| |
|
|
| |
Le ragioni per un ruling europeo. |
|
| |
SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. La certezza del diritto. - 3.
Migliorare il dialogo tra contribuenti e le amministrazioni tributarie. -
4. Perfezionare l’operatività dei sistemi auto-dichiarativi. - 5. Maggiore
uniformità nell’interpretazione ed applicazione delle norme tributarie. -
6. La trasparenza dei processi decisionali dell’amministrazione
finanziaria. - 7. Efficacia deflativa del contenzioso. - 8. Le ragioni per
l’armonizzazione comunitaria. - 9. Un possibile decalogo per un
ruling europeo.
1.
Introduzione.
L’istituto giuridico del ruling è stato considerato nella dottrina
tributaria internazionale come “un indispensabile strumento nel mondo
moderno dell’amministrazione tributaria e della compliance”[1].
Il presente lavoro, che trae spunto da uno studio comparato dello
stesso autore in tema di rulings[2], ha lo scopo di
sottolineare le ragioni principali, di carattere giuridico o anche
di natura politico-tributaria che giustificano, o anche richiedono,
la presenza in un ordinamento tributario moderno di un procedimento
amministrativo che consente ai contribuenti di rivolgersi all’amministrazione
finanziaria al fine di ottenere dalla stessa una posizione ufficiale,
più o meno vincolante, circa l’interpretazione ed applicazione di
specifiche disposizioni tributarie a casi concreti e personali, attraverso
l’enunciazione, che non pretende di essere esaustiva, dei diversi
vantaggi che una siffatta procedura presenta per i contribuenti, per
le amministrazioni tributarie e per il sistema tributario nel suo
complesso.
L’istituto giuridico in esame, i cui rudimenti possono probabilmente
addirittura ravvisarsi nel diritto romano[3], è di origine
relativamente recente. Risalgono ad inizio secolo le prime procedure,
più o meno formalizzate, introdotte in alcuni ordinamenti giuridici[4]
al fine di permettere ai contribuenti di richiedere alle amministrazioni
finanziarie una risposta, una presa di posizione, una interpretazione
della norma tributaria su atti e fatti ancora da porre in essere che
riguardavano gli stessi richiedenti.
Le ragioni storiche che sono all’origine di questo istituto giuridico
sono piuttosto difficili da individuare ed in ogni caso variano in
virtù dell’ordinamento giuridico che si considera (esigenze di semplificazione,
di deflazione del contenzioso, o anche di attrazione degli investimenti
esteri)[5], così come varia il peso che ciascuna di esse può
avere avuto nella determinazione degli organi regolatori di introdurre
una procedura di interpello. Comunque nell’ampio ventaglio di risposte,
istruzioni, prese di posizione, ed in genere strumenti utilizzati
dalle amministrazioni finanziarie per aiutare i contribuenti nell’assolvimento
delle loro obbligazioni tributarie, un forte stimolo allo sviluppo
delle prassi di fornire risposte dell’amministrazione a casi personali
del contribuente sembra essere derivato, oltre che dall’adozione di
sistemi di auto-liquidazione (self-assessment) ove il contribuente
deve “volontariamente” adempiere i propri obblighi calcolando le imposte
dovute, dalla crescente complessità dei fenomeni economici e dei correlati
sistemi tributari[6]. E così i primi letter rulings programs
dell’Internal Revenue Service sono motivati dall’esigenza di
gestire la complessità e l’elevato tecnicismo dell’enorme produzione
legislativa tributaria negli Stati Uniti, e quindi, in breve, per
tutelare l’esigenza di certezza del diritto.
2. La certezza del diritto.
Obiettivo
fondamentale di un ordinamento giuridico è quello di garantire la certezza
del diritto che in un sistema tributario potrebbe tradursi, naturalmente
con una forte semplificazione, nell’esigenza di far conoscere in anticipo
ai contribuenti l’esatto obbligo che sono tenuti ad adempiere anche in
modo da essere in grado di pianificare le proprie attività in virtù del
carico fiscale. Le disposizioni tributarie sono spesso oscure e di non
agevole applicazione. Le ragioni che sono alla base della comune
inintelligibilità delle norme tributarie e della loro difficile
interpretazione sono molteplici. Si potrebbe pensare, ad esempio, alla
massiccia produzione legislativa di disposizioni fiscali, spesso contenute
in diverse leggi (incluse leggi non tributarie), ad una loro ponderazione
ed elaborazione a volte “misera” dovuta ad una elaborazione casistica nel
tentativo di essere completi nella disciplina delle fattispecie concrete,
e magari con esigenze di gettito che costringono all’adozione di regole ad
hoc non sempre ben ragionate e pianificate, trascurando elaborazioni
basate su princìpi generali. Si potrebbe altresì pensare ai continui
cambiamenti legislativi, spesso dipendenti dalle coalizioni di governo che
perseguono diverse politiche tributarie, o ancora al carattere
interdisciplinare delle norme tributarie che spesso si riferiscono a, o
utilizzano, istituti giuridici di altre branche del
diritto. L’incertezza o la non prevedibilità delle conseguenze fiscali
nel compimento di atti o fatti rivelatori di capacità contributiva e nello
svolgimento di attività rilevanti a fini tributari possono danneggiare
l’economia, ad esempio, scoraggiando gli operatori del mondo economico dal
porre in essere transazioni innovative o nuove forme di attività di
impresa. L’evoluzione delle attività d’impresa ed i rapidi cambiamenti
nelle tecnologie moderne richiedono difatti un sempre più elevato grado di
flessibilità degli ordinamenti tributari che devono poter adattare le
proprie regole alle nuove esigenze dei mercati. L’incertezza e le
difficoltà nell’interpretazione ed applicazione delle norme tributarie
possono violare non solo un immanente principio di equità dell’ordinamento
tributario ma, ancora più importante, possono anche inficiare la
percezione della equità dell’obbligo tributario da parte dei
contribuenti. Sono necessarie nuove forme di dialogo tra le
amministrazioni e i loro cittadini, e un sistema di rulings
(regolato da norme interne a ciascun ordinamento giuridico ma armonizzate
almeno per quel che riguarda le disposizioni legislative comunitarie come
sarà accennato nell’ultimo paragrafo del presente lavoro) propriamente
strutturato, rappresenta un istituto giuridico molto importante al fine di
offrire ai contribuenti un più elevato grado di certezza circa la corretta
interpretazione e applicazione della legge tributaria e quindi delle
conseguenze fiscali delle proprie attività.
3. Migliorare il
dialogo tra contribuenti e amministrazioni finanziarie.
Le amministrazioni finanziarie dei paesi industrializzati cercano
sempre più di migliorare la qualità dei servizi resi ai contribuenti,
introducendo tra l’altro diverse forme di dialogo con questi ultimi.
Si potrebbe sostenere che oggi si assiste alla tendenza verso una
amministrazione tributaria “client-oriented” (orientata verso il cliente)
in virtù della quale i contribuenti sono sempre più trattati come
clienti, anche in considerazione dell’innegabile collegamento esistente
tra la qualità dei servizi resi ai contribuenti e l’acquiescenza da
parte di questi ultimi agli obblighi tributari. E così si assiste
all’elaborazione di nuove forme di comunicazione tra amministrazioni
e cittadini, rese peraltro possibili dall’evoluzione dei mezzi di
comunicazione, con un considerevole aumento dei siti web delle amministrazioni
finanziarie, delle possibilità di dialogo via e-mail, dei call-centers,
dei numeri telefonici verdi e linee gratuite di fax (oltre alle nuove
possibilità di effettuare gli adempimenti fiscali finanche al pagamento
del tributo via computer) con un considerevole risparmio dei costi,
oneri, errori, tempo e carico di lavoro. Infine, si assiste anche
all’utilizzo sempre più frequente di vari standard di soddisfazione
del contribuente, che hanno probabilmente avuto origine (e che in
ogni caso sono maggiormente sviluppati) nei paesi di common law,
anche in ordinamenti giuridici dove la cultura della customer satisfaction
e di marketing inter-soggettivo era sconosciuta fino a pochi
anni fa[7].
I
rulings possono avere un ruolo fondamentale nel migliorare le
diverse forme di dialogo tra i contribuenti e le amministrazioni
finanziarie potendo dar luogo ad un più efficace scambio di dati ed
informazioni tra i due protagonisti del sistema tributario. Mentre dal
punto di vista dell’amministrazione finanziaria essi possono rappresentare
un valido strumento per raccogliere informazioni concernenti i
contribuenti, con la possibilità di conoscere in anticipo le attività ed
le tipologie di operazioni che i contribuenti stanno progettando, per i
contribuenti rappresentano un importante istituto giuridico al fine di
conoscere la posizione dell’amministrazione finanziaria
sull’interpretazione di determinate norme tributarie in modo da essere in
grado di pianificare le proprie attività ed investimenti, anche in virtù
del carico tributario al quale vanno incontro. Come appena detto,
mediante le richieste di rulings dei contribuenti, le autorità
tributarie possono rendersi conto delle tecniche di pianificazione fiscale
e delle transazioni in generale, e ciò può sicuramente contribuire ad
indirizzare in maniera più efficiente le attività di accertamento per
settori oltre che influire sull’intera evoluzione della politica
tributaria. Le amministrazioni tributarie possono prepararsi meglio alle
richieste che probabilmente si troveranno di fronte nello svolgimento
delle loro attività istituzionali e possono anche dar vita a provvedimenti
interpretativi di carattere generale ed astratto, e non più indirizzati al
singolo contribuente per rispondere alle peculiarità della singola
fattispecie sottoposta al loro esame.
4. Perfezionare
l’operatività dei sistemi auto-dichiarativi.
E’ generalmente riconosciuto che i rulings possono avere funzione
positiva nell’operatività dei procedimenti di attuazione della norma
tributaria[8]. La posizione e le funzioni delle amministrazioni
tributarie possono notevolmente differenziarsi in relazione alle diverse
modalità per l’assolvimento dell’obbligazione tributaria[9].
In
molti ordinamenti giuridici si hanno sistemi di auto-liquidazione
(self-assessment) in cui le responsabilità e i rischi per
l’adempimento degli obblighi tributari sono a carico dei contribuenti, che
devono tra l’altro calcolare la base imponibile del reddito personale, le
imposte dovute ed infine provvedere al versamento del quantum dovuto. I
dati e le informazioni riportati dai contribuenti nelle loro dichiarazioni
sono raccolti dalle amministrazioni finanziarie, ed in principio
considerate veritiere. Saranno invece verificati soltanto alcuni
contribuenti o tipologie di contribuenti sulla base dei diversi documenti
di programmazione delle verifiche fiscali elaborati dalla maggioranza
delle amministrazioni finanziarie. Al contrario, in un sistema che
potrebbe definirsi di accertamento amministrativo (self-reporting),
ogni dichiarazione fiscale dei contribuenti è controllata
dall’amministrazione finanziaria che determina anche le imposte dovute dai
contribuenti. In tal caso, il contribuente riporta le sue entrate e le
correlate spese ma la liquidazione dell’imposta è operata
dall’amministrazione finanziaria che comunica al contribuente l’esatto
ammontare dovuto all’erario.
In entrambi i sistemi di attuazione della norma tributaria sopra menzionati,
molti obblighi, dal calcolo della base imponibile all’effettivo pagamento
del tributo, sono a carico del contribuente, per cui è da ritenersi
che un procedimento per ottenere dall’amministrazione finanziaria
risposte vincolanti su casi concreti e personali non possa che migliorare
la funzionalità dei medesimi. Del resto, in alcuni ordinamenti giuridici
si è assistito alla nascita di alcuni procedimenti di rulings
proprio a seguito dell’adozione di un sistema auto-dichiarativo, come
avvenne nel 1995 per il Regno Unito laddove i rulings furono
introdotti con l’entrata in vigore del sistema auto-dichiarativo per
le persone fisiche[10].
5.
Maggiore uniformità nell’interpretazione ed applicazione delle norme
tributarie.
Un’altra ragione fondamentale per introdurre una
procedura di interpello sta nella possibilità di raggiungere un più
elevato livello di uniformità nell’interpretazione ed applicazione della
legge tributaria. Il valore di interpretazione ufficiale di disposizioni
normative tributarie, con effetti vincolanti sulla amministrazione
finanziaria, fa si che le risposte fornite ai contribuenti attraverso
l’interpello rappresentino un ausilio di fondamentale importanza per i
contribuenti medesimi nell’organizzazione dei propri affari. E ciò è tanto
più vero negli ordinamenti giuridici ove è prevista obbligatoriamente la
pubblicazione e divulgazione dei rulings emessi. In tal caso, la
disponibilità di queste posizioni ufficiali dell’amministrazione
tributaria, non solo all’interno ma anche all’esterno della stessa,
contribuirebbe sicuramente ad un’interpretazione ed applicazione più
coerente ed uniforme delle disposizioni tributarie. La coerenza ed
l’uniformità, anche in senso geografico, nell’interpretazione ed
applicazione della norma tributaria potrebbero diventare una delle
esigenze sempre più avvertite nello sviluppo delle attuali tendenze
federalistiche dei sistemi tributari. Nei moderni ordinamenti tributari
difatti i poteri di accertamento e verifica, se non quelli impositivi,
appaiono maggiormente decentralizzati e spesso attribuiti ad uffici o
ispettori tributari locali, o anche ad uffici “quasi autonomi” delle
amministrazioni finanziarie. Siffatta decentralizzazione potrebbe
costituire un ostacolo ad un esercizio coerente delle attività
dell’amministrazione finanziaria, portare ad interpretazioni contrastanti
ed all’applicazione delle disposizioni tributarie in modo non uniforme da
parte dei diversi uffici o ispettori tributari locali. Questo problema
dovrebbe essere affrontato attraverso un indirizzo politico in tema di
rulings che potrebbe essere offerto dagli organi centrali
dell’amministrazione finanziaria. In Olanda, per esempio, al fine di
evitare il fenomeno cosiddetto dell'inspector shopping,
notevolmente diffuse in passato, secondo il quale gli investitori
stranieri erano soliti rivolgersi a diversi ispettori al fine di ottenere
risposte da ciascuno di essi e quindi decidere di effettuare
l’investimento nel territorio di competenza dell’ispettore che aveva
concesso il trattamento fiscale più favorevole, ha comportato la
centralizzazione della funzione di emettere rulings
nell’ispettorato di Rotterdam, anche noto come ruling team (i.e.
Belasting Grote Ondernemingen Rotterdam).
6. La
trasparenza dei processi decisionali dell’amministrazione
finanziaria.
La maggiore uniformità e la coerenza
nell’interpretazione e nell’applicazione delle disposizioni tributarie
potrebbe peraltro determinare un miglioramento dei processi decisionali
delle amministrazioni finanziarie, che potrebbero svolgersi in maniera più
efficiente e più trasparente, avendo a disposizione un insieme di
interpretazioni ufficiali su specifiche disposizioni di legge contenute
nei rulings emanati in precedenza; con una razionale organizzazione
di questi ultimi, anche avvalendosi degli attuali database informatici, le
amministrazioni finanziarie potrebbero risolvere prontamente questioni
uguali o simili a quelle che hanno formato oggetto di rulings già
adottati. Come già menzionato, si ritiene che una procedura di
interpello, oltre a migliorare il rapporto tra le autorità tributarie ed i
contribuenti, possa in particolare contribuire a rendere più trasparenti
le attività della pubblica amministrazione. Dal punto di vista del
contribuente, la trasparenza e soprattutto la percezione della lealtà del
processo decisionale dell’amministrazione tributaria che ne deriva
rappresenta nel rapporto fisco-contribuente una delle caratteristiche
fondamentali per la compliance del contribuente con gli obblighi
tributari.
La violazione del principio di trasparenza è utilizzato come indice,
sia dall’OCSE che dall’Unione Europea, per valutare in quali circostanze
un sistema di rulings possa rappresentare una misura di concorrenza
fiscale dannosa[11]; la raccomandazione n. 5 del Report
dell’OCSE del 1998 suggerisce ai paesi in cui le decisioni amministrative
relative alla situazione specifica di un contribuente possono essere
ottenute prima di porre in atto determinate attività, di rendere pubbliche
le condizioni per ottenere, rifiutare o revocare tali risposte[12].
L’OCSE sottolinea che la mancanza di informazioni relative ad alcune
prassi amministrative che possono influenzare gli obblighi tributari
dei contribuenti inficia la trasparenza dell’intero sistema tributario
e può violare il fondamentale principio di uguaglianza. Si sottolinea,
difatti, che la mancata conoscenza di una procedura per ottenere una
decisione amministrativa su determinate operazioni ovvero delle condizioni
per ottenere, rigettare o modificare tale decisione può dar luogo
a ingiustificate disparità di trattamento dei contribuenti. Sempre
sulla base del principio di trasparenza, ed in particolare in virtù
del quinto criterio del Codice di Condotta della Commissione Europea[13],
i lavori del Gruppo Primarolo diretti all’identificazione delle misure
di concorrenza fiscale dannosa hanno ad esempio considerato tra le
66 misure di concorrenza fiscale dannosa anche il sistema di rulings
in Olanda (poi modificato nel Marzo 2001).
Il rispetto del principio di trasparenza va valutato non solo con
riferimento al sistema dei rulings nel suo complesso, e quindi
relativamente alla previa divulgazione delle condizioni per ottenere,
rigettare e modificare un ruling, ma anche con riferimento
alla necessaria diffusione delle singole risposte rese dall’amministrazione
finanziaria. A parte una possibile riflessione sui limiti all’affidamento
dei contribuenti sui rulings emessi in favore di altri contribuenti
in circostanze simili che esula dallo scopo del lavoro in esame, va
sottolineata l’opportunità di divulgare la posizione ufficiale dell’amministrazione
finanziaria contenute nelle varie risposte ad interpelli all’intera
platea dei contribuenti. Questi ultimi potrebbero utilizzare le interpretazioni
contenute nei rulings emessi in precedenza dall’amministrazione
finanziaria evitando di ricorrere anch’essi a richiedere la posizione
dell’amministrazione su determinate disposizioni in relazione a concrete
fattispecie con costi che ricadrebbero sulla collettività[14].
7.
Efficacia deflativa del contenzioso.
Altro effetto positivo
dell’istituto giuridico in esame, di cui spesso si fa menzione, è
rappresentato dalla sua efficacia deflativa del contenzioso con i relativi
benefici della diminuzione del carico di lavoro degli organi
giurisdizionali competenti in materia tributaria nonché dei relativi costi
diretti ed indiretti sulla collettività. Non può negarsi che i
rulings potenzialmente possono contribuire a ridurre le
controversie tra contribuenti e amministrazioni finanziarie. Per quanto
riguarda i rulings contenenti delle risposte favorevoli o in linea
con la prospettata soluzione interpretativa proposta dal contribuente
nella sua richiesta, questo risultato può essere conseguito però, solo
quando l’amministrazione finanziaria è vincolata a rispettare le posizioni
da essa stessa assunte negli atti emanati a seguito di procedure di
interpello. L’efficacia deflativa dei rulings sul contenzioso in
materia tributaria non è tuttavia limitata ai rulings favorevoli o
in linea con la prospettata soluzione interpretativa proposta dal
contribuente nella sua richiesta; è da ritenere che anche rulings
sfavorevoli al contribuente richiedente, o che contengono risposte
dall’amministrazione finanziaria che non accolgono l’interpretazione
offerta dal contribuente, esplichino un deterrente sul contribuente che, a
seguito di quella interpretazione offerta dall’amministrazione, può
decidere di organizzare i propri affari e le sue operazioni
differentemente o di non procedere affatto.
8. Le ragioni per
l’armonizzazione comunitaria.
Considerazioni analoghe a quelle
svolte nelle pagine che precedono circa gli effetti positivi che possono
essere determinati da un sistema di rulings sulla certezza del
diritto, sulla uniformità nella interpretazione ed applicazione della
norma tributaria, su un più efficace ed aperto dialogo tra amministrazioni
finanziarie e contribuenti, o anche sulla potenziale riduzione del
contenzioso tributario, potrebbero farsi per il diritto tributario
comunitario. Nonostante la legislazione comunitaria (primaria e)
secondaria nel campo tributario sia piuttosto limitata, la produzione
legislativa di regole tributarie comunitarie è aumentata nel corso degli
anni. Dal trattato che istituì la Comunità Economica Europea (CEE) nel
1957, il legislatore europeo ha intrapreso molte iniziative per unificare
il diritto doganale e per armonizzare o coordinare gli ordinamenti
tributari degli stati membri. Il processo di armonizzazione e di
coordinamento della imposizione diretta e indiretta negli Stati membri è
passato attraverso emendamenti ai trattati fondamentali e attraverso
l’adozione di diverse direttive, regolamenti e molti altri strumenti di
soft law (di natura non vincolante). La natura sovraordinata di
queste regole tributarie, che ha richiesto e necessariamente continuerà a
richiedere difficili opere di coordinamento con le norme interne e
convenzionali, la necessità delle stesse di riferirsi ad altri campi del
diritto ed ad altri ordinamenti giuridici, nonché l’adozione di norme
spesso derivanti da difficili compromessi politici, hanno dato come
risultato la creazione di un ordine tributario comunitario che è difficile
da amministrare e da rispettare come risulta evidente anche dal crescente
numero di casi portati davanti alla Corte di Giustizia, che, talvolta, ha
a sua volta contribuito a generare incertezza nell’interpretazione e
applicazione del diritto tributario comunitario.
E’ pertanto auspicabile che le procedure attualmente esistenti negli
Stati Membri dell’Unione Europea[15] che consentono ai contribuenti
di ottenere delle risposte vincolanti dall’amministrazione finanziaria
includano nel loro ambito oggettivo di applicazione anche le disposizioni
tributarie di origine comunitaria, contenute in direttive, decisioni
o regolamenti.
Queste ultime sono
spesso interpretate ed applicate in maniera diversa dalle amministrazioni
finanziarie dei diversi paesi. Per questo motivo al fine di raggiungere un
più elevato grado di uniformità nell’applicazione del diritto comunitario
all’interno dei quindici (o prossimi venticinque) ordinamenti giuridici, è
altresì auspicabile organizzare dei flussi di informazioni relativi ai
rulings in materia tributaria dall’alto verso il basso, prevedendo
una funzione di indirizzo politico e di coordinamento in capo ad un organo
comunitario, e dal basso verso l’alto, prevedendo una procedura di
notifica obbligatoria dei ruling aventi ad oggetto norme di origine
comunitaria emessi dalle varie amministrazioni finanziarie degli Stati
Membri. Tutto ciò non è comunque sufficiente; il diverso insieme di
regole che governano i vari sistemi di rulings in ciascuno Stato
Membro può costituire un ostacolo per lo sviluppo degli investimenti oltre
frontiera, soprattutto nel mercato unico. Qualche esempio può meglio
chiarire le difficoltà e le inefficienze che un contribuente proveniente
da un altro paese può dover affrontare quando vuole avvalersi di una
procedura di rulings in un paese comunitario: - una persona che
investe in Svezia potrebbe fare uso dei procedimenti di interpello svedesi
ed avere certezza circa il trattamento fiscale della sua transazione
persino davanti ad organi giurisdizionali, mentre se lo stesso
investimento è fatto in Austria una eventuale risposta da parte
dell’Amministrazione finanziaria austriaca ha solo carattere informativo
senza alcuna forza vincolante sull’amministrazione stessa; - un
residente in Francia che investe in Italia (o viceversa) e che può
ottenere certezza circa la non-applicazione di specifiche disposizioni
anti-elusive non potrebbe invece chiedere un ruling dello stesso
contenuto se lo stesso investimento è realizzato in Olanda; - un
investitore straniero potrebbe decidere di investire in Olanda o in
Lussemburgo perché, a causa della natura delle attività svolte o degli
investimenti effettuati, potrebbe trarre beneficio non solo dal carico
fiscale in quei due paesi, ma anche da speciali accordi con gli ispettori
tributari o da risposte vincolanti dell’amministrazione
finanziaria. Questi sono solo alcuni degli innumerevoli esempi che
possono dimostrare come la diversità delle regole disciplinanti le
procedure per interpellare l’amministrazione finanziaria possa creare
problemi ai contribuenti e soprattutto dar luogo a quelle distorsioni che
si intendono evitare nell’Unione Europea. Del resto, è noto che la Corte
di giustizia ha già avuto occasione di pronunciarsi sulla incompatibilità
con il diritto comunitario di ostacoli non solo di diritto sostanziale ma
anche di natura procedurale all’esercizio delle libertà fondamentali
comunitarie (Schumaker, Futura, Leur-Bloem, Vestergaard). In
conclusione, è opportuno un coordinamento delle disposizioni nazionali che
regolano le procedure per interpellare l’amministrazione finanziaria. E’
inoltre necessario elaborare, in base ai princìpi di diritto comunitario,
ivi inclusi i princìpi rafforzati dalla lotta alla concorrenza fiscale
dannosa, una procedura per interpellare le amministrazioni finanziarie che
garantisca gli stessi diritti ed obblighi per i contribuenti, da qualunque
paese comunitario essi provengano, nonché gli stessi poteri e vincoli alla
discrezionalità delle amministrazioni finanziarie.
Peraltro, una procedura per ottenere delle risposte vincolanti dalle
amministrazioni finanziarie, in particolare doganali, unica per tutti
gli ordinamenti giuridici dei paesi comunitari esiste ed è in vigore:
le informazioni tariffarie vincolanti. Al fine di adempiere le proprie
obbligazioni doganali, i contribuenti comunitari devono qualificare
in maniera precisa i beni e le merci che formano oggetto di scambio
transfrontaliero tra un paese comunitario ed un paese terzo e viceversa.
Non è sufficiente a tal fine una descrizione della merce ma è necessario
qualificare i beni secondo la loro corretta nomenclatura doganale
prevista dalla legge; l’art. 12 del Codice Doganale prevede quindi
la possibilità per i contribuenti di richiedere le informazioni tariffarie
vincolanti utili all’adempimento delle proprie obbligazioni doganali.
Nonostante la procedura delle informazioni tariffarie vincolanti operi
in un campo del diritto già unificato della legislazione comunitaria
laddove le procedure di interpello nazionali (diverse da quelle doganali)
hanno ad oggetto disposizioni normative, coordinate o anche armonizzate,
in tema di imposte dirette o indirette all’interno della Comunità,
molte caratteristiche del sistema delle informazioni tariffarie vincolanti
possono essere utilizzate nella costruzione di un procedimento europeo
per ottenere risposte vincolanti dall’amministrazione finanziaria[16].
L’armonizzazione,
e quantomeno il coordinamento delle disposizioni nazionali in tema di
rulings e la proposta di istituire un procedimento di notifica dei
rulings nazionali ad un organismo europeo potrebbe rappresentare un
importante strumento per lo sviluppo di un diritto tributario comunitario
vivente oltre che per il raggiungimento degli obiettivi politici ed
istituzionali dell’Unione Europea
9. Un possibile decalogo per
un ruling europeo.
Non volendo procedere ad una
approfondita disamina degli aspetti fondamentali di un sistema di
rulings armonizzato o coordinato in ambito comunitario, si ritiene
opportuno in questa sede limitarsi a precisare che un siffatto
procedimento amministrativo deve essere elaborato alla luce dei princìpi
fondamentali degli ordinamenti giuridici dei paesi comunitari, quali ad
esempio il principio di uguaglianza, di legalità o di trasparenza, così
come anche elaborati nel Trattato ed interpretati dalla Corte. In base
al principio di legalità, i rulings europei dovrebbero: 1. avere
il loro fondamento nella legge almeno per quanto concerne gli aspetti
basilari del procedimento amministrativo e comunque evitare l’attribuzione
di ampi e indefiniti poteri discrezionali all’amministrazione finanziaria
che possono sfociare nell’arbitrio; 2. essere emessi in base ed entro i
limiti derivanti dalle leggi ed altri atti normativi, o anche di atti di
natura amministrativa sovraordinati; 3. non consentire la riduzione del
carico fiscale dei contribuenti attraverso, ad esempio, una riduzione
della base imponibile o la negoziazione dell’aliquota; 4. non essere
emessi laddove si disponga di informazioni insufficienti o
incomplete; 5. essere annullati, revocati o modificati nelle ipotesi di
richieste contenenti informazioni non veritiere o omissioni, ovvero nelle
ipotesi di cambiamenti delle disposizioni normative sulle quali la
risposta si basa. In base al principio di uguaglianza, i rulings
europei dovrebbero: 6. essere accessibili a tutti i contribuenti che si
trovino nelle stesse circostanze; 7. non produrre effetti
discriminatori in base alla residenza o alla cittadinanza dei contribuenti
o prevedere delle ingiustificate disparità di trattamento tra persone che
svolgono la propria attività in un paese piuttosto che in un altro. In
base al principio di trasparenza, i rulings europei
dovrebbero: 8. prevedere in maniera chiara ed inequivocabile le
condizioni per concedere, rigettare, revocare, cancellare o modificare i
rulings precedentemente emessi; 9. prevedere la pubblicazione
dei rulings emessi o comunque che gli stessi siano resi disponibili
alla collettività nonché alle amministrazioni finanziarie di altri
paesi; 10. contemplare le modalità della loro pubblicazione, non solo
al fine di renderli effettivamente disponibili alla collettività ma anche
al fine di proteggere la riservatezza delle informazioni relative ai
contribuenti.
|
|
| |
[1] M. ELLIS, 8], 24. Nonostante la crescente importanza di tale
istituto giuridico e un sempre maggiore numero di ordinamenti giuridici
che conoscono procedure di interpello dell’amministrazione finanziaria,
gli studi sull’argomento nella dottrina tributaria internazionale sono
piuttosto limitati, e spesso proveniente da studiosi di paesi di common
law dove, peraltro, si riscontra la presenza di sistemi di
rulings piuttosto elaborati. Si vedano J. PREBBLE, 13]; D. SANDLER,
19]; P.A. HARRIS, 12]; M.I. SALTZMAN – A.W. SALTZMAN, 18]. Per prime
indicazioni bibliografiche sul diritto di interpello in Italia, si veda P.
ADONNINO, 2] 245; R. BETTI, 4] 373; S. CAPOLUPO – M. CAPOLUPO, 6]; AA.
VV., 1]; A. COMELLI, 7], 625; G. FALSITTA, 9], 68-82; L. FERLAZZO NATOLI,
10] 541; G. PEZZUTO, 14], 1562; C. ROMANO, 16]; L. SALVINI, 17] 577; G.
ZIZZO, 23], 136. [2] C. ROMANO, 15]. [3] Non è un caso che la
procedure di interpello prevista dall’art. L 64 B del Codice delle
Procedure Fiscali francese, e da cui peraltro sembra essere stata
elaborata la procedura di interpello prevista dall’art. 21 della nostra
Legge n. 413/1991, utilizzi il termine rescrit che facilmente richiama
alla memoria i rescripta del diritto imperiale romano, e cioè quelle
risposte scritte (tra cui epistolae, subscriptiones, e
annotationes) degli imperatori romani a questioni giuridiche loro
sottoposte. Si veda C. ROMANO, 15], 3-14. [4] Tra i quali vi sono senza
dubbio quello svedese dove nel 1911 fu introdotta una procedura di
interpello con effetti vincolanti in materia di imposta di bollo (C.
SILFVERBERG, 21], 567) e quello statunitense che prevedeva fin dal 1913 la
prassi dell’Internal Revenue Service di rispondere a problemi
tributari sollevati dai contribuenti (A. CAPLIN, 5]). [5] Difatti, in
alcuni ordinamenti giuridici, come l’Olanda o il Lussemburgo, le ragioni
dell’introduzione di procedure di interpello sono da ravvisarsi nella
necessità di offrire maggiore certezza agli investimenti provenienti
dall’estero (in Olanda, ad esempio, i rulings sono nati nel periodo
del dopoguerra caratterizzato da preoccupanti incertezze circa le
conseguenze fiscali degli investimenti dall’estero) ma i successivi
sviluppi evidenziano un uso distorto dell’istituto giuridico con un ampio
margine di discrezionalità da parte dell’amministrazione finanziaria al
fine di attrarre investimenti dall’estero anche talvolta al di là dei
limiti della legge e della necessaria trasparenza dell’operato della
pubblica amministrazione. Proprio questa mancanza di trasparenza
costituisce il motivo per il quale sia l’OCSE sia l’Unione Europea hanno
ritenuto alcuni sistemi di rulings pratiche di concorrenza fiscale
dannosa. Nonostante ciò non costituisca l’oggetto dell’analisi del
presente lavoro, alcune riflessioni sono contenute nel paragrafo 5 che
segue. [6] Il fatto che l’istituto giuridico dei rulings sia
motivato dalla complessità del sistema tributario e da esigenze di
semplificazione risulta evidente anche dalla constatazione che molti
sistemi di rulings sono nati, così come in Italia, nelle zone
grigie del diritto tributario, quali le norme antielusive laddove le
difficoltà sia per i contribuenti che per l’amministrazione finanziaria
nell’applicazione delle relative disposizioni sono maggiori. [7] A
parte i noti standards dell’Inland Revenue del Regno Unito ove si
valuta la qualità dei servizi resi ai contribuenti in virtù dei 28 giorni
che passano per fornire una risposta scritta alle richieste postali dei
contribuenti, ovvero i 30 secondi per i tempi di attesa per risposte
telefoniche, oppure la visita informativa degli ispettori tributari per
ciascuna nuova impresa in Irlanda, potrebbe farsi riferimento ad esempio
agli interessanti sviluppi in questa direzione della nostra Agenzia delle
Entrate, con un proliferare di call centers, contact centers, questionari
per valutare la taxpayer satisfaction e via dicendo. [8] D.
SANDLER, 20],vol. XI,; M. ELLIS, 8], 10; C. ROMANO, 15], 427-428. [9]
E’ interessante notare che autorevole dottrina italiana sottolinei un
“depotenziamento” dei poteri amministrativi autoritativi ed il rinnovato
interesse del contribuente “come interesse composito nel quale confluisce
anche quello del contribuente alla coamministrazione, alla
semplificazione, all’efficienza, alla sufficiente motivazione, al
contraddittorio amministrativo e così via.” F. GALLO, 11], 11. [10] M.
ELLIS, 8], 25, nota 7. [11] Per un’analisi dei risultati dei lavori
dell’OCSE e della Commissione Europea nell’ambito degli studi sulla
concorrenza fiscale dannosa con specifico riferimento ai rulings,
si rinvia a C. ROMANO, 15], 447-462, dove l’autore confronta anche i
risultati raggiunti con riferimento a specifiche prassi amministrative
esistenti nei diversi ordinamenti giuridici. [12] OECD, Harmful Tax
Competition: an Emerging Global Issue, adottata il 9 Aprile 1998 dal
Consiglio e disponibile al sito internet www.oecd.org. [13] Codice di
Condotta adottato il 1 dicembre 1997 e pubblicato nella GUCE del 6 gennaio
1998. [14] Non va infatti dimenticato che un servizio di
rulings organizzato in capo all’amministrazione finanziaria o anche
al di fuori della stessa ha dei costi che in ogni caso ricadono sulla
collettività. Si discute ancora sull’opportunità o meno di introdurre
degli oneri per l’utilizzo di questo servizio da parte dei contribuenti,
come attualmente avviene negli Stati Uniti, Canada o Nuova Zelanda ma
anche in alcuni paesi dell’unione Europea quali Danimarca, Finlandia o
Svezia. A questo proposito si possono registrare, da un lato, la rigida
posizione di coloro che ritengono che il diritto dei contribuenti alla
certezza dei loro obblighi tributari tutelato da un sistema di
rulings non debba scontare alcun onere economico, dall’altro, le
varie posizioni diversamente modulate di coloro i quali ritengono che
poiché in ogni caso esiste un costo per l’amministrazione finanziaria sia
opportuno che esso sia sopportato, in parte o per intero, dal contribuente
che effettivamente e direttamente beneficia della risposta ottenuta anche
considerando che il pagamento di una somma di denaro per ottenere una
risposta dall’amministrazione finanziaria può evitare richieste su
questioni sulle quali non vi siano incertezze in quanto già adeguatamente
chiare. In merito, è utile ricordare che il crescente numero di richieste
di letter rulings negli Stati Uniti nel 1987 ha portato
all’introduzione di una fee calcolata sulla base del tempo dedicato
dall’Internal Revenue Service per la risposta. Per altre
considerazioni in merito, si veda C. ROMANO, 15], 277-280. [15] Da una
analisi comparata dell’istituto giuridico in esame nei paesi comunitari
(tra gli attuali quindici, solo Austria e Grecia non prevedono la
possibilità per i contribuenti di ottenere delle risposte più o meno
vincolanti dall’amministrazione tributaria) emergono sostanziali diversità
in relazione alla base giuridica di tali procedure, alle materie per le
quali è possibile ricorrere a tali procedure, alle persone legittimate a
farne ricorso, alla produzione o meno di effetti vincolanti, ai costi
correlati o infine alla pubblicazione delle risposte fornite. Per una
disamina di questi aspetti, si veda C. ROMANO, 15], 387-416. [16] Per
un’ampia analisi del codice doganale comunitario, si veda J. M. TERRA BEN,
22]. Per l’interpello in materia doganale in Italia, S. ARMELLA, 3],
103-120.
|
|
| |
1] AA.VV., Il diritto di interpello, ETI, Roma, 2003. 2] P.
ADONNINO, Parere del Ministero delle Finanze e del Comitato Consultivo
per l’applicazione delle norme antielusive e rilevanza penale
dell’elusione, in Riv. dir. trib., 2001, 245. 3] S. ARMELLA,
Il diritto all’informazione in materia doganale, in AA.VV., Il
diritto di interpello, ETI, Roma, 2003, 103-120. 4] R. BETTI,
Parte il diritto di interpello-Ouverture con stecca, il pronunciamento
ministeriale sui concetti di spese di pubblicità e spese di rappresentanza
lascia interdetti, in Boll. trib., 1999, 373 . 5] A. CAPLIN,
Taxpayers rulings Policy of the Internal revenue Service: A Statement
of Principles, 20 NYU Tax Institute, 1, 1962. 6] S. CAPOLUPO – M.
CAPOLUPO, Statuto del contribuente e diritto di interpello, Ipsoa,
Milano, 2000. 7] A. COMELLI, La disciplina dell’interpello:
dall’art. 21 della L. n. 413/1991 allo statuto dei diritti del
contribuente, in Dir. prat. trib., I, 2002, 625. 8] M.
ELLIS, in General Report, International Fiscal Association,
Cahiers de droit fiscal international, Vol. LXXXIVb, Advance
rulings, 1999. 9] G. FALSITTA, Manuale di Diritto
Tributario, 3a ed., CEDAM, Padova, 1999, 68-82. 10] L. FERLAZZO
NATOLI, La Rilevanza del Principio del Contradditorio nel Procedimento
di Accertamento Tributario, in AA.VV., L’Evoluzione
dell’Ordinamento Tributario Italiano, CEDAM, Milano, 2000. 11] F.
GALLO, Verso un "giusto processo" tributario, in Rass.
Trib., 2003, 11. 12] P.A. HARRIS, Private Tax rulings: An
Advanced System, 1994, Australian Tax Review, N. 22. 13] J.
PREBBLE, Advance rulings on Tax Liability, Victoria University of
Wellington, Institute of Policy Studies, 1986. 14] G. PEZZUTO,
L'esclusione della punibilità in caso di adeguamento al parere del
Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, in
Rass. trib., 2001, 1562. 15] C. ROMANO, Advance Tax rulings
and Principles of Law: Towards a European Tax rulings System?, Vol.
IV, IBFD Doctoral Series, 2002. 16] C. ROMANO, Italy, The
International Guide to Advance rulings, IBFD, 2003. 17] L. SALVINI,
La «Nuova» Partecipazione del Contribuente, in L’Evoluzione
dell’Ordinamento Tributario Italiano, CEDAM, Milano, 2000. 18] M.I.
SALTZMAN – A.W. SALTZMAN, IRS Practice and Procedures, Warren
Gornham & Lamont 1991 (aggiornato annualmente).. 19] D. SANDLER,
A Request for rulings, The Institute of Taxation, 1994. 20] D.
SANDLER, General Introduction, in The International guide to
Advance rulings, original release, 1997, IBFD, vol. XI. 21] C.
SILFVERBERG, Sweden, in Advance rulings, IFA, Cahiers de
droit fiscal international, Vol. LXXXIVb, 1999. 22] J. M. TERRA
BEN, Community Customs Law: a Guide to the Customs Rules on Trade
between the (Enlarged) EU and Third Countries, Kluwer Law
International, 1995. 23] G. ZIZZO, Diritto d'interpello e
ruling, in Riv.dir. trib., 1992, I, 136.
|
|