TributImpresa
n°2-2005
 

Francesco TESAURO

 
 

Il ruolo della Corte di Giustizia nel coordinamento della tassazione delle società.

 
 

* Schema della relazione svolta alla conferenza della Commissione europea su “EU Corporate Tax Reform: Progress and New Challenger” (Roma-Ostia, 5 dicembre 2003).

SOMMARIO: 1. Il ruolo della Corte di giustizia in materia di imposte dirette. Effetti sul Mercato interno e sulla sovranità degli Stati membri. – 2. Il modus procedendi della Corte di giustizia e le cause di giustificazione – 3. L’impatto della recente giurisprudenza sui sistemi di tassazione delle imprese dei singoli Stati membri. – 4. I limiti della “integrazione negativa” realizzata dalla Corte di Giustizia e l’importanza della soft law. – 5. La riforma tributaria italiana quale caso esemplare di adeguamento spontaneo degli Stati membri alle esigenze del coordinamento fiscale.

1. Il ruolo della Corte di giustizia in materia di imposte dirette. Effetti sul Mercato interno e sulla sovranità degli Stati membri.

1.1. È noto che la regola dell’unanimità, richiesta in materia fiscale, implicando che ciascuno degli Stati membri abbia un potere assoluto di veto, ha determinato un sostanziale immobilismo del Consiglio, che ha varato – nel dominio dell’imposizione diretta – poche direttive armonizzatrici, di ristretta portata. Pertanto, l’armonizzazione dell’imposizione societaria non è avvenuta, né potrà avvenire in futuro, ad opera del Consiglio.

1.2. A causa di ciò, le norme statali sulla fiscalità diretta, incompatibili con il Trattato, sono divenute con sempre maggior frequenza oggetto di lite dinanzi alla Corte di giustizia. Di qui il ruolo di protagonista dell’integrazione assunto dalla Corte, pur nei limiti dei suoi poteri di organo giurisdizionale, avente funzioni di mero accertamento dell’incompatibilità delle discipline nazionali con le regole del mercato unico (c.d. integrazione negativa).

1.3. La disciplina delle imposte dirette è di competenza degli Stati, ma nel rispetto del Trattato. Questo principio – affermato dalla Corte per la prima volta nel 1991 (causa C-246/89, Commissione vs. Regno Unito) – è stato ribadito, quattro anni dopo, nella sentenza Schumacker, ed è stato ripetuto in numerose sentenze successive.

1.4. Le regole del Trattato, applicate dalla Corte, sono sostanzialmente due: (i) il principio di non discriminazione; (ii) il divieto di restrizione delle libertà fondamentali. La base testuale di questi princìpi è nell’art. 12 e negli articoli del Trattato che sanciscono le libertà fondamentali (l’art. 39 contiene un divieto di discriminazione; gli artt. 43, 49 e 56 contengono divieti di restrizione). La Corte utilizza i due approcci (non discriminazione e non restrizione) adottando, di volta in volta, quello più appropriato.

1.5. Gli interventi della Corte sono divenuti sempre più incisivi, con il progressivo passaggio dall’impiego prevalente del principio di non discriminazione all’impiego prevalente del “divieto di restrizione”, che è “strumento” e “concetto” molto più efficace ai fini della rimozione degli ostacoli alla realizzazione del mercato comune.

1.6. Per comprendere la rilevanza del ruolo della Corte, basti rilevare quanto segue: dal caso Avoir fiscal (1986) ai recentissimi casi Lindman e Schilling (2003), la Corte di giustizia si è pronunciata complessivamente 37 volte sull’applicazione delle libertà fondamentali alle imposte dirette; da Avoir fiscal (1986) a Saint-Gobain (1999), la sfera di influenza delle libertà fondamentali sulle disposizioni fiscali nazionali si è progressivamente accresciuta, fino al punto da ricomprendere tutte (e indistintamente) le norme che compongono l’ordinamento tributario di uno Stato membro (i.e. norme di “diritto tributario interno”, norme di “diritto tributario internazionale”, norme di “diritto internazionale tributario”).

1.7. Ecco, nel dettaglio, le tappe dell’evoluzione giurisprudenziale. Fino al caso Avoir fiscal, le libertà fondamentali non sono state applicate alle imposte dirette; a partire da Avoir fiscal fino a Schumacker (1995), le libertà fondamentali sono state applicate in materia di imposizione diretta, ma non alle norme tributarie interne o convenzionali che disciplinano le fattispecie transnazionali; dal caso Schumacker al caso Saint-Gobain (1999), le libertà fondamentali hanno condizionato anche le norme tributarie interne con oggetto transnazionale, i. e. il “diritto tributario internazionale”; infine, dal caso Saint-Gobain in poi, le libertà fondamentali sono state applicate anche alle norme tributarie convenzionali, i. e. al “diritto internazionale tributario”.

2. Il modus procedendi della Corte di giustizia e le cause di giustificazione.

2.1. Nei giudizi di applicazione delle libertà fondamentali alle imposte dirette, la Corte di Giustizia segue un percorso logico che – governato dal “divieto di discriminazione” e dal “divieto di restrizione” – è scandito in quattro momenti: (i) la verifica della “nazionalità comunitaria” della parte del giudizio che richiede l’applicazione delle libertà fondamentali; (ii) l’esercizio delle libertà per “finalità economiche”; (iii) l’esistenza di un trattamento fiscale discriminatorio e/o di un qualsivoglia altro ostacolo posto da norme tributarie all’esercizio delle libertà e, dunque, ai movimenti intracomunitari; (iv) la sussistenza di cause giustificative.

2.2 Il diritto di stabilimento è riservato alle persone che hanno la cittadinanza europea e alle società equiparate (art. 48). La tutela della libera circolazione dei capitali è però di tipo oggettivo: è tutelata la circolazione dei capitali di per sé, senza limitazioni di ordine soggettivo, anche nei rapporti con i Paesi terzi (cfr. sentenza Ospelt del 23.09.2003, su questione non tributaria). Di qui la previsione che – in un futuro più o meno prossimo – il settore delle imposte dirette genererà delle “fattispecie critiche”, inerenti ai rapporti economici intracomunitari in cui siano coinvolti operatori con nazionalità di un Paese extracomunitario. In base a tale principio, la libertà di circolazione dei capitali potrebbe essere invocata, ad esempio, da una casa madre extracomunitaria, che abbia costituito una stabile organizzazione (branch) in uno Stato membro, contro una norma nazionale che ostacoli la libera circolazione del (suo) capitale extraeuropeo investito nella stabile organizzazione.

2.3 Esercizio delle libertà per “finalità . La giurisprudenza della Corte di Giustizia ha fino ad oggi riguardato questioni di esercizio economico delle libertà fondamentali. L’art. 18 del Trattato, però, dopo Maastricht, non tutela più il solo lato economico delle libertà fondamentali, ma tutela in assoluto il diritto di ogni cittadino comunitario di muoversi e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Il valore assoluto delle libertà fondamentali potrebbe ricevere tra breve riconoscimento giurisprudenziale nel caso Barbier, attualmente pendente davanti la Corte (C-364/01: l’avv. gen. Mischo ha pronunciato le proprie conclusioni il 12.12.2002), in una controversia in materia di imposizione successoria.

2.4. Un’evoluzione nella direzione indicata potrebbe rappresentare il primo passo verso l’estensione delle libertà fondamentali alla “discriminazione a rovescio”. Finora se ne è negata la tutela comunitaria. Anche la discriminazione a danno dei propri cittadini, da parte di uno Stato membro, è però una disparità di trattamento che confligge con il concetto di mercato unico, confligge con il principio di non discriminazione e crea distorsioni nella concorrenza.

2.5. L’applicazione delle libertà fondamentali da parte della Corte di Giustizia è tradizionalmente fondata sul “divieto di discriminazione”, ma negli ultimi anni – con frequenza crescente – si è fatto ricorso al “divieto di restrizione”, che ha consentito di applicare le libertà ad ipotesi in cui la comparazione propria dell’approccio della “non discriminazione” sarebbe stata inadeguata. Il “divieto di restrizione” risulta particolarmente efficace per l’eliminazione degli ostacoli fiscali posti dallo “Stato di origine” (c.d.home-State restrictions), fra cui le exit taxes. Il caso Laysterie du Saillant, attualmente pendente (C-9/02: l’avv. gen. Mischo ha pronunciato le proprie conclusioni il 13.03.2003), è una occasione propizia. È poi prevedibile che lo stesso principio possa essere applicato alle società, visto che dopo la sentenza Überseering (5.11.2002, C-208/00) dovrebbero essere caduti gli ostacoli di mancata armonizzazione del diritto societario emersi nella ormai lontana sentenza Daily Mail (27.9.1988, C-81/87).

2.6. Le cause di giustificazione: a) il principio di coerenza. La Corte ammette l’esistenza di cause di giustificazione “non scritte”, ulteriori rispetto a quelle previste dal Trattato (art. 58), tra cui il principio di coerenza (cohesion). La Corte ha però progressivamente ristretto l’ambito applicativo del principio di coerenza. Dopo il caso Bachmann (1991), infatti, la Corte non ha più accolto le difese degli Stati basate sul concetto di “coerenza del sistema fiscale” (si vedano, fra gli altri, i casi Wielockx, Verkooijen e, di recente, il caso Danner). Al principio di coerenza la Corte attribuisce rilievo solo se sussiste un “collegamento diretto” fra fattispecie discriminata (ad esempio, una deduzione) e fattispecie tassata (ad esempio, una pensione), e cioè quando si ha l’applicazione di una stessa imposta allo stesso contribuente. Esso si traduce, dunque, in un divieto di doppia imposizione. Le difese degli Stati, basate sul principio di coerenza, non sono state accolte in una molteplicità di cause riguardanti le persone fisiche (Asscher, Vestergaard, Baars e il recente caso Ola Ramsted) e le imprese (ICI, Metallgesellschaft and Hoechst e, di recente, Lankhorst e XY).

2.7. b) altre cause di giustificazione. Sempre sulla scia di questo orientamento restrittivo, nel caso Futura la Corte di giustizia ha riconosciuto che l’esigenza di garantire efficaci “controlli fiscali” potrebbe essere, in astratto, un motivo di interesse generale in grado di giustificare una discriminazione, ma alla rigorosa condizione che la “misura restrittiva” sia appropriata e proporzionale rispetto all’interesse da tutelare (principio di proporzionalità). Conforme è ancora l’atteggiamento nel recentissimo caso Bosal Holding, in cui la Corte non ha accolto la difesa fondata sul “principio di territorialità”, contrariamente a quanto ritenuto nel caso Futura e nel caso AMID. Nelle sentenze ICI e XY, non si esclude a priori che la specifica esigenza di contrastare i fenomeni di elusione ed evasione fiscale possa valere come causa di giustificazione; anche in questo caso, però, la Corte ne ha circoscritto rigorosamente i confini: la disposizione antiabuso non deve essere generale e assoluta, ma proporzionata e specificamente in grado di conseguire la finalità antiabuso. Le esigenze di gettito (e cioè la necessità di impedire riduzioni delle entrate fiscali) non rientrano fra i motivi di interesse nazionale elevabili a “causa di giustificazione” delle restrizioni di libertà comunitarie fondamentali (sentenze ICI, Saint-Gobain, Verkooijen, Metallgesellschaft and Hoechst e, di recente, i casi Danner e Lankhorst).

2.8. Il consolidato orientamento restrittivo della Corte di Giustizia è da condividere in pieno. Va, anzi, auspicato che la rilevanza del principio di coerenza sia ulteriormente ristretta. La coerenza interna dei sistemi fiscali nazionali non può prevalere sull’esigenza di coerenza dei sistemi nazionali con le regole del Trattato.

3. L’impatto della recente giurisprudenza sui sistemi di tassazione delle imprese dei singoli Stati membri.

3.1. Le sentenze della Corte di Giustizia – oltre ad influire sulla legislazione e sulla giurisprudenza dei giudici nazionali – hanno effetti oltre il caso giudicato ed al di là della legislazione dello Stato membro chiamato in giudizio. In tal modo, la Corte contribuisce al coordinamento – a livello comunitario – delle legislazioni tributarie nazionali e, dunque, alla eliminazione delle barriere di natura fiscale che ostacolano il mercato unico. L’evoluzione del pensiero della Corte, riguardo alla applicazione del diritto di stabilimento in materia di tassazione delle imprese, può essere colta mettendo a fuoco tre questioni: (i) la parità di trattamento fra stabili organizzazioni (branch) e società figlie (subsidiary), (ii) il riconoscimento delle perdite e dei costi all’interno dei “gruppi”; (iii) la thin capitalization.

3.2. Parità di trattamento fra stabili organizzazioni (branch) e società figlie (subsidiary) . Le basi della comparazione branch-subsidiary sono state poste dalla sentenza Avoir fiscal (in tema di riconoscimento alle branch del credito d’imposta sui dividendi). Sono state poi ribadite con le sentenze Commerzbank e Royal Bank of Scotland. Il punto culminante di questo processo di equiparazione è rappresentato dalla sentenza Saint-Gobain, con cui la Corte ha posto il principio della parità di trattamento tra dividendi esteri percepiti da una branch e dividendi percepiti da società residenti.

3.3. Sulla base dei criteri espressi al punto 47 della sentenza Saint-Gobain, il principio della parità branch-subsidiary può essere generalizzato, ed applicato a qualsiasi provento (ad esempio, interessi e royalties).

3.4. La recente entrata in vigore della Direttiva in materia di interessi e royalties intracomunitari (Direttiva 3 giugno 2003, n. 2003/49/CE) non vanifica la prospettata espansione giurisprudenziale: da un lato, la direttiva ha una sfera di applicazione limitata; dall’altro, la stessa direttiva deve sottostare alle norme del Trattato e, quindi, alle libertà fondamentali. È compito della Corte interpretare le direttive in modo conforme al Trattato; non a caso, nella sentenza Bosal, la direttiva “madre-figlia” è stata sottoposta ad interpretazione adeguatrice.

3.5. Il trattamento delle perdite e dei costi all’interno dei “gruppi comunitari”. Il diritto di stabilimento incide sul trattamento fiscale (compensazione e/o riporto) dei costi e delle perdite transfrontaliere. Ciò vale sia per la legislazione fiscale dello Stato di origine, sia per il Paese ospitante, in cui è insediata una branch o una subsidiary.

3.6. Dopo che, nelle sentenze Futura e AMID, relative a casi di stabile organizzazione, la Corte, facendo leva sul principio di territorialità, aveva ritenuto compatibile con il Trattato la negazione della compensazione e/o del riporto delle perdite di fonte estera, è intervenuta la sentenza ICI, con cui la Corte ha negato la compatibilità del regime di consortium relief con cui il Regno Unito limitava la deduzione delle perdite delle società figlie residenti dagli utili della capogruppo residente, quando quest’ultima controlla anche società figlie estere. Infine, nel recente caso Bosal Holding (18.09.2003), in tema di costi, la Corte ha affermato che è incompatibile con il diritto di stabilimento la normativa tributaria interna di uno Stato membro che vieta la deduzione, da parte della società madre residente, degli interessi passivi derivanti da prestiti contratti per finanziare società figlie residenti in altri Paesi.

3.7. Le sentenze ICI e Bosal autorizzano l’ipotesi che la Corte potrebbe adottare una soluzione analoga nel caso Marks & Spencer, attualmente pendente, in cui si dibatte la questione dell’utilizzo in compensazione delle perdite delle società figlie comunitarie da parte della capogruppo britannica. La Corte sembra infatti orientata a favorire la compensazione delle “perdite transfrontaliere” dei gruppi a parità di condizioni rispetto a quanto statuito dalle norme tributarie per le “perdite nazionali”, in attuazione della libertà di stabilimento (si vedano ICI, Futura e AMID).

3.8. Nel caso Bosal Holding la Corte è andata anche oltre, negando che il “principio di territorialità” possa giustificare l’indeducibilità dei costi sostenuti in un altro Stato membro. Se la Corte perverrà ad una conclusione omologa nel caso Marks & Spencer, si avrà la statuizione giurisprudenziale del principio di piena e totale trasparenza dei gruppi per le perdite transfrontaliere, con riflessi di ampio respiro sulla fiscalità d’impresa.

3.9. Potrebbero scaturirne importanti riflessi positivi in termini di “armonizzazione” o anche solo di maggior “coordinamento” delle legislazioni tributarie nazionali nella materia delle perdite transfrontaliere. L’orientamento della Corte di Giustizia – in tema di riconoscimento delle perdite infragruppo prodotte sia da branch, sia da subsidiary – potrebbe spianare la strada alle iniziative della Commissione già annunciate [COM (2001) 582], e che certamente andranno oltre la mera reiterazione della (vecchia) proposta direttiva in materia [COM (1990) 595], essendo mutato radicalmente il quadro del diritto tributario comunitario: com’è stato preannunciato [COM (2001) 582], il modello di riferimento sarà il sistema di consolidamento mondiale adottato in Danimarca.

3.10. La thin capitalization e le norme antiabuso. Un terzo filone riguarda le norme antiabuso. In coerenza con l’orientamento restrittivo in materia di cause di giustificazione, la Corte, nel caso Lankhorst, ha sancito l’incompatibilità con il diritto comunitario primario delle norme sulla thin capitalization che prevedono la riqualificazione dell’interesse in dividendo in capo ai soli soci non residenti: le norme così strutturate sono giudicate discriminatorie nei confronti delle persone (in senso comunitario) stabilite in Stati membri diversi da quello di residenza della subsidiary e, in modo particolare, limitative del diritto di esercitare la libertà di stabilimento sotto forma di creazione, acquisizione o mantenimento di una subsidiary nello Stato membro di residenza.

3.11. La giurisprudenza della Corte può riverberare i suoi effetti negli ordinamenti tributari degli Stati membri che recano già delle norme di contrasto alla thin capitalization applicabili esclusivamente nei confronti di soci non residenti, come, ad esempio, in Francia (ove, infatti, il Tribunale di Cergy-Pontoise, con sentenza del 11.06.2002, ispirandosi al caso Verkooijen, ha già dichiarato l’incompatibilità della normativa nazionale con la libertà di stabilimento), in Spagna, in Danimarca e nel Regno Unito.

3.12. Per conformarsi alla giurisprudenza della Corte, gli Stati membri devono trattare in modo paritario i soci finanziatori residenti nello Stato membro della subsidiary e i soci finanziatori residenti in un altro Stato membro, estendendo l’applicazione della normativa contro la thin capitalization prevista per i non residenti anche ai soci residenti. Tanto la riqualificazione degli interessi come dividendi, quanto l’indeducibilità degli interessi, devono essere disciplinate in modo uniforme per residenti e non residenti.

3.13. L’orientamento della Corte, ora descritto, può produrre effetti molteplici negli ordinamenti degli Stati membri, investendo altre disposizioni antiabuso interne a valenza internazionale. È il caso, ad esempio, delle disposizioni in materia di transfer pricing, quando trovino applicazione nei rapporti transnazionali, ma non in quelli fra imprese residenti. Lo stesso dicasi per le c.d. “CFC rules”, allorquando la società “a valle” è localizzata in uno Stato membro; una disposizione del genere, applicabile alle controllate residenti in uno Stato membro, potrebbe essere ritenuta in contrasto con la libertà di circolazione dei capitali e con il diritto di stabilimento.

4. I limiti della “integrazione negativa” realizzata dalla Corte di Giustizia e l’importanza della “soft law”.

4.1. La giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di imposte dirette ha dato un contributo notevole all’eliminazione degli ostacoli fiscali che incidono sul mercato comune ed al coordinamento delle legislazioni fiscali nazionali. Gli interventi della Corte si traducono nella statuizione di “divieti”, dando vita alla c.d. integrazione fiscale negativa.

4.2. L’approccio negativo è – però – insufficiente, perché legato a casi singoli, non sistematico e non organico. Esso richiede di essere completato, reso sistematico. Le statuizioni espresse su casi devono essere generalizzate. È indispensabile, insomma, una “integrazione fiscale positiva”.

4.3. La “integrazione positiva”, in assenza di norme cogenti, può essere indotta dalla soft law. Il ricorso alla soft law appare anzi come l’unico strumento per uscire dall’impasse in materia di imposte dirette. Della soft law sono utili tutte le forme ed espressioni: “raccomandazioni”, “pareri”, “orientamenti”, “comunicazioni”, “note interpretative”, “codici di condotta”, “accordi politici” fra gli Stati membri, ecc.: il tratto comune di questa varietà di atti è il loro carattere “non vincolante” dal punto di vista giuridico, la loro valenza solo politica.

4.4. Appare perciò opportuna, come ipotizzato dalla Commissione [COM (2001) 582 def., del 23.10.2001], la pubblicazione di “orientamenti” e/o di “note interpretative” che esplicitino e raccolgano i “princìpi generali” enunciati dalla Corte di Giustizia nelle sentenze riguardanti il settore della fiscalità diretta e, insieme, l’emanazione di “comunicazioni” che coordinino l’applicazione di tali “princìpi”.

4.5. Sono tuttora utili - per la parte ancora attuale e previo aggiornamento - le “raccomandazioni” che la Commissione aveva già espresso nel 1994 in materia di tassazione della piccola e media impresa ed il c.d. “Rapporto Ruding”, che aveva esaminato efficacemente le interrelazioni fra i regimi di tassazione delle imprese e il funzionamento del mercato comune. Non a caso, nella “Comunicazione” del 2001 [COM (2001) 582 def., in materia di tassazione delle imprese] la Commissione ha tenuto conto delle parti ancora attuali del “Rapporto Ruding”.

4.6. Proprio di quest’ultimo, e fondamentale, atto di soft law [COM (2001) 582 def.] il legislatore fiscale italiano ha fatto tesoro nell’elaborare la recente riforma del sistema tributario statale.

5. La riforma tributaria italiana quale caso esemplare di adeguamento spontaneo degli Stati membri alle esigenze del coordinamento fiscale.

5.1. La riforma fiscale italiana è un caso esemplare di adeguamento spontaneo di uno Stato membro all’esigenza di coordinamento fiscale indotta dalla soft law: il “caso italiano” – che segue la riforma tedesca del 2000) – dimostra l’utilità e l’efficacia della soft law.

5.2. Diverse forme di soft law hanno concorso positivamente alla elaborazione, in Italia, di norme tributarie coordinate sia al diritto comunitario, sia ai sistemi fiscali degli altri Stati membri.

5.3. In tema di compensazione transfrontaliera della perdite, la riforma italiana fornisce una risposta al problema, adottando il “consolidato mondiale” ed il regime di “tassazione per trasparenza” delle società, così anticipando – nella sostanza – i contenuti della direttiva, che è stata ipotizzata dalla Commissione nella menzionata “Comunicazione” del 2001.

5.4. Con il consolidato mondiale, il legislatore fiscale italiano ha in sostanza recepito una delle due misure indicate nella “Comunicazione” ai fini della risoluzione del problema: si tratta della misura più efficace – fra quelle indicate – perché consente una simmetria fra tassazione degli utili e compensazione delle perdite. Il medesimo risultato si ottiene con il regime di “trasparenza” delle società, in quanto si ammettono al beneficio anche i soggetti non residenti, che possono essere solamente società localizzate in altri Stati membri.

5.5. Passaggio dal credito d’imposta all’esenzione sui dividendi. I due metodi alternativi di eliminazione della doppia imposizione economica sui dividendi – “credito d’imposta” ed “esenzione” – erano già stati sottoposti a valutazione, nella specifica prospettiva del mercato comune, nel c.d. “Rapporto Ruding”, ove il riconoscimento del credito d’imposta nelle sole ipotesi di dividendi di fonte interna (i.e. società e socio residenti) è stato ritenuto distorsivo in ottica internazionale. Nella “Comunicazione” della Commissione la conclusione è sostanzialmente analoga. Recependo le istanze di cambiamento espresse dalla soft law, il nostro legislatore fiscale ha abbandonato il “credito d’imposta” ed adottato l’esenzione dei dividendi, allineando – in tal modo – il nostro ordinamento tributario ai sistemi di altri Stati membri ed al diritto comunitario.

5.6. Il regime di esclusione dei dividendi interni e internazionali percepiti da società residenti. Per i dividendi di fonte estera, ivi compresi quelli comunitari che non rientrano nel regime “madre-figlia”, si è sempre posto il problema della diversità di regime rispetto ai dividendi interni, percepiti da società. La recente “Comunicazione” della Commissione ha posto in evidenza il limitato ambito di applicazione del regime fiscale “madre-figlia” – a causa della soglia minima di partecipazione richiesta – e, di conseguenza, il problema di un ampliamento della sfera di applicazione della direttiva. Con l’introduzione di un generale “regime di esclusione” dei dividendi percepiti da società, il legislatore fiscale italiano ha risolto il primo problema ed ha recepito – limitatamente ai dividendi “in entrata” di fonte comunitaria – un’istanza espressa dalla Commissione: in tal modo, l’intrico di disposizioni in materia di dividendi di fonte estera è stato semplificato e ridotto nell’unitario regime di esclusione da imposizione (nella misura del 95 per cento).

5.7. La participation exemption. In tema di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sociali, la riforma italiana adotta un regime omologo – e complementare – a quello dei “dividendi comunitari”. L’introduzione di questo regime “allinea” il sistema fiscale italiano a quello della maggioranza degli altri Stati dell’Unione europea, i quali da tempo prevedono sistemi di participation exemption per le holding (tali sistemi sono stati strumento di “concorrenza fiscale” nei nostri confronti).

5.8. Il c.d. ruling internazionale. Nella sua recente “Comunicazione”, la Commissione ha espresso l’intento di indurre gli Stati membri ad introdurre (o ampliare) gli accordi sui “prezzi di trasferimento”. In corrispondenza di ciò, nell’ordinamento tributario italiano è stata introdotta la possibilità di accordi tra contribuente e l’Amministrazione finanziaria in materia di “prezzi di trasferimento”, “dividendi”, “interessi” e “royalties”, ed in altre materie. Questo accordo, in aderenza a quanto auspicato dalla Commissione, coinvolgerà anche le Autorità fiscali degli altri Paesi, mediante notifica dell’accordo.

5.9. La thin capitalization. Anche l’ordinamento italiano accoglie – con la riforma – una disposizione diretta a contrastare la thin capitalization. La disposizione, come formulata nella legge delega, appariva incompatibile con l’ordinamento comunitario (alla luce della sentenza Lankhorst). Nello schema di legge delegata, il legislatore italiano si discosta dalla delega per rispettare le regole comunitarie. Si è dunque in presenza di un caso di norma delegata, il cui vizio di costituzionalità (per difformità dalla delega) perde rilievo, in virtù della sua conformità alla regola comunitaria (art. 43 del Trattato), che prevale sulla legge nazionale di delega.

5.10. Osservazione conclusiva. In conclusione, nei suoi lineamenti generali, la riforma fiscale italiana realizza un significativo coordinamento del sistema fiscale italiano con le legislazioni degli altri Paesi comunitari, presentando molteplici tratti comuni agli ordinamenti tributari di questi ultimi Paesi. Ciò rende meno variegato il panorama comunitario in materia di tassazione delle imprese e facilita l’adozione di regole comuni di determinazione della base imponibile, che è stata auspicata dalla Commissione – nella più volte richiamata “Comunicazione” del 2001 – come “approccio globale” alla soppressione degli ostacoli fiscali al funzionamento e allo sviluppo del mercato interno.

 
 

 
 

 


I.P.Z.S.
IS.IN.TEG