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Paolo PACITTO |
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Assegnazione di beni ai soci e distribuzione di dividendi in natura. |
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Le brevi notazioni che seguono – relative all’applicazione degli artt.
53, comma 2, 54, comma 1, e 66, comma 1, del T.U. delle imposte sui
redditi, per i periodi d’imposta chiusi non oltre il 31 dicembre 2003,
tenuto conto dell’attuazione dell’art. 4 della L. n. 80 del 2003 – si
propongono di dimostrare come dall’assegnazione ai soci di partecipazioni
iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie debbano poter legittimamente
scaturire componenti negativi di reddito deducibili per l’impresa che
procede all’assegnazione. I pur ampi mutamenti legislativi indotti
dall’attuazione della L. n. 80 cit. non sembrano ricondurre lo sviluppo
del tema ad una mera analisi storica dell’ordinamento. Appare difatti
ragionevole assumere, da una prima disamina degli articolati modificativi
del T.U., che le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni
finanziarie, non idonee tuttavia per qualche ragione ad accedere alla c.d.
partecipation exemption, ove oggetto di attribuzione ai soci
possano nel nuovo sistema determinare minusvalenze patrimoniali da
assegnazione, anche laddove non riclassificate preventivamente fra i beni
dell’attivo circolante. Il che segna, da un lato, il superamento delle
imperfezioni dell’art. 66, comma 1, del T.U. citato, ma rappresenta,
dall’altro lato, conferma di un risultato già conseguibile in sede
interpretativa. A fortiori lo stesso effetto dovrà dunque
verificarsi laddove tale riclassificazione intervenga, sulla scorta di
argomenti analoghi a quelli di seguito sviluppati. Le società di capitali possono erogare dividendi in natura, ove così sia previsto dallo statuto[1]. L’ipotesi ricorre laddove la deliberazione di riparto disponga l’attribuzione di beni ai soci, a remunerazione delle azioni o quote possedute e quindi con finalità di riparto dell’utile d’esercizio (e) o di riserve di utili disponibili. Dal punto di vista tributario, si avrebbe tuttavia distribuzione in natura anche qualora – deliberato il pagamento in denaro – il destinatario autorizzi la società erogante ad estinguere la propria obbligazione in natura, oppure qualora il pagamento in denaro sia alternativo a quello in natura, secondo talune delle forme immaginabili (obbligazione alternativa, con facoltà alternativa, dazione in pagamento). Le distribuzioni di dividendi in natura sono una forma di assegnazione di beni ai soci, associati o partecipanti, in quanto il titolo alla base della distribuzione è lo stato di socio del destinatario[2]. Dal punto di vista della società erogatrice rilevano quindi le disposizioni previste per tale ipotesi generale e, fra queste, la regola di assimilazione della fattispecie ad un caso di “realizzo” (cfr., per il sistema vigente, l’art. 53, comma 2, e 54, comma 1, lett. “d”, del T.U. approvato con il d.p.r. n. 917 del 1986, di seguito T.U.). Infatti, anche se non c’è corrispettivo, come nel realizzo l’assegnazione determina la fuoriuscita definitiva dei beni dall’organizzazione d’impresa e questo giustifica la cristallizzazione degli oneri fiscali sulle variazioni di valore intercorse rispetto all’ingresso (per acquisto, per produzione o per conferimento ricevuto) dei beni nella società. Nell’assegnazione dei beni, non essendovi un corrispettivo in denaro od in natura che compensa l’uscita, detta cristallizzazione si realizza contrapponendo all’ultimo costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati il c.d. “valore normale” dei beni stessi (in sostanza il loro corrente valore di mercato, quale si determina in base all’art. 9 del T.U.). Tale sistema è tendenzialmente autonomo, rispetto a quello delle rilevazioni contabili, le quali – di fronte all’assegnazione – potranno limitarsi a recepire riduzioni del patrimonio netto e, in presenza di plusvalori da assegnazione, direttamente il debito per gli oneri tributari correlati, senza preliminare esplicitazione di alcuna “rivalutazione” dei cespiti – per riallineamento al maggior valore corrente di mercato, in applicazione della normativa tributaria - in occasione ed a causa dell’assegnazione. Come segue. a. valore contabile 100 b. costo fiscalmente riconosciuto 110 c. valore corrente di mercato (“valore normale”) 135 Contabilmente, assumendo una distribuzione di riserve con pagamento in natura, si avrà: Diversi: a Diversi: Riserve Beni c/assegnazione 100 Imposte Debiti tributari 8,5 Il debito viene così determinato, su base extracontabile 34% x (135 – 110) = 34% x 25 = 8,5 da cui Conto Economico (8,5) (A) Dichiarazione dei redditi: Variazioni in aumento - Imposte 8,5 - Plusvalenze da assegnazione 25 33,5 (B) Variazioni in diminuzione 0 (C) Imponibile (A+B-C) 25 Imposte dovute 8,5 Economicamente, a parità di metodi di determinazione del valore corrente di assegnazione, tale atto attribuisce un plusvalore netto implicito pari a 35 – 8,5 = 26,5 (plusvalore su base contabile meno imposte), non riflesso nei conti. Come detto, non è strettamente necessario - quantomeno per l’Erario - che i beni da assegnare siano previamente riallineati al corrispondente loro valore corrente, sebbene l’operazione non sia certo vietata, conducendo, ove attuata, ai seguenti assetti alternativi. Beni c/assegnazione a Cespiti 100 Beni c/assegnazione a Adeguamento di valore 135 – 100 = 35 Riserve a Beni c/assegnazione 135 Imposte a Debiti tributari 8,5 da cui: Conto Economico - Proventi 35 - Oneri tributari 8,5 Utile 26,5 (A) Variazioni in aumento: - Imposte 8,5 (B) Variazioni in diminuzione - Differenza fra valore contabile e costo fiscalmente riconosciuto 110 – 100 = 10 (C) Imponibile (A + B – C) 25 Imposta dovuta 8,5 Allo stato attuale della legislazione, occorre distinguere peraltro se i beni oggetto di assegnazione appartengano alle immobilizzazioni (materiali, immateriali o finanziarie), oppure all’attivo circolante. Difatti: a) qualora vengano assegnati beni prelevati dalle immobilizzazioni: le plusvalenze sono imponibili, ma non vi è norma che confermi che le minusvalenze siano deducibili, anche se l’asimmetria è irrazionale, posto che la tutela dell’interesse dell’Erario alla congruità del componente negativo di reddito realizzato sull’assegnazione, in termini di perdita di valore del bene, potrebbe venire assicurata dallo stesso parametro di riferimento per la tassazione della plusvalenza da assegnazione (il valore corrente di mercato, o “valore normale” dei beni da assegnare); b) qualora vengano assegnati beni dell’attivo circolante: il meccanismo di rilevazione dei movimenti, per quantità e valore, a “costi, ricavi e rimanenze” reca in sé la deduzione dei costi fiscalmente riconosciuti dei beni trasferiti per assegnazione. Tali costi, invero, a causa dell’uscita per assegnazione delle corrispondenti quantità, non possono essere più sospesi nelle rimanenze finali, le quali – a parità di altre condizioni – ne escono pertanto decrementate, rispetto alle esistenze iniziali. Questo non lineare panorama legislativo[3] induce a sviluppare alcune considerazioni, con specifico riferimento all’ipotesi di erogazione di dividendi in natura mediamente più diffusa, vale a dire la distribuzione ai soci di azioni esistenti in portafoglio. Questa operazione potrebbe riguardare sia azioni sovrabbondanti all’esercizio del controllo, sia azioni che non si ritenga comunque di continuare a possedere, sia eventualmente azioni proprie (o della controllante). Potrebbe, in particolare, verificarsi che le azioni da assegnare siano state iscritte e mantenute nelle immobilizzazioni finanziarie ad un costo (in ipotesi anche fiscalmente riconosciuto) superiore ai valori correnti di mercato in fase di assegnazione. In questo caso, il costo non rappresenta il valore che in concreto si trasferirebbe agli assegnatari e si prospettano agli amministratori della società assegnante molteplici e delicate questioni: a) come strutturare la deliberazione di riparto dell’utile in natura rappresentato da dette azioni e quindi la relativa proposta; b) come organizzare le rilevazioni contabili; c) se esistano situazioni in cui sia legittimamente conseguibile la deducibilità delle minusvalenze commisurate alla differenza fra valori di mercato e quelli di libro (o fiscalmente riconosciuti, se diversi). Sulla prima questione. L’aspetto più complesso dell’operazione risiede nel rendere edotti i soci in merito ai valori effettivamente distribuiti, rispettando la parità di trattamento fra gli stessi ed identificando strumenti idonei a conservare nel tempo i contenuti della deliberazione di riparto dell’utile, contro l’oscillazione potenziale dei valori fra la data della deliberazione e quella a partire dalla quale il dividendo in natura è pagabile, nonché fra la data di proposta dell’operazione da parte degli amministratori all’assemblea e quella di deliberazione. In questa prospettiva, è immaginabile che il dividendo in natura sia proposto e deliberato identificando un dividendo unitario di riferimento in denaro, da pagarsi mediante corrispondenti quantità di azioni in portafoglio, identificate secondo il valore di dette azioni, secondo le quotazioni medie di un adeguato periodo di osservazione anteriore alla distribuzione. In caso di differenze fra il valore assunto per proporre l’operazione e per deliberare, da un lato, e quello rilevabile secondo un omologo periodo di osservazione anteriore al primo giorno in cui il dividendo è pagabile, dette differenze potranno regolarsi con conguagli in denaro[4]. Conguagli in denaro sono del resto dovuti e da prevedersi a carico del c.d. nettisti, per fornire alla società provvista per il versamento delle ritenute cedolari (cfr. l’art. 27 del d.p.r. n. 600 del 1973). Lo schema si completerà dando mandato agli amministratori, affinché eseguano le corrispondenti operazioni di conto e movimentino le riserve di conseguenza, indicando a tal fine le parti del capitale netto da ridurre. Quest’ultimo aspetto è fondamentale, in quanto potrà non esservi corrispondenza fra l’espressione in denaro del dividendo da pagare, quale definito in base al valore delle azioni da assegnare, ed il costo delle azioni da assegnare (costo che è pari al valore di libro, eventualmente influenzato da precorse valutazioni e, se del caso, divergente dal costo fiscalmente riconosciuto). Sulla seconda questione. Giova procedere attraverso una breve esemplificazione, relativa alla gestione di un’azione. a. valore di libro delle azioni da assegnare, iscritte in ipotesi nelle immobilizzazioni finanziarie 100 b. dividendo unitario da pagarsi mediante assegnazione di azioni (definito, nella proposta del Consiglio di Amministrazione, in base ad una previsione di valore delle azioni da assegnare) 40 c. valore corrente medio di mercato alla data di deliberazione dell’assemblea sulla proposta del Consiglio, desunto dall’andamento delle quotazioni del mese anteriore alla deliberazione 35 d. valore corrente medio di mercato nel primo giorno in cui il dividendo è pagabile 36 A seguito della deliberazione dell’assemblea, gli amministratori – preso atto del valore corrente a quella data (35), diverso dal valore contemplato in fase di proposta di distribuzione del dividendo (40) – potrebbero autorizzare la seguente scrittura transitoria: Riserve a Debiti per dividendi da pagare in natura 40 Debiti detti a Diversi: 40 Debiti da pagare in natura 35 Conguagli in denaro 5 Si assuma qui che l’assemblea abbia deciso la distribuzione, in quanto - alla data della deliberazione - la proposta di distribuzione in natura corrisponde a valori sottostanti delle azioni da distribuire compatibili con l’oscillazione di tolleranza. Il primo giorno in cui il dividendo è pagabile, si assuma altresì che il valore di mercato delle azioni da distribuire continui a mantenersi nella fascia di oscillazione autorizzata (attestandosi a 36). Si avrà: Conguagli in denaro a Debiti da pagare in natura 1 Diversi: a Partecipazioni 100 Debiti da pagare in natura 36 Conguagli in denaro 4 Riserve 60 Come si vede, dal punto di vista contabile, le riserve si sono decrementate per 100, pari al valore di libro delle azioni assegnate (il modello prescinde dalle rilevazioni delle poste concernenti le ritenute sui dividendi dovuti ai nettisti, in quanto il credito relativo viene controbilanciato da un debito di pari importo verso l’Erario). Le oscillazioni di valore dell’azione da assegnare hanno ridotto i conguagli in denaro dovuti dalla società per garantire l’indifferenza dell’ammontare di dividendo proposto per la distribuzione. Fiscalmente, rilevare il decremento delle riserve per 60 sancisce l’indeducibilità delle minusvalenze da assegnazione, secondo quanto emerge dal sistema posto per operazioni siffatte su immobilizzazioni (anche finanziarie). Tale ultima notazione introduce l’ultimo tema, vale a dire se tale indeducibilità sia l’unico esito possibile. Sulla terza questione. Voler distribuire come dividendi azioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie significa sancire che l’investimento iniziale, per la parte da assegnare, è giudicato o superfluo al mantenimento di un legame durevole con la partecipata oppure non più giustificato da tale fine (a meno che non si tratti di azioni proprie, caso nel quale la distribuzione è alternativa alla rivendita od all’annullamento, quantomeno dal punto di vista delle scelte aziendali). Vi è pertanto un vero e proprio mutamento di destinazione dell’investimento iniziale, che si può concretizzare già nel progetto di bilancio e nella proposta di distribuzione dell’utile o delle riserve. Poiché difatti il progetto di bilancio si riferisce, da un punto di vista logico, alla chiusura dell’esercizio[5], non è chi non veda come il mutamento di destinazione giustifichi la formazione di un progetto di bilancio che già sancisca la prospettiva di distribuzione, trasferendo le quantità ed i valori destinati alla distribuzione dalle immobilizzazioni al capitale circolante. Sarebbe d’altronde alquanto contraddittorio mantenere le azioni da distribuire nelle immobilizzazioni e nel contempo formulare una proposta di riparto delle azioni stesse come dividendo in natura. Occorrerà naturalmente qualche avvedutezza redazionale, per evitare di anticipare nel progetto di bilancio i contenuti della proposta di riparto dell’utile. In merito al regime contabile del mutamento di destinazione valgono i riferimenti e le considerazioni che seguono. Il principio contabile n. 20 (Titoli e partecipazioni), al par. 3.8, in presenza di cambio di destinazione delle partecipazioni immobilizzate chiarisce che: - qualora, in corrispondenza del cambio di destinazione, il valore desumibile dall'andamento del mercato sia superiore al costo, deve essere mantenuto il valore del costo; - fuori di questo caso, poiché la partecipazione viene destinata alla “negoziazione”[6], la stessa deve essere valutata nello stesso esercizio in cui si procede al cambiamento di classificazione con il criterio previsto per le attività non immobilizzate. Il cambio di destinazione e le ragioni sottostanti sono oggetto di apposita illustrazione in nota integrativa. Sul cambio di destinazione, valgono inoltre la Comunicazione CONSOB 15 febbraio 1995 e la Nota della Banca d'Italia del 3 marzo 1995[7]. Il primo provvedimento conferma come il cambio di destinazione possa comportare necessità di valutazione “secondo i criteri propri dei comparti di destinazione”. Il secondo provvedimento dichiara del pari come ai titoli trasferiti, dall'una all'altra destinazione, ancora presenti alla fine dell'esercizio “andranno poi applicate le regole valutative proprie della classe di destinazione”. Quanto alla tecnica, si osserva come il passaggio in sé (assumendo l’adozione in bilancio della regola LIFO) possa indifferentemente avvenire o secondo la stessa regola LIFO ovvero prelevando, secondo un criterio proporzionale, i titoli dai diversi strati di formazione. Eseguita la trasmigrazione, si disporrà della base per eseguire le eventuali svalutazioni. L'alternativa è giustificata con il fatto che detto trasferimento di titoli non può essere qualificato come una cessione, ma costituisce semplice passaggio interno da un comparto ad un altro comparto[8]. Emerge per contrapposto come l’assegnazione con uscita diretta dalle immobilizzazioni (o dal circolante), in quanto equiparata ad una cessione, avvenga secondo il metodo di movimentazione usualmente adottato in bilancio per gli atti di realizzo (LIFO o FIFO, ecc.). In prosieguo, la Banca d’Italia – con lettera n. 286257 del 27 dicembre 1999 – precisò che la decisione di collocare i titoli in altra categoria avrebbe dovuto avvenire contabilizzando lo spostamento a valori di libro alla data dell’operazione. L’ABI, nella Circ. 14 febbraio 2001 – Serie tecnica, n. 13, osservò come ciò significasse che “se le rimanenze del portafoglio di provenienza sono valorizzate secondo il LIFO a scatti annuali, il valore di costo della tranche di titoli oggetto di trasferimento deve essere valorizzato secondo il medesimo criterio”. Sembra quindi confermato che le stratificazioni di origine debbono essere pro quota sempre riprodotte nel raggruppamento di destinazione. Poiché la contabilizzazione deve inoltre farsi alla data dell’operazione, e quindi anche in corso d’anno, in regime LIFO a scatti annuali la trasmigrazione dovrebbe avvenire al costo medio di tutti gli acquisti dell’anno, riferendo solo a questo punto la trasmigrazione alla data storica di mutamento di destinazione. Di grande interesse è l’altra affermazione dell’Organo di Vigilanza, secondo cui “ai titoli trasferiti ancora presenti in portafoglio alla data di riferimento del bilancio andranno applicate le regole valutative proprie della classe di destinazione”. Dunque, seppure il cambio di destinazione non sia una vendita, ma un mero passaggio interno, questo non esclude di poter eseguire, a passaggio avvenuto, le valutazioni e le eventuali svalutazioni proprie della nuova configurazione dell’attività riclassificata. Trasferendo le immobilizzazioni in partecipazioni nell’attivo circolante, potranno di conseguenza emergere eventuali minusvalenze da svalutazione, deducibili nei limiti degli artt. 59 e 61 del T.U., in misura non necessariamente coincidente (ed eventualmente superiore), rispetto a quelle che sarebbero state eseguibili in base all’art. 66 del T.U., ove il mutamento di destinazione non fosse stato disposto[9]. Le descritte operazioni di svalutazione dovrebbero assumere rilevanza tributaria, in quanto derivanti dalle tecniche di redazione del bilancio (arg. ex art. 52, comma 1, del T.U.). L’operazione mostra alfine di poter condurre ad un risultato non conseguibile con la “mera” assegnazione di beni appartenenti alle immobilizzazioni (finanziarie), sicché corre l’obbligo di chiedersi se la deduzione della minusvalenza “da valutazione” (prima dell’assegnazione) non contrasti con la regola di indeducibilità delle minusvalenze da assegnazione delle immobilizzazioni (finanziarie) e non sia pertanto preclusa. Pur con tutte le cautele del caso, questa negativa conclusione non appare condivisibile, in quanto la deduzione viene conseguita nell’ambito di un’operazione meritevole di tutela (tale è la distribuzione di dividendi in natura), in un contesto legislativo compatibile con la deducibilità delle minusvalenze da assegnazione del circolante. La svalutazione in sede di passaggio delle azioni da distribuire dalle immobilizzazioni al circolante non fa quindi che realizzare lo stesso effetto, salve le eventuali differenze temporali fra esercizi cui imputare l’elemento negativo di reddito. Infine, come detto, non si fa che trarre le conseguenze di indicazioni extratributarie sulla formazione del bilancio - per il caso di mutamento di destinazione dei beni - particolarmente univoche e condizionanti. In prospettiva de jure condendo - stante le differenze di regime impositivo fra gli atti di realizzo di partecipazioni immobilizzate rispetto agli omologhi atti relativi alle partecipazioni dell’attivo circolante, quali prefigurate nella L. 7 aprile 2003, n. 80 (Delega per la riforma del sistema fiscale statale) – non è dubbio che la definizione di un’equilibrata disciplina dei passaggi di beni fra i due gruppi di attività del bilancio d’esercizio si prospetti come una componente di assoluto rilievo delle occorrenti linee di intervento. |
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[1] Sulla necessità di questa clausola, cfr. per riferimenti AA.VV.,
1], 1577 ss. |
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1] AA.VV., Casi e materiali di diritto commerciale, Società per
azioni, vol. 2, Milano, 1974, caso 11.22, 1577. |
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