TributImpresa
n°3-2005
 

Franco PAPARELLA

 
 

I limiti della legge delega di riforma della disciplina delle operazioni straordinarie in relazione al principio di armonizzazione.

 
 

1 - Considerazioni introduttive.

A distanza di poco più di sei anni dall’ultimo intervento riformatore [1], la pubblicazione della legge delega n. 80 del 7 aprile 2003 preannuncia un’altra profonda riforma dell’ordinamento tributario da qualcuno già considerata di portata almeno analoga a quella del 1971-1973 [2].
Effettivamente dall’esame della legge delega traspare una volontà riformatrice di rilevante entità, che comprende l’intero sistema delle imposte reddituali [3] e che si propone altresì di semplificare drasticamente il comparto delle imposte sui trasferimenti oltre ad intervenire nel settore della finanza locale. Tuttavia, il preannunciato intervento graduale [4] e la maggiore portata sistematica delle innovazioni in tema di fiscalità dell’impresa suggeriscono di indirizzare l’attenzione sui tratti qualificanti dell’istituenda Imposta sul Reddito delle Società (d’ora innanzi I.R.E.S.) destinata a prendere il posto dell’attuale I.R.P.E.G., la quale presenta istituti innovativi e profonde modifiche strutturali soprattutto per quanto attiene al rapporto tra l’imposizione a carico delle società e l’imposizione a carico dei soci nonchè al correlato meccanismo teso ad eliminare la doppia imposizione economica sui dividendi societari [5].
Ovvia, quindi, la necessità di indirizzare l’attenzione soprattutto sugli elementi strutturali e sui tratti qualificanti del nuovo tributo, i quali peraltro potranno essere compiutamente esaminati solo una volta che il provvedimento delegato assumerà una fisionomia definita. In prima analisi, pertanto, è possibile solo cogliere qualche spunto di riflessione proficuo analizzando le prescrizioni della legge delega limitatamente a specifici (ma determinanti) settori della fiscalità dell’impresa onde cogliere appieno la ratio e le finalità del legislatore fiscale delegante e soprattutto al fine di valutare la coerenza delle soluzioni che saranno adottate in via definitiva in sede di provvedimento delegato.
Di qui la scelta di approfondire le implicazioni nell’istituenda disciplina in relazione alle operazioni straordinarie, circoscrivendo l’esame al principio che sembra perseguito con maggiore insistenza con la legge delega e cioè il principio di armonizzazione.

2 - Gli obiettivi perseguiti dal legislatore delegante con particolare riferimento al principio di armonizzazione.

Gli obiettivi perseguiti dal legislatore delegante in materia di fiscalità dell’impresa sono espressamente codificati dall’art. 4 della legge n. 80 del 2003 ed ulteriormente chiariti in sede di relazione illustrativa [6].
Dall’esame di tali atti, si apprende che la finalità principale del legislatore si riconnette all’intento di “armonizzare il nostro sistema fiscale con quelli più efficienti in essere nei Paesi industrializzati; in particolare, nei Paesi membri dell’Unione Europea” [7]. Ulteriori obiettivi, che invece si muovono nella logica della competizione fiscale, sono poi “la semplificazione del prelievo e contenimento degli effetti di doppia imposizione giuridica ma soprattutto economica”.
In merito a quest’ultimo aspetto - ritenuto perseguibile attraverso il regime della cosiddetta partecipation exemption [8], che si fonda sulla (parziale) detassazione dei dividendi in capo al socio (con contestuale abolizione del credito d’imposta) nonché sull’irrilevanza delle plusvalenze e delle minusvalenze da alienazione del titolo - non è il caso di indugiare in questa sede, essendo un tema che non può essere esaurito in breve. Così come non è possibile indagare compiutamente sull’auspicato tentativo di semplificazione del prelievo sulla base delle sole indicazioni della legge delega in quanto tale esame deve essere necessariamente esteso alle soluzioni di diritto positivo che saranno adottate in via definitiva dal legislatore delegato in sede di disciplina dei singoli istituti [9].
Viceversa, ciò su cui è possibile soffermare l’attenzione è l’altra (e, probabilmente, la principale) finalità perseguita dal legislatore delegante e cioè l’intento di “armonizzare” la disciplina interna delle operazioni straordinarie [10] in modo da verificare, in prima battuta, la coerenza ed il fondamento del disegno perseguito nonchè le eventuali imperfezioni presenti “a monte” nello stesso provvedimento delegante.
Ed in proposito un primo aspetto rilevante che sembra completamente trascurato nella legge delega attiene alla totale mancata considerazione della nuova figura della Società Europea di cui alla Direttiva ed al Regolamento del 8 ottobre 2001 ed alla cui costituzione si può provvedere anche per fusione. Di qui l’inevitabile lacuna anche sul piano della disciplina dei singoli istituti in cui si articolano le operazioni straordinarie e la presenza di un primo rilevante elemento di contrasto ai fini dell’armonizzazione normativa perseguita dal provvedimento di delega [11].

3 – I principi della legge delega in materia di operazioni straordinarie: a) l’abolizione dell’imposta sostitutiva.

Quanto ai principi imposti al legislatore delegato, invece, la lett. m) dell’art. 4 della legge delega prevede anzitutto l’”abolizione dell’imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358 e successive modificazioni … ” [12].
Ciò posto, l’abolizione dell’imposta sostitutiva attiene al sistema dell’aliquota del tributo, il quale prevede la sostituzione del modello cosiddetto duale (dovuto all’applicazione della soppressa Dual Income Tax) con l’aliquota unica. In punto di struttura, quindi, l’abolizione del regime sostitutivo altro non esprimerebbe che la volontà di concepire un tributo articolato su un’unica aliquota d’imposta [13] ma in tale prospettiva occorre rilevare come il legislatore fiscale abbia rapidamente derogato a tale impostazione in quanto l’art. 11 del decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003 ha incoerentemente introdotto un’aliquota d’imposta agevolata per le società per azioni che intenderanno quotarsi in un mercato regolamentato dell’Unione Europea entro il 31 dicembre 2004. Tuttavia, dall’esame della relazione illustrativa e del provvedimento delegato si desume con chiarezza la ratio dell’intervento legislativo che invece sembra indirizzarsi in un’altra direzione non completamente condivisibile.
In primo luogo, infatti, si afferma che l’abolizione dell’imposta sostitutiva è una diretta conseguenza della partecipation exemption ma tale relazione non sembra supportata da solide basi sistematiche [14] posto che il rapporto tra i due istituti è limitato ai casi in cui le plusvalenze sui beni si esprimono attraverso le plusvalenze su partecipazioni [15] talchè essa inevitabilmente è da escludere in tutte le ipotesi in cui l’operazione straordinaria non implica una fattispecie di realizzo dei beni di secondo grado ovvero qualora la stessa si articola su partecipazioni non soggette all’innovativo regime della partecipation exemption [16].
Infatti, senza nemmeno richiamare con precisione quanto risulta con chiarezza dalla relazione illustrativa del D. Lgs. n. 358 del 1997, la ratio del prelievo sostitutivo si riconnette ad una logica agevolativa tendenzialmente riconducibile in parte alla volontà di favorire il processo di concentrazione del sistema produttivo nazionale storicamente considerato estremamente polverizzato e costituito da piccole e medie imprese, in altra parte alla possibilità di consentire la rivalutazione dei beni in particolari momenti della vita dell’impresa ed, infine, alla logica di tassare in misura più mite le plusvalenze di formazione pluriennale nonostante quest’ultima esigenza non abbia solide basi razionali in presenza di aliquote d’imposta proporzionali [17]. Abbastanza diverso è il discorso per quanto attiene al regime della partecipation exemption, il quale sostanzialmente tende a risolvere una questione di ordine strutturale e cioè ad eliminare la doppia imposizione sui dividendi societari con un modello diverso da quello vigente nell’ordinamento interno basato sul credito d’imposta ormai desueto alla luce di quanto disposto negli altri Paesi di area comunitaria.
Talchè mentre è ragionevole evidenziare che l’eliminazione del credito d’imposta tende a salvaguardare una condivisibile logica di armonizzazione in coerenza con gli obiettivi delineati dalla legge delega, negli stessi termini ed in forza del regime della partecipazione qualificata non è invece possibile giustificare l’abolizione dell’imposta sostitutiva, essendo istituti che rispondono ad esigenze sistematiche e logiche strutturali diverse.
Non solo ma appare dubbio anche l’ulteriore aspetto evidenziato dalla relazione illustrativa laddove si sottolinea che l’abolizione dell’imposta sostitutiva sarebbe motivata dalla necessità di eliminare la distorsione sul prelievo e gli arbitraggi su aliquote. In questo senso, infatti, è sufficiente ricordare che tale regime non è stato oggetto di censura nell’ambito del Rapporto del Gruppo “Codice di Condotta” (SN 4901/99) [18] chiamato proprio a verificare le norme dei Paesi comunitari potenzialmente dannose sulle scelte di ubicazione delle attività d’impresa nell’ambito dell’Unione Europea.
Pertanto, è possibile concludere sul punto nel senso che l’abolizione dell’imposta sostitutiva non sembra supportata da solidi argomenti di carattere sistematico ma sia piuttosto riconducibile ad una decisione di politica tributaria [19]. In coerenza con le finalità del presente lavoro, invece, occorre piuttosto sottolineare come tale decisione interferisca in misura molto mediata rispetto al dichiarato intento di armonizzazione se non altro per la presenza di regimi analoghi in altri Paesi della Comunità Europea tesi a mitigare il prelievo sulle plusvalenze d’impresa di formazione pluriennale [20].

4 – Segue: b) la razionalizzazione del principio di neutralità.

Peraltro, sempre nel comparto delle operazioni straordinarie, si possono cogliere altri aspetti della legge delega che sembrano in netto contrasto con l’auspicato tentativo di armonizzazione.
Si allude, in particolare, alla seconda parte della lett. m) dello stesso art. 4 laddove è disposto “mantenimento e razionalizzazione dei regimi di neutralità fiscale e di determinazione del reddito imponibile previsti dallo stesso decreto legislativo (id est: il D. Lgs. n. 358 del 8 ottobre 1997) e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, al fine di renderli coerenti alle logiche della disciplina recata dalla riforma”. In sostanza, il legislatore delegante ha indicato quale principio di fondo della riforma l’ormai consolidata tendenza a preservare un’omogeneità di disciplina improntata al principio della neutralità per operazioni sostanzialmente diverse ancorchè funzionalmente equivalenti nonostante la già evidenziata soppressione dell’imposta sostitutiva.
Ed in tale prospettiva mentre nel sistema attuale l’uniformità di regime è assicurata consentendo anche la rivalutazione dei beni dell’impresa, previo il pagamento di un’imposta sostitutiva, in quello che viene a prefigurarsi la stessa è perseguita solo attraverso il riaffermato principio della neutralità ritenuto disciplinato e desumibile simultaneamente sia dal D. Lgs. n. 544 del 1992, che dal D. Lgs. n. 358 del 1997. Ma alla luce del discorso intrapreso in questa sede è proprio quest’ultimo aspetto a destare due ordini di perplessità, che attengono rispettivamente alle modalità con le quali è tecnicamente assicurato il principio di neutralità nonchè alla struttura della fattispecie legale.
Ciò posto, quanto al primo aspetto, il legislatore delegante ha sostanzialmente indicato quale criterio direttivo quello di razionalizzare il principio di neutralità in un’ottica comunitaria, evidentemente nel presupposto che l’ordinamento attuale presenti profili asistematici in risposta all’esigenza di preservare le plusvalenze allo stato latente evitando doppie imposizioni o salti d’imposta. Ed, infatti, la disciplina vigente non presenta un impianto omogeneo posto che, fermo restando il nucleo concettuale di base in cui si esprime il principio di neutralità e cioè la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti [21], in taluni casi esso è ulteriormente subordinato ai valori di iscrizione in contabilità, in contrasto con quanto previsto dalla Direttiva del Consiglio n. 434 del 23 luglio 1990 [22], mentre in altri casi tale condizione non è richiesta [23].
In tale prospettiva, è sintomatico quanto accaduto recentemente in tema di scambi di partecipazioni tra società di Stati membri diversi disciplinati dall’art. 2, comma 2, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 544. In un primo momento, infatti, in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza di merito [24] e dalla dottrina prevalente [25], l’Amm. Fin. ha ritenuto di subordinare il regime di neutralità alla continuità dei valori contabili in forza di una discutibile interpretazione della norma interna elaborata con una visione considerata addirittura sistematica rispetto all’impianto del D. Lgs. n. 358 del 1997 [26].
Tuttavia, in seguito all’avvio da parte della Commissione Europea di una procedura di infrazione basata sulla considerazione che tale interpretazione prospettava una violazione degli obblighi imposti dall’art. 8, par. 1, della Direttiva del Consiglio n. 90/434, recentemente vi è stata l’auspicata netta inversione di tendenza, che ha portato l’Agenzia delle Entrate ad affermare “prendendo atto dei rilievi della Commissione Europea e considerando che la continuità dei valori contabili, per quanto possa rendere più agevoli eventuali controlli, non è condizione indispensabile per conservare la possibilità di assoggettare a tassazione le plusvalenze al momento dell’effettivo realizzo” ipotizzando addirittura la “revoca della Risoluzione n.190/E del 13 dicembre 2000” [27].
Di qui l’ovvia considerazione secondo cui l’auspicato processo di razionalizzazione del principio di neutralità sarebbe dovuto quantomeno passare attraverso una soluzione comune per tutte le operazioni di riorganizzazione basata sull’assenza di condizionamenti sotto il profilo dei valori di iscrizione in contabilità, essendo sufficiente la (sola) continuità dei valori fiscalmente riconosciuti [28]. Ma purtroppo così non sembra alla luce della bozza di provvedimento delegato.
Per conferma, infatti, è sufficiente richiamare la disciplina di cui al comma 1 dell’art. 177, in tema di conferimenti di aziende o di partecipazioni di controllo o di collegamento, e confrontarla con quella di cui al comma 1 dell’art. 178, riguardante i conferimenti di aziende, per verificare la rilevanza dei valori di iscrizione “nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito all’azienda o alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario” nel primo caso ovvero la continuità “del valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita” nel secondo [29].
Invece, addirittura lacunosa appare la disciplina di cui alla lett. b) del comma 1 dell’art. 179, in tema di scambi di partecipazione tra soggetti residenti, in quanto non si rinviene alcuna specificazione in ordine al tipo di “costo” (contabile o fiscale) la cui prosecuzione comporta la neutralità fiscale dell’operazione nel rispetto degli obblighi di fonte comunitaria [30].
Peraltro, il discorso non cambia anche in relazione alle operazioni straordinarie perfezionate fra soggetti residenti in Stati membri diversi dell’Unione Europea disciplinate dal Capo IV, agli articoli da 180 a 183, in modo pressoché analogo a quanto previsto dal D. Lgs. n. 544 del 1992.
Ad esempio, in tema di conferimenti transfrontalieri, il comma 2 dell’art. 181 dispone l’applicazione dei precedenti articoli 177 e 178, ai quali – come sottolineato - corrispondono due modelli distinti di neutralità e, segnatamente, quello ancorato alla continuità dei valori contabili nel primo caso e quello basato sulla sola continuità dei valori fiscali nel secondo.
Ne consegue che, per i conferimenti tra soggetti residenti nella Comunità Europea, il richiamo all’articolo 177 comporta il rispetto del vincolo “contabile” estraneo al sistema della Direttiva n. 90/434 mentre l’ulteriore richiamo all’art. 178 impone il rispetto del requisito del possesso triennale dell’azienda conferita ugualmente non previsto dalla disciplina comunitaria [31]. Di qui l’agevole rilievo in ordine alla scarsa compatibilità dell’ordinamento interno rispetto alle fonti comunitarie [32], che appare per molti versi incomprensibile nel primo caso soprattutto alla luce di quanto evidenziato in tema di scambi di partecipazioni e nei cui riguardi invece la soluzione più corretta presuppone il solo richiamo all’art. 178 con esclusione del requisito del possesso triennale.
Viceversa, un aspetto che sembra conforme alle finalità ed alle indicazioni di principio della legge delega attiene alle operazioni comunitarie di fusione, scissione e scambio di partecipazioni mediante permuta o conferimento in quanto il comma 4 dell’art. 181 attribuisce correttamente rilevanza al (solo) “valore fiscale” delle azioni o quote ricevute.

5 – Segue: c) l’incoerenza della legge delega sotto il profilo delle fonti cui commisurare la razionalizzazione del principio di neutralità.

Per quanto riguarda la struttura della fattispecie legale, invece, la riaffermazione del principio di neutralità è normativamente disposta richiamando due provvedimenti legislativi che lo concepiscono in termini difformi, essendo ispirati a finalità abbastanza diverse. Vale a dire, che il legislatore delegante evidentemente ha ritenuto che questi ultimi esprimano un impianto concettuale comune sul quale operare l’ipotizzato intervento di razionalizzazione ma, in realtà, così non è posto che l’esperienza giuridica recente ha dimostrato che il principio di neutralità acquista una connotazione diversa secondo la logica e le finalità del sistema normativo in cui si incardina.
Donde la necessità di chiarire brevemente le linee generali dei due provvedimenti assunti a modelli normativi di riferimento dal legislatore delegante ed in tal senso le differenze appaiono di immediata evidenza [33].
Infatti, mentre il D. Lgs. n. 544 del 1992 è palesemente strutturato secondo una logica di armonizzazione, avendo il fine di attuare la Direttiva del Consiglio n. 90/434, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, scissioni, ai conferimenti di attivo ed agli altri scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi [34], l’impianto del D. Lgs. n. 358 del 1997 invece tende alla razionalizzazione della disciplina interna nonostante la delega di cui all’art. 3, comma 161, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 imponesse di assumere a modello di riferimento il sistema dello stesso D. Lgs. n. 544 del 1992.
Pur trascurando tale irrazionalità, peraltro, è abbastanza sintomatico rilevare che entrambi i provvedimenti richiamati dalla legge delega soffrono di un difetto comune ripetutamente posto in evidenza dalla dottrina e cioè la scarsa compatibilità con quanto previsto in sede comunitaria [35] probabilmente per la difficoltà di coniugare una distinta concezione delle operazioni straordinarie quali fattispecie causative di realizzo delle plusvalenze; infatti, mentre l’impostazione tradizionale adottata dal legislatore nazionale tende a distinguere nell’ambito delle operazioni straordinarie quelle strutturalmente “neutre” dalle altre, l’approccio chiaramente espresso dalla Direttiva comunitaria esprime un modello di neutralità nel quale “il rinvio o l’attenuazione dell’imposizione delle plusvalenze è in ogni caso e per ciascuna operazione trattamento di favore con funzione incentivante” [36].
Talchè è agevole concludere che il richiamo presente nella legge delega appare quantomeno incoerente sul piano della razionalità “interna” della norma - posto che i due provvedimenti legislativi non esprimono un apparato concettuale comune - ma soprattutto – ed il punto sembra oggettivamente più grave – sotto il profilo degli obiettivi di armonizzazione perseguiti dallo stesso legislatore delegante [37].
In quest’ultima prospettiva, forse sarebbe stato più corretto ispirare la legge delega direttamente ai principi della Direttiva del Consiglio n. 90/434 mentre, allo stato attuale delle cose, si può solo ragionevolmente intuire che ci si avvia verso l’ennesimo tentativo di razionalizzazione dell’ordinamento interno. Evidentemente tale aspetto non è di poco conto soprattutto in considerazione del momento storico in cui interviene la riforma in quanto era abbastanza noto che anche in sede comunitaria si preannunciavano importanti modifiche al sistema delineato dalla Direttiva del Consiglio n. 90/434.
Ed, infatti, in coerenza con le indicazioni del Consiglio Europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, successivamente all’approvazione della bozza di provvedimento delegato, lo scorso 17 ottobre è stata resa nota la proposta di Direttiva del Consiglio COM (2003)613, avente proprio ad oggetto la modifica del regime fiscale comune da applicare alle fusioni, scissioni, ai conferimenti di attivo ed agli scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi. Di qui la singolare situazione secondo cui, a prescindere dagli strumenti ordinari di attuazione delle direttive comunitarie nell’ordinamento interno, da un lato, si preannuncia (e si auspica) l’entrata in vigore di una disciplina avente una fisionomia più comunitaria ma, dall’altro, occorre prendere atto che essa non potrà considerare le ultime importanti indicazioni provenienti da tale ambito in quanto la legge delega evidenzia notevoli limiti in tal senso [38].
Tale situazione appare per molti versi incomprensibile soprattutto in considerazione del fatto che la recente proposta di Direttiva si pone l’obiettivo di rimuovere il “pregiudizio per la competitività delle imprese europee” e di eliminare le differenze di regimi che “causano inefficienze ed impediscono agli operatori di sfruttare al massimo i vantaggi di tale mercato” [39]. In tal senso, infatti, si indirizzano le nuove norme in tema di trasferimento della sede sociale della Società Europea e della Società Cooperativa Europea, l’innovativa disciplina in tema di scissione parziale (denominata “split-off”), il regime della trasformazione della stabile organizzazione in società consociata, la valutazione dei titoli ricevuti dai soci in ipotesi di scissione parziale e soprattutto una nuova concezione del principio di neutralità non più di tipo “bisospensivo” nel senso che verrà ridimensionato quello stretto rapporto tra le parti basato sulla continuità dei valori fiscali sin qui posto alla base di qualsiasi ipotesi normativa [40].

6 – Cenni sulle altre incompatibilità dell’istituenda disciplina interna rispetto all’ordinamento comunitario.

Del resto la sensazione favorevole all’esistenza di diverse incongruenze nella riforma di imminente entrata in vigore rispetto alla disciplina comunitaria sembra confermata da altre disposizioni presenti nella bozza di provvedimento delegato.
E’ il caso, ad esempio, dell’art. 177, in tema di conferimenti di aziende o di partecipazioni di controllo o di collegamento, in quanto mentre il comma 1 è espressamente riferito ai soli conferimenti “effettuati tra soggetti residenti in Italia” il successivo comma 3 subordina la possibilità di utilizzare il regime di cui al comma 1 per il conferente o per il conferitario non residente alla condizione che l’azienda sia situata nel territorio dello Stato in potenziale violazione del principio di non discriminazione [41].
Ma non diversa è la situazione per quanto riguarda gli scambi di partecipazione di cui all’art. 179 in relazione ai quali già si nutrivano forti dubbi di conformità rispetto alla disciplina comunitaria [42] alla luce dell’art. 5 del D. Lgs. n. 358 del 1997. Nonostante ciò e trascurando altri aspetti di dubbia razionalità non pertinenti con il discorso intrapreso in questa sede [43], infatti, si assiste all’abolizione dello scambio di partecipazioni mediante conferimento [44] ed è confermata una disciplina del conguaglio lacunosa e contrastante con la Direttiva comunitaria. Sotto quest’ultimo aspetto, pertanto, è sufficiente evidenziare la perdurante lacuna circa la misura massima del conguaglio in denaro pari al 10 per cento [45] nonchè l’assenza di qualsiasi specificazione in punto di qualificazione ai fini della rilevanza reddituale [46].

7 – Conclusioni.

In definitiva, alla luce delle considerazioni precedenti, risulta abbastanza difficile esprimere un giudizio positivo in merito al lodevole intento del legislatore delegante di concepire un nuovo tributo dai tratti più comunitari pur essendo questo il principale obiettivo che ha condotto all’approvazione della legge delega.
In tema di operazioni straordinarie tale conclusione, in primo luogo, è condizionata dalla formulazione della legge delega, che prevede un doppio richiamo a provvedimenti legislativi interni ripetutamente criticati proprio a causa della scarsa compatibilità con la corrispondente disciplina comunitaria [47]. Di qui l’agevole conclusione secondo cui, in via di principio, è difficile attuare compiutamente il dichiarato intento di armonizzazione in presenza di una legge delega che lo riferisce alla normativa interna generalmente considerata lacunosa proprio sotto tale aspetto. Non solo ma la distanza rispetto all’ordinamento comunitario sarà inevitabilmente destinata ad aumentare in considerazione del fatto che l’imminente riforma in tema di operazioni straordinarie rischia di risultare superata ancora prima della pubblicazione non avendo in debita considerazione le indicazioni desumibili dalla recente proposta di Direttiva del 17 ottobre 2003
Invece, per quanto riguarda gli aspetti per i quali la legge delega non presenta vizi di formulazione, le critiche si indirizzano interamente verso la bozza di provvedimento delegato, che presenta il non trascurabile difetto di disattendere la delega proprio in relazione al principio strutturale delle operazioni straordinarie ritenuto meritevole di un’adeguata opera di razionalizzazione e cioè il principio della neutralità.
Ecco perchè risulta agevole prevedere l’ennesima riforma riguardante soprattutto l’ordinamento nazionale nel cui ambito peraltro non vengono meno le incongruenze normative presenti da tempo nell’ordinamento interno che ostacolano la tendenza all’armonizzazione fiscale [48]. In questo senso e salvo non ipotizzare un brusco cambio di rotta da parte del legislatore delegato [49] spetterà ancora agli organi comunitari il compito di tracciare le linee guida di una disciplina in grado di incidere strutturalmente nell’ordinamento interno mentre in capo al legislatore nazionale graverà immutato l’incarico di provvedere alla razionalizzazione più volte annunciata ma da tempo incompiuta.


 
 

[1] Per effetto dell’art. 3 della legge delega n. 662 del 23 dicembre 1996.
[2] Per conferma, si consulti VACCA, La nuova imposta sul reddito delle società: prime osservazioni, in Note e Studi Assonime, n. 36 del 6 giugno 2003, 11, pubblicato altresì in AA. VV., La riforma della riforma: da Visco a Tremonti, Atti del Convegno del 6 giugno 2002 presso l’Università di Roma, All. de Il Fisco, n. 26 del 2002, 14509.
[3] Ovvero quello delle imposte personali e progressive nonché il modello proporzionale a carico degli enti collettivi.
[4] Infatti, dopo la pubblicazione della prima bozza di provvedimento delegato, curiosamente resa nota prima dell’estate 2003 attraverso il sito ufficiale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministro ha annunciato l’entrata in vigore graduale della riforma e, precisamente, quella riguardante la fiscalità dell’impresa è stata fissata con decorrenza 1 gennaio 2004 mentre quella a carico delle persone fisiche nonché tutte le altre misure sono state rinviate agli anni successivi. Sugli effetti distorsivi di tale soluzione non è il caso di indugiare in questa sede, se non altro perché occorrerebbe approfondire anche le violazioni rispetto alla legge delega (in primis in tema di enti non commerciali). E’ necessario invece sottolineare che tale decisione ha trovato poi puntuale conferma in sede legislativa posto che il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 settembre 2003 disciplina solo l’istituenda I.R.E.S. e talune modifiche sostanziali per quanto attiene al reddito d’impresa.
[5] Per un primo commento, si consulti LUPI, coordinato da, La tassazione delle società nella riforma fiscale, Milano, Il Sole 24 Ore, 2003, passim.
[6] Incidentalmente si evidenzia che gli stessi sono ulteriormente esplicitati in sede di relazione illustrativa del provvedimento delegato.
[7] Pur non essendo questa la sede più appropriata per effettuare un confronto con quanto previsto dalla legge delega n. 825 del 1971, sono tuttavia evidenti le diverse finalità della legge n. 80 del 2003 rispetto alla delega che ha condotto alla riforma del 1973 in quanto quest’ultima tendeva a soddisfare le esigenze “di efficienza, potenziamento e razionalizzazione dell’apparato produttivo dell’impresa”.
[8] Accolto favorevolmente da VACCA, La nuova imposta sul reddito delle società, cit., 11, che tuttavia evidenzia il rischio strutturale della riforma di non risultare completamente adatta alle caratteristiche del sistema produttivo nazionale.
[9] In prima battuta, si può solo evidenziare che l’auspicato processo di semplificazione attiene anche al sistema delle fonti della fiscalità dell’impresa, comprendendo pertanto anche il reiterato tentativo di codificazione di cui all’art. 2 della legge delega (in materia, cfr. AMATUCCI, La codificazione, in AA. VV., Prime considerazioni sulla legge delega n. 80 del 7 aprile 2003 per la riforma del sistema fiscale statale, Atti del convegno di Napoli allegati de Il Fisco, n. 21 del 2 giugno 2003, 3251, DE MITA, Un passo verso la codificazione, in Dir. e Prat. Trib., 2003, I, 208).
[10] Trattandosi della principale finalità perseguita dal legislatore delegante, ovviamente l’esame condotto con riferimento alle operazioni straordinarie andrebbe esteso agli altri istituti o settori della fiscalità d’impresa interessati dal provvedimento di delega. E’ il caso, ad esempio, della rilevante questione in ordine alla compatibilità dell’istituenda disciplina della capitalizzazione sottile con i principi della legge delega ma soprattutto con i principi di ordine comunitario alla luce delle recenti sentenze della Corte di Giustizia (cfr. Corte di Giustizia CEE, sez. V, 18 settembre 2003, causa C-168/01, in Il Fisco, 2003, fasc. 2, 6418; Corte di Giustizia CEE, sez. V, 12 dicembre 2002, causa C-324/00, in Giur. Trib., 2003, 305, con commento di Barone, Sono contrarie al diritto comunitario le disposizioni sulla “thin capitalization”; in dottrina, cfr. LUPI, Prime osservazioni in tema di Thin capitalization, in Rass. Trib., 2003, 1493; LA ROSA, Prime osservazioni sul nuovo regime degli interessi per finanziamenti dei soci alle società, in AA. VV., Prime considerazioni sulla legge delega n. 80 del 7 aprile 2003 per la riforma del sistema fiscale statale, cit., 2379; MAYR, Thin capitalization, Europa e legge delega, in Boll. Trib., 2003, 1049; CAUMONT CAIMI, Treaty aspects of thin capitalisation, in Dir. e Prat. Trib. Int., 2003, 417), dei profili di compatibilità delle norme in tema di consolidato nazionale con il principio di non discriminazione (cfr. ZUCCONI, Il consolidato nazionale alla luce del principio comunitario di non discriminazione, in Il Fisco, 2003, fasc. 1, 17600) oppure dei problemi di coordinamento a proposito del regime della trasparenza di cui agli articoli 116 e 117 in favore dei soci non residenti (cfr. FANTOZZI, Prime osservazioni in materia di trasparenza fiscale delle società di capitali, in Riv. dir. trib., 2003, I, 685 spec. 698; SALVINI, La tassazione per trasparenza, in Rass. Trib., 2003, 1504 spec. 1510).
[11] Per maggiori approfondimenti in tema di Società Europea, anche con riferimento agli eterogenei meccanismi costitutivi, cfr. FONDAZIONE LUCA PACIOLI, Profili fiscali della Società Europea, Documento n. 16 del 1 ottobre 2003, ove ulteriori riferimenti bibliografici.
[12] La delega poi prosegue “ … e della possibilità dallo stesso decreto prevista di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti per effetto dell’imputazione dei disavanzi da annullamento e da concambio derivanti da operazioni di fusione e scissione”, enunciando un principio che attiene ad un altro aspetto delle operazioni straordinarie. Ed in proposito, senza approfondire in questa sede la complessa questione del regime dei disavanzi, è opportuno evidenziare l’ulteriore profilo di dubbia razionalità in quanto la formulazione testuale sembra riferire il regime sostitutivo alla sola facoltà di utilizzo dei disavanzi di fusione e scissione mentre è noto che l’imposta sostitutiva riguarda(va) il complesso delle operazioni straordinarie (in primis le cessioni di azienda).
[13] Così ASSONIME, Circ. n. 37 del 8 ottobre 2003, 3.
[14] Per conferma, cfr. TESAURO, La partecipation exemption ed i suoi corollari, in Tributi Impresa, 2003, 17, e ZIZZO, Partecipation exemption e riorganizzazioni societarie, in Il Fisco, 2002, 4428, che correttamente evidenzia come la soluzione adottata dal legislatore sia fondata su valutazioni di altra natura. Non è un caso, infatti, che in dottrina si sottolinea “l’ingiustificata discriminazione fra plusvalenze da cessione di partecipazioni e plusvalenze da cessioni di aziende” in conseguenza dell’innovativo regime della partecipation exemption (così GALLO, Schema di decreto legislativo recante “Riforma dell’imposizione sul reddito delle società” (Ires), in Rass. Trib., 2003, 1661), essendo in netto contrasto con la tendenza ormai consolidata ad equiparare le due modalità di trasferimento dei beni dell’impresa (sul punto, per ampie considerazioni di ordine sistematico e di diritto positivo, ci sia consentito di rinviare al nostro Riflessioni sulla nuova disciplina sostanziale della cessione di aziende (e di partecipazioni di controllo e di collegamento) e dello scambio di partecipazioni ai fini delle imposte sui redditi, in Riv. dir. trib., 1999, I, 355, ed a FEDELE, Riorganizzazione delle attività produttive e imposizione tributaria, in Riv. dir. trib., 2000, I, 492). Infatti, mentre il regime della partecipation exemption consentirà la cessione di partecipazioni (ovvero dei beni di secondo grado) in esenzione d’imposta l’analoga situazione non si verificherà in ipotesi di cessione dei beni (di primo grado) rappresentativi del valore della partecipazione medesima.
[15] Sugli effetti della riforma in tale prospettiva, cfr. MORO-SEPIO, Le operazioni di riorganizzazione societaria nella riforma fiscale, in LUPI, coordinato da, La tassazione delle società nella riforma fiscale, cit., 211; SIMONI, La nuova imposta sulle società, in LONGOBARDI, a cura di, I centogiorni e oltre: verso una rifondazione del rapporto fisco-economia?, Atti del convegno di Bari del 15-17 gennaio 2002, ETI, s.d., 153.
[16] Ad esempio, in ipotesi di partecipazioni non immobilizzate.
[17] Diverso è il discorso in presenza di aliquote progressive come accade nell’ordinamento interno, ad esempio, in ipotesi di persone fisiche con redditi soggetti a tassazione separata.
[18] Meglio conosciuto come “Rapporto Primarolo”.
[19] In senso analogo LUPI, La tassazione delle società nella riforma fiscale, cit., 224, che evidenzia “L’imposta sostitutiva del 19%, pur avendo una piena dignità logica sistematica rispetto alla tassazione ordinaria, come da me messo in risalto in altre sedi (cfr. LUPI, Conferimenti e fusioni nello schema di decreto delegato, in Rass. Trib., 1997, 531), aveva una debole giustificazione sul piano della politica tributaria verso le grandi aziende”.
[20] Per conferma si veda l’indagine di POLITO, Le operazioni straordinarie negli ordinamenti statunitense, tedesco e francese, tra neutralità, regimi ordinari e regimi sostitutivi, in LUPI, coordinato da, La tassazione delle società, cit., 218, con specifico riferimento all’ordinamento francese.
[21] Ovvero, utilizzando una formula diversa, l’incapacità dell’operazione di generare componenti positivi o negativi di reddito. Sulla progressiva importanza riconosciuta al principio di neutralità con riferimento “alla generale formula della continuità dei valori fiscalmente riconosciuti, che manterrebbe nel quadro della razionalità complessiva del sistema eventuali scelte normative per il rinvio dell’imposizione delle plusvalenze”, cfr. FEDELE, Riorganizzazione delle attività produttive, cit., 493.
[22] Si consulti il nostro Riflessioni sulla nuova disciplina sostanziale della cessione di aziende, cit., 355; MAISTO, Implementation of the EC Merger Directive, in Bulletin, September, 1993, 490; MAYR-FORT, Conferimenti “comunitari”: alcune riflessioni e spunti, in Corr. Trib., 2000, 2630.
[23] Per un’ampia ricognizione ci sia consentito di rinviare ancora al nostro Riflessioni sulla nuova disciplina sostanziale della cessione di aziende, cit., 360.
[24] Per conferma, vedasi Comm. Trib. Prov. di Milano, sez. I, sent. n. 582 del 28 novembre 2001, nonché Comm. Trib. Prov. di Ancona, sez. III, sent. n. 294 del 20 settembre 2002, entrambe in Dir. e Prat. Trib. Int., 2003, 697, con commento di Valente, nonché in Rass. Trib., 2002, 2111.
[25] Vedasi STEVANATO, Scambi di partecipazione transfrontalieri e “doppio binario”: note critiche a margine di recenti orientamenti ministeriali, in Rass. Trib., 2001, 72; MICHELUTTI, Scambio di azioni transfrontaliero: neutralità fiscale e rappresentazione in bilancio, in Riv. dir. trib., 2001, IV, 55; TARIGO, Valori di bilancio e valori fiscalmente riconosciuti tra “doppio binario” e neutralità degli scambi intracomunitari di partecipazioni, in Rass. Trib., 2001, 106. Nel medesimo senso si orienta anche ASSONIME, Circ. n. 42 del 27 maggio 1998, 73.
[26] Cfr. Ris. Min. n. 190/E del 13 dicembre 2000, in Il Fisco, 2001, 87, ma in materia si consulti altresì le precedenti Ris. Min. n. 55/E del 17 aprile 1996, in Il Fisco, 1996, 6043, la Circ. Min. n. 320/E del 19 dicembre 1997, in Boll. Trib., 1998, 1869, nonché la Ris. Min. n. 106/E del 7 luglio 2000, in Il Fisco, 2000, 9840. Per una critica puntuale, invece, cfr. STEVANATO, L’iscrizione di maggiori valori in bilancio negli scambi azionari transfrontalieri, in LUPI- STEVANATO, a cura di, La fiscalità delle operazioni straordinarie d’impresa, Il Sole 24 Ore, Milano, 2002, 734.
[27] Così la Ris. Min. n. 159/E del 25 luglio 2003, in Il Fisco, 2003, 13646.
[28] In senso analogo ZIZZO, Lo scambio di partecipazioni dalla riforma Visco alla riforma Tremonti, in Riv. dir. trib., 2003, I, 575, il quale lamenta anche la mancata estensione della disciplina interna ai soggetti non imprenditori; IDEM, Partecipation exemption e riorganizzazioni societarie, cit., 4435.
[29] Secondo una logica riproduttiva dei precedenti articoli 3 e 4 del D. Lgs. n. 358 del 1997.
[30] Il quale, alla luce della vicenda descritta in precedenza, non potrà che essere quello fiscale.
[31] Per una corretta definizione dell’ambito concettuale di tale requisito con riferimento all’ordinamento interno, cfr. MASTROIACOVO, Operazioni di riorganizzazione societaria e maturazione del periodo di possesso dei cespiti relativi all’impresa, in LUPI-STEVANATO, a cura di, La fiscalità delle operazioni straordinarie, cit., 131.
[32] Analogamente ZIZZO, Partecipation exemption e riorganizzazioni societarie, cit., 4436.
[33] Amplius FEDELE, Riorganizzazione delle attività produttive, cit., 490.
[34] In materia, cfr. MARINO, Profili comparatistici delle modalità di recepimento della Direttiva comunitaria 90/434/CEE in alcuni Paesi dell’Unione Europea, in Dir. e Prat. Trib., 1996, I, 1523.
[35] In dottrina, tra i tanti, cfr. ZIZZO, Lo scambio di partecipazioni, cit., 549; STEVANATO, Riflessi internazionali delle operazioni straordinarie, in LUPI-STEVANATO, a cura di, La fiscalità delle operazioni straordinarie, cit., 687; SILVESTRI, Il regime tributario delle operazioni di riorganizzazione transnazionale in ambito CEE, in Riv. dir. fin., 1996, I, 695.
[36] Così FEDELE, Riorganizzazione delle attività produttive, cit., 495, che evidenzia con chiarezza la differenza tra la visione interna e quella comunitaria delle operazioni straordinarie.
[37] In questo senso, ovvero sotto il profilo delle esigenze di armonizzazione, forse solo l’abolizione dell’imposta sostitutiva sembra ispirata ad una logica comunitaria.
[38] In tale ottica la situazione non è diversa da quella concernente il regime degli interessi rappresentata da GALLO, Schema di decreto legislativo recante “riforma dell’imposizione sul reddito delle società, cit., 1661, che evidenzia la necessità di completare il disegno normativo “rendendolo in ogni caso più coerente rispetto ad importanti disposizioni di derivazione europea (prime fra tutte quelle in tema di interessi su finanziamenti tra società del gruppo, oggetto di una recente direttiva non ancora attuata)”.
[39] Per conferma, si consulti la relazione di accompagnamento alla proposta di Direttiva.
[40] Tale impostazione comporterà che l’eventuale rivalutazione dei valori fiscalmente riconosciuti di uno dei soggetti coinvolti nell’operazione non comporterà alcun riflesso o simmetrica conseguenza in capo all’altra parte, che continuerà a godere del regime di neutralità (come se nulla fosse accaduto) alterando il principio di continuità tra tradens ed accipiens.
[41] Sul tema, si consulti la recente monografia di AMATUCCI F., Il principio di non discriminazione fiscale, Padova, 1996, passim.
[42] Per conferma, ci sia consentito di rinviare ancora al nostro Riflessioni sulla nuova disciplina sostanziale della cessione di aziende, cit., 387, ma in materia si consulti altresì ZIZZO, Lo scambio di partecipazioni, cit., 558; SERBINI, Lo scambio di partecipazioni alla luce della normativa di attuazione della delega sulle operazioni di riorganizzazione societaria, in Il Fisco, 1997, 13270; MANERA, Sulla neutralità del concambio di partecipazioni, in Dir. e Prat. Trib., 2000, I, 575; ROMITO, Scambio di partecipazioni: la nozione di “integrazione di partecipazioni di controllo nelle operazioni intracomunitarie e nazionali, in Riv. dir. trib., 2000, I, 803.
[43] Sui quali, si veda CAPOLUPO, Scambio di partecipazioni, in Il Fisco, 2003, 15444; BLOCH, Riscritto il regime delle permute di beni e di partecipazioni, in Corr. Trib., 2003, 2619.
[44] Che invece è confermato per le analoghe operazioni effettuate tra soggetti comunitari ai sensi della lett. e) del comma 1 dell’art. 180 della bozza di provvedimento delegato. La ratio dell’abolizione si rinviene vagamente nella relazione illustrativa del provvedimento delegato laddove si chiarisce che tali operazioni sono comunque inquadrabili nella disciplina ordinaria dei conferimenti di cui all’art. 177, ritenendo evidentemente superflua una disciplina specifica. Ma tale impostazione non è pienamente condivisibile in quanto l’art. 177 della bozza di provvedimento delegato non riproduce un regime analogo a quello del precedente art. 5 del D. Lgs. n. 358 del 1997 soprattutto con riferimento alla rilevanza dei valori contabili sottolineata in precedenza.
[45] Già rilevata con il nostro Riflessioni sulla nuova disciplina sostanziale della cessioni di aziende, cit., 396. L’ammontare massimo del conguaglio, invece, è previsto dalla lett. e) dell’articolo successivo a proposito delle operazioni perfezionate tra soggetti comunitari talchè sembrerebbe che tale misura è irrilevante per le operazioni interne ma decisiva per quelle transfrontaliere.
[46] Della quale ci si è fatti carico con il nostro Riflessioni sulla nuova disciplina sostanziale della cessioni di aziende, cit., 399, in contrasto con quanto affermato da BEGHIN, La cessione ed il conferimento di aziende e di partecipazioni nella disciplina del D. Lgs. n. 358/1997, in Riv. dir. trib., 1998, I, 617. La tesi da noi prospettata è stata successivamente condivisa da ZIZZO, Lo scambio di partecipazioni, cit., 563, e STEVANATO, Riflessi sui soci delle operazioni di riorganizzazione societaria: concambi e conguagli, in LUPI-STEVANATO, a cura di, La fiscalità delle operazioni straordinarie, cit., 111.
[47] Intravede limiti difficilmente superabili nella formulazione della legge delega anche ZIZZO, Lo scambio di partecipazioni, cit., 576. Invece, per critiche di diverso tenore riferite all’impianto della legge delega, cfr. DE MITA, Troppa fretta, società costrette a cambi infiniti, in Il Sole 24 Ore del 5 giugno 2003.
[48] In senso analogo ZIZZO, Partecipation exemption e riorganizzazioni societarie, cit., 4439, e CAPOLUPO, Scambio di partecipazioni, cit., 15449, con specifico riferimento al difetto di coordinamento conseguente al richiamo dei principi della partecipation exemption nella disciplina di cui all’art. 179 della bozza di provvedimento delegato.
[49] Anche in contrasto con le previsioni della legge delega purchè nel rispetto dei principi da essa indicati.

 
 

 


I.P.Z.S.
IS.IN.TEG