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SOMMARIO: 1. Impugnazione degli atti catastali. - 2. Impugnazione
dell’atto comunale impositivo. - 3. Il valore imponibile dei fabbricati
non iscritti in catasto. - 4. Conclusioni.
1. Impugnazione
degli atti catastali.
La giurisdizione in materia catastale è stata attribuita alle commissioni
tributarie dal D.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636, ed, ora, dall’art.
2, comma 2, del D. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Si tratta di materia
distinta da quella strettamente tributaria (contemplata nel comma
1 del citato art. 2 del D. lgs. n. 546), e, perciò, devoluta alle
commissioni con norma espressa, distinta da quella che attribuisce
alle commissioni la giurisdizione in materia tributaria [1].
Gli
atti relativi alle operazioni catastali sono compresi nel novero degli
atti impugnabili, a norma dell’art. 19 del D. lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, dinanzi alle commissioni tributarie.
La formazione del catasto comporta l’emanazione di atti generali,
impugnabili dinanzi al giudice amministrativo, e l’emanazione di atti
individuali, impugnabili dinanzi alle commissioni[2]. Sono,
in particolare, impugnabili dinanzi alle commissioni gli atti di classamento
e gli atti “comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali
per terreni e fabbricati”, atti che “sono efficaci solo a decorrere
dalla loro notificazione”[3].
Il ricorso può essere proposto “dai singoli possessori”[4]
dell’immobile contro l’atto attributivo o modificativo della rendita,
e deve essere proposto nei confronti dell’ufficio dell’Agenzia del
Territorio, da cui proviene l’atto impugnato.
La rendita catastale è
determinata dall’ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio, ma è
utilizzata da altri soggetti, tra cui l’Agenzia delle Entrate (in quanto
titolare dei poteri d’imposizione dei tributi erariali per i quali ha
rilievo la rendita) ed Comuni, in quanto soggetti attivi dell’ICI.
Se il ricorso contro l’atto attributivo di rendita è respinto, il
risultato del processo lascia in vita l’atto catastale. Se invece
il ricorso è accolto, ossia se la rendita è annullata, l’effetto di
annullamento vale erga omnes[5]. Vale, cioè, oltre che
per i “possessori” e per l’Agenzia del territorio, anche per l’Agenzia
delle Entrate e per il Comune. La sentenza di annullamento parziale
dev’essere eseguita dall’Ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio
modificando la rendita iscritta in catasto. La sentenza di annullamento
totale obbliga l’Agenzia del territorio al rifacimento dell’atto catastale,
in coerenza con i motivi di ricorso posti a base del dictum
giudiziale.
I riflessi della sentenza di
annullamento nei confronti di soggetti diversi dall’Agenzia del Territorio
pongono il problema se il contribuente possa (o debba) proporre il
ricorso, oltre che nei confronti dell’ufficio dell’Agenzia del Territorio,
che ha formato l’atto catastale, anche nei confronti dell’Agenzia delle
Entrate e nei confronti del Comune, in quanto controinteressati. La
risposta è negativa. L’art. 10 del D. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,
prevede che il ricorso sia proposto nei confronti del soggetto che ha
emanato l’atto impugnato (o non ha emanato l’atto richiesto), escludendo
implicitamente che il ricorso possa essere proposto contro altri soggetti
(in quanto controinteressati). Non ricorre neppure una ipotesi di
litisconsorzio necessario, poiché tale istituto, nel processo tributario,
trova applicazione nei casi in cui venga impugnato un atto che
“riguarda inscindibilmente più soggetti” (art. 14, comma 1). La
formula, mutuata dal processo amministrativo, allude agli atti che hanno
come destinatari una molteplicità di soggetti. Comune ed Agenzia delle
Entrate non sono però destinatari dell’atto catastale. Infine, non è
configurabile neppure una ipotesi di litisconsorzio facoltativo, perché
Comune ed Agenzia delle Entrate non sono né destinatari dell’atto
impugnato, né parti del rapporto controverso (art. 14, comma 3). In
conclusione, il Comune, che sia interessato alla conservazione dell’atto
catastale, non può partecipare al processo e ne subisce, indirettamente,
gli effetti, perché l’annullamento dell’atto catastale si riflette
sull’applicazione dell’ICI. Potrebbe però trattarsi di effetti favorevoli
per il Comune, se il valore dell’immobile da assumere come base imponibile
(valore contabile) fosse più elevato di quello catastale.
Il Comune potrebbe non essere interessato alla conservazione, ma all’annullamento
dell’atto catastale, in quanto ritenuto lesivo dei suoi diritti (quale
ente impositore e creditore dell’ICI). Il Comune, però, non è destinatario
diretto dell’atto catastale. Non a caso, non è previsto che l’atto
catastale sia notificato al Comune, al quale è semplicemente “comunicata”
la notificazione dell’atto al possessore dell’immobile censito. Il
Comune, ove si ritenga leso da un atto di attribuzione di rendita,
non può dunque impugnarlo[6].
Non sembra neppure che il Comune possa agire in giudizio in caso di
inerzia dell’ufficio dell’Agenzia del Territorio[7]. Il Comune
può chiedere all’Agenzia del territorio di provvedere al classamento[8],
ma non può impugnare il rigetto (esplicito o tacito) di simile richiesta,
perché non è atto compreso nel catalogo degli atti impugnabili.
Del
resto, se un immobile è privo di rendita, il Comune non è privo di mezzi
per determinare la base imponibile del tributo; deve determinarla
applicando le norme che definiscono la base imponibile degli immobili non
censiti.
2. Impugnazione dell’atto comunale
impositivo.
L’atto terminale del procedimento catastale non ha,
di per sé, effetti fiscali diretti; esso stabilisce, autoritativamente, il
reddito medio ordinario di un immobile. Ma non è un atto impositivo: non è
atto costitutivo di alcun debito d’imposta. Ad esso deve però
attenersi il contribuente, nel dichiarare le imposte, e devono attenersi
gli enti impositori, nei loro atti d’imposizione. Può dunque accadere
che il contribuente impugni la rendita, nei confronti dell’ufficio
dell’Agenzia del Territorio, ed impugni, separatamente, l’atto impositivo
dell’ICI, emesso sulla base della rendita.
L’atto attributivo di rendita, come già osservato, è atto autonomamente
impugnabile nei confronti dell’Agenzia del Territorio[9]. Da
ciò però non può trarsi la deduzione che, delle questioni relative
alla rendita, è “precluso il loro apprezzamento in un giudizio
concernente la fase successiva del procedimento impositivo”[10]
(ossia in un giudizio di impugnazione di atti impositivi emessi sulla
base della rendita).
L’atto attributivo della rendita e quello impositivo
non sono “fasi” d’un unico procedimento impositivo. Il primo è atto
dell’Agenzia del Territorio ed ha per effetto il censimento d’un immobile,
con attribuzione di rendita; il secondo, invece, è atto di un ente
impositore (Agenzia delle Entrate, o Comune), ed ha effetti costitutivi
del debito d’imposta. Non è dunque applicabile la regola secondo cui
ogni atto della sequenza di atti impugnabili è censurabile solo per “vizi
propri” (regola che riflette, nel processo tributario, l’inammissibilità,
nel processo amministrativo, di ricorsi contro atti confermativi o
esecutivi). L’atto impositivo non è atto esecutivo dell’atto
catastale: esso assume la determinazione catastale della rendita come
elemento di fatto della base imponibile, da cui scaturisce il debito
d’imposta. I vizi della rendita, dunque, sono vizi dell’atto catastale che
si riflettono sull’atto impositivo. E possono esser fatti valere contro
l’atto impositivo, come vizi suoi propri, se non sono “coperti” dalla
definitività dell’atto catastale. Se l’atto attributivo di rendita è
divenuto definitivo, il “possessore” dell’immobile non può rimetterne in
discussione il contenuto, allegando i vizi della rendita nei ricorsi
contro atti successivi. Trattandosi di atto individuale, autonomamente
impugnabile dinanzi alle commissioni tributarie, l’atto attributivo di
rendita, che sia divenuto definitivo, non può essere disapplicato in sede
di impugnazione dell’atto impositivo.
Se invece l’atto catastale non è definitivo, perché pende il processo
d’impugnazione contro di esso, il contribuente può allegare, nel ricorso
contro l’atto d’imposizione, i vizi dell’atto attributivo di rendita.
Si tratta insomma di allegare un vizio che, dal primo atto, si riflette
sul secondo[11].
Il
giudice del ricorso contro l’atto impositivo può sospendere il processo,
in attesa che venga definitivamente deciso il ricorso contro l’atto
catastale, o conoscerne incidenter tantum.
3. Il
valore imponibile dei fabbricati non iscritti in catasto.
Agli
effetti dell’Ici, per gli immobili non iscritti in catasto bisogna
distinguere: quelli classificabili nel gruppo D sono valutati in base al
costo storico, desunto dalla contabilità dell’impresa (art. 5, comma 3);
per gli altri, il valore è determinato “con riferimento alla rendita
dei fabbricati similari già iscritti” (art. 5, comma 4). Il R.D.L.
13 aprile 1939, n. 652, prevede, agli artt. 3, 30 e 28, che i possessori
devono dichiarare le nuove costruzioni (e le relative variazioni), mentre
l’art. 12 (sostituito dall’art. 2 del D.Lgs. 8 aprile 1948, n. 514)
attribuisce all’esclusiva competenza dell’UTE (ora: Agenzia del
Territorio) la formazione del (nuovo) catasto edilizio urbano. Il
Decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701 (regolamento per l’automazione
delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle
conservatorie dei registri immobiliari) prevede, all’art. 1, che il
titolare di diritti reali, in caso di costruzione di un nuovo immobile, o
di variazione di immobili preesistenti, debba presentare una
dichiarazione, indicando dettagliatamente tutti i dati e le notizie
necessarie per l’iscrizione in catasto dell’immobile, con attribuzione di
rendita, senza visita di sopralluogo.
La rendita indicata dal possessore, a norma del comma 3 dell’art.
1 del citato Decreto ministeriale, è acquisita dal catasto come «rendita
proposta». Spetta poi all’ufficio dell’Agenzia del Territorio
determinare la rendita catastale definitiva, entro dodici mesi[12].
Si
discute sulla conseguenza dell’inutile decorso dei dodici mesi.
È stato sostenuto che la rendita catastale definitiva non può derivare
da un presunto silenzio-assenso, ma richiede una esplicita manifestazione
di volontà, che, a norma dell’art. 74 della legge n. 342 del 2000,
ha natura recettizia[13]. Occorre dunque, secondo questa tesi,
un atto esplicito, che deve essere portato a conoscenza del destinatario
mediante notificazione (e di cui deve essere data “comunicazione”
al comune interessato).
Secondo la tesi dell’Amministrazione finanziaria, invece, l’inerzia
dell’ufficio è da intendere come silenzio-assenso, per cui la rendita
"proposta", dopo dodici mesi, diviene definitiva[14].
È stato anche notato che l’art. 1, comma 3, del regolamento, prevede
che l’ufficio determini le rendite definitive entro dodici mesi, con
mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione,
ed usando (anche) “algoritmi di classamento automatici”. Ciò
consente un controllo generalizzato delle dichiarazioni, per cui il
decorso di dodici mesi senza rettifica della dichiarazione non significa
inerzia ma “determinazione amministrativa implicita”, ossia
“classamento tacito”[15].
Si aggiunga che la tesi del classamento tacito (o del silenzio-assenso)
comporta che l’amministrazione, nel termine annuale, può anche limitarsi
a contestare la correttezza del classamento proposto. In tale ipotesi,
non vale la tesi del silenzio-assenso, ed il classamento dovrà essere
determinato con un atto esplicito[16].
A
conclusioni identiche si perviene nel caso in cui l’amministrazione
rettifichi la dichiarazione, e la rettifica venga annullata. Se, alla
“rendita proposta”, sia seguito un atto espresso di attribuzione di
rendita, la proposta del contribuente perde ogni valore. Né rivive in caso
di annullamento dell’atto di attribuzione di rendita, perché, in una
simile ipotesi, non si è avuto un contegno di silenzio, che possa essere
inteso, ex post, come assenso. La tesi del classamento tacito (o
del silenzio-assenso), può valere solo per gli immobili a destinazione
ordinaria, che sono oggetto di classamento in base alla tariffa; non può
valere per gli immobili che richiedono la “stima diretta”. Per questi
immobili, quindi, è da escludere che, dopo la presentazione della proposta
di rendita, l’immobile debba considerarsi accatastato e che, quindi, il
Comune debba determinare il valore del fabbricato sulla base della rendita
proposta dal contribuente. Quale sia il valore della rendita proposta
in materia di ICI deve essere verificato alla luce della disciplina di
tale imposta.
La “rendita proposta” è stata introdotta da un regolamento emanato
in forma di Decreto ministeriale (D.M. 19 aprile 1994, n. 701), e
non con decreto del Presidente della Repubblica. Non si tratta, dunque,
di un decreto delegato, che poteva introdurre deroghe alla legislazione[17].
Nella disciplina originaria dell’ICI (che è anteriore al regolamento)
non era prevista la “rendita proposta”; né il regolamento, che ha
introdotto la “rendita proposta”, poteva apportare modifiche alla
legislazione ICI. E’ stato però previsto, con apposita norma, che
la procedura di cui al D.M. 19 aprile 1994, n. 701, possa essere esperita
(solo) per gli immobili oggetto di leasing[18]; e ciò conferma
che la “rendita proposta” non vale per gli altri immobili.
I Comuni, quindi, in presenza di una semplice “rendita proposta”,
debbono considerare l’immobile come non censito, e quantificare il valore,
a secondo del tipo di immobile, in base alla rendita dei fabbricati
similari o in base alla scritture contabili.
4.
Conclusioni.
La base imponibile dell’imposta comunale sugli
immobili, secondo l’art. 5, comma 1, è il valore degli immobili. Il valore
degli immobili non è, però, il valore corrente, liberamente determinabile
dall’ente impositore, ma è un valore predeterminato.
Per gli immobili censiti, il valore, da assumere inderogabilmente
come base imponibile del tributo, è un multiplo della rendita catastale[19].
Se la rendita catastale non è adeguata, i Comuni non hanno modo di
ottenere che il tributo sia basato sul valore reale.
La potestà
impositiva del Comune è “bloccata” da un lato, dall’obbligo di assumere,
come base dell’immobile, un multiplo della rendita catastale. Ed è
limitata, dall’altro, dal dover assumere i dati contabili. Si può
dubitare della costituzionalità di tale sistema normativo. Sotto un
duplice profilo: in quanto pone delle presunzioni assolute, in ordine al
valore degli immobili, impedendo, sia al Comune, sia ai contribuenti, di
contrapporre il valore reale a quello catastale (art. 24 Cost). Inoltre,
in quanto limita l’autonomia tributaria dei Comuni, subordinandone
l’attività impositiva alle determinazioni dell’Agenzia del Territorio
(art. 5 Cost.).
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[1] In precedenza, le liti catastali erano devolute alle Commissioni
censuarie, sulle quali cfr. E. ALLORIO, Diritto processuale tributario, V
ed., Torino, 1969, 294. [2] Cfr. G. SALANITRO, Profili sostanziali e
processuali dell’accertamento catastale, Milano, 2003, 119 ss. [3] In
base all’art. 74, comma 1°, della L. 21 novembre 2000, n. 342: “A
decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o
modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono
efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio
del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita.
Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui all'articolo 21 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni,
per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso
decreto legislativo. Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti
danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati”. Pertanto,
per le rendite attribuite o modificate a partire dal 1° gennaio 2000, la
liquidazione dell’ICI in base alle nuove rendite presuppone la
notificazione al contribuente dell’atto dell’Agenzia del
Territorio. Con riguardo alla situazione normativa anteriore, la
giurisprudenza aveva ritenuto che l’atto di classamento di un immobile,
con attribuzione di rendita, costituisce atto autonomamente impugnabile,
che, perciò, doveva essere notificato o comunicato all'interessato (Cass.,
10 aprile 2000, n. 4509, in Fisco, 2000, 12049). [4] Così si esprime il
comma 2 dell’art. 2. [5] L’effetto di annullamento della sentenza opera
di necessità erga omnes, perché l’atto, una volta eliminato, lo è
nei confronti di tutti. Così V. CAIANIELLO, Manuale di diritto processuale
amministrativo, Torino, 1988, 769. L’effetto di accertamento della
sentenza, invece, vale solo tra le parti del giudizio (art. 2909 c.c.).
Inoltre, “la normativa costituzionale impone, in linea di principio,
l’esclusione dell’operatività del giudicato in danno di persone che non
abbiano preso parte o non siano state poste in condizione di partecipare
al processo” (S. MENCHINI, Il giudicato civile, Torino, 2002,
185). [6] In senso conforme G. SALANITRO, Profili sostanziali e
processuali dell’accertamento catastale, cit., 65, nota 63, del quale
peraltro non si può condividere l’affermazione che il Comune, “benché
ente autonomo, fa parte dell’amministrazione pubblica”, essendo
indubitabile che il Comune è soggetto distinto dallo Stato e, in specie,
dall’Agenzia del Territorio. [7] Invece, secondo M. TRIMELONI, Catasto
fabbricati e ICI: la posizione del Comune. Interrogativi sulla tutela
giurisdizionale dell’ente, in Fin. Loc., 2003, 876, il Comune può agire
dinanzi alle Commissioni. [8] L’art. 3, comma 58, della L. 23 dicembre
1996, n. 662, prevede che i comuni possono chiedere agli uffici catastali
il nuovo classamento di immobili già censiti, il cui classamento risulti
non aggiornato o non congruo. Nuove disposizioni in materia sono recate
dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005),
all’art. 1, commi 335 e seguenti. In base a tali disposizioni, i Comuni
possono chiedere agli Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio la
revisione parziale del classamento degli immobili il cui valore catastale
si discosti significativamente dal valore medio di mercato, individuato ai
sensi del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. Inoltre, per gli immobili non
dichiarati in catasto e per le situazioni di fatto non più coerenti con i
classamenti, i Comuni possono richiedere ai proprietari la presentazione
di atti di aggiornamento (redatti ai sensi del D.M. 19 aprile 1994, n.
701). La richiesta è notificata ai soggetti interessati e comunicata
agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Se i soggetti
interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla
notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio
provvedono alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato o alla
verifica del classamento (notificando il nuovo classamento e la nuova
rendita). [9] La Corte di cassazione, nella sentenza 10 settembre 2004,
n. 1827, ha affermato che le questioni relative alla rendita catastale
“devono essere fatte valere, dunque, con l’impugnazione del
provvedimento di attribuzione della rendita in un giudizio nel quale il
contraddittore è individuato nell’Ufficio provinciale dell’Agenzia del
Territorio, cui sono attualmente rimesse le operazioni
catastali”.
[10] Cass., 10 settembre 2004, n. 1827. [11] Non
si condivide, quindi, la tesi, secondo cui, in sede di impugnazione di un
atto relativo all’imposta comunale sugli immobili, “l’oggetto
dell’impugnazione nei confronti del comune dell’avviso di liquidazione
dell’ICI resta limitato, benché la determinazione dell’imponibile consegua
per i fabbricati iscritti in catasto all’applicazione di predeterminati
moltiplicatori alle rendite attribuite, al solo riscontro dell’esistenza e
dell’efficacia del provvedimento di attribuzione posto a fondamento della
pretesa impositiva dell’ente locale” (Cass., 10 settembre 2004, n.
1827.). Nel caso deciso da tale pronuncia, un contribuente aveva
impugnato distintamente l’atto del catasto (nei confronti dell’Agenzia del
Territorio) e quello, conseguente, del Comune. Il giudice di prime cure,
riuniti i ricorsi, li aveva accolti. La sentenza di primo grado era stata
impugnata sia dall’Agenzia, sia dal Comune. In secondo grado il
contribuente aveva eccepita la tardività dell’appello, ma la CTR aveva
respinto l’eccezione. La Cassazione, invece, l’ha considerato tardivo e,
dunque, inammissibile, facendone conseguire l’inammissibilità dell’appello
del Comune, in quanto estraneo alla lite sulla rendita. [12] Il citato
comma 3 dell’art. 1 recita: “Tale rendita rimane negli atti catastali
come «rendita proposta» fino a quando l'ufficio non provvede con mezzi di
accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque
entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni di cui
al comma 1, alla determinazione della rendita catastale definitiva. É
facoltà dell'amministrazione finanziaria di verificare, ai sensi dell'art.
4, comma 21, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, le caratteristiche
degli immobili oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 1 ed
eventualmente modificarne le risultanze censuarie iscritte in
catasto”. [13] Cfr. M. TRIMELONI, Catasto fabbricati e ICI: la
posizione del Comune. Interrogativi sulla tutela giurisdizionale
dell’ente, cit., 2003, 845. [14] Circ. 19 luglio 1996, n. 189 e 9
aprile 1999, n. 83. Cfr. inoltre Cass., 9 marzo 2004, n. 4764. [15] G.
SALANITRO, Profili sostanziali e processuali dell’accertamento catastale,
cit., 45. [16] G. SALANITRO, Profili sostanziali e processuali
dell’accertamento catastale, cit., 47. [17] G. SALANITRO, Profili
sostanziali e processuali dell’accertamento catastale, cit., 38. [18]
Si veda la modifica apportata all’art. 5, comma 3, del D. lgs. 30 dicembre
1992, n. 504, dall’art. 58 del D. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. [19]
L’art. 5, comma 2, del D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, recita: “Per i
fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che
risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto,
vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori
determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo
dell'ultimo comma dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131”.
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