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SOMMARIO: 1. L’oggetto della disciplina espressa dall’art. 117 comma
2 TUIR. - 2. I principi comunitari della libertà di stabilimento e della
non discriminazione. - 3. Le condizioni della partecipazione della società
estera al consolidato nazionale - 4. Il rapporto tra S.O. e partecipazioni
nelle controllate residenti. - 5. Corollari. - 6.
Conclusioni.
1. L’oggetto della disciplina espressa dall’art.
117 comma 2 TUIR.
L’intitolazione della sezione in cui gli
artt. 117 e seguenti del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) sono
inseriti definisce il consolidato regolato da tali disposizioni come
“nazionale”. In effetti, esso riguarda di regola soggetti (controllati e
controllanti) residenti nel territorio dello Stato, ma può accadere che vi
prenda parte anche una società non residente.
Il secondo comma dell'articolo 117 cit. prevede infatti che, in determinate
condizioni, società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità
giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, possono esercitare
l’opzione per il consolidato nazionale in qualità di controllanti[1].
Questa regola conferisce all’istituto un carattere di extraterritorialità
che contraddice la definizione legale, il che richiede che se ne precisi
la portata.
In effetti l'art. 117 comma 2 TUIR non delinea un perimetro
di consolidamento diverso da quello definito nel primo comma della stessa
disposizione. Anche tra società non residente e sussidiaria residente deve
esservi un rapporto di controllo del tipo regolato dall'articolo 2359
comma 1, n. 1) del codice civile, con i requisiti indicati dall’art. 120
TUIR. Tale disposizione prevede che le società per azioni, in accomandita
per azioni e a responsabilità limitata si considerano controllate quando
la controllante partecipa sin dall’inizio di ogni esercizio, direttamente
o indirettamente, al capitale sociale e agli utili per una percentuale
superiore al 50 %, tenuto conto dell’eventuale demoltiplicazione prodotta
dalla catena societaria di controllo.
I tipici diritti corporativi del socio (voto e partecipazione agli
utili) devono quindi coesistere, in quanto rivelatori di una integrazione
finanziaria tra società che legittima il consolidamento dei
rispettivi imponibili. Per il legislatore italiano sono invece irrilevanti
altre forme di integrazione richieste agli stessi effetti da alcuni
Stati dell'Unione Europea, come l'integrazione organizzativa,
che si esplica attraverso una organizzazione e un controllo diretti
della controllante sulle singole sussidiarie, o l’integrazione economica,
che si ha quando le società del gruppo sono parte di strette relazioni
commerciali[2].
Sennonché,
in virtù della disciplina espressa dal secondo comma dell’art. 117 TUIR la
capogruppo può anche avere sede in uno Stato estero. Da ciò derivano
alcune opportunità che vanno attentamente valutate. E’ chiaro che se
una delle controllate residenti controlla a sua volta un sotto-gruppo di
società pure residenti, potrà esercitare assieme a esse l’opzione per il
consolidato nazionale nella qualità di controllante, con gli effetti
previsti dagli artt. 121 segg. TUIR. Può però accadere che la società
estera decida di svolgere in Italia un’attività d’impresa attraverso una
Stabile Organizzazione (S.O.), e si trovi perciò di fronte all’alternativa
se svolgerla autonomamente, o attraverso le proprie consociate. Nel
primo caso il reddito d’impresa prodotto in Italia attraverso la S.O. sarà
imponibile secondo il combinato disposto degli artt. 23 e 153 TUIR,
assieme alle plusvalenze e alla minusvalenze dei beni relativi
all’attività condotta, ancorché non conseguite attraverso la S.O..
L’art. 117 comma 2 TUIR si riferisce al secondo caso, e, sancendo
l’equiparazione, quanto alla capacità di assumere la veste di capogruppo,
tra ente residente e non residente, riconosce per implicito la possibilità
che anche quest’ultimo consolidi il proprio imponibile con quello delle
consociate. A prima vista questa regola trova giustificazione nel fatto
che la S.O. è una entità priva di autonomia giuridica, con la conseguenza
che le posizioni soggettive a essa formalmente riferite vanno attribuite
all’ente non residente alla quale appartiene. La disciplina del
consolidato nazionale non avrebbe quindi potuto attribuire alcun ruolo
alla S.O. senza regolare di conseguenza anche la situazione dell’ente di
appartenenza.
In realtà, il disposto dell’art. 117 comma 2 TUIR risponde a una ratio
di diritto comunitario che concorre a determinarne il contenuto[3].
2.
I principi comunitari della libertà di stabilimento e della non
discriminazione.
Il Trattato UE non affronta la materia della
fiscalità diretta, limitandosi a imporre un obbligo di ravvicinamento
delle legislazioni nazionali (art. 94 ex 100).
Tuttavia, gli Stati membri sono tenuti a rispettarne i principi, e
in particolare la libertà di circolazione delle merci, di capitali
e di stabilimento. L’applicazione delle libertà fondamentali alle
fattispecie di natura fiscale si fonda sull’interpretazione estensiva
del principio di non discriminazione in base alla nazionalità dell’art.
12 (ex art. 6) del Trattato, e, in particolare, del divieto di restrizioni
discriminatorie enunciato negli artt. 39 (ex art. 48), 43 (ex art.
52), 49 (ex art. 59) e 56 (ex art. 73B)[4].
Il principio di non discriminazione “impone che situazioni analoghe
non siano trattate in maniera differenziata e situazioni diverse non
siano trattate in maniera eguale, a meno che tale trattamento non
sia obiettivamente giustificato”[5]. Esso proibisce discriminazioni
sia dirette o palesi (overt discrimination), che indirette
o dissimulate (covert discrimination)[6].
Il
principio di non discriminazione è strettamente correlato con i concetti
di restrizione e di ostacolo, che ne precisano la
portata.
Discriminazione e restrizione non sono invero nozioni coincidenti,
perché il secondo ha un campo applicativo più ampio ma meno pervasivo
del primo[7]. Per la Corte di Giustizia vi sono del resto restrizioni
compatibili con il diritto comunitario se giustificate da motivi imperativi
di interesse generale, come la coerenza del sistema fiscale nazionale,
il contrasto dell’elusione, il controllo del gettito[8].
L’ulteriore nozione di ostacolo non si distingue chiaramente dall’area
coperta dai concetti di discriminazione e di restrizione. Tuttavia
“la rimozione di tutti gli ostacoli alla libertà di circolazione
e non soltanto l’eliminazione delle discriminazioni e delle misure
protezionistiche è la caratteristica che contraddistingue il vero
mercato comune o mercato unico”[9].
Ciò detto sul quadro generale, per quanto qui rileva va aggiunto che
l’applicazione di tali principi alle imprese transnazionali discende
dalla identificazione delle nozioni di “filiale”, “succursale” e “agenzia”
contenute nell'art. 43 (ex art. 52) del Trattato[10] e la nozione,
priva di riscontro in ambito comunitario, di S.O.. Tale identificazione
si fonda sull’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia del
concetto di stabilimento secondario ricavabile dalla citata disposizione.
La giurisprudenza che ha affrontato la materia si scompone in due
filoni, a seconda che la Corte abbia fatto uso dei concetti di discriminazione
diretta o di discriminazione indiretta. Nella produzione
più recente non mancano richiami anche al divieto di restrizioni
[11].
(a)
Al primo gruppo di sentenze (criterio della discriminazione diretta)
appartiene la pronuncia del 28 gennaio 1986, conosciuta con l'appellativo
di Avoir fiscal. Il caso dipendeva dal rifiuto opposto dallo Stato
francese di estendere il credito d'imposta finalizzato evitare la doppia
imposizione sui dividendi alle succursali e agenzie costituite da società
assicuratrici con sede in altri stati membri.
La Corte, constatato che il credito fiscale veniva negato a seconda
dello Stato in cui la sede della società era situata, ha riconosciuto
che “per le società è importante rilevare… che la loro sede serve
per determinare, al pari della cittadinanza delle persone fisiche,
il loro collegamento all’ordinamento giuridico di uno Stato”.
Richiamato perciò l'art. 48 (ex art. 58) del Trattato[12],
ha affermato: “che lo Stato membro di stabilimento possa liberamente
riservare un trattamento diverso per il solo fatto che la sede di
una società è ubicata in un altro Stato membro, svuoterebbe di contenuto
questa disposizione”[13]. Sulla base di tali assunti ha
riconosciuto l'esistenza di una discriminazione diretta, fondata sul
criterio della sede della società.
Tali principi sono stati applicati anche nelle sentenze Halliburton
services, relativa a una esenzione dall'imposta sui negozi immobiliari
riconosciuta al venditore di diritto olandese, e negata a priori nel
caso in cui questo fosse una società ubicata in un altro Stato membro[14];
e Royal Bank of Scotland, relativa a una particolare disparità
di trattamento nel calcolo dell'imposta sugli utili delle società,
a seconda che queste avessero sede in Grecia o al di fuori di tale
Stato[15].
(b) Con la sentenza CommerzbanK la Corte ha inaugurato un nuovo
filone giurisprudenziale facendo espresso riferimento al criterio
della residenza delle società ai fini fiscali o, se si preferisce,
del domicilio fiscale, come criterio distintivo idoneo a produrre
una discriminazione indiretta. Il caso deciso riguardava la legge
fiscale britannica che riconosceva il rimborso degli interessi moratori
dovuti alla riscossione illegittima dell'imposta alle società con
domicilio fiscale in quel paese, negandolo alla S.O. di un'impresa
estera[16].
A
parere della Corte “sebbene si applichi a prescindere dalla sede della
società, il criterio che ricollega al domicilio fiscale nel territorio
nazionale l'eventuale maggiorazione del rimborso delle imposte non dovute,
rischia di danneggiare in particolare le società che hanno sede in altri
Stati membri, poiché nella maggior parte dei casi saranno infatti queste
ultime ad avere il domicilio fiscale fuori dal territorio dello Stato
membro di cui trattasi”. La prassi indirettamente discriminatoria
consisteva nel fatto che alle società non residenti era precluso il
rimborso alle stesse condizioni delle società con domicilio fiscale dello
Stato membro considerato.
Analogo ordine di idee è stato svolto anche nella sentenza Futura
Participations e Singer, che si è occupata delle disposizioni
fiscali che, per le persone giuridiche non residenti, escludono la
deducibilità delle perdite di esercizio, oppure subordinano tale beneficio
a condizioni restrittive non richieste ai residenti[17].
Il punto di approdo della giurisprudenza della Corte di Giustizia
in materia di parità trattamento tra società figlie e S.O. è generalmente
riconosciuto nella sentenza denominata Saint-Gobain, con la
quale si è affermato che contrastano con gli artt. 43 (ex 52) e 48
(ex 58) del Trattato le norme per le quali un centro di attività stabile
sito in uno Stato appartenente a una società di capitali residente
in altro Stato membro dell’Unione non goda delle stesse agevolazioni
fiscali in materia di imposta sui dividendi percepiti da una società
estera, imposta sulle società, e imposta sul patrimonio[18].
Con questa sentenza, che si segnala anche per avere risolto il problema
del coordinamento tra diritto comunitario e diritto internazionale
convenzionale[19], il principio della parità S.O. e società
figlie può essere generalizzato e applicato a ogni genere di provento[20].
(c) Di recente la tutela della libertà di stabilimento si è avuta
anche attraverso un diverso approccio, che ha fatto ricorso al divieto
di restrizione. Oggi questo principio ha trovato applicazione a una
ipotesi di tassazione delle persone fisiche nel caso Laysterie
du Saillant, nel quale la Corte ha ritenuto la violazione dell’art.
43 (ex art. 52) del Trattato, in relazione della disciplina francese
che prescrive la tassazione delle plusvalenze patrimoniali latenti
in occasione del trasferimento all’estero del domicilio fiscale del
contribuente[21].
Per
la Corte una violazione alla libertà di stabilimento ricorre non solo
quando una misura nazionale comporta un divieto all’esercizio della
libertà di stabilimento, ma anche quando, come nel caso di specie, è
idonea a dissuadere un operatore dal farne uso. Infatti, anche una
limitazione a tale libertà di debole portata o rilievo minore è vietata
dall'art. 43 (ex 52) del Trattato. Non sussistono ostacoli a che tale
principio possa essere applicato anche alle società di capitali, stante
l’equiparazione con le persone fisiche disposta dall’art. 48 (ex 58) del
Trattato.
3. Le condizioni della partecipazione della
società estera al consolidato nazionale.
Il caso della società
o dell’ente non residente che svolge in Italia un’attività d’impresa
attraverso una S.O. avvalendosi di un gruppo di controllate residenti
coinvolge i rievocati principi per più aspetti. Una difformità di
trattamento relativa all’accesso alla disciplina del consolidato nazionale
tra società residente e società non residente munita di S.O. potrebbe
integrare una discriminazione o a una restrizione vietata dagli artt. 43
(ex 52) e 48 (ex 58) del Trattato; perché ciò accada occorre però che le
due società si trovino in condizioni di eguaglianza. Tale dettaglio non è
superfluo, perché, come si vedrà, consente di precisare il contenuto
dell’art. 117 comma 2 TUIR nei profili di dubbia interpretazione. La
citata disposizione stabilisce in primo luogo che i soggetti indicati
nell'art. 73, comma 1, lettera d), del TUIR (società ed enti di ogni tipo,
con o senza personalità giuridica, non residenti) possono esercitare
l'opzione per il consolidato nazionale in qualità di controllanti a
condizione di essere residenti in un Paese con cui è in vigore un accordo
contro la doppia imposizione (art. 117 comma 2 lett. a) TUIR).
Questa regola è posta a garanzia del corretto coordinamento della
disciplina del consolidato nazionale con le regole di determinazione
dell'imponibile dello Stato estero in cui la controllante ha la residenza.
Se non vigesse alcuna convenzione, il prelievo sul reddito d’impresa
prodotto in Italia per il tramite della S.O. potrebbe venire contestato,
con effetti destabilizzanti sul consolidato[22]. Del resto,
in presenza di una convenzione contro la doppia imposizione, le amministrazioni
interessate disporrebbero di strumenti adeguati per il coordinamento
dei rispettivi controlli (scambio di informazioni), il che rileva
anche per un altro profilo della disciplina in esame, come si dirà[23].
A
detta condizione se ne aggiunge una seconda a cui il Legislatore ha
riservato particolare attenzione. Nell’attuale versione l’art. 117, comma
2, lett. b), TUIR richiede che la società non residente svolga nel
territorio italiano un'attività di impresa mediante una S.O. alla quale la
partecipazione in ciascuna società controllata sia “effettivamente
connessa”. E’ però allo studio una nuova formulazione (inserita nel
decreto correttivo della riforma IRES, in corso di approvazione), per la
quale basterà che le partecipazioni in ciascuna delle società controllate
siano “comprese” nel patrimonio della S.O.. Il requisito dell’esercizio
in Italia di un’attività d’impresa mediante S.O. ricalca l’art. 23 comma 1
lett. e) TUIR, che considera i redditi che ne derivano prodotti nel
territorio dello Stato, ed è quindi pleonastico. E’ peraltro opinione
diffusa che il reddito può considerarsi conseguito mediante la S.O. se gli
elementi positivi e negativi che lo compongono sono imputati al conto
economico della S.O., e se la S.O. gestisce effettivamente l’attività
produttiva (arg. ex art. 152, comma 1, TUIR).
La previsione relativa al rapporto che deve esistere tra la S.O. e
le partecipazioni nelle consociate è invece nuova, e va precisata[24].
Secondo i primi commentatori il requisito della “effettiva connessione”
implicherebbe un legane più intenso di quello che si instaura attraverso
la mera attribuzione contabile. Una connessione effettiva si avrebbe
infatti quando all’aggregazione contabile si accompagna un legame
“esprimibile tanto sul piano dell'integrazione economica tra l'attività
della stabile organizzazione e quella della controllata, quanto sul
piano dell'esercizio da parte della stabile organizzazione delle funzioni
di coordinamento e direzione tipiche delle holding”[25].
La
correzione che introdurrà il requisito dell’appartenenza al patrimonio
della S.O. sembra contraddire questa interpretazione, perché renderà
sufficiente, ai fini del consolidato, la sola iscrizione delle
partecipazioni nelle controllate nello stato patrimoniale della
capogruppo. Infatti una partecipazione può dirsi “compresa” nel patrimonio
di una S.O. se iscritta nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni
finanziarie, secondo lo schema tracciato dall’attuale art. 2424 lett. B)
III cod. civ.. A ben vedere, però, ciò non significa che l’esercizio di
una funzione di direzione e coordinamento si renderà del tutto superflua.
Per rendersene conto basta osservare che, in relazione alle attività
condotte in Italia attraverso le società figlie, la S.O. della capogruppo
non residente può assumere due forme: può configurarsi come “sede di
direzione” (riconducibile al tipo di S.O. “materiale”), o come
“dipendenza” (riconducibile al tipo di S.O. “personale”). Nel primo
caso l’esercizio di una funzione di direzione e controllo è indispensabile
per l’esistenza di una S.O.; nel secondo, più che superfluo, è
controproducente, perché interferisce sulla disciplina del controllo di
gruppo, e può produrre effetti ingiustificatamente restrittivi
sull’applicazione della disciplina del consolidato. Infatti in
relazione a una S.O. “personale” la previsione di tale requisito
inciderebbe sulla disciplina del controllo espressa dal comma 1 dell’art.
117 TUIR attraverso il richiamo all’art. 2359 comma 1 n. 1 del codice
civile e all’art. 120 TUIR, che una lettura sistematica rende invece
comune alle controllanti residenti e non residenti. Si è inoltre visto
che il consolidamento degli imponibili delle società residenti trova
giustificazione in una forma di integrazione finanziaria, e che a
tale fine non assumono rilievo altre forme di integrazione (di tipo
organizzativo o economico). A differenza di una capogruppo residente, la
non residente, che si trova nelle stesse condizioni, subirebbe quindi un
regime ingiustificatamente discriminatorio, se per accedere al consolidato
nazionale dovesse realizzare in Italia anche gli effetti di questi ultimi
tipi di integrazione. Vale perciò la pena di approfondire, perché,
malgrado l’apparente linearità del costrutto, il polimorfismo
dell’istituto della S.O. impedisce di sottoporre la fattispecie in esame a
una definizione univoca.
4. Il rapporto tra S.O. e
partecipazioni nelle controllate residenti.
La disciplina della S.O. contenuta nelle convenzioni stipulate dall’Italia,
e recepita ora nell’art. 162 TUIR, indica un complesso di qualità
in virtù delle quali la più ampia varietà di “strutture organizzative
materiali e/o personali”[26] abilitano il nostro Stato
a sottoporre a tassazione il reddito d’impresa ivi prodotto.
La S.O. può essere “materiale” se il soggetto non
residente svolge la propria attività attraverso una organizzazione di beni
finalizzata a tale scopo, o “personale”, se lo stesso avviene con
l’ausilio di una persona fisica o giuridica residente dotata di poteri di
rappresentanza.
Nella S.O. del primo tipo (S.O. “materiale”) il sostrato può essere
costituito anche da partecipazioni in società residenti, le quali
non sono tuttavia da sole sufficienti a integrare la fattispecie[27].
Per questo fine occorre che la società non residente svolga in Italia
un’attività propria, che non può tuttavia limitarsi alla sola percezione
dei frutti delle partecipazioni[28]. Essa deve quanto meno
assumere i caratteri di una “effettiva direzione” delle attività condotte
da ciascuna consociata residente, il che si verifica in presenza di
incarichi di supervisione dell’esecuzione dei contratti stipulati
in Italia, o anche di coordinamento dei servizi prestati dal gruppo
attraverso le proprie consociate (la S.O. acquisirebbe perciò la qualifica
di “sede di direzione”) [29]. Non v’è attività di direzione
(e quindi S.O.) se le operazioni affidate alla sede locale hanno carattere
preparatorio o ausiliario (art. 5 comma 4 del Modello di convenzione
OCSE).
In tale contesto la capogruppo non residente può accedere al consolidato
nazionale solo se svolge in Italia un’attività di direzione e coordinamento
sulle imprese delle controllate residenti, le cui partecipazioni siano
iscritte nella contabilità della S.O.[30].
Diverso
il discorso per la S.O. “personale”, e per rendersene conto basta
considerare che S.O. e partecipazione di controllo sono istituti autonomi
e distinti. Questa è l'indicazione che si ricava dal nono comma dell'art.
162 TUIR. Secondo tale norma, il fatto che l'impresa non residente,
con o senza S.O., detenga in Italia una partecipazione di controllo non è
motivo sufficiente per considerare la società partecipata come S.O..
Tuttavia in base all’art. 5, comma 7 del Modello di convenzione OCSE una
S.O. “personale” può sussistere nei casi in cui la società consociata
possa venire considerata “agente dipendente”, ed eserciti abitualmente
poteri di concludere contratti in nome della casa madre.
Una consociata non può dunque essere considerata dipendente per il
solo fatto che la società madre ne detiene il controllo. Lo stato
di dipendenza è determinato da altre circostanze, come il grado di
soggezione a istruzioni e obblighi contrattuali che condizionano la
gestione dell'impresa, l’imputazione del rischio imprenditoriale,
e simili[31]. Se a queste condizioni si aggiunge il potere
di stipulare in nome e conto della società madre la consociata residente
può essere considerata una S.O.. La stessa disciplina si applica alle
società “sorelle”, attraverso le quali la casa madre può realizzare
una situazione analoga a una rete di agenti dipendenti.
Poiché tuttavia la qualità di “agente dipendente” può essere riconosciuta
a qualunque genere di società, a prescindere dalla qualità di controllata,
una S.O. può collocarsi in un qualsiasi livello della catena di controllo[32].
Nel caso di controllo diretto può coincidere con la società controllata.
Nel caso di controllo indiretto può coincidere anche con una società
intermedia. A sua volta la controllata S.O. può detenere una situazione
di controllo diretto o indiretto su altre società del gruppo, dando
luogo a una serie pressoché illimitata di combinazioni possibili.
In queste
condizioni la capogruppo non residente può consolidare il proprio
imponibile con le controllate residenti solo se la società residente che
funge da “agente dipendente” (S.O.) detiene partecipazioni in ciascuna
controllata.
Non occorre invece verificare se la capogruppo esercita funzioni di
direzione e coordinamento sulle altre partecipate, o, il che è lo
stesso, se all’interno del gruppo ricorrano gli estremi di una integrazione
economica od organizzativa[33].
La
capogruppo non residente attuerebbe infatti sulle controllate residenti
una integrazione finanziaria dello stesso tipo di una capogruppo
residente, in virtù dei legami descritti dal combinato disposto degli
artt. 2359, comma 1, n. 1, cod. civ. e 120 TUIR. L'identità delle
situazioni giustifica il consolidamento dell'imponibile della società
estera dotata di S.O. con gli imponibili del gruppo. Come si vede, la
possibilità che la S.O. si atteggi come una struttura materiale o
personale introduce nella disciplina della partecipazione del soggetto non
residente una sorta di dualismo. In presenza di una S.O. del primo tipo la
relazione con le partecipazioni nelle singole controllate è infatti di
carattere sia contabile (iscrizione nello stato patrimoniale) che
funzionale (esercizio di una funzione di direzione e controllo); in
presenza di una S.O. del secondo tipo la stessa relazione si riduce alla
sola imputazione contabile. Questa particolarità non genera però alcuna
disarmonia nel sistema, perché trova fondamento, oltre che in quanto sin
qui osservato, anche nel principio comunitario di non discriminazione tra
società residente e S.O..
Si è infatti visto che il principio espresso in via generale dall'art.
12 (ex 6) del Trattato e dalle disposizioni connesse impone che “situazioni
analoghe non siano trattate in maniera differenziata e situazioni
diverse non siano trattate in maniera eguale, a meno che tale trattamento
non sia obiettivamente giustificato”[34].
La
situazione della capogruppo residente è analoga alla situazione della
capogruppo non residente dotata di S.O. personale: come quella può
accedere al consolidato in virtù di una forma di integrazione che si
identifica nel rapporto di controllo, così non è ammissibile che questa,
pur trovandosi nelle medesime condizioni, sia tenuta per gli stessi
effetti a realizzare anche forme di integrazione di tipo economico e
organizzativo.
5. Corollari.
Il richiamo al
vincolo comunitario apre anche ad altri ordini di considerazioni. Si
consideri per esempio una S.O. “materiale” o “personale” con
partecipazioni in alcune delle controllate, ma non in tutte. In questo
caso v’è ostacolo a che la capogruppo non residente consolidi il proprio
imponibile con le controllate comprese nel patrimonio della S.O., escluso
l’esercizio dell’opzione in relazione alle altre società del gruppo.
Di fronte a questa attitudine della S.O. di restringere l’accesso al
consolidato, ci si potrebbe chiedere se si tratta di una disciplina
discriminatoria non consentita. All’interrogativo va data risposta
negativa. Il requisito dell’effettiva connessione tra S.O. e
partecipazioni nelle società controllate, o, in un prossimo futuro, della
presenza di queste ultime nel patrimonio della S.O., risponde infatti a
una ratio di garanzia per lo Stato impositore, il quale evita in
tal modo di condurre accertamenti sulla sussistenza del rapporto di
controllo sotto la giurisdizione dello Stato di residenza della
capogruppo. Si è del resto visto che per la giurisprudenza comunitaria
gli Stati membri possono introdurre restrizioni giustificate da motivi
imperativi di interesse generale, come la coerenza del sistema fiscale
nazionale, il contrasto dell’elusione, il controllo del gettito, senza
contravvenire con il divieto di discriminazione. La limitazione del
consolidamento alle controllate comprese nel patrimonio della S.O. rientra
in questa categoria di restrizioni. Ancora: la presenza di una S.O.
“materiale” o “personale” rende imponibili in Italia i redditi d’impresa
prodotti per il suo tramite (corrispettivi versati dalle consociate alla
sede di direzione per i servizi goduti; proventi derivanti dai contratti
conclusi dalla “società-agente dipendente” in nome e per conto della
capogruppo). Nel reddito complessivo globale vanno incompresi solo questi
redditi, o anche l’intero imponibile riferibile alla capogruppo? V’è più
di un motivo per ritenere che la soluzione corretta sia la prima. In
base all’art. 151 TUIR il reddito complessivo di società ed enti
commerciali indicati nell’art. 73 comma 1 lett. d) TUIR è formato dai
redditi “prodotti” nel territorio dello Stato, il che significa, per i
redditi d’impresa, dai proventi derivanti da attività d’impresa esercitate
per il tramite della S.O.. Se si attribuisse all’opzione della capogruppo
non residente l’effetto di attrarre in Italia redditi diversi da questi
(come tali spettanti allo Stato di residenza), si introdurrebbe una deroga
a questa disciplina non facilmente giustificabile.
Del resto, se anche ciò potesse essere, se cioè la capogruppo non
residente potesse consolidare il proprio imponibile totale con l’imponibile
delle consociate, non vi sarebbe modo di ovviare alla doppia imposizione
che ne conseguirebbe, poiché i metodi di eliminazione previsti dalle
convenzioni redatte secondo il modello OCSE (esenzione con progressività,
o imputazione ordinaria) – e la cui vigenza è richiesta dall’art.
117 comma 2 lett. a) TUIR come condizione di efficacia dell’opzione
– si rendono applicabili solo nel caso di concorso alla formazione
del reddito complessivo di redditi “prodotti” all’estero, e non di
redditi ivi “posseduti”, quali di regola si rendono imponibili nello
Stato di residenza[35].
Del resto, la limitazione degli effetti dell’opzione esercitata dalla
capogruppo non residente al consolidamento dei soli redditi prodotti
per il tramite della S.O. non contrasta con i principi comunitari.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia ha infatti riconosciuto
che, in mancanza di misure di armonizzazione comunitaria, gli Stati
membri dell’Unione Europea sono competenti a determinare, attraverso
norme di diritto interno o convenzionali, i criteri di imposizione
dei redditi ai fini di eliminare la doppia imposizione, e a tal fine
sono liberi di determinare criteri di collegamento idonei a ripartire
il gettito conseguente.[36]
6.
Conclusioni.
L’analisi sin qui condotta consente di affermare
che il perimetro del consolidato nazionale non è univoco quanto al
requisito della residenza delle società che possono prendervi parte,
poiché possono essere anche società non residenti, ma è determinato quanto
agli imponibili che lo formano, i quali sono tutti sottoposti alla potestà
impositiva dello Stato italiano. E’, questa, un’applicazione dell’art. 3
TUIR (tassazione del reddito mondiale dei residenti, e del reddito
prodotto in Italia per i non residenti), al quale la disciplina del
consolidato non apporta deroga. La disciplina dell’accesso della
società non residente al consolidato nazionale si interseca però con il
divieto di discriminazione della S.O., il cui rispetto è affidato a un
complesso di disposizioni non riconducibili a unità. In particolare si
è visto che anche quando il requisito (attualmente prescritto dall’art.
117 comma 2 lett. b) TUIR) della “effettiva connessione” sarà stato
sostituito dalla regola che richiederà che le partecipazioni siano più
semplicemente comprese nel patrimonio della S.O., la relazione tra
partecipazioni e S.O. si atteggerà in modo differente a seconda che ci si
trovi di fronte a una S.O. “materiale” o “personale”. In presenza di
una S.O. del primo tipo la relazione tra partecipazioni e S.O. continuerà
a essere contabile (iscrizione nello stato patrimoniale) e funzionale
(esercizio di una funzione di direzione e controllo); in presenza di una
S.O. personale si ridurrà alla sola imputazione contabile. Tale
conclusione si impone non solo per ragioni intrinseche alla disciplina
della S.O., ma anche per il fatto che la capogruppo non residente
subirebbe un regime discriminatorio, se per accedere al consolidato
nazionale dovesse realizzare in Italia anche tipi di integrazione
organizzativa o economica, non richiesti alla capogruppo residente. Un
contrasto con l’ordinamento comunitario non è invece ravvisabile per le
regole che escludono dal perimetro del consolidato gli imponibili
conseguiti dalle controllate non iscritte nello stato patrimoniale della
S.O., e che limitano gli effetti dell’opzione esercitata dalla capogruppo
non residente ai redditi imponibili in Italia secondo il combinato
disposto degli artt. 23 e 165 TUIR.. Tali discipline rispondono, la prima,
alla giurisprudenza che legittima restrizioni giustificate dall’esigenza
di controllo del gettito, e, la seconda, a rregole convenzionali di
ripartizione del gettito che l’ordinamento comunitario non
pregiudica.
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[1] La società o l’ente non residente può assumere la qualità di
controllata nell’ambito del consolidato mondiale regolato dagli artt. 130
segg. TUIR.. Sul consolidato nazionale: A. FANTOZZI, La nuova disciplina
IRES: i rapporti di gruppo, in Riv. dir. trib. 2004, I, 489 ss.; G. ZIZZO,
Osservazioni in tema di consolidato nazionale, ibidem, I, 625 ss.; G.F.
GAFFURI, Il consolidato domestico nella disciplina dell’imposta riformata
sulle società, in TributImpresa 2004, I, 21 ss.. Prima della riforma
attuata con il D. lgs. n. 344 del 2003: G. MARONGIU - MARONGIU, Il
consolidato fiscale domestico nello “schema di decreto” fra proposte di
disciplina generale e dubbi di costituzionalità in tema di responsabilità
solidale, in Il Fisco 2003, 6363 ss.; R. LUPI, Prime osservazioni sulla
proposta di consolidato fiscale, in Giur Im2002, 497 ss.; D. STEVANATO, Il
consolidato fiscale nella delega per la riforma tributaria: profili
problematici e prospettive di attuazione, in Rass. trib. 2002, 1187 ss.;
M. BEGHIN, La tassazione dei gruppi nel disegno di legge delega di riforma
tributaria, in Riv. Dir. trib. 2002, 857 ss. [2] G. D’ABRUZZO, Il
consolidato nazionale, in C. GARBARINO (a cura di), Aspetti internazionali
della riforma fiscale, Milano 2004, 117. Le tre forme di integrazione alle
quali si allude concorrono alla definizione della nozione di controllo
accolta dalla disciplina del transfer pricing espressa dall’art. 9, par.
1, del modello OCSE di convenzione contro la doppia imposizione. Per
A. FANTOZZI “la nozione giuridica di gruppo è sempre basata su quella di
controllo, ma non è unitaria, poiché varia in relazione alle diverse
esigenze tutelate” ( ocit. 491); tuttavia “già prima dell’attuale riforma
la possibilità di compensare debiti e crediti a livello di gruppo (sia ai
fini delle imposte sui redditi che ai fini Iva) manifestava una tendenza
embrionale alla considerazione unitaria delle posizioni fiscali delle
società appartenenti ad un gruppo, sebbene limitata al piano finanziario”
(ocit. 493). La legge delega n. 80 del 2003 aveva previsto all’art. 4
comma 1 lett a) “l’eventuale esclusione dell’opzione relativamente alle
società controllate che esercitano determinate attività diverse da quella
della controllante”: in proposito G. ZIZZO nota che “non è stato
esercitato nel decreto delegato il potere, conferito dalla legge delega,
di vietare l’opzione alle controllate che esercitino determinate attività
diverse da quella esercitata dalla controllante. All’integrazione
economica delle società del gruppo non viene dunque attribuita alcuna
rilevanza nel contesto considerato, essendo sufficiente quella giuridica,
assicurata dalla posizione di controllo di diritto” (ocit., 632). [3]
Per una indagine sull’impatto delle sentenze della Corte di Giustizia
sulla disciplina del reddito d’impresa: F. TESAURO, Il ruolo della Corte
di Giustizia nel coordinamento della tassazione delle società, in
TributImpresa, 2004, I, 5, per il quale “Le sentenze della Corte di
Giustizia – oltre a influire sulla legislazione e sulla giurisprudenza dei
giudici nazionali – hanno effetti oltre il caso giudicato ed al di là
della legislazione dello stato membro chiamato in giudizio. In tal modo la
Corte contribuisce al coordinamento – a livello comunitario – delle
legislazioni tributarie nazionali e, dunque, alla eliminazione delle
barriere di natura fiscale che ostacolano il mercato unico”. [4] C.
SACCHETTO, Imposizione tributaria e sede del soggetto nel diritto
comunitario, in Riv. dir. trib. int. 2001, 78. [5] Sentenza Sermide v
Cassa Conguaglio Zucchero and Others, 13 dicembre 1984, C-106/83, in
Racc., 1984, punto 28. [6] Sentenza Sotgiu, 12 febbraio 1974, C-152/73,
in Racc. 1974, punto 11. [7] C. SACCHETTO,ocit. 78 descrive il rapporto
tra i due concetti di discriminazione e restrizione in termini
concentrici. Sul tema G. MELIS, Libertà di circolazione dei lavoratori,
libertà di stabilimento e principio di non discriminazione
nell’imposizione diretta: note sistematiche sulla giurisprudenza della
Corte di Giustizia delle Comunità europee, in Rass. trib. 2002, 1151 ss.,
per il quale il rapporto è di genere a specie. [8] Sentenza Futura
Partecipations e Singer, 15 maggio 1997, C-250/95, in Racc. 1997, punto
26, e Sentenza Verkooijen, 6 giugno 2000, C-35/1998, in Racc. 2000, punto
43. [9] M. CARTABIA - J. H. H. WEILER, Argomenti: la Costituzione del
mercato comune, in L’Italia in Europa. Profili istituzionali e
costituzionali, 2000, pag. 252. [10] Per l’art. 43 (ex art. 52) del
Trattato “…Le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di
uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate.
Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all’apertura di
agenzie, succursali o filiali, da parte di cittadini di uno Stato membro
stabiliti sul territorio di uno Stato membro. La libertà di stabilimento
importa l’accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, nonché
la costituzione e gestione di imprese e in particolare di società ai sensi
dell’art. 48, secondo comma alle condizioni definite dalla legislazione
del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve
le disposizioni del capo relativo ai capitali”. [11] F. TESAURO, Il
ruolo della Corte di Giustizia nel coordinamento della tassazione delle
società, cit. 4. [12] Per l’art. 48 (ex art. 58) del Trattato “ le
società costituite conformemente alle legislazione di uno Stato membro e
aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività
principale all’interno della Comunità sono equiparate, ai fini
dell’applicazione delle disposizioni del presente capo alle persone
fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri”. [13] Sentenza Avoir
fiscal, 28 gennaio 1986, C-270/83, in Racc. 1986, punto 18. [14]
Sentenza Halliburton services, 12 aprile 1994, C-1/93, in Racc.
1994. [15] Sentenza Royal Bank of Scotland, 29 aprile 1999, C-311/97,
in Racc. 1999. [16] Sentenza Commerzbank, 13 luglio 1993, C-330/91, in
Racc. 1993. [17] Sentenza Futura Partecipations e Singer, 15 maggio
1997, C-250/95, in Racc. 1997. [18] Sentenza Saint-Gobain, 21 settembre
1999, C-307-97, in Racc. 1999. [19] L’art. 307 (ex 234) del Trattato CE
dispone: “le disposizioni del presente trattato non pregiudicano i diritti
e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse . . . tra uno o più Stati
membri da una parte e uno o più Stati terzi dall’altra” prima della sua
entrata in vigore, mentre il secondo comma della stessa disposizione
impegna gli Stati membri a rimuovere le incompatibilità tra Trattato e
convenzioni. [20] F. TESAURO, Il ruolo della Corte di Giustizia nel
coordinamento della tassazione delle società, cit., 6. [21] Sentenza
Laysterie du Saillant, 11 marzo 2004, C-9-02, non pubblicata. [22]
Resterebbe da stabilire come l’imputazione di perdite o di utili delle
società controllate alla società madre non residente (eseguita attraverso
il consolidamento dei relativi imponibili con l’imponibile della S.O.) si
coordini con il consolidamento degli stessi imponibili previsto dallo
Stato estero di residenza (in questo caso ci si troverebbe di fronte a
redditi di società non residenti da consolidare con il reddito globale
della società madre). Il problema non ha soluzione univoca, perché dipende
dalla disciplina del consolidamento regolato dall’ordinamento dello Stato
estero in cui risiede la società madre. Da un punto di vista comparativo
la tassazione di gruppo può rispondere a logiche diverse. A. FANTOZZI
distingue una logica prossima alla soggettivazione del gruppo, che
comporterebbe l’imputazione alla capogruppo della determinazione unitaria
di un reddito complessivo di gruppo; una logica “blanda”, che
comporterebbe il consolidamento finanziario di debiti e crediti; e una
logica “intermedia”, per la quale il gruppo verrebbe tassato
unitariamente, ma in base alla somma algebrica dei redditi e delle perdite
di ciascuna singola società (questa è la soluzione prescelta dal
legislatore italiano) (ocit. 493). In taluni casi ( si pensi al
consolidamento finanziario di debiti e crediti) si potrebbe dubitare che
la fattispecie dia luogo a una duplicazione dell’imposizione, per la
realizzazione della quale occorrerebbe che il medesimo presupposto sia
sottoposto a tassazione in capo al medesimo soggetto o anche a soggetti
diversi nei due Stati di residenza e di produzione. In presenza di una
doppia imposizione occorrerebbe poi considerare l’incidenza della
disciplina del transfer princing interno al gruppo, prevista dall’art. 9
comma 1 del modello OCSE di convenzione contro la doppia imposizione, per
la quale gli utili d’impresa che in mancanza delle condizioni che
identificano l’esistenza del gruppo sarebbero stati dall’impresa di uno
degli Stati contraenti, ma che a causa di dette condizioni non lo sono
stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in
conseguenza. [23] Per Circ. min. 20 dicembre 2004 n. 53/E: “la
residenza in uno Stato estero con cui sia in vigore esclusivamente un
trattato contro le doppie imposizioni non (è) idonea ad integrare il
requisito in esame, se non e' anche previsto un accordo che consenta lo
scambio di informazioni con lo Stato italiano. La ratio della disposizione
risulterebbe frustrata, infatti, qualora non fosse possibile acquisire
dalle autorità’ fiscali estere i dati e le informazioni necessarie a
comprovare il possesso da parte del controllante non residente dei
requisiti richiesti per l'esercizio dell'opzione”. La circolare non fa
riferimenti al requisito dell'effettiva connessione della partecipazione,
perché su tale questione interverrà il decreto correttivo delle
disposizioni sull'Ires, di cui in seguito nel testo. [24] Sulla
connessione del reddito alla S.O., come espressione del principio di
territorialità: A. LOVISOLO,La “stabile organizzazione”, in UCKMAR (a cura
di), Corso di diritto tributario internazionale, Padova, 1999,
276. [25] G. ZIZZO, cit. 629 nota 7. [26] L’espressione è tratta da
Cass., 27 novembre 1987, n. 8820 in Riv. dir. fin. sc. fin. 1988, II, 105,
cui si deve il più riuscito tentativo di definizione della nozione interna
di S. O. Sulla S.O.: J. M. CARBONE, La nozione di stabile
organizzazione e la sua operatività nell'ordinamento italiano, in AA.VV.,
Il reddito d'impresa nel nuovo testo unico, Padova, 1988, 733 ss.; con
particolare riguardo al modello OCSE, A. LOVISOLO, Il concetto d stabile
organizzazione nel regime convenzionale contro la doppia imposizione, in
Dir. e prat. trib., 1983, I, 1123. Di recente: M. GREGGI, La
deducibilità dei costi nei rapporti tra Stabili Organizzazioni: criteri di
riparto, in Riv. Dir. fin. Sc. fin. 2001, 32 ss.. [27] In questo senso
già: Comm. centr. 20 maggio 1980, n. 5868. Contra, in ipotesi di
partecipazione totalitaria: Comm. centr. 11 giugno 1981 n. 6478; e Comm.
centr. 18 luglio 1973, n. 8922. [28] Per F. GAFFURI (ocit. 23) “Il
novello legislatore ha inteso consentire all’ente straniero di fare parte
del consolidato domestico, solo se il suo collegamento con le controllate
riguardi una concreta attività d’impresa commerciale, con esclusione
quindi, per esempio, di un rapporto puramente finanziario”. In senso
contrario: D. STEVANATO, Un’interpretazione restrittiva dei requisiti per
l’accesso al consolidato nei confronti dei soggetti non residenti
configura un trattamento discriminatorio?, in Dialoghi 2004, 1089, sulla
scorta dell’osservazione per la quale “la branch potrebbe infatti
esercitare un’impresa (ad esempio con strutture commerciali o produttive),
e detenere anche una partecipazione in società controllate di diritto
italiano”. [29] M. PIAZZA, Guida alla fiscalità internazionale, Milano
1999, 139; e Idem, Il consolidato pesa le holding, in Il Sole 24 Ore 2004
21. [30] G. ZIZZO, ocit.. In senso analogo: C. GARBARINO, Le società
ammesse all’opzione per il consolidato nazionale: riflessioni sul c.d.
“perimetro di consolidamento”, relazione letta al Convegno IRES: i gruppi
di imprese, tenutosi in Milano il 12 ottobre 2004, non pubblicata, 13
della dispensa; G. STANCATI, I presunti requisiti “aggiuntivi” richiesti
alla Stabile organizzazione di società estera per svolgere il ruolo di
controllante nel consolidato nazionale, in Dialoghi 2004, 1088. [31] In
questa sede si prescinde dalla difficoltà di attribuire la qualità della
dipendenza a un soggetto giuridico autonomo qual è una società residente.
Sul punto: M. PIAZZA, Guida alla fiscalità internazionale, cit. 150 nota
78. [32] A. M. GAFFURI, La stabile organizzazione nella nuova IRES, in
G. MARINO (a cura di), La nuova imposta sul reddito delle società, Milano
2004, 303-4, per il quale “l’impresa che esercita la sua attività a
vantaggio dell’altra e che configura una stabile organizzazione può essere
indifferentemente la controllante o la controllata”. E. DELLA VALLE,
La nozione di stabile organizzazione nel nuovo Tuir, in Rass. trib. 2004,
1654, puntualizza che “deve peraltro escludersi che, all’interno di un
gruppo, una singola impresa possa configurarsi quale stabile
organizzazione del gruppo nel suo complesso”. [33] Così pure D.
STEVANATO, Un’interpretazione restrittiva dei requisiti per l’accesso al
consolidato nei confronti dei soggetti non residenti configura un
trattamento discriminatorio?, cit. 1090, per il quale “per il valido
esercizio dell’opzione è sufficiente il dato formale del controllo
societario, senza richiedere alla branch (e quindi all’ente non residente)
ulteriori requisiti “economico sostanziali” quali l’effettivo svolgimento
di funzioni di holding”. [34] Sentenza Sermide v Cassa Conguaglio
Zucchero and Others, cit.. [35] Analogo discorso varrebbe per che il
credito d’imposta previsto dall’art. 165 TUIR, che però opererebbe solo in
mancanza di convenzioni, e che quindi qui non rileva. [36] Sentenza
Gilly, 12 maggio 1998, C-336/96, in Racc. 1998, punti 24-30; Sentenza
Saint Gobain, cit. punto 58.
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1] BEGHIN M., La tassazione dei gruppi nel disegno di legge delega di
riforma tributaria, in Riv. Dir. trib. 2002. 2] CARBONE J. M., La
nozione di stabile organizzazione e la sua operatività nell'ordinamento
italiano, in AA.VV., Il reddito d'impresa nel nuovo testo unico, Padova,
1988. 3] CARTABIA M. - WEILER J. H. H., Argomenti: la Costituzione del
mercato comune, in L’Italia in Europa. Profili istituzionali e
costituzionali, 2000. 4] D’ABRUZZO G., Il consolidato nazionale, in C.
Garbarino (a cura di), Aspetti internazionali della riforma fiscale,
Milano 2004. 5] DELLA VALLE E., La nozione di stabile organizzazione
nel nuovo Tuir, in Rass. trib. 2004. 6] FANTOZZI A., La nuova
disciplina IRES: i rapporti di gruppo, in Riv. dir. trib. 2004. 7]
GAFFURI, A. M. La stabile organizzazione nella nuova IRES, in G. Marino (a
cura di), La nuova imposta sul reddito delle società, Milano 2004. 8]
GAFFURI F., Il consolidato domestico nella disciplina dell’imposta
riformata sulle società, in TributImpresa 2004. 9] GARBARINO C., Le
società ammesse all’opzione per il consolidato nazionale: riflessioni sul
c.d. “perimetro di consolidamento”, relazione letta al Convegno IRES: i
gruppi di imprese, tenutosi in Milano il 12 ottobre 2004, non
pubblicata. 10] GREGGI M., La deducibilità dei costi nei rapporti tra
Stabili Organizzazioni: criteri di riparto, in Riv. Dir. fin. Sc. fin.
2001. 11] LOVISOLO A.,La “stabile organizzazione”, in Uckmar (a cura
di), Corso di diritto tributario internazionale, Padova, 1999. 12]
LOVISOLO A., Il concetto d stabile organizzazione nel regime convenzionale
contro la doppia imposizione, in Dir. e prat. trib., 1983. 13] LUPI R.,
Prime osservazioni sulla proposta di consolidato fiscale, in Giur
Im2002. 14] MARONGIU G. -MARONGIU P., Il consolidato fiscale domestico
nello “schema di decreto” fra proposte di disciplina generale e dubbi di
costituzionalità in tema di responsabilità solidale, in Il Fisco
2003. 15] MELIS G., Libertà di circolazione dei lavoratori, libertà di
stabilimento e principio di non discriminazione nell’imposizione diretta:
note sistematiche sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle
Comunità europee, in Rass. trib. 2002. 16] PIAZZA M., Guida alla
fiscalità internazionale, Milano 1999. 17] PIAZZA M., Il consolidato
pesa le holding, in Il Sole 24 Ore 2004. 18] SACCHETTO C., Imposizione
tributaria e sede del soggetto nel diritto comunitario, in Riv. dir. trib.
int. 2001. 19] STANCATI G., I presunti requisiti “aggiuntivi”
richiesti alla Stabile organizzazione di società estera per svolgere il
ruolo di controllante nel consolidato nazionale, in Dialoghi 2004, 1088.
20] STEVANATO D., Un’interpretazione restrittiva dei requisiti per
l’accesso al consolidato nei confronti dei soggetti non residenti
configura un trattamento discriminatorio?, in Dialoghi 2004. 21]
STEVANATO D., Il consolidato fiscale nella delega per la riforma
tributaria: profili problematici e prospettive di attuazione, in Rass.
trib. 2002. 22] TESAURO F., Il ruolo della Corte di Giustizia nel
coordinamento della tassazione delle società, in TributImpresa, 2004,
I. 23] ZIZZO G., Osservazioni in tema di consolidato nazionale, Riv.
dir. trib. 2004, I.
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