TributImpresa
n°2-2005
 

Giuseppe ZIZZO

 
 

La deduzione dei componenti negativi forfetariamente determinati

 
 

SOMMARIO: 1. Oggetto dell’indagine. - 2. Le ragioni dell’intervento. - 3. La deduzione in base al prospetto. - 3.1. Ambito applicativo. - 3.2. Rapporti con l’imputazione a conto economico. - 4. Il principio di copertura. - 4.1. Ratio. - 4.2. Le distribuzioni rilevanti. - 4.3. Le voci di patrimonio netto che forniscono la copertura. - 4.4. L’oggetto della copertura. - 5. Conclusioni: verso gli IAS.


1.Oggetto dell’indagine


L’art.109, c.4, del testo unico delle imposte sui redditi, così come modificato dal d.lgs. 344/2003, reitera la regola della pre-via imputazione a conto economico delle componenti negative del reddito d’impresa in precedenza contenuta nell’art. 75, c. 4, ampliando la lista delle deroghe indicate in quest’ultima disposi-zione con una, di grandissimo impatto pratico e sistematico, in tema di rettifiche di valore ed accantonamenti.
Invero, l’art. 75, c. 4, svincola dall’imputazione al conto economico dell’esercizio di competenza le spese e gli altri com-ponenti negativi:
•non imputabili al conto economico, ma deducibili per di-sposizione di legge;
•imputati al conto economico di un esercizio precedente, quando la deduzione è stata rinviata in conformità a norme tributarie che dispongono o consentono il rinvio;
•afferenti a ricavi ed altri proventi che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddi-to.
L’art. 109, c. 4, arricchisce questo elenco di una nuova fi-gura. Stabilisce infatti, alla lett. b), che gli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali, le altre rettifiche di valore e gli accantonamenti sono deducibili, senza previo transito dal conto economico, a condizione che in apposito prospetto sia indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei fondi, prevedendo la partecipazione alla formazione del red-dito, in caso di loro distribuzione, delle riserve e degli utili d’esercizio, anche se conseguiti successivamente al periodo d’imposta cui si riferisce la deduzione, se e nella misura in cui l’importo degli ammortamenti, delle altre rettifiche di valore e degli accantonamenti dedotti senza preventiva imputazione a conto economico eccede l’ammontare delle restanti riserve, di-verse dalla riserva legale, e dei restanti utili portati a nuovo.
Di questa novità intendo occuparmi nel presente studio, tanto esplorandone la portata e ricostruendone i contenuti, quanto verificandone l’opportunità in un contesto normativo sottoposto a forti spinte evolutive.


2. Le ragioni dell’intervento

Per comprendere le ragioni dell’intervento sulla sfera appli-cativa della regola della previa imputazione a conto economico dei componenti negativi del reddito d’impresa, attuato con il d.lgs. 344, è necessario a mio avviso prendere le mosse dalla leg-ge delega per la riforma del diritto societario.
L’art.6, c.1, lett. a) , di questa legge (la 366/2001) affidava infatti al Governo il compito di “eliminare le interferen-ze prodotte nel bilancio dalla normativa fiscale sul reddito d’impresa anche attraverso al modifica della relativa disciplina”. La relazione della Commissione Mirone, alla quale si deve la progettazione della riforma societaria, configurava a tal fine un’azione su due fronti: quello civilistico, con l’abrogazione del secondo comma dell’art.2426 c.c., il quale consente di effettuare nel bilancio d’esercizio rettifiche di valore ed accantonamenti e-sclusivamente in applicazione di norme tributarie; e quello tribu-tario, con una riformulazione del c.4 dell’art.75 del tuir che di-spensasse dalla previa imputazione a conto economico i compo-nenti negativi misurati dalla normativa sul reddito d’impresa in modo forfetario [1].
Alla presenza di queste disposizioni veniva infatti ascritto quell’inquinamento del bilancio con voci di matrice fiscale, ca-paci di alterarne la funzione informativa, al quale con la riforma si intendeva porre fine: nella prima, in particolare, si ravvisava lo strumento utilizzato per alimentare detto fenomeno, nella secon-da, invece, il suo motore.
Questo secondo assunto merita di essere meglio precisato.
Ed invero, in un sistema di misurazione del reddito imponi-bile ispirato al modello della “dipendenza parziale” del reddito stesso dal risultato del conto economico, la regola della previa imputazione a conto economico assolve un ruolo cruciale [2]. Combinandosi con quelle disposizioni che, essenzialmente per ragioni di certezza del rapporto tributario, regolano la deduzione degli elementi negativi espressione di processi valutativi - come variazioni delle rimanenze, rettifiche di valore, accantonamenti a fondi – mediante la fissazione di argini alla traslazione in ambito tributario dei valori esposti nel conto economico, la regola in questione serve infatti a assicurare l’effettività del valore dedotto, e così a garantire – in linea con l'impostazione seguita nella scelta del modello della “dipendenza” [3] - che l'imposta insista su una grandezza economica discostantesi il meno possi¬bile dal risultato del conto economico.
Per esemplificare, mentre l’inclusione nel conto economico del prezzo di acquisto delle merci o delle retribuzioni ai dipen-denti nulla aggiunge all’esistenza e consistenza di questi oneri, l’inclusione nel conto economico della quota di ammortamento del costo di un bene strumentale è “costitutiva” dell’esistenza e consistenza di quest’altro componente negativo (insomma, e semplificando, se il primo nasce “fuori”, il secondo nasce “den-tro”, il bilancio). In quest’ultima ipotesi, perdere l’appiglio al va-lore esposto nel conto economico, ragguagliato alle effettive pro-spettive di utilizzo di quel determinato bene in quella determinata impresa, per assumere nella dichiarazione il parametro fornito dalla norma tributaria, significherebbe privare il nesso di deriva-zione (del reddito d’impresa dal risultato del conto economico) della sua stessa ragione di esistere.
In questa prospettiva è evidente come la regola considerata non sia affatto preordinata ad interferire con la stesura dei bilan-ci, asservendola ai criteri valutativi stabiliti dalla normativa tribu-taria. E’ anzi manifesto come essa sia concepita per operare in abbinamento a bilanci redatti conformemente ai criteri civilisti-co-contabile.
Congegnate per condizionare detta attività sono piuttosto le norme sul reddito d’impresa improntate al modello della cosid-detta “dipendenza rovesciata”, le quali autorizzano (non obbliga-no) il contribuente a tenere nella redazione del bilancio una linea di condotta non prevista, sovvertendo l’ordinario rapporto di di-pendenza del reddito d’impresa dal risultato dell’esercizio. L’onere di allocare in bilancio una posta destinata a vincolare all’economia dell’impresa una certa quota di reddito si associa, in queste disposizioni, alla possibilità di ottenerne la detassazione, costituendo lo strumento per promuovere, attraverso l’autofinanziamento, quel rafforzamento dell’apparato produttivo indicato nella legge delega 825/1971.
Ciò precisato, è tuttavia innegabile che la regola della pre-via imputazione a conto economico sia capace di esercitare un forte influsso sulla determinazione dei valori di bilancio, allorché l’utilizzo dei criteri valutativi fiscali consente di attribuire agli e-lementi negativi del reddito un importo maggiore di quello otte-nibile sulla base dei criteri civilistico-contabili. Ed invero, in questa circostanza, l’indeducibilità degli elementi non imputati a conto economico può spingere all’inclusione in questo documen-to anche dei suddetti maggiori importi, al fine di conseguire una riduzione del carico impositivo.
Un inquinamento “occulto”, a differenza di quello prodotto dalle norme costruite secondo il modello della “dipendenza rove-sciata”, che il secondo comma dell’art.2426 c.c. - e prima di esso, ed ancor meglio, la cosiddetta “appendice fiscale” al conto eco-nomico (formata dalle voci 24 e 25 dello schema di conto eco-nomico), introdotta nel 1991 e soppressa nel 1994 - ha permesso di portare alla luce, senza tuttavia offrire una soluzione capace di appagare le istanze espresse da entrambi i settori normativi inte-ressati.
L’assegnazione ai parametri fissati nelle norme tributarie sulle valutazioni e sugli accantonamenti del compito di integrare quelli stabiliti dalle corrispondenti regole civilistico-contabili, quando capaci di fornire valori (fiscalmente) più convenienti, che segnava detta soluzione, rendeva infatti la regola della previa im-putazione a conto economico inutile e dannosa: inutile, perché presupponeva un’adesione delle voci di bilancio alla situazione concreta dell’impresa che, per la via indicata, rischiava di difetta-re; dannosa, perché, senza apprezzabili ragioni, e nonostante le delucidazioni offerte dalla nota integrativa, diventava fonte di un serio pregiudizio alla capacità del bilancio di informare con chia-rezza sui risultati economici dell’attività dell’impresa.
Da qui la diffusa percezione dell’opportunità di una revi-sione radicale dell’assetto considerato, la quale, passando per la soppressione della disposizione civilistica indicata, andasse a colpire la regola della previa imputazione. Eliminare la prima, senza toccare la seconda, non avrebbe infatti palesemente sortito altro effetto se non quello di riportare in clandestinità le interfe-renze di matrice fiscale, restaurando la situazione precedente alla riforma della normativa sui bilanci del 1991.
La relazione della Commissione Mirone e quindi la legge delega per la riforma del diritto societario indicavano pertanto, come sopra ricordato, l’esigenza di intervenire su entrambi i fron-ti. Il relativo decreto attuativo, ossia il d.lgs. 6/2003, compiva tut-tavia solo una parte del percorso indicato, quello segnato sul ter-reno del codice civile, mediante l’abrogazione del secondo com-ma dell’art.2426, tralasciando la parte da sviluppare in campo tributario.
L’approccio adottato scontava non solo l’opportunità di va-lutare in modo complessivo l’impatto nella sfera del diritto tribu-tario delle numerose modifiche eseguite nell’ambito di quello so-cietario, in relazione alla quale veniva nominata un’apposita commissione di studio presieduta dal prof. Gallo, ma anche l’avvio, medio tempore, di un importante processo di ri-forma del sistema tributario.
Nella legge delega per la riforma del sistema fiscale statale (la l. 80/2003) il tema è infatti ripreso all’art.4, c.1, lett. i) , laddove si prevede la “deducibilità delle componenti nega-tive di reddito forfetariamente determinate, quali le rettifiche dell’attivo e gli accantonamenti a fondi, indipendentemente dal transito dal conto economico al fine di consentire il differimento d’imposta anche se calcolate in sede di destinazione dell’utile”. E’ quindi configurata, coerentemente con le indicazioni emerse nella delega in materia societaria, una rimodulazione della sfera applicativa del suddetto requisito della previa imputazione a con-to economico dei componenti negativi, senza tuttavia raggiungere il completo affrancamento del processo di identificazione e misu-razione di questi ultimi da quello relativo alla formazione del bi-lancio: l’imputazione al conto economico dei componenti negati-vi viene infatti collocata in alternativa alla loro rilevazione in se-de di destinazione dell’utile di esercizio, con interessamento del patrimonio netto mediante la costituzione di riserve in sospensio-ne d’imposta.
La possibilità di ricorrere allo strumento della riserva in so-spensione, quale surrogato dell’imputazione a conto economico, era stata peraltro vagliata nella relazione della Commissione Mi-rone, ma era stata scartata, perché giudicata discriminatoria nei confronti delle imprese prive di utili da accantonare o riserve pre-esistenti da vincolare.
Per questo motivo l’adozione di tale strumento è stata ripu-diata dal decreto delegato, il quale ha recepito la riformulazione della regola proposta dalla Commissione Gallo, che nel frattempo chiudeva i suoi lavori. Come segnalato in premessa, infatti, l’art.109, c.4, lett. b) , lega la deduzione di ammortamenti ed accantonamenti alla sola annotazione nell’apposito prospetto, introducendo tuttavia un principio di copertura patrimoniale de-gli oneri dedotti extracontabilmente, valevole non al momento della loro emersione, ma a quello della distribuzione ai soci di u-tili di esercizio o di riserve.
Occorre chiedersi se l’infedeltà alla delega, che segna il de-creto attuativo sul punto, non ne pregiudichi la legittimità costi-tuzionale. Credo che i dubbi che nascono da un primo confronto delle due normative siano tutt’altro che infondati.
A scioglierli non basta, a mio avviso, il ricorso all’art.1-bis della legge delega (introdotto con dall’art.39, c.14-octies, del d.l. 269/2003, convertito con modificazioni dalla l. ), il quale consente di tenere conto della riforma del diritto societario nell’attuazione delle deleghe di cui agli artt.3 e 4 della l. 80/2003, perché una siffatta generica autorizzazione può valere per i temi in tutto o in parte lasciati scoperti dalle deleghe mede-sime, ma non per quelli, come il disinquinamento dei bilanci, sui quali la legge formula già un indirizzo preciso.
Potrebbe tuttavia argomentarsi che il richiamo alla riforma societaria, pur non potendo legittimare il superamento dei confini fissati da deleghe specifiche, possa essere utilizzato quale criterio per la loro attuazione, ossia servire ad orientare le scelte da com-piere in tale processo. Ed in questa prospettiva evidenziare, per tentare di ricomporre l’osservata dissonanza tra delega e decreto attuativo: che, con il riferimento alla fase della destinazione degli utili, la delega ha, nella sostanza, inteso esprimere l’esigenza che la riduzione del prelievo, ricollegatesi alla deduzione extraconta-bile concessa, sia da incentivo all’autofinanziamento delle socie-tà; che una attuazione strettamente condizionata dal dato letterale avrebbe precluso la deduzione extracontabile alle società prive di utili da accantonare, rispetto alle quali la creazione di un incenti-vo all’autofinanziamento era comunque configurabile, attraverso la previsione di un meccanismo capace di allocare il vincolo sulle riserve e sugli eventuali utili futuri; che, per di più, questa di-scriminazione avrebbe dato origine, nel comparto delle società che ne sarebbero state vittime, ad un pericolo di inquinamenti dei bilanci.


3. La deduzione in base al prospetto

3.1. Ambito applicativo


In ordine ad alcuni componenti negativi del reddito d’impresa il novellato testo unico rinuncia dunque all’imputazione a conto economico per imporre quella ad un ap-posito prospetto della dichiarazione dei redditi, destinato ad ospi-tare l’indicazione del loro importo complessivo, dei valori civili e fiscali dei beni e di quelli dei fondi.
Nella legge delega questi elementi sono individuati median-te riferimento alle relative modalità di determinazione previste dalla legislazione tributaria. Vengono infatti menzionati i com-ponenti negativi forfetariamente determinati, esemplificati nomi-nando le rettifiche dell’attivo e gli accantonamenti a fondi.
Il decreto delegato sostituisce al genere dei componenti for-fetariamente determinati le categorie indicate come sue specie dalla legge delega, ricollegando il nuovo regime agli ammorta-menti dei beni materiali e immateriali, alle altre rettifiche di valo-re e agli accantonamenti a fondi.
Inevitabile appare, pertanto, confrontarsi preliminarmente con la questione dell’ambito applicativo della disciplina in esa-me, verificando se le specie identificate nel decreto delegato e-sauriscano il genere individuato dalla legge delega, e – comunque – se la ridefinizione della sfera di operatività della regola della previa imputazione a conto economico, così realizzata, sia con-gruente con la ratio dell’intervento, quale evidenziata nel precedente paragrafo.
Ed invero, se detta ratio è quella di rimuovere ogni fonte di interferenza fiscale alla formazione delle voci del conto economico, la deduzione mediante imputazione a prospetto, an-ziché a conto economico, andrebbe estesa ad ogni onere la cui di-sciplina tributaria sia idonea ad influire sulla stesura di quest’ultimo documento, inducendo all’inosservanza dei criteri civilistico-contabili di rilevazione dello stesso. Qualsiasi limita-zione permetterebbe infatti al fenomeno da debellare di sopravvi-vere, sia pure in un ambito maggiormente circoscritto.
Ciò precisato, nella legge delega i componenti negativi da esonerare dalla previa imputazione a conto economico sono indi-viduati in quelli “forfetariamente determinati”, dei quali non vie-ne però fornita una definizione, se non mediante esemplificazio-ne, richiamando gli ammortamenti, le altre rettifiche dell’attivo e gli accantonamenti. Utile per chiarire il concetto si rivela la rela-zione della Commissione Mirone, nella quale il carattere forfeta-rio è associato a quei componenti negativi determinati dalla nor-ma tributaria “senza particolari indagini di merito sulla loro effet-tività economica”, mentre in quella della Commissione Gallo si insiste sull’abbinamento di detto carattere a quei componenti ne-gativi che sono espressione di processi valutativi.
Sono dunque “forfetariamente determinati” quegli oneri la cui deduzione non dipende dalla corretta applicazione dei criteri di competenza economica definiti dalle regole civilistico-contabili, ma dall’osservanza dei limiti massimi di importo rica-vabili dalle norme tributarie che li disciplinano.
Occorre in proposito rammentare come non tutti i valori che concorrono in positivo o in negativo alla formazione del reddito d'impresa sono determinabili in modo certo. Alcuni - si pensi agli ammortamenti, agli accantonamenti, alle rimanenze - sono il frut-to di giudizi dotati di un margine più o meno ampio di opinabili-tà. La normativa civilistica - pur avendo raggiunto un elevato grado di analiticità, tanto nella definizione della struttura dei do-cumenti che compongono il bilancio, quanto nell’indicazione dei criteri da seguire nella valutazione degli elementi patrimoniali - si limita in queste ipotesi ad additare l'oggetto su cui deve in¬sistere il giudizio (come ad esempio la re¬sidua possibilità di utilizzazio-ne del bene per gli ammortamenti, il valore di realizzazione de-sumibile dall'andamento del mercato per le rimanenze), ricono-scendo ai redattori del bilancio il po¬tere di individuare, sulla base delle conoscenze tecniche di cui deve disporre ogni "buon ammi-nistratore", quel valore che meglio consente di fornire attraverso il bilancio un’immagine veritiera e corretta della situazione pa-trimoniale e del risultato economico della gestione.
La complessità dei processi in questione sconsiglia il mero rimando ai valori civilistici, agevole rivelandosi la previsione che la questione della “correttezza civilistica” della misura di deter-minati componenti del reddito d’impresa costituirebbe un peren-ne focolaio di conflitti (di ardua soluzione) tra Fisco e contri-buenti. L'esigenza di assicurare la certezza del rapporto tributario, la quale risponde tanto ad un interesse dei contribuenti a non re-stare esposti all'azione accertatrice dell'Amministrazione, quanto ad un interesse della collettività all’agevole e sollecita riscossione dei tributi, suggerisce al legisla¬tore di percorrere una strada del tutto diversa nella messa a punto dei meccanismi di calcolo del reddito d'impresa, e cioè di estromettere i suddetti processi valu-tativi dal novero dei fenomeni rilevanti, mediante la specificazio-ne di parametri - il cui rispetto sia oggettivamente ed agevolmen-te verificabile da parte dell’Amministrazione - da utilizzare per stabilire dei valori (di volta in volta: minimi e massimi, solo mi-nimi, solo massimi) destinati a delimitare la sfera entro cui gli e-siti dei processi possono essere trasferiti dal calcolo del risultato economico a quello del reddito d’impresa. Ne consegue che, al cospetto di norme tributarie del tipo considerato, l’osservanza dei criteri civilistico-economici in sede di determinazione dell’importo delle voci esposte nel bilancio d’esercizio diventa sul piano tributario del tutto insignificante, contando su di esso unicamente il rispetto dei parametri stabiliti dalle norme tributa-rie.
Come già rilevato, nel decreto attuativo il riferimento al ge-nere degli oneri a determinazione forfetaria viene rimpiazzato con quello alle specie degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, delle altre rettifiche di valore e degli accantonamen-ti, nominate in via esemplificativa nella legge delega.
Presumo che questa sostituzione sia stata effettuata al fine di rendere più chiari i confini del nuovo regime. Trovo però l’operazione malriuscita, non solo perché a mio avviso conduce ad un ampliamento, anziché ad una riduzione, degli ambiti di in-certezza generati da tale profilo, ma altresì perché crea una frattu-ra tra delega e decreto delegato, che a mio parere non ha mero ca-rattere formale, e perciò si risolve in un vizio del secondo prov-vedimento, se non saldata mediante un’interpretazione adeguatri-ce.
In ordine al primo aspetto, quello relativo al piano della chiarezza dell’enunciato, occorre osservare come non tutte le ca-tegorie di componenti negativi nominate nella disposizione in commento sono impiegate, e quindi in qualche modo delimitate, da altre disposizioni del testo unico: lo è quella degli ammorta-menti dei beni materiali, considerata nell’art.102; lo è quella de-gli ammortamenti dei beni immateriali, considerata nell’art.103; lo è altresì quella degli accantonamenti, di cui trattano gli artt.105-107 e 99, c.2; non lo è, invece, quella delle “altre rettifi-che di valore”.
Alla nozione sono certamente da ricondurre le svalutazioni dei crediti, disciplinate dall’art.106, nonché quelle che riguarda-no gli altri elementi dell’attivo, comprese le rimanenze di cui all’art.92, le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art.93 e i titoli di cui all’art.94.
Sulla possibilità di includere le svalutazioni delle rimanenze tra le rettifiche di valore di cui all’art.109, c.4, lett. b) , sono stati avanzati dubbi [4]. Si obietta infatti che la valorizza-zione fiscale delle rimanenze sarebbe indissolubilmente legata a quella di bilancio e che non sarebbe, pertanto, configurabile una svalutazione rilevante unicamente sul versante tributario [5]. Questa tesi non mi convince, trascurando come l’identità delle due serie di valori sia normale, ma non inevitabile: si pensi in particolare ad operazioni straordinarie che modifichino i valori contabili dei beni merce lasciando inalterati quelli fiscalmente ri-conosciuti, dando così origine a disallineamenti pacificamente ammessi. La disciplina delle rimanenze non preclude insomma ai valori fiscali di staccarsi da quelli contabili, sicché, acquisita con l’art.109, c.4, lett. b) , la possibilità di una deduzione e-xtracontabile della generalità delle rettifiche di valore, la svaluta-zione mediante semplice imputazione a prospetto delle rimanen-ze, per adeguamento al valore minimo di cui al c.5 dell’art.92, deve ritenersi consentita. Se ne trae conferma dall’art.94, il quale vieta in modo espresso l’applicazione dell’art.109, c.4, lett. b) , secondo periodo, nella svalutazione dei titoli negoziati. La previsione di questo divieto si giustifica, infatti, solo se si assume che lo stesso non sia già desumibile dalla disciplina della valuta-zione delle rimanenze, fissata dall’art.92 ed estesa alla valutazio-ne dei titoli dall’art.94, c.1.
Dubbi sono stati altresì manifestati in ordine alla possibilità di includere tra le rettifiche di valore le spese relative a più eser-cizi di cui all’art.108. La questione è stata sollevata con riferi-mento all’ipotesi di deduzione integrale, nell’esercizio in cui so-no state sostenute, di spese relative a studi e ricerche oppure di spese di pubblicità e propaganda capitalizzate in bilancio, e per-ciò imputate a conto economico in più esercizi, osservandosi che la loro deduzione integrale non configura una rettifica di valore. Come non configura una rettifica di valore, e neppure un ammor-tamento, la deduzione integrale nell’esercizio in cui sono state sostenute delle spese di acquisizione dei beni materiali strumen-tali di costo unitario inferiore a 516.46 euro [6]).
Le incertezze legate alla formula per specie utilizzata nella disposizione in commento, nonché i limiti alla sua sfera di appli-cazione che detta formula induce a individuare, pongono in luce il distacco del decreto dalla legge delega, nella quale prevale il ri-ferimento al genere degli oneri forfetariamente determinati.
Non mi pare contestabile, infatti, che tutti gli oneri nomina-ti, per i quali la lettera del decreto desta le evidenziate perplessità, appartengano all’area degli oneri forfetariamente determinati dal-la legislazione tributaria secondo la definizione sopra fornita: so-no infatti deducibili, nei limiti fissati in via autonoma dalla sud-detta legislazione, “senza particolari indagini di merito sulla loro effettività economica”, o meglio in ordine all’osservanza dei cri-teri civilistico-economici che ne governano la distribuzione tem-porale, o comunque la rilevazione contabile.
Se questo è vero, delle due l’una. O si ritiene che il decreto delegato sia sul punto costituzionalmente illegittimo per avere di-satteso le direttive fornite dalla delega. Oppure si ritiene, come credo, che il divario tra i due documenti possa essere colmato mediante un’interpretazione adeguatrice del primo, capace di al-largare le maglie delle categorie dallo stesso richiamate, in una duplice, ma convergente, prospettiva: l’adattamento alla delega, che disconnette dalla previa imputazione a conto economico tutti gli oneri forfetariamente determinati; la congruenza con la ratio dell’intervento, ossia l’eliminazione delle interfe-renze di matrice fiscale nella formazione dei bilanci.
Come ho segnalato sopra, infatti, sottrarre un onere, per il quale la valorizzazione consentita dalla normativa tributaria si dovesse rivelare in concreto maggiormente conveniente (in ter-mini di carico impositivo sul risultato di esercizio, si intende) di quella consentita dalla normativa civilistica, al nuovo regime di deduzione mediante prospetto significa, inevitabilmente, accetta-re la permanenza di occasioni di inquinamento fiscale dei bilanci, ancorché non manifeste, in contrasto – mi pare – con gli orienta-menti inequivocabilmente espressi tanto dalla legge delega per la riforma del diritto societario quanto da quella per la riforma tri-butaria.
In questa prospettiva trovo inevitabile l’adesione ad un’interpretazione estensiva della sfera dei fenomeni interessati dal nuovo regime, capace di raccogliere al suo interno ogni onere che formi oggetto di una misurazione forfetaria nella legislazione tributaria, anche se formalmente non inquadrabile tra gli ammor-tamenti dei beni materiali o immateriali, tra le altre rettifiche di valore o tra gli accantonamenti.
Ritengo, pertanto, da respingere tanto la tesi secondo cui la predetta sfera debba essere modellata seguendo in modo rigoroso i contorni di queste categorie, quanto, a fortiori, quella, vieppiù restrittiva, che ne postula la riduzione al sottoinsieme de-gli ammortamenti, delle altre rettifiche di valore e degli accanto-namenti la cui deduzione secondo parametri forfetari è ammessa dalla legislazione tributaria essenzialmente per fini di agevola-zione, come gli ammortamenti anticipati [7]. Ritengo, inoltre, se-riamente indiziate di incostituzionalità, e comunque da valutare criticamente, quelle disposizioni, come l’art.94, c.4, lett. a) , relativamente alle svalutazioni dei titoli quotati, che espres-samente negano l’applicazione del nuovo regime a taluni oneri a determinazione forfetaria.


3.2. Rapporti con l’imputazione a conto economico

Delineato così il novero dei costi per i quali la deduzione è subordinata all’annotazione nell’apposito prospetto della dichia-razione anziché all’imputazione a conto economico, conviene precisare come l’onere di osservare la prima condizione sostitui-sca, non affianchi, quello di osservare la seconda. Tra le due con-dizioni non si può, cioè, a mio parere ravvisare un rapporto di concorso, tale per cui l’inclusione degli stessi tra i componenti negativi del reddito d’impresa dipenderebbe dall’imputazione a conto economico per l’eventuale quota imputabile a questo do-cumento, in ragione della normativa che ne disciplina la stesura, e dall’imputazione a prospetto per l’eccedenza scaturita dall’utilizzo dei criteri di misurazione forfetaria configurati dalla legislazione tributaria [8].
A favore di tale tesi potrebbe addursi la collocazione del nuovo regime. Poiché il primo periodo dell’art.109, c.4, lett. b) , dispensa dalla previa imputazione a conto economico quegli oneri che “pur non essendo imputabili a conto economico, sono deducibili per disposizione di legge”, si potrebbe sostenere che gli ammortamenti, le rettifiche di valore e gli accantonamenti cui si riferisce il secondo periodo siano soltanto gli ammortamen-ti, le rettifiche di valore e gli accantonamenti non imputabili a conto economico, per quelli imputabili persistendo l’onere della previa imputazione al documento civilistico.
Contro militano sia motivi di ordine testuale sia motivi di ordine sistematico.
Quanto ai primi, è da osservare come il secondo periodo dell’art.109, c.4, lett. b) , secondo periodo, nel raccordare la deduzione in base a prospetto agli ammortamenti dei beni ma-teriali ed immateriali, alle altre rettifiche di valore e agli accanto-namenti rifugga da una loro delimitazione. Così, del resto, ade-rendo alla direttiva fornita nell’art.4, c.1, lett. i) , della legge delega, la quale riferisce l’affrancamento dall’imputazione a conto economico alla generalità delle componenti negative for-fetariamente determinate, senza permettere di circoscrivere l’operatività del nuovo regime alla suddetta eccedenza, mante-nendo fermo l’onere dell’imputazione a conto economico per la quota allo stesso imputabile.
Sotto il profilo sistematico, poi, è indubbio che l’ipotizzata complementarietà delle due condizioni, imponendo di distinguere tra la quota imputabile a conto economico alla stregua dei criteri civilistico-economici, da allocare a conto economico pena l’indeducibilità nel calcolo del reddito d’impresa, e la quota ec-cedente, da indicare esclusivamente nel prospetto, conferirebbe rilievo ad un dato - la corretta applicazione dei predetti criteri in sede di redazione del conto economico - al quale, nell’interesse della certezza del rapporto tributario, la legislazione tributaria manifesta invece la chiara tendenza a negare rilievo, e proprio mediante quelle normative, connotate da meccanismi forfetari di quantificazione dei componenti di reddito disciplinati, che sono all’origine dell’intervento di riforma considerato.
Ed invero, mi pare indiscutibile che, se gli oneri di cui trat-tasi dovessero essere considerati fiscalmente rilevanti, per la parte imputabile a conto economico, solo se e nella misura in cui cor-rettamente rilevati in questo documento, quella fonte di incertez-za che il legislatore ha inteso cacciare dalla porta, introducendo detti regimi di determinazione forfetaria dei componenti reddi-tuali, rientrerebbe dalla finestra, scaturendo alla necessità di pas-sare attraverso la verifica del rispetto dei criteri civilistico-economici nella formazione delle voci di conto economico al fine di stabilire, quanto agli oneri imputati soltanto al prospetto, se laa loro esposizione in questo documento è sufficiente ad autorizzar-ne la deduzione.
Un simile assetto si manifesterebbe, peraltro, del tutto irra-zionale, perché, in presenza di norme tributarie destinate a fissare i confini entro cui è ammesso situare la misura di determinati o-neri, espressione di processi valutativi, e a riconoscere la possibi-lità di raggiungere questi confini anche solo in dichiarazione (purché gli oneri vengano indicati nell’apposito prospetto), non si comprende quale interesse possa essere addotto per spiegare la perdurante soggezione di questi oneri all’imputazione a conto e-conomico, relativamente a quella quota imputabile allo stesso.


4. Il principio di copertura

4.1. Ratio

Come messo in luce, alla deduzione extracontabile degli oneri indicati si accompagna la nascita di un vincolo alla distri-buzione delle riserve e degli utili. In caso di distribuzione, infatti, le riserve e gli utili concorrono a formare il reddito se e nella mi-sura in cui l’ammontare delle restanti riserve, diverse dalla riser-va legale, e dei restanti utili riportati a nuovo risulti inferiore all’eccedenza degli ammortamenti, delle rettifiche di valore e de-gli accantonamenti dedotti rispetto a quelli imputati a conto eco-nomico [9]. Gli oneri dedotti in via meramente extracontabile de-vono, in altre parole, trovare in tale fase – e solo in tale fase, non rilevando la situazione al momento della deduzione - copertura nel patrimonio netto della società, al netto del capitale sociale e della riserva legale; in difetto di copertura, e sino a concorrenza dell’importo degli oneri dedotti extracontabilmente sprovvisti della stessa, le somme distribuite concorrono a formare il suo reddito, come se oggetto di ripartizione fossero delle riserve in sospensione d’imposta.
Orbene, poiché le differenze tra risultato economico e reddi-to d’impresa, che nascono dalla deduzione mediante variazione in diminuzione dei suddetti oneri, sono destinate nel tempo a scomparire (con l’imputazione a conto economico degli oneri stessi oppure delle maggiori plusvalenze o minori minusvalenze generate dalla cessione dei beni cui si riferivano), poiché si tratta, in buona sostanza, di semplici differenze temporanee tra le due grandezze considerate (al maggior risultato economico di un e-sercizio, frutto di una variazione in diminuzione, corrispondendo il maggior reddito d’impresa di un esercizio successivo, frutto di una simmetrica variazione in aumento), conviene chiedersi quale sia la ragione dell’introduzione di un ulteriore fattore di imponi-bilità: appunto la distribuzione medio tempore delle ri-serve o degli utili. Le ipotesi che mi sento di avanzare sono le se-guenti.
Un primo inquadramento colloca la previsione tra gli stru-menti di cautela fiscale: impedire la distribuzione dell’incremento patrimoniale non tassato significa assicurare l’esistenza dei mezzi per fronteggiare il prelievo al momento in cui sorge la relativa obbligazione tributaria. Osservo però che - a parte l’esistenza nel nuovo diritto societario dell’obbligo di accantonare le imposte differite - l’ordinamento prevede non pochi casi in cui al differi-mento del prelievo, attuato mediante il meccanismo delle varia-zioni (in diminuzione prima, in aumento poi), non si accompagna l’istituzione di cautele. Si pensi, ad esempio, alle plusvalenze e alle sopravvenienze attive rateizzate di cui agli artt.86 e 88, oppu-re alle plusvalenze da conferimenti neutrali di cui all’art.176. Non si comprende il motivo per cui nella disciplina in esame l’ordinamento debba manifestare una diverso orientamento.
Una seconda visione pone la norma nell’ambito dei regimi orientati a favorire il rafforzamento degli apparati produttivi: im-pedire la distribuzione dell’incremento patrimoniale non tassato significa assicurare il suo impiego nell’ambito imprenditoriale [10]. Questa ricostruzione mi sembra più persuasiva, ma sollecita una riflessione, posto che, salvo l’ammortamento anticipato, gli istituti (ammortamenti, valutazioni, accantonamenti) coinvolti non rispondono a fini agevolativi, ma di tutela dell’interesse alla certezza del rapporto tributario. Quanto all’ammortamento anti-cipato, questo strumento premia l’investimento in beni strumen-tali, permettendo una (provvisoria) riduzione del prelievo, purché l’incremento patrimoniale detassato non venga distolto dalla sfera imprenditoriale. L’autofinanziamento non assume dunque valore in sé, e non è premiato in sé (chiusasi la breve stagione dell’imposizione duale), ma in abbinamento alla riduzione del prelievo che ha fonte in un comportamento giudicato meritevole di incentivo.
Nell’estensione ad istituti ispirati a finalità diverse, come quelli coinvolti nel nuovo regime di deduzione in base a prospet-to, il meccanismo descritto ineluttabilmente si profila disgiunto da un comportamento meritevole di incentivo. La (provvisoria) riduzione del prelievo è infatti accordata quando i valori degli ammortamenti, delle altre rettifiche dell’attivo e degli accanto-namenti, ottenuti applicando i criteri fissati dalle norme tributa-rie, si rivelano superiori a quelli imputati a conto economico, e cioè in rapporto ad una situazione indifferente alla promozione, perché puramente casuale. E tuttavia, secondo il predetto model-lo, alla dispensa dall’imputazione a conto economico di tali mag-giori valori l’ordinamento connette la creazione intorno al capita-le e alla riserva legale di un cuscino patrimoniale fiscalmente in-tangibile.
In altre parole, lo schema normativo utilizzato è quello dell’agevolazione, con la detassazione provvisoria di una deter-minata quota di reddito associata alla formazione di un vincolo sulla disponibilità di una corrispondente quota di patrimonio net-to, ma dell’agevolazione è assente la funzione premiale. Non si tratta, infatti, di incentivare una determinata condotta, bensì di impedire che, una volta cancellato il secondo comma dell’art.2426 c.c., il mantenimento del legame tra deduzione di certi oneri e loro imputazione a conto economico riproponesse il fenomeno dell’inquinamento di matrice fiscale dei bilanci in quelle forme dissimulate rese note dalla prassi precedente alla ri-forma del 1991. La deduzione extracontabile ha dunque la fun-zione di prevenire possibili riapparizioni del fenomeno in discus-sione, ma al contempo è avvertita quale agevolazione, consenten-do l’integrazione nel reddito d’impresa di oneri non giustificati sul piano economico.
La filosofia che muove l’intervento non è, evidentemente, quella dell’autonomia delle due determinazioni del reddito, nella quale il concorso alla determinazione civilistica è ininfluente sul-la partecipazione a quella fiscale, ma di una dipendenza (vieppiù) “rettificata”, nella quale il distacco dalla prima è concepito solo in termini agevolativi, e perciò gravato da corrispondenti vincoli.
Occorre tuttavia avvertire, anche perché consente di portare alla luce una questione destinata a riproporsi – lo si illustrerà nel prosieguo - in termini assai più evidenti con l’utilizzo degli IAS nella redazione dei bilanci, come non sempre la possibilità di ef-fettuare la deduzione extracontabile delle poste di cui trattasi può ragionevolmente essere classificata nella sfera dei fenomeni age-volativi, perché derogatori ad una corretta misurazione del reddi-to, dipendente dalla fedeltà al dato contabile. Si pensi al caso di beni dotati, a seguito di svalutazioni fiscalmente non ammesse, di valori fiscalmente riconosciuti superiori a quelli di bilancio. In questa ipotesi gli ammortamenti esposti nel conto economico, in quanto rapportati a valori diversi da quelli fiscalmente ricono-sciuti, non possono ovviamente essere trasferiti sul versante della determinazione del reddito d’impresa senza perdere l’attitudine a riflettere il deperimento e consumo, e quindi il decremento di va-lore, subito dai beni nel periodo considerato. Per individuare quest’ultimo è al valore fiscalmente riconosciuto che occorre per-tanto fare capo, sicché la deduzione extracontabile del maggiore ammortamento si manifesta strumento per conseguire, non per eludere in chiave agevolativa, una corretta misurazione del reddi-to, nell’ambito di un sistema di valori, quello fiscalmente rilevan-te, diverso da quello rappresentato dal bilancio [11].


4.2. Le distribuzioni rilevanti

Chiarito il ruolo assegnato al meccanismo di recupero a tas-sazione degli oneri dedotti extracontabilmente, delineato nel terzo periodo dell’art.109, c. 4, lett. b) , occorre precisarne la portata, ribadendo, in primo luogo, come lo stesso si attivi esclu-sivamente in sede di distribuzione di determinate quote del pa-trimonio netto della società. Il principio di copertura, insomma, non condiziona la deduzione extracontabile, la quale può avveni-re anche in totale assenza di riserve ed utili di esercizio, purché il loro importo sia rappresentato nell’apposito prospetto della di-chiarazione più volte menzionato. Né opera laddove le riserve e gli utili di esercizio siano utilizzati per scopi diversi dall’attribuzione ai soci, ad esempio per coprire perdite [12] o per incrementare il capitale sociale.
La disposizione in commento richiede che la verifica intor-no alla copertura patrimoniale degli oneri dedotti in via extracon-tabile sia compiuta al momento della distribuzione delle riserve di patrimonio netto, senza distinzione tra riserve di utili e riserve di capitale, e degli utili di esercizio, anche se conseguiti succes-sivamente al periodo d’imposta cui si riferisce la deduzione.
Irrilevante parrebbe il rimborso del capitale sociale eseguito in sede di riduzione dello stesso per esuberanza, tanto per la parte formata da conferimenti, quanto per quella (eventualmente) costi-tuita mediante l’assorbimento di riserve, di utili o di capitale. Certo, l’art.47, c.6, qualifica come distribuzione di utili la ridu-zione del capitale successiva all’imputazione allo stesso di riserve di utili, tuttavia il rimborso del capitale attuato mediante riduzio-ne dello stesso non è una distribuzione di riserve né una distribu-zione di utili di esercizio, ossia uno dei fenomeni considerati nell’art.109, c.4, lett. b) . Inoltre, se è vero che, per inne-scare l’obbligo della verifica della copertura patrimoniale, non ri-leva soltanto la distribuzione delle riserve formate con utili, ma pure quella delle riserve di capitale, non si comprenderebbe per-ché la riduzione del capitale dopo il passaggio a capitale di riser-ve di utili dovrebbe imporre l’accertamento della copertura, men-tre la riduzione del capitale dopo il passaggio a capitale di riserve di capitale non dovrebbe provocare detto effetto.
Quanto alla razionalità di questa conclusione, tuttavia, cre-do sia lecito nutrire più di un dubbio, non ravvisandosi – a mio parere - motivi per differenziare le conseguenze dell’attribuzione ai soci di una certa frazione di patrimonio netto a seconda della sua previa inclusione o meno nel capitale, come si desume age-volmente da una serie di norme - prima fra tutte quella contenuta nel richiamato art.47, c.6 – che equiparano gli effetti della ridu-zione del capitale a quelli della distribuzione delle riserve con le quali lo stesso è stato accresciuto. Una lettura sistematica della disposizione in commento potrebbe allora indurre ad assegnare rilievo anche al rimborso del capitale sociale, per la parte formata mediante imputazione di riserve, indipendentemente – si badi - dalla loro natura (di riserve di utili o di riserve di capitale). Que-sta lettura impedirebbe peraltro l’effettuazione di trasferimenti a capitale di riserve allo scopo di vestire queste ultime dei panni del primo, per poi attribuirle ai soci senza attivare l’accertamento previsto dalla disposizione in commento.
A volere spingere avanti il ragionamento il punto però è che non mi sembra sussistano ragioni, una volta affermata la rilevan-za delle distribuzioni che interessano le riserve costituite con ap-porti, confluite o meno nel capitale sociale, per negare la rilevan-za delle distribuzioni che coinvolgono quest’ultimo, nello stesso nucleo derivato direttamente da conferimenti. E poiché non mi pare proprio che in via interpretativa si possa manipolare il dato testuale sino a giungere ad attribuire rilievo anche a questa fetta di patrimonio, l’interrogativo che sorge è se la coerenza interna della disciplina considerata non possa essere recuperata su un di-verso versante, e precisamente circoscrivendo la sua operatività alle riserve di utili [13].
Anche su questo fronte, però, la formula della disposizione in esame mi pare chiudere ogni margine di manovra: il riferimen-to alle “riserve di patrimonio netto” impedisce infatti di separare le riserve di capitale da quelle di utili, raccordando la verifica della copertura alla distribuzione delle seconde e non a quella delle prime. Né riterrei giustificata una simile differenziazione, se alla copertura dovessero concorrere – come sembra – entrambe le tipologie di riserve.
Sottratte a questo meccanismo, tanto nelle conseguenze dell’eventuale distribuzione quanto nell’attitudine a fornire una copertura patrimoniale alle deduzioni extracontabili, dovrebbero comunque restare le riserve in sospensione d’imposta, sulle quali insiste già, sul fronte tributario, un impegno di non distribuzione, il quale esclude l’esigenza di creare degli ostacoli alla loro distri-buzione.
Segnalo che, se la distribuzione di qualsiasi posta di patri-monio netto diversa dal capitale sociale (e, per il motivo testé in-dicato, dalle riserve in sospensione d’imposta) implica la verifica della copertura, risulta ininfluente sul regime allo studio la pre-sunzione di distribuzione prioritaria degli utili e delle riserve di utili (diverse da quelle in sospensione) di cui all’art.47, c.1: è in-fatti indifferente, al fine considerato, che la distribuzione interes-si l’utile di esercizio, oppure una riserva di utili oppure ancora una riserva di capitale.


4.3. Le voci di patrimonio netto che forniscono la coper-tura

Spostando l’attenzione sulle verifiche da compiere in occa-sione delle indicate distribuzioni, occorre osservare come, secon-do la disposizione in commento, la copertura delle deduzioni e-xtracontabili sia fornita dalle restanti riserve di patrimonio netto, diverse dalla riserva legale, e dai restanti utili portati a nuovo.
E’ dunque irrilevante il capitale sociale, come pure la riser-va legale. I vincoli che il codice civile pone all’attribuzione ai so-ci di queste quote di patrimonio netto sono stati evidentemente giudicati sufficienti ad assicurare una stabile connessione delle corrispondenti risorse all’impresa, rendendo superflua l’istituzione di strumenti tributari destinati alla sua tutela.
Quanto alle riserve imputate a capitale, va osservato che, se è vero che ciò che contribuisce alla copertura è inevitabile che ri-levi pure in sede di distribuzione, non è necessariamente vero l’opposto, ossia che ciò che rileva in sede di distribuzione debba pure partecipare alla copertura. Ben potrebbe ipotizzarsi, infatti, l’estensione del vincolo di non distribuzione all’intero patrimonio netto sino al completamento della copertura. L’ampiezza del no-vero delle voci di patrimonio la cui attribuzione ai soci comporta la verifica di questa condizione è, dunque, essenzialmente una funzione del rigore al quale il legislatore intende improntare la disciplina: maggiore l’insieme di tali voci, più numerose le occa-sioni di recupero a tassazione delle deduzioni extracontabili, e quindi più forte l’incentivo alla creazione della copertura; minore il medesimo insieme, meno numerose le suddette occasioni, e di riflesso meno forte tale incentivo. Nella disposizione considerata, peraltro, la coincidenza tra i due ambiti è chiaramente indicata dall’utilizzo delle espressioni “riserve di patrimonio netto” per il primo e “restanti riserve di patrimonio netto” per il secondo, di guisa che, se le riserve imputate a capitale dovessero, nel caso di rimborso dello stesso, imporre l’accertamento della copertura, come sopra ipotizzato, esse dovrebbero altresì concorrere a costi-tuire quest’ultima.
Sono rilevanti le riserve diverse dalla riserva legale, ancor-ché costituite per statuto (e perciò disponibili nei limiti segnati dallo stesso o in virtù di una sua modifica), e gli utili portati a nuovo, la cui disponibilità per la distribuzione è pertanto limitata dal compito, loro affidato dalla normativa in esame per promuo-verne la formazione e conservazione, di produrre la copertura alle deduzioni extracontabili. Si può trattare di riserve di utili come di riserve di capitale, non permettendo il tenore letterale della dispo-sizione di differenziare la posizione delle due classi. Né mi pare che una loro differenziazione si imponga in via logica. L’indisponibilità fiscale, che si associa al concorso alla copertura, può infatti essere riferita a qualsiasi quota di patrimonio netto fi-scalmente disponibile, sia essa costituita da riserve di utili (diver-se da quelle in sospensione d’imposta) sia essa costituita da ri-serve di capitale: in assenza di utili o di riserve di utili, l’interesse al rafforzamento dell’apparato produttivo può ben essere perse-guito rendendo indisponibili per la distribuzione le riserve di ca-pitale. Certo, sarebbe possibile concepire il soddisfacimento di detta esigenza in termini maggiormente rigorosi: come connesso, cioè, piuttosto alla devoluzione all’impresa degli incrementi via via maturati (nell’esercizio della deduzione o nei successivi) che alla mancata sottrazione di mezzi già destinati alla stessa (e quin-di già figuranti come riserve di utili o di capitale nell’esercizio della deduzione, oppure provenienti da successivi apporti, per ef-fetto di una scelta di destinazione all’impresa non condizionabile con lo strumento in esame). Non mi pare però sia possibile scor-gere una siffatta impronta nella disciplina considerata: la sua a-dozione viene infatti ricondotta all’opportunità di non penalizzare le imprese sprovviste oltre che di utili pure di riserve, evidente-mente preesistenti, manifestando l’adesione all’approccio meno rigido.
Nella disposizione è stata chiaramente esercitata la scelta per una configurazione ampia dell’aggregato patrimoniale che fornisce la copertura, senza però seguire sino in fondo il criterio fiscale di selezione delle voci interessate. L’esonero del capitale e della riserva legale riflette, infatti, un’indisponibilità di matrice soltanto civilistica. Ma se quest’ultima è stata giudicata sufficien-te nel contesto considerato, la tesi – sopra affacciata - secondo cui l’imputazione a capitale delle riserve non influirebbe sul loro regime potrebbe essere oggetto di revisione. Ed invero, la conti-nuità di regime, che solitamente connota il loro passaggio a capi-tale, e che la predetta tesi postula valida anche nella circostanza, potrebbe reputarsi spezzata dalla nascita del vincolo di indispo-nibilità di fonte civilistica, proprio del capitale sociale, che la normativa allo studio eleva a fattore di selezione delle quote di patrimonio escluse dal concorso alla copertura.
Quest’ipotesi ricostruttiva, permettendo di sottrarre il rim-borso del capitale sociale, anche per la quota alimentata dalle ri-serve, al novero delle distribuzioni rilevanti, avrebbe peraltro il pregio di restituire alla disposizione in commento quella coerenza interna di cui sopra, alla luce della tesi richiamata, si era lamenta-ta la carenza.
Come evidenziato, l’indisponibilità per la distribuzione, pur se di fonte tributaria, che contrassegna il regime delle riserve in sospensione d’imposta, dovrebbe portare ad escludere che le stes-se siano idonee a concorrere alla predetta copertura. Occorre al riguardo notare, infatti, come queste riserve corrispondono ad in-crementi patrimoniali non assoggettati ad imposizione (quanto-meno in via ordinaria), ed assolvono quindi, in relazione a speci-fici incrementi, una funzione analoga a quella che sono destinate a svolgere, in rapporto ad altre quote di patrimonio, le riserve soggette al vincolo di cui alla disposizione in commento.


4.4. L’oggetto della copertura

Definito il novero delle voci di patrimonio netto che parte-cipano alla copertura occorre precisare l’oggetto di quest’ultima, sinora delineato genericamente mediante riferimento alle dedu-zioni extracontabili.
L’art.109, c.4, lett. b) , menziona al riguardo in pri-mo luogo, per poi prescrivere determinate rettifiche in diminu-zione del suo importo, l’eccedenza degli ammortamenti, delle ret-tifiche di valore e degli accantonamenti dedotti rispetto a quelli imputati a conto economico, al netto del fondo imposte differite correlato agli importi dedotti.
E’ pertanto anzitutto configurata l’esecuzione di una diffe-renza, assumendo, quale sottraendo, l’importo degli ammorta-menti, delle rettifiche di valore e degli accantonamenti che hanno partecipato, come componenti negativi, alla formazione del red-dito d’impresa e, quale minuendo, l’importo delle stesse poste imputato al conto economico.
Il risultato ottenuto deve quindi essere depurato dell’importo accantonato al fondo imposte differite in ragione degli ammortamenti, delle rettifiche di valore e degli accantona-menti dedotti senza transito dal conto economico. Si tratta, infat-ti, di deduzioni idonee a produrre differenze solo temporanee tra l’ordine dei valori fiscali e quello dei valori contabili, perché de-stinate ad essere riassorbite al momento della rilevazione contabi-le degli oneri che ne sono la causa. Poiché la registrazione delle imposte differite assicura la permanenza nell’economia dell’impresa di una quota degli oneri dedotti mediante imputa-zione a prospetto (naturalmente sino al loro recupero a tassazio-ne), si manifesta superfluo per la quota in questione richiedere una (ulteriore) copertura a livello di patrimonio netto, come quel-la configurata dalla disposizione in esame.
Benché una prima lettura della disposizione potrebbe indur-re a pensare che questo conteggio debba essere effettuato ex novo ad ogni distribuzione rilevante, una riflessione sul ruolo delle variazioni in diminuzione che sono illustrate nel prosieguo, conduce ad una diversa ricostruzione, per la quale l’eccedenza si formerebbe periodo dopo periodo, ponendo a confronto i valori che hanno partecipato alla formazione del reddito dell’esercizio con quelli che sono confluiti nel corrispondente conto economi-co, sommando il risultato ottenuto all’eccedenza determinata con riferimento ai periodi precedenti, ed infine operando le suddette variazioni.
Ed invero, quanto a queste ultime, un primo insieme com-prende gli ammortamenti, le rettifiche di valore e gli accantona-menti che hanno concorso alla formazione del reddito, per tali dovendosi a mio parere intendere quegli ammortamenti, quelle rettifiche di valore e quegli accantonamenti imputati a conto eco-nomico che hanno formato oggetto di ripresa a tassazione, perché corrispondenti ad ammortamenti, rettifiche di valore ed accanto-namenti dedotti in via extracontabile in esercizi precedenti. Que-sta regola non si spiega, infatti, se si ipotizza che il calcolo dell’eccedenza debba essere effettuato ex novo ad ogni distribu-zione rilevante, perché, secondo questo modello gli ammortamen-ti, le rettifiche di valore e gli accantonamenti, imputati a conto economico e poi ripresi a tassazione, incrementando il minuendo senza modificare il sottraendo, inciderebbero direttamente sulla formazione dell’eccedenza. Si comprende invece se si immagina un’eccedenza calcolata esercizio per esercizio, secondo l’altro pa-radigma sopra descritto, perché in questo modello gli ammorta-menti, le rettifiche di valore e gli accantonamenti, imputati a conto economico e poi ripresi a tassazione, correlandosi ad ecce-denze pregresse, restano fuori dal calcolo dell’eccedenza di pe-riodo, e andrebbero valorizzati dall’esterno, appunto mediante la riduzione dell’eccedenza complessivamente considerata.
Occorre chiedersi se rilevano anche quelle variazioni in aumento che dipendono dall’imputazione a conto economico di quote di ammortamento e rettifiche di valore correlate a maggiori valori fiscalmente non riconosciuti, come quelli iscritti in sede di fusione, di scissione o di conferimenti neutrali. La risposta mi pa-re debba essere negativa, interessando dette variazioni ammorta-menti e rettifiche relativi a valori diversi da quelli che hanno ge-nerato le deduzioni extracontabili, e quindi l’eccedenza di cui so-pra.
Un secondo gruppo di variazioni si ricollega alle plusvalen-ze o minusvalenze che hanno concorso a formare il reddito, an-che qui, a mio avviso, semplicemente per la parte oggetto di ri-presa a tassazione nell’esercizio, in corrispondenza, evidentemen-te, di ammortamenti e rettifiche di valore dedotti extracontabil-mente in esercizi precedenti. La riduzione dell’eccedenza com-plessiva in ragione di questi importi serve infatti a neutralizzare l’incidenza sulla stessa degli ammortamenti e delle rettifiche di valore dedotti in via extracontabile in esercizi precedenti, e per-ciò in essa incorporati.
Una terza famiglia di variazioni ha origine nelle riserve di patrimonio netto e negli utili che hanno concorso a formare il reddito in occasione della loro distribuzione a causa dell’insufficiente copertura offerta dalle residue riserve e dai re-stanti utili. La partecipazione alla formazione del reddito delle somme distribuite implica infatti il recupero a tassazione, totale o parziale, dei valori dedotti in via extracontabile. Ragionevole è, pertanto, che - come la disposizione in commento prevede - si ri-percuota sull’ammontare dell’eccedenza, azzerandola (quando il recupero a tassazione è totale) o riducendola (quando è solo par-ziale). Ma altrettanto ragionevole è che – nonostante il silenzio della disposizione sul punto – incida sui valori fiscalmente rico-nosciuti delle attività oggetto degli ammortamenti e delle rettifi-che dedotti in via extracontabile, nonché su quelli dei fondi ali-mentati con gli accantonamenti parimenti dedotti in via extracon-tabile [14].
L’incremento dei valori fiscalmente riconosciuti delle sud-dette attività e il decremento dei valori fiscalmente riconosciuti dei suddetti fondi risponde all’esigenza di evitare una doppia im-posizione sullo stesso reddito: una prima volta al momento della distribuzione di determinate voci di patrimonio netto, ed una se-conda al momento in cui l’onere dedotto extracontabilmente si manifesta contabilmente, imponendo una compensazione me-diante variazione in aumento al risultato del conto economico. Il tema è noto, essendo stato affrontato con riferimento alle riserve in sospensione d’imposta costituite a fronte di incrementi patri-moniali non tassati, ma fiscalmente non riconosciuti, quale la ri-serva conferimenti agevolati di cui all’art.34 della l. 576/1975, per essere risolto nel senso di una interazione tra vicende relative ai valori fiscalmente non riconosciuti dell’attivo e vicende relati-ve alla corrispondente riserva in sospensione, e segnatamente nel senso di associare alla tassazione dell’incremento la liberazione della riserva dal regime di sospensione, e – appunto - di associare alla tassazione della riserva il riconoscimento fiscale dell’incremento [15]).


5. Conclusioni: verso gli IAS

Nei suoi effetti la nuova norma va accolta con favore, pro-cedendo in una direzione, quella della dissociazione tra determi-nazione civilistica e fiscale del reddito, che l’ordinamento ormai chiaramente addita, nella tendenza all’ampliamento del novero delle vicende che possono condurre ad una divaricazione tra va-lori contabili e valori fiscalmente riconosciuti.
Come osservato, la regola della previa imputazione a conto economico dei componenti negativi costituisce un tassello impor-tante in un sistema di determinazione del reddito d’impresa basa-to sulla dipendenza di quest’ultimo dal risultato del conto eco-nomico. E’ tuttavia indubbio che la sua presenza nell’ordinamento ha un senso solo se, e nella misura in cui, tra valori fiscalmente riconosciuti e valori di bilancio esiste una ten-denziale identità, se, e nella misura in cui, cioè, il valore fiscal-mente rilevante del patrimonio netto dell’impresa tendenzialmen-te coincide con il suo valore di bilancio. Quando queste due serie di valori si divaricano, infatti, la significatività delle valutazioni eseguite in bilancio ai fini della misurazione del reddito d’impresa inevitabilmente svanisce. Ne consegue che l’incremento delle occasioni offerte dall’ordinamento per simili sdoppiamenti - basti pensare alla cancellazione dal novero dei componenti positivi di reddito delle plusvalenze iscritte disposta dalla l. 449/1997, o alla disciplina delle operazioni di riorganiz-zazione societaria di cui al d.lgs. 544/1992 e al d.lgs. 358/1997, ora in buona parte confluita negli artt.172-181 del tuir [16] - de-finisce uno sfondo contro il quale il ridimensionamento della por-tata della regola in questione, decretato dalla riforma, appare pie-namente giustificato.
Le prospettive che una siffatta tendenza schiude sono peral-tro assai più radicali. Lo sganciamento dalle valutazioni di bilan-cio, ulteriormente favorito dall’abbandono della regola della pre-via imputazione a conto economico per i componenti negativi sopra indicati, indubbiamente mina l’attitudine stessa dell’incremento patrimoniale misurato in bilancio a fornire il più attendibile indicatore della capacità contributiva connessa all’iniziativa economica. Conviene perciò chiedersi se sia ragio-nevole conservare il sistema della “dipendenza parziale”, al quale si accompagna un meccanismo di variazioni in aumento e in di-minuzione sempre più ingombrante, o se non sia più logico a questo punto optare per il sistema della “autonomia” (del reddito d’impresa dal risultato del conto economico), inserendo nella normativa sul reddito d’impresa - per assicurarne la completezza - una norma di chiusura, che ne disponga l’integrazione per i proventi e gli oneri “atipici” attraverso il rinvio alla disciplina sul bilancio d’esercizio. Considerato il livello di analiticità raggiunto dalla normativa sul reddito d’impresa, quest’ultima soluzione mi sembra preferibile, sopratutto per via della maggiore snellezza applicativa [17].
La Commissione Mirone, pur sostenendo - come osservato - la necessità di abrogare il requisito della previa imputazione, po-stulava la conservazione di questo sistema [18], al quale ricono-sceva una funzione di garanzia per entrambe le parti del rapporto tributario: per le imprese, atteso che il risultato del conto econo-mico costituisce l’espressione più attendibile della effettiva ric-chezza prodotta dalle imprese stesse; per l’Amministrazione fi-nanziaria, atteso che la redazione del bilancio è oggetto di una di-sciplina destinata principalmente a tutelare i terzi, e quindi anche l’Amministrazione finanziaria. Nelle versioni considerate, “auto-nomia” con norma residuale di rinvio, “dipendenza parziale” senza previa imputazione a conto economico dei componenti ne-gativi, i due sistemi non mi pare esprimano differenti sensibilità verso gli interessi richiamati dalla Commissione [19].
Ed invero, per i componenti reddituali fiscalmente “tipici” la tutela di questi interessi si risolve in entrambi i modelli presi in esame esclusivamente all’interno della normativa tributaria, che individua tempi, modi e forme del loro concorso alla determina-zione del reddito d’impresa, senza richiedere la cooperazione del-la normativa sul bilancio d’esercizio. Per quelli fiscalmente “ati-pici” detta tutela si risolve invece, parimenti in entrambbi i model-li, nel collegamento con la normativa sul bilancio d’esercizio, alla quale tempi, modi e forme del loro concorso alla determinazione del reddito d’impresa sono dalla normativa tributaria (sia pure con modalità diverse) rimessi.
La rilevanza dell’interrogativo proposto mi pare destinata ad assumere una evidenza ancora maggiore nel prossimo futuro al cospetto di bilanci d’esercizio redatti in base ai criteri fissati negli IAS, secondo quanto previsto dall’art.25 della l. 306/2003.
Non è questa la sede per discutere di tutte le implicazioni nella sfera della misurazione del reddito d’impresa della scelta di obbligare determinate categorie di società ad utilizzare detti crite-ri nella redazione dei bilanci d’esercizio [20]. Intendo limitarmi a due osservazioni di carattere generale, che trovo pertinenti con le tematiche sinora sviluppate.
In primo luogo, l’adozione degli IAS nella stesura dei bilan-ci d’esercizio comporta il passaggio da un sistema di regole in-centrato sulla rilevazione del risultato realizzato ad uno teso all’individuazione del risultato di competenza, sia o meno realiz-zato [21]. E’ chiaro che, se non si elevasse quest’ultimo ad e-spressione della capacità contributiva della società che lo conse-gue [22], e si continuasse a legare il prelievo al risultato realizza-to, non solo si farebbe saltare l’assunto che fonda il nesso di di-pendenza del reddito d’impresa dal risultato del conto economi-co, poiché in quest’ultimo non si ravviserebbe più il modello del primo, ma altresì si provocherebbe un ulteriore forte incremento nel numero delle rettifiche necessarie per tradurre in reddito d’impresa il risultato del conto economico.
In secondo luogo, con riferimento alla specifica disposizio-ne commentata in questo studio, il mutato quadro di riferimento potrebbe mettere in crisi la qualificazione in termini di agevola-zione della deduzione extracontabile degli ammortamenti, delle altre rettifiche di valore e degli accantonamenti, la qualificazione, cioè, che – come rilevato – regge e giustifica la statuizione del principio di copertura. Il distacco dal modello di reddito offerto dal bilancio permetterebbe infatti di riallacciare la possibilità di effettuare la deduzione extracontabile di certi ammortamenti, ret-tifiche di valore e accantonamenti, anziché ad un intento di age-volazione (ammettere la deduzione senza previa imputazione di certi valori, in deroga ad una corretta costruzione del reddito civi-le e fiscale, al fine di prevenire l’inquinamento del bilancio), alla scelta, da parte della legislazione tributaria, di un concetto di reddito diverso da quella considerato dalla legislazione civilistica (ammettere la deduzione senza previa imputazione di certi valori, in deroga alla corretta costruzione del reddito civile, al fine di una corretta costruzione di quello fiscale).
In definitiva, l’intervento riformatore oggetto di analisi in-troduce nell’ordinamento gli aggiustamenti giudicati indispensa-bili per soddisfare l’esigenza di sottrarre i bilanci agli inquina-menti di matrice fiscale, nitidamente espressa dalla legge delega per la riforma del diritto societario, e sfociata, sul versante civili-stico, nell’abrogazione del c.2 dell’art.2426. Consentendo la de-duzione extracontabile dei componenti negativi quantificati se-condo criteri forfetari, esso concorre peraltro ad arricchire quel novero di discipline che autorizzano l’allontanamento dei valori fiscali da quelli civili, e così danno vita ad un fenomeno che, da un lato, rende la misurazione del reddito d’impresa sempre meno legata al calcolo del risultato di gestione, e quindi sempre meno sensibile ai mutamenti che ne interessano le regole, dall’altro, rende la selva delle variazioni in aumento e diminuzione al pre-detto risultato da eseguire per ottenere il reddito d’impresa sem-pre più fitta ed appesantisce la dichiarazione di una pletora di prospetti destinati all’esposizione dei valori fiscali e alla loro ri-conciliazione con quelli civili.
Detto intervento continua insomma a muoversi all’interno del tradizionale schema secondo cui il reddito d’impresa è deter-minato a partire dal risultato del conto economico, provocando un’ulteriore accentuazione della parzialità del rapporto di dipen-denza che lega la prima grandezza alla seconda. Come ho eviden-ziato, a mio parere, la sua attuazione, come l’imminente adozione degli IAS nella redazione dei bilanci di determinate categorie di società, in buona sostanza l’emersione di un contesto contrasse-gnato da una progressiva quanto incisiva attenuazione di tale vincolo, potrebbero però preludere ad una scelta più radicale: la rinuncia a tale schema a favore del modello dell’autonomia.
Solo il dibattito, attualmente aperto, sulla possibilità di as-sumere gli IAS quale punto di partenza nell’elaborazione di una base imponibile comune a livello europeo, quantomeno per le so-cietà che operano in più Paesi dell’Unione, potrebbe indurre a frenare questa spinta. Il mantenimento dell’attuale schema, nono-stante la crescente complessità applicativa, potrebbe essere giu-stificato, alla luce di questa circostanza, per l’attitudine ad anti-cipare il modello europeo allo studio, e perciò a favorirne la pene-trazione nel nostro ordinamento, laddove si dovesse giungere alla sua adozione.




 
 

[1]Su questa delega cfr.: F.GALLO, Brevi note sulla necessità di eliminare le interferenze della normativa fiscale nella redazione del bilancio d’esercizio, in Riv.dir.trib. , 2000, I, 3; DI TANNO, Brevi note a favore del “doppio binario” nella determinaizone del reddito d’impresa, in Riv.dir.trib. , 2000, I, 407; ZIZZO, Riflessioni in tema di “disinquinamento” del bilancio d’esercizio e di cancellazione della regola della previa imputazione a conto economico dei componenti negativi del reddito d’impresa, in Riv.dir.trib. , 2000, I, 497.

[2]Sul tema dei rapporti tra dichiarazione dei redditi e bilancio d’esercizio la bibliografia è particolarmente ricca. Per un primo orientamento si possono consultare: FALSITTA, Il bilancio d’esercizio delle imprese, Milano,1985; FANTOZZI e ALDERIGHI, Il bilancio e la normativa tributaria, in Rass.trib. , 1984, I, 117; NUZZO, Ricostruzione del contenuto dei rapporti tra bilancio e dichiarazione, in Giur.comm. , 1985, I, 810; POTITO, I rapporti tra bilancio civile e dichiarazione nella normativa del testo unico delle imposte sui redditi, in Riv.dir.fin.sc.fin. , 1989, I, 28; LUPI, La determinazione del reddito e del patrimonio delle società di capitali tra principi civilistici e norme tributarie, in Rass.trib. , 1990, I, 699; TESAURO, Esegesi delle regole generali sul calcolo del reddito d’impresa, in AA.VV., Commentario al Testo Unico delle imposte sui redditi e altri scritti, Roma-Milano, 1990, 217; GIOVANNINI, Bilancio civile e variazioni fiscali, in Riv.dir.fin.sc.fin. , 1993, I, 588; ZIZZO, Regole generali sulla determinazione del reddito d’impresa, in AA.VV., L’imposta sul reddito delle persone fisiche, in Giur.sist.dir.trib. diretta da Tesauro, Torino, 1994, 475; NOCERINO, Ricostruzione dei rapporti tra il bilancio civilistico e determinazione del reddito d’impresa, in Riv.dir.trib. , 1994, I, 267; TABET e V.MINERVINI, Utile civilistico e reddito d’impresa, in TABET (a cura di), Il reddito d’impresa, vol.I, Padova, 1997, 43. Sulla regola della previa imputazione cfr. inoltre: LA ROSA, Prime osservazioni sui rapporti tra bilancio e dichiarazione negli artt.75 e 76 del nuovo testo unico, in Dir. prat.trib. , 1987, I, 937; NUZZO, Esegesi delle norme in tema di documentazione delle componenti negative del reddito d’impresa, in Rass.trib. , 1995, 18; D’AMATI, Spese e altri componenti negativi di reddito, in Corr.trib. , 1991, 1595; F.M. GIULIANI, Iscrizioni nel conto economico e deducibilità delle componenti negative, in AA.VV., L’evoluzione dell’ordinamento tributario italiano, Padova, 2000, 293; nonché, da ultimo, FALSITTA, Il problema dei rapporti tra bilancio civile e bilancio fiscale nel progetto di riforma della imposta sulle società (Ires) , in Riv.dir.trib. , 2003, I, 922.

[3]Ossia l'assunto secondo cui il risultato del conto economico è la grandezza che più adeguatamente rappresenta la capacità contributiva espressa dall'esercizio di una attività commerciale.

[4]Tanto che le stesse sono rimaste fuori dal prospetto predisposto, quale quadro EC, ai fini dell’applicazione di questa disposizione in sede di presentazione della dichiarazione modello Unico 2004.

[5]Così FERRANTI, Il disinquinamento dei bilanci delle società di capitali, in Corr.trib. , 2004, 1384; a favore dell’applicabilità della disposizioni in esame alle svalutazione delle rimanenze si è invece espresso STEVANATO, La nuova regola di deducibilità dei costi un sede extracontabile, in Corr.trib. , 2003, 2698.

[6]Di queste voci non vi è invero traccia nel citato quadro EC del modello Unico 2004.

[7]E’ questa l’opinione di P.RUSSO, I soggetti passivi dell’Ires e la determinazione della base imponibile, in Riv.dir.trib., 2004, I, 367; di avviso diverso è F.GALLO, Riforma del diritto societario ed imposta sul reddito (relazione svolta al convegno su La riforma dell’imposta sulle società, tenutosi a Firenze il 23-1-2004, e disponibile sul sito www.cesifinalbertopredieri.it), 8; come la stessa Amministrazione finanziaria, per la cui posizione cfr. circ. Ag. Entrate, 16-6-2004, n.25.

[8]Come teme STEVANATO, op.cit. , 2698-2699.

[9]Alla formazione del reddito d’impresa partecipa, come variazione in aumento al risultato del conto economico, l’importo delle riserve e degli utili che formano oggetto di distribuzione, per intero o per la parte per cui difetta la copertura, a prescindere dall’ammontare delle deduzioni extracontabili eseguite, il quale rileva unicamente ai fini della verifica della copertura.

[10]E’ questa la collocazione assegnata alla disciplina in esame da FALSITTA, Il problema, op.cit., 931.

[11]Utili spunti di riflessione al riguardo sono a mio avviso ricavabili dalla risol.min. 11-8-1995, n.235.

[12]In questo senso P. RUSSO, op.cit. , 370; FERRANTI, op.cit. , 1385; ROSSI RAGAZZI, L’eliminazione delle interferenze fiscali nella redazione del bilancio d’esercizio, in il fisco, 2003, 17564-17565.

[13]Come suggerisce P. RUSSO, op.cit. , 370-371.

[14]Poiché il vincolo che sorge sul patrimonio della società per effetto della deduzione extracontabile è un vincolo “per masse”, non è possibile ricollegare il prelievo effettuato in occasione della distribuzione di riserve o di utili ad uno specifico valore sottratto, nel calcolo del reddito d’impresa, senza previa imputazione. Ne consegue che l’unico metodo ragionevolmente utilizzabile per rettificare i valori fiscalmente riconosciuti delle attività e delle passività in ragione di tale prelievo è quello proporzionale, considerando i rapporti tra la differenza dei valori contabili e fiscali dei beni e quelli dei fondi (i quali devono risultare dal prospetto) e l’ammontare complessivo di tali differenze (sulla falsariga del criterio indicato dall’art. 128).

[15]Cfr. circ.min., 21-3-1980, n.9.

[16]Il rilievo sistematico di questa tendenza è messo in luce, ancorché senza coglierne le implicazioni sull’operatività della regola delle previa imputazione a conto economico di cui qui si discute, da CROVATO, L’irrilevanza fiscale delle plusvalenze iscritte: un altro passo verso la divaricazione fra valori fiscali e valori di bilancio, in Rass.trib. , 1999, 391.

[17]A favore di questa soluzione si è espresso pure DI TANNO, nello scritto sopra citato nonché in “Doppio binario” per bilancio e reddito d’impresa, in Le società, 2002, 278.

[18]Analoga soluzione è stata proposta da TABET e V.MINERVINI, op.cit., 119.

[19]Del resto, relativamente all’interesse delle imprese ad una tassazione rapportata alla effettiva ricchezza prodotta, lo stesso assetto normativo vigente dimostra come il meccanismo delle variazioni al risultato del conto economico di per sé non garantisca affatto il rispetto del principio di capacità contributiva (che assumiamo dipenda dall’aderenza al dato di bilancio, inteso appunto come espressivo della situazione economica effettiva dell’impresa). Accanto a variazioni da giudicare ragionevoli, perché legate ad una delle esigenze alla quali si è accennato (esigenza di certezza del rapporto tributario, esigenza di prevenire manovre elusive o evasive) si riscontrano infatti variazioni da giudicare irragionevoli, e dunque lesive del suddetto interesse (per un elenco di queste ultime cfr. FALSITTA, L’imposizione delle imprese in Italia: aspetti giuridici, in Boll.trib. , 1997, 743).

[20]Per un primo esame cfr. VERGA, Riflessi tributari dell’adozione dei nuovi principi contabili internazionali, in Rass.trib. , 2004, 231; MICCINESI, Impatto degli IAS nel nostro ordinamento tributario alla luce della riforma del tuir; fiscalità corrente e differita (relazione svolta al convegno su I principi contabili internazionali, tenutosi a Firenze il 2-4-2004, e disponibile sul sito www.cesifinalbertopredieri.it), 4-8; F.GALLO, Riforma del diritto societario e imposta sul reddito, op.cit. , 1-5.

[21]PROVASOLI, L’armonizzazione contabile e la prima applicazione degli IAS nei bilanci italiani (relazione svolta al convegno su I principi contabili internazionali, tenutosi a Firenze il 2-4-2004, e disponibile sul sito www.cesifinalbertopredieri.it), 9.

[22]Ipotesi questa di assai difficile concretizzazione, per le ragioni evidenzate da SCHON, International Accounting Standards – a Starting Point for a Common European Tax Base? (relazione svolta al convegno annuale della European Tax Law Professors Association, tenutosi a Parigi il 4 e 5 giugno 2004).

 
 

 


I.P.Z.S.
IS.IN.TEG