quanto ciò derivi dal risultato complessivo dell’attività
di direzione e di coordinamento (idonea a riequilibrare il pregiudizio
inflitto da singoli atti con utilità compensative), oppure in quanto
il danno sia stato eliminato. Per la valutazione della responsabilità
di direzione e di coordinamento, l’art. 2497-ter, cod. civ., stabilisce
che le decisioni delle società soggette ad attività di direzione e
di coordinamento, quando da questa influenzate, debbono essere analiticamente
motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi
la cui valutazione abbia inciso sulla decisione. Per parte sua, l’art.
2497-sexies, cod. civ., identifica i casi in cui l’attività di direzione
e di coordinamento si presume[41].
Posto
dunque che la gestione della tassazione consolidata da parte della
capogruppo appare essere una delle possibili e più penetranti forme di
manifestazione dell’attività di direzione e di coordinamento di questa
verso le controllate, è ragionevole ritenere che l’adesione di ciascuna
controllata alla procedura di consolidamento fiscale sia specularmente
sottoposta agli obblighi di motivazione indicati dall’art. 2497-ter,
dovendosi poter esplicitare da parte della controllata le ragioni di
convenienza a detta adesione (eventualmente rinvenibili anche in fatti
anteriori all’adesione e comunque non necessariamente di matrice fiscale),
o quantomeno l’assenza di pregiudizi, in forma analitica e
riscontrabile.
Pare opportuno precisare come l’osservanza dei vincoli di motivazione
imposti dalla sottoposizione all’attività di direzione e di coordinamento
della capogruppo non escluda univocamente l’operatività della generale
disciplina rilevante per il caso in cui singoli amministratori della
società siano portatori di interessi in potenziale conflitto con quelli
della società amministrata, ad esempio in quanto l’amministratore
della controllata sia anche amministratore della capogruppo, che abbia
interesse a consolidare fiscalmente la controllata, senza riconoscerle
compensi per l’uso delle perdite fiscali. Tale amministratore deve
dare notizia di tale interesse agli altri amministratori ed al collegio
sindacale, precisando la natura di esso, l’origine e la portata, pur
non avendo obbligo di astenersi dalla deliberazione[42]. In
tal caso, tuttavia, ex art. 2391, comma 2, cod. civ., la deliberazione
assunta con il voto determinante di tale amministratore potrà essere
impugnata dagli altri amministratori e dal collegio sindacale, ove
possa esservi danno per la società e fatta salva la responsabilità
per danni del predetto amministratore. Nei casi concreti, quindi,
la deliberazione di adesione al consolidato fiscale potrebbe dover
essere assunta, tenendo contemporaneamente conto dei vincoli posti
dagli artt. 2497 ss. e 2391 cit., con probabile e correlativa opportunità
che l’amministratore in conflitto di interessi se ne astenga[43].
Appare
a questo punto utile identificare - seppure in via necessariamente
esemplificativa, data la varietà delle situazioni concrete - ipotesi di
potenziale contrapposizione di interessi, indotti dall’attivazione della
tassazione su basi consolidate, con la prospettiva di stabilire secondo
quali modalità possa essere ragionevole comporre il conflitto e consentire
l’assolvimento dei richiamati obblighi di motivazione, in ordine
all’ingresso della controllata nel consolidato fiscale.
5.
Identificazione di alcune possibili aree di contrasto d’interessi e delle
relative formule di composizione
(A) L’attribuzione dei
benefici fiscali, in costanza di tassazione consolidata:
Gli
accordi relativi all’attribuzione dei benefici fiscali, connessi
all’utilizzazione delle perdite, sono certamente l’ambito tipico nel quale
gli interessi della capogruppo e quelli di controllate, specie di quelle
nel cui capitale siano presenti partecipazioni di soci di minoranza,
potrebbero confliggere. Il conflitto potrebbe riguardare il “se” ed il
“quanto” della remunerazione, così come i termini di pagamento.
Un’eventuale negazione di compensi od una loro attribuzione in misura
inferiore al valore corrente del beneficio - identificabile in ammontare
non superiore a quello che deriva dalla trasformazione delle perdite
utilizzate in base all’aliquota dell’imposta sulle società corrente alla
fine dell’esercizio (periodo d’imposta) in cui si realizza la tassazione
consolidata -, qualora la controllata potesse addurre che avrebbe potuto
fare uso in proprio delle perdite fiscali trasferite alla consolidante,
dovrebbe di norma giustificarsi in funzione di benefici sostitutivi, non
necessariamente equivalenti ma in concreto apprezzabili, anche di origine
non tributaria (ad esempio: il rilascio di garanzie da parte della
capogruppo verso i creditori della controllata).
Eventualità di
conflitto sull’attribuzione dei benefici fiscali in questione potrebbero
realizzarsi anche verso una controllata totalitaria. Le perdite fiscali
sono spesso espressione di perdite patrimoniali della società. Quindi,
pagare il beneficio dell’uso delle perdite significa, nei casi concreti,
attribuire alla società un “provento” sostitutivo della ricapitalizzazione
od idoneo a ridimensionare la misura della ricapitalizzazione necessaria.
In questa ipotesi, il conflitto potenziale in merito al “se” ed al
“quanto” della remunerazione (nonché ai termini di pagamento) riguarda
perciò gli interessi dei creditori della controllata, ancorché
totalitaria, specie qualora la controllante benefici della responsabilità
limitata rispetto alle obbligazioni della controllata, per aver adempiuto
agli obblighi di pubblicità indicati dall’art. 2362, cod. civ.
L’accettazione del principio di non remunerazione delle perdite potrebbe
quindi doversi accompagnare, almeno in questo caso, ad accordi sugli
impegni di finanziamento o di ricapitalizzazione della capogruppo verso la
controllata, sebbene tale soluzione non sia perfettamente equivalente
all’immediato pagamento dei compensi, laddove la controllante non fosse in
grado, per eventi sopravvenuti, di onorare l’impegno sostitutivo
assunto.
Riconoscere il valore delle perdite fiscali in modo
formalmente equanime non esclude, da parte sua, l’eventuale attribuzione
di motivati privilegi ad una società controllata piuttosto che ad altre.
Ciò si verifica tipicamente quando le perdite fiscali di periodo superano
l’ammontare dei redditi positivi, evolvendosi in perdite pregresse
riportabili a nuovo. In questa situazione, mentre un criterio di
assorbimento delle perdite fiscali su basi proporzionali potrà normalmente
ridimensionare i conflitti d’interesse, assicurando parità di trattamento
e neutralità, non altrettanto è a dirsi qualora la capogruppo
prescegliesse la prioritaria utilizzazione delle perdite di una
controllata piuttosto che di un’altra. Di conseguenza, le eventuali
pattuizioni in tal senso dovrebbero trovare una spiegazione razionale
nell’assetto degli interessi del gruppo (ad esempio: voler privilegiare
l’utilizzazione delle perdite delle società in fase di avvio, in quanto
più deboli) ed essere quantomeno conoscibili (se non condivise) da parte
delle società, le cui perdite fiscali fossero – al contrario - oggetto di
utilizzazione in subordine.
La stessa utilizzazione proporzionale
delle perdite di gruppo, in caso di incapienza dei redditi positivi, non è
di per se sola in grado di assicurare piena economicità di gestione, senza
adeguati correttivi. In merito, potrà dunque giovare la codificazione di
un principio di assorbimento prioritario delle perdite pregresse di meno
recente formazione, in quanto più esposte al pericolo di decadenza, in
caso di mancato impiego Questo principio si ritiene tuttavia operante
rispetto alla sola eccedenza di reddito positivo consolidato, che residua
dopo la compensazione fra imponibili positivi e negativi di competenza.
Non pare in altri termini possibile sostituire l’impiego delle perdite
pregresse all’impiego degli imponibili negativi di competenza,
l’assorbimento dei quali prevale in ogni caso. Tale principio, desumibile
dall’art. 118, comma 1, del T.U., a volte può determinare penalizzazioni,
come nello schema seguente:
perdite pregresse perdite di nuova
formazione reddito positivo
in scadenza
capogruppo H
900
controllate:
società A 1.000
società B 1.000
Qui, la
capogruppo non sembra in grado di evitare la decadenza di perdite fiscali
per 1.000, essendone l’impiego precluso dall’insorgere di redditi negativi
di competenza pari a 1.000. Le perdite pregresse disponibili e riportabili
a nuovo come tali si circoscrivono quindi a 100.
Analogamente, se
la società A, originatrice di perdite pregresse per 1.000, realizzasse
imponibili positivi per 900, annullati da perdite di competenza del
periodo d’imposta, apportate dalla capogruppo, pari a 1.000, la A non
avrebbe modo di utilizzare in compensazione le “proprie” perdite pregresse
(1.000), a preferenza di quelle di competenza. Alla fine delle operazioni,
quindi, anche in tal caso il gruppo disporrebbe di perdite pregresse
riportabili a nuovo pari a 100.
Se, inoltre, una società avesse
generato perdite riportate a nuovo nel consolidato e nel nuovo esercizio
tale società avesse un reddito positivo (non annullato da perdite di
competenza, originate da altre società), potrebbe doversi consentire a
tale società la compensazione prioritaria dell’imponibile positivo fino ad
esaurimento delle perdite pregresse cui essa stessa diede origine, in modo
che la società interessata non si trovi a dover riconoscere compensi per
l’impiego di perdite di altre società, pur disponendo di residue perdite
pregresse “proprie” (rectius: riferibili alla propria posizione),
risultato cui potrebbe condurre una rigida applicazione della
compensazione delle perdite disponibili su basi proporzionali. Questo
principio dovrebbe inoltre essere ulteriormente superato nella particolare
situazione in cui:
(a) vi siano perdite pregresse riferibili ad una
società che nel nuovo esercizio realizza risultati positivi, e, nel
contempo:
(b) vi siano perdite pregresse in pericolo di scadenza,
ma originatesi da altre società.
In questa ipotesi, l’interesse
egoistico della singola società di poter utilizzare le “proprie” perdite,
senza corrispondere compensi per l’uso delle perdite di altri, dovrebbe
cedere al superiore interesse a che siano utilizzate le perdite
suscettibili di decadenza, anche qualora ciò comportasse per la società in
esame l’obbligo di corrispondere compensi. Data la situazione, non sembra
qui irragionevole prevedere un minoro costo d’impiego delle perdite così
utilizzate.
(B) L’area di consolidamento fiscale
Si è in
precedenza evidenziato come – accanto alle pattuizioni relative
all’attribuzione dei benefici fiscali all’interno del gruppo – siano
altresì configurabili contesti negoziali, rispetto cui la tassazione
consolidata è presupposto od occasione, o motivo prossimo, del regolamento
fra le parti, ma l’oggetto del regolamento sia costituito da aspetti
diversi dall’attribuzione dei benefici fiscali. In tale ambito, possono
nei casi concreti identificarsi eventuali prestazioni di fare, non fare o
permettere, che reagiscono sulla misura e sulla ripartizione dei benefici
fiscali, ma non si risolvono in una diretta attribuzione di tali benefici.
L’ambito più caratteristico di tali pattuizioni riguarda la formazione
dell’area di consolidamento fiscale.
Si immagini che “A” partecipi
in “B” per il 60% e “B” in “C” per il 70%. In questo caso, “A” controlla
indirettamente “B”, ex art. 2369, comma 1, n. 1), cod. civ. Data tuttavia
l’interferenza della c.d. demoltiplicazione sul grado di cointeressenza di
partecipazione indiretta nel capitale (art. 120 del T.U.), l’area di
consolidamento fiscale non può formarsi fra “A”, “B” e “C”, ma solo ed
alternativamente fra “A” e “B” o fra “B” e “C”. Difatti “A”, tramite “B”,
non ha una partecipazione maggioritaria al capitale di “C”, ma solo del
60% x 70% = 42%. Se “B” avesse prospettive di risultati negativi, mentre
“A” e “C” prospettive di risultati positivi, consolidare “B” con “A”
significherebbe evitare esborsi per imposte alla capogruppo, mentre
permettere il consolidamento fra “B” e “C” significherebbe evitare
l’esborso alla sub-controllata “C” (assumendo, per semplicità, che vi sia
parità di imponibili positivi). Qualora “A” intenda consolidare “B” e
questa società consenta ad una siffatta decisione, precludendo a “C” di
beneficiare dell’uso delle perdite della sua controllante diretta, la “B”
(e con essa la “A”) potrebbe dover giustificare che questa sia stata una
scelta non incompatibile con l’interesse della “C”. Se quindi “A”
riconoscesse a “B” un compenso per l’utilizzazione delle perdite (fiscali)
di questa, potrebbe porsi l’evenienza che tale compenso sia da ripartire
fra “B” e “C”, se non interamente da riversare alla “C”, in modo che
quest’ultima sia tenuta indenne degli effetti dell’esborso d’imposta
subito a causa del mancato consolidamento fra sé e la “B”. Questo
riversamento non sarebbe tuttavia coperto, presso “C”, dalla regola di
neutralità posta dall’art. 118, comma 4, del T.U., atteso che la norma
opera rispetto alla ripartizione dei vantaggi fiscali fra le società
indicate nel comma 1, vale a dire fra le società che esercitano l’opzione
per la tassazione consolidata. Tale riversamento potrebbe, del resto,
assumere le caratteristiche di un compenso alla “C”, con scopi
genericamente indennitari, per non essersi tale società opposta alla
decisione di “B” di consolidare le proprie perdite con “A”, oppure
assumere le caratteristiche di una somma riconosciuta in un contesto
transattivo. L’acquiescenza di “C” nel contesto negoziale complessivo
potrebbe quindi rappresentare alternativamente o una prestazione di
“permettere” e dunque una prestazione di servizi, rispetto la quale le
somme promesse alla “C” sarebbero un corrispettivo, od una concessione
transattiva. In entrambi i casi, l’assetto negoziale fra “B” e “C” (o tra
tutte le società interessate) sarebbe collegato all’opzione di
consolidamento fra “A” e “B”, ma non confondibile con tale opzione, anche
se tutte le pattuizioni fossero contenute in un unico
documento.
Escludendo che nei rapporti fra “B” e “C” valga la norma fiscale di
neutralità dei compensi riconosciuti per l’uso delle perdite, se dunque
“C” ricevesse (dalla “BB” o dalla “A” per delegazione di “B”) le immaginate
somme compensative, “C” realizzerebbe un provento imponibile, sebbene
destinato a coprire (economicamente) propri oneri fiscali (non deducibili).
Diversa sarebbe la conclusione ove la “C” ricevesse dalla “B” (o dalla
“A” per delegazione di “B”) un versamento in conto capitale (conferimento
e non provento)[44]. Ma, in tal caso, occorrerebbe chiedersi
se è giustificato che la B si spogli interamente del vantaggio conseguito
nell’aver “ceduto” le proprie perdite alla A. Le minoranze di B e
di C potrebbero avere difatti interessi confliggenti, così come i
creditori delle due società. Indipendentemente dal modo secondo cui
si risolvesse l’aspetto segnalato, l’accordo con la “C” verrebbe comunque
ad assumere una diversa configurazione: non più un negozio attraverso
cui si remunera una prestazione di “non fare” o si indennizza un comportamento
acquiescente di “C”, ma una promessa di versamenti in conto capitale
od a copertura di perdite.
Si è in precedenza sottolineata la valenza “finanziaria”
della tassazione consolidata. Da questa caratteristica deriva che la
consolidante e le società controllate potrebbero avere interessi
contrapposti, in ordine a nuovi ingressi nella procedura attivata fra le
parti originarie, per effetto di opzioni successive. Ciò vale in forma
tipica per le società che ritengono di consuntivare perdite fiscali. La
velocità di impiego di queste perdite potrà, infatti, modificarsi in
funzione dell’ingresso nella procedura nuove società portatrici di
perdite, a parità di imponibili positivi previsti. Permettere nuovi
ingressi – per le società aderenti all’area di consolidamento “originaria”
- può quindi avere un valore, che si commisura all’aspettativa di maggiori
interessi attivi o di minori interessi passivi, correlati alla più o meno
diluita disponibilità nel tempo della liquidità corrispondente al compenso
per le perdite di ciascuna società assorbite dal gruppo. Il calcolo
comparativo è qui realizzabile, potendosi immaginare che, a date scadenze,
le parti dell’area “originaria” di consolidamento determinino quale
sarebbe stata la velocità di assorbimento delle proprie perdite, in
assenza dei nuovi ingressi di società con perdite, e quale è invece stato
il concreto momento di assorbimento, tenendo conto dei nuovi ingressi. La
differenza di tempo può essere dunque compensata, ma questo compenso non
rappresenterà la ripartizione di un beneficio fiscale fra le parti delle
opzioni per l’adesione al consolidato fiscale, quanto piuttosto il
compenso per aver consentito alla consolidante di realizzare nuove
immissioni di società nell’area di consolidamento. Valgano, a miglior
chiarimento, le seguenti considerazioni. La composizione dell’area di
consolidamento si basa sulla congiunta opzione per la procedura di
tassazione consolidata da parte della capogruppo presso cui essa viene
amministrata e ciascuna delle controllate. L’opzione – salvi i casi di
interruzione della procedura – ha un effetto minimo per tre periodi
d’imposta. Da questo sistema si comprende come il periodo di gestione
dell’area originaria di consolidamento, a partire dal proprio secondo
esercizio, potrebbe sovrapporsi al primo periodo di un autonomo triennio
di operatività di tassazione consolidata fra la capogruppo e nuove
controllate, non facenti parte del nucleo originario di aderenti.
L’aggiunta di società a detto nucleo originario potrebbe modificare, in
itinere, il volume di distribuzione dei vantaggi fiscali della procedura,
come dimostra il seguente esempio:
t0 t1
Area
originaria
A + 100 + 120
B - 100
Nuove perdite di B
-
30
Nuovi ingressi
C - 100
Se il compenso per
l’utilizzazione delle perdite avvenisse in proporzione a quelle
disponibili, la B, senza l’ingresso di C, avrebbe ricevuto compensi
sull’utilizzazione di perdite per 30, mentre – con l’ingresso di C – si
vedrebbe riconoscere compensi minori, poiché diminuisce la base di calcolo
del compenso a sé riferibile, come nello schema seguente, ove si assumesse
un criterio di remunerazione delle perdite disponibili, in proporzione
agli impieghi delle perdite aventi origine da ciascuna società:
100
76,9% 92,28
30 23,1% 27,72
130 120,-
Quindi, a tutela delle
aspettative sottese all’originaria formazione dell’area di consolidamento
(regola di neutralità), potrebbe doversi codificare un principio in base
al quale le perdite fiscali pregresse aventi origine – in costanza di
tassazione consolidata - dalle società, che concorsero a comporre l’area
di consolidamento con la capogruppo nel primo triennio di validità
dell’opzione, si utilizzino con precedenza rispetto a quelle riferibili a
società il cui triennio di consolidamento con la comune capogruppo decorra
da esercizi successivi. Anche qui non è da escludere la liquidazione della
somma compensativa nel contesto di una transazione. Quale che sia lo
strumento negoziale prescelto, un compenso di questo genere potrebbe
essere evidentemente annullato o ridotto, se i nuovi ingressi abbiano
consentito maggiori assorbimenti di perdite fiscali, rispetto alla
situazione che si sarebbe avuta in mancanza di nuovi ingressi. Nel
contesto evidenziato, la capogruppo può certo esercitare la propria
influenza e la controllata potrebbe dover giustificare la propria adesione
ad una procedura che non esclude nuovi ingressi con il fatto che,
nonostante i nuovi ingressi potenziali, si realizza comunque una migliore
opportunità di monetizzazione delle perdite, rispetto ad una gestione
individuale, al di fuori della tassazione consolidata.
La formazione dell’area di consolidamento può infine essere causa
di contrapposizione e di reciproche concessioni non solo quando si
debba plasmare l’area del c.d. “consolidato nazionale”, ma anche laddove
– all’interno di un gruppo – si debba stabilire se ed a quale società,
fra quelle potenzialmente titolate[45], consentire l’attivazione
del c.d. “consolidato mondiale”. Si immagini il seguente caso. La
ALFA quotata, capogruppo della BETA quotata, potrebbe aver interesse
a consolidare la BETA, evitando in tal modo il calcolo del pro rata
patrimoniale di indeducibilità degli interessi passivi in relazione
al possesso di azioni della BETA. Così facendo, tuttavia, la ALFA
precluderebbe alla BETA di attivare la tassazione consolidata c.d.
mondiale, cui BETA potrebbe avere interesse ad accedere, per compensare
con i propri imponibili positivi le perdite delle proprie controllate
estere. In questo caso, potrebbe porsi l’esigenza di compensare la
BETA per l’aggravio d’imposta che le fosse derivato dalla partecipazione
al consolidato nazionale presso ALFA, rispetto alla gestione di un
proprio consolidato mondiale, con le proprie controllate estere. Se
il maleficio di BETA fosse non inferiore al risparmio d’imposta conseguito
da ALFA, tutto tale risparmio potrebbe venir richiesto dalla BETA
(o dover essere riconosciuto dalla ALFA). Anche in tal caso, si pone
l’alternativa giuridico-formale se correlare il compenso ad una prestazione
di “permettere” o ad una concessione transattiva. Nel caso qui evidenziato,
le parti avrebbero l’ulteriore alternativa – assumendo che la somma
compensativa possa equivalere al risparmio d’imposta conseguito da
ALFA – di definire fra loro una ripartizione dei benefici fiscali
della procedura. L’operazione risulterà tecnicamente realizzabile
in base a dati consuntivi di riferimento, piuttosto che ex ante. In
entrambi i casi, occorrerà poter valutare se l’inclusione di BETA
nel consolidato nazionale di ALFA non si sia rivolta a danno di BETA.
B) Segue: l’area di
consolidamento fiscale
L’inclusione di una controllata nell’area di
consolidamento può determinare, per tale controllata, l’obbligo di
riallineare i valori fiscali a quelli di bilancio delle attività e delle
passività, qualora - nel periodo d’imposta antecedente a quello in cui
viene esercitata l’opzione di cui all’art. 117 e nei nove precedenti - la
società controllante o altra società controllata, anche se non esercitasse
a sua volta analoga opzione, avessero svalutato la partecipazione della
controllata, in ragione di rettifiche di valore ed accantonamenti
fiscalmente non riconosciuti, da quest’ultima iscritti in bilancio (cfr.
l’art. 128 del T.U.). Il riallineamento potrebbe non aver effetti pratici,
qualora nel periodo di consolidamento le attività e le passività
“disallineate” non siano interessate da operazioni realizzative o non
vengano estinte. Laddove, al contrario, si verificasse taluno di questi
eventi, il riallineamento imposto dall’adesione al consolidato fiscale
impedisce alla controllata di eseguire quelle variazioni in diminuzione
del reddito, per le differenze di valore interessate, che in condizioni
normali avrebbe potuto eseguire. La preclusione in discorso determina
quindi o un maggior imponibile positivo o una minor perdita fiscale di
competenza. In relazione al maggior imponibile positivo, il riallineamento
determina perciò l’eventuale maggior assorbimento di perdite pregresse
presenti presso la partecipata. L’adesione al consolidato fiscale di una
controllata esposta al riallineamento avrà quindi un fondamento razionale,
nei limiti in cui si dimostri che la parte di perdita fiscale di
competenza, non potutasi generare a causa del riallineamento, o la maggior
perdita fiscale pregressa assorbita dal riallineamento, il quale avesse
incrementato il reddito positivo di competenza, non sarebbero state
altrimenti utilizzabili. Se manca questa coerenza, l’inclusione della
controllata nel consolidato fiscale determina a carico di questa un
“danno”, i cui effetti debbono essere riequilibrati. Da notare come questa
inclusione, nonostante il danno, potrebbe giustificarsi nell’interesse del
gruppo, qualora l’apporto di imponibili positivi della controllata in
questione fosse necessario all’assorbimento di perdite fiscali, cui diano
origine altre società. Se il beneficio su questo versante fosse superiore,
la penalizzazione da riallineamento dei valori tornerebbe ad essere
tollerabile, in quanto compensata. La forma di compensazione, in questo
caso, oltre a potersi rinvenire come di consueto anche in ambiti
extratributari, potrebbe realizzarsi attraverso la ripartizione dei
vantaggi tributari della procedura, secondo uno schema che prevedesse
l’attribuzione, alla società penalizzata dal riallineamento, di somme
corrispondenti al valore fiscale delle maggiori perdite che – attraverso
il suo apporto di imponibili positivi – si siano potute
compensare.
C) L’interruzione della procedura in corso di
triennio:
L’uscita di società dall’area di consolidamento determina
effetti sia sostanziali sia finanziari, descritti dall’art. 124 del T.U.
Le pattuizioni che variamente subordinassero l’uscita di una controllata
dalla procedura al completo conseguimento dei benefici fiscali da questa
consentiti non sono da escludere, pur sembrando l’ipotesi alquanto
irrealistica, tenuto conto che essa inciderebbe in forma significativa sul
ruolo di indirizzo strategico della capogruppo, esplicantesi fra l’altro
proprio sulle politiche di dismissione degli investimenti partecipativi.
Senza pervenire a questi estremi, possono cionondimeno identificarsi aree
di negoziazione volte a disciplinare i rapporti reciproci anche per tale
momento.
Il terreno di elezione è dato dalla sorte delle perdite
fiscali inutilizzate al momento dell’interruzione della procedura. In
merito, l’art. 124, comma 4, del T.U., pur affermando che le perdite delle
controllate non assorbite in costanza di consolidamento appartengano alla
capogruppo, ammette che la normativa secondaria possa stabilire appositi
criteri per la riattribuzione delle perdite alle società che vi abbiano
dato origine e nei cui confronti venga meno il requisito del controllo.
Per l’eventualità che le perdite della controllata uscente restino alla
capogruppo, l’art. 124, comma 6, del T.U. stabilisce che il principio di
neutralità impositiva delle somme a compenso dei vantaggi fiscali della
tassazione consolidata si estenda alle somme percepite o versate dalle
società fra cui si interrompe il rapporto di controllo, per compensare gli
oneri connessi con l’interruzione della tassazione di
gruppo.
Esaminando il comma 1 dell’art. 124 del T.U., emerge poi che - in
caso di cessazione del requisito del controllo, comportante l’uscita
di controllate dal consolidato fiscale - il reddito della capogruppo
debba essere aumentato per importo corrispondente agli interessi passivi
da pro-rata patrimoniale, dedotti nei precedenti esercizi del triennio
di riferimento, nell’arco del quale la tassazione consolidata è operante.
Tale recupero a tassazione colpisce sia gli interessi passivi che
la consolidante avrebbe dovuto rendere indeducibili rispetto ai possessi
partecipativi nelle controllate dirette, sia gli interessi passivi
che tali controllate dirette poterono dedurre, in costanza di consolidato,
rispetto ai possessi partecipativi nelle proprie controllate, laddove
le une e le altre avessero partecipato alla tassazione consolidata[46].
L’uscita di controllate (o di controllate e sub-controllate) dalla
procedura di consolidamento può tipicamente derivare dalla decisione
della capogruppo di vendere le partecipazioni interessate, o fare
sì che la partecipante diretta, propria controllata, venda la partecipazione
nella controllata di secondo livello. La vendita determina interruzione
del rapporto di controllo e quindi uscita dalla procedura della controllata.
Il fatto che la legge stabilisca come, in tale ipotesi, il recupero
dell’onere fiscale sugli interessi passivi da pro rata patrimoniale
dedotti in costanza di consolidato, ai vari livelli indicati, sia
dovuto all’Erario “dalla controllante” potrebbe voler sottolineare
come tale onere sia un costo correlato alla decisione della capogruppo
di vendere (o di far vendere) la partecipazione, con effetti interruttivi
della tassazione consolidata. In questa prospettiva, quindi – quantomeno
di principio – il costo fiscale della decisione non può fare carico
se non alla capogruppo. Tale ipotesi ricostruttiva non è tuttavia
incompatibile con una pattuizione secondo cui l’onere fiscale in questione,
formalmente dovuto dalla capogruppo verso l’Erario, nei rapporti interni,
sia trasferito sulla società che in costanza di consolidato e grazie
ad esso si sia avvalsa della possibilità di non calcolare interessi
passivi da pro-rata patrimoniale, o sia variamente ripartito fra capogruppo
e controllate interessate: questo principio può quindi operare non
per le controllate dirette della capogruppo, ma quantomeno per quelle
controllate a loro volta controllanti di altre società incluse nel
consolidato.
Adottando la soluzione di suddividere o trasferire
sulla controllata uscente l’onere in questione, ove il medesimo in assenza
di consolidato avrebbe fatto carico a tale partecipata, viene a
configurarsi una pattuizione sugli oneri economici da interruzione della
procedura. Il relativo accordo avrebbe comunque oggetto il regolamento di
somme compensative di oneri fiscali. L’art. 118, comma 4 (neutralità
fiscale dei compensi per i vantaggi della tassazione consolidata), del
T.U. si applica, difatti, anche relativamente alle somme percepite o
versate dalle società fra cui si interrompe il nesso di controllo, con
conseguente uscita della controllata dal consolidato, con il fine di
compensare “gli oneri connessi con l’interruzione della tassazione di
gruppo” relativi all’imposta sulle società. La norma è tale da poter
quindi consentire l’addebito dell’onere qui in esame dalla capogruppo alla
controllata che, in costanza di consolidato, non ha subito aggravi fiscali
a causa del pro-rata patrimoniale, o che ha potuto trasferire alla
capogruppo maggiori perdite remunerabili, in quanto non ridotte
dall’indeducibilità degli interessi passivi da pro-rata
patrimoniale.
Come accennato, in termini del tutto opposti, si
potrebbe argomentare che l’onere fiscale in esame non sia traslabile sulla
società controllata, qualora l’onere sia determinato dalla decisione della
capogruppo di fare in modo che la partecipazione, sul cui possesso non
venne a suo tempo calcolato pro-rata patrimoniale d’indeducibilità di
interessi passivi, sia ceduta (individualmente o congiuntamente con quella
nella controllata diretta, a sua volta consolidata). In questa diversa
prospettiva, l’onere fiscale sostenuto dalla capogruppo è il contrappeso
rispetto al potere decisionale che essa si riserva nello stabilire quale
assetto debba avere il gruppo.
Tutte le pattuizioni di questo tipo
appartengono formalmente a quelle sul riparto di benefici fiscali, pure se
occasionate da vicende extrafiscali. La controllata che accettasse la
traslazione su di sé dell’onere per il pagamento delle imposte sugli
interessi passivi da pro-rata patrimoniale, non tassati in costanza di
consolidato, potrebbe quindi ritenere giustificato assumere tale onere se
ed in quanto riequilibrato da vantaggi compensativi ricevuti o ricevibili
dall’adesione al consolidato o da altro contesto.
Alcune notazioni merita ancora il tema della destinazione delle perdite
fiscali ancora non assorbite all’atto in cui la tassazione consolidata
si interrompe. L’art. 124, comma 4, del T.U. dichiara – come detto
- che in tale ipotesi le perdite di gruppo inutilizzate restino nella
disponibilità esclusiva della capogruppo, ma la normativa secondaria
può definire opportune modalità di riattribuzione di esse alle società
che vi abbiano dato origine[47]. Il fatto di riservare le perdite
inutilizzate alla capogruppo significa che esse di principio le appartengono,
poiché, venuta meno la deducibilità delle svalutazioni delle partecipazioni,
l’unico modo per raggiungere un effetto equivalente a tale deducibilità
è il consolidato fiscale. Tuttavia, come altrove del pari illustrato,
mentre la svalutazione della partecipazione realizza una forma di
consolidamento dei redditi su basi proporzionali, il consolidato fiscale
nazionale si realizza su basi integrali. Quindi, la capogruppo, in
caso di interruzione del consolidato, viene a disporre anche del beneficio
correlato all’impiego di perdite fiscali che appartengono alla minoranza
dei soci della società uscita dalla procedura. Di qui l’alternativa
fra mantenere la disponibilità delle perdite, compensandone l’uso,
oppure riattribuirle alle partecipate uscenti. Il compenso per l’uso
delle perdite di cui la capogruppo si sia riservata la disponibilità
si desume da quanto stabilisce l’art. 124, comma 6, del T.U., che
estende il principio di neutralità dei compensi per l’uso delle perdite
fiscali al caso di compensi a reintegro degli oneri connessi con l’interruzione
della tassazione consolidata. Tali oneri sono tipicamente le imposte
che la società uscente deve pagare sui propri redditi positivi futuri,
qualora non disponga delle perdite, cui essa stessa diede origine,
non assorbite al momento della sua uscita dal consolidato fiscale
e rimaste nella disponibilità della vecchia consolidante.
Le minoranze dei soci della società uscenti
potrebbero essere indotte a preferire l’una o l’altra alternativa
(lasciare le perdite della controllata uscente a disposizione della ex
capogruppo, o riattribuirle alla società uscente), in funzione del diverso
grado di certezza che ciascuna esprimesse in merito all’assorbimento delle
perdite residue.
Al contrario, dal punto di vista della capogruppo,
rispetto alla propria quota di partecipazione, mantenere la disponibilità
delle perdite fiscali della società uscente, pagandone l’uso, oppure
riattribuirgliene la disponibilità, significa:
(i) ricevere cassa
dal compratore della partecipazione, per il valore fiscale delle perdite,
a titolo di conguaglio o maggiorazione di prezzo, ma dover riversare la
cassa così ricevuta alla società che diede origine alle perdite fiscali, o
in unica soluzione (salvo attualizzazione) o gradualmente in funzione
degli impieghi delle perdite;
(ii) non ricevere cassa dal
compratore della partecipazione, per il valore, in termini d’imposta,
delle perdite riattribuite alla controllata ceduta e, correlativamente,
non disporre più delle perdite di detta società, né dover compensare tale
società per il loro uso.
Salvi gli effetti reddituali indotti dai termini di pagamento, l’operazione
nelle due alternative sarebbe nel complesso neutrale, quando il regime
impositivo degli introiti conseguiti a carico del compratore[48]
ed i versamenti alla società ceduta fosse omogeneo (imponibilità e
deducibilità; oppure non tassazione e non deducibilità).
Il
compratore della quota di partecipazione è, del pari, in situazione di
indifferenza, poiché:
(a) nel caso (i), se la società acquistata
avrà redditi imponibili, la cassa che questa riceve dalla precedente
capogruppo, per l’impiego delle perdite rimaste nella disponibilità di
quest’ultima, finanzia le imposte che detta società dovrà pagare. In caso
di perdite, la cassa che la società controllata riceve dalla precedente
capogruppo per la stessa causa evita al compratore una ricapitalizzazione
della controllata in misura corrispondente;
(b) nel caso (ii), se
la società acquistata avrà redditi imponibili, compenserà con il reddito
le perdite riacquisite e l’utile non sarà ridotto dalle imposte. In caso
di perdite, la riacquisizione delle perdite pregresse consentirà,
ricorrendone le premesse, di rilevare proventi per imposte differite
attive, evitando al compratore una ricapitalizzazione in misura
corrispondente, con effetti finali identici a quelli del primo
caso.
Tenuto conto di quanto precede, il regolamento negoziale di
attribuzione delle perdite fiscali, in caso di uscita delle controllate
dalla procedura, potrebbe dunque definirsi in modo da rendere il più
possibile indifferente la scelta attuata per le minoranze della società
uscente, anche – se necessario - attraverso il riconoscimento di vantaggi
od utilità in ambiti diversi.
6. I regolamenti finanziari della
tassazione consolidata
Le esemplificazioni in precedenza
discusse evidenziano come le interferenze dei conflitti con i minoranzisti
ed i creditori delle singole società abbiano prospettive tanto maggiori di
ridimensionarsi quanto più accentuata sia l’affermazione di principi di
neutralità, proporzionalità e non discriminazione nella attribuzione dei
benefici e degli eventuali oneri della tassazione consolidata. La
determinazione uniforme dei compensi per l’utilizzazione delle perdite
all’interno del gruppo è certamente l’aspetto di maggior rilievo, salvo
giustificare le differenze di trattamento che venissero
praticate.
Identiche esigenze si ripresentano rispetto ai
regolamenti finanziari della procedura.
Tali regolamenti attengono
non soltanto ai tempi ed alle modalità di riconoscimento dei compensi per
l’utilizzazione delle perdite fiscali, ma anche alle modalità di
liquidazione dell’imposta netta di gruppo.
In questa prospettiva,
la tassazione consolidata dovrebbe tendere a realizzare il maggior grado
di indifferenza rispetto a quanto avverrebbe in assenza di tale forma di
tassazione. La tutela di questo principio deve arrestarsi nelle sole
situazioni in cui gli eventuali aggravi traessero origine dalle
caratteristiche intrinseche della legge. Si consideri il caso in cui una
società abbia imponibili positivi ed abbia subito ritenute in acconto
d’imposta, che sarebbero state riassorbite agevolmente per compensazione
con l’imposta individuale di periodo. Se tale società venisse consolidata
con una società il cui saldo reddituale di competenza fosse negativo e
tale da azzerare l’imponibile della prima società, questa società non
vedrebbe riassorbite le proprie ritenute a credito, a causa del
consolidato. Se contrattualmente fosse previsto un compenso per
l’utilizzazione delle perdite fiscali, questa stessa società dunque
dovrebbe versare un compenso, pur essendo contemporaneamente riferibili
alla sua posizione individuale quote immobilizzate di crediti verso
l’Erario. In tale caso, il regolamento finanziario dovrebbe escludere il
versamento dei compensi fintantoché i crediti del gruppo verso l’Erario
non assorbiti fossero alimentati da posizioni di credito riferibili a tale
società, in modo da non indurre penalizzazioni.
Fuori dei casi
“limite” come quello testè richiamato, la procedura di regolamento
finanziario potrà dirsi equanime e neutrale nella misura in cui garantisca
che l’imposta netta consolidata a debito verso l’Erario, per la quota
riferibile alle singole società portatrici di redditi positivi (tali
risultanti dopo le rettifiche di consolidamento a ciascuna riferibili),
sia prioritariamente compensata, fino a concorrenza, con le poste di
credito verso l’Erario riferibili a ciascuna delle predette società. In
tal modo, le altre posizioni creditorie verranno compensate nei soli
limiti in cui ancora residui un’imposta consolidata a debito,
realizzandosi obiettivi di coerente gestione finanziaria, senza che il
consolidato tolga alle società debitrici d’imposta le opportunità di
recupero delle anticipazioni d’imposta, che avrebbero avuto in assenza
della procedura.
7. Interferenze della tassazione
consolidata su base c.d. “mondiale”: alcune riflessioni
La
società consolidante, ove ricorrano le condizioni indicate dagli artt. 130
e 133 del T.U., potrebbe voler determinare presso di sé un’unica base
imponibile per il gruppo delle società non residenti controllate ai sensi
dell’art. 2359, comma 1, n. 1, cod. civ.
La consolidante che
decidesse in tal senso non potrebbe optare per il consolidato nazionale,
in qualità di controllata (art. 130, comma 4, del
T.U.).
Esercitando l’opzione per il consolidato mondiale, il
soggetto controllante imputa al proprio reddito “per trasparenza”
(indipendentemente dalla distribuzione) i redditi e le perdite prodotti
dalle controllate non residenti (previa riconduzione del reddito estero
alle regole italiane di determinazione del reddito d’impresa), per la
quota parte corrispondente alla partecipazione agli utili dello stesso
soggetto controllante e delle società controllate residenti “intermedie”,
tenendo conto della demoltiplicazione determinata dalla catena societaria
di controllo (art. 131, comma 1, del T.U.).
In particolare, se il
rapporto di controllo sulla società non residente si realizza per il
tramite di società controllate residenti, il consolidamento del reddito
delle società non residenti nella consolidante sarà possibile purché la
consolidante e le controllate residenti intermedie attivino fra di loro il
consolidato “nazionale”. Il reddito della non residente da includere nel
reddito della consolidante corrisponderà alla somma delle quote di
partecipazione della consolidante e di ciascuna controllata residente
intermedia . Esempio:
(vedi immagine)
La
capogruppo consolida nel proprio imponibile (imputa a sé
stessa)
(A) l’80% del saldo reddituale di BETA Estero
(B) il 56%
del saldo reddituale di GAMMA Estero
(C) il 70% del saldo reddituale di
ZETA Estero (art. 131, comma 2, del T.U.)
La stessa capogruppo
procede altresì alla tassazione consolidata fra il proprio reddito
(includente i predetti saldi reddituali) ed il 100% del reddito di ALFA
Italia più il 100% di DELTA Italia (consolidamento con metodo
integrale).
I saldi reddituali delle società estere vengono – come
accennato – riespressi secondo le regole italiane, al presente
caratterizzate dalla non deducibilità delle svalutazioni delle
partecipazioni, comunque classificate in bilancio. Conseguirà che se BETA
Estero avesse svalutato la GAMMA Estero, la capogruppo italiana recepirà
il reddito di BETA Estero senza effetti indotti da tale svalutazione,
nonché la perdita di GAMMA Estero (56%) di propria competenza, senza
duplicazione di scomputo.
La capogruppo tratta dunque le
partecipate estere come se fossero società di persone, acquisendone il
saldo reddituale per trasparenza e proporzionalmente alla sua
partecipazione, diretta o indiretta, tenendo conto in questo secondo caso
della demoltiplicazione “fino alla frontiera italiana”. Per DELTA Italia,
la partecipazione al consolidato nazionale con la capogruppo è necessitata
dall’obiettivo di poter includere ZETA Estero nel consolidato mondiale
della capogruppo. DELTA Italia potrebbe trovarsi in contrapposizione con
la capogruppo se, in quanto società quotata, avesse titolo in proprio per
attivare un consolidato con ZETA Estero, sua controllata diretta.
Per
ALFA Italia, le evidenziate particolarità non emergono: tale società
potrebbe peraltro risultare interessata a comprendere quale prospettive di
assorbimento delle proprie perdite fiscali vi siano a seconda che la
capogruppo includa o non includa i saldi reddituali delle società estere
nei propri imponibili. La capogruppo, da parte sua, potrebbe voler
includere ALFA Italia nell’area di consolidamento, per non subire
indeducibilità di interessi passivi da pro rata patrimoniale, per il
possesso partecipativo nella ALFA (in ipotesi iscritta nelle
immobilizzazioni). Potrà quindi costituire oggetto di negoziazione
l’acquiescenza di ALFA in merito all’opzione della capogruppo per il
consolidato mondiale (opzione che è, come noto, un atto unilaterale della
capogruppo, a differenza delle opzioni per il consolidato
nazionale).
DELTA Italia, per parte sua, se attivasse un proprio
consolidato mondiale, potrebbe assorbire le perdite di ZETA Estero,
evitando esborsi d’imposta, ma potrebbe d’altronde causare alla capogruppo
aggravi d’imposizione per indeducibilitàà di interessi passivi da pro rata
patrimoniale. Entrando nel consolidato nazionale della capogruppo, DELTA
Italia potrebbe non solo evitare tale pregiudizio alla capogruppo, ma – se
con imponibili positivi – migliorare le prospettive di assorbimento delle
eventuali perdite di ALFA Italia.
Tali interessi potranno trovare
composizione negoziale, definendo sia la misura dei compensi da
riconoscere alla ALFA sia adeguati termini di pagamento di detti compensi
da parte di DELTA, in modo da riflettere la congiunta utilità che ALFA e
DELTA coesistano in un unico consolidato su base
mondiale.
8. ConclusioniLa tassazione su basi
consolidate, come dimostra la disamina che precede, suscita molteplici
occasioni di contrapposizione, fra capogruppo e controllate, nella
gestione del rapporto di controllo partecipativo e nello svolgimento delle
attività di direzione e di coordinamento correlate a detto rapporto. La
possibilità di superamento di tali situazioni è largamente affidata alla
tutela dei valori di neutralità e di parità di trattamento delle
controllate. Tali valori si esplicano sia nella politica di distribuzione
dei vantaggi fiscali, sia nella definizione – quando occorresse – di
misure compensative a riequilibrio degli aggravi, che le società aderenti
alla procedura dovessero subire per tale causa, o dei vantaggi che le
stesse società mancassero di conseguire. Tali misure compensative potranno
peraltro identificarsi anche al di fuori del dosaggio nell’attribuzione
dei vantaggi fiscali in senso stretto, quali recati dalla procedura, e
quindi anche in sede extrafiscale.
Le singole controllate sembrano,
da parte loro, avere l’onere di motivare la propria adesione alla
procedura, in base a valutazioni almeno idonee a far loro concludere che
l’adesione al consolidato fiscale non determini a priori malefici a loro
carico. Se questo non è affermabile, potranno assumere eventuale rilievo
meccanismi contrattuali di salvaguardia idonei a compensare gli aggravi
eventualmente suubiti, anche mediante la valutazione con la capogruppo dei
dati consuntivi rilevanti nei singoli casi, specie laddove la controllata
sia in grado in via autonoma di misurare quali vantaggi avrebbe conseguito
in proprio, se non avesse partecipato alla procedura amministrata dalla
capogruppo. Strumenti compensativi potrebbero, infine, doversi immaginare
per l’eventuale esclusione di società dalla tassazione
consolidata.