* Schema della relazione svolta alla conferenza della Commissione
europea su “EU Corporate Tax Reform: Progress and New Challenger”
(Roma-Ostia, 5 dicembre 2003).
SOMMARIO: 1. Il ruolo della Corte
di giustizia in materia di imposte dirette. Effetti sul Mercato interno e
sulla sovranità degli Stati membri. – 2. Il modus procedendi della
Corte di giustizia e le cause di giustificazione – 3. L’impatto della
recente giurisprudenza sui sistemi di tassazione delle imprese dei singoli
Stati membri. – 4. I limiti della “integrazione negativa” realizzata dalla
Corte di Giustizia e l’importanza della soft law. – 5. La riforma
tributaria italiana quale caso esemplare di adeguamento spontaneo degli
Stati membri alle esigenze del coordinamento fiscale.
1. Il
ruolo della Corte di giustizia in materia di imposte dirette. Effetti sul
Mercato interno e sulla sovranità degli Stati membri.
1.1. È
noto che la regola dell’unanimità, richiesta in materia fiscale,
implicando che ciascuno degli Stati membri abbia un potere assoluto di
veto, ha determinato un sostanziale immobilismo del Consiglio, che ha
varato – nel dominio dell’imposizione diretta – poche direttive
armonizzatrici, di ristretta portata. Pertanto, l’armonizzazione
dell’imposizione societaria non è avvenuta, né potrà avvenire in futuro,
ad opera del Consiglio.
1.2. A causa di ciò, le norme statali sulla
fiscalità diretta, incompatibili con il Trattato, sono divenute con sempre
maggior frequenza oggetto di lite dinanzi alla Corte di giustizia. Di qui
il ruolo di protagonista dell’integrazione assunto dalla Corte, pur nei
limiti dei suoi poteri di organo giurisdizionale, avente funzioni di mero
accertamento dell’incompatibilità delle discipline nazionali con le regole
del mercato unico (c.d. integrazione negativa).
1.3. La disciplina
delle imposte dirette è di competenza degli Stati, ma nel rispetto del
Trattato. Questo principio – affermato dalla Corte per la prima volta nel
1991 (causa C-246/89, Commissione vs. Regno Unito) – è stato
ribadito, quattro anni dopo, nella sentenza Schumacker, ed è stato
ripetuto in numerose sentenze successive.
1.4. Le regole del
Trattato, applicate dalla Corte, sono sostanzialmente due: (i) il
principio di non discriminazione; (ii) il divieto di restrizione delle
libertà fondamentali. La base testuale di questi princìpi è nell’art. 12 e
negli articoli del Trattato che sanciscono le libertà fondamentali (l’art.
39 contiene un divieto di discriminazione; gli artt. 43, 49 e 56
contengono divieti di restrizione). La Corte utilizza i due approcci (non
discriminazione e non restrizione) adottando, di volta in volta, quello
più appropriato.
1.5. Gli interventi della Corte sono divenuti
sempre più incisivi, con il progressivo passaggio dall’impiego prevalente
del principio di non discriminazione all’impiego prevalente del “divieto
di restrizione”, che è “strumento” e “concetto” molto più efficace ai fini
della rimozione degli ostacoli alla realizzazione del mercato
comune.
1.6. Per comprendere la rilevanza del ruolo della Corte,
basti rilevare quanto segue: dal caso Avoir fiscal (1986) ai
recentissimi casi Lindman e Schilling (2003), la Corte di
giustizia si è pronunciata complessivamente 37 volte sull’applicazione
delle libertà fondamentali alle imposte dirette; da Avoir fiscal
(1986) a Saint-Gobain (1999), la sfera di influenza delle libertà
fondamentali sulle disposizioni fiscali nazionali si è progressivamente
accresciuta, fino al punto da ricomprendere tutte (e indistintamente) le
norme che compongono l’ordinamento tributario di uno Stato membro (i.e.
norme di “diritto tributario interno”, norme di “diritto tributario
internazionale”, norme di “diritto internazionale
tributario”).
1.7. Ecco, nel dettaglio, le tappe dell’evoluzione
giurisprudenziale. Fino al caso Avoir fiscal, le libertà
fondamentali non sono state applicate alle imposte dirette; a partire da
Avoir fiscal fino a Schumacker (1995), le libertà
fondamentali sono state applicate in materia di imposizione diretta, ma
non alle norme tributarie interne o convenzionali che disciplinano le
fattispecie transnazionali; dal caso Schumacker al caso
Saint-Gobain (1999), le libertà fondamentali hanno condizionato
anche le norme tributarie interne con oggetto transnazionale, i. e. il
“diritto tributario internazionale”; infine, dal caso Saint-Gobain
in poi, le libertà fondamentali sono state applicate anche alle norme
tributarie convenzionali, i. e. al “diritto internazionale
tributario”.
2. Il modus procedendi della Corte di
giustizia e le cause di giustificazione.
2.1. Nei giudizi di
applicazione delle libertà fondamentali alle imposte dirette, la Corte di
Giustizia segue un percorso logico che – governato dal “divieto di
discriminazione” e dal “divieto di restrizione” – è scandito in quattro
momenti: (i) la verifica della “nazionalità comunitaria” della parte del
giudizio che richiede l’applicazione delle libertà fondamentali; (ii)
l’esercizio delle libertà per “finalità economiche”; (iii) l’esistenza di
un trattamento fiscale discriminatorio e/o di un qualsivoglia altro
ostacolo posto da norme tributarie all’esercizio delle libertà e, dunque,
ai movimenti intracomunitari; (iv) la sussistenza di cause
giustificative.
2.2 Il diritto di stabilimento è riservato alle
persone che hanno la cittadinanza europea e alle società equiparate (art.
48). La tutela della libera circolazione dei capitali è però di tipo
oggettivo: è tutelata la circolazione dei capitali di per sé, senza
limitazioni di ordine soggettivo, anche nei rapporti con i Paesi terzi
(cfr. sentenza Ospelt del 23.09.2003, su questione non tributaria).
Di qui la previsione che – in un futuro più o meno prossimo – il settore
delle imposte dirette genererà delle “fattispecie critiche”, inerenti ai
rapporti economici intracomunitari in cui siano coinvolti operatori con
nazionalità di un Paese extracomunitario. In base a tale principio, la
libertà di circolazione dei capitali potrebbe essere invocata, ad esempio,
da una casa madre extracomunitaria, che abbia costituito una stabile
organizzazione (branch) in uno Stato membro, contro una norma
nazionale che ostacoli la libera circolazione del (suo) capitale
extraeuropeo investito nella stabile organizzazione.
2.3
Esercizio delle libertà per “finalità . La
giurisprudenza della Corte di Giustizia ha fino ad oggi riguardato
questioni di esercizio economico delle libertà fondamentali. L’art. 18 del
Trattato, però, dopo Maastricht, non tutela più il solo lato economico
delle libertà fondamentali, ma tutela in assoluto il diritto di ogni
cittadino comunitario di muoversi e soggiornare liberamente nel territorio
degli Stati membri. Il valore assoluto delle libertà fondamentali potrebbe
ricevere tra breve riconoscimento giurisprudenziale nel caso
Barbier, attualmente pendente davanti la Corte (C-364/01: l’avv.
gen. Mischo ha pronunciato le proprie conclusioni il 12.12.2002), in una
controversia in materia di imposizione successoria.
2.4.
Un’evoluzione nella direzione indicata potrebbe rappresentare il primo
passo verso l’estensione delle libertà fondamentali alla “discriminazione
a rovescio”. Finora se ne è negata la tutela comunitaria. Anche la
discriminazione a danno dei propri cittadini, da parte di uno Stato
membro, è però una disparità di trattamento che confligge con il concetto
di mercato unico, confligge con il principio di non discriminazione e crea
distorsioni nella concorrenza.
2.5. L’applicazione delle libertà
fondamentali da parte della Corte di Giustizia è tradizionalmente fondata
sul “divieto di discriminazione”, ma negli ultimi anni – con frequenza
crescente – si è fatto ricorso al “divieto di restrizione”, che ha
consentito di applicare le libertà ad ipotesi in cui la comparazione
propria dell’approccio della “non discriminazione” sarebbe stata
inadeguata. Il “divieto di restrizione” risulta particolarmente efficace
per l’eliminazione degli ostacoli fiscali posti dallo “Stato di origine”
(c.d.home-State restrictions), fra cui le exit taxes. Il
caso Laysterie du Saillant, attualmente pendente (C-9/02: l’avv.
gen. Mischo ha pronunciato le proprie conclusioni il 13.03.2003), è una
occasione propizia. È poi prevedibile che lo stesso principio possa essere
applicato alle società, visto che dopo la sentenza Überseering
(5.11.2002, C-208/00) dovrebbero essere caduti gli ostacoli di mancata
armonizzazione del diritto societario emersi nella ormai lontana sentenza
Daily Mail (27.9.1988, C-81/87).
2.6. Le cause di
giustificazione: a) il principio di coerenza. La Corte ammette
l’esistenza di cause di giustificazione “non scritte”, ulteriori rispetto
a quelle previste dal Trattato (art. 58), tra cui il principio di coerenza
(cohesion). La Corte ha però progressivamente ristretto l’ambito
applicativo del principio di coerenza. Dopo il caso Bachmann
(1991), infatti, la Corte non ha più accolto le difese degli Stati basate
sul concetto di “coerenza del sistema fiscale” (si vedano, fra gli altri,
i casi Wielockx, Verkooijen e, di recente, il caso
Danner). Al principio di coerenza la Corte attribuisce rilievo solo
se sussiste un “collegamento diretto” fra fattispecie discriminata (ad
esempio, una deduzione) e fattispecie tassata (ad esempio, una pensione),
e cioè quando si ha l’applicazione di una stessa imposta allo stesso
contribuente. Esso si traduce, dunque, in un divieto di doppia
imposizione. Le difese degli Stati, basate sul principio di coerenza, non
sono state accolte in una molteplicità di cause riguardanti le persone
fisiche (Asscher, Vestergaard, Baars e il recente
caso Ola Ramsted) e le imprese (ICI, Metallgesellschaft
and Hoechst e, di recente, Lankhorst e XY).
2.7.
b) altre cause di giustificazione. Sempre sulla scia di
questo orientamento restrittivo, nel caso Futura la Corte di
giustizia ha riconosciuto che l’esigenza di garantire efficaci “controlli
fiscali” potrebbe essere, in astratto, un motivo di interesse generale in
grado di giustificare una discriminazione, ma alla rigorosa condizione che
la “misura restrittiva” sia appropriata e proporzionale rispetto
all’interesse da tutelare (principio di proporzionalità). Conforme è
ancora l’atteggiamento nel recentissimo caso Bosal Holding, in cui
la Corte non ha accolto la difesa fondata sul “principio di
territorialità”, contrariamente a quanto ritenuto nel caso Futura e
nel caso AMID. Nelle sentenze ICI e XY, non si
esclude a priori che la specifica esigenza di contrastare i fenomeni di
elusione ed evasione fiscale possa valere come causa di giustificazione;
anche in questo caso, però, la Corte ne ha circoscritto rigorosamente i
confini: la disposizione antiabuso non deve essere generale e assoluta, ma
proporzionata e specificamente in grado di conseguire la finalità
antiabuso. Le esigenze di gettito (e cioè la necessità di impedire
riduzioni delle entrate fiscali) non rientrano fra i motivi di interesse
nazionale elevabili a “causa di giustificazione” delle restrizioni di
libertà comunitarie fondamentali (sentenze ICI,
Saint-Gobain, Verkooijen, Metallgesellschaft and
Hoechst e, di recente, i casi Danner e
Lankhorst).
2.8. Il consolidato orientamento restrittivo
della Corte di Giustizia è da condividere in pieno. Va, anzi, auspicato
che la rilevanza del principio di coerenza sia ulteriormente ristretta. La
coerenza interna dei sistemi fiscali nazionali non può prevalere
sull’esigenza di coerenza dei sistemi nazionali con le regole del
Trattato.
3. L’impatto della recente giurisprudenza sui sistemi
di tassazione delle imprese dei singoli Stati membri.
3.1. Le
sentenze della Corte di Giustizia – oltre ad influire sulla legislazione e
sulla giurisprudenza dei giudici nazionali – hanno effetti oltre il caso
giudicato ed al di là della legislazione dello Stato membro chiamato in
giudizio. In tal modo, la Corte contribuisce al coordinamento – a livello
comunitario – delle legislazioni tributarie nazionali e, dunque, alla
eliminazione delle barriere di natura fiscale che ostacolano il mercato
unico. L’evoluzione del pensiero della Corte, riguardo alla applicazione
del diritto di stabilimento in materia di tassazione delle imprese, può
essere colta mettendo a fuoco tre questioni: (i) la parità di trattamento
fra stabili organizzazioni (branch) e società figlie
(subsidiary), (ii) il riconoscimento delle perdite e dei costi
all’interno dei “gruppi”; (iii) la thin capitalization.
3.2.
Parità di trattamento fra stabili organizzazioni (branch) e
società figlie (subsidiary) . Le basi della comparazione
branch-subsidiary sono state poste dalla sentenza Avoir
fiscal (in tema di riconoscimento alle branch del credito
d’imposta sui dividendi). Sono state poi ribadite con le sentenze
Commerzbank e Royal Bank of Scotland. Il punto culminante di
questo processo di equiparazione è rappresentato dalla sentenza
Saint-Gobain, con cui la Corte ha posto il principio della parità
di trattamento tra dividendi esteri percepiti da una branch e
dividendi percepiti da società residenti.
3.3. Sulla base dei
criteri espressi al punto 47 della sentenza Saint-Gobain, il
principio della parità branch-subsidiary può essere generalizzato,
ed applicato a qualsiasi provento (ad esempio, interessi e
royalties).
3.4. La recente entrata in vigore della
Direttiva in materia di interessi e royalties intracomunitari
(Direttiva 3 giugno 2003, n. 2003/49/CE) non vanifica la prospettata
espansione giurisprudenziale: da un lato, la direttiva ha una sfera di
applicazione limitata; dall’altro, la stessa direttiva deve sottostare
alle norme del Trattato e, quindi, alle libertà fondamentali. È compito
della Corte interpretare le direttive in modo conforme al Trattato; non a
caso, nella sentenza Bosal, la direttiva “madre-figlia” è stata
sottoposta ad interpretazione adeguatrice.
3.5. Il
trattamento delle perdite e dei costi all’interno dei “gruppi
comunitari”. Il diritto di stabilimento incide sul trattamento
fiscale (compensazione e/o riporto) dei costi e delle perdite
transfrontaliere. Ciò vale sia per la legislazione fiscale dello Stato di
origine, sia per il Paese ospitante, in cui è insediata una branch
o una subsidiary.
3.6. Dopo che, nelle sentenze
Futura e AMID, relative a casi di stabile organizzazione, la
Corte, facendo leva sul principio di territorialità, aveva ritenuto
compatibile con il Trattato la negazione della compensazione e/o del
riporto delle perdite di fonte estera, è intervenuta la sentenza
ICI, con cui la Corte ha negato la compatibilità del regime di
consortium relief con cui il Regno Unito limitava la deduzione
delle perdite delle società figlie residenti dagli utili della capogruppo
residente, quando quest’ultima controlla anche società figlie estere.
Infine, nel recente caso Bosal Holding (18.09.2003), in tema di
costi, la Corte ha affermato che è incompatibile con il diritto di
stabilimento la normativa tributaria interna di uno Stato membro che vieta
la deduzione, da parte della società madre residente, degli interessi
passivi derivanti da prestiti contratti per finanziare società figlie
residenti in altri Paesi.
3.7. Le sentenze ICI e
Bosal autorizzano l’ipotesi che la Corte potrebbe adottare una
soluzione analoga nel caso Marks & Spencer, attualmente
pendente, in cui si dibatte la questione dell’utilizzo in compensazione
delle perdite delle società figlie comunitarie da parte della capogruppo
britannica. La Corte sembra infatti orientata a favorire la compensazione
delle “perdite transfrontaliere” dei gruppi a parità di condizioni
rispetto a quanto statuito dalle norme tributarie per le “perdite
nazionali”, in attuazione della libertà di stabilimento (si vedano
ICI, Futura e AMID).
3.8. Nel caso Bosal
Holding la Corte è andata anche oltre, negando che il “principio di
territorialità” possa giustificare l’indeducibilità dei costi sostenuti in
un altro Stato membro. Se la Corte perverrà ad una conclusione omologa nel
caso Marks & Spencer, si avrà la statuizione giurisprudenziale
del principio di piena e totale trasparenza dei gruppi per le perdite
transfrontaliere, con riflessi di ampio respiro sulla fiscalità
d’impresa.
3.9. Potrebbero scaturirne importanti riflessi positivi
in termini di “armonizzazione” o anche solo di maggior “coordinamento”
delle legislazioni tributarie nazionali nella materia delle perdite
transfrontaliere. L’orientamento della Corte di Giustizia – in tema di
riconoscimento delle perdite infragruppo prodotte sia da branch,
sia da subsidiary – potrebbe spianare la strada alle iniziative
della Commissione già annunciate [COM (2001) 582], e che certamente
andranno oltre la mera reiterazione della (vecchia) proposta direttiva in
materia [COM (1990) 595], essendo mutato radicalmente il quadro del
diritto tributario comunitario: com’è stato preannunciato [COM (2001)
582], il modello di riferimento sarà il sistema di consolidamento mondiale
adottato in Danimarca.
3.10. La thin capitalization e
le norme antiabuso. Un terzo filone riguarda le norme antiabuso.
In coerenza con l’orientamento restrittivo in materia di cause di
giustificazione, la Corte, nel caso Lankhorst, ha sancito
l’incompatibilità con il diritto comunitario primario delle norme sulla
thin capitalization che prevedono la riqualificazione
dell’interesse in dividendo in capo ai soli soci non residenti: le norme
così strutturate sono giudicate discriminatorie nei confronti delle
persone (in senso comunitario) stabilite in Stati membri diversi da quello
di residenza della subsidiary e, in modo particolare, limitative
del diritto di esercitare la libertà di stabilimento sotto forma di
creazione, acquisizione o mantenimento di una subsidiary nello
Stato membro di residenza.
3.11. La giurisprudenza della Corte può
riverberare i suoi effetti negli ordinamenti tributari degli Stati membri
che recano già delle norme di contrasto alla thin capitalization
applicabili esclusivamente nei confronti di soci non residenti, come, ad
esempio, in Francia (ove, infatti, il Tribunale di Cergy-Pontoise, con
sentenza del 11.06.2002, ispirandosi al caso Verkooijen, ha già
dichiarato l’incompatibilità della normativa nazionale con la libertà di
stabilimento), in Spagna, in Danimarca e nel Regno Unito.
3.12. Per
conformarsi alla giurisprudenza della Corte, gli Stati membri devono
trattare in modo paritario i soci finanziatori residenti nello Stato
membro della subsidiary e i soci finanziatori residenti in un altro
Stato membro, estendendo l’applicazione della normativa contro la thin
capitalization prevista per i non residenti anche ai soci residenti.
Tanto la riqualificazione degli interessi come dividendi, quanto
l’indeducibilità degli interessi, devono essere disciplinate in modo
uniforme per residenti e non residenti.
3.13. L’orientamento della
Corte, ora descritto, può produrre effetti molteplici negli ordinamenti
degli Stati membri, investendo altre disposizioni antiabuso interne a
valenza internazionale. È il caso, ad esempio, delle disposizioni in
materia di transfer pricing, quando trovino applicazione nei
rapporti transnazionali, ma non in quelli fra imprese residenti. Lo stesso
dicasi per le c.d. “CFC rules”, allorquando la società “a valle” è
localizzata in uno Stato membro; una disposizione del genere, applicabile
alle controllate residenti in uno Stato membro, potrebbe essere ritenuta
in contrasto con la libertà di circolazione dei capitali e con il diritto
di stabilimento.
4. I limiti della “integrazione negativa”
realizzata dalla Corte di Giustizia e l’importanza della “soft
law”.
4.1. La giurisprudenza della Corte di Giustizia in
materia di imposte dirette ha dato un contributo notevole all’eliminazione
degli ostacoli fiscali che incidono sul mercato comune ed al coordinamento
delle legislazioni fiscali nazionali. Gli interventi della Corte si
traducono nella statuizione di “divieti”, dando vita alla c.d.
integrazione fiscale negativa.
4.2. L’approccio negativo è – però –
insufficiente, perché legato a casi singoli, non sistematico e non
organico. Esso richiede di essere completato, reso sistematico. Le
statuizioni espresse su casi devono essere generalizzate. È
indispensabile, insomma, una “integrazione fiscale positiva”.
4.3.
La “integrazione positiva”, in assenza di norme cogenti, può essere
indotta dalla soft law. Il ricorso alla soft law appare anzi
come l’unico strumento per uscire dall’impasse in materia di
imposte dirette. Della soft law sono utili tutte le forme ed
espressioni: “raccomandazioni”, “pareri”, “orientamenti”, “comunicazioni”,
“note interpretative”, “codici di condotta”, “accordi politici” fra gli
Stati membri, ecc.: il tratto comune di questa varietà di atti è il loro
carattere “non vincolante” dal punto di vista giuridico, la loro valenza
solo politica.
4.4. Appare perciò opportuna, come ipotizzato dalla
Commissione [COM (2001) 582 def., del 23.10.2001], la pubblicazione di
“orientamenti” e/o di “note interpretative” che esplicitino e raccolgano i
“princìpi generali” enunciati dalla Corte di Giustizia nelle sentenze
riguardanti il settore della fiscalità diretta e, insieme, l’emanazione di
“comunicazioni” che coordinino l’applicazione di tali
“princìpi”.
4.5. Sono tuttora utili - per la parte ancora attuale e
previo aggiornamento - le “raccomandazioni” che la Commissione aveva già
espresso nel 1994 in materia di tassazione della piccola e media impresa
ed il c.d. “Rapporto Ruding”, che aveva esaminato efficacemente le
interrelazioni fra i regimi di tassazione delle imprese e il funzionamento
del mercato comune. Non a caso, nella “Comunicazione” del 2001 [COM (2001)
582 def., in materia di tassazione delle imprese] la Commissione ha tenuto
conto delle parti ancora attuali del “Rapporto Ruding”.
4.6.
Proprio di quest’ultimo, e fondamentale, atto di soft law [COM
(2001) 582 def.] il legislatore fiscale italiano ha fatto tesoro
nell’elaborare la recente riforma del sistema tributario
statale.
5. La riforma tributaria italiana quale caso esemplare
di adeguamento spontaneo degli Stati membri alle esigenze del
coordinamento fiscale.
5.1. La riforma fiscale italiana è un
caso esemplare di adeguamento spontaneo di uno Stato membro all’esigenza
di coordinamento fiscale indotta dalla soft law: il “caso italiano”
– che segue la riforma tedesca del 2000) – dimostra l’utilità e
l’efficacia della soft law.
5.2. Diverse forme di soft
law hanno concorso positivamente alla elaborazione, in Italia, di
norme tributarie coordinate sia al diritto comunitario, sia ai sistemi
fiscali degli altri Stati membri.
5.3. In tema di compensazione
transfrontaliera della perdite, la riforma italiana fornisce una risposta
al problema, adottando il “consolidato mondiale” ed il regime di
“tassazione per trasparenza” delle società, così anticipando – nella
sostanza – i contenuti della direttiva, che è stata ipotizzata dalla
Commissione nella menzionata “Comunicazione” del 2001.
5.4. Con il
consolidato mondiale, il legislatore fiscale italiano ha in sostanza
recepito una delle due misure indicate nella “Comunicazione” ai fini della
risoluzione del problema: si tratta della misura più efficace – fra quelle
indicate – perché consente una simmetria fra tassazione degli utili e
compensazione delle perdite. Il medesimo risultato si ottiene con il
regime di “trasparenza” delle società, in quanto si ammettono al beneficio
anche i soggetti non residenti, che possono essere solamente società
localizzate in altri Stati membri.
5.5. Passaggio dal credito
d’imposta all’esenzione sui dividendi. I due metodi alternativi di
eliminazione della doppia imposizione economica sui dividendi – “credito
d’imposta” ed “esenzione” – erano già stati sottoposti a valutazione,
nella specifica prospettiva del mercato comune, nel c.d. “Rapporto
Ruding”, ove il riconoscimento del credito d’imposta nelle sole ipotesi di
dividendi di fonte interna (i.e. società e socio residenti) è stato
ritenuto distorsivo in ottica internazionale. Nella “Comunicazione” della
Commissione la conclusione è sostanzialmente analoga. Recependo le istanze
di cambiamento espresse dalla soft law, il nostro legislatore fiscale ha
abbandonato il “credito d’imposta” ed adottato l’esenzione dei dividendi,
allineando – in tal modo – il nostro ordinamento tributario ai sistemi di
altri Stati membri ed al diritto comunitario.
5.6. Il regime
di esclusione dei dividendi interni e internazionali percepiti da società
residenti. Per i dividendi di fonte estera, ivi compresi quelli
comunitari che non rientrano nel regime “madre-figlia”, si è sempre posto
il problema della diversità di regime rispetto ai dividendi interni,
percepiti da società. La recente “Comunicazione” della Commissione ha
posto in evidenza il limitato ambito di applicazione del regime fiscale
“madre-figlia” – a causa della soglia minima di partecipazione richiesta –
e, di conseguenza, il problema di un ampliamento della sfera di
applicazione della direttiva. Con l’introduzione di un generale “regime di
esclusione” dei dividendi percepiti da società, il legislatore fiscale
italiano ha risolto il primo problema ed ha recepito – limitatamente ai
dividendi “in entrata” di fonte comunitaria – un’istanza espressa dalla
Commissione: in tal modo, l’intrico di disposizioni in materia di
dividendi di fonte estera è stato semplificato e ridotto nell’unitario
regime di esclusione da imposizione (nella misura del 95 per
cento).
5.7. La participation exemption. In tema di
plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sociali, la riforma
italiana adotta un regime omologo – e complementare – a quello dei
“dividendi comunitari”. L’introduzione di questo regime “allinea” il
sistema fiscale italiano a quello della maggioranza degli altri Stati
dell’Unione europea, i quali da tempo prevedono sistemi di
participation exemption per le holding (tali sistemi sono
stati strumento di “concorrenza fiscale” nei nostri
confronti).
5.8. Il c.d. ruling
internazionale. Nella sua recente “Comunicazione”, la Commissione
ha espresso l’intento di indurre gli Stati membri ad introdurre (o
ampliare) gli accordi sui “prezzi di trasferimento”. In corrispondenza di
ciò, nell’ordinamento tributario italiano è stata introdotta la
possibilità di accordi tra contribuente e l’Amministrazione finanziaria in
materia di “prezzi di trasferimento”, “dividendi”, “interessi” e
“royalties”, ed in altre materie. Questo accordo, in aderenza a
quanto auspicato dalla Commissione, coinvolgerà anche le Autorità fiscali
degli altri Paesi, mediante notifica dell’accordo.
5.9. La
thin capitalization. Anche l’ordinamento italiano accoglie –
con la riforma – una disposizione diretta a contrastare la thin
capitalization. La disposizione, come formulata nella legge delega,
appariva incompatibile con l’ordinamento comunitario (alla luce della
sentenza Lankhorst). Nello schema di legge delegata, il legislatore
italiano si discosta dalla delega per rispettare le regole comunitarie. Si
è dunque in presenza di un caso di norma delegata, il cui vizio di
costituzionalità (per difformità dalla delega) perde rilievo, in virtù
della sua conformità alla regola comunitaria (art. 43 del Trattato), che
prevale sulla legge nazionale di delega.
5.10. Osservazione
conclusiva. In conclusione, nei suoi lineamenti generali, la
riforma fiscale italiana realizza un significativo coordinamento del
sistema fiscale italiano con le legislazioni degli altri Paesi comunitari,
presentando molteplici tratti comuni agli ordinamenti tributari di questi
ultimi Paesi. Ciò rende meno variegato il panorama comunitario in materia
di tassazione delle imprese e facilita l’adozione di regole comuni di
determinazione della base imponibile, che è stata auspicata dalla
Commissione – nella più volte richiamata “Comunicazione” del 2001 – come
“approccio globale” alla soppressione degli ostacoli fiscali al
funzionamento e allo sviluppo del mercato interno.