SOMMARIO: 1. Oggetto dell’indagine. - 2. Le ragioni dell’intervento.
- 3. La deduzione in base al prospetto. - 3.1. Ambito applicativo. - 3.2.
Rapporti con l’imputazione a conto economico. - 4. Il principio di
copertura. - 4.1. Ratio. - 4.2. Le distribuzioni rilevanti. - 4.3. Le voci
di patrimonio netto che forniscono la copertura. - 4.4. L’oggetto della
copertura. - 5. Conclusioni: verso gli IAS.
1.Oggetto
dell’indagine
L’art.109, c.4, del testo unico delle imposte sui
redditi, così come modificato dal d.lgs. 344/2003, reitera la regola della
pre-via imputazione a conto economico delle componenti negative del
reddito d’impresa in precedenza contenuta nell’art. 75, c. 4, ampliando la
lista delle deroghe indicate in quest’ultima disposi-zione con una, di
grandissimo impatto pratico e sistematico, in tema di rettifiche di valore
ed accantonamenti.
Invero, l’art. 75, c. 4, svincola dall’imputazione
al conto economico dell’esercizio di competenza le spese e gli altri
com-ponenti negativi:
•non imputabili al conto economico, ma deducibili
per di-sposizione di legge;
•imputati al conto economico di un
esercizio precedente, quando la deduzione è stata rinviata in conformità a
norme tributarie che dispongono o consentono il rinvio;
•afferenti a
ricavi ed altri proventi che pur non risultando imputati al conto
economico concorrono a formare il reddi-to.
L’art. 109, c. 4,
arricchisce questo elenco di una nuova fi-gura. Stabilisce infatti, alla
lett. b), che gli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali,
le altre rettifiche di valore e gli accantonamenti sono deducibili, senza
previo transito dal conto economico, a condizione che in apposito
prospetto sia indicato il loro importo complessivo, i valori civili e
fiscali dei beni e quelli dei fondi, prevedendo la partecipazione alla
formazione del red-dito, in caso di loro distribuzione, delle riserve e
degli utili d’esercizio, anche se conseguiti successivamente al periodo
d’imposta cui si riferisce la deduzione, se e nella misura in cui
l’importo degli ammortamenti, delle altre rettifiche di valore e degli
accantonamenti dedotti senza preventiva imputazione a conto economico
eccede l’ammontare delle restanti riserve, di-verse dalla riserva legale,
e dei restanti utili portati a nuovo.
Di questa novità intendo
occuparmi nel presente studio, tanto esplorandone la portata e
ricostruendone i contenuti, quanto verificandone l’opportunità in un
contesto normativo sottoposto a forti spinte evolutive.
2.
Le ragioni dell’intervento
Per comprendere le ragioni
dell’intervento sulla sfera appli-cativa della regola della previa
imputazione a conto economico dei componenti negativi del reddito
d’impresa, attuato con il d.lgs. 344, è necessario a mio avviso prendere
le mosse dalla leg-ge delega per la riforma del diritto
societario.
L’art.6, c.1, lett. a) , di questa legge (la 366/2001) affidava
infatti al Governo il compito di “eliminare le interferen-ze prodotte
nel bilancio dalla normativa fiscale sul reddito d’impresa anche attraverso
al modifica della relativa disciplina”. La relazione della Commissione
Mirone, alla quale si deve la progettazione della riforma societaria,
configurava a tal fine un’azione su due fronti: quello civilistico,
con l’abrogazione del secondo comma dell’art.2426 c.c., il quale consente
di effettuare nel bilancio d’esercizio rettifiche di valore ed accantonamenti
e-sclusivamente in applicazione di norme tributarie; e quello tribu-tario,
con una riformulazione del c.4 dell’art.75 del tuir che di-spensasse
dalla previa imputazione a conto economico i compo-nenti negativi
misurati dalla normativa sul reddito d’impresa in modo forfetario
[1].
Alla
presenza di queste disposizioni veniva infatti ascritto quell’inquinamento
del bilancio con voci di matrice fiscale, ca-paci di alterarne la funzione
informativa, al quale con la riforma si intendeva porre fine: nella prima,
in particolare, si ravvisava lo strumento utilizzato per alimentare detto
fenomeno, nella secon-da, invece, il suo motore.
Questo secondo assunto
merita di essere meglio precisato.
Ed invero, in un sistema di misurazione del reddito imponi-bile ispirato
al modello della “dipendenza parziale” del reddito stesso dal risultato
del conto economico, la regola della previa imputazione a conto economico
assolve un ruolo cruciale [2]. Combinandosi con quelle disposizioni
che, essenzialmente per ragioni di certezza del rapporto tributario,
regolano la deduzione degli elementi negativi espressione di processi
valutativi - come variazioni delle rimanenze, rettifiche di valore,
accantonamenti a fondi – mediante la fissazione di argini alla traslazione
in ambito tributario dei valori esposti nel conto economico, la regola
in questione serve infatti a assicurare l’effettività del valore dedotto,
e così a garantire – in linea con l'impostazione seguita nella scelta
del modello della “dipendenza” [3] - che l'imposta insista
su una grandezza economica discostantesi il meno possi¬bile dal risultato
del conto economico.
Per esemplificare, mentre
l’inclusione nel conto economico del prezzo di acquisto delle merci o
delle retribuzioni ai dipen-denti nulla aggiunge all’esistenza e
consistenza di questi oneri, l’inclusione nel conto economico della quota
di ammortamento del costo di un bene strumentale è “costitutiva”
dell’esistenza e consistenza di quest’altro componente negativo (insomma,
e semplificando, se il primo nasce “fuori”, il secondo nasce “den-tro”, il
bilancio). In quest’ultima ipotesi, perdere l’appiglio al va-lore esposto
nel conto economico, ragguagliato alle effettive pro-spettive di utilizzo
di quel determinato bene in quella determinata impresa, per assumere nella
dichiarazione il parametro fornito dalla norma tributaria, significherebbe
privare il nesso di deriva-zione (del reddito d’impresa dal risultato del
conto economico) della sua stessa ragione di esistere.
In questa
prospettiva è evidente come la regola considerata non sia affatto
preordinata ad interferire con la stesura dei bilan-ci, asservendola ai
criteri valutativi stabiliti dalla normativa tribu-taria. E’ anzi
manifesto come essa sia concepita per operare in abbinamento a bilanci
redatti conformemente ai criteri civilisti-co-contabile.
Congegnate per
condizionare detta attività sono piuttosto le norme sul reddito d’impresa
improntate al modello della cosid-detta “dipendenza rovesciata”, le quali
autorizzano (non obbliga-no) il contribuente a tenere nella redazione del
bilancio una linea di condotta non prevista, sovvertendo l’ordinario
rapporto di di-pendenza del reddito d’impresa dal risultato
dell’esercizio. L’onere di allocare in bilancio una posta destinata a
vincolare all’economia dell’impresa una certa quota di reddito si associa,
in queste disposizioni, alla possibilità di ottenerne la detassazione,
costituendo lo strumento per promuovere, attraverso l’autofinanziamento,
quel rafforzamento dell’apparato produttivo indicato nella legge delega
825/1971.
Ciò precisato, è tuttavia innegabile che la regola della
pre-via imputazione a conto economico sia capace di esercitare un forte
influsso sulla determinazione dei valori di bilancio, allorché l’utilizzo
dei criteri valutativi fiscali consente di attribuire agli e-lementi
negativi del reddito un importo maggiore di quello otte-nibile sulla base
dei criteri civilistico-contabili. Ed invero, in questa circostanza,
l’indeducibilità degli elementi non imputati a conto economico può
spingere all’inclusione in questo documen-to anche dei suddetti maggiori
importi, al fine di conseguire una riduzione del carico impositivo.
Un
inquinamento “occulto”, a differenza di quello prodotto dalle norme
costruite secondo il modello della “dipendenza rove-sciata”, che il
secondo comma dell’art.2426 c.c. - e prima di esso, ed ancor meglio, la
cosiddetta “appendice fiscale” al conto eco-nomico (formata dalle voci 24
e 25 dello schema di conto eco-nomico), introdotta nel 1991 e soppressa
nel 1994 - ha permesso di portare alla luce, senza tuttavia offrire una
soluzione capace di appagare le istanze espresse da entrambi i settori
normativi inte-ressati.
L’assegnazione ai parametri fissati nelle norme
tributarie sulle valutazioni e sugli accantonamenti del compito di
integrare quelli stabiliti dalle corrispondenti regole
civilistico-contabili, quando capaci di fornire valori (fiscalmente) più
convenienti, che segnava detta soluzione, rendeva infatti la regola della
previa im-putazione a conto economico inutile e dannosa: inutile, perché
presupponeva un’adesione delle voci di bilancio alla situazione concreta
dell’impresa che, per la via indicata, rischiava di difetta-re; dannosa,
perché, senza apprezzabili ragioni, e nonostante le delucidazioni offerte
dalla nota integrativa, diventava fonte di un serio pregiudizio alla
capacità del bilancio di informare con chia-rezza sui risultati economici
dell’attività dell’impresa.
Da qui la diffusa percezione
dell’opportunità di una revi-sione radicale dell’assetto considerato, la
quale, passando per la soppressione della disposizione civilistica
indicata, andasse a colpire la regola della previa imputazione. Eliminare
la prima, senza toccare la seconda, non avrebbe infatti palesemente
sortito altro effetto se non quello di riportare in clandestinità le
interfe-renze di matrice fiscale, restaurando la situazione precedente
alla riforma della normativa sui bilanci del 1991.
La relazione della
Commissione Mirone e quindi la legge delega per la riforma del diritto
societario indicavano pertanto, come sopra ricordato, l’esigenza di
intervenire su entrambi i fron-ti. Il relativo decreto attuativo, ossia il
d.lgs. 6/2003, compiva tut-tavia solo una parte del percorso indicato,
quello segnato sul ter-reno del codice civile, mediante l’abrogazione del
secondo com-ma dell’art.2426, tralasciando la parte da sviluppare in campo
tributario.
L’approccio adottato scontava non solo l’opportunità di
va-lutare in modo complessivo l’impatto nella sfera del diritto
tribu-tario delle numerose modifiche eseguite nell’ambito di quello
so-cietario, in relazione alla quale veniva nominata un’apposita
commissione di studio presieduta dal prof. Gallo, ma anche l’avvio,
medio tempore, di un importante processo di ri-forma del sistema
tributario.
Nella legge delega per la riforma del sistema fiscale
statale (la l. 80/2003) il tema è infatti ripreso all’art.4, c.1, lett.
i) , laddove si prevede la “deducibilità delle componenti nega-tive
di reddito forfetariamente determinate, quali le rettifiche dell’attivo e
gli accantonamenti a fondi, indipendentemente dal transito dal conto
economico al fine di consentire il differimento d’imposta anche se
calcolate in sede di destinazione dell’utile”. E’ quindi configurata,
coerentemente con le indicazioni emerse nella delega in materia
societaria, una rimodulazione della sfera applicativa del suddetto
requisito della previa imputazione a con-to economico dei componenti
negativi, senza tuttavia raggiungere il completo affrancamento del
processo di identificazione e misu-razione di questi ultimi da quello
relativo alla formazione del bi-lancio: l’imputazione al conto economico
dei componenti negati-vi viene infatti collocata in alternativa alla loro
rilevazione in se-de di destinazione dell’utile di esercizio, con
interessamento del patrimonio netto mediante la costituzione di riserve in
sospensio-ne d’imposta.
La possibilità di ricorrere allo strumento
della riserva in so-spensione, quale surrogato dell’imputazione a conto
economico, era stata peraltro vagliata nella relazione della Commissione
Mi-rone, ma era stata scartata, perché giudicata discriminatoria nei
confronti delle imprese prive di utili da accantonare o riserve
pre-esistenti da vincolare.
Per questo motivo l’adozione di tale
strumento è stata ripu-diata dal decreto delegato, il quale ha recepito la
riformulazione della regola proposta dalla Commissione Gallo, che nel
frattempo chiudeva i suoi lavori. Come segnalato in premessa, infatti,
l’art.109, c.4, lett. b) , lega la deduzione di ammortamenti ed
accantonamenti alla sola annotazione nell’apposito prospetto, introducendo
tuttavia un principio di copertura patrimoniale de-gli oneri dedotti
extracontabilmente, valevole non al momento della loro emersione, ma a
quello della distribuzione ai soci di u-tili di esercizio o di
riserve.
Occorre chiedersi se l’infedeltà alla delega, che segna il
de-creto attuativo sul punto, non ne pregiudichi la legittimità
costi-tuzionale. Credo che i dubbi che nascono da un primo confronto delle
due normative siano tutt’altro che infondati.
A scioglierli non basta,
a mio avviso, il ricorso all’art.1-bis della legge delega
(introdotto con dall’art.39, c.14-octies, del d.l. 269/2003,
convertito con modificazioni dalla l. ), il quale consente di tenere conto
della riforma del diritto societario nell’attuazione delle deleghe di cui
agli artt.3 e 4 della l. 80/2003, perché una siffatta generica
autorizzazione può valere per i temi in tutto o in parte lasciati scoperti
dalle deleghe mede-sime, ma non per quelli, come il disinquinamento dei
bilanci, sui quali la legge formula già un indirizzo preciso.
Potrebbe
tuttavia argomentarsi che il richiamo alla riforma societaria, pur non
potendo legittimare il superamento dei confini fissati da deleghe
specifiche, possa essere utilizzato quale criterio per la loro attuazione,
ossia servire ad orientare le scelte da com-piere in tale processo. Ed in
questa prospettiva evidenziare, per tentare di ricomporre l’osservata
dissonanza tra delega e decreto attuativo: che, con il riferimento alla
fase della destinazione degli utili, la delega ha, nella sostanza, inteso
esprimere l’esigenza che la riduzione del prelievo, ricollegatesi alla
deduzione extraconta-bile concessa, sia da incentivo all’autofinanziamento
delle socie-tà; che una attuazione strettamente condizionata dal dato
letterale avrebbe precluso la deduzione extracontabile alle società prive
di utili da accantonare, rispetto alle quali la creazione di un incenti-vo
all’autofinanziamento era comunque configurabile, attraverso la previsione
di un meccanismo capace di allocare il vincolo sulle riserve e sugli
eventuali utili futuri; che, per di più, questa di-scriminazione avrebbe
dato origine, nel comparto delle società che ne sarebbero state vittime,
ad un pericolo di inquinamenti dei bilanci.
3. La deduzione
in base al prospetto
3.1. Ambito applicativo
In ordine
ad alcuni componenti negativi del reddito d’impresa il novellato testo
unico rinuncia dunque all’imputazione a conto economico per imporre quella
ad un ap-posito prospetto della dichiarazione dei redditi, destinato ad
ospi-tare l’indicazione del loro importo complessivo, dei valori civili e
fiscali dei beni e di quelli dei fondi.
Nella legge delega questi
elementi sono individuati median-te riferimento alle relative modalità di
determinazione previste dalla legislazione tributaria. Vengono infatti
menzionati i com-ponenti negativi forfetariamente determinati,
esemplificati nomi-nando le rettifiche dell’attivo e gli accantonamenti a
fondi.
Il decreto delegato sostituisce al genere dei componenti
for-fetariamente determinati le categorie indicate come sue specie dalla
legge delega, ricollegando il nuovo regime agli ammorta-menti dei beni
materiali e immateriali, alle altre rettifiche di valo-re e agli
accantonamenti a fondi.
Inevitabile appare, pertanto, confrontarsi
preliminarmente con la questione dell’ambito applicativo della disciplina
in esa-me, verificando se le specie identificate nel decreto delegato
e-sauriscano il genere individuato dalla legge delega, e – comunque – se
la ridefinizione della sfera di operatività della regola della previa
imputazione a conto economico, così realizzata, sia con-gruente con la
ratio dell’intervento, quale evidenziata nel precedente
paragrafo.
Ed invero, se detta ratio è quella di rimuovere ogni
fonte di interferenza fiscale alla formazione delle voci del conto
economico, la deduzione mediante imputazione a prospetto, an-ziché a conto
economico, andrebbe estesa ad ogni onere la cui di-sciplina tributaria sia
idonea ad influire sulla stesura di quest’ultimo documento, inducendo
all’inosservanza dei criteri civilistico-contabili di rilevazione dello
stesso. Qualsiasi limita-zione permetterebbe infatti al fenomeno da
debellare di sopravvi-vere, sia pure in un ambito maggiormente
circoscritto.
Ciò precisato, nella legge delega i componenti negativi
da esonerare dalla previa imputazione a conto economico sono indi-viduati
in quelli “forfetariamente determinati”, dei quali non vie-ne però fornita
una definizione, se non mediante esemplificazio-ne, richiamando gli
ammortamenti, le altre rettifiche dell’attivo e gli accantonamenti. Utile
per chiarire il concetto si rivela la rela-zione della Commissione Mirone,
nella quale il carattere forfeta-rio è associato a quei componenti
negativi determinati dalla nor-ma tributaria “senza particolari indagini
di merito sulla loro effet-tività economica”, mentre in quella della
Commissione Gallo si insiste sull’abbinamento di detto carattere a quei
componenti ne-gativi che sono espressione di processi valutativi.
Sono
dunque “forfetariamente determinati” quegli oneri la cui deduzione non
dipende dalla corretta applicazione dei criteri di competenza economica
definiti dalle regole civilistico-contabili, ma dall’osservanza dei limiti
massimi di importo rica-vabili dalle norme tributarie che li
disciplinano.
Occorre in proposito rammentare come non tutti i valori
che concorrono in positivo o in negativo alla formazione del reddito
d'impresa sono determinabili in modo certo. Alcuni - si pensi agli
ammortamenti, agli accantonamenti, alle rimanenze - sono il frut-to di
giudizi dotati di un margine più o meno ampio di opinabili-tà. La
normativa civilistica - pur avendo raggiunto un elevato grado di
analiticità, tanto nella definizione della struttura dei do-cumenti che
compongono il bilancio, quanto nell’indicazione dei criteri da seguire
nella valutazione degli elementi patrimoniali - si limita in queste
ipotesi ad additare l'oggetto su cui deve in¬sistere il giudizio (come ad
esempio la re¬sidua possibilità di utilizzazio-ne del bene per gli
ammortamenti, il valore di realizzazione de-sumibile dall'andamento del
mercato per le rimanenze), ricono-scendo ai redattori del bilancio il
po¬tere di individuare, sulla base delle conoscenze tecniche di cui deve
disporre ogni "buon ammi-nistratore", quel valore che meglio consente di
fornire attraverso il bilancio un’immagine veritiera e corretta della
situazione pa-trimoniale e del risultato economico della gestione.
La
complessità dei processi in questione sconsiglia il mero rimando ai valori
civilistici, agevole rivelandosi la previsione che la questione della
“correttezza civilistica” della misura di deter-minati componenti del
reddito d’impresa costituirebbe un peren-ne focolaio di conflitti (di
ardua soluzione) tra Fisco e contri-buenti. L'esigenza di assicurare la
certezza del rapporto tributario, la quale risponde tanto ad un interesse
dei contribuenti a non re-stare esposti all'azione accertatrice
dell'Amministrazione, quanto ad un interesse della collettività
all’agevole e sollecita riscossione dei tributi, suggerisce al
legisla¬tore di percorrere una strada del tutto diversa nella messa a
punto dei meccanismi di calcolo del reddito d'impresa, e cioè di
estromettere i suddetti processi valu-tativi dal novero dei fenomeni
rilevanti, mediante la specificazio-ne di parametri - il cui rispetto sia
oggettivamente ed agevolmen-te verificabile da parte dell’Amministrazione
- da utilizzare per stabilire dei valori (di volta in volta: minimi e
massimi, solo mi-nimi, solo massimi) destinati a delimitare la sfera entro
cui gli e-siti dei processi possono essere trasferiti dal calcolo del
risultato economico a quello del reddito d’impresa. Ne consegue che, al
cospetto di norme tributarie del tipo considerato, l’osservanza dei
criteri civilistico-economici in sede di determinazione dell’importo delle
voci esposte nel bilancio d’esercizio diventa sul piano tributario del
tutto insignificante, contando su di esso unicamente il rispetto dei
parametri stabiliti dalle norme tributa-rie.
Come già rilevato, nel
decreto attuativo il riferimento al ge-nere degli oneri a determinazione
forfetaria viene rimpiazzato con quello alle specie degli ammortamenti dei
beni materiali e immateriali, delle altre rettifiche di valore e degli
accantonamen-ti, nominate in via esemplificativa nella legge
delega.
Presumo che questa sostituzione sia stata effettuata al fine di
rendere più chiari i confini del nuovo regime. Trovo però l’operazione
malriuscita, non solo perché a mio avviso conduce ad un ampliamento,
anziché ad una riduzione, degli ambiti di in-certezza generati da tale
profilo, ma altresì perché crea una frattu-ra tra delega e decreto
delegato, che a mio parere non ha mero ca-rattere formale, e perciò si
risolve in un vizio del secondo prov-vedimento, se non saldata mediante
un’interpretazione adeguatri-ce.
In ordine al primo aspetto, quello
relativo al piano della chiarezza dell’enunciato, occorre osservare come
non tutte le ca-tegorie di componenti negativi nominate nella disposizione
in commento sono impiegate, e quindi in qualche modo delimitate, da altre
disposizioni del testo unico: lo è quella degli ammorta-menti dei beni
materiali, considerata nell’art.102; lo è quella de-gli ammortamenti dei
beni immateriali, considerata nell’art.103; lo è altresì quella degli
accantonamenti, di cui trattano gli artt.105-107 e 99, c.2; non lo è,
invece, quella delle “altre rettifi-che di valore”.
Alla nozione sono
certamente da ricondurre le svalutazioni dei crediti, disciplinate
dall’art.106, nonché quelle che riguarda-no gli altri elementi
dell’attivo, comprese le rimanenze di cui all’art.92, le opere, forniture
e servizi di durata ultrannuale di cui all’art.93 e i titoli di cui
all’art.94.
Sulla possibilità di includere le svalutazioni delle rimanenze tra
le rettifiche di valore di cui all’art.109, c.4, lett. b) ,
sono stati avanzati dubbi [4]. Si obietta infatti che la valorizza-zione
fiscale delle rimanenze sarebbe indissolubilmente legata a quella
di bilancio e che non sarebbe, pertanto, configurabile una svalutazione
rilevante unicamente sul versante tributario [5]. Questa tesi
non mi convince, trascurando come l’identità delle due serie di valori
sia normale, ma non inevitabile: si pensi in particolare ad operazioni
straordinarie che modifichino i valori contabili dei beni merce lasciando
inalterati quelli fiscalmente ri-conosciuti, dando così origine a
disallineamenti pacificamente ammessi. La disciplina delle rimanenze
non preclude insomma ai valori fiscali di staccarsi da quelli contabili,
sicché, acquisita con l’art.109, c.4, lett. b) , la possibilità
di una deduzione e-xtracontabile della generalità delle rettifiche
di valore, la svaluta-zione mediante semplice imputazione a prospetto
delle rimanen-ze, per adeguamento al valore minimo di cui al c.5 dell’art.92,
deve ritenersi consentita. Se ne trae conferma dall’art.94, il quale
vieta in modo espresso l’applicazione dell’art.109, c.4, lett. b)
, secondo periodo, nella svalutazione dei titoli negoziati. La
previsione di questo divieto si giustifica, infatti, solo se si assume
che lo stesso non sia già desumibile dalla disciplina della valuta-zione
delle rimanenze, fissata dall’art.92 ed estesa alla valutazio-ne dei
titoli dall’art.94, c.1.
Dubbi sono stati altresì manifestati in ordine alla possibilità di
includere tra le rettifiche di valore le spese relative a più eser-cizi
di cui all’art.108. La questione è stata sollevata con riferi-mento
all’ipotesi di deduzione integrale, nell’esercizio in cui so-no state
sostenute, di spese relative a studi e ricerche oppure di spese di
pubblicità e propaganda capitalizzate in bilancio, e per-ciò imputate
a conto economico in più esercizi, osservandosi che la loro deduzione
integrale non configura una rettifica di valore. Come non configura
una rettifica di valore, e neppure un ammor-tamento, la deduzione
integrale nell’esercizio in cui sono state sostenute delle spese di
acquisizione dei beni materiali strumen-tali di costo unitario inferiore
a 516.46 euro [6]).
Le
incertezze legate alla formula per specie utilizzata nella disposizione in
commento, nonché i limiti alla sua sfera di appli-cazione che detta
formula induce a individuare, pongono in luce il distacco del decreto
dalla legge delega, nella quale prevale il ri-ferimento al genere degli
oneri forfetariamente determinati.
Non mi pare contestabile, infatti,
che tutti gli oneri nomina-ti, per i quali la lettera del decreto desta le
evidenziate perplessità, appartengano all’area degli oneri forfetariamente
determinati dal-la legislazione tributaria secondo la definizione sopra
fornita: so-no infatti deducibili, nei limiti fissati in via autonoma
dalla sud-detta legislazione, “senza particolari indagini di merito sulla
loro effettività economica”, o meglio in ordine all’osservanza dei
cri-teri civilistico-economici che ne governano la distribuzione
tem-porale, o comunque la rilevazione contabile.
Se questo è vero,
delle due l’una. O si ritiene che il decreto delegato sia sul punto
costituzionalmente illegittimo per avere di-satteso le direttive fornite
dalla delega. Oppure si ritiene, come credo, che il divario tra i due
documenti possa essere colmato mediante un’interpretazione adeguatrice del
primo, capace di al-largare le maglie delle categorie dallo stesso
richiamate, in una duplice, ma convergente, prospettiva: l’adattamento
alla delega, che disconnette dalla previa imputazione a conto economico
tutti gli oneri forfetariamente determinati; la congruenza con la
ratio dell’intervento, ossia l’eliminazione delle interfe-renze di
matrice fiscale nella formazione dei bilanci.
Come ho segnalato sopra,
infatti, sottrarre un onere, per il quale la valorizzazione consentita
dalla normativa tributaria si dovesse rivelare in concreto maggiormente
conveniente (in ter-mini di carico impositivo sul risultato di esercizio,
si intende) di quella consentita dalla normativa civilistica, al nuovo
regime di deduzione mediante prospetto significa, inevitabilmente,
accetta-re la permanenza di occasioni di inquinamento fiscale dei bilanci,
ancorché non manifeste, in contrasto – mi pare – con gli orienta-menti
inequivocabilmente espressi tanto dalla legge delega per la riforma del
diritto societario quanto da quella per la riforma tri-butaria.
In
questa prospettiva trovo inevitabile l’adesione ad un’interpretazione
estensiva della sfera dei fenomeni interessati dal nuovo regime, capace di
raccogliere al suo interno ogni onere che formi oggetto di una misurazione
forfetaria nella legislazione tributaria, anche se formalmente non
inquadrabile tra gli ammor-tamenti dei beni materiali o immateriali, tra
le altre rettifiche di valore o tra gli accantonamenti.
Ritengo, pertanto, da respingere tanto la tesi secondo cui la predetta
sfera debba essere modellata seguendo in modo rigoroso i contorni
di queste categorie, quanto, a fortiori, quella, vieppiù restrittiva,
che ne postula la riduzione al sottoinsieme de-gli ammortamenti, delle
altre rettifiche di valore e degli accanto-namenti la cui deduzione
secondo parametri forfetari è ammessa dalla legislazione tributaria
essenzialmente per fini di agevola-zione, come gli ammortamenti anticipati
[7]. Ritengo, inoltre, se-riamente indiziate di incostituzionalità,
e comunque da valutare criticamente, quelle disposizioni, come l’art.94,
c.4, lett. a) , relativamente alle svalutazioni dei titoli
quotati, che espres-samente negano l’applicazione del nuovo regime
a taluni oneri a determinazione forfetaria.
3.2. Rapporti con l’imputazione a
conto economico
Delineato così il novero dei costi per i quali la deduzione è subordinata
all’annotazione nell’apposito prospetto della dichia-razione anziché
all’imputazione a conto economico, conviene precisare come l’onere
di osservare la prima condizione sostitui-sca, non affianchi, quello
di osservare la seconda. Tra le due con-dizioni non si può, cioè,
a mio parere ravvisare un rapporto di concorso, tale per cui l’inclusione
degli stessi tra i componenti negativi del reddito d’impresa dipenderebbe
dall’imputazione a conto economico per l’eventuale quota imputabile
a questo do-cumento, in ragione della normativa che ne disciplina
la stesura, e dall’imputazione a prospetto per l’eccedenza scaturita
dall’utilizzo dei criteri di misurazione forfetaria configurati dalla
legislazione tributaria [8].
A
favore di tale tesi potrebbe addursi la collocazione del nuovo regime.
Poiché il primo periodo dell’art.109, c.4, lett. b) , dispensa
dalla previa imputazione a conto economico quegli oneri che “pur non
essendo imputabili a conto economico, sono deducibili per disposizione di
legge”, si potrebbe sostenere che gli ammortamenti, le rettifiche di
valore e gli accantonamenti cui si riferisce il secondo periodo siano
soltanto gli ammortamen-ti, le rettifiche di valore e gli accantonamenti
non imputabili a conto economico, per quelli imputabili persistendo
l’onere della previa imputazione al documento civilistico.
Contro
militano sia motivi di ordine testuale sia motivi di ordine
sistematico.
Quanto ai primi, è da osservare come il secondo periodo
dell’art.109, c.4, lett. b) , secondo periodo, nel raccordare la
deduzione in base a prospetto agli ammortamenti dei beni ma-teriali ed
immateriali, alle altre rettifiche di valore e agli accanto-namenti
rifugga da una loro delimitazione. Così, del resto, ade-rendo alla
direttiva fornita nell’art.4, c.1, lett. i) , della legge delega,
la quale riferisce l’affrancamento dall’imputazione a conto economico alla
generalità delle componenti negative for-fetariamente determinate, senza
permettere di circoscrivere l’operatività del nuovo regime alla suddetta
eccedenza, mante-nendo fermo l’onere dell’imputazione a conto economico
per la quota allo stesso imputabile.
Sotto il profilo sistematico, poi,
è indubbio che l’ipotizzata complementarietà delle due condizioni,
imponendo di distinguere tra la quota imputabile a conto economico alla
stregua dei criteri civilistico-economici, da allocare a conto economico
pena l’indeducibilità nel calcolo del reddito d’impresa, e la quota
ec-cedente, da indicare esclusivamente nel prospetto, conferirebbe rilievo
ad un dato - la corretta applicazione dei predetti criteri in sede di
redazione del conto economico - al quale, nell’interesse della certezza
del rapporto tributario, la legislazione tributaria manifesta invece la
chiara tendenza a negare rilievo, e proprio mediante quelle normative,
connotate da meccanismi forfetari di quantificazione dei componenti di
reddito disciplinati, che sono all’origine dell’intervento di riforma
considerato.
Ed invero, mi pare indiscutibile che, se gli oneri di cui
trat-tasi dovessero essere considerati fiscalmente rilevanti, per la parte
imputabile a conto economico, solo se e nella misura in cui cor-rettamente
rilevati in questo documento, quella fonte di incertez-za che il
legislatore ha inteso cacciare dalla porta, introducendo detti regimi di
determinazione forfetaria dei componenti reddi-tuali, rientrerebbe dalla
finestra, scaturendo alla necessità di pas-sare attraverso la verifica del
rispetto dei criteri civilistico-economici nella formazione delle voci di
conto economico al fine di stabilire, quanto agli oneri imputati soltanto
al prospetto, se laa loro esposizione in questo documento è sufficiente ad
autorizzar-ne la deduzione.
Un simile assetto si manifesterebbe,
peraltro, del tutto irra-zionale, perché, in presenza di norme tributarie
destinate a fissare i confini entro cui è ammesso situare la misura di
determinati o-neri, espressione di processi valutativi, e a riconoscere la
possibi-lità di raggiungere questi confini anche solo in dichiarazione
(purché gli oneri vengano indicati nell’apposito prospetto), non si
comprende quale interesse possa essere addotto per spiegare la perdurante
soggezione di questi oneri all’imputazione a conto e-conomico,
relativamente a quella quota imputabile allo stesso.
4. Il
principio di copertura
4.1. Ratio
Come messo in luce, alla deduzione extracontabile degli oneri indicati
si accompagna la nascita di un vincolo alla distri-buzione delle riserve
e degli utili. In caso di distribuzione, infatti, le riserve e gli
utili concorrono a formare il reddito se e nella mi-sura in cui l’ammontare
delle restanti riserve, diverse dalla riser-va legale, e dei restanti
utili riportati a nuovo risulti inferiore all’eccedenza degli ammortamenti,
delle rettifiche di valore e de-gli accantonamenti dedotti rispetto
a quelli imputati a conto eco-nomico [9]. Gli oneri dedotti
in via meramente extracontabile de-vono, in altre parole, trovare
in tale fase – e solo in tale fase, non rilevando la situazione al
momento della deduzione - copertura nel patrimonio netto della società,
al netto del capitale sociale e della riserva legale; in difetto di
copertura, e sino a concorrenza dell’importo degli oneri dedotti extracontabilmente
sprovvisti della stessa, le somme distribuite concorrono a formare
il suo reddito, come se oggetto di ripartizione fossero delle riserve
in sospensione d’imposta.
Orbene, poiché le
differenze tra risultato economico e reddi-to d’impresa, che nascono dalla
deduzione mediante variazione in diminuzione dei suddetti oneri, sono
destinate nel tempo a scomparire (con l’imputazione a conto economico
degli oneri stessi oppure delle maggiori plusvalenze o minori minusvalenze
generate dalla cessione dei beni cui si riferivano), poiché si tratta, in
buona sostanza, di semplici differenze temporanee tra le due grandezze
considerate (al maggior risultato economico di un e-sercizio, frutto di
una variazione in diminuzione, corrispondendo il maggior reddito d’impresa
di un esercizio successivo, frutto di una simmetrica variazione in
aumento), conviene chiedersi quale sia la ragione dell’introduzione di un
ulteriore fattore di imponi-bilità: appunto la distribuzione medio
tempore delle ri-serve o degli utili. Le ipotesi che mi sento di
avanzare sono le se-guenti.
Un primo inquadramento colloca la
previsione tra gli stru-menti di cautela fiscale: impedire la
distribuzione dell’incremento patrimoniale non tassato significa
assicurare l’esistenza dei mezzi per fronteggiare il prelievo al momento
in cui sorge la relativa obbligazione tributaria. Osservo però che - a
parte l’esistenza nel nuovo diritto societario dell’obbligo di accantonare
le imposte differite - l’ordinamento prevede non pochi casi in cui al
differi-mento del prelievo, attuato mediante il meccanismo delle
varia-zioni (in diminuzione prima, in aumento poi), non si accompagna
l’istituzione di cautele. Si pensi, ad esempio, alle plusvalenze e alle
sopravvenienze attive rateizzate di cui agli artt.86 e 88, oppu-re alle
plusvalenze da conferimenti neutrali di cui all’art.176. Non si comprende
il motivo per cui nella disciplina in esame l’ordinamento debba
manifestare una diverso orientamento.
Una seconda visione pone la norma nell’ambito dei regimi orientati
a favorire il rafforzamento degli apparati produttivi: im-pedire la
distribuzione dell’incremento patrimoniale non tassato significa assicurare
il suo impiego nell’ambito imprenditoriale [10]. Questa ricostruzione
mi sembra più persuasiva, ma sollecita una riflessione, posto che,
salvo l’ammortamento anticipato, gli istituti (ammortamenti, valutazioni,
accantonamenti) coinvolti non rispondono a fini agevolativi, ma di
tutela dell’interesse alla certezza del rapporto tributario. Quanto
all’ammortamento anti-cipato, questo strumento premia l’investimento
in beni strumen-tali, permettendo una (provvisoria) riduzione del
prelievo, purché l’incremento patrimoniale detassato non venga distolto
dalla sfera imprenditoriale. L’autofinanziamento non assume dunque
valore in sé, e non è premiato in sé (chiusasi la breve stagione dell’imposizione
duale), ma in abbinamento alla riduzione del prelievo che ha fonte
in un comportamento giudicato meritevole di incentivo.
Nell’estensione ad istituti ispirati a finalità diverse,
come quelli coinvolti nel nuovo regime di deduzione in base a prospet-to,
il meccanismo descritto ineluttabilmente si profila disgiunto da un
comportamento meritevole di incentivo. La (provvisoria) riduzione del
prelievo è infatti accordata quando i valori degli ammortamenti, delle
altre rettifiche dell’attivo e degli accanto-namenti, ottenuti applicando
i criteri fissati dalle norme tributa-rie, si rivelano superiori a quelli
imputati a conto economico, e cioè in rapporto ad una situazione
indifferente alla promozione, perché puramente casuale. E tuttavia,
secondo il predetto model-lo, alla dispensa dall’imputazione a conto
economico di tali mag-giori valori l’ordinamento connette la creazione
intorno al capita-le e alla riserva legale di un cuscino patrimoniale
fiscalmente in-tangibile.
In altre parole, lo schema normativo
utilizzato è quello dell’agevolazione, con la detassazione provvisoria di
una deter-minata quota di reddito associata alla formazione di un vincolo
sulla disponibilità di una corrispondente quota di patrimonio net-to, ma
dell’agevolazione è assente la funzione premiale. Non si tratta, infatti,
di incentivare una determinata condotta, bensì di impedire che, una volta
cancellato il secondo comma dell’art.2426 c.c., il mantenimento del legame
tra deduzione di certi oneri e loro imputazione a conto economico
riproponesse il fenomeno dell’inquinamento di matrice fiscale dei bilanci
in quelle forme dissimulate rese note dalla prassi precedente alla
ri-forma del 1991. La deduzione extracontabile ha dunque la fun-zione di
prevenire possibili riapparizioni del fenomeno in discus-sione, ma al
contempo è avvertita quale agevolazione, consenten-do l’integrazione nel
reddito d’impresa di oneri non giustificati sul piano economico.
La
filosofia che muove l’intervento non è, evidentemente, quella
dell’autonomia delle due determinazioni del reddito, nella quale il
concorso alla determinazione civilistica è ininfluente sul-la
partecipazione a quella fiscale, ma di una dipendenza (vieppiù)
“rettificata”, nella quale il distacco dalla prima è concepito solo in
termini agevolativi, e perciò gravato da corrispondenti
vincoli.
Occorre tuttavia avvertire, anche perché consente di portare alla
luce una questione destinata a riproporsi – lo si illustrerà nel prosieguo
- in termini assai più evidenti con l’utilizzo degli IAS nella redazione
dei bilanci, come non sempre la possibilità di ef-fettuare la deduzione
extracontabile delle poste di cui trattasi può ragionevolmente essere
classificata nella sfera dei fenomeni age-volativi, perché derogatori
ad una corretta misurazione del reddi-to, dipendente dalla fedeltà
al dato contabile. Si pensi al caso di beni dotati, a seguito di svalutazioni
fiscalmente non ammesse, di valori fiscalmente riconosciuti superiori
a quelli di bilancio. In questa ipotesi gli ammortamenti esposti nel
conto economico, in quanto rapportati a valori diversi da quelli fiscalmente
ricono-sciuti, non possono ovviamente essere trasferiti sul versante
della determinazione del reddito d’impresa senza perdere l’attitudine
a riflettere il deperimento e consumo, e quindi il decremento di va-lore,
subito dai beni nel periodo considerato. Per individuare quest’ultimo
è al valore fiscalmente riconosciuto che occorre per-tanto fare capo,
sicché la deduzione extracontabile del maggiore ammortamento si manifesta
strumento per conseguire, non per eludere in chiave agevolativa, una
corretta misurazione del reddi-to, nell’ambito di un sistema di valori,
quello fiscalmente rilevan-te, diverso da quello rappresentato dal
bilancio [11].
4.2. Le distribuzioni rilevanti
Chiarito il ruolo assegnato al meccanismo di recupero a tas-sazione
degli oneri dedotti extracontabilmente, delineato nel terzo periodo
dell’art.109, c. 4, lett. b) , occorre precisarne la portata,
ribadendo, in primo luogo, come lo stesso si attivi esclu-sivamente
in sede di distribuzione di determinate quote del pa-trimonio netto
della società. Il principio di copertura, insomma, non condiziona
la deduzione extracontabile, la quale può avveni-re anche in totale
assenza di riserve ed utili di esercizio, purché il loro importo sia
rappresentato nell’apposito prospetto della di-chiarazione più volte
menzionato. Né opera laddove le riserve e gli utili di esercizio siano
utilizzati per scopi diversi dall’attribuzione ai soci, ad esempio
per coprire perdite [12] o per incrementare il capitale sociale.
La disposizione in commento
richiede che la verifica intor-no alla copertura patrimoniale degli oneri
dedotti in via extracon-tabile sia compiuta al momento della distribuzione
delle riserve di patrimonio netto, senza distinzione tra riserve di utili
e riserve di capitale, e degli utili di esercizio, anche se conseguiti
succes-sivamente al periodo d’imposta cui si riferisce la
deduzione.
Irrilevante parrebbe il rimborso del capitale sociale
eseguito in sede di riduzione dello stesso per esuberanza, tanto per la
parte formata da conferimenti, quanto per quella (eventualmente)
costi-tuita mediante l’assorbimento di riserve, di utili o di capitale.
Certo, l’art.47, c.6, qualifica come distribuzione di utili la ridu-zione
del capitale successiva all’imputazione allo stesso di riserve di utili,
tuttavia il rimborso del capitale attuato mediante riduzio-ne dello stesso
non è una distribuzione di riserve né una distribu-zione di utili di
esercizio, ossia uno dei fenomeni considerati nell’art.109, c.4, lett.
b) . Inoltre, se è vero che, per inne-scare l’obbligo della
verifica della copertura patrimoniale, non ri-leva soltanto la
distribuzione delle riserve formate con utili, ma pure quella delle
riserve di capitale, non si comprenderebbe per-ché la riduzione del
capitale dopo il passaggio a capitale di riser-ve di utili dovrebbe
imporre l’accertamento della copertura, men-tre la riduzione del capitale
dopo il passaggio a capitale di riserve di capitale non dovrebbe provocare
detto effetto.
Quanto alla razionalità di questa conclusione, tuttavia,
cre-do sia lecito nutrire più di un dubbio, non ravvisandosi – a mio
parere - motivi per differenziare le conseguenze dell’attribuzione ai soci
di una certa frazione di patrimonio netto a seconda della sua previa
inclusione o meno nel capitale, come si desume age-volmente da una serie
di norme - prima fra tutte quella contenuta nel richiamato art.47, c.6 –
che equiparano gli effetti della ridu-zione del capitale a quelli della
distribuzione delle riserve con le quali lo stesso è stato accresciuto.
Una lettura sistematica della disposizione in commento potrebbe allora
indurre ad assegnare rilievo anche al rimborso del capitale sociale, per
la parte formata mediante imputazione di riserve, indipendentemente – si
badi - dalla loro natura (di riserve di utili o di riserve di capitale).
Que-sta lettura impedirebbe peraltro l’effettuazione di trasferimenti a
capitale di riserve allo scopo di vestire queste ultime dei panni del
primo, per poi attribuirle ai soci senza attivare l’accertamento previsto
dalla disposizione in commento.
A volere spingere avanti il ragionamento il punto però è che non mi
sembra sussistano ragioni, una volta affermata la rilevan-za delle
distribuzioni che interessano le riserve costituite con ap-porti,
confluite o meno nel capitale sociale, per negare la rilevan-za delle
distribuzioni che coinvolgono quest’ultimo, nello stesso nucleo derivato
direttamente da conferimenti. E poiché non mi pare proprio che in
via interpretativa si possa manipolare il dato testuale sino a giungere
ad attribuire rilievo anche a questa fetta di patrimonio, l’interrogativo
che sorge è se la coerenza interna della disciplina considerata non
possa essere recuperata su un di-verso versante, e precisamente circoscrivendo
la sua operatività alle riserve di utili [13].
Anche
su questo fronte, però, la formula della disposizione in esame mi pare
chiudere ogni margine di manovra: il riferimen-to alle “riserve di
patrimonio netto” impedisce infatti di separare le riserve di capitale da
quelle di utili, raccordando la verifica della copertura alla
distribuzione delle seconde e non a quella delle prime. Né riterrei
giustificata una simile differenziazione, se alla copertura dovessero
concorrere – come sembra – entrambe le tipologie di riserve.
Sottratte
a questo meccanismo, tanto nelle conseguenze dell’eventuale distribuzione
quanto nell’attitudine a fornire una copertura patrimoniale alle deduzioni
extracontabili, dovrebbero comunque restare le riserve in sospensione
d’imposta, sulle quali insiste già, sul fronte tributario, un impegno di
non distribuzione, il quale esclude l’esigenza di creare degli ostacoli
alla loro distri-buzione.
Segnalo che, se la distribuzione di qualsiasi
posta di patri-monio netto diversa dal capitale sociale (e, per il motivo
testé in-dicato, dalle riserve in sospensione d’imposta) implica la
verifica della copertura, risulta ininfluente sul regime allo studio la
pre-sunzione di distribuzione prioritaria degli utili e delle riserve di
utili (diverse da quelle in sospensione) di cui all’art.47, c.1: è
in-fatti indifferente, al fine considerato, che la distribuzione
interes-si l’utile di esercizio, oppure una riserva di utili oppure ancora
una riserva di capitale.
4.3. Le voci di patrimonio netto
che forniscono la coper-tura
Spostando l’attenzione sulle
verifiche da compiere in occa-sione delle indicate distribuzioni, occorre
osservare come, secon-do la disposizione in commento, la copertura delle
deduzioni e-xtracontabili sia fornita dalle restanti riserve di patrimonio
netto, diverse dalla riserva legale, e dai restanti utili portati a
nuovo.
E’ dunque irrilevante il capitale sociale, come pure la riser-va
legale. I vincoli che il codice civile pone all’attribuzione ai so-ci di
queste quote di patrimonio netto sono stati evidentemente giudicati
sufficienti ad assicurare una stabile connessione delle corrispondenti
risorse all’impresa, rendendo superflua l’istituzione di strumenti
tributari destinati alla sua tutela.
Quanto alle riserve imputate a
capitale, va osservato che, se è vero che ciò che contribuisce alla
copertura è inevitabile che ri-levi pure in sede di distribuzione, non è
necessariamente vero l’opposto, ossia che ciò che rileva in sede di
distribuzione debba pure partecipare alla copertura. Ben potrebbe
ipotizzarsi, infatti, l’estensione del vincolo di non distribuzione
all’intero patrimonio netto sino al completamento della copertura.
L’ampiezza del no-vero delle voci di patrimonio la cui attribuzione ai
soci comporta la verifica di questa condizione è, dunque, essenzialmente
una funzione del rigore al quale il legislatore intende improntare la
disciplina: maggiore l’insieme di tali voci, più numerose le occa-sioni di
recupero a tassazione delle deduzioni extracontabili, e quindi più forte
l’incentivo alla creazione della copertura; minore il medesimo insieme,
meno numerose le suddette occasioni, e di riflesso meno forte tale
incentivo. Nella disposizione considerata, peraltro, la coincidenza tra i
due ambiti è chiaramente indicata dall’utilizzo delle espressioni “riserve
di patrimonio netto” per il primo e “restanti riserve di patrimonio netto”
per il secondo, di guisa che, se le riserve imputate a capitale dovessero,
nel caso di rimborso dello stesso, imporre l’accertamento della copertura,
come sopra ipotizzato, esse dovrebbero altresì concorrere a costi-tuire
quest’ultima.
Sono rilevanti le riserve diverse dalla riserva legale,
ancor-ché costituite per statuto (e perciò disponibili nei limiti segnati
dallo stesso o in virtù di una sua modifica), e gli utili portati a nuovo,
la cui disponibilità per la distribuzione è pertanto limitata dal compito,
loro affidato dalla normativa in esame per promuo-verne la formazione e
conservazione, di produrre la copertura alle deduzioni extracontabili. Si
può trattare di riserve di utili come di riserve di capitale, non
permettendo il tenore letterale della dispo-sizione di differenziare la
posizione delle due classi. Né mi pare che una loro differenziazione si
imponga in via logica. L’indisponibilità fiscale, che si associa al
concorso alla copertura, può infatti essere riferita a qualsiasi quota di
patrimonio netto fi-scalmente disponibile, sia essa costituita da riserve
di utili (diver-se da quelle in sospensione d’imposta) sia essa costituita
da ri-serve di capitale: in assenza di utili o di riserve di utili,
l’interesse al rafforzamento dell’apparato produttivo può ben essere
perse-guito rendendo indisponibili per la distribuzione le riserve di
ca-pitale. Certo, sarebbe possibile concepire il soddisfacimento di detta
esigenza in termini maggiormente rigorosi: come connesso, cioè, piuttosto
alla devoluzione all’impresa degli incrementi via via maturati
(nell’esercizio della deduzione o nei successivi) che alla mancata
sottrazione di mezzi già destinati alla stessa (e quin-di già figuranti
come riserve di utili o di capitale nell’esercizio della deduzione, oppure
provenienti da successivi apporti, per ef-fetto di una scelta di
destinazione all’impresa non condizionabile con lo strumento in esame).
Non mi pare però sia possibile scor-gere una siffatta impronta nella
disciplina considerata: la sua a-dozione viene infatti ricondotta
all’opportunità di non penalizzare le imprese sprovviste oltre che di
utili pure di riserve, evidente-mente preesistenti, manifestando
l’adesione all’approccio meno rigido.
Nella disposizione è stata
chiaramente esercitata la scelta per una configurazione ampia
dell’aggregato patrimoniale che fornisce la copertura, senza però seguire
sino in fondo il criterio fiscale di selezione delle voci interessate.
L’esonero del capitale e della riserva legale riflette, infatti,
un’indisponibilità di matrice soltanto civilistica. Ma se quest’ultima è
stata giudicata sufficien-te nel contesto considerato, la tesi – sopra
affacciata - secondo cui l’imputazione a capitale delle riserve non
influirebbe sul loro regime potrebbe essere oggetto di revisione. Ed
invero, la conti-nuità di regime, che solitamente connota il loro
passaggio a capi-tale, e che la predetta tesi postula valida anche nella
circostanza, potrebbe reputarsi spezzata dalla nascita del vincolo di
indispo-nibilità di fonte civilistica, proprio del capitale sociale, che
la normativa allo studio eleva a fattore di selezione delle quote di
patrimonio escluse dal concorso alla copertura.
Quest’ipotesi
ricostruttiva, permettendo di sottrarre il rim-borso del capitale sociale,
anche per la quota alimentata dalle ri-serve, al novero delle
distribuzioni rilevanti, avrebbe peraltro il pregio di restituire alla
disposizione in commento quella coerenza interna di cui sopra, alla luce
della tesi richiamata, si era lamenta-ta la carenza.
Come evidenziato,
l’indisponibilità per la distribuzione, pur se di fonte tributaria, che
contrassegna il regime delle riserve in sospensione d’imposta, dovrebbe
portare ad escludere che le stes-se siano idonee a concorrere alla
predetta copertura. Occorre al riguardo notare, infatti, come queste
riserve corrispondono ad in-crementi patrimoniali non assoggettati ad
imposizione (quanto-meno in via ordinaria), ed assolvono quindi, in
relazione a speci-fici incrementi, una funzione analoga a quella che sono
destinate a svolgere, in rapporto ad altre quote di patrimonio, le riserve
soggette al vincolo di cui alla disposizione in
commento.
4.4. L’oggetto della copertura
Definito
il novero delle voci di patrimonio netto che parte-cipano alla copertura
occorre precisare l’oggetto di quest’ultima, sinora delineato
genericamente mediante riferimento alle dedu-zioni
extracontabili.
L’art.109, c.4, lett. b) , menziona al riguardo
in pri-mo luogo, per poi prescrivere determinate rettifiche in
diminu-zione del suo importo, l’eccedenza degli ammortamenti, delle
ret-tifiche di valore e degli accantonamenti dedotti rispetto a quelli
imputati a conto economico, al netto del fondo imposte differite correlato
agli importi dedotti.
E’ pertanto anzitutto configurata l’esecuzione di
una diffe-renza, assumendo, quale sottraendo, l’importo degli
ammorta-menti, delle rettifiche di valore e degli accantonamenti che hanno
partecipato, come componenti negativi, alla formazione del red-dito
d’impresa e, quale minuendo, l’importo delle stesse poste imputato al
conto economico.
Il risultato ottenuto deve quindi essere depurato
dell’importo accantonato al fondo imposte differite in ragione degli
ammortamenti, delle rettifiche di valore e degli accantona-menti dedotti
senza transito dal conto economico. Si tratta, infat-ti, di deduzioni
idonee a produrre differenze solo temporanee tra l’ordine dei valori
fiscali e quello dei valori contabili, perché de-stinate ad essere
riassorbite al momento della rilevazione contabi-le degli oneri che ne
sono la causa. Poiché la registrazione delle imposte differite assicura la
permanenza nell’economia dell’impresa di una quota degli oneri dedotti
mediante imputa-zione a prospetto (naturalmente sino al loro recupero a
tassazio-ne), si manifesta superfluo per la quota in questione richiedere
una (ulteriore) copertura a livello di patrimonio netto, come quel-la
configurata dalla disposizione in esame.
Benché una prima lettura
della disposizione potrebbe indur-re a pensare che questo conteggio debba
essere effettuato ex novo ad ogni distribuzione rilevante, una
riflessione sul ruolo delle variazioni in diminuzione che sono illustrate
nel prosieguo, conduce ad una diversa ricostruzione, per la quale
l’eccedenza si formerebbe periodo dopo periodo, ponendo a confronto i
valori che hanno partecipato alla formazione del reddito dell’esercizio
con quelli che sono confluiti nel corrispondente conto economi-co,
sommando il risultato ottenuto all’eccedenza determinata con riferimento
ai periodi precedenti, ed infine operando le suddette variazioni.
Ed
invero, quanto a queste ultime, un primo insieme com-prende gli
ammortamenti, le rettifiche di valore e gli accantona-menti che hanno
concorso alla formazione del reddito, per tali dovendosi a mio parere
intendere quegli ammortamenti, quelle rettifiche di valore e quegli
accantonamenti imputati a conto eco-nomico che hanno formato oggetto di
ripresa a tassazione, perché corrispondenti ad ammortamenti, rettifiche di
valore ed accanto-namenti dedotti in via extracontabile in esercizi
precedenti. Que-sta regola non si spiega, infatti, se si ipotizza che il
calcolo dell’eccedenza debba essere effettuato ex novo ad ogni
distribu-zione rilevante, perché, secondo questo modello gli
ammortamen-ti, le rettifiche di valore e gli accantonamenti, imputati a
conto economico e poi ripresi a tassazione, incrementando il minuendo
senza modificare il sottraendo, inciderebbero direttamente sulla
formazione dell’eccedenza. Si comprende invece se si immagina un’eccedenza
calcolata esercizio per esercizio, secondo l’altro pa-radigma sopra
descritto, perché in questo modello gli ammorta-menti, le rettifiche di
valore e gli accantonamenti, imputati a conto economico e poi ripresi a
tassazione, correlandosi ad ecce-denze pregresse, restano fuori dal
calcolo dell’eccedenza di pe-riodo, e andrebbero valorizzati dall’esterno,
appunto mediante la riduzione dell’eccedenza complessivamente
considerata.
Occorre chiedersi se rilevano anche quelle variazioni in
aumento che dipendono dall’imputazione a conto economico di quote di
ammortamento e rettifiche di valore correlate a maggiori valori
fiscalmente non riconosciuti, come quelli iscritti in sede di fusione, di
scissione o di conferimenti neutrali. La risposta mi pa-re debba essere
negativa, interessando dette variazioni ammorta-menti e rettifiche
relativi a valori diversi da quelli che hanno ge-nerato le deduzioni
extracontabili, e quindi l’eccedenza di cui so-pra.
Un secondo gruppo
di variazioni si ricollega alle plusvalen-ze o minusvalenze che hanno
concorso a formare il reddito, an-che qui, a mio avviso, semplicemente per
la parte oggetto di ri-presa a tassazione nell’esercizio, in
corrispondenza, evidentemen-te, di ammortamenti e rettifiche di valore
dedotti extracontabil-mente in esercizi precedenti. La riduzione
dell’eccedenza com-plessiva in ragione di questi importi serve infatti a
neutralizzare l’incidenza sulla stessa degli ammortamenti e delle
rettifiche di valore dedotti in via extracontabile in esercizi precedenti,
e per-ciò in essa incorporati.
Una terza famiglia di variazioni ha origine nelle riserve di patrimonio
netto e negli utili che hanno concorso a formare il reddito in occasione
della loro distribuzione a causa dell’insufficiente copertura offerta
dalle residue riserve e dai re-stanti utili. La partecipazione alla
formazione del reddito delle somme distribuite implica infatti il
recupero a tassazione, totale o parziale, dei valori dedotti in via
extracontabile. Ragionevole è, pertanto, che - come la disposizione
in commento prevede - si ri-percuota sull’ammontare dell’eccedenza,
azzerandola (quando il recupero a tassazione è totale) o riducendola
(quando è solo par-ziale). Ma altrettanto ragionevole è che – nonostante
il silenzio della disposizione sul punto – incida sui valori fiscalmente
rico-nosciuti delle attività oggetto degli ammortamenti e delle rettifi-che
dedotti in via extracontabile, nonché su quelli dei fondi ali-mentati
con gli accantonamenti parimenti dedotti in via extracon-tabile [14].
L’incremento dei valori fiscalmente riconosciuti delle sud-dette attività
e il decremento dei valori fiscalmente riconosciuti dei suddetti fondi
risponde all’esigenza di evitare una doppia im-posizione sullo stesso
reddito: una prima volta al momento della distribuzione di determinate
voci di patrimonio netto, ed una se-conda al momento in cui l’onere
dedotto extracontabilmente si manifesta contabilmente, imponendo una
compensazione me-diante variazione in aumento al risultato del conto
economico. Il tema è noto, essendo stato affrontato con riferimento
alle riserve in sospensione d’imposta costituite a fronte di incrementi
patri-moniali non tassati, ma fiscalmente non riconosciuti, quale
la ri-serva conferimenti agevolati di cui all’art.34 della l. 576/1975,
per essere risolto nel senso di una interazione tra vicende relative
ai valori fiscalmente non riconosciuti dell’attivo e vicende relati-ve
alla corrispondente riserva in sospensione, e segnatamente nel senso
di associare alla tassazione dell’incremento la liberazione della
riserva dal regime di sospensione, e – appunto - di associare alla
tassazione della riserva il riconoscimento fiscale dell’incremento
[15]).
5.
Conclusioni: verso gli IAS
Nei suoi effetti la nuova norma va
accolta con favore, pro-cedendo in una direzione, quella della
dissociazione tra determi-nazione civilistica e fiscale del reddito, che
l’ordinamento ormai chiaramente addita, nella tendenza all’ampliamento del
novero delle vicende che possono condurre ad una divaricazione tra va-lori
contabili e valori fiscalmente riconosciuti.
Come osservato, la regola della previa imputazione a conto economico
dei componenti negativi costituisce un tassello impor-tante in un
sistema di determinazione del reddito d’impresa basa-to sulla dipendenza
di quest’ultimo dal risultato del conto eco-nomico. E’ tuttavia indubbio
che la sua presenza nell’ordinamento ha un senso solo se, e nella
misura in cui, tra valori fiscalmente riconosciuti e valori di bilancio
esiste una ten-denziale identità, se, e nella misura in cui, cioè,
il valore fiscal-mente rilevante del patrimonio netto dell’impresa
tendenzialmen-te coincide con il suo valore di bilancio. Quando queste
due serie di valori si divaricano, infatti, la significatività delle
valutazioni eseguite in bilancio ai fini della misurazione del reddito
d’impresa inevitabilmente svanisce. Ne consegue che l’incremento delle
occasioni offerte dall’ordinamento per simili sdoppiamenti - basti
pensare alla cancellazione dal novero dei componenti positivi di reddito
delle plusvalenze iscritte disposta dalla l. 449/1997, o alla disciplina
delle operazioni di riorganiz-zazione societaria di cui al d.lgs.
544/1992 e al d.lgs. 358/1997, ora in buona parte confluita negli
artt.172-181 del tuir [16] - de-finisce uno sfondo contro il
quale il ridimensionamento della por-tata della regola in questione,
decretato dalla riforma, appare pie-namente giustificato.
Le prospettive che una siffatta tendenza schiude sono peral-tro assai
più radicali. Lo sganciamento dalle valutazioni di bilan-cio, ulteriormente
favorito dall’abbandono della regola della pre-via imputazione a conto
economico per i componenti negativi sopra indicati, indubbiamente
mina l’attitudine stessa dell’incremento patrimoniale misurato in
bilancio a fornire il più attendibile indicatore della capacità contributiva
connessa all’iniziativa economica. Conviene perciò chiedersi se sia
ragio-nevole conservare il sistema della “dipendenza parziale”, al
quale si accompagna un meccanismo di variazioni in aumento e in di-minuzione
sempre più ingombrante, o se non sia più logico a questo punto optare
per il sistema della “autonomia” (del reddito d’impresa dal risultato
del conto economico), inserendo nella normativa sul reddito d’impresa
- per assicurarne la completezza - una norma di chiusura, che ne disponga
l’integrazione per i proventi e gli oneri “atipici” attraverso il
rinvio alla disciplina sul bilancio d’esercizio. Considerato il livello
di analiticità raggiunto dalla normativa sul reddito d’impresa, quest’ultima
soluzione mi sembra preferibile, sopratutto per via della maggiore
snellezza applicativa [17].
La Commissione Mirone, pur sostenendo - come osservato - la necessità
di abrogare il requisito della previa imputazione, po-stulava la conservazione
di questo sistema [18], al quale ricono-sceva una funzione
di garanzia per entrambe le parti del rapporto tributario: per le
imprese, atteso che il risultato del conto econo-mico costituisce
l’espressione più attendibile della effettiva ric-chezza prodotta
dalle imprese stesse; per l’Amministrazione fi-nanziaria, atteso che
la redazione del bilancio è oggetto di una di-sciplina destinata principalmente
a tutelare i terzi, e quindi anche l’Amministrazione finanziaria.
Nelle versioni considerate, “auto-nomia” con norma residuale di rinvio,
“dipendenza parziale” senza previa imputazione a conto economico dei
componenti ne-gativi, i due sistemi non mi pare esprimano differenti
sensibilità verso gli interessi richiamati dalla Commissione [19].
Ed
invero, per i componenti reddituali fiscalmente “tipici” la tutela di
questi interessi si risolve in entrambi i modelli presi in esame
esclusivamente all’interno della normativa tributaria, che individua
tempi, modi e forme del loro concorso alla determina-zione del reddito
d’impresa, senza richiedere la cooperazione del-la normativa sul bilancio
d’esercizio. Per quelli fiscalmente “ati-pici” detta tutela si risolve
invece, parimenti in entrambbi i model-li, nel collegamento con la
normativa sul bilancio d’esercizio, alla quale tempi, modi e forme del
loro concorso alla determinazione del reddito d’impresa sono dalla
normativa tributaria (sia pure con modalità diverse) rimessi.
La
rilevanza dell’interrogativo proposto mi pare destinata ad assumere una
evidenza ancora maggiore nel prossimo futuro al cospetto di bilanci
d’esercizio redatti in base ai criteri fissati negli IAS, secondo quanto
previsto dall’art.25 della l. 306/2003.
Non è questa la sede per discutere di tutte le implicazioni nella
sfera della misurazione del reddito d’impresa della scelta di obbligare
determinate categorie di società ad utilizzare detti crite-ri nella
redazione dei bilanci d’esercizio [20]. Intendo limitarmi a
due osservazioni di carattere generale, che trovo pertinenti con le
tematiche sinora sviluppate.
In primo luogo, l’adozione degli IAS nella stesura dei bilan-ci d’esercizio
comporta il passaggio da un sistema di regole in-centrato sulla rilevazione
del risultato realizzato ad uno teso all’individuazione del risultato
di competenza, sia o meno realiz-zato [21]. E’ chiaro che,
se non si elevasse quest’ultimo ad e-spressione della capacità contributiva
della società che lo conse-gue [22], e si continuasse a legare
il prelievo al risultato realizza-to, non solo si farebbe saltare
l’assunto che fonda il nesso di di-pendenza del reddito d’impresa
dal risultato del conto economi-co, poiché in quest’ultimo non si
ravviserebbe più il modello del primo, ma altresì si provocherebbe
un ulteriore forte incremento nel numero delle rettifiche necessarie
per tradurre in reddito d’impresa il risultato del conto economico.
In
secondo luogo, con riferimento alla specifica disposizio-ne commentata in
questo studio, il mutato quadro di riferimento potrebbe mettere in crisi
la qualificazione in termini di agevola-zione della deduzione
extracontabile degli ammortamenti, delle altre rettifiche di valore e
degli accantonamenti, la qualificazione, cioè, che – come rilevato – regge
e giustifica la statuizione del principio di copertura. Il distacco dal
modello di reddito offerto dal bilancio permetterebbe infatti di
riallacciare la possibilità di effettuare la deduzione extracontabile di
certi ammortamenti, ret-tifiche di valore e accantonamenti, anziché ad un
intento di age-volazione (ammettere la deduzione senza previa imputazione
di certi valori, in deroga ad una corretta costruzione del reddito civi-le
e fiscale, al fine di prevenire l’inquinamento del bilancio), alla scelta,
da parte della legislazione tributaria, di un concetto di reddito diverso
da quella considerato dalla legislazione civilistica (ammettere la
deduzione senza previa imputazione di certi valori, in deroga alla
corretta costruzione del reddito civile, al fine di una corretta
costruzione di quello fiscale).
In definitiva, l’intervento riformatore
oggetto di analisi in-troduce nell’ordinamento gli aggiustamenti giudicati
indispensa-bili per soddisfare l’esigenza di sottrarre i bilanci agli
inquina-menti di matrice fiscale, nitidamente espressa dalla legge delega
per la riforma del diritto societario, e sfociata, sul versante
civili-stico, nell’abrogazione del c.2 dell’art.2426. Consentendo la
de-duzione extracontabile dei componenti negativi quantificati se-condo
criteri forfetari, esso concorre peraltro ad arricchire quel novero di
discipline che autorizzano l’allontanamento dei valori fiscali da quelli
civili, e così danno vita ad un fenomeno che, da un lato, rende la
misurazione del reddito d’impresa sempre meno legata al calcolo del
risultato di gestione, e quindi sempre meno sensibile ai mutamenti che ne
interessano le regole, dall’altro, rende la selva delle variazioni in
aumento e diminuzione al pre-detto risultato da eseguire per ottenere il
reddito d’impresa sem-pre più fitta ed appesantisce la dichiarazione di
una pletora di prospetti destinati all’esposizione dei valori fiscali e
alla loro ri-conciliazione con quelli civili.
Detto intervento continua
insomma a muoversi all’interno del tradizionale schema secondo cui il
reddito d’impresa è deter-minato a partire dal risultato del conto
economico, provocando un’ulteriore accentuazione della parzialità del
rapporto di dipen-denza che lega la prima grandezza alla seconda. Come ho
eviden-ziato, a mio parere, la sua attuazione, come l’imminente adozione
degli IAS nella redazione dei bilanci di determinate categorie di società,
in buona sostanza l’emersione di un contesto contrasse-gnato da una
progressiva quanto incisiva attenuazione di tale vincolo, potrebbero però
preludere ad una scelta più radicale: la rinuncia a tale schema a favore
del modello dell’autonomia.
Solo il dibattito, attualmente aperto,
sulla possibilità di as-sumere gli IAS quale punto di partenza
nell’elaborazione di una base imponibile comune a livello europeo,
quantomeno per le so-cietà che operano in più Paesi dell’Unione, potrebbe
indurre a frenare questa spinta. Il mantenimento dell’attuale schema,
nono-stante la crescente complessità applicativa, potrebbe essere
giu-stificato, alla luce di questa circostanza, per l’attitudine ad
anti-cipare il modello europeo allo studio, e perciò a favorirne la
pene-trazione nel nostro ordinamento, laddove si dovesse giungere alla sua
adozione.