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Sommario. 1. Premessa. Le agevolazioni fiscali spettano solo alle
società cooperative a mutualità prevalente (CMP). 2. La liceità
dell’attribuzione delle agevolazioni fiscali alle sole CMP alla luce dei
principi costituzionali e comunitari. 3. L’assetto delle CMP e
l’evoluzione del fenomeno cooperativo confermano la correttezza della
riserva in loro favore dei benefici fiscali. 4. L’indagine sulla reale
natura di favore delle norme fiscali rivolte alle cooperative. In specie,
il settore delle imposte dirette. 5. Segue. Il comparto dei tributi
indiretti. 6. Conclusioni. Le agevolazioni “di primo grado” e
“di secondo grado” e la necessità della loro organica
revisione.
1. Premessa. Le agevolazioni fiscali spettano solo alle
società cooperative a mutualità prevalente (CMP).
La riforma
civilistica della disciplina delle cooperative ha un rilevante impatto sul
relativo regime delle agevolazioni fiscali. Infatti, l’art. 5, comma 1,
lett. e) della legge delega per la riforma del diritto societario 3
ottobre 2001, n. 366 ha stabilito che l’applicazione delle norme fiscali
di carattere agevolativo è riservata alle “cooperative
costituzionalmente riconosciute”, ossia - stando ai nuovi artt. 2512,
2513 e 2514 cod. civ., introdotti dal D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6
(adottato in esito alla ricordata L. n. 366/2001) - alle “cooperative a
mutualità prevalente” (d’ora in poi, indicate solamente come CMP).
Tant’è che il nuovo art. 223 duodecies, comma 6, disp. att. trans. cod.
civ. sancisce che “Le disposizioni fiscali di carattere agevolativo
previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a
mutualità prevalente”.
La norma da ultimo menzionata attribuisce alle sole CMP le agevolazioni
tributarie esplicitamente previste per le cooperative. Così deve essere
letto il riferimento alle “leggi speciali” contenuto nell’art.
223-duodecies, comma 6, disp. att. e trans. cod. civ.. Alle
CMP spettano le agevolazioni puntualmente rivolte alle cooperative,
ma ciò non toglie che le disposizioni fiscali di favore che non hanno
quali specifici destinatari tali società si rendano applicabili, se
ne sussistono le condizioni, anche alle cooperative diverse dalle
CMP. In altri termini, le agevolazioni caratterizzate da presupposti
oggettivi di operatività interessano tanto le CMP quanto le altre
società cooperative (si pensi ai regimi agevolati in tema di IVA per
il settore agricolo o in materia di imposta di registro per i trasferimenti
di determinati immobili, alle diverse forme di incentivazione per
gli investimenti o per le assunzioni di nuovi lavoratori dipendenti,
e via discorrendo)[1].
Non
solo, tutte le cooperative - e, quindi, anche quelle a mutualità non
prevalente (da qui in poi denominate come CMNP) – fruiscono delle norme
per esse introdotte dall’art. 6, commi 1, 2 e 3 del D.L. 15 aprile 2002,
n. 63 convertito nella L. 15 giugno 2002, n. 112. Lo si ritrae dalla
disposizione testé enunciata, che individua i propri destinatari nelle
cooperative e loro consorzi soggetti alla L. 31 gennaio 1992, n. 59, con
esclusione delle cooperative di garanzia collettiva fidi di primo e
secondo grado e loro consorzi, previsti dagli artt. 29 e 30 della L. 5
ottobre 1991, n. 317.
Siccome fra le cooperative regolate dalla L. n. 59/1992 vi sono anche
le CMNP, ed in virtù altresì del fatto che l’art. 6 del D.L. n. 63/2002
ha introdotto (a parte alcuni precetti di carattere transitorio) norme
di portata generale per il “progressivo adeguamento ai principi
comunitari del regime tributario delle società cooperative” (come
stabilito dalla stessa rubrica dell’art. 6 cit.[2]), è indubbia
l’operatività dei commi 1, 2 e 3 della menzionata disposizione per
tutti gli enti cooperativi.
Di modo che, alla luce della sopraggiunta determinazione del legislatore
del 2002 rispetto alla statuizione dell’art. 5, comma 1, lett. e)
della L. n. 366/2001, l’art. 223-duodecies, comma 6, disp.
att. trans. cod. civ. è espressivo del principio per cui le agevolazioni
fiscali “previste dalle leggi speciali” sono di esclusivo appannaggio
delle CMP, fatta eccezione peraltro per quelle recate dall’art. 6,
commi 1, 2 e 3 del D.L. n. 63/2002, che appunto spiegano i propri
effetti pure nei confronti delle CMNP[3].
A queste conclusioni è giunta anche la Commissione di studio per l’adeguamento
del vigente sistema fiscale alla riforma del diritto societario (la
cosiddetta “Commissione Gallo”), che ha proposto di riformare
l’art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 recependo l’assetto
poco sopra descritto e prevedendo così che le agevolazioni disciplinate
dal medesimo D.P.R. n. 601 “e da altre leggi speciali” si applicano
solo alle CMP, salva restando la fruibilità dell’art. 6, commi 1,
2 e 3 del D.L. n. 63/2002 pure per le CMNP[4].
Se tale riforma dell’art. 14 del D.P.R. n. 601/1973 vedrà la luce,
questa norma acquisirà una portata sistematica che finora le è stata
sconosciuta, in quanto rappresenterà – insieme all’art. 223-duodecies,
comma 6, disp. att. e trans. cod. civ. - il precetto generale cui
dovrà conformarsi il regime delle agevolazioni tributarie nel comparto
della cooperazione[5].
Detta
opera di adeguamento, che è corretta e necessaria, non esaurisce però il
compito del legislatore nella nostra materia, come emergerà dalle
considerazioni che esporremo.
2. La liceità dell’attribuzione
delle agevolazioni fiscali alle sole CMP alla luce dei principi
costituzionali e comunitari.
Prima di esaminare più da vicino
le agevolazioni fiscali per le cooperative, paiono opportune due
osservazioni sulle disposizioni poco sopra ricordate. La prima è di
carattere formale e sistematico. Come spesso accade, anche in questo caso
la disciplina tributaria richiama e presuppone, per la propria
operatività, istituti e nozioni formatisi in altri settori
dell’ordinamento giuridico. Così, le provvidenze tributarie spettano
alle cooperative che, in base alla legislazione civilistica, possono
qualificarsi “a mutualità prevalente”. Tuttavia, nella specie,
si assiste ad un rapporto di pregiudizialità che potremmo definire, almeno
in parte, “reciproco”, se non addirittura
“invertito”.
Secondo l’art. 5, comma 1, lett. b) della L. n. 366/2001, sono “cooperative
costituzionalmente riconosciute” (e, dunque, CMP, nell’accezione
adottata dal legislatore delegato) quelle “in possesso dei requisiti
richiamati dall’art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601”,
che ne palesano la “non lucratività”[6], e svolgono
“prevalentemente” la propria attività in favore dei soci o
comunque si avvalgono “prevalentemente” delle prestazioni lavorative
o degli apporti dei soci. E la definizione della “prevalenza”
si fonda su parametri quantitativi, che richiamano la tecnica impiegata
dal legislatore tributario per distinguere gli enti commerciali da
quelli che tali non sono[7].
D’altronde,
che il legislatore della riforma del diritto societario si sia ispirato,
per l’individuazione delle CMP, anche all’esperienza del diritto
tributario non deve sorprendere più di tanto, se si pensa che ciò che
differenzia le CMP dalle CMNP è proprio il diritto di godere delle
agevolazioni fiscali. In altri termini, interessa discernere le CMP
dalle CMNP essenzialmente per riservare alle prime dette agevolazioni, di
modo che si comprende perché i tratti qualificanti della relativa
distinzione affondano le proprie radici nella normativa tributaria. Da
questa notazione è breve il passo all’altra, di portata prettamente
sostanziale. E’ legittima l’opzione di limitare l’operatività delle
provvidenze fiscali alle sole CMP?
La risposta a tale quesito non può prescindere dalla constatazione
che nella riforma del diritto societario si riscontra una concezione
unitaria della cooperazione, cioè dello svolgimento di attività economiche
di produzione di beni e servizi caratterizzato dalla mutualità[8].
E, quindi, da quel particolare modulo organizzativo che si basa, da
un lato, sulla possibilità di accesso a chiunque intenda concorrere
alla realizzazione dell’attività che forma oggetto dell’impresa e,
dall’altro, sulla pariteticità della partecipazione di quanti aderiscono
all’organizzazione[9]: profili strutturali indispensabili per
assicurare la cosiddetta “gestione di servizio”, ossia l’indirizzo
verso i soci dell’attività che la società si ripromette di esercitare
per soddisfarne i relativi bisogni ed interessi.
Mutualità che accompagnandosi
all’assenza di fini di speculazione privata - e, dunque, alla rinuncia al
sistematico conseguimento del maggior utile possibile - consente di
cogliere la “funzione sociale” della cooperazione, che l’art. 45
Cost. riconosce e tutela allorché assegna al legislatore il compito di
promuoverne e favorirne “l’incremento con i mezzi più
idonei”. Nel contesto di questo approccio unitario, il legislatore
ha ravvisato un nucleo fondamentale di elementi strutturali che, se
rispettati, concretano l’utilità sociale della cooperazione.
Per l’esattezza, tale rilievo sociale si reputa realizzato attraverso
la (sola) mutualità (e non anche la mancanza dei fini di speculazione
privata)[10]. Cosicché tutte le imprese che adottano il modulo
della mutualità, scegliendo la forma di società cooperativa, meritano
- siano esse a mutualità prevalente o meno - un trattamento autonomo
e di particolare favore rispetto alle ordinarie imprese lucrative.
Insomma, ogni
organizzazione che soddisfi i valori essenziali della (ripetesi, sola)
mutualità asseconda la rilevata finalità sociale della cooperazione e
soggiace ad una peculiare ed unitaria disciplina.
Fra tutte le cooperative, poi, quelle “a mutualità prevalente”
(enunciato che il legislatore delegato ha inteso quale “sinonimo”
dell’espressione “cooperativa costituzionalmente riconosciuta”,
impiegata dalla legge delega[11]) sono state ritenute degne
di un’attenzione ulteriore, sì che solo ad esse si applicano le agevolazioni
tributarie. Senza con questo escludere che delle provvidenze e dei
precetti di favore diversi da quelli fiscali possano avvalersi anche
le CMNP[12].
Questa
determinazione non viola i precetti costituzionali che vengono in
considerazione nel caso, talché non se ne può mettere in discussione la
liceità. Non v’è contrasto con l’art. 45 Cost. poiché le CMP sono (o
almeno dovrebbero essere, nell’intento della riforma) i soggetti che
palesano pienamente la “funzione sociale” che questa norma menziona
(ove il “carattere di mutualità” si coniuga all’assenza dei
“fini di speculazione privata”). Onde si capisce l’attribuzione in
loro esclusivo favore delle agevolazioni fiscali. Ciò esclude anche
ogni conflitto con l’art. 3 Cost. perché la particolarità e la
(inevitabile) maggiore rigidità del regime cui sono sottoposte le CMP
rispetto alle altre cooperative giustifica l’assegnazione alle prime di
tali agevolazioni. Non v’è disparità di trattamento in pregiudizio delle
CMNP, né può imputarsi alcuna irragionevolezza all’operato del
legislatore.
Risulta altresì rispettato il principio di capacità contributiva,
in quanto esso va apprezzato alla luce degli altri valori aventi pari
o prevalente dignità costituzionale. E non si deve dubitare che la
tutela ed il sostegno della cooperazione - e, più precisamente, dei
soggetti (quali sono o dovrebbero essere le CMP) che interamente ne
attuano (o ne dovrebbero attuare) la menzionata “funzione sociale”
ex art. 45 Cost. - rappresenti un principio costituzionale quanto
meno pariordinato a quello di capacità contributiva. Sì che, come
è stato osservato[13], la fattispecie agevolata si spiega con
la mancante o ridotta capacità contributiva che essa evidenzia in
ragione della norma costituzionale che le è sottesa e che mira a soddisfare.
Allo stesso modo, l’assegnazione
alle CMP di dette agevolazioni non collide con i principi fondamentali
dell’ordinamento comunitario.
In particolare, non può prospettarsi la lesione dell’art. 87 del Trattato
istitutivo della Comunità Europea[14].
Sebbene le agevolazioni tributarie rientrino fra i cosiddetti “aiuti
di Stato”, ai quali si riferisce il rammentato art. 87[15],
non possono qualificarsi come tali le misure a carattere generale,
che non si traducono cioè in provvidenze specifiche o selettive per
“talune imprese o talune produzioni”. Queste misure, ancorché
creino divergenze fra i trattamenti fiscali riservati alle imprese
dei diversi Stati europei, possono semmai ricondursi al novero delle
differenze strutturali esistenti fra siffatti Paesi, ma non configurano
gli “aiuti di Stato” preclusi dall’art. 87 cit.. Tutt’al più,
se suscettibili di alterare la concorrenza, potranno formare oggetto
di interventi di “armonizzazione fiscale” e di “ravvicinamento
delle legislazioni”, ai sensi degli artt. 93 ss. del Trattato,
attraverso l’omogeneizzazione delle varie legislazioni tributarie
nazionali[16].
Dunque,
se previste per tutte le CMP, indipendentemente dal settore economico di
appartenenza, dall’area territoriale ove hanno sede od esplicano la
propria attività o dagli obiettivi e finalità che perseguono, le
agevolazioni tributarie rappresentano sovvenzioni aventi portata generale
- idest stabilite per la totalità dei soggetti che, secondo il
legislatore italiano, realizzano interamente la nota “funzione
sociale” della cooperazione - e, perciò, non interessate dal divieto
sancito dall’art. 87 del Trattato.
3. L’assetto delle CMP e
l’evoluzione del fenomeno cooperativo confermano la correttezza della
riserva in loro favore dei benefici fiscali.
Si è visto che può
ritenersi lecita l’attribuzione alle sole CMP delle agevolazioni fiscali.
Ossia non contrasta con i principi costituzionali e comunitari il regime
di favore per le società che si conformano in pieno ai tratti qualificanti
e distintivi della cooperazione, così come enucleati dall’art. 45
Cost.. Ma la concreta configurazione delle CMP, emergente dalla riforma
del diritto societario, rispetta la disposizione costituzionale da ultimo
indicata? Altrimenti detto, l’assetto delle CMP assicura il “carattere
di mutualità” ed il difetto dei “fini di speculazione privata”
che, alla luce di tale norma, delineano l’elevato valore sociale della
cooperazione?
Benché l’argomento esuli da quello qui affrontato e seppure vada messa
in conto la discrezionalità di cui gode il legislatore ordinario quando
elabora gli istituti giuridici attuativi dei precetti costituzionali,
non ci si può sottrarre dal rilevare che la novella del diritto societario,
allineandosi alla tradizione invalsa in materia, ha valorizzato un’accezione
della mutualità eminentemente soggettiva[17].
Come si ritrae dai nuovi artt. 2512 e 2513 cod. civ., vi è “prevalenza”
della mutualità quando l’attività mutualistica con i soci sia superiore
alla metà dell’intera attività esercitata dalla cooperativa[18].
E’ su quest’ultima che si incentra l’apprezzamento del “carattere
di mutualità”, cui fa riferimento l’art. 45 Cost.. Mentre la mutualità,
oggettivamente apprezzata e nella misura in cui sussiste all’interno
degli organismi societari, non viene in considerazione: perciò, ad
esempio, una cooperativa, che pone in essere con soggetti diversi
dai soci poche operazioni ma di ingente valore economico (tali da
superare il 50 per cento di quelle complessivamente effettuate), non
presenta i tratti della CMP, anche quando i rapporti dei soci con
essa siano numericamente prevalenti e comunque superiori alla metà
dall’entità complessiva delle transazioni.
In sintesi, come si è segnalato[19], si ha riguardo alla mutualità
“del” soggetto anziché alla mutualità “nel” soggetto,
che un’interpretazione in termini oggettivi del precetto costituzionale
induce invece a valorizzare.
Ancorché sia da considerare attentamente la lettura oggettivistica
dell’art. 45 Cost. avanzata in dottrina[20] e debba, al contempo,
riconoscersi che la soluzione seguita dalla riforma denoti un approccio
al tema della mutualità inevitabilmente formalistico e rigido, non
può tuttavia negarsi come la novella abbia il pregio di rendere relativamente
agevole l’individuazione dei parametri richiesti per accedere alle
agevolazioni fiscali. Per riprendere l’esempio fatto sopra, la preponderanza
della mutualità la si misura più facilmente con riferimento al valore
economico degli scambi mutualistici che non al numero dei rapporti
intercorsi fra i soci e la cooperativa[21].
Non
solo, l’impiego di un criterio di semplice verifica circa la prevalenza
della mutualità, insieme alla presenza dei requisiti statutari enunciati
dall’art. 2514 cod. civ. ed alla necessità di formalizzare e pubblicizzare
(secondo gli artt. 2512, comma 2; 2513, comma 1 e 2515, comma 3, cod.
civ.) la veste di CMP, facilita l’Amministrazione finanziaria nel
controllo circa la fruizione delle agevolazioni fiscali. Quindi, anche
per il fatto che la qualifica di CMP rileva per l’attribuzione di dette
agevolazioni, può essere compresa la strada seguita dalla
riforma.
Piuttosto, ai fini del riconoscimento della prevalenza della mutualità,
resta irrilevante l’ulteriore attività economica (svolta dalla cooperativa)
non interessata dai rapporti mutualistici. Si pensi a quella finanziaria
di assunzione di partecipazioni in società di capitali. E’ vero che
la mutualità non qualifica la causa del contratto della cooperativa
e rileva solo come un carattere dell’attività economica svolta[22],
ma il metodo di riscontro della preponderanza della mutualità potrebbe
confliggere con il profilo dell’assenza delle finalità di speculazione
privata, che contraddistingue la cooperazione cui l’art. 45 Cost.
riserva il proprio favore.
Sempre a questo proposito, l’art. 2514 cod. civ., completando l’enunciazione
degli elementi occorrenti perché la cooperativa rientri fra le CMP,
si limita a comprimere l’intento capitalistico e lucrativo dei soci[23].
Così verrebbe a crearsi una discrasia rispetto al “carattere di
mutualità”, che è riferito all’ente cooperativo, mentre la mancanza
dei “fini di speculazione privata” interessa solamente i relativi
partecipanti. Poi, finirebbe per essere contraddetta l’aspirazione,
senz’altro avvertita dagli estensori dell’art. 45 Cost., di fare della
cooperazione un modello di sviluppo economico caratterizzato da una
spiccata attenzione per le esigenze collettive cui sono connaturali
modalità di gestione diverse da quelle che sono proprie delle altre
imprese[24].
Sicché
l’aver tradotto il difetto di lucratività solo nella limitazione delle
aspettative di arricchimento dei cooperatori, senza introdurre limiti
all’azione delle società compatibili con la necessaria economicità della
gestione, potrebbe indurre a nutrire delle perplessità sull’aderenza al
dato costituzionale delle CMP. Sarebbe stato preferibile garantire i
benefici fiscali a quelle cooperative che presentassero i connotati di
mutualità e, al tempo stesso, contenessero i propri fini lucrativi insieme
a quelli dei soci? Ciò avrebbe forse conferito maggiore coerenza
sistematica alla categoria delle CMP ed avrebbe soddisfatto l’originario
intento dell’art. 45 Cost. di riconnettere la “funzione sociale”
della cooperazione, oltre che alla mutualità, alla mancanza degli scopi
lucrativi (anche) degli enti (e non solo delle relative
compagini). Però, non si può dimenticare che la cooperazione cui aveva
riguardo il legislatore costituente era diversa dall’attuale.
Rappresentava un fenomeno di modeste dimensioni inteso a favorire il
miglioramento delle condizioni dei ceti più deboli. Oggi, la
cooperazione ha abbandonato dimensioni prettamente assistenziali ed ha
assunto un ruolo di primo piano nell’economia nazionale. Molte cooperative
affrontano (spesso, con successo) le regole e le sfide del mercato
capitalistico al pari delle imprese lucrative con le quali competono.
Rispetto a queste ultime, però, si distinguono per la struttura
mutualistica e per l’assenza di significativi apporti di capitali di
rischio da parte dei propri soci. Non invece per lo svolgimento di
un’attività oggettivamente lucrativa esercitata anche con i terzi, che si
rivela indispensabile per raggiungere i livelli di efficienza e
competitività occorrenti per garantirne la sopravvivenza e lo sviluppo nel
vigente sistema di mercato.
L’attuale ordinamento, del resto, riconosce e consente detta attività
lucrativa, non ponendo limiti alla produzione di utili ed all’accumulazione
di riserve, seppur contemperandola con l’obbligo di corrispondere
una quota dei profitti ai fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione[25].
Tale essendo l’odierno assetto della cooperazione, viene da chiedersi
se non sia necessaria una lettura adeguatrice dell’art. 45 Cost. nel
punto in cui la “funzione sociale” si collega alla mancanza
dei “fini di speculazione privata”[26]. Sì che il profilo
da ultimo enunciato debba ricondursi non alla lucratività dell’attività
esercitata dalla cooperativa ma solo alla limitazione delle prerogative
capitalistiche dei soci siccome funzionale per assicurare alla società
la dotazione di quei mezzi finanziari di cui le altre imprese dispongono
grazie al conferimento dei capitali di rischio ad opera delle relative
compagini sociali.
Come detto, le cooperative
si differenziano dalle altre imprese per la mutualità e per il difetto dei
capitali di rischio dei soci. In questo sta adesso il rilievo sociale
della cooperazione, quale modello di iniziativa imprenditoriale
contraddistinto dall’inscindibile connubio fra la pariteticità delle
regole di accesso e di partecipazione dei soci e la carenza dei loro
(rilevanti) apporti di capitali. Allora, è comprensibile l’opzione di
riservare le agevolazioni fiscali alle sole società che limitano le
aspettative lucrative dei soci poiché queste ultime sono dipendenti e
giustificate dalla rilevata mancanza dei capitali di rischio, che insieme
alla mutualità concretano la ricordata utilità sociale del fenomeno in
esame. Per converso, ridurre gli scopi lucrativi delle cooperative ne
potrebbe pregiudicare le sorti e la capacità di dotarsi delle risorse che
i soci non forniscono loro, non assecondando così il precetto dell’art. 45
Cost. e svalutando la “funzione sociale” dell’istituto ivi
contemplato. In definitiva, l’apprezzamento qui suggerito della
disposizione costituzionale consente di valutare positivamente l’assetto
delle CMP emergente dalla riforma e permette di dar conto della liceità
della discriminazione che si realizza riservando ad esse le agevolazioni
tributarie. Discriminazione che è l’inevitabile riflesso cui conduce
l’apprezzamento congiunto del principio di capacità contributiva, ex art.
53 Cost., e del sostegno alla cooperazione, sancito dall’art. 45
Cost..
4. L’indagine sulla reale natura di favore delle norme
fiscali rivolte alle cooperative. In specie, il settore delle imposte
dirette.
Resta da vedere, a questo punto, quali sono le
agevolazioni fiscali che, d’ora in poi, si applicano alle
CMP.
Interessa, in particolare, appurare se le norme tributarie rivolte
alle società cooperative - indipendentemente dalle relative denominazioni[27]
- possano considerarsi realmente delle agevolazioni.
Per la precisione, prestando adesione alla dottrina più avvertita[28],
occorre appurare la funzione di tali disposizioni nel contesto del
sistema normativo in cui si collocano per comprendere se esse sono
di favore o meno per le cooperative. Ossia se a queste ultime è riservato
un trattamento diverso da quello comune, che comporti l’esclusione
o l’attenuazione dell’imposizione o dei relativi oneri formali, determinato
da ragioni estranee a quelle riconducibili all’assetto ed alla struttura
del prelievo tributario e, per l’appunto, discendenti dal sostegno
accordato alla cooperazione. In parole povere, si è al cospetto di
un’agevolazione allorché lo scopo che essa palesa è ravvisabile nel
favore per il fenomeno cooperativo e non nella necessità di rendere
coerente ed equo il meccanismo applicativo di un determinato tributo.
Il motivo di
tale indagine è ben comprensibile: solo le agevolazioni sono riservate
alle CMP, mentre gli altri precetti - seppure formalmente qualificati come
tali - che assolvono la diversa funzione di rendere equilibrato il
prelievo impositivo per (tutte) le cooperative, in virtù del relativo
assetto strutturale, non possono che esplicare i propri effetti anche per
le CMNP. Se si esaminano le norme, abitualmente considerate come
agevolative, che più di frequente si applicano alle cooperative e diverse
da quelle ex art. 6, commi 1, 2 e 3 del D.L. n. 63/2002 aventi (come
detto) portata generalizzata, si riscontra un risultato
interessante.
Muovendo dal comparto dell’imposizione sui redditi, l’art. 11, comma
9 della L. n. 59/1992 prevede che le devoluzioni obbligatorie delle
quote di utili ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione sono esenti dal prelievo e sono deducibili, nella
misura massima del 3 per cento, dalla base imponibile. Questa norma
non è un’agevolazione[29]. Si è in presenza di un onere deducibile
assimilabile ai versamenti dei contributi previdenziali od assistenziali
effettuati in ottemperanza a precetti di legge, ai quali ha riguardo
l’art. 10, comma 1, lett. e) del testo unico delle imposte sui redditi
(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). Escludere dal prelievo tributario
dette devoluzioni, quindi, non risponde ad alcun favore per la cooperazione,
bensì è imposto dall’esigenza di espungere dall’imponibile le somme
che il soggetto passivo è ex lege tenuto a versare in ragione dell’attività
lavorativa o professionale svolta o, come nel nostro caso, della forma
societaria assunta, siccome inespressive di ogni valenza reddituale
e dunque non assoggettabili ad imposizione. Pertanto, non va negata
l’operatività dell’art. 11, comma 9 cit. nei confronti delle CMNP[30].
Diversamente, l’art. 7 della L. n. 59/1992 introduce un’agevolazione
quando consente che una quota degli utili di esercizio della cooperativa
non venga tassata se destinata ad aumento gratuito del capitale sociale
sottoscritto e versato, entro il limite rappresentato dall’aumento
dell’indice dei prezzi. Ancorché il rimborso della parte del capitale
corrispondente sconti l’imposizione in capo ai soci (secondo le regole
previste per la tassazione degli interessi sui finanziamenti dei soci,
di cui si dirà in seguito), tanto la cooperativa quanto la relativa
compagine sociale godono di un trattamento diverso e più favorevole
rispetto a quelli stabiliti per gli altri enti e società commerciali
ed i rispettivi soci[31]. Trattamento che non ha altra giustificazione
se non quella di fornire sostegno alla cooperazione.
L’art. 12 della L. 16 dicembre 1977, n. 904 stabilisce che non concorrono
a formare il reddito imponibile delle cooperative e dei loro consorzi
le somme destinate alle riserve indivisibili, “a condizione che
sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi
forma, sia durante la vita dell’ente che all’atto del suo scioglimento”[32].
A
questa previsione, operante anche per le CMNP quanto “alla quota degli
utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria” grazie
all’art. 6, comma 1 del D.L. n. 63/2002, non potevano riconoscersi - nel
sistema previgente - finalità agevolative.
Come la dottrina[33] aveva segnalato, l’indistribuibilità delle
riserve denotava l’inattitudine degli utili che le formavano a costituire
un indice di capacità contributiva legittimante il prelievo impositivo.
Questo potrebbe
portare a pensare che tutte le cooperative (anche le CMNP) possano fruire
della norma di cui trattasi.
Per confutare tale impressione non potrebbe addursi il convincimento
in passato affermatosi circa la riferibilità dell’art. 12 cit. alle
sole cooperative che rispettavano l’art. 14 del D.P.R. n. 601/1973[34].
Esso faceva leva sull’esegesi letterale dell’art. 12 cit. e, in specie,
sull’incipit di questa norma (“Fermo restando quanto disposto nel
titolo III del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, .....”), che
hanno perso la loro originaria valenza con l’introduzione dell’art.
223 duodecies, comma 6, disp. att. trans. cod. civ.. Attualmente,
è la disposizione da ultimo indicata che impone di riservare le agevolazioni
fiscali alle CMP, le quali - alla luce dei nuovi artt. 2512, 2513
e 2514 cod. civ. - si distinguono (almeno in parte) dalle cooperative
cui si sono finora applicate dette norme di favore alla stregua dell’art.
14 del D.P.R. n. 601/1973[35]. Talché il richiamo a siffatto
precetto (e, con esso, all’art. 26 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947,
n. 1577, noto come “legge Basevi”, recante l’enunciazione dei
requisiti occorrenti per presumere la mutualità della cooperativa)
è ormai privo di ogni valore.
A seguito della riforma, occorre, anzitutto, rifarsi alla disciplina
civilistica per appurare se la società è qualificabile come CMP o
meno e, poi, stabilire se le vigenti norme tributarie rivolte alle
cooperative siano realmente delle agevolazioni per affermarne l’operatività
in esclusivo favore delle suddette CMP. Con il risultato che, una
volta constatato che un determinato precetto tributario non ha effettive
finalità agevolative, non v’è ragione di negarne la fruibilità dalle
CMNP, sebbene esso sia qualificato come “agevolazione” e ne
fosse inizialmente riservata l’applicabilità solo alle cooperative
che presentavano - attraverso il richiamo fattone dall’art. 14 del
D.P.R. n. 601/1973 - le condizioni pretese dall’art. 26 della cosiddetta
“legge Basevi”[36].
Ciò
nonostante, adesso, dell’art. 12 della L. n. 904/1977 possono avvalersi le
sole CMP. In prima battuta, lo impone l’art. 6, comma 1 del D.L. n.
63/2002 (che è successivo alla legge delega per la riforma del diritto
societario e sopravvive alla relativa attuazione), il quale ha limitato
l’efficacia dell’art. 12 cit. nei riguardi delle CMNP per la (sola)
“quota degli utili netti annuali destinati alla riserva minima
obbligatoria”. Inoltre, le modifiche apportate al testo unico delle
imposte sui redditi inducono ad annoverare l’art. 12 cit. fra le norme di
favore.
Ora, il meccanismo impositivo degli utili societari è di stampo oggettivistico:
il prelievo avviene in capo alla società e gli utili distribuiti ai
soci sono in larga misura (per il 95 per cento e per il 40 per cento,
a seconda che siano soggetti all’imposta sul reddito delle società
o meno) esenti dalla tassazione[37].
Pertanto,
la non imponibilità degli utili accantonati a riserve indivisibili si
risolve in un’agevolazione. La circostanza che i soci non ne possano
beneficiare è irrilevante, in quanto l’imposizione si concentra sulla
società. Così che la cooperativa, potendo evitare di versare i tributi
sugli utili destinati a riserve indistribuibili, viene a godere di un
trattamento diverso e più favorevole rispetto agli altri soggetti passivi
della nuova imposta sul reddito delle società. Del resto, che di questo
precetto si avvalgano le sole CMP lo si può ben capire, ove si consideri
che esso è finalizzato a favorire la patrimonializzazione di quelle
cooperative (le CMP, appunto) che incontrano maggiori ostacoli nel
reperimento del capitale di rischio (attesi i requisiti di cosiddetta
“non lucratività” che, in virtù dell’aart. 2514 cod. civ., devono
osservare). Invece, ad ogni cooperativa che disponga di riserve
indivisibili si applica l’art. 3, comma 1 della L. 18 febbraio 1999, n.
28, secondo cui l’utilizzazione di dette riserve a copertura delle perdite
è consentita e non comporta alcuna decadenza dalla non imponibilità
sancita dall’art. 12 della L. n. 904/1977, “sempre che non si dia luogo
a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state
ricostituite”. Norma questa niente affatto agevolativa, ma piuttosto
espressiva di una cautela fiscale, consistente nell’evitare che tramite
l’impiego degli utili non tassati (e confluiti in dette riserve) si
realizzasse (una volta coperte le perdite) la possibilità di fare
beneficiare i cooperatori dei risultati positivi successivamente
registrati dalla società, oltre che dell’intento di non intaccare la
solidità patrimoniale della cooperativa. Difatti, senza una disposizione
qual è quella in esame, si assisterebbe ad un ingiustificato vantaggio per
le cooperative rispetto agli altri enti e società commerciali non dotati
della facoltà di ripianare le perdite fruendo di utili sottratti al
prelievo fiscale. Viene poi in considerazione l’art. 21, comma 10 della
L. 27 dicembre 1997, n. 449, che - escludendo il concorso alla formazione
dell’imponibile dei tributi sui redditi riferibili alle variazioni
effettuate ai fini della relativa applicazione allorché ciò “determina
un utile o un maggior utile da destinare alle riserve indivisibili” -
tende ad evitare il cosiddetto “effetto imposte su imposte”. Questa
norma (che non rivela alcuna ratio agevolativa) è stata introdotta in
vista della corretta operatività dell’art. 12 della L. n. 904/1977. Di
modo che - entro i limiti (fissati dall’art. 6, comma 1 del D.L. n.
63/2002) in cui le CMNP possono giovarsi dell’art. 12 cit. - pure tali
società sono destinatarie dell’art. 21, comma 10 della L. n. 449/1997.
L’art. 10 del D.P.R. n. 601/1973 riguarda le cooperative agricole e
della piccola pesca ed è stato riformato dall’art. 2, comma 8 della L. 24
dicembre 2003, n. 350. Esso contiene due precetti distinti, uno solo
dei quali ha natura agevolativa.
Consiste in un’agevolazione l’esenzione (sancita dal comma 2 dell’art.
10 cit.) per i redditi delle cooperative della piccola pesca e dei
loro consorzi: essa riserva un trattamento diverso da quello ordinario
e di indubbio favore per le società ed i consorzi in questione, stante
la loro natura e (con ogni probabilità) in ragione dell’attività svolta
(caratterizzata da note difficoltà di vario genere) [38]. Dunque,
di detta disposizione possono ora fruire le sole CMP.
L’altra norma, rivolta alle cooperative agricole ed ai loro consorzi,
vuole impedire una duplice imposizione in presenza dello svolgimento,
ad opera della cooperativa o del consorzio, delle medesime attività
tassate in capo ai soci dando luogo ai redditi agrari dei terreni
da costoro posseduti od alle “altre attività agricole” imponibili
sempre nei riguardi di costoro ai sensi del nuovo art. 78-bis
del testo unico delle imposte sui redditi[39]. Di qui l’operatività
anche per le CMNP dell’esenzione disposta dal comma 1 dell’art. 10
cit..
Pure nel successivo art. 11 del D.P.R. n. 601/1973 si rinviene una
norma agevolativa ed un precetto che tale non è. Sono di innegabile
favore l’esenzione e la riduzione dell’imposizione disposte dal comma
1 per le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi[40].
Per converso, la deduzione - prevista dal comma 3 - delle “somme
erogate ai soci lavoratori a titolo di integrazione delle retribuzioni
fino al limite dei salari correnti aumentati del venti per cento”,
siccome tali importi sono assimilabili ai ristorni (ossia ai vantaggi
mutualistici differiti spettanti ai cooperatori) e risultano quindi
partecipi della stessa natura di “costi” ad essi attribuita
dalla dottrina più attenta, non introduce una deroga al comune regime
impositivo delle società ed enti commerciali[41]. Onde della
deduzione predetta possono avvalersi anche le CMNP.
L’art. 12 del D.P.R. n. 601/1973 prescrive la deducibilità dei ristorni,
ossia delle “somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione
di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore
compenso per i conferimenti effettuati” [42]. Tali somme,
inoltre, “possono essere imputate ad incremento delle quote sociali”.
Già si è detto che lo scomputo dall’imponibile dei ristorni discende
dalla natura di “costo” che essi hanno per la cooperativa erogante.
Sicché non v’è alcunché di agevolativo nel precetto in oggetto[43].
D’altronde, nemmeno i cooperatori assegnatari di detti importi godono
di alcun favore, atteso che costoro debbono assoggettarli a tassazione
tenendo conto dell’attività svolta e del rapporto intercorrente con
la cooperativa[44].
Quanto
all’imputazione al capitale dei ristorni, ne va parimenti riconosciuta la
fruibilità ad opera di tutte le cooperative perché l’art. 6, comma 2 del
D.L. n. 63/2002 accorda anche alle CMNP (e, più precisamente, ai relativi
soci) il diritto di giovarsi del regime impositivo (questo sì di marca
squisitamente agevolativa) stabilito per la destinazione di tali somme ad
incremento delle quote sociali. Incarna un’agevolazione l’art. 62 della
L. 21 novembre 2000, n. 342, secondo cui l’art. 95, comma 4 del D.P.R. n.
917/1986 (il quale stabilisce delle deduzioni in misura fissa per le
imprese autorizzate all’autotrasporto di merci in luogo della deduzione in
via analitica delle spese sostenute per le trasferte effettuate dai propri
dipendenti al di fuori del territorio comunale) si applica ai fini della
determinazione del reddito di cui all’art. 50, comma 1, lett. a) dello
stesso testo unico delle imposte dirette (sui redditi assimilati a quelli
di lavoro dipendente), allorché la società cooperativa autorizzata
all’autotrasporto non fruisce della deduzione degli importi indicati dal
suddetto art. 95, comma 4, né della deduzione analitica delle spese
sostenute in relazione alle trasferte compiute dai propri soci fuori dal
Comune. Si è al cospetto di una norma di favore: da un canto, le deduzioni
fisse di cui trattasi non competono ai dipendenti delle altre imprese di
trasporto nel caso (in verità, anomalo) che queste ultime non se ne
giovassero e neanche provvedessero allo scomputo analitico delle spese
affrontate; dall’altro canto, la cooperativa sceglie il regime più
favorevole per sé o per i propri soci (ciò che è non concesso alle altre
imprese di autotrasporto). Non ha, viceversa, natura di agevolazione
l’art. 2, comma 5 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, in base al quale
“ai fini della determinazione del reddito delle cooperative edilizie a
proprietà indivisa si deduce un importo pari alla rendita catastale di
ciascuna unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci
assegnatari e delle relative pertinenze”. I soggetti, che
costituiscono una cooperativa edilizia a proprietà indivisa per disporre
delle unità immobiliari da impiegare quali proprie abitazioni principali,
non hanno titolo per godere dell’onere deducibile di cui all’art. 10,
comma 3 bis del testo unico delle imposte sui redditi poiché non
possiedono i redditi dei fabbricati predetti. Tali redditi sono imputati
alla cooperativa edilizia a proprietà indivisa che possiede le unità
immobiliari. Pertanto, permettere a siffatte società di godere del
medesimo onere deducibile previsto dall’art. 10, comma 3 bis cit. vale a
non creare un’indebita disparità di trattamento fra coloro che, per
acquisire l’abitazione principale, aderiscono alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa e gli altri contribuenti che dichiarano un imponibile
complessivo alla cui formazione concorrono i redditi dell’abitazione
principale e delle relative pertinenze e fruiscono del menzionato onere
deducibile. Così, pure le CMNP beneficiano dell’art. 2, comma 5 della L.
n. 388/2000. Per le stesse ragioni, tutte le cooperative edilizie a
proprietà indivisa (anche se CMNP), per le unità immobiliari utilizzate
quali abitazioni principali dai soci assegnatari, detraggono dall’imposta
comunale sugli immobili dovuta per ciascuna di dette unità, fino a
concorrenza del relativo ammontare, l’importo fissato dall’art. 8, commi 2
e 3 del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 504 oppure possono fruire
dell’abbattimento del prelievo eventualmente disposto dal Comune in luogo
di simile detrazione (secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 8
cit.). Ciò in forza dell’art. 8, comma 4 dello stesso D.L.vo n.
504. Per converso, consiste in un’agevolazione il nuovo art. 88, comma
3, lett. b) del D.P.R. n. 917/1986, stando al quale “non si considerano
contributi o liberalità i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni
e dalle Province autonome per la costruzione, ristrutturazione e
manutenzione straordinaria ed ordinaria di immobili di edilizia
residenziale pubblica concessi agli Istituti autonomi per le case
popolari, comunque denominati nonché quelli erogati alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa e di abitazione per la costruzione,
ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili
destinati all’assegnazione in godimento o locazione”. Tali
finanziamenti, se percepiti dagli altri enti e società commerciali,
verrebbero tassati come sopravvenienze attive, sicché risulta di favore il
regime riservato alle cooperative. Ne consegue che di questa disposizione
beneficiano esclusivamente le CMP.
5. Segue. Il comparto dei
tributi indiretti.
Se poi volgiamo l’attenzione al settore
delle imposte indirette, rinveniamo numerose norme agevolative, riservate
quindi alle sole CMP. Fra le principali, v’è l’art. 9, comma 2 del
D.P.R. n. 601/1973 per le cooperative che conducono direttamente i
terreni: i trasferimenti di proprietà, a qualsiasi titolo effettuati, di
fondi rustici posti in territori montani scontano le imposte di registro
ed ipotecaria in misura fissa e sono esenti dall’imposta
catastale. Sempre in tema di imposta di registro, l’art. 1, comma 2
della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
riduce il prelievo (disponendo l’operatività dell’aliquota dell’8 per
cento in luogo di quella del 15 per cento) per il trasferimento della
proprietà e dei diritti reali immobiliari di godimento e per gli atti
costitutivi di questi ultimi in ordine a terreni agricoli e relative
pertinenze in favore delle società cooperative di cui agli artt. 12 e 13
della L. 9 maggio 1975, n. 153. Per le società cooperative edilizie di
abitazione e loro consorzi, l’art. 66, comma 6 bis del D.L. 30 agosto
1993, n. 331 convertito nella L. 29 ottobre 1993, n. 427 dispone che gli
atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai
rispettivi statuti, per i quali sia prevista la registrazione, sono
soggetti all’imposta di registro in misura fissa, assolta una sola volta
per ciascun atto registrato, compresi i relativi allegati. Non solo, gli
atti costitutivi e modificativi dei relativi statuti sono registrati
gratuitamente ed esenti “dall’imposta di bollo in modo assoluto”.
Parimenti, non soggiacciono al tributo di bollo “gli atti di ammissione
e recesso dei soci e gli atti, documenti e registri relativi alle
operazioni previste dai rispettivi statuti, con la sola esclusione degli
assegni bancari e delle cambiali”. Ancora per le cooperative, che
realizzano abitazioni di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969, è sancita
la riduzione ad un quarto delle tasse di concessione governativa di cui ai
titoli II, VIII e XIV della L. 30 dicembre 1923, n. 3279. Questo in base
all’art. 14, comma 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, che ha confermato
“le esenzioni e le agevolazioni vigenti alla data del 31 dicembre 1972,
a favore delle cooperative, loro consorzi e delle società di mutuo
soccorso”. Le stesse cooperative godono della riduzione ad un
quarto dell’imposta ipotecaria sui contratti di mutuo e di trasferimento
in forza degli artt. 147, comma 2, lett. b) del R.D. 28 aprile 1938, n.
1165 e 24, comma 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 635 (che non sono stati
modificati od abrogati dal vigente testo unico delle imposte ipotecaria e
catastale, approvato con il D.L.vo 31 ottobre 1990, n. 347).
Da ultimo, sempre nel comparto edilizio ed in ragione dell’art. 3,
commi 2 e 3 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90 convertito nella L. 26
giugno 1990, n. 165, alle assegnazioni effettuate dalle cooperative
in favore dei propri soci, aventi ad oggetto i medesimi alloggi non
di lusso da destinare a residenza principale, l’imposta sul valore
aggiunto si applica su una base imponibile ridotta (rispetto a quella
ordinariamente computata con riguardo al “valore normale” del
bene attribuito[45]) in misura diversa a seconda che gli appartamenti
vengano costruiti su aree di proprietà o in diritto di superficie:
per l’esattezza, nel primo caso, l’imponibile è dato dal 70 per cento
del relativo costo di costruzione “se non superiore a quello stabilito
dal Comitato per l’edilizia residenziale”, mentre, nel secondo
caso, l’abbattimento è pari al 50 per cento[46].
Come
anticipato, basta scorrere i precetti sopra indicati per scorgerne
immediatamente la portata derogatoria rispetto ai correlati regimi
ordinari di tassazione e l’indubbia funzione di favore che essi assolvono
per le cooperative, sì che non se ne può mettere in discussione la natura
agevolativa.
6. Conclusioni. Le agevolazioni “di primo
grado” e “di secondo grado” e la necessità della loro organica
revisione.
L’analisi che precede ha evidenziato che buona parte
delle disposizioni considerate agevolative non ha reale natura di favore
per le cooperative, ma è volta piuttosto ad evitare che si verifichino
fenomeni di doppia imposizione od altre disparità di trattamento ed
incongruenze nel meccanismo applicativo dei tributi. Le agevolazioni si
concentrano per lo più nel campo dell’imposizione indiretta e dimostrano
come la loro introduzione più che ad un disegno organico risponda al
soddisfacimento di esigenze contingenti o settoriali. Ciò consente di
distinguere le agevolazioni che sono dirette alle cooperative
indistintamente (le si potrebbero definire “di primo grado”) da
quelle che riguardano sì tali società ma in quanto esercenti determinate
attività od operanti in certi settori (agevolazioni queste ultime che
potremmo dire “di secondo grado”), meritevoli di particolari
attenzione e riguardo alla luce delle norme costituzionali. Questa
differenziazione ha ragione d’essere perché solo le agevolazioni “di
primo grado” rispondono all’esclusivo fine di promuovere e favorire la
cooperazione in ossequio all’art. 45 Cost.. Le altre, quelle “di
secondo grado”, perseguono anche (e soprattutto) diverse ed ulteriori
funzioni, quali il sostegno delle attività agricole e l’aiuto per le zone
montane - in attuazione degli artt. 44 e 47 Cost. - o l’accesso del
risparmio popolare alla proprietà delle abitazioni - assecondando la
previsione dell’art. 47, comma 2 Cost. - o la rimozione degli “ostacoli
di ordine economico” che - secondo l’art. 3, comma 2 Cost. - talune
attività, notoriamente svantaggiate (qual è, si pensi, la pesca),
incontrano per la loro proficua esplicazione e via discorrendo.
Sia le agevolazioni “di primo grado” che quelle “di secondo
grado” trovano giustificazione nella capacità contributiva attenuata
dall’apprezzamento che è necessario prestare ai menzionati valori
costituzionali[47].
Ma
se per le prime l’affievolimento dell’attitudine alla contribuzione si
spiega considerando solamente il favore per la cooperazione, per le
seconde esso dipende essenzialmente dal rilievo che assumono i diversi
indirizzi costituzionali poco sopra ricordati. Ne deriva che il
trattamento fiscale agevolato per le cooperative si può correttamente
misurare solo sulle norme di favore che esplicano i propri effetti per
dette società (ed i relativi consorzi e soci) indipendentemente dal loro
oggetto, ossia sulle agevolazioni “di primo grado”. Allora, se
seguiamo questo criterio di valutazione, dobbiamo riconoscere che
l’effettivo “favore fiscale” di cui godono le cooperative è, tutto
sommato, contenuto e comunque bisognoso di interventi innovativi e di
adeguamento ad opera del legislatore, ai quali si è fatto cenno in
precedenza.
A quest’ultimo proposito e per esempio, la recente disciplina di contrasto
alla sottocapitalizzazione (recepita nel nuovo art. 98 del testo unico
delle imposte sui redditi) contrasta con il regime agevolativo del
finanziamento dei soci delle cooperative[48], che sono istituzionalmente
incapaci di attrarre capitali di rischio. Tant’è che l’agevolazione
cerca proprio di favorire il reperimento di mezzi finanziari fra i
cooperatori[49]. Sarebbe perciò ragionevole escludere le cooperative
dalla sfera di azione dell’art. 98 cit..
Inoltre, i criteri per misurare la prevalenza della mutualità possono
rivelarsi penalizzanti quando i rapporti di scambio mutualistici sono
di modesta entità in virtù delle limitate dimensioni dell’organizzazione
imprenditoriale (si pensi alla “piccola” cooperativa di cui
all’art. 2522, comma 2, cod. civ., che può annoverare anche solo tre
soci) oppure per il particolare oggetto dell’attività mutualistica,
che appaia meritevole di attenzione per la sua rilevanza sociale[50].
E’ vero che l’art. 111-undecies disp. att. trans. cod. civ.
attribuisce al Ministro delle Attività Produttive, di concerto con
quello dell’Economia e delle Finanze, la facoltà di derogare, con
proprio decreto, al regime della prevalenza fissato dall’art. 2513
cod. civ. (in particolare e fra l’altro) “in relazione alla struttura
dell’impresa e del mercato in cui le cooperative operano”. Ma
così viene rimesso alle determinazioni dell’autorità amministrativa
il diritto di avvalersi delle agevolazioni fiscali, in contrasto con
l’esigenza - espressa dalla più attenta dottrina[51] - che
dette misure di favore trovino nella legge il loro presupposto di
applicazione.
Sarebbe quindi auspicabile - proprio perché
l’individuazione della prevalenza della mutualità è condizione per il
riconoscimento del diritto alle provvidenze tributarie - che fosse il
legislatore (magari su sollecitazione dei ricordati organi amministrativi
o, meglio, di commissioni di studio formate anche da esperti indicati
dalle organizzazioni nazionali della cooperazione) ad introdurre il
rilevato regime derogatorio.
A tali iniziative di adattamento si dovrebbe pure accompagnare un
nuovo complessivo apprezzamento per il tema delle agevolazioni di
cui ci stiamo occupando[52].
Ciò
sembra opportuno per diversi motivi. Finora, le norme di favore fiscale
per le cooperative sono state, di regola, adottate in termini disorganici
e confusi, più per soddisfare esigenze particolari che per fornire un
convinto e fattivo sostegno al fenomeno cooperativo. Lo dimostra la
rassegna delle agevolazioni (soprattutto, in materia di tributi indiretti)
che in precedenza si è fatta. Occorre dunque, nel contesto di una
visione d’insieme, porre mano ad una revisione delle norme in parola per
“assicurare il perseguimento della funzione sociale delle cooperative,
nonché dello scopo mutualistico da parte dei soci cooperatori”, in
conformità al principio direttivo recepito nell’art. 5, comma 1, lett. a)
della legge delega per la riforma del diritto societario. Questo è
tanto più necessario se si tiene presente che da tale riforma emerge, pur
nell’ambito del ricordato approccio unitario, la necessità di distinguere
le cooperative che, per la prevalenza della mutualità e la compressione
delle finalità di speculazione privata, godono delle agevolazioni
tributarie dalla altre che, sebbene contraddistinte da scopo e struttura
mutualistici, presentano profili organizzativi e gestionali che più le
accomunano alle imprese lucrative. Si aggiunga che l’esigenza di cui si
è riferito si rafforza valutando la portata delle norme agevolative
tributarie operanti per tutte le cooperative, alla luce dell’art. 6, commi
1, 2 e 3 del D.L. n. 63/2002, che inevitabilmente concorre ad evidenziare
i limiti delle altre disposizioni di favore riservate alle sole
CMP. Ancora, non poche delle vigenti agevolazioni non hanno alcun nesso
con la prevalente mutualità e con la limitazione dei fini lucrativi, che
qualificano le CMP: v’è da augurarsi che ad esse se ne sostituiscano o se
ne aggiungano di nuove, suscettibili di valorizzare i tratti
suddetti. Infine, l’attenzione dovrebbe concentrarsi sulle agevolazioni
“di primo grado”. Non solo perché su queste si registra il reale
regime di favore fiscale per la cooperazione, ma anche in ragione del
fatto che quelle “di secondo grado” possono incorrere nel divieto
posto ai cosiddetti “aiuti di Stato” dall’art. 87 del Trattato
istitutivo della Comunità Europea. In quanto favoriscono “talune
produzioni”, le provvidenze da ultimo indicate rischiano di tradursi
in un sostegno precluso dalla disposizione comunitaria[53].
Evenienza che, invece e come si è già spiegato, non v’è ragione di
paventare laddove le misure di sostegno fiscale si rivolgano a tutte le
CMP, prescindendo dal settore economico nel quale
operano.
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[1] Egualmente, v. L. SALVINI, La riforma del diritto societario: le
implicazioni fiscali per le cooperative, in Rass. trib., 2003,
840-841. [2] Quali siano, peraltro, i “principi comunitari” cui
fa riferimento la rubrica della norma in esame non è chiaro e neanche la
relazione governativa lo precisa. [3] Ciò lo si desume anche dalla
relazione governativa all’art. 6 del D.L. n. 63/2002. Negli stessi
termini, cfr. L. SALVINI, Il regime fiscale delle cooperative
nell’articolato della “Commissione Gallo”, in Il fisco, 2003, 6982. La
stessa Agenzia delle Entrate, infine, con la circolare n. 53/E del 18
giugno 2002 ha condiviso l’ordine di idee esposto nel testo. [4] A
questo proposito, la cosiddetta “Commissione Gallo” ha proposto di
introdurre nel D.P.R. n. 601/1973 un nuovo art. 14-quinquies, ove,
al comma 2, si prevede che “I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 6 del
decreto legge n. 63 del 15 aprile 2002, convertito dalla legge 15 giugno
2002, n. 112, si applicano alle società cooperative di cui al comma 6 del
medesimo articolo 6, anche se diverse da quelle a mutualità prevalente. In
ogni caso il disposto del comma 1 dell’articolo 6 del suddetto decreto si
applica a condizione che lo statuto della cooperativa preveda la
indivisibilità della riserva legale, per la parte formata con la quota
degli utili netti annuali di cui al medesimo comma 1”. [5]
Analogamente, v. L. SALVINI, Il regime fiscale, cit., 6982. [6] Cfr. la
relazione di accompagnamento del D.L.vo n. 6/2003. [7] In proposito, v.
L. CASTALDI, Utili e ristorni: disciplina fiscale, in M. Sandulli e V.
Santoro (a cura di), La riforma delle società. Commentario del d.lgs. 17
gennaio 2003, n. 6. Società cooperative. Artt. 2511-2548 cod. civ.,
Torino, 2003, 20, che evidenzia, in termini critici, “.... la diretta
discendenza della soluzione ora praticata da quella già collaudata nel
settore tributario ai fini della distinzione tra enti commerciali e non
commerciali .....”. [8] Per l’affermazione che, nel nuovo assetto
normativo, il fenomeno cooperativo ha una connotazione unitaria
contraddistinta dal denominatore comune della mutualità, v., in specie, E.
TONELLI, Commento all’art. 2511 cod. civ., in M. Sandulli e V. Santoro (a
cura di), La riforma delle società, cit., 14 ss., cui si rinvia anche per
ulteriori indicazioni bibliografiche. [9] Secondo A. NIGRO, Commento
all’art. 45 Cost., in G. Branca (a cura di), Commentario alla
Costituzione, Bologna - Roma, 1980, 29, quelli indicati nel testo sono gli
“elementi portanti” del modulo organizzativo fondato sulla
mutualità, che - in ossequio all’art. 45 Cost. - si contraddistingue
proprio per la struttura democratica. [10] In tal senso è esplicita la
relazione governativa di accompagnamento del D.L.vo n. 6/2003: “La
funzione sociale (realizzata attraverso lo strumento della mutualità) è un
requisito dell’intero fenomeno” cooperativo, sicché pure “le
cooperative diverse da quelle costituzionalmente riconosciute, se conformi
alle regole e al modello legale, posseggono (anzi debbono possedere) una
funzione sociale, un valore intrinseco, una meritevolezza particolare, che
le distingue dalle imprese ordinarie lucrative”. Di contrario avviso
è, invece, quella dottrina (cfr., in specie, A. NIGRO, Commento all’art.
45 Cost., cit., 27) che lega indissolubilmente i profili della
cooperazione, della mutualità e dell’assenza dei fini di speculazione
privata, arrivando alla conclusione che “se questi connotati mancano
non si ha tanto una cooperazione non protetta o non agevolata: non si ha
cooperazione”. [11] Cfr., di nuovo, la relazione al D.L.vo n.
6/2003. [12] Cfr. sempre la relazione al D.L.vo n. 6/2003. [13] Cfr.
F. MOSCHETTI, Problemi di legittimità costituzionale e principi
interpretativi, in R. Zennaro e F. Moschetti, Agevolazioni fiscali, in
Digesto, IV edizione, disc. priv., sez. comm., I, Torino, 1987, 76.
Inoltre, che la cooperazione rappresenti uno degli interessi
costituzionalmente protetti di cui tener conto nell’apprezzamento del
principio di capacità contributiva è convincimento fermo: v., per tutti,
F. MOSCHETTI, Problemi di legittimità costituzionale, cit., 75 e M.
BASILAVECCHIA, Agevolazioni, esenzioni ed esclusioni (diritto tributario),
in Rass. trib., 2002, 439. [14] In forza di tale disposizione, “sono
incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli
scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero
mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune
imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la
concorrenza”. [15] Al riguardo, anche per gli opportuni riferimenti
e segnalazioni bibliografiche, cfr. F. FICHERA, Gli aiuti fiscali
nell’ordinamento comunitario, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1998, I, 98
ss. [16] In questo senso, v. ancora F. FICHERA, Gli aiuti fiscali,
cit., 109-110. [17] Per le stesse considerazioni, v. L. CASTALDI, Utili
e ristorni, cit., 20-21. [18] Per un primo commento alla nuove
disposizioni civilistiche sulle CMP, cfr., per tutti, G.F. CAMPOBASSO, La
riforma delle società di capitali e delle cooperative, Torino, 2003, 210
ss.; E. TONELLI, Commento agli artt. 2512, 2513 e 2514 cod. civ., in M.
Sandulli e V. Santoro (a cura di), La riforma delle società, cit., 24 ss.;
A. CECCHERINI e S. SCHIRÒ, Società cooperative e mutue assicuratrici
(artt. 2511-2548), Milano, 2003, 20 ss.; G. OLIVIERI, G. PRESTI, F. VELLA
(a cura di), Il nuovo diritto delle società, Associazione Disiano Preite,
Bologna, 2003, 307 ss.. Da rammentare, poi, che l’art. 2513, comma 3, cod.
civ. introduce una deroga alle generali condizioni di prevalenza della
mutualità per le cooperative agricole, stabilendo che detta preponderanza
la si ravvisa “quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti
dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore
totale dei prodotti”. Ancora, il legislatore ha attribuito
direttamente alle cooperative sociali di cui alla L. 8 novembre 1991, n.
381 (cfr. l’art. 111-septies disp. att. trans. cod. civ.) ed alle
banche di credito cooperativo (v. l’art. 223-terdecies disp. att.
trans. cod. civ.) la natura di CMP, purché rispettino le disposizioni
normative che le regolano. Infine, l’art. 111-undecies disp. att.
trans. cod. civ. riserva un’ampia facoltà al Ministro delle attività
produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di
dettare regimi derogatori al requisito della prevalenza, disciplinato
dall’art. 2513 cod. civ., “in relazione alla struttura dell’impresa e
del mercato in cui le cooperative operano, a specifiche disposizioni
normative cui le cooperative devono uniformarsi e alla circostanza che la
realizzazione del bene destinato allo scambio mutualistico richieda il
decorso di un periodo di tempo superiore all’anno di esercizio” (su
quest’ultima norma nonché sull’art. 2513, comma 3, cod. civ. e sulle
correlate difficoltà applicative, v. E. TONELLI, Commento all’art. 2513
cod. civ., cit., 35 ss.). [19] V. A. FANTOZZI, Riflessioni critiche sul
regime fiscale delle cooperative, in Riv. dir. trib., 1999, I, 424. Per lo
stesso ordine di idee, cfr., più di recente, L. CASTALDI, Utili e
ristorni, cit., 21. [20] Si vedano gli Autori indicati alla nota che
precede. [21] Fra l’altro, l’art. 2545-sexies, comma 2, cod.
civ., con previsione operante per tutte le cooperative, impone di
riportare nel bilancio separatamente i dati relativi all’attività compiuta
dalla società con i cooperatori, distinguendo eventualmente le diverse
gestioni mutualistiche, al fine dell’erogazione dei ristorni. [22]
Tuttavia, la mutualità incide sulla struttura della forma societaria, che
è ad essa funzionale. Così e per più approfonditi svolgimenti, v. E.
TONELLI, Commento all’art. 2513 cod. civ., cit., 34-35. [23] Le
clausole statutarie indicate nell’art. 2514 cod. civ. possono essere
adottate da tutte le cooperative, anche da quelle che non presentano i
tratti della mutualità prevalente. Sul punto, cfr. E. TONELLI, Commento
all’art. 2514 cod. civ., cit., 39. [24] V. A. NIGRO, Commento all’art.
45 Cost., cit., 35 ss., che, muovendo dall’ordine di idee enunciato nel
testo, perviene alla conclusione per cui “gli enti cooperativi se, da
un lato, possono operare senza limiti sul mercato generale, dall’altro,
debbono praticare a chiunque le condizioni più favorevoli compatibili,
appunto, con la economicità della gestione”. Ed aggiunge altresì che
tale “compressione” del fine lucrativo delle società cooperative
“si ripercuote poi a livello dei partecipanti: ma, appunto, come
riflesso e non come restrizione diretta dello scopo di lucro di questi
ultimi”. [25] Si veda l’art. 11 della L. n. 59/1992. [26] Di
recente, per una rassegna delle diverse letture dell’art. 45 Cost., v. G.
TATARANO, L’impresa cooperativa, Milano, 2002, 34 ss. [27] In materia
di agevolazioni fiscali, è diffuso il convincimento che la terminologia
normativa si rivela, di frequente, imprecisa e che possono ascriversi alla
relativa categoria tutte le forme di attenuazione delle tassazione, nonché
di semplificazione nell’applicazione dei tributi. In proposito, e per
tutti, v. M. BASILAVECCHIA, Agevolazioni, cit., 426. [28] Cfr. ancora
M. BASILAVECCHIA, Agevolazioni, cit., 433. [29] In modo conforme, v. A.
FANTOZZI, Riflessioni critiche, cit., 431 e L. SALVINI, La riforma del
diritto societario, cit., 841. [30] Così cfr. sempre L. SALVINI, La
riforma del diritto societario, cit., 842. [31] Sul tema, v. A.
FANTOZZI, Riflessioni critiche, cit., 430, che non condivide la
disposizione in commento perché “se in sede di rimborso il socio non
consegue alcun maggior valore reale”, rispetto al capitale versato,
“non sembra aver fondamento l’imposizione prevista a suo carico”.
Ed aggiunge, poi, che “l’esenzione degli utili in capo alla cooperativa
sembrerebbe giustificarsi soltanto in base alla presupposizione che la
quota di essi destinata alla rivalutazione ‘monetaria’ non costituisca
reddito effettivo, ma solo maggior numerario da inflazione; ciò però rende
vieppiù incomprensibile l’imposizione differita in capo al socio”.
Resta comunque indubbio che il regime delineato da questa norma si
distingue da quello stabilito per le altre società e tanto basta per
consentirne la riconduzione fra le agevolazioni. [32] Sul punto, cfr.
L. SALVINI, Il regime fiscale, cit., 6982, ad avviso della quale, a far
data dal 1° gennaio 2004, l’art. 12 della L. n. 904/1977 si applica - per
le sole CMP - a pieno regime, essendo venuta meno la disposizione
transitoria (per i periodi d’imposta 2002 e 2003) di cui all’art. 6, comma
4 del D.L. n. 63/2002. [33] Cfr. F. GALLO, L’accumulazione indivisibile
e l’art. 12 della legge n. 904 del 1977, in G. Schiano Di Pepe e F.
Graziano (a cura di), La società cooperativa: aspetti civilistici e
tributari, Padova, 1997, 285 ss.; G. MARONGIU, Il regime fiscale delle
cooperative: profili costituzionali, in AA.VV., La società cooperativa,
cit., 314 ss.; L. SALVINI, La riforma del diritto societario, cit.,
841. [34] Cfr., per tutti ed anche per l’indicazione dell’indirizzo
interpretativo dell’Amministrazione finanziaria e della giurisprudenza, A.
DI PIETRO, L’art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 ed il
riconoscimento fiscale della mutualità, in AA.VV., La società cooperativa,
cit., 265-266, nonché G. MARONGIU, Il regime fiscale delle cooperative,
cit., 308 ss. [35] Infatti, mentre l’art. 14 del D.P.R. n. 601/1973
richiede(va) solo la presenza di determinate condizioni negli statuti (che
sono, nella sostanza, quelle ora indicate nell’art. 2514 cod. civ.),
attualmente - per essere annoverata fra le CMP - la cooperativa deve
assicurare pure il rispetto del requisito della “prevalenza” della
mutualità, di cui ai riformati artt. 2512 e 2513 cod. civ.. [36] Contra
v. L. SALVINI, La riforma del diritto societario, cit., 842, ad avviso
della quale “... si può dare per assodato che il legislatore delegante
abbia voluto riservare alle CMP la fruizione delle agevolazioni che,
attualmente, spettano solo alle ‘cooperative Basevi’ ...”. Sempre
secondo l’Autrice, le altre agevolazioni - quelle cioè finora utilizzabili
anche dalle cosiddette “cooperative non Basevi” – potrebbero essere
invocate da tutte le cooperative, siccome ognuna di dette norme
“risponde ad una ratio specifica, non collegata alla
mutualità”. [37] Si vedano i nuovi artt. 47 e 89 del testo unico
delle imposte sui redditi. [38] Similmente, cfr. A. FANTOZZI,
Riflessioni critiche, cit., 427, che evidenzia la natura “ibrida”
di questa disposizione di favore “poiché l’intento agevolativo sembra
determinato da esigenze di protezione di un settore debole non meno che da
favore per l’elemento mutualistico”. [39] Riconoscevano – in ordine
alla versione dell’art. 10 del D.P.R. n. 601/1973 in vigore sino alla
riforma di cui all’art. 2, comma 8 della L. n. 350/2003 (che però non ne
ha mutato la sostanza) - che quella esaminata non è un’agevolazione N.
D’AMATI e C. COCO, Le agevolazioni per la cooperazione nel D.P.R. n. 601
del 1973, in G. Schiano Di Pepe e F. Graziano (a cura di), La società
cooperativa, cit., 216 e A. FANTOZZI, Riflessioni critiche, cit.,
427. [40] Da segnalare che l’agevolazione di cui al comma 1 dell’art.
11 cit. si applica alle cooperative di produzione “a condizione che per
i soci ricorrano tutti i requisiti previsti, per i soci di cooperative di
lavoro, dall’art. 23 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, e
successive modificazioni” (cfr. il comma 2 dello stesso art.
11). [41] Le somme erogate dalle cooperative a titolo di integrazione
delle retribuzioni dei soci lavoratori scontano la tassazione in capo a
costoro come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi
dell’art. 50, comma 1, lett. a) del testo unico delle imposte dirette. Per
l’affermazione che detti importi hanno la stessa natura dei ristorni, v.
A. FANTOZZI, Riflessioni critiche, cit., 428. Sull’attribuzione della
veste di “costi” ai ristorni, cfr., per tutti, L. SALVINI, I
ristorni nelle società cooperative: note sulla natura civilistica e sul
regime fiscale, in Rass. trib., 2002, 1923 ss. [42] Da rammentare che
costituiscono ristorni, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. b) della L. 3
aprile 2001, n. 142, anche le somme attribuite ai soci delle cooperative
di produzione e lavoro, sotto forma di integrazione retributiva, in misura
non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi
complessivi. [43] Per le stesse considerazioni, v. A. FANTOZZI,
Riflessioni critiche, cit., 432 e L. SALVINI, La riforma del diritto
societario, cit., 841. Quanto poi all’individuazione del periodo di
imposta in cui la cooperativa può operare la deduzione dei ristorni
erogati ai soci, v. ancora L. SALVINI, I ristorni nelle società
cooperative, cit., 1910 ss.. La stessa Autrice, inoltre, concorda nel
ritenere applicabile anche alla CMNP l’art. 12 del D.P.R. n. 601/1973,
stante la natura “fisiologica” e non agevolativa della fattispecie
di deducibilità da detta norma contemplata (cfr. op. ult. cit., 1926).
Identico è il convincimento espresso da L. CASTALDI, Utili e ristorni,
cit., 21-22. [44] Per maggiori ragguagli in proposito, v. nuovamente L.
SALVINI, I ristorni nelle società cooperative, cit., 1924 ss.. [45]
Cfr. l’art. 13, comma 2, lett. c) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633. [46] Anche C. MAGNANI, Le cooperative e l’imposizione indiretta,
in G. Schiano Di Pepe e F. Graziano (a cura di), La società cooperativa,
cit., 300, riconosce che quella in commento è senz’altro
un’agevolazione. [47] Così è orientato, come si è già visto, F.
MOSCHETTI, Problemi di legittimità costituzionale, cit., 76. Da altri
(cfr., in particolare, F. FICHERA, Le agevolazioni fiscali, Padova, 1992,
150 ss., nonché F. BATISTONI FERRARA, Capacità contributiva, in Enc. dir.,
agg. III, Milano, 1999, 350-351), si assume invece che l’art. 53 Cost. non
verrebbe direttamente in rilievo per valutare la legittimità delle
agevolazioni, dovendosi piuttosto avere riguardo all’art. 3 Cost. per
appurare la ragionevolezza e l’equità del regime derogatorio dalle
medesime introdotto. [48] Si vedano gli artt. 13 del D.P.R. n. 601/1973
e 6, comma 3 del D.L. n. 63/2002. Le norme in questione - che operano per
tutte le cooperative - prevedono che la ritenuta del 12,50 per cento, di
cui all’art. 26, comma 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, si applica
a titolo d’imposta. Il regime di cui trattasi, siccome derogatorio
rispetto a quello previsto per i soci persone fisiche che finanziano le
società cui partecipano, ha carattere agevolativo. [49] In tal senso,
v. A. FANTOZZI, Riflessioni critiche, cit., 429. [50] Analogamente, v.
A. CECCHERINI, S. SCHIRÒ, Società cooperative e mutue assicuratrici, cit.,
21- 22. L’esistenza del rischio di cui si è riferito nel testo viene
riconosciuta anche nella relazione al D.L.vo n. 6/2003. [51] Cfr., in
particolare, M. BASILAVECCHIA, Agevolazioni, cit., 437. [52] A questo
riguardo, va condivisa l’osservazione di L. SALVINI, La riforma del
diritto societario, cit., 843, secondo cui non deve ritenersi consentito
al legislatore tributario “porre alla fruizione di tali agevolazioni
condizioni non previste dal codice civile”. [53] Egualmente, v. F.
FICHERA, Gli aiuti fiscali, cit., 110.
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