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SOMMARIO 1. Introduzione. – 2. Il carattere realizzativo della c.d.
trasformazione eterogenea. – 3. L’individuazione del soggetto passivo
d’imposta. – 4. Un’interpretazione alternativa.. – 5. L’individuazione
della plusvalenza.
1. Introduzione.
Con il D.Lgs. 22
gennaio 2003, n. 6 (entrato in vigore l’1 gennaio 2004), che ha novellato
il codice civile riformando la disciplina delle società di capitali, è
stata introdotta nel nostro ordinamento la trasformazione c.d.
“eterogenea”.
Il nuovo art. 2500 octies cod.civ.[1] prevede, infatti,
che i consorzi, le società consortili, le comunioni d’azienda, le
associazioni riconosciute e le fondazioni possono trasformarsi in
società per azioni, società a responsabilità limitata e società in
accomandita per azioni[2].
Il legislatore fiscale ha provveduto a disciplinare tale nuova fattispecie
di operazione straordinaria introducendo, per mezzo della riforma
di cui al D.Lgs. n. 344/2003, nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi
(Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1986, n. 916[3])
l’art. 171, il quale dispone che “La trasformazione, effettuata
ai sensi dell’art. 2500 octies del codice civile (…) si considera
conferimento limitatamente ai beni diversi da quelli già compresi
nell’azienda o complesso aziendale dell’ente stesso”.
Tale
disposizione, apparentemente chiara ad una prima lettura, si mostra, al
contrario, di difficile ed ambigua applicazione con particolare
riferimento all’individuazione del soggetto passivo del prelievo
fiscale.
2. Il carattere realizzativo della trasformazione
c.d. “eterogenea”.
Dal punto di vista fiscale, il legislatore equipara la trasformazione
c.d. “eterogenea” al conferimento[4], in quanto i beni [dell’ente
non commerciale] diventano “beni relativi all’impresa”[5].
Nella disciplina del Testo Unico il conferimento è, altresì, equiparato
ad una cessione (art. 9) e, quindi, per proprietà transitiva, la trasformazione
equivale, fiscalmente, ad una cessione; da ciò deriva che le plusvalenze
insite nel patrimonio dell’ente che, trasformandosi, “si commercializza”,
diventano tassabili, come se i beni fossero ceduti[6].
I beni vengono assoggettati al regime dei beni d’impresa e quindi
passano da un regime di imposta sostitutiva sul capital gain
ad una più gravosa tassazione ordinaria[7].
Proprio in base a questa circostanza si esclude la neutralità fiscale
della trasformazione c.d. “eterogenea” (progressiva), sebbene il principio
di neutralità costituisca nel nostro ordinamento uno dei principi
cardine del trattamento fiscale delle operazioni societarie straordinarie[8].
3.
L’individuazione del soggetto passivo d’imposta.
Una volta
accertato che, ai fini fiscali, la trasformazione è un’operazione
realizzativa (e prima di individuare i criteri da utilizzare ai fini
dell’individuazione della conseguente potenziale plusvalenza) è necessario
identificare il soggetto che subisce il prelievo fiscale.
Ad una prima lettura della norma l’onere del tributo sembra dover
ricadere sull’ente che si trasforma[9]: l’imposta è lo scotto
che esso paga perché trasforma beni non di impresa” in “beni relativi
all’impresa”, rivalutandone i valori di riferimento rispetto al costo.
Come osservato dalla relazione al D.Lgs. n. 344/2003 l’assimilazione
degli effetti fiscali della trasformazione c.d. “eterogenea” al conferimento
ha richiesto l’ampliamento delle fattispecie imponibili di cui all’art.
67, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 (art. 81 del T.U.I.R. in vigore
fino al 31 dicembre 2003) includendovi una nuova lettera n) che contempla
le plusvalenze derivanti dall’apporto o conferimento di beni (partecipazioni,
immobili, terreni, etc) in sede di trasformazione eterogenea[10].
Pertanto la suddetta modifica dell’art. 67 sembrerebbe confermare
la volontà del legislatore di individuare quale soggetto passivo dell’imposta
l’ente non commerciale che si trasforma[11].
Tale
ricostruzione, pur essendo apparentemente rispettosa del dettato normativo
analizzato, non appare, da un punto di vista logico e sistematico, del
tutto convincente. L’operazione di conferimento è infatti
caratterizzata dalla presenza di 3 elementi: - un soggetto
conferente; - i beni (attività/passività) oggetto del
conferimento; - un soggetto conferitario. Il conferente attribuisce
i beni al conferitario ed in cambio riceve partecipazioni, assumendo in
tal modo la qualifica di socio del conferitario. In linea generale, la
disciplina fiscale del conferimento naturalmente tiene conto di questo
“schema” e infatti prevede la tassazione in capo al conferente delle
eventuale plusvalenza, data dalla differenza tra il valore fiscale delle
partecipazioni ricevute e il valore fiscale dei beni conferiti. La
trasformazione c.d. “eterogenea” (i cui effetti fiscali, nel caso di
passaggio di beni dal regime “non di impresa” al regime “di impresa”, sono
legislativamente assimilati a quelli del conferimento) è, al contrario,
caratterizzata dalla presenza di 4 elementi: - l’ente non commerciale
che si trasforma; - la società di capitali derivante dalla
trasformazione; - i beni oggetto del passaggio dal regime “non di
impresa” al regime “di impresa”; - il soggetto che riceve le
partecipazioni della società di capitali derivante dalla
trasformazione. L’assimilazione, da un punto di vista fiscale, della
trasformazione eterogenea al conferimento, comporta la necessità, ai fini
dell’applicazione della norma tributaria, di individuare il soggetto
conferente, il soggetto conferitario e i beni conferiti anche nello schema
appena descritto. In assenza di specifiche indicazioni da parte del
legislatore, è possibile presumere, come sopra evidenziato, che il
soggetto conferente sia l’ente non commerciale che si trasforma e pertanto
sia questo il soggetto tenuto al pagamento dell’imposta sulla eventuale
plusvalenza. Così operando, tuttavia, si trascurano gli effetti fiscali
derivanti dalla attribuzione delle partecipazioni della società che deriva
dalla trasformazione: queste non vengono attribuite al soggetto
“conferente” (che nel caso specifico sembra essere l’ente non commerciale)
ma ad un soggetto “terzo”. Quest’ultimo subirà pertanto un ulteriore
prelievo tributario (rispetto a quello già subito dall’ente che si
trasforma). Agendo secondo le modalità descritta, in sostanza, l’ente
trasformato dovrà corrispondere le imposte sulla (eventuale) plusvalenza
realizzata a seguito della trasformazione e la società che riceve le
partecipazioni dovrà corrispondere le imposte sul valore delle
partecipazioni ricevute. Si sarebbe, pertanto, in presenza di un
fenomeno di doppia imposizione, che appare in contrasto con i principi
cardine che regolano il diritto tributario.
4.
Un’interpretazione alternativa.
Un’interpretazione sistematica
delle norme e dei suddetti principi, anche se meno aderente all’apparente
significato letterale del disposto legislativo in esame, porterebbe ad
affermare che il soggetto passivo d’imposta, in caso di trasformazione,
non è l’ente non commerciale che si trasforma, ma il soggetto (persona
fisica, ente non commerciale o società di capitali) che riceve le
partecipazioni. La trasformazione in se considerata rimarrebbe fenomeno
fiscalmente neutro: rilevante ai fini dell’imposizione sarebbe
l’attribuzione delle partecipazioni della “nuova” società di
capitali. Ove si accedesse ad una simile interpretazione, allora, nuovo
significato assumerebbe anche l’introduzione della citata lettera n)
nell’art. 67 del T.U.I.R.. Se tale norma non fosse stata inserita,
infatti, la trasformazione dell’ente non commerciale in società di
capitali e l’attribuzione delle quote della stessa ad un soggetto non
titolare di reddito d’impresa (ad esempio persona fisica) avrebbe
determinato un salto d’imposta. Infatti, secondo la proposta
interpretazione l’iscrizione dei beni dell’ente trasformato nel bilancio
della società di capitali (derivante, appunto, dalla trasformazione)
dovrebbe avvenire al valore normale e nessun tributo sarebbe dovuto dal
soggetto che si trasforma: l’attribuzione delle partecipazioni, come detto
fenomeno fiscalmente rilevante, dovrebbe comportare l’emersione di materia
imponibile in capo al beneficiario delle stesse. Solo che tale
beneficiario fosse stato individuato in una persona fisica nessun tributo
sarebbe stato dovuto: la fattispecie del conferimento non era infatti
riomcopresa tra quelle idonee, ai sensi dell’art. 81 del T.U.I.R., a far
emergere plusvalenze imponibili. La modifica al suddetto articolo ha
permesso di evitare tale conclusione. Pertanto, pur non nascondendo i
dubbi e le perplessità che una simile interpretazione potrebbe destare, la
stessa sembra la più coerente con il sistema di imposizione ad oggi
vigente: non si assisterebbe a fenomeni di doppia imposizione e, a fronte
delle imposte pagate dal “conferente” (soggetto che riceve le
partecipazioni dell’ente trasformato) sulla plusvalenza, il valore
fiscalmente riconosciuto nell’ente trasformato diverrebbe il valore
attribuito alle partecipazioni. A confutazione della tesi esposta si
potrebbero ricordare le argomentazioni e le riflessioni svolte
dall’Amministrazione Finanziaria nella risoluzione 19 luglio 2002, n.
242/E. Nella vigenza del Testo Unico anteriore delle modifiche
introdotte dal D.Lgs. n. 344/2003 (che, come detto, ha introdotto l’art.
171, comma 2) l’Amministrazione Finanziaria era stata chiamata a
pronunciarsi relativamente ad un caso di trasferimento di una
partecipazione (bene, quindi, considerato non strumentale) dalla sfera
istituzionale a quella commerciale di un ente ecclesiastico.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate aveva affermato che in “mancanza
di una norma specifica che regoli la fattispecie, occorre comunque
salvaguardare il principio generale del sistema in base al quale i
componenti di reddito debbono rilevare nel medesimo regime nel quale
sono maturati e non in un regime diverso, al fine di evitare arbitraggi
rivolti a scegliere il sistema di tassazione più conveniente”[12].
Inoltre che nel caso di trasferimento di beni dalla sfera istituzionale
a quella d’impresa, “la valorizzazione al valore normale creerebbe
un salto d’imposta nell’ipotesi in cui tale valore fosse superiore
al costo. Plusvalori maturati in un regime diverso sarebbero acquisiti
nel regime d’impresa senza che il maggior valore venga tassato”[13].
Tali
affermazioni sembrano pertanto essere in contrasto con la lettura della
norma che si è proposta: infatti, ove le partecipazioni fossero attribuite
ad un soggetto IRES le eventuali plusvalenze derivanti dalla
trasformazione sarebbero “tassate” in un regime diverso rispetto a quello
nel quale sono maturate (cioè “regime non d’impresa”).
Tuttavia, è necessario sottolineare che il caso trattato nella suddetta
risoluzione non riguardava un’ipotesi di trasformazione[14],
ma esclusivamente di trasferimento di titoli dal regime di “non impresa”
al “regime di impresa” del medesimo ente non commerciale, che permaneva
in vita[15].
La
stessa Agenzia delle Entrate aveva precisato che “in sostanza, in
assenza di una specifica disposizione normativa che regoli la fattispecie
e considerato che il trasferimento dei titoli nel regime d’impresa non
costituisce un’ipotesi di realizzo, la valorizzazione dei titoli al
momento dell’ingresso nel regime d’impresa, sia al costo sia al valore
normale, determina effetti distorsivi. Il risparmio di imposta che ne
deriva, in evidente violazione dei principi dell’ordinamento tributario,
in mancanza di valide ragioni economiche diverse da quelli fiscali, può
essere valutato sotto il profilo dell’elusività”. L’attuale codice
civile prevede esplicitamente la possibilità di effettuare trasformazioni
c.d. “eterogenee” e le disposizioni di carattere tributario attribuiscono
alle stesse carattere realizzativo.
Quindi stante l’attuale disciplina civilistica e tributaria, due appaiono
le soluzioni possibili: o si permette che plusvalori maturati in un
regime diverso siano acquisiti nel regime d’impresa secondo la tassazione
di quest’ultimo o si permette che gli effetti di una stessa operazione
siano fiscalmente rilevanti in due occasioni, permettendo, sostanzialmente,
un fenomeno di doppia imposizione[16].
5.
L’individuazione della plusvalenza.
Altro aspetto fumoso della
normativa di cui all’art. 171 è quello relativo ai criteri da adottare ai
fini della individuazione della (eventuale) plusvalenza da assoggettare a
tassazione.
In via preliminare, è necessario premettere che l’individuazione del
costo fiscale dei beni al momento del loro ingresso nel regime di
impresa, ad eccezione dell’ipotesi di una loro acquisizione a titolo
oneroso ovvero di quella prevista dall’art. 65, comma 3 bis,
del Testo Unico[17], non è espressamente disciplinata da alcuna
norma del T.U.I.R..
Ai fini dell’individuazione dei criteri di determinazione della plusvalenza
tassabile generata dalla trasformazione dell’ente non commerciale,
la relazione allo schema di Decreto Legislativo istitutivo dell’IRES
afferma che “ai beni dell’ente non commerciale immessi nella società
va attribuito il valore normale e non il costo storico, con la conseguenza
che le relative plusvalenze sono imponibili in base, appunto, al valore
normale; questo valore è poi assunto come costo fiscalmente riconosciuto
della società”[18].
Pur
tuttavia, le norme del T.U.I.R. sin qui richiamate non prevedono
esplicitamente, per il caso della trasformazione c.d. “eterogenea”, un
criterio di determinazione del “valore normale” di cui parla la
suddetta Relazione.
Si ritiene, pertanto, che i criteri da utilizzare a tal fine siano
quelli contenuti nell’art. 9 del T.U.I.R., relativi alla determinazione
delle plusvalenze derivanti da conferimenti[19].
In
primo luogo, le operazioni di conferimento in società sono considerate, ai
fini fiscali, alla stregua di cessioni a titolo oneroso, il cui
corrispettivo è rappresentato dalle partecipazioni ricevute in cambio del
bene conferito (art. 9, comma 5, T.U.I.R.). Al comma 2 del citato art.
9 si legge: “In caso di conferimenti o apporti in società o in altri
enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e
dei crediti conferiti. Se le azioni o i titoli ricevuti sono negoziati in
mercati regolamentati italiani o esteri e il conferimento o l’apporto è
proporzionale, il corrispettivo non può essere inferiore al valore normale
determinato a norma del successivo comma 4, lettera a) ”. Il
successivo comma 4 prevede che “il valore normale è determinato: a)
per le azioni, obbligazioni o altri titoli negoziati in mercati
regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi
rilevati nell’ultimo mese; b) per le altre azioni, per le quote di
società non azionarie e per i titoli o quote di partecipazioni al capitale
di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del patrimonio
netto della società o ente, ovvero, per le società o enti di nuova
costituzione, all’ammontare complessivo dei conferimenti”. Alla
luce di quanto fin qui affermato e del fatto che l’assimilazione della
trasformazione c.d. eterogenea ad un conferimento è una fictio
juris si può concludere che la plusvalenza è determinata come
differenza tra il valore normale dei beni oggetto del conferimento (ossia
dal patrimonio netto dell’ente trasformato, calcolato attribuendo, ad ogni
bene che lo compone, il valore normale) e il costo storico degli
stessi.
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[1] Il cui testo recita: “I consorzi, le società consortili, le
comunioni d’azienda, le associazioni non riconosciute e le fondazioni
possono trasformarsi in una delle società disciplinate nei Capi V, VI e
VII del presente Titolo”. [2] Restano escluse le società cooperative e
le associazioni non riconosciute. [3] Nel seguito anche Testo Unico o
T.U.I.R.. [4] Limitatamente ai beni che non erano già di impresa
dell’ente non commerciale esistente prima della trasformazione. [5] F.
TESAURO, Il carattere realizzatioi delle trasformazioni di enti e società
con immissione (od estromissione) di patrimoni dal regime dei beni
d’impresa, in Dialoghi di diritto tributario, 2004, 3, 408 ss. [6] In
sostanza il legislatore prevede che “ai fini delle imposte sui redditi le
disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche (…) per
i conferimenti in società” (art. art. 9, comma 5, del Testo unico). Il
conferimento è equiparato ad un cessione, e la trasformazione eterogenea è
equiparata al conferimento. Perciò, la trasformazione, come la cessione,
comporta il realizzo delle plusvalenze insite nei beni che “entrano” nel
regime dei beni relativi all’impresa, e, quindi, la tassazione di tali
plusvalenze. [7] Sul punto anche A. VIGNOLI, Trasformazione di società
semplice in società di capitali ed immissione dei beni nel regime di
impresa, in R. LUPI e D. STEVANATO (a cura di), La fiscalità delle
operazioni straordinarie d’impresa, I ediz., Il sole 24 ore, 2002, 363
ss. [8] Sull’argomento anche G. FALSITTA, La tassazione delle
plusvalenze e delle sopravvenienze nelle imposte sui redditi, I ediz.,
Cedam, Padova, 1978, 125 ss.; R. BRACCINI, Forma commerciale e disciplina
tributaria del reddito d’impresa: trasformazione di società semplici e
decomercializzazione, in Dir. Prat. Trib., 1983, II, 422 ss.; A. FEDELE,
Profili fiscali delle società di persone, in Riv. Del Notariato, 1988, I,
558 ss.; M. CARATOZZOLO, La nuova disciplina fiscale delle trasformazioni
di società, in Boll. Trib., 1989, 171 ss; R. LUPI, Profili tributari della
fusione di società, Cedam, Padova, 1989, 59 ss.. Nello stesso senso Nota
Ministero delle Finanze – Dipartimento Entrate – Direzione Regionale
dell’Emilia Romagna del 21 giugno 1996, n. 28409. [9] È necessario
osservare che il D.Lgs. n. 344/2003, modificaticativo del T.U.I.R., non ha
inciso sulla disciplina degli enti non commerciali, poiché non ha attuato
quanto disposto dalla legge delega 7 aprile 2003, n. 80, che, all’art. 3,
comma 1, lettera a), ne prevedeva l’inclusione tra i soggetti passivi
dell’IRE, assimilandoli alle persone fisiche in modo ancora più accentuato
che in passato. La disposizione fondamentale è l’art. 143 del T.U.I.R.,
che disciplina le modalità di definizione del reddito complessivo degli
enti non commerciali, in modo identico all’omologa disposizione – art. 108
– in vigore fino al 31 dicembre 2003. In sostanza il reddito complessivo è
dato dalla sommatoria dei redditi fondiari, di capitale, d’impresa e
diversi, prodotti sia in Italia sia all’estero, fatta esclusione per
quelli esenti ovvero soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o a titolo
d’acconto. [10] La tassazione potrà avvenire solo ove ricorrano le
condizioni previste dalle precedenti lettere dello stesso art. 67 (a
titolo esemplificativo, nell’ambito di una trasformazione di un ente non
commerciale in una società di capitali, gli eventuali plusvalori maturati
su immobili posseduti da più di cinque anni non potranno essere
assoggettati a tassazione). [11] Si affermerebbe in sostanza che le
plusvalenze dei beni dell’ente non commerciale che si trasforma in società
commerciale sono trattate fiscalmente come quelle che, se realizzate da un
“privato”, sono tassate come redditi diversi, ai sensi dell’art. 67, comma
1, del T.U.I.R.. [12] Ove si considerasse esclusivamente tale aspetto e
non si inserisse la norma in commento in un più ampio contesto, potrebbe
apparire corretta l’individuazione quale soggetto passivo d’imposta
dell’ente non commerciale che si trasforma. Sarebbe una scelta rispettosa
del principio dell’ordinamento secondo cui vanno assoggettati al prelievo
tutti i plusvalori maturati durante la permanenza dei beni in regime di
impresa, ma non anche i plusvalori ad esso estranei, venuti a maturazione
prima dell’acquisizione dei beni alla sfera imprenditoriale [13] In
maniera corrispondente, la valorizzazione al costo “nell’ipotesi in cui
esso fosse superiore al valore normale, consentirebbe di trasferire al
regime d’impresa minusvalori maturati al di fuori di esso”. [14]
D’altro canto la trasformazione eterogenea non era disciplinata dalle
norme del codice civile allora vigenti e non si poneva pertanto il
problema della regolamentazione tributaria della stessa. [15] Si rileva
che anche tale fattispecie, come emergerà anche dalle osservazioni svolte
nel seguito, non era disciplinata in modo esplicito dal
legislatore. [16] Quest’ultima risulta, naturalmente, essere la più
gravosa per il contribuente. [17] Detta disposizione, applicabile anche
agli enti non commerciali per il richiamo effettuato dall’art. 144 del
T.U.I.R., si riferisce ai soli beni strumentali e, in generale,
privilegia, mediante il richiamo al D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689, il
criterio del costo. [18] Relazione allo schema di Decreto Legislativo
recante riforma dell’imposizione sul reddito delle società in attuazione
dell’articolo 4, comma 1, lettere da a) a o), della Legge n.
80/2003. La scelta legislativa presta il fianco a critiche. L’opzione
per la valutazione dei beni al costo storico assimilando la trasformazione
eterogenea progressiva all’immissione dei beni strumentali nell’impresa
provenienti dal patrimonio personale dell’imprenditore appare più conforme
alla sostanza giuridica della trasformazione caratterizzata dalla mancanza
di un vero e proprio atto traslativo della proprietà. Se si considera che
la trasformazione non dà luogo ad un nuovo ente, ma solo ad una
modificazione formale di un ente societario che sopravvive alla vicenda,
senza soluzione di continuità, sarebbe lecito iscrivere i beni allo stesso
costo di acquisto esistente presso la società semplice di
provenienza. [19] F. TESAURO, Il carattere realizzativo delle
trasformazioni di enti e società con immissione (od estromissione) di
patrimoni dal regime dei beni d’impresa, in Dialoghi di diritto
tributario, 2004, 3, 409 ss.
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1] R. BRACCINI, Forma commerciale e disciplina tributaria del
reddito d’impresa: trasformazione di società semplici e
decomercializzazione, in Dir. Prat. Trib., 1983, II, 422
ss. 2] M. CARATOZZOLO, La nuova disciplina fiscale delle
trasformazioni di società, in Boll. Trib., 1989, 171 ss. 3]
G. FALSITTA, La tassazione delle plusvalenze e delle sopravvenienze
nelle imposte sui redditi, I ed, Cedam, Padova, 1978, 125. 4] A.
FEDELE, Profili fiscali delle società di persone, in Riv. Del
Notariato, 1988, I, 558 ss. 5] R. LUPI, Profili tributari della
fusione di società, Cedam, Padova, 1989, 59. 6] F. TESAURO, Il
carattere realizzativo delle trasformazioni di enti e società con
immissione (od estromissione) di patrimoni dal regime dei beni
d’impresa, in Dialoghi di diritto tributario, 2004, 3, 408
ss. 7] A. VIGNOLI, Trasformazione di società semplice in società di
capitali ed immissione dei beni nel regime di impresa, in R. Lupi e D.
Stevanato (a cura di), La fiscalità delle operazioni straordinarie
d’impresa, I ed., Il sole 24 ore, Milano, 2002, 363
ss.
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