TributImpresa
n°3-2005
 

Giovanni PUOTI

 
 

La tassazione dell’indennità di fine rapporto per lavoro dipendente prestato all’estero

 
 

1. Premessa; 2. La c.d. Riforma Visco e la imponibilità piena del reddito prodotto all’estero; 3. Indennità di fine rapporto per prestazioni di lavoro dipendente svolte all’estero: criteri di imponibilità nei confronti di residenti e non residenti; 4. Gli orientamenti ministeriali in ordine alla imponibilità del TFR relativo al lavoro prestato all’estero; 5. L’orientamento giurisprudenziale; 6. Una recente decisione in materia di TFR erogato a non residente per lavoro prestato all’estero; 7. Spunti ricostruttivi.

1.Premessa.

L’imposizione dei redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all’estero da parte di soggetti residenti in Italia è stata oggetto, nel corso degli anni, di una inaspettata evoluzione normativa, che muovendo da un punto di partenza marcatamente improntato al favor per il lavoratore dipendente è approdata ad una impostazione diametralmente opposta, nella quale la scomparsa del favor ha, tra l’altro, coinvolto anche il datore di lavoro, oberato da nuovi obblighi strumentali [1].
Si ricorderà che, con l’entrata in vigore della riforma tributaria del 1971 e nella vigenza del d.P.R. 1973 n. 597 era stabilito che tali redditi, qualora percepiti da “cittadini italiani emigrati…rimasti iscritti nella anagrafe della popolazione residente” non dovessero in ogni caso concorrere alla determinazione del reddito complessivo (art. 3, comma 2)[2].
L’ esclusione veniva confermata dal T.u.i.r., approvato con d.P.R. 1986 n. 917, laddove, eliminato il riferimento al concetto di emigrato (ed ampliato, in tal modo, l’ambito di applicazione del beneficio), con una disposizione ritenuta di natura interpretativa della precedente norma (e che teneva, comunque, conto delle indicazioni della dottrina e della giurisprudenza), si era stabilito che detta esclusione operava in ogni caso per “i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto” (art.3.comma 3, lett. c)[3].
Per circa un quarto di secolo, dunque, l’esclusione dal reddito complessivo, e quindi dalla base imponibile, del reddito erogato al lavoratore dipendente residente in Italia ma svolgente attività lavorativa all’estero, alle dipendenze di datori di lavoro italiani o stranieri, ha consentito di accantonare una serie di problemi che – in caso contrario- si sarebbero presentati al Fisco italiano, e in primis quello di verificare se con il Paese nel quale il lavoratore prestava la propria attività vi fosse o meno Convenzione contro la doppia imposizione: senza tralasciare inoltre che, in caso di assenza di convenzione, gli inconvenienti concernenti la detrazione dall’Irpef dell’imposta (effettivamente) pagata all’estero dal dipendente sarebbero ricaduti sullo stesso [4].
Vorrei sottolineare, ancora, che in molte ipotesi – e in particolare in quella del lavoratore iscritto all’AIRE e quindi non residente con famiglia in parte in Italia e in parte all’estero(5)- il meccanismo dell’esclusione dal reddito complessivo esimeva il Fisco dalla ingrata indagine in ordine alla individuazione del domicilio del lavoratore, posto che la sussistenza del domicilio familiare in Italia avrebbe comportato, per il principio di universalità della tassazione, la tassazione del reddito di lavoro dipendente prodotto all’estero [5].
Diversi, e più problematici, i profili interpretativi ed applicativi concernenti il trattamento di fine rapporto per lavoro dipendente prestato all’estero poiché, come si vedrà, dalla natura giuridica della erogazione e dalla riconducibilità o meno di tale fattispecie nell’ambito della nozione di reddito di lavoro dipendente derivano rilevanti conseguenze in ordine alla imponibilità, sia nei confronti del lavoratore residente sia di quello non residente.

2. La c.d. Riforma Visco e la imponibilità piena del reddito prodotto all’estero.

Nell’ambito della Riforma avviata dal Ministro Visco, che ha riguardato una pluralità di aspetti dell’ordinamento tributario, ed in particolare il settore delle imposte sui redditi, dell’Iva, dell’accertamento e delle sanzioni, e in attuazione della delega per la armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente, è stato emanato il D. Lgs. 2 settembre 1997 n. 314 il quale ha abrogato, con decorrenza 1° gennaio 2001, il regime di esclusione previsto dal citato art. 3 T.u.i.r..
Al fine di mitigare i deleteri effetti che tale abrogazione potrebbe comportare per talune fattispecie (in particolare, quando l’attività di lavoro dipendente venga svolta in un Paese che non abbia stipulato una convenzione contro la doppia imposizione con l’Italia), la legge 2000 n. 342 ha recentemente introdotto, nell’art. 48 del T.u.i.r. un nuovo comma, l’8 bis, il quale prevede per i redditi in argomento, quando siano percepiti da lavoratori dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, una tassazione sulla base di retribuzioni convenzionali, annualmente definite da parte del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Pertanto, dal periodo di imposta 2001 i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all’estero da parte di soggetti residenti in Italia risulta qui pienamente imponibile, ma la base di commisurazione dell’imposta dipende dalle modalità di svolgimento dell’attività all’estero: rilevando, infatti, la retribuzione effettivamente erogata, salvo che il soggiorno del lavoratore superi i 183 giorni nei dodici mesi, nel qual caso si assumerà quale base imponibile la retribuzione convenzionale.
Parallelamente alla evoluzione normativa di cui si è detto, si è sviluppato un ampio dibattito in ordine al regime di tassazione applicabile alle indennità maturate in relazione all’attività di lavoro dipendente svolta all’estero da parte di soggetto residente, quali il TFR e altre indennità corrisposte in dipendenza della cessazione di tale rapporto di lavoro.
La materia del contendere era essenzialmente incentrata sulla applicabilità o meno, alle predette fattispecie reddituali, del regime di esclusione di cui all’art. 3, comma 3, lett. c) del T.u.i.r.: peraltro, come si vedrà, l’abrogazione di tale disposizione non esaurisce l’ambito delle problematiche interpretative legate alla tassazione del T.F.R. per attività lavorative prestate all’estero.

3. Indennità di fine rapporto per prestazioni di lavoro dipendente svolte all’estero: criteri di imponibilità nei confronti di residenti e non residenti.

Per talune fattispecie, tutte caratterizzate dalla circostanza della erogazione in unica soluzione di somme maturate in periodi di tempo più ampi rispetto al periodo di imposta nel quale vengono percepite dall’avente diritto, è espressamente prevista la non inclusione nel reddito complessivo soggetto ad Irpef, secondo le diverse aliquote marginali, bensì la loro tassazione separata (art. 3, comma 2, T.u.i.r.): in tale ambito rientrano proprio le ipotesi di TFR ed indennità equipollenti, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente da cui traggono origine, nonché quelle delle altre indennità e somme percepite una tantum per effetto della cessazione dei predetti rapporti (art. 16, comma 1, lett.a)).
Nella categoria delle “altre indennità e somme”, indicate nella richiamata disposizione, rientrano, a titolo esemplificativo, le somme corrisposte a titolo di preavviso, capitalizzazione di pensioni, patto di non concorrenza, quelle percepite a seguito di provvedimento del giudice o di transazione relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro, quelle erogate per incentivo all’esodo. A tal riguardo, l’art. 17 del T.u.i.r., novellato dal D.Lgs. 2000 n. 47 (recante, tra l’altro, il nuovo regime tributario del TFR e delle altre indennità), contiene i criteri analitici di tassazione di tutte le ipotesi reddituali ricomprese nel citato art. 16, comma 1, lett.a).
L’abrogazione del particolare regime di esclusione dal reddito complessivo, previsto nell’art. 3, comma 3, lett.c), dovrebbe avere ovviamente eliminato la (controversa) questione della estendibilità di tale esclusione alle indennità di fine rapporto.
Restano, tuttavia, attuali numerosi problemi interpretativi.
In primo luogo, il problema dell’assoggettamento a tassazione delle indennità in argomento: è da verificare, infatti, se il regime particolare introdotto con il nuovo comma 8 bis dell’art. 48 T.u.i.r. possa ritenersi sostitutivo delle imposte da corrispondere per la percezione del TFR e delle altre indennità maturate in relazione al periodo di lavoro all’estero.
Vi è poi la questione della doppia imposizione del TFR e delle altre indennità corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, sia quando il residente percepisce tali somme dal datore di lavoro che ha sede all’estero (nel Paese in cui l’attività lavorativa è stata prestata), sia quando il non residente, che ha prestato la propria attività lavorativa all’estero, percepisce le somme dal datore di lavoro che ha sede in Italia.
Per meglio inquadrare le problematiche ora delineate, e al fine di formulare talune considerazioni ricostruttive, è opportuno richiamare brevemente gli orientamenti sia dell’Amministrazione finanziaria che della Giurisprudenza.

4. Gli orientamenti ministeriali in ordine alla imponibilità dell’indennità di fine rapporto relativa al lavoro prestato all’estero.

Già nella vigenza del d.P.R. 1973 n. 597, l’Amministrazione finanziaria si era espressa in ordine al regime fiscale delle indennità di fine rapporto conseguenti ad attività di lavoro dipendente svolta all’estero, concludendo costantemente per la inapplicabilità della norma di esclusione recata dall’art. 3, comma 2.
La conclusione si fondava su due parallele argomentazioni.
Da un lato si è osservato che “l’esclusione consentita dalla legge è solo quella relativa alle retribuzioni di carattere ricorrente correlate alle prestazioni di lavoro all’estero mentre, per effetto della piena legittimazione passiva tributaria conservata dal personale di che trattasi, l’indennità di fine rapporto, al pari di tutti gli altri redditi posseduti dai lavoratori in questione, va regolarmente assoggettata a tassazione secondo la legislazione tributaria italiana”.
D’altra parte, e a conforto, si è sottolineato che l’esclusione dal reddito complessivo non può essere ipotizzabile per quei redditi, quali le indennità di fine rapporto, che sono già esclusi essendo soggetti a tassazione separata a norma dell’art. 12 dello stesso d.P.R. n. 597 [6]
Tale conclusione è stata confermata anche dopo l’emanazione del T.u.i.r., con una ulteriore argomentazione e si è quindi sostenuto che “non solo per le motivazioni, tuttora parzialmente valide, indicate nella circolare 1977 n. 95, ma soprattutto in armonia con quanto ora stabilito dall’art.20, secondo comma, lett.a) del testo unico…nessuna esclusione della tassazione compete al personale in questione relativamente al trattamento di fine rapporto maturato per il periodo di lavoro prestato all’estero”[7]
Di recente l’Amministrazione finanziaria, intervenuta sulla portata dell’art. 48, comma 8- bis del T.u.i.r., è ritornata sull’argomento ribadendo che “ i lavoratori dipendenti in questione conservano, comunque, la piena soggettività passiva per tutti gli altri redditi posseduti o comunque ad essi imputabili in base alle disposizioni tributarie di carattere generale. Da ciò discende che nessuna esclusione della tassazione può essere invocata per le indennità di fine rapporto corrisposte da imprese italiane al personale italiano che abbia prestato il lavoro all’estero alle loro dipendenze, anche per la parte afferente ad annualità lavorate effettivamente all’estero [8]
Le conclusioni delineate non sono state condivise dalla dottrina, quasi unanimemente orientata verso il riconoscimento della piena efficacia della esclusione da imposizione ex art. 3, 3° comma, lettera c) T.u.i.r.
Si è in proposito osservato che la rigida alternatività delineata dall’Amministrazione finanziaria tra tassazione ordinaria, che consentirebbe l’applicazione dell’art. 3, 3°comma, lett.c, e tassazione separata appare priva di giustificazione, diversa essendo la ratio dei due meccanismi, l’uno preordinato ad evitare la doppia imposizione, l’altro idoneo ad evitare che taluni redditi, la cui formazione è imputabile a più periodi di imposta, concorrano alla formazione della base imponibile nel periodo di imposta nel quale avviene la percezione, e dunque ad attenuare o neutralizzare il rischio di una maggiore incidenza della progressività non correlata ad una maggiore manifestazione di capacità contributiva [9].
Le critiche formulate da numerosi autori alla posizione di chiusura della Amministrazione finanziaria, ma anche della giurisprudenza, in ordine alla esclusione dal reddito complessivo del TFR per lavoro prestato all’estero hanno finito per far presa sull’orientamento della Cassazione, come si dirà più oltre: ma si tratta, per la verità, di un riconoscimento “postumo”, in quanto intervenuto ad affermare l’applicabilità dell’art. 3, 3° comma, lett.c) anche alle indennità di fine rapporto quando tale disposizione era ormai abrogata.

5. L’orientamento giurisprudenziale

Nella giurisprudenza è a lungo prevalso un orientamento sostanzialmente conforme alle tesi dell’ Amministrazione finanziaria, essendo dunque rilevabile una marcata tendenza alla non applicabilità del regime di esclusione, di cui all’abrogato art.3, comma 3, lett. c) del T.u.i.r., alle ipotesi di indennità di fine rapporto o di buonuscita.
Particolare interesse, in tal senso, presenta una pronuncia della Cassazione (Sez. I, 21 gennaio 1999 n. 519), relativa al regime impositivo – nella vigenza del d.P.R. 1973 n. 597- dell’indennità di buonuscita corrisposta ad un soggetto residente che aveva svolto la propria attività di lavoro subordinato in parte in Italia e in parte all’estero [10].
La Suprema Corte, sebbene sulla scorta di un diverso rilievo, si è allineata a quanto deciso dalla Commissione Centrale, la quale aveva ritenuto che la disposizione di cui all’art.3, comma 3, lett. c) del T.u.i.r. riguardasse esclusivamente i redditi “aventi carattere ricorrente correlati alla prestazione all’estero del lavoro dipendente” e non anche “quelli che si percepiscono alla fine del rapporto di lavoro e che si sostanziano nell’indennità di buonuscita”.
Il diverso profilo da cui sono partiti i giudici della Cassazione è fondato sull’affermazione che, con le disposizioni di cui all’art.3, comma 2, del T.u.i.r. (che sanciscono – come si è visto - l’applicazione del regime di tassazione separata per talune fattispecie reddituali) il legislatore avrebbe inteso escludere i redditi soggetti a tassazione separata dal novero di quelli che concorrono, nel loro insieme, a formare il reddito complessivo del contribuente: di conseguenza il beneficio della esclusione da tassazione attraverso la esclusione dal reddito complessivo non risulterebbe applicabile a quelle ipotesi reddituali che, per altro verso, già godono di un meccanismo impositivo di favore (quello della tassazione separata con aliquota proporzionale che mitiga la progressività dell’Irpef).
Come è agevole constatare, la conclusione della Cassazione (come quella della Commissione Centrale), è conforme all’orientamento espresso dalla Amministrazione finanziaria, e mantiene la propria valenza anche in vigenza dell’art.3 comma 3, lett.c) del T.u.i.r. nonché in relazione a qualsiasi indennità o somma corrisposta in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro, incluso il TFR.
L’abrogazione della richiamata disposizione, e la piena assoggettabilità a tassazione, a decorrere dal periodo di imposta 2001, del reddito di lavoro dipendente prodotto all’estero ha influenza sul regime di tassazione del TFR nel senso che l’assoggettamento a tassazione separata, che rappresentava una soluzione penalizzante rispetto a quella della esclusione integrale dal reddito complessivo, diviene ora “più favorevole”: ma le problematiche interpretative non sembrano affatto esaurite, quanto meno perché la qualificazione, a fini fiscali, del TFR come reddito di lavoro dipendente ovvero come fattispecie autonoma è assai rilevante in ordine alla applicazione delle convenzioni contro la doppia imposizione, e quindi sia con riferimento al TFR erogato all’estero al lavoratore residente sia a quello erogato in Italia al lavoratore non residente.

6. Una recente decisione in materia di TFR erogato a non residente per lavoro prestato all’estero.

Per comporre in modo completo il quadro della problematica relativa alla tassazione del TFR per lavoro prestato all’estero è bene formulare qualche considerazione in ordine alla posizione dei soggetti non residenti.
Mentre, infatti, per i lavoratori residenti le problematiche concernenti il trattamento fiscale oscillavano (anteriormente al 1° gennaio 2001) tra la completa esclusione dal reddito complessivo e la tassazione separata, per i soggetti non residenti la imponibilità in Italia del TFR era legata alla condizione della erogazione della indennità da parte di soggetto residente.
L’art. 20 del T.u.i.r. stabiliva infatti, con decorrenza dal 1° gennaio 1988, che le indennità di fine rapporto di cui all’art. 16, 1° comma, lettere a), c)d), f), dello stesso Testo unico, spettanti a soggetti non residenti, si considerano prodotte nel territorio dello Stato, se corrisposte dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
L’entrata in vigore di tale disposizione determinò immediatamente il problema della sua natura, innovativa o interpretativa, poiché l’art. 19, comma 2, del d.P.R. 1973 n. 597 si limitava a richiamare le pensioni e gli assegni assimilati, senza espresso riferimento alla tipologia del TFR.
Sul punto l’orientamento giurisprudenziale, e in particolare della Cassazione, è nel senso della natura meramente interpretativa, dal momento che il trattamento di fine rapporto costituirebbe un reddito della stessa natura di quelli espressamente indicati dal citato art. 19, vale a dire le pensioni e gli assegni ad esse assimilati[11]
Tale prospettiva, nella quale l’indennità di fine rapporto e la pensione sono strettamente abbinate in unica tipologia di reddito, stride con la conclusione adottata dalla stessa Cassazione circa l’applicabilità al TFR della esclusione dal reddito complessivo sulla base del(l’abrogato) art. 3, 3° comma, T.u.i.r.: i Supremi giudici avevano, infatti, ritenuto tale norma non operante per il trattamento di fine rapporto relativo ad attività lavorativa prestata all’estero, in relazione alla particolare natura che ne comportava l’assoggettamento a tassazione separata.
Una recente decisione della Cassazione, pur se relativa ad una fattispecie anteriore al 1° gennaio 2001, modifica il precedente orientamento con argomenti che potrebbero contribuire ad una corretta configurazione interpretativa della disciplina fiscale del TFR, e che comunque rappresentano il riconoscimento delle tesi a lungo prospettate dalla dottrina.
La decisione 14 agosto 2002 n. 12201(12) viene a riconoscere l’applicabilità dell’art. 3, comma 3° lett.c) T.u.i.r. al trattamento di fine rapporto erogato a un non residente, sulla scorta di interessanti, quanto condivisibili, motivazioni.
In primo luogo, la Cassazione sottolinea che le disposizioni in materia di tassazione separata (oggi art. 16 T.u.i.r.) non offrono alcuna base testuale per ritenere che il trattamento di fine rapporto non debba essere considerato come reddito di lavoro dipendente e che l’assoggettamento ad un regime fiscale diverso da quello ordinario (la tassazione separata) non può certamente essere considerato la causa della sottrazione dell’emolumento al regime di esenzione.
Di grande interesse, e di persistente validità anche dopo l’abrogazione dell’art. 3, 3° comma lett. C), è la lettura in chiave fiscale che la Cassazione fa del diritto al TFR, che deve considerarsi, in base alla disciplina introdotta dalla legge n. 297 del 1982 , quale “diritto di credito a pagamento differito, il quale matura anno per anno in relazione al lavoro prestato e all’ammontare della retribuzione e degli accessori aventi natura retributiva”.
Richiamando la propria giurisprudenza in materia di lavoro, i giudici ricordano che il diritto al TFR si concretizza quantitativamente anno per anno in modo progressivo, presenta i caratteri della certezza e liquidità ed ha natura sostanzialmente retributiva, in quanto trova causa diretta nel rapporto di lavoro.
La conseguenza di siffatta prospettiva è la identificabilità, per ogni anno di prestazione di lavoro, del diritto del lavoratore di percepire la corrispondente quota di indennità di fine rapporto, di modo che le quote di TFR relative alle annualità di retribuzione corrisposte per il lavoro prestato all’estero assumono i connotati del “reddito di lavoro dipendente prodotto all’estero”.
Mi sembra indubbio, come osservato in precedenza, che i riflessi fiscali del TFR comprensivo di quote concernenti lavoro prestato all’estero, così come delineati dalla Cassazione, abbiano grande rilevanza in un tentativo di ricostruzione unitaria e coerente della disciplina fiscale del TFR relativo (anche parzialmente) al lavoro prestato all’estero ed erogato sia al residente che al non residente.

7. Spunti ricostruttivi

Gli orientamenti della dottrina, e soprattutto il recente indirizzo della Cassazione, consentono di mettere a fuoco i profili fiscali della indennità di fine rapporto erogata per attività di lavoro prestata all’estero a seguito della abrogazione dell’art.3, comma 3, lettera c) T.u.i.r.
Occorre, in primo luogo, sottolineare che i criteri di imponibilità della indennità, sotto il profilo territoriale, sono legati ad un duplice criterio di collegamento, dovendosi da un lato verificare che si tratti di indennità maturata a fronte di un rapporto di lavoro dipendente prestato all’estero, e dall’altro individuare la residenza del lavoratore al momento della percezione della indennità stessa.
Per semplificare, ed individuare soluzioni in linea con le considerazioni svolte in precedenza, possono delinearsi le seguenti ipotesi:
a) indennità erogata al lavoratore residente dal datore di lavoro residente, per attività prestata all’estero;
b) indennità erogata al lavoratore residente dal datore di lavoro non residente, per attività prestata all’estero;
c) indennità erogata al lavoratore non residente dal datore di lavoro italiano, per attività lavorativa svolta in Italia;
d) indennità erogata al lavoratore non residente dal datore di lavoro italiano, per attività lavorativa svolta all’estero.
Nella ipotesi sub a), l’abrogazione dell’art. 3, comma 3, lett.c) dovrebbe comportare l’assoggettamento a tassazione separata ai sensi dell’art. 16 T.u.i.r.: peraltro, la introduzione del comma 8 bis nel corpo dell’art. 48, e la forfetizzazione (con rilevanza fiscale della retribuzione convenzionale in luogo di quella effettiva) del reddito di lavoro dipendente prodotto all’estero dal lavoratore che vi soggiorni per più di 183 giorni, potrebbe far ritenere che la indennità di fine rapporto vada esclusa da tassazione, dal momento che il reddito accantonato anno per anno, quale quota della futura indennità, ha già scontata la tassazione nell’ambito della forfetizzazione.
In altri termini il rinvio della erogazione di quota parte del reddito non comporterebbe anche rinvio della tassazione (con successiva applicazione del beneficio della tassazione separata) al periodo di imposta in cui l’erogazione avviene, per la considerazione che con l’applicazione del criterio della retribuzione convenzionale ogni emolumento, comunque riconosciuto, ed anche se non immediatamente percepito, non ha autonomo rilievo ai fini della determinazione del quantum debeatur.
La soluzione ora delineata sembrerebbe attendibile anche con riferimento alla volontà del legislatore di non “pregiudicare” oltremodo il lavoratore dipendente che presta attività lavorativa all’estero, rientrato di recente nel circuito della imposizione italiana per effetto della abrogazione dell’art.3, comma 3, lett.c, più volte citato: se è vero che l’esclusione disposta da tale norma andava applicata anche alle indennità di fine rapporto relative ad attività svolta all’estero, come affermato di recente dalla Cassazione, non si vede perché il criterio di forfetizzazione dell’imponibile di cui al comma 8 bis non debba esaurire totalmente la pretesa tributaria anche per le erogazioni di reddito differite ma maturate nell’ambito di tale forfetizzazione.
L’ipotesi sub b) presenta profili identici alla precedente, non sembrando che la residenza all’estero del datore di lavoro abbia alcuna influenza sulle conclusioni delineate sub a): naturalmente in questo caso si pone il problema della doppia imposizione, trattandosi di verificare in concreto il tipo di convenzione eventualmente applicabile.
In proposito è sufficiente ricordare che talune convenzioni, come la nuova Convenzione Italia –USA, menzionano espressamente le indennità di fine rapporto (art. 18, paragrafo 2), confermando il regime di tassazione in relazione al luogo in cui le indennità sono maturate [13]; in altre convenzioni stipulate dall’Italia ( come quelle con la Germania, Francia, Regno Unito, Spagna, Svizzera, Brasile, Argentina) manca, invece, ogni esplicito riferimento alle indennità di fine rapporto : dovendosi, allora, ricorrere – come consigliato dal commentario al Modello OCSE – alle procedure amichevoli di cui all’art. 25 dello stesso Modello [14].
Le ipotesi sub c) e d) riguardano la erogazione della indennità al lavoratore non residente, da parte del datore di lavoro italiano, per attività lavorativa svolta nel primo caso in Italia e nel secondo caso all’estero.
Non v’è dubbio che nella ipotesi sub c), la chiara lettera dell’art. 20, comma 2, lettera a) che espressamente menziona le indennità di fine rapporto, esclude ogni dubbio in ordine alla piena imponibilità in Italia, sia pure con il regime della tassazione separata, mentre per la ipotesi sub d) è necessario verificare se le annualità di retribuzione per il lavoro prestato all’estero, alle quali si riferisce l’indennità di fine rapporto, siano anteriori o posteriori al 1° gennaio 2001.
Ed infatti, alla luce della recente sentenza della Cassazione 2002 n. 12201, richiamata in precedenza, la quota parte di indennità relativa alle annualità anteriori al 2001 deve considerarsi esclusa da Irpef, beneficiando dello stesso regime fiscale di esclusione previsto per il reddito di lavoro dipendente prestato all’estero, mentre la quota parte relativa alle annualità posteriori al 2001 dovrebbe considerarsi assoggettabile a tassazione separata, sempre che non si ritenga di poter considerare invece la tassazione già avvenuta per effetto del criterio di cui all’art. 48, comma 8 bis, del T.u.i.r., secondo quanto in precedenza rilevato.
In conclusione, la molteplicità dei profili, l’intersecazione dei momenti di collegamento territoriale, la presenza di orientamenti giurisprudenziali non ancora consolidati, rendono necessaria un’attenta verifica dei prossimi sviluppi interpretativi, sempre che il legislatore della riforma tributaria in atto non ritenga di dover intervenire in modo esaustivo, e definitivo.




 
 

[1] Sul principio del favor per il lavoratore dipendente si rimanda a G. Puoti, Il lavoro dipendente nel diritto tributario, Milano, 1975, 109 e ss. E, più recentemente, in Enc. Giur. Treccani, voce Lavoro subordinato, (Diritto tributario), Roma, 1990; sulla scomparsa del concetto di favor si veda F. Crovato, Il lavoro dipendente nel sistema delle imposte sui redditi, Padova, 2001, p. 196 e ss. [2] G. Carallo, Tassazione dei redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero, convenzioni internazionali contro la doppia imposizione e worldwide principle, in Rivista di diritto tributario internazionale, 2000/3, p. 133 e ss.; G. Tinelli, La nuova disciplina fiscale del reddito di lavoro dipendente prodotto all’estero, in Riv. Dir. Trib., 2000, I, p. 275 e ss. [3] Tinelli, op. cit., p. 279 e ss.; cfr. P. Ludovici, Il regime impositivo del trattamento di fine rapporto corrisposto a soggetti non residenti, in Riv. Dir. Trib., 1997, IV, 107 e ss.; sulla operatività dell’art. 3, comma 3, lett. c), con riferimento all’art. 20 del T.u.i.r., si veda Crovato, op. cit., p. 291 e ss. [4] Sulle disposizioni convenzionali sul reddito di lavoro dipendente e la casistica si rinvia a Crovato, op. cit., p. 321 e ss.; si veda, altresì, Carallo, op. cit., p. 137 e ss. [5] Cfr. G. Marongiu, Sulla tassabilità dei redditi di lavoro dipendente prestato all’estero, in Riv. Dir. Trib. , 1990, p. 887 e ss. [6] Circolare Ministeriale 18 ottobre 1977, n. 95/8/1053 [7] Risoluzione Ministeriali 30 luglio 1990 n.12/1997 e Circolare Ministeriale 23 dicembre 1997 n.326 [8] Circolare Ministeriale 16 novembre 2000, n.207/E in Il Fisco, 44, all., 13099 [9] Così Fossa, Sull’imponibilità del T.F.R. per lavoro prestato all’estero in Dir. Prat. Trib. 1999, II, p.516 e ss. [10] Cassazione, Sez. I, 21 gennaio 1999, n. 516, in Riv. Dir. Trib., 1999, IV, p.184, con nota di Ludovici [11] Cassazione, Sez. I, 21 novembre 1998 n.11780, in Riv. Dir. Trib., IV, p.100 e ss. [12] Cassazione, 14 agosto 2002, n.12201, in Riv. Dir. Trib. , III, 2003, p.13 [13] Magenta e Valente, La Convenzione tra l’Italia e gli Stati Uniti contro la doppia imposizione, in Le Convenzioni dell’Italia in materia di imposte sul reddito e patrimonio, Commentario a cura di Carlo Garbarino, Milano, 2002, p. 805 e ss. [14] Cfr. i commenti a ciascuna Convenzione nel Commentario citato in nota (13)

 
 

CARALLO G., Tassazione dei redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero, convenzioni internazionali contro la doppia imposizione e worldwide principle, in Rivista di diritto tributario internazionale, 2000/3, 133 e ss. CASSAZIONE, Sez. I, 21 gennaio 1999, n. 516, in Riv. Dir. Trib., 1999, IV, p.184, con nota di LUDOVICI CROVATO F., Il lavoro dipendente nel sistema delle imposte sui redditi, Padova, 2001, 196 e ss. FOSSA, Sull’imponibilità del T.F.R. per lavoro prestato all’estero in Dir. Prat. Trib. 1999, II, 516 e ss. LUDOVICI P., Il regime impositivo del trattamento di fine rapporto corrisposto a soggetti non residenti, in Riv. Dir. Trib., 1997, IV, 107 e ss..; MAGENTA e VALENTE, La Convenzione tra l’Italia e gli Stati Uniti contro la doppia imposizione, in Le Convenzioni dell’Italia in materia di imposte sul reddito e patrimonio, Commentario a cura di GARBARINO C., Milano, 2002, 805 e ss. MARONGIU G., Sulla tassabilità dei redditi di lavoro dipendente prestato all’estero, in Riv. Dir. Trib., 1990, 887 e ss. PUOTI G., Il lavoro dipendente nel diritto tributario, Milano, 1975, 109 e ss. PUOTI G., voce Lavoro subordinato, (Diritto tributario), in Enc. Giur. Treccani, Roma, 1990 TINELLI G., La nuova disciplina fiscale del reddito di lavoro dipendente prodotto all’estero, in Riv. Dir. Trib., 2000, I, 275 ss.

 


I.P.Z.S.
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