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SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Nomina del rappresentante fiscale o
identificazione diretta e stabile organizzazione. – 3. Rimborso e stabile
organizzazione.
1 Premessa.
Gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione delle norme in
materia di IVA, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, comma
1, lett. a), del decreto legislativo 19 giugno 2002, n. 191[1]
al comma 2 dell’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, possono essere adempiuti
dai soggetti non residenti alternativamente:
mediante la c.d. “identificazione diretta”, procedura attraverso
la quale gli stessi operatori non residenti ottengono l’attribuzione
del numero di partita IVA[2];
per il tramite di una persona (fisica o giuridica) residente
nello Stato, il “rappresentante fiscale”[3], da nominare nelle
forme indicate dall’art. 1, comma 4, del D.P.R. 10 novembre 1997,
n. 441[4].
L’identificazione diretta risulta essere alternativa[5] alla
nomina del rappresentante fiscale, per “i soggetti non residenti,
che esercitano attività di impresa, arte o professione in altro Stato
membro della Comunità europea o in un paese terzo con il quale esistano
strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia
di imposizione indiretta, analogamente a quanto previsto dalle direttive
del Consiglio n. 76/308/CEE del 15 marzo 1976 e n. 77/799/CEE del
19 dicembre 1977 e dal regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio del
27 gennaio 1992”[6].
Nel presente intervento si cercherà di focalizzare l’attenzione non
tanto sulla c.d. “identificazione diretta” (istituto introdotto dal
D.Lgs. n. 191/2002[7]), ma sulle altre novità, con particolare
riferimento al ruolo “svolto” dalla stabile organizzazione ai fini
dell’adempimento degli obblighi e all’esercizio dei diritti in materia
di IVA da parte del soggetto non residente.
Infatti, il D.Lgs. n. 191/2002, apportando modifiche sia all’art.
17 sia all’art. 38-ter del D.P.R. n. 633/1972, ha ridefinito
il riferimento alla stabile organizzazione[8] quale condizione
ostativa alla nomina del rappresentante fiscale (ovvero identificazione
diretta) e alla concessione del rimborso ai soggetti non residenti[9].
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Nomina del rappresentante fiscale o identificazione diretta e stabile
organizzazione
A seguito delle accennate modifiche, ai sensi
del comma 2 dell’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, non è più richiesta
l’assenza di una stabile organizzazione nello Stato quale condizione
necessaria per la nomina del rappresentante fiscale: in sostanza, anche
per un soggetto estero che abbia, in Italia, una branch, è
possibile, ai fini IVA, sia nominare un rappresentante fiscale, sia
identificarsi direttamente.
Le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 191/2002 hanno risolto in senso
negativo la questione dell’esistenza o meno della “forza attrattiva”
[10] della stabile organizzazione[11].
La
stabile organizzazione agisce, ai fini degli adempimenti in materia di
IVA, come se fosse un soggetto distinto dalla casa madre: risponde “in
proprio” delle operazioni direttamente effettuate e ricevute.
La casa madre, al contrario, risponde, delle operazioni attive e passive
ad essa direttamente imputabili e a tal fine può avvalersi, alternativamente,
del rappresentante fiscale o del sistema della identificazione diretta,
mentre non può “appoggiare” le proprie operazioni alla posizione della
branch[12].
Naturalmente,
la stabile organizzazione non può avvalersi degli strumenti riservati alla
casa madre (il rappresentante fiscale e la registrazione diretta): ciò
emerge dalla disposizione del comma 4 dell’art. 17, che sancisce, appunto,
l’inapplicabilità delle disposizioni dei precedenti commi secondo e terzo
per le operazioni effettuate “da o nei confronti” di stabili
organizzazioni in Italia di soggetti residenti all’estero.
In sintesi, da quanto fin qui affermato, emerge che, a seguito delle
modifiche introdotte all’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972 dal D.Lgs.
n. 191/2002, affinché operino le preclusioni all’utilizzo del rappresentante
fiscale o all’identificazione diretta (oppure all’assolvimento dell’imposta
a cura del destinatario con il sistema del reverse charge[13]),
non è più sufficiente che il soggetto non residente abbia una stabile
organizzazione in Italia: è necessario che le operazioni poste in
essere dal soggetto non residente siano imputabili alla stabile organizzazione
(e non siano, dunque, poste in essere direttamente dallo stesso).
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Rimborso e stabile organizzazione
A conferma della
ridefinizione del ruolo della stabile organizzazione di un soggetto non
residente ai fini della normativa IVA, devono essere evidenziate anche le
modifiche apportate dall’art. 1, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 191/2002,
all’art. 38-ter del D.P.R. n. 633/1972.
Il citato decreto, ai fini dell’accesso al rimborso dell’IVA sugli
acquisti effettuati in Italia dai non residenti, ha rimosso la condizione
dell’assenza di una stabile organizzazione[14].
L’art. 38-ter del D.P.R. n. 633/1972, nella attuale formulazione,
stabilisce, infatti, che i soggetti domiciliati e residenti negli
Stati membri dell’UE[15] possono ottenere, in relazione a periodi
inferiori all’anno, il rimborso dell’imposta, se detraibile, relativa
ai beni mobili ed ai servizi importati o acquistati (di importo non
inferiore a Euro 200)[16] a condizione che[17]:
1) non si siano identificati direttamente ai sensi dell’art. 35-ter
o non abbiano nominato un rappresentante fiscale[18];
2)
siano soggetti passivi d’imposta sul valore aggiunto nel loro paese (tal
paese deve quindi aver istituito un’imposta sul valore aggiunto o sulla
cifra d’affari); 3) non abbiano effettuato operazioni in campo di
applicazione dell’imposta in Italia ad eccezione delle operazioni di
trasporto e relative prestazioni accessorie non imponibili ai sensi
dell’art. 9, nonché delle prestazioni indicate all’art. 7, quarto comma,
lett. d; 4) l’imposta sul valore aggiunto sia detraibile ai sensi
dell’art. 19, del D.P.R. n. 633/1972 e sia relativa a beni mobili o a
servizi. Tale disciplina, a norma dell’ultimo periodo del primo comma
dell’art. 38-ter, del D.P.R. n. 633/1972, non si applica per gli
acquisti e le importazioni di beni e servizi effettuati da soggetti
residenti all’estero tramite stabile organizzazione in Italia. Detta
disposizione non era contenuta nella formulazione dell’articolo
antecedente al D.Lgs. n. 191/2002: la vecchia formulazione, infatti,
inseriva la presenza di una stabile organizzazione fra le condizioni di
cui al punto 1) ovvero fra le condizioni che escludevano il rimborso del
tributo.
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[1] Con la quale il governo era stato delegato a recepire numerose
direttive comunitarie, fra cui la Direttiva del Consiglio 17 ottobre 2000,
n. 2000/65/CE in materia di soggetti passivi dell’IVA. [2] Naturalmente
analoga possibilità è riconosciuta, in ambito comunitario, agli operatori
italiani. [3] Antecedentemente alla emanazione del D.Lgs. n. 191/2002
la registrazione per il tramite del rappresentante fiscale risultava
essere, per i soggetti non residenti, la sola modalità ai fini
dell’adempimento degli obblighi e ai fini dell’esercizio dei diritti
previsti in materia di IVA. In pratica un soggetto non residente, per
adempiere gli obblighi o esercitare in Italia di diritti derivanti dalla
disciplina IVA, relativamente alle operazioni che si consideravano
effettuate nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n.
633/1972, prima del D.Lgs. n. 191/2002, aveva la possibilità di nominare
in Italia un proprio rappresentante fiscale, residente nel territorio
dello Stato, tramite atto pubblico, scrittura privata registrata o lettera
annotata in apposito registro tenuto dall’Ufficio IVA. [4] A fini di
completezza, si osserva che il rappresentante fiscale risponde in solido
con il rappresentato degli “obblighi derivanti dall’applicazione delle
norme in materia di imposta sul valore”. Sul punto si rimanda a F.
RICCA, Non è obbligatoria la nomina del rappresentante fiscale per i
soggetti non residenti, Corr. Trib., 2002, 3262, che, tra l’altro,
evidenzia la più ampia formulazione del secondo comma dell’art. 17 del
D.P.R. n. 633/192, che nella versione precedente dichiarava il
rappresentante fiscale responsabile “degli obblighi derivanti
dall’applicazione del presente decreto”. [5] Sul punto Risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate del 6 settembre 2002, n. 289/E. [6] Quindi,
per gli operatori residenti nei Paesi dell’Unione Europea il predetto
sistema è immediatamente operativo, per quelli residenti in Paesi terzi
occorre l’ulteriore condizione che vengano stipulati con il Paese in
questione accordi di cooperazione amministrativa analoghi a quelli vigenti
in ambito comunitario. Poiché allo stato attuale non risultano conclusi
accordi aventi tale finalità tra Italia e Paesi terzo, nessun contribuente
di Paese terzo può utilizzare il sistema di identificazione previsto
dall’art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972. Sul punto si richiamano
l’intervento dell’Assonime (circolare n. 57 del 7 agosto 2002) e la
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 5 dicembre 2003n. 220/E. [7]
Sul punto si rimanda a F. RICCA, Non è obbligatoria la nomina del
rappresentante fiscale per i soggetti non residenti, Corr. Trib.,
2002, 3262; R.M. SIMONE, Il nuovo sistema dell’identificazione diretta
ai fini IVA ed obblighi contabili del soggetto non residente, in Il
Fisco, 2002, 7013; S. DIGREGORIO NATOLI, Dichiarazione annuale IVA:
soggetti non residenti identificati in Italia, in Il Fisco,
2004, 1815. [8] Scopo del presente non è quello di individuare gli
elementi che consentono di configurare la stabile organizzazione del
soggetto non residente (analisi necessaria al fine di negare il diritto
alla nomina del rappresentante fiscale, ovvero all’identificazione
diretta, e il diritto al rimborso, qualora attraverso di essa siano
effettuati in Italia acquisti o importazioni di beni e servizi). Sul punto
si osserva esclusivamente che diverse disposizioni della legge IVA fanno
riferimento alla stabile organizzazione (a mero titolo esemplificativo
oltre i citati art. 17 e 38-ter, anche l’art. 7 dettato in tema di
“Territorialità dell’imposta” e l’art. 21 rubricato
“Fatturazione delle operazioni”); tuttavia nessuna di esse fornisce
una definizione esaustiva di ciò che si intende per stabile organizzazione
in Italia del non residente. In questo quadro la dottrina, nel ricercare
una definizione soddisfacente di stabile organizzazione, si è divisa in
due correnti di pensiero: da una parte è stato enfatizzato il ruolo delle
norme convenzionali, dall’altra si è attribuita rilevanza alle norme
comunitarie e alle pronunce della Corte di Giustizia. Per una puntuale
ricostruzione del dibattito dottrinale in tema di stabile organizzazione
nell’IVA, tra gli altri: R. BAGGIO, I non residenti, in
L’imposta sul valore aggiunto, in Giur. sist. dir. trib.,
diretta da F. Tesauro, Torino, 2001, 212; P. PURI, La stabile
organizzazione nell’IVA, in Riv. Dir. Trib., 2002, I,
239. [9] Le norme di riferimento (art. 17, comma 2, e art.
38-ter del D.P.R. n. 633/1972), nella vecchia formulazione
escludevano il diritto alla nomina del rappresentante fiscale e il diritto
al rimborso per i soggetti non residenti, nel caso in cui fosse stata
istituita una stabile organizzazione degli stessi in Italia. [10]
Problematica sulla quale l’Amministrazione Finanziaria aveva fornito
indicazioni contrastanti, ad esempio con la Risoluzione dell’Agenzia delle
Entrate del 9 gennaio 2002, n. 4/E (commentata da R. FANELLI, in Corr.
Trib., 2002, 1358) e con la Risoluzione del Ministero delle Finanze
del 23 marzo 1999, n. 52/E (commentata da P. CENTORE, in Corr.
Trib., 1999, 1265). [11] Sulla stabile organizzazione ai fini
dell’IVA si vedano: P. LUDOVICI, Il regime impositivo della stabile
organizzazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, in
Riv. dir. trib., 1998, 68; A. FIORELLI – A. SANTI, Specificità
del concetto di stabile organizzazione ai fini dell’ imposta sul valore
aggiunto, in Rass. trib., 1998, 377; S. GIORGI, La nozione
di stabile organizzazione nell’imposta sul valore aggiunto, in Riv.
dir. trib. int., 1999, 260; M. CERRATO, La stabile organizzazione
nelle imposte dirette e nell’iva, tra irrilevanza del controllo societario
e coincidenza con il concetto di centro di attività stabile, in
Riv. dir. trib., 1999, IV, 201; A. LOVISOLO, La stabile
organizzazione, in AA.VV., Corso di diritto tributario
internazionale, a cura di V. Uckmar, Padova, 2002, 345; F. TUNDO,
In tema di stabile organizzazione ed IVA, in Dir. Prat.
Trib., 1992, II, 322; M. MANDÒ – G. MANDÒ, Manuale dell’imposta sul
valore aggiunto, Milano, 2002, 127; P. ADONNINO, L’individuazione
della stabile organizzazione e la prova della sua esistenza, in
Riv. Dir. Trib., 1998, IV, 105. [12] Naturalmente il soggetto
non residente è libero di effettuare i propri acquisti in Italia
attraverso la stabile organizzazione. Cfr F. RICCA, Non è obbligatoria
la nomina del rappresentante fiscale per i soggetti non residenti, in
Corr. Trib., 2002, 3262. [13] Ossia autofatturazione da parte
del committente. [14] Anticipando quanto si dirà nel seguito e in
maniera estremamente sintetica viene stabilito che, ancorché abbia in
Italia una branch, il soggetto non residente può chiedere il
rimborso ai sensi dell’art. 38-ter, a condizione che non abbia
provveduto ad identificarsi direttamente oppure a nominare un
rappresentante fiscale (ipotesi in cui il diritto di rimborso potrà essere
azionato in sede di dichiarazione annuale o, sussistendo i presupposti,
attraverso l’istanza di rimborso infrannuale). [15] In relazione alla
restrizione dell’ambito soggettivo ai soli soggetti domiciliati e
residenti negli Stati membri dell’UE, e in particolare alla “condizione di
reciprocità” con lo Stato della loro residenza e domicilio si rimanda alle
considerazioni svolte nella nota 7. Inoltre sul tema si veda P.L.
CARDELLA, Brevi note (riepilogative) in tema di rimborso IVA ai
soggetti non residenti ex art. 38-ter del D.P.R. n. 633/1972,
in Rass. Trib., 2002, 2038. [16] A norma dell’art.
38-ter, primo comma, secondo periodo se l’importo complessivo
relativo ai periodi infrannuali risulta inferiore a duecento euro il
rimborso spetta annualmente sempreché di importo non inferiore a 25
euro. [17] Sull’ambito di operatività di dette condizioni si veda
specificamente M. GIORGI, Il rimborso dell’IVA a non residenti, in
Rass. Trib., 1999, 1229. [18] In tali casi al posto del rimborso
troverebbe applicazione la detrazione di cui all’art. 19 del D.P.R. n.
633/1972.
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1] P. ADONNINO, L’individuazione della stabile organizzazione e la
prova della sua esistenza, in Riv. Dir. Trib., 1998, IV, 105. 2] R.
BAGGIO, I non residenti, in Giur. sist. dir. trib., L’imposta sul valore
aggiunto, diretta da F. Tesauro, Torino, 2001, 212. 3] P.L. CARDELLA,
Brevi note (riepilogative) in tema di rimborso IVA ai soggetti non
residenti ex art. 38-ter del D.P.R. n. 633/1972, in Rass. Trib.,
2002, 2038. 4] P. CENTORE, in Corr. Trib., 1999, 1265. 5] M.
CERRATO, La stabile organizzazione nelle imposte dirette e nell’iva, tra
irrilevanza del controllo societario e coincidenza con il concetto di
centro di attività stabile, in Riv. dir. trib., 1999, IV, 201. 6] S.
DIGREGORIO NATOLI, Dichiarazione annuale IVA: soggetti non residenti
identificati in Italia, in Il Fisco, 2004, 1815. 7] R. FANELLI, in
Corr. Trib., 2002, 1358. 8] A. FIORELLI – A. SANTI, Specificità del
concetto di stabile organizzazione ai fini dell’ imposta sul valore
aggiunto, in Rass. trib., 1998, 377. 9] M. GIORGI, Il rimborso dell’IVA
a non residenti, in Rass. Trib., 1999, 1229. 10] S. GIORGI, La nozione
di stabile organizzazione nell’imposta sul valore aggiunto, in Riv. dir.
trib. int., 1999, 260. 11] A. LOVISOLO, La stabile organizzazione, in
AA.VV., Corso di diritto tributario internazionale, a cura di V. Uckmar,
Padova, 2002, 345. 12] LUDOVICI, Il regime impositivo della stabile
organizzazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, in Riv. dir.
trib., 1998, 68. 13] M. MANDÒ – G. MANDÒ, Manuale dell’imposta sul
valore aggiunto, Milano, 2002, 127. 14] P. PURI, La stabile
organizzazione nell’IVA, in Riv. Dir. Trib., 2002, I, 239. 15] F.
RICCA, Non è obbligatoria la nomina del rappresentante fiscale per i
soggetti non residenti, Corr. Trib., 2002, 3262. 16] R.M. SIMONE, Il
nuovo sistema dell’identificazione diretta ai fini IVA ed obblighi
contabili del soggetto non residente, in Il Fisco, 2002, 7013. 17] F.
TUNDO, In tema di stabile organizzazione ed IVA, in Dir. Prat. Trib.,
1992, II, 322. 18] In tali casi al posto del rimborso troverebbe
applicazione la detrazione di cui all’art. 19 del D.P.R. n.
633/1972.
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