SOMMARIO: Introduzione. - 1. Normativa CFC e convenzioni
internazionali contro la doppia imposizione. - 2. Normativa CFC e diritto
comunitario. - 2.1. Normativa CFC e direttiva madre-figlia sulla
distribuzione di dividendi. - 2.2. Normativa CFC e libertà fondamentali
comunitarie. - 3. Conclusioni.
Introduzione
Con
l’introduzione dell’art. 127bis nel t.u.i.r. 917/86 la normativa
tributaria italiana si è finalmente allineata a quella degli altri Stati
membri dell’OCSE nel prevedere la tassazione del reddito delle società
controllate estere anche da parte dello Stato in cui risiede il soggetto
controllante. Così facendo, ha ottemperato ad una raccomandazione che la
stessa OCSE aveva formulato, prima nel rapporto CFC del 1996 e poi in
quello del 1998 sulla concorrenza fiscale dannosa.
La legislazione CFC
- anche quella italiana - non si applica ormai soltanto ai tradizionali
paradisi fiscali, ma anche alle società controllate estere residenti in
Paesi con cui è stata conclusa una convenzione internazionale contro la
doppia imposizione e/o stabilite in ambito comunitario. Tale situazione
sarà ancora più evidente a seguito dell’approvazione della riforma fiscale
italiana, i cui artt. 170 e 171 applicano la legislazione CFC non soltanto
alle situazioni di controllo (come attualmente fa l’art. 127-bis
t.u.i.r.), ma anche a quelle di mero collegamento societario.
Sembra
pertanto opportuno verificare l’impatto di questa misura sia sulle
convenzioni internazionali, sia sulla normativa comunitaria, ed in
particolare sulle libertà fondamentali.
La tematica è da qualche tempo
oggetto di analisi da parte di dottrina e giurisprudenza in ambito
tributario internazionale e comunitario.
Secondo l’OCSE[1] la legislazione CFC risponde ad una funzione
prettamente anti-abuso; altri invece la configurano come un complemento
al sistema di imposizione del reddito mondiale. Nonostante la prima
funzione sembri prevalente, non può negarsi che la legislazione CFC
di fatto soddisfi entrambe le esigenze. Essa infatti preserva l’imposizione
del reddito estero nello Stato in cui risiede il soggetto controllante
anche in presenza della società controllata estera, evitando che tale
soggetto possa in tal modo ottenere indebite rimozioni o differimenti
d’imposizione.
La tipologia della
normativa CFC è alquanto diversificata. Tuttavia, ai fini in esame è
opportuno tenere presente solo la dicotomia tra le legislazioni CFC
fondate su una fictio di distribuzione di dividendo (deemed-dividend
approach) - che tassano il reddito in capo al percettore - e quelle
che attuano un approccio di trasparenza, tassando il reddito direttamente
in capo alla società controllata estera (transparent-entity
approach), ma nel Paese di residenza della (o delle) entità
controllante(/i).
1. Normativa CFC e convenzioni internazionali
contro la doppia imposizione.
Ancorché entrambi gli approcci
determinino forme di treaty override, il loro impatto sui trattati
contro la doppia imposizione differisce sensibilmente.
Nella prima
ipotesi viene infatti tassato un dividendo non effettivamente distribuito,
ma pur sempre da parte di quello Stato al quale il trattato ha mantenuto
la potestà impositiva in ordine alla fattispecie transnazionale. Tale
imposizione solleva profili di compatibilità con il divieto di tassare gli
utili non distribuiti sancito all’art. 10 (5) del Modello di Convenzione
OCSE. Ciononostante, il paragrafo 37 del Commentario a tale articolo nega
il contrasto tra le due normative. A sostegno di tale posizione si è
argomentato che la legislazione CFC ha ad oggetto una fictio e non
tassa un dividendo effettivamente corrisposto, ragione per cui
differirebbe da quella astratta contemplata dall’art. 10 del Modello OCSE
e sarebbe con essa perfettamente compatibile.
Diversamente, nella
seconda ipotesi si assoggetta a tassazione un reddito d’impresa
extraterritoriale, prodotto cioè al di fuori del territorio nazionale e da
un soggetto (la CFC) non residente. In altri termini, l’approccio di
trasparenza altera la ripartizione di potestà impositiva stabilita dal
trattato contro la doppia imposizione, rendendo tassabile nello Stato
della controllante ciò che in base al trattato doveva essere tassato solo
in quello della controllata. Il contrasto di questo tipo di normativa CFC
con lo spirito del trattato è ancor più evidente.
Eppure, in almeno due punti del Commentario OCSE si legge che la legislazione
CFC non determina in linea di principio alcuna violazione alle convenzioni
contro la doppia imposizione. Oltre che nel già ricordato paragrafo
37 del Commentario all’Articolo 10, ciò viene affermato anche ai paragrafi
22 e 23 del Commentario all’Articolo 1, in considerazione della funzione
anti-abuso propria della legislazione CFC. Tuttavia, proprio la possibilità
di applicare le norme nazionali anti-abuso alle fattispecie rientranti
nell’ambito applicativo delle convenzioni è questione fortemente controversa
in dottrina, in quanto può modificare la ripartizione della potestà
impositiva concordata all’atto della conclusione del trattato[2].
Occorre
comunque ricordare che il Commentario al Modello OCSE, in conformità alle
previsioni della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati,
rappresenta un supporto interpretativo tecnico, il cui valore non può
trascenderne la funzione al punto da legittimare posizioni apertamente in
contrasto con i rapporti tra le fonti normative.
Il contrasto di
opinioni lo si trova chiaramente riflesso nel panorama dei vari Paesi
comunitari.
In Germania esiste una specifica disposizione, quella del § 20 della
Legge Tributaria Esterna (Außensteuergesetz), che sancisce
la priorità della normativa CFC (fondata su una fictio di distribuzione
del dividendo) sui trattati, superando così l’orientamento costituzionale
che afferma chiaramente la priorità della normativa convenzionale
su quella di fonte interna. La stessa situazione è rinvenibile in
Finlandia[3] e, sia pure sulla base della prassi ministeriale
per via interpretativa, in Spagna[4].
In mancanza di norme specifiche al riguardo, le Corti inglesi e francesi
sono giunte a distanza di qualche anno a conclusioni diametralmente
opposte in ordine al medesimo problema. I giudici inglesi di appello
hanno infatti ritenuto nel caso Bricom Holdings[5] che
il reddito di capitale di fonte britannica derivato dalla società
controllata estera potesse essere tassato nel Regno Unito per effetto
della legislazione CFC, nonostante l’Articolo 11 della Convenzione
bilaterale applicabile attribuisse potestà impositiva esclusiva allo
Stato della controllata. Di converso, nel caso Schneider Electric
i giudici di appello francesi, confortati da quelli del Consiglio
di Stato[6], hanno ritenuto che l’esistenza di una convenzione
bilaterale - ed in particolare dell’Articolo 7 (basato sul modello
di convenzione OCSE), che attribuiva potestà impositiva esclusiva
sul reddito d’impresa allo Stato di residenza della società controllata
- impedisse alla Francia (Stato di residenza della società controllante)
di tassare il medesimo reddito in applicazione della normativa di
tipo CFC.
La posizione delle Corti francesi è condivisa anche da altri Paesi
comunitari, fra cui ad esempio la Svezia che per un verso ha ritenuto
inapplicabile la propria legislazione CFC nei confronti della maggioranza
dei Paesi con cui ha una convenzione internazionale[7] e per
altro verso ha provveduto ad inserire una clausola di salvaguardia
della propria legislazione CFC all’interno di alcuni trattati[8].
Tranne
che nel caso di esistenza di una clausola di salvaguardia all’interno dei
trattati, le perplessità in ordine alla compatibilità della legislazione
CFC con la normativa convenzionale sono generalmente condivisibili e
trovano applicazione anche in relazione alla normativa italiana.
L’art.
127-bis t.u.i.r. - al pari degli artt. 170 e 171 della proposta di
riforma dell’imposizione sul reddito - attua una forma ibrida tra i due
approcci, giacché tassa in Italia il reddito della società controllata
estera, ancorché imputandolo al soggetto controllante. La natura
intermedia dell’approccio è confermata dalla concessione del credito
d’imposta contro la doppia imposizione economica e giuridica. Infatti,
l’applicazione dell’art. 15 t.u.i.r. viene richiamata sia per le imposte
estere gravanti sull’utile della società controllata, sia per quelle che
colpiscono la distribuzione dei dividendi alla controllante.
Dalla
prospettiva della normativa interna, l’approccio rientra nel novero della
trasparenza, giacché l’imposta colpisce pur sempre il reddito d’impresa
realizzato dalla controllata.
Diversamente, ai fini convenzionali, si
potrebbe cercare di sostenere la tesi opposta, ossia che la tassazione in
capo alla controllante realizzi una forma di prelievo del tipo fondato
sulla fictio di dividendo. Questa tesi consentirebbe di limitare
l’impatto del treaty override, realizzando una mera anticipazione
del momento impositivo, senza alterare la ripartizione della potestà
impositiva tra il nostro Paese e quello contraente in cui risiede la
società controllata. Essa sembra però difficilmente accettabile. Infatti,
l’approccio CFC basato sulla fictio di dividendo realizza la tassazione
del dividendo in mancanza di un suo effettivo pagamento. Non essendo tale
ultimo termine definito dall’art. 10 del modello di convenzione OCSE, in
base all’art. 3 (2) dello stesso modello occorre ricavarne il significato
sulla base della normativa di fonte interna. Nel caso italiano
l’imputazione del risultato dell’impresa per trasparenza fa rientrare la
fattispecie nell’art. 7 del modello OCSE, realizzando pertanto una
situazione analoga a quella che si verifica per le società di persone. Va
così esclusa sia la possibilità di configurare ai fini convenzionali
alcuna situazione analoga a quella del pagamento del dividendo (necessaria
per rientrare nell’ambito applicativo dell’art. 10 del modello OCSE), sia
l’applicabilità della clausola residuale dell’art. 21 del modello di
convenzione OCSE.
Pertanto, l’applicazione della normativa CFC italiana
nei confronti delle società residenti in Paesi con i quali siamo legati da
un trattato contro la doppia imposizione determina un fenomeno di
treaty override, che altera profondamente la ripartizione della
potestà impositiva determinata in base al trattato. Il problema è ancor
più grave ove si consideri che, in presenza di controllo da parte di un
soggetto residente in Italia, l’art. 127-bis trova applicazione
anche nei confronti di tutti quegli altri soggetti residenti in Italia che
posseggano una partecipazione, ancorché non di controllo e dunque anche
minima, nella società controllata estera.
Questa situazione suggerisce
che il problema di compatibilità con i trattati sia affrontato dalle Corti
italiane, tenendo debito conto delle conclusioni cui è già giunto il
Consiglio di Stato francese. Tale opportunità sembra anche rafforzata in
considerazione del fatto che la normativa CFC italiana e quella francese
presentano numerosi elementi in comune. Ciò non toglie che nel frattempo
sarebbe auspicabile seguire l’esempio svedese e tedesco di inserire una
clausola di salvaguardia della legislazione CFC all’interno dei nuovi
trattati conclusi dal nostro Paese.
2. Normativa CFC e diritto
comunitario.
Dal punto di vista del diritto comunitario,
l’esistenza di una legislazione CFC rende opportuno analizzare due gruppi
di questioni, rispettivamente relative (i) all’applicazione della
direttiva madre-figlia sulla distribuzione di dividendi ed (ii) alla
compatibilità con le libertà comunitarie fondamentali.
Le
considerazioni che verranno svolte di seguito presuppongono la rilevanza
della fattispecie per l’ordinamento comunitario. Tale fatto sussiste
evidentemente nel caso in cui la società controllata è residente in un
Paese comunitario, ma altresì quando la CFC residente in un Paese a bassa
pressione fiscale è controllata per il tramite di una società residente in
un Paese comunitario. Inoltre, per quanto specificamente concerne la
compatibilità con le libertà fondamentali comunitarie, il Trattato CE
riconosce per i profili relativi alla circolazione dei capitali e
pagamenti anche la rilevanza delle situazioni coinvolgenti Stati
terzi.
2.1. Normativa CFC e direttiva madre-figlia sulla
distribuzione di dividendi.
La prima questione attiene al
confronto tra l’applicazione della normativa CFC e quella della direttiva
nei rapporti tra società controllante e controllata residenti in due Stati
comunitari diversi. Infatti, per effetto della direttiva lo Stato di
residenza della società madre perde la facoltà di esercitare la propria
potestà impositiva (se non nel limite del 5% previsto in via eccezionale
dalla direttiva e recepito all’art. 96-bis t.u.i.r.) sui dividendi
distribuiti dalla società figlia residente in altro Stato membro. La
normativa CFC determina invece l’effetto diametralmente opposto,
consentendo allo Stato della società controllante di assoggettare a
tassazione il reddito della società controllata, sia direttamente in capo
a questa, sia per effetto di una fictio di distribuzione di
dividendo.
Di fronte a questa situazione occorre chiedersi se
l’esistenza di una legislazione CFC sia o meno compatibile con
l’ordinamento comunitario. Infatti, l’emanazione di diritto secondario
(come appunto la direttiva madre-figlia) priva gli Stati membri delle loro
prerogative in funzione della necessità di eliminare un ostacolo al
funzionamento del mercato europeo.
A prima vista non si può fare a meno
di sospettare una sia pur parziale coincidenza tra il campo applicativo
della legislazione CFC e quello della direttiva madre-figlia.
La
direttiva presuppone la percezione, da parte della società madre (ossia la
controllante) di dividendi distribuiti dalla società figlia (ossia la
controllata). Tale si potrebbe ritenere in sostanza l’imputazione del
reddito alla controllante per effetto della legislazione CFC, che in
sostanza assoggetta a tassazione il risultato economico conseguito dalla
controllata in uno Stato estero. Tuttavia, la direttiva non fornisce
alcuna esplicita definizione del concetto di percezione di dividendi
distribuiti dalla società figlia, né di tale questione ha finora avuto
modo di occuparsi la Corte di Giustizia.
A ben guardare,
l’equiparazione tra i campi di applicazione delle due normative pare
difficilmente sostenibile in relazione a quel tipo di legislazione CFC
basata sull’approccio di trasparenza. Al contrario, sorgono sospetti
particolarmente marcati in relazione all’altro tipo di legislazione CFC,
quello cioè fondato sulla fictio di distribuzione di dividendo.
Si
potrebbe in teoria sostenere tale coincidenza nel campo applicativo almeno
quando la legislazione interna dello Stato della controllante equipara
l’imputazione del reddito per effetto della CFC alla distribuzione del
dividendo.
Sembra però preferibile negare tale possibilità per più di
una ragione.
In primo luogo, il diritto comunitario normalmente rifugge
ogni dipendenza anche ai soli fini interpretativi dalla normativa di fonte
interna, giacché questa è alla radice inconciliabile con l’esistenza di
garantire una omogenea applicazione della normativa comune in tutti gli
Stati membri.
Inoltre, i presupposti applicativi della direttiva sono
tassativi e vanno interpretati in modo rigoroso, come la Corte ha più
volte avuto occasione di affermare. Se dunque gli Stati membri avessero
voluto acconsentire a rinunciare anche a questa loro prerogativa,
avrebbero dovuto farlo esplicitamente nel testo della direttiva. Non
avendolo fatto, né potendosi ricavare tale loro volontà per effetto
dell’interpretazione degli articoli della direttiva, sembra preferibile
negare che la direttiva madre-figlia osti all’applicazione di questo tipo
di legislazione CFC.
Peraltro, la tesi qui sostenuta consente anche di
evitare una situazione difficilmente accettabile, secondo cui la
legislazione CFC basata sulla fictio di dividendo sarebbe incompatibile
con la direttiva madre-figlia, mentre potrebbe essere applicata nella sua
variante basata sull’approccio di trasparenza (i cui dubbi profili di
compatibilità con i trattati sono già stati in precedenza
esaminati).
2.2. Normativa CFC e libertà fondamentali
comunitarie.
Da tempo la dottrina sostiene la necessità di
investire la Corte di Giustizia della questione di compatibilità della
legislazione CFC con le libertà fondamentali comunitarie.
La questione
non è stata finora mai portata all’esame dei giudici comunitari,
nonostante più volte sia stata sollevata nell’ambito di procedimenti
giudiziali nazionali.
Tale situazione denota un criticabile
atteggiamento dei giudici nazionali - comune alla gran parte degli Stati
membri e di certo all’Italia (che finora non ha rimesso nemmeno una
questione pregiudiziale sulla compatibilità delle proprie imposte dirette
con le libertà fondamentali) – che tendono a non rimettere le questioni di
compatibilità alla Corte di Giustizia, appropriandosi della prerogativa
esclusiva dei giudici comunitari di statuire sul rispetto del trattato CE
e delle fonti ad esso collegate.
Tra i casi nazionali relativi alla
legislazione CFC sembra opportuno riportarne due in questa sede.
Nel caso A Oyi Abp[9] i giudici del Tribunale Supremo
Amministrativo finlandese hanno ritenuto palesemente infondata la
questione di compatibilità in ordine all’applicazione della normativa
CFC ad un centro di coordinamento belga, argomentando che, come affermato
dal Commentario al Modello OCSE, tale misura è compatibile con i trattati
contro la doppia imposizione. Tra le varie ragioni di perplessità
in ordine a questa sentenza, colpisce in particolar modo che la motivazione
della mancata rimessione ai giudici comunitari, chiaramente inficiata
da una grossolana commistione tre le fonti giuridiche. E’ noto invece
che la compatibilità della normativa interna con le convenzioni non
incida sui rapporti della prima con l’ordinamento comunitario.
Altrettanto criticabile è la recente sentenza emessa dal Tribunale
Amministrativo di Lilla[10] su un caso relativo ad un centro
di coordinamento belga ed ad una società controllata lussemburghese.
In tale pronuncia il problema della compatibilità della legislazione
CFC francese[11] con le libertà fondamentali comunitarie è
stato ritenuto infondato dai giudici francesi sulla base del mero
fatto che le predette società godono di un trattamento più favorevole
rispetto a quelle residenti in Francia.
Una pronuncia della Corte di Giustizia sulla legislazione CFC,
ne si è certi, prima o poi arriverà.
In tale prospettiva sembra allora
opportuno ricostruire il quadro giuridico comunitario di riferimento,
proponendo una soluzione al problema di compatibilità con le libertà
fondamentali.
L’applicazione della legislazione CFC presuppone l’esistenza di un
controllo della società estera. Per questa ragione, sembra possibile
ritenere in linea di principio che il problema di compatibilità riguardi
il diritto di stabilimento, visto che, sulla base dei principi espressi
nei casi Baars[12] e Verkooijen[13], dal
punto di vista del Trattato CE è questo l’obiettivo prevalente in
chi esercita le libertà comunitarie mediante una società controllata.
Tuttavia, non si può escludere la rilevanza di questa misura ai fini
della libera circolazione dei capitali in almeno tre situazioni. In
primo luogo, quando la soglia fissata dalla normativa nazionale per
la sussistenza del controllo societario sia insufficiente a fare ritenere
lo stesso esistente anche dall’ottica del diritto comunitario[14].
In secondo luogo, quando il controllo di una società estera da parte
di soggetti residenti in uno Stato membro implica l’applicazione della
legislazione CFC anche nei confronti di tutti gli altri soggetti residenti
in tale ultimo Paese, ancorché privi di una partecipazione di controllo.
Infine, sembra possibile sostenere la rilevanza per la libera circolazione
dei capitali anche in relazione a quelle situazioni che, coinvolgendo
Stati terzi, non presentano alcuna valenza in chiave di diritto di
stabilimento.
Il problema della compatibilità potrebbe essere
inquadrato sulla base di due opposte visioni.
Si può sostenere che
l’applicazione della normativa CFC, determinando la tassazione del reddito
della società controllata anche nello Stato della sua controllante, renda
più gravoso l’esercizio delle libertà fondamentali, incidendo
negativamente sul diritto primario di stabilimento, oltre che su quello
secondario. Questa possibile forma di restrizione nello Stato di origine
risulta comprovata anche dal fatto che la stessa situazione non si
determinerebbe nel caso di una società figlia residente nello stesso Stato
membro della controllata.
Diversamente, si potrebbe anche ritenere che
proprio la legislazione CFC rappresenta uno strumento per ristabilire la
neutralità fiscale nel modo in cui un determinato soggetto intende
esercitare il diritto secondario di stabilimento. La tassazione immediata
del reddito della società controllata permetterebbe infatti di eliminare
gli effetti di differimento dell’imposizione che si determinerebbero nello
Stato della società controllante come conseguenza dell’autonoma
personalità giuridica della controllata.
Pur se entrambe le tesi
presentano aspetti meritevoli di considerazione, la seconda non riesce a
resistere alle critiche fondate su principi già espressi dalla Corte di
Giustizia in alcune sentenze relative alle imposte dirette.
In primo luogo, nella sentenza Eurowings la Corte ha ribadito
il divieto di prelievi fiscali miranti a compensare i minori tributi
imposti in un altro Stato comunitario[15]. Ebbene, la legislazione
CFC determina proprio questo effetto, visto che va ad aggiungersi
ai tributi già prelevati nello Stato della controllata.
In secondo luogo, la rimozione del differimento di imposizione non
può essere conseguita al prezzo di determinare una situazione di doppia
imposizione internazionale nei casi in cui (diversamente da quanto
fa l’art.127-bis t.u.i.r.) lo Stato della controllante non
scomputi le imposte prelevate nello Stato della controllata. Questo
fenomeno è particolarmente evidente in relazione all’approccio di
trasparenza, che tassa il reddito della controllata nello stesso anno
in due Stati diversi. Diversamente dal caso Gilly[16],
difficilmente si potrebbe affermare la compatibilità di tale situazione
con le libertà fondamentali sostenendo che il problema è determinato
dal modo in cui gli Stati si sono ripartiti tra loro la potestà impositiva
sulle fattispecie reddituali transnazionali. Infatti, in questo caso
il treaty override da parte dello Stato della controllante
è manifesto, di talché non può parlarsi di disparità fiscale ammessa
dal trattato, né di restrizione bilaterale imputabile ad entrambi
gli Stati membri coinvolti. Piuttosto, si tratta di una restrizione
determinata dalla sola normativa CFC dello Stato della controllante.
Il risultato non cambierebbe sostanzialmente nel caso dell’approccio
CFC fondato sulla fictio di distribuzione di dividendi, poiché anche
qui si determinerebbe un prelievo aggiuntivo rispetto a quello fondato
sulla base del trattato.
Avendo acclarato il verosimile effetto restrittivo
determinato dall’applicazione della legislazione CFC sull’esercizio delle
libertà fondamentali, ed in particolare sul diritto di stabilimento,
occorre ora verificare se sia possibile giustificarne l’applicazione da
parte dello Stato della controllante.
A tale scopo si potrebbe sostenere che la legislazione CFC miri a
contrastare forme di elusione fiscale tramite la costituzione della
società controllata estera. Finora la Corte di Giustizia non ha mai
accettato tale giustificazione in relazione alle imposte dirette.
Dalla formulazione letterale delle sentenze Avoir fiscal[17]
e ICI[18] sembra plausibile che la Corte sia pronta
ad accettare tale giustificazione nel futuro. Eppure, per almeno due
ragioni si ritiene che ciò non possa avvenire in relazione alla legislazione
CFC. Infatti, dal confronto tra le sentenze Centros (relativa
ad un caso non tributario) [19] e Leur-Bloem[20],
secondo la miglior dottrina[21], il concetto comunitario di
elusione fiscale richieda che la fattispecie sia priva di ogni altra
funzione diversa dal risparmio d’imposta.
Peraltro, quand’anche si volesse ammettere per assurdo che la legislazione
CFC dovesse essere giustificata per esigenze di contrastare l’elusione
fiscale, sarebbe comunque necessario verificare la compatibilità con
il principio di proporzionalità. Tale principio richiede che l’impatto
restrittivo sulle libertà fondamentali non ecceda quanto strettamente
necessario al raggiungimento dello scopo che la misura stessa si propone.
Questo non sarebbe certamente il caso della legislazione CFC intesa
come strumento antielusione. Infatti, richiamando i principi espressi
nella sentenza Bent Vestergaard[22], anche la sola inversione
dell’onere della prova a carico della controllante attuata da questa
misura potrebbe rappresentare uno strumento che, in presenza della
direttiva comunitaria sullo scambio di informazioni, eccede quanto
necessario al fine di contrastare l’elusione fiscale.
Proviamo allora a giustificare la legislazione CFC,
argomentando sulla base della sua funzione di complemento alla tassazione
del reddito mondiale. Si potrebbe così cercare di applicare in tale
contesto il principio di coerenza dell’imposizione, l’unica
giustificazione effettivamente accettata dalla Corte di Giustizia
nell’ambito delle imposte dirette. Tuttavia, dopo le sentenze Baars,
Verkooijen e Danner la Corte ha chiarito che essa riguarda i
soli casi in cui sussiste un legame diretto tra deduzione e successiva
imposizione dello stesso reddito, relativamente allo stesso contribuente
ed alla stessa imposta. Nel caso della legislazione CFC è però innegabile
l’applicazione di un tributo aggiuntivo rispetto a quelli già prelevati
nello Stato della controllata, di talché anche questa giustificazione non
può trovare applicazione nel caso di specie.
Infine, i problemi di
compatibilità con l’ordinamento comunitario sono decisamente più gravi per
quanto riguarda l’applicazione della legislazione CFC a quei soggetti che
hanno una partecipazione non di controllo in una società estera,
controllata però da soggetti residenti nel loro stesso Paese. In tal caso,
si determina nei loro confronti un chiaro effetto dissuasivo relativamente
all’investimento del capitale nella società controllata estera, che
risulta per il effetto del solo fattore fiscale meno conveniente di quello
in altre società.
Veniamo però all’analisi del problema di
compatibilità in relazione all’art. 127-bis t.u.i.r.
Le conclusioni fin qui raggiunte devono in gran parte trovare applicazione
anche alla nostra legislazione CFC. Sussistono solo due principali
differenze. In primo luogo, l’art. 127-bis t.u.i.r. consente
di eliminare la doppia imposizione internazionale, rimuovendo così
uno dei profili di incompatibilità in precedenza esposti. Di converso,
un elemento ulteriore di dubbia compatibilità va rinvenuto nel fatto
che la stessa norma subordini la non applicazione del regime CFC al
fatto che la società controllante fornisca la prova dell’assenza dei
presupposti facendo previa richiesta di interpello. Tale requisito
sembra integrare gli estremi di una restrizione procedurale alle libertà
fondamentali comunitarie[23].
Il
quadro della compatibilità non viene peraltro sostanzialmente modificato
dal fatto che, per effetto dell’approccio di lista seguito dalla normativa
italiana, la nostra legislazione CFC si applica nei confronti di un solo
tipo di società controllate residenti in un Paese comunitario (le
holding lussemburghesi del 1929), due a partire dal maggio 2004,
visto che anche le società maltesi sono incluse nella black
list.
La rilevanza del problema rimane in quanto la legislazione
CFC trova applicazione anche in tre casi che occorrono con ben maggiore
frequenza: (i) il controllo indiretto per il tramite di società residente
in un Paese comunitario, (ii) il controllo di società controllata estera
in Paese comunitario, ma con stabile organizzazione soggetta ad uno dei
regimi fiscali privilegiati individuati nell’art. 1 della black
list e (iii) la possibilità di applicare la normativa ai regimi
fiscali sostanzialmente simili a quelli contenuti nella black
list.
3. Conclusioni.
La legislazione CFC
risponde ad una condivisibile finalità di politica fiscale, quella cioè di
riportare il reddito nell’ambito territoriale assoggettato alla potestà
impositiva dello Stato in cui risiede il soggetto economico che ha
costituito un soggetto giuridico da sé distinto. Ciò consente di affermare
che allo stato attuale il controllo sia idoneo a rappresentare un autonomo
indice di capacità contributiva.
La normativa tributaria internazionale
di fonte interna ha creato questo strumento che si è progressivamente
diffuso tra i Paesi OCSE ed anche oltre, fino a trovare applicazione
attualmente in circa 30 Paesi (l’ultimo dei quali Israele, a far data
dall’1.1.2003).
Tuttavia, quest’articolo ha analizzato le ragioni per
cui la normativa CFC – ed anche quella italiana vigente sino al 2003 (art.
127-bis t.u.i.r.) e di prossima entrata in vigore (artt. 168 e 169,
D.lgs. n. 344/2003) - solleva gravi problemi di compatibilità con le
convenzioni internazionali e l’ordinamento comunitario.
I primi vanno
affrontati all’atto del negoziato di ciascuna convenzione bilaterale. Tra
le possibili soluzioni, sembra opportuno considerare con favore la
previsione di apposite clausole di salvaguardia della legislazione CFC od
in generale delle norme nazionali anti-abuso direttamente nella
convenzione. Nel primo caso tali clausole potrebbero essere inserite in un
apposito articolo della convenzione, ovvero all’interno di appositi
paragrafi negli articoli della convenzione che regolano il reddito
d’impresa (Articolo 7 modello OCSE) o i dividendi (Articolo 10 modello
OCSE).
I secondi sembrano di più difficile soluzione, in particolare
per quel che concerne l’impatto sulle libertà fondamentali. Esso può
essere evitato con certezza soltanto escludendo ogni forma di applicazione
della legislazione CFC in presenza di un rapporto diretto od indiretto con
strutture situate nei Paesi comunitari. Questa limitazione però potrebbe
contribuire non poco a rendere lo strumento inefficiente, consentendone
l’aggiramento anche con la mera interposizione societaria in un Paese
comunitario. Peraltro, per quel che concerne la libera circolazione dei
capitali, nemmeno la limitazione potrebbe consentire di raggiungere
l’obiettivo. E’ forse necessaria un’azione a livello comunitario e forse
dovrà essere proprio il diritto comunitario a sancire nel prossimo futuro
il tramonto di questo strumento, attualmente così popolare, in favore di
altre norme - come la rivalutazione delle partecipazioni nelle società
controllate estere ai fini impositivi - che pure consentono di raggiungere
obiettivi fiscali sostanzialmente simili.