SOMMARIO: 1. La participation exemption. - 2. L'esclusione
dei dividendi. - 3. Le partecipazioni. La fattispecie dell’esenzione. - 4.
La disciplina dell’esenzione. - 5. I corollari dell’esenzione. Il doppio
regime. - 6. Indeducibilità di minusvalenze e oneri finanziari. - 7. Le
riorganizzazioni.
1. La participation
exemption.
Per omologare il nostro sistema fiscale a quello
di altri Paesi ed al contesto comunitario e internazionale, la riforma
modifica il sistema di tassazione dei redditi (dividendi e plusvalenze)
“connessi” a partecipazioni sociali. Muta infatti il sistema di
coordinamento della tassazione dei redditi della società con la tassazione
dei redditi del socio. Se il socio è una società (e dunque un
“contribuente strumentale”), il sistema dell’imputazione (e del credito
d’imposta) è sostituito dal regime di participation exemption (vale
a dire di non tassazione dei dividendi e delle plusvalenze da cessione di
partecipazioni); se il socio è un “contribuente finale” (persona fisica),
la doppia imposizione economica non è più elisa dal credito d’imposta, ma
permane, ed è attenuata dalla tassazione ridotta dei dividendi.
La
riforma segna dunque il passaggio, per i dividendi di fonte interna, dal
metodo dell’imputazione (o sistema integrato) ad un sistema nel quale i
dividendi, se distribuiti ad altre società, non sono tassati; solo quando
escono dal circuito intersocietario, e sono attribuiti a persone fisiche,
sono tassati, ma in misura ridotta.
Ciò significa una svolta radicale,
un mutamento di “filosofia fiscale” in tema di coordinamento tra
tassazione (degli utili) delle società capitalistiche e tassazione (dei
redditi) dei soci. Bisogna partire da qui per capire e interpretare tanta
parte della riforma, per comprendere che cosa è mutato in materia di
tassazione delle plusvalenze, riorganizzazioni, minusvalenze, oneri
finanziari, ecc.
In parallelo con la modifica del regime fiscale dei
dividendi, nella riforma tributaria vi è un mutamento radicale del regime
fiscale delle plusvalenze da cessione di partecipazioni sociali. Le
plusvalenze derivanti da partecipazioni immobilizzate, realizzate da
società, sono esenti. L’esenzione cessa, però, quando la plusvalenza è
distribuita, sotto forma di dividendo, ad un socio contribuente “finale”,
soggetto all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Le plusvalenze
realizzate da contribuenti “finali” sono assoggettate all’imposta sul
reddito, ma, per ridurre gli effetti della doppia imposizione economica,
ed in coerenza con quanto previsto per i dividendi, la base imponibile è
costituita dal 40 per cento della plusvalenza realizzata.
Le
plusvalenze realizzate dai contribuenti strumentali sono dunque esenti; i
dividendi saranno esclusi da imposta in misura totale o nella misura del
95 per cento; in quest’ultimo caso – che è quello generale – si estende,
insomma, all’interno dello Stato, il sistema di non tassazione previsto
dalla direttiva “madre-figlia”.
Non vi è però un perfetto parallelismo
tra regime dei dividendi e regime delle plusvalenze. Ed infatti
l’esenzione (integrale) delle plusvalenze è riservata alle partecipazioni
per le quali ricorrano le condizioni – che analizzeremo - fissate
dall’art. 87del nuovo Testo unico (classificazione fra le
immobilizzazioni; possesso minimo ininterrotto; esercizio di una effettiva
attività commerciale della partecipata e sua residenza in paesi extra
black-list); invece, l’esclusione (non totale) dei dividendi si
applica in via generale e, quindi, anche ai dividendi derivanti da
partecipazioni inserite nell’attivo circolante (relative sia a società
residenti, sia a società non residenti; a parte sta il regime delle
CFC).
Se il regime fiscale dei dividendi rispecchia la direttiva
“madre-figlia”, quello di esenzione delle plusvalenze, realizzate da
società, risulta in larga parte modellato sui princìpi recati dalla
Comunicazione della Commissione europea - al Consiglio, al Parlamento e al
Comitato economico e sociale – Towards an Internal Market without tax
obstacles. A strategy for providing companies with a consolidated
corporate tax base for their EU-wide activities” (COM(2001)582 final
of 23 October 2001).
L’esenzione delle plusvalenze da cessione di
partecipazioni è prevista anche in altri ordinamenti, e la sua ratio ha
come presupposto l’assunto che vi sia sostanziale identità dei capital
gains da cessioni di partecipazioni con l'andamento del valore attuale
dei titoli (scontato dei dividendi e degli utili, presenti e futuri). Le
plusvalenze sono esenti, insomma, perché la loro tassazione duplicherebbe
la tassazione dei redditi della società partecipata.
Abbiamo così una
esenzione la cui ratio non è agevolativa, ma intesa ad impedire una doppia
imposizione economica; e la contrapposta qualificazione (in termini di
“esclusione”, dei dividendi, e di “esenzione” per le plusvalenze) è alla
base del diverso regime di deducibilità dei costi
connessi.
L’introduzione di questo regime allinea il nostro sistema
fiscale a quello di altri Stati dell’Unione europea, che da tempo
prevedono sistemi di participation exemption per le holding; basti
qui ricordare l’Olanda (ove, dal 1896, il Business Act esenta
dividendi e plusvalenze) e il Lussemburgo (Soparfi). Sistemi di
participation exemption sono già previsti anche in altri Paesi
dell’Unione Europea: Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Regno Unito e
Spagna. In Germania, con la riforma del 2000 (Unternehmenssteuerreform
und Steuersenkungsgesetz, approvato il 14 luglio 2000), è stata
modificata l'imposta sulle società (Körperschaftsteuer), prevedendo
l’esenzione delle plusvalenze (realizzate dalle società di capitali)
derivanti dalla vendita di azioni in altre società (residenti o non
residenti), a condizione che le azioni siano state detenute per almeno un
anno.
Questo essendo il contesto internazionale, l’introduzione di un
sistema analogo in Italia è indifferibile.
2. L'esclusione dei
dividendi.
Il nuovo regime di tassazione dei dividendi,
eliminando la discriminazione tra dividendi percepiti da residenti
(assistiti dal credito d’imposta) e dividendi percepiti da non residenti
(privi del credito d’imposta), conforma il nostro ordinamento ai principi
comunitari; in particolare, risponde alle esigenze messe in evidenza dalla
Comunicazione della Commissione della Comunità europea del 19 dicembre
2003, in materia di tassazione dei dividendi.
Dal 1° gennaio 2004,
l’imposta dovuta dalla società (Ires) non genera alcun credito d’imposta:
la tassazione della società e quella del socio sono indipendenti. Ma, per
evitare o attenuare la doppia imposizione, il sistema è così consegnato: i
dividendi, se sono distribuiti a soci che sono anch’essi della società,
non sono tassati; l’esclusione da imposta è totale se si applica il
consolidato o il regime di trasparenza; è pari al 95 per cento negli altri
casi (artt. 89, 115, 122).
Quando il dividendo è invece attribuito ad
un persona fisica, vi è una nuova tassazione, ma in misura ridotta. Più
precisamente, se il socio è una persona fisica che non percepisce il
dividendo come imprenditore, il trattamento fiscale varia in ragione della
quota di partecipazione posseduta. Occorre distinguere, cioè, secondo che
il dividendo sia il frutto di una partecipazione qualificata o non
qualificata [sulla nozione di partecipazione qualificata si veda l’art.
67, c. 1, lett. c), del Testo Unico].
I dividendi distribuiti a soci
persone fisiche che detengono partecipazioni non qualificate sono soggetti
ad una ritenuta a titolo d’imposta del 12,50 per cento (D.p.r. 29
settembre 1973, n. 600, art. 27). In questo caso la doppia imposizione è
quantificabile nella misura dell’8,37% (12,50% sull’ammontare di dividendo
netto, pari a 67), con imposizione complessiva pari a 41,37% (8.37 + 33 di
Ires).
Per le partecipazioni qualificate, invece, la base imponibile è
costituita dal 40 per cento del dividendo (art. 47); a tale base
imponibile si applicano le aliquote normali dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche. Per i contribuenti che possiedono redditi ai quali si
applica l’aliquota massima del 45 per cento, la doppia imposizione è
quantificabile nella misura dell’13.2% (33% sul 40% dell’ammontare del
dividendo lordo), con imposizione complessiva pari a 46,2% (13.2 + 33 di
Ires).
Infine, se il socio è un imprenditore (persona fisica) o una
società di persone, si applicano le stesse disposizioni previste per le
partecipazioni qualificate (art. 59).
La disciplina dei dividendi, come
già accennato, si applica anche agli interessi corrisposti da una società
(sia ai propri soci, sia alle parti correlate), che non sono deducibili da
parte della società per effetto della norma anti-sottocapitalizzazione
(art. 98); anche questi dividendi saranno sottoposti ai diversi regimi
d’imposizione dianzi descritti a seconda che il socio sia una società o
una persona fisica.
Gli stessi regimi fiscali, infine, trovano
applicazione anche per gli utili che sono percepiti dall’associato
(società o persona fisica) in presenza di un contratto di associazione in
partecipazione con apporto di capitale, che sono dunque assimilati ai
dividendi (art. 47, c. 2).
Non sono reddito di capitale in senso
tecnico gli utili che provengono da società di persone (ed enti
assimilati): tali utili sono soggetti ad imposta presso i soci come
“redditi da partecipazione”.
Anche i redditi derivanti da azioni di
risparmio non sono soggetti al regime di tassazione ordinaria: i dividendi
di tali azioni sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (D.
l. 8 aprile 1974, n. 95, conv. nella L. 7 giugno 1974, n. 216.).
Le
norme sui dividendi sin qui descritte si applicano sia ai dividendi
distribuiti da società residenti, sia ai dividendi distribuiti da società
non residenti (dividendi “in entrata”, o inbound).
Il regime dei
dividendi “in uscita” (o outbound), vale a dire il regime dei dividendi
distribuiti da società residenti a persone fisiche non residenti, è
disciplinato dall’art. 27, c. 3, del D. p.r. 29 settembre 1973, n. 600,
che prevede una ritenuta dei 27 per cento; la ritenuta non è però
acquisita dall’erario a titolo definitivo, perché i contribuenti non
residenti possono chiedere il rimborso dei quattro noni della ritenuta
subita, se gli stessi dividendi sono tassati nel loro Stato di residenza.
3. Le partecipazioni. La fattispecie
dell’esenzione.
Il regime dell’esenzione trova applicazione, di
norma, nei confronti di partecipazioni sociali che rappresentino
investimenti durevoli (la sua operatività è subordinata, nei vari
ordinamenti, al rispetto di un holding period di varia durata)
riguardanti società effettivamente operative (condizione, questa,
formulata in modi diversi nelle discipline degli altri Paesi) e non
localizzate in Stati a “regime fiscale privilegiato”.
In linea con
queste direttrici comuni agli altri ordinamenti si pone il regime di
participation exemption delineato dall’art. 4, comma 1, lett. c),
della delega ed attuato dall’art. 87 del nuovo Testo Unico.
È previsto,
infatti, che le plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni o quote di
partecipazioni – in società di persone ed enti equiparati (con esclusione
delle società semplici) e in società di capitali di cui all’art. 73,
residenti e non residenti nel territorio dello Stato – non concorrano alla
formazione del reddito imponibile dei soggetti passivi dell’imposta sul
reddito delle società, ove ricorrano quattro condizioni.
La prima è che
le partecipazioni siano detenute ininterrottamente per almeno un anno
prima dell’alienazione, con presunzione (assoluta) di previa cessione
delle azioni o quote acquisite in data più recente (presunzione che si
deve intendere operante nella sola ipotesi di più acquisti di una medesima
partecipazione ove uno o più di questi acquisti non soddisfino la
condizione temporale minima di possesso): è previsto, dunque, un
holding period che esclude l’esenzione per gli investimenti di
breve periodo.
La seconda condizione è che le partecipazioni siano
iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso
durante il periodo di possesso, senza che sia necessaria la sua
approvazione da parte dell’assemblea dei soci alla data di cessione della
partecipazione. Questa condizione, come la precedente, è finalizzata a
limitare l’operatività del regime di esenzione ai soli investimenti
durevoli. Anche se dopo la predetta iscrizione fra le immobilizzazioni la
partecipazione dovesse essere iscritta nell’attivo circolante, il diritto
all’esenzione non verrà meno. La previa iscrizione nell’attivo circolante,
invece, preclude definitivamente l’accesso al regime di esenzione (anche,
cioè, se successivamente la partecipazione dovesse essere iscritta fra le
immobilizzazioni finanziarie).
In terzo luogo, si richiede che la
società partecipata non abbia sede, ai fini fiscali, in uno dei Paesi “a
regime fiscale privilegiato” elencati nella black list cui si applica la
c.d. CFC rule (artt. 167 e 168), salvo l’esonero conseguito per
effetto di interpello a seguito della dimostrazione che dalla
partecipazione non sia conseguito ab origine l’effetto di
localizzare i redditi nel “paradiso fiscale”: questa norma costituisce il
fisiologico complemento della disciplina in materia di dividendi recata
dagli artt. 167 e 168 e si propone evitare manovre volte a trasformare
dividendi imponibili in plusvalenze esenti.
Infine, occorre che la
società partecipata svolga un’effettiva “attività commerciale”, così come
definita dall’art. 55 del nuovo Testo unico, con presunzione assoluta di
inesistenza di questo requisito nel caso di società con un patrimonio
costituito prevalentemente da immobili diversi da quelli “strumentali” e
da quelli costituenti “bene-merce” (questa previsione non appare conforme
alla delega e sembra sottindendere, mutatis mutandis, la medesima
ratio che in passato ha portato il Se.c.i.t. a sostenere che le
società immobiliari sono “società senza impresa”, al fine di negare loro
il diritto al rimborso dell’Iva).
Al momento del realizzo della
plusvalenza, queste due ultime condizioni devono essere integrate
ininterrottamente fin dal terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo
(art. 87, comma 2). Inoltre, nel caso si tratti di società holding,
le due condizioni predette devono essere integrate dalle società
partecipate e si considerano sussistenti in capo alla holding se il
valore corrente del suo patrimonio sia costituito prevalentemente da
partecipazioni in società che possiedono tali requisiti.
4. La
disciplina dell’esenzione.
Ai sensi dell’art. 87, l’esenzione
delle plusvalenze derivanti da partecipazioni dotate dei requisiti sopra
elencata è, in ambito IRES, totale: tali plusvalenze non concorrono alla
formazione del reddito imponibile “in quanto esenti”. Esse devono essere
determinate ai sensi dell’articolo 86, commi 1, 2 e 3, come differenza fra
il corrispettivo o il valore normale (quest’ultimo, nell’ipotesi di
realizzo mediante destinazione a finalità estranea all’esercizio
dell’impresa, in una accezione generale e onnicomprensiva), e il valore
fiscalmente riconosciuto della partecipazione sociale, tenendo presente
che – essendo indeducibili (art. 109, comma 5) – i costi specificamente
connessi alla cessione della partecipazione devono formare oggetto di una
variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi.
Due
precisazioni in ordine alle immobilizzazioni finanziarie ammesse a
beneficiare del regime di esenzione.
Nell’ambito delle azioni o quote
di partecipazioni in società commerciali – con o senza personalità
giuridica, residenti o non residenti in Italia – devono intendersi
ricompresse anche le azioni proprie eventualmente detenute in portafoglio
dalle società alle quali sia civilisticamente concessa tale possibilità;
deve ritenersi indifferente, poi, che la cessione delle azioni proprie e
il corrispondente realizzo della plusvalenza avvengano per atto volontario
o in ottemperanza ad un obbligo di legge (nelle ipotesi, cioè, in cui il
codice civile prevede la cessione obbligatoria). Per ragioni di coerenza
sistematica, l’esenzione si applica anche agli strumenti finanziari
similari alle azioni (ex art. 44) ed ai contratti di associazione
in partecipazione e di cointeressenza (ex art. 2554 cod. civ.) con
apporto di capitali.
L’esenzione è invece parziale per gli imprenditori
individuali. Ai sensi dell’art. 58, comma 2, le plusvalenze derivanti
dalla cessione di partecipazioni che - ex art. 87 – beneficiano
della participation exemption (ex art. 87) non concorrono alla
formazione del reddito imponibile (in quanto esenti) limitatamente al 60
per cento del loro ammontare. Tale plusvalenze sono dunque tassate nella
misura del 40 per cento (non solo quando sono realizzate, ma anche quando
i beni vengono destinati al consumo personale o familiare
dell’imprenditore o, più in generale, a finalità estranee all’esercizio
dell’impresa).
Le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
oneroso di partecipazioni qualificate, da parte di persone fisiche, al di
fuori dell’esercizio d’impresa, sono “redditi diversi” (ex art. 67) e sono
anch’essere tassate nella misura del 40 per cento (ex art. 68, comma
3).
5. I corollari dell’esenzione. Il doppio
regime.
L’esenzione delle plusvalenze derivanti da
partecipazioni immobilizzate porta con sé una molteplicità di
corollari.
Innanzitutto, sarà necessario distinguere le partecipazioni,
secondo che abbiano o non abbiano i requisiti della participation
exemption, fissati dall’art. 87 del nuovo Testo unico. Le
partecipazioni per le quali ricorrono congiuntamente i quattro presupposti
stabiliti dall’art. 87 genereranno plusvalenze esenti (totalmente per i
soggetti IRES; in parte per gli imprenditori individuali); le
partecipazioni per le quali farà difetto anche solo uno dei quattro
presupposti genereranno invece plusvalenze tassabili.
Sono dunque
estranee al regime di participation exemption: a) le partecipazioni
possedute da meno di dodici mesi; b) le partecipazioni classificate
nell’attivo circolante; c) le partecipazioni in società residenti in Paesi
o territori compresi nella black list di cui all’art. 168; d) le
partecipazioni in “società senza impresa”.
Vi è pertanto un doppio
regime. E bisogna distinguere tra due categorie di partecipazioni. Quelle
estranee al regime di participation exemption saranno assoggettate
a prelievo in via ordinaria, salva comunque la facoltà di optare per la
rateizzazione (quote costanti, con un massimo di cinque, a partire dal
periodo di imposta di realizzazione).
La previsione di un doppio
regime fiscale connesso alle partecipazioni ha indotto a porre il problema
se l’Amministrazione finanziaria sia legittimata a disconoscere le
classificazioni di bilancio. La questione è stata risolta espressamente,
in quanto – tra le fattispecie suscettibili di sindacato sotto il profilo
elusivo – sono state inserite le “classificazioni di bilancio” (nel
novellato art. 37-bis, comma 3, del D.p.r. 29 settembre 1973, n.
600).
La detassazione delle plusvalenze porta con sé l'indeducibilità
delle minusvalenze e degli oneri finanziari direttamente connessi alle
partecipazioni che beneficiano dell’esenzione. Come si dirà
ora.
6. Indeducibilità di minusvalenze e oneri
finanziari.
La riforma non modifica il sistema previgente di
irrilevanza fiscale della mera iscrizione di plusvalenze e minusvalenze,
ma, quale corollario del regime di esenzione delle plusvalenze, rende
irrilevanti anche le minusvalenze realizzate.
Per le società,
l’irrilevanza delle minusvalenze iscritte è generale: riguarda sia le
partecipazioni cui si applica, sia quelle cui non si applica, il regime di
esenzione; invece, l’irrilevanza delle minusvalenze realizzate riguarda
solo le minusvalenze relative a partecipazioni cui si applica il regime
dell’esenzione; le altre minusvalenze sono deducibili, a seguito di
realizzazione (art. 101, comma 1).
Per gli imprenditori individuali, ai
sensi dell’art. 64, le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni
con i requisiti dell’esenzione - ed i costi specificamente inerenti al
realizzo di tali partecipazioni - sono indeducibili in misura
corrispondente alla percentuale esente.
Quale ulteriore corollario del
regime di esenzione delle plusvalenze è prevista l’indeducibilità, in via
generale, dei costi direttamente connessi alle partecipazioni sociali
ammesse a beneficiare del regime in esame e fra questi, in modo
particolare, dei c.d. oneri finanziari. In quest’ultima prospettiva,
l’art. 4, lett. f), ha previsto, da un lato, la riformulazione dell’art.
63 del D.p.r. 917 (riguardante appunto gli interessi passivi e, in specie,
il loro regime di deducibilità fiscale nell’ambito del reddito d’impresa)
e, dall’altro, l’introduzione di un nuovo “pro-rata patrimoniale”,
dedicato specificamente agli oneri finanziari e da applicare nel caso in
cui l’impresa detenga in portafoglio partecipazioni sociali ammesse
astrattamente a beneficiare del regime di esenzione.
L’attuazione di
questi criteri direttivi è affidata, nel nuovo Testo Unico, agli articoli
96 e 97, che contengono, rispettivamente, le modifiche al “pro-rata
ordinario” di deducibilità degli interessi passivi e la disciplina del
“pro-rata patrimoniale” di indeducibilità degli oneri finanziari. Abbiamo,
dunque, in luogo dell’attuale art. 63 del D.p.r. 917, due disposizioni: il
nuovo “pro-rata ordinario” e il “pro-rata patrimoniale”.
La nuova
formulazione del citato art. 63, contenuta nell’art. 96 del nuovo Testo
unico, prevede l’esclusione del “pro-rata ordinario” nel caso di
plusvalenze esenti in forza del regime di participation exemption
(oltre che nel caso di dividendi esclusi per il 95 per cento). La
sterilizzazione, in particolare, è realizzata mediante la previsione del
computo, nonostante l’esenzione, delle predette plusvalenze per l’intero
ammontare sia al numeratore che al denominatore del rapporto. La
ratio è quella di evitare che le plusvalenze esenti (e i dividendi
esclusi) influiscano negativamente sul “pro-rata ordinario”, riducendone
la misura. Chiairificatore, in questo senso, è l’art. 109, comma 5, ove si
afferma che le plusvalenze esenti ex art. 87 non devono incidere
sul “pro-rata” ordinario di indeducibilità. E ciò conferma quanto già
osservato sulla natura della participation exemption, che non ha
fondamento agevolativo, ma è una modalità tecnica di eliminazione della
doppia imposizione economica.
Alla prevista esclusione del “pro-rata
ordinario”, in presenza di plusvalenze esenti (e di dividendi esclusi), si
accompagna l’indeducibilità – sancita dalla delega, e ripresa nell’art.
nell’art. 97 del nuovo Testo unico - degli interessi passivi relativi alle
partecipazioni sociali che possono astrattamente produrre redditi esenti.
In alternativa, poteva essere prevista l’individuazione analitica
degli interessi passivi (integralmente) non deducibili, come stabilito
nelle legislazioni di altri Paesi comunitari che già da tempo hanno
introdotto nel proprio ordinamento il regime di participation
exemption. Le difficoltà pratiche di una puntuale individuazione,
selezione e quantificazione delle diverse fonti di interessi passivi –
legate, direttamente o indirettamente, alle partecipazioni ammesse alla
participation exemption – ha invece indotto ad optare per il
“pro-rata patrimoniale” (così denominato perché si calcola in base ad
elementi di natura patrimoniale). Mediante questa limitazione si vuole
evitare che l’utilizzo dell’indebitamento per l’acquisto di partecipazioni
ammesse al regime di participation exemption determini la
deducibilità di interessi passivi connessi a cespiti astrattamente
produttivi di proventi esenti.
La disciplina del “pro-rata
patrimoniale” è fondata sull’assunto che il possesso di partecipazioni che
possiedono i requisiti per l'esenzione è innanzitutto finanziato dal
patrimonio netto contabile della società (opportunamente rettificato);
perciò solo l'eccedenza del valore di libro di tali partecipazioni,
rispetto al patrimonio netto contabile rettificato, deve essere tenuta in
considerazione nel calcolo del "pro-rata patrimoniale” di indeducibilità.
Essendo il meccanismo basato su tale presupposto, non hanno alcuna
rilevanza le possibili forme di collegamento – fra capitale di
debito/capitale di rischio e partecipazioni ammesse/partecipazioni escluse
dal regime di participation exemption – astrattamente idonee a
modificare l’entità degli interessi passivi indeducibili dal reddito
d’impresa.
Come già per l’art. 63 del Testo unico del 1986, anche il
ricorso ad un criterio proporzionale di indeducibilità, qual è il nuovo
pro rata, appare infatti finalizzato a semplificare il sistema e, per tale
via, a prevenire controversie sulla qualificazione e sulla quantificazione
delle variabili rilevanti.
L’indeducibilità parziale non riguarda la
totalità degli interessi passivi imputati a conto economico, ma solo la
parte che eccede l’ammontare degli interessi attivi. Questa previsione,
non indicata nella delega, impone dunque di fare riferimento non
all’importo nominale degli oneri finanziari, ma al “risultato netto”
dell’intera gestione finanziaria dell’impresa, con evidenti benefici per
il contribuente.
Il nuovo “pro-rata patrimoniale”, in presenza di
partecipazioni aventi i requisiti richiesti per l’exemption, non
opera in modo indiscriminato e generico. Infatti ai sensi del comma 2
dell’art. 97, da un lato sono estranee ad esso le partecipazioni in
società incluse nel consolidato fiscale (nazionale o mondiale); dall’altro
sono altresì escluse le partecipazioni relative a società con reddito
tassato “per trasparenza” in capo ai soci , anche per effetto del (nuovo)
“regime opzionale” previsto per le società di capitale (artt. 115 e 116
nuovo Tuir).
In conseguenza di queste esclusioni, viene indirettamente
riconosciuta la deducibilità degli interessi passivi relativi alle
partecipazioni sociali da ultimo considerate, pur quando tali
partecipazioni – possedendo i requisiti dell’exemption – potrebbero
produrre proventi (plusvalenze e dividendi) esenti da
imposta.
L’incoerenza sistematica – vi è infatti una deroga al
principio di simmetria che il regime in esame sottintende - è attenuata
dalla specifica previsione secondo cui, nel caso di cessione delle
partecipazioni entro il terzo anno successivo all’acquisto, si avrà il
recupero a tassazione degli oneri finanziari dedotti per effetto delle
predette esclusioni, mediante la rettifica in aumento del reddito
imponibile per il corrispondente ammontare.
Gli artt. 96 e 97, appena
illustrati, incidono entrambi sulla deducibilità degli interessi passivi.
Ma lo stesso deve dirsi a proposito dell’art. 98, in tema di thin
capitalization.
Le tre disposizioni devono essere applicate secondo
un ordine predeterminato: dapprima deve applicarsi la disposizione sulla
thin capitalization (art. 98); poi il “pro-rata patrimoniale” (art.
97) e, da ultimo, il “pro-rata ordinario” (art. 96).
Queste tre
disposizioni si applicano anche agli imprenditori individuali e alle
società di persone commerciali.
7. Le
riorganizzazioni.
L’adozione del regime di esenzione riguarda
le partecipazioni le cui plusvalenze, inerendo a beni di secondo grado,
riflettono i maggiori valori di beni di primo grado; l’esenzione non ha
dunque ragion d’essere per le plusvalenze delle aziende, che sono beni di
primo grado.
La riforma, nel mentre esenta le plusvalenze derivanti da
partecipazioni, abroga il regime fiscale sostitutivo disciplinato dal D.
lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, e questa abrogazione è stata esplicitamente
considerata – dagli estensori del progetto di riforma – come “logica
conseguenza” dell’introduzione del regime di participation
exemption.
Cessa dunque di operare la tassazione sostitutiva, con
aliquota del 19 per cento, delle plusvalenze derivanti da cessione di
aziende o da conferimento di aziende, o da partecipazioni di controllo o
di collegamento. Da ciò discende che risulterà più conveniente cedere le
partecipazioni, anziché le aziende o i rami di azienda, ove ricorrano i
requisiti previsti dall’art. 87 per l’applicazione del regime di
participation exemption. A differenza di quanto accadeva nel regime
previdente, non sarà più dunque indifferente, sotto il profilo fiscale,
fare circolare in modo “indiretto” (mediante trasferimento delle
partecipazioni sociali) o “diretto” (mediante il trasferimento
dell’azienda) i complessi produttivi, perché le plusvalenze derivanti da
partecipazioni saranno esenti, mentre quelle delle aziende no (almeno
direttamente).
Non vi è tuttavia perfetta coincidenza tra la sfera di
applicazione del previgente regime fiscale sostitutivo e la sfera di
applicazione della participation exemption, sicché vi saranno casi
di plusvalenze che, non essendo esenti (secondo le norme della riforma),
saranno tassate in via ordinaria (33 per cento), perdendo così il
beneficio della tassazione con aliquota del 19 per cento. Per altro verso,
le cessioni e i conferimenti di aziende effettuate all’interno del
medesimo “gruppo fiscale” potranno fruire del regime di esenzione che si
applica nell’ambito del consolidato fiscale nazionale (all’interno del
gruppo, ove sia stato adottato il regime del consolidato, i beni diversi
dai “beni merce” potranno circolare, ai sensi dell’art. 123, senza
realizzo fiscalmente rilevante di plusvalenze e minusvalenze e, quindi,
con sostanziale continuità dei valori fiscalmente riconosciuti).
Per
effetto dell’art. 176, comma 3, potrà essere comunque evitato
l’assoggettamento a tassazione ordinaria delle plusvalenze connesse al
trasferimento di un’azienda mediante la seguente “operazione composita”:
conferimento dell’azienda “in neutralità” ai sensi del comma 1 del citato
articolo (che riproduce sostanzialmente l’attuale art. 4 del D. Lgs. 358)
e, integrati i requisiti dell’art. 87, successiva cessione della
partecipazione sociale. Il carattere “elusivo”, ai sensi dell’art.
37-bis del D.p.r. 600, di una simile operazione è espressamente
escluso dalla disposizione menzionata. Sia pure in modo indiretto, si
equipara – per questa via – la cessione dell’azienda alla cessione di
partecipazioni qualificate ex art. 87 (senza riconoscimento, per
l’acquirente, di costi deducibili).
Muta radicalmente, infine, il
trattamento fiscale dei disavanzi derivanti da fusioni o scissioni
societarie (art. 172).
Sono infatti abrogate le disposizioni contenute
nell’art. 6, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 358. Viene pertanto a cessare la
facoltà di affrancamento del disavanzo di fusioni e scissioni. Se questa
soluzione appare giustificabile per il c.d. “affrancamento a pagamento”
del disavanzo (sia da concambio, sia da annullamento, essendo questo un
regime agevolativo), non altrettanto può dirsi per il c.d. “affrancamento
gratuito” del disavanzo da annullamento, che è oggi consentito solo se, e
nella misura in cui, vi sia stata l’applicazione, in capo al cedente, del
prelievo ordinario nella compravendita della partecipazione sociale. In
quest’ultimo caso, infatti, il c.d. “affrancamento gratuito” consente la
salvaguardia di un valore fiscalmente riconosciuto (il costo di acquisto
della partecipaziione) ed evita una doppia imposizione economica.
Né
vale a giustificare l’abrogazione in assoluto della rilevanza del
disavanzo il nuovo regime di esenzione delle partecipazioni, in quanto la
doppia imposizione economica è destinata inevitabilmente a manifestarsi
nei casi in cui il regime di participation exemption non trovi
applicazione per difetto di qualche requisito (ad esempio, quando non è
integrato l’holding period) e nei casi in cui la partecipazione
sociale sia posseduta da soggetti diversi dalle società di
capitale.
Nel nuovo sistema, non è più fiscalmente indifferente
acquistare direttamente un’azienda (con riconoscimento fiscale del prezzo
pagato) ovvero acquisire la partecipazione totalitaria della società che
possiede l’azienda, incorporando poi la società; nel secondo caso, il
costo corrispondente al disavanzo da annullamento non assume rilevanza
fiscale, pur se le due operazioni sortiscono risultati economicamente
equivalenti.
L’irrilevanza fiscale dovrebbe valere, dunque, solo per i
disavanzi che emergono dall’annullamento di maggiori valori delle
partecipazioni che non sono stati previamente tassati; dove, invece, vi è
stata una previa tassazione, il disavanzo dovrebbe trovare
riconoscimento.