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SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Il quadro normativo di riferimento. - 3.
I precedenti giurisprudenziali. - 4. Gli orientamenti dottrinali. - 5.
Considerazioni critiche sulla motivazione della sentenza. - 6.
Osservazioni conclusive.
1. Premessa.
L’imprenditore deve redigere il bilancio d’esercizio secondo il
principio di prudenza, espresso dall’art. 2423 bis c. c., ossia indicando
gli utili solamente realizzati e le perdite anche meramente
potenziali. In applicazione di questo principio, il codice civile
ammette la creazione di accantonamenti per rischi ed oneri futuri, anche
solamente probabili, ma incerti nell’an o nel quantum o nel
quando. Viceversa, la determinazione del reddito d’impresa ruota
attorno agli opposti principi di certezza ed obiettiva determinabilità,
sanciti dall’art. 109, comma 1° (ex art. 75), del D. P. R. n. 917 del 1986
(T.u.i.r.)[1].
In linea di principio, dunque, le componenti reddituali stimate o
congetturate non devono essere considerate nel calcolo del reddito. La
regola dell’indeducibilità dei componenti incerti o indeterminabili è però
temperata dal riconoscimento di alcuni accantonamenti fiscalmente
deducibili, che rappresentano un numerus clausus. Questi sono gli
accantonamenti di quiescenza e previdenza (art. 105; ex art. 70), gli
accantonamenti per rischi su crediti (art. 106; ex art. 71), e gli “altri
accantonamenti” indicati dall’art. 107 (ex art. 73), T.u.i.r.[2] L’art.
107, comma 4° (ex art. 73, comma 4°), è norma di chiusura del sistema,
laddove stabilisce che nella determinazione del reddito d’impresa non sono
ammessi in deduzione accantonamenti diversi da quelli espressamente
nominati dal legislatore tributario[3]. La
sentenza in commento riguarda proprio la deducibilità dell’accantonamento
operato da una banca, per alimentare un fondo fiscalmente ammesso: il
fondo per rischi su crediti, disciplinato all’epoca dei fatti dall’art.
71, regolato oggi dall’art. 106, per effetto delle modifiche al T.u.i.r.
apportate dal D. Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, istitutivo dell’Ires[4].
In particolare, la fattispecie era relativa alla base di
commisurazione dell’accantonamento deducibile. Per quanto ci è dato di
sapere dalla sentenza, una banca aveva concesso un finanziamento ad una
società collegata. Quest’ultima, grazie alla liquidità ottenuta, aveva
quindi acquistato un bene strumentale da concedere in leasing a
terzi. Successivamente, la società collegata aveva ceduto pro
solvendo alla banca mutuante dei crediti per interessi impliciti sorti
dal contratto di leasing. L’accertamento rivolto alla banca era
fondato sulla rilevanza di questi crediti acquistati dalla banca pro
solvendo. La contribuente, infatti, li aveva inclusi nel
plafond per il calcolo dell’accantonamento deducibile; mentre,
secondo l’Amministrazione finanziaria, essi non potevano essere
computati. Per comprendere i termini della questione, occorre
richiamare il quadro normativo di riferimento, con la precisazione che la
disciplina applicabile ratione temporis differisce profondamente,
come si vedrà, da quella oggi vigente.
2. Il quadro
normativo di riferimento.
La decisione in rassegna si
riferisce, come premesso, ai criteri per individuare l’ammontare
complessivo dei crediti su cui calcolare l’accantonamento deducibile per
rischi su crediti, nel caso in cui il contribuente sia una banca. Il
T.u.i.r. contempla delle disposizioni specifiche per gli enti
creditizi. In particolare, l’art. 71, nella versione vigente all’epoca
dei fatti, stabiliva che la quota dello 0,50% ammessa in deduzione dovesse
essere calcolata, nel caso delle banche, sui soli crediti derivanti “dalle
operazioni di erogazione del credito alla clientela”. L’art. 71 è
stato quindi oggetto di alcune rilevanti modifiche, prima ad opera
dell’art. 1, comma 1°, lett. p), del D. L. n. 416 del 1994, convertito con
modificazioni nella L. n. 503 del 1994, con effetto dal periodo d’imposta
in corso al 30 dicembre 1993; in seguito, ad opera dell’art. 3, comma 103,
lett. d), della L. n. 594 del 1995, con effetto, per gli enti creditizi e
finanziari, a decorrere dal periodo d’imposta per il quale il termine di
presentazione della dichiarazione scadeva successivamente al 1° gennaio
1996. La versione odierna, contenuta nell’art. 106, omologo dell’art.
71, contiene una disciplina più dettagliata, secondo la quale le
svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l’importo non coperto
da garanzia assicurativa, derivanti dalle operazioni di erogazioni del
credito alla clientela, compresi i crediti finanziari concessi a Stati,
banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle
esportazioni italiane o delle attività ad esse collegate, sono deducibili
nel limite dello 0,60% del valore di bilancio dei crediti, aumentato
dell’ammontare delle svalutazioni dell’esercizio. A norma del comma 4°,
per le imprese bancarie e finanziarie, nell’ammontare dei crediti si tiene
conto anche di quelli impliciti nei contratti di locazione finanziaria[5].
L’attuale formulazione riproduce il requisito essenziale per stabilire
quali sono i crediti rilevanti ai fini dell’accantonamento. Infatti, al
fine di calcolare esattamente il plafond su cui applicare la
percentuale di deducibilità dello 0,50% (lo 0,60% è stato introdotto solo
successivamente), occorre stabilire quali sono i crediti derivanti “dalle
operazioni di erogazione del credito alla clientela”[6]. La
causa dei problemi interpretativi sorti nella prassi applicativa e che
hanno generato la controversia in esame sta proprio nel significato di
tale espressione.
3. I precedenti
giurisprudenziali.
Con questa sentenza, la Corte di cassazione
ha stabilito che i crediti acquistati da una banca pro solvendo,
derivanti da rapporti di locazione finanziaria intrattenuti dalla società
cedente, concorrono a formare la base di calcolo dell’accantonamento
deducibile. Per una banca, il plafond ricomprende, infatti, i
crediti derivanti dalle operazioni di erogazione del credito alla
clientela, e, secondo la Corte, non vi sarebbe ragione per escludere
quelli derivanti da operazioni di leasing effettuate da una società
destinataria di finanziamenti da parte della banca. La decisione
spicca nel panorama giurisprudenziale per due diversi motivi. In primo
luogo, perché è una delle rarissime occasioni, a quanto consta, nella
quale la Corte di cassazione interviene su una controversia attinente ai
criteri per calcolare la base di commisurazione dell’accantonamento per
rischi su crediti da parte di una banca. Nell’unico precedente noto, la
Suprema Corte ha stabilito che quando una banca acquista un credito per
effetto di sconto bancario “salvo buon fine”, essa può legittimamente
computare l’accantonamento per rischi su crediti anche su tale credito,
perché corre il rischio di non realizzare il proprio diritto, posto che le
garanzie possono essere inidonee a scongiurare il pericolo di
inadempimento[7]. Anche
la giurisprudenza della Commissione tributaria centrale si è occupata
della rilevanza dei crediti acquistati da un ente creditizio con un
contratto di sconto “salvo buon fine”, e ha stabilito che la mancata
esposizione in bilancio di tali crediti non preclude l’inclusione di essi
nella base di calcolo dell’accantonamento, poiché ciò che giustifica la
deduzione è il rischio sul credito[8].
Esiste un unico precedente conosciuto delle Commissioni tributarie
locali, su un problema simile a quello che ci interessa[9].
In quell’occasione, i giudici di prime cure hanno puntualizzato che
l’accantonamento è deducibile solamente in presenza di due condizioni. La
prima è che il credito discenda “direttamente” da operazioni di erogazione
del credito a clienti, ovverossia, in altre parole, da un contratto di
mutuo tra la banca e il cliente. Secondo questa impostazione, dunque, il
credito deve necessariamente riguardare la sorte di un capitale dato a
mutuo, oppure i relativi interessi attivi spettanti al mutuante. Per tutti
gli altri crediti, invece, l’accantonamento non sarebbe consentito. La
seconda condizione è che si verifichi una situazione di rischio evidente
per il credito. Il secondo motivo d’interesse che circonda la sentenza
in epigrafe è nella constatazione che, ad oggi, le controversie sul
calcolo dell’accantonamento per rischi su crediti, in caso di cessione del
credito, hanno interessato la Suprema Corte solamente con specifico
riguardo alla posizione del cedente; mentre la fattispecie che ci occupa
riguarda la posizione del cessionario[10]. Lo
scarno materiale giurisprudenziale relativo alla problematica in esame non
agevola l’interprete nel comprendere il vero nucleo della questione.
Punctum pruriens è, infatti, il significato dell’espressione
“crediti derivanti…dalle operazioni di erogazione del credito alla
clientela”, contenuta nell’art. 71. Nelle decisioni analizzate in
precedenza, la motivazione si basa sempre sulla ratio
giustificatrice dell’accantonamento: l’esistenza di un rischio per il
credito. L’unico spunto in grado di influenzare ciò che diremo proviene
dalla Commissione provinciale partenopea, sopra menzionata, la quale aveva
individuato i crediti rilevanti nelle posizioni giuridiche soggettive
derivanti dal contratto di mutuo, talché si potrebbero includere nel
plafond solamente i crediti della banca mutuante per il capitale e
gli interessi. Anticipando ciò che diremo nel prosieguo, si noti che la
motivazione della sentenza in commento nulla dice su tale significato. I
giudici si limitano a richiamare la disposizione di cui all’art. 71, comma
1°, T.u.i.r.
4. Gli orientamenti
dottrinali.
La letteratura sui temi inerenti all’art. 71 offre
qualche elemento di approfondimento. In particolare, il problema del
trattamento fiscale, in capo alle banche, dei contratti di pronti contro
termine ha offerto il pretesto per qualche riflessione pertinente al tema
in analisi. Alcuni hanno sostenuto che la formulazione letterale
dell’art. 71 citato conduce ad escludere che l’accantonamento possa
riguardare crediti diversi da quelli originati da operazioni di prestito,
laddove l’operazione di pronti contro termine “si articola in due scambi
contrapposti, uno a pronti e l’altro a termine, di denaro contro titoli.
Inoltre, sebbene il collegamento funzionale dei due negozi dia luogo ad un
risultato che va al di là degli effetti tipici semplicemente sommati dei
due negozi di scambio, è innegabile che l’operazione presenti caratteri
assai diversi e natura autonoma rispetto al tipico contratto di credito”[11]. La
dottrina tributaristica ha confutato la tesi che risolve il contratto di
pronti contro termine in una doppia compravendita di titoli, e ha
viceversa sottolineato la sostanza di finanziamento che caratterizza tale
strumento negoziale. Tant’è che, per il principio civilistico di
prevalenza della sostanza sulla forma, i pronti contro termine devono
essere rappresentati in bilancio con l’iscrizione di debiti e crediti[12].
Secondo questa tesi, anche il contratto di riporto ha la struttura di
una doppia compravendita; tuttavia la stessa Amministrazione finanziaria
ha riconosciuto la rilevanza di tale negozio ai fini dell’accantonamento
ex art. 71[13].
Da questa osservazione consegue che sarebbe contraddittorio che
l’Amministrazione finanziaria riconoscesse la rilevanza dei crediti da
riporto, ai fini dell’accantonamento, e, al tempo stesso, la disconoscesse
per i crediti da pronti contro termine. In conclusione, la dottrina ha
reputato pienamente legittimo che l’imprenditore includa i crediti da
pronti contro termine nella base di calcolo dell’accantonamento per rischi
su crediti. In sostanza, mentre alcuni autori hanno individuato i
crediti derivanti dall’erogazione di credito alla clientela solo e
soltanto nei crediti frutto di un contratto di mutuo tra la banca e la
clientela, la dottrina tributaristica ha identificato la fonte dei crediti
rilevanti in qualsiasi forma di finanziamento. Ciò che rileva è che i
crediti derivino da un finanziamento concesso dalla banca alla clientela.
5. Considerazioni critiche sulla motivazione della
sentenza.
Paradossalmente, la sentenza in commento risolve la
controversia tratteggiata senza prendere posizione sul significato
dell’espressione “crediti derivanti…dalle operazioni di erogazione del
credito alla clientela”. La motivazione si basa su argomenti
condivisibili, ma a nostro giudizio non decisivi. L’argomentazione trae
le mosse dall’osservazione che un istituto bancario apposta
“necessariamente” dei crediti pro solvendo al fondo rischi. Tra
questi, secondo i giudici, non vi sarebbe ragione per escludere quelli
derivanti da operazioni di leasing realizzate da una società destinataria
di finanziamenti bancari. A ben vedere, è vero che quando una banca
acquista un credito pro solvendo provvede, con ogni probabilità, ad
inserirlo nel fondo rischi, atteso il pericolo di non riscuoterlo. Il
rischio d’inesigibilità di un credito non è, però, caratteristico dei soli
crediti acquistati pro solvendo. Il medesimo rischio potrebbe
altresì contraddistinguere un credito acquistato pro soluto, oppure
un credito coperto da garanzia (quando ad esempio è insufficiente o poco
affidabile). Ha ragione la Corte quando afferma che la disposizione
dell’art. 71 non vieta espressamente di ricomprendere nella base di
calcolo dell’accantonamento i crediti acquisiti pro solvendo. Anche
in questo caso, tuttavia, i giudici non entrano nel merito della
questione: nulla dicono sul contenuto positivo dell’espressione “crediti
derivanti…da operazioni di erogazione del credito alla clientela”. Il
collegio individua poi nella normativa sopravvenuta un argomento a
sostegno della decisione: il comma 5° dell’art. 71, T.u.i.r., come
modificato dalla legge n. 549 del 1995, avrebbe, infatti, recepito
formalmente tale soluzione, disponendo che “per gli enti creditizi e
finanziari nell’ammontare dei crediti si comprendono anche quelli
impliciti nei contratti di locazione finanziaria”. In questo modo, la
Corte finisce per assegnare alla legge n. 549 del 1995 una valenza
interpretativa e retroattiva, che però la legge non ha. In realtà, a
nostro parere, il richiamo alla nuova disciplina non è risolutivo, poiché
lo ius novum può semplicemente essere espressione della
discrezionalità legislativa nella produzione delle norme, in modo tale che
il legislatore decide di regolare oggi ciò che prima sfuggiva alla
regolamentazione positiva. Inoltre, i giudici trascurano che, nel caso
di specie, non si trattava di un credito personale della banca per
interessi impliciti nella locazione finanziaria, bensì di un credito di
una società collegata alla banca, successivamente ceduto all’ente
creditizio. La novella di cui al citato comma 5° si riferisce, invece, ai
crediti impliciti nei contratti di locazione finanziaria propri della
banca, sorti da un contratto di leasing tra la banca-concedente e
il cliente-utilizzatore. Da ultimo, e solamente ad colorandum,
nella motivazione si sottolinea la mancanza di contestazione
sull’effettività del rischio di inadempimento. In altre parole, la Corte
richiama la ratio che ispira l’accantonamento per rischi su
crediti, cioè l’esistenza di una situazione di dubbia esigibilità; con la
conseguenza che se non v’è contestazione sull’esistenza del rischio,
l’accantonamento è pienamente legittimo.
6.
Osservazioni conclusive.
A nostro avviso, la Corte sarebbe
dovuta giungere alla decisione in commento – condivisibile, sia pure con
le perplessità manifestate al paragrafo precedente – attraverso un
ulteriore percorso argomentativo. Correndo il rischio di ripeterci, ci
preme sottolineare che il fulcro della controversia sta nella nozione di
“crediti derivanti…dalle operazioni di erogazione del credito alla
clientela”. Non si può infatti trascurare che questo era l’unico requisito
richiesto dall’allora vigente art. 71, T.u.i.r. I giudici non
affrontano il problema del significato di tale espressione, sostenendo che
non vi sarebbe ragione per escludere dalla nozione in esame i crediti
derivanti dalle operazioni di leasing. Qualche ulteriore
passaggio argomentativo sarebbe stato utile. A questo proposito,
intendiamo svolgere alcune osservazioni. Innanzi tutto, occorre
stabilire che cosa si intenda per “crediti derivanti…dalle operazioni di
erogazione del credito alla clientela”. Ci sembra non condivisibile
quell’orientamento, della giurisprudenza e di alcuni studiosi, che
identifica tale nozione solo nei crediti generati dal contratto di
mutuo. Infatti, questa interpretazione è in contrasto con il tenore
letterale dell’art. 71, che non nomina il mutuo, bensì adopera una formula
onnicomprensiva, in grado di abbracciare tutte le forme di finanziamento,
diretto od indiretto. Se il legislatore avesse voluto circoscrivere la
rilevanza dei soli crediti da mutuo, avrebbe espressamente menzionato tale
contratto. Sarebbe allora più coerente con la lettera della
disposizione, riconoscere rilevanza, ai fini del calcolo del
plafond, a tutti i crediti derivanti, direttamente od
indirettamente, da un finanziamento concesso da una banca alla clientela[14]. In
merito a ciò, la decisione sopra menzionata della Commissione tributaria
di Napoli, individuando un nesso di derivazione “diretta” tra il credito e
il mutuo, forza il dato normativo sotto un duplice profilo. Sotto un
primo aspetto, perché l’art. 71 non instaura un collegamento tra il
credito e il mutuo, ma tra il credito e le “operazioni di erogazione del
credito alla clientela”. Sotto un secondo aspetto, poiché tale
disposizione non contiene l’avverbio “direttamente”, come sostenuto invece
dai giudici di primo grado, ma si limita a prescrivere che i crediti
rilevanti per il plafond devono derivare da operazioni di
erogazione di credito alla clientela. In sostanza, a nostro avviso,
l’art. 71 esige che siano ricompresi nella base di calcolo
dell’accantonamento bancario per rischi su crediti tutti i crediti
derivanti, direttamente od indirettamente, da un rapporto di
finanziamento. Adattando queste considerazioni alla fattispecie che ci
occupa, è opportuno dunque verificare se il credito acquistato dalla banca
deriva, direttamente od indirettamente, da un’operazione di
finanziamento. Rammentiamo che, all’origine di tutto, nel caso
all’attenzione della Corte di cassazione, v’era un finanziamento concesso
dalla banca ad una società collegata. Grazie alla liquidità ottenuta,
quest’ultima aveva acquistato un bene strumentale, poi concesso in
leasing a un terzo. Successivamente, la collegata aveva ceduto
pro solvendo alla banca finanziatrice dei crediti per interessi
impliciti vantati verso l’utilizzatore. Ora, nel caso di specie, la
società collegata alla banca e il terzo hanno stipulato un contratto di
leasing finanziario, poiché l’accordo aveva ad oggetto un bene
strumentale[15]. Secondo
la dottrina oggi prevalente, il leasing finanziario è un contratto
di finanziamento[16].
Tant’è che i canoni sono calcolati sull’importo totale della provvista
monetaria finanziata e composti principalmente da una quota “capitale” e
da una quota “interessi”. In sostanza, dunque, siamo in presenza di
un’operazione di finanziamento. Se torniamo a considerare la
fattispecie concreta, notiamo come, a monte, questa operazione finanziaria
sia stata possibile grazie ad una precedente operazione di finanziamento.
Sappiamo, infatti, che il contratto da cui origina la vicenda era un
finanziamento concesso dalla banca ad una società controllata, con lo
scopo di consentire a questa di acquistare un bene strumentale da
concedere in leasing. Tentando di ricostruire, allora, la
struttura complessiva dell’operazione, possiamo scorgere una catena
negoziale, nella quale una prima operazione di finanziamento è
geneticamente legata alla realizzazione di una seconda operazione di
finanziamento. La banca accende il prestito alla propria società collegata
affinché questa possa a sua volta concedere un finanziamento (seppure con
la veste contrattuale del leasing). La connessione esistente tra
i diversi negozi, riconducibile all’istituto del collegamento negoziale,
porta a concludere che, per mezzo della catena contrattuale, la banca è
direttamente finanziatrice della società di leasing, e, al tempo
stesso, indirettamente finanziatrice della società utilizzatrice[17]. In
questo scenario si colloca la cessione dei crediti per interessi impliciti
nella locazione finanziaria. Infatti, sebbene il testo della decisione
non offra elementi sufficienti per stabilire se si trattasse di cessione
pro solvendo, in luogo dell’adempimento, oppure di cessione a scopo
di garanzia, è innegabile che, in entrambe le ipotesi, l’avvenuta cessione
è strettamente dipendente dal precedente finanziamento[18]. Attraverso
la cessione del credito, la banca, dea ex machina dell’operazione
complessiva, già finanziatrice indiretta della società utilizzatrice,
diviene creditrice diretta di essa. Per effetto della cessione del
credito, dunque, il cerchio si chiude e la banca, in origine protagonista
solamente dell’operazione finanziaria a monte, diviene partecipe anche
dell’operazione finanziaria a valle. Ricucendo dunque le fila del
discorso, possiamo concludere che i crediti acquistati dalla banca sono
“crediti derivanti…da operazioni di erogazione del credito alla
clientela”, perché sono crediti che si riferiscono ad una complessiva
operazione di finanziamento, realizzata attraverso il collegamento
negoziale[19]. Secondo
l’opzione interpretativa che condividiamo, l’art. 71 esige che i crediti
rilevanti per il calcolo dell’accantonamento per rischi su crediti
derivino da un rapporto di finanziamento intrattenuto dalla banca. Il
requisito richiesto dall’art. 71 è quindi soddisfatto; con la conseguenza
che la banca ha incluso legittimamente tali crediti acquistati pro
solvendo nella base di commisurazione
dell’accantonamento.
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[1] In attuazione della legge delega 7 aprile 2003, n. 80, è stato
emanato il D. Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, con il quale sono state
apportate delle radicali modifiche al T.u.i.r. ed è stata istituita la
nuova imposta sul reddito delle società (Ires). Diversamente dal sistema
previgente, le regole sulla determinazione del reddito d’impresa si
trovano ora proprio nel Titolo II sull’Ires. Il Titolo I sull’Irpef
rinvia, infatti, alla disciplina Ires per la determinazione del reddito
d’impresa dei soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche, fatte salve le disposizioni di dettaglio contenute nel Titolo I,
Capo VI. [2] Nel T.u.i.r. modificato dal decreto Ires è scomparso il
riferimento all’accantonamento per rischi su cambio (ex art. 72).
Pertanto, si applica la disposizione dell’art. 110, comma 3°, secondo la
quale “La valutazione secondo il cambio alla data di chiusura
dell’esercizio dei crediti e dei debiti in valuta estera, anche sotto
forma di obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o di
titoli assimilati non iscritti fra le immobilizzazioni deve riguardare la
totalità di essi. Non si tiene conto dei crediti e dei debiti per i quali
il rischio di cambio è coperto qualora i contratti di copertura non siano
anch’essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura
dell’esercizio”. [3] Nel D. Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, con il quale
è stata attuata parzialmente la riforma fiscale, gli accantonamenti
ammessi sono disciplinati dagli artt. 105, 106 e 107. La novità di
maggiore rilievo è che l’art. 109, comma 4°, lett. b), del T.u.i.r.
novellato, relativamente agli ammortamenti dei beni materiali ed
immateriali, alle altre rettifiche di valore e agli accantonamenti, ha
cancellato il principio di previa imputazione al conto economico. Ciò in
coerenza con la riforma del diritto societario, di cui al D. Lgs. 17
ottobre 2003, n. 3, con la quale è stato abrogato l’art. 2426, comma 2°,
c.c., che ammetteva rettifiche di valore ed accantonamenti in ottemperanza
a norme tributarie. La nuova disposizione condiziona la deducibilità alla
sola indicazione del componente in “apposito prospetto della dichiarazione
dei redditi”. Sul tema cfr. D. STEVANATO, La nuova regola di
deducibilità dei costi in sede extracontabile, in Corriere
Trib., 2003, 2697; G. TABET , I lavori della Commissione Gallo con
particolare riferimento al tema del disinquinamento del bilancio, in
Fisco, 2003, 1, 6063; G. ZIZZO, Quale doppio binario?, in
Corriere Trib., 2003, 2277. [4] Su tale componente negativo
cfr. M. ALDERIGHI, Gli accantonamenti, in AA.VV., Commentario al
Testo Unico delle imposte sui redditi e altri scritti, Studi in onore
di A.E. Granelli, Roma-Milano, 1990, 433; R. CORDEIRO GUERRA, L’imposta
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), in P. RUSSO, Manuale di
diritto tributario, Parte speciale, Milano, 2002, 114; L. DEL
FEDERICO, Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive, perdite ed
accantonamenti per rischi su crediti, in AA.VV., L’imposta sul
reddito delle persone fisiche, Giurisprudenza sistematica di
diritto tributario, diretta da Tesauro, I, Torino, 1994, 780; E. DELLA
VALLE, Gli accantonamenti per rischi ed oneri, in AA.VV., Il
reddito d’impresa, a cura di Tabet, I, Padova, 1997, 279; L. FERLAZZO
NATOLI, L’accantonamento al fondo rischi su crediti ed i crediti
scontati, in Fisco, 1994, 4494; V. FICARI - PAPARELLA,
L’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), in A.
FANTOZZI, Il diritto tributario, III ed., Torino, 2003, 855; R.
LUPI, Diritto tributario, Parte speciale, VII ed., Milano, 2002,
172; P. PURI, Crediti ceduti ed accantonamento a fondo rischi, in
Riv. Dir. Trib., 1991, I, 327; F. TESAURO, Istituzioni di
diritto tributario, Parte speciale, VI ed., Torino, 2002, 114;
G. ZIZZO, Il reddito d’impresa, in G. FALSITTA, Manuale di
diritto tributario, Parte speciale, III ed., Padova, 2003, 210. [5]
I crediti impliciti sono rappresentati dalla differenza tra il costo dei
beni locati, rilevato come immobilizzazione materiale nel bilancio del
concedente, e il capitale rimborsato dall’utilizzatore. In tal senso E.
DELLA VALLE, op.cit., 297. [6] La fattispecie assume attualità
anche alla luce della riforma fiscale. Infatti, l’art. 106 del decreto
Ires riproduce sostanzialmente la disciplina dell’art. 71, T.u.i.r. [7]
Cfr. Cass., 15 luglio 1996, n. 6400, in Rass. Trib., 1998, 861, con
nota di A. SALVATI, Spunti di riflessione in tema di svalutazione dei
crediti e accantonamento al fondo rischi. [8] Cfr. Comm. trib.
centr., sez. XII, 5 dicembre 1995, n. 4174, in Rass. Trib., 1998,
867, con nota di A. SALVATI, cit. [9] Cfr. Comm. trib. prov.
Napoli, sez. XXIV, 4 marzo 1998, in Rass. Trib., 1998, 847, con
nota di A. SALVATI, cit. [10] A proposito della posizione del
cedente, la giurisprudenza ammette l’inclusione nel plafond del
contribuente anche di crediti ceduti, come nel caso di cessione pro
solvendo o di sconto bancario, nei limiti in cui permanga presso
l’alienante un rischio di inadempimento. Ciò che legittima
l’accantonamento è il rischio su crediti, che non deve essere interpretato
solamente come rischio derivante da crediti in proprietà (e quindi
iscritti in bilancio), ma anche come pericolo di subire le sorti negative
di un credito di cui non si è più titolari. Sul tema cfr. Cass., 13
maggio 2003, n. 7317, in Banca dati TributImpresa; Id., 14 febbraio
2002, n. 2133, in G. T., 2002, 935, con nota di M. RAVACCIA,
Accantonamento al fondo svalutazione crediti e crediti ceduti allo
sconto; Id., 19 ottobre 2001, n. 12783, in Giur. Imposte, 2002,
42, con nota di N. PENNELLA; Id., 15 luglio 1996, n. 6400, con nota di
SALVATI A., cit.; Comm. trib. II grado Matera, 28 febbraio 1994, n.
1578, in Fisconline, con nota di BARBONE, Flashes
giurisprudenziali su competenza dei contributi, base di calcolo del fondo
svalutazione crediti e costi a utilizzazione pluriennale; Comm. trib.
I grado Treviso, 6 settembre 1991, n. 1751, in
Fisconline Contra, Comm. trib. reg. Emilia Romagna, 3
dicembre 1999, n. 319, in Fisco, 2000, 3203, con nota di P.
STELLACCI, L’accantonamento al fondo per rischi su crediti, secondo
la quale ciò che rileva è l’iscrizione dei crediti nell’attivo dello stato
patrimoniale, con la conseguenza che i crediti iscritti tra i conti
d’ordine non rientrano nella base di calcolo dell’accantonamento. [11]
In tal senso F. CALEFFI – G. D’ALESSIO, Il regime fiscale delle
rettifiche e delle riprese di valore dei crediti (art. 71 tuir), in
Fisco, 1995, 781; F. DEZZANI, Rebus sui pronti contro
termine, in Il Sole 24 Ore, 16 giugno 1994, 14; Id.,
Operazioni di pronti contro termine nel bilancio della banca e
dell’investitore, in Fisco, 1994, 10472; Id., Indeducibile
la svalutazione crediti negli scambi pronti contro termine, in Il
Sole 24 Ore, 14 luglio 1995, 17; LEO-MONACCHI-SCHIAVO, Le imposte
sui redditi nel testo unico, VI ed., vol. I, Milano,
1999,1077. [12] In questi termini G. FALSITTA, Il “pronti contro
termine” e la base di computo delle rettifiche di valore dei crediti,
in Fisco, 1995, 3363; F. FORCINA, Trattamento fiscale delle
operazioni di pronti contro termine, in Riv. Dir. Trib., 1995,
I, 683. [13] Il riferimento è alla Circ. min., 18 maggio 1983, n.
23/9/786, in Boll. Trib., 1983, 913. [14] Per la valorizzazione
della “sostanza” del finanziamento, nell’interpretazione dell’art. 71, si
veda la dottrina di cui alla nota 11. [15] Il leasing
finanziario è quell’operazione economica con la quale il “concedente”, su
indicazione del futuro “utilizzatore”, acquista o fa costruire un bene
mobile od immobile al fine di concederlo all’utilizzatore, contro il
pagamento di un canone periodico, e con possibilità di acquistarlo alla
scadenza del contratto. In tal senso A. MUNARI, voce “Leasing”, in
Enc. Dir., Agg. VI, Milano, 2003, 655. Quando la locazione
finanziaria ha per oggetto un bene strumentale, si parla dunque
tecnicamente di leasing finanziario. [16] A. MUNARI, op.
cit., 670, sottolinea che l’identificazione del leasing
finanziario in un contratto di finanziamento è oggi l’unica soluzione
accettabile, alla luce del diritto positivo. Infatti, l’art. 10, del D.
Lgs. n. 385 del 1993, riserva l’attività finanziaria, diversa
dall’attività bancaria, esclusivamente alle banche e agli intermediari
finanziari. In particolare, secondo l’art. 2, comma 1°, lett. a), del D.
M. 6 luglio 1994, rientra nell’attività finanziaria la “concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma”, compreso “ogni tipo di finanziamento
concesso con operazioni di locazione finanziaria”. La legge risolve,
quindi, la locazione finanziaria in un’operazione di finanziamento.
[17] Secondo R. SCOGNAMIGLIO, voce “Collegamento negoziale”, in
Enc. Dir., VII, Milano, 1960, 375, colgono nel segno le
osservazioni di quanti valorizzano l’intento delle parti di coordinare
verso uno scopo comune più negozi, instaurando tra gli stessi una stretta
connessione economica o teleologica. L’Autore cita M. GIORGIANNI,
Negozi giuridici collegati, in Riv. It. Scienze Giur., 1937,
306. Nel caso di specie, il coordinamento tra i vari negozi è svelato
dalla considerazione del fatto: il finanziamento della banca ha reso
possibile l’acquisto del bene strumentale da parte della società
beneficiaria del finanziamento, la quale ha poi concesso il bene in
locazione finanziaria a un terzo. La successiva cessione dei crediti da
leasing dal concedente (società finanziata) alla banca
finanziatrice rivela la connessione tra i negozi intervenuti, quasi che si
possa individuare un’operazione economica unitaria. Secondo la
giurisprudenza, il collegamento negoziale sussiste quando oltre alle
“finalità proprie di ciascuno dei contratti contestualmente conclusi,
sussista o meno una finalità complessiva, consistente in un assetto
economico globale e inscindibile che le parti hanno voluto e che va quindi
rispettato in ossequio al loro potere di autonomia”. In tal senso Cass.,
27 gennaio 1997, n. 827, in Foro It., 1997, I, 1142. Al di là
della connessione economica, il tentativo di ricostruire la fattispecie
concreta dalla laconica motivazione rivela all’interprete che è plausibile
l’esistenza di un accordo tra la banca e la società di leasing,
tale che la seconda si impegnasse a cedere alla banca i crediti per
interessi impliciti sorti dalla locazione finanziaria, in sostituzione o
in garanzia degli interessi passivi relativi al finanziamento originario.
Per questa via, la connessione acquisterebbe rilevanza anche giuridica.
[18] Secondo la dottrina commercialistica, il criterio distintivo
della cessio pro solvendo rispetto alla cessione a scopo di garanzia si
basa sul momento della cessione. Ciò nel senso che la cessione a scopo di
garanzia viene realizzata anteriormente o contemporaneamente alla nascita
del rapporto garantito. Mentre si è in presenza di una cessione pro
solvendo nell’ipotesi di realizzo dell’operazione successivamente alla
scadenza dell’obbligazione. In tal senso V. BIGIAVI, Cessione di
contributi statali per la ricostruzione e revocatoria fallimentare dei
pagamenti, in Banca, borsa e titoli di credito, 1958, I, 291;
MANCINI, Pegno di crediti, cessio pro solvendo e cessione a scopo di
garanzia, in Banca, borsa e titoli di credito, 1968, II, 283.
Rispetto a questa distinzione, la decisione che si annota non offre
elementi di fatto per permettere all’interprete di stabilire se si
trattasse dell’uno o dell’altro tipo di cessione. Tuttavia, ciò che
rileva è che in entrambi i casi assume importanza fondamentale
l’obbligazione principale, anche se sotto il profilo temporale della
nascita e della scadenza. Sulla cessione del credito nel diritto
civile, cfr. A. A. DOLMETTA, voce “Cessione dei crediti”, in
Dig. Disc. Priv., Sez. Civ., II, Torino, 1998, 285; G. GUERRIERI,
voce “Cessione del credito a scopo di garanzia (dir. civ.)”, in
Enc. Giur. Treccani, VI, Roma, 1988, 1; V. PANUCCIO, voce
“Cessione dei crediti”, in Enc. Dir., VI, Milano, 1960, 846;
P. PERLINGIERI, voce “Cessione dei crediti”, I) Diritto civile, in
Enc. Giur. Treccani, VI, Roma, 1988, 1. Osserva Guerrieri che
nella cessione a scopo di garanzia “tra il rapporto di cessione e il
rapporto principale si verifichi un’intersezione di piani, tale per cui le
vicende dell’uno sono in grado di riverberare i propri effetti giuridici
(anche) sulla sorte dell’altro”. [19] Per l’esame di un caso
giurisprudenziale nel quale i giudici hanno ravvisato un collegamento
negoziale tra un contratto di finanziamento e un contratto di
leasing, si veda Cass., 29 ottobre 1999, n. 12185, in Banca Dati
Fisconline. Nella fattispecie, il collegio ha accertato che
l’articolazione dell’operazione attraverso più contratti collegati
rispondeva a ragioni economiche delle parti e non era dunque dettata da
finalità elusive.
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1] M. ALDERIGHI, Gli accantonamenti, in AA.VV., Commentario
al Testo Unico delle imposte sui redditi e altri scritti, Studi in
onore di A.E. Granelli, Roma-Milano, 1990, 433. 2] V. BIGIAVI,
Cessione di contributi statali per la ricostruzione e revocatoria
fallimentare dei pagamenti, in Banca, borsa e titoli di
credito, 1958, I, 291. 3] F. CALEFFI – G. D’ALESSIO, Il regime
fiscale delle rettifiche e delle riprese di valore dei crediti (art. 71
tuir), in Fisco, 1995, 781. 4] R. CORDEIRO GUERRA,
L’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), in P. RUSSO,
Manuale di diritto tributario, Parte speciale, Milano, 2002,
114. 5] L. DEL FEDERICO, Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze
passive, perdite ed accantonamenti per rischi su crediti, in AA.VV.,
L’imposta sul reddito delle persone fisiche, Giurisprudenza
sistematica di diritto tributario, diretta da Tesauro, I, Torino,
1994, 780. 6] E. DELLA VALLE, Gli accantonamenti per rischi ed
oneri, in AA.VV., Il reddito d’impresa, a cura di Tabet, I,
Padova, 1997, 279. 7] F. DEZZANI, Rebus sui pronti contro
termine, in Il Sole 24 Ore, 16 giugno 1994, 14. 8] F.
DEZZANI, Operazioni di pronti contro termine nel bilancio della banca e
dell’investitore, in Fisco, 1994, 10472. 9] F. DEZZANI,
Indeducibile la svalutazione crediti negli scambi pronti contro
termine, in Il Sole 24 Ore, 14 luglio 1995, 17. 10] A. A.
DOLMETTA, voce “Cessione dei crediti”, in Dig. Disc. Priv., Sez.
Civ., II, Torino, 1998, 285. 11] G. FALSITTA, Il “pronti contro
termine” e la base di computo delle rettifiche di valore dei crediti,
in Fisco, 1995, 3363. 12] L. FERLAZZO NATOLI,
L’accantonamento al fondo rischi su crediti ed i crediti scontati,
in Fisco, 1994, 4494. 13] V. FICARI - PAPARELLA, L’imposta
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), in A. FANTOZZI, Il
diritto tributario, III ed., Torino, 2003, 855. 14] F. FORCINA,
Trattamento fiscale delle operazioni di pronti contro termine, in
Riv. Dir. Trib., 1995, I, 683. 15] M. GIORGIANNI, Negozi
giuridici collegati, in Riv. It. Scienze Giur., 1937,
306. 16] G. GUERRIERI, voce “Cessione del credito a scopo di
garanzia (dir. civ.)”, in Enc. Giur. Treccani, VI, Roma, 1988,
1. 17] LEO-MONACCHI-SCHIAVO, Le imposte sui redditi nel testo
unico, VI ed., vol. I, Milano, 1999,1077. 18] R. LUPI, Diritto
tributario, Parte speciale, VII ed., Milano, 2002, 172. 19]
MANCINI, Pegno di crediti, cessio pro solvendo e cessione a scopo di
garanzia, in Banca, borsa e titoli di credito, 1968, II, 283.
20] A. MUNARI, voce “Leasing”, in Enc. Dir., Agg. VI,
Milano, 2003, 655. 21] PANUCCIO, voce “Cessione dei crediti”, in
Enc. Dir., VI, Milano, 1960, 846. 22] P. PERLINGIERI, voce
“Cessione dei crediti”, I) Diritto civile, in Enc. Giur.
Treccani, VI, Roma, 1988, 1. 23] P. PURI, Crediti ceduti ed
accantonamento a fondo rischi, in Riv. Dir. Trib., 1991, I,
327. 24] R. SCOGNAMIGLIO, voce “Collegamento negoziale”, in
Enc. Dir., VII, Milano, 1960, 375. 25] D. STEVANATO, La
nuova regola di deducibilità dei costi in sede extracontabile, in
Corriere Trib., 2003, 2697. 26] G. TABET , I lavori della
Commissione Gallo con particolare riferimento al tema del disinquinamento
del bilancio, in Fisco, 2003, 1, 6063. 27] F. TESAURO,
Istituzioni di diritto tributario, Parte speciale, VI ed.,
Torino, 2002, 114. 28] G. ZIZZO, Il reddito d’impresa, in G.
FALSITTA, Manuale di diritto tributario, Parte speciale, III ed.,
Padova, 2003, 210. 29] G. ZIZZO, Quale doppio binario?, in
Corriere Trib., 2003, 2277.
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