TributImpresa
n°2-2005
 

Francesco TESAURO

 
 

La participation exemption ed i suoi corollari.

 
 

SOMMARIO: 1. La participation exemption. - 2. L'esclusione dei dividendi. - 3. Le partecipazioni. La fattispecie dell’esenzione. - 4. La disciplina dell’esenzione. - 5. I corollari dell’esenzione. Il doppio regime. - 6. Indeducibilità di minusvalenze e oneri finanziari. - 7. Le riorganizzazioni.

1. La participation exemption.


Per omologare il nostro sistema fiscale a quello di altri Paesi ed al contesto comunitario e internazionale, la riforma modifica il sistema di tassazione dei redditi (dividendi e plusvalenze) “connessi” a partecipazioni sociali. Muta infatti il sistema di coordinamento della tassazione dei redditi della società con la tassazione dei redditi del socio. Se il socio è una società (e dunque un “contribuente strumentale”), il sistema dell’imputazione (e del credito d’imposta) è sostituito dal regime di participation exemption (vale a dire di non tassazione dei dividendi e delle plusvalenze da cessione di partecipazioni); se il socio è un “contribuente finale” (persona fisica), la doppia imposizione economica non è più elisa dal credito d’imposta, ma permane, ed è attenuata dalla tassazione ridotta dei dividendi.
La riforma segna dunque il passaggio, per i dividendi di fonte interna, dal metodo dell’imputazione (o sistema integrato) ad un sistema nel quale i dividendi, se distribuiti ad altre società, non sono tassati; solo quando escono dal circuito intersocietario, e sono attribuiti a persone fisiche, sono tassati, ma in misura ridotta.
Ciò significa una svolta radicale, un mutamento di “filosofia fiscale” in tema di coordinamento tra tassazione (degli utili) delle società capitalistiche e tassazione (dei redditi) dei soci. Bisogna partire da qui per capire e interpretare tanta parte della riforma, per comprendere che cosa è mutato in materia di tassazione delle plusvalenze, riorganizzazioni, minusvalenze, oneri finanziari, ecc.
In parallelo con la modifica del regime fiscale dei dividendi, nella riforma tributaria vi è un mutamento radicale del regime fiscale delle plusvalenze da cessione di partecipazioni sociali. Le plusvalenze derivanti da partecipazioni immobilizzate, realizzate da società, sono esenti. L’esenzione cessa, però, quando la plusvalenza è distribuita, sotto forma di dividendo, ad un socio contribuente “finale”, soggetto all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Le plusvalenze realizzate da contribuenti “finali” sono assoggettate all’imposta sul reddito, ma, per ridurre gli effetti della doppia imposizione economica, ed in coerenza con quanto previsto per i dividendi, la base imponibile è costituita dal 40 per cento della plusvalenza realizzata.
Le plusvalenze realizzate dai contribuenti strumentali sono dunque esenti; i dividendi saranno esclusi da imposta in misura totale o nella misura del 95 per cento; in quest’ultimo caso – che è quello generale – si estende, insomma, all’interno dello Stato, il sistema di non tassazione previsto dalla direttiva “madre-figlia”.
Non vi è però un perfetto parallelismo tra regime dei dividendi e regime delle plusvalenze. Ed infatti l’esenzione (integrale) delle plusvalenze è riservata alle partecipazioni per le quali ricorrano le condizioni – che analizzeremo - fissate dall’art. 87del nuovo Testo unico (classificazione fra le immobilizzazioni; possesso minimo ininterrotto; esercizio di una effettiva attività commerciale della partecipata e sua residenza in paesi extra black-list); invece, l’esclusione (non totale) dei dividendi si applica in via generale e, quindi, anche ai dividendi derivanti da partecipazioni inserite nell’attivo circolante (relative sia a società residenti, sia a società non residenti; a parte sta il regime delle CFC).
Se il regime fiscale dei dividendi rispecchia la direttiva “madre-figlia”, quello di esenzione delle plusvalenze, realizzate da società, risulta in larga parte modellato sui princìpi recati dalla Comunicazione della Commissione europea - al Consiglio, al Parlamento e al Comitato economico e sociale – Towards an Internal Market without tax obstacles. A strategy for providing companies with a consolidated corporate tax base for their EU-wide activities” (COM(2001)582 final of 23 October 2001).
L’esenzione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni è prevista anche in altri ordinamenti, e la sua ratio ha come presupposto l’assunto che vi sia sostanziale identità dei capital gains da cessioni di partecipazioni con l'andamento del valore attuale dei titoli (scontato dei dividendi e degli utili, presenti e futuri). Le plusvalenze sono esenti, insomma, perché la loro tassazione duplicherebbe la tassazione dei redditi della società partecipata.
Abbiamo così una esenzione la cui ratio non è agevolativa, ma intesa ad impedire una doppia imposizione economica; e la contrapposta qualificazione (in termini di “esclusione”, dei dividendi, e di “esenzione” per le plusvalenze) è alla base del diverso regime di deducibilità dei costi connessi.
L’introduzione di questo regime allinea il nostro sistema fiscale a quello di altri Stati dell’Unione europea, che da tempo prevedono sistemi di participation exemption per le holding; basti qui ricordare l’Olanda (ove, dal 1896, il Business Act esenta dividendi e plusvalenze) e il Lussemburgo (Soparfi). Sistemi di participation exemption sono già previsti anche in altri Paesi dell’Unione Europea: Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Regno Unito e Spagna. In Germania, con la riforma del 2000 (Unternehmenssteuerreform und Steuersenkungsgesetz, approvato il 14 luglio 2000), è stata modificata l'imposta sulle società (Körperschaftsteuer), prevedendo l’esenzione delle plusvalenze (realizzate dalle società di capitali) derivanti dalla vendita di azioni in altre società (residenti o non residenti), a condizione che le azioni siano state detenute per almeno un anno.
Questo essendo il contesto internazionale, l’introduzione di un sistema analogo in Italia è indifferibile.

2. L'esclusione dei dividendi.

Il nuovo regime di tassazione dei dividendi, eliminando la discriminazione tra dividendi percepiti da residenti (assistiti dal credito d’imposta) e dividendi percepiti da non residenti (privi del credito d’imposta), conforma il nostro ordinamento ai principi comunitari; in particolare, risponde alle esigenze messe in evidenza dalla Comunicazione della Commissione della Comunità europea del 19 dicembre 2003, in materia di tassazione dei dividendi.
Dal 1° gennaio 2004, l’imposta dovuta dalla società (Ires) non genera alcun credito d’imposta: la tassazione della società e quella del socio sono indipendenti. Ma, per evitare o attenuare la doppia imposizione, il sistema è così consegnato: i dividendi, se sono distribuiti a soci che sono anch’essi della società, non sono tassati; l’esclusione da imposta è totale se si applica il consolidato o il regime di trasparenza; è pari al 95 per cento negli altri casi (artt. 89, 115, 122).
Quando il dividendo è invece attribuito ad un persona fisica, vi è una nuova tassazione, ma in misura ridotta. Più precisamente, se il socio è una persona fisica che non percepisce il dividendo come imprenditore, il trattamento fiscale varia in ragione della quota di partecipazione posseduta. Occorre distinguere, cioè, secondo che il dividendo sia il frutto di una partecipazione qualificata o non qualificata [sulla nozione di partecipazione qualificata si veda l’art. 67, c. 1, lett. c), del Testo Unico].
I dividendi distribuiti a soci persone fisiche che detengono partecipazioni non qualificate sono soggetti ad una ritenuta a titolo d’imposta del 12,50 per cento (D.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, art. 27). In questo caso la doppia imposizione è quantificabile nella misura dell’8,37% (12,50% sull’ammontare di dividendo netto, pari a 67), con imposizione complessiva pari a 41,37% (8.37 + 33 di Ires).
Per le partecipazioni qualificate, invece, la base imponibile è costituita dal 40 per cento del dividendo (art. 47); a tale base imponibile si applicano le aliquote normali dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Per i contribuenti che possiedono redditi ai quali si applica l’aliquota massima del 45 per cento, la doppia imposizione è quantificabile nella misura dell’13.2% (33% sul 40% dell’ammontare del dividendo lordo), con imposizione complessiva pari a 46,2% (13.2 + 33 di Ires).
Infine, se il socio è un imprenditore (persona fisica) o una società di persone, si applicano le stesse disposizioni previste per le partecipazioni qualificate (art. 59).
La disciplina dei dividendi, come già accennato, si applica anche agli interessi corrisposti da una società (sia ai propri soci, sia alle parti correlate), che non sono deducibili da parte della società per effetto della norma anti-sottocapitalizzazione (art. 98); anche questi dividendi saranno sottoposti ai diversi regimi d’imposizione dianzi descritti a seconda che il socio sia una società o una persona fisica.
Gli stessi regimi fiscali, infine, trovano applicazione anche per gli utili che sono percepiti dall’associato (società o persona fisica) in presenza di un contratto di associazione in partecipazione con apporto di capitale, che sono dunque assimilati ai dividendi (art. 47, c. 2).
Non sono reddito di capitale in senso tecnico gli utili che provengono da società di persone (ed enti assimilati): tali utili sono soggetti ad imposta presso i soci come “redditi da partecipazione”.
Anche i redditi derivanti da azioni di risparmio non sono soggetti al regime di tassazione ordinaria: i dividendi di tali azioni sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (D. l. 8 aprile 1974, n. 95, conv. nella L. 7 giugno 1974, n. 216.).
Le norme sui dividendi sin qui descritte si applicano sia ai dividendi distribuiti da società residenti, sia ai dividendi distribuiti da società non residenti (dividendi “in entrata”, o inbound).
Il regime dei dividendi “in uscita” (o outbound), vale a dire il regime dei dividendi distribuiti da società residenti a persone fisiche non residenti, è disciplinato dall’art. 27, c. 3, del D. p.r. 29 settembre 1973, n. 600, che prevede una ritenuta dei 27 per cento; la ritenuta non è però acquisita dall’erario a titolo definitivo, perché i contribuenti non residenti possono chiedere il rimborso dei quattro noni della ritenuta subita, se gli stessi dividendi sono tassati nel loro Stato di residenza.


3. Le partecipazioni. La fattispecie dell’esenzione.

Il regime dell’esenzione trova applicazione, di norma, nei confronti di partecipazioni sociali che rappresentino investimenti durevoli (la sua operatività è subordinata, nei vari ordinamenti, al rispetto di un holding period di varia durata) riguardanti società effettivamente operative (condizione, questa, formulata in modi diversi nelle discipline degli altri Paesi) e non localizzate in Stati a “regime fiscale privilegiato”.
In linea con queste direttrici comuni agli altri ordinamenti si pone il regime di participation exemption delineato dall’art. 4, comma 1, lett. c), della delega ed attuato dall’art. 87 del nuovo Testo Unico.
È previsto, infatti, che le plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazioni – in società di persone ed enti equiparati (con esclusione delle società semplici) e in società di capitali di cui all’art. 73, residenti e non residenti nel territorio dello Stato – non concorrano alla formazione del reddito imponibile dei soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ove ricorrano quattro condizioni.
La prima è che le partecipazioni siano detenute ininterrottamente per almeno un anno prima dell’alienazione, con presunzione (assoluta) di previa cessione delle azioni o quote acquisite in data più recente (presunzione che si deve intendere operante nella sola ipotesi di più acquisti di una medesima partecipazione ove uno o più di questi acquisti non soddisfino la condizione temporale minima di possesso): è previsto, dunque, un holding period che esclude l’esenzione per gli investimenti di breve periodo.
La seconda condizione è che le partecipazioni siano iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso, senza che sia necessaria la sua approvazione da parte dell’assemblea dei soci alla data di cessione della partecipazione. Questa condizione, come la precedente, è finalizzata a limitare l’operatività del regime di esenzione ai soli investimenti durevoli. Anche se dopo la predetta iscrizione fra le immobilizzazioni la partecipazione dovesse essere iscritta nell’attivo circolante, il diritto all’esenzione non verrà meno. La previa iscrizione nell’attivo circolante, invece, preclude definitivamente l’accesso al regime di esenzione (anche, cioè, se successivamente la partecipazione dovesse essere iscritta fra le immobilizzazioni finanziarie).
In terzo luogo, si richiede che la società partecipata non abbia sede, ai fini fiscali, in uno dei Paesi “a regime fiscale privilegiato” elencati nella black list cui si applica la c.d. CFC rule (artt. 167 e 168), salvo l’esonero conseguito per effetto di interpello a seguito della dimostrazione che dalla partecipazione non sia conseguito ab origine l’effetto di localizzare i redditi nel “paradiso fiscale”: questa norma costituisce il fisiologico complemento della disciplina in materia di dividendi recata dagli artt. 167 e 168 e si propone evitare manovre volte a trasformare dividendi imponibili in plusvalenze esenti.
Infine, occorre che la società partecipata svolga un’effettiva “attività commerciale”, così come definita dall’art. 55 del nuovo Testo unico, con presunzione assoluta di inesistenza di questo requisito nel caso di società con un patrimonio costituito prevalentemente da immobili diversi da quelli “strumentali” e da quelli costituenti “bene-merce” (questa previsione non appare conforme alla delega e sembra sottindendere, mutatis mutandis, la medesima ratio che in passato ha portato il Se.c.i.t. a sostenere che le società immobiliari sono “società senza impresa”, al fine di negare loro il diritto al rimborso dell’Iva).
Al momento del realizzo della plusvalenza, queste due ultime condizioni devono essere integrate ininterrottamente fin dal terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo (art. 87, comma 2). Inoltre, nel caso si tratti di società holding, le due condizioni predette devono essere integrate dalle società partecipate e si considerano sussistenti in capo alla holding se il valore corrente del suo patrimonio sia costituito prevalentemente da partecipazioni in società che possiedono tali requisiti.

4. La disciplina dell’esenzione.

Ai sensi dell’art. 87, l’esenzione delle plusvalenze derivanti da partecipazioni dotate dei requisiti sopra elencata è, in ambito IRES, totale: tali plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito imponibile “in quanto esenti”. Esse devono essere determinate ai sensi dell’articolo 86, commi 1, 2 e 3, come differenza fra il corrispettivo o il valore normale (quest’ultimo, nell’ipotesi di realizzo mediante destinazione a finalità estranea all’esercizio dell’impresa, in una accezione generale e onnicomprensiva), e il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione sociale, tenendo presente che – essendo indeducibili (art. 109, comma 5) – i costi specificamente connessi alla cessione della partecipazione devono formare oggetto di una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi.
Due precisazioni in ordine alle immobilizzazioni finanziarie ammesse a beneficiare del regime di esenzione.
Nell’ambito delle azioni o quote di partecipazioni in società commerciali – con o senza personalità giuridica, residenti o non residenti in Italia – devono intendersi ricompresse anche le azioni proprie eventualmente detenute in portafoglio dalle società alle quali sia civilisticamente concessa tale possibilità; deve ritenersi indifferente, poi, che la cessione delle azioni proprie e il corrispondente realizzo della plusvalenza avvengano per atto volontario o in ottemperanza ad un obbligo di legge (nelle ipotesi, cioè, in cui il codice civile prevede la cessione obbligatoria). Per ragioni di coerenza sistematica, l’esenzione si applica anche agli strumenti finanziari similari alle azioni (ex art. 44) ed ai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza (ex art. 2554 cod. civ.) con apporto di capitali.
L’esenzione è invece parziale per gli imprenditori individuali. Ai sensi dell’art. 58, comma 2, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni che - ex art. 87 – beneficiano della participation exemption (ex art. 87) non concorrono alla formazione del reddito imponibile (in quanto esenti) limitatamente al 60 per cento del loro ammontare. Tale plusvalenze sono dunque tassate nella misura del 40 per cento (non solo quando sono realizzate, ma anche quando i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore o, più in generale, a finalità estranee all’esercizio dell’impresa).
Le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate, da parte di persone fisiche, al di fuori dell’esercizio d’impresa, sono “redditi diversi” (ex art. 67) e sono anch’essere tassate nella misura del 40 per cento (ex art. 68, comma 3).

5. I corollari dell’esenzione. Il doppio regime.

L’esenzione delle plusvalenze derivanti da partecipazioni immobilizzate porta con sé una molteplicità di corollari.
Innanzitutto, sarà necessario distinguere le partecipazioni, secondo che abbiano o non abbiano i requisiti della participation exemption, fissati dall’art. 87 del nuovo Testo unico. Le partecipazioni per le quali ricorrono congiuntamente i quattro presupposti stabiliti dall’art. 87 genereranno plusvalenze esenti (totalmente per i soggetti IRES; in parte per gli imprenditori individuali); le partecipazioni per le quali farà difetto anche solo uno dei quattro presupposti genereranno invece plusvalenze tassabili.
Sono dunque estranee al regime di participation exemption: a) le partecipazioni possedute da meno di dodici mesi; b) le partecipazioni classificate nell’attivo circolante; c) le partecipazioni in società residenti in Paesi o territori compresi nella black list di cui all’art. 168; d) le partecipazioni in “società senza impresa”.
Vi è pertanto un doppio regime. E bisogna distinguere tra due categorie di partecipazioni. Quelle estranee al regime di participation exemption saranno assoggettate a prelievo in via ordinaria, salva comunque la facoltà di optare per la rateizzazione (quote costanti, con un massimo di cinque, a partire dal periodo di imposta di realizzazione).
La previsione di un doppio regime fiscale connesso alle partecipazioni ha indotto a porre il problema se l’Amministrazione finanziaria sia legittimata a disconoscere le classificazioni di bilancio. La questione è stata risolta espressamente, in quanto – tra le fattispecie suscettibili di sindacato sotto il profilo elusivo – sono state inserite le “classificazioni di bilancio” (nel novellato art. 37-bis, comma 3, del D.p.r. 29 settembre 1973, n. 600).
La detassazione delle plusvalenze porta con sé l'indeducibilità delle minusvalenze e degli oneri finanziari direttamente connessi alle partecipazioni che beneficiano dell’esenzione. Come si dirà ora.

6. Indeducibilità di minusvalenze e oneri finanziari.

La riforma non modifica il sistema previgente di irrilevanza fiscale della mera iscrizione di plusvalenze e minusvalenze, ma, quale corollario del regime di esenzione delle plusvalenze, rende irrilevanti anche le minusvalenze realizzate.
Per le società, l’irrilevanza delle minusvalenze iscritte è generale: riguarda sia le partecipazioni cui si applica, sia quelle cui non si applica, il regime di esenzione; invece, l’irrilevanza delle minusvalenze realizzate riguarda solo le minusvalenze relative a partecipazioni cui si applica il regime dell’esenzione; le altre minusvalenze sono deducibili, a seguito di realizzazione (art. 101, comma 1).
Per gli imprenditori individuali, ai sensi dell’art. 64, le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti dell’esenzione - ed i costi specificamente inerenti al realizzo di tali partecipazioni - sono indeducibili in misura corrispondente alla percentuale esente.
Quale ulteriore corollario del regime di esenzione delle plusvalenze è prevista l’indeducibilità, in via generale, dei costi direttamente connessi alle partecipazioni sociali ammesse a beneficiare del regime in esame e fra questi, in modo particolare, dei c.d. oneri finanziari. In quest’ultima prospettiva, l’art. 4, lett. f), ha previsto, da un lato, la riformulazione dell’art. 63 del D.p.r. 917 (riguardante appunto gli interessi passivi e, in specie, il loro regime di deducibilità fiscale nell’ambito del reddito d’impresa) e, dall’altro, l’introduzione di un nuovo “pro-rata patrimoniale”, dedicato specificamente agli oneri finanziari e da applicare nel caso in cui l’impresa detenga in portafoglio partecipazioni sociali ammesse astrattamente a beneficiare del regime di esenzione.
L’attuazione di questi criteri direttivi è affidata, nel nuovo Testo Unico, agli articoli 96 e 97, che contengono, rispettivamente, le modifiche al “pro-rata ordinario” di deducibilità degli interessi passivi e la disciplina del “pro-rata patrimoniale” di indeducibilità degli oneri finanziari. Abbiamo, dunque, in luogo dell’attuale art. 63 del D.p.r. 917, due disposizioni: il nuovo “pro-rata ordinario” e il “pro-rata patrimoniale”.
La nuova formulazione del citato art. 63, contenuta nell’art. 96 del nuovo Testo unico, prevede l’esclusione del “pro-rata ordinario” nel caso di plusvalenze esenti in forza del regime di participation exemption (oltre che nel caso di dividendi esclusi per il 95 per cento). La sterilizzazione, in particolare, è realizzata mediante la previsione del computo, nonostante l’esenzione, delle predette plusvalenze per l’intero ammontare sia al numeratore che al denominatore del rapporto. La ratio è quella di evitare che le plusvalenze esenti (e i dividendi esclusi) influiscano negativamente sul “pro-rata ordinario”, riducendone la misura. Chiairificatore, in questo senso, è l’art. 109, comma 5, ove si afferma che le plusvalenze esenti ex art. 87 non devono incidere sul “pro-rata” ordinario di indeducibilità. E ciò conferma quanto già osservato sulla natura della participation exemption, che non ha fondamento agevolativo, ma è una modalità tecnica di eliminazione della doppia imposizione economica.
Alla prevista esclusione del “pro-rata ordinario”, in presenza di plusvalenze esenti (e di dividendi esclusi), si accompagna l’indeducibilità – sancita dalla delega, e ripresa nell’art. nell’art. 97 del nuovo Testo unico - degli interessi passivi relativi alle partecipazioni sociali che possono astrattamente produrre redditi esenti.
In alternativa, poteva essere prevista l’individuazione analitica degli interessi passivi (integralmente) non deducibili, come stabilito nelle legislazioni di altri Paesi comunitari che già da tempo hanno introdotto nel proprio ordinamento il regime di participation exemption. Le difficoltà pratiche di una puntuale individuazione, selezione e quantificazione delle diverse fonti di interessi passivi – legate, direttamente o indirettamente, alle partecipazioni ammesse alla participation exemption – ha invece indotto ad optare per il “pro-rata patrimoniale” (così denominato perché si calcola in base ad elementi di natura patrimoniale). Mediante questa limitazione si vuole evitare che l’utilizzo dell’indebitamento per l’acquisto di partecipazioni ammesse al regime di participation exemption determini la deducibilità di interessi passivi connessi a cespiti astrattamente produttivi di proventi esenti.
La disciplina del “pro-rata patrimoniale” è fondata sull’assunto che il possesso di partecipazioni che possiedono i requisiti per l'esenzione è innanzitutto finanziato dal patrimonio netto contabile della società (opportunamente rettificato); perciò solo l'eccedenza del valore di libro di tali partecipazioni, rispetto al patrimonio netto contabile rettificato, deve essere tenuta in considerazione nel calcolo del "pro-rata patrimoniale” di indeducibilità. Essendo il meccanismo basato su tale presupposto, non hanno alcuna rilevanza le possibili forme di collegamento – fra capitale di debito/capitale di rischio e partecipazioni ammesse/partecipazioni escluse dal regime di participation exemption – astrattamente idonee a modificare l’entità degli interessi passivi indeducibili dal reddito d’impresa.
Come già per l’art. 63 del Testo unico del 1986, anche il ricorso ad un criterio proporzionale di indeducibilità, qual è il nuovo pro rata, appare infatti finalizzato a semplificare il sistema e, per tale via, a prevenire controversie sulla qualificazione e sulla quantificazione delle variabili rilevanti.
L’indeducibilità parziale non riguarda la totalità degli interessi passivi imputati a conto economico, ma solo la parte che eccede l’ammontare degli interessi attivi. Questa previsione, non indicata nella delega, impone dunque di fare riferimento non all’importo nominale degli oneri finanziari, ma al “risultato netto” dell’intera gestione finanziaria dell’impresa, con evidenti benefici per il contribuente.
Il nuovo “pro-rata patrimoniale”, in presenza di partecipazioni aventi i requisiti richiesti per l’exemption, non opera in modo indiscriminato e generico. Infatti ai sensi del comma 2 dell’art. 97, da un lato sono estranee ad esso le partecipazioni in società incluse nel consolidato fiscale (nazionale o mondiale); dall’altro sono altresì escluse le partecipazioni relative a società con reddito tassato “per trasparenza” in capo ai soci , anche per effetto del (nuovo) “regime opzionale” previsto per le società di capitale (artt. 115 e 116 nuovo Tuir).
In conseguenza di queste esclusioni, viene indirettamente riconosciuta la deducibilità degli interessi passivi relativi alle partecipazioni sociali da ultimo considerate, pur quando tali partecipazioni – possedendo i requisiti dell’exemption – potrebbero produrre proventi (plusvalenze e dividendi) esenti da imposta.
L’incoerenza sistematica – vi è infatti una deroga al principio di simmetria che il regime in esame sottintende - è attenuata dalla specifica previsione secondo cui, nel caso di cessione delle partecipazioni entro il terzo anno successivo all’acquisto, si avrà il recupero a tassazione degli oneri finanziari dedotti per effetto delle predette esclusioni, mediante la rettifica in aumento del reddito imponibile per il corrispondente ammontare.
Gli artt. 96 e 97, appena illustrati, incidono entrambi sulla deducibilità degli interessi passivi. Ma lo stesso deve dirsi a proposito dell’art. 98, in tema di thin capitalization.
Le tre disposizioni devono essere applicate secondo un ordine predeterminato: dapprima deve applicarsi la disposizione sulla thin capitalization (art. 98); poi il “pro-rata patrimoniale” (art. 97) e, da ultimo, il “pro-rata ordinario” (art. 96).
Queste tre disposizioni si applicano anche agli imprenditori individuali e alle società di persone commerciali.

7. Le riorganizzazioni.

L’adozione del regime di esenzione riguarda le partecipazioni le cui plusvalenze, inerendo a beni di secondo grado, riflettono i maggiori valori di beni di primo grado; l’esenzione non ha dunque ragion d’essere per le plusvalenze delle aziende, che sono beni di primo grado.
La riforma, nel mentre esenta le plusvalenze derivanti da partecipazioni, abroga il regime fiscale sostitutivo disciplinato dal D. lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, e questa abrogazione è stata esplicitamente considerata – dagli estensori del progetto di riforma – come “logica conseguenza” dell’introduzione del regime di participation exemption.
Cessa dunque di operare la tassazione sostitutiva, con aliquota del 19 per cento, delle plusvalenze derivanti da cessione di aziende o da conferimento di aziende, o da partecipazioni di controllo o di collegamento. Da ciò discende che risulterà più conveniente cedere le partecipazioni, anziché le aziende o i rami di azienda, ove ricorrano i requisiti previsti dall’art. 87 per l’applicazione del regime di participation exemption. A differenza di quanto accadeva nel regime previdente, non sarà più dunque indifferente, sotto il profilo fiscale, fare circolare in modo “indiretto” (mediante trasferimento delle partecipazioni sociali) o “diretto” (mediante il trasferimento dell’azienda) i complessi produttivi, perché le plusvalenze derivanti da partecipazioni saranno esenti, mentre quelle delle aziende no (almeno direttamente).
Non vi è tuttavia perfetta coincidenza tra la sfera di applicazione del previgente regime fiscale sostitutivo e la sfera di applicazione della participation exemption, sicché vi saranno casi di plusvalenze che, non essendo esenti (secondo le norme della riforma), saranno tassate in via ordinaria (33 per cento), perdendo così il beneficio della tassazione con aliquota del 19 per cento. Per altro verso, le cessioni e i conferimenti di aziende effettuate all’interno del medesimo “gruppo fiscale” potranno fruire del regime di esenzione che si applica nell’ambito del consolidato fiscale nazionale (all’interno del gruppo, ove sia stato adottato il regime del consolidato, i beni diversi dai “beni merce” potranno circolare, ai sensi dell’art. 123, senza realizzo fiscalmente rilevante di plusvalenze e minusvalenze e, quindi, con sostanziale continuità dei valori fiscalmente riconosciuti).
Per effetto dell’art. 176, comma 3, potrà essere comunque evitato l’assoggettamento a tassazione ordinaria delle plusvalenze connesse al trasferimento di un’azienda mediante la seguente “operazione composita”: conferimento dell’azienda “in neutralità” ai sensi del comma 1 del citato articolo (che riproduce sostanzialmente l’attuale art. 4 del D. Lgs. 358) e, integrati i requisiti dell’art. 87, successiva cessione della partecipazione sociale. Il carattere “elusivo”, ai sensi dell’art. 37-bis del D.p.r. 600, di una simile operazione è espressamente escluso dalla disposizione menzionata. Sia pure in modo indiretto, si equipara – per questa via – la cessione dell’azienda alla cessione di partecipazioni qualificate ex art. 87 (senza riconoscimento, per l’acquirente, di costi deducibili).
Muta radicalmente, infine, il trattamento fiscale dei disavanzi derivanti da fusioni o scissioni societarie (art. 172).
Sono infatti abrogate le disposizioni contenute nell’art. 6, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 358. Viene pertanto a cessare la facoltà di affrancamento del disavanzo di fusioni e scissioni. Se questa soluzione appare giustificabile per il c.d. “affrancamento a pagamento” del disavanzo (sia da concambio, sia da annullamento, essendo questo un regime agevolativo), non altrettanto può dirsi per il c.d. “affrancamento gratuito” del disavanzo da annullamento, che è oggi consentito solo se, e nella misura in cui, vi sia stata l’applicazione, in capo al cedente, del prelievo ordinario nella compravendita della partecipazione sociale. In quest’ultimo caso, infatti, il c.d. “affrancamento gratuito” consente la salvaguardia di un valore fiscalmente riconosciuto (il costo di acquisto della partecipaziione) ed evita una doppia imposizione economica.
Né vale a giustificare l’abrogazione in assoluto della rilevanza del disavanzo il nuovo regime di esenzione delle partecipazioni, in quanto la doppia imposizione economica è destinata inevitabilmente a manifestarsi nei casi in cui il regime di participation exemption non trovi applicazione per difetto di qualche requisito (ad esempio, quando non è integrato l’holding period) e nei casi in cui la partecipazione sociale sia posseduta da soggetti diversi dalle società di capitale.
Nel nuovo sistema, non è più fiscalmente indifferente acquistare direttamente un’azienda (con riconoscimento fiscale del prezzo pagato) ovvero acquisire la partecipazione totalitaria della società che possiede l’azienda, incorporando poi la società; nel secondo caso, il costo corrispondente al disavanzo da annullamento non assume rilevanza fiscale, pur se le due operazioni sortiscono risultati economicamente equivalenti.
L’irrilevanza fiscale dovrebbe valere, dunque, solo per i disavanzi che emergono dall’annullamento di maggiori valori delle partecipazioni che non sono stati previamente tassati; dove, invece, vi è stata una previa tassazione, il disavanzo dovrebbe trovare riconoscimento.

 
 

 
 

AA.VV., La tassazione delle società nella riforma fiscale, Milano, 2003; TESAURO, Compendio di diritto tributario, II ed., Torino, 2004 (in preparazione).

 


I.P.Z.S.
IS.IN.TEG