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Deducilibità dei costi transfrontalieri, libertà di stabilimento e
coerenza fiscale: il caso Bosal (nota a Corte di giustizia della Comunità
europee, Sezione V, 18 settembre 2003, causa C-168/01) |
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1. La pronuncia sul caso Bosal Holding chiarisce (se ancora ve
ne fosse bisogno) il pensiero della Corte comunitaria rispetto alle norme
sull’imposizione societaria che discriminano in ragione della
localizzazione delle partecipazioni. Sebbene il caso non investa
direttamente la legittimità di un regime di tassazione consolidata, esso
sembra costituire una sorta di anticipazione del dispositivo del ben più
famoso caso Marks & Spencer, pendente di fronte alla Corte
comunitaria[1].
Inserendosi in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, la sentenza
in commento permette di fissare l’attenzione sullo stato attuale di
evoluzione della giurisprudenza comunitaria in materia di imposizione
societaria, consentendo di enucleare alcuni profili di razionalità che
l’accompagnano. Tale attività è fortemente condizionata dalla natura
casistica della giurisprudenza a cui si aggiunge, per quella di fonte
comunitaria, l’originare da ordinamenti tributari distinti. È tuttavia
possibile cogliere alcune indicazioni utili che ripetono altrettanti
limiti comunitari all’esercizio della potestà impositiva. Senza
trascurare che la sentenza in oggetto consente di tornare sulla nozione di
“coerenza del regime fiscale” e sul principio di territorialità,
espressione di interessi da bilanciare con le libertà fondamentali
comunitarie. La controversia è originata dal rifiuto
dell’amministrazione fiscale olandese di concedere alla Bosal Holding
BV, società residente nei Paesi Bassi, la deduzione dei costi relativi
alle partecipazioni in società residenti in vari paesi membri. L’art. 13,
n. 1, della Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (la legge
sull’imposta sulle società olandese) condizionava la deducibilità di tali
costi alla produzione di utili tassabili nei Paesi Bassi da parte delle
società partecipate. Nell’opinione del ricorrente tale norma era in
contrasto con la libertà di stabilimento poiché, sebbene il
discrimen fosse individuato nella assoggettabilità ad imposizione
nei Paesi Bassi degli utili delle società partecipate, essa riguardava
normalmente società non residenti. Non può essere d’aiuto la
direttiva madre-figlia. L’art. 4, secondo para., richiamato nella causa
de qua, consente agli stati membri “la facoltà di stipulare che
oneri relativi alla partecipazione e minusvalenze risultanti dalla
distribuzione degli utili della società figlia non siano deducibili
dall’utile imponibile della società madre”[2].
2.
A partire dalla causa ICI[3]
il giudice comunitario ha cominciato ad interpretare le libertà
fondamentali comunitarie non più solo nei termini di principio di non
discriminazione, bensì nel più ampio significato di libertà economiche. I
destinatari della libertà di stabilimento (e delle altre libertà) hanno
diritto di esercitare la propria attività economica in un diverso paese
membro “alle condizioni definite dalla legislazione del paese di
stabilimento nei confronti dei propri cittadini” (c.d. principio del
trattamento nazionale o principio di non discriminazione) e diritto alla
costituzione di agenzie, succursali e filiali in un paese diverso da
quello di origine senza “oneri” ulteriori rispetto alle corrispondenti
situazioni interne[4]. La
causa Bosal rientra nel novero di questo secondo gruppo di pronunce. La
mancata concessione della deducibilità dei costi inerenti alle
partecipazioni in società che non producono utili nei Paesi Bassi
costituisce quello che la giurisprudenza comunitaria qualifica come
restrizione (discriminatoria) all’esercizio di un diritto (economico)
comunitario. Il corretto oggetto di comparazione è quello della società
residente che detiene partecipazioni in società che non producono utili
tassabili nei Paesi Bassi e società residenti con partecipazioni che
producono utile soggetto alla potestà impositiva dei Paesi Bassi,
similmente a quanto avviene nei casi ICI, X AB Y AB[5]
ed Amid[6]. Il
solo aspetto critico della controversia è quello del peculiare criterio di
collegamento utilizzato dall’art. 13, n. 1, della legge sull’imposta sulle
società olandese, il cui discrimen non è la residenza sociale,
quanto il luogo di produzione degli utili. Soccorre a tal proposito una
sorta di presunzione fondata sull’id quod plerumque accidit: le
società partecipate che non producono utile tassabile nei Paesi Bassi sono
anche normalmente società non residenti. In questa direzione può
concludersi per una peculiare razionalità della giurisprudenza
comunitaria. Peculiare perché questa giurisprudenza deve ancora
confrontarsi con il trattamento fiscale delle perdite dei gruppi di
società. Sembra del tutto evidente, come già rilevato altrove[7],
che la disciplina fiscale dei gruppi societari relativa al consolidamento
delle perdite ed alla deducibilità dei costi non possa differire –
direttamente o indirettamente – in ragione della residenza delle società
partecipate. La ratio di tale giurisprudenza, tuttavia, sembrerebbe
doversi estendere anche al trattamento fiscale di una società con stabile
organizzazione in un diverso paese dell’UE. In questo caso,
indipendentemente dai peculiari caratteri della disciplina nazionale in
tema di soggettività tributaria, il gruppo può essere considerato come un
soggetto economico unitario e confrontato con una società avente stabile
organizzazione all’estero. Il pieno esercizio della libertà di
stabilimento dovrebbe passare, in tal modo, attraverso l’eguale
trattamento impositivo del gruppo societario e delle società che operano
attraverso stabili organizzazioni situate negli Stati membri. La
peculiarità di tale giurisprudenza di manifesta anche in un’altra
direzione. Ampliando ulteriormente la sfera dell’indagine, ci si avvede di
una differente razionalità nell’ambito della imposizione societaria. In
tutte le pronunce che hanno investito la tassazione delle stabili
organizzazioni (avoir fiscal[8],
Commerzbank[9],
Royal Bank of Scotland[10],
Saint-Gobain[11])
la giurisprudenza comunitaria, attraverso il confronto fra il trattamento
fiscale di stabili organizzazioni e società, impone al Paese della fonte
l’eguale trattamento delle due fattispecie impositive[12].
E tale giurisprudenza, nei suoi presupposti teorici, è allineata con
l’art. 7 e 24, terzo para., del modello di convenzione Ocse[13]. Volendo
calare su tali rationes decidendi una sovrastruttura già
costituita, si potrebbe osservare che esse rispondono a criteri economici
differenti. Nel caso Bosal et similia la Corte comunitaria
privilegia (ed impone) la creazione di un sistema fiscale che garantisca
eguale concorrenzialità interna indipendentemente dalla localizzazione
dell’investimento (Capital Export Neutrality). All’inverso, nel
caso dell’applicazione del principio di non discriminazione, l’attenzione
è rivolta alla preservazione della Capital Import
Neutrality.
3. Nelle sue difese, il governo olandese (e
britannico) hanno giustificato la norma che non consentiva la deducibilità
dei costi sostenuti per l’acquisto di partecipazioni in società straniere
con l’esigenza di mantenere la “coerenza del regime fiscale” e per essere
conforme al principio di territorialità. In una prima approssimazione,
la coerenza di un ordinamento – o di una sua partizione – consiste
nell’assenza di aporie e contraddizioni dell’insieme delle norme che lo
compongono[14].
Più in particolare, la coerenza fiscale può essere riferita ai singoli
tributi ovvero al sistema tributario complessivo. Nel primo senso, la
coerenza si caratterizza quale congruenza fra il presupposto economico
considerato, la prestazione imposta e le procedure di attuazione del
tributo e fra le diverse fattispecie imponibili individuate dalla norma e
tale presupposto[15].
Vi è coerenza, quindi, se esiste un collegamento effettivo fra fatto
economico considerato ed obbligazione tributaria ma anche se non vi sono
salti d’imposizione o doppie imposizioni. Questo secondo aspetto assume
rilevanza primaria per la definizione della coerenza del sistema
tributario. In questo secondo senso, il termine acquista il significato di
coordinamento fra i diversi tributi che compongono il sistema in funzione
dell’eliminazione di lacune o sovrapposizioni. In ambito comunitario,
la nozione di “coerenza del regime fiscale” ha subito, a partire dal caso
Bachmann[16],
un progressivo affinamento contenutistico che ha trovato, con la pronuncia
Verkooijen[17],
una (temporanea) stabilità. La coerenza (comunitaria) si riferisce ad un
solo tributo e ad un medesimo soggetto e si sostanzia in un nesso diretto
fra “un vantaggio fiscale e la compensazione di tale vantaggio con un
prelievo fiscale”. Nell’accezione comunitaria, quindi, la coerenza del
regime fiscale assomiglia molto al divieto di doppia imposizione
(giuridica) di una medesima fattispecie impositiva[18]. La
coerenza fiscale si riempie quindi, nell’ordinamento comunitario, di un
significato autonomo, proprio, rispetto a quello degli ordinamenti
tributari nazionali, enucleato in funzione della esclusiva protezione
delle libertà fondamentali[19].
Essa non è quindi espressione dell’interesse fiscale nazionale[20]
bensì il bilanciamento fra differenti interessi e valori riconosciuti
dall’ordine comunitario. Nel caso di specie, la coerenza invocata dai
governi olandese e britannico poggiava diversamente sul concetto di
inerenza economica di costi e ricavi. I costi di cui trattasi, infatti, si
riferivano ad utili non tassabili nei Paesi Bassi e quindi, almeno
teoricamente, non deducibili dal reddito della società madre. La
motivazione della Corte comunitaria è fondata, diversamente,
sull’esercizio di un diritto comunitario. La fattispecie interna e quella
a rilevanza internazionale non presentano differenze perchè gli utili
della società partecipata sono soggetti almeno una volta ad imposizione,
anche se non dalla medesima potestà impositiva statuale[21]. Quanto
al principio di territorialità, si deve preliminarmente rilevare che la
Corte ne aveva fatto espresso richiamo nella pronuncia Futura
Participations[22]
per considerare lecita l’attività di uno Stato membro che individua nella
stabile organizzazione il presupposto per la determinazione del reddito (e
delle perdite) prodotte da una società straniera. In quest’ordine di idee,
la territorialità è utilizzata quale criterio di delimitazione delle
fattispecie impositive transnazionali[23]. Nel
caso in esame, diversamente, la Corte osserva che il principio di
territorialità non può essere invocato perché la tassazione degli utili
ricevuti dalle società madri è identica sia nel caso in cui le partecipate
producano utili assoggettabili nei Paesi Bassi sia nel caso opposto: in
entrambe le situazioni tali proventi non sono tassati in capo alla società
percipiente (punto 39 della motivazione). La questione investe piuttosto
l’allocazione nello stato di residenza o della fonte dei costi che si
riferiscono alle società partecipate. E rispetto a questo non si può che
rinviare a quanto già riferito al punto 2 del presente commento.
4.
Nel nuovo Tuir, come emendato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344,
istitutivo dell’Ires, le spese e gli altri componenti negativi sono
deducibili, quale regola generale, “se e nella misura in sui si
riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che
concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi”
(art. 109, comma 5). La norma stessa introduce una deroga per gli
interessi passivi, la cui deducibilità è soggetta a regole proprie
fissate, rispettivamente, dagli artt. 98, 97 e 96 Tuir. Tali norme non
sembrano presentare alcun profilo di incompatibità con le libertà
fondamentali poiché applicabili indistintamente rispetto alla
localizzazione della partecipazione. Un difetto di coerenza sistematica
tuttavia esiste[24],
non sul piano comunitario bensì sul piano costituzionale. L’art. 97,
secondo comma, lett. b), esclude, nella determinazione del “valore di
libro delle partecipazioni di cui all’art. 87”, le partecipazioni incluse
nel consolidato fiscale nazionale o mondiale e le partecipazioni in
società che abbiano optato per la “tassazione per trasparenza” ex art. 115
Tuir. In entrambi i casi, tale esclusione dovrebbe essere oggettivamente
giustificata per non essere in contrasto con gli artt. 3 e 53 della
Costituzione.
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[1] Special Commissioners, Marks and Spencer plc v. Halsey (Inspector
of Taxes), 17 dicembre 2002, in Dir. prat. trib. int., 2003,
932. [2] Questa disposizione non è stata emendata dalla recentissima
Direttiva del Consiglio CE, 2003/123/CE, 22 dicembre 2003. [3] Corte
Giust. CE, 16 luglio 1998, causa C-264/96. [4] Negli stessi termini, da
ultimo, F. TESAURO, 12], 1; P.J. WATTEL, 13], 197; F. AMATUCCI, 1],
204. [5] Corte Giust. CE, 18 novembre 1999, causa C-200/98. [6]
Corte Giust. CE, 14 dicembre 2000, causa C-141/99. [7] G. BIZIOLI e M.
GRANDINETTI, 2], 981. [8] Corte Giust. CE, 28 gennaio 1986, causa
270/83. [9] Corte Giust. CE, 13 luglio 1993, causa C-330/91. [10]
Corte Giust. CE, 29 aprile 1999, causa C-311/97. [11] Corte Giust. CE,
21 settembre 1999, causa C-307/97. [12] Concorde, A.P. DUARDO, 5],
148. [13] Il para. 19 del Commentario all’art. 24, terzo para., del
modello di convenzione Ocse 2003 rileva “strictly speaking, the type of
discrimination which this paragraph is designed to end is discrimination
base not on nationality by on the actual situs of an enterprise. It
therefore affects without distinction, and irrespective of their
nationality, all residents of a Contracting State who have a permanent
establishment in the other Contracting State”. [14] In questo senso
si veda, ex pluribus, S. CASTIGNONE, 3], 132. [15] Questa definizione
di razionalità e coerenza è propria del ragionamento della Corte
costituzionale. Si veda, in questo senso, E. DE MITA, 4], 178-180. [16]
Corte Giust. CE, 28 febbraio 1992, causa C-204/90. [17] Corte Giust.
CE, 6 giugno 2000, causa C-35/98, punto 57 della motivazione. [18] Così
F. TESAURO, 12], 3; S. GIANONCELLI, 7], 1966. [19] Così F.A. García
Prats, 6], 416. [20] Come affermano C. LONGO e A. MONDINI, 9], 15
ss. [21] Non appare, quindi, persuasiva neppure l’osservazione di D.
WEBER, 14], 227, secondo cui lo schema seguito dalla Corte sarebbe
esclusivamente giuridico, imponendo al debitore (società madre) la
deducibilità dei costi per interesse. Come affermato nel testo, il solo
profilo considerato dalla Corte sembra essere quello
economico/concorrenziale. [22] Corte Giust. CE, 15 maggio 1997, causa
C-250/95, punto 21 della motivazione. [23] Ovverosia nel suo senso
“materiale”. Sulla contrapposizione fra territorialità in senso “formale”
e “materiale” si veda, per tutti, C. SACCHETTO, 10], 310 ss. Da ultimo, G.
FRANSONI, 8], 176 ss. [24] Già rilevato da F. TESAURO, 11], 5.
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1] F. AMATUCCI, Limited tax liability of non-resident companies and
freedom of establishment, in EC Tax Rev., 2003, 202 ss. 2] G.
BIZIOLI e M. GRANDINETTI, Imposizione dei gruppi di società e riporto
delle perdite: la legittimità della legislazione inglese con la libertà di
stabilimento, in Dir. prat. trib. int., 2003, 980 ss. 3] S.
CASTIGNONE, Introduzione alla filosofia del diritto, Laterza,
Roma-Bari, 1998. 4] E. DE MITA, L’influsso della giurisprudenza
della Corte costituzionale sul diritto tributario, in Jus,
1981, 173 ss. 5] A.P. DUARDO, From the Saint-Gobain to the
Metalgesellschaft case: scope of non-discrimination of permanent
establishment in the EC Treaty and the most-favoured-nation clause in EC
Member States tax treaties, in EC Tax Rev., 2002, 147 ss. 6]
F.A. GARCÍA PRATS, La coherencia fiscal desde la perspectiva interna,
internacional y comunitaria, in Dir. prat. trib. int. , 2002,
399 ss. 7] S. GIANONCELLI, La coerenza fiscale e il principio di non
discriminazione nella giurisprudenza comunitaria, in Giur. it.
, 2003, 1963 ss. 8] G. FRANSONI, La territorialità nel diritto
tributario, ed. prov., 2003, 176 ss. 9] C. LONGO e A. MONDINI,
Il principio comunitario di non-discriminazione in materia di imposte
dirette, Bologna, 2002, 15 ss. 10] C. SACCHETTO, voce
Territorialità (diritto tributario) , in Enc. Dir. , 1992,
XLVI, 303 ss. 11] F. TESAURO, La participation exemption ed
i suoi corollari, in TributImpresa, n. 0/2003. 12] F.
TESAURO, Il ruolo della Corte di Giustizia nel coordinamento della
tassazione delle società, in TributImpresa, n. 1/2004. 13] P.J.
WATTEL, Corporate tax jurisdiction in the EU with respect to branches
and subsidiaries; dislocation distinguished from discrimination and
disparity; a plea for territoriality, in EC Tax Rev., 2003, 194
ss. 14] D. WEBER, TheBosal Holding Case: Analysis and
Critique, in EC Tax Rev., 2003, 220
ss.
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