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1 - Considerazioni introduttive.
A distanza di poco più di sei anni dall’ultimo intervento riformatore
[1], la pubblicazione della legge delega n. 80 del 7 aprile
2003 preannuncia un’altra profonda riforma dell’ordinamento tributario
da qualcuno già considerata di portata almeno analoga a quella del
1971-1973 [2].
Effettivamente dall’esame della legge delega traspare una volontà
riformatrice di rilevante entità, che comprende l’intero sistema delle
imposte reddituali [3] e che si propone altresì di semplificare
drasticamente il comparto delle imposte sui trasferimenti oltre ad
intervenire nel settore della finanza locale. Tuttavia, il preannunciato
intervento graduale [4] e la maggiore portata sistematica delle
innovazioni in tema di fiscalità dell’impresa suggeriscono di indirizzare
l’attenzione sui tratti qualificanti dell’istituenda Imposta sul Reddito
delle Società (d’ora innanzi I.R.E.S.) destinata a prendere il posto
dell’attuale I.R.P.E.G., la quale presenta istituti innovativi e profonde
modifiche strutturali soprattutto per quanto attiene al rapporto tra
l’imposizione a carico delle società e l’imposizione a carico dei
soci nonchè al correlato meccanismo teso ad eliminare la doppia imposizione
economica sui dividendi societari [5].
Ovvia,
quindi, la necessità di indirizzare l’attenzione soprattutto sugli
elementi strutturali e sui tratti qualificanti del nuovo tributo, i quali
peraltro potranno essere compiutamente esaminati solo una volta che il
provvedimento delegato assumerà una fisionomia definita. In prima analisi,
pertanto, è possibile solo cogliere qualche spunto di riflessione proficuo
analizzando le prescrizioni della legge delega limitatamente a specifici
(ma determinanti) settori della fiscalità dell’impresa onde cogliere
appieno la ratio e le finalità del legislatore fiscale delegante e
soprattutto al fine di valutare la coerenza delle soluzioni che saranno
adottate in via definitiva in sede di provvedimento delegato. Di qui la
scelta di approfondire le implicazioni nell’istituenda disciplina in
relazione alle operazioni straordinarie, circoscrivendo l’esame al
principio che sembra perseguito con maggiore insistenza con la legge
delega e cioè il principio di armonizzazione.
2 - Gli obiettivi
perseguiti dal legislatore delegante con particolare riferimento al
principio di armonizzazione.
Gli obiettivi perseguiti dal legislatore delegante in materia di fiscalità
dell’impresa sono espressamente codificati dall’art. 4 della legge
n. 80 del 2003 ed ulteriormente chiariti in sede di relazione illustrativa
[6].
Dall’esame di tali atti, si apprende che la finalità principale del
legislatore si riconnette all’intento di “armonizzare il nostro sistema
fiscale con quelli più efficienti in essere nei Paesi industrializzati;
in particolare, nei Paesi membri dell’Unione Europea” [7].
Ulteriori obiettivi, che invece si muovono nella logica della competizione
fiscale, sono poi “la semplificazione del prelievo e contenimento
degli effetti di doppia imposizione giuridica ma soprattutto economica”.
In merito a quest’ultimo aspetto - ritenuto perseguibile attraverso
il regime della cosiddetta partecipation exemption [8], che
si fonda sulla (parziale) detassazione dei dividendi in capo al socio
(con contestuale abolizione del credito d’imposta) nonché sull’irrilevanza
delle plusvalenze e delle minusvalenze da alienazione del titolo -
non è il caso di indugiare in questa sede, essendo un tema che non
può essere esaurito in breve. Così come non è possibile indagare compiutamente
sull’auspicato tentativo di semplificazione del prelievo sulla base
delle sole indicazioni della legge delega in quanto tale esame deve
essere necessariamente esteso alle soluzioni di diritto positivo che
saranno adottate in via definitiva dal legislatore delegato in sede
di disciplina dei singoli istituti [9].
Viceversa, ciò su cui è possibile soffermare l’attenzione è l’altra
(e, probabilmente, la principale) finalità perseguita dal legislatore
delegante e cioè l’intento di “armonizzare” la disciplina interna
delle operazioni straordinarie [10] in modo da verificare,
in prima battuta, la coerenza ed il fondamento del disegno perseguito
nonchè le eventuali imperfezioni presenti “a monte” nello stesso provvedimento
delegante.
Ed in proposito un primo aspetto rilevante che sembra completamente
trascurato nella legge delega attiene alla totale mancata considerazione
della nuova figura della Società Europea di cui alla Direttiva ed
al Regolamento del 8 ottobre 2001 ed alla cui costituzione si può
provvedere anche per fusione. Di qui l’inevitabile lacuna anche sul
piano della disciplina dei singoli istituti in cui si articolano le
operazioni straordinarie e la presenza di un primo rilevante elemento
di contrasto ai fini dell’armonizzazione normativa perseguita dal
provvedimento di delega [11].
3
– I principi della legge delega in materia di operazioni straordinarie: a)
l’abolizione dell’imposta sostitutiva.
Quanto ai principi imposti al legislatore delegato, invece, la lett.
m) dell’art. 4 della legge delega prevede anzitutto l’”abolizione
dell’imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 8 ottobre 1997,
n. 358 e successive modificazioni … ” [12].
Ciò posto, l’abolizione dell’imposta sostitutiva attiene al sistema
dell’aliquota del tributo, il quale prevede la sostituzione del modello
cosiddetto duale (dovuto all’applicazione della soppressa Dual Income
Tax) con l’aliquota unica. In punto di struttura, quindi, l’abolizione
del regime sostitutivo altro non esprimerebbe che la volontà di concepire
un tributo articolato su un’unica aliquota d’imposta [13] ma
in tale prospettiva occorre rilevare come il legislatore fiscale abbia
rapidamente derogato a tale impostazione in quanto l’art. 11 del decreto
legge n. 269 del 30 settembre 2003 ha incoerentemente introdotto un’aliquota
d’imposta agevolata per le società per azioni che intenderanno quotarsi
in un mercato regolamentato dell’Unione Europea entro il 31 dicembre
2004. Tuttavia, dall’esame della relazione illustrativa e del provvedimento
delegato si desume con chiarezza la ratio dell’intervento legislativo
che invece sembra indirizzarsi in un’altra direzione non completamente
condivisibile.
In primo luogo, infatti, si afferma che l’abolizione dell’imposta
sostitutiva è una diretta conseguenza della partecipation exemption
ma tale relazione non sembra supportata da solide basi sistematiche
[14] posto che il rapporto tra i due istituti è limitato ai
casi in cui le plusvalenze sui beni si esprimono attraverso le plusvalenze
su partecipazioni [15] talchè essa inevitabilmente è da escludere
in tutte le ipotesi in cui l’operazione straordinaria non implica
una fattispecie di realizzo dei beni di secondo grado ovvero qualora
la stessa si articola su partecipazioni non soggette all’innovativo
regime della partecipation exemption [16].
Infatti, senza nemmeno richiamare con precisione quanto risulta con
chiarezza dalla relazione illustrativa del D. Lgs. n. 358 del 1997,
la ratio del prelievo sostitutivo si riconnette ad una logica agevolativa
tendenzialmente riconducibile in parte alla volontà di favorire il
processo di concentrazione del sistema produttivo nazionale storicamente
considerato estremamente polverizzato e costituito da piccole e medie
imprese, in altra parte alla possibilità di consentire la rivalutazione
dei beni in particolari momenti della vita dell’impresa ed, infine,
alla logica di tassare in misura più mite le plusvalenze di formazione
pluriennale nonostante quest’ultima esigenza non abbia solide basi
razionali in presenza di aliquote d’imposta proporzionali [17].
Abbastanza diverso è il discorso per quanto attiene al regime della
partecipation exemption, il quale sostanzialmente tende a risolvere
una questione di ordine strutturale e cioè ad eliminare la doppia
imposizione sui dividendi societari con un modello diverso da quello
vigente nell’ordinamento interno basato sul credito d’imposta ormai
desueto alla luce di quanto disposto negli altri Paesi di area comunitaria.
Talchè
mentre è ragionevole evidenziare che l’eliminazione del credito d’imposta
tende a salvaguardare una condivisibile logica di armonizzazione in
coerenza con gli obiettivi delineati dalla legge delega, negli stessi
termini ed in forza del regime della partecipazione qualificata non è
invece possibile giustificare l’abolizione dell’imposta sostitutiva,
essendo istituti che rispondono ad esigenze sistematiche e logiche
strutturali diverse.
Non solo ma appare dubbio anche l’ulteriore aspetto evidenziato dalla
relazione illustrativa laddove si sottolinea che l’abolizione dell’imposta
sostitutiva sarebbe motivata dalla necessità di eliminare la distorsione
sul prelievo e gli arbitraggi su aliquote. In questo senso, infatti,
è sufficiente ricordare che tale regime non è stato oggetto di censura
nell’ambito del Rapporto del Gruppo “Codice di Condotta” (SN 4901/99)
[18] chiamato proprio a verificare le norme dei Paesi comunitari
potenzialmente dannose sulle scelte di ubicazione delle attività d’impresa
nell’ambito dell’Unione Europea.
Pertanto, è possibile concludere sul punto nel senso che l’abolizione
dell’imposta sostitutiva non sembra supportata da solidi argomenti
di carattere sistematico ma sia piuttosto riconducibile ad una decisione
di politica tributaria [19]. In coerenza con le finalità del
presente lavoro, invece, occorre piuttosto sottolineare come tale
decisione interferisca in misura molto mediata rispetto al dichiarato
intento di armonizzazione se non altro per la presenza di regimi analoghi
in altri Paesi della Comunità Europea tesi a mitigare il prelievo
sulle plusvalenze d’impresa di formazione pluriennale [20].
4
– Segue: b) la razionalizzazione del principio di
neutralità.
Peraltro, sempre nel comparto delle operazioni
straordinarie, si possono cogliere altri aspetti della legge delega che
sembrano in netto contrasto con l’auspicato tentativo di
armonizzazione. Si allude, in particolare, alla seconda parte della
lett. m) dello stesso art. 4 laddove è disposto “mantenimento e
razionalizzazione dei regimi di neutralità fiscale e di determinazione del
reddito imponibile previsti dallo stesso decreto legislativo (id est: il
D. Lgs. n. 358 del 8 ottobre 1997) e dal decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 544, al fine di renderli coerenti alle logiche della disciplina
recata dalla riforma”. In sostanza, il legislatore delegante ha indicato
quale principio di fondo della riforma l’ormai consolidata tendenza a
preservare un’omogeneità di disciplina improntata al principio della
neutralità per operazioni sostanzialmente diverse ancorchè funzionalmente
equivalenti nonostante la già evidenziata soppressione dell’imposta
sostitutiva. Ed in tale prospettiva mentre nel sistema attuale
l’uniformità di regime è assicurata consentendo anche la rivalutazione dei
beni dell’impresa, previo il pagamento di un’imposta sostitutiva, in
quello che viene a prefigurarsi la stessa è perseguita solo attraverso il
riaffermato principio della neutralità ritenuto disciplinato e desumibile
simultaneamente sia dal D. Lgs. n. 544 del 1992, che dal D. Lgs. n. 358
del 1997. Ma alla luce del discorso intrapreso in questa sede è proprio
quest’ultimo aspetto a destare due ordini di perplessità, che attengono
rispettivamente alle modalità con le quali è tecnicamente assicurato il
principio di neutralità nonchè alla struttura della fattispecie
legale.
Ciò posto, quanto al primo aspetto, il legislatore delegante ha sostanzialmente
indicato quale criterio direttivo quello di razionalizzare il principio
di neutralità in un’ottica comunitaria, evidentemente nel presupposto
che l’ordinamento attuale presenti profili asistematici in risposta
all’esigenza di preservare le plusvalenze allo stato latente evitando
doppie imposizioni o salti d’imposta. Ed, infatti, la disciplina vigente
non presenta un impianto omogeneo posto che, fermo restando il nucleo
concettuale di base in cui si esprime il principio di neutralità e
cioè la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti [21],
in taluni casi esso è ulteriormente subordinato ai valori di iscrizione
in contabilità, in contrasto con quanto previsto dalla Direttiva del
Consiglio n. 434 del 23 luglio 1990 [22], mentre in altri casi
tale condizione non è richiesta [23].
In tale prospettiva, è sintomatico quanto accaduto recentemente in
tema di scambi di partecipazioni tra società di Stati membri diversi
disciplinati dall’art. 2, comma 2, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.
544. In un primo momento, infatti, in contrasto con quanto affermato
dalla giurisprudenza di merito [24] e dalla dottrina prevalente
[25], l’Amm. Fin. ha ritenuto di subordinare il regime di neutralità
alla continuità dei valori contabili in forza di una discutibile interpretazione
della norma interna elaborata con una visione considerata addirittura
sistematica rispetto all’impianto del D. Lgs. n. 358 del 1997 [26].
Tuttavia, in seguito all’avvio da parte della Commissione Europea
di una procedura di infrazione basata sulla considerazione che tale
interpretazione prospettava una violazione degli obblighi imposti
dall’art. 8, par. 1, della Direttiva del Consiglio n. 90/434, recentemente
vi è stata l’auspicata netta inversione di tendenza, che ha portato
l’Agenzia delle Entrate ad affermare “prendendo atto dei rilievi della
Commissione Europea e considerando che la continuità dei valori contabili,
per quanto possa rendere più agevoli eventuali controlli, non è condizione
indispensabile per conservare la possibilità di assoggettare a tassazione
le plusvalenze al momento dell’effettivo realizzo” ipotizzando addirittura
la “revoca della Risoluzione n.190/E del 13 dicembre 2000” [27].
Di qui l’ovvia considerazione secondo cui l’auspicato processo di
razionalizzazione del principio di neutralità sarebbe dovuto quantomeno
passare attraverso una soluzione comune per tutte le operazioni di
riorganizzazione basata sull’assenza di condizionamenti sotto il profilo
dei valori di iscrizione in contabilità, essendo sufficiente la (sola)
continuità dei valori fiscalmente riconosciuti [28]. Ma purtroppo
così non sembra alla luce della bozza di provvedimento delegato.
Per conferma, infatti, è sufficiente richiamare la disciplina di cui
al comma 1 dell’art. 177, in tema di conferimenti di aziende o di
partecipazioni di controllo o di collegamento, e confrontarla con
quella di cui al comma 1 dell’art. 178, riguardante i conferimenti
di aziende, per verificare la rilevanza dei valori di iscrizione “nelle
scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore,
quello attribuito all’azienda o alle partecipazioni conferite nelle
scritture contabili del soggetto conferitario” nel primo caso ovvero
la continuità “del valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita”
nel secondo [29].
Invece, addirittura lacunosa appare la disciplina di cui alla lett.
b) del comma 1 dell’art. 179, in tema di scambi di partecipazione
tra soggetti residenti, in quanto non si rinviene alcuna specificazione
in ordine al tipo di “costo” (contabile o fiscale) la cui prosecuzione
comporta la neutralità fiscale dell’operazione nel rispetto degli
obblighi di fonte comunitaria [30].
Peraltro,
il discorso non cambia anche in relazione alle operazioni straordinarie
perfezionate fra soggetti residenti in Stati membri diversi dell’Unione
Europea disciplinate dal Capo IV, agli articoli da 180 a 183, in modo
pressoché analogo a quanto previsto dal D. Lgs. n. 544 del 1992. Ad
esempio, in tema di conferimenti transfrontalieri, il comma 2 dell’art.
181 dispone l’applicazione dei precedenti articoli 177 e 178, ai quali –
come sottolineato - corrispondono due modelli distinti di neutralità e,
segnatamente, quello ancorato alla continuità dei valori contabili nel
primo caso e quello basato sulla sola continuità dei valori fiscali nel
secondo.
Ne consegue che, per i conferimenti tra soggetti residenti nella Comunità
Europea, il richiamo all’articolo 177 comporta il rispetto del vincolo
“contabile” estraneo al sistema della Direttiva n. 90/434 mentre l’ulteriore
richiamo all’art. 178 impone il rispetto del requisito del possesso
triennale dell’azienda conferita ugualmente non previsto dalla disciplina
comunitaria [31]. Di qui l’agevole rilievo in ordine alla scarsa
compatibilità dell’ordinamento interno rispetto alle fonti comunitarie
[32], che appare per molti versi incomprensibile nel primo
caso soprattutto alla luce di quanto evidenziato in tema di scambi
di partecipazioni e nei cui riguardi invece la soluzione più corretta
presuppone il solo richiamo all’art. 178 con esclusione del requisito
del possesso triennale.
Viceversa, un aspetto che sembra conforme alle finalità ed
alle indicazioni di principio della legge delega attiene alle operazioni
comunitarie di fusione, scissione e scambio di partecipazioni mediante
permuta o conferimento in quanto il comma 4 dell’art. 181 attribuisce
correttamente rilevanza al (solo) “valore fiscale” delle azioni o quote
ricevute.
5 – Segue: c) l’incoerenza della legge delega sotto il
profilo delle fonti cui commisurare la razionalizzazione del principio di
neutralità.
Per quanto riguarda la struttura della fattispecie
legale, invece, la riaffermazione del principio di neutralità è
normativamente disposta richiamando due provvedimenti legislativi che lo
concepiscono in termini difformi, essendo ispirati a finalità abbastanza
diverse. Vale a dire, che il legislatore delegante evidentemente ha
ritenuto che questi ultimi esprimano un impianto concettuale comune sul
quale operare l’ipotizzato intervento di razionalizzazione ma, in realtà,
così non è posto che l’esperienza giuridica recente ha dimostrato che il
principio di neutralità acquista una connotazione diversa secondo la
logica e le finalità del sistema normativo in cui si incardina.
Donde la necessità di chiarire brevemente le linee generali dei due
provvedimenti assunti a modelli normativi di riferimento dal legislatore
delegante ed in tal senso le differenze appaiono di immediata evidenza
[33].
Infatti, mentre il D. Lgs. n. 544 del 1992 è palesemente strutturato
secondo una logica di armonizzazione, avendo il fine di attuare la
Direttiva del Consiglio n. 90/434, relativa al regime fiscale comune
da applicare alle fusioni, scissioni, ai conferimenti di attivo ed
agli altri scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi
[34], l’impianto del D. Lgs. n. 358 del 1997 invece tende alla
razionalizzazione della disciplina interna nonostante la delega di
cui all’art. 3, comma 161, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996
imponesse di assumere a modello di riferimento il sistema dello stesso
D. Lgs. n. 544 del 1992.
Pur trascurando tale irrazionalità, peraltro, è abbastanza sintomatico
rilevare che entrambi i provvedimenti richiamati dalla legge delega
soffrono di un difetto comune ripetutamente posto in evidenza dalla
dottrina e cioè la scarsa compatibilità con quanto previsto in sede
comunitaria [35] probabilmente per la difficoltà di coniugare
una distinta concezione delle operazioni straordinarie quali fattispecie
causative di realizzo delle plusvalenze; infatti, mentre l’impostazione
tradizionale adottata dal legislatore nazionale tende a distinguere
nell’ambito delle operazioni straordinarie quelle strutturalmente
“neutre” dalle altre, l’approccio chiaramente espresso dalla Direttiva
comunitaria esprime un modello di neutralità nel quale “il rinvio
o l’attenuazione dell’imposizione delle plusvalenze è in ogni caso
e per ciascuna operazione trattamento di favore con funzione incentivante”
[36].
Talchè è agevole concludere che il richiamo presente nella legge delega
appare quantomeno incoerente sul piano della razionalità “interna”
della norma - posto che i due provvedimenti legislativi non esprimono
un apparato concettuale comune - ma soprattutto – ed il punto sembra
oggettivamente più grave – sotto il profilo degli obiettivi di armonizzazione
perseguiti dallo stesso legislatore delegante [37].
In
quest’ultima prospettiva, forse sarebbe stato più corretto ispirare la
legge delega direttamente ai principi della Direttiva del Consiglio n.
90/434 mentre, allo stato attuale delle cose, si può solo ragionevolmente
intuire che ci si avvia verso l’ennesimo tentativo di razionalizzazione
dell’ordinamento interno. Evidentemente tale aspetto non è di poco conto
soprattutto in considerazione del momento storico in cui interviene la
riforma in quanto era abbastanza noto che anche in sede comunitaria si
preannunciavano importanti modifiche al sistema delineato dalla Direttiva
del Consiglio n. 90/434.
Ed, infatti, in coerenza con le indicazioni del Consiglio Europeo
di Lisbona del 23-24 marzo 2000, successivamente all’approvazione
della bozza di provvedimento delegato, lo scorso 17 ottobre è stata
resa nota la proposta di Direttiva del Consiglio COM (2003)613, avente
proprio ad oggetto la modifica del regime fiscale comune da applicare
alle fusioni, scissioni, ai conferimenti di attivo ed agli scambi
di azioni concernenti società di Stati membri diversi. Di qui la singolare
situazione secondo cui, a prescindere dagli strumenti ordinari di
attuazione delle direttive comunitarie nell’ordinamento interno, da
un lato, si preannuncia (e si auspica) l’entrata in vigore di una
disciplina avente una fisionomia più comunitaria ma, dall’altro, occorre
prendere atto che essa non potrà considerare le ultime importanti
indicazioni provenienti da tale ambito in quanto la legge delega evidenzia
notevoli limiti in tal senso [38].
Tale situazione appare per molti versi incomprensibile soprattutto
in considerazione del fatto che la recente proposta di Direttiva si
pone l’obiettivo di rimuovere il “pregiudizio per la competitività
delle imprese europee” e di eliminare le differenze di regimi che
“causano inefficienze ed impediscono agli operatori di sfruttare al
massimo i vantaggi di tale mercato” [39]. In tal senso, infatti,
si indirizzano le nuove norme in tema di trasferimento della sede
sociale della Società Europea e della Società Cooperativa Europea,
l’innovativa disciplina in tema di scissione parziale (denominata
“split-off”), il regime della trasformazione della stabile organizzazione
in società consociata, la valutazione dei titoli ricevuti dai soci
in ipotesi di scissione parziale e soprattutto una nuova concezione
del principio di neutralità non più di tipo “bisospensivo” nel senso
che verrà ridimensionato quello stretto rapporto tra le parti basato
sulla continuità dei valori fiscali sin qui posto alla base di qualsiasi
ipotesi normativa [40].
6
– Cenni sulle altre incompatibilità dell’istituenda disciplina interna
rispetto all’ordinamento comunitario.
Del resto la sensazione
favorevole all’esistenza di diverse incongruenze nella riforma di
imminente entrata in vigore rispetto alla disciplina comunitaria sembra
confermata da altre disposizioni presenti nella bozza di provvedimento
delegato.
E’ il caso, ad esempio, dell’art. 177, in tema di conferimenti di
aziende o di partecipazioni di controllo o di collegamento, in quanto
mentre il comma 1 è espressamente riferito ai soli conferimenti “effettuati
tra soggetti residenti in Italia” il successivo comma 3 subordina
la possibilità di utilizzare il regime di cui al comma 1 per il conferente
o per il conferitario non residente alla condizione che l’azienda
sia situata nel territorio dello Stato in potenziale violazione del
principio di non discriminazione [41].
Ma non diversa è la situazione per quanto riguarda gli scambi di partecipazione
di cui all’art. 179 in relazione ai quali già si nutrivano forti dubbi
di conformità rispetto alla disciplina comunitaria [42] alla
luce dell’art. 5 del D. Lgs. n. 358 del 1997. Nonostante ciò e trascurando
altri aspetti di dubbia razionalità non pertinenti con il discorso
intrapreso in questa sede [43], infatti, si assiste all’abolizione
dello scambio di partecipazioni mediante conferimento [44]
ed è confermata una disciplina del conguaglio lacunosa e contrastante
con la Direttiva comunitaria. Sotto quest’ultimo aspetto, pertanto,
è sufficiente evidenziare la perdurante lacuna circa la misura massima
del conguaglio in denaro pari al 10 per cento [45] nonchè l’assenza
di qualsiasi specificazione in punto di qualificazione ai fini della
rilevanza reddituale [46].
7
– Conclusioni.
In definitiva, alla luce delle considerazioni
precedenti, risulta abbastanza difficile esprimere un giudizio positivo in
merito al lodevole intento del legislatore delegante di concepire un nuovo
tributo dai tratti più comunitari pur essendo questo il principale
obiettivo che ha condotto all’approvazione della legge delega.
In tema di operazioni straordinarie tale conclusione, in primo luogo,
è condizionata dalla formulazione della legge delega, che prevede
un doppio richiamo a provvedimenti legislativi interni ripetutamente
criticati proprio a causa della scarsa compatibilità con la corrispondente
disciplina comunitaria [47]. Di qui l’agevole conclusione secondo
cui, in via di principio, è difficile attuare compiutamente il dichiarato
intento di armonizzazione in presenza di una legge delega che lo riferisce
alla normativa interna generalmente considerata lacunosa proprio sotto
tale aspetto. Non solo ma la distanza rispetto all’ordinamento comunitario
sarà inevitabilmente destinata ad aumentare in considerazione del
fatto che l’imminente riforma in tema di operazioni straordinarie
rischia di risultare superata ancora prima della pubblicazione non
avendo in debita considerazione le indicazioni desumibili dalla recente
proposta di Direttiva del 17 ottobre 2003
Invece, per quanto riguarda gli aspetti per i quali la legge
delega non presenta vizi di formulazione, le critiche si indirizzano
interamente verso la bozza di provvedimento delegato, che presenta il non
trascurabile difetto di disattendere la delega proprio in relazione al
principio strutturale delle operazioni straordinarie ritenuto meritevole
di un’adeguata opera di razionalizzazione e cioè il principio della
neutralità.
Ecco perchè risulta agevole prevedere l’ennesima riforma riguardante
soprattutto l’ordinamento nazionale nel cui ambito peraltro non vengono
meno le incongruenze normative presenti da tempo nell’ordinamento
interno che ostacolano la tendenza all’armonizzazione fiscale [48].
In questo senso e salvo non ipotizzare un brusco cambio di rotta da
parte del legislatore delegato [49] spetterà ancora agli organi
comunitari il compito di tracciare le linee guida di una disciplina
in grado di incidere strutturalmente nell’ordinamento interno mentre
in capo al legislatore nazionale graverà immutato l’incarico di provvedere
alla razionalizzazione più volte annunciata ma da tempo incompiuta.
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[1] Per effetto dell’art. 3 della legge delega n. 662 del 23 dicembre
1996. [2] Per conferma, si consulti VACCA, La nuova imposta sul reddito
delle società: prime osservazioni, in Note e Studi Assonime, n. 36 del 6
giugno 2003, 11, pubblicato altresì in AA. VV., La riforma della riforma:
da Visco a Tremonti, Atti del Convegno del 6 giugno 2002 presso
l’Università di Roma, All. de Il Fisco, n. 26 del 2002, 14509. [3]
Ovvero quello delle imposte personali e progressive nonché il modello
proporzionale a carico degli enti collettivi. [4] Infatti, dopo la
pubblicazione della prima bozza di provvedimento delegato, curiosamente
resa nota prima dell’estate 2003 attraverso il sito ufficiale del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministro ha annunciato
l’entrata in vigore graduale della riforma e, precisamente, quella
riguardante la fiscalità dell’impresa è stata fissata con decorrenza 1
gennaio 2004 mentre quella a carico delle persone fisiche nonché tutte le
altre misure sono state rinviate agli anni successivi. Sugli effetti
distorsivi di tale soluzione non è il caso di indugiare in questa sede, se
non altro perché occorrerebbe approfondire anche le violazioni rispetto
alla legge delega (in primis in tema di enti non commerciali). E’
necessario invece sottolineare che tale decisione ha trovato poi puntuale
conferma in sede legislativa posto che il disegno di legge approvato dal
Consiglio dei Ministri il 12 settembre 2003 disciplina solo l’istituenda
I.R.E.S. e talune modifiche sostanziali per quanto attiene al reddito
d’impresa. [5] Per un primo commento, si consulti LUPI, coordinato da,
La tassazione delle società nella riforma fiscale, Milano, Il Sole 24 Ore,
2003, passim. [6] Incidentalmente si evidenzia che gli stessi sono
ulteriormente esplicitati in sede di relazione illustrativa del
provvedimento delegato. [7] Pur non essendo questa la sede più
appropriata per effettuare un confronto con quanto previsto dalla legge
delega n. 825 del 1971, sono tuttavia evidenti le diverse finalità della
legge n. 80 del 2003 rispetto alla delega che ha condotto alla riforma del
1973 in quanto quest’ultima tendeva a soddisfare le esigenze “di
efficienza, potenziamento e razionalizzazione dell’apparato produttivo
dell’impresa”. [8] Accolto favorevolmente da VACCA, La nuova imposta
sul reddito delle società, cit., 11, che tuttavia evidenzia il rischio
strutturale della riforma di non risultare completamente adatta alle
caratteristiche del sistema produttivo nazionale. [9] In prima battuta,
si può solo evidenziare che l’auspicato processo di semplificazione
attiene anche al sistema delle fonti della fiscalità dell’impresa,
comprendendo pertanto anche il reiterato tentativo di codificazione di cui
all’art. 2 della legge delega (in materia, cfr. AMATUCCI, La
codificazione, in AA. VV., Prime considerazioni sulla legge delega n. 80
del 7 aprile 2003 per la riforma del sistema fiscale statale, Atti del
convegno di Napoli allegati de Il Fisco, n. 21 del 2 giugno 2003, 3251, DE
MITA, Un passo verso la codificazione, in Dir. e Prat. Trib., 2003, I,
208). [10] Trattandosi della principale finalità perseguita dal
legislatore delegante, ovviamente l’esame condotto con riferimento alle
operazioni straordinarie andrebbe esteso agli altri istituti o settori
della fiscalità d’impresa interessati dal provvedimento di delega. E’ il
caso, ad esempio, della rilevante questione in ordine alla compatibilità
dell’istituenda disciplina della capitalizzazione sottile con i principi
della legge delega ma soprattutto con i principi di ordine comunitario
alla luce delle recenti sentenze della Corte di Giustizia (cfr. Corte di
Giustizia CEE, sez. V, 18 settembre 2003, causa C-168/01, in Il Fisco,
2003, fasc. 2, 6418; Corte di Giustizia CEE, sez. V, 12 dicembre 2002,
causa C-324/00, in Giur. Trib., 2003, 305, con commento di Barone, Sono
contrarie al diritto comunitario le disposizioni sulla “thin
capitalization”; in dottrina, cfr. LUPI, Prime osservazioni in tema di
Thin capitalization, in Rass. Trib., 2003, 1493; LA ROSA, Prime
osservazioni sul nuovo regime degli interessi per finanziamenti dei soci
alle società, in AA. VV., Prime considerazioni sulla legge delega n. 80
del 7 aprile 2003 per la riforma del sistema fiscale statale, cit., 2379;
MAYR, Thin capitalization, Europa e legge delega, in Boll. Trib., 2003,
1049; CAUMONT CAIMI, Treaty aspects of thin capitalisation, in Dir. e
Prat. Trib. Int., 2003, 417), dei profili di compatibilità delle norme in
tema di consolidato nazionale con il principio di non discriminazione
(cfr. ZUCCONI, Il consolidato nazionale alla luce del principio
comunitario di non discriminazione, in Il Fisco, 2003, fasc. 1, 17600)
oppure dei problemi di coordinamento a proposito del regime della
trasparenza di cui agli articoli 116 e 117 in favore dei soci non
residenti (cfr. FANTOZZI, Prime osservazioni in materia di trasparenza
fiscale delle società di capitali, in Riv. dir. trib., 2003, I, 685 spec.
698; SALVINI, La tassazione per trasparenza, in Rass. Trib., 2003, 1504
spec. 1510). [11] Per maggiori approfondimenti in tema di Società
Europea, anche con riferimento agli eterogenei meccanismi costitutivi,
cfr. FONDAZIONE LUCA PACIOLI, Profili fiscali della Società Europea,
Documento n. 16 del 1 ottobre 2003, ove ulteriori riferimenti
bibliografici. [12] La delega poi prosegue “ … e della possibilità
dallo stesso decreto prevista di ottenere il riconoscimento fiscale dei
maggiori valori iscritti per effetto dell’imputazione dei disavanzi da
annullamento e da concambio derivanti da operazioni di fusione e
scissione”, enunciando un principio che attiene ad un altro aspetto delle
operazioni straordinarie. Ed in proposito, senza approfondire in questa
sede la complessa questione del regime dei disavanzi, è opportuno
evidenziare l’ulteriore profilo di dubbia razionalità in quanto la
formulazione testuale sembra riferire il regime sostitutivo alla sola
facoltà di utilizzo dei disavanzi di fusione e scissione mentre è noto che
l’imposta sostitutiva riguarda(va) il complesso delle operazioni
straordinarie (in primis le cessioni di azienda). [13] Così ASSONIME,
Circ. n. 37 del 8 ottobre 2003, 3. [14] Per conferma, cfr. TESAURO, La
partecipation exemption ed i suoi corollari, in Tributi Impresa, 2003, 17,
e ZIZZO, Partecipation exemption e riorganizzazioni societarie, in Il
Fisco, 2002, 4428, che correttamente evidenzia come la soluzione adottata
dal legislatore sia fondata su valutazioni di altra natura. Non è un caso,
infatti, che in dottrina si sottolinea “l’ingiustificata discriminazione
fra plusvalenze da cessione di partecipazioni e plusvalenze da cessioni di
aziende” in conseguenza dell’innovativo regime della partecipation
exemption (così GALLO, Schema di decreto legislativo recante “Riforma
dell’imposizione sul reddito delle società” (Ires), in Rass. Trib., 2003,
1661), essendo in netto contrasto con la tendenza ormai consolidata ad
equiparare le due modalità di trasferimento dei beni dell’impresa (sul
punto, per ampie considerazioni di ordine sistematico e di diritto
positivo, ci sia consentito di rinviare al nostro Riflessioni sulla nuova
disciplina sostanziale della cessione di aziende (e di partecipazioni di
controllo e di collegamento) e dello scambio di partecipazioni ai fini
delle imposte sui redditi, in Riv. dir. trib., 1999, I, 355, ed a FEDELE,
Riorganizzazione delle attività produttive e imposizione tributaria, in
Riv. dir. trib., 2000, I, 492). Infatti, mentre il regime della
partecipation exemption consentirà la cessione di partecipazioni (ovvero
dei beni di secondo grado) in esenzione d’imposta l’analoga situazione non
si verificherà in ipotesi di cessione dei beni (di primo grado)
rappresentativi del valore della partecipazione medesima. [15] Sugli
effetti della riforma in tale prospettiva, cfr. MORO-SEPIO, Le operazioni
di riorganizzazione societaria nella riforma fiscale, in LUPI, coordinato
da, La tassazione delle società nella riforma fiscale, cit., 211; SIMONI,
La nuova imposta sulle società, in LONGOBARDI, a cura di, I centogiorni e
oltre: verso una rifondazione del rapporto fisco-economia?, Atti del
convegno di Bari del 15-17 gennaio 2002, ETI, s.d., 153. [16] Ad
esempio, in ipotesi di partecipazioni non immobilizzate. [17] Diverso è
il discorso in presenza di aliquote progressive come accade
nell’ordinamento interno, ad esempio, in ipotesi di persone fisiche con
redditi soggetti a tassazione separata. [18] Meglio conosciuto come
“Rapporto Primarolo”. [19] In senso analogo LUPI, La tassazione delle
società nella riforma fiscale, cit., 224, che evidenzia “L’imposta
sostitutiva del 19%, pur avendo una piena dignità logica sistematica
rispetto alla tassazione ordinaria, come da me messo in risalto in altre
sedi (cfr. LUPI, Conferimenti e fusioni nello schema di decreto delegato,
in Rass. Trib., 1997, 531), aveva una debole giustificazione sul piano
della politica tributaria verso le grandi aziende”. [20] Per conferma
si veda l’indagine di POLITO, Le operazioni straordinarie negli
ordinamenti statunitense, tedesco e francese, tra neutralità, regimi
ordinari e regimi sostitutivi, in LUPI, coordinato da, La tassazione delle
società, cit., 218, con specifico riferimento all’ordinamento
francese. [21] Ovvero, utilizzando una formula diversa, l’incapacità
dell’operazione di generare componenti positivi o negativi di reddito.
Sulla progressiva importanza riconosciuta al principio di neutralità con
riferimento “alla generale formula della continuità dei valori fiscalmente
riconosciuti, che manterrebbe nel quadro della razionalità complessiva del
sistema eventuali scelte normative per il rinvio dell’imposizione delle
plusvalenze”, cfr. FEDELE, Riorganizzazione delle attività produttive,
cit., 493. [22] Si consulti il nostro Riflessioni sulla nuova
disciplina sostanziale della cessione di aziende, cit., 355; MAISTO,
Implementation of the EC Merger Directive, in Bulletin, September, 1993,
490; MAYR-FORT, Conferimenti “comunitari”: alcune riflessioni e spunti, in
Corr. Trib., 2000, 2630. [23] Per un’ampia ricognizione ci sia
consentito di rinviare ancora al nostro Riflessioni sulla nuova disciplina
sostanziale della cessione di aziende, cit., 360. [24] Per conferma,
vedasi Comm. Trib. Prov. di Milano, sez. I, sent. n. 582 del 28 novembre
2001, nonché Comm. Trib. Prov. di Ancona, sez. III, sent. n. 294 del 20
settembre 2002, entrambe in Dir. e Prat. Trib. Int., 2003, 697, con
commento di Valente, nonché in Rass. Trib., 2002, 2111. [25] Vedasi
STEVANATO, Scambi di partecipazione transfrontalieri e “doppio binario”:
note critiche a margine di recenti orientamenti ministeriali, in Rass.
Trib., 2001, 72; MICHELUTTI, Scambio di azioni transfrontaliero:
neutralità fiscale e rappresentazione in bilancio, in Riv. dir. trib.,
2001, IV, 55; TARIGO, Valori di bilancio e valori fiscalmente riconosciuti
tra “doppio binario” e neutralità degli scambi intracomunitari di
partecipazioni, in Rass. Trib., 2001, 106. Nel medesimo senso si orienta
anche ASSONIME, Circ. n. 42 del 27 maggio 1998, 73. [26] Cfr. Ris. Min.
n. 190/E del 13 dicembre 2000, in Il Fisco, 2001, 87, ma in materia si
consulti altresì le precedenti Ris. Min. n. 55/E del 17 aprile 1996, in Il
Fisco, 1996, 6043, la Circ. Min. n. 320/E del 19 dicembre 1997, in Boll.
Trib., 1998, 1869, nonché la Ris. Min. n. 106/E del 7 luglio 2000, in Il
Fisco, 2000, 9840. Per una critica puntuale, invece, cfr. STEVANATO,
L’iscrizione di maggiori valori in bilancio negli scambi azionari
transfrontalieri, in LUPI- STEVANATO, a cura di, La fiscalità delle
operazioni straordinarie d’impresa, Il Sole 24 Ore, Milano, 2002,
734. [27] Così la Ris. Min. n. 159/E del 25 luglio 2003, in Il Fisco,
2003, 13646. [28] In senso analogo ZIZZO, Lo scambio di partecipazioni
dalla riforma Visco alla riforma Tremonti, in Riv. dir. trib., 2003, I,
575, il quale lamenta anche la mancata estensione della disciplina interna
ai soggetti non imprenditori; IDEM, Partecipation exemption e
riorganizzazioni societarie, cit., 4435. [29] Secondo una logica
riproduttiva dei precedenti articoli 3 e 4 del D. Lgs. n. 358 del
1997. [30] Il quale, alla luce della vicenda descritta in precedenza,
non potrà che essere quello fiscale. [31] Per una corretta definizione
dell’ambito concettuale di tale requisito con riferimento all’ordinamento
interno, cfr. MASTROIACOVO, Operazioni di riorganizzazione societaria e
maturazione del periodo di possesso dei cespiti relativi all’impresa, in
LUPI-STEVANATO, a cura di, La fiscalità delle operazioni straordinarie,
cit., 131. [32] Analogamente ZIZZO, Partecipation exemption e
riorganizzazioni societarie, cit., 4436. [33] Amplius FEDELE,
Riorganizzazione delle attività produttive, cit., 490. [34] In materia,
cfr. MARINO, Profili comparatistici delle modalità di recepimento della
Direttiva comunitaria 90/434/CEE in alcuni Paesi dell’Unione Europea, in
Dir. e Prat. Trib., 1996, I, 1523. [35] In dottrina, tra i tanti, cfr.
ZIZZO, Lo scambio di partecipazioni, cit., 549; STEVANATO, Riflessi
internazionali delle operazioni straordinarie, in LUPI-STEVANATO, a cura
di, La fiscalità delle operazioni straordinarie, cit., 687; SILVESTRI, Il
regime tributario delle operazioni di riorganizzazione transnazionale in
ambito CEE, in Riv. dir. fin., 1996, I, 695. [36] Così FEDELE,
Riorganizzazione delle attività produttive, cit., 495, che evidenzia con
chiarezza la differenza tra la visione interna e quella comunitaria delle
operazioni straordinarie. [37] In questo senso, ovvero sotto il profilo
delle esigenze di armonizzazione, forse solo l’abolizione dell’imposta
sostitutiva sembra ispirata ad una logica comunitaria. [38] In tale
ottica la situazione non è diversa da quella concernente il regime degli
interessi rappresentata da GALLO, Schema di decreto legislativo recante
“riforma dell’imposizione sul reddito delle società, cit., 1661, che
evidenzia la necessità di completare il disegno normativo “rendendolo in
ogni caso più coerente rispetto ad importanti disposizioni di derivazione
europea (prime fra tutte quelle in tema di interessi su finanziamenti tra
società del gruppo, oggetto di una recente direttiva non ancora
attuata)”. [39] Per conferma, si consulti la relazione di
accompagnamento alla proposta di Direttiva. [40] Tale impostazione
comporterà che l’eventuale rivalutazione dei valori fiscalmente
riconosciuti di uno dei soggetti coinvolti nell’operazione non comporterà
alcun riflesso o simmetrica conseguenza in capo all’altra parte, che
continuerà a godere del regime di neutralità (come se nulla fosse
accaduto) alterando il principio di continuità tra tradens ed
accipiens. [41] Sul tema, si consulti la recente monografia di AMATUCCI
F., Il principio di non discriminazione fiscale, Padova, 1996,
passim. [42] Per conferma, ci sia consentito di rinviare ancora al
nostro Riflessioni sulla nuova disciplina sostanziale della cessione di
aziende, cit., 387, ma in materia si consulti altresì ZIZZO, Lo scambio di
partecipazioni, cit., 558; SERBINI, Lo scambio di partecipazioni alla luce
della normativa di attuazione della delega sulle operazioni di
riorganizzazione societaria, in Il Fisco, 1997, 13270; MANERA, Sulla
neutralità del concambio di partecipazioni, in Dir. e Prat. Trib., 2000,
I, 575; ROMITO, Scambio di partecipazioni: la nozione di “integrazione di
partecipazioni di controllo nelle operazioni intracomunitarie e nazionali,
in Riv. dir. trib., 2000, I, 803. [43] Sui quali, si veda CAPOLUPO,
Scambio di partecipazioni, in Il Fisco, 2003, 15444; BLOCH, Riscritto il
regime delle permute di beni e di partecipazioni, in Corr. Trib., 2003,
2619. [44] Che invece è confermato per le analoghe operazioni
effettuate tra soggetti comunitari ai sensi della lett. e) del comma 1
dell’art. 180 della bozza di provvedimento delegato. La ratio
dell’abolizione si rinviene vagamente nella relazione illustrativa del
provvedimento delegato laddove si chiarisce che tali operazioni sono
comunque inquadrabili nella disciplina ordinaria dei conferimenti di cui
all’art. 177, ritenendo evidentemente superflua una disciplina specifica.
Ma tale impostazione non è pienamente condivisibile in quanto l’art. 177
della bozza di provvedimento delegato non riproduce un regime analogo a
quello del precedente art. 5 del D. Lgs. n. 358 del 1997 soprattutto con
riferimento alla rilevanza dei valori contabili sottolineata in
precedenza. [45] Già rilevata con il nostro Riflessioni sulla nuova
disciplina sostanziale della cessioni di aziende, cit., 396. L’ammontare
massimo del conguaglio, invece, è previsto dalla lett. e) dell’articolo
successivo a proposito delle operazioni perfezionate tra soggetti
comunitari talchè sembrerebbe che tale misura è irrilevante per le
operazioni interne ma decisiva per quelle transfrontaliere. [46] Della
quale ci si è fatti carico con il nostro Riflessioni sulla nuova
disciplina sostanziale della cessioni di aziende, cit., 399, in contrasto
con quanto affermato da BEGHIN, La cessione ed il conferimento di aziende
e di partecipazioni nella disciplina del D. Lgs. n. 358/1997, in Riv. dir.
trib., 1998, I, 617. La tesi da noi prospettata è stata successivamente
condivisa da ZIZZO, Lo scambio di partecipazioni, cit., 563, e STEVANATO,
Riflessi sui soci delle operazioni di riorganizzazione societaria:
concambi e conguagli, in LUPI-STEVANATO, a cura di, La fiscalità delle
operazioni straordinarie, cit., 111. [47] Intravede limiti
difficilmente superabili nella formulazione della legge delega anche
ZIZZO, Lo scambio di partecipazioni, cit., 576. Invece, per critiche di
diverso tenore riferite all’impianto della legge delega, cfr. DE MITA,
Troppa fretta, società costrette a cambi infiniti, in Il Sole 24 Ore del 5
giugno 2003. [48] In senso analogo ZIZZO, Partecipation exemption e
riorganizzazioni societarie, cit., 4439, e CAPOLUPO, Scambio di
partecipazioni, cit., 15449, con specifico riferimento al difetto di
coordinamento conseguente al richiamo dei principi della partecipation
exemption nella disciplina di cui all’art. 179 della bozza di
provvedimento delegato. [49] Anche in contrasto con le previsioni della
legge delega purchè nel rispetto dei principi da essa indicati.
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