TributImpresa
n°2-2005
 

Alessandro TURCHI

 
 

I conferimenti di aziende e di partecipazioni.

 
 

SOMMARIO: 1. I conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento nel quadro della riforma. L’abolizione dell’imposta sostitutiva e la participation exemption. - 2. L’oggetto dei conferimenti: aziende e partecipazioni di controllo o di collegamento. - 3. I conferimenti a valori contabili. - 3.1. Profili soggettivi. - 3.2. I criteri di determinazione del valore di realizzo. - 3.3. Il conferimento dell’unica azienda dell’imprenditore individuale. - 4. I conferimenti d’azienda in doppia sospensione d’imposta. - 4.1. Profili soggettivi. - 4.2. La soppressione del requisito del possesso triennale dell’azienda. - 4.3. L’irrilevanza, ai fini dell’art. 37-bis del d.p.r. n. 600 del 1973, del conferimento d’azienda e della successiva cessione di partecipazioni esenti. - 4.4. Il regime temporale di possesso dell’azienda conferita e la natura della partecipazione ricevuta per effetto del conferimento.


1. I conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento nel quadro della riforma. L’abolizione dell’imposta sostitutiva e la participation exemption.


Gli artt. 170 ss. del Testo Unico (come modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 344 del 2003) dettano la nuova disciplina delle operazioni straordinarie d’impresa, entrata in vigore il 1° gennaio 2004. Nel rispetto dei criteri direttivi fissati dall’art. 4, 1° co., lett. m) della legge delega per la riforma fiscale, e per quanto specificamente interessa la materia dei conferimenti di aziende e di partecipazioni, le norme ora richiamate aboliscono l’imposta sostitutiva introdotta dall’art. 1 del d.lgs. n. 358 del 1997, raccolgono e coordinano disposizioni prima disseminate in diversi testi legislativi e modificano, sotto alcuni profili, il regime tributario delle operazioni in oggetto.
L’abolizione dell’imposta sostitutiva è giustificata essenzialmente dalla volontà, ben evidenziata dalla relazione governativa al decreto, di por fine agli arbitraggi sino ad oggi praticati sfruttando la diversità di aliquote previste per la tassazione delle plusvalenze in capo all’impresa conferente (prelievo fisso al 19%) e per l’ammortamento dei beni acquisiti dall’impresa conferitaria (aventi piena rilevanza fiscale, e dunque tali da scontare l’applicazione delle aliquote ordinarie).
La riforma del 1997 mirava ad impedire arbitraggi sugli strumenti negoziali, e ad equiparare sotto il profilo fiscale i trasferimenti di aziende a quelli di partecipazioni rilevanti[1], senza distinguere fra conferimenti (o cessioni) di beni di primo o di secondo grado, e senza differenziare quindi le forme di circolazione diretta ed indiretta dell’azienda[2]. L’imposta sostitutiva era stata pensata a tale scopo, oltre che al fine di incentivare le operazioni di riorganizzazione societaria (aspetto, questo, che emerse particolarmente dopo la riduzione al 19% dell’aliquota, originariamente fissata al 27%). La riforma ora in esame muove in altra direzione, perché ripristina la tassazione ordinaria delle operazioni de quibus -in linea con la scelta di ampliare la base imponibile e ridurre le aliquote dell’IRES e dell’IRPEF- ed abbandona quindi, almeno da questo punto di vista, la prospettiva di favore in precedenza adottata.
Peraltro, le modifiche introdotte in tema di conferimenti di aziende e di partecipazioni devono essere inquadrate nel complessivo assetto della riforma, ed il loro impatto dev’essere valutato anche alla luce del nuovo istituto della participation exemption, che recupera in certo senso la prospettiva di favor per le riorganizzazioni societarie di cui ora s’è detto. L’art. 175 va infatti letto in correlazione all’art. 87 (espressamente richiamato) che, in presenza di determinate condizioni, esenta da tassazione le plusvalenze realizzate su partecipazioni: in virtù del nuovo regime di participation exemption, invero, nemmeno i conferimenti di partecipazioni esenti saranno tassati.
In tal modo, le linee portanti della riforma del 1997 risultano in gran parte superate: resta l’idea di tassare in egual misura i trasferimenti diretti ed indiretti delle aziende, ma cambia il sistema di tassazione (imposta ordinaria, non più sostitutiva) e si introduce la possibilità di escludere i conferimenti di partecipazioni, con conseguente reviviscenza di regimi differenziati tra operazioni negoziali aventi rispettivamente ad oggetto i beni di primo e di secondo grado. Vengono pertanto incentivati i conferimenti di partecipazioni esenti, a scapito di quelli relativi ad aziende od a partecipazioni prive dei requisiti per l’esenzione[3].
A tale ultimo riguardo, è però necessario valutare anche la posizione e le ragioni di convenienza dell’impresa conferitaria. Se è pacifico infatti che essa possa ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori emersi e tassati in capo all’impresa conferente in occasione del conferimento dell’azienda (o della partecipazione priva dei requisiti per l’esenzione), non è altrettanto agevole stabilire quale sia, per la stessa conferitaria, il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione acquisita in regime di esenzione ex art. 87.
E’ stato recentemente affermato che, in materia di cessioni e conferimenti di aziende o di partecipazioni rilevanti realizzati da enti soggetti ad IRES, la riforma perseguirebbe sempre un obiettivo di simmetria fiscale, tale per cui alla tassazione in capo al cedente dovrebbe corrispondere il riconoscimento di costi spendibili da parte del cessionario, mentre la cessione (o il conferimento) in regime di participation exemption, non comportando tassazione della plusvalenza realizzata, non attribuirebbe valori riconosciuti all’acquirente, il quale “non potrebbe in alcun modo recuperare il costo sostenuto per l’acquisto delle quote di partecipazione”[4]. Sembrerebbe pertanto derivarne che, ove i titoli ricevuti dall’impresa conferitaria fossero successivamente trasferiti al di fuori del regime di participation exemption, la plusvalenza realizzata dovrebbe essere calcolata assumendo quale valore iniziale il costo fiscalmente riconosciuto ai titoli stessi in capo all’originaria conferente.
Questo aspetto appare però problematico, dal momento che, nello stabilire i criteri di calcolo delle plusvalenze d’impresa ed, in particolare, le regole da applicare in sede di determinazione del valore iniziale, la legge non prevede l’irrilevanza del costo sostenuto per l’acquisto (o del valore del conferimento) di partecipazioni esenti poi trasferite, né appronta strumenti che rendano noto all’acquirente il valore della partecipazione riconosciuto in capo al dante causa. Parrebbe quindi prospettabile la soluzione opposta a quella ora richiamata, con determinazione della plusvalenza realizzata dall’impresa conferitaria in misura pari alla differenza tra il corrispettivo conseguito ed il valore di conferimento dei titoli. Si tornerà comunque sul punto in sede di esame dell’art. 176, 3° co.
La possibile operatività della participation exemption in materia di conferimenti, ed i problemi applicativi che essa può comportare, non devono comunque far perdere di vista l’effetto principale degli artt. 175 e 176, che consentono ai soggetti interessati al conferimento di aziende o di partecipazioni rilevanti di evitare la tassazione altrimenti imposta dalle norme riprodotte dalla riforma.
Va ricordato infatti che, per regola generale, le plusvalenze originate dai conferimenti d’azienda sono sempre considerate soggette ad IRES (o ad IRPEF), assumendosi quale corrispettivo conseguito il valore normale dei beni conferiti, così come previsto dall’art. 9, 2° co. Se l’azienda è conferita dopo il triennio, è possibile optare per la tassazione rateizzata; se il conferimento avviene dopo il quinquennio e ha ad oggetto l’unica azienda dell’imprenditore individuale, questi può optare anche per la tassazione separata. Pertanto, il conferimento non è mai neutrale, ed il soggetto passivo può solo scegliere, se del caso, fra tassazione ordinaria e tassazione rateizzata (o separata) della plusvalenza.
In questo contesto, gli artt. 175 e 176 offrono all’imprenditore la possibilità di conferire l’azienda mantenendone latenti le plusvalenze: il che rappresenta oggi, ancor più che in passato, un importante strumento di pianificazione fiscale, considerando la già ricordata abolizione dell’imposta sostitutiva prevista dall’art. 1 del d.lgs. n. 358 del 1997. Il conferimento rappresenta quindi un’appetibile alternativa per chi intende trasferire l’azienda a valori contabili (ex art. 175) od anche a valori effettivi (ex art. 176), rinviando la tassazione al momento dei successivi passaggi traslativi.
Considerazioni per certi versi analoghe valgono per i conferimenti di partecipazioni rilevanti effettuati nell’esercizio dell’impresa, che pure originano plusvalenze tassabili in base alle norme generali, ma con riguardo ai quali può anche operare il già ricordato istituto della participation exemption.
Se trova spazio tale istituto, la plusvalenza risulta in tutto o in parte esente da imposta; se mancano invece i presupposti richiesti dalla legge -ed, in ogni caso, per la parte di plusvalenza che, ai sensi dell’art. 58, 2° co., non fruisce dell’esenzione- si dà ancora tassazione (e possibile rateazione) a norma dell’art. 86, e si prevede altresì un regime di neutralità, negli stessi termini appena tratteggiati in relazione ai conferimenti d’azienda a valori contabili. Non è invece applicabile l’art. 176, che interessa i soli conferimenti d’azienda.
Neutralità fiscale viene altresì garantita ai conferimenti realizzati fra società che abbiano optato per la tassazione consolidata domestica, poiché la legge introduce un regime di “continuità di valori fiscali riconosciuti” su opzione congiunta della società conferente e di quella conferitaria, a condizione che l’opzione risulti dal relativo contratto, stipulato in forma scritta, e che la differenza tra il valore contabile ed il valore fiscale dell’azienda o della partecipazione sia indicata nella dichiarazione dei redditi presentata dalla società controllante[5].


2. L’oggetto dei conferimenti: aziende e partecipazioni di controllo o di collegamento.

L’oggetto del conferimento disciplinato dall’art. 175 è costituito da aziende o da partecipazioni “di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del codice civile”, mentre l’art. 176 si occupa del solo conferimento di aziende. Sul punto, le norme in esame riproducono esattamente la disciplina del 1997, sicché pare sufficiente richiamare alcuni profili già emersi all’attenzione della dottrina.
Va rimarcata innanzitutto la scelta di ancorare l’applicazione dei regimi di neutralità fiscale ad un dato obiettivo (l’esistenza di un’azienda o di una partecipazione rilevante) che prescinde dall’analisi della reale funzione economica, e dunque dalla verifica di effettive esigenze di riorganizzazione imprenditoriale, del conferimento. Il conferimento in neutralità d’imposta è possibile anche se non funzionale alla riorganizzazione dell’attività, purché abbia ad oggetto un’azienda od una partecipazione rilevante; ed è invece precluso se relativo a beni diversi (singoli cespiti aziendali, partecipazioni non rilevanti), pur destinati a tale scopo.
E’ evidente che, in questo modo, la neutralità dell’operazione non risulta garantita in funzione del perseguimento degli obiettivi di riorganizzazione aziendale richiamati dalla relazione governativa al decreto, quanto piuttosto al fine di incentivare la circolazione delle aziende e delle partecipazioni di controllo o di collegamento, troncando alla radice i problemi che sarebbero altrimenti sorti ove si fosse reso necessario individuare, volta per volta, la sussistenza di effettive ragioni imprenditoriali.
Il concetto di azienda, che il diritto tributario mutua dall’art. 2555 c.c., identifica la universitas dei beni (materiali ed immateriali) e dei rapporti giuridici che consentono all’imprenditore di svolgere la propria attività. Si tratta di un complesso di beni organizzati, collegati fra loro e destinati (anche solo potenzialmente) all’esercizio dell’impresa; ed è generalmente ammesso che anche i beni organizzati per lo svolgimento di singole fasi produttive, o per particolari settori di attività, possano acquisire i caratteri propri dell’azienda, andando a costituirne altrettanti rami. L’azienda resta tale anche se non viene conferita nella sua globalità, purché permangano l’organizzazione e la coesione funzionale dei beni trasferiti. Per contro, i conferimenti di singoli beni dell’azienda non possono essere effettuati in regime di neutralità e soggiacciono all’ordinaria disciplina impositiva, anche laddove determinino, nel loro complesso, il trasferimento dell’intera struttura produttiva dell’impresa.
Altro problema riguarda la possibilità di conferire l’usufrutto o la nuda proprietà dell’azienda. E’ noto che, secondo il Ministero, la cessione di diritti reali di godimento sull’azienda avrebbe dovuto ritenersi esclusa dall’ambito applicativo dell’art. 1 del d.lgs. n. 358 del 1997, e non avrebbe quindi potuto beneficiare dell’imposizione sostitutiva prevista da detta norma[6]; questa posizione è stata però criticata in dottrina, sul rilievo che anche il trasferimento dell’usufrutto o della nuda proprietà dell’azienda, pur senza comportare il definitivo distacco del complesso produttivo dal patrimonio dell’imprenditore, può rispondere a specifici obiettivi di riorganizzazione dell’attività ed, ai fini che ora interessano, risulta comunque equiparato al trasferimento della proprietà, dal momento che le disposizioni relative alle cessioni onerose del diritto di proprietà “valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento” (art. 9, 5° co., rimasto immutato a seguito della riforma).
In effetti, la legge assoggetta al medesimo regime di imposizione diretta le cessioni onerose ed i conferimenti della proprietà e degli altri diritti reali sui beni, comprese le aziende: è quindi consentito applicare gli artt. 175 e 176 anche ai conferimenti di usufrutto e di nuda proprietà dell’azienda.
Quanto alle partecipazioni di controllo o di collegamento -che possono essere conferite in regime di continuità di valori contabili, ma non di doppia sospensione d’imposta- l’art. 175 fa espresso riferimento all’art. 2359 c.c.
Nessun dubbio innanzitutto circa la possibilità di conferire a valori contabili pacchetti azionari o quote che attribuiscono il controllo di diritto (maggioranza dei voti in assemblea ordinaria) o il controllo di fatto interno (disponibilità di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea) della società partecipata, anche per effetto dei voti spettanti a società controllate o fiduciarie[7]. Indubbia altresì la rilevanza del collegamento societario, nelle ipotesi in cui l’influenza notevole derivi dalla disponibilità di almeno un decimo od un quinto dei voti in assemblea (a seconda del fatto che la società collegata sia o meno quotata in borsa).
A tale riguardo, merita di essere segnalata la differenza di disciplina esistente rispetto agli istituti del consolidato nazionale e mondiale, che presuppongono sempre il controllo di diritto (anche se indiretto) delle società che si intendono consolidare. Dal perimetro di consolidamento sono infatti escluse tutte le società controllate in percentuale pari od inferiore al 50%; mentre questo limite non è previsto dall’art. 175, con la conseguenza che anche le partecipazioni non superiori al 50% possono essere conferite in regime di continuità di valori contabili, ove assicurino il controllo od il collegamento sulla base di uno degli altri criteri posti dall’art. 2359 c.c.
Il controllo ed il collegamento partecipativo richiedono naturalmente il possesso di azioni o quote che attribuiscono diritti di voto: la norma in esame non interessa quindi i conferimenti di azioni prive del diritto di voto in assemblea. Il diritto di voto spetta anche all’usufruttuario delle azioni, e rende pertanto prospettabile una situazione di controllo o di collegamento societario in capo a questi; del resto, si è già chiarito che la legge equipara il conferimento della proprietà a quello degli altri diritti reali di godimento, sicché non esistono ostacoli ad ammettere che anche il titolare del diritto di usufrutto su azioni possa beneficiare del regime previsto dall’art. 175.
In altre situazioni l’applicabilità della norma appare invece più problematica, anche alla luce dell’orientamento ministeriale formatosi con riguardo alla disciplina del 1997.
Nessuna partecipazione di controllo rilevante ai sensi dell’art. 175 sussiste ove l’influenza dominante sia assicurata non dai diritti di voto assembleare, ma da particolari vincoli contrattuali esistenti fra le società (cd. controllo di fatto esterno): in tali casi, infatti, il controllo viene esercitato sulla base di presupposti diversi dalla partecipazione societaria, che può anche mancare. Se però il vincolo contrattuale si affianca al possesso di una partecipazione di minoranza, la possibilità di un conferimento neutrale torna a prospettarsi, ed è stata avallata in dottrina[8]. La conclusione non sembra condivisibile, perché l’art. 175 richiede che il controllo derivi dalla partecipazione, e non dal vincolo contrattuale; potrebbe tuttavia farsi salva l’ipotesi in cui, proprio grazie al conferimento della partecipazione di minoranza, il conferitario riesca ad acquisire il controllo della società (della quale già possieda azioni o quote), rientrandosi allora nella fattispecie di controllo “allargato” delineata nel 1997 dal Ministero[9].
Per ciò che riguarda le partecipazioni di collegamento, esse possono configurarsi anche in presenza di forme atipiche di influenza notevole (cd. collegamento di fatto), diverse da quelle conseguenti al possesso di almeno un decimo od un quinto dei voti in assemblea. Spetterà all’impresa conferente dimostrare che il collegamento deriva dal possesso della partecipazione, e non da altre circostanze: se la prova è fornita, il conferimento può avvenire in regime di continuità di valori contabili.
L’art. 175 riferisce i requisiti del controllo e del collegamento alla partecipazione in sé considerata, ed ha quindi esclusivo riguardo alla posizione della parte conferente. Ciò rende discutibile la segnalata interpretazione ministeriale secondo cui il regime di continuità di valori contabili sarebbe applicabile anche laddove l’impresa conferitaria acquisisca il controllo od il collegamento proprio per effetto della titolarità di nuove azioni o quote conferite (in sé prive dei suddetti requisiti), che vadano ad aggiungersi ad altre già possedute. Né sembra corretto sostenere -come si legge invece nella circolare ora richiamata- che il controllo od il collegamento debbano derivare dalla cessione delle partecipazioni: questa interpretazione risulta infatti praeter legem, e rende inapplicabile l’art. 175 nelle ipotesi in cui il conferimento, pur avendo ad oggetto partecipazioni dotate dei requisiti richiesti dall’art. 2359 c.c., sia effettuato a favore di un’impresa che già disponga del controllo o del collegamento nei confronti della società partecipata.
Il caso appena esaminato consente di ritenere che l’acquisizione di una posizione di controllo o di collegamento societario da parte dell’impresa conferitaria non sia richiesta per l’applicazione dell’art. 175 (potendo la norma operare in situazioni in cui il controllo od il collegamento preesistono al conferimento). Ma si danno anche ipotesi in cui l’acquisizione del controllo o del collegamento, conseguente al conferimento delle azioni o delle quote, non è sufficiente a rendere applicabile il regime di neutralità fiscale: ciò avviene quando il controllo od il collegamento con la società partecipata siano assicurati da una pluralità di conferimenti, ciascuno dei quali ex se inidoneo allo scopo.
Si può viceversa ritenere applicabile l’art. 175 in presenza di operazioni frazionate, per mezzo delle quali l’impresa trasferisca a più conferitari azioni o quote di una medesima società che, considerate nel loro insieme, garantivano il controllo od il collegamento con la società partecipata.


3. I conferimenti a valori contabili.

Come già si è accennato, l’art. 175 ricalca in gran parte la disciplina previgente, dalla quale si discosta però per il fatto di non prevedere più, tra i possibili regimi di tassazione delle plusvalenze realizzate a seguito di conferimenti di aziende o di partecipazioni rilevanti, l’imposizione sostitutiva prima regolata dall’art. 1 del d.lgs. n. 358 del 1997. Nel nuovo sistema, le plusvalenze in oggetto sono tassate in via ordinaria, ferma restando naturalmente la possibile applicazione dei regimi di participation exemption e di doppia sospensione d’imposta, rispettivamente previsti dall’art. 87 e dell’art. 176.
L’art. 175 ripropone il particolare criterio di calcolo introdotto dall’art. 3 del d.lgs. n. 358 del 1997, tale per cui la plusvalenza realizzata per effetto del conferimento si assume pari alla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto dell’azienda o della partecipazione ed il valore di realizzo, corrispondente al maggiore fra il valore della partecipazione ricevuta dal conferente ed iscritta in contabilità ed il valore dell’azienda o della partecipazione conferita, iscritto nella contabilità dell’impresa conferitaria. Questo criterio diverge da quello previsto dall’art. 9, 2° co. (che considera quale corrispettivo conseguito il valore normale dei beni conferiti), e si giustifica con la già segnalata volontà normativa di evitare interferenze fiscali nelle operazioni di riorganizzazione societaria, assicurando neutralità ai conferimenti che non comportino emersione di maggiori valori fiscalmente riconosciuti.
Ai criteri ordinari si torna peraltro quando si tratta di calcolare le minusvalenze da realizzo, che -come pacificamente ritenuto prima della riforma, in ragione di considerazioni riferibili anche al nuovo sistema- non sono suscettibili di determinazione in base ai valori contabili. Il criterio introdotto dall’art. 175 risulta infatti previsto “ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 86”, e dunque con riferimento al calcolo delle (sole) plusvalenze d’impresa: restano quindi irrilevanti le eventuali minusvalenze risultanti dalle scritture contabili del soggetto conferente o del soggetto conferitario, se divergenti da quelle determinabili sulla base del valore normale dei beni conferiti.


3.1. Profili soggettivi.

Rispetto alla disciplina del 1997, resta invariato il novero dei soggetti interessati dalla riforma: si tratta dei soggetti residenti in Italia, che conferiscano e ricevano l’azienda o la partecipazione nell’esercizio di un’impresa commerciale. Dunque, non soltanto le società di persone e di capitali, ma anche gli imprenditori individuali e gli enti non commerciali, che operino nell’esercizio della propria attività d’impresa (pur se svolta in via secondaria). Peraltro, se l’azienda è situata in Italia, le disposizioni in esame si applicano “anche se il conferente o il conferitario è un soggetto non residente”[10].
Ciò significa che, quando il conferimento riguarda aziende localizzate nel territorio dello Stato, il regime di neutralità in costanza di valori contabili si applica alle plusvalenze realizzate dall’impresa conferente, anche se detta impresa o l’impresa conferitaria risiedano all’estero.
Questo sistema non crea particolari problemi se il conferimento avviene da residente a non residente, dal momento che le partecipazioni ricevute dall’impresa residente restano assoggettate al regime impositivo interno, mentre l’azienda conferita può costituire stabile organizzazione dell’impresa non residente ai sensi dell’art. 162 e generare, in caso di successiva alienazione, plusvalenze tassabili in Italia.
Nel caso inverso, in cui sia un’impresa estera a conferire l’azienda ad un’impresa residente, sorge invece il problema di assoggettare a tassazione interna le eventuali plusvalenze che l’impresa conferente realizzi per effetto della cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento neutrale. Il possesso di partecipazioni in società residenti non sembra infatti integrare stabile organizzazione in Italia, sicché esiste il rischio che, proprio sfruttando il sistema di neutralità previsto dall’art. 175, l’impresa estera conferente possa realizzare plusvalenze su partecipazioni sottraendo materia imponibile al fisco italiano.
Per quanto riguarda i conferimenti di aziende localizzate all’estero, la norma in oggetto trova senz’altro applicazione se entrambe le parti risiedono in Italia, perché la tassazione risulta semplicemente rinviata al momento del successivo realizzo delle plusvalenze maturate sull’azienda o sulle partecipazioni. Se poi una delle parti iscrive in contabilità valori maggiori di quelli preesistenti, la relativa plusvalenza viene tassata in capo alla conferente, con conseguente attribuzione all’azienda ed alla partecipazione dei nuovi valori fiscalmente riconosciuti.
Nulla dispone invece la legge per l’ipotesi in cui il conferimento dell’azienda situata all’estero sia realizzato da, o nei confronti di, un’impresa non residente. Il silenzio dell’art. 175 dovrebbe indurre a ritenere in tal caso inapplicabile il regime di neutralità, con riemersione del generale principio di tassazione della plusvalenza, realizzata dall’impresa conferente residente in Italia, in base al valore normale dell’azienda conferita. Va però segnalata la diversa opinione di chi ritiene che il regime di neutralità in costanza di valori contabili riguardi anche i conferimenti di aziende situate all’estero realizzati da imprese residenti a favore di imprese non residenti, “tenuto conto che la plusvalenza è contabilizzata da un soggetto passivo d’imposta residente”[11].


3.2. I criteri di determinazione del valore di realizzo.

Immutato rispetto al passato è il criterio di determinazione del valore di realizzo della plusvalenza, che -già lo si è ricordato- si assume pari al maggiore tra il valore contabile attribuito dall’impresa conferente alle partecipazioni ricevute ed il valore contabile attribuito dall’impresa conferitaria all’azienda od alle partecipazioni conferite.
Le parti hanno la possibilità di mantenere latente la plusvalenza ed evitare la tassazione, iscrivendo in contabilità gli stessi valori fiscali che l’azienda o la partecipazione avevano prima del conferimento: l’emersione della plusvalenza è rimessa alla scelta dei soggetti interessati, e consegue soltanto alla rivalutazione dei beni. E’ quindi possibile che l’impresa conferente venga tassata a seguito della rivalutazione effettuata dalla conferitaria (rivalutazione che, peraltro, la legge non prevede debba essere comunicata alla stessa conferente); ed è anche possibile -già lo si è visto- che la tassazione scatti per effetto della rivalutazione di partecipazioni dotate dei requisiti per la participation exemption.
L’art. 175, 2° co., introduce una particolare disposizione per il caso in cui, a fronte del conferimento di partecipazioni rilevanti non soggette al regime di participation exemption, il conferente riceva altre partecipazioni dotate dei requisiti per l’esenzione[12]. Ove ciò accada, il valore di realizzo della plusvalenza non coincide più con quello previsto dallo stesso art. 175, ma con il valore normale determinabile secondo i criteri ordinari.
La norma ha chiara matrice antielusiva, perché mira ad impedire che, mediante l’operazione ora illustrata, il soggetto conferente trasferisca in regime di neutralità partecipazioni altrimenti tassabili, acquisendo partecipazioni esenti che, a loro volta, possano essere cedute senza oneri fiscali. In sostanza, nel ricondurre il valore di realizzo delle partecipazioni conferite al valore normale di quelle ricevute, il legislatore intende portare ad emersione le eventuali plusvalenze insite nei titoli, senza consentire alla parte di trasformare -in regime di neutralità- plusvalenze tassabili in plusvalenze esenti.
Come accennato, questo meccanismo antielusivo scatta anche quando le partecipazioni ricevute, pur dotate degli altri requisiti richiesti dall’art. 87, siano state possedute dal soggetto conferitario per un periodo inferiore a quello necessario per poter fruire della participation exemption. Nella prospettiva antielusiva adottata dalla legge, la previsione sembra giustificarsi per il fatto che i requisiti diversi dal possesso temporale minimo sarebbero riferibili (per così dire) alla partecipazione in sé considerata, e la seguirebbero in caso di trasferimento, potendo quindi essere sfruttati anche dall’acquirente ai fini dell’esclusione da imposta, mentre l’arco temporale di possesso sarebbe elemento estraneo alla struttura della partecipazione, ed una sua rilevanza sotto il profilo ora considerato renderebbe sterile la norma antielusiva, che risulterebbe inapplicabile in tutti i casi in cui il soggetto conferente potesse invocare il non (ancora) compiuto periodo di possesso della partecipazione in capo alla propria controparte come causa di inesistenza dei requisiti richiesti per la participation exemption, e poi fruire della stessa dopo aver atteso il compimento di detto periodo.
In tale prospettiva, va però segnalata l’incongruenza derivante dal fatto di non estendere l’applicazione della norma alle ipotesi in cui, a fronte del conferimento di partecipazioni prive dei requisiti previsti dall’art. 87, il soggetto conferente riceva partecipazioni dotate di tali requisiti, salvo quello rappresentato dalla classificazione dei titoli fra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso dall’impresa conferitaria durante il periodo di possesso. In questi casi, infatti, non par dubbio che il soggetto conferente possa immobilizzare i titoli ricevuti, considerando strategica la partecipazione acquisita, e riuscire così a fruire del regime di neutralità ex art. 175 al momento del conferimento, e della participation exemption al momento della successiva cessione dei titoli ricevuti (iscritti fra le immobilizzazioni).


3.3. Il conferimento dell’unica azienda dell’imprenditore individuale.

L’art. 175, 4° co., stabilisce che, in caso di conferimento dell’unica azienda da parte dell’imprenditore individuale, la successiva cessione delle partecipazioni da questi ricevute rende applicabile il regime di tassazione dei capital gains generati dalla cessione di partecipazioni qualificate, assumendo come costo delle partecipazioni il valore loro attribuito ai sensi dello stesso art. 175. La disciplina così introdotta innova in parte rispetto al passato, ed ha il pregio di semplificare il precedente regime impositivo. Restano comunque alcuni problemi interpretativi di cui occorre dar conto.
Nel previgente sistema, le plusvalenze realizzate dall’(ex) imprenditore individuale con la cessione delle partecipazioni ottenute a seguito del conferimento dell’unica azienda erano attratte al regime impositivo dei beni d’impresa, se conseguite nei tre anni successivi al conferimento[13]. La norma era sorretta da una chiara ratio antielusiva, perché la legge intendeva evitare che, mediante il conferimento in società a valori contabili dell’unica azienda, l’imprenditore eludesse la tassazione prevista per i casi di destinazione dei beni a finalità esstranee all’esercizio dell’impresa, e fruisse poi del più mite prelievo (sostitutivo) sulla cessione delle partecipazioni ricevute. La plusvalenza veniva tassata integralmente nell’esercizio di realizzo; era comunque possibile la tassazione separata in caso di possesso ultraquinquennale dell’azienda.
Questo sistema appariva criticabile sotto alcuni aspetti e non del tutto razionale, dal momento che, nella generalità dei casi, il periodo di “sterilizzazione” triennale dell’ordinario regime impositivo risultava inadeguato allo scopo perché troppo breve, mentre, in alcune particolari situazioni, la sua stessa previsione si rivelava incongrua, andando ad interessare trasferimenti di partecipazioni certo non connotati da profili di elusività (come nei casi di espropriazione forzata o di successione mortis causa).
La riforma elimina tali incongruenze, perché riconduce sempre le plusvalenze de quibus fra i redditi diversi, a prescindere dal periodo di possesso delle partecipazioni; inoltre, l’art. 176, 6° co., riconosce espressamente la possibilità di conferire l’unica azienda in regime di doppia sospensione d’imposta. Sotto questi profili, la disciplina risulta quindi orientata a favorire la dismissione dell’unica azienda ed il mutamento della forma giuridica dell’impresa (da impresa individuale a società), e consente all’(ex) imprenditore di trasformare le plusvalenze insite nell’azienda in plusvalenze su partecipazioni, al di fuori del regime impositivo dei beni d’impresa.
Altro aspetto di favore -ed altra differenza rispetto al passato- riguarda la determinazione dei criteri di calcolo della plusvalenza, dal momento che la norma richiama la sola lett. c) dell’art. 67, 1° co. -che include fra i redditi diversi i capital gains derivanti da cessione onerosa di partecipazioni qualificate- e non anche la successiva lett. c-bis), relativa alle partecipazioni non qualificate. La scelta così compiuta potrebbe apparire poco razionale, essendo evidente come, a fronte del conferimento dell’unica azienda, l’imprenditore possa anche ricevere partecipazioni che non attribuiscono percentuali qualificate di diritto di voto o di capitale sociale; essa si giustifica però in funzione agevolativa, se si considera che le plusvalenze realizzate su partecipazioni qualificate risultano tassabili solo per il 40% del loro ammontare, mentre quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate scontano la tassazione integrale.
Le considerazioni ora esposte non tolgono comunque che, in applicazione dell’art. 37-bis del d.p.r. n. 600 del 1973, l’amministrazione finanziaria possa disconoscere i vantaggi conseguiti per mezzo dell’operazione negoziale in esame, rientrando essa fra quelle ritenute a potenziale contenuto elusivo.


4. I conferimenti d’azienda in doppia sospensione d’imposta.

L’art. 176 ripropone il regime di neutralità fiscale dei conferimenti bi-sospensivi di aziende previsto dall’art. 4 del d.lgs. n. 358 del 1997, ed introduce una serie di nuove disposizioni volte a regolare alcuni particolari profili della materia e ad armonizzare la disciplina con altri aspetti della riforma.
La possibilità di effettuare conferimenti in doppia sospensione d’imposta risulta sempre correlata al fatto che l’impresa conferente assuma, come valore delle partecipazioni ricevute, l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita, e che l’impresa conferitaria subentri nella posizione della conferente in ordine agli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda stessa, evidenziando nel prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti. In presenza di queste condizioni, l’impresa conferitaria può iscrivere in bilancio i valori correnti dei beni ricevuti, superiori a quelli fiscalmente riconosciuti presso la conferente, senza far emergere plusvalenze tassabili in capo a quest’ultima: viene dunque confermata la possibilità di iscrivere l’azienda ai valori di stima, senza oneri tributari e senza riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti.
L’art. 176 è norma speciale, con ambito applicativo ridotto rispetto a quello dell’art. 175 e con effetti particolari, che derogano al principio secondo cui, in caso di conferimento, la contabilizzazione di valori superiori a quelli fiscali comporta emersione e tassazione delle relative plusvalenze. Per un verso, infatti, l’art. 176 non riguarda tutti i conferimenti d’azienda realizzati tra soggetti che esercitino imprese commerciali, ma i soli conferimenti effettuati a favore di società di capitali o di enti aventi ad oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’impresa commerciale; per altro verso, esso esclude la rilevanza dei valori di conferimento iscritti dalle parti, seppur divergenti da quelli fiscalmente riconosciuti.
Le finalità perseguite sono le stesse dell’art. 4 del d.lgs. n. 358 del 1997: l’armonizzazione della disciplina interna con quella comunitaria[14], e l’eliminazione di condizionamenti fiscali alle scelte di riorganizzazione e razionalizzazione delle attività produttive compiute dall’imprenditore. Com’è stato da più parti evidenziato, la riforma del 1997 aveva preso atto della strutturale inidoneità dei conferimenti di aziende o di partecipazioni a generare nuova ricchezza imponibile[15], ed aveva introdotto due distinti regimi fiscali volti ad evitare la tassazione di detti conferimenti, ferma restando la necessità di mantenere piena simmetria di valori riconosciuti in capo alla parte conferente ed alla parte conferitaria. Entrambi i regimi risultano oggi riprodotti dagli artt. 175 e 176: e, mentre la prima disposizione delinea un sistema opzionale di neutralità ancorato al rispetto dei valori contabili preesistenti ed applicabile anche ai conferimenti di partecipazioni, la seconda disciplina una forma di neutralità legale[16] che interessa i soli conferimenti d’azienda, opera a prescindere dalle risultanze contabili e non richiede alcuna manifestazione di volontà delle parti.


4.1. Profili soggettivi.

Importanti novità risultano introdotte in ordine all’individuazione dei soggetti interessati dai conferimenti bi-sospensivi. Mentre infatti la disciplina previgente circoscriveva il regime de quo ai conferimenti d’azienda effettuati tra società di capitali residenti o tra altri enti (pure residenti) aventi ad oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, l’art. 176, 1° co., amplia sotto un duplice profilo la platea dei soggetti legittimati ad effettuare conferimenti in doppia sospensione d’imposta.
Nessuna estensione è prevista in relazione alle imprese conferitarie, che coincidono con le società e gli enti ora menzionati. Quanto invece ai soggetti conferenti, l’art. 176 richiede ancora la residenza in Italia e l’esercizio di un’impresa commerciale, ma -a differenza del passato- consente che il conferimento sia effettuato anche da imprenditori individuali o da soggetti che esercitino l’impresa in via secondaria. La norma parla infatti di “esercizio di imprese commerciali”, senza altro specificare in merito alla natura giuridica della parte conferente ed al carattere (principale o meno) dell’attività svolta.
In tal modo, è riconosciuta a tutti gli imprenditori la possibilità di conferire l’azienda avvalendosi dell’una o dell’altra forma di neutralità previste dal sistema. Le limitazioni soggettive in precedenza poste ai conferimenti bi-sospensivi si giustificavano essenzialmente in relazione all’esistenza di una maggiore organizzazione e di più stringenti obblighi formali in capo alle società di capitali; oggi, il legislatore ha abbandonato questa prospettiva, ed ha preferito accordare a tutti gli imprenditori una chance di pianificazione fiscale prima riservata solo ad alcuni.


4.2. La soppressione del requisito del possesso triennale dell’azienda.

Anche per ciò che riguarda il requisito del possesso triennale dell’azienda la versione definitiva del d.lgs. n. 344 del 2003 ha modificato lo schema in precedenza approvato dal Governo. Lo schema di decreto richiedeva infatti il possesso triennale, riprendendo la disciplina del 1997, la cui applicazione aveva dato luogo a qualche problema interpretativo. Viceversa, l’art. 176 non condiziona più i conferimenti bi-sospensivi al possesso triennale dell’azienda da parte del soggetto conferente, sicché, oggi, anche questi conferimenti possono essere realizzati senza vincoli temporali.


4.3. L’irrilevanza, ai fini dell’art. 37-bis del d.p.r. n. 600 del 1973, del conferimento d’azienda e della successiva cessione di partecipazioni esenti.

L’art. 176, 3° co., riconosce natura non elusiva al conferimento bi-sospensivo dell’azienda ed alla successiva cessione, in esenzione totale o parziale d’imposta, della partecipazione ricevuta. In tal modo, la norma accorda una patente di piena legittimità fiscale ad un’operazione che rientra in uno schema ben noto alla prassi commerciale, sino ad oggi utilizzato per assoggettare le plusvalenze d’impresa ad imposizione sostitutiva (anziché ordinaria), ed ora destinato ad ancor maggiore successo, perché idoneo a realizzare il trasferimento indiretto dell’azienda in (totale o parziale) esenzione da imposta.
Il fatto di aver affrontato espressamente il problema dell’elusività dell’operazione testé descritta va senz’altro apprezzato, perché consente di dare certezza ai contribuenti. La scelta compiuta dal legislatore delegato desta comunque una certa sorpresa, perché non imposta dalla legge delega (che nulla prevede al riguardo) e, soprattutto, perché difforme dall’indirizzo interpretativo assunto negli ultimi anni dal Ministero (e poi dall’Agenzia delle Entrate), orientati a riconoscere natura elusiva alle operazioni destinate a precostituire “beni da far circolare successivamente sotto forma di partecipazioni, in tal modo aggirando le regole poste dal sistema in ordine alla tassazione delle plusvalenze sulle cessioni dei beni”[17].
In effetti, la participation exemption non è certo stata introdotta per incentivare forme di trasferimento indiretto delle aziende, quanto piuttosto come necessario completamento e logica conseguenza di altri istituti caratterizzanti la riforma: la detassazione degli utili distribuiti dalle società di capitali e dagli enti commerciali, e la correlativa abolizione del credito d’imposta a favore dei soci percettori. Da più parti è stato rilevato infatti che, in questo nuovo contesto, la tassazione delle plusvalenze derivanti da partecipazioni sarebbe apparsa contraria al sistema, ispirato al metodo dell’esenzione e non più a quello dell’imputazione.
Nella specie, potrebbe dunque sembrare che, tramite la concatenazione negoziale considerata dalla norma in esame, l’imprenditore utilizzi in modo improprio l’istituto della participation exemption, e che il legislatore avrebbe dovuto approntare (invece di escludere) strumenti idonei a consentire una reazione in chiave antielusiva; ma il fatto che la legge ammetta oggi espressamente l’operazione contemplata dall’art. 176, 3° co., potrebbe anche essere interpretato come definitivo suggello alla tesi, prevalente in dottrina, che considera del tutto fisiologica, e pienamente conforme al sistema, la possibilità, per l’imprenditore, di scegliere fra cessione diretta dell’azienda e cessione delle partecipazioni[18].
A parte questo aspetto, la norma suscita alcuni problemi interpretativi dovuti alla sua collocazione, oltre che ad un passo poco felice della relazione governativa.
Per un verso, infatti, pare che la disposizione debba ritenersi applicabile alle sole fattispecie contemplate dall’art. 176, e quindi ai soli conferimenti bi-sospensivi d’azienda, con esclusione di altre ipotesi che, sotto il profilo elusivo, presentano in realtà analoghi (se non minori) rischi, e dovrebbero quindi soggiacere alla medesima disciplina. Basti pensare ai casi in cui la cessione in esenzione d’imposta abbia ad oggetto partecipazioni ricevute a seguito di scissioni societarie o di conferimenti d’azienda effettuati in regime di continuità di valori ai sensi dell’art. 175.
Per altro verso, lascia perplessi l’affermazione, contenuta nella relazione governativa, secondo cui “conformemente al nuovo criterio della participation exemption, la cessione delle partecipazioni non è imponibile per il cedente, ma non attribuisce costi recuperabili al cessionario”: affermazione che -in assenza di espresse indicazioni normative- sembra estendere alle cessioni di partecipazioni esenti il regime di neutralità previsto dall’art. 176 per i conferimenti d’azienda, con conseguente sterilizzazione del costo sostenuto dall’acquirente, che non otterrebbe riconoscimento fiscale al momento della rivendita dei titoli.
Si tratta, come accennato, di una soluzione perlomeno discutibile, posto che, per principio generale, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni ammontano alla differenza fra il corrispettivo conseguito ed il costo non ammortizzato, e che tale principio non incontra deroghe espresse in tema di participation exemption: pare pertanto che anche il costo sostenuto dall’acquirente di una partecipazione esente debba assumere rilievo fiscale in sede di calcolo della plusvalenza (o della minusvalenza) realizzata all’atto della rivendita dei titoli. In tale prospettiva, non resta allora che fornire una diversa interpretazione alle parole della relazione, e ritenere che, nel riconoscere l’irrilevanza fiscale dei costi sostenuti dal cessionario, essa intenda riferirsi alla prima parte dell’operazione negoziale considerata (il conferimento dell’azienda), e non alla seconda (la cessione delle partecipazioni esenti). In altri termini, il costo di cui parla la relazione dovrebbe essere quello attribuito dall’impresa conferitaria ai beni aziendali ricevuti, e non quello sostenuto dall’acquirente della partecipazione esente.


4.4. Il regime temporale di possesso dell’azienda conferita e la natura della partecipazione ricevuta per effetto del conferimento.

L’art. 176, 4° co., contiene due distinte previsioni, volte rispettivamente ad individuare il regime temporale di possesso dell’azienda conferita in regime di doppia sospensione d’imposta e la natura della partecipazione ricevuta per effetto del conferimento.
Sotto il primo profilo, viene testualmente ripreso il contenuto dell’art. 6, 4° co., della legge n. 342 del 2000 -che aveva per la prima volta introdotto il principio in base al quale le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti bi-sospensivi “si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente”- e risulta quindi confermata la regola secondo cui l’impresa conferitaria acquista l’anzianità dell’azienda maturata in capo alla conferente.
Nella sua concezione originaria, la norma intendeva favorire la circolazione delle aziende in regime di doppia sospensione d’imposta, dal momento che la possibilità, accordata al soggetto conferitario, di sommare al proprio possesso il possesso esercitato dal conferente determinava in modo automatico il raggiungimento del “periodo non inferiore a tre anni” richiesto dalla legge, e consentiva di effettuare in sospensione d’imposta conferimenti che avrebbero altrimenti dovuto scontare la tassazione ordinaria. L’istituto presupponeva infatti che il conferimento originario fosse avvenuto in regime di doppia sospensione, e che, pertanto, il periodo triennale di possesso fosse già autonomamente maturato in capo al primo conferente: in presenza degli altri requisiti richiesti dalla legge, il successivo conferimento poteva quindi sempre avvenire in forma fiscalmente neutrale, anche se realizzato a pochi giorni di distanza dall’acquisto dell’azienda.
Questo profilo ha perso importanza, dal momento che, come già ricordato, i conferimenti bi-sospensivi possono oggi essere effettuati a prescindere dalla durata del possesso dell’azienda in capo alla parte conferente; la norma mantiene comunque rilevanza applicativa ai fini dell’eventuale tassazione rateizzata della plusvalenza.
L’art. 6, 4° co., della legge n. 342 del 2000 viene ripreso anche per quanto concerne la qualificazione giuridico-contabile delle partecipazioni ricevute per effetto di conferimenti bi-sospensivi, che “si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell’azienda conferita o in cui risultavano iscritte, come immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio”. Si tratta di un principio speculare a quello appena illustrato, in forza del quale anche alle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento può essere riconosciuta l’anzianità dell’azienda conferita, con l’effetto che, in caso di successiva cessione delle partecipazioni, sarà ancora possibile rateizzare la tassazione della plusvalenza.
Ma il 4° co. dell’art. 176 non rileva soltanto ai fini dell’eventuale rateizzazione della tassazione sulle plusvalenze. Esso va infatti letto in stretta correlazione al precedente 3° co., perché concorre (o può concorrere) alla formazione dei requisiti richiesti affinché il soggetto che ha conferito l’azienda possa fruire della participation exemption al momento della rivendita dei titoli.
E’ chiaro infatti che la possibilità di attribuire all’azienda conferita l’anzianità di possesso maturata in capo all’impresa conferente permette alla stessa conferente -che abbia utilizzato l’azienda per esercitare attività commerciale a far data dall’inizio del terzo periodo d’imposta antecedente al momento della cessione della partecipazione ricevuta per effetto del conferimento- di ritenere soddisfatto il requisito dell’esercizio di un’impresa commerciale da parte della società partecipata, così come richiesto dall’art. 87, proprio perché la società partecipata è la stessa conferitaria dell’azienda.
Analogamente, la possibilità di considerare iscritte le partecipazioni ricevute come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell’azienda conferita permette all’impresa conferente -in presenza delle necessarie condizioni temporali- di ritenere soddisfatti i requisiti previsti dall’art. 87, 1° co., lett. a) e lett. b).

 
 

[1] Nel corso del lavoro, in luogo dell’espressione “partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del codice civile”, presente nell’art. 175, si utilizzerà il più breve sintagma “partecipazioni rilevanti” (preferito a “partecipazioni qualificate”, a causa del rischio di sovrapposizioni con il diverso istituto regolato dagli artt. 67 e 68).
[2] Sul presupposto, ben evidenziato dalla circolare ministeriale n. 320/E del 19 dicembre 1997, in Boll. trib., 1997, 1860, che “il trasferimento delle aziende nella realtà economica avviene non soltanto mediante la cessione diretta delle aziende stesse, ma anche con la cessione di partecipazioni che attribuiscono un effettivo potere di gestione nelle società che detengono le aziende che si intendono cedere”. Si veda al proposito M. BEGHIN, Le operazioni di riorganizzazione delle attività produttive, in Miccinesi (a cura di), Commento agli interventi di riforma tributaria, Padova, 1999, 335, secondo il quale l’imposizione sostitutiva introdotta dalla riforma del 1997 aveva “non tanto la funzione di ‘agevolare’, quanto quella di uniformare il prelievo su operazioni riconducibili ad atti di ‘riorganizzazione’ delle attività produttive”, allo scopo di evitare scelte negoziali dettate da mere finalità di risparmio fiscale.
[3] Cfr. su questi aspetti F. TESAURO, La participation exemption ed i suoi corollari, in TributImpresa, 2003, n. 0, 11 ss.
[4] Così R. LUPI, Le operazioni straordinarie ed i riflessi nell’elusione, a pag. 7 della relazione svolta al convegno tenutosi a Firenze il 23 gennaio 2004 su “La riforma dell’imposta sulle società”, pubblicata sul sito www.cesifinalbertopredieri.it. Ad opinione dell’Autore, l’indeducibilità dell’investimento in partecipazioni “metterà in crisi la consolidata tendenza a far circolare i patrimoni delle imprese attraverso i trasferimenti delle società-contenitore, in quanto il compratore dovrà essere consapevole di non poter recuperare fiscalmente il costo dell’investimento”. Si veda sul punto anche R. DOMINICI, Operazioni straordinarie ed imposizione sulle società, in Corr. trib. , 2002, 3981, per il rilievo che “in tal modo si creano tutti i presupposti perché sorgano conflitti d’interesse, e quindi arbitraggi tra chi vorrà cedere partecipazioni (per beneficiare dell’esenzione) e chi vorrà acquisire aziende (per dedurne i costi)”.
[5] Art. 123, le cui disposizioni, espressamente riferite alle sole operazioni di cessione, risultano applicabili anche ai conferimenti in forza della clausola contenuta nell’art. 9, 5° co.
[6] Si legge infatti nella citata circolare ministeriale n. 320/E del 19 dicembre 1997 che l’introduzione dell’imposta sostitutiva avrebbe inteso “facilitare solo le operazioni di ristrutturazione aziendale che danno luogo al trasferimento definitivo dell’azienda mentre, nell’ipotesi di costituzione di diritto reale di godimento qual è il diritto di usufrutto, l’usufruttuario deve continuare ad esercitare l’azienda sotto la ditta che la contraddistingue al fine di conservare integro il valore di avviamento e deve, inoltre, gestire l’azienda senza modificarne la destinazione in modo da conservare l’efficacia dell’organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte”.
[7] Secondo quando disposto dall’art. 2359, 1° co., nn. 1 e 2, e 2° co., c.c. In caso di controllo indiretto deve comunque tenersi conto dell’effetto demoltiplicativo prodotto dalla catena societaria, che può impedire il conferimento agevolato di partecipazioni possedute in società che costituiscono gli ultimi anelli della catena stessa, in relazione alle quali può non essere configurabile alcuna posizione di controllo di diritto o di fatto interno.
[8] Così infatti R. LUPI, Interrogativi in tema di partecipazioni di controllo e collegamento, in Lupi e Stevanato (a cura di), La fiscalità delle operazioni straordinarie d’impresa, cit. , 228 s.
[9] È noto invero che, nell’individuare il concetto di controllo rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 358 del 1997, la ricordata circolare ministeriale n. 320/E del 19 dicembre 1997 aveva affermato che “nel caso di partecipazione di controllo, la quota ceduta può anche non essere oggettivamente una quota di controllo, purché mediante essa il cessionario acquisisca il controllo”.
[10] Art. 175, 3° co., che riproduce l’art. 3, 2° co., del d.lgs. n. 358 del 1997.
[11] Opinione espressa da S. CAPOLUPO, Conferimento di azienda, in Fisco, 2003, 1, 6057.
[12] Restando però irrilevante, ai fini in esame, il possesso ininterrotto dei titoli per il periodo previsto dall’art. 87, 1° co., lett. a).
[13] Art. 3, 3° co., del d.lgs. n. 358 del 1997. Il regime ordinario risultava applicabile nei soli casi in cui le partecipazioni fossero state cedute dopo tre anni dal conferimento: casi nei quali tornavano ad operare le norme dettate in tema di tassazione dei redditi diversi.
[14] Va segnalato peraltro che recenti indicazioni provenienti dalla Commissione europea inducono a ritenere destinato a scomparire il regime di doppia sospensione d’imposta. La proposta di direttiva COM 613 del 17 ottobre 2003 (che può leggersi sul sito www.finanze.it) prevede infatti la soppressione di tale regime nei conferimenti di aziende e negli scambi di partecipazioni infracomunitari, perché considerato suscettibile di generare fenomeni di doppia imposizione. In particolare, il par. 7 della proposta di direttiva ha ad oggetto la sostituzione dell’art. 9 della direttiva n. 434 del 23 luglio 1990, e l’introduzione di un diverso criterio, in base al quale l’impresa conferente dovrebbe attribuire alla partecipazione ricevuta un valore pari (non al costo fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita, bensì) al valore effettivo dell’azienda stessa, con la conseguenza che “lo Stato membro della società conferente dovrà quindi calcolare, al momento di tassare l’esito successivo dei titoli ricevuti in considerazione dell’attivo trasferito, la plusvalenza risultante dall’operazione tenendo conto di tale valore”.
[15] Derivando all’impresa conferente “una contropartita sui generis, consistente in partecipazioni societarie, non monetizzate né provviste di un valore d’uso”: così R. LUPI, Conferimenti d’azienda e fusioni nello schema di decreto delegato, in Rass. trib., 1997, 534, sulle orme della relazione ministeriale al d.lgs. n. 358 del 1997. Nello stesso senso F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, parte speciale, 6ª ed., Torino, 2002, 154.
[16] Le differenze tra i regimi di “neutralità volontaria” e di “neutralità legale” rispettivamente introdotti dagli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 358 del 1997 sono state rimarcate da G. PORCARO, Il conferimento in società tra neutralità e simmetria, in Lupi e Stevanato (a cura di), La fiscalità delle operazioni straordinarie d’impresa, cit., 289 ss.
[17] Così la risoluzione n. 33/E del 23 marzo 2001, in Boll. trib., 2001, 530, conforme alla precedente n. 166/E del 3 novembre 2000, ivi, 2000, 1738, ed alla successiva n. 224/E del 9 luglio 2002, in Fisco, 2002, 2, 4215.
[18] Tesi riproposta recentemente da G. VANZ, L’elusione fiscale tra forma giuridica e sostanza economica, in Rass. trib., 2002, 1635, ove ulteriori riferimenti bibliografici.

 
 

1] M. BEGHIN, Le operazioni di riorganizzazione delle attività produttive, in Miccinesi (a cura di), Commento agli interventi di riforma tributaria, Padova, 1999, 331 ss.
2] S. CAPOLUPO, Conferimento di azienda, in Fisco, 2003, 1, 6055 ss.
3] S. CAPOLUPO, Operazioni straordinarie e participation exemption, in Fisco, 2004, 1, 1729 ss.
4] R. DOMINICI, Operazioni straordinarie ed imposizione sulle società, in Corr. trib. , 2002, 3979 ss.
5] R. LUPI, Conferimenti in natura senza regole, tra salti d’imposta e doppie imposizioni, in Rass. trib., 1995, 1224 ss.
6] R. LUPI, Conferimenti d’azienda e fusioni nello schema di decreto delegato, in Rass. trib., 1997, 534.
7] R. LUPI, La “straordinarietà” come denominatore comune di istituti giuridici e comportamenti economici tipologicamente differenziati, in Lupi e Stevanato (a cura di), La fiscalità delle operazioni straordinarie d’impresa, Milano, 2002, 1 ss.
8] R. LUPI, La specificazione legislativa del concetto di reddito, i riferimenti civilistici e le operazioni straordinarie, in Lupi e Stevanato (a cura di), La fiscalità delle operazioni straordinarie d’impresa, Milano, 2002, 63 ss.
9] R. LUPI, Interrogativi in tema di partecipazioni di controllo e collegamento, in Lupi e Stevanato (a cura di), La fiscalità delle operazioni straordinarie d’impresa, Milano, 2002, 226 ss.
10] R. LUPI, Le operazioni straordinarie ed i riflessi nell’elusione, relazione svolta al convegno tenutosi a Firenze il 23 gennaio 2004 su “La riforma dell’imposta sulle società”, pubblicata sul sito Internet www.cesifinalbertopredieri.it.
11] M. MICCINESI, Le plusvalenze d’impresa. Inquadramento teorico e profili ricostruttivi, Milano, 1993.
12] M. MICCINESI, L’art. 9, comma 2, del Tuir e i conferimenti da soggetti non imprenditori, in Rass. trib., 1995, 1234 ss.;
13] C. PESSINA e C. BOLLO, Cessioni e conferimenti d’azienda e di partecipazioni, in Fisco, 2003, 1, 5928 ss.
14] G. PORCARO, Il conferimento in società tra neutralità e simmetria, in Lupi e Stevanato (a cura di), La fiscalità delle operazioni straordinarie d’impresa, Milano, 2002, 277 ss.
15] D. STEVANATO, Il mancato recepimento delle proposte di modifica alla “participation exemption” , in Corr. trib., 2004, 427 ss.
16] F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, parte speciale, 6ª ed., Torino, 2002.
17] F. TESAURO, La participation exemption ed i suoi corollari, in TributImpresa, 2003, n. 0, 11 ss.
18] P. VALENTE, Riforma fiscale, in Fisco, 2004, 1, 1580 ss.
19] G. VANZ, L’elusione fiscale tra forma giuridica e sostanza economica, in Rass. trib., 2002, 1606 ss.
20] G. ZIZZO, Participation exemption e riorganizzazioni societarie, in Fisco, 2002, 1, 4428 ss.
21] G. ZIZZO, Le vicende straordinarie nel reddito d’impresa, in G. Falsitta, Manuale di diritto tributario, parte speciale, 3ª ed., Padova, 2003, 425 ss.

 


I.P.Z.S.
IS.IN.TEG