| |
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La nozione di utili di partecipazione e strumenti finanziari partecipativi esteri. - 3. Le criticità. - 4. La revisione della nozione di partecipazioni e strumenti finanziari partecipativi esteri, prevista dal Correttivo Ires 2005. - 5. L’attuale tassazione dei dividendi provenienti da territori o Paesi della cd. Black list. - 6. Dividendi “Black list” in seguito al correttivo Ires 2005. - 7. Il Correttivo Ires 2005 e i dividendi esteri percepiti da società trasparenti ex art. 116, TUIR. - 8. Entrata in vigore delle norme correttive sui dividendi esteri.
1. Premessa
Il 1 gennaio 2004, è entrato in vigore il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, che ha attuato la riforma dell’imposizione dei redditi prodotti da società ed enti assimilati, di cui alla Legge Delega n. 80 del 7 aprile 2003. Il tempo relativamente breve intercorso tra i due atti legislativi, non ha permesso di ponderare adeguatamente taluni aspetti della nuova normativa e compiere gli opportuni aggiustamenti. Da ciò, l’eliminazione di alcune incongruenze ex post, attraverso il cd. “Correttivo Ires 2005”, un Decreto Legislativo di prossima emanazione.
Stando all’articolato diffuso dalla stampa economica e fiscale [1],
le principali modifiche normative del citato Decreto legislativo in
tema di dividendi esteri, sono:
1. La revisione della nozione di utili di partecipazione e strumenti finanziari partecipativi esteri; 2. la parziale modifica del regime dei dividendi provenienti da Paesi e territori a regime fiscale privilegiato; 3. l’aumento della quota imponibile dei dividendi (nazionali ed esteri) delle società soggette al regime di trasparenza, di cui all’art. 116, TUIR.
2. La nozione di utili di partecipazione e strumenti finanziari partecipativi esteri
In ambito fiscale, gli utili di partecipazione in senso proprio sono redditi da capitale originati da tipiche forme di partecipazioni al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti ad Ires, come azioni e quote, che conferiscono lo status di socio.
Ad essi, il TUIR assimila, quanto al regime di tassazione, i redditi
di capitale [2] derivanti dai cd. strumenti finanziari partecipativi
(di seguito detti s.f.p.), ossia titoli [3] che conferiscono,
al più, limitati diritti amministrativi, ma mai lo status di socio,
e la cui remunerazione è totalmente costituita dalla partecipazione
all’andamento economico della società emittente, o di altre società
appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale
i titoli e gli strumenti finanziari sono emessi [4].
Più precisamente, in base alla distinzione operata dall’Amministrazione
[5], possiamo individuare tre diverse fattispecie, previste dall’art.
44, TUIR:
- il comma 1, lettera e), TUIR, che riguarda gli utili derivanti da partecipazioni “in senso proprio” al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti ad Ires, salva la condizione richiesta dal comma 2, lettera b), per l’applicazione del regime dei dividendi, in presenza di partecipazioni in senso proprio in società ed enti, ex art. 73, comma 1, lettera d), TUIR; - il comma 2, lettera a), concernente gli utili da s.f.p., emessi da società ed enti soggetti ad Ires, fiscalmente residenti (di seguito s.f.p.nazionali); - il comma 2, lettera b), che individua le condizioni per applicare il regime dei dividendi alle partecipazioni in senso proprio al patrimonio o al capitale di società ed enti non residenti, di cui all’art. 73, comma 1, lettera d), TUIR e agli s.f.p. emessi dai medesimi soggetti (di seguito s.f.p. esteri).
Nel caso degli s.f.p. nazionali, l’esclusione parziale dall’imponibile
avviene se la loro remunerazione è totalmente costituita dalla partecipazione
all’andamento economico della società emittente, o di altre società
appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale
i titoli e gli strumenti finanziari sono emessi (art. 44, comma 2, lettera
a, TUIR), laddove la partecipazione al risultato economico deve consistere
in una percentuale dell’utile dell’impresa [6].
Nell’ipotesi di s.f.p. esteri e di partecipazioni in senso proprio al capitale o al patrimonio di società estere (azioni, quote,..), la detassazione è invece subordinata ad una duplice condizione, detta del doppio equity:
essi debbono rappresentare una partecipazione al capitale o
al patrimonio della società estera [7]: si è osservato che, se
tale accezione fosse intesa in senso “civilistico-contabile”, gli s.f.p.
dovrebbero essere imputati al capitale sociale, o costituire una riserva
del patrimonio netto [8];
la remunerazione deve essere tale che, se corrisposta da una
società residente, sarebbe stata totalmente indeducibile nella determinazione
del suo reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 109, comma 9, TUIR [9].
Le lettere a) e b), del comma 2 dell’art. 44, sono strettamente correlate all’art. 109, comma 9, posto che a una remunerazione che partecipa totalmente ai risultati economici della società, corrisponde la totale indeducibilità dal reddito dell’impresa erogante. Salve le considerazioni che verranno effettuate più oltre, va detto che l’interpretazione del Fisco ha anche lo scopo di evitare che gli s.f.p. esteri, siano strumentalizzati per manovre elusive. Infatti, se essi rappresentano una partecipazione al capitale o al patrimonio della società estera, è assai probabile che, similmente a quanto prevede il nostro TUIR, generino una remunerazione costituente utile indeducibile dal reddito d’impresa. Inoltre, mentre il TUIR stabilisce l’indeducibilità degli s.f.p. nazionali che non rappresentano apporti di equity (ossia una partecipazione al patrimonio o al capitale della società estera), non è detto che ciò avvenga con gli s.f.p. esteri. Peraltro, il TUIR prevede che il regime di parziale detassazione dei dividendi si applichi anche ad altre fattispecie di redditi da capitale, ossia: • agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza ex art. 2554, c.c., ma solo se l’apporto non è costituito esclusivamente da lavoro (artt. 44, comma 1, lettera f e 53, comma 2, lett. c), TUIR); • alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all’art. 98, TUIR, direttamente erogati dal socio o da sue parti correlate (cd. thin capitalization ; cfr. art. 44, comma 1, lettera e, TUIR, che assimila tali proventi agli utili di partecipazione). Nell’ipotesi d’associazione in partecipazione, può configurarsi un dividendo estero quando l’impresa associante è un soggetto non residente e l’apporto dell’associato residente persona fisica, non consista esclusivamente in una prestazione di lavoro.
Più problematico è il trattamento da riservare a proventi esteri (ad
esempio: interessi) riqualificati come dividendi nello Stato della fonte,
secondo una disciplina anti thin capitalization analoga a quella
del nostro art. 98, T.U.I.R. [10]
Una lettura del TUIR conforme ai principi del Trattato UE, in particolare all’art. 56, porterebbe ad estendere ad essi la disciplina dei dividendi, ma la necessaria compresenza dei requisiti già visti per l’ammissione al regime degli utili di partecipazione (inclusa la rappresentatività del capitale o del patrimonio della società estera), fanno dubitare della percorribilità di tale strada interpretativa.
3. Le criticità
L’attuale normativa può determinare alcune distorsioni nel trattamento fiscale dei proventi esteri.
In primo luogo, la condizione che lo s.f.p. sia rappresentativo del
capitale o del patrimonio della società estera in senso civilistico-contabile,
rischia di limitare il regime dei dividendi a quote e azioni di società
di persone e capitali estere, poiché, allo stato attuale, non sembra
sia dato riscontrare un’iscrizione a tale titolo perfino quando l’apporto
non sia rimborsabile in caso di perdite. [11]
Pertanto, si è proposto di intendere le nozioni di patrimonio e di capitale in senso “sostanziale”, ossia prescindendo dalla rappresentazione contabile.
In questa prospettiva, gli s.f.p. che consistono in apporti suscettibili
di essere restituiti solo in assenza di perdite, andrebbero assimilati
alle partecipazioni al patrimonio o al capitale in senso proprio perché,
nella sostanza, la loro partecipazione al rischio d’impresa, li renderebbe
simili ai conferimenti veri e propri [12].
In secondo luogo, l’applicazione del regime di detassazione dei dividendi ai soli s.f.p. esteri - caratterizzati dal doppio equity - e l’irrilevanza del trattamento fiscale del provento nello Stato della fonte, possono causare una tassazione ingiustificatamente bassa o elevata.
Si pensi a un reddito estero percepito da una società residente, qualificato
in Italia come dividendo, ex art. 44, comma 2, lettera b), TUIR [13],
e come interesse deducibile nell’ordinamento della società erogante.
In tal caso, si assisterà a una “quasi doppia non tassazione” [14]
nei due Stati.
E’ verosimile che il fenomeno si realizzi in presenza di s.f.p. rappresentativi
di un mero prestito, oggetto di un obbligo di restituzione, ancorché
correlati all’andamento economico della società [15] (è il caso
dei cd. prestiti partecipativi), e che ciò formi oggetto di arbitraggi
fiscali.
La situazione prospettata, evidenzia una lacuna nella coerenza sistematica del TUIR.
Mentre il reddito erogato da società site in Stati “black list”
(ovvero: Paesi o territori a regime fiscale privilegiato, di cui al
DM n. 429/2001) è tassato integralmente [16], nulla è previsto
nell’ipotesi di provento qualificato come dividendo in Italia e dedotto
come costo nello Stato della fonte, anche se ciò determina un vantaggio
fiscale ingiustificato maggiore di quello tratto dal dividendo “paradisiaco”.
Viceversa, esistono fattispecie in cui il reddito estero è tassato più onerosamente di quello nazionale, integrando una possibile violazione della normativa comunitaria. Si pensi agli interessi derivanti da finanziamenti erogati a una società estera, riqualificati come dividendi e considerati indeducibili dal reddito d’impresa della società estera, da una legislazione anti – thin capitalization, simile a quella dell’art. 98, TUIR.
Poiché tale reddito non è correlato a quote di capitale o di patrimonio,
alla sua indeducibilità in capo alla società estera finanziata e alla
sua tassazione come dividendo nello Stato della fonte, si aggiunge la
sua integrale imposizione in Italia, dove è qualificato come interesse
[17].
Le distonie evidenziate, hanno spinto la dottrina a cercare soluzioni interpretative più aderenti alla normativa comunitaria.
Infatti, si è osservato che la scelta operata dall’Amministrazione,
benché motivata da condivisibili esigenze di cautela fiscale, confliggerebbe
con l’art. 56 del Trattato istitutivo CEE, poiché le condizioni per
l’applicazione del regime di parziale esenzione dei proventi da s.f.p.
esteri sarebbero ingiustificatamente più gravose di quelle relative
agli s.f.p. italiani, discriminando i capitali di altri Stati membri
e ostacolandone la libera circolazione [18].
L’alternativa, prospettata da un’autorevole opinione, era quella di
ricondurre alla lettera a) del comma 2 dell’art. 44, tutti gli strumenti
finanziari partecipativi, visto che tale norma non sembra distinguere
in ordine alla loro provenienza, di modo che la lettera b) si sarebbe
limitata a stabilire i requisiti affinché una partecipazione in senso
proprio in una società estera produca dividendi [19].
Ma tale strada interpretativa, che pure ha l’indubbio pregio della semplificazione e della linearità, sembrerebbe contraddetta da due argomenti testuali. Il primo è che l’art. 89, comma 3, esclude dalla tassazione il 95% dell’utile estero “alla condizione prevista dall’art. 44, comma 2, lettera b), ..”, senza distinguere tra partecipazioni “tipiche” e s.f.p.: il che sembra confermi la volontà del legislatore, di ricomprendere entrambe le categorie nella lettera b).
Il secondo è che l’art. 27, comma 4, DPR 600/73, relativo alla ritenuta
operata su redditi esteri, si riferisce ad utili “relativi a partecipazioni”:
da ciò si sembra si possa desumere che tanto gli s.f.p. quanto le partecipazioni
in senso proprio in soggetti esteri, debbano consistere in apporti di
equity. [20]
4. La revisione della nozione di partecipazioni e strumenti finanziari partecipativi esteri, prevista dal Correttivo Ires 2005
Le imminenti modifiche in tema di redditi da capitale nel quadro del cd. “Correttivo Ires 2005”, dovrebbero portare ad un sostanziale mutamento delle condizioni per accedere al regime dei dividendi esteri.
Stando all’art. 1 del D.Lgs. citato [21], si profila l’abrogazione
della lettera b) dell’art. 44, TUIR, mentre la lettera a), distinguerebbe
tra titoli e s.f.p. italiani da un lato e partecipazioni al capitale,
titoli e s.f.p. esteri, dall’altro.
I primi sarebbero similari alle azioni se, come avviene nella vigente normativa, la loro remunerazione è totalmente costituita dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo, o dell’affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi. Per i secondi, sarebbe richiesta sia la citata condizione, che la totale indeducibilità della loro remunerazione nella determinazione del reddito d’impresa nello Stato estero di residenza del soggetto emittente. Tale modifica, avrebbe indubbiamente un duplice merito. Da un lato, eliminerebbe alcune disparità di trattamento tra s.f.p. italiani ed esteri, suscettibili di porre il TUIR in contrasto con l’art. 56 del Trattato CEE, sulla libera circolazione dei capitali, come la limitazione del regime dei dividendi ai soli s.f.p. esteri che rappresentano una partecipazione al patrimonio o al capitale dell’impresa estera. Dall’altro, creerebbe una perfetta simmetria tra s.f.p. italiani ed esteri, poiché l’indeducibilità del provento totalmente collegato all’andamento economico della società, sia da parte dell’impresa italiana (ex art. 109, TUIR), che di quella estera [art. 44, comma 2, lettera a), nella futura formulazione] impedirebbe i fenomeni distorsivi della “quasi doppia non tassazione” (provento dedotto dall’impresa estera e tassato limitatamente al 5% o al 40%, in Italia) o della pesante doppia imposizione (interessi riqualificati come dividendi dalla legislazione anti – thin capitalization estera).
5. L’attuale tassazione dei dividendi provenienti da territori o Paesi della cd. Black list
I dividendi esteri percepiti da persone fisiche, derivanti da partecipazioni non qualificate e non costituenti beni relativi all’impresa, sono attualmente tassati con la ritenuta a titolo d’imposta del 12,5% sull’ammontare “netto frontiera”, ossia ridotto della ritenuta estera (cfr. art. 27, comma 4, del DPR n. 600/1973), a prescindere dal luogo di provenienza del reddito. Comparando la pressione fiscale che grava sui dividendi percepiti da due persone fisiche, detentrici di partecipazioni non qualificate relative a società site, rispettivamente, in uno Stato Black list e a fiscalità ordinaria, è agevole constatare che la loro indiscriminata tassazione con la ritenuta secca favorisce, di fatto, il socio della società black list che, in uscita, non è soggetto a ritenuta o lo è in misura “simbolica” (tabelle 1 e 2).
Tabella 1 Dividendi da partecipazione non qualificata in società sita in uno Stato a tassazione ordinaria (si ipotizza una ritenuta del 5%)
Dividendo 10000 Ritenuta in uscita (5 %) 500 Dividendo “netto frontiera” 9500 Ritenuta a titolo d’imposta (12,5%) 1187,5 Dividendo percepito 8312,5 Incidenza fiscale complessiva 1687,5 Incidenza fiscale in percentuale 16,87%
Tabella 2
Dividendi da partecipazione non qualificata in società sita in Stato “Black list”
Dividendo 10000 Ritenuta in uscita 0 Dividendo “netto frontiera” 10000 Ritenuta a titolo d’imposta (12,5%) 1250 Dividendo percepito 8750 Incidenza fiscale complessiva 1250 Incidenza fiscale in percentuale 12,50%
D’altra parte, la deduzione dell’imposta estera dall’imponibile, anziché
la sua detrazione dall’imposta italiana, non permette mai l’integrale
eliminazione della doppia imposizione giuridica internazionale [23].
Nei casi in cui l’aliquota dell’imposta estera è uguale o inferiore a quella italiana, la detrazione dall’imposta italiana eliminerebbe la doppia imposizione giuridica internazionale e uniformerebbe la pressione fiscale che grava sui dividendi, a prescindere dal livello di tassazione nello Stato della fonte (tabelle 3 e 4).
Tabella 3
Dividendi da partecipazione non qualificata in società sita in uno Stato a tassazione ordinaria, se fosse prevista la detrazione dell’imposta estera dalla ritenuta italiana del 12,5% (si ipotizza una ritenuta del 5%)
Dividendo 10000 Ritenuta estera (5 %) 500 Dividendo al lordo della ritenuta estera 10000 Ritenuta a titolo d’imposta (12,5%) 1250 Ritenuta estera da detrarre 500 Imposta italiana dovuta 750 Dividendo percepito 8750 Incidenza fiscale complessiva 1250 Incidenza fiscale in percentuale 12,5%
Tabella 4
Dividendi da partecipazione non qualificata in società sita in Stato “Black list” se fosse prevista la detrazione dell’imposta estera dalla ritenuta italiana del 12,5% (si ipotizza l’assenza di ritenuta in uscita)
Dividendo 10000 Ritenuta estera 0 Dividendo al lordo della ritenuta estera 10000 Ritenuta a titolo d’imposta (12,5%) 1250 Ritenuta estera da detrarre 0 Imposta italiana dovuta 1250 Dividendo percepito 8750 Incidenza fiscale complessiva 1250 Incidenza fiscale in percentuale 12,5%
Ma così non è, per cui l’incidenza fiscale complessiva sui dividendi fluenti da uno Stato a tassazione ordinaria, è più elevata di quella che colpisce i loro omologhi, provenienti da un paradiso fiscale, senza ritenuta o con ritenuta assai più bassa.
D’altra parte, non convince l’opinione, pur autorevole, che giustifica
la disciplina fiscale delle partecipazioni non qualificate, con il fatto
che riguardano investimenti non significativi ed estranei all’esercizio
d’impresa. [24]
In realtà, è più probabile che il legislatore abbia distinto tutti i
dividendi esteri in base alla congruità o meno dell’imposizione nello
Stato della fonte [25], trascurando il fatto che la tassazione
integrale non “sanziona”i dividendi provenienti da partecipazioni non
qualificate in società Black list, perché la ritenuta “secca”
è sempre operata sul 100% del provento (netto frontiera) .
Sarebbe stato necessario individuare altri criteri discriminatori e/o
le condizioni per cui, taluni investimenti in società Black list,
meritano un trattamento analogo a quelli in società non site in paradisi
fiscali [26].
Ancor più marcata è la sperequazione che emerge nel raffronto tra dividendi originati da partecipazioni non qualificate e qualificate in società Black list (tabella 5).
Tabella 5 Dividendi da partecipazione qualificata in società sita in Stato “Black list Dividendo 10000 10000 10000 1000 Ritenuta estera 0 0 0 0 “netto frontiera” 10000 10000 10000 10000 Ritenuta in entrata (12,5% sul 100%) 1250 1250 1250 1250 Dividendo percepito 8750 8750 8750 8750 Reddito imponibile 10000 10000 10000 10000 Imposta lorda Aliquota 23% (2300) Aliquota 33% (3300) Aliquota 39% (3900) Aliquota 43% (4300) Credito per imposte Assolte all’estero 0 0 0 0 Scomputo ritenuta subita in entrata 1250 1250 1250 1250 Imposta dovuta 1050 2050 2650 3050 Dividendo netto 7700 6700 6100 5700 Onere fiscale effettivo 2300 3300 3900 4300 Incidenza in % 23,0% 33,0% 39,00% 43,00%
Nel caso limite in cui non vi è tassazione in uscita dallo Stato della fonte, la maggior incidenza fiscale che grava sui dividendi da partecipazioni qualificate rispetto a quelli originati da partecipazioni non qualificate, oscilla da un minimo di 12,5 a un massimo di 30,5 punti percentuali. Non è escluso che, ai sensi degli artt. 47, comma 4 e 89, comma 3, TUIR, il socio con partecipazione qualificata esperisca l’interpello e provi l’esimente di cui all’art. 167, comma 5, lettera b), TUIR, ossia che dall’inizio del periodo di possesso, da tale partecipazione non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, ottenendo la detassazione, rispettivamente, del 60% e del 95%. Comunque, in mancanza di ciò, il socio non qualificato di una società “black list”, beneficia di un trattamento migliore sia del titolare di una partecipazione qualificata nel medesimo Stato che del suo omonimo che partecipa a una società non situata in un paradiso fiscale. Conclusivamente, va notato che nel trattare della tassazione dei dividendi fluenti da Stati a fiscalità privilegiata, l’art. 89, comma 3, prevede la tassazione integrale di quelli “distribuiti” da società ed enti siti in paradisi fiscali, mentre l’art. 47, comma 4, usa l’espressione “provenienti”.
Ci si è pertanto chiesti se, nella seconda ipotesi, relativa alla tassazione
dei soggetti Irpef, il disconoscimento della detassazione parziale riguardi
anche i dividendi indirettamente provenienti da Paesi della Black list,
ossia percepiti, ad esempio, da una società francese, che a sua volta
distribuisce dividendi ai soci italiani. [27]
6. Dividendi “Black list” in seguito al correttivo Ires 2005
L’art. 11 [28] del Decreto correttivo Ires 2005, attenua parzialmente
le contraddizioni suesposte ed elimina taluni dubbi interpretativi.
La ritenuta “secca”, continuerà ad applicarsi ai dividendi black
list relativi a società con titoli negoziati [29] in mercati
regolamentati, ossia a quelli di cui al testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria (TUIF) approvato con decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e a quelli di Stati appartenenti
all’OCSE, istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate
o approvate dalle competenti autorità in base alle leggi in vigore nello
Stato in cui detti mercati hanno sede [30].
E’ presumibile che il trattamento di favore per tali partecipazioni,
dipenda dalle garanzie che offre la disclosure finanziaria e
contabile delle società quotate, e dalla necessità di evitare che sia
penalizzato l’investimento dei risparmiatori in realtà economiche più
affidabili, e meno strumentalizzabili a fini elusivi [31]
Dal punto di vista operativo, sarà importante verificare quali documenti
saranno ritenuti sufficienti a provare all’intermediario che interviene
nella riscossione, il requisito della negoziazione dei titoli della
società erogante in un mercato regolamentato, e l’ammissibilità di un’eventuale
autocertificazione del percipiente [32].
Per contro, l’art. 11 del D.Lgs. citato, modifica gli artt. 27, DPR 600/73 e 47, TUIR, stabilendo che i dividendi originati da partecipazioni non qualificate in società “paradisiache” non quotate, scontino una ritenuta a titolo di acconto del 12,5% sul “netto frontiera”, per cui essi confluiranno per il loro intero ammontare nella base imponibile Irpef, saranno tassati con l’aliquota marginale e beneficeranno del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero. Pertanto, l’incidenza fiscale su tali proventi risulterà in linea con quelli relativi a partecipazioni qualificate di Paesi black list (cfr. tabella 5, per il caso in cui non sia operata la ritenuta nello Stato della fonte). E’ tuttavia esperibile l’interpello ex art. 167, comma 5, lettera b), TUIR, per provare al soggetto che interviene nella riscossione, che dalla partecipazione non è stato conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale n. 429/2001 (cfr. art. 87, comma 1, lettera c), TUIR). Dunque, l’art. 27, nuova formulazione, consente l’interpello citato, anche ai titolari di partecipazioni non qualificate in società black list, purché con titoli non negoziati in mercati regolamentati. Per l’individuazione della natura, qualificata o meno, degli s.f.p. italiani ed esteri, tutti ricompresi nella nuova lettera a) dell’art. 44, TUIR, si dovrà distinguere a seconda che essi rappresentino o meno, una partecipazione al patrimonio della società.
Per i primi, si utilizzeranno i medesimi criteri previsti per le partecipazioni
tipiche [cfr. art. 67, comma 1, lettere c) e c bis)] [33], mentre
i secondi saranno considerati e tassati come partecipazione qualificate
[cfr. art. 67, comma 1, lettera c), n. 1, TUIR].
Se si intende la partecipazione al patrimonio dal punto di vista contabile,
gli s.f.p. rientreranno sempre tra le partecipazioni qualificate, poiché
a quanto ci consta, nessun s.f.p. è iscrivibile a tale titolo [34].
Si giunge a diversa conclusione, se la partecipazione al patrimonio
è intesa come apporto non restituibile in caso di perdite, a prescindere
dalla sua rappresentazione contabile [35].
Per completezza, si segnala che in tema di plusvalenze finanziarie da
redditi diversi, l’Amministrazione ritiene che gli s.f.p., di cui all’art.
44, comma 2, lettera a), rappresentino una partecipazione al patrimonio
se danno diritto alla restituzione dell’apporto [36], senza specificare
se abbiano natura di finanziamento o di equity (ossia, se l’apporto
sia restituibile o meno, anche in assenza di perdite).
Se si adottasse la medesima nozione anche in tema di dividendi, ai citati s.p.f. si applicherebbe la distinzione tra partecipazioni qualificate e non, mentre quelli emessi a fronte di un conferimento di opere e servizi o senza effettuazione di apporto, costituirebbero partecipazioni qualificate. Infine, il correttivo Ires modifica l’art. 47, comma 4, sostituendo la parola “provenienti”, con “distribuiti”, per cui è ormai chiaro che la tassazione integrale dei dividendi non riguarda quelli che il socio italiano percepisce dalla società black list indirettamente, ossia tramite una società sita in uno Stato a tassazione “congrua” che si interpone tra i due soggetti.
Peraltro, qualora l’unico scopo dell’interposizione fosse la detassazione
del dividendo, l’Amministrazione potrebbe valutare la ricorrenza dei
presupposti per l’applicazione dell’art. 37 bis, DPR 600/73. [37]
7. Il Correttivo Ires 2005 e i dividendi esteri percepiti da società trasparenti ex art. 116, TUIR
L’art. 116, TUIR, prevede l’applicazione del regime della trasparenza a realtà economiche di minori dimensioni, in cui la società trasparente è una S.r.l. e i partecipanti, sono esclusivamente persone fisiche. Nella trasparenza ex art. 115, società trasparente e soci sono soggetti Ires, per cui l’imputazione pro-quota del reddito o della perdita ai soci non determina salti d’imposta. Per contro, nell’ipotesi di cui all’art. 116, la base imponibile Ires della partecipata viene imputata a soggetti Irpef, con effetti talvolta distorsivi. Accade, così, che i dividendi imputati ai soci persone fisiche, risultino imponibili nella misura del 5% anziché del 40%, con un notevole e ingiustificato beneficio fiscale.
Nel caso di dividendi esteri, il risparmio fiscale che deriva dalla
detassazione del 95%, rende conveniente l’interposizione della S.r.l.
trasparente anche se si verifica una corrispondente riduzione percentuale
della ritenuta estera detraibile, ex art. 165, comma 10, TUIR (si veda
il risultato degli esempi 1 e 2) [38].
Esempio 1 Dividendo estero percepito da una persona fisica senza interposizione di una S.r.l. trasparente. Supponiamo che : • Beta, sia una società estera sita in uno Stato a tassazione ordinaria; • Bianchi, la persona fisica che ha una partecipazione qualificata del 30% in Beta; • Beta distribuisca dividendi pari a 10.000 (di cui 3.000 a Bianchi); • l’aliquota marginale Irpef di Bianchi sia il 43%; • per semplicità, il dividendo erogato da Beta, sia l’unico reddito estero di Bianchi.
Dividendo estero (30% di 10000) 3000 Ritenuta estera (10%) 300 “netto frontiera” 2700 Ritenuta in entrata (12,5% sul 40% del “netto frontiera) 135 Dividendo percepito 2565 Reddito imponibile di Bianchi (40%) 1200
Imposta netta [39] (aliquota del 43%) 516
Credito d’imposta ex art. 165, commi 1 e 10, TUIR (40% di 300) [40]
120
Irpef dovuta 396 Scomputo ritenuta subita in entrata 135 Irpef da versare al netto della ritenuta in entrata 261 Dividendo netto 2304 Onere fiscale complessivo (ritenuta estera ed Irpef) 696 Incidenza in % 23,20%
Esempio 2 Dividendo estero percepito da una S.r.l. in regime di trasparenza e poi imputato al socio persona fisica.
Supponiamo ora, che si siano verificati i seguenti cambiamenti: • Bianchi ha conferito ad Alfa, la sua partecipazione qualificata del 30% in Beta, ricevendo una partecipazione del 30% (dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ex art. 2346 c.c. e degli utili) in Alfa; • Alfa detiene il 100% del capitale sociale di Beta; • i dividendi erogati da Beta, pari a 10.000, sono l’unico reddito conseguito da Alfa; • l’unico reddito estero di Bianchi, è quello imputato per trasparenza da Alfa.
Società trasparente Alfa Dividendo estero distribuito da Beta 10000 Reddito imponibile di Alfa (5%) 500 Ritenuta estera (10%) 1000 Imponibile imputato a Bianchi (30% x 500) 150
Bianchi, socio di Alfa
Imponibile Irpef (30% dell’imponibile di Alfa ) 150 Ritenuta estera imputata a Bianchi 1000 x 30% 300 Imposta lorda (150 x 43%) 64,5 Credito d’imposta ex art. 165, commi 1 e 10, TUIR
(300 x 5%) [41]
15 Irpef dovuta 49,5 Reddito al netto delle imposte 2650,5 Onere fiscale complessivo (ritenuta estera ed Irpef) 349,5 Incidenza in % 11,65%
Raffrontando gli esempi 1 e 2, si nota che: • in presenza di un’aliquota marginale del 43%, la maggiore Irpef dovuta, senza l’interposizione di Alfa, è pari a 346,5 (396 - 49,5 = 346,5);
• tramite la società trasparente Alfa, Bianchi riduce l’incidenza fiscale
Irpef sul dividendo estero, dell’87,5% [42];
• l’incidenza fiscale complessiva sul reddito (ritenuta estera ed Irpef), passa dal 23,20 % all’11,65 %, riducendosi di quasi il 50 % (per l’esattezza, del 49,78%).
Se il conferimento nella società trasparente fosse compiuto solo per beneficiare della riduzione d’imposta, si potrebbe ipotizzare l’applicazione dell’art. 37, bis, DPR 600/73. Tra l’altro, uno dei presupposti per l’applicabilità della citata disposizione antielusiva, è che la condotta si realizzi tramite una o più delle operazioni di cui alle lettere da a) ad f bis), del comma 3, tra cui rientra anche il conferimento in società [cfr. lettera b)]. L’applicazione dell’art. 37 bis, comporterebbe: - il disconoscimento del vantaggio tributario e la tassazione della differenza tra l’imponibile Irpef della partecipazione qualificata, posseduta direttamente dalla persona fisica (il 40% del dividendo, ex art. 47, comma 1, TUIR), e quello imputato al socio per trasparenza (il 5%); - il riconoscimento della correlativa maggiore ritenuta estera detraibile, ex art. 165, comma 10, TUIR. Ad ogni modo, il correttivo Ires intende eliminare la causa stessa di questi arbitraggi fiscali.
Infatti, l’art. 4, comma 3, lettera b), dell’articolato [43],
aggiunge al comma 2 dell’art. 116, TUIR, un ulteriore periodo per cui
gli utili di cui all’art. 89, commi 2 e 3 (dunque i dividendi nazionali
ed esteri, percepiti da soggetti Ires), e le plusvalenze di cui all’art.
87 (qualificate per la participation exemption in capo a soggettti
Ires) [44] concorrono a formare il reddito imponibile della società
trasparente nella misura indicata dagli artt. 58, comma 2 e 59, TUIR,
ossia, per il 40%.
8. Entrata in vigore delle norme correttive sui dividendi esteri
Ai sensi dell’art. 16 [45] del decreto in esame, l’entrata in
vigore del correttivo Ires 2005 è prevista il giorno stesso della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Circa il momento dal quale decorrono gli effetti delle disposizioni correttive sui dividendi esteri, bisogna distinguere: - le norme che modificano la nozione di partecipazioni in senso proprio al capitale o la patrimonio di società ed enti non residenti e di s.f.p. esteri, nonché la tassazione di taluni dividendi provenienti da Stati della Black list (artt. 1 e 4), si applicano dall’entrata in vigore del decreto; - la disposizione che eleva la quota imponibile dei dividendi percepiti da una società trasparente e imputati ai soci ex art. 116, comma 2, (art. 4, comma 3), ha effetto dal periodo d’imposta che ha inizio a decorrere dal 1 gennaio 2005, se, all’entrata in vigore del decreto, è già scaduto il termine per l’esercizio dell’opzione della trasparenza. Poiché i contenuti delle modifiche normative sono stati diffusi dalla stampa già alcuni mesi fa, è possibile che alcune società black list a ristretta base partecipativa e senza titoli negoziati in mercati regolamentati, abbiano già valutato se distribuire i dividendi : - prima della vigenza del decreto, per consentire ai soci persone fisiche di beneficiare per l’ultima volta della ritenuta “secca” del 12,5%, onde evitare la dichiarazione dei dividendi (conservando l’anonimato), o beneficiare di una tassazione inferiore a quella derivante dalla loro inclusione nell’imponibile Irpef; - dopo la sua emanazione, se il reddito complessivo del socio di cui all’art. 8, comma 1, TUIR, è integralmente assorbito dalle perdite di un’attività d’impresa minore (art. 66, TUIR) o professionale (perché, ad esempio, in fase di avvio), o se il socio presume di poter provare, con interpello ex art. 167, comma 5, lettera b), TUIR, che fin dall’inizio del periodo di possesso della partecipazione non si è conseguito l’effetto di localizzare tale reddito in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato.
Prescindendo da un giudizio di merito su alcuni dei citati comportamenti
[46], si osserva che il legislatore non ha adottato norme tributarie
retroattive, potenzialmente idonee ad evitarli, per il divieto posto
dall’art. 3, comma 1, Legge 7 luglio 2000, n. 212, recante “Disposizioni
in materia di statuto dei diritti del contribuente” [47].
|
|
| |
[1]Si tratta del decreto legislativo del 18 marzo 2005, approvato in prima lettura il 18 marzo 2005. La versione alla quale si riferisce il presente lavoro, è visionabile su Fisconline, banca dati ETI – De Agostini. [2]Non tutti gli strumenti finanziari sono produttivi di redditi da capitale: è il caso dei contratti derivati e di altri contratti finanziari a termine che, pur potendo atteggiarsi, nella sostanza, come gli strumenti finanziari partecipativi (quando, ad esempio, la remunerazione è totalmente collegata all’andamento economico della società emittente) originano plusvalenze finanziarie da redditi diversi, di cui all’art. 67, TUIR. [3]Una caratteristica degli s.f.p., è la cartolarizzazione, ossia l’essere destinati alla circolazione: così l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 26/E del 16 giugno 2004, par. 2.4., per la quale, l’espressione “non abbraccia dunque anche i contratti (non cartolarizzati), quali, ad esempio, quelli di associazione in partecipazione…”. [4]La riforma del diritto societario, ha previsto una pluralità di fattispecie astrattamente inquadrabili in tale ambito, disciplinate dal titolo V del libro V del codice civile, così come riformulato dal decreto legislativo n. 6 del 2003. Si tratta, in particolare, degli strumenti finanziari partecipativi emessi anche a seguito dell’apporto di opere o servizi ai sensi dell’articolo 2346, comma 6, del codice civile, degli strumenti finanziari emessi a seguito degli apporti effettuati a favore di patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all’articolo 2447-ter, comma 1, lettera e), del codice civile, e degli strumenti finanziari che condizionano l’entità del rimborso del capitale all’andamento economico delle società di cui all’articolo 2411, comma 3, del codice civile [5]Circolare n. 26/E del 16 giugno 2004, sulla nuova tassazione dei dividendi. [6]In tal senso Circolare n.26/E del 16 giugno 2004. [7]Cfr. la già citata Circolare n. 26/E del 2004, par. 2.4. su Le partecipazioni e gli strumenti finanziari partecipativi esteri. [8]Cfr. Assonime, Circolare n. 32/2004, pag. 27, in cui - inoltre - si rileva che, di fatto, la partecipazione al capitale o al patrimonio intesa in tal senso, non si realizza mai, poiché gli s.f.p. sono iscrivibili in bilancio solo come una posta di debito. [9]Dalla formulazione dell’art. 44, comma 2, lettera b), TUIR, si desume che il percettore della remunerazione di fonte estera, dovrà provare che tale condizione si sia realizzata. [10]Diverso è il caso delle remunerazioni relative a finanziamenti erogati a una stabile organizzazione italiana di una società non residente: per gli artt. 23, comma 1, lett. e), e 151, comma 2, T.U.I.R., quest’ultima è soggetta ad IRES sul reddito d’impresa prodotto dalla stabile organizzazione, e la limitazione ex art. 98, TUIR, dovrebbe applicarsi ai relativi interessi passivi, quali componenti negativi del citato reddito d’impresa. Accenna alle problematiche che interessano la fattispecie, S.CAPILUPI, nel commento alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate, n. 11/E del 17 marzo 2005, in Corriere Tributario, n. 15/2005, pagg. 1209- 1210. [11]Si pensi ai patrimoni destinati a uno specifico affare, previsti dall’art.2447 bis c.c.. Un’accreditata dottrina aziendalistica, afferma che sono configurabili come rapporti di natura sinallagmatica, e dunque non iscrivibili in bilancio a patrimonio netto. In particolare, l’apporto con obbligo di restituzione anche in caso di perdite, andrà iscritto nello stato patrimoniale, sia all’attivo e che al passivo (come debito), mentre l’utile riconosciuto all’apportante, dovrà essere iscritto come debito nello stato patrimoniale, e come costo nel conto economico (G.E. COLOMBO, La disciplina contabile dei patrimoni destinati, in Banca, borsa e titoli di credito, 2004, pag. 52 e seguenti). [12]L’ipotesi è stata avanzata da Assonime, nella Circolare n. 32 del 14 luglio 2004. [13]Per il quale, tale provento va considerato dividendo, nel caso in cui, se fosse stato erogato da una società residente, sarebbe stato indeducibile. [14]Sono le parole di S. MAYR, Riforma Tremonti: il nuovo regime di tassazione dei dividendi: Parte seconda, Boll. Trib, 2003, pag. 1531. [15]Si richiama, sul punto, la già citata Circolare Assonime n. 32/2004, che evidenzia come tanto la normativa OCSE (art. 11, par. 3 del modello di Convenzione e par. 25 del Commentario all’art. 10 del modello OCSE) quanto la normativa U.E. (direttiva del Consiglio del 3 giugno 2003), siano in larga misura coincidenti con la linea seguita dal nostro legislatore fiscale, con la rilevante eccezione del caso esposto nel testo. Sul punto si vedano anche M.GRAZIANI e S.CHIRICHIGNO, Disciplina fiscale sotto la lente di Assonime alla ricerca di coerenza e omogeneità,in Guida alla Riforma fiscale, il Sole 24 Ore, n. 8/2004, novembre 2004, pag. 11. [16]Salvo interpello favorevole ex art. 167, comma 5, lettera b), TUIR. [17]Si tratta di casi che non sono così remoti, poiché la Germania ha una disciplina fiscale sulla sottocapitalizzazione molto simile alla nostra. [18]Cfr., tra i tanti, MICHELUTTI, Sui titoli esteri c’è contrasto con i principi stabiliti dalla UE, Il Sole 24 Ore, 19 giugno 2004, pag. 24, in cui si evidenzia, comunque, la possibilità di interpretare il dettato degli artt. 27, DPR 600/73 e degli artt. 44 e 89, TUIR, sia a favore che contro la tesi del Fisco. Per un esame più approfondito sulle criticità della fiscalità nazionale in punto di diritto comunitario, si veda A. DI PIETRO, La tassazione dei non residenti e i principi comunitari, Rivista di Diritto tributario, n. 5/2004, pag. 593 e seguenti. [19]Cfr. G. ESCALAR, Il nuovo regime di tassazione degli utili da partecipazione e dei proventi equiparati nel decreto legislativo di riforma dell’imposizione sul reddito delle società, Rassegna Tributaria, 2003, pag. 1947 e seguenti. [20]Di diverso avviso MICHELUTTI, op. cit., che non giudica decisivi tali argomenti.
[21] Art. 1. Redditi di capitale 1. All'articolo 44, comma 2 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito denominato «Testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) si considerano similari alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari emessi da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d) la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi; le partecipazioni al capitale, i titoli e gli strumenti finanziari di cui al periodo precedente emessi da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d) si considerano similari alle azioni a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito di impresa nello Stato estero di residenza del soggetto emittente;»; b) là lettera b) è soppressa. 2. All'articolo 47 del Testo unico, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 le parole «alla data della stipula del contratto secondo che» sono sostituite dalle seguenti «risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto nel caso in cui»; b) al comma 4 la parola «provenienti» è sostituita dalla seguente: «distribuiti». [22]Il problema non risulta superato dal Decreto correttivo. Il mancato riconoscimento di un credito d’imposta, diversamente da quanto avviene per le partecipazioni qualificate (si veda la nota seguente), può comportare un disincentivo all’acquisto di partecipazioni in società di altri Stati membri, e porsi in contrasto con l’art. 56, del Trattato CE, sulla libera circolazione dei capitali. La questione, che ha formato oggetto di esame anche da parte della Commissione UE, nella comunicazione “COM(2003) 810 def”, del 19 dicembre 2003, intitolata “Tassazione dei dividendi delle persone fisiche nel mercato interno”, prende le mosse dalla nota sentenza Verkoijen (Causa C-35/98 (reperibile in il fisco n. 39/2000, pag. 12057) ed è costantemente sottolineata in dottrina. Cfr. tra i tanti, G.MARINI, Sentenza Manninen del 7 settembre 2004: divieto comunitario di discriminazione e libertà di circolazione di capitali, reperibile in Rassegna Tributaria n. 5/2004, pag. 1910 e seguenti; C.CARLO e M.TUPPUTI, Tassazione dei dividendi percepiti dalle persone fisiche. Conflitto delle norme interne con quelle comunitarie e convenzionali, in il fisco, n. 30/2004, pag. 4623 e seguenti. Per un’analisi del problema prima della “riforma Ires”, si veda M.GIORGI, La libera circolazione dei capitali nella Comunità europea ed il regime impositivo dei dividendi nel mercato interno, in Rassegna Tributaria n. 4/2000, pag. 1358 e seguenti. [23]Nel caso dei dividendi da partecipazioni qualificate, che rientrano nel reddito complessivo Irpef, tale effetto viene raggiunto attraverso l’istituto del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero (art. 165, TUIR), sia pure con il doppio limite della quota d’imposta italiana e dell’imposta netta dovuta. A tali limiti, si aggiunge quello dato dalla riduzione dell’imposta estera detraibile, in misura proporzionale al reddito imponibile in Italia (cfr. comma 10, del citato art. 165). Sul punto ci sia consentito rinviare al nostro Il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero, in Il fisco n. 14/2005, pag. 7280 e seguenti. [24]E’ l’opinione dell’Assonime, Circolare n.32/2004, par. 9.2. [25]La Circolare n. 26/E del 16 giugno 2004, par. 3.5. riporta chiaramente la linea seguita dal legislatore “..gli utili di fonte estera sono parzialmente esclusi da tassazione in Italia solo se relativi a società che risiedono in uno Stato a fiscalità ordinaria, nel presupposto che tali utili abbiano scontato una imposizione congrua nel territorio in cui sono stati prodotti; se questo non accade, l’utile è tassato integralmente nel Paese del percettore al fine di evitare salti d’imposta.” [26]Come si vedrà, il correttivo Ires si muove in questa direzione. [27]Il dubbio è stato posto da Assonime nella già citata Circolare n. 32/2004. [28]Art. 11. Ritenute sui dividendi 1. Nell'articolo 27 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ..... b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «Nei casi di cui all'articolo 47, commi 5 e 7, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la ritenuta prevista ai commi 1 e 4 si applica sull'intero ammontare delle somme o dei valori corrisposti, qualora il percettore non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione.»; c) al comma 4 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La ritenuta è operata a titolo d'acconto sugli utili di cui al periodo precedente se corrisposti da società ed enti residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del Testo unico delle imposte sui redditi, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, salvo che la persona fisica dimostri al soggetto che interviene nella riscossione che, a seguito dell'esercizio di interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, sono rispettate le condizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del citato Testo unico.». [29]Dalla Circolare n. 12/E del 2002 dell’Agenzia delle Entrate, si evince che il titolo non può dirsi negoziato, per il solo fatto che la quotazione sia stata richiesta o disposta dall’Autorità di Borsa, occorrendo altresì la sua effettiva negoziazione.
[30]L’Amministrazione finanziaria si è espressa più volte in tal senso: da ultimo, si veda la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 52/E del 10 dicembre 2004, su Il nuovo regime di tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria. [31]Ad esempio, in presenza di risparmiatori, che hanno acquistato il titolo in borsa e intendono beneficiare del dividendo, è meno agevole deliberare di accantonare l’intero utile a riserva, per sospendere ad libitum la tassazione in capo a taluni soci italiani. [32]Un chiarimento in tal senso, potrebbe essere fornito dall’Amministrazione. [33]Si configurerà una cessione di partecipazione qualificata, se il valore dell’apporto è superiore al 5 o al 25 per cento del patrimonio netto contabile della società emittente, secondo che le relative partecipazioni siano o meno quotate in mercati regolamentati. [34]L’unico esempio, potrebbe essere quello riportato da Assonime, nella Circolare n.32/2004, relativo agli apporti a fondo perduto che incrementano anche in sede contabile il patrimonio della società. Tuttavia, la stessa associazione nota che tale fattispecie (al di là della sua scarsa diffusione sul piano operativo) non è significativa poiché, non si concreta in una partecipazione del portatore del titolo al patrimonio della società emittente. Sicuramente costituiranno partecipazioni qualificate, gli s.f.p. esteri emessi a fronte di apporti di opere e servizi. Come ricorda anche la Circolare 26/E del 16 giugno 2004, la relazione governativa di accompagnamento al D.Lgs. n. 6/2003, consente tali apporti, ma, coerentemente con i vincoli posti dalla seconda direttiva comunitaria, che vieta il conferimento di opere e servizi, resta fermo il divieto della loro imputazione a capitale. [35]Ci riferiamo alla prospettazione dell’Assonime, effettuata nella già citata Circolare 32/2004. [36]Circolare Agenzia Entrate, n. 52/E del 10 dicembre 2004. [37]Così MIELE, Dividendi esteri alleggeriti, in Il Sole 24 Ore, 20 marzo 2005, pag. 19. Forse, ciò può verificarsi se la partecipazione nella società Black list, è conferita a una società sita in uno Stato a tassazione ordinaria, senza valide ragioni economiche, per ottenere la riduzione dell’imponibile. Questo perché la fattispecie elusiva, che consiste nel compimento di “atti, i fatti e i negozi , anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario ed ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti” opera se, la condotta del contribuente, comporta l’utilizzo di una o più delle operazioni di cui alle lettere da a) a f bis) del comma 3, tra cui rientra anche il conferimento in società [cfr. la lettera b)]. In tal caso, però, si dovrebbe ritenere che anche l’utilizzo di operazioni societarie estere, non disciplinate dal TUIR, sia un presupposto idoneo al perfezionamento della condotta elusiva. Per una chiara analisi dei presupposti applicativi dell’art. 37 bis, si veda TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, Volume 1°, parte generale, Torino, 2003, pag. 258 e seguenti [38]C.SALLUSTIO, Il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero, op. cit. , in particolare a pag. 2088. La società trasparente non è soggetta a imposta, per cui l’imponibile, l’imposta estera pagata dalla società, e il credito per le imposte pagate all’estero, ex art. 165, TUIR, relativo ai redditi anteriori alla vigenza della trasparenza (cfr. il quadro TN del modello UNICO 2005, società di capitali, rigo TN10, e le relative istruzioni) sono prima determinati al livello della partecipata e poi imputati ai soci, nelle proporzioni di cui all’art. 115, comma 1, cui rinvia anche l’art. 116 (vd. anche l’art. 165, comma 9). Viceversa, il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero durante il regime di trasparenza, si determina in capo al socio Irpef, tenendo conto della sua quota di imposta italiana, della sua imposta netta dovuta (cfr. art. 165, comma 1, TUIR), e, ai fini della riduzione della detrazione ex comma 10, della quota imponibile del dividendo imputato per trasparenza, pari al 5%. Infatti, una volta che l’imponibile Ires, pari al 5% del dividendo, è trasferito al socio, diviene il suo imponibile Irpef, e la ritenuta estera detraibile relativa a tale dividendo (anch’essa imputata pro quota), è calcolata nella stessa misura. Sulla trasparenza in generale e sui crediti d’imposta in particolare, cfr. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 49 del 22 novembre 2004, n. 49/E, specie par. 2.11. [39]Si presume che non via siano detrazioni da operare. [40]Il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero di cui all’art. 165, TUIR, è riconosciuto per il minore importo che risulta dall’applicazione dei commi 1 (calcolo dell’imposta estera detraibile in base al rapporto tra reddito estero e complessivo netto, nei limiti dell’imposta netta dovuta), e 10 (imposta estera detraibile proporzionale al reddito estero imponibile). Negli esempi 1 e 2, si suppone che il minore importo sia dato dal comma 10. [41]Si veda la nota precedente. [42]Alle condizioni dell’esempio, il vantaggio risulta consistente anche in presenza di aliquote marginali Irpef, inferiori al 43%. [43]Art. 4. Opzione per la trasparenza fiscale. 1. … 2… 3. All'articolo 116 del Testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo periodo del comma 1 è soppresso; b) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «Le plusvalenze di cui all'articolo 87 e gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3, concorrono a formare il reddito imponibile nella misura indicata rispettivamente nell'articolo 58, comma 2 e nell'articolo 59.».
[44]Altro rilevante effetto del correttivo Ires, è l’applicabilità del regime di trasparenza anche alle società che possiedono partecipazioni con i requisiti per l’esenzione di cui all’art. 87, TUIR, evitando però, anche qui, un salto d’imposta che si traduce in un beneficio economico per le persone fisiche. [45]Art. 16. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni ivi contenute hanno effetto per i periodi di imposta che hanno inizio a decorrere dal 1° gennaio 2004 e per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non risultino scaduti i termini per l'approvazione del relativo bilancio; tuttavia: a) le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 1 e 3, comma 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo; b) …; c) le disposizioni di cui all'articolo 11 si applicano ai dividendi percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo; d) le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo; per le partecipazioni già conferite in gestione alla suddetta data, l'opzione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, perde efficacia a partire dalla medesima data. I dividendi relativi alle partecipazioni di cui al periodo precedente percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2005 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non concorrono al risultato maturato di gestione previsto dal comma 4 del citato articolo 7 del decreto legislativo n. 61 del 1997; le relative ritenute sono versate dal soggetto gestore entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo; e) le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, commi 3 e 7, hanno effetto per il periodo di imposta che ha inizio a decorrere dal 1° gennaio 2005, sempre che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino scaduti i termini per la comunicazione dell'esercizio della relativa opzione; f) …; g…. [46]Stabilire se l’anticipazione o posticipazione nell’erogazione di un dividendo, al fine di beneficiare di un dato regime fiscale, sia lecito risparmio d’imposta o condotta elusiva, postula, ancora una volta, la ricognizione dell’ambito applicativo dell’art. 37 bis, DPR 600/73. Sulla distinzione tra elusione fiscale e lecito risparmio d’imposta, cfr. LUPI, Manuale giuridico-professionale di diritto tributario, Milano, 2001, pag. 277 e seguenti, nonché TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, op. cit., pag. 247 e seguenti. [47]Va anzi rilevato che, in ordine ai tributi periodici, le modifiche dovrebbero applicarsi solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono, e che se delle norme tributarie, pongono a carico dei contribuenti degli adempimenti, la loro scadenza non dovrebbe essere fissata prima di sessanta giorni dalla loro entrata in vigore (art. 3, comma 2).
|
|