TributImpresa
n°3-2005
 

Gaetano PRESTI

 
 

Il consolidato di gruppo nella nuova imposta sulle società: profili di diritto commerciale.

 
 

*Il contributo riproduce, con l’aggiornamento alla versione finale del decreto legislativo di riforma, il testo della conferenza tenuta all’Università degli Studi di Milano il 25 novembre 2003 nell’ambito del ciclo Ius Novum 2003 ed è destinato agli Studi in onore di Federico Martorano.

SOMMARIO: 1. Consolidato fiscale e bilancio consolidato.- 2. Gruppo fiscale e gruppo civilistico.- 3. L’opzione per il consolidato fiscale e il rapporto sottostante.- 4. Il trasferimento dei vantaggi fiscali.- 5. Gruppi e patrimoni destinati.

1. Consolidato fiscale e bilancio consolidato. - Il decreto legislativo di riforma fiscale che introduce l’IRES (d. lgs. 12 dicembre 2003, n. 344)dedica ampio spazio al c.d. consolidato nazionale, cioè, come si esprime la rubrica dell'art. 117, alla “tassazione di gruppo di imprese controllate residenti” ovvero, come si leggeva nello schema sottoposto all'esame consultivo del Parlamento, alla "determinazione della unica base imponibile per il gruppo di imprese controllate residenti".
Nonostante siano evocati concetti propri della legislazione civilistica (consolidato, gruppo, imprese controllate), va subito sottolineato che si tratta di nozioni diverse: i concetti vengono usati in un significato che non coincide con quello solito nel diritto commerciale.
Un grande civilista d'anteguerra, Enrico Finzi, diceva che controllo non è parola di crusca intendendone sottolineare la molteplicità di significati. Lo stesso può ripetersi per il termine consolidato che viene utilizzato in plurime accezioni sia nel linguaggio comune che in quello tecnico giuridico (si pensi al bilancio consolidato e al c.d. consolidamento del debito).
Nello specifico, il consolidato cui allude la riforma fiscale non ha nulla a che fare con la nozione civilistica di bilancio consolidato; in un certo senso, anzi, ne è agli antipodi. Il bilancio consolidato è, infatti, basato su una concezione unitaria delle imprese che fanno parte del gruppo e offre una rappresentazione contabile del loro insieme come se questo fosse un autonomo soggetto di diritto; tanto che profilo tipico del bilancio consolidato è l'elisione di tutte le poste relative ai rapporti infragruppo.
Il consolidato fiscale, invece, non è null'altro che la "determinazione di un reddito complessivo globale corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi netti" (art. 118, comma 1) delle società che fanno parte di un determinato perimetro e hanno esercitato una specifica opzione in tal senso: è basato, quindi, sugli ordinari conti d'esercizio delle singole società, atomisticamente considerate, ivi comprese le poste infragruppo.
Qualcosa in più, quindi, di un semplice consolidamento finanziario (cioè della possibilità di compensare debiti e crediti fiscali delle società del gruppo), ma non una tassazione del gruppo in quanto tale. Ciò si sarebbe verificato solo se si fosse optato per la determinazione del reddito imponibile sulla base del bilancio consolidato considerando il gruppo come un autonomo centro di imputazione ai fini fiscali. Scelta logicamente possibile, ma tecnicamente molto complicata e che il legislatore, probabilmente a ragione, non ha seguito.
Il termine consolidato ha perciò significati normativi assolutamente diversi nel settore commerciale e in quello tributario.
Comune ai due consolidati è, però, il loro carattere integrale: in entrambe le ipotesi i dati rilevanti (in un caso le singole voci di bilancio; nell'altro il saldo – utile o perdita – finale) vengono assunti integralmente a prescindere dalla percentuale di partecipazione, diretta o indiretta, della società o dell’ente controllante nella controllata (cfr. art. 118, comma 1). In ciò, ma non è compito mio occuparmene, risiede una delle differenze tra consolidato fiscale e tassazione per trasparenza.

2. Gruppo fiscale e gruppo civilistico. - Diverso tra i due settori è anche il concetto di gruppo, cioè del perimetro interessato dal consolidamento.
Nel diritto societario non vi è una nozione univoca di gruppo; anzi spesso vi è una certa ritrosia del legislatore a usare questo termine (solo la legge sull'amministrazione straordinaria e il testo unico bancario ne fanno uso), preferendosi normalmente impostare le diverse regolamentazioni sul concetto di controllo oppure, come nella recentissima riforma societaria (d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), su quello di direzione e coordinamento di altre società.
In rapidissima sintesi può ricordarsi che tutte le fattispecie civilisticamente rilevanti traggono comunque spunto dall'art. 2359 che indica la nozione di società controllata, individuando come tale:
1) quella ove altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabile nell'assemblea ordinaria (controllo interno di diritto);
2) quella ove altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (controllo interno di fatto);
3) quella che è sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa (controllo esterno di fatto)
Ai soli fini del controllo interno rilevano sia il controllo diretto, sia quello indiretto che si attua tramite i voti spettanti a società controllate; da qui il c.d. controllo a catena o, nella prospettiva d'insieme, il gruppo piramidale.
La nozione appena vista è direttamente rilevante a certi fini (partecipazioni reciproche: art. 2359-bis ss. c.c.) ed è inoltre, in tutto o in parte, oggetto di richiamo da parte di normative particolari:
I) talvolta come base cui si aggiungono particolari ipotesi, specificative o integrative:
A) bilancio consolidato (ai cui fini rilevano il controllo interno nonché le ipotesi in cui l’influenza dominante può essere esercitata in virtù di un contratto o di una clausola statutaria quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole e, infine, i casi in cui la maggioranza dei diritti di voto viene controllata da un soggetto in base ad accordi con altri soci: art. 26, d. lg. 127/1991). La stessa nozione vale ai fini del testo unico finanziario (art. 93 TUF);
B) amministrazione straordinaria (ai cui fini rilevano il controllo interno nonché la sottoposizione a direzione comune: art. 80, d. lg. 270/1999);
C) antitrust (ai cui fini rileva l’intero art. 2359 nonché il controllo congiunto e una serie di ipotesi tipizzate di influenza determinante: art. 7, l. 287/1990);
D) testo unico bancario (ai cui fini rileva l’intero art. 2359 nonché una serie di presunzioni semplici di influenza dominante: art. 23, d. lg. 385/1993)
II) talvolta come presunzione della situazione giuridicamente rilevante ai fini di una determinata disciplina:
A) la nuova disciplina di cui agli art. 2497 ss. c.c. si applica alle società che esercitano e nei cui confronti viene esercitata un‘attività di direzione e coordinamento. Salvo prova contraria si presume che questa attività venga esercitata dalle “società o enti tenuti al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controllano ai sensi dell’art. 2359”; tali disposizioni, inoltre, si applicano “a chi esercita attività di direzione e coordinamento di società sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole dei loro statuti” (art. 2497-sexies c.c.)[1].
In tutti i casi, dunque, costante è il richiamo al controllo interno in entrambe le forme in cui esso può realizzarsi: quello di diritto e quello di fatto.
Il gruppo fiscale si differenzia dalle fattispecie civilistiche per diverse ragioni.
Anzitutto, ai sensi dell'art. 117, è rilevante solo il controllo di cui all'art. 2359, primo comma, numero 1, cioè quello interno di diritto, con i seguenti requisiti previsti nell'art. 120:
a) la società o l’ente controllante deve partecipare, direttamente o indirettamente, al capitale sociale della controllata per una percentuale superiore al 50 per cento, da determinarsi relativamente all’ente o società controllante tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo, senza considerare le azioni prive del diritto di voto esercitabile nell’assemblea generale richiamata dall’articolo 2346 del codice civile;
b) la società o l’ente controllante deve partecipare, direttamente o indirettamente, all'utile di bilancio della controllata per una percentuale superiore al 50 per cento da determinarsi relativamente all’ente o società controllante tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo e senza considerare la quota di utile di competenza delle azioni prive del diritto di voto esercitabile nell’assemblea generale richiamata dall’articolo 2346 del codice civile.
Non è quindi sufficiente (o, addirittura, rilevante; v. infra) la maggioranza dei diritti di voto, ma a questa deve accompagnarsi la maggioranza di partecipazione sia al capitale sia agli utili. Entrambe queste maggioranze vanno calcolate senza tenere conto delle azioni prive del diritto di voto esercitabile nell’assemblea generale richiamata dall’articolo 2346 del codice civile.
Il restyling dell’art. 120 costituisce certamente un miglioramento rispetto a quanto era previsto nello schema sottoposto all’esame del Parlamento[2]. In quello, infatti, non era del tutto chiaro se Il riferimento espresso nel “di cui” oggi sostituito dall’aggettivo “richiamata” fosse alle azioni prive del diritto di voto oppure all’assemblea generale[3].
La migliore formulazione letterale della norma, che ora connette univocamente l’art. 2346 all’assemblea generale, non può peraltro considerarsi ancora del tutto soddisfacente per via del carattere generico e non selettivo del concetto stesso di assemblea generale. Nell’ambito dell’art. 2346, infatti, il sintagma assemblea generale è inteso – al fine di escludere il voto dei possessori di strumenti finanziari – come l’insieme di tutte le assemblee (ordinarie e straordinarie) diverse da quelle speciali previste per le categorie speciali di azioni o di strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi (art. 2376 c.c.)[4]. Si tratta, quindi, di una nozione in negativo di carattere generalissimo che non vale a indicare una specifica assemblea o determinate materie in relazione alle quali appurare se le azioni hanno o no diritto di voto.
Al nuovo diritto societario, però, è del tutto estranea la secca alternativa “si / no” per quanto riguarda il diritto di voto in assemblea. In base all’art. 2351 c.c. vi possono essere azioni che conferiscono tale diritto in qualsiasi assemblea; altre che ne sono assolutamente prive; altre ancora che conferiscono il voto solo in relazione a particolari materie oppure al verificarsi di eventi statutariamente predeterminati. Addirittura, la logica binaria “si / no” non esiste neppure per quanto concerne l’assemblea ordinaria (che, comunque, non esaurisce in sé la nozione di assemblea generale): nulla esclude che determinate azioni conferiscano il voto sul progetto di bilancio, ma non per la nomina degli amministratori o viceversa.
Ne consegue che o si intende l’espressione “azioni prive del diritto di voto esercitabile nell’assemblea generale richiamata dall’articolo 2346 del codice civile” come semplice sinonimo di “azioni senza diritto di voto ai sensi dell’art. 2351, comma 2, c.c.”, ma allora non si comprende perché il legislatore non abbia utilizzato tale più semplice e univoca definizione; oppure si ritiene che la norma fiscale alluda a un insieme più vasto di quello costituito dalle azioni (sempre e in qualunque occasione) prive del diritto di voto, ma allora non si comprende quale sia il criterio distintivo.
Ulteriori problemi possono sollevarsi. Non è chiaro, ad esempio, se i requisiti dell'art. 120 siano aggiuntivi rispetto al controllo di diritto ex art. 2359 che comunque deve sussistere in quanto tale oppure se essi configurino una particolare subipotesi autosufficiente di controllo di diritto[5]. In un caso si tratterebbe di un doppio requisito: controllo di diritto più quanto richiesto dall'art. 120; nell'altro caso si tratterebbe soltanto dei requisiti dell'art. 120 ritenuti ex lege integrare un'ipotesi di controllo di diritto (solo) fiscalmente rilevante.
La questione ha una diretta rilevanza pratica. Neanche due anni fa un'importante società (ALFA) sostenne in contenzioso con la Consob che la circostanza di avere una partecipazione maggioritaria (60%) nella società BETA non significava necessariamente averne il controllo; nella fattispecie, esso non sarebbe sussistito in virtù dei patti parasociali che legavano il socio di maggioranza a quelli di minoranza limitandone sensibilmente, così si sosteneva, la libertà d'azione propria del socio di controllo. La querelle non ha avuto risposta giudiziale (in quanto la sentenza del TAR si limitò ad aspetti procedurali[6]), e la questione rimase aperta.
E’ notizia di ieri[7] che la Consob è tornata sull’argomento ritenendo ora, in relazione ai cambiamenti nel frattempo intervenuti nello statuto e nell’azionariato di BETA, che una partecipazione del 50,4% al capitale sociale (a quanto pare, con proporzionale partecipazione agli utili) non integri controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. (e, quindi, non comporti la redazione del bilancio consolidato) qualora, come nel caso di specie, tale partecipazione sia “depotenziata” dalla combinazione di patti sociali e parasociali.
Nel nostro caso le ricadute sono immediate: sussistono tutti gli estremi dell'art. 120, ma si nega il controllo ex art. 2359, n. 1, c.c. Quindi, ALFA e BETA, se volessero, potrebbero esercitare l'opzione per la tassazione consolidata qualora si ritenga che il relativo presupposto consiste esclusivamente nella situazione dell'art. 120 identificante ex lege una situazione di controllo di diritto; non potrebbero qualora invece si reputi che due sono le condizioni presupposte: il controllo di diritto e, inoltre, una partecipazione che abbia le caratteristiche previste nell'art. 120.
Sotto altro profilo è, poi, interessante l'introduzione del concetto della "eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo". Si tratta di una considerazione, senza alcun precedente nel diritto commerciale, dell'effetto di leverage caratteristico del gruppo piramidale, struttura tipica del nostro sistema economico. Si è molto discusso sull'opportunità e sulle possibili modalità di interventi normativi volti ad accorciare tali catene e a ridurre l'effetto leva: non sarebbe la prima volta che la disincentivazione derivante da un trattamento tributario sfavorevole (nella specie, il più difficile accesso alla determinazione di un'unica base imponibile per il gruppo) svolge una funzione di indirizzo delle scelte organizzative dei privati: quanto ciò sia coerente con le opzioni politiche della maggioranza di governo e con i principi di fondo della recente riforma societaria, è un altro discorso.
Infine, prima di passare ad altro genere di problemi, un'ulteriore differenza con qualsiasi nozione di gruppo ovvero di insieme di società legate da un rapporto di controllo o di direzione unitaria o di direzione e coordinamento. Nelle norme civilistiche le nozioni appena ricordate sono sempre utilizzate per farne scaturire soggezione a obblighi, divieti, o comunque conseguenze non volontarie. In campo fiscale, invece, il gruppo è, per così dire, disponibile. Sussistendo gli elementi indicati negli artt. 117 e 120 e purché siano rispettati i vincoli operativi dell'art. 119, non scatta alcun obbligo, ma solo la facoltà di esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo. Si tratta di opzione che le norme (e soprattutto la relazione accompagnatoria del ministro allo schema di decreto[8]) indicano sempre come "a coppia" e non multilaterale e che può liberamente essere effettuata anche per saltum. Esemplificando: se A controlla al 100% B che, a sua volta, controlla al 100% C è possibile:
A) che A eserciti due opzioni: una con B e una con C di modo che la determinazione dell'unica base imponibile deriverà dalla somma algebrica di utili / perdite di A, B e C;
B) che A eserciti l'opzione solo con B;
C) che A eserciti l'opzione solo con C (saltando la controllata intermedia B);
D) che l'opzione congiunta sia invece esercitata da B e C.
Insomma, il gruppo fiscale è un sottoinsieme di società soggette a comune direzione e coordinamento che, nei limiti di taluni vincoli di legge, può essere ritagliato a piacere dall'autonomia privata (anche in uscita giacché, nonostante l'irrevocabilità triennale dell'opzione, è possibile uscire dal gruppo fiscalmente rilevante pur rimanendo nell’ambito dell’insieme delle società sottoposte a comune direzione e coordinamento).

3. L’opzione per il consolidato fiscale e il rapporto sottostante. - L'esercizio congiunto dell'opzione da parte di controllante e controllata provoca una serie di effetti:
1) irrevocabilità dell'opzione per tre anni (salvo quanto previsto nell'art. 124)
2) determinazione di un unico reddito imponibile, corrispondente alla somma algebrica degli imponibili delle singole società da considerare, quanto alle controllate, per l’intero importo indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile al soggetto controllante;
3) al soggetto controllante compete il riporto a nuovo della eventuale perdita risultante dalla somma algebrica degli imponibili, la liquidazione dell’unica imposta dovuta o dell’unica eccedenza rimborsabile o riportabile a nuovo. Gli obblighi di versamento a saldo ed in acconto competono esclusivamente alla controllante.
4) ciascuna società controllata deve: (i) avere identità di esercizio sociale con la controllante; (ii) eleggere irrevocabilmente domicilio presso la controllante agli effetti fiscali;
5) ciascuna controllata deve trasmettere alla controllante, in tempo utile e in forma standardizzata dall'art. 121, tutti i dati e documenti necessari perché la controllante possa procedere all'obbligo di dichiarazione e comunque "fornire ogni necessaria collaborazione alla società controllante per consentire a quest’ultima l’adempimento degli obblighi che le competono nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria anche successivamente al periodo di validità dell’opzione";
6) l'art. 127 stabilisce un particolare e articolato regime di responsabilità delle controllate e della controllante nei confronti dell’amministrazione finanziaria.
A questi effetti e obblighi testualmente previsti ne va aggiunto uno, peraltro già implicito nel citato dovere di “fornire ogni necessaria collaborazione” alla controllante, ulteriore e fondamentale:
7) ciascuna società controllata – per la quota parte a lei facente carico – deve fornire alla controllante i mezzi finanziari per adempiere l'obbligo tributario. Si tratta di un obbligo desumibile dal principio di causalità delle attribuzioni patrimoniali; del resto, il principio che, nei rapporti interni[9], ciascuna società sopporta il proprio carico tributario è ricavabile sia dall'art. 127, comma 4 [10], sia dall'art. 118, comma 4[11].
La versione definitiva del decreto legislativo ha posto rimedio a una discrasia che molti avevano avvertito nello schema: in esso, nonostante il carattere necessariamente binario dell’opzione e la circostanza che i rapporti corressero tutti sull'asse verticale controllata / controllante, era prevista una responsabilità solidale a 360 gradi: tutte le società rispondevano per tutto[12]. La delicatezza della questione venne subito messa in luce sia nella prospettiva del rispetto dell’art. 53, comma 1, Cost., sia in quella pratica delle ridotte possibilità di trasferire le partecipazioni di controllo in società onerate da una tale posizione di rischio; e alcune delle soluzioni ipotizzate sono state trasfuse nel decreto istitutivo dell’IRES (la limitazione della responsabilità di ciascuna controllata alle sole imposte riferibili al suo reddito complessivo; il beneficio di escussione; non invece la certificazione vincolante dell'amministrazione fiscale sul modello dell'art. 14, d. lg., 18 dicembre 1997, n. 472).
La responsabilità solidale prevista nello schema di decreto unitamente al carattere seccamente bilaterale dell’opzione per la tassazione consolidata presentava in termini secchi la domanda del perché la controllata B avrebbe dovuto rispondere solidalmente anche dei debiti tributari derivanti dalle opzioni esercitate dalla controllante A con C e D e di cui B, in ipotesi, non aveva avuto alcuna notizia.
Il venir meno della previsione della responsabilità solidale rende meno drammatica la questione; tuttavia non la elimina giacché comunque dalla partecipazione alla tassazione di gruppo derivano, o possono derivare, alle singole società controllate vantaggi e svantaggi in relazione alla situazione non solo della controllante, ma anche delle altre controllate.
Il punto mi pare debba trovare soluzione nel nuovo diritto societario. L'art. 2497-ter prevede che "le decisioni delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento, quando da questa influenzate, debbono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso della decisione".
Ne consegue che la decisione di esercitare l'opzione congiunta (decisione che, a mio parere, essendo tipica di gestione, nelle s.p.a. spetta necessariamente all'organo amministrativo mentre nelle s.r.l. può anche essere allocata diversamente in base all'autonomia statutaria ed è comunque rimessa ai soci qualora lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale) per essere adeguatamente motivata deve essere assunta sulla base di una informazione piena ed esauriente da parte della società o dell'ente che esercita l'attività di direzione e di coordinamento sulle sue possibili conseguenze: in primis, dunque, deve essere chiaro ex ante qual è il perimetro fiscalmente rilevante nel quale con l'esercizio dell'opzione la società si va a collocare.
La mancanza di un'adeguata informazione e motivazione incide, ai sensi del nuovo art. 2497 c.c., sulla responsabilità nei confronti della controllata, dei suoi soci di minoranza e dei suoi creditori da parte della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento nonché di chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo (amministratori della controllante e della controllata) e, nei limiti del vantaggio conseguito, di chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio (p.e. altre società del gruppo).
Consente, inoltre, a al socio della controllata che abbia ottenuto la condanna della società o ente capogruppo al risarcimento del danno di esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2497-quater, comma 1, lett. b).
Ma forse si può andare oltre rispetto alla semplice informativa. Un conto è, infatti, l'opzione indirizzata all'amministrazione fiscale che deve essere bilaterale; altro conto è ciò che ne sta alla base. Da questa prospettiva mi pare che vi sia una certa analogia tra l'ipotesi qui in esame e quella delle associazioni temporanee di imprese. Come la capofila nelle associazioni temporanee di imprese, anche la controllante nella disciplina del consolidato fiscale opera come interfaccia esclusivo e irrevocabile della controparte pubblica per procedere unitariamente a una determinata operazione, senza però che vi sia soggettivizzazione unitaria delle imprese facenti parte dell’associazione (del gruppo). Non è allora azzardato ipotizzare che alla base dell'opzione comunicata all'amministrazione fiscale vi sia un vincolo contrattuale tra le società del gruppo e che tale rapporto sottostante all'esercizio delle coppie di opzioni congiunte sia un mandato collettivo irrevocabile conferito dalle controllate alla controllante e ove l'adesione successiva di altre società sia soggetta al consenso delle mandanti preesistenti.
Anche qui la sanzione per l’eventuale inosservanza è da ricercare sul piano della responsabilità e della possibilità di recesso per i soci di minoranza delle controllate.

4. Il trasferimento dei vantaggi fiscali. - Fondamento ed effetto primo del consolidato fiscale è la possibilità di utilizzare immediatamente la perdita di una società del gruppo per ridurre l'imposizione dell'insieme. In estrema sintesi, all'incerto vantaggio futuro della società in questione di riportare la perdita a decurtazione degli eventuali utili futuri e che nell'immediato trova espressione contabile nella c.d. fiscalità differita attiva (cfr. art. 2427, n. 14, lett. b e IAS n. 12) si sostituisce l'utilizzo immediato di tale perdita in favore dell'insieme di gruppo.
La società in perdita (che può essere sia la controllante sia una controllata) subisce una perdita di chance; quella o quelle in utile un immediato vantaggio nei limiti di capienza dell'utile complessivo. La norma fiscale non impone che tale "scambio" sia compensato. Peraltro, l'art. 118, comma 4, si occupa della questione prevedendo che "non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le società di cui al comma 1 in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti".
La questione, che evoca la materia dei vantaggi compensativi per la società soggetta a direzione e coordinamento che subisca un pregiudizio nell'interesse del gruppo, merita un approfondimento che mi pare utile effettuare esemplificando alcune situazioni tipo stilizzate.
L'esempio più semplice è quello del gruppo fiscale composto da A, B e C ove B e C sono entrambe controllate direttamente da A (c.d. gruppo a stella). Tutte le società sono in utile: A per 100, B per 200 e C per 300. La loro imposta sarebbe rispettivamente di 33, 66 e 99 e, ipotizzando che non vi siano fattori correttivi, A controllante dovrà dichiarare un reddito complessivo di 600 versando un'imposta di 198. B e C dovranno fornire ad A i mezzi per l'esecuzione del mandato: e cioè, oltre ai dati per la dichiarazione, rispettivamente 66 B e 99 C.
Ipotizziamo ora un mini gruppo composto da A e D. A ha avuto un reddito di 100 (imposta 33) mente D una perdita di 200. In sede di dichiarazione A dichiarerà una perdita complessiva di 100 e non pagherà nulla di imposte. A seguito del consolidato D ha definitivamente perso la possibilità di avvalersi nel futuro della perdita mentre A ha immediatamente risparmiato 33 e, inoltre, ha acquisito un plafond di perdita di 100 utilizzabile negli esercizi successivi. Come vanno regolati i rapporti tra A e D? Queste le ipotesi possibili:
a) è lecito, ma non necessario che D riceva un compenso; soluzione non persuasiva perché D comunque subisce un pregiudizio dall'operazione in termini di eventuale maggiore tassazione nel futuro;
b) è allora necessario che D riceva un compenso. Questo però può essere totale o parziale nonché immediato o differito
i) compenso totale immediato: D deve essere immediatamente indennizzata per tutto il risparmio di imposta trasferito, cioè per 66. Anche questa è soluzione non convincente perché D verrebbe posta in una situazione addirittura migliore rispetto a quella anteriore: scambierebbe un vantaggio futuro ed eventuale di risparmio di imposta con un introito immediato di liquidi;
ii) compenso parziale immediato: il risparmio di imposta ottenuto deve essere ripartito tra A e D. Il problema qui concerne il quomodo della ripartizione, tenuto conto che A e D non sono soggetti economicamente autonomi e, quindi, non può presumersi che il punto di incontro concordato rappresenti un equilibrio di mercato. Potrebbe ipotizzarsi che spetti a D un importo corrispondente a ciò che prudentemente (molto prudentemente secondo lo IAS n. 12) gli amministratori iscriverebbero in bilancio come imposte anticipate in relazione alla pronosticata redditività futura della società; ma chiaro è che un conto è stimare un valore contabile suscettibile di essere corretto, altro conto è stabilire oggi in termini definiti un'attualizzazione (sul tempo e sul rischio) di una chance;
iii) compenso differito: ferma restando l'assegnazione del risparmio d'imposta attuale e di quello potenziale alla controllante, può pensarsi che il corrispettivo consista, nei rapporti interni, nell'obbligo della controllante (o meglio della società che si è avvalsa delle perdite) di tenere indenne la controllata (o meglio la società che ha "trasferito" fiscalmente la perdita) dall'eventuale tassazione futura in cui essa dovesse incorrere e che, invece, non si sarebbe verificata se avesse potuto disporre del suo plafond di perdita.
Il quesito diventa notevolmente più complicato se combiniamo i due esempi già svolti: cioè un gruppo ove, come sopra, la controllante A ha un utile di 100, la controllata B un utile di 200, la controllata C un utile di 300 e, inoltre, la controllata D una perdita di 200. Singolarmente prese A dovrebbe pagare 33, B 66, C 99 e D nulla. Complessivamente invece A dichiarerà un utile di 400 e pagherà un'imposta di 132, inferiore di 66 a quella derivante dalla somma delle singole imposte.
Per un verso questa ipotesi mi pare confermi che la perdita non può andare esclusivamente a beneficio della controllante: seguendo quella tesi, infatti, A riceverebbe complessivamente 165 da B e C ma verserebbe solo 132 di imposta. Non solo quindi non pagherebbe 33 di sua competenza, ma il meccanismo si risolverebbe in un suo ingiustificato arricchimento.
Per altro verso, l'ipotesi del gruppo plurilaterale pone il problema della ripartizione del vantaggio non solo fra controllante e controllata, ma fra tutte le società del gruppo. In altri termini, al vantaggio fiscale derivante dall'immediato utilizzo della perdita di D, partecipano solo D stessa e la controllante A oppure anche B e C, riducendosi quindi il versamento a loro carico. E se la risposta, come mi sembra, è positiva: con quali termini e con quali modalità?
Quest'esempio più complesso mi induce a ritenere che in effetti le uniche ipotesi percorribili siano, nella prospettiva della società in perdita, quella del compenso immediato parziale e quella del compenso differito totale. La prima ipotesi ha il vantaggio di risolvere immediatamente la questione, ma presenta la difficoltà di stabilire quale siano le corrette quote di ripartizione del vantaggio tra le diverse società del gruppo (quale il risparmio di A, B e C; quale la contropartita per D del trasferimento fiscale della perdita); la seconda invece è probabilmente più precisa nell'allocazione di elementi attivi e passivi, ma con la controindicazione di imporre conteggi sempre più complessi con il passare del tempo e di creare non solo tra madre e figlie, ma anche tra sorelle e cugine un cordone ombelicale difficilmente eliminabile e tale da ostacolare la vendita delle partecipazioni a terzi.
Fuor di dubbio mi pare, comunque, che la regolazione delle modalità di ripartizione del vantaggio derivante dall'utilizzo immediato della perdita vada effettuata ex ante in sede di contratto iniziale.
Precisato quanto sopra a livello generale e astratto, va infine aggiunto che operativamente conteranno non poco le caratteristiche specifiche dei gruppi che vorranno avvalersi dell’opzione per il c.d. consolidato nazionale. Qualora, ad esempio, B, C e D siano controllate totalitariamente da A, infatti, non vi sarebbe alcun problema di tutela di azionisti di minoranza “esterni” e l’unica categoria di soggetti da proteggere sarebbe quella dei creditori di ogni singola società del gruppo. In un caso del genere, peraltro, questi ultimi, in quanto titolari di una pretesa fissa e non partecipi degli eventuali utili futuri (ovviamente, per quanto supera l’importo del rispettivo credito), potrebbero essere efficacemente protetti anche tramite meccanismi più semplici rispetto a quelli compensativi evocati nell’art. 118, comma 4 (p.e., mediante specifiche garanzie).

5. Gruppi e patrimoni destinati. - Conscio di avere contribuito per la mia parte ad aumentare dubbi e confusione vorrei concludere facendo notare quella che a me sembra una singolarità.
Abbiamo appena visto come nel settore fiscale si assista all'unificazione dei risultati di più soggetti di diritto tra loro distinti e autonomi per arrivare a una tassazione unitaria sul saldo derivante dalla somma algebrica dei rispettivi utili e perdite.
Nel diritto societario, invece, una delle novità portate dalla riforma è la possibilità di separare, con effetti anche nei confronti dei terzi, il patrimonio complessivo spettante a un soggetto unitario: è il caso dei c.d. patrimoni destinati (o dedicati come li chiamava la legge delega), particolarmente nella versione c.d. statutaria prevista nell'art. 2447-bis, comma 1, lett. a) in base al quale la società "può costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare".
Questi patrimoni destinati pongono chiaramente problemi in merito al trattamento fiscale e di ciò si è occupata l'apposita commissione ministeriale presieduta dal prof. Gallo che ha redatto uno progetto per l'adeguamento del vigente (o previgente?) sistema fiscale alla riforma del diritto societario. Sul punto specifico, peraltro, la commissione non ha raggiunto un accordo, tanto che nello schema di articolato si trovano due differenti opzioni, poi accuratamente spiegate nella relazione di accompagnamento.
Secondo la prima opzione, essendosi in presenza di un unico soggetto con pluralità di patrimoni si dovrebbe optare per una totale confluenza di tutte le poste dei diversi patrimoni di destinazione nell'ambito dell'unico imponibile della società. Per la seconda opzione, invece, si dovrebbe procedere a un'autonoma determinazione dell'utile (o della perdita) derivante dal singolo affare per poi consolidarlo con l'utile (o la perdita) prodotto dalla società di gemmazione.
Non v'è bisogno di aggiungere altro per comprendere che questa seconda opzione indica un meccanismo esattamente eguale a quello del consolidato fiscale sul quale ci siamo intrattenuti.
Ed è appunto singolare che, oltre a potersi immaginare una consolidazione in serie (prima all'interno della società e poi con le società del gruppo; non sono invece ammessi consolidati di gruppo in serie poiché chi ha esercitato un'opzione come controllante non può esercitarne un'altra come controllata), fiscalmente si arrivi a trattare le società controllate come se fossero patrimoni destinati della società controllante; o, se si preferisce, i patrimoni destinati come se fossero delle società controllate.

 
 

[1] Va ricordato che l’art. 2497-sexies c.c. è oggetto di modificazioni nello schema di “decreto legislativo recante modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo numero 385 del 1993, al testo unico dell’intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo numero 58 del 1998, nonché ai decreti legislativi n. 5 e n. 6 del 2003 recanti la riforma del diritto societario, in attuazione dell’articolo 1, commi 2 e 5, della legge n. 366 del 2001” approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 novembre 2003 e trasmesso al Parlamento per la raccolta dei pareri delle commissioni competenti.
[2] Questa la precedente versione dell’allora art. 121 (con evidenziazione in corsivo delle parti modificate):
a) la società o l’ente controllante deve partecipare, direttamente o indirettamente, al capitale sociale della controllata per una percentuale superiore al 50 per cento, da determinarsi relativamente all’ente o società controllante tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo, senza considerare le azioni prive del diritto di voto esercitabili nell’assemblea generale di cui all’articolo 2346 del codice civile;
b) la società o l’ente controllante deve partecipare, direttamente o indirettamente, all'utile di bilancio della controllata per una percentuale superiore al 50 per cento da determinarsi relativamente all’ente o società controllante tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo e senza considerare la quota di utile di competenza delle azioni prive del diritto di voto esercitabili nell’assemblea generale di cui all’articolo 2346 del codice civile.
[3] Se il riferimento fosse stato alle azioni, si sarebbe dovuto dire che il legislatore aveva errato nell’uso del termine perché avrebbe dovuto scrivere “gli strumenti finanziari” privi del diritto di voto nell’assemblea generale di cui all’art. 2346 c.c. In effetti il nuovo art. 2346 prevede proprio una categoria di titoli c.d. “ibridi” ai quali possono essere attribuiti diritti sociali patrimoniali o anche diritti amministrativi, ma per i quali è comunque “escluso il voto nell’assemblea generale degli azionisti”. Nonostante le assonanze e il rinvio all’art. 2346, non credo tuttavia che la norma potesse interpretarsi così. Nella notevole incertezza che accompagna questi strumenti finanziari, infatti, una delle poche sicurezze è data dal fatto che essi non partecipano al capitale della società: per quanto possa trattarsi di apporti di rischio essi non possono essere imputati a capitale. Ne consegue che una tale interpretazione era comunque inconciliabile con la lettera a) dell’art. 121 dello schema che alludeva proprio (come allude adesso l’art. 120 della versione finale) alla partecipazione al capitale.
[4] Lo stesso vale per l’assemblea generale indicata nell’art. 2349 c.c. (strumenti finanziari assegnati ai prestatori di lavoro). Il significato è analogo, in materia di cooperative, nell’art. 2526 c.c. benché in tale ipotesi il voto dei possessori degli strumenti finanziari non venga escluso, ma solo limitato al tetto di un terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. Diversa è, invece, la nozione di assemblea generale di cui all’art. 2540 c.c. ove l’espressione è usata in contrapposizione a quella di assemblee separate.
[5] Gli argomenti testuali sono ambigui e contraddittori: l’art. 117, comma 3, usa l’espressione “requisito del controllo di cui all’art. 120”; ma, poi, l’art. 120, comma 2, utilizza la locuzione “requisito del controllo di cui all’articolo 117, comma 1”; infine l’art. 124, comma 1, parla di “requisito del controllo, così come definito dall’art. 117”.
[6] Cfr. TAR Lazio 10 aprile 2002, n. 3070, in Foro it., 2002, III, 487. V. anche G. PRESTI, 1].
[7] Cfr la newsletter Consob informa, n. 45 del 24 novembre 2003.
[8] Cfr. p. 31 della relazione: “si avranno, pertanto, tante opzioni a coppia quante sono le società controllate che esercitano la facoltà”.
[9] E, a seguito delle modificazioni intervenuto dopo i pareri parlamentari, ormai anche nei rapporti esterni (v. nota precedente).
[10] L’eventuale previsione di un diritto di rivalsa del soggetto controllante nei confronti della controllata per le somme versate anche in via provvisoria all’Amministrazione finanziaria a causa dell’inadempimento degli obblighi di cui all’articolo 121 perde efficacia qualora il soggetto controllante ometta di trasmettere alla società controllata copia degli atti e dei provvedimenti entro il ventesimo giorno successivo alla notifica ricevuta anche in qualità di domiciliatario secondo quanto previsto dall’articolo 119.
[11] Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le società di cui al comma 1 dell’art. 118 in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.
[12] L’art. 129 dello schema di decreto prevedeva che "la società o l’ente controllante e le società controllate sono tutte responsabili in solido per le imposte, le sanzioni e gli interessi dovuti relativamente agli esercizi in cui è stato efficace l’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 118". Com’è noto, tale previsione ha suscitato un vivace dibattito che ha portato all’attuale, ben diversa, formulazione dell’art. 127.

 
 

1] G. PRESTI, L’oggetto del sindacato del giudice amministrativo: un caso esemplare, in Analisi Giuridica dell’Economia, 2003, 437 ss.

 


I.P.Z.S.
IS.IN.TEG