SOMMARIO: 1. Premesse civilistiche. - 2. Profili fiscali della
trasformazione endosocietaria. - 3. Nozione fiscale e nozione civilistica
della trasformazione eterogenea. - 4. Effetti fiscali della trasformazione
eterogenea “decommercializzante”. - 5. Le perdite pregresse del soggetto
“decommercializzato”. - 6. La tassazione delle riserve di utili dopo la
trasformazione. - 7. Effetti fiscali della trasformazione eterogenea
“commercializzante”. - 8. Calcolo della plusvalenza. - 9. Una questione di
doppia tassazione. - 10. Trasformazione da e in società
semplice.
1. Premesse civilistiche.
Prima della riforma recente del diritto societario, la trasformazione
di società, in senso tecnico, era soltanto quella endosocietaria (art.
2498 cod. civ.); era il cambiamento del tipo di società, nel senso
definito dall’art. 2249 cod. civ. Perciò non era regolata, e neppure
ammessa, ad esempio, la trasformazione in società di un’associazione,
o di una comunione. La trasformazione delle fondazioni, prevista dall’art.
28 cod. civ., era vista come fattispecie assai diversa dalla trasformazione
di società, pur avendo, in comune, la continuazione del medesimo soggetto.
Era ammessa la trasformazione delle società consortili, ma non il
passaggio società-consorzio. Si ammetteva la trasformazione delle
società semplici in società commerciali e viceversa, come pure delle
società irregolari e di fatto. Alla trasformazione di una cooperativa
in società si opponeva una norma espressa[1], ma, in generale,
data la diversità di scopo, non si ammetteva il passaggio cooperativa-
società lucrativa.
Disposizioni speciali hanno previsto ipotesi atipiche di trasformazione.
Ciò è avvenuto negli anni ’90, nel quadro delle privatizzazioni. Basti
qui un cenno rapido (non esaustivo) alla trasformazione in società
per azioni degli istituti di credito di diritto pubblico[2],
degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli altri
enti pubblici economici (Eni, Enel, Ferrovie, ecc.)[3], dei
consorzi tra enti locali[4], delle aziende municipali[5],
delle compagnie e gruppi portuali[6].
La
riforma del diritto societario (di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6,
efficace dal 1° gennaio 2004) ha rivoluzionato la materia. In luogo dei
tre articoli che, secondo il testo originario del codice civile,
disciplinavano la trasformazione (artt. 2498, 2499 e 2500), ora abbiamo
undici articoli (dall’art. 2498 all’art. 2500-novies). A parte le
semplificazioni procedurali, la riforma ha ampliato notevolmente
l’istituto, introducendo, accanto alla forma tradizionale di
trasformazione endosocietaria (detta anche omogenea), la trasformazione
eterogenea, ossia il passaggio dalla forma societaria ad altra forma (art.
2500-septies) e viceversa (art. 2500-octies).
Dal punto di vista
civilistico, la trasformazione omogenea è la trasformazione da un tipo
all’altro di società commerciale. E’ omogenea perché non muta la causa del
contratto di società, ossia si rimane nel quadro dell’art. 2247 cod. civ.
(attività economica intesa alla divisione degli utili). La trasformazione
eterogenea, invece, ossia da società in ente non societario e viceversa,
implica mutamento dello scopo, o causa (da causa lucrativa a causa
consortile o mutualistica o ideale).
L’art. 2500-septies prevede la
trasformazione da società di capitali in consorzi, società consortili,
società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e
fondazioni.
Una società di capitali può trasformarsi in cooperativa,
sostituendo, alla causa lucrativa, quella mutualistica. Una società di
capitali può diventare comunione di azienda, perché i soci intendono porre
termine all’esercizio dell’impresa e dare in affitto l’azienda a terzi.
Una società di capitali può diventare fondazione perché, ad esempio,
il socio (unico o di grande maggioranza) intende attribuire all’impresa
una forma giuridica che la preservi dalle (paventate) tendenze
dissolutrici degli eredi.
Una società di capitali può trasformarsi in
associazione (non riconosciuta), se i soci intendono porre termine
all’attività d’impresa e conservarne il patrimonio per fini non
d’impresa.
L’art. 2500-octies cod.civ. prevede, inoltre, che i
consorzi, le società consortili, le comunioni d’azienda, le associazioni
riconosciute e le fondazioni possono trasformarsi in società per azioni,
società a responsabilità limitata e società in accomandita per azioni (non
sono qui menzionate le cooperative e le associazioni).
Per quanto riguarda le cooperative, abbiamo visto che art. 2500-septies
prevede la trasformazione da società di capitali in cooperative; l’art.
2500-octies non prevede l’inverso, ma il divieto di trasformazione
delle cooperative in società lucrative[7] è derogato, per le
cooperative che non siano a mutualità prevalente, dall’art. 2545-decies
(che ammette la trasformazione delle cooperative a mutualità non prevalente
in società semplice o in società commerciali o in consorzio).
Si tratta, in tutti i casi, di trasformazione in senso proprio: muta
la forma giuridica, non l’identità del soggetto, per cui si ha piena
continuità dei rapporti giuridici[8].
2.
Profili fiscali della trasformazione endosocietaria.
Gli aspetti principali della trasformazione endosocietaria “classica”
(da un tipo all’altro di società commerciale) hanno trovato, da tempo,
soluzioni condivise. Già prima della riforma tributaria degli anni
’70, discutendo di tassazione dell’avviamento, si riteneva non esservi
avviamento tassabile per effetto della trasformazione del tipo di
società, tanto nel caso di trasformazione da un tipo all’altro nell’ambito
delle società personali, quanto nel caso di trasformazione da società
di persone in società di capitali e viceversa. Si escludeva la tassazione
anche nel passaggio da società di fatto o irregolare a società regolare,
ma si affermava la tassazione nel caso di passaggio da ditta individuale
a società[9].
A seguito della riforma degli anni ’70, la trasformazione è stata
regolata prima dall’art. 73 del D.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 e
dall’art. 15 del D.p.r. 29 settembre 1973, n. 598, poi dall’art. 122
del D.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917. Messa in chiaro (nel primo comma)
la neutralità della trasformazione, che – come altre operazioni straordinarie
– non costituisce né realizzo, né distribuzione delle plusvalenze,
l’art. 122 disciplinava sia le trasformazioni che implicavano, sia
quelle che non implicavano, mutamento dell’imposta applicabile. Ma,
per ragioni facilmente intuibili, dava particolare risalto al mutamento
di imposta applicabile (comma secondo), facendone scaturire l’interruzione
del periodo d’imposta; disciplinava, infine, nei commi terzo e quarto,
la sorte delle riserve[10].
Nel testo unico “novellato”, l’art. 122 è divenuto art. 170. Ma senza
mutamenti di contenuto. I temi disciplinati sono, ancora, le plusvalenze,
l’interruzione del periodo d’imposta e le riserve. L’esegesi dell’art.
170 è quindi una replica dei commenti alla disposizione precedente[11].
Per
le plusvalenze, è confermata la norma che afferma la neutralità della
trasformazione omogenea, ed è riaffermata l’interruzione del periodo
d’imposta. La trasformazione assume particolare rilievo fiscale quando è
trasformazione progressiva (da società di persone in società di capitali)
o regressiva (da società di capitali in società di persone), ossia – come
già accennato - quando il mutamento di tipo societario produce mutamento
dell’imposta da applicare. Se una società di persone si trasforma in una
società di capitali, o viceversa, si ha un passaggio dall’imposizione del
reddito societario mediante imputazione ai soci a quella societaria
(Ires). È quindi necessario interporre una frattura tra periodo d’imposta
precedente e periodo successivo alla trasformazione. Il primo periodo
d’imposta decorre dall’inizio dell’esercizio fino alla data in cui ha
effetto la trasformazione; il secondo dal giorno successivo a quello in
cui ha effetto la trasformazione fino alla fine dell’esercizio sociale. Si
applicano, a ciascuno dei due periodi, le regole fiscali cui la società è
soggetta in ragione della sua forma sociale, per cui è necessaria la
redazione di due appositi conti economici, relativi ai due periodi
d’imposta, e la presentazione di distinte dichiarazioni dei redditi.
La
trasformazione non modifica lo status fiscale delle riserve; opera
ex nunc. Il nuovo regime fiscale non vale per i gli utili prodotti prima
della trasformazione, il cui regime fiscale si cristallizza.
Le riserve costituite prima della trasformazione con utili tassati
in capo ai soci per imputazione conservano dunque il loro originario
status fiscale anche dopo la trasformazione; non devono perciò
essere più tassate quando la società trasformata le distribuisce ai
soci, purché siano iscritte in bilancio con la indicazione della loro
origine[12]. Se così non fosse, sarebbero tassati due volte.
In sostanza, le riserve
delle società di persone non sono più tassate a seguito della
trasformazione, ma è necessario: a) che siano rilevate nella contabilità e
nel bilancio della società di capitali risultante dalla trasformazione; b)
che ne sia indicata l’origine.
La disciplina delle riserve prodotte da
società di persone non si applica alle riserve da rivalutazione monetaria,
che, per le società di persone, sono liberamente disponibili; né si
applica alle riserve di capitale e ai fondi indicati all’art. 47, comma 4
(fondo sovrapprezzo azioni, riserve formate con interessi di conguaglio
versati dai soci, ecc.). In pratica se, dopo la trasformazione, la società
riduce il capitale sociale, distribuendo riserve ai soci, la distribuzione
non è presupposto d’imposta.
Il principio di cristallizzazione dello
status fiscale delle riserve vale anche per le trasformazioni
regressive. Se una società di capitali, cui non si applica il regime di
trasparenza, si trasforma in società di persone, e nel suo bilancio vi
sono riserve costituite con utili, non si ha automatica imputazione ai
soci di quegli utili, perché la trasformazione non tocca le riserve
preesistenti. Le riserve conservano il loro status fiscale
originario di utili tassabili come dividendi presso i soci solo a seguito
di distribuzione (ferma restando che devono essere iscritte in bilancio
con il “marchio d’origine”). Pertanto, sono tassate solo quando sono
distribuite ai soci, o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di
perdite di esercizio. Senza questa tassazione, vi sarebbe un salto
d’imposta.
In definitiva, quindi, in caso di passaggio da società di
capitali a società di persone, alle riserve costituite prima della
trasformazione continuano ad applicarsi le norme relative ai dividendi
distribuiti dalle società soggette ad Ires, anche se la società non è più
soggetta a tale imposta.
La regola può penalizzare le società di
persone che iniziano ad operare in regime contabilità semplificata (o che
lo adottato in seguito), perché, in assenza del bilancio, non può esservi
indicazione del “marchio d’origine” delle riserve, che, perciò, debbono
considerarsi distribuite per presunzione di legge.
Gli utili
distribuiti dalla società di persone, ma derivanti da redditi prodotti
dalla ex società di capitali, concorrono a formare il reddito del socio
percettore, secondo le regole generali della tassazione dei dividendi (con
applicazione dell’aliquota del 12,50% ai dividendi derivanti da
partecipazioni non qualificate e non detenute nell’esercizio di impresa; e
con concorso al reddito imponibile nella misura del 40 per cento negli
altri casi).
Resta ferma, ex art. 47, l’intassabilità se vengono
distribuite riserve di capitale (riserve cioè formate con sovrapprezzi di
emissione, interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori, versamenti
dei soci a fondo perduto o in conto capitale o con saldi di rivalutazione
monetaria esenti da imposta, con la connessa regola della riduzione del
valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione).
Non è disciplinato il riporto delle perdite. Nella trasformazione
progressiva, le perdite pregresse delle società di persone, essendo
state imputate ai soci, non sono interessate dalla trasformazione;
invece, nella trasformazione regressiva, si può ritenere che le perdite
realizzate prima dalla trasformazione, dalla società di capitali,
possono essere riportate a nuovo e compensate con gli utili della
risultante dalla trasformazione, applicando l’art. 8, comma 3, e l’art.
84, comma 1[13].
3.
Nozione fiscale e nozione civilistica della trasformazione
eterogenea.
Passiamo ora ai profili fiscali della
trasformazione eterogenea, che, prima dell’introduzione, nel Testo unico,
dell’art. 171, non era ignota all’ordinamento tributario. L’art. 126 del
T.u.i.r, prima della recente “novellazione”, estendeva, “in quanto
applicabili”, alle trasformazioni degli enti diversi dalle società, le
norme riguardanti le trasformazioni delle società. Occorreva dunque
“adattare”, alle trasformazioni eterogenee, le previsioni dell’art. 122.
Ora, l’art. 171 è specificamente dedicato alle trasformazioni
eterogenee.
Dal punto di vista dei regime fiscale dei beni posseduti
dal soggetto che si trasforma, ciò che rileva non è tanto il mutamento di
causa del contratto sociale, o dello scopo sociale, e neppure il mutamento
di imposta applicabile, ma il mutamento di attività o, meglio ancora, di
destinazione (e, quindi, di regime fiscale) dei beni. E proprio a tale
modifica fa riferimento l’art. 171 disciplinando la c.d. fusione
eterogenea. E, per tale ragione, la figura tributaria della trasformazione
eterogenea differisce dunque da quella civilistica.
Per il diritto
tributario, assumono rilievo di trasformazione eterogenea due tipi di
operazione:
a) la trasformazione da società di capitali in soggetto non
commerciale (trasformazione decommercializzante);
b) la
trasformazione da soggetto non commerciale in società di capitali
(trasformazione commercializzante).
L’art. 171, comma 1, sotto
la rubrica “trasformazione eterogenea”, considera una fenomenologia non
del tutto coincidente con quella civilistica.
Il codice civile
considera eterogenea la trasformazione di una società per azioni (capo V),
di una società in accomandita per azioni (capo VI) o di una società a
responsabilità limitata (capo VII), in consorzi, società consortili,
società cooperative, comunioni d’azienda, associazioni non riconosciute e
fondazioni. La norma fiscale (art. 171, comma 1), invece, prende in
considerazione la trasformazione di una società soggetta ad Ires in ente
non commerciale.
Le categorie soggettive dei soggetti ante e
post trasformazione, nei due casi, non coincidono.
La norma
civilistica considera, come società da trasformare, soltanto le società di
capitali; la nozione fiscale è più ampia, perché prende in considerazione
tutte le società commerciali soggette ad Ires e, quindi, anche le società
cooperative e di mutua assicurazione.
Sul versante del soggetto
post trasformazione, la norma civilistica considera i consorzi, le
società consortili, le società cooperative, le comunioni d’azienda, le
associazioni non riconosciute e le fondazioni.
La norma fiscale,
invece, si riferisce alla categoria (tributaria) degli enti non
commerciali (oltre che alle comunioni d’azienda).
Ciò significa che vi
sono ipotesi di trasformazioni eterogenee agli effetti civilistici che non
sono tali agli effetti tributari. Ad esempio, la trasformazione di una
società per azioni in società consortile, o società cooperativa, è
trasformazione eterogenea dal punto di vista civilistico (perché muta la
causa del contratto sociale), non lo è dal punto di vista tributario
(perché si rimane nel dominio dei soggetti commerciali).
La trasformazione di una società di capitali in consorzio è trasformazione
(sempre) eterogenea dal punto di vista civilistico; dal punto di vista
fiscale, invece, bisogna distinguere il caso in cui il soggetto trasformato
è un consorzio-ente commerciale da quello in cui è un consorzio ente-non
commerciale[14].
Bisogna
al riguardo ricordare che la delega per la riforma prevede il
trasferimento degli enti non commerciali dall’area dei soggetti passivi
dell’imposta sulle società a quella dei soggetti passivi dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche (che sarà ridenominata, perciò, Imposta
generale sul reddito).Quando (e se) sarà attuata questa parte della
delega, la trasformazione eterogenea di una società commerciale in ente
commerciale comporterà mutamento di imposta applicabile.
Per ora, ciò
non accade e, quindi, la trasformazione eterogenea va esaminata
considerandola come mutamento di regime fiscale interno all’Ires (da
soggetto commerciale ad ente non commerciale), senza mutamento di imposta
applicabile.
4. Effetti fiscali della trasformazione
eterogenea “decommercializzante”.
Le differenze, dal punto di
vista fiscale, tra trasformazione omogenea ed eterogenea, riguardano
innanzitutto il regime dei beni, ossia le plusvalenze. La trasformazione
eterogenea in senso fiscale non è neutrale, perché comporta, di consueto,
un mutamento di regime fiscale dei beni, immessi o estromessi dal regime
dei beni d’impresa.
Con riguardo alla trasformazione eterogenea
“decommercializzante”, l’art. 171, comma 1, del Tuir prevede che “i
beni della società si considerano realizzati in base al valore normale,
salvo che non siano confluiti nell’azienda o complesso aziendale dell’ente
stesso”. L’operazione comporta dunque la tassazione, in base al valore
normale, dei beni della società che si decommercializza, salvo che non
confluiscano nell’attività (secondaria) di impresa del soggetto
trasformato.
Segue (nel seconda parte del comma 1) la disciplina delle
riserve (di utili), che restano in sospensione d’imposta se dopo la
trasformazione sono iscritte in bilancio con indicazione della loro
origine; sono, invece, tassate, se non sono più iscritte in bilancio o
sono iscritte senza indicazione della loro origine, o se – pur iscritte in
bilancio con indicazione della origine - sono distribuite ai soci o
utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite.
Nella seconda
parte del comma 1 vi è inoltre una norma che concerne la trasformazione
della società commerciale in comunione d’azienda. Ciò comporta
l’applicazione dell’art. 67, comma 1, lett. h), in tema di “redditi
diversi”; la plusvalenza da cessione dell’azienda è tassata come “reddito
diverso” dei comproprietari.
Con riguardo alla trasformazione
eterogenea “commercializzante”, l’art. 171, comma 2, equipara, dal punto
di vista fiscale, la trasformazione al conferimento, in quanto i beni
(dell’ente non commerciale) assumono la qualifica di “beni relativi
all’impresa”.
Sia la decommercializzazione, sia la
commercializzazione, sono dunque considerate “realizzative”. Ma va
precisato che il perno della disciplina fiscale non è il mutamento in sé
della forma giuridica del soggetto, ma il mutamento di attività, o, più
precisamente, di destinazione (e, quindi, di status fiscale) dei
beni, ossia l’ingresso o l’uscita dei beni dal regime d’impresa.
Come
detto, a norma dell’art. 171, comma 1, del T.u.i.r., “i beni della
società si considerano realizzati in base al valore normale, salvo che non
siano confluiti nell’azienda o complesso aziendale dell’ente stesso”.
Se i beni confluiscono nell’azienda o complesso aziendale, non muta il
loro status di “beni relativi all’impresa”. E, quindi, la
trasformazione, di per sé, è fiscalmente indolore. Per stabilire se i beni
continuano ad essere beni d’impresa occorre riferirsi all’art. 144 del
T.u.i.r., che richiama le norme che disciplinano l’individuazione dei beni
d’impresa dell’imprenditore individuale (art. 65, commi 1 e 3 bis).
Non
è, invece, indolore la “decommercializzazione” dell’ente e dei beni, ossia
la cessazione dell’utilizzo dei beni per l’esercizio di una attività
commerciale. Nell’art. 171, comma 1, viene detto che i beni “si
considerano realizzati in base al valore normale”. Di fatto, le
plusvalenze non sono realizzate. Ma il legislatore vuole con tale
espressione intendere che le plusvalenze sono tassate “come se” fossero
realizzate. Vuole, cioè, collegare al mutamento di regime dei beni (al
loro ingresso nel regime dei beni d’impresa) le stesse conseguenze fiscali
che si avrebbero se i beni fossero ceduti. Ciò che provoca la tassazione
non è dunque il realizzo delle plusvalenze, ma la cessazione del regime
dei beni d’impresa, ossia la destinazione dei beni a finalità estranee
all’esercizio dell’impresa. Secondo una espressione corrente, si chiude un
“ciclo fiscale”. E prende corpo un componente positivo, pari al valore
normale, che si contrappone al costo fiscale (del bene). Si tassa dunque
una plusvalenza, che, come prevede l’art. 86, comma 3, è pari alla
differenza tra valore normale e costo non ammortizzato.
Se cessa del
tutto l’attività d’impresa, la decommercializzazione può interessare
un’intera azienda; diventa quindi tassabile la differenza tra valore
normale e costo fiscale dell’azienda. Sennonché, il valore normale
dell’azienda comprende l’avviamento che, con la decommercializzazione
dell’ente, si dissolve. Una sua tassazione sarebbe priva di causa fiscale.
Se ne deve affermare, perciò, la non tassazione.
Per stabilire il
valore normale, bisogna far ricorso all’art. 9, secondo cui (in sintesi):
a) per i beni-merce, si fa riferimento al valore di mercato; b) per i
titoli quotati, alle quotazioni di borsa; c) per i titoli non quotati, al
patrimonio netto della società partecipata o, per quelle di nuova
costituzione, al valore dei conferimenti. Naturalmente, le plusvalenze che
fruiscono della participation exemption non sono
tassabili.
5. Le perdite pregresse del soggetto
decommercializzato.
Nulla dice l’art. 171 in tema di perdite,
ma è agevole constatare che la società commerciale, trasforma in ente non
commerciale, che non esercita alcuna attività commerciale, “perde le
perdite”, ossia perde il diritto di riportare a nuovo le perdite
pregresse, derivanti dalla precedente attività commerciale. Perdite e
profitti degli enti non commerciali si compensano all’interno di una
medesima categoria reddituale (ex art. 144); le perdite derivanti
dall’attività d’impresa di una società non commerciale non possono quindi
essere compensate con redditi di altra natura (ad esempio, redditi
fondiari, o di capitale), prodotti dal medesimo soggetto, che si sia
trasformato in ente non commerciale.
Nel caso, invece, in cui l’ente
non commerciale, derivante dalla trasformazione, prosegua in via
secondaria un’attività commerciale, le perdite della pregressa attività
commerciale (ante trasformazione) potranno essere utilizzate dopo
la trasformazione, ma solo a compensazione dei redditi
d’impresa.
6. La tassazione delle riserve di utili dopo la
trasformazione.
Nel comma 1, secondo periodo, dell’art. 171 è
disciplinata la tassazione, a carico dei soci o associati dell’ente
risultante dalla trasformazione, delle riserve di utili.
Come già
accennato, non vi è tassazione se, dopo la trasformazione, le riserve sono
iscritte in bilancio con indicazione della loro origine; sono, invece,
tassate, se non sono più iscritte in bilancio o sono iscritte senza
indicazione della loro origine, o se – pur iscritte in bilancio con
indicazione della origine - sono distribuite ai soci o utilizzate per
scopi diversi dalla copertura di perdite.
Il problema è analogo a
quello che si pone quando una società di capitali si trasforma in società
di persone. Si tratta di stabilire se le riserve conservano lo
status di riserve (di utili) tassate solo se distribuite, o se sono
tassate mediante imputazione ai soci, secondo il regime delle società di
persone. Non a caso, la disciplina delle riserve, contenuta nell’art. 171,
comma 1, ricalca il comma 4 dell’art. 170, su cui ci siamo già
soffermati.
Anche nel caso di trasformazione eterogenea, la non
tassazione delle riserve è subordinata al loro mantenimento in bilancio,
con indicazione del “marchio d’origine”. La sorte fiscale delle riserve è
dunque diversa, secondo che l’ente non commerciale, risultante dalla
trasformazione, eserciti o non eserciti, in via secondaria, un’attività
commerciale.
Se la società commerciale si trasforma in associazione, le riserve
saranno tassate a carico degli associati, applicando la disciplina
dei dividendi[15].
Se
la società commerciale si trasforma in comunione d’azienda, potrebbe
accadere che le riserve debbano essere tassate a carico dei membri della
comunione come redditi diversi (senza participation exemption, dunque),
nel primo periodo d’imposta successivo alla trasformazione (non essendovi
più un bilancio nel quale iscrivere le dette riserve), pur trattandosi di
utili prodotti da una società di capitali. Va però considerato probabile
che le riserve vengano trasferite con le altre attività e passività
aziendali all’imprenditore che prenderà in affitto l’azienda, che potrà
iscriverle nel suo bilancio indicandone l’origine.
In ogni caso in cui
le riserve vengano inserite in bilancio con indicazione della loro
origine, la tassazione avverrà nel periodo in cui sono distribuite o
utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio. Ciò
può verificarsi solo se l’ente non commerciale svolge una attività
d’impresa, perché solo in tal caso può accadere che le riserve vengano
utilizzate per coprire perdite dell’attività di impresa.
Se l’ente
risultante dalla trasformazione è un ente non commerciale “puro” (ad
esempio una associazione o fondazione), che non esercita alcuna attività
di impresa e non dispone di un bilancio di esercizio in cui inserire le
riserve con indicazione dell’origine, le riserve di utili sono
potenzialmente tassabili nel periodo d’imposta successivo alla
trasformazione (art. 171, comma 1, lett. b).
Va però osservato che
l’ente non commerciale, risultante dalla trasformazione (fondazione,
associazione, ecc.) non è, di norma, un ente che ripartisce utili.
Se è
una fondazione, non vi sono soci o associati sui quali far ricadere la
tassazione. E’ quindi probabile che questi utili (già tassati come utili
della società che li ha prodotti) non saranno ulteriormente tassati,
perché non vi sarà (mai) né distribuzione, né soci o associati, sui quali
far cadere la tassazione.
La partecipazione del socio della società che
si trasforma in ente non commerciale si estingue. Se sono detenute da una
società, il socio non potrà più iscrivere nel proprio bilancio la
partecipazione in un ente commerciale che non esiste più. Il valore
fiscale della partecipazione si dissolve; per dedurlo come componente
negativo, occorre che ricorrano gli estremi
dell’inerenza.
7. Effetti fiscali della trasformazione
eterogenea “commercializzante”.
Passiamo ora alla trasformazione di un ente non commerciale in società[16].
L’art. 2500-octies cod. civ. prevede, come abbiamo visto, che i consorzi,
le società consortili, le comunioni d’azienda, le associazioni riconosciute
e le fondazioni possano trasformarsi in società per azioni, società
a responsabilità limitata e società in accomandita per azioni.
E’ dunque possibile, per esempio, la trasformazione di una fondazione
in società di capitali (non è prevista la trasformazione di una fondazione
in cooperativa) [17].
Gli
effetti fiscali non sono indicati in modo diretto, ma, anche qui, con una
fictio. I beni non d’impresa “si considerano” conferiti. Non c’è
conferimento, è “come se” conferimento vi fosse. Gli effetti della
trasformazione sui beni sono indicati con la tecnica della equiparazione
tra fattispecie. Anzi, vi è qui una doppia equiparazione, perché la
trasformazione da soggetto non commerciale in società di capitali è
fiscalmente equiparata ad un conferimento. Ed il conferimento, a sua
volta, è fattispecie di cui il legislatore fiscale indica gli effetti in
modo indiretto, equiparandola alla cessione onerosa. In conclusione, con
riguardo ai beni dell’ente commerciale, la trasformazione
“commercializzante”, essendo equiparata ad un conferimento, è alla
fine equiparata, per la proprietà transitiva, ad una cessione.
Ecco
perché il nuovo art. 67 del Testo unico (che sostituisce il precedente
art. 81), prevede espressamente, al comma 1, lettera n), che sono
tassabili come redditi diversi le plusvalenze “realizzate a seguito di
trasformazione eterogenea di cui all’art. 171, comma 2, ove ricorrono i
presupposti di tassazione di cui alle lettere precedenti”.
Le
plusvalenze dei beni dell’ente non commerciale che si trasforma in società
commerciale, dunque, sono trattate fiscalmente come quelle che, se
realizzate da un “privato”, sono tassate come redditi diversi, ai sensi
dell’art. 67, comma 1. Ad esempio, se l’ente non commerciale possiede
delle partecipazioni non qualificate, deve applicarsi l’art. 67, comma 1,
lett. c-bis, e l’imposta sostitutiva sui capital gain.
Anche
qui, la trasformazione è trattata come se fosse “realizzativi”. Le
plusvalenze non sono tassate perché realizzate, ma perché muta il regime
giuridico dei beni del soggetto trasformato. Ossia perché i beni sono
sottoposti al regime dei beni d’impresa.
8. Calcolo della
plusvalenza.
La determinazione del costo, o valore, fiscale dei beni al momento
del loro ingresso nel regime di impresa, ad eccezione dell’ipotesi
di una loro acquisizione a titolo oneroso e di quella prevista dall’art.
65, comma 3-bis (passaggio dei beni strumentali dal patrimonio personale
dell’imprenditore individuale a quello d’impresa), non è espressamente
disciplinata da alcuna norma del Testo unico, ma la relazione allo
schema di Decreto Legislativo, istitutivo dell’Ires, afferma che “ai
beni dell’ente non commerciale immessi nella società va attribuito
il valore normale e non il costo storico, con la conseguenza che le
relative plusvalenze sono imponibili in base, appunto, al valore normale;
questo valore è poi assunto come costo fiscalmente riconosciuto della
società”[18].
Peraltro,
le norme del T.u.i.r. non prevedono in modo specifico, con riguardo alla
trasformazione eterogenea, un criterio di determinazione del “valore
normale”. Ciò non vuol dire che si è in presenza di una lacuna. Data
l’equiparazione della trasformazione ai conferimenti, occorre far capo
all’art. 9.
Le operazioni di conferimento, come accennato, sono
equiparate, ai fini fiscali, alle cessioni a titolo oneroso, il cui
corrispettivo è rappresentato dalle partecipazioni ricevute in cambio del
bene conferito (art. 9, comma 5).
Tenuto conto della equiparazione
della trasformazione eterogenea ad un conferimento, si può concludere che
la plusvalenza è determinata come differenza tra il valore normale dei
beni “conferiti” (ossia dal patrimonio netto dell’ente trasformato,
calcolato attribuendo, ad ogni bene che lo compone, il valore normale) e
il loro costo storico.
Dato per noto il valore di partenza (costo fiscale) del patrimonio
dell’ente che si trasforma, vi è da individuare il valore finale,
ossia il valore normale del patrimonio (valore che costituirà il costo
fiscale del patrimonio della società risultante dalla trasformazione).
Normalmente, la plusvalenza è pari alla differenza tra corrispettivo
e costo fiscale[19].
Qui,
però, non c’è un corrispettivo in senso stretto, ma assegnazione delle
azioni ai soci della società risultannte dalla trasformazione. Opera,
pertanto, la regola generale, prevista dall’art. 9, comma 2, secondo cui
“in caso di conferimenti o apporti in società o altri enti si considera
corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti
conferiti”, che va determinato secondo i criteri posti dal comma
4.
In particolare, ci si deve riferire al punto dell’art. 9, comma 4,
lett. b), dove si dice che, se la conferitaria è di nuova costituzione,
rileva il valore del bene conferito. Il valore che conta, insomma, è il
valore normale del compendio dei beni dell’ente non commerciale che
diventa società commerciale.
Ne può scaturire una plusvalenza
imponibile e, di conseguenza, una nuovo valore fiscale, presso il soggetto
trasformato, che costituisce valore di partenza del patrimonio ai fini
delle successive vicende “impositive” delle plusvalenze (come avviene nei
conferimenti “realizzativi”).
Le partecipazioni assumono un valore
fiscalmente riconosciuto che riflette il valore corrente del patrimonio
che è divenuto “patrimonio d’impresa”. Questo valore costituirà punto di
partenza per il calcolo del quantum imponibile nelle successive vicende
impositive delle partecipazioni sociali.
9. Una questione di
doppia tassazione.
L’ente non commerciale che si trasforma in
società commerciale non riceve nessun corrispettivo. La tassazione trova
la sua spiegazione nel mutamento della condizione fiscale dei beni che
diventano beni d’impresa. Si chiude un ciclo: le plusvalenze dei beni “non
d’impresa” cessano di essere tali (per cui devono essere tassate come
redditi diversi, se ne ricorrono i presupposti), e diventano “beni
d’impresa”.
Il tributo sulla plusvalenza ha come soggetto passivo
l’ente che si trasforma: questo pagamento di imposta è dunque lo scotto
che si paga per la trasformazione dei “beni non d’impresa” (dell’ente non
commerciale) in “beni relativi all’impresa”.
La trasformazione
eterogenea è equiparata al conferimento ma, nella trasformazione, può
verificarsi, però, un fenomeno di doppia imposizione (economica), che non
si verifica nel conferimento.
Nel conferimento, i protagonisti
dell’operazione sono due, conferente e conferitario; il primo, a fronte
del conferimento, riceve delle partecipazioni; ed è tassato per la
plusvalenza, data dalla differenza tra il valore fiscale delle
partecipazioni ricevute e il valore fiscale dei beni conferiti.
Nella
trasformazione eterogenea c’è una terza categoria di soggetti: i soci
della società risultante dalla trasformazione. Ora se i soci sono persone
fisiche o enti non commerciali (soggetti IRE in generale), non si pone
nessun problema di doppia tassazione.
Ma se i soci sono società di capitali (soggetti IRES) si verifica
un fenomeno di doppia imposizione[20]: in sostanza viene assoggettata
ad imposizione sia la plusvalenza dei beni posseduti dalla società
risultante dalla trasformazione sia l’attribuzione delle partecipazioni
al socio della società trasformata.
Si ha dunque
un fenomeno di doppia imposizione economica, che non sembra evitabile
secondo le norme vigenti. Non è infatti possibile considerare il passaggio
dei beni dell’ente non commerciale nella sfera dei beni d’impresa come
evento fiscalmente indifferente; non è possibile, cioè, considerare
rilevante soltanto l’attribuzione delle partecipazioni della “nuova”
società di capitali.
10. Trasformazione da e in società
semplice.
Il Testo unico omette di considerare espressamente il caso in cui
una società commerciale (di capitali o di persone) si trasforma in
società semplice ed il caso, inverso, in cui una società semplice
si trasforma in società commerciale[21].
La trasformazione di una società di capitali in società semplice (c.d
decommercializzazione) è analoga alla trasformazione di una società
di capitali in ente non commerciale. I beni della società di capitali
cessano di essere “beni d’impresa”, e ciò comporta la tassazione delle
plusvalenze nel caso in cui la trasformazione realizza una destinazione
dei beni plusvalenti a finalità estranee all’impresa[22].
Il
caso, inverso, in cui una società semplice si trasforma in società di
capitali, dev’essere riguardato come trasformazione di soggetto non
commerciale in soggetto commerciale. La disposizione che equipara la
trasformazione al conferimento riguarda, secondo la lettera dell’art. 171,
comma 2, la trasformazione degli “enti non commerciali” in società
commerciale.
Si pone quindi il problema se l’art. 171, comma 2, possa
applicarsi anche alla trasformazione delle società semplici in società
commerciale. A me pare che la risposta al quesito non possa essere
positiva.
Non è infatti possibile estendere analogicamente la
disposizione relativa alle trasformazioni di enti non commerciali in
società commerciali alle trasformazioni “commercializzanti” delle società
semplici. Non mi sembra possibile neppure intendere estensivamente la
formula “ente non commerciale” come comprensiva sia degli enti non
commerciali (intesi in senso stretto come categoria di soggetti passivi
Ires) sia delle società semplici, perché a ciò si oppone un dato letterale
non superabile, e cioè l’espressa menzione, nel testo del comma 2
dell’art. 171, della trasformazione disciplinata dall’art. 2500-octies del
codice civile, che non contempla la trasformazione della società
semplice.
Non va trascurata, però, una esigenza sistematica. E cioè “il principio
generale del sistema in base al quale i componenti di reddito debbono
rilevare nel medesimo regime nel quale sono maturati e non in un regime
diverso”[23]. Da ciò deriva che i beni della società semplice
che si trasforma in società commerciale debbono fare ingresso nel
regime d’impresa con il valore normale del momento in cui assumono
la qualifica di beni d’impresa. Se così non fosse, le plusvalenze
maturate dalla società semplice, prima della trasformazione, sarebbero
incongruamente tassate, dopo la trasformazione, come se si trattasse
di plusvalenze maturate in regime d’impresa.